• Lavoro Dipendente

    Fondo aereo: nuove istruzioni per l’integrazione salariale

    Nel messaggio 757 del 21 febbraio 2023 INPS fornisce nuove istruzioni sulle domande per il trattamento di integrazione salariale a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale come preannunciato dalla circolare 4 2023 sugli ammortizzatori sociali 2023.

    In particolare  si ricorda che  le domande  di accesso alle prestazioni presentate  tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022  sono state ritenute validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza di 60 giorni  dopo la data  del decreto ministeriale di concessione.

    L'istituto precisa che:

    •  per le aziende che hanno optato per il pagamento diretto,  o che non hanno  comunicato la modalità di pagamento e la prestazione sarà pagata mensilmente dall’Istituto per l’intero periodo autorizzato e  l’azienda è tenuta  comunque  all’invio dei file mensili 
    • per le aziende che hanno anticipato le  prestazioni l’INPS  trasmetterà,  via PEC, la notifica dell'autorizzazione  al conguaglio  comunicando  anche il numero di autorizzazione e il  codice conguaglio da utilizzare.

     L’azienda dovrà trasmettere i file mensili per consentire il calcolo dell’importo da conguagliare che verrà comunicato dall'INPS.

    Nel flusso uniemens i datori di lavoro utilizzeranno per il conguaglio  il  nuovo codice causale “L905”.

  • Rubrica del lavoro

    Contributi calcio femminile: istruzioni INPS

    Con la circolare 24 del 20 febbraio 2023 Inps fornisce  le istruzioni sugli obblighi contributivi  derivanti dalla l’introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile a fare data dalla stagione 2022/2023 relativamente al Campionato di Serie A   previsto con  la delibera n. 353 del 9 novembre 2020  della Federazione italiana Giuoco Calcio .

    La novità è entrata in vigore  a decorrere dal 1° luglio 2022. 

    L'istituto comunica quindi l'estensione a tutti gli sportivi professionisti  sopracitati dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, relativa al regime ex ENPALS.

    Conseguentemente, le società sportive che beneficiano dell'attività prestata da detti lavoratori (subordinati e autonomi) sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti .

    Figure professionali interessate

    L'obbligo riguarda le seguenti figure professionali titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo  nei confronti delle società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile:

    • i direttori sportivi;
    • i direttori tecnici;
    • le atlete calciatrici;
    • gli allenatori;
    • i preparatori atletici.

    Con specifico riferimento alle calciatrici professioniste  si applica l’articolo 3, primo comma, della legge n. 91/1981, che prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato e ammette (art. 3, comma 2) quella autonoma solo al ricorrere di specifici presupposti.

    Obbligo e aliquote contributive calcio femminile professionistico

     L’obbligo contributivo e i correlati oneri di natura informativa conseguenti all’iscrizione al FPSP sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore 

    La contribuzione previdenziale relativa all’assicurazione IVS, è pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile calcolata sulla retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore.

    Per gli sportivi professionisti “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera

    Sono dovuti inoltre:

    •  il contributo di solidarietà  nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale
    •  l’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore.

    I valori minimi e massimi applicabili  sono stati comunicati con la circolare n. 11/2023.

    La circolare 24  specifica poi le istruzioni operative per la trasmissione delle dichiarazioni  retributive e contributive 

    In caso di nuova apertura di una apposita posizione contributiva dovrà essere indicata, come data inizio attività, il 1° luglio 2022. seguendo le  indicazioni fornite con la circolare n. 2/2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 80/2014.

  • Rubrica del lavoro

    Contributi INPS volontari 2023: dipendenti e autonomi

    Con la  circolare  22  del 20 febbraio 2023 l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2023 da:

    1. lavoratori dipendenti non agricoli,
    2.  lavoratori autonomi ed 
    3. lavoratori iscritti alla Gestione separata,

    che intendono proseguire i versamenti previdenziali in forma volontaria.

     Gli importi sono adeguati  a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari quest'anno  all'8,1%.

    Vengono specificati in particolare :

    1.  Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
    2.  Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
    3.  Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)
    4.  Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
    5.  Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e commercianti
    6.  Versamenti volontari nella Gestione separata

    Versamenti  volontari dipendenti 2023

    Nell'allegato 1 è fornita la tabella con le classi di contribuzione e la retribuzione minima imponibile ai fini dei versamenti volontari.

    Per i versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli sulla base della variazione dell’indice ISTAT,  per l’anno 2023 si applicano i seguenti valori:

    •  retribuzione minima settimanale € 227,18;
    • prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’’aliquota aggiuntiva dell’1% :  € 52.190,00;
    • massimale per prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che esercitino l’opzione per il sistema contributivo: € 113.520,00.
    •  aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995: 33%. 

    Contributi volontari artigiani commercianti e gestione separata

    Riportiamo di seguito le tabelle  relative alle Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria per Artigiani e commercianti

    (Decorrenza 1° gennaio 2023)

    ARTIGIANI

     

     

    Classi di reddito

     

    Reddito medio imponibile

     

     

    Contribuzione mensile

    24%

    23,25%

     1

    Fino a € 17.504

    € 17.504

    € 350,08

    € 339,14

     2

    da € 17.505 a € 23.285

    € 20.395

    € 407,90

    € 395,16

     3

    da € 23.286 a € 29.066

    € 26.176

    € 523,52

    € 507,16

     4

    da € 29.067 a € 34.847

    € 31.957

    € 639,14

    € 619,17

     5

    da € 34.848 a € 40.628

    € 37.738

    € 754,76

    € 731,18

     6

    da € 40.629 a € 46.409

    € 43.519

    € 870,38

    € 843,19

     7

    da € 46.410 a € 52.189

    € 49.300

    € 986,00

    € 955,19

     8

    da € 52.190

    € 52.190

    € 1.043,80

    € 1.011,19

    COMMERCIANTI

     

     

              Classi di reddito

     

    Reddito medio imponibile

     

    Contribuzione mensile

     

    24,48%

    23,73%

     1

    Fino a € 17.504

    € 17.504

    € 357,09

    € 346,15

     2

    da € 17.505 a € 23.285

    € 20.395

    € 416,06

    € 403,32

     3

    da € 23.286 a € 29.066

    € 26.176

    € 534,00

    € 517,64

     4

    da € 29.067 a € 34.847

    € 31.957

    € 651,93

    € 631,95

     5

    da € 34.848 a € 40.628

    € 37.738

    € 769,86

    € 746,27

     6

    da € 40.629 a € 46.409

    € 43.519

    € 887,79

    € 860,59

     7

    da € 46.410 a € 52.189

    € 49.300

    € 1.005,72

    € 974,91

     8

    da € 52.190          

    € 52.190

    € 1.064.68

    € 1.032,06

    GESTIONE SEPARATA

    Si ricorda che l’importo del contributo volontario dovuto    si ottiene applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno  precedente, SOLO l’aliquota IVS   pari a: 

    •  25% per i professionisti e 
    •  33% per i collaboratori e per le figure assimilate.

    L'importo minimo dovuto per la prosecuzione volontaria è pari quindi a: 

    minimo annuo mensile
    professionisti € 4.376,04 € 364,67
    collaboratori e altri iscritti  € 5.776,32 € 481,36 

  • Pensioni

    Contributi Enasarco: non valgono per l’applicazione del massimale

    Solo i contributi Enasarco versati prima del  27 agosto 1966, potrebbero validamente concorrere a definire l'anzianità contributiva necessaria all'applicazione  del sistema di calcolo misto o retributivo. Da quella data infatti, con l'entrata in vigore della legge 613/1966, l'ente di previdenza di agenti e rappresentanti di commercio è stato trasformato da gestore  previdenziale sostitutivo a gestore di prestazioni integrative per cui i contributi precedenti non hanno valore  per la definizione del regime pensionistico.

     Lo chiarisce l'INPS del messaggio  730 del 20 febbraio 2023,  emanato con l'approvazione del  Ministero del lavoro.

    L'Istituto  ricorda che il «regime contributivo» delle pensioni a norma della legge 335/1995 che prevede il sistema di calcolo degli assegni  sulla base dei contributivi versati e non sulla media delle ultime retribuzioni si applica ai lavoratori  lavoratori privi di un'anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, oltre che a coloro che lo scelgono volontariamente (come nel caso del regime Opzione donna).

     Come noto il regime contributivo è meno conveniente per i contribuenti rispetto al regime "misto" o retributivo puro riservato a coloro che già alla data del 31 dicembre 1995 avevano versato contributi previdenziali validi .

    Inoltre, nel regime contributivo è previsto  un «massimale contributivo», cioè una soglia oltre la quale non si versano più contributi , limite che non  si applica a  chi rientra nel regime misto o retributivo .

    Il messaggio  conclude quindi che dato che la legge 22 luglio 1966, n. 613, istitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l’INPS, ha riconosciuto all’Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall’Inps, dall'entrata in vigore della legge (27 agosto 1966) e fino al 31 dicembre 1995 tali contributi  NON  sono rilevanti   ai fini della determinazione dell'anzianità e della definizione del regime pensionistico applicabile

    Essi non possono tra l'altro neppure  essere  oggetto di ricongiunzione con quella versata in Ago  o nelle forme esclusive e  sostitutive,  né utilizzabile ai fini del cumulo o totalizzazione),

    Solo  eventuali contributi versati prima del 27 agosto 1966, cioè prima   dell'entrata in vigore della citata legge 613/1966, sarebbero utili a fissare l'anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 ai  fini della non applicazione del massimale. 

  • Pensioni

    Cassa Forense: novità pensioni e welfare 2023

    Il 2023 si apre con importanti novità in ambito previdenziale e assistenziale per gli iscritti alla Cassa forense:

    1. rivalutazione degli assegni pensionistici e
    2. bandi in tema di welfare con contributi per famiglie numerose e nuclei monogenitoriali.

    Vediamo di seguito alcuni dettagli in piu e i documenti integrali della cassa previdenziale. 

    Rivalutazione pensioni 2023

    Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Cassa forense ha stabilito l'applicazione del tasso di rivalutazione dell' 8,1% , comunicato dall'Istat il 17 gennaio scorso, agli assegni pensionistici degli iscritti a partire dal 1 gennaio 2023.

    La procedura si attiverà dal mese successivo a quello in cui sara formalizzata l'autorizzazione del ministro competente con riconoscimento degli arretrati dal 1 gennaio 2023.

    Bandi welfare Cassa forense 2023

    Sono stati pubblicati il 28 dicembre 2022  due bandi con speciali  misure di welfare 2023  per le famiglie degli avvocati iscritti:

    • n. 11/2022 per l’assegnazione di contributi fino a 3 mila euro  per famiglie numerose (tre o piu figli) e 
    • n. 12/2022 per l’assegnazione di contributi  da 1000 euro per ogni figlio alle famiglie monogenitoriali.

    In particolare: 

    1. il bando 11 per “famiglie numerose” riguarda gli  iscritti con almeno tre figli di età inferiore ai 26 anni, 
    2. il bando 12 è rivolto alle “famiglie monogenitoriali”o a genitore unico   cioè agli iscritti che con almeno un figlio di età inferiore a 26 anni, a proprio totale ed esclusivo carico economico. (Per genitore unico si intendono genitori  vedovi  o single con figlio non riconosciuto dall’altro genitore,  single con figlio adottato,  separati/divorziati con figlio per il quale  non sussiste obbligo di mantenimento a carico dell’altro genitore).

    Entrambe le misure  sono destinate   ad Avvocati e Praticanti che siano: 

    • iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione  in corso, 
    • non sospesi o cancellati dall’Albo dei praticanti avvocati, 
    •  in regola, alla data di pubblicazione del bando, con le comunicazioni reddituali alla Cassa per l’intero periodo di iscrizione, e comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati,  dall’anno successivo al pensionamento.

    Le domande per entrambi i bandi vanno inviate alla Cassa Forense, tramite la piattaforma  sul sito, entro le h.24 del 23 marzo 2023, complete degli allegati richiesti , tra cui l'attestazione ISEE rilasciata nel 2023.

    I contributi sono erogati, fino ad esaurimento delle risorse sulla base dei valori ISEE dichiarati .

     Per coloro che abbiano già beneficiato una volta della stessa  provvidenza nel 2020 o 2021, il contributo è ridotto del 50%.

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2023: come indicare le agevolazioni agli impatriati

    La Certificazione Unica da inviare entro il prossimo 16 marzo 2023 deve indicare anche i dati relativi  all' eventuale utilizzo nel 2022 per  il lavoratore interessato, del 

    1. regime agevolato per docenti e ricercatori di cui all’art. 44 del DL 78/2010 cd rientro dei cervelli e del
    2. regime agevolato "impatriati" di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.

    Vediamo i codici e i dati da riportare in dettaglio, come illustrati nelle istruzioni  dell'Agenzia.

    Qui il modello 2023

    Lavoratori dipendenti

    REGIME  AGEVOLATO ART 44 DL 78 2010 "RIENTRO DEI CERVELLI" ( le istruzioni richiamano l'art 17 DL 185-2008)

    riguarda i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori, che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano stati  non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi  e che dalla data di entrata in  vigore dell’art. 44 del D.L 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2020, n. 122 o in  uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

    Va indicato  solo il 10 per cento dei redditi corrisposti. 

    Nella parte dedicata ai Redditi di lavoro dipendente, sezione “Altri dati"   vanno riportati 

    • nel punto 462 il codice “2”, 
    • nel punto 463 gli importi esclusi dall'imponibile  (cioè 90% del reddito corrisposto al lavoratore).

    Nel caso in cui non sia stato effettuato l'abbattimento dell'imponibile  va indicato nelle annotazioni  il codice BC per consentire la fruizione della dichiarazione dei redditi.

    REGIME AGEVOLATO ART 16 D.Lgs 147 2015  "IMPATRIATI"

    riguarda redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori impatriati rientrati in Italia dall’estero e che trasferiscono  la residenza nel territorio dello Stato

    Le istruzioni distinguono le annualità e i diversi casi previsti dall'evoluzione normativa

    1 – per i lavoratori rientrati in Italia dal 2017 e fino al 29 aprile 2019 si indica :

    • nel punto 462 il codice “4”
    • nel punto 463 il 50% dell’ammontare corrisposto

     2 – per i lavoratori soggetti alle modifiche apportate dall’art. 5 del DL 34/2019, rientrati in Italia dal 30 aprile 2019

    • nel punto 462  il codice “6”, 
    •  punto 463 : il 70% dell’ammontare corrisposto;

    3 – per i soggetti che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno (art. 16 comma 5-bis del DLgs. 147/2015) vanno indicati:

    • nel punto 462 il codice “8”,
    •  nel punto 463 il 90% dell’ammontare corrisposto;

    4 – per  gli sportivi professionisti (art. 16 comma 5-quater del DLgs. 147/2015), vanno indicati :

    • nel punto 462 il codice “9” 
    • nel punto 463 il 50% dell’ammontare corrisposto.

    Anche in questo caso se il datore di lavoro non ha applicato l'agevolazione dovrà indicare nelle annotazioni  i codici (nell'ordine)  “BD”, “CQ”, “CR” e “CS” per consentire la fruizione in sede di dichiarazione dei redditi.

    Per quanto riguarda i casi collegati alla proroga del regime dei c.d. vecchi impatriati per i quali il  DL 34/2019 ha ampliato le aliquote di non imponibilità si devono indicare:

    1. nel punto 462 i codici “13” in presenza di figli minorenni e “14” nel caso di acquisto di immobile  residenziale in un Comune del mEZZOGIORNO  italia
    2.  nel punto 463 la somma esclusa dal reddito imponibile;

     in caso di mancata applicazione i codici  da riportare nelle annotazioni sono “CT” e “CU”.

    Lavoratori autonomi 

    Per i lavoratori autonomi  nella  parte del modello “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, sezione “Dati fiscali” vanno indicati:

    • nel punto 4 “Ammontare lordo corrisposto”, le somme  complessivamente corrisposte al lavoratore al netto eventualmente dell'IVA
    • nel punto 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”,   SOLO l'importo non imponibile 
    • nel  punto 6  uno dei Codici  sopra indicati come  per  lavoratori dipendenti.
  • Crisi d'impresa

    Naspi in caso di dimissioni o recesso per crisi d’impresa

    Con la circolare 21 del 10 febbraio 2023 INPS chiarisce  il diritto alla NASPI per i dipendenti di aziende  coinvolte in  procedure di crisi di impresa. In particolare vengono presi in esame i casi di 

    1. dimissioni del lavoratore
    2. recesso del curatore
    3.  risoluzione di diritto  del rapporto di lavoro.

    L'istituto ricorda che  per l'accesso alla indennità di disoccupazione NASPI la normativa richiede che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente  oppure a seguito di dimissioni per giusta causa.

    Con il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è stata inserita tra le  ipotesi di giusta causa la cessazione del rapporto  a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto nella  procedura di liquidazione giudiziale.

    Anche in questi casi dunque la cessazione  costituisce perdita involontaria del lavoro e presupposto per l'accesso alla indennità di disoccupazione NASpI.

    Le istruzioni INPS sulla tempistica per le domande e la decorrenza dei pagamenti si applicano come  previsto dall’articolo 389, comma 1, del citato D.lgs n. 14 del 2019  con con decorrenza 15 luglio 2022 

    Vale la pena sottolineare che le domande dovranno essere corredate dalla  lettera di dimissioni/licenziamento e che gli uffici inps verificheranno nel Registro delle imprese, che l’azienda  sia effettivamente  in liquidazione giudiziale.

    Perdita del lavoro nella liquidazione giudiziale: quando fare domanda di  NASpI

    L’articolo 189 del D.lgs n. 14 del 2019, al comma  5 dispone che: “Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”.

    Ciò significa che  i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione di subentro o di recesso  da parte del curatore  e, dall’altra, che le eventuali dimissioni del lavoratore devono intendersi rassegnate per giusta causa con la conseguente possibilità  di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

    Le dimissioni hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.

    L'istituto precisa però che  che il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

    Per le altre due fattispecie:

    •  recesso del curatore e 
    • risoluzione di diritto

     il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre, 

    1. nell’ipotesi del recesso da parte del curatore, dalla data in cui  il lavoratore viene a conoscenza  della comunicazione e, 
    2. nell’ipotesi della risoluzione di diritto, la cessazione  interviene decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro.

    Decorrenza del pagamento della NASPI

    Nei casi sopracitati il pagamento della prestazione NASPI decorre:

    1. dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
    2. dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.

    Regime transitorio e termini per maternità, malattia, infortuni

    Restano salve sia in tema di  scadenza dei termini per la domanda, che di decorrenza della prestazione,  le ordinarie regole di cui alla circolare n. 94 del 2015   per gli eventi particolari di  maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale.

    Esclusivamente per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto  verificatesi  tra la data del 15 luglio 2022 e il 10  febbraio 2023  data di pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre  dal 10 febbraio 2023 . e la naspi  verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione.