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Spazi esterni bar e ristoranti: nuove regole in arrivo
Il nuovo decreto legislativo sul riordino delle strutture amovibili (dehors, pedane, tavolini, ombrelloni, elementi di arredo urbano), adottato in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (L. 193/2024, art. 26) entrerà in vigore, salvo proproghe, dal 2026.
Si chiude definitivamente la lunga fase emergenziale avviata con il Covid, quando la normativa aveva previsto deroghe per agevolare le attività di somministrazione di alimenti e bevande.Il decreto introduce regole uniformi e semplificate per l’occupazione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico da parte di bar, ristoranti e pubblici esercizi, con novità anche per i Comuni.
Spazi esterni bar e ristoranti: cosa cambia per i Comuni
I Comuni diventano protagonisti dell’attuazione della nuova disciplina in quanto responsabili di adempimenti specifici.
Inoltre, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura individuerà, con appositi elenchi, i siti archeologici e i beni culturali di eccezionale valore.
I Comuni dovranno pubblicare tali elenchi sui propri siti istituzionali, garantendone la consultazione da parte dei cittadini ed emettere:
- regolamenti comunali con disposizioni che assicurino:
- il passaggio dei mezzi di soccorso;
- zone adeguate per il transito di persone con disabilità o ridotta mobilità,
- procedure edilizie uniformi infatti secondo le nuove norme l’installazione dei dehors sarà soggetta a CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) semplificata. Nei casi di utilizzo temporaneo fino a 180 giorni basterà una semplice comunicazione;
- accordi semplificatori: i Comuni potranno stipulare intese con le Soprintendenze per adottare criteri standardizzati sulle tipologie di dehors ammissibili, con vantaggi in termini di velocità e chiarezza procedurale.
Dehors: novità per bar e ristoranti e Comuni
Per gli esercenti, la riforma definisce chiaramente cosa si intende per strutture amovibili e quando è necessaria un’autorizzazione, in particolare in esse sono comprese:
- tavolini, sedute, ombrelloni, pedane, paratie frangivento;
- elementi di arredo urbano e strutture leggere di copertura;
- dehors anche chiusi, purché smontabili e non legati da opere murarie.
Sono escluse invece le strutture non destinate direttamente alla somministrazione, come depositi o ricoveri di attrezzature.
In gran parte degli spazi pubblici, l’installazione di dehors non sarà più subordinata alle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
Resta comunque obbligatoria l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, rilasciata dal Comune.
L’autorizzazione culturale/paesaggistica resta necessaria per i dehors collocati in prossimità di siti archeologici e monumenti di eccezionale valore storico-artistico.
In questi casi, l’esame della Soprintendenza avverrà secondo parametri precisi:
- mantenimento della percezione visiva del bene e delle prospettive urbane;
- distanze minime dal monumento;
- omogeneità e decoro dei materiali utilizzati;
- progettazione integrata con lo spazio circostante.
La Soprintendenza dovrà pronunciarsi entro 45 giorni, con la regola del silenzio-assenso in caso di mancata risposta.
Il decreto prevede una disciplina transitoria per garantire un passaggio graduale:
- le strutture amovibili già installate ai sensi delle norme emergenziali (art. 9-ter, D.L. 137/2020) potranno restare fino al 31 dicembre 2025.
- dal 1° gennaio 2026, gli esercenti avranno 90 giorni di tempo per presentare domanda di autorizzazione, se i dehors si trovano in aree vincolate.
- in caso di diniego, le strutture dovranno essere rimosse e i luoghi ripristinati entro 180 giorni.
In sintesi quindi, il nuovo assetto produce effetti concreti per entrambe le parti:
- per i Comuni: maggiore responsabilità nella pubblicazione degli elenchi, nel rilascio delle autorizzazioni di suolo pubblico e nel controllo del rispetto delle regole. In cambio, beneficeranno di procedure uniformi e strumenti di semplificazione.
- per gli esercenti: più chiarezza normativa. Nelle aree non vincolate, l’installazione dei dehors sarà più veloce e meno burocratica. Nelle aree di pregio culturale, invece, occorrerà programmare per tempo la documentazione e rispettare requisiti di decoro e compatibilità.
- regolamenti comunali con disposizioni che assicurino:
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Termine di notifica della cartella post decadenza dalle rate
Con l’ordinanza n. 24766 dell’8 settembre 2025, la Sezione V della Corte di Cassazione interviene su un tema cruciale per gli operatori fiscali: la decorrenza del termine per la notifica della cartella di pagamento in caso di decadenza dalla rateizzazione concessa con accertamento con adesione.
Vediamo il principio della Cassazione.
Termine di notifica della cartella post decadenza dalle rate
L'importante principio stauito chiarisce che in tema di riscossione delle imposte, il termine di decadenza di cui all'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602/73 ,
dal potere di riscuotere imposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72 , a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorre non dalla dichiarazione, bensì dal momento della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.Il contenzioso nasce da una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società a responsabilità limitata, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 (e art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA), relativa all’anno d’imposta 2010.
La cartella era conseguente alla decadenza dalla rateizzazione del debito precedentemente concordata in sede di accertamento con adesione.
La società aveva effettuato il primo pagamento, ma non aveva versato le rate successive.
Di qui l’iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo (al netto di quanto versato) e la successiva notifica della cartella nel 2014.
La contribuente eccepiva la decadenza del potere di riscossione: secondo la difesa, il termine triennale previsto dall’art. 25, comma 1, del D.P.R. 602/1973 era decorso, essendo la cartella stata notificata oltre tre anni dalla dichiarazione relativa al 2010.
Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano accolto la tesi della società.
La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato l’accoglimento in appello, ritenendo applicabile il termine triennale ordinario, con decorrenza dalla presentazione della dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR, denunciando la violazione dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997, sostenendo che la cartella era stata legittimamente emessa e notificata in quanto il termine non decorre dalla dichiarazione, ma dalla scadenza della rata non pagata, come previsto per i casi di decadenza da rateizzazione.
La Cassazione ha accolto il ricorso, ribaltando la sentenza di merito e affermando un principio importante per l’operatività della riscossione:“Il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, dal potere di riscuotere imposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa ex artt. 36-bis e 54-bis, a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorre non dalla dichiarazione, bensì dal momento della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.”
La Corte chiarisce che non si applica la regola generale dell’art. 25, comma 1, che prevede la notifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, perché si è in presenza di una fattispecie speciale.
Infatti, quando la cartella deriva non da un controllo ordinario sulla dichiarazione, ma da una decadenza dal piano di rateizzazione concesso in sede di adesione, la disciplina applicabile è quella di cui all’art. 3-bis, comma 5, del D.Lgs. 462/1997.
Tale norma prevede che:“La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.”
In altri termini, il termine decorre dalla scadenza della rata non versata, e non più dal periodo d’imposta originario o dalla presentazione della dichiarazione.
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Bonus adozioni internazionali: come e quando fare domanda
In data 6 settembre 2025 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 207, l’Avviso riguardante il Decreto della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, firmato il 22 luglio 2025, recante “rimborso, ai genitori adottivi, delle spese sostenute per le adozioni concluse nell’anno 2024 e un ulteriore contributo per i genitori adottivi di minori con Special Needs”.
Possono richiedere il rimborso i coniugi, entrambi residenti sul territorio nazionale, le cui procedure di adozione si sono concluse tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2024.
Bonus adozioni internazioanali: come e quando fare domanda
Con il Decreto n. 1686 dell’8 Giugno 2025 riparte il bonus adozione, l'agevolazione rivolta alle famiglie che hanno intrapreso un percorso di adozione internazionale considerato complesso e che, alla data del 1° Gennaio 2025, risulta ancora pendente.
La norma estende a partire dal 31 Luglio 2025, la possibilità di presentare domanda anche a chi non è riuscito a farlo entro la scadenza dello scorso anno, come prevista dal precedente Decreto del 29 Aprile 2024.
Le istanze per il rimborso potranno essere presentate dalle ore 00:01 del 10 settembre 2025, alle ore 23:59 dell’8 dicembre 2025, secondo le modalità indicate nel citato decreto.
I genitori adottivi possono presentare istanza di rimborso congiunta delle spese adottive mediante il sistema on line “Adozione Trasparente” del Dipartimento per le politiche della famiglia, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e CIE (Carta d’Identità Elettronica).
I genitori adottivi che hanno beneficiato dell’adozione di cui all’art. 36, comma 4, della legge 4 maggio 1983 n.184 e coloro che, nei casi particolari previsti, hanno concluso la procedura adottiva senza l'assistenza di un Ente autorizzato, possono presentare istanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: [email protected].
Assistenza verrà fornita a chi vuole inviare quesiti – esclusivamente per posta elettronica -all’indirizzo: [email protected] , non oltre 10 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze di rimborso, indicando nell'oggetto “quesito DM rimborsi”.
Inoltre, è sempre attivo il Servizio della Linea CAI Rimborsi ogni mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (Tel: +39 06 67793222).
Ricordiamo che
- si tratta di un contributo economico destinato alle coppie che hanno avviato un’adozione internazionale complessa,
- l’importo dovrebbe variare da 3.500 a 6.500 euro, in base alla gravità delle difficoltà.
Una volta presentata la domanda, la Commissione per le adozioni internazionali valuterà le domande verificandone l’ammissibilità entro un termine di 60 giorni.
In caso di esito positivo, il contributo verrà erogato direttamente sull’IBAN indicato in fase di domanda.
Bonus adozione internazionale: requisiti
Le coppie richiedenti devono essere in possesso di specifici requisiti quali:
- aver avviato una procedura di adozione internazionale non ancora conclusa al 1° Gennaio 2025 che hanno conferito incarico a un Ente Autorizzato prima del 30 Gennaio 2020 e la cui procedura è ancora pendente al 1° Gennaio 2025;
- aver avviato l’adozione in Paesi con criticità geopolitiche come Cina, Ucraina, Federazione Russa e Bielorussia.
Attenzione al fatto che non sono previsti limiti di reddito o ISEE, né requisiti legati all’età dei genitori ma è sufficiente che la procedura adottiva sia riconosciuta come complessa secondo i criteri stabiliti dalla Commissione per le adozioni internazionali.
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Concordato preventivo: quando emettere nota variazione
Le Entrate con la Risposta a interpello n 234 del 9 settembre replicano a dubbi sul concordato preventivo, consecuzione tra procedure concorsuali, ed emissione nota di variazione ex art. 26 d.P.R. 633 del 1972
L'istanza è stata presentata dalla società Alfa, esercente attività di commercio di articoli sportivi creditrice commerciale nei confronti della società Beta, attiva nel settore della vendita al dettaglio, che per crisi di liquidità, è divenuta insolvente nei confronti dei propri fornitori.
La società ha provato ad accedere nell’anno 2020 a una procedura di concordato preventivo, che prima ammessa, è stata poi revocata.
Nel 2022, la società Beta ha proposto un nuovo ricorso per concordato preventivo in continuità aziendale, ottenendo l’omologa di un piano di riparto da adempiere entro la fine dell’anno 2027 con una generale falcidia dei crediti, compreso quello vantato dalla società Alfa.
La società creditrice Alfa ha presentato interpello all’Agenzia delle entrate per conoscere le corrette modalità per il recupero dell’Iva fatturata ma che, all’esito della procedura di concordato, verrà incassata soltanto parzialmente.L'istante ha domandato:
- se al caso prospettato debba applicarsi l’articolo 26 del decreto Iva (Dpr n. 633/1972) nella formulazione ante o post riforma del 2021 a opera del decreto "Sostegni-bis". Il legislatore ha introdotto nella norma i commi 3-bis e 10-bis che stabiliscono la possibilità per il cedente/prestatore di emettere una nota di credito dal momento in cui il cessionario/committente è assoggettato a una procedura concorsuale, ovverosia dal momento dell’apertura della procedura medesima.
- se il recupero dell’Iva possa avvenire all’esito del piano di riparto, quindi al momenti d’infruttuosità della procedura concorsuale, poiché al verificarsi di tale condizione vi è la “ragionevole certezza” dell’incapienza del patrimonio del debitore.
Concordato preventivo: quando emettere nota variazione
La replica dell'agenzia ai due quesiti ha specificato quanto segue:
- ha escluso il ricorrere di un’ipotesi di una “consecuzione” tra le due procedure concorsuali. Nella specie, la prima procedura di concordato aperta nel 2020 non è “confluita” nella seconda aperta nel 2022, ancorché in presenza di un originario stato di insolvenza. Tanto perché, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, la “consecuzione” prescinde dalla semplice successione cronologica, ma richiede una “unicità della causa”. Riscontrata, quindi, l’autonomia tra le due procedure, per l’Agenzia bisogna fare riferimento alla data di avvio del secondo concordato preventivo. Per questo motivo, pertanto, la norma di riferimento è l’articolo 26 Dpr n. 633/1972 nella sua nuova formulazione;
- l’Agenzia ha richiamato un precedente documento di prassi (lcircolare n. 20/E del 2021), precisando che, laddove il cedente scelga di insinuarsi al passivo e di non emettere la nota di credito al momento dell’apertura della procedura concorsuale (ai sensi dell’articolo 26, comma 3-bis del Dpr n. 633/1972), e la procedura si riveli infruttuosa, il cedente ha la possibilità di avvalersi di quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo 26 del decreto Iva. Può insomma attendere la definitività del piano di riparto infruttuoso che attesta il mancato definitivo pagamento del corrispettivo ed emettere la nota di variazione con detrazione dell’imposta.
L’Agenzia, condividendo la soluzione proposta dalla Società, ha chiarito che nel caso in concreto non rileva il principio della consecuzione tra le procedure concorsuali; che va applicato l’articolo 26 del Dpr Iva, come novellato dal decreto "Sostegni-bis" e che l’istante può attendere la conclusione della procedura di concordato ed emettere nota di variazione in diminuzione in caso di esito infruttuoso della stessa.
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Non è causa di cessazione del CPB il cambiamento dell’ATECO
Nella risposta a interpello n 236 del 10 settembre le Entrate chiariscono come comportarsi se nella dichiarazione in corso cambia il codice ATECO entrato in vigore dal 1° aprile scorso.
In particolare, la società istante Alfa S.r.l. semplificata, operante come agente plurimandatario nel settore del noleggio di autoveicoli, ha fino ad ora utilizzato il codice ATECO 45.11.02, non perfettamente corrispondente alla sua attività di intermediazione pura, ma il più vicino disponibile nelle tabelle ATECO 2007.
A partire dal 1° gennaio 2025, entra in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, che introduce il codice 77.51.00, specificamente riferito ai servizi di intermediazione per il noleggio e il leasing operativo di autoveicoli, senza che l’intermediario fornisca direttamente i veicoli.
La società, intenzionata ad aderire al CPB per gli anni 2025 e 2026, chiede se il cambio di codice ATECO, che implica anche il passaggio da un modello ISA (CM09U) a un altro (EG61U), comporti la cessazione dell’efficacia del Concordato, ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 13/2024.
Non è causa di cessazione del CPB il cambiamento dell’ATECO
L’art. 21, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 13/2024 stabilisce che il CPB cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui: «il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente».
Tuttavia, la cessazione non si verifica se per la nuova attività è prevista l’applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA) (art. 9-bis del D.L. n. 50/2017).
L’Agenzia conferma che la variazione del codice ATECO dovuta all’aggiornamento ISTAT non comporta, di per sé, la cessazione del CPB, anche se implica l’utilizzo di un diverso modello ISA, purché non vi sia una modifica sostanziale dell’attività realmente svolta.
Il cambio codice ATECO obbligatorio dal 1° aprile 2025 non implica automaticamente la cessazione del CPB.
- il nuovo codice 77.51.00 riflette con maggiore precisione l’attività effettivamente svolta dall’istante, senza rappresentare una modifica sostanziale rispetto al passato;
- anche se si passa da un ISA all’altro (CM09U → EG61U), la ratio della norma è rispettata, perché l’attività rimane invariata nella sostanza.
Secondo l’Agenzia, per la corretta gestione del CPB e delle dichiarazioni:
- nel modello UNICO 2025 (anno d’imposta 2024) deve già essere utilizzato il nuovo codice ATECO 77.51.00 e il relativo ISA EG61U, non più il precedente modello DM09U;
- non è necessario presentare una variazione dei dati anagrafici per il solo aggiornamento del codice ATECO, salvo diversa disposizione normativa.
L'Ade evidenzia quindi che l’eventuale variazione di indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa) dovuto alle modifiche nei codici attività derivante dalla nuova classificazione Ateco 2025 non è, di per sé, motivo di esclusione dall’opzione per il concordato preventivo biennale (Cpb) per i periodi d’imposta 2025-2026.
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Carte carburante prepagate: quale regime IVA applicare
La Risposta a interpello n 235 del 10 settembre replica a dubbi di una società che gestisce la distribuzione di carburanti con annessa area di servizio.
Veniva domandato quale fosse il corretto trattamento IVA delle proprie carte prepagate.
In particolare, l’impresa aveva predisposto un sistema di carte nominative ricaricabili, utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di carburanti (benzina, gasolio, GPL) presso l’unica stazione di servizio gestita dalla stessa.
All momento della richiesta della carta, il cliente versava l’importo tramite strumenti di pagamento tracciabili o in contanti, ricevuto l’accredito, la società provvedeva non solo alla ricarica della carta, ma anche all’emissione immediata della fattura con evidenza di imponibile e IVA, recante la descrizione “ricarica carta prepagata per vendita carburanti”.
Successivamente, al momento del rifornimento, il corrispettivo dell’erogazione veniva comunque trasmesso telematicamente e nuovamente assoggettato a IVA.
Da questa procedura derivava un effetto di duplicazione d’imposta: l’IVA risultava liquidata sia al momento della ricarica, sia al momento del rifornimento effettivo.
La società ha quindi chiesto se fosse possibile neutralizzare la doppia imposizione mediante annotazioni nel registro dei corrispettivi, trattando la ricarica come una mera anticipazione.
Vediamo la replica ade.
Carte carburante prepagate: quele regime IVA applicare
L’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto richiamato le principali norme in materia.
In primo luogo, l’art. 22, comma 3, del DPR 633/1972 (decreto IVA), che disciplina gli obblighi di fatturazione per gli acquisti di carburante da parte di soggetti IVA. Inoltre, il DPR 696/1996 e il D.lgs. 127/2015 regolano rispettivamente gli obblighi di certificazione e di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Elemento centrale è però il D.lgs. 141/2018, attuativo della direttiva UE 2016/1065, che ha introdotto nell’ordinamento nazionale gli articoli da 6-bis a 6-quater del DPR 633/1972, relativi ai cosiddetti “buoni-corrispettivo”.
La normativa distingue tra:
- buoni monouso (quando al momento dell’emissione è nota l’aliquota IVA applicabile alla futura cessione)
- buoni multiuso (quando l’imposta diventa determinabile solo al momento del riscatto).
Nel caso in esame, la carta prepagata non consente di conoscere subito quantità e valore del carburante acquistabile, poiché tali elementi dipendono dal prezzo praticato al momento del rifornimento, variabile nel tempo.
Ne consegue che la carta rientra nella definizione di “buono multiuso” ai sensi dell’art. 6-quater del decreto IVA.
La qualificazione delle carte carburante come buoni multiuso comporta effetti rilevanti sul piano operativo.
L’Agenzia ha chiarito che il trasferimento del credito al momento della ricarica non costituisce un’operazione imponibile ai fini IVA.
L’imposta diventa esigibile esclusivamente quando il buono viene utilizzato come corrispettivo per il rifornimento di carburante, momento in cui l’operazione si considera effettuata.
In conseguenza di ciò, le fatture eventualmente già emesse per documentare le ricariche non risultano conformi alla disciplina vigente e potranno essere stornate tramite emissione di note di variazione ex art. 26, comma 3, del decreto IVA, al fine di recuperare l’imposta indebitamente versata.
Qualora i termini per le note di variazione siano già scaduti, il contribuente potrà ricorrere all’istituto di cui all’art. 30-ter del decreto IVA, fondato sul principio del legittimo affidamento, considerato che la società si era attenuta alle precedenti indicazioni di prassi (circolare 8/E del 2018).
In sintesi, la Risposta n. 235/2025 conferma che le carte carburante ricaricabili non generano obblighi IVA al momento della ricarica, ma solo al momento dell’effettivo rifornimento, eliminando così il rischio di doppia imposizione e garantendo coerenza con la disciplina europea sui buoni corrispettivo.
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Società benefit: la pagina dedicata del MIMIT
Il MIMIT con un avviso del 10 settembre informa del fatto che è online, sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la nuova sezione "Società Benefit", dedicata alle aziende che hanno scelto questo modello innovativo di fare impresa, capace di coniugare finalità economiche con responsabilità, sostenibilità e trasparenza.
Il MIMIT, in collaborazione con Invitalia, è promotore della prima "Benefit Competition" nazionale, iniziativa pionieristica nel panorama italiano che ha l'obiettivo di valorizzare le migliori esperienze imprenditoriali di Società Benefit.
La competizione partirà da Milano il 21 novembre e si articolerà in sei tappe territoriali lungo tutto il Paese.
Startup, imprese già costituite come Società Benefit e realtà interessate ad adottare questa forma giuridica possono candidarsi, compilando l'apposita domanda presente sulla pagina istituzionale.
Le imprese selezionate tra quelle candidate, avranno l’opportunità di presentare le proprie progettualità durante l’evento milanese ad una giuria qualificata, composta da esperti del settore e rappresentanti istituzionali.
Il MIMIT ha avviato, in collaborazione con Unioncamere e il sistema camerale, un articolato programma formativo per accompagnare imprese e professionisti nel percorso di costituzione e gestione di una Società Benefit.
Società benefit: tutte le caratteristiche
Le Società Benefit sono società che, nell'esercizio della loro attività economica, ampliano i propri orizzonti oltre il tradizionale scopo di lucro, abbracciando una visione più ampia e responsabile dell'impresa.
Esse perseguono una o più finalità di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di tutti i soggetti con cui entrano in relazione:
- persone
- comunità locali,
- territori
- ambiente,
- beni culturali e sociali
- enti e associazioni,
- altri portatori di interesse.
Introdotte nel panorama giuridico italiano con la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, le Società Benefit incarnano l'evoluzione sostenibile dell'impresa del nostro Paese.
Questo modello innovativo, riconosciuto e incentivato dallo Stato, dimostra come sia possibile unire profitto e impatto sociale in una strategia imprenditoriale vincente e lungimirante.
Ciò che distingue una Società Benefit da una tradizionale società commerciale sono tre elementi fondamentali che ne caratterizzano l'identità e il funzionamento:
- il doppio scopo societario. Mentre una società tradizionale persegue esclusivamente finalità di profitto, una Società Benefit integra questo obiettivo con una o più finalità di beneficio comune, chiaramente specificate nel proprio statuto. Ogni decisione aziendale deve necessariamente bilanciare gli obiettivi economici con quelli di impatto sociale e ambientale, creando un modello di governance che considera tutti gli stakeholder;
- governance responsabile. Le Società Benefit sono tenute a nominare uno o più amministratori specificamente responsabili dell'impatto sociale dell'azienda. Queste figure professionali hanno il compito di implementare procedure che garantiscano il bilanciamento degli interessi dei diversi portatori di interesse e di assicurare trasparenza in tutte le decisioni che riguardano il perseguimento del beneficio comune;
- misurazione e comunicazione dell'impatto. Ogni Società Benefit deve redigere annualmente un report di impatto sociale obbligatorio, utilizzando standard di valutazione riconosciuti a livello internazionale. Questi documenti vengono poi pubblicati per garantire massima trasparenza verso tutti gli stakeholder, permettendo una valutazione oggettiva dei risultati raggiunti sia in termini economici che di beneficio comune.
Società Benefit: i vantaggi
La scelta di trasformarsi in Società Benefit comporta numerosi vantaggi tangibili che spaziano dalla sfera competitiva agli aspetti reputazionali.
Tra questo vi è l'attrazione dei talenti: le nuove generazioni di lavoratori mostrano una crescente preferenza per aziende che abbiano un chiaro scopo sociale oltre al profitto.
Questo fenomeno si traduce in una maggiore capacità di attrarre e trattenere i migliori professionisti sul mercato.
Altro vantaggio è maggiore efficacia nella fidelizzazione dei clienti.
I consumatori contemporanei orientano sempre più le loro scelte d'acquisto verso brand che dimostrano un autentico impegno nella responsabilità sociale.
Le Società Benefit accedono inoltre a nuovi mercati in forte espansione, particolarmente nel settore dell'economia sostenibile, e sviluppano una maggiore resilienza aziendale grazie a un modello di business più solido e orientato al lungo termine.
Questa visione strategica permette di affrontare meglio le sfide del mercato e di costruire relazioni più durature con tutti gli stakeholder.
In fine tra i vantaggi vi è la vera e propria certificazione di una società benefit.
Essa acquisce lo status di responsabilità sociale d'impresa avendo maggiore credibilità presso gli investitori ESG (Environmental, Social, Governance), segmento in costante crescita nel panorama finanziario internazionale.
Il riconoscimento istituzionale da parte dello Stato italiano e l'appartenenza a un movimento imprenditoriale innovativo e in continua espansione completano il quadro dei vantaggi reputazionali.
Società Benefit: le fasi del processo di trasformazione
La trasformazione in Società Benefit richiede un approccio metodico e consapevole che si articola in diverse fasi, ciascuna fondamentale per il successo del processo:
- il primo passo consiste in una valutazione preliminare approfondita della propria realtà aziendale. Occorre effettuare un'analisi della mission aziendale e dei valori che la guidano, l'identificazione delle specifiche finalità di beneficio comune che si intendono perseguire e una valutazione realistica dell'impatto economico che la trasformazione comporterà. Questa fase è cruciale perché permette di verificare l'autenticità della motivazione e la sostenibilità del progetto. La modifica dello statuto societario rappresenta il cuore tecnico-giuridico della trasformazione. È necessario inserire nell'oggetto sociale le specifiche finalità di beneficio comune che l'azienda si impegna a perseguire, definire chiaramente le modalità di governance responsabile che saranno adottate e indicare gli standard internazionali che verranno utilizzati per misurare l'impatto sociale e ambientale generato.
- la seconda fase contiene la procedura notarile che formalizza legalmente la trasformazione attraverso una delibera dell'assemblea dei soci, la redazione dell'atto notarile di modifica dello statuto e l'iscrizione al Registro delle Imprese con la specifica dicitura "Società Benefit". Questo passaggio sancisce ufficialmente la nuova identità societaria. Infine, gli adempimenti operativi rendono concreto il nuovo modello di business attraverso la nomina del responsabile dell'impatto, l'implementazione dei processi di misurazione dell'impatto sociale e ambientale e la redazione del primo report annuale. Questi strumenti operativi sono essenziali per trasformare gli impegni statutari in azioni concrete e misurabili.