• Accertamento e controlli

    Avvisi bonari: 60 giorni di tempo per la definizione

    Dal 1° gennaio aumentano da 30 a 60 giorni i termini per definire gli avvisi bonari. Vediamo i dettagli delle novità.

    Avvisi bonari: 60 giorni di tempo per la definizione

    Dal 1° gennaio i contribuenti avranno più tempo per definire gli avvisi bonari ricevuti dall'Agenzia delle Entrate e derivanti da liquidazione automatica o controllo formale delle dichiarazioni. Ai fini della riduzione delle sanzioni:

    • ad un terzo per le liquidazione automatica
    • ai due terzi per il controllo formale

    la prima rata o l'intero del dovuto, andranno pagate entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione bonaria ADE.

    La novità è in vigore per le comunicazioni elaborate dal 1° gennaio 2025 e quindi verosimilmente per le prossime comunicazioni ricevute dai contribuenti sui controlli.

    La modifica è stata apportata dal Dlgs. 5 agosto 2024 n. 108che ha modificato gli artt. 2, 3 e 3-bis del Dlgs. 462/97.

    Identicamente, sono stati modificati gli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72,  prevedendo che i chiarimenti del contribuente successivi alla comunicazione bonaria dovranno avvenire nei 60 giorni.

    Nel caso in cui l’avviso bonario venga recapitato all’intermediario il termine di pagamento delle somme o della prima rata “è ampliato a novanta giorni decorrenti dalla data di trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo” .

    Invariato invece è il termine di 30 giorni per pagare le imposte derivanti da liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

    Per un approfondimento leggi anche: Avvisi bonari: cosa cambierà nel 2025.

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  • Imposta di registro

    Diritti usufrutto e rendite 2025: regole di calcolo dal 1° gennaio

    Viene pubblicato in GU n 305 del 31 dicembre il decreto MEF del 27.12 con regole per Adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi, per l'anno 2025.

    Il MEF ha evidenziato che l’emanazione del decreto è rivolto ad armonizzare le modalità di calcolo dei valori dei diritti di usufrutto e delle rendite e pensioni, ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni.

    Viene anche evidenziato che, il decreto legislativo n. 139 del 2024 ha introdotto il comma 5-ter all’articolo 46 TUR e il comma 1-ter all’articolo 17 del TUS in base ai quali è stabilito che, ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis dell’articolo 46 TUR e di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 17 TUS, non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento. 

    Ciò premesso, considerato che il decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, ha fissato il saggio degli interessi legali per l’anno 2025 nella misura del 2 per cento (valore inferiore a quello previsto dal comma 5-ter dell’articolo 46 TUR e dal comma 1-ter dell’articolo 17 TUS), il prospetto dei coefficienti di cui agli articoli 46, comma 5-bis, TUR e 17, comma 1-bis, TUS, nonché il valore del multiplo dell’annualità indicato al comma 2, lettera a) dell’articolo 46 TUR e al comma 1, lettera a) dell’articolo 17, TUS è determinato assumendo come valore di riferimento la misura del 2,5 per cento, che – così come evidenziato nella Relazione illustrativa del decreto legislativo n. 139 del 2024 – corrisponde al saggio legale degli interessi stabilito per l’anno 2024 con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2023. 

    Ciò considerato, non è allegato al decreto alcun prospetto dei coefficienti, rinviandosi all’allegato 1 del decreto legislativo n. 139 del 2024.

    In sintesi la base imponibile dell’usufrutto e delle rendite deve continuare a essere calcolata, ai fini delle imposte di registro e di successione/donazione e delle altre imposte indirette, con riferimento al tasso d’interesse del 2,5% vigente nel 2024.

    Quindi, nonostante la diminuzione del tasso legale rispetto al 2024, nel 2025 si deve usare ancora la formula di calcolo del 2024.

    Calcolo diritti di usufrutto e rendite 2025: regole in vigore dal 1° gennaio

    Il decreto MEF del 27 dicembre prevede che  il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma  2, lettera a) del  testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta  di registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26 aprile 1986,  n. 131,  e  successive  modificazioni, relativo  alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità
    Il valore del multiplo, indicato nell'art. 17, comma  1,  lettera a) del testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive  modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità
    Il prospetto dei coefficienti per la determinazione  della  base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico delle  disposizioni concernenti l'imposta di registro e al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni è determinato assumendo 2,5 per cento come misura di riferimento, ossia il  saggio  legale degli interessi stabilito per l'anno 2024 con  decreto  del   Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2023, come da prospetto di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit musica: domande entro il 28 febbraio

    Il Ministero della Cultura e in particolare la Direzione Generale Cinema ha pubblicato un avviso datato 30 dicembre con le regole per le domande per il Tax credit musica 2024.

    Il credito di imposta può essere richiesto entro il 28 febbraio prossimo, e i beneficiari sono le imprese produttrici di fonogrammi e videogrammi musicali e quelle organizzatrici di spettacoli di musica dal vivo.

    Il Credito è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fotografiche o videografiche musicali.

    Tax credit musica: via alle domande

    Si comunica che, in attuazione di quanto previsto dal D.I. MIC-MEF del 13 agosto 2021, così come modificato dal D.I. MIC-MEF n. 147 del 30 marzo 2023, recante “Disposizioni applicative del credito di imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore di cui all’art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112”, le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale noto come tax credit cinema ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, del citato D.I., dal 1 gennaio al 28 febbraio 2025 possono presentare la domanda on line utilizzando, all’interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica.

    Tax credit musica opere commercializzare nel 2024

    Le modalità telematiche di trasmissione dell’istanza sono definite dal decreto direttoriale rep. n. 1781 del 10 maggio 2023, il quale prevede che per accedere all’agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale. 

    Il dispositivo deve essere rilasciato da uno dei Certificatori autorizzati, individuati dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

    A pena di inammissibilità, la domanda deve essere:

    1. presentata utilizzando la piattaforma informatica online, DGCOL;
    2. firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente secondo le modalità descritte al precedente articolo 2, comma 1. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
    3. completa della documentazione prevista nel D.I. del 13 agosto 2021 e ss.mm.ii. e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma;
    4. presentata nei termini previsti dall’art. 1 del citato decreto direttoriale. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.

    Parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo:

    • a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica,
    • oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 13 agosto 2021”.

    L’Ufficio responsabile del procedimento è il Servizio I della Direzione generale Cinema e audiovisivo.

    Ai fini della domanda si evidenzia che:

    • al seguente link: “DGCOL – Materiali utili” è disponibile il manuale per la compilazione delle domande;
    • per assistenza o informazioni è possibile rivolgersi ai punti di contatto indicati a questo link: Contatti e assistenza,
    • per chiarimenti afferenti all’istruttoria è possibile scrivere all’indirizzo: [email protected]

  • PRIMO PIANO

    Global minimum tax: nuovo decreto attuativo

    Pubblicato in GU n 304 del 30.12.2024 il decreto 20 dicembre con disposizioni attuative per la Global Minum tax.

    Ricordiamo che  a seguito dell’introduzione della Global Minimum Tax e delle sue regole (Regole Globe), la maggior parte delle giurisdizioni appartenenti all’Inclusive Framework dell’Ocse ha recepito le disposizioni normative relative a questa nuova imposta

    Per l'Italia il Dlgs n. 209 del 27 dicembre 2023 ha recepito la Direttiva 2022/2523/Ue sull'imposizione minima globale dei gruppi multinazionali, strutturata secondo il modello del Pillar 2 di fonte Ocse/G20 e diretta ad assicurare un livello minimo di imposizione del 15% in ciascuno dei Paesi in cui tali gruppi operano. 

    Vediamo cosa contiene l'ultimo decreto approvato.

    Global minimum tax: regole in GU

    Il presente decreto, emanato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre  2023, n. 209, reca disposizioni attuative della Global minimum tax che tengono conto di alcuni chiarimenti forniti nel Commentario alle Regole OCSE, pubblicato il 14 marzo 2022 «Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Commentary to the Global Anti Base Erosion Model Rules (Pillar Two)» come modificato ed integrato dalle successive Guide Amministrative approvate dal Quadro Inclusivo sul BEPS, pubblicate il 2 febbraio 2023 (di seguito AG febbraio 2023), il 17 luglio 2023 (di seguito AG luglio 2023) e il 18 dicembre 2023 (AG dicembre 2023).
    In particolare, il decreto contiene disposizioni riguardanti diversi aspetti dell’imposizione integrativa:

    • i Fondi Sovrani che soddisfano la definizione di entità statali di cui al n. 19) dell’allegato A  del Decreto Legislativo;
    • il criterio forfetario per l’individuazione delle attività ausiliarie;
    • il trattamento degli strumenti di copertura;
    •  l’annullamento del debito e il suo effetto sul reddito o perdita rilevante;
    • la semplificazione per le partecipazioni di portafoglio a breve termine;
    • le società di mutua assicurazione;
    • le attività fiscali differite sostitutive del riporto delle perdite;
    • le regole generali di conversione valutaria;
    • il regime transitorio di allocazione delle imposte dovute ai sensi di un regime CFC Misto.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Credito di imposta ZES in agricoltura: esteso per il 2025

    La legge di Bilancio 2025 contiene, tra le altre, novità per l'Agricoltura, vediamo in sintesi le agevolazioni per il settore.

    Credito di imposta ZES in agricoltura: esteso per il 2025

    In particolare, le misure in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura disciplinate dai commi 541-546 della legge in oggetto, prevedono di estendere:

    • il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura (articolo 16-bis del Dl n. 124/2023) anche all’anno 2025, per gli investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, 
    • nel limite massimo di spesa di 50 milioni. 

    I soggetti interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate:

    • dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025 
    • e dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

  • Lavoro Dipendente

    Tabelle ACI 2025: le novità dal 1° gennaio per i fringe benefit

    In GU n 303 del 30 dicembre le Entrate hanno pubblicato le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di  autovetture e motocicli elaborate dall'ACI /articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 

    Vediamo tutte le novità per il calcolo dei fringe benefit ai dipendenti per l'anno 2025.

    Tabelle ACI 2025 in Gazzetta Ufficiale

    In dettaglio le tabelle sono così ripartite:

    • Fringe benefit 2025 autoveicoli a benzina in produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli a gasolio in produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli a benzina GPL in produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-benzina in produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-gasolio in produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli ibridi-plug in  in produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli  elettrici in produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli benzina fuori produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli a gasolio fuori produzione,
    • Fringe benefit 225 autoveicoli benzina-GPL, benzina-metano, e metano esclusivo fuori produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-benzina fuori produzione
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli ibrido-gasolio fuori produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli ibridi-plug in fuori produzione,
    • Fringe benefit 2025 autoveicoli elettrici fuori produzione,
    • Fringe benefit 2025 motoveicoli,
    • Fringe benefit 2025 autocaravan.

    Le tabelle nazionali 2025 dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI sono necessarie per determinare il compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e recepiscono anche le novità sulla legge di bilancio 2025. Leggi in proposito: Auto ai dipendenti: cosa contiene la Legge di bilancio 2025.

    Dal 1° gennaio, infatti, cambiano le modalità di calcolo per il fringe benefit.

    In dettaglio, l’art.1 comma 48 della legge prevede la modifica all’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR, recante le modalità di determinazione del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti e in sintesi, la nuova disposizione:

    • sostituisce il criterio per determinare i fringe benefit, passando dal livello di emissione di anidride carbonica alla tipologia di veicolo in base all’alimentazione;
    • modifica le percentuali da applicare al costo chilometrico ACI.

    La nuova formulazione supera la precedente del 2019 basata sulle emissioni di anidride carbonica introdotta, verso un modello che incentiva l’assegnazione di autovetture elettriche e penalizza l’assegnazione di quelle con motore endotermico, a prescindere dalle emissioni.

    Il nuovo art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR prevede che:

    per gli autoveicoli indicati nell’art. 54 comma 1 lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al DLgs. 30 aprile 1992, n. 285, 

    i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

    La percentuale è ridotta:

    • al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica,
    •  al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

    Le nuove tabelle ACI 2025 individuano, per tutti i modelli, gli importi dei fringe benefit in apposite colonne distinte in base alle suddette percentuali, introducendo anche le nuove percentuali del 10% per i veicoli elettrici e del 20% per quelli ibridi plug in, mantenendo comunque le precedenti.

    Le nuove previsioni trovano applicazione per i veicoli di “nuova immatricolazione”, concessi in uso promiscuo con “contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025” e come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n 14 agosto 2020 n. 46, in relazione all’analoga disposizione della L. 160/2019:

    • la locuzione “di nuova immatricolazione” va ricondotta agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° gennaio 2025;
    • il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l’assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i “contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025”;
    • è necessario, tra l’altro, che il veicolo sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2025.

  • Legge di Bilancio

    Sostegno alla Cultura: fondi 2025 per gli spettacoli dal vivo

    La legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio contiene norme con agevolazioni per la Cultura ed in particolare per gli spettacoli dal vivo, vediamole.

    Spettacoli dal vivo: nuove misure a sostegno della Cultura

    Con i commi da 604 a 611 dell'unico articolo 1 si prevedono misure in materia di spettacolo dal vivo.
    In particolare, sono istituiti fondi dedicati, rispettivamente, alla tutela e valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale e al sostegno al settore dei festival, dei cori e delle bande musicali. 

    I citati fondi dispongono di una dotazione di 1,5 milioni di euro annui ciascuno, a decorrere dal 2025. 

    Inoltre, si recano norme in materia di fondazioni lirico-sinfoniche e in particolare, si conferma anche per il 2025 le modalità di ripartizione, sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio, della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo dedicata al settore lirico-sinfonico; rispetto al quadro vigente, tuttavia, a decorrere dal 2025, è scorporata una quota di 8 milioni di euro annui, da attribuire, quanto 750.000 euro, alla Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, e quanto a 7.250.000, alle altre fondazioni (sempre sulla base della media delle percentuali dell’ultimo triennio). 

    Si dispone il rifinanziamento del medesimo Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, per un importo pari a 0,5 milioni di
    euro per l’anno 2025 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per l’attuazione di misure volte a sostenere soggetti che svolgono attività di promozione del teatro urbano e del teatro sociale o che organizzano manifestazioni, rassegne e festival con l’impiego esclusivo degli artisti di strada

    Infine, modifica, in senso più favorevole ai percettori, i requisiti per beneficiare dell’indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo.