-
Contributi alla Cassa del coniuge defunto: chiarimenti per la deducibilità
Con la Risposta a interpello n 190 del 21 luglio le Entrate hanno chiarito un aspetto fiscale di particolare interesse per pensionati ed eredi di ex dipendenti aderenti a casse assistenziali aziendali.
Il quesito riguarda la possibilità di dedurre dal reddito da pensione i contributi sanitari versati da un coniuge superstite, anche per familiari non fiscalmente a carico.
L’istanza è stata presentata da una pensionata, vedova di un ex dipendente di un gruppo bancario, iscritto a una Cassa di assistenza sanitaria aziendale.
Dopo il decesso del coniuge, la contribuente ha continuato a versare volontariamente i contributi alla stessa Cassa per sé e per il figlio, non a carico fiscalmente.
Il dubbio riguarda la deducibilità di tali contributi dal reddito di pensione, in analogia con quanto previsto per i lavoratori dipendenti e i pensionati che proseguono la copertura sanitaria integrativa.
Contributi alla Cassa del coniuge defunto: chiarimenti per la deducibilità
Secondo l'articolo 51 comma 2 lett a) del TUIR non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente o assimilato (compreso quindi il reddito da pensione) i contributi assistenziali versati a enti o casse con fini esclusivamente assistenziali, nel limite di 3.615,20 euro annui.
Tali enti devono essere:
- iscritti all’Anagrafe dei Fondi Sanitari (DM Salute 31/03/2008);
- operare in base a principi di mutualità e solidarietà;
- conformi a contratti collettivi o regolamenti aziendali.
L'art 10 comma 1 lett e-ter dello stesso TUIR prevede invece la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati ai fondi integrativi del SSN, con limiti simili, ma con finalità diverse rispetto agli enti assistenziali aziendali.
La differenza tra le due norme è fondamentale: solo l’art. 51 consente l’esclusione dal reddito da pensione, mentre l’art. 10 si applica ai versamenti deducibili dal reddito complessivo.
L’Agenzia nella risposta a interpello n 190/2025 conferma che la Cassa oggetto dell’interpello, in quanto ente con finalità esclusivamente assistenziali, rientra tra quelli indicati all’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR.
In particolare, viene riconosciuto che:
- anche i pensionati possono beneficiare della stessa esclusione dei dipendenti;
- la qualità di associato spetta ai superstiti (coniuge o figlio inabile), a condizione che il rapporto venga mantenuto attivamente;
- i contributi versati in favore di familiari non a carico (es. figli) sono comunque inclusi nel beneficio fiscale, se previsti da regolamento aziendale o statuto.
Dove indicare la deduzione nel modello 730
Qualora il sostituto d’imposta non abbia considerato l’esclusione dal reddito imponibile, il contribuente può comunque portare in deduzione i contributi nella dichiarazione dei redditi nel Modello 730, rigo E26, codice “21” (Altri oneri deducibili) con il limite annuo complessivo: € 3.615,20 ed è possibile includere anche i contributi per familiari non fiscalmente a carico.
È quindi importante che CAF e professionisti verifichino con attenzione l’eventuale presenza di queste situazioni per i clienti pensionati, al fine di evitare errori o mancati benefici.
Questa risposta delle Entrate conferma un principio rilevante: la continuità del trattamento fiscale anche per i superstiti di ex dipendenti, laddove lo statuto dell’ente assistenziale lo consenta.
-
Residenza estera e risparmio amministrato: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Con la Risposta a interpello n. 208 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per un contribuente che trasferisce la propria residenza fiscale all’estero, di continuare a usufruire del regime del risparmio amministrato su un deposito titoli detenuto presso un intermediario italiano.
Il caso riguarda un cittadino italiano che, dal gennaio 2025, si è trasferito in Thailandia iscrivendosi all’AIRE e ottenendo un visto di residenza decennale, mantenendo un deposito titoli in Italia per il quale aveva già optato per il regime amministrato.
L’istante chiedeva se fosse obbligatorio il passaggio al regime dichiarativo e se tale passaggio comportasse la tassazione delle eventuali plusvalenze “latenti” sui titoli.
Il quadro normativo di riferimento
Il regime del risparmio amministrato è disciplinato dall’articolo 6 del D.Lgs. 461/1997, mentre il regime dichiarativo è regolato dall’articolo 5 dello stesso decreto.
Per i soggetti non residenti, il regime amministrato costituisce il regime naturale: l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è applicata direttamente dagli intermediari, anche senza esercizio dell’opzione, salvo facoltà di rinuncia con effetto dalla prima operazione successiva.La normativa prevede che l’opzione possa essere revocata entro la fine dell’anno solare con effetto dall’anno successivo e che tale revoca non costituisca evento realizzativo ai fini delle imposte sui redditi. Pertanto, il semplice passaggio da regime amministrato a dichiarativo non genera tassazione sulle plusvalenze maturate e non realizzate.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Nel rispondere all’interpello, l’Agenzia ha precisato che il contribuente, anche dopo il trasferimento all’estero, può continuare a mantenere il deposito titoli in regime di risparmio amministrato, senza obbligo di passaggio al regime dichiarativo.
In caso di volontaria revoca dell’opzione, l’operazione resta fiscalmente neutra: le eventuali plusvalenze latenti non vengono tassate fino alla loro effettiva realizzazione mediante cessione o rimborso dei titoli.
Resta comunque ferma la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli per verificare la corretta qualificazione fiscale della fattispecie in base agli elementi di fatto.
Implicazioni pratiche per i contribuenti non residenti
Questo chiarimento è particolarmente rilevante per i cittadini italiani che si trasferiscono all’estero ma mantengono investimenti finanziari in Italia.
La conferma che il regime amministrato resta applicabile in automatico, e che il passaggio al dichiarativo è una facoltà e non un obbligo, consente di evitare adempimenti aggiuntivi e di pianificare con maggiore flessibilità la gestione del portafoglio titoli.Per chi opta per il regime amministrato, l’intermediario italiano continuerà a trattenere e versare l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate, semplificando gli obblighi dichiarativi in Italia.
Allegati: -
Compensi manifestazioni sportive equestri: trattamento fiscale
Con la Consulenza giuridica n 9/2025 le Entrate chiariscono il Trattamento tributario dei premi corrisposti nell'ambito di manifestazioni sportive equestri di livello nazionale ed internazionale.
Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: quesito all’ADE
Con la risposta n. 9/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai premi erogati nell’ambito di manifestazioni sportive equestri, sia a livello nazionale che internazionale, erogati da una Federazione sportiva nazionale, in merito all’interpretazione dell’art. 36, comma 6-quater del D.lgs. 36/2021 e delle altre norme tributarie collegate.
La Federazione istante, nell’ambito della propria attività istituzionale e regolamentare, organizza manifestazioni equestri (nazionali e internazionali) e riconosce premi in denaro a cavalieri, tecnici, proprietari, allevatori, sia residenti sia non residenti.
Questi premi possono essere erogati in diverse forme (contanti, assegni, bonifici), e in base alla normativa federale, possono essere destinati anche a soggetti diversi dal cavaliere, previa dichiarazione scritta.
Si domandava il corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, da applicare ai premi, distinguendo tra:
- premi corrisposti direttamente dalla Federazione,
- premi erogati da ASD/SSD affiliate,
- premi corrisposti da imprese o enti nell’ambito dell’attività commerciale,
- premi percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro sportivo regolati dal D.lgs. 36/2021.
Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: i chiarimenti
L'agenzia ha replicato puntualmente specificando punto per punto le diverse tipologie come di seguito:
- se i premi sono erogati direttamente dalla Federazione (es. eventi ippici), si applica una ritenuta del 4%:
- ai sensi dell’art. 5 del D.L. 417/1991 e art. 28, comma 2, D.P.R. 600/1973,
- a titolo di acconto per soggetti titolari di reddito d’impresa,
- a titolo di imposta per altri soggetti (es. persone fisiche),
- applicabile anche a non residenti, salvo convenzioni contro le doppie imposizioni;
- se i premi provengono da Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche, e sono corrisposti a tecnici o atleti tesserati, la ritenuta è:
- del 20% a titolo di imposta, ai sensi dell’art. 36, comma 6-quater, D.lgs. 36/2021 e art. 30, comma 2, D.P.R. 600/1973,
- applicabile anche se il soggetto è un professionista o imprenditore, purché agisca come atleta o tecnico tesserato,
- valida anche per non residenti,
- esenzione 300 euro: per il solo anno 2024, i premi di importo non superiore a 300 euro godono di esenzione da ritenuta (D.L. 215/2023, art. 14, comma 2-quater);
- se i premi sono versati da imprese, società o enti nell’ambito della propria attività commerciale, la ritenuta varia in base al percettore:
- 20% a titolo di acconto per persone fisiche residenti,
- 30% a titolo di imposta per soggetti non residenti,
- nessuna ritenuta se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica;
- quando i premi sono riconosciuti nell’ambito di un rapporto di lavoro sportivo (subordinato, autonomo o co.co.co.), non si applica il regime dei premi ex art. 30 DPR 600/1973:
- le somme assumono natura di compenso variabile,
- concorreranno al reddito da lavoro dipendente/autonomo,
- esenzione fino a 15.000 euro annui prevista dal D.lgs. 36/2021,
- l’eventuale eccedenza è assoggettata a ritenuta Irpef ordinaria.
Trattamento fiscale compensi manifestazioni sportive equestri: conclusioni
L’Agenzia ha chiarito che i premi in denaro, nei casi sub 1, 2 e 3, non costituiscono corrispettivo di un servizio, e pertanto non rilevano ai fini IVA, ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. 633/1972.
Diversamente, se il premio è parte del compenso per un’attività lavorativa autonoma (caso 4), allora è soggetto a IVA.
Questo vale solo se il lavoratore sportivo è titolare di partita IVA e il premio è integrato nel corrispettivo contrattuale.
Per i commercialisti che assistono federazioni, ASD o soggetti sportivi, è fondamentale distinguere:
- natura dell’erogante: federazione, ASD, impresa, ecc;
- qualifica del percettore: atleta, tecnico, impresa, non residente;
- tipologia del rapporto: premio una tantum vs compenso contrattuale.
L'errata classificazione può comportare applicazione di ritenute non dovute o omissione di adempimenti IVA. Si consiglia, inoltre, di valutare l’eventuale applicazione di convenzioni internazionali per soggetti non residenti.
-
Verbali distribuzioni utili: registrati con RAP online, le Entrate aggiornano la guida
Tra le novità del nuovo Modello RAP 2025 vi è quella del modello aggiuntivo per il verbale di distribuzione utile che, dal 12 marzo, può essere inviato via web con il RAP online.
Attenzione al fatto che, una volta inserite le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle con il c/c contestualmente.
Per una ulteriore utilità le Entrate hanno pubblicato in agosto la guida aggiornata “Rap Web” con le regole per tutti i relativi adempimenti.
Prima dei dettagli ricordiamo che per tutte le novità del RAO si consiglia di leggere anche: Modello RAP 2025: registrazione atti privati.
Verbali distribuzioni utili registrati con RAP online
Il modello di Registrazione Atti privati (RAP), può essere utilizzato dai contribuenti, mediatori e intermediari per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione di alcune tipologie di atti privati.
Attualmente è possibile utilizzare il modello RAP per la registrazione:
- del contratto di comodato,
- del contratto preliminare di compravendita
- e del verbale di distribuzione utili delle società.
Il modello può essere presentato in via telematica da colui che sottoscrive la richiesta:
- direttamente,
- oppure tramite un intermediario abilitato,
mediante l’apposita procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Attenzione al fatto che alla richiesta di registrazione è necessario allegare:
- l’atto comprensivo dei suoi allegati e la copia dei documenti d’identità (in corso di validità) delle parti che lo hanno sottoscritto, creando con essi un unico file nei formati ammessi TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b);
- il file così realizzato conterrà, quindi:
- la copia dell’atto da registrare sottoscritto dalle parti;
- gli eventuali documenti allegati all’atto;
- la carta d’identità in corso di validità delle parti che lo hanno sottoscritto.
La novità del nuovo Modello RAP 2025 è appunto il fatto che esso contiene il nuovo Quadro ATTO per il verbale di distribuzione utili e a seguire il QUADRO SOCI:

Nel QUADRO ATTO verbale di distribuzione utili vanno indicati:
- Totale Utile conseguito dove indicare l’importo dell’utile di esercizio conseguito dalla società che approva il Bilancio.
- Importo Utile distribuito ai soci dove indicare l’importo dell’utile di esercizio che viene destinato alla distribuzione tra i soci.
Attenzione al fatto che il richiedente la registrazione in questo caso è sempre la società ossia il soggetto obbligato a richiedere la registrazione dell’atto, anche se chi sta materialmente effettuando la richiesta è il rappresentante legale della stessa società o un professionista abilitato di cui la società si avvale.
Il soggetto che sottoscrive la richiesta attesta che tutti i dati dichiarati coincidono con quelli contenuti nell’atto originale.
ed è tenuto a conservare in originale l’atto sottoscritto dalle parti unitamente alla richiesta di registrazione e alle ricevute di presentazione rilasciate dal servizio online.
Il richiedente, inoltre, deve consegnare alle parti del contratto la copia delle ricevute dalle quali risulta la registrazione dell’atto ovvero l’esito del pagamento delle imposte.
L’utente, per poter effettuare la registrazione telematica del modello Rap, deve autenticarsi (attraverso le credenziali Spid, Cie o Cns) nella propria area riservata.
Una volta effettuato il login è sufficiente scrivere “Registrazione atti privati” nella sezione “Servizi”, selezionare il tasto “Cerca” e successivamente “Vai al servizio”. Infine, cliccando su, “Nuova richiesta”, si dà avvio alla registrazione telematica del modello Rap.
Il servizio restituisce, subito dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta trasmissione del file e, in seguito, fornisce un’altra comunicazione che attesta l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l’avvenuta registrazione dell’atto.
-
IVA al 4% e infissi per eliminazione delle barriere architettoniche: quando si applica
L'IVA agevolata al 4% per opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche si applica esclusivamente ai contratti di appalto, restano invece escluse le forniture di beni con posa in opera, anche se i prodotti rispettano le caratteristiche tecniche del D.M. 236/1989.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con risposta all'interpello n. 212 del 2025, ribadendo un principio importante:
- l’IVA agevolata al 4% per opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche si applica esclusivamente ai contratti di appalto;
- restano invece escluse le forniture di beni con posa in opera, anche se i prodotti rispettano le caratteristiche tecniche del D.M. 236/1989.
Per i contribuenti e i professionisti, ciò significa che per beneficiare dell’aliquota ridotta occorre inquadrare correttamente il rapporto contrattuale: solo un contratto di appalto consente l’applicazione del 4%.
Negli altri casi, si applicherà l’aliquota ordinaria (22%) o quella agevolata del 10% in presenza di interventi di manutenzione straordinaria.
Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate
La società istante, attiva nel settore del bricolage, ha chiesto chiarimenti sull’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata al 4% prevista dall’art. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972.
In particolare, la questione riguardava la fornitura con posa in opera di infissi dotati delle caratteristiche tecniche previste dal D.M. 236/1989, idonei al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.
La società sosteneva che, seppure la norma menzioni espressamente i contratti di appalto, la ratio della disposizione dovrebbe consentire l’estensione del beneficio anche ai casi di cessione di beni con posa in opera, trattandosi comunque di interventi funzionali all’abbattimento delle barriere.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha ricordato che l’agevolazione IVA al 4% è limitata, per espressa previsione normativa, alle prestazioni di servizi derivanti da contratti di appalto finalizzati alla realizzazione di opere volte al superamento delle barriere architettoniche.
La distinzione tra contratto di vendita con posa in opera e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale:
- se prevale la cessione del bene e la posa è accessoria all’utilizzo, si tratta di vendita con posa in opera;
- se, invece, l’obiettivo è ottenere un risultato nuovo e diverso rispetto al semplice bene fornito, si configura un appalto.
Nel caso esaminato, poiché la fornitura riguarda infissi standard prodotti e commercializzati dall’azienda, con posa accessoria, l’operazione si qualifica come cessione con posa in opera. Pertanto, non è possibile applicare l’aliquota agevolata del 4%.
Allegati: -
IVA appalti: somme per maggiori oneri quando sono imponibili
Con la Risposta a interpello n. 215 del 19 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata su un caso concreto riguardante la corretta qualificazione IVA di somme corrisposte a titolo di indennizzo in esecuzione di una sentenza del Tribunale.
L’interpello era stato presentato da una società operante nel settore dell’edilizia civile e infrastrutturale, la quale aveva stipulato un contratto di appalto con altra società per la costruzione della nuova sede della committente.
Durante l’esecuzione, l’appalto subiva numerosi ritardi dovuti a sospensioni imputabili alla stazione appaltante.
A seguito di contenzioso il Tribunale riconosceva ad committente un indennizzo per maggiori oneri diretti e indiretti, ai sensi dell’art. 25 del D.M. 145/2000.
L’impresa emetteva dunque fattura senza applicazione dell’IVA, ritenendo che le somme avessero natura risarcitoria e non rappresentassero corrispettivo per una prestazione di servizi.
Nell’interpello la società committente sosteneva che:
- le somme ricevute avevano natura meramente risarcitoria, riconosciuta giudizialmente
- non vi era alcuna controprestazione da parte dell’appaltatore: il pagamento era frutto di una condanna del giudice per ritardi ingiustificati.
- mancava quindi il presupposto oggettivo previsto dall’art. 3, comma 1, del DPR 633/1972, non trattandosi di prestazione di servizi.
- le somme dovevano considerarsi escluse da IVA ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 1, del medesimo decreto.
A supporto, il contribuente richiamava la prassi consolidata in tema di risarcimenti contrattuali, distinguendo il caso in esame dagli accordi transattivi, nei quali le somme corrisposte possono costituire corrispettivo soggetto ad IVA.
Vediamo perchè le Entrate sostengono il contrario.
IVA appalti: somme per maggiori oneri quando sono imponibili
L’Agenzia ha respinto la soluzione interpretativa del contribuente, qualificando le somme come corrispettivo integrativo soggetto ad IVA.
Secondo l'Ade si applica l’IVA in quanto:
- le somme corrisposte, sebbene definite “risarcimento” nella sentenza, sono strettamente connesse all’esecuzione del contratto di appalto.
- il contratto è stato completamente eseguito: l’opera è stata realizzata e la stazione appaltante ne trae beneficio.
- i maggiori oneri riconosciuti (spese generali, ammortamenti, retribuzioni) rappresentano un compenso aggiuntivo per la prestazione eseguita.
- si configura un nesso sinallagmatico tra prestazione e pagamento, e quindi il presupposto oggettivo IVA risulta integrato.
L’Agenzia conclude che le somme riconosciute non assolvono funzione risarcitoria, ma costituiscono una integrazione del prezzo originario dell’appalto.
e il chiarimento è in linea con l’orientamento consolidato dell’Agenzia, ma estende l’applicazione del principio anche ai casi in cui il pagamento avviene per effetto di una sentenza giudiziaria, non solo in base ad accordi contrattuali o transattivi.
La particolarità del caso risiede nella modalità di riconoscimento del pagamento: non previsto da clausole pattizie, ma disposto dall’autorità giudiziaria.
La risposta appare quindi significativa, in quanto esclude la rilevanza formale del “nomen iuris” usato nella sentenza (indennizzo/risarcimento), e valorizza invece la sostanza economica dell’operazione, in linea con i principi comunitari.
Allegati: -
Rimborso IVA per le società di comodo: principio della Cassazione
La Corte di Cassazione con Ordinanza n 21887/2025 si pronuncia su un nodo rilevante per i professionisti fiscali: il diniego al rimborso IVA per le società di comodo.
La Suprema Corte ha cassato la decisione di una CTR , rilevando un contrasto tra l’art. 30 della L. 724/1994 e i principi contenuti nella Direttiva UE 2006/112/CE.
Il caso di specie riguarda una società S.r.l., attiva nel settore turistico, che aveva richiesto la disapplicazione del regime sulle società non operative per l’anno d’imposta 2009.
Alla base della richiesta, il sequestro penale dell’immobile aziendale, intervenuto per presunti abusi edilizi riferibili alla precedente proprietà.
Conseguentemente, la società non era riuscita a realizzare ricavi superiori alle soglie minime richieste dall’art. 30 della L. 724/1994.
Da ciò derivava il rigetto da parte dell’Agenzia delle Entrate del rimborso IVA chiesto nel 2010.
In primo grado la CTP aveva accolto le ragioni della contribuente ma in appello, la CTR aveva ribaltato il verdetto: secondo i giudici regionali, mancavano prove sufficienti a dimostrare l’impedimento oggettivo e straordinario che avrebbe giustificato la disapplicazione della norma.
Società di comodo e rimborso IVA: Italia contraria al diritto UE per la Cassazione
La società è ricorda in Cassazione la quale ha accolto il ricorso.
Elemento determinante è stata la sentenza CGUE del 7 marzo 2024 (causa C-341/22 – Feudi di San Gregorio).
La Corte europea ha sancito due principi fondamentali:
- il soggetto passivo IVA non può essere escluso solo perché non ha superato soglie minime di ricavo;
- il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere negato per la sola insufficienza dei ricavi, pena la violazione dei principi di neutralità e proporzionalità.
La Cassazione ha quindi chiarito che l’art. 30 L. 724/1994 deve essere disapplicato quando produce effetti contrari alla Direttiva 2006/112.
Il giudice tributario, alla luce di questa giurisprudenza, deve verificare se la società ha svolto operazioni rilevanti ai fini IVA, anche se con ricavi modesti.
Il mancato superamento della soglia di operatività non può automaticamente escludere il diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA.
La Cassazione ribadisce che serve comunque la prova dell’esercizio effettivo dell’attività economica, ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2006/112/CE.