-
Green pass e mascherine al lavoro: gli obblighi dal 1° maggio
Il decreto "Fine emergenza COVID" n. 24 del 24 marzo 2022 ha previsto il termine dell'obbligo di esibire i Green pass nei luoghi di lavoro per il 30 aprile 2022.
Riguardo all'utilizzo delle mascherine il protocollo firmato dalle parti sociali per il 2021 è ancora in vigore fino al rinnovo dell'accordo. Prevede l'obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche tranne che nei casi di lavoro in situazioni di isolamento.
Sono state pubblicate le nuove ordinanze del Ministero della Salute 28.4.2022 sull'utilizzo delle mascherine per la cittadinanza nei luoghi pubblici
- Per i datori di lavoro privati la decisione è demandata alle parti sociali. Le organizzazioni dei datori di lavoro e i sindacati il 4 maggio hanno concordato di confermare la validita del protocollo condiviso del 2021 per cui l'obbligo di mascherina chirurgica resta fino al 30 giugno 2022 .
- Per il pubblico impiego una circolare del Ministro per la funzione pubblica Brunetta ha eliminato l'obbligo raccomandando però l'uso in particolare nelle occasioni di rischio.
Di seguito rivediamo le regole sugli obblighi di vaccinazione e di possesso di green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro e i chiarimenti sulle procedure di controllo.
Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro
Il green pass base si poteva ottenere con:
- vaccinazione ,
- guarigione da Covid o
- tampone negativo.
Il super green pass, o green pass rafforzato si ottiene invece unicamente con vaccinazione o guarigione dalla malattia COVID (DL 1 del 7 gennaio 2022) .
L'obbligo di green pass (base) per tutti i lavoratori, pubblici e privati era stato introdotto dal decreto legge n. 127/2021 ed è in vigore dal 15 ottobre 2021 al 30 aprile 2022.
Per l'innalzarsi dei contagi il Governo ha introdotto con il DL 172 del 26.11.2021 nuovi obblighi di vaccinazione per alcune categorie di lavoratori, e ha emanato nuove specifiche nel dpcm 17.12.2021 (vedi sotto) con il decreto legge n. 221/2021 (decreto Festività) convertito il legge del 18.02.2022 n. 11 e nel DL n. 1 del 7 gennaio 2022.
In particolare, il decreto Festività DL 221 prevedeva le seguenti novità:
- Estensione dell’obbligo di Green Pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza.
- Riduzione della durata del Green pass base a 6 mesi invece che 9, a partire dal 1 febbraio 2022.
Il decreto legge 1 del 7.1. 2022 introduce invece:
- Obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni a partire dall'8 gennaio 2022. Questo significa che per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età necessità di Green Pass Rafforzato (Super green pass) per l’accesso ai luoghi di lavoro, a partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022.
- Obbligo vaccinale anche per il personale universitario, docente e non, applicabile senza limiti di età, come già succede per il personale scolastico.
(Vedi sotto le sanzioni in caso di inadempienza).
Infine il DL N. 5 del 4.2.2022 ha introdotto la validità illimitata per il green pass rafforzato (ovvero il green pass con tre dosi di vaccino o da guarigione).
Decreto Fine emergenza COVID
Nel nuovo decreto "COVID" per la fine dell'emergenza,n. 24 del 24 marzo 2022, anticipa il termine dell'obbligo di supergreen pass (ma non della vaccinazione) prevedendo in particolare:
- stop al super green pass (green pass rafforzato) per i lavoratori obbligati alla vaccinazione già dal 25 marzo, giorno di entrata in vigore del decreto 24-2022
- conferma del green pass base per tutti i lavoratori fino al 30 aprile 2022, quindi accesso possibile anche solo presentando tampone negativo
- conferma dell'obbligo vaccinale per le categorie obbligate ad oggi ma con scadenze differenziate:
-
- fino al 31 dicembre 2022 per gli operatori sanitari e delle RSA
- fino al 15 giugno per tutti gli altri.
Da notare che per il personale della scuola la possibilita di accedere solo con gren pass base (tampone negativo) non consente comunque di svolgere attività a contatto con i ragazzi.
Per i lavoratori che non adempiono all'obbligo vaccinale resta confermata la sanzione amministrativa di 100 euro irrogata dall'Agenzia.
Decade in sostanza dal 25.3 .2022 per chi accede senza green pass rafforzato la sanzione della sospensione dal lavoro senza retribuzione ma resta in vigore in relazione al green pass base.
Dal primo maggio 2022 è previsto il termine di ogni obbligo di green pass al lavoro.
Sospensione e sostituzione lavoratori inadempienti
Dopo Il decreto 1 2022 tutte le aziende, invece che solo a quelle sotto i 15 dipendenti, possono dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata sospendere il lavoratore per stipulare un contratto di sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi.
Il contratto è rinnovabile piu volte fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.
Novità conversione dl 172 2021: green pass nei luoghi di lavoro
- VALIDITA' GREEN PASS Il green pass mantiene la sua validità fino al termine della giornata di lavoro anche nel caso in cui il conteggio delle ore, nel caso di tampon negativo, porti una scadenza durante l'orario. Il lavoratore non è quindi soggetto alla sanzione prevista da 600 a 1500 euro in caso di controlli durante la giornata.
- LAVORO SOMMINISTRATO in caso di lavoro somministrato l'obbligo è a carico dell'utilizzatore mentre l'agenzia di somministrazione è tenuta a dare comunque tutte le informazioni al lavoratore in materia di green pass. In caso di violazione dell'obbligo informativo la sanzione va da 400 a 1000 euro.
- SOSTITUZIONE LAVORATORI PRIVI DI GREEN PASS La legge 172 ha prolungato il periodo nel quale le aziende del settore privato (ora senza limiti dimensionali) possono sospendere ed effettuare una assunzione a termine per sostituirlo: la durata della sostituzione invece che 10 giorni rinnovabili una sola volta puo essere di 10 giorni "lavorativi " quindi due settimane di calendario, e con la possibilita di essere rinnovato piu volte.Resta confermato anche che il dipendente sostituito mantiene il diritto alla conservzione del posto di lavoro, senza retribuzione, e non è soggetto a misure disciplinari . Inoltre va sottolineato che il dipendente sospeso perche pivo di green pass, durante tale periodo non puo rientrare in servizio nemmeno se ottiene la certificazione verde.
- SANZIONI RIDOTTE: Si aggiunge la possibilità di pagamento in forma ridotta delle sanzioni (importo minimo) se viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. La riduzione scende al 30% del minimo se si versa entro 5 giorni.
- CONSEGNA GREEN PASS AL DATORE PER IL PERIODO DI VALIDITA': nonostante le critiche del Garante per la privacy , viene previsto che i dipendenti possano "consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19» che la conserva fino alla data di scadenza" senza bisogno quindi per quel dipendente di ripetere il controllo ogni giorno. La norma è estesa sia al lavoro pubblico che al privato.
Obblighi vaccinali per i lavoratori e sanzioni
Dopo il decreto legge 172-2021 e il DL 1 2022, l'obbligo vaccinale riguardava :
- personale sanitario delle strutture pubbliche e private convenzionate
- personale socio.sanitario delle RSA :
- tutto il personale della scuola,
- personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, polizia locale,
- personale dei sistemi di sicurezza della Repubblica (organismi della legge n. 124/2007),
- tutto il personale Strutture sanitarie e sociosanitarie RSA (di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), e
- personale degli Istituti penitenziari
- lavoratori over 50 in tutti i settori produttivi
Si ricorda che l'inadempienza per i lavoratori comporta la sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione ma con diritto al mantenimento del posto.
Il decreto 1 2022 ha introdotto una sanzione per la mancata vaccinazione di chi è obbligato, lavoratori e non, pari a 100 euro.
che viene automaticamente dall'Agenzia delle entrate mediante verifiche a campione basate sull'incrocio dei dati con le anagrafi del Ministero della Salute.
Per i lavoratori pubblici e privati e per i i liberi professionisti che accedano ai luoghi di lavoro senza la certificazione richiesta, è prevista la sanzione economica da 600 a 1.500 euro che si raddoppia in caso di reiterazione e
Dal 1 maggio 2022 l'obbligo resta in vigore :
- FINO AL 15 GIUGNO per docenti di scuola e universita personale scolastico amminsitratico , personale della difesa, sicurezza e soccorso pubblico lavoratori olte i 50 anni
- FINO AL 31 DICEMBRE per personale sanitario e delle RSA.
Verifiche del green pass nei luoghi di lavoro
Il provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri del 17.12.2021 ha precisato che il green pass dei lavoratori deve essere controllato, anche se è stato consegnato al datore di lavoro, per verificare " la perdurante validità della certificazione". Non viene specificata comunque la periodicità con cui va effettuato il controllo. Il provvedimento prescrive inoltre l'obbligo di formazione specifica per gli incaricati al controllo in particolare in tema di supergreen pass, ovvero la certificazione che indica l'avvenuta vaccinazione (per i lavoratori obbligati) o la guarigione da COVID .
La verifica puo essere effettuata :
- con l'app VERIFICA C19 oppure
- direttamente attraverso la piattaforma INPS "GREENPASS 50+ " disponibile anche alle aziende con almeno 50 dipendenti e a quelle pubbliche aderenti a NOIPA.
La piattaforma consente anche la ricezione della notifica da parte della piattaforma del ministero della salute "DGC" di una situazione diversa rispetto a quella del giorno precedente .
Nel servizio “GreenPass50+”, quindi il datore di lavoro ha possibilità di scegliere differenti tipologie di accreditamento, ossia:
- ai sensi del D.P.C.M. del 12 ottobre 2021, per la verifica del possesso del green-pass "base"; o
- ai sensi del D.P.C.M. del 17 dicembre 2021, con riferimento alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale; o
- con riferimento a entrambi i D.P.C.M. se una medesima azienda deve verificare sia il rispetto dell’obbligo vaccinale (supergreen pass) per parte dei suoi dipendenti sia il possesso del green-pass " base" per la restante parte dei propri dipendenti.
In merito l'istituto ha pubblicato il messaggio 4529 /2021, in cui specifica anche che:
- il controllo del green pass standard esclude i lavoratori non presenti in azienda mentre
- la verifica del supergreen pass, cioè dell'avvenuta vaccinazione può essere effettuata anche in caso di assenza dal luogo di lavoro.
Si ricorda infine che dal 7 febbraio 2022 il controllo per i lavoratori esentati dal vaccino per motivi di salute puo essere effettuato con gli stessi strumenti usati per gli altri lavoratori, perché la certificazione di esenzione è digitalizzata, ed è collegata a un Qr code, come il green pass.
Allegati: -
Lavoro per i profughi dall’Ucraina: come fare
Sono oltre 107mila i profughi arrivati finora in Italia dall'inizio del conflitto con la Russia, soprattutto donne e minori alla data del 3 maggio 2022
Le città di destinazione dichiarate all'ingresso in Italia sono principalmente Milano, Roma, Napoli e Bologna.
Il ministero dell'interno ha messo a disposizione un vademecum sia in Italiano che in russo che in ucraino per le prime formalità amministrative e sanitarie soprattutto legate al COVID.
Per coloro che intendono lavorare in Italia l'ordinanza 872-2022 della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la protezione civile del 4 marzo 2022, prevede che per i profughi sia possibile essere assunti o iniziare una attività autonoma anche se in possesso solo del permesso di soggiorno temporaneo, in deroga quindi al quanto previsto dal decreto flussi 2021.
Questo il testo dell'articolo 7:
ART. 7
(Disposizioni in materia di lavoro)
Lo svolgimento di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma è consentita alle persone provenienti dall’Ucraina a seguito della crisi in atto, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura, in deroga alle quote massime definite dalla programmazione annuale adottata con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, e successive modifiche e integrazioni.
Il successivo DPCM del 28 marzo ha specificato che i cittadini ucraini in fuga possono richiedere alla Questura del luogo di residenza l'attestazione di protezione temporanea da parte dello Stato italiano per ottenere il permesso di soggiorno.
Profughi ucraina: l'iter per l'assunzione
Per l'assunzione di un cittadino/a ucraino è dunque necessario:
- che il cittadino faccia richiesta di permesso di soggiorno e protezione temporanea alla Questura
- già con la copia della domanda, in attesa della risposta , è possibile procedere a firmare il contratto di assunzione
ATTENZIONE I datori di lavoro devono PRIMA procedere con la comunicazione obbligatoria con l'invio del modello UNILAV al Centro per l’Impiego (CPI) competente rispetto alla sede di lavoro, entro le ore 24 del giorno precedente all’assunzione. Il modello “UNILAV” va inviato telematicamente tramite il sito https://www.co.lavoro.gov.it/co/Login.aspx e contemporaneamente si assolvono gli obblighi verso
• Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS);
• Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL);
• altre forme previdenziali sostitutive o esclusive;
• Prefettura.
Si sottolinea che il modello contiene anche gli impegni cui il datore di lavoro è tenuto per legge, tra cui :
- il pagamento delle spese per l’eventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e
- l’indicazione della sistemazione alloggiativa.
Nel caso il lavoratore sia ancora in attesa di rilascio del permesso di soggiorno, nel campo del modello UNILAV relativo al titolo di soggiorno andrà indicato “in attesa di permesso” e non servirà mettere alcuna data di scadenza.
FAQ Lavoro per i profughi Ucraini in Italia
Sul Portale Integrazione Migranti sono state pubblicate alcune FAQ sull'accesso al mercato del lavoro dei richiedenti e dei titolari della protezione temporanea riservata alle persone sfollate dall'Ucraina e arrivate in Italia
Le FAQ forniscono informazioni utili su assunzioni, accesso ai Centri per l'Impiego, DID, tirocini, formazione professionale, riconoscimento titoli e altro.
A breve saranno disponibili anche tradotti in lingua ucraina e russa e verranno aggiornate con l'evolversi della normativa.
-
Carta europea disabilità: cos’è, come si richiede
L'INPS ha reso disponibile sul proprio sito la nuova procedura “Richiesta della Carta europea della disabilità in Italia”, tramite la quale il cittadino può presentare la domanda per ottenere la Carta europea della disabilità (EU Disability card)
Si tratta ricordiamo di una tessera che consente ai cittadini con disabilità di dimostrare la propria condizione per accedere in maniera semplificata alle agevolazioni e ai servizi pubblici e privati dedicati non solo in Italiana ma anche nei paesi dell’Unione Europea aderenti , ovvero, ad oggi, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Malta, Slovenia, Romania.
La EU Disability Card , nata da un progetto europeo e prevista in Italia con la legge di bilancio 2019, sostituisce quindi tutti i certificati o verbali cartacei.
Con la circolare N. 46 del 1 aprile 2022 l'Istituto è intervenuto nuovamente, completando le istruzioni in materia di durata e smarrimento della carta.
Carta disabili: chi sono i beneficiari
I soggetti legittimati a presentare la domanda per la "Carta europea della disabilità" sono i seguenti:
– invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%;
– invalidi civili minorenni;
– cittadini con indennità di accompagnamento;
– cittadini con certificazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
– ciechi civili;
– sordi civili;
– invalidi e inabili ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222;
– invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%;
– invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica;
– inabili alle mansioni ai sensi della legge 11 aprile 1955, n. 379, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e del D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, e inabili ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 agosto 1991 n. 274, e dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
– cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.
Carta disabilità: come fare domanda
Per l'accesso personale del cittadino è necessario lo SPID di livello 2, oppure la Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o la Carta Nazionale dei servizi (CNS). La domanda può anche essere effettuata attraverso una associazione abilitata: ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS.
La procedura visualizza automaticamente i dati anagrafici già presenti negli archivi e richiede
- una fotografia a colori in formato tessera (formato europeo), che sarà successivamente stampata sulla Carta;
- l’indirizzo per il recapito della Carta, se diverso da quello di residenza già noto all’INPS.
- una dichiarazione del cittadino di essere in possesso di verbali attestanti lo stato di invalidità, ovvero di essere stato riconosciuto invalido da sentenze o decreti di omologa a seguito di contenzioso giudiziario.
Nel caso di minori con disabilità (appartenenti alle categorie di cui all’allegato 3 DPCM 2013, n. 159), la domanda deve essere presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, da chi esercita la funzione di tutore o dall’amministratore di sostegno, utilizzando la delega dell’identità digitale in uso oppure le credenziali di identità digitale del minore.
Nel caso di minori in affidamento familiare la richiesta può essere presentata dagli affidatari
Consegna della disability card
Al ricevimento della richiesta l’INPS verifica il possesso dei requisiti sulla base dei dati nei propri archivi. Nel caso di disabilità autocertificata, saranno effettuati controlli della validità nei limiti e secondo le regole consentite.
In caso di verifica positiva la Carta viene stampata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e inviata al richiedente all’indirizzo indicato nella domanda.
ATTENZIONE in caso di domanda attraverso le associazioni non è possibile nella richiesta modificare l'indirizzo già presente nei database dell'Istituto..
Periodo di validità e smarrimento
La Carta è valida fino alla permanenza della condizione di disabilità e, comunque, per non più di dieci anni dal momento del rilascio.
Resta fermo che nell'attesa "di eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
La Carta cessa la sua validità ad ogni effetto di legge nei casi di revoca o in caso di decesso dell'intestatario.
In caso di furto, smarrimento, deterioramento o distruzione della Carta, il titolare può presentare telematicamente una nuova richiesta all'INPS.
allegando una copia della denuncia presentata alle Forze di polizia.
La richiesta di rilascio di una nuova Carta determina automaticamente l'annullamento della precedente.
-
Avvocati e iscrizione alla Gestione separata: sentenza della Consulta
Incostituzionali le sanzioni agli avvocati non iscritti alla cassa forense per basso reddito e non iscritti alla gestione separata INPS, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica del 2011.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale, con sentenza n. 104 del 22 aprile 2022.
Non è incostituzionale invece l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata artt. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 come interpretato dall’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98. Viene confermato infatti l'obbligo per chi è escluso dalla contribuzione soggettiva a Cassa Forense, in ossequio al principio di universalità della copertura previdenziale per tutti i lavoratori.
Legittimità costituzionale Gestione separata per gli avvocati
Il giudizio di legittimità era stato promosso dal Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, nel procedimento tra due avvocati e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che sollevava in realtà due dubbi di costituzionalità:
- in primo luogo la questione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS a carico degli avvocati non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari o che svolgono l'attività con continuità ma senza prevalenza;
- in secondo luogo chiedeva che visti gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., se l'obbligo previsto dalla norma interpretativa art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, decorra o meno dalla data della sua entrata in vigore (16 luglio 2011).
Vale la pena ricordare che l'iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, è obbligatoria :
- sia per i «soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo,
- sia dei «titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49» predetto (dopo la riforma del 2004: art. 53).
L’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 – norma dichiaratamente di interpretazione autentica del citato art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 – dispone che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS, «sono esclusivamente i soggetti che svolgono:
- attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali,
- ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti e gli istituti previdenziali già istituiti per le diverse categorie professionali.
La materia è stata oggetto da parte dell’INPS di un’interpretazione estensiva, già prima del 2011, in base alla quale dovrebbero ritenersi obbligati ad iscriversi alla Gestione separata
- i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo senza casse professionali ,
- i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, con esclusione di quello soggettivo
- soggetti con esercizio per professione abituale dell’attività di lavoro autonomo e con decorrenza dal 1° gennaio 2004, anche nei casi di esercizio di attività di lavoro autonomo occasionale, con reddito annuo da essa derivante superiore a euro 5.000,00,
Il giudice incaricato ricorda come la Corte di cassazione sia intervenuta sul tema a più riprese, con pronunce riguardanti diverse categorie di professionisti e che l'orientamento di legittimità conferma l'obbligo di iscrizione alla gestione separata se essi non versano il contributo soggettivo previdenziale; tale obbligo infatti dipende dal «principio di universalizzazione della copertura assicurativa» desumibile dagli artt. 35 e 38 Cost., per cui ad ogni attività lavorativa, subordinata o autonoma, deve necessariamente collegarsi un’effettiva tutela previdenziale.
Il versamento della mera contribuzione integrativa alla cassa privata quindi non esenta il professionista dall'iscrizione alla Gestione separata che consente di ottenere la copertura previdenziale.
La Consulta conferma dunque che la norma "si iscrive in una coerente tendenza dell’ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa", e che ciò " non è in contraddizione con l’autonomia regolamentare riconosciuta alle casse categoriali."
Infatti la Cassa di previdenza forense prima della riforma del 2012 prevedeva un perimetro dell’obbligo assicurativo meno esteso di quello della Gestione separata. Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, conclude la Consulta, è infatti complementare e non alternativo.
Escluso il primo dubbio di costituzionalità viene invece osservato che è fondata , parzialmente la questione sollevata in via subordinata, sul fatto che l’obbligo di iscrizione non decorra dalla data di entrata in vigore della norma intepretativa, ma sia stata considerata retroattiva
La sentenza osserva che il legislatore, pur fissando , con l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, un precetto normativolegittimo , avrebbe dovuto comunque tener conto, di molte pronunce della Cassazione precedenti di senso contrario , e avrebbe avrebbe dovuto farsi carico, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato tra i professionisti in costanza di tale giurisprudenza.
Viene affermato quindi che la legittimità della norma può essere comunque raggiunta mediante l’esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.
-
Esonero filiere agricole: regolarizzazione prorogata al 6 maggio
Nel messaggio 1480 2022 l'INPS aveva fornito chiarimenti sugli sgravi contributivi previsti dai vari decreti emergenziali contro il COVID nel 2020 e 2021 in particolare:
- sull'esonero di tre mesi novembre 2020- gennaio 2021 per tutto il settore, previsto dal DL 137 2020
- e su quello per le filiere agrituristiche e vitivinicole che riguarda anche febbraio 2021 (DL 73 2021).
Con il messaggio n. 1712 di ieri 20 aprile l'istituto corregge il messaggio precedente e comunica una proroga della scadenza inizialmente fissata per il 27 aprile per il versamento delle eccedenze rispetto allo sgravio che interessa le mprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, per i mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.
Per le difficolta espresse dalle imprese a rispettare il termine a ridosso delle festività pasquali e del 25 aprile, che incide su due rate per i datori di lavoro agricoli e su tre rate per i lavoratori autonomi in agricoltura. il termine di scadenza del 27 aprile 2022 è differito al 6 maggio 2022.
Viene anche specificato che qualora l’interessato intenda regolarizzare mediante rateazione, la domanda dovrà comprendere anche la contribuzione eccedente l'esonero, per rispondere alle condizioni che il “Regolamento di disciplina delle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa” prevede.
Inoltre se alla data del 6 maggio 2022, il contribuente intenda regolarizzare in modalità rateale e abbia in corso una rateazione principale, potrà accedere a una nuova rateazione, solo una volta estinta anticipatamente la rateazione principale .
In alternativa, l’interessato potrà richiedere l’estinzione del debito riferito alla contribuzione eccedente l'esonero mediante una domanda integrativa della rateazione principale che potrà essere concessa per un numero di rate pari a quello delle rate accordate e non ancora scadute della rateazione principale[ii].
Le altre indicazioni del messaggio 1480 , che restano confermate, erano le seguenti :
- Per i lavoratori autonomi in agricoltura in data 28 marzo 2022 sono stati resi disponibili nei canali di “Comunicazione bidirezionale” gli esiti delle domande e l’importo dell’esonero autorizzato; le domande relative ai titolari della posizione contributiva deceduti sono state respinte. Gli eredi del titolare potranno presentare istanza entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio ( 5 MAGGIO 2022) alla Struttura territoriale Inps a mezzo PEC con oggetto: “Domanda di esonero articoli 16 e 16-bis del DL 137/2020 – eredi del Sig. ( nome e cognome del soggetto deceduto) – codice fiscale (Cpdice fiscale del soggetto deceduto) con gli allegati indicati nel messaggio.
- Per datori di lavoro agricolo che accedono anche all’esonero di cui all’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 , in attesa delle presentazione o definizione delle istanze prevista dal 4 aprile al 4 maggio 2022 è differita la scadenza (16 settembre 2021) del versamento del primo trimestre 2021
- è differita la scadenza delle somme di competenza dell’anno 2021 richieste con la prima rata dell’emissione 2021 (scadenza 16 luglio 2021)
- In entrambi i casi sopracitati il pagamento relativo alla contribuzione esclusa dall’esonero (cfr. la circolare n. 131/2021, paragrafo 3, e il messaggio n. 3774/2021) potrà essere effettuato in unica soluzione, senza aggravio di sanzioni, ovvero , mediante rateazione entro il 27 aprile 2022 e saranno dovuti i soli interessi di dilazione sulla rateazione richiesta
- Per l'esposizione nel flusso Uniemens del recupero dell’esonero spettante per novembre e dicembre 2020 nonché gennaio 2021, i datori di lavoro dovranno valorizzare all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “L548”, istituito con la circolare n. 131/2021, entro la denuncia di competenza del mese di giugno 2022.
-
Assegno Unico: tutte le regole, tabelle e istruzioni
Il decreto legislativo che attua l'assegno unico universale destinato a TUTTE le famiglie con figli, in sostituzione delle attuali forme di sostegno economico (assegni familiari detrazioni, bonus ecc.) d. lgs. n. 230-2021, è stato pubblicato in Gazzetta il 30.12.2021. Qui il testo
L'erogazione degli assegni è iniziata da marzo 2022. Solo da marzo 2022 le detrazioni e assegni familiari precedenti, sono di fatto abrogati.
L'entrata in vigore del nuovo assegno unico universale era prevista per gennaio 2022 ma la necessità per la maggioranza delle famiglie di presentare un ISEE aggiornato ha fatto propendere per lo slittamento per lasciare il tempo ai genitori di presentare le domande, e all'INPS di iniziare a processarle.
La circolare con le istruzioni dettagliate n. 23 2022, è stata pubblicata il 9 febbraio 2022. QUI il testo
Vediamo di seguito maggiori dettagli sulla nuova misura, una tabella sintetica degli importi,la maggiorazione fino al 2024.
Vai all'approfondimento Assegno Unico 2025 regole e tabelle aggiornate
Legge delega sull'assegno unico universale e assegno temporaneo
La legge-delega a firma Del Rio-Lepri "per il riordino e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale" (V. qui il testo di legge ) sarà anche finanziata in parte con le risorse attualmente assorbite dalle detrazioni e dagli assegni familiari, che vengono cancellati, oltre che con il graduale superamento dei bonus per le famiglie oggi in vigore. Ad esempio l'assegno di natalità e il bonus nido sono ancora confermati per il 2021.
Visto il complesso iter attuativo della legge delega , era stato istituito da luglio a dicembre 2021 un assegno NON universale e temporaneo, il cosiddetto assegno "ponte" , riservato a famiglie con ISEE fino a 50 mila euro che ad oggi non percepivano gli assegni familiari (autonomi), in vigore fino al 28 febbraio 2022.
Assegno unico figli 2022: importi e cumulabilità
L'assegno unico figli è universale cioè andrà a tutte le famiglie con figli con:
- una quota base minima per tutte le famiglie con ISEE sopra i 40mila euro, fissata a 50 euro per 1 figlio
- una quota variabile modulata in modo progressivo , sulla base dell'ISEE familiare: la soglia per avere il trattamento massimo è pari a 15mila euro.
Va sottolineato che l'importo dell'assegno non rileva ai fini del reddito (art 8 TUIR).
TABELLA IMPORTI ASSEGNO UNICO
Il decreto prevede, a titolo di esempio, i seguenti importi :ISEE
Per ogni FIGLIO MINORE
Fino a 2
FIGLIO DA 18 A 21 ANNI A CARICO (purche studenti o in servizio civile
FIGLI DISABILE A CARICO OLTRE 21 ANNI
FIGLIO MINORE DOPO IL SECONDO
MAGGIORAZ PER NUCLEO CON ENTRAMBI GENITORI LAVORATORI
MAGGIORAZ
NUCLEO
CON 4 O PIU FIGLI
MAGGIORAZ MADRE SOTTO I 21 ANNI
fasce
Importi mensili in euro
Da 0 a 15.000
175,0
85,0
85,0
85,0
30
100
20
Da 18.000 a 18.100
159,5
77,6
77,6
76,3
26,3
100
20
Da 20.000 a 20.100
149,5
72,8
72,8
70,6
23,9
100
20
Da 22.000 a 22.100
139,5
68,0
68,0
65,1
21,5
100
20
Da 24.000 a 24.100
129,5
63,2
63,2
59,5
19,1
100
20
Da 35.000 a 35.100
74,5
36,8
36,8
25,9
5,9
100
20
Da 37.000 a 37.100
64,5
32,0
32,0
23,1
3,5
100
20
Oltre 40.000
50,0
25
25
15
0
100
20
DURATA: dal 7 ° mese di gravidanza fino a 21 anni del figlio, se il figlio sarà ancora a carico, con possibile corresponsione dell'importo direttamente al figlio maggiorenne se studia fuori sede.
CUMULABILITA' : l'assegno è cumulabile con altre prestazioni sociali ma,ad esempio, nel caso del Reddito di cittadinanza il calcolo avverrà eliminando la quota RDC collegata al numero di figli.
MAGGIORAZIONI dell'Importo sono previste :
- per le famiglie particolarmente numerose
- per le mamme di età inferiore a 21 anni (20 euro)
- per famiglie in cui entrambi i genitori lavorano (30 euro)
DISABILI: gli assegni non sono differenziati sulla base dell'ISEE (tranne nel caso di figli disabili a carico oltre i 21 anni) ma per grado di disabilità:
- per non autosufficienti: 100 euro
- disabilità grave: 95 euro
- disabilità media: 90 euro,
- disabile dai 18 ai 21 anni: 80 euro (L'importo è stato modificato nell'esame delle Commissioni parlamentari)
Si segnala che l'assegno rivolto ai figli disabili a carico viene corrisposto, senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età.
Per i figli disabili con piu di 21 anni pur percependo l'assegno si potrà continuare a fruire anche della detrazione fiscale per figli a carico.
AGGIORNAMENTO 21.4.2022
Con il messaggio 1714 del 20 aprile 2022 l'Inps riassume e chiarisce le indicazioni su alcuni aspetti operativi per specifici casi e categorie di beneficiari ovvero
- Maggiorazione genitori entrambi lavoratori
- maggiorazione famiglie numerose
- genitori separati
- figli maggiorenni
- calcolo del reddito.
Maggiorazione transitoria per il passaggio da detrazioni ad assegno unico
Il decreto prevede , per una graduale transizione e per garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità (2022-2023-2024 ) una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:
a) ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro
b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare.
Allegati: -
Fondo Mètasalute metalmeccanici: costo e novità 2022
I Piani Sanitari resi disponibili agli iscritti al Fondo Metasalute dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici, per il triennio 2021-2023, e i relativi costi sono i seguenti :
Contribuzione mensile
contribuzione annua
PIANO BASE
euro 13,00
156
PIANO A
euro 16,67
200
PIANO B
euro 21,00
252
PIANO C
euro 24,34
292
PIANO D
euro 28,17
338
PIANO E
euro 34,00
408
PIANO F
euro 67,00
804
E' stato anche aggiornato il Regolamento 2022 QUI IL TESTO, in vigore dal 24 gennaio 2022.
Il principale adeguamento è relativo all’articolo 2.1 e prevede che :
"La possibilità di iscrivere i figli in forma gratuita resta fino ai 26 anni di età.
Per adeguamento alle nuove normative fiscali i figli sono stati classificati come segue:
- figli fino a 21 anni di età, che sono a carico secondo il nuovo decreto sull’assegno unico universale per i figli (art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021);
- figli da 21 anni di età e fino a 26 anni, che sono a carico a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni;
- i figli disabili sempre senza limiti di età."
Il fondo comunica inoltre che nella sezione del sito “I Piani Sanitari” sono state pubblicate le Condizioni di Assicurazione 2022-2023 aggiornate, in particolare per quanto riguarda la validità del VoucherSalute®.
Per garantire una migliore gestione delle prestazioni in assistenza diretta a decorrere dal 31 marzo 2022 la validità del VoucherSalute® viene fissata a 90 giorni a partire dalla data di emissione (non è più prevista la procedura di rinnovo voucher).
Trascorsi i 90 giorni, in caso di mancato utilizzo, il VoucherSalute® non potrà essere rinnovato, ma sarà necessario richiedere una nuova emissione.
Non subiscono cambiamenti invece le modalità di richiesta delle prestazioni.
Novità metasalute 2022 per le aziende e i consulenti
Il regolamento del Fondo mètasalute è stato aggiornato per il 2022 Qui il testo
Il Fondo Metasalute comunica a tutte le Aziende e Consulenti che a decorrere dal 1° aprile 2022 il versamento della contribuzione mensilmente dovuta al Fondo per ciascun lavoratore iscritto potrà essere effettuato dall’azienda :
- SOLO tramite modello di pagamento unificato F24 , entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e
- sarà necessario compilare il flusso UNIEMENS mensilmente trasmesso all’INPS specificando il codice corrispondente al piano prescelto dall’azienda, compatibilmente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari.