• CCNL e Accordi

    CCNL emittenti locali: il testo del rinnovo 2023

    E' stato rinnovato il 16 novembre 2022 il contratto collettivo dei giornalisti radio tv web operanti in ambito locale   dell'associazione Aeranti- Corallo e Federazione nazionale della stampa (Fnsi).

     Il nuovo contratto ha validità triennale dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. Il precedente era scaduto a dicembre 2018 ma  si applica fino al 1.1 2023 

    Si ricorda che nello specifico il contratto   riguarda i giornalisti dipendenti delle 

    • imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, e
    • ­ imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentano ritrasmissione di emittenti nazionali, ­nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (sindycations) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva.

    Ci sono molte novità nell'accordo di rinnovo,  sia dal punto di vista prettamente contrattuale che economico. Vediamo le principali.

    Nuovi minimi retributivi ccnl emittenti locali 

    Sono previsti aumenti retributivi  cosi suddivisi

    1. 50 euro a marzo 2023 e
    2. 50 euro a marzo 2024

    I  minimi  di stipendio  cambiano quindi come da tabella seguente:

    livelli Minimi in vigore da maggio 2018 minimi da marzo 2023 minimi da marzo 2024
    Giornalista tv con oltre 24 mesi di attività 2015,55 2065,55 2115,55
    Giornalista radio con oltre 24 mesi di attivita 1585,13 1635,13 1685,13
    Teleradio giornalista con meno di 24 mesi di attività 1420,58 1470,58 1520,58

    Aspetti contrattuali CCNL  emittenti locali  Aeranti Corallo

    Orario di lavoro

    L' orario  di lavoro è di 36 ore settimanali, ripartite secondo le esigenze aziendali. Le ore eccedenti sono considerate lavoro straordinario e non possono superare le 22 ore mensili. Sono  previste le seguenti maggiorazioni  della retribuzione:

    – Lavoro straordinario 20%

    – Lavoro notturno 18%

    – Lavoro festivo 30%

    – Lavoro festivo notturno 35%

    – Lavoro domenicale con riposo compensativo 10%

    – Lavoro domenicale notturno con riposo compensativo 30%

    – Lavoro straordinario festivo 40%

    – Lavoro straordinario notturno festivo 50%

    – Lavoro straordinario notturno 30%

    Nei contratti di lavoro part-time  per le ore di lavoro supplementare  si applica una  maggiorazione del 19% della retribuzione oraria del giornalista.

    Trasferimenti

    Il giornalista non può essere trasferito a più di 60 chilometri dal luogo di svolgimento dell'attività al momento dell'assunzione.

    Assistenza sanitaria integrativa

    L'azienda trattiene sulla retribuzione lorda di ogni dipendente un contributo contrattuale pari al 3,6%  che viene  versato alla Casagit (Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani).

    Qui il testo integrale del CCNL in pdf

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Congedi parentali 2022: istruzioni e scadenze per le domande

    I decreto 105 2022 in recepimento della direttiva europea in tema di equilibrio Vita lavoro per i cittadini della UE, in vigore dal 13 agosto 2022 ha introdotto ampie modifiche alla disciplina dei congedi  per i genitori.Con la circolare 122 del 27 ottobre 2022, Inps  ha fornito le istruzioni generali  su

    • congedo di paternità obbligatorio dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico 
    • periodi indennizzabili di maternità delle lavoratrici autonome, 
    • periodi indennizzabili di congedo parentale dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori dipendenti del settore privato
    •  diritto di fruire del congedo parentale per i lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U.

    Con il messaggio 4025 dell'8 novembre l'istituto ha comunicato  la disponibilità di alcune nuove procedure informatiche aggiornate, mentre il 25 novembre Inps ha comunicato con il messaggio  4265-2022 che sono disponibili anche le domande telematiche per i congedi di paternità dei lavoratori autonomi  che possono fare ora richiesta online. Vedi all'ultimo paragrafo le tempistiche.

    Si specifica che  non sono ancora aggiornate invece le domande per:

    • l’indennità anticipata di maternità delle lavoratrici autonome e
    •  il congedo di paternità obbligatorio a pagamento diretto

    Gli interessati potranno fruire  comunque delle relative tutele comunicandole ai datori di lavoro e  regolarizzando la presentazione della domanda telematica all’INPS.

    Di seguito le principali indicazioni  della circolare  sulle novità e sui tempi di applicazioni. Qui il testo integrale della circolare 

     Congedo di paternità  obbligatorio dipendenti

    Il D.lgs n. 105/2022, ha abrogato le disposizioni relative ai congedi (obbligatorio e facoltativo) del padre, sostituendoli  con:

    1.  congedo obbligatorio e 
    2. congedo alternativo (art 28 per assenza della madre)

    applicabile sia al lavoro privato che pubblico.

    Il congedo obbligatorio  di paternità:

    1. può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi,  per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
    2. Il lavoratore ha diritto all'indennità del 100% della retribuzione imponibile 
    3.  In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
    4. è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
    5.  si applica anche al padre adottivo o affidatario.
    6. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.
    7.  Per l'esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento

    Novità importante:  la sanzione amministrativa sale  da euro 516 a euro 2.582  in caso il datore di lavoro non consenta la  fruizione del congedo .

    Oltre  alla sanzione il datore di lavoro   nei due anni successivi alla violazione del diritto non può ottenere la certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province .

    Il congedo di paternità obbligatorio è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti,compresi:

    • – i lavoratori domestici, per i quali non è prevista la sussistenza del requisito contributivo necessario per fruire del congedo di maternità o del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U.;
    • – i lavoratori agricoli a tempo determinato, per i quali non deve sussistere il requisito contributivo, 

    purché in presenza di rapporto di lavoro  al momento  del congedo. 

    Per gli altri lavoratori dipendenti, invece, il diritto al  può essere riconosciuto anche in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro,

    La circolare fornisce le specifiche indicazioni operative per i datori di lavoro privati con esempi pratici anche di fruizione del congedo alternativo (art 28 per i casi di morte o grave malattia della madre), sul calcolo dell'indennità e  sulle modalita per la presentazioine delle domande

    Congedi parentali dipendenti  settore privato 

    Il nuovo D.lgs n. 105/2022 aumenta

    1.  il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzati dei lavoratori dipendenti, portandolo da sei mesi a nove mesi totali.
    2.  l’arco temporale in cui è possibile fruire del congedo parentale indennizzato, portandolo dai 6 anni di vita del figlio (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) agli attuali 12 anni.

    Nelle tabelle seguenti il riepilogo delle nuove tempistiche , prima e dopo la riforma:

    CONGEDI TOTALI PRIMA DELLA RIFORMA DOPO LA RIFORMA 

    totale dei mesi di congedo spettanti

    10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato

    6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    9 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

    10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    CONGEDI MADRE

    Prima della riforma

    Dopo la riforma

    totale mesi di congedo spettanti

    6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    6 mesi di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato

    6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

    6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    6 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    CONGEDI PADRE

    Prima della riforma

    Dopo la riforma

    totale mesi di congedo spettanti

    6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato

    6 mesi indennizzabili entro 6 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    3 + 3 mesi indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia

    6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in fami

    Congedo parentale per i lavoratori autonomi in Gestione separata

    Il D.lgs n. 105/2022  è intervenuto 

    • ampliando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale da 3 fino ai 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia per adozione/affidamento preadottivo.
    • riconoscendo a  ciascun genitore il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibili all’altro genitore, e a entrambi i genitori il diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati, in alternativa tra loro, per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi
    • Non è prevista la tutela del “genitore solo”.
    • non spettano periodi di congedo parentale non indennizzati e il congedo non è fruibile in modalità oraria.

    Di seguito una tabella riepilogativa dei limiti individuali e di coppia : 

    Prima della riforma

    Dopo la riforma

    Genitore madre

    6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (al padre spettano 0 mesi)

    3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia(al padre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni)

    Genitore padre

    6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (alla madre spettano 0 mesi)

    3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia (alla madre spettano altri 3 mesi entro i 12 anni)

    Entrambi i genitori

    6 mesi da fruire entro i 3 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    9 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia

    Maternità anticipata per gravidanza a rischio – lavoratrici autonome

    La novella normativa introduce la possibilità di indennizzare periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome.

    La circolare precisa che:

    •  la lavoratrice autonoma deve prresentare all’Istituto l’accertamento medico della ASL che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze .
    •  se il periodo indennizzabile tutelato dall’accertamento medico della ASL dovesse ricadere parzialmente o totalmente nel consueto periodo di maternità (due mesi prima e tre mesi dopo il parto), la nuova tutela è assorbita nella tutela ordinaria
    • è necessaria la sussistenza della regolarità contributiva del periodo stesso, così come previsto per i consueti periodi indennizzabili di maternità[14].
    •  non è necessaria l’astensione dall’attività lavorativa
    • Possono essere indennizzati i soli periodi successivi all’entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022.
    •  in attesa dei necessari aggiornamenti informatici della piattaforma inps si puo fare  richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando, dove previsto, successivamente la fruizione.

    Aggiornamento domande telematiche

    Come detto il messaggio 4025 dell'8 novembre 2022  informava che è  stata resa disponibile la piattaforma telematica per l'invio delle domande relative  a:

    1. i congedi parentali  dei dipendenti e degli iscritti alla gestione separata 
    2. i congedi facoltativi del padre

    Il messaggio precisa che:

    • le domande di congedo parentale dei dipendenti e degli iscritti alla Gestione separata possono riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data  della domanda  purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.lgs n. 105/2022) e la data di pubblicazione del  messaggio.
    • Per i periodi di congedo parentale successivi le domande devono essere presentate, come di consueto, prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.
    •  per i periodi di congedo a partire dal 13 agosto 2022, le domande telematiche già presentate prima dell’aggiornamento procedurale saranno considerate valide, senza che sia necessario presentare una nuova domanda.
    • Per quanto riguarda il congedo facoltativo del padre , la  procedura  consente la presentazione di domande per giorni di congedo fruiti prima del 13 agosto 2022.

     Con il messaggio 4265 è stato comunicato il rilascio delle implementazioni informatiche  per:

    • il congedo parentale dei lavoratori autonomi 

    Si specifica che  le domande possono riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della domanda  purché relativi a periodi di astensione fruiti tra il 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022) e la data di pubblicazione del messaggio 25.11.2022.

    Per i periodi di congedo parentale successivi le domande devono essere presentate prima dell’inizio del periodo di fruizione o, al massimo, il giorno stesso.

    Viene ricordato anche che  durante i periodi di fruizione di congedo parentale è obbligatorio astenersi dallo svolgimento di attività lavorativa.

  • Rubrica del lavoro

    INAIL cartelle debiti a ruolo: come fare

    INAIL ha iniziato ad  ottobre le attivita preparatorie per l’invio degli avvisi bonari relativi ai crediti scaduti dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 a carico dei datori di lavoro, come previsto dal DLgs. 46/99 e successive modifiche,.

     Gli interessati  non in regola con i versamenti vengono  avvisati in questi giorni  di provvedere al saldo oppure a comunicare alla sede competente  le motivazioni del mancato adempimento. 

    Le opzioni possibili in particolare sono le seguenti

    1. versamento del saldo entro 30 giorni dalla data dell'avviso  
    2. segnalazione di inesattezze nei dati 
    3. segnalazione di  sospensione dei pagamenti per  calamità naturali, o per contenzisni amministrativi pendenti  
    4. richiesta di  un procedimento di concessione della rateazione  per momentanee difficoltà economiche ex art. 2 comma 1 del DL 338/1989.( i requisiti  sono stati precisati con la determina del Presidente dell’INAIL del 23 luglio 2019 n. 227) . Per la richiesta è utilizzabile un apposito servizio on line.

    In assenza  di una delle azioni citate INAIL è tenuto   all''elaborazione delle iscrizioni a ruolo  per l'esazione coattiva 

    ATTENZIONE nel caso in cui venga richiesta la rateizzazione del debito  il contribuente perde la possibilità di contestazione del credito indicato dall'INAL.   Infatti l'istanza di rateazione prevede il riconoscimento  "esplicito e incondizionato" dei premi e eventuali spese accessorie notificate ( resta  salvo il diritto dell’INAIL a ulteriori addebiti per errori ed eventuali omissioni)

    La procedura in caso di respingimento delle richieste di rateazione e comunque in caso di inadempienza dei debitori  prosegue quindi in questi giorni e solitamente si conclude entro metà dicembre , dopodiche la direzione INAIL  invierà  i ruoli esattoriali all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ai fini della riscossione coattiva.

  • Lavoro Dipendente

    E’ condotta antisindacale non applicare il contratto con ultravigenza

    Se un datore di lavoro, durante le trattative per il rinnovo del contratto aziendale  cessa di applicare il contratto integrativo   in vigore in cui sia presente la clausola di ultrattività,   opera una condotta  antisindacale. Lo afferma la Corte di Cassazione, ribaltando le sentenze di merito  nella pronuncia n. 33092 del 17 novembre  2022 

    Il caso di condotta antisindacale 

    Il ricorso era stato presentanto dalla organizzazione  sindacale  FILCAMS-CGIL di Ascoli Piceno  ai sensi dell’art. 28, legge n. 300 del 1970, nei confronti di una società cooperativa della grande distribuzione  . Si chiedeva di ar dichiarare il carattere antisindacale del comportamento tenuto dall'amministrazione che aveva nel periodo tra la disdetta (31.12.2015) del contratto  collettivo integrativo aziendale del 26.7.2001 e  la firma del nuovo contratto (16.6.2016),  disapplicato il  contratto del 2001, in  violazione della clausola di ultravigenza  presente nel contratto stesso; in tal modo  delegittimando la stessa  organizzazione sindacale rispetto ai lavoratori, privati del trattamento ivi previsto.

     Il tribunale di Ascoli aveva respinto il ricorso per un vizio formale mentre la corte d'appello di Ancona  ha respinto nel merito l’impugnazione . 

    Ha ritenuto infatti  che il comportamento della società non fosse idoneo a ledere  gli interessi  dell'organizzazione e ad incidere sulle trattative  in corso. Osservava infatti che il sindacato  aveva  regolarmente partecipato alla fase delle  trattative, e  liberamente scelto di non  presenziare ad alcune sedute mentre il referendum svolto  aveva dimostrato l’accoglimento da parte  della   maggioranza dei lavoratori del nuovo contratto integrativo  aziendale.  

    La corte territoriale ha anche osservato che la  mancata applicazione del  contratto collettivo integrativo disdettato, avrebbe potuto essere oggetto di ricorso da parte dei singoli lavoratori.

    In sede di Cassazione invece la conclusione è stata ribaltata.

    Va ricordato che la clausola di ultrattività o di ultravigenza  consiste nella previsione che i  collettivi aziendali alla scadenza restino in vigore fino alla conclusione di un contratto  di rinnovo. Tale clausola era presente nel contratto aziendale della parte in causa 

    I giudici di legittimità  per prima cosa  affermano che per  l’autonomia contrattuale delle parti  nulla vieta di inserire  clausole che prevedano la perdurante vigenza del contratto fino alla stipulazione di un nuovo accordo anche con  scadenza  indeterminata  

    Sul punto contestato di condotta antisindacale inoltre la Cassazione  ribadisce che  in presenza di una  clausola  di ultrattività  la violazione da parte del datore di lavoro  integra una condotta antisindacale perche  dequalifica l'azione dell'organizzazione anche se questa contrinua le trattative. 

    Viene inoltre ricordato,   rispetto all'affermazione della Corte di appello sulla possibile azione individuale dei lavoratori,  che  per consolidata giurisprudenza,  il comportamento antisindacale  non viene meno in caso di azione individuale dei lavoratori perche le  due azioni  sono del tutto autonome  e distinte.

    La Corte richiama infine  una precedente  sentenza (Cass. n. 21537 del 2019 ) in cui si afferma  la rilevanza ai fini della condotta antisindacale  della “illegittimità della disdetta unilaterale del  contratto applicato da parte del datore prima della  sua scadenza” ed ha ribadito che" nessun principio  o norma dell'ordinamento  induce a ritenere consentita l'applicazione di un nuovo CCNL  prima della prevista scadenza di quello in corso di applicazione, che le parti si sono impegnate a rispettare”.

    La sentenza della Corte di merito viene quindi cassata e rinviata per un nuovo giudizio..

  • Lavoro Dipendente

    Cassa integrazione e nuovo lavoro: c’è sempre l’obbligo di comunicazione

    Il dipendente in Cig che svolga una attività lavorativa presso un altro datore deve comunicarlo preventivamente all'Inps,  qualsiasi sia il reddito che ne deriva, pena la decadenza dal diritto alla prestazione integrativa. Lo ha riconfermato la  Corte di cassazione sezione lavoro con la sentenza del  21 ottobre 2022, n. 31146.

    Il caso  di specie  riguardava un pilota d'aereo licenziato dalla società  datrice di lavoro  per  aver omesso di comunicare alla società ed all'Inps, durante la

    fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ai sensi  dell'art. 1 bis della legge n. 291 del 2004,   Di aver svolto nello stesso  periodo  una  attivita lavorativa in favore di un altra compagnia aerea, per ben tre anni consecutivi.

     Egli contestava l'illegittimità e anche il ritardo nell'intimazione del recesso da parte dei datori di lavoro 

    In primo grado il Tribunale di Tempio Pausania in parziale  accoglimento del ricorso,  aveva  riitenuto tempestivo   ma illegittimo  il licenziamento in quanto sproporzionato alla violazione disciplinare e ha condannato  società al pagamento di una indennità  risarcitoria in dodici mensilità dell'ultima retribuzione  globale di fatto percepita oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

    La Corte di appello di Cagliari, sezione di Sassari,  dopo il ricorso da parte della società invece  ha accertato  e dichiarato la legittimità del licenziamento rigettando le domande  originariamente proposte dal lavoratore.

    La Corte territoriale ha ritenuto che correttamente fosse stata accertata  la tempestività del recesso tenuto conto della data in cui la datrice di  lavoro era venuta a conoscenza della condotta e dei tempi del successivoprocedimento disciplinare culminato con il licenziamento. 

    Sul tema della mancata comunicazione è stato verificato che il lavoratore ha deliberatamente  omesso di comunicare all'INPS, ed anche alla datrice di lavoro, la data  di assunzione a tempo indeterminato presso la  nuova compagnia, comunicando solo la  prima data di inizio  dell'attività (1.4.2014) e così di nuovo nei successivi anni 2015 e 2016  senza che fossero state provate in giudizio le ragioni di tale omessa  comunicazione 

    CIGS Obbligo di comunicazione di attività lavorativa

    Nel  suo ricorso in cassazione il dipendente sottolineava che  gli obblighi di comunicazione  erano diretti all'INPS  e che interessavano solo un breve

    periodo e che erano conseguenza  di una valutazione errata nel considerare necessario mantenere le abilitazioni e i brevetti posseduti. 

    Rimarcava inoltre che   l'assenza di  precedenti disciplinari nei dodici anni di rapporto lavorativo e negava che  tale omissione, frutto di semplice distrazione  non fosse connotata da una colpa grave tale da poter essere considerata un illecito  rilevante 

    Infine contestava  che vi fosse alcun  intento truffaldino  nel suo comportamento, ricordando invece il proprio specchiato curriculum aziendale. 

    Nella propria sentenza la cassazione richiama  vari precedenti,dove si è posto in rilievo che:

    • "che l'obbligo  di comunicazione preventiva a carico del lavoratore interessato sussiste anche se la nuova occupazione dia luogo ad un reddito compatibile con  il godimento del trattamento di integrazione salariale:
    •  che tale obbligo  (Cass. n. 5019 del 2004),  riguarda ogni attività di lavoro autonomo (oltre che  subordinato)  e  che
    •  ai fini dell'obbligo di comunicazione " l'ulteriore attività svolta non deve avere il carattere della "prevalenza", in quanto tale requisito non è previsto
    • dalla norma, con la conseguenza che va esclusa la necessità di ogni indagine sull'impegno temporale del lavoratore (Cass. n. 8490 del 2003; Cass. n.15890 del 2004), e neppure
    • rileva che essa non sia soggetta a contribuzione (Cass. n. 2788 del 2001.)

    La Cassazione respinge quindi il ricorso affermando che ai fini dell'obbligo di comunicazione dunque rientrano tutte le occupazioni implicanti l'impiego di una   professionalità, per quanto minima, e potenzialmente redditizie, senza  che assuma rilievo la forma negoziale nella quale esse siano svolte.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Esonero contributivo post maternità: chiarimenti sull’applicazione

    Nella circolare 102 2022 Inps ha emanato le istruzioni per l'utilizzo dell'esonero contributivo previsto dall'ultima legge di bilancio 234 2021 – per le dipendenti che rientrano al lavoro dopo il congedo di maternità.  Si tratta dello sgravio del 50%  per 12 mesi dal versamento dei contributi previdenziali. La circolare illustra le caratteristiche e le regole per fruire della agevolazione e le istruzioni per i flussi Uniemens a partire dalla competenza di Ottobre 2022.

    Con il messaggio 4042 del 9 novembre  2022 sono state ulteriormente chiarite le modalità di calcolo dell'imponibile e i periodi agevolabili.

    (v. ultimo paragrafo)

    Esonero contributi post congedo maternita 2022: le regole 

    La legge 30 dicembre 2021, n. 234 , ha previsto all’articolo 1, comma 137,  :

    • in via sperimentale, per l’anno 2022,
    • lo sgravio  contributivo nella misura del 50 per cento per le lavoratrici del settore privato 
    • per la durata massima di un anno dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.
    •  Resta ferma comunque  l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

    ATTENZIONE Si fa riferimento alla  quota  dei contributi a carico delle lavoratrici madri .

    Per questo la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche  che non incide sulla concorrenza e non  è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

    Esonero contributivo per quali rapporti di lavoro ?

    L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente del settore privato, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, e  inclusi

    •  settore agricolo, 
    • rapporto  di apprendistato (di qualsiasi tipologia),
    •  di lavoro domestico e
    •  di lavoro intermittente,  
    • di lavoro subordinato con vincolo associativo in una  cooperativa di lavoro e 
    • per le assunzioni a scopo di somministrazione.

    E' necessario che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 

    L'istituto precisa che se la lavoratrice utilizza anche l’astensione facoltativa al termine del periodo di congedo obbligatorio, l'esonero si può applicare dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice.

    Spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del citato Testo unico sulla maternità.

    Data la durata sperimentale della norma  il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022 

    Esonero contributivo post maternità: codice autorizzazione

     l’applicazione dell’esonero contributivo  va inviata dal datore di lavro tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U” e deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

    Per agevolare le aziende che elaborano i cedolini con le presenze differite, l’Inps precisa che il codice autorizzativo 0U sarà utilizzabile dal mese successivo a quello del rientro e comunque per 13 mensilità.

    Per i rapporti di lavoro domestico l'istituto informa che verranno fornite istruzioni con  un successivo messaggio.

    Sgravio post maternità: esposizione Uniemens 

    Nella circolare sono specificate le istruzioni per la compilazione dei flussi uniemens alle sezioni POScontributiva, PosPA e PosAgri.

    Si segnala che alcune sedi INPS richiedono oltre alla domanda tramite cassetto fiscale, anche l'allegazione di una autocertificazione aziendale per la quale in qualche caso forniscono un facsimile apposito .

    Dagli operatori del settore giungono anche segnalazioni di  trattamenti differenziati in alcune sedi territoriali  in relazione alla possibile neutralità ai fini dello sgravio delle  assenze della lavoratrice dopo il congedo (sia volontarie per ferie o permessi che involontarie per malattia). 

    Da ultimo giova ricordare che  per i conguagli relativi a periodi arretrati da gennaio a settembre 2022,  che sono da esporre  entro il flusso di competenza di dicembre,  gli importi vanno assoggettati  a tassazione separata, in quanto  in quei mesi l’imponibile fiscale risulta abbattuto. 

    Esonero post parto: da quando decorre

    Con il messaggio 4042 del 9.11.2022   l'istituto precisa che l’esonero  contributivo deve essere calcolato a decorrere dalla data di rientro effettivo.

    Conseguentemente, i giorni di ferie o di permessi retribuiti ad altro titolo o di malattia eventualmente fruiti, senza soluzione di continuità rispetto all’astensione per maternità, prima dell’effettivo rientro, non sono oggetto di esonero e il relativo imponibile, pertanto, non determina il diritto all’agevolazione.

    Inoltre , in caso di  rientri inframensili, l’esonero, nell’ultimo mese di spettanza, deve essere calcolato fino alla data di scadenza dell’anno  previsto dalla legge.

    Ad ogni modo, l’imponibile da considerare ai fini dell’applicazione dello sgravio , con riferimento al primo mese di fruizione dello stesso e nelle ipotesi di rientro in servizio inframensile, è quello dalla data del rientro.

    Nel messaggio sono forniti esempi pratici di applicazione.

  • Rubrica del lavoro

    Domanda permessi 104: nuove funzioni online

    INP ha comunicato ieri con il messaggio 4040 del 9 novembre 2022  il rilascio di una nuova funzione nello sportello telematico per la presentazione della domanda online di permessi ai sensi della legge n. 104/1992. 

    Si tratta della funzione “Rinuncia ai benefici”.

    La nuova funzionalità a “Rinuncia ai benefici” è raggiungibile sul portale dell’Istituto www.inps.it, accedendo al servizio “Prestazioni a sostegno del reddito – Domande”, selezionando tra i servizi “Disabilità” > “Permessi Legge 104/1992”, la voce di menu “Comunicazione di variazione”, e consente   in tutto o in parte, al periodo richiesto nella domanda originaria.

    Riguarda le seguenti categorie di domande:

    • -giorni di permesso mensile (art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992) per assistere un familiare disabile;
    • -giorni di permesso mensile e ore di permessi giornalieri ad essi alternativi (art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) richiesti dal lavoratore per sé stesso;
    • -prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) e riposi orari a essi alternativi (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, D.lgs n. 151/2001).

    ATTENZIONE  La variazione può essere effettuata solo  per  domande in corso di fruizione nel mese di presentazione della rinuncia. Ciò vuol dire che il periodo richiesto nella domanda originaria deve ricoprire, in tutto o in parte, il mese in cui si presenta la comunicazione di variazione. Il messaggio  fornisce esempi pratici 

    Permessi legge 104 come si richiedono

    Si ricorda che la procedura  ottenere i permessi   104 segue un iter  complesso. Questi gli steps:

    1. RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITA' DELLA PERSONA DA ASSISTERE   da parte del medico di base e TRASMISSIONE DEL CERTIFICTO MEDICO ALL'inps .L’accertamento  puo consentire l’accesso non solo ai benefici legati alla Legge 104, ma anche a quelli connessi alla non autosufficienza, all’invalidità civile, cecità, sordità, etc.

    Il medico deve specificare l’esistenza di problematiche connesse ad un eventuale spostamento del disabile, per richiedere, eventualmente, la visita medica domiciliare.   Una volta trasmesso il certificato medico all’Inps in via telematica, il medico  rilascia un’attestazione, con il numero di protocollo assegnato dal sistema da conservare.

     2. DOMANDA ALL' INPS DI VERIFICA DEI REQUISITI 

    dopo aver ottenuto il certificato medico dal proprio medico curante, si deve inoltrare, la domanda di accertamento dei requisiti sanitari con una delle seguenti modalità

    1. tramite il sito dell’Inps ( con SPID, CIE o CNS)  seguendo il percorso:"Accesso ai servizi” / “Servizi per il cittadino” /  “Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari” / “Acquisizione richieste”.
    2. telefonicamente con il Contact center Inps Inail,   oppure
    3. mediante patronato.

    3. RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO Una volta in possesso della certificazione di disabilità propria o del familiare da assistere è possibile richiedere i permessi al proprio datore di lavoro , allegando alla richiesta copia della certificazione della ASL . Il datore di lavoro  non può opporsi alla concessione degli specifici permessi  se comunicati in tempi ragionevoli .