• Fatturazione elettronica

    E-fatture prestazioni sanitarie: il Correttivo elimina l’obbligo

    Il Decreto Legislativo n 81 detto Decreto Correttivo è in vigore dal 13 giugno.

    Tra le novità rispetto alla prima bozza esso reca la norma sulla fatturazione elettronica delle spese sanitarie.

    Come in molti ricordano l'obbligo per gli operatori del settore sanitario, più volte prorogato, è slittato al 2026 come da Decreto Milleproroghe

    La Legge n 15/2025 di conversione del DL n 202/2024 aveva infatti previsto un ulteriore allungamento dei termini, ora vediamo ora cosa prevede il Decreto Correttivo pubblicato sulla GU n 134 del 12 giugno.

    E-fatture prestazioni sanitarie: obbligo definitivamente eliminato

    Il DL n 202/2024 convertito in legge conteneva l'ulteriore allungamento del termine di entrata in vigore della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.

    In dettaglio durante l'iter diconversione in legge, il Milleproroghe aveva ulteriormente prolungato dal 31 marzo 2025 (data di proroga introdotta in dicembre) a tutto il 2025 l’esonero transitorio dall’obbligo di emettere fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati necessari all’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 

    Ricordiamo che l’esonero riguarda le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema TS Tessera Sanitaria. 

    I soggetti interessati dalla norma sono:

    • le strutture sanitarie pubbliche,
    • istituti di ricovero,
    • medici, farmacisti, veterinari e altri,

    come normati dall'art 3 comma 3 del Dlgs. n. 175/2014, e da successivi decreti ministeriali.

    Per avere un quadro generale del susseguirsi delle norme su questa tematicha leggi anche: E-fatture prestazioni sanitarie: divieto prorogato al 31 marzo 2025aggiornata alla prima approvazione del Milleproroghe 2025.

    Il Decreto Correttivo, di cui si tratta, pubblicato in GU n 134 del 12 giugno con l'art 2, prevede la messa a regime del divieto di emissione di fatturazione elettronica mediante SdI per le prestazioni sanitare effettuate verso persone fisiche.

    Il Garante della Privacy aveva dato il via libera alla fatturazione elettronica anche in ambito sanitario, considerandolo in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali, ciò malgrado, il Dlgs Correttivo sancisce definitivamente la fatturazione “non elettronica”. per le prestazioni sanitarie.

  • IMU e IVIE

    IMU 2025: acconto entro il 16 giugno, elenchi MEF delibere

    L'imposta municipale propria o IMU è dovuta per anni proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dell'immobile. 

    Presupposto dell’IMU è appunto il possesso di:

    • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
    • aree fabbricabili;
    • terreni agricoli.

    L’IMU deve essere versata in due rate:

    • la prima va pagata entro il 16 giugno di ciascun anno ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente;
    • la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere versata entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre dell’anno di riferimento. Attenzione al fatto che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano per il versamento del saldo gli atti adottati per l’anno precedente;
    • in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno dell’anno di riferimento

    Il versamento dell’IMU deve essere effettuato esclusivamente tramite una delle seguenti modalità:

    • modello F24;
    • bollettino di conto corrente postale con esso compatibile;
    • mediante la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

    Leggi anche:

    IMU 2025: base imponibile e aliquote

    L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie.

    La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge, come di seguito indicato.

    • Fabbricati iscritti in catasto: per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:        
    Gruppo categoria catastale Moltiplicatore
    A (tranne A10) 160
    A10 80
    B 140
    C/1 55
    C/2, C/6 e C/7 160
    C/3, C/4 e C/5 140
    D e D/5 65; 80
    • Aree fabbricabili: per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi:
      • zona territoriale di ubicazione;
      • indice di edificabilità;
      •  destinazione d'uso consentita;
      • oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
      • prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

    I comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato [art. 1, comma 777, lett. d), della legge n. 160 del 2019].

    • Terreni agricoli: per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135. 

    Per quanto riguarda le aliquote IMU la legge statale stabilisce, per ciascuna fattispecie, l’aliquota dell’IMU in una misura “standard” che può essere modificata dal comune, in aumento o in diminuzione, entro certi margini.

    A decorrere dall’anno 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, commi 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU non deve essere più inviata al MEF ma deve essere redatta esclusivamente accedendo all'applicazione informatica, disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente – previa selezione delle fattispecie di interesse tra quelle individuate dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze 7 luglio 2023, le cui condizioni, contenute nell’Allegato A, sono state modificate e integrate con successivo decreto 6 settembre 2024 – di elaborare e trasmettere il Prospetto, che forma parte integrante della delibera.

    Le aliquote stabilite dalla legge per ciascuna fattispecie e i relativi margini di manovrabilità da parte dei comuni sono riportati nella tabella MEF.        

    Acconto IMU 2025: in cassa entro il 16 giugno

    Il MEF con una FAQ ha specificato, ai fini del pagamento dell'acconto IMU 2025, che In virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, il versamento della prima rata dell'IMU per l’anno d’imposta 2025 deve essere eseguito entro il 16 giugno 2025 ed è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
    Si evidenzia che in sede di conguaglio il contribuente dovrà pagare l’imposta sulla base delle aliquote risultanti dal Prospetto pubblicato nel sito internet www.finanze.gov.it.
    Attenzione al fatto che, se al momento del versamento dell’acconto, risulta già pubblicato, sul predetto sito internet, il Prospetto con il quale il comune approva le aliquote dell’IMU per l’anno 2025, il contribuente può determinare l’imposta applicando le nuove aliquote pubblicate.

    Elenchi MEF Delibere aliquote IMU 2025

    Il MEF in data 9 giugno ha pubblicato gli elenchi generali per Regione – Anno 2025

    L'elenco dei Comuni presenti in archivio, compresso, è disponibile nel formato CSV (campi delimitati dal carattere separatore ";"). 

    CSV 2025   Delibere aliquote

    CSV 2025   Regolamenti 

    Raccolta dei testi degli atti per regione

    1 –

    Abruzzo [2.9MB]

    2 –

    Basilicata [1.3MB]

    3 –

    Calabria [2.91MB]

    4 –

    Campania [6.24MB]

    5 –

    Emilia-Romagna [33.76MB]

    6 –

    Friuli-Venezia Giulia [0B]

    7 –

    Lazio [6.81MB]

    8 –

    Liguria [13.28MB]

    9 –

    Lombardia [70.98MB]

    10 –

    Marche [3.93MB]

    11 –

    Molise [4.9MB]

    12 –

    Piemonte [23.01MB]

    13 –

    Puglia [10.91MB]

    14 –

    Sardegna [5.72MB]

    15 –

    Sicilia [8.1MB]

    16 –

    Toscana [18.02MB]

    17 –

    Trentino-Alto Adige [83.97MB]

    18 –

    Umbria [7.07MB]

    19 –

    Valle d'Aosta [1.29MB]

    20 –

    Veneto [21.68MB]

  • Adempimenti Iva

    Chirurgia estetetica esente IVA: vediamo quando

    Con la Risoluzione n 42 del 12 giugno vengono forniti chiarimenti rispetto all'esenzione IVA della chirurgia estetica.

    Chirurgia estetetica esente IVA: vediamo quando

    Con la Risoluzione n 42/2025 viene chiarito il perimetro della esenzione IVA per la “chirurgia estetica” 

    Essa, in sintesi, è esente se dimostrata, tramite attestazione medica, la finalità terapeutica dell’intervento.

    L’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sulla corretta applicazione delle novità introdotte dall’articolo 4-quater del Dl n. 145/2023, sulla esenzione Iva prevista per le prestazioni di chirurgia e medicina estetica.

    L'articolo 10, comma 18, del decreto Iva prevede l'esenzione Iva per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da professionisti sanitari soggetti a vigilanza.

    Il principio trova fondamento nella direttiva Iva 2006/112/CE, che stabilisce l'esenzione per le prestazioni mediche effettuate nell'ambito delle professioni mediche e paramediche.

    La Corte di giustizia Ue ha chiarito che per usufruire dell’agevolazione è necessario lo scopo terapeutico della prestazione e con la sentenza C-91/12 del 21 marzo 2013, con specifico riferimento alle operazioni di chirurgia estetica e ai trattamenti estetici, ha precisato che:

    • beneficiano della esenzione solo gli interventi con scopo terapeutico, ossia utili a diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute:
    • gli interventi di chirurgia estetica puramente cosmetici non rientrano nell'esenzione e sono soggetti al regime Iva ordinario, quelli con finalità terapeutica devono essere comprovati per godere del regime di esenzione.

    La Circolare n. 4/2005 aveva dato il via libera, a determinate condizioni, all’applicazione dell’articolo 18 per gli interventi di chirurgia estetica, in quanto connessi al benessere psico-fisico della persona.

    Con l’introduzione dell’articolo 4-quater del Dl n. 145/2023, convertito dalla legge n. 191/202, la normativa italiana, in linea con l’orientamento della Corte di giustizia europea, ha rimodulato le ipotesi di accesso all’esenzione prevista dall’articolo 18.

    Tale norma ha specificato che sono esenti le presentazioni sanitarie di “chirurgia estetica” se corredate da apposita attestazione medica, che ne provi la finalità terapeutica. 

    Le prestazioni sanitarie di “medicina estetica”, invece, continuano a beneficiare dell’articolo 18 a condizione che abbiano finalità terapeutica, comprovata da idonea documentazione da cui risulti che la prestazione è volta a curare malattie o problemi di salute o a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica della persona.

    Tali nuove regole sono in vigore dal 17 dicembre 2023 e non prima.

    La Risoluzione in oggetto ha precisato che l’attività dei medici anestesisti nell'ambito della chirurgia estetica sono comunque esenti da Iva indipendentemente dalla finalità dell’operazione in quanto l’anestesia tutela e mantiene le condizioni vitali del paziente, configurandosi sempre come prestazione sanitaria terapeutica.

    Infine l’Agenzia ritiene, salvo diversa valutazione del ministero della Salute, che l'attestazione necessaria alla esenzione possa essere rilasciata da qualunque medico, incluso il chirurgo o medico estetico che esegue la prestazione nel rispetto di due condizioni:

    • il documento deve collegare la patologia del paziente alla prestazione estetica
    • l'attestazione deve essere rilasciata prima dell'intervento.

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Bonus colonnine domestiche: arrivano i pagamenti

    Il MIMIT ha pubblicato sulla propria pagina istituzionale il decreto direttoriale 11 giugno 2025 per la concessione e l'erogazione del contributo per le domande, presentate e ammesse, relative all’acquisto e la relativa posa in opera delle infrastrutture di ricarica effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

    Gli interessati potranno verificare la propria ammissione al contributo consultando l’Allegato A del decreto, facendo riferimento all'ID della domanda.

    Si precisa che, nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati contenuti nell'Allegato A sono stati emendati da tutti i riferimenti ai soggetti beneficiari.

    Ricordiamo inoltre che nel mese di aprile era stato riaperto lo sportello per ulteriori domande e che le modalità di concessione dei contributi sono stabilite dal decreto del Ministero del 12 giugno 2024.

    Bonus colonnine privati 2024: che cos’è

    Con Decreto MIMIT del 12 giugno sono state fissate le regole per il suddetto bonus.

    Il bonus colonnine domestiche è l'agevolazione rivolta a privati e condomini e in particolare, il decreto, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2022 (di seguito DPCM 4 agosto 2022) individua le disposizioni procedurali per la concessione e l'erogazione di contributi per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica effettuati da utenti domestici di cui alla lettera f-bis) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2022 come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del DPCM 4 agosto 2022. 

    Nel limite delle risorse finanziarie disponibili per la misura oggetto del presente decreto, pari a 20 milioni di euro per l’annualità 2024 quale limite massimo complessivo di spesa, il Ministero può concedere ai soggetti beneficiari un contributo per le spese ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, così individuato:

    • a) 80 per cento del prezzo di acquisto e posa, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente; 
    • b) il limite di spesa di cui al punto a) è innalzato a euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117- bis del codice civile.

    Bonus colonnine domestiche: lo sportello 2025

    Per la presentazione della domanda è necessario: 

    1. accedere alla nuova Area Personale tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS) all’apposita procedura on line 
    2. Accederai così sulla tua scrivania personale dove potrai scegliere l'incentivo sul quale presentare domanda o potrai chiedere maggiori informazioni tramite il servizio "Parla con me"  
    3. Scegli Colonnine domestiche utilizzando l'apposito menu a discesa e compila la domanda in ogni sua parte: il perfezionamento richiede il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.

    Scarica qui il fac simile di domanda.

    Bonus colonnine domestiche: spese ammissibili

    Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari, dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, relativamente all’annualità 2024, per l’acquisto dell’infrastruttura di ricarica e la relativa posa in opera, da effettuarsi a regola d’arte. 

    Tali spese possono comprendere: 

    • a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, ivi comprese – ove necessario – le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio; 
    • b) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi; 
    • c) costi per la connessione alla rete elettrica, tramite attivazione di un nuovo POD (point of delivery).

    Attenzione al fatto che le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura a sportello, la cui attivazione verrà comunicata con un avviso con le date di apertura e di chiusura.

    Visita la pagina preposta per ulteriori dettagli.

    Consultando l'Allegato A al DD del giorno 11 giungo si può leggere chi ora riceverà il contributo.

    Allegati:
  • Reverse Charge

    Forfettari: semplificazioni per il reverse charge

    Correttivo pubblicato in GU n 134 del 12 giugno reca diverse novità. Leggi anche CPB: tetti, premialità, nuovi criteri             

    In merito ai forfettari, con l'art 6 si prevede che, negli acquisti con il meccanismo del reverse charge, essi potranno versare l’IVA su base trimestrale e non più mensile.

    Forfettari: le semplificazioni approvate per il reverse charge

    L'art. 6 rubricato Semplificazione del termine di versamento dell’IVA da parte dei soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari, stabilisce che i soggetti forfetari, quando effettuano acquisti in reverse charge, sono soggetti passivi IVA e, pertanto, detti acquisti devono sempre essere accompagnati (attualmente entro il 16 del mese successivo) dal versamento con F24 della relativa IVA. 

    Attenzione al fatto che, fanno eccezione solamente gli acquisti intracomunitari (anche oggetto di vendite a distanza) entro la soglia di € 10.000 annui.

    La relazione illustrativa al decreto ha evidenziato che è stata accolta l’osservazione della 6^ Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica e della VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, permettendo ai soggetti di ridottissime dimensioni di fruire, laddove ritenuto più favorevole, dei termini ordinariamente riconosciuti agli operatori più strutturati che applicano il regime della liquidazione IVA trimestrale ai sensi dell’articolo 7 del DPR 542 del 1999.

    Le disposizioni, spiega sempre la relazione illustrativa, si applicano alle operazioni effettuate, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal 1° ottobre 2025. 

    Ricordiamo che l'adesione al regime forfetario non fa perdere, durante il periodo di permanenza nel regime agevolato, la soggettività passiva ai fini IVA.

    Tuttavia, il regime in oggetto preclude il diritto alla detrazione, per qualunque operazione, dell’imposta gravante sugli acquisti di beni e servizi effettuati ai sensi dell’art. 1 comma 58 della L. 190/2014.

    La soggettività passiva IVA determina che i soggetti in regime forfetario siano tenuti ad assolvere l’IVA in relazione a quelle operazioni passive per le quali essi assumono la qualifica di debitore d’imposta.

    L’obbligo di assolvere l’IVA, sussiste ad esempio per le operazioni per le quali si applica il meccanismo del reverse charge.

    In questo caso è necessario integrare la fattura del cedente, se soggetto passivo UE, o emettere autofattura e l’imposta è quindi versata mediante modello F24.

    Per il versamento dell’IVA a debito, con modello F24, intervengono le modifiche apportate dal Dlgs. di cui si tratta come sopra evidenzaito.

  • Redditi Lavoratori autonomi

    Decreto correttivo CPB: le novità per i professionisti

    È stato approvato il decreto fiscale correttivo del Concordato Preventivo Biennale, contenente anche alcune novità in tema di adempimenti tributari.

    Tra le principali novità si segnala la modifica alla tassazione incrementale del reddito oggetto di CPB, rispetto a quello conseguito nell’anno precedente.

    Tale reddito incrementale è oggetto di tassazione con una imposta sostitutiva la cui aliquota (10%, 12% o 15%) varia a seconda del punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

    È stato adesso introdotto un tetto massimo alla tassazione del reddito incrementale tramite imposta sostitutiva, stabilito in euro 85 mila, superati i quali viene adesso applicata l’ordinaria aliquota IRES del 24% oppure l’aliquota IRPEF del 43%, a seconda del tipo di contribuente.

    È stata inoltre confermata l’abolizione del CPB per i contribuenti in regime forfetario, per i quali, comunque, il primo anno di applicazione era stato considerato di prova.

    Le novità per i professionisti

    Particolari, anche se limitate a una ristretta cerchia di persone, le novità previste dal decreto correttivo per i professionisti.

    Ad essere interessati sono coloro che posseggono una posizione IVA personale e al tempo stesso partecipano a una associazione professionale o a una società tra professionisti (o una società tra avvocati).

    Nella versione attuale del CPB, in una situazione del genere, il professionista è libero di aderire al CPB per la sua posizione personale, a prescindere dal fatto che lo faccia anche l’associazione professionale o la STP.

    Con le modifiche apportate dal decreto correttivo, viene confermato l’inserimento di una sorta di vincolo, ipotesi che circolava già in sede di bozza: fondamentalmente si impone una sorta di legame tra la posizione personale del contribuente e quella dell’associazione professionale o della STP in cui partecipa. Infatti:

    • il contribuente titolare di una posizione personale può aderire al CPB solo se aderisce anche l’associazione professionale o la STP;
    • l’associazione professionale e la STP possono aderire al CPB solo se vi aderiscono personalmente anche la totalità dei partecipanti che hanno una posizione IVA personale.

    Di conseguenza, ovviamente, se uno soci a titolo personale decade dal CPB, di conseguenza decadrà anche l’associazione professionale o la STP, e ugualmente il contrario.

    La particolarità della previsione normativa è quella di legare, ai fini del CPB, una pluralità di soggetti allo stesso destino: si pensi a una STP in cui partecipano ad esempio dieci professionisti con posizioni personali: per accedere al CPB dovranno essere tutti d’accordo, e anche se questo accordo si raggiunge, sarà sufficiente che uno solo dei partecipanti decada dal CPB, per qualsiasi motivo, per comportare la decadenza della STP e di tutti gli altri soci.

    Ovviamente la previsione normativa limiterà molto l’accesso al CPB in una situazione del genere.

  • Versamenti delle Imposte

    Versamento maggiori acconti Ires e Irap: codici tributo per F24

    L'agenzie della Entrate ha pubblicato la Risoluzione n 38 del 6 giugno con i codici tributo i maggiori acconti di IRES e IRAP previsti in base all'art 1 commi da 14 a 20 della Legge di Bilancio 2025.

    In particolare, l’articolo 1, commi da 14 a 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai fini della determinazione delle basi imponibili dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), per i soggetti ivi previsti, ha previsto il differimento della deducibilità, dai periodi d’imposta ivi indicati ai successivi periodi di imposta individuati, delle quote di taluni componenti negativi di reddito. 

    Inoltre, il legislatore ha previsto l’impatto di tale differimento sulla determinazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta interessati.

    Inoltre, l’articolo 1, comma 20, della citata legge n. 207 del 2024 prevede che “Sull’importo corrispondente alla parte dei maggiori acconti dovuti per effetto delle disposizioni dei commi da 14 a 19 del presente articolo, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, non si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, né quelle dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154”.

    Versamento maggiori acconti Ires e Irap: codici tributo per F24

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, degli importi relativi ai citati maggiori acconti per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e per quello successivo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “2007” denominato “Maggior acconto I rata IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
    • “2008” denominato “Maggior acconto II rata IRES o maggior acconto in unica soluzione IRES – articolo 1, comma 20, della legge 30
      dicembre 2024, n. 207”
    •  “3881” denominato “Maggior acconto I rata IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
    • “3882” denominato “Maggior acconto II rata IRAP o maggior acconto in unica soluzione IRAP – articolo 1, comma 20, della legge 30
      dicembre 2024, n. 207”.

    In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo “2007” e “2008” sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

    I codici tributo “3881” e “3882” devono essere indicati nella sezione “Regioni” unitamente al codice regione, reperibile nella tabella denominata “Tabella T0-Codici delle regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito www.agenziaentrate.gov.it, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo

    “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”