• Attualità

    Imballaggi: nuove regole UE dal 2026

    Ecocamere ha commentato la pubblicazione avvenuta in data 22 gennaio 2025 del Regolamento UE 2025/40 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE) serie L del 22 gennaio 2025) che modifica la disciplina sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e che abroga la Direttiva UE 94/62/C.

    Ricordiamo che Ecocomere è un progetto gestito da  Ecocerved, società consortile del sistema delle Camere di Commercio italiane che svolge le attività utili alle CCIAA, per adempiere ai numerosi compiti richiesti dalla normativa ambientale nazionale e comunitaria e, a tal fine, progetta, sviluppa, avvia e gestisce sistemi informativi.

    Ecocerved ha un ruolo di interfaccia tra mercato e Pubblica Amministrazione, che consente di porsi come snodo tra i due mondi e di estendere, anche al settore ambientale, la storica esperienza delle Camere di Commercio nell’erogazione di servizi alle imprese e nella regolamentazione dei mercati.

    Imballaggi: nuove regole UE dal 2026

    Il provvedimento in vigore, come evidenziato dall'art 2 riguarda tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi vengono utilizzati.

    Viene precisato che i principali obiettivi delle nuove disposizioni sono:

    • ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti di imballaggio fissando obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando l'uso di determinati tipi di imballaggi monouso e imponendo limiti agli operatori economici;
    • garantire la sostenibilità degli imballaggi;
    • disciplinare la responsabilità estesa del produttore;
    • favorire il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio

    Il Regolamento, attraverso nuovi adempimenti per i soggetti della filiera e per gli operatori economici contenute negli articoli da 5 a12, persegue la finalità di assicurare la sostenibilità degli imballaggi, tra questi :

    • prescrizioni di sostenibilità; 
    • prescrizioni in materia di etichettatura, marcatura e informazione;
    • procedure di salvaguardia da adottare per gli imballaggi che presentano rischi;
    • presenza di sostanze chimiche (PFAS);
    • contenuto minimo di riciclato;
    • condizioni per garantire il riuso;
    • appalti pubblici verdi come strumento per incentivare la domanda e l’offerta di imballaggi ecosostenibili

    Imballaggi: obbligo graduale dal 26 agosto 2026

    Con le nuove norme, tutti gli imballaggi dovranno essere riciclabili sulla base di criteri rigorosi.

    Le misure comprendono anche obiettivi sul contenuto minimo riciclato per gli imballaggi di plastica e obiettivi minimi di riciclaggio in termini di peso per i rifiuti di imballaggio.  

    Le disposizioni relative al contenuto di riciclato, si applicheranno successivamente a partire dal 1º gennaio 2030 o tre anni dopo la data di entrata in vigore di un apposito atto di esecuzione della Commissione. 

    Infine, entro il 2029, il 90% dei contenitori in metallo e plastica monouso per bevande fino a tre litri dovranno essere raccolti separatamente mediante sistemi di deposito cauzionale e restituzione o altre soluzioni che consentano di raggiungere l'obiettivo di raccolta.

    Sono previsti obiettivi di riutilizzo specifici da raggiungere entro il 2030 per imballaggi di bevande alcoliche e analcoliche (ad eccezione, tra gli altri, di latte, vino, e superalcolici), imballaggi multipli e imballaggi per la vendita e per il trasporto. 

    Gli Stati membri, a certe condizioni indicate dalle norme, possono concedere deroghe di cinque anni a questi requisiti. 

    Si rimanda alla normativa di riferimento per ulteriori approfondimenti.

  • Enti no-profit

    Proprietà superficiaria di Onlus, Odv e APS: chiarimenti per il superbonus

    Con la Risoluzione n 19 del 10 marzo le Entrate chiariscono la rilevanza della proprietà superficiaria ai fini dell’applicazione dell’articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a favore delle ONLUS, OdV e APS.

    Si tratta in particolare di chiarimenti sulla spettanza del superbonus nel caso di immobile detenuto con proprietà superficiaria, vediamo i chiarimenti ADE.

    Proprietà superficiaria di Onlus, Odv e APS: chiarimenti per il superbonus

    Con la risoluzione in oggetto, le Entrate, con riferimento all’applicazione del comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che possiedono gli immobili oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un diritto di superficie, sentita l’Avvocatura generale dello Stato, forniscono le seguenti precisazioni.
    Ai sensi del comma 10-bis del citato articolo 119, le ONLUS, le OdV o le APS che svolgono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti «a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’usogratuito» in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell’articolo 119), determinano il limite di spesa ammesso alla detrazione di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio (c.d. Superbonus) moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).

    Come noto, tale norma è stata introdotta per tenere conto della circostanza che tali enti in generale (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio-sanitari- assistenziali) esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.

    Tali soggetti, pertanto – ai fini della fruizione del Superbonus – risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.

    Chiarimenti in ordine all’applicazione del citato comma 10-bis sono stati forniti, tra l’altro, con la circolare 8 febbraio 2023, n. 3/E e con la circolare 13 giugno 2023, n. 13/E, alle quali si rinvia per un compiuto approfondimento dei requisiti previsti per fruire della agevolazione.

    Con la citata circolare n. 3/E del 2023 è stato precisato che, ai fini della verifica del rispetto della condizione relativa al possesso dell’immobile, l’elencazione dei titoli rilevanti contenuta nella disposizione normativa (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito) deve considerarsi tassativa.

    Con specifico riferimento all’ipotesi di possesso dell’immobile in virtù di diritto di superficie, si osserva che, sulla base dell’articolo 952 del codice civile, «Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo».

    In altri termini, il diritto di superficie può concretizzarsi nel diritto di costruire e mantenere la proprietà di una costruzione sul suolo altrui, oppure nel diritto di proprietà su una costruzione già esistente.

    Il codice civile, dunque, qualifica il proprietario superficiario come titolare di un vero e proprio diritto di proprietà (limitato al solo edificio e non esteso al terreno su cui lo stesso sorge), che gli consente di «godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo», così come stabilito dall’articolo 832 del medesimo codice civile.

    Anche la giurisprudenza di legittimità depone in tale direzione laddove viene chiarito che «la peculiarità del diritto di proprietà superficiaria sta in ciò, che essa identifica, come oggetto di un diritto reale su immobile altrui, una porzione fisica separata dell’oggetto del diritto di proprietà su di un fondo (il quale ultimo normalmente si estende verso l’alto e verso il basso, entro i limiti ragionevoli di una adeguata possibilità di concreto sfruttamento), porzione che diviene oggetto di un diritto reale analogo a quello della proprietà, salvo solo il limite derivante nei confronti del concedente e del negozio di costituzione del diritto; nei confronti dei terzi, ai quali quest’ultimo sia opponibile in virtù anche delle norme in tema di trascrizione degli atti che costituiscono o modificano diritti reali immobiliari, il titolare della proprietà superficiaria può equipararsi ad un proprietario, essendo appunto dotato nei loro confronti, quanto al bene edificato al di sopra del suolo, di tutte le facoltà di norma facenti capo al dominus. Quest’ultimo bene può allora definirsi nella proprietà piena del superficiario, salvi i visti vincoli» (cfr. Cass. 26 luglio 2023, n. 22534).

    Pertnato la proprietà superficiaria deve ritenersi inclusa nell’ambito di applicazione della disposizione del citato comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

    Più precisamente, tenuto conto dello specifico contesto dell’agevolazione in esame e delle finalità che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la previsione delle agevolazioni de qua, si deve ritenere che una ONLUS, una OdV o una APS che sostiene spese ammesse al Superbonus per interventi su un immobile di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 possa applicare la peculiare modalità di calcolo prevista dal citato comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio anche in relazione agli immobili per i quali vanti un diritto di superficie, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla norma.

    Tale conclusione non fa comunque venir meno il carattere tassativo dei titoli in forza del quale l’immobile deve essere posseduto dal contribuente, in quanto la proprietà superficiaria deve ritenersi inclusa nell’ambito oggettivo di applicazione della disposizione quale “tipo” di proprietà.

    Risulta, quindi superata la risposta ad interpello n. 2 pubblicata l’8 gennaio 2024 nella parte in cui si afferma l’esclusione dall’ambito di applicazione del citato comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio delle ONLUS, OdV e APS che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un diritto di superficie.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Fondo interessi agricoltura: regole per le domande

    Viene pubblicato in GU n 55 del 7 marzo il Decreto 30 dicembre 2024 del Ministero dell'agricoltura con Criteri e modalità per il riconoscimento del  contributo  del  Fondo per la sovranità alimentare destinato alla copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari.

    In particolare, si tratta della concessione del contributo di cui all'art. 5 è condizionata all'ottenimento, da parte del soggetto beneficiario di  una  delibera di concessione di un finanziamento, da parte di  soggetti di natura bancaria, individuati ai sensi degli articoli 13  e  64  del  decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

    Il  finanziamento deve  avere una durata massima di cinque anni, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento.
    Il  finanziamento  è comunque  erogato utilizzando, per la relativa quantificazione, i dati  relativi  al  tasso  riportato  nel contratto di  finanziamento,  firmato  dalle imprese beneficiarie.

    Vediamo quali imprese possono beneficiare del sostegno.

    Fondo interessi agricoltura: beneficiari

    Possono beneficiarie dei contributi le imprese agricole, e della pesca e dell'acquacoltura che alla  data della presentazione della domanda di cui all'art. 6

    • a) hanno una sede legale in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese e, limitatamente alle  imprese agricole, risultino iscritte nella sezione speciale del registro come impresa agricola «attiva» o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto, al 31 dicembre 2021;
    • b) risultano, limitatamente alle imprese agricole, agricoltori in attivita' ai sensi dell'art-4, paragrafo 5 del  regolamento  (UE)  n. 2021/2115 e dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2022, n. 660087;
    • c) hanno sottoscritto una polizza  assicurativa  contro  i  danni alle produzioni, alle strutture, alle infrastrutture e agli  impianti produttivi, derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali o da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi  e  vegetali, nonché per i danni causati da animali protetti;
    • d)  non  rientrano  tra  i  soggetti  che   hanno   ricevuto   e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuali quali illegali o  incompatibili  dalla  Commissione europea;
    • e) hanno sottoscritto un contratto di finanziamento bancario  con le caratteristiche di cui all'art. 4 del presente decreto.

    Il soggetto gestore è individuato  in AGEA,  Agenzia per  le erogazioni in agricoltura che emanerà le proprie istruzioni operative entro 20 giorni dalla pubblicazione  del presente provvedimento  in GU e quindi a decorrere dal 7 marzo.

    Ageo inotre provvederà a predispone l'applicativo per la gestione della misura, alla definizione del modello di domanda, alla definizione termini  di  presentazione delle stesse, specificando gli  allegati obbligatori che devono corredarle Infine Agea esegui i controlli obbligatori di legge e quelli specifici per la misura,  effettua  il monitoraggio e  la rendicontazione di cui al successivo art. 8. 

    Fondo interessi agricoltura: qual è l’aiuto alle imprese

    In dettaglio l'agevolazione a fronte della delibera di concessione del finanziamento e del relativo contratto di finanziamento è concesso un contributo in  conto  interessi quantificato in  ragione  di  una percentuale pari,  al massimo,  al  50% del  tasso annuo nominale applicato dalla banca al  finanziamento. 

    L'importo individuale per ciascun beneficiario non può comunque superare l'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» di settore.
    L'agevolazione è concessa al soggetto beneficiario nei limiti dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de  minimis» secondo i massimali specifici previsti per le imprese agricole e del  settore della pesca e dell'acquacoltura  e nei limiti di spesa  indicati all'art. 1,  comma  4  del  decreto-legge  15  maggio  2024,  n.  63, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2024, n. 101.
    Le agevolazioni sono riconosciute previa verifica del soggetto gestore dell'ammissibilità dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al presente decreto
    Qualora, in esito alla raccolta delle domande presentate dai soggetti beneficiari, l'importo richiesto superi  lo stanziamento disponibile, il soggetto gestore quantifica la riduzione lineare percentuale del sostegno individuale spettante a ciascun beneficiario coerentemente allo sforamento. 

  • Redditi di Capitale

    CUPE 2025: rilascio entro il 17 marzo

    Entro il 17 marzo (poiché il 16 termine ordinario cade di domenica) occorre rilasciare la CUPE Certificazione degli utili e dei proventi equiparati, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili 2024 derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

    La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva.

    Scarica qui:

    Attenzione al fatto che la certificazione non deve essere rilasciata per gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del DPR 600/73.

    CUPE 2025: rilascio entro il 17 marzo

    La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata da: 

    • società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir),
    • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati,
    • intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa,
    • rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa,
    • società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati,
    • imprese di investimento e agenti di cambio,
    • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

    La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:

    • titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni,
    • contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro),
    • contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

  • Adempimenti Iva

    Imponibilità IVA per servizi resi da professionisti a residente extra UE

    Con Risposta a interpello n. 65/2025 le Entrate chiariscono la territorialità IVA delle prestazioni consulenziali concernenti un immobile situato in Italia.
    Con l'istanza di interpello una contribuente nata e residente in Argentina, intende procedere alla vendita dell'immobile di proprietà situato in Italia.
    Essa riferisce di aver incaricato un'agenzia di intermediazione immobiliare per la vendita del cespite e di essersi, altresì, rivolta ad un professionista (ragioniere) affinché curi una trattativa extragiudiziale per la cancellazione di un debito ipotecario gravante sul predetto immobile.
    Precisa, inoltre che i menzionati consulenti sono stabiliti nel territorio dello Stato.

    L'Istante chiede di conoscere se, in quanto soggetto iscritta all'AIRE, sia tenuta al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) relativamente alle prestazioni di servizi erogate nei suoi confronti dai predetti professionisti.

    Territorialità IVA per i servizi resi da professionisti a un residente

    L'agenzia ricorda innanzitutto che, in materia di territorialità Iva, la regola generale contenuta nell'articolo 7 ter del Decreto Iva, prevede che l'imposta sia dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente (rapporti B2B) ovvero il prestatore (rapporti B2C).
    Tale regola incontra una esplicita deroga per talune tipologie di prestazioni di servizi, tassativamente individuate, in relazione alle quali il legislatore, al fine di stabilire il luogo di radicamento dell'imposizione, valorizza ulteriori elementi quali, ad esempio, la natura del servizio e/o la modalità ed il luogo di esecuzione dello stesso.
    Tra le operazioni sottratte alla regola generale stabilita dall'articolo 7 ter del Decreto Iva, figurano le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, tassabili, in linea di principio, nel luogo in cui il cespite è situato.
    In particolare, l'articolo 7 quater, comma 1, lett. a), del Decreto Iva prevede che: 

    • ''In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia (…), quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato''.

    La previsione nazionale recepisce l'articolo 47 della Direttiva 2006/112/CE o Direttiva Iva  secondo cui ''Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, (…) è il luogo in cui è situato il bene''.

    L'elencazione contenuta nella normativa nazionale e unionale è indicativa e non esaustiva, e pertanto restano soggetti alla deroga territoriale basata sul luogo di ubicazione del bene immobile tutte le prestazioni di servizi che siano ad esso relative.

    Al riguardo, l'articolo 31 bis, paragrafo 1) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, come emendato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del 7 ottobre 2013, chiarisce cosa debba intendersi per ''servizi relativi a un bene immobile'' precisando essere tali ''soltanto i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni''.

    Tra questi il legislatore unionale annovera: ' 'i servizi: 

    • a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
    • b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene''.

    Il successivo paragrafo 2) ricomprende, inoltre, tra i servizi relativi a un bene immobile: ''le attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili'' (lett. p); nonché ''i servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (…)'' (lett. q).

    La Corte di Giustizia UE è intervenuta rilevando la necessità che ''il bene immobile sia l'oggetto stesso della prestazione di servizi.  Tale ipotesi si verifica, in particolare, quando un bene immobile espressamente determinato debba essere considerato elemento costitutivo di una prestazione di servizi, in quanto ne rappresenta un elemento centrale e indispensabile'

    In particolare, le prestazioni di servizi che riguardano ''la gestione, compreso lo sfruttamento, e la valutazione'' dell'immobile ''sono caratterizzate dal fatto che il bene immobile costituisce il loro stesso oggetto'' (cfr. sentenza del 27 giugno 2013, C155/12, punti 3536). 

    L'agenzia, tutto ciò premesso rileva che le prestazioni di agenzia relative a beni immobili sono espressamente ricomprese nell'articolo 7 quater, comma 1, lett. a), del Decreto Iva. 

    Si tratta, infatti, di prestazioni di servizi, rese dall'agenzia di intermediazione immobiliare, dirette alla ricerca di un acquirente per un cespite situato in Italia, da assoggettare, pertanto, a imposta nello Stato.

    Con riferimento alla prestazione di servizi concernente la ''consulenza legale stragiudiziale per giungere alla cancellazione dell'ipoteca che grava sull'immobile'',  la stessa Agenzia nel rilevare la genericità della descrizione fornita dall'Istante ritiene che anche questa sia riconducibile nell'alveo previsionale dell'articolo 7 quater, comma 1, lett. a), del Decreto Iva e assoggettata a Iva in Italia.

    La cancellazione dell'ipoteca, diritto reale di garanzia, disciplinato dagli articoli 2808 e ss. del codice civile è l'atto finale di un iter procedimentale di cui l'immobile ipotecato costituisce l'oggetto primario e, come tale, elemento essenziale e qualificante.

    La cancellazione dell'ipoteca incide sulla qualificazione giuridica dell'immobile che, in caso di esito positivo della procedura, non risulta più gravato dal diritto reale di garanzia.

    Ne consegue che l'attività consulenziale tecnico-legale resa dal professionista, essendo oggettivamente e causalmente connessa all'immobile, integra i requisiti previsti dalle disposizioni unionali e nazionali per qualificare tale attività come ''servizio immobiliare'' rilevante in Italia.

    Conclude l'agenzia che tale conclusione è coerente con la definizione fornita dal citato articolo 31 bis, paragrafo 1) del Regolamento n. 282/2011 di ''servizi relativi a un bene immobile'' come ''servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni'' e la descrizione più puntuale rinvenibile alle lettere p) e q) del successivo paragrafo 2)

    Allegati:
  • Parità di genere e Politiche del Lavoro Femminile

    Femminicidio: diventa un delitto nel codice penale

    Il 7 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato un Disegno di Legge per l’introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime.

    Non è passata inosservata la tempistica con cui il testo è stato approvato e diffuso, a ridosso evidentemente della ricorrenza dell'8 marzo Giornata internazionale della Donna.

    Il Governo come d'abitudine ha accompagnato la misura con un comunicato stampa che riepiloga e sintetizza i punti salienti della novità.

    In particolare, si sottoliena che il testo appronta un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne.

    A tal proposito si introduce la nuova fattispecie penale di “femminicidio” che, per l’estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena dell’ergastolo. 

    In particolare, si prevede che sia punito con tale pena “chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”

    In linea con tale intervento, le stesse circostanze di commissione del reato sono introdotte quali aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso, con la previsione di un aumento delle pene previste di almeno un terzo e fino alla metà o a due terzi, a seconda del delitto.

    Il testo è stato subito accolto con favore dalla Senatrice Valeria Valente ex presidente della commissione d’inchiesta sul femminicidio nella XVIII legislatura che ha affermato: "Il disegno di legge che introduce il reato di femminicidio, appena approvato dal Governo, è un testo dirompente e coraggioso, che avrà effetti sul piano culturale, prima ancora che su quello penale. Perché, finalmente, nomina un fenomeno nel Codice penale – quello delle donne uccise dagli uomini in quanto donne, nell’ambito di una storica sperequazione di potere – e aiuta i giudici a riconoscerlo. È ciò che abbiamo sempre chiesto."

    Citando testualmente la bozza del provvedimento "al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    • dopo l’articolo 577, è inserito il seguente: «Articolo 577-bis (Femminicidio) Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, è punito con l’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l’articolo 575.  Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.  Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.»;
    • all’articolo 572 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.»;
    • all’articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»;
    • all’articolo 593-ter, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»;
    • all’articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-ter), è inserito il seguente: «5-ter.1) se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità;»;
    • all’articolo 612-bis, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.»;
    • all’articolo 612-ter, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità.».

    Femminicidio: diventa un delitto nel codice penale

    Il DDL sul femminicidio prevede inoltre:

    • l’audizione obbligatoria della persona offesa da parte del pubblico ministero, non delegabile alla polizia giudiziaria, nei casi di codice rosso;
    • specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio;
    • il parere, non vincolante, della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice;
    • nei casi in cui sussistano esigenze cautelari, prevede l’applicazione all'imputato della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari;
    • interviene inoltre sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso;
    • introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto di essere avvisate anche dell’uscita dal carcere dell’autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali; 
    • rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall’art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023; 
    • estende alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio “codice rosso” e di femminicidio; 
    • introduce una disposizione di coordinamento che prevede l’estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all’articolo 575 contenuti nel codice penale.

    Vienhe specificato che l’intervento si inserisce anche nel quadro degli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato.

    Futuri approfondimenti dal testo del DL appena verrà diffuso come consultabile.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    BES 2025: indicatori del benessere economico, i risultati dal MEF

    Con il comunicato stampa del 6 marzo il MEF informa della 8° edizione della Relazione sul Benessere equo e sostenibile (BES) per il 2025 trasmess al Parlamento. 

    Il Ministro Giorgetti ha scritto: “Il quadro complessivo evidenzia l’impatto positivo delle politiche adottate per il 2025 e per gli anni a venire. Le misure previste dall’ultima legge di bilancio hanno consolidato gli interventi a favore dei redditi medio-bassi e rafforzato le politiche volte a contenere l’erosione del potere d’acquisto dei consumatori,in continuità con le linee di azione perseguite dal Governo negli ultimi due anni, puntando a migliorare le condizioni economiche e sociali delle famiglie, a cominciare dal reddito disponibile”.

    Vediamo una sintesi di quanto diffuso dal Ministero e per il dettaglio, qui il documento integrale MEF.

    BES 2025: indicatori del benessere economico, i risultati dal MEF

    Il rapporto in sintesi evidenzia la riduzione del cuneo fiscale per i redditi medio-bassi, resa strutturale, e l’estensione a partire da quest’anno ai redditi fino a 40.000 euro, sono tra le misure previste dalla legge di bilancio 2025 che contribuiscono a migliorare gli indicatori BES relativi al "Benessere economico".

    Di rilievo secondo il rapporto, anche il contributo delle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalità e delle misure a favore delle persone con disabilità con effetti positivi anche sugli indicatori relativi alla “Salute”, nonché gli interventi per il pubblico impiego e le pensioni che incidono anche sugli indicatori “Lavoro e conciliazione dei tempi di vita”.

    Tra l’altro si evidenzia che nel 2023 il Reddito disponibile lordo corretto pro capite nominale (RDLC) è aumentato del 4,7%, raggiungendo i 27.154 euro e confermando il trend di crescita intrapreso nel 2021 dopo l’interruzione dovuta alla pandemia. Risultano positivi anche i dati registrati nel mercato del lavoro, con il tasso di mancata partecipazione al lavoro (TMP) in calo, in particolare tra le donne, contribuendo così alla riduzione del gap di genere.

    Lo scenario previsionale per il 2024-2027 conferma una tendenza favorevole, afferma Giorgetti, in tutti gli indicatori per cui è possibile fare le previsioni, con un miglioramento sostanziale per alcuni di essi.

    In particolare, oltre all’evoluzione positiva del reddito disponibile aggiustato in termini nominali e, in misura minore, anche in termini reali, si prevede una sostanziale stabilizzazione della disuguaglianza e della povertà assoluta.