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TFR, Cassa in deroga e ammissione nel fallimento: nuova pronuncia
Con ordinanza n. 25838 del 1° settembre 2022, la Corte di Cassazione aveva enunciato il seguente principio di diritto :
“Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra nella previsione del terzo comma dell’art. 2120 c.c., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l'integrazione salariale, nel senso di un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a una aliquota percentuale di essa.”
“Il pagamento della CIGD spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all’ammissione allo stato passivo del credito per le quote di T.f.r. maturate in tale periodo, ma di quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro”.
Con Ordinanza n. 25025 del 22 agosto 2023, si conferma che se il lavoratore non si è rioccupato dopo la cessazione del rapporto di lavoro per fallimento della società, le quote di Tfr maturate durante il periodo della Cassa integrazione in deroga (Cigd), non sono a carico della stessa ma del fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
CIGD e TFR in caso di fallimento – Cassazione 25838/2022
Il ricorso era stato proposto dalla Curatela fallimentare di una impresa datrice di lavoro riguardo al caso di un lavoratore alle dipendenze della società fallita, che aveva fruito del periodo di integrazione salariale in deroga (CIGD) da settembre 2012 a dicembre 2014,e aveva cessato il rapporto al suo termine in data 31 dicembre 2014, essendo stato assunto il 1° gennaio 2015 da un’altra società, per effetto del trasferimento del ramo d’azienda.
Il lavoratore aveva richiesto l'ammissione al fallimento in forma privilegiata anche per i periodi di cassa integrazione in deroga e aveva ottenuto già un decreto in questo senso dal Tribunale di Palermo .
La corte di legittimit era chiamata a valutare se la regola di maturazione a favore del lavoratore del T.f.r., in caso di sospensione del rapporto di lavoro per l’intervento della cassa integrazione guadagni, operi anche per la CIGD, e a carico di chi gravi;
La Corte ha ritenuto che il ricorso sia parzialmente fondato e che il lavoratore :
- ha diritto all’ammissione allo stato passivo di un ulteriore credito, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., per le quote di T.f.r. maturate nel periodo dal 1° gennaio 2007, in quanto trasferite al Fondo di Tesoreria e non essendo stato provato dalla curatela fallimentare il loro versamento da parte della datrice fallita ino all’inizio del periodo di CIGD (settembre 2012);
- Non ha diritto invece per quelle maturate da tale data e fino alla fine del periodo di CIGS, coincidente con quella del rapporto di lavoro (31 dicembre 2014): esse devono iessere detratte dal credito già ammesso e escluse dallo stato passivo del Fallimento, in quanto non a carico della società datrice di lavoro fallita, ma del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta
Per la scelta dei lavoratori da licenziare in una procedura collettiva la norma di riferimento è la legge n. 223/1991 art. 5, che prevede la definizione di precisi criteri da definire e comunicare ai sindacati Nella recente sentenza della Corte di cassazione (sezione lavoro 22232/2023) viene precisato, confermando un orientamento consolidato, che la limitazione della platea dei lavoratori da porre in mobilità deve considerare le esigenze tecnico-produttive aziendali fornendone la prova e dandone preventiva indicazione ai sindacati
In particolare si precisa che vanno chiaramente indicate le motivazioni che portano ad escludere eventuali trasferimenti tra unità produttive vicine per lavoratori con professionalita equivalenti.
Scelta dei lavoratori da licenziare nei licenziamenti collettivi
La Corte ribadisce il il principio di diritto secondo cui, di per sé, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e interferenza sull'assetto organizzativo”.
La legge non contempla infatti tra i parametri da considerare “la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione territoriale delle sedi, " in quanto è preponderante "l'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” .
Benchèé sia ferma la regola generale secondo cui “l’individuazione dei lavoratori da licenziare” deve avvenire avuto riguardo al “complesso aziendale” (cfr. Cass. n. 5373 del 2019) – la platea dei
lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale per esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che
queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione obbligatoria ai sindacati ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata.
La Cassazione conclude che quindi se la ristrutturazione aziendale comprende più unità produttive ma il datore di lavoro individua i lavoratori licenziabili solo su una base geografica, i giudici possono ravvisare una violazione dei criteri di scelta con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria.
Nel caso di specie viene rigettato il ricorso dell'azienda in quanto la Corte territoriale aveva giustamente considerato una violazione sostanziale l’applicazione di criteri di scelta ad una platea di
licenziabili illegittimamente delimitata rispetto all’intero complesso con conseguente applicazione della tutela prevista dall’art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012
Criterio della professionalità del dipendente per i licenziamenti collettivi
Una ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24882/2019, ha dato ragione ad una lavoratrice che aveva impugnato la sentenza di Appello in cui pur dichiarando la illegittimità del licenziamento, si riconosceva la sola tutela indennitaria prevista dall’art. 18.
La Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento della ricorrente sulla base della disamina dei criteri di scelta specificamente adottati dal datore di lavoro per una procedura licenziamento collettivo .
Nel caso specifico si ammette che la decisione di limitare la scelta dei lavoratori di licenziare ad uno specifico settore o ad una singola unità produttiva è. in linea teorica, legittima , se sostenuta da chiare ragioni tecnico produttive, salva la verifica di fungibilità della professionalità del lavoratore addetto all'ufficio soppresso con altre funzioni rimaste in azienda; inoltre come statuito dai giudici , le mansioni della ricorrente, addetta in un ufficio estero soppresso, erano risultate non assimilabili a quelle di altre figure professionali rimaste in azienda.
Secondo la sentenza , però , nella comparazione del personale è giusto tenere conto anche della esperienza professionale pregressa di ciascuno, in quanto il riferimento solo alle mansioni concretamente svolte non appare sufficiente se il datore di lavoro persegue l'obiettivo di trattenere dipendenti con un livello di professionalità omogeneo .
La ricorrente vantava anche una esperienza commerciale che non è stata valutata e che avrebbe potuto invece essere utile in un altra posizione lavorativa, secondo gli ermellini.
Viene respinto invece il reclamo sul fatto che la lettera di avvio della procedura non citava i criteri di scelta operati dall'azienda , motivo anche questo valido per dichiarare l'illegittimità del licenziamento ma non ammissibile nel caso specifico , per un vizio di forma nella presentazione del ricorso.
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Laurea abilitante periti agrari e forestali: il decreto attuativo
E' stato pubblicato il 14 agosto 2023 il decreto ministeriale attuativo degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 che hanno istituito la Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (Classe L-P02).
La legge 163 ha istituito alcune nuove classi di laurea innovative caratterizzate da un tirocinio pratico svolto in imprese studi o enti durante i corsi di studio, che viene valutato con una prova finale specifica prima dell'esame di laurea. Il titolo di studio da accesso diretto al corrispondente albo professionale senza la necessità di sostenere un Esame di stato
La valutazione è affidata sia a docenti universitari che a professionisti abilitati.
Vediamo di seguito i dettagli sullo svolgimento dei tirocini pratici e dell'esame finale .
Tirocinio laurea in Professioni tecniche agrarie alimentari e forestali
Il tirocinio pratico valutativo -TPV – si potrà svolgere presso imprese, studi professionali , enti sia pubblici che privati e deve consentire il conseguimento di almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) . Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno per studente.
Le attivita' possono essere frazionate all'interno del percorso formativo, con un massimo di 40 ore alla settimana .
Le attivita' di TPV sono svolte in una sola delle quattro aree professionali previste dal decreto
- area agraria;
- area zootecnica;
- area alimentare;
- area forestale.
Le conoscenze e abilità da acquisire per la classe di laurea LP02 (tecniche agrarie, alimentari e forestali) sono state definite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446 e verranno ulteriormente specificate nei regolamenti didattici definiti da decreti rettorali di ciascun ateneo e si applicheranno dall'anno accademico successivo .
In particolare i corsi dedicati devono fornire conoscenze su tematiche specifiche d’interesse professionale con almeno 12 CFU formativi e 12 CFU per attività laboratoriali nei rispettivi ambiti
- “Fondamenti di produzioni vegetali”
- “Fondamenti di produzioni animali”
- “Fondamenti di tecnologia alimentare”
- “Fondamenti di tecnologie forestali e ambientali”
Gli studenti già iscritti potranno optare per il passaggio al nuovo corso di laurea e potranno essere riconosciuti eventuali tirocini pratici già svolti Il decreto integra quanto previsto dal DM 446 2020 con particolare riferimento all'area di tecnologie alimentari
Svolgimento dei tirocini convenzioni, tutor, registro elettronico
Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, le universita' stipulano apposite convenzioni con i soggetti ospitanti prevedendo la figura del tutor aziendale e del tutor accademico che assicurano la coerenza delle attività con gli obiettivi formativi
Nelle convenzioni saranno indicati gli ambiti disciplinari di cui alla tabella del decreto 446 2020 della classe L-P02 nei quali si svolgono le attivita' di TPV.
Il tutor accademico provvede a registrare le presenze e le valutazioni del tutor esterno e compila un libretto che attesta le attività svolte necessarie per l'accesso alla prova pratica valutativa
Laurea abilitante tecniche agrarie alimentari forestali Prova Pratica Valutativa e prova finale
L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante comprende
- una Prova pratica valutativa PPV e
- una prova finale
La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o piu' problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il tirocinio
Gli studenti che si abilitano all'esercizio della professione di perito industriale laureato con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni
tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe L-P02 possono iscriversi alla sezione dell'albo professionale «Sezione tecnologie alimentari».
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Previdenza complementare: quando è imponibile per il lavoratore
"La determinazione dell’imponibile derivante da prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente " in quanto si tratta di fondi derivanti da accordi aziendali che hanno natura facoltativa. Restano invece fiscalmente esenti i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè “in ottemperanza a disposizioni di legge”.
Questo il principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza 19515 del 10 luglio 2023.
Imponibilità del Fondo pensione aziendale
Il caso riguardava la dipendente di un istituto bancario che aveva chiesto all’Erario il rimborso dell’importo di € 3.929,00 versati al fondo aziendale di previdenza complementare e considerati non imponibili rispetto alla successiva prestazione erogata dal Fondo stesso
L'agenzia delle entrate proponeva ricorso contro la sentenza di appello affermando che la natura facoltativa della previdenza complementare rende applicabile alla fattispecie l’art. 48, comma secondo, del d.P.R. n. 917/1986, per il quale soltanto i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (vale a dire versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge) non concorrono a formare il reddito; di conseguenza, i contributi oggetto di controversia, versati a un fondo di previdenza complementare in base a un accordo aziendale, concorrerebbero a formare la base imponibile senza alcuna detrazione.
La Cassazione conferma l'orientamento ormai consolidato per il quale , ove un istituto bancario abbia effettuato, in favore di un ex dipendente, un’erogazione di capitale tramite un fondo di previdenza complementare istituito per il proprio personale in base ad un accordo accessorio al rapporto d’impiego, il reddito' in capo al dipendente va accluso alla categoria della «pensione integrativa» e assoggettato allo stesso regime fiscale. Va considerata quindi bella base imponibile per il calcolo dell'imposta, l’intera somma versata dal fondo, senza defalcare i contributi versati.
Si conclude che restano fiscalmente esenti – a norma dell'art. 48 del d.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente ratione temporis (oggi art. 51) – soltanto i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni di legge».
La cassazione accoglie quindi il ricorso dell'Agenzia e decide nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della contribuente che richiedeva il rimborso dei contributi versati
Contributi previdenza complementare: interpello 589 2021
Giova ricordare anche che con la Risposta a interpello n. 589 del 15 settembre 2021 l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito invece il tema della imponibilità in capo al lavoratore dei contributi di previdenza complementare versati dal datore di lavoro.
Il quesito veniva posto da un ente che chiedeva se fossero deducibili i contributi versati alle forme di previdenza complementare, entro il limite di euro 5.164,57, indipendentemente dal soggetto che li sostiene, oppure fosse deducibile esclusivamente la quota versata dal lavoratore.
In merito richiamava l'apparente conflitto tra :
- l'articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005 , che afferma la deducibilità dei " contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente entro il limite di euro 5.164,57 " e
- l'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir, per il quale "sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente i contributi versati alle forme pensionistiche complementari"
L'agenzia ripercorre nella Risposta , il panorama normativo sull'argomento e specifica in particolare che la lettera e-bis), come modificata dall'articolo 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, si limita a prevedere la deducibilità dei contributi senza indicarne i limiti per semplice motivo che questi sono espressi direttamente nell'articolo 8 dello stesso decreto.
Ricorda inoltre che con la circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E, è stato chiarito che l'espressione contenuta nel comma 4 dell'articolo 8, sopracitato ( «somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro», benché utilizzi la congiunzione "e", deve essere intesa nel senso che è ammessa la deducibilità anche nelle ipotesi di versamento da parte di uno solo dei soggetti (lavoratore, collaboratore ovvero datore di lavoro, committente).
L'interpretazione conclusiva cui giunge l'Agenzia è dunque la seguente:
" non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera h), del Tuir i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di euro 5.164,57, anche se versati dal datore di lavoro. Pertanto, entro la predetta soglia, il sostituto d'imposta, trattenendo l'onere dal cedolino del dipendente:
– deduce i contributi a carico del lavoratore;
– non effettua la ritenuta su quelli a carico del datore di lavoro."
Oltre tale soglia , che si raggiunge considerando i contributi versati da entrambi i soggetti, la restante contribuzione concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
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Pensioni INPS settembre 2023: pagamenti e cedolino
Inps ha reso noto sul proprio sito il cedolino della pensione relativa al mese di settembre e comunicato che il pagamento avverrà per tutti con data valuta 1 settembre 2023 su conti correnti bancari e postali
Il pagamento in contanti potrà essere scaglionato , a cura degli uffici postali , sulla base dell'inniziale del nome del cognome del beneficiario, a partire dal 1 settembre 2023
Cedolino pensione :cos'è
Si ricorda che il cedolino è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni di eventuali variazioni . E' sempre disponibile online nel proprio cassetto previdenziale. Per accedere è necessario avere le credenziali digitali
- SPID oppure
- CIE o
- CNS
Recentemente il servizio è stato arricchito da funzioni di intelligenza artificiale che guidano l'utente con domande precise che indirizzano facilmente alle informazioni richieste.
Di seguito le informazioni generali sul cedolino della pensione di settembre 2023.
Cedolino settembre 2023
TRATTENUTE FISCALI: ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, CONGUAGLIO 2022 E TASSAZIONE 2023
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione vengono trattenute:
- Irpef e
- addizionali regionali e comunali
- relative al 2022 (in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono).
ATTENZIONE nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, con conguaglio superiore a 100 euro, per i quali la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre .Invece per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo e conguagliate nella Certificazione Unica 2023.
L'istituto ricorda anche che a settembre vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze dei modelli 730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e Le risultanze contabili della dichiarazione si possono verificare anche con il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche tramite l’app INPS Mobile.
L'istituto ricorda infine che le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.
Servizio riscossione pensioni con i Carabinieri
Si segnala sempre il servizio per la riscossione della pensione in sicurezza, garantito ai pensionati piu anziani dall'Arma dei Carabinieri.
Da maggio 2020 è stato previsto che:
- i cittadini di età pari o superiore a 75 anni
- che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti
- che non hanno delegato altri soggetti
posso ricevere l'importo a casa, delegando al ritiro i Carabinieri.
Il servizio è gratuito e va richiesto chiamando il numero verde 800 55 66 70 oppure chiamando la più vicina Stazione dei Carabinieri , per richiedere maggiori informazioni e concordare le modalità.
Per usufruire del servizio è necessario che il pensionato rilasci una delega scritta ai Carabinieri.
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Delega fiscale: stop alle sanzioni per chi collabora
Sanzioni più leggere, proporzionali e annullabili con "adempimenti collaborativi", stop alle maggiorazioni per recidiva prima della definizione del giudizio, compensazioni tra sanzioni e crediti verso la PA. Giudizio amministrativo rilevante anche ai fini penali
La legge delega per la riforma fiscale n. 111 2023, appena pubblicata in Gazzetta, prevede alcuni principi e criteri innovativi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale in materia di tasse dirette indirette e tributi locali che si dovrà realizzare entro due anni attraverso i decreti attuativi.
Principi cardine sono una maggiore integrazione tra giudizi amministrativi e penali e i regimi premiali cioè le agevolazioni per i contribuenti che collaborano con il Fisco. Per il penale in caso di mancati versamenti si terrà in maggior conto la presenza di cause di forza maggiore
Vediamo più in dettaglio il testo di legge.
Delega fiscale: aspetti comuni sanzioni amministrative e penali
Per quanto riguarda i criteri direttivi comuni per le sanzioni tributarie amministrative e penali vengono posti cinque obiettivi:
1. maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali
2. possibilità di compensare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati con i crediti nei confronti delle amministrazioni statali, certificati tramite l’apposita piattaforma dei crediti commerciali
3. revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario
4. riduzione delle sanzioni fino all'esclusione totale per i casi di adempimento collaborativo da parte del contribuente
5. distinzione più rigorosa anche dal punto di vista delle sanzioni applicabili tra i casi di compensazioni indebite di crediti di imposta non spettanti e compensazioni indebite di crediti di imposta inesistenti.
Delega fiscale: sanzioni penali
La legge delega 111 prevede invece, specificamente in tema di sanzioni penali l'intenzione di elaborare nei decreti attuativi norme che diano particolare specifico rilievo a:
1. l’eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili;
2. le definizioni raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali.
Delega fiscale: principi per le sanzioni amministrative
Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per le violazioni in campo tributario, la legge delega il Governo a:
- migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, in modo da ridurne il carico e allinearlo agli standard di altri Paesi europei.
- assicurare l’effettiva applicazione delle sanzioni collegata ad una revisione dell’istituto del ravvedimento, che comporti una graduazione della riduzione delle sanzioni;
- rendere inapplicabile la maggiorazione delle sanzioni per recidiva prima della definizione del giudizio sulle precedenti violazioni.
- procedere ad una revisione delle ipotesi stesse di recidiva.
Importanti infine le condizioni generali previste per l'inapplicabilità delle sanzioni, ovvero
- obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria
- l'adeguamento da parte del contribuente , con una dichiarazione integrativa e il pagamento dell'imposta, alle indicazioni elaborate dall’Amministrazione finanziaria con documenti di prassi.
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Smart working all’estero e frontalieri: guida completa dall’Agenzia
Con la circolare n. 25, pubblicata il 18 agosto 2023, l’Agenzia delle entrate fa il punto sulla disciplina applicabile il materia di lavoro agile smart working e lavoro dei frontalieri dopo le novità apportate dal nuovo accordo tra Italia e Svizzera e dalla legge n. 83/2023. Vediamo le principali novità nei paragrafi seguenti.
Smart working all'estero: residenza fiscale
Sul lavoro smart detto anche da remoto si conferma, ai fini dell'imponibilità fiscale, l'importanza della presenza fisica del lavoratore nello Stato al momento della prestazione lavorativa . Restano quindi applicabili i criteri previsti dall’articolo 2 del Tuir per l’identificazione della residenza fiscale.
Non è rilevante il fatto che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell’altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata.
Resta comunque configurabile la presenza di stabile organizzazione o di base fissa nel territorio dello Stato.
Regime impatriati
In tema di regime impatriati l'Agenzia ribadisce che l’agevolazione prevista dall’art. 16 del DLgs. 147/2015, è applicabile anche per il lavoro da remoto con residenza in Italia, alle dipendenze di un datore di lavoro estero.
Si precisa che l’iscrizione all’Aire e la prestazione lavorativa per un soggetto estero non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia.
Lavoratori frontalieri : nuovo Accordo Italia Svizzera
Nella seconda parte della circolare l'Agenzia riepiloga la disciplina fiscale per i lavoratori “frontalieri” o “transfrontalieri”, riportando i principali chiarimenti forniti anche recentemente con numerose risposte a interpello viene illustrato inoltre il nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera.
In particolare ricorda che è stato modificato il concetto di “lavoratore frontaliere” , definito come:
- qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente
- fiscalmente residente in un Comune iche si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente
- svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato,
- per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato e che
- ritorna, di regola ogni giorno, al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.
Dal punto di vista fiscale il principio di tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza, ha sostituito quello di tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall’Accordo del 1974.
Si segnala inoltre la disciplina provvisoria in vigore fino al 31 dicembre 2023 agli “attuali frontalieri” in smart working alla data del 31 marzo 2022, per la quale fino al 40% dei giorni di lavoro svolti in Italia in modalità di telelavoro si considerano svolti in Svizzera.
Altre novità della legge n. 83/2023 per i frontalieri
Tra le ulteriori novità introdotte dalla legge n. 83/2023, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo del 2020 si ricordano infine:
- l'innalzamento della franchigia dal 2024, per i redditi da lavoro dipendente di tutti i transfrontalieri dagli attuali 7.500 euro a 10mila euro;
- deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria dello Stato in cui lavorano
- esclusione dalla base imponibile dell’Irpef degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli stati in cui i lavoratori prestano attività.