• Turismo

    Misure per il Turismo prorogate dal Milleproroghe

    Con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet il Turismo riepiloga in sintesi le misure agevolative che riguardano le imprese operanti nel settore turistico che hanno subito delle proroghe a seguito della approvazione del Decreto Milleproroghe 2025, pubblicato in GU n 302 del 27 dicembe 2024.

    Sostegno al turismo nei Comuni della dorsale appenninica: cosa contiene il Milleproroghe

    La prima misura, relativa al sostegno al turismo nei Comuni all’interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, proroga al 31 marzo 2025 il termine entro cui erogare i contributi in favore di alcune categorie di imprese.

    I destinatari del contributo a fondo perduto, riconosciuto alle attività che hanno subito una diminuzione delle presenze turistiche a causa della scarsità di precipitazioni nevose nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, con conseguente riduzione dei ricavi non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022, sono:

    • esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci;
    • noleggiatori di attrezzature per sport invernali;
    • maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali questi operano;
    • agenzie di viaggio;
    • tour operator;
    • gestori di stabilimenti termali;
    • imprese turistico-ricettive e imprese di ristorazione.

    Contributi imprese ricettive: cosa contiene il Milleproroghe

    La seconda misura proroga fino al 31 ottobre 2025 il termine per la conclusione di alcuni interventi, rispetto ai quali è previsto, a favore delle imprese turistiche, il riconoscimento di due contributi:

    • il credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute, 
    • il contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute, relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, di eliminazione delle barriere architettoniche, di interventi edilizi funzionali agli interventi precedenti, di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, nonché interventi di digitalizzazione.

    I destinatari di questa misura sono:

    • le imprese alberghiere;
    • le imprese che esercitano attività agrituristica;
    • le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
    • le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

    Impianti fotovoltaici Turismo: cosa contiene il Milleproroghe

    La terza misura prevede la proroga al 31 dicembre 2025 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di impianti fotovoltaici all’interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali che, secondo la normativa vigente, produrrebbe i suoi effetti fino al 31 dicembre 2024.

    Lavoro imprese del turismo: cosa contiene il Milleproroghe

    La quarta misura proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, in ogni caso non superiore a 24 mesi e in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

    Rischi catastrofali imprese del turismo: cosa contiene il Milleproroghe

    La quinta misura, infine, inserita nell’articolo relativo alle proroghe in materie di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, proroga al 31 marzo 2025 il termine per la stipula di contratti assicurativi in capo alle imprese per la copertura dei rischi catastrofali, per consentire agli organismi associativi una compiuta azione informativa e divulgativa e alle imprese una scelta ponderata e ragionata della migliore polizza anche in ragione dei diversi rischi catastrofali indicati e definiti nella fonte secondaria.

    L’attuazione di queste proroghe consente di avere a disposizione più tempo per portare a termine le procedure necessarie e, quindi, per contribuire fattivamente alla ripresa delle attività economico-produttive degli operatori del settore, incentivando un potenziamento complessivo dell’offerta turistica nazionale.

  • Successioni

    Dichiarazione di successione: in arrivo i nuovi modelli

    Sul sito delle Entrate nella sezione dedicata alla Dichiarazione di Successione è pubblicato il seguente avviso:

    è in corso di predisposizione la versione aggiornata del modello della dichiarazione di successione, che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 introdotte dal Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.
    Il nuovo modello sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate entro l’inizio del mese di febbraio 2025, insieme alle istruzioni per la compilazione e all’applicativo per la presentazione telematica della dichiarazione.
    Qualora vi sia l’urgenza di presentare la dichiarazione di successione prima che sia disponibile la nuova procedura, è possibile utilizzare il Modello 4 cartaceo recandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in relazione all’ultima residenza del defunto.

    Leggi anche 

    Dichiarazione di successione: chi la presenta

    E’ in corso di predisposizione la versione aggiornata del modello della dichiarazione di successione, che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 (decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139).

    Viene anche ricordato che la dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

    La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente:

    • tramite i servizi telematici
    • tramite un intermediario abilitato o
    • presso l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.

    Di seguito anche i dettagli sulla Dichiarazione di successione web.

    Leggi anche: Imposta di successione: come cambia dal 1° gennaio 2025

    Dichiarazione di successione web: che cos’è

    La Dichiarazione di successione web offre diversi vantaggi: 

    • una dichiarazione in parte precompilata con contestuale richiesta di voltura catastale degli immobili –  Grazie al caricamento in dichiarazione di diversi dati già in possesso dell’Agenzia, viene lasciato al contribuente il solo compito di validare o eventualmente modificare tali informazioni, ottenendo così una compilazione più veloce,
    •  calcolo automatico delle somme dovute per le formalità ipo-catastali –  Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo e la tassa per i servizi ipotecari e catastali. Grazie alla dichiarazione telematica tale calcolo viene effettuato in automatico a conclusione della fase di compilazione del modello,
    • attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione – In fase di compilazione e quindi con la presentazione della dichiarazione di successione telematica è possibile richiedere l’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione in formato elettronico, necessaria, ad esempio, per ottenere lo sblocco dei conti. Anche le somme dovute per ottenere l’Attestazione vengono calcolate in automatico e versate direttamente con la presentazione della dichiarazione telematica,
    • segnalazione  immediata errori causati da una errata compilazione del modello dichiarativo o dall’inserimento di documenti non conformi. – Grazie ai  controlli attivati dall’Agenzia  si  eliminano le situazioni di scarto nelle fasi successive  all’invio,
    • visualizzazione e stampa delle ricevute telematiche – Direttamente nell’applicativo web, in una specifica area dedicata, è possibile ottenere informazioni sullo stato di elaborazione delle ricevute telematiche, in base ad ogni fase del processo di lavorazione della dichiarazione, dalla sua trasmissione fino ad arrivare agli esiti delle volture automatiche, qualora richieste. Inoltre, nella stessa area è possibile prelevare la copia semplice e l’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione (se richiesta in dichiarazione),
    • non è necessario installare e configurare alcun software  di compilazione  e di invio telematico.

  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: il CNDCEC approva le regole tecniche

    Il CNDCEC approva l’aggiornamento delle Regole Tecniche emanate ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007 per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti, con parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

    Il Presidente De Nuccio ha evidenziato che Le nuove Regole Tecniche contengono, oltre che il dovuto aggiornamento normativo, importanti novità sui principali adempimenti antiriciclaggio a carico dei Commercialisti in tema di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione documentale”.

    Vengono snellite le precedenti regole del 2019 in un’ottica di semplificazione e più agevole assolvimento degli obblighi antiriciclaggio negli studi, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni normative

    Significative le novità su:

    • riparametrazione dei limiti dimensionali per l’istituzione di presidi antiriciclaggio, 
    • ampliamento delle prestazioni professionali con un livello di rischio non significativo ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio,
    • semplificazione della conservazione cartacea.

    Antiriciclaggio: il CNDCEC approva le regole tecniche

    L'informativa evidenzia che le Regole Tecniche, emanate dal CNDCEC in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono applicate dagli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a far data dalla loro approvazione relativamente ai seguenti obblighi antiriciclaggio:

    1. valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007);
    2. adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);
    3. conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).

    Relativamente alla autovalutazione del rischio i professionisti devono identificare e valutare il rischio inerente alle loro attività e analizzare l’efficacia dei presidi interni per mitigare il rischio residuo.

    A tal fine si prevede l’uso di scale graduate per attribuire punteggi ai rischi e alle vulnerabilità, determinando il livello complessivo di rischio residuo e attivando eventuali misure correttive.

    L’autovalutazione è documentata e aggiornata periodicamente.

    L’obbligo di verifica della clientela si applica a prestazioni continuative e occasionali, con modalità commisurate al rischio rilevato, distinguendo tra verifica:

    semplificata: per clienti a basso rischio quali ad es. pubbliche amministrazioni,

    ordinaria che richiede identificazione e verifica del titolare effettivo

    rafforzata: per clienti ad alto rischio quali ad esempio persone politicamente esposte con necessità di verifiche aggiuntive

    La verifica può essere eseguita direttamente o tramite terzi pur essendo la responsabilità in capo al professionista.

    I documenti raccolti nell’ambito dell’adeguata verifica e delle operazioni devono essere conservati in formato cartaceo o digitale per almeno 10 anni.

    Si rimanda alla consultazione delle Regole tecniche dei commercialisti.

  • PRIMO PIANO

    E-DAS: novità dal 1° gennaio

    La legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025 prevede novità per l'E-DAS ossia i documenti di accompagnamento dei prodotti energetici.

    Vediamo il dettaglio delle novità.

    E-DAS: novità dal 1° gennaio

    In dettaglio l’articolo 1, comma 45, modifica l’articolo 25, comma 8, del testo unico accise che prevede, in via generale, con finalità antifrode, che i prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'articolo 12 (e-DAS o documento analogo all’e-DAS).

    Nella formulazione vigente il comma 8 prevede un’eccezione all’obbligo di circolazione con l’e-DAS, con riferimento ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ed ai gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

    Con la novità si sopprime il riferimento ai prodotti energetici trasferiti in quantità non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia estendendo anche a tale ultima fattispecie l’utilizzo del documento di accompagnamento.

    Viene per converso mantenuta l’esclusione dall’obbligo dell’e-DAS con riferimento ai gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto.

    Si ricorda che l’e-DAS, introdotto con l’articolo 11 del decreto-legge n.124 del 2019 è il documento di accompagnamento semplificato necessario per la circolazione dei prodotti energetici assoggettati ad accisa.

  • Legge di Bilancio

    Spese di trasferta e rappresentanza: tutte le novità 2025

    La Legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio 2025, tra le altre novità, prevede novità sulla deducibilità delle spese di trasferta.

    Spese di trasferta e rappresentanza: tutte le novità 2025

    Nel dettaglio, il comma 81 dell'art 1 della Legge di Bilancio 2025 apporta una serie di modifiche al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. n. 917 del 1986.

    La lettera a), intervenendo sull’articolo 51, comma 5, riguardante il concorso alla formazione del reddito da lavoro dipendente delle indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale, delle spese di alloggio e di vitto, specifica che i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge n. 21 del 1992 (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), non concorrono a formare il reddito se le predette spese sono effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

    La lettera b), aggiunge il comma 6-ter all’articolo 54, riguardante la determinazione del reddito da lavoro autonomo.

    In proposito si segnala che il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192concernente “Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)”, ha sostituito l’art. 54 TUIR con gli attuali articoli da 54 a 54-octies, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024. Leggi: Riaddebito spese al cliente: novità per i professionisti.

    Nel testo come modificato l’articolo 54 contiene tre soli commi e la disciplina incisa dalla novella in esame sembrerebbe doversi trovare nell’art. 54-septies. 

    La novella in questione specifica che, ferma restando la disciplina della deducibilità delle spese di cui ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nella lettera precedente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alla lettera precedenti.

    La lettera c), aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 95, riguardante le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili dal reddito, specifica che le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea indicati nelle lettere precedenti, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 95 se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.

    La lettera d), intervenendo sull’articolo 108, comma 2, riguardante la deducibilità dal reddito imponibile delle spese di rappresentanza, specifica che le spese medesime sono deducibili se effettuate con i metodi tracciabili di cui alle lettere precedenti.

  • Agricoltura

    Proprietà contadina: l’acquisto senza liberalità non gode di registro agevolato

    La Cassazione con Ordinanza n 306778 del 28 novembre ha stabilito il seguente principio: il pagamento del prezzo di una compravendita effettuato dai genitori dell’acquirente, senza spirito di liberalità e con la previsione che il figlio dovrà restituire il relativo importo ai genitori stessi, sconta l’imposta di registro con l’aliquota del 3 per cento.

    Proprietà contadina: l’acquisto senza liberalità non gode di registro agevolato

    Nel caso di specie si è trattato di un atto notarile con oggetto il trasferimento di un terreno da parte di una società, nei confronti di una persona fisica.

    Il soggetto persona fisica ha richiesto di avvalersi delle agevolazioni previste per la “piccola proprietà contadina” di cui alla legge n. 25/2010.

    Il notaio, preso atto di ciò, ha versato le imposte previste per la casistica e cioè:

    • imposta di registro e ipotecaria in misura fissa,
    • imposta catastale in misura ordinaria, con l’aliquota dell’1 per cento.

    Nell’atto le parti hanno espressamente dichiarato che l’intero prezzo della compravendita è stato corrisposto dai genitori dell’acquirente, i quali hanno richiamato l’articolo 1180 del codice civile e hanno affermato che il pagamento è stato fatto senza spirito di liberalità, prevedendo l’insorgere, in capo al figlio, dell’obbligo di restituzione della stessa somma.

    Tale circostanza è molto frequente nella prassi e di solito, non dà luogo a ulteriore pagamento d’imposta in quanto il legislatore, al fine di rendere maggiormente trasparente il pagamento del corrispettivo ha disposto (articolo 1, comma 4-ter, Testo unico successioni e donazioni, Dlgs n. 346/1990) che l'imposta non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto”.

    Nel caso in esame l’ufficio ha inviato un avviso di liquidazione applicando l’imposta di registro con l’aliquota del 3% sull’importo relativo al prezzo della compravendita, per tassare il negozio relativo all’adempimento del terzo.

    Il motivo principale per il quale l’ufficio ha emesso l’avviso di liquidazione è dato dal fatto che il pagamento del prezzo da parte dei genitori è stato effettuato “senza spirito di liberalità”.

    Di conseguenza, non sussistevano le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 1 del Tus sopra richiamato che è applicabile solo nelle ipotesi di “donazioni o altre liberalità…”. 

    Il fatto che nell’atto sia stato specificato che il pagamento da parte dei genitori veniva effettuato senza spirito di liberalità e che sul figlio gravava l’obbligo di restituzione ha reso inapplicabile tale disposizione.

    Oltre a tale circostanza è opportuno rilevare che il beneficio della non applicazione dell’imposta per le citate tipologie di liberalità si applica a condizione che per l’atto al quale si riferiscono sia previsto il pagamento dell’imposta di registro proporzionale o dell’Iva.

    Nel caso in esame l’acquirente aveva richiesto le agevolazioni per la “piccola proprietà contadina” e, quindi, l’imposta di registro era dovuta solo in misura fissa. 

    Anche questa circostanza ha reso inapplicabile il disposto dell’articolo 1, comma 4-ter del Tus.

    Il Notaio ricorreva contro l'avviso di liquidazione e tanto la CTP quando la CTR lo ritenevano invece legittimo.

    La Corte di Cassazione, con la pronuncia in oggetto ha sostenuto che la previsione della restituzione delle somme da parte del figlio acquirente impedisce di qualificare il pagamento dei genitori come un mero negozio di natura solutoria.

    Inoltre, secondo la Cassazione non vi è stata alcuna violazione, da parte dell’ufficio, dell’articolo 20 del Testo unico sull’imposta di registro (Dpr n. 131/1986), considerato che il negozio oggetto di tassazione risultava espressamente dall’atto stesso e non desunto da elementi esterni. 

    Nella motivazione della pronuncia la Cassazione evidenzia che l'agenzia ha applicato l’imposta “…secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione”.

    Quindi si è ritenuto che l’adempimento da parte del terzo costituisse un negozio avente ad oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale e, pertanto, da tassare secondo l’articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al citato Dpr n. 131/1986.

    La Corte di Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto “L’adempimento del terzo, il quale di per sé non determina nei confronti del debitore, ai sensi di legge, un obbligo di restituzione di quanto corrisposto, qualora sia fronteggiato, nel contratto di compravendita nel quale il terzo sia intervenuto, dall’assunzione di un tale obbligo, da parte del debitore, costituisce operazione di natura negoziale a contenuto patrimoniale ai fini dell’applicazione dell’art. 9 della Tariffa Parte Prima del D.P.R. 131/1986”.

  • Adempimenti Iva

    IVA agevolata rifiuti da discarica: cosa cambia dal 2025

    La legge di bilancio 2025 tra le altre novità ha previsto che, dal 1° gennaio, il conferimento in discarica e l’incenerimento dei rifiuti, senza recupero energetico, non potranno fruire dell’Iva agevolata al 10% e,si allineano all'aliquota al 22%.

    A prevederlo è l'articolo 1, comma 49, legge 207/2024 che modifica il numero 127-sexiesdecies) alla tabella A, parte III, Dpr 633/1972 (Testo unico Iva).

    IVA agevolata per i rifiuti da discarica: cosa cambia dal 2025

    Il comma 49 dell'art 1 novella la disciplina dell’IVA al fine di assoggettare all’aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.

    Il comma 49 modifica l’elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota IVA ridotta al 10% (anziché aliquota ordinaria del 22%) di cui alla tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972 sostituendo il punto 127-sexiesdecies) in modo tale da escludere dall’applicazione dell’aliquota ridotta il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di
    energia di rifiuti urbani e di rifiuti speciali.
    Il comma in esame ha la finalità di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell’ambito dei documenti programmatici. 

    Il Governo nella relazione illustrativa ha specificato che l’innalzamento dell’aliquota IVA, dal 10% al 22%, per le attività di smaltimento in discarica e di incenerimento senza efficiente recupero di energia dei rifiuti, risponde alla finalità di eliminare un sussidio ambientale dannoso (SAD) in contrasto con il principio dell’economia circolare, in coerenza con il disposto delle direttive unionali in tema di economia circolare, a mente delle quali lo smaltimento in discarica dovrebbe costituire una opzione residuale.