• Adempimenti Iva

    IVA protesi: quale aliquota spetta

    Con Risposta a interpello n 11 del 24 gennaio viene fornito un chiarimento in base alla nomenclatura doganale sulla corretta aliquota da applicare alle cessioni delle protesi all'anca.

    L'istante domanda la corretta IVA da utilizzare per la cessione di un dispositivo medico destinato a sostituire l'articolazione dell'anca, che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha classificato sotto la voce doganale 9021 31 00 della Nomenclatura Combinata, relativa a oggetti ed apparecchi di protesi.

    IVA cessione di protesi: quale aliquota spetta

    L'istante ritiene che i prodotti da lui ceduti siano riconducibili al numero 30 della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (Decreto IVA), e quindi soggetti all'aliquota IVA ridotta del 4%, applicabile agli "apparecchi di ortopedia" destinati all'inserimento nell'organismo.

    L'Agenzia delle Entrate conferma l'applicabilità dell'aliquota IVA ridotta del 4%, per le seguenti ragioni:

    • la classificazione doganale del prodotto rientra nel Capitolo 90 della Nomenclatura combinata, sotto la voce 9021, che comprende oggetti ed apparecchi di protesi.
    • la Tabella A, parte II, del Decreto IVA prevede l'aliquota ridotta del 4% per "apparecchi di ortopedia e protesi" destinati a compensare una deficienza o una infermità.
    • Il richiamo alla voce doganale 90.19, contenuto nella normativa IVA precedente al 1987, corrisponde all'attuale voce 90.21, secondo la risoluzione n. 46/E del 2015.

    L'Agenzia delle Entrate, sulla base della classificazione doganale e della normativa vigente, ritiene che le cessioni del dispositivo in questione rientrino nel regime agevolato con aliquota IVA del 4%, come previsto dal n. 30 della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA.

  • Agricoltura

    Credito ZES Agricoltura: % spettante e codice tributo

    L'agenzia delle Entrate con il Provvedimento n 20151 del 27 gennaio ha fissato la percentuale di fruizione del credito ZES agricoltura per gli investimenti 2024 realizzati nelle Regioni del sud Italia.

    Inoltre con la Risoluzione n 6 del 24 gennaio è stato istituito il relativo codice tributo per F24.

    Credito ZES Agricoltura: % spettante spese 2024

    La percentuale di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto del Ministro dell’agricoltura del 18 settembre 2024 è pari al 100 per cento. 

    L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto, secondo le modalità definite con il provvedimento n. 418393 del 18 novembre 2024 in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui al punto 1.1, troncando il risultato all’unità di euro. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, determinato ai sensi del punto precedente, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, secondo quanto disposto dal provvedimento, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Leggi anche Credito ZES Agricoltura: domande dal 20 novembre con il riepilogo delle regole.

    Credito ZES Agricoltura: codice tributo per F24

    Con la Risoluzione n 6/2025ricordato che con provvedimento ADE del 18 novembre 2024 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito d’imposta per gli investimenti in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7035” denominato “credito d’imposta investimenti ZES unica – imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale, della pesca e acquacoltura – articolo 16-bis, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124”.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus 2025: al 65% solo per il lavori avviati entro 15.10.2024

    La Legge di Bilancio 2025 con il comma 56 dell'unico art 1 prevede di restringere ulteriormente il perimetro del superbonus. Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2025 l'aliquota è scesa al 65%.

    Superbonus 2025: a chi ancora spetta e a quali condizioni

    Il comma 56 modifica l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di superbonus

    La lettera aintroduce un nuovo comma 8-bis.2. all’articolo 119 che stabilisce che la detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:

    • a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
    • b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
    • c) presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

    Occorre anche dire che, le spese da superbonus che rientrano tra i bonus edilizi, sempre a seguito della legge di bilancio, da quest'anno sono soggette a delle restrizioni legate al cosiddetto quoziente familiare. Leggi anche Detrazioni Irpef: cosa cambia dal 2025

    Superbonus: detrazione in 10 anni per le spese 2023

    La lettera bintroduce un nuovo comma 8-sexies. sempre all’articolo 119 che riconosce la facoltà di ripartire in dieci quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

    Leggi anche Superbonus: opzione in 10 rate solo per una parte di spese

    Nello specifico si prevede che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. 

    Sono, altresì, indicate le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione di scelta dell’opzione in commento. 

    Si stabilisce che l'opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo di imposta 2023 da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024

    Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024.

  • Agricoltura

    Contributi comparto bovino: regole in gazzetta

    Pubblicato in GU n 19 del 24 gennaio il Decreto MASAF del 19.12.2024 con le regole per i contributi al comparto bovino.

    In particolare, si pubblicano i criteri per la corresponsione di contributi per il sostegno del comparto bovino da carne a valere sul «Fondo per  lo sviluppo e  il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

    Le risorse disponibili per l'erogazione del sostegno sono fino a euro 4.500.000 e il soggetto gestore  della  misura è individuato  in  AGEA.

    Contributi comparto bovino: i beneficiari

    Vengono previste misure di  sostegno  per  i produttori del settore di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera o), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
    Soggetti beneficiari sono le imprese di allevamento di bovini di razze iscritte ai libri  genealogici  con «orientamento carne» che allevano in Italia bovini nati  nel  2024  sul  territorio nazionale.
    Il sostegno spetta per i capi di cui al  comma  2,  individuati nella  Banca  dati  nazionale dell'anagrafe zootecnica   (BDN), correttamente  identificati  e  registrati,  allevati  da  parte  del soggetto beneficiario per almeno centottanta quattro  giorni  maturati nell'anno 2024 in esito alla domanda di aiuto precompilata di cui  al successivo art. 3, comma 1.
    Il sostegno è concesso, fatte  salve  le  altre  condizioni  di ammissibilità applicabili, ai titolari di  un fascicolo aziendale attivo e valido nel SIAN alla data di presentazione della domanda.
    In caso di rapporto di soccida, l'aiuto è riconosciuto  per  il 25% al soccidario e per il  75% al soccidante, salvo  assenso del soccidante che autorizzi il soccidario a ricevere il 100% dell'aiuto.

    Contributi comparto bovino: gli importi

    Il decreto prevede che il soggetto gestore predispone, mediante  proprio  applicativo informatico reso disponibile ai produttori  interessati  sul  portale SIAN  per  il  tramite  dei  rispettivi  CAA  mandatari,  domande  di pagamento precompilate che i richiedenti l'aiuto  dovranno accettare mediante il medesimo applicativo.
    Il soggetto gestore definisce e rende  disponibili  ai  soggetti potenzialmente richiedenti l'aiuto le  proprie  istruzioni operative entro 30 giorni dalla data di  entrata in  vigore del  presente decreto pubblicato in GU del 24 gennaio e in vigore dal giorno successivo.
    Il soggetto gestore provvede a definire l'importo  unitario  per capo dell'aiuto a partire dalle informazioni contenute nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN), quantificando il numero totale di capi ammissibili, secondo i criteri di individuazione di cui all'art. 1, dividendo le risorse disponibili di cui all'art. 2, comma 1, per il numero di capi ammissibili.
    Il soggetto gestore  comunica  al  Ministero  dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'importo unitario ed i dati  utilizzati per la  relativa  quantificazione. 

    L'importo unitario per capo ammissibile è fissato ad un livello non superiore ai 150 euro.

  • Accertamento e controlli

    Stat-up: requisiti per incubatori e acceleratori

    La startup innovativa è un’impresa giovane, ad alto contenuto tecnologico, con forti potenzialità di crescita e rappresenta per questo uno dei punti chiave della politica industriale italiana. 

    Con il Decreto MIMIT 20 dicembre 2024 sono normati i requisiti per gli acceleratori e gli incubatori di star-up.

    Stat-up: requisiti per incubatori e acceleratori

    In particolare, all'art 1 vengono disciplinati i requisiti dei soggetti ammissibili.

    In particolare, sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell'art. 73 del decreto del Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e  lo sviluppo di start-up innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge.
    Sono altresì riconosciuti quali acceleratori di start-up innovative gli incubatori che svolgono in via esclusiva attività di supporto e  accelerazione di  start-up  innovative, iscritti  nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 25, comma 8, ultimo periodo del decreto-legge (acceleratori).
    Per le società di capitali di cui al comma 1 e 2 il requisito dell'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, di cui la lettera e) del comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge, può anche essere riferito all'avvalimento dell'esperienze maturate dai singoli rami d'azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalla unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche.

    Start-up: l’autocertificazione per iscrizione al registro imprese

    Per l'iscrizione  nelle  sezioni  speciali  del  registro delle imprese di cui all'art.  2188  del  codice  civile,  istituite dalle camere di commercio  ai  sensi  del  comma  8  del  decreto-legge, i soggetti di cui all'art.  1 presentano alla  camera di commercio competente per territorio del luogo in cui  ha  sede  l'incubatore  o l'acceleratore, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'art. 25 del decreto-legge, mediante l'utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
    Il modulo di domanda in formato elettronico di cui al  comma 1, attestante il raggiungimento dei valori minimi di cui alle tabelle  A e B dell'allegato del presente  decreto, è pubblicato  sul  sito internet del Ministero delle  imprese  e  del made in  Italy  nella sezione «Start-up innovative».
    Ai fini dell'autocertificazione, l'incubatore o  l'acceleratore di  start-up innovative deve raggiungere il  punteggio  minimo complessivo di punti 30 ai sensi  della  tabella A  e  il  punteggio minimo complessivo di punti 40  ai  sensi  della tabella B di  cui all'allegato.

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Cooperative compliance: protocollo ADE e GdF

    Con un comunicato stampa del 20 gennaio le Entrate informano della firma del Protocollo di intesa sulla Adempimento Collaborativo con la Guardia di Finanza.

    Viene specificato che si tratta di una azione coordinata a supporto della compliance nell’ambito dell’istituto dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance).

    Come previsto dal decreto legislativo n. 221/2023, attuativo della legge delega (Legge n. 111/2023), infatti, le due Istituzioni sono chiamate a rafforzare la collaborazione anche in vista del progressivo ampliamento della platea.

    Ti consigliamo anche: Adempimento collaborativo: requisiti e adempimenti per la certificazione

    Cooperative compliance: protocollo ADE e GdF

    Il comunicato specifica che Entrate e Gdf si impegnano a regolare, coordinare e sviluppare la reciproca collaborazione nell’ambito dell’adempimento collaborativo al fine di assicurare un’attività di compliance coerente con le finalità e le caratteristiche dell’istituto. 

    In linea con le best practice internazionali, che prevedono un modello organizzativo basato sull’interfaccia unica, quest’ultima sarà individuata nell’Agenzia delle Entrate, che potrà avvalersi della collaborazione del Corpo.

    In particolare, la Guardia di Finanza, nell’ambito della sua attività ordinaria, segnalerà elementi identificativi di possibili fenomeni di evasione, elusione o frode fiscale o situazioni che possano comportare l’esclusione dal regime. L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, comunicherà alla Guardia di Finanza i dati identificativi dei soggetti che hanno chiesto di aderire, di quelli esclusi per perdita dei requisiti o per inosservanza degli impegni assunti e di coloro che, pur non possedendo i requisiti, hanno adottato un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (tax control framework).

    Il regime di adempimento collaborativo o cooperative compliance (Dl n. 128/2015) è finalizzato a promuovere un rapporto di trasparenza e collaborazione tra l’Amministrazione fiscale e i contribuenti. 

    Esso, rivolgendosi alle imprese che adottano un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale, prevede un dialogo continuo e preventivo al fine di individuare e risolvere in anticipo le situazioni potenzialmente a rischio fiscale, aumentando così la trasparenza e la sicurezza del sistema tributario. 

    Ricordiamo che dal 2024 la platea dei soggetti ammessi al regime include anche i contribuenti con un volume d’affari non inferiore a 750 milioni di euro.

    Tale soglia verrà ridotta progressivamente nei prossimi anni: a 500 milioni di euro nel 2026 e a 100 milioni di euro nel 2028.

  • Riforma dello Sport

    ASD: la Cassazione chiarisce i requisiti per il regime di favore

    Con l'ordinanza n 31924/2024 la Corte di Cassazione, ha stabilito che che ai fini dell'applicazione del regime di favore (di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991), previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche è necessario non soltanto il rispetto dei formali adempimenti previsti, ma anche l'effettivo svolgimento di un'attività non lucrativa da parte dell'ente. 

    Vediamo il caso giunto dinanzi ai giudici.

    ASD: requisiti per il regime di favore

    Una ASD è ricorsa presso la CTP per impugnare un avviso di accertamento con cui l'ADE a seguito del controllo della posizione fiscale della società intimata, verificata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2013, disconosceva all'Associazione la qualifica di ASD e determinava un reddito d' impresa imponibile a fini IRES, IRAP e IVA.

    La CTP accoglieva il ricorso della ASD inducendo l'Agenzia a proporre appello avanti la Corte di giustizia tributaria di secondo grado CGT, evidenziando:

    • l'omessa indicazione nella denominazione della natura "sportiva" e "dilettantistica" delle attività poste in essere dall'associazione; 
    • la presentazione tardiva del Modello EAS; 
    • la pubblicizzazione dell'attività dell'ente alla stregua di un'attività commerciale; 
    • la mancata tenuta dei libri sociali; 
    • la mancanza di elementi rappresentativi della democraticità e della effettività della vita associativa dell'ente; 
    • la mancanza di percezione da parte dei "nuovi soci" di essere iscritti ad un ente sportivo; 
    • l'approvazione del rendiconto attuata da appena quattro soci; 
    • l'omessa valutazione complessiva sia della condotta dell'ente sia della documentazione allegata a sostegno della propria tesi.

    La CGT ha respinto l'appello, osservando che:

    • la dicitura per esteso di "Associazione Sportiva Dilettantistica" non è prevista a pena di decadenza; 
    • che dalla presentazione tardiva del modello EAS, circostanza incontestata, non deriva alcuna conseguenza, trattandosi di adempimento con finalità meramente informative; 
    • che la pubblicizzazione della propria attività su un sito internet, peraltro contestata e priva di riscontri probatori, non è prerogativa esclusiva delle attività commerciali; 
    • che la mancanza del requisito di democraticità non può essere desunta dalla riscontrata ridotta partecipazione dei soci alle assemblee societarie né dalla omessa tenuta di un libro dei soci; 
    • che l'associazione assolveva comunque alla finalità di contabilizzazione dei propri associati e monitoraggio degli stessi mediante la raccolta e conservazione di schede archiviate presso la sede;
    • che lo status effettivo di una associazione sportiva dilettantistica della stessa e la sua eventuale commercialità non può farsi discendere da sensazioni assolutamente soggettive, quali le percezioni dei soci.

    Contro tale decisione l'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione fondato su unico motivo.

    In dettaglio, l'Agenzia deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., "Violazione e falsa  applicazione degli artt. 143, 148 e 149 del D.P.R. 917/86 e dell'art. 2697 c.c.", per aver la CTR annullato  l'avviso di accertamento senza verificare in concreto l'effettivo esercizio dell'attività dell'ente in conformità alle finalità statutarie. 

    Secondo l'Ufficio, la violazione degli obblighi statutari costituisce, invece, sintomo dell'esercizio di una attività difforme da quella istitutiva dell'ente e giustificativa della qualificazione di ASD, senza finalità di lucro. 

    In particolare, la non osservanza degli obblighi di comunicazione dei dati ai fini della non imponibilità dei ricavi, così come dei principi di democraticità, uguaglianza e collegialità degli organi assembleari, comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale, sviando l'ente da quelle finalità "non di lucro" per cui è stata costituita. 

    La CTR aveva errato nel ritenere non rilevanti gli elementi denunziati, che erano in realtà sintomatici dell'assenza di democraticità dell'ente e dell'assenza di una effettiva vita associativa nonché della fondatezza della contestazione della perdita della qualifica di ente non commerciale e dei benefici fiscali connessi.
    Il motivo secondo la Cassazione è ammissibile, in quanto non chiede una rivalutazione degli accertamenti in fatto ma denunzia una difettosa applicazione dei principi in materia e un c.d. "vizio di sussunzione" cioè una  erronea riconduzione del fatto materiale alla fattispecie legale (Cass. n. 21772 del 2019).

    La censura va ricondotta al paradigma della "falsa applicazione di norme di diritto", che consiste nel controllare se la fattispecie concreta (assunta così come ricostruita dal giudice di merito e, dunque, senza che si debba procedere ad una valutazione diretta a verificarne l'esattezza e meno che mai ad una diversa valutazione e ricostruzione o apprezzamento ricostruttivo), è stata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridica astratta individuata dal giudice di merito come idonea a dettarne la disciplina oppure al contrario doveva essere ricondotta ad altra fattispecie giuridica oppure ancora non era riconducibile ad una fattispecie giuridica astratta, sì da non rilevare in iure, oppure ancora non è stata erroneamente ricondotta ad una certa fattispecie giuridica cui invece doveva esserlo, essendosi il giudice di merito rifiutato expressis verbis di farlo.
    La Corte di Cassazione ha già affermato con la recente sentenza n 6361/2023 che "Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui  all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica  quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui  atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati,  trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell' art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 e, per  le imposte dirette, nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del D.P.R. n. 917 del 1986 .
    Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l'esigenza di una  verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente  rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f ) degli artt. 148, comma 8, del  vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata"
    (v. Cas. N. 30008 del 2021 ed altra giurisprudenza ivi citata; più recentemente, v. anche Cass. n. 6361 del 2023).
    Si è precisato che se è vero che l'applicabilità della disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisito formale, cioè all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi), tuttavia il possesso di questo requisito non è sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge

    In particolare, si è evidenziato in varie sentenze che le esenzioni d' imposta a favore delle associazioni non lucrative – e, specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche dipendono non dalla veste giuridica assunta dall'associazione (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro, sicché l'agevolazione fiscale (ma a n c h e quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell'affiliazione al CONI, bensì per l'effettivo svolgimento dell'attività considerata, il cui oner  probatorio incombe sul contribuente.

    Sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio, poi, va considerato che gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale (come si evince dall'art. 111, comma 2, ora 148 comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 ), potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. 

    L'accertamento sulla spettanza del regime agevolato deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione sportiva.
    La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi esposti, poiché ha riconosciuto la natura non commerciale dell'ente – e, conseguentemente, il regime di agevolazione tributaria previsto per gli enti non aventi natura commerciale – in ragione dei soli dati formali, peraltro non valutati in tutti i loro aspetti, omettendo di verificare la natura (in tesi, non lucrativa) dell'attività in concreto esercitata, come se incombesse sull'Ufficio l'onere di provare l' insussistenza dei requisiti per accedere alle agevolazioni in oggetto.
    La sentenza non appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte neppure nella considerazione di singoli elementi laddove ha svalutato o minimizzato il rilievo delle violazioni denunziate. 

    Il ricorso deve essere accolto e, cassata di conseguenza la sentenza impugnata, la causa va rinviata al giudice del merito.