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Bollo e tasse libri sociali: calcolo sulle righe per quelli digitali
Con la Risposta a interpello n 42 del 20 febbraio le Entrate replicano ad una Società Cooperativa facente parte di un gruppo bancario cooperativo, che ha domandato chiarimenti sulla Tassa di Concessione Governativa (TCG) e sull’Imposta di bollo relative alla tenuta digitale dei libri sociali, in conformità all’articolo 2215-bis del Codice Civile.
In particolare veniva domandato:
- se la Tassa di Concessione Governativa (TCG) e l’Imposta di Bollo siano dovute per i libri sociali tenuti in modalità digitale, considerando che i riferimenti normativi parlano di “pagine”, un concetto legato ai supporti cartacei.
- se la TCG sia effettivamente dovuta, dato che l’art. 23 della Tariffa del d.P.R. n. 641/1972 si riferisce ai libri sociali cartacei e non menziona esplicitamente quelli digitali.
- quale criterio utilizzare per il calcolo dell’imposta di bollo sui libri sociali digitali, in particolare per determinare cosa si intenda per “registrazione” ai fini della tassazione.
- quali siano le modalità di versamento della TCG e dell’imposta di bollo per i libri digitali.
Viene replicato che entrambi i tributi sono dovuti anche per i libri tenuti in formato digitale vediamo i dettagli delle modalità di calcolo e versamento.
Bollo e tasse libri sociali: dovute anche per quelli digitali
Le Entrate confermano quanto chiarito con interpello precedente ossia il n 346/2021 (cui si rimanda per approfondimenti).
In dettaglio, anche per i libri sociali con la tenuta in modalità digitale occorre pagare la tassa di concessione governativa TCG e l’imposta di bollo per singole righe parametrata a una pagina virtuale di 25 righe.
L’Agenzia richiama la Risposta ad interpello n. 346 del 17 maggio 2021, dove viene specificato che:
- se i libri sono cartacei, l’imposta pari 16 euro è dovuta ogni 100 pagine o frazione, da assolvere prima dell’uso del registro.
- se i libri sono digitali, bisogna fare riferimento al D.M. 17 giugno 2014, il quale all’art. 6, comma 3, che prevede l'imposta di bollo sia dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazione di esse.
L’Agenzia richiama anche la Risoluzione 161/E del 9 luglio 2007, chiarendo che:
- per registrazione si intende ogni singolo accadimento contabile (ad esempio, ogni cespite nel libro degli inventari o ogni operazione in partita doppia nel libro giornale).
- nei libri sociali, la registrazione si riferisce alla singola riga di verbale o all’annotazione dell’ingresso/uscita di un socio.
- la base di calcolo per i libri sociali è 100 pagine = 2.500 righe.
L’Agenzia conferma che il pagamento dell’imposta di bollo per i libri digitali deve essere effettuato mediante modello F24 (codice tributo 2501) entro 120 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, come stabilito dall’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.
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Saldo IMU 2024: possibile conguaglio entro il 28 febbraio
Il Decreto Milleproroghe Dl n 202/2024 è stato approvato dal Camere e Senato ed è atteso in Gazzetta Ufficiale.
Tra le novità, vi è la proroga dei termini di pubblicazione relativi alle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU per l’anno 2024, in deroga ai termini ordinari di cui all’art. 1 commi 762 e 767 della L. 160/2019.
Questo comporta che potranno essere dovuti, per i contribuenti dei Comuni ritardatari, il pagamento di un conguaglio per l'IMU 2024 da corrispondere entro il 28 febbraio.
Chi avesse pagato in più potrà ovviamente richiedere un rimborso.
Saldo IMU 2024: conguaglio per delibere tardive entro il 28 febbraio
Si evidenzia fin da subito che la norma contenuta nel Milleproroghe è una riproposizione di quanto previsto l'anno scorso a seguito della sanatoria per le delibere comunali tardive introdotta in un comma delle Legge di Bilancio 2024.
In proposito leggi: Conguaglio IMU 2024: in cassa entro il 29.02, chi lo paga?
Tale disposizione, privista dai commi 72 e 73 dell'art 1 della Legge n 213/2023 o Legge di bilancio 2024, sanava la posizione dei Comuni ritardatari, rispetto all'approvazione delle delibere per l'imposta municipare propria.
Ora con il comma 2-bis dell’art. 1 del DL 202/2024, sono considerate tempestive, e dunque efficaci per calcolare l’IMU
- dovuta per l’anno 2024, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote IMU che al contempo risultano:
- inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30 novembre 2024 invece del 14 ottobre,
- pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 7 febbraio 2025 invece del 28 ottobre 2024
I contribuenti possono consultare l'elenco delle delibere dal sito del MEF.
Con questa norma introducenda, si possono verificare come l'anno scorso, due casistiche:
- l’importo versato dai contribuenti entro il 16 dicembre 2024, data di scadenza del saldo IMU, risulti maggiore o minore rispetto al tributo locale dovuto applicando i regolamenti e le aliquote recate dalle delibere cosi come riammesse o prorogate.
Qualora per effetto di ciò dovesse risultare una maggiore IMU per il 2024 la differenza andrà corrisposta entro il 28 febbraio 2025, senza sanzioni e interessi, qualora venga saltata tale data, sarà ancora possibile effettuare il pagamento con anche sanzioni e interessi.
Il conguaglio straordinario può essere effettuato, in alternativa, mediante modello F24, bollettino postale o, laddove predisposta, la piattaforma PagoPA.
Se con l’applicazione dei regolamenti e delle aliquote recate dalle delibere prorogate, l’importo dovuto a titolo di IMU 2024 risultasse inferiore a quanto già pagato, il rimborso del tributo locale versato in eccedenza spetta secondo le regole ordinarie e in particolare, ai sensi dell’art. 1 comma 164 della L. 296/2006 “Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione”.
- dovuta per l’anno 2024, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote IMU che al contempo risultano:
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Concordato fallimentare con terzo assuntore: quale imposta di registro si applica
Con la Risoluzione n. 13 del 19 febbraio le Entrate hanno replicato a dubbi sul concordato fallimentare con terzo assuntore.
L'Ordine istante ha chiesto di chiarire la tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, al decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore, disciplinato dall'articolo 124 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 estensibile anche al concordato nella liquidazione giudiziale prevista dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa), agli artt. 240-253.
Come ricordato dall'istante il concordato fallimentare «rappresenta una particolare modalità di chiusura del fallimento a mezzo della quale l'imprenditore fallito definisce i rapporti pregressi con il pagamento, anche parziale, dei creditori e ottiene la liberazione dei beni soggetti alla procedura fallimentare» e che «la proposta di concordato può essere presentata sia dal fallito (a determinate condizioni), da parte di uno o più creditori o da un terzo, e deve essere approvata dai creditori e poi omologata dal Tribunale».
A tale riguardo, l'Ordine precisa che la fattispecie oggetto di quesito concerne i decreti di omologa del concordato fallimentare con intervento di un terzo assuntore, procedura nella quale «quest'ultimo si obbliga a soddisfare i crediti concorsuali nella misura concordata, in base allo schema civilistico dell'accollo (art. 1273 c.c.), dietro la cessione delle attività fallimentari».Vediamo i chiarimenti ADE.
Concordato fallimentare con terzo assuntore: imposizione di registro
La problematica interpretativa riguarda la determinazione della base imponibile dell'imposta proporzionale di registro alle disposizioni negoziali contenute nel decreto di omologa del concordato fallimentare con terzo assuntore, disciplinato dagli articoli da 124 a 140 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 [cd. legge fallimentare (LF)].
Tale procedura si caratterizza per la duplice circostanza che l'assuntore, da un lato, si obbliga con i propri mezzi a soddisfare i creditori concorsuali nella misura concordata, in base allo schema civilistico dell'accollo, e dall'altro lato, acquisisce, di regola, per effetto della sentenza di omologa le attività fallimentari.
In particolare, nel concordato fallimentare con terzo assuntore è possibile distinguere due effetti:- uno obbligatorio, che si realizza con l'assunzione degli obblighi derivanti dal concordato da parte del terzo e si sostanzia in una sorta di accollo dei debiti dell'imprenditore fallito da parte dell'assuntore;
- uno traslativo, ossia il trasferimento all'assuntore del patrimonio fallimentare.
La Suprema Corte ha stabilito che «al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicato il criterio di tassazione correlato all'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al cit. d.P.R. n. 131 del 1986, con commisurazione dell'imposta di registro in misura proporzionale al valore dei beni e dei diritti
fallimentari trasferiti, tenuto conto che l'aliquota applicabile dipende dalle voci dell'attivo trasferito (cessioni di crediti, cessione di beni, trasferimento dell'attivo) – mentre il contestuale accollo dei debiti – collegato a detta cessione dei beni fallimentari – è escluso dalla tassazione ex art. 21 comma 3, cit. e dalla base imponibile»
La tesi della Corte muove dalla considerazione che gli effetti del concordato con assuntore derivano direttamente dalla legge, tale per cui non può essere paragonato ad un accordo negoziale siglato tra le parti.
In particolare, la Corte ha osservato che nel concordato fallimentare, gli obblighi di pagamento del terzo assuntore, «non possono intendersi alla stregua del prezzo dei beni ceduti (d.p.r. n. 131 del 1986, art. 43, c. 2) in quanto l'assunzione di detti debiti costituisce effetto legale naturale ed imprescindibile, del mezzo di liquidazione alternativo alla procedura fallimentare (mezzo che, come tale, rimane sottoposto al controllo degli organi fallimentari) e, tenuto conto che nella fattispecie in esame non siamo in presenza di un mero contratto con correlativi corrispettivi, per il quale vigono le diverse regole di cui alla citata disposizione. (…).
In altri termini, analizzando la disciplina fallimentare, si osserva come l'assunzione delle passività rappresenti un effetto fisiologico del concordato con terzo assuntore, in quanto disposta direttamente dalla legge e correlata anche all'interesse del terzo assuntore che, animato da intenti legittimamente speculativi, mira a conseguire, dal ricavato della vendita dei beni e dall'esperimento delle azioni, un quid, economicamente apprezzabile, rispetto ai debiti
che si è accollato»
Pertanto, secondo la Cassazione, alla fattispecie in esame deve trovare applicazione la disposizione di cui all'articolo 21, comma 3, del T.U.R., ai sensi del quale «non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati ad altre disposizioni (…)» e l'imposta di registro in misura proporzionale deve dunque essere applicata su una base imponibile corrispondente al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti.
Alla luce dell'indirizzo assunto dalla Suprema Corte, che viene recepito in questa sede, si devono ritenere superati i chiarimenti forniti sulla questione in esame dalla richiamata circolare n. 27/E del 2012.
In conclusione, il decreto di omologa di un concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore disciplinato dall'articolo 124 e seguenti della Legge Fallimentare, deve essere ricondotto all'ambito applicativo del citato articolo 21, comma 3 del TUR, e quindi l'imposta proporzionale di registro troverà applicazione sui beni dell'attivo fallimentare, oggetto di trasferimento, identificato analiticamente nei singoli beni che lo compongono ed applicando per ciascuno di essi, in base alla relativa natura, l'imposta di registro prevista nella tariffa.
Le medesime conclusioni valgono anche per quanto concerne il trattamento dell'imposta di registro alla procedura di concordato nella liquidazione giudiziale, disciplinato dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, agli articoli 240-253, in quanto tale istituto non presenta differenze sostanziali rispetto al previgente ''concordato fallimentare'.
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Mantenimento: non spetta se non si dimostra la ricerca di lavoro
La Corte di Cassazione con la Ordinanza n 3354 del 10.02.2025 ha replicato ad un caso di sepazione con addebito specificando il perimetro dell'assegno di mantenimento.
Sinteticamente la Cassazione ha statuito che "in applicazione del consolidato orientamento della stessa Corte le doglianze della ricorrente sono inammissibili poiché la questione della rilevante disparità delle condizioni reddituali tra i coniugi è da ritenere preclusa dall'accertamento preliminare della mancata prova dell'adeguata ricerca di lavoro tanto più che emersa la mancata accettazione di un'offerta di lavoro e la mancata allegazione dei motivi del rifiuto".
Assegno di mantenimento: quando spetta e quando no
La Corte di Cassazione ha replicato ad un caso di separazione personale tra coniugi, con richiesta di addebito della separazione alla moglie e al conseguente rigetto della sua domanda di assegno di mantenimento.
Il caso è stato oggetto di due gradi di giudizio in cui, in primis era stato riconosciuto il mantenimento alla moglie, successivamente nell'appello le sorti sono state ribaltate con negazione del diritto all'assegno.
La moglie ha presentato ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di norme civili e processuali, nonché un difetto di motivazione nella sentenza impugnata.
La difesa riteneva di evidenziare una grande disparità economica tra i coniugi.
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte d’Appello.
Viene ribadito che il diritto all’assegno di mantenimento non può essere riconosciuto automaticamente, ma è subordinato alla dimostrazione dell’impossibilità oggettiva di procurarsi un reddito di sostentamento.
Secondo la Corte la ricorrente non ha dimostrato un’effettiva ricerca di lavoro e in aggravio della sua posizione aveva rifiutato un’offerta occupazionale senza fornire alcuna spiegazione adeguata.
Tale elemento è stato ritenuto determinante per escludere la possibilità di riconoscerle un assegno di mantenimento.
Vi è, come evidenzia la Cassazione, un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la disparità economica tra i coniugi non è sufficiente a giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento.
È inoltre necessario che il coniuge richiedente dimostri non solo la propria difficoltà economica, ma anche l’impossibilità concreta di reperire un’occupazione adeguata.
Il rifiuto ingiustificato di una proposta lavorativa costituisce, secondo la Corte, un elemento ostativo alla concessione dell’assegno.
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Distacchi di personale e IVA: l’Ade scioglie i dubbi
Con Risposta a interpello n 38 del 18 febbraio le Entrate hanno fornito chiarimenti sui distacchi di personale ai fini IVA.
In dettaglio, le Entrate ribadiscono il concetto delle novità in vigore dal 1° gennaio precisando che sono imponibili ai fini Iva i rimborsi erogati da un ente a una società per il distacco di dipendenti presso l’ente. La rilevanza fiscale è determinata dal nesso diretto tra la disponibilità al prestito del personale e il corrispettivo ricevuto, anche se quest’ultimo equivale ai costi sostenuti per i dipendenti.
Leggi anche: Distacco di personale con l’IVA dal 1.1.2025
Distacchi di pesonale e IVA: l’ade scioglie i dubbi
Il caso di specie riguarda, una società in house Alpha S.p.A. costituita conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e integralmente partecipata.
L'Istante presta, in favore dei propri soci, servizi di progettazione, sviluppo e gestione di sistemi informatici e telematici.L'Azienda Beta è un ente strumentale dotato di autonomia imprenditoriale e di personalità giuridica di diritto pubblico, preposto alla gestione coordinata delle attività sanitarie e sociosanitarie per l'intero territorio.
L'Azienda Beta, su mandato del soggetto attuatore, è impegnata a realizzare progetti per lo sviluppo dei servizi digitali finanziati con fondi P.N.R.R. e, a tal fine, necessita di potenziare temporaneamente il proprio settore tecnicoamministrativo mediante l'inserimento di nuove risorse professionali.Beta ha richiesto ad Alpha la disponibilità a distaccare temporaneamente alcuni dipendenti, in possesso delle necessarie competenze professionali.
L'Istante ha acconsentito alla richiesta individuando i lavoratori in possesso delle necessarie competenze.
A tal fine, Alpha e Beta intendono prevedere nell'accordo di distacco il solo rimborso, da parte della distaccataria alla distaccante, del costo complessivo sostenuto da quest'ultima per ogni singolo lavoratore distaccato, inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi ripresi analiticamente a piè di lista dai cedolini stipendiali dei lavoratori
interessati.
La Società chiede chiarimenti in ordine al trattamento ai fini IVA del distacco di personale tra Alpha e Beta, al fine di accertare se, in caso di mero rimborso dal distaccatario dei soli costi effettivi sostenuti dal distaccante per ciascun lavoratore distaccato, tale rimborso sia da considerarsi fuori campo IVA oppure imponibile con applicazione dell'aliquota ordinaria.L’Agenzia conferma invece l’assoggettamento a Iva dei distacchi e si ricorda:
- la norma originaria (articolo 8, comma 354, della legge 67/1988) che normava l’irrilevanza nel caso di rimborso del solo costo,
- la Sentenza della Corte UE n 94/19, che ha stabilito che non possa essere esclusa a priori l’irrilevanza ai fini Iva del distacco del personale.
Tutto ciò ha determinato che con l'articolo 16-ter del Dl n 131/2024, si sia abrogata la norma su citata, e dal 1° gennaio 2025, i distacchi e i prestiti stipulati sono assoggettati al tributo.
Sono fatti salvi i comportamenti pregressi dei contribuenti sulla base di sentenza comunitaria o o norma previgente per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.
Le Entrate concludono che i servizi di distacco erogati da Alfa del caso di specie, in base ad accordi stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025 assumono rilevanza ai fini Iva.
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Peste suina: sostegni per imprese per restrizioni 2023-2024
Il MASAF Ministero dell'Agricoltura ha pubblicato il Decreto del 19 febbraio con le regole per disporre un intervento finalizzato al sostegno delle imprese di allevamento suinicole che hanno subìto danni indiretti dall’applicazione dei provvedimenti sanitari attivati per l’adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell’epidemia di peste suina africana (PSA) a partire dal 1° dicembre 2023 fino al 31 ottobre 2024.
Per l’attuazione degli interventi sono stanziati euro 10 milioni.Il decreto prevede che i beneficiari che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola presentano apposita domanda all’Organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell’impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall’Organismo pagatore stesso.
Peste suina: sostegni per imprese per restrizioni 2023-2024
Possono beneficiare del sostegno le piccole e medie imprese (PMI), cosi come definite nell'allegato I del Reg 2022/2472, attive nella produzione primaria della filiera suinicola, situate sia all’interno che all’esterno delle zone di restrizione sanitaria, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi,
a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:- a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto
- b) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso
- c) allevamenti da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio)
Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria delle seguenti categorie merceologiche:
- a) verri
- b) scrofe
- c) scrofette
- d) suini da ingrasso
- e) suinetti
Sono escluse le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile e che non abbiano ottemperato all’obbligo di restituzione.
Peste suina 2023-2024: cosa compensano i sostegni
ll sostegno è finalizzato a compensare le imprese delle perdite dovute a:
- a) deprezzamento dei riproduttori, dei suinetti, dei suini di allevamento e da macello per vendita degli animali o per svalutazione del prodotto a causa della provenienza da allevamenti ricadenti in zone soggette a restrizione sanitaria;
- b) mancata produzione per l’interruzione della riproduzione delle scrofe;
- c) prolungamento vuoto sanitario;
- d) costi di produzione per prolungamento allevamento (blocco movimentazione).
Per le imprese di cui sopra il sostegno è determinato fino ad un massimo del 100% del danno totale subìto dai beneficiari, calcolato, per ciascuna fattispecie, sulla base degli importinunitari riportati nella tabella A, che è parte integrante del presente Decreto.
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Sostenibilità: cosa contiene il Milleproroghe
Il Decreto Milleproroghe in conversione in legge entro il 25 febbraio, è stato approvato da Camera e Senato ed ora è atteso in Gazzetta Ufficiale.
Tra le novità approvate con emendamento ve ne sono due relative alla sostenibilità, vediamole.
Reporting Sostenibilità: cosa contiene il Milleproroghe
Tra gli emendamenti approvati al decreto Milleproroghe ve ne sono due per le norme sulla sostenibilità.
Il primo riguarda i revisori, che potranno rilasciare attestazioni di conformità per i rendiconti di sostenibilità 2024 a condizione che abbiano maturato cinque crediti formativi specifici.
L'altra novità è una proroga della disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni di carattere non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024.
Ricordiamo che a tema sostenibilità è stato approvato il Dlgs 125/2024, che ha recepito in Italia la Corporate sustainability reporting directive (Csrd). Leggi anche Il revisore della sostenibilità: finestra temporale fino all'1.01.2026, deroga sanzioni
Con le due misure approvate, il Milleproroghe prevede che, in attesa delle regole attuative del Mef:
- i revisori potranno rilasciare le attestazioni di conformità relative ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, purché abbiano maturato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità. La ratio dell'intervento è senz'altro quella di non bloccare l’operatività del nuovo sistema, evitando ritardi nell’attestazione non finanziaria delle imprese, essenziale per garantire credibilità ai dati pubblicati dalle aziende e soddisfare investitori e stakeholder.
- si proroga la disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni non finanziarie relative agli esercizi avviati prima del 1° gennaio 2024. In sostanza si continuano ad applicare gli artt. 8 e 9 del Dlgs 254/2016, abrogato dal Dlgs 125/2024 a decorrere dalla sua entrata in vigore, ossia il 25 settembre 2024. Tali articoli recano la disciplina previgente sulle comunicazioni di informazioni di carattere non finanziario. Con la proroga si risolve un vuoto normativo in cui le imprese avrebbero potuto trovarsi. Il Dossier al Ddl del Milleproroghe recita come segue: la disposizione, introdotta dal Senato, interviene sulla disciplina delle rendicontazioni societarie di sostenibilità, in particolare disponendo che alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024, restino applicabili le norme in tema di sanzioni e di poteri e coordinamento tra le Autorità competenti, di cui agli articoli 8 e 9 del previgente decreto legislativo n. 254 del 201661 e alla relativa disciplina attuativa, in luogo della disciplina introdotta dal nuovo decreto legislativo del 2024.