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Bando pratiche ecologiche: domande entro il 26 settembre
Il MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 235 del 21 luglio 2025 che approva un Avviso pubblico per disciplinare la partecipazione alla procedura prevista dal PNRR nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo biometano secondo criteri di promozione dell'economia circolare" Misura "Pratiche Ecologiche" di cui al DM 13 marzo 2024 n. 99.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 193 milioni di euro.
Attenzione al fatto che lo sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore 12:00 del 27 agosto 2025 e resterà attivo fino alle ore 12:00 del 26 settembre 2025 con domande da trasmettere esclusivamente in modalità telematica tramite l’applicazione informatica messa a disposizione dal GSE.
Vediamo quali sono i beneficiari e le regole per le domande.
Bando pratiche ecologiche: circa 193 milioni di risorse per i contributi alle imprese
L'investimento si propone di:
- sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano,
- riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano prodotto deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241;
- sostituire trattori meccanici obsoleti e a bassa efficienza con trattori alimentati esclusivamente a biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva RED II e dotati di strumenti per l’agricoltura di precisione. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;
- promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato).
Bando pratiche ecologiche: beneficiari e costi ammessi al contributo 2025
Sono beneficiari del Bando “Pratiche ecologiche” le imprese e aziende agricole, consorzi e ATI.
Ricordiamo che le modalità di attuazione dell'intervento sono state individuate con il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 13 marzo 2024, n. 99 mentre i termini di apertura e le modalità per la presentazione delle domande sono stati definiti dal decreto n. 235 del 21 luglio 2025.
Gli investimenti devono rientrare nelle seguenti categorie di intervento:- 1) interventi volti alla diffusione di pratiche ecologiche quali:
- 1.a) nella fase di produzione del biogas, la realizzazione di sistemi di minima lavorazione del suolo e sistemi innovativi a bassa emissività per la distribuzione del digestato, per migliorare l’efficienza dell’uso di nutrienti con conseguente riduzione dell’uso di fertilizzanti sintetici, e l’aumento dell’approvvigionamento di materiale organico nei suoli;
- 1.b) la creazione di poli consortili per il trattamento centralizzato per lo sfruttamento del digestato e degli effluenti con la produzione di fertilizzanti di origine organica. Per tale categoria di intervento, sono ammissibili le seguenti spese:
- creazione di poli consortili: la progettazione e l'installazione di nuove opere civili, idrauliche ed elettriche per lo stoccaggio e per la gestione del digestato nonché il miglioramento e/o la ristrutturazione di manufatti aziendali esistenti destinati allo stoccaggio delle materie prime, l'acquisto di macchine e di attrezzature per la lavorazione del digestato finalizzata alla commercializzazione sotto forma di fertilizzante di origine organica;
- diffusione di pratiche ecologiche: utilizzo di sistemi con alta efficienza di riciclo dei nutrienti e a bassa emissività per la distribuzione del digestato ed investimenti volti a migliorare l'efficienza gestionale degli effluenti zootecnici (a titolo esemplificativo: separatori solido/liquido a media o alta efficienza; sistemi di localizzazione GPS delle operazioni di distribuzione degli effluenti; sistemi diagnostici per l'analisi chimica rapida degli effluenti; realizzazione di reti interrate e stoccaggi decentrati anche mobili; macchine per l'interramento immediato degli effluenti, per la distribuzione ombelicale o rasoterra in bande, strutture e attrezzature per la fertirrigazione con matrici organiche chiarificate, ed ogni altro macchinario per la distribuzione efficiente del concime organico) e a ridurre l'emissione ammoniacale, in particolare tramite la copertura delle strutture per lo stoccaggio degli effluenti e del digestato, nonché l’utilizzo di attrezzature per la minima lavorazione, la lavorazione in bande (strip tillage) e la semina su sodo;
- 2) interventi di sostituzione di trattori obsoleti e a bassa efficienza con trattori più efficienti, dotati di strumenti per l’agricoltura di precisione e alimentati esclusivamente a biometano che sia conforme al principio di “non arrecare un danno significativo”, nonché ai pertinenti requisiti di cui all’
allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241, e il cui utilizzo sia certificato da garanzie di origine. Per tale tipologia di interventi sono agevolati i costi sostenuti per l’acquisto di trattori, dotati di strumenti per l'agricoltura di precisione, alimentati esclusivamente a biometano, in sostituzione di trattori agricoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza, nonché gli eventuali costi sostenuti per la necessaria rottamazione - 3) interventi finalizzati a migliorare l’efficienza. Per tali interventi, sono ammissibili:
- i costi per l'acquisto e l’installazione di sistemi di recupero e utilizzo del calore prodotto dall’impianto biogas, l’acquisto e l’installazione di sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dall’impianto stesso, quali ad esempio vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas;
- i costi sostenuti per interventi volti ad aumentare l’efficienza complessiva dell’impianto di produzione di biogas quali ad esempio interventi di sostituzione di motori primi elettrici con nuovi motori a classe di efficienza maggiore e/o dotati di inverter, la sostituzione dei motori endotermici (motore a combustione interna) accoppiati ad alternatore con nuovi motori a celle combustibili.
Per gli interventi di cui ai punti 1) e 3) sono inoltre ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile.
L’avvio dei lavori dovrà essere successivo alla data di presentazione dell’istanza di contributo.
Per gli interventi di cui di cui ai punti 1) e 3), le attività e le opere a essi relativi dovranno essere ultimati entro il 30 giugno 2026, mentre per gli interventi di cui al punto 2), la sostituzione del trattore e l’acquisto del nuovo trattore dovranno avvenire entrambi entro il 30 giugno 2026.
Attenzione al fatto che ill contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammissibili, nel limite di 600.000 euro per impresa e per ciascun investimento ed:- è cumulabile con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno in conto capitale che si configurano come aiuti di Stato destinati ai medesimi costi ammissibili, entro il predetto tetto massimo di 600.000 euro e nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento;
- non è cumulabile con incentivi o regimi di sostegno derivanti da fondi comunitari.
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Spese pannelli solari: detrazione nel 730/2025
Le spese per l'acquisto di pannelli solari sono tra quelle detraibili da indicare nel Modello 730/2025. In particolare esse compaiono nel Quadro E Oneri e spese da indicare nei righi da E61 a E62.
Vediamo le istruzioni per l'anno di imposta 2024 che ci si appresta a dichiarare con il Modello 730/2025.
Spese pannelli solari: detrazione nel 730/2025
Per interventi di installazione di pannelli solari (di cui all’art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006) la detrazione nel Modello 730 spetta:
- nel limite di euro 60.000 ad immobile
- ed è calcolata nella misura del 65% delle spese.
Viene precisato che gli interventi che danno diritto all’agevolazione consistono nell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università.
Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici.
Tra le condizioni per avere l'agevolazione:
- i collettori solari termici devono possedere la Certificazione Solar Keymark;
- l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
- inoltre, per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del d.m. 19 febbraio 2007, così come modificato dal d.m. 6 agosto 2009, collettori solari termici devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera.
Non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal d.m. 19 febbraio 2007
In alternativa alle garanzie sopra previste e alla certificazione di qualità conforme, nel caso di pannelli solari autocostruiti, può essere prodotto l’attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda.
Le spese sostenute per l’installazione di un sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda sono ammesse interamente alla detrazione.
Per quanto riguarda la certificazione di qualità di tale sistema termodinamico (richiesta ai fini della detrazione ai sensi dell’art. 8 del d.m. 19 febbraio 2007), è applicabile la normativa vigente prevista per i collettori solari (EN 12975).
Qualora la normativa europea non sia applicabile (EN 12975), nelle more dell’emanazione di una specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità può essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall’ENEA (Risoluzione 07.02.2011 n.12/E).
Non beneficia, invece, della detrazione l’installazione di un impianto di solar cooling ossia l’impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari (Risoluzione 14.07.2008 n. 299/E).
Invece, con riferimento agli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione Solar Keymark relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema.
Per i collettori solari a concentrazione ovvero per quelli dotati di protezione automatica dall’eccesso di radiazione solare per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark, quest’ultima è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA.
Detrazione nel 730/2025 per pannelli solari: elenco spese agevolabili
L'Agenzia precisa che le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione sono indicate:
- per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, all’art. 3 del d.m. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e integrazioni;
- per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del d.m. 6 agosto 2020. e comprendono quelle sostenute per:
- la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.
Sono, in ogni caso, comprese tra le spese in questione anche quelle:
- relative alle prestazioni professionali, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
- sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento.
Spese per pannelli solari: indicazione nel 730/2025
Le spese per l'acquisto di pannelli solari come anticipato vanno indicate nei righi da E61 a E62.

In particolare, nella Sezione IV – (righi da E61 a E62) si indicano le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico.
Per l'installazione di pannelli solari, ossia gli interventi per l’installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico, occorre indicare il codice "3" nella colonna 1 "Tipo di intervento".
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Rimborsi del 730: quando vengono bloccati
I dipendenti e i pensionati hanno cominciato a ricevere i rimborsi del 730/2025 dalla busta paga di luglio, pagata in agosto, o dal cedolino di pensione dello stesso mese.
In alcuni casi le Entrate possono bloccare temporaneamente il rimborso al contribuente a credito, vediamo perchè.
Rimborsi del 730: quando vengono bloccati
Le Entrate, per rimborsi spettanti superiori a 4.000 euro, hanno la facoltà di bloccare temporaneamente il pagamento.
L’articolo 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 e l’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 175/2014, disciplinansno le procedure di verifica della dichiarazione.
I controlli hanno lo scopo di garantire la compensazione di eventuali debiti fiscali pregressi del contribuente con il credito emergente dalla dichiarazione, sia a prevenire frodi, errori o rimborsi non spettanti.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, prima di erogare un rimborso fiscale compreso quello derivante dal Modello 730, è tenuta a verificare se il contribuente beneficiario del rimborso abbia eventuali debiti pendenti iscritti a ruolo, ossia somme dovute a seguito della notifica di cartelle di pagamento ancora insolute.
Dal 2025 vi è una novità importante relativa alla soglia per l’attivazione della verifica: se il rimborso d’imposta spettante al contribuente è di ammontare superiore a 500 euro l’Agenzia delle Entrate deve preventivamente controllare se il beneficiario risulta anche debitore del Fisco con una o più cartelle di pagamento.
Se l'esito di tale verifica è affermativo, l’Agenzia delle Entrate notifica al contribuente una proposta di compensazione e il contribuente ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica di tale proposta per accettarla o rifiutarla.
Qualora il contribuente rifiuti la proposta di compensazione, le somme chieste a rimborso restano comunque bloccate e messe a disposizione dell’Agente della Riscossione fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta.
Durante questo periodo, l’Agente della Riscossione ha la facoltà di avviare l’azione esecutiva per soddisfare coattivamente il debito iscritto a ruolo.
730/2025: il blocco del rimborso per controlli
Il Modello 730 presentato dal contribuente può essere selezionato per un controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il controllo scatta se dalla dichiarazione emergono potenziali situazioni di rischio fiscale, come incoerenze o importi di rimborso particolarmente elevati.
Se la dichiarazione viene selezionata per questo controllo preventivo segue un blocco del rimborso spettante e di conseguenza:
- il rimborso fiscale non verrà erogato direttamente e nei tempi ordinari dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;
- l’erogazione del rimborso avverrà a cura dell’Agenzia delle Entrate stessa, e al termine delle procedure di controllo.
Attenzione però che, a tutela dei contrbuenti, nei casi di controllo preventivo, il rimborso sarà erogato non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del Modello 730, ordinariamente previsto per il 30 settembre e quindi, al più tardi, entro la fine di marzo dell’anno successivo.
730/2025: quando scattano i controlli
Il controllo preventivo può scattare al verificarsi di almeno una delle seguenti due condizioni:
- il Modello 730 presenta elementi di incoerenza rispetto a specifici criteri che vengono individuati con cadenza annuale da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- il Modello 730 determina un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.
Non è detto comunuque che il blocco e il controllo preventivo scattino automaticamente poichè si tratta di una facoltà dell’Agenzia delle Entrate, che può decidere di non attivare il controllo se, ad esempio, il contribuente è noto per la sua affidabilità fiscale o se il rimborso elevato è chiaramente giustificato da dati preesistenti e coerenti.
Secondo la prassi consolidata e i provvedimenti ADE emanati nel tempo, gli elementi di incoerenza che tipicamente possono far scattare un controllo preventivo riguardano principalmente:
- scostamenti per importi significativi dei dati dichiarati nel Modello 730 rispetto a quelli che risultano:
- negli F24 effettuati dal contribuente;
- nelle Certificazioni Uniche (CU);
- nelle dichiarazioni dei redditi dell’anno precedente;
- altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati che sono stati inviati da enti esterni all’Agenzia delle Entrate o rispetto a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche;
- situazioni di rischio specifiche individuate dall’Agenzia sulla base di irregolarità o anomalie che si sono verificate per lo stesso contribuente negli anni precedenti;
- crediti d’imposta di importo rilevante che sono stati riportati dalla dichiarazione dell’anno precedente (magari a seguito della presentazione di dichiarazioni integrative a favore) e che risultano modificati rispetto al primo modello presentato per quell’annualità.
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Prima casa immobile preposseduto: chiarimenti sul credito d’imposta
Con la Risposta a interpello n 238 del 10 settembre le Entrate trattano ancora il tema della agevolazione prima casa.
Nello specifico l’Agenzia delle Entrate interviene su una questione rilevante per la prassi applicativa delle agevolazioni “prima casa”, in particolare per quanto riguarda la possibilità di fruire del credito d’imposta ex art. 7, L. 448/1998 nei casi in cui il nuovo acquisto agevolato preceda la vendita dell’immobile già posseduto.
L’interpello si inserisce nel contesto della modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, che ha esteso da 12 a 24 mesi il termine per la rivendita dell’immobile preposseduto, ai sensi del comma 4-bis della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa Parte I allegata al TUR.
L'istante ha acquistato una nuova abitazione nel 2024 beneficiando dell’aliquota IVA agevolata del 4%, impegnandosi contestualmente a vendere l’immobile precedentemente acquistato con i benefici “prima casa” entro il nuovo termine biennale.
Il quesito posto alle Entrate verte sulla possibilità di utilizzare il credito d’imposta in dichiarazione (mod. 730/2025) in relazione alla precedente imposta di registro versata, includendo anche la quota relativa al figlio fiscalmente a carico.
L’Istante aveva acquistato nel 2003 un’abitazione in comproprietà al 50% con il futuro coniuge, beneficiando delle agevolazioni “prima casa” e versando un’imposta di registro di 1.000 euro.
Dopo il decesso del coniuge nel 2011, ha ereditato un ulteriore 25% dell’immobile, mentre il restante 25% è stato devoluto al figlio minore, fiscalmente a carico.
Nel 2024, ha effettuato un nuovo acquisto agevolato, versando IVA al 4%, impegnandosi a vendere l’immobile precedente nei termini previsti dalla legge. Il contribuente chiede di poter detrarre l’intero importo dell’imposta di registro versata nel 2003, inclusa la quota del figlio, in sede di dichiarazione dei redditi per il 2024.
Prima casa: il credito di imposta nel caso di immobile preposseduto
L'agenzia ricorda che la modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, co. 116, L. 207/2024) ha esteso a due anni il termine per l’alienazione dell’immobile preposseduto al fine di mantenere i benefici “prima casa”, modificando il comma 4-bis della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa Parte I allegata al TUR.
Tale estensione, come chiarito anche dalla risposta n. 127/2025, si applica anche ai casi in cui il termine annuale non sia ancora scaduto al 31 dicembre 2024.
Questa disposizione consente, in deroga alla regola generale, di acquistare un nuovo immobile agevolato prima di vendere quello preposseduto, a condizione che la vendita avvenga entro due anni.
Viene anche ricordato che l’art. 7, comma 1, L. 448/1998 riconosce un credito d’imposta nei casi in cui il contribuente alieni l’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” e ne acquisti un altro, sempre agevolato, entro un anno.
Tuttavia, con la circolare 12/E del 2016 e successivi chiarimenti (inclusa la recente risposta n. 197/2025), l’Agenzia ha esteso in via interpretativa l’applicabilità del credito anche all’ipotesi inversa: riacquisto prima della vendita, a condizione che quest’ultima avvenga entro i termini previsti dal comma 4-bis, ora due anni.
Il diritto al credito sorge in via provvisoria con il nuovo acquisto agevolato e si consolida solo se l’alienazione dell’immobile preposseduto avviene entro i due anni.
In mancanza, il contribuente decade dai benefici “prima casa” e perde anche il diritto al credito.
L’Agenzia ha precisato che il credito è personale e deve essere calcolato in proporzione alla quota di proprietà effettivamente posseduta e trasferita.
Nel caso di specie, l’Istante può beneficiare del credito solo nella misura corrispondente alla propria quota del 75% (50% acquisito nel 2003 + 25% ereditato nel 2011).
La restante quota del 25%, intestata al figlio minore, non può generare credito in favore del genitore, anche se fiscalmente a carico, in quanto manca la titolarità diretta del bene.
Ai sensi dell’art. 7, co. 2, L. 448/1998, il credito può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto, in compensazione dell’IRPEF dovuta. Resta fermo che l’importo del credito non può superare l’imposta dovuta sul nuovo acquisto (in questo caso l’IVA al 4%).
Allegati: -
Cessione quote societarie ai figli: quando è reato perchè evitare recupero debiti fiscali
Con Sentenza n. 29943/2025 la Cassazione ha stabilito che configurano il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ex articolo 11 Dlgs n. 74/2000), anche i comportamenti che appaiono formalmente leciti ma che complessivamente rappresentano uno stratagemma finalizzato a sottrarre garanzie patrimoniali all'esecuzione del debito da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Vediamo i dettagli della causa.
Cessione quote societarie ai figli: quando è reato perchè evita il recupero debiti fiscali
Un soggetto veniva condannato dal Tribunale penale perché ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 11 Dlgs n. 74/2000, per avere compiuto atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione delle imposte mediante la cessione al figlio convivente delle proprie quote di una società semplice.
La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado, di qui il ricorso in Cassazione.
L'imputato eccepiva l'errata applicazione dell' articolo 11 citatoda parte del giudice di seconde cure, che aveva ritenuto che la cessione al figlio di una percentuale delle proprie quote di partecipazione nella società avesse natura fraudolenta per essere stata posta in essere per occultare i propri beni ipregiudicando l'attività di recupero dell'Amministrazione finanziaria.
La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile premettendo che l’articolo 11 Dlgs n. 74/2000 sanziona alternativamente, la condotta di chi, allo scopo di sottrarsi al pagamento di imposte, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Come evidenziato da precedente pronuncia (Cassazione n 36290/2011) Il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'erario.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie in esame èstata più volte evidenzaita.
A tale proposito, la suprema Corte ha chiarito che il reato in questione è integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare l'attività di recupero della amministrazione finanziaria.
Nel novero di “altri atti fraudolenti” sono compresi sia atti materiali di occultamento e sottrazione dei propri beni sia anche atti giuridici diretti, secondo una valutazione concreta, a sottrarre beni al pagamento delle imposte.
La Cassazione ha specificato che la nozione di atto fraudolento è da evidenziarsi come:
- “ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artifizio o di inganno” (cfr Cassazione n. 25677/2012), ovvero
- ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero (per la verità con una sovrapposizione rispetto alla simulazione)” ovvero
- “qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione” (cfr Cassazione n. 3011/2016).
Con riferimento all'alienazione di beni, l’orientamento consolidato prevede che in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei a eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'articolo 11 Dlgs n. 74/2000, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione.
Infine la Cassazione ha chiarito che la nozione di "atti fraudolenti" comprende tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l’esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione, rilevando, tra i possibili indicatori della fraudolenza, la prova dell'eventuale compiacenza degli acquirenti, la congruità del prezzo pagato (cfr Cassazione n. 25677/2012).
Pertanto è corretta la pronuncia della Corte d’Appello che aveva rilevato l’esistenza di un comportamento fraudolento finalizzato a rendere difficoltosa la procedura di riscossione coattiva del debito.
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Spazi esterni bar e ristoranti: nuove regole in arrivo
Il nuovo decreto legislativo sul riordino delle strutture amovibili (dehors, pedane, tavolini, ombrelloni, elementi di arredo urbano), adottato in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (L. 193/2024, art. 26) entrerà in vigore, salvo proproghe, dal 2026.
Si chiude definitivamente la lunga fase emergenziale avviata con il Covid, quando la normativa aveva previsto deroghe per agevolare le attività di somministrazione di alimenti e bevande.Il decreto introduce regole uniformi e semplificate per l’occupazione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico da parte di bar, ristoranti e pubblici esercizi, con novità anche per i Comuni.
Spazi esterni bar e ristoranti: cosa cambia per i Comuni
I Comuni diventano protagonisti dell’attuazione della nuova disciplina in quanto responsabili di adempimenti specifici.
Inoltre, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura individuerà, con appositi elenchi, i siti archeologici e i beni culturali di eccezionale valore.
I Comuni dovranno pubblicare tali elenchi sui propri siti istituzionali, garantendone la consultazione da parte dei cittadini ed emettere:
- regolamenti comunali con disposizioni che assicurino:
- il passaggio dei mezzi di soccorso;
- zone adeguate per il transito di persone con disabilità o ridotta mobilità,
- procedure edilizie uniformi infatti secondo le nuove norme l’installazione dei dehors sarà soggetta a CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) semplificata. Nei casi di utilizzo temporaneo fino a 180 giorni basterà una semplice comunicazione;
- accordi semplificatori: i Comuni potranno stipulare intese con le Soprintendenze per adottare criteri standardizzati sulle tipologie di dehors ammissibili, con vantaggi in termini di velocità e chiarezza procedurale.
Dehors: novità per bar e ristoranti e Comuni
Per gli esercenti, la riforma definisce chiaramente cosa si intende per strutture amovibili e quando è necessaria un’autorizzazione, in particolare in esse sono comprese:
- tavolini, sedute, ombrelloni, pedane, paratie frangivento;
- elementi di arredo urbano e strutture leggere di copertura;
- dehors anche chiusi, purché smontabili e non legati da opere murarie.
Sono escluse invece le strutture non destinate direttamente alla somministrazione, come depositi o ricoveri di attrezzature.
In gran parte degli spazi pubblici, l’installazione di dehors non sarà più subordinata alle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
Resta comunque obbligatoria l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, rilasciata dal Comune.
L’autorizzazione culturale/paesaggistica resta necessaria per i dehors collocati in prossimità di siti archeologici e monumenti di eccezionale valore storico-artistico.
In questi casi, l’esame della Soprintendenza avverrà secondo parametri precisi:
- mantenimento della percezione visiva del bene e delle prospettive urbane;
- distanze minime dal monumento;
- omogeneità e decoro dei materiali utilizzati;
- progettazione integrata con lo spazio circostante.
La Soprintendenza dovrà pronunciarsi entro 45 giorni, con la regola del silenzio-assenso in caso di mancata risposta.
Il decreto prevede una disciplina transitoria per garantire un passaggio graduale:
- le strutture amovibili già installate ai sensi delle norme emergenziali (art. 9-ter, D.L. 137/2020) potranno restare fino al 31 dicembre 2025.
- dal 1° gennaio 2026, gli esercenti avranno 90 giorni di tempo per presentare domanda di autorizzazione, se i dehors si trovano in aree vincolate.
- in caso di diniego, le strutture dovranno essere rimosse e i luoghi ripristinati entro 180 giorni.
In sintesi quindi, il nuovo assetto produce effetti concreti per entrambe le parti:
- per i Comuni: maggiore responsabilità nella pubblicazione degli elenchi, nel rilascio delle autorizzazioni di suolo pubblico e nel controllo del rispetto delle regole. In cambio, beneficeranno di procedure uniformi e strumenti di semplificazione.
- per gli esercenti: più chiarezza normativa. Nelle aree non vincolate, l’installazione dei dehors sarà più veloce e meno burocratica. Nelle aree di pregio culturale, invece, occorrerà programmare per tempo la documentazione e rispettare requisiti di decoro e compatibilità.
- regolamenti comunali con disposizioni che assicurino:
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Termine di notifica della cartella post decadenza dalle rate
Con l’ordinanza n. 24766 dell’8 settembre 2025, la Sezione V della Corte di Cassazione interviene su un tema cruciale per gli operatori fiscali: la decorrenza del termine per la notifica della cartella di pagamento in caso di decadenza dalla rateizzazione concessa con accertamento con adesione.
Vediamo il principio della Cassazione.
Termine di notifica della cartella post decadenza dalle rate
L'importante principio stauito chiarisce che in tema di riscossione delle imposte, il termine di decadenza di cui all'art. 25, comma 1, D.P.R. n. 602/73 ,
dal potere di riscuotere imposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa ex artt. 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72 , a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorre non dalla dichiarazione, bensì dal momento della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.Il contenzioso nasce da una cartella di pagamento emessa nei confronti di una società a responsabilità limitata, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 (e art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 per l’IVA), relativa all’anno d’imposta 2010.
La cartella era conseguente alla decadenza dalla rateizzazione del debito precedentemente concordata in sede di accertamento con adesione.
La società aveva effettuato il primo pagamento, ma non aveva versato le rate successive.
Di qui l’iscrizione a ruolo dell’intero importo residuo (al netto di quanto versato) e la successiva notifica della cartella nel 2014.
La contribuente eccepiva la decadenza del potere di riscossione: secondo la difesa, il termine triennale previsto dall’art. 25, comma 1, del D.P.R. 602/1973 era decorso, essendo la cartella stata notificata oltre tre anni dalla dichiarazione relativa al 2010.
Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano accolto la tesi della società.
La Commissione Tributaria Regionale aveva confermato l’accoglimento in appello, ritenendo applicabile il termine triennale ordinario, con decorrenza dalla presentazione della dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della CTR, denunciando la violazione dell’art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997, sostenendo che la cartella era stata legittimamente emessa e notificata in quanto il termine non decorre dalla dichiarazione, ma dalla scadenza della rata non pagata, come previsto per i casi di decadenza da rateizzazione.
La Cassazione ha accolto il ricorso, ribaltando la sentenza di merito e affermando un principio importante per l’operatività della riscossione:“Il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, dal potere di riscuotere imposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa ex artt. 36-bis e 54-bis, a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione, decorre non dalla dichiarazione, bensì dal momento della scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.”
La Corte chiarisce che non si applica la regola generale dell’art. 25, comma 1, che prevede la notifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, perché si è in presenza di una fattispecie speciale.
Infatti, quando la cartella deriva non da un controllo ordinario sulla dichiarazione, ma da una decadenza dal piano di rateizzazione concesso in sede di adesione, la disciplina applicabile è quella di cui all’art. 3-bis, comma 5, del D.Lgs. 462/1997.
Tale norma prevede che:“La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.”
In altri termini, il termine decorre dalla scadenza della rata non versata, e non più dal periodo d’imposta originario o dalla presentazione della dichiarazione.