• TFR e Fondi Pensione

    TFR, Cassa in deroga e ammissione nel fallimento: nuova pronuncia

    Con ordinanza n. 25838 del 1° settembre 2022, la Corte di Cassazione  aveva  enunciato il seguente principio di diritto :

    Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra  nella previsione del  terzo comma dell’art. 2120  c.c., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l'integrazione  salariale, nel senso di un periodo di assenza dal  lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente  soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura  come periodo di  retribuzione normale, anche se la conservazione  della retribuzione sia limitata a una aliquota  percentuale di essa.”

    “Il pagamento della CIGD spetta, qualora il  lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del  periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al  Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali; con la conseguenza che, in caso di  fallimento del datore di lavoro, il dipendente non   ha diritto all’ammissione allo stato passivo del  credito per le quote di T.f.r. maturate in tale  periodo, ma di quelle del periodo anteriore  trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di  lavoro”.

    Con Ordinanza n. 25025 del 22 agosto 2023,   si conferma che  se il lavoratore non si è rioccupato dopo la cessazione del rapporto di lavoro per fallimento della società,   le quote di Tfr maturate durante il periodo della Cassa integrazione in deroga (Cigd), non sono a carico della stessa  ma del fondo sociale per l'occupazione e la formazione.

    CIGD e TFR in caso di fallimento – Cassazione 25838/2022

    Il ricorso era stato proposto dalla Curatela fallimentare di una impresa datrice di lavoro riguardo al caso di un lavoratore alle  dipendenze della società fallita, che aveva fruito del periodo di integrazione salariale in deroga (CIGD) da settembre 2012 a dicembre 2014,e  aveva cessato il rapporto al suo termine in data 31 dicembre 2014, essendo stato assunto il 1° gennaio 2015 da  un’altra società, per effetto del trasferimento del  ramo d’azienda. 

    Il lavoratore aveva richiesto l'ammissione al fallimento in forma privilegiata anche per i periodi di cassa integrazione in deroga e aveva ottenuto già un decreto in questo senso dal Tribunale di Palermo .

    La corte di legittimit era chiamata a valutare se la regola di  maturazione a favore del lavoratore del T.f.r., in  caso di sospensione del rapporto di lavoro per  l’intervento della cassa integrazione guadagni,  operi anche per la CIGD, e a carico di chi gravi;

    La Corte  ha ritenuto   che il ricorso sia parzialmente fondato e che il lavoratore :

    1. ha diritto all’ammissione allo stato passivo di un ulteriore credito, in via  privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis c.c., per   le quote di T.f.r. maturate nel periodo dal 1° gennaio 2007, in quanto trasferite al Fondo di  Tesoreria e non essendo stato provato dalla curatela fallimentare il loro versamentda parte  della datrice fallita ino all’inizio del periodo di CIGD  (settembre 2012); 
    2. Non ha diritto invece per quelle maturate  da tale data e fino alla fine del periodo di CIGS, coincidente con quella del rapporto di lavoro (31 dicembre 2014): esse devono iessere detratte dal  credito già ammesso e escluse dallo stato passivo del Fallimento, in quanto non a carico della società datrice di lavoro fallita, ma del  Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  • Rubrica del lavoro

    Licenziamento collettivo: chiarimenti sui criteri di scelta

    Per la scelta dei lavoratori da licenziare in una procedura collettiva la norma di riferimento è la legge n. 223/1991 art. 5,  che prevede la definizione di precisi criteri  da definire e comunicare ai sindacati Nella recente sentenza della Corte di cassazione (sezione lavoro 22232/2023)  viene precisato, confermando un orientamento consolidato,  che la  limitazione  della platea dei lavoratori da porre in mobilità deve considerare  le esigenze tecnico-produttive aziendali fornendone la prova e dandone preventiva  indicazione ai sindacati

    In particolare si precisa che vanno  chiaramente indicate le motivazioni che portano ad escludere eventuali  trasferimenti tra unità produttive vicine  per  lavoratori  con professionalita equivalenti.

    Scelta dei lavoratori da licenziare nei licenziamenti collettivi 

     La Corte ribadisce il il principio di diritto secondo cui, di per sé, “in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume  rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di  equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e  dislocate sul territorio nazionale, la circostanza che il mantenimento in servizio di un lavoratore appartenente alla sede soppressa esigerebbe il  suo trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l'azienda e  interferenza sull'assetto organizzativo”.

    La legge non contempla infatti  tra i parametri  da considerare  “la sopravvenienza di costi aggiuntivi connessi al trasferimento di personale o la dislocazione  territoriale delle sedi, " in quanto è preponderante  "l'esigenza di assicurare che i procedimenti di ristrutturazione delle imprese abbiano il minor impatto sociale possibile e non potendosi aprioristicamente escludere che  il lavoratore, destinatario del provvedimento di trasferimento a seguito del riassetto delle posizioni lavorative preferisca una diversa dislocazione alla perdita del posto di lavoro” .

    Benchèé sia ferma la regola generale secondo cui  “l’individuazione dei lavoratori da licenziare” deve avvenire avuto riguardo  al “complesso aziendale” (cfr. Cass. n. 5373 del 2019) – la platea dei

    lavoratori interessati alla riduzione di personale può essere limitata agli  addetti ad un determinato reparto o settore o sede territoriale  per esigenze tecnico-produttive, tuttavia è necessario che

    queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione  obbligatoria ai sindacati  ed è onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata.

     La Cassazione conclude che  quindi se la ristrutturazione aziendale comprende  più unità produttive ma il datore di lavoro individua i lavoratori  licenziabili solo su una base geografica,   i giudici possono ravvisare  una violazione dei criteri di scelta con conseguente applicabilità  della tutela reintegratoria. 

    Nel caso di specie viene rigettato il ricorso dell'azienda in quanto la Corte territoriale aveva giustamente considerato una violazione sostanziale l’applicazione di criteri di scelta ad una platea di

    licenziabili illegittimamente delimitata rispetto all’intero complesso  con conseguente applicazione della tutela prevista dall’art. 18,  comma 4, l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012

    Criterio della professionalità del dipendente per i licenziamenti collettivi

    Una ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 24882/2019,  ha dato ragione ad  una lavoratrice  che aveva impugnato la sentenza di Appello  in cui  pur dichiarando la illegittimità del licenziamento,  si  riconosceva la  sola tutela indennitaria prevista dall’art. 18.

     La Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento  della ricorrente  sulla base della disamina dei criteri di scelta specificamente  adottati dal datore di lavoro per una procedura licenziamento collettivo . 

    Nel caso specifico  si ammette che  la decisione di limitare la  scelta dei lavoratori di licenziare ad uno specifico settore o ad una  singola unità produttiva è. in linea teorica,  legittima , se sostenuta da  chiare  ragioni tecnico produttive, salva la verifica di fungibilità della  professionalità del lavoratore addetto all'ufficio soppresso con altre funzioni rimaste in azienda; inoltre   come statuito dai  giudici , le  mansioni della ricorrente, addetta in un ufficio estero  soppresso, erano  risultate non assimilabili a  quelle di  altre figure  professionali rimaste in azienda. 

     Secondo la sentenza , però , nella comparazione del personale  è giusto tenere conto anche della  esperienza professionale pregressa di ciascuno,  in quanto il riferimento solo alle  mansioni concretamente svolte non appare sufficiente se il datore di lavoro persegue l'obiettivo di trattenere dipendenti con un livello di professionalità omogeneo 

    La ricorrente vantava anche una esperienza commerciale che non è stata valutata e che avrebbe potuto invece essere utile in un altra posizione lavorativa, secondo gli ermellini.

    Viene respinto invece  il reclamo sul fatto che la lettera di avvio della procedura non citava i criteri di scelta operati dall'azienda , motivo anche   questo valido per dichiarare l'illegittimità del licenziamento  ma non ammissibile nel caso specifico , per  un vizio di forma nella presentazione del ricorso.

     

    Allegati:
  • Agricoltura

    Laurea abilitante periti agrari e forestali: il decreto attuativo

    E' stato pubblicato il 14 agosto 2023 il decreto ministeriale attuativo  degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 che hanno istituito la Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche  agrarie, alimentari e forestali (Classe L-P02).

    La legge 163 ha istituito alcune nuove classi di laurea  innovative  caratterizzate da un  tirocinio  pratico svolto  in imprese studi o enti   durante i corsi di studio, che viene valutato con una prova finale specifica prima dell'esame di laurea. Il titolo di studio da accesso diretto al corrispondente albo professionale senza la necessità di sostenere un Esame di stato 

     La valutazione è affidata sia a docenti universitari che  a professionisti abilitati.

    Vediamo  di seguito i dettagli  sullo svolgimento dei tirocini pratici e dell'esame finale .

    Tirocinio laurea  in Professioni tecniche agrarie alimentari e forestali 

    Il tirocinio pratico valutativo  -TPV – si potrà  svolgere presso imprese, studi professionali , enti sia pubblici che privati  e deve  consentire il conseguimento   di almeno 48 crediti  formativi universitari (CFU)  . Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno per studente.

     Le  attivita' possono essere  frazionate all'interno del percorso formativo, con un massimo di 40 ore alla settimana .

    Le attivita' di TPV sono svolte in una sola delle quattro aree  professionali previste dal decreto

    1. area agraria;
    2. area zootecnica; 
    3. area alimentare;
    4.  area forestale. 

    Le conoscenze e abilità da acquisire per la classe di laurea LP02  (tecniche  agrarie, alimentari e forestali)  sono state definite  con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12  agosto 2020, n. 446 e verranno  ulteriormente  specificate nei regolamenti didattici  definiti da decreti rettorali  di ciascun ateneo  e si applicheranno dall'anno accademico successivo .  

    In particolare i corsi dedicati devono fornire conoscenze su tematiche specifiche d’interesse professionale con almeno 12 CFU formativi e 12 CFU per attività laboratoriali nei rispettivi ambiti 

    1.  “Fondamenti di produzioni vegetali”  
    2. “Fondamenti di produzioni animali”
    3.   “Fondamenti di tecnologia alimentare” 
    4.  “Fondamenti di tecnologie forestali e ambientali”

    Gli studenti già iscritti potranno optare per il passaggio al nuovo corso di laurea e  potranno essere riconosciuti eventuali tirocini pratici già svolti  Il decreto integra quanto previsto dal DM 446 2020 con particolare riferimento all'area di tecnologie alimentari 

    Svolgimento dei tirocini  convenzioni, tutor, registro elettronico

    Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, le universita'  stipulano apposite convenzioni con i soggetti ospitanti prevedendo  la figura del tutor aziendale e del tutor accademico  che assicurano la coerenza delle attività con gli obiettivi formativi  

    Nelle convenzioni saranno  indicati gli ambiti  disciplinari di cui alla tabella  del decreto 446 2020 della classe L-P02 nei quali si svolgono le attivita' di TPV. 

    Il tutor accademico provvede a registrare le presenze e le valutazioni del tutor esterno  e compila un libretto che attesta le attività svolte  necessarie per l'accesso alla prova pratica valutativa 

    Laurea abilitante tecniche agrarie alimentari forestali   Prova Pratica Valutativa e prova finale

     L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante comprende

    • una  Prova pratica valutativa PPV e 
    • una   prova finale

     La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o piu' problemi pratici coerenti con quelli  analizzati durante il  tirocinio 

    Gli studenti che si abilitano all'esercizio della professione di  perito industriale laureato con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni

    tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe L-P02 possono  iscriversi alla sezione dell'albo professionale «Sezione tecnologie  alimentari». 

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Previdenza complementare: quando è imponibile per il lavoratore

    "La determinazione dell’imponibile derivante da prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare per il personale degli istituti bancari include anche i contributi versati dal dipendente " in quanto si tratta di fondi derivanti da accordi aziendali  che hanno natura  facoltativa. Restano invece  fiscalmente esenti i contributi previdenziali obbligatori, quelli versati cioè “in ottemperanza a disposizioni di legge”.

    Questo il principio ribadito dalla Cassazione nella sentenza 19515 del 10 luglio 2023.  

    Imponibilità del Fondo  pensione aziendale

    Il caso riguardava la dipendente di un istituto bancario che aveva chiesto all’Erario il rimborso dell’importo di € 3.929,00  versati  al fondo aziendale di previdenza complementare e considerati non imponibili rispetto alla successiva prestazione erogata dal Fondo stesso 

    L'agenzia delle entrate proponeva ricorso contro la sentenza di appello affermando che  la natura facoltativa della previdenza  complementare rende applicabile alla fattispecie l’art. 48, comma secondo, del d.P.R. n. 917/1986, per il  quale soltanto i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (vale a dire versati dal datore di  lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge) non  concorrono a formare il reddito; di conseguenza, i contributi oggetto di controversia, versati a un fondo di previdenza complementare in base  a un accordo aziendale, concorrerebbero a formare la base imponibile  senza alcuna detrazione.

    La Cassazione  conferma l'orientamento ormai consolidato per il quale , ove un istituto bancario abbia effettuato, in favore di un ex dipendente, un’erogazione  di capitale tramite un fondo di previdenza complementare istituito per  il proprio personale in base ad un accordo accessorio al rapporto d’impiego, il  reddito' in capo al dipendente va accluso alla  categoria della «pensione integrativa» e assoggettato allo stesso regime fiscale. Va considerata quindi bella base imponibile per il calcolo dell'imposta, l’intera  somma versata dal fondo, senza defalcare i contributi versati.

    Si conclude che restano fiscalmente  esenti – a norma dell'art. 48 del d.P.R. n. 917/1986, nel testo vigente ratione temporis (oggi art. 51) – soltanto i contributi previdenziali  obbligatori, quelli versati cioè «in ottemperanza a disposizioni di legge».

    La cassazione accoglie quindi il ricorso dell'Agenzia e decide nel merito con il rigetto dell’originario ricorso della  contribuente che richiedeva il rimborso dei contributi versati 

    Contributi previdenza complementare: interpello 589 2021

    Giova ricordare anche che con la Risposta a interpello  n. 589 del 15 settembre 2021  l'Agenzia delle Entrate aveva  chiarito invece il tema della imponibilità in capo al lavoratore dei contributi di previdenza complementare  versati dal datore di lavoro.

    Il quesito veniva posto da un ente  che  chiedeva se fossero deducibili i contributi versati alle forme di previdenza complementare, entro il limite di euro 5.164,57, indipendentemente dal soggetto che li sostiene, oppure  fosse  deducibile esclusivamente la quota versata dal lavoratore. 

    In  merito richiamava   l'apparente conflitto tra :

    • l'articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005 , che  afferma la deducibilità   dei " contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente entro il limite di euro 5.164,57  " e 
    • l'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del Tuir,  per il quale "sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente i contributi versati alle forme pensionistiche complementari"

    L'agenzia ripercorre nella Risposta ,   il panorama normativo  sull'argomento e specifica in particolare che  la lettera e-bis), come modificata dall'articolo 21, comma 2, del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, si limita a prevedere la deducibilità dei contributi senza indicarne i limiti  per semplice motivo che   questi sono espressi  direttamente nell'articolo 8 dello stesso decreto.

    Ricorda inoltre che con la circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E,  è stato chiarito che  l'espressione contenuta nel comma 4 dell'articolo 8, sopracitato ( «somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro», benché utilizzi la congiunzione "e",  deve  essere intesa nel senso  che è ammessa la deducibilità anche nelle ipotesi di versamento da parte di uno solo dei soggetti (lavoratore, collaboratore ovvero datore di lavoro, committente). 

    L'interpretazione conclusiva cui giunge l'Agenzia è dunque la seguente:

    " non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera h), del Tuir i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di euro 5.164,57, anche se versati dal datore di lavoro. Pertanto, entro la predetta soglia, il sostituto d'imposta, trattenendo l'onere dal cedolino del dipendente:

     – deduce i contributi a carico del lavoratore;

     – non effettua la ritenuta su quelli a carico del datore di lavoro."

    Oltre tale soglia , che si raggiunge considerando i contributi versati da entrambi i soggetti, la restante contribuzione   concorrerà alla formazione del reddito di lavoro dipendente. 

    Allegati:
  • Pensioni

    Pensioni INPS settembre 2023: pagamenti e cedolino

    Inps ha reso noto sul proprio sito il cedolino della pensione relativa al  mese di settembre e comunicato che il pagamento avverrà per tutti con data valuta 1 settembre 2023 su conti correnti bancari e postali

    Il pagamento in contanti potrà essere scaglionato , a cura degli uffici postali , sulla base dell'inniziale del nome del cognome del beneficiario, a partire dal 1 settembre  2023 

    Cedolino pensione :cos'è 

    Si ricorda   che il cedolino è il documento che consente ai pensionati di verificare l’importo erogato ogni mese dall’INPS e di conoscere le ragioni di eventuali variazioni . E' sempre disponibile online nel proprio cassetto previdenziale. Per accedere è necessario avere le credenziali digitali

    • SPID oppure
    • CIE o 
    • CNS 

    Recentemente il servizio è stato arricchito da funzioni di intelligenza artificiale che guidano l'utente con  domande precise che indirizzano facilmente alle informazioni richieste.

     Di seguito le  informazioni generali sul cedolino della pensione di settembre 2023.

    Cedolino settembre 2023 

    TRATTENUTE FISCALI: ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI, CONGUAGLIO 2022 E TASSAZIONE 2023

    Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione vengono trattenute:

    • Irpef e 
    •  addizionali regionali e comunali 
    • relative al 2022 (in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono).

     ATTENZIONE nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro,  con conguaglio superiore a 100 euro, per i quali la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre .Invece per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 euro e per quelli di importo inferiore a 18.000 euro con debito inferiore a 100 euro il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo e conguagliate  nella Certificazione Unica 2023.

    L'istituto ricorda anche che a settembre vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze  dei modelli  730 per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS quale sostituto di imposta e  Le risultanze contabili della dichiarazione  si possono verificare anche con il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile anche tramite l’app INPS Mobile.

    L'istituto ricorda infine che le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.

    Servizio riscossione pensioni con i Carabinieri

    Si segnala sempre il  servizio per la riscossione della pensione in sicurezza, garantito ai pensionati piu anziani  dall'Arma dei Carabinieri.

    Da maggio 2020 è stato previsto che:

    •  i cittadini di età pari o superiore a 75 anni 
    • che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali e  che riscuotono normalmente la pensione in contanti 
    • che non hanno delegato altri soggetti

    posso ricevere l'importo a casa, delegando al ritiro i Carabinieri.

    Il servizio è gratuito e va richiesto chiamando il numero verde 800 55 66 70 oppure chiamando  la più vicina Stazione dei Carabinieri ,  per richiedere maggiori informazioni e concordare le modalità.

     Per usufruire del servizio è necessario che il pensionato rilasci una delega scritta ai Carabinieri.

  • Riforma fiscale

    Delega fiscale: stop alle sanzioni per chi collabora

    Sanzioni più leggere, proporzionali e annullabili con "adempimenti collaborativi", stop alle maggiorazioni per recidiva prima della definizione del giudizio, compensazioni tra sanzioni e crediti verso la PA. Giudizio amministrativo rilevante anche ai fini penali 

     La legge delega per la riforma fiscale  n. 111 2023, appena pubblicata in Gazzetta,   prevede alcuni principi e criteri innovativi per la  revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale  in materia di tasse  dirette indirette e tributi  locali che si dovrà realizzare entro due anni attraverso i decreti attuativi.  

    Principi cardine  sono una maggiore integrazione tra giudizi amministrativi e penali e i regimi premiali cioè le agevolazioni per i contribuenti che collaborano con il Fisco. Per il penale in caso di mancati versamenti si terrà in maggior conto la presenza di  cause di forza maggiore 

    Vediamo più in dettaglio il testo di legge.

    Delega fiscale: aspetti comuni sanzioni amministrative e penali

    Per quanto riguarda i criteri direttivi  comuni per le  sanzioni tributarie amministrative e penali vengono posti cinque obiettivi:

    1.    maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali

    2.    possibilità di compensare sanzioni e/o interessi per mancati versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati con i crediti nei confronti delle amministrazioni statali, certificati tramite l’apposita piattaforma dei crediti commerciali

    3.    revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario

    4.    riduzione delle sanzioni  fino all'esclusione totale per i casi di  adempimento collaborativo da parte del contribuente 

    5.    distinzione più rigorosa anche dal punto di vista delle sanzioni applicabili  tra i casi di  compensazioni indebite di crediti di imposta non spettanti e  compensazioni indebite di crediti di imposta inesistenti.

    Delega fiscale: sanzioni penali

    La legge delega 111 prevede invece, specificamente in tema di sanzioni penali  l'intenzione  di  elaborare nei decreti attuativi norme che diano particolare specifico rilievo a:

    1.  l’eventuale sopraggiunta impossibilità, per il contribuente, di fare fronte al pagamento del tributo, per motivi a lui non imputabili;

    2.  le definizioni  raggiunte in sede amministrativa o giudiziale circa la valutazione della rilevanza del fatto ai fini penali.

    Delega fiscale: principi per le sanzioni amministrative

    Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per le violazioni in campo tributario, la legge delega il Governo a:

    • migliorare la proporzionalità delle sanzioni tributarie, in modo da ridurne il carico e allinearlo agli standard di altri Paesi europei.
    •  assicurare l’effettiva applicazione delle sanzioni collegata ad una revisione dell’istituto del ravvedimento, che comporti una graduazione della riduzione delle sanzioni;
    •  rendere inapplicabile   la maggiorazione delle sanzioni per recidiva  prima della definizione del giudizio sulle precedenti violazioni.
    • procedere ad una revisione delle ipotesi stesse di recidiva.

    Importanti infine le  condizioni  generali previste per l'inapplicabilità delle sanzioni, ovvero 

    •  obiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria
    • l'adeguamento da parte del contribuente , con una dichiarazione integrativa e il pagamento dell'imposta,  alle indicazioni elaborate dall’Amministrazione finanziaria con documenti di prassi.

  • Lavoro estero

    Smart working all’estero e frontalieri: guida completa dall’Agenzia

    Con la circolare n. 25,  pubblicata il 18 agosto 2023, l’Agenzia delle entrate fa il punto sulla disciplina applicabile il materia di lavoro agile smart working e lavoro dei frontalieri  dopo le novità apportate dal nuovo accordo  tra Italia e Svizzera e  dalla legge n. 83/2023. Vediamo le principali novità  nei paragrafi seguenti.

    Smart working  all'estero: residenza fiscale 

    Sul lavoro smart  detto anche da remoto  si conferma, ai fini dell'imponibilità fiscale,  l'importanza della presenza fisica del lavoratore nello Stato al momento della prestazione lavorativa . Restano quindi  applicabili i criteri previsti dall’articolo 2 del Tuir per l’identificazione della residenza fiscale.

    Non è rilevante  il fatto che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nell’altro Stato contraente e dal Paese in cui è localizzato il datore di lavoro per cui la prestazione è effettuata.

    Resta comunque configurabile la presenza di  stabile organizzazione o di  base fissa nel territorio dello Stato.

    Regime impatriati 

    In tema di regime impatriati  l'Agenzia ribadisce che l’agevolazione prevista dall’art. 16 del DLgs. 147/2015, è applicabile anche per il lavoro da remoto con  residenza in Italia, alle dipendenze di un datore di lavoro estero.

    Si precisa  che l’iscrizione all’Aire e la prestazione lavorativa  per un soggetto estero non sono di per sé elementi sufficienti a escludere la residenza fiscale in Italia.

    Lavoratori frontalieri : nuovo Accordo Italia Svizzera

    Nella seconda parte della circolare l'Agenzia riepiloga la disciplina fiscale per i lavoratori “frontalieri” o “transfrontalieri”,  riportando i principali chiarimenti forniti  anche recentemente  con  numerose risposte a interpello viene illustrato inoltre il  nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera.

    In particolare ricorda che è stato modificato il concetto di  “lavoratore frontaliere” , definito come:

    •  qualsiasi lavoratore residente in uno Stato contraente 
    • fiscalmente residente in un Comune iche si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20km dal confine con l’altro Stato contraente
    • svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato, 
    • per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto altro Stato e che 
    • ritorna, di regola ogni giorno,  al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

    Dal punto di vista fiscale il principio di  tassazione concorrente tra Paese della fonte e Paese di residenza, ha sostituito quello di  tassazione esclusiva nel Paese della fonte prevista dall’Accordo del 1974.

    Si segnala inoltre la disciplina provvisoria  in vigore  fino al 31 dicembre 2023 agli “attuali frontalieri” in  smart working alla data del 31 marzo 2022, per la quale   fino al 40% dei giorni di lavoro svolti in Italia in modalità di telelavoro  si considerano svolti in Svizzera.

    Altre  novità  della legge n. 83/2023 per i frontalieri

    Tra le  ulteriori novità introdotte dalla legge n. 83/2023, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo del 2020 si ricordano infine:

    • l'innalzamento della franchigia dal 2024, per i redditi da lavoro dipendente di tutti i transfrontalieri  dagli attuali 7.500 euro a 10mila euro;
    •  deducibilità dal reddito complessivo dei contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria dello Stato in cui lavorano
    • esclusione dalla base imponibile dell’Irpef degli assegni di sostegno al nucleo familiare erogati dagli stati in cui i lavoratori prestano attività.