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Fondo aereo: nuove istruzioni per l’integrazione salariale
Nel messaggio 757 del 21 febbraio 2023 INPS fornisce nuove istruzioni sulle domande per il trattamento di integrazione salariale a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale come preannunciato dalla circolare 4 2023 sugli ammortizzatori sociali 2023.
In particolare si ricorda che le domande di accesso alle prestazioni presentate tra il 1° gennaio 2022 e il 30 settembre 2022 sono state ritenute validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza di 60 giorni dopo la data del decreto ministeriale di concessione.
L'istituto precisa che:
- per le aziende che hanno optato per il pagamento diretto, o che non hanno comunicato la modalità di pagamento e la prestazione sarà pagata mensilmente dall’Istituto per l’intero periodo autorizzato e l’azienda è tenuta comunque all’invio dei file mensili
- per le aziende che hanno anticipato le prestazioni l’INPS trasmetterà, via PEC, la notifica dell'autorizzazione al conguaglio comunicando anche il numero di autorizzazione e il codice conguaglio da utilizzare.
L’azienda dovrà trasmettere i file mensili per consentire il calcolo dell’importo da conguagliare che verrà comunicato dall'INPS.
Nel flusso uniemens i datori di lavoro utilizzeranno per il conguaglio il nuovo codice causale “L905”.
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Contributi calcio femminile: istruzioni INPS
Con la circolare 24 del 20 febbraio 2023 Inps fornisce le istruzioni sugli obblighi contributivi derivanti dalla l’introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile a fare data dalla stagione 2022/2023 relativamente al Campionato di Serie A previsto con la delibera n. 353 del 9 novembre 2020 della Federazione italiana Giuoco Calcio .
La novità è entrata in vigore a decorrere dal 1° luglio 2022.
L'istituto comunica quindi l'estensione a tutti gli sportivi professionisti sopracitati dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, relativa al regime ex ENPALS.
Conseguentemente, le società sportive che beneficiano dell'attività prestata da detti lavoratori (subordinati e autonomi) sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti .
Figure professionali interessate
L'obbligo riguarda le seguenti figure professionali titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo nei confronti delle società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile:
- i direttori sportivi;
- i direttori tecnici;
- le atlete calciatrici;
- gli allenatori;
- i preparatori atletici.
Con specifico riferimento alle calciatrici professioniste si applica l’articolo 3, primo comma, della legge n. 91/1981, che prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato e ammette (art. 3, comma 2) quella autonoma solo al ricorrere di specifici presupposti.
Obbligo e aliquote contributive calcio femminile professionistico
L’obbligo contributivo e i correlati oneri di natura informativa conseguenti all’iscrizione al FPSP sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore
La contribuzione previdenziale relativa all’assicurazione IVS, è pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile calcolata sulla retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore.
Per gli sportivi professionisti “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera
Sono dovuti inoltre:
- il contributo di solidarietà nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale
- l’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore.
I valori minimi e massimi applicabili sono stati comunicati con la circolare n. 11/2023.
La circolare 24 specifica poi le istruzioni operative per la trasmissione delle dichiarazioni retributive e contributive
In caso di nuova apertura di una apposita posizione contributiva dovrà essere indicata, come data inizio attività, il 1° luglio 2022. seguendo le indicazioni fornite con la circolare n. 2/2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 80/2014.
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Contributi INPS volontari 2023: dipendenti e autonomi
Con la circolare 22 del 20 febbraio 2023 l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2023 da:
- lavoratori dipendenti non agricoli,
- lavoratori autonomi ed
- lavoratori iscritti alla Gestione separata,
che intendono proseguire i versamenti previdenziali in forma volontaria.
Gli importi sono adeguati a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari quest'anno all'8,1%.
Vengono specificati in particolare :
- Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
- Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
- Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)
- Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
- Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e commercianti
- Versamenti volontari nella Gestione separata
Versamenti volontari dipendenti 2023
Nell'allegato 1 è fornita la tabella con le classi di contribuzione e la retribuzione minima imponibile ai fini dei versamenti volontari.
Per i versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli sulla base della variazione dell’indice ISTAT, per l’anno 2023 si applicano i seguenti valori:
- retribuzione minima settimanale € 227,18;
- prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’’aliquota aggiuntiva dell’1% : € 52.190,00;
- massimale per prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che esercitino l’opzione per il sistema contributivo: € 113.520,00.
- aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995: 33%.
Contributi volontari artigiani commercianti e gestione separata
Riportiamo di seguito le tabelle relative alle Classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria per Artigiani e commercianti
(Decorrenza 1° gennaio 2023)
ARTIGIANI
Classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
24%
23,25%
1
Fino a € 17.504
€ 17.504
€ 350,08
€ 339,14
2
da € 17.505 a € 23.285
€ 20.395
€ 407,90
€ 395,16
3
da € 23.286 a € 29.066
€ 26.176
€ 523,52
€ 507,16
4
da € 29.067 a € 34.847
€ 31.957
€ 639,14
€ 619,17
5
da € 34.848 a € 40.628
€ 37.738
€ 754,76
€ 731,18
6
da € 40.629 a € 46.409
€ 43.519
€ 870,38
€ 843,19
7
da € 46.410 a € 52.189
€ 49.300
€ 986,00
€ 955,19
8
da € 52.190
€ 52.190
€ 1.043,80
€ 1.011,19
COMMERCIANTI
Classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
24,48%
23,73%
1
Fino a € 17.504
€ 17.504
€ 357,09
€ 346,15
2
da € 17.505 a € 23.285
€ 20.395
€ 416,06
€ 403,32
3
da € 23.286 a € 29.066
€ 26.176
€ 534,00
€ 517,64
4
da € 29.067 a € 34.847
€ 31.957
€ 651,93
€ 631,95
5
da € 34.848 a € 40.628
€ 37.738
€ 769,86
€ 746,27
6
da € 40.629 a € 46.409
€ 43.519
€ 887,79
€ 860,59
7
da € 46.410 a € 52.189
€ 49.300
€ 1.005,72
€ 974,91
8
da € 52.190
€ 52.190
€ 1.064.68
€ 1.032,06
GESTIONE SEPARATA
Si ricorda che l’importo del contributo volontario dovuto si ottiene applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno precedente, SOLO l’aliquota IVS pari a:
- 25% per i professionisti e
- 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.
L'importo minimo dovuto per la prosecuzione volontaria è pari quindi a:
minimo annuo mensile professionisti € 4.376,04 € 364,67 collaboratori e altri iscritti € 5.776,32 € 481,36 -
Contributi Enasarco: non valgono per l’applicazione del massimale
Solo i contributi Enasarco versati prima del 27 agosto 1966, potrebbero validamente concorrere a definire l'anzianità contributiva necessaria all'applicazione del sistema di calcolo misto o retributivo. Da quella data infatti, con l'entrata in vigore della legge 613/1966, l'ente di previdenza di agenti e rappresentanti di commercio è stato trasformato da gestore previdenziale sostitutivo a gestore di prestazioni integrative per cui i contributi precedenti non hanno valore per la definizione del regime pensionistico.
Lo chiarisce l'INPS del messaggio 730 del 20 febbraio 2023, emanato con l'approvazione del Ministero del lavoro.
L'Istituto ricorda che il «regime contributivo» delle pensioni a norma della legge 335/1995 che prevede il sistema di calcolo degli assegni sulla base dei contributivi versati e non sulla media delle ultime retribuzioni si applica ai lavoratori lavoratori privi di un'anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, oltre che a coloro che lo scelgono volontariamente (come nel caso del regime Opzione donna).
Come noto il regime contributivo è meno conveniente per i contribuenti rispetto al regime "misto" o retributivo puro riservato a coloro che già alla data del 31 dicembre 1995 avevano versato contributi previdenziali validi .
Inoltre, nel regime contributivo è previsto un «massimale contributivo», cioè una soglia oltre la quale non si versano più contributi , limite che non si applica a chi rientra nel regime misto o retributivo .
Il messaggio conclude quindi che dato che la legge 22 luglio 1966, n. 613, istitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l’INPS, ha riconosciuto all’Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall’Inps, dall'entrata in vigore della legge (27 agosto 1966) e fino al 31 dicembre 1995 tali contributi NON sono rilevanti ai fini della determinazione dell'anzianità e della definizione del regime pensionistico applicabile
Essi non possono tra l'altro neppure essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in Ago o nelle forme esclusive e sostitutive, né utilizzabile ai fini del cumulo o totalizzazione),
Solo eventuali contributi versati prima del 27 agosto 1966, cioè prima dell'entrata in vigore della citata legge 613/1966, sarebbero utili a fissare l'anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 ai fini della non applicazione del massimale.
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Cassa Forense: novità pensioni e welfare 2023
Il 2023 si apre con importanti novità in ambito previdenziale e assistenziale per gli iscritti alla Cassa forense:
- rivalutazione degli assegni pensionistici e
- bandi in tema di welfare con contributi per famiglie numerose e nuclei monogenitoriali.
Vediamo di seguito alcuni dettagli in piu e i documenti integrali della cassa previdenziale.
Rivalutazione pensioni 2023
Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Cassa forense ha stabilito l'applicazione del tasso di rivalutazione dell' 8,1% , comunicato dall'Istat il 17 gennaio scorso, agli assegni pensionistici degli iscritti a partire dal 1 gennaio 2023.
La procedura si attiverà dal mese successivo a quello in cui sara formalizzata l'autorizzazione del ministro competente con riconoscimento degli arretrati dal 1 gennaio 2023.
Bandi welfare Cassa forense 2023
Sono stati pubblicati il 28 dicembre 2022 due bandi con speciali misure di welfare 2023 per le famiglie degli avvocati iscritti:
- n. 11/2022 per l’assegnazione di contributi fino a 3 mila euro per famiglie numerose (tre o piu figli) e
- n. 12/2022 per l’assegnazione di contributi da 1000 euro per ogni figlio alle famiglie monogenitoriali.
In particolare:
- il bando 11 per “famiglie numerose” riguarda gli iscritti con almeno tre figli di età inferiore ai 26 anni,
- il bando 12 è rivolto alle “famiglie monogenitoriali”o a genitore unico cioè agli iscritti che con almeno un figlio di età inferiore a 26 anni, a proprio totale ed esclusivo carico economico. (Per genitore unico si intendono genitori vedovi o single con figlio non riconosciuto dall’altro genitore, single con figlio adottato, separati/divorziati con figlio per il quale non sussiste obbligo di mantenimento a carico dell’altro genitore).
Entrambe le misure sono destinate ad Avvocati e Praticanti che siano:
- iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione in corso,
- non sospesi o cancellati dall’Albo dei praticanti avvocati,
- in regola, alla data di pubblicazione del bando, con le comunicazioni reddituali alla Cassa per l’intero periodo di iscrizione, e comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati, dall’anno successivo al pensionamento.
Le domande per entrambi i bandi vanno inviate alla Cassa Forense, tramite la piattaforma sul sito, entro le h.24 del 23 marzo 2023, complete degli allegati richiesti , tra cui l'attestazione ISEE rilasciata nel 2023.
I contributi sono erogati, fino ad esaurimento delle risorse sulla base dei valori ISEE dichiarati .
Per coloro che abbiano già beneficiato una volta della stessa provvidenza nel 2020 o 2021, il contributo è ridotto del 50%.
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Certificazione Unica 2023: come indicare le agevolazioni agli impatriati
La Certificazione Unica da inviare entro il prossimo 16 marzo 2023 deve indicare anche i dati relativi all' eventuale utilizzo nel 2022 per il lavoratore interessato, del
- regime agevolato per docenti e ricercatori di cui all’art. 44 del DL 78/2010 cd rientro dei cervelli e del
- regime agevolato "impatriati" di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.
Vediamo i codici e i dati da riportare in dettaglio, come illustrati nelle istruzioni dell'Agenzia.
Lavoratori dipendenti
REGIME AGEVOLATO ART 44 DL 78 2010 "RIENTRO DEI CERVELLI" ( le istruzioni richiamano l'art 17 DL 185-2008)
riguarda i redditi di lavoro dipendente dei docenti e dei ricercatori, che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano stati non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore dell’art. 44 del D.L 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2020, n. 122 o in uno dei cinque anni solari successivi vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
Va indicato solo il 10 per cento dei redditi corrisposti.
Nella parte dedicata ai Redditi di lavoro dipendente, sezione “Altri dati" vanno riportati
- nel punto 462 il codice “2”,
- nel punto 463 gli importi esclusi dall'imponibile (cioè 90% del reddito corrisposto al lavoratore).
Nel caso in cui non sia stato effettuato l'abbattimento dell'imponibile va indicato nelle annotazioni il codice BC per consentire la fruizione della dichiarazione dei redditi.
REGIME AGEVOLATO ART 16 D.Lgs 147 2015 "IMPATRIATI"
riguarda redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori impatriati rientrati in Italia dall’estero e che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato
Le istruzioni distinguono le annualità e i diversi casi previsti dall'evoluzione normativa
1 – per i lavoratori rientrati in Italia dal 2017 e fino al 29 aprile 2019 si indica :
- nel punto 462 il codice “4”
- nel punto 463 il 50% dell’ammontare corrisposto
2 – per i lavoratori soggetti alle modifiche apportate dall’art. 5 del DL 34/2019, rientrati in Italia dal 30 aprile 2019
- nel punto 462 il codice “6”,
- punto 463 : il 70% dell’ammontare corrisposto;
3 – per i soggetti che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno (art. 16 comma 5-bis del DLgs. 147/2015) vanno indicati:
- nel punto 462 il codice “8”,
- nel punto 463 il 90% dell’ammontare corrisposto;
4 – per gli sportivi professionisti (art. 16 comma 5-quater del DLgs. 147/2015), vanno indicati :
- nel punto 462 il codice “9”
- nel punto 463 il 50% dell’ammontare corrisposto.
Anche in questo caso se il datore di lavoro non ha applicato l'agevolazione dovrà indicare nelle annotazioni i codici (nell'ordine) “BD”, “CQ”, “CR” e “CS” per consentire la fruizione in sede di dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda i casi collegati alla proroga del regime dei c.d. vecchi impatriati per i quali il DL 34/2019 ha ampliato le aliquote di non imponibilità si devono indicare:
- nel punto 462 i codici “13” in presenza di figli minorenni e “14” nel caso di acquisto di immobile residenziale in un Comune del mEZZOGIORNO italia
- nel punto 463 la somma esclusa dal reddito imponibile;
in caso di mancata applicazione i codici da riportare nelle annotazioni sono “CT” e “CU”.
Lavoratori autonomi
Per i lavoratori autonomi nella parte del modello “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”, sezione “Dati fiscali” vanno indicati:
- nel punto 4 “Ammontare lordo corrisposto”, le somme complessivamente corrisposte al lavoratore al netto eventualmente dell'IVA
- nel punto 7 “Altre somme non soggette a ritenuta”, SOLO l'importo non imponibile
- nel punto 6 uno dei Codici sopra indicati come per lavoratori dipendenti.
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Naspi in caso di dimissioni o recesso per crisi d’impresa
Con la circolare 21 del 10 febbraio 2023 INPS chiarisce il diritto alla NASPI per i dipendenti di aziende coinvolte in procedure di crisi di impresa. In particolare vengono presi in esame i casi di
- dimissioni del lavoratore
- recesso del curatore
- risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
L'istituto ricorda che per l'accesso alla indennità di disoccupazione NASPI la normativa richiede che la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta involontariamente oppure a seguito di dimissioni per giusta causa.
Con il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è stata inserita tra le ipotesi di giusta causa la cessazione del rapporto a seguito di recesso del curatore o risoluzione di diritto nella procedura di liquidazione giudiziale.
Anche in questi casi dunque la cessazione costituisce perdita involontaria del lavoro e presupposto per l'accesso alla indennità di disoccupazione NASpI.
Le istruzioni INPS sulla tempistica per le domande e la decorrenza dei pagamenti si applicano come previsto dall’articolo 389, comma 1, del citato D.lgs n. 14 del 2019 con con decorrenza 15 luglio 2022
Vale la pena sottolineare che le domande dovranno essere corredate dalla lettera di dimissioni/licenziamento e che gli uffici inps verificheranno nel Registro delle imprese, che l’azienda sia effettivamente in liquidazione giudiziale.
Perdita del lavoro nella liquidazione giudiziale: quando fare domanda di NASpI
L’articolo 189 del D.lgs n. 14 del 2019, al comma 5 dispone che: “Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale”.
Ciò significa che i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione di subentro o di recesso da parte del curatore e, dall’altra, che le eventuali dimissioni del lavoratore devono intendersi rassegnate per giusta causa con la conseguente possibilità di accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.
Le dimissioni hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate.
L'istituto precisa però che che il termine di 68 giorni legislativamente previsto, a pena di decadenza, per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.
Per le altre due fattispecie:
- recesso del curatore e
- risoluzione di diritto
il termine di decadenza di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre,
- nell’ipotesi del recesso da parte del curatore, dalla data in cui il lavoratore viene a conoscenza della comunicazione e,
- nell’ipotesi della risoluzione di diritto, la cessazione interviene decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro.
Decorrenza del pagamento della NASPI
Nei casi sopracitati il pagamento della prestazione NASPI decorre:
- dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno;
- dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno.
Regime transitorio e termini per maternità, malattia, infortuni
Restano salve sia in tema di scadenza dei termini per la domanda, che di decorrenza della prestazione, le ordinarie regole di cui alla circolare n. 94 del 2015 per gli eventi particolari di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale.
Esclusivamente per le cessazioni per dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto verificatesi tra la data del 15 luglio 2022 e il 10 febbraio 2023 data di pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dal 10 febbraio 2023 . e la naspi verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione.