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Pensioni anticipate lavori usuranti: domande entro il 1° maggio
L’INPS, con il messaggio 812 del 23.2.2024 , ha fornito le istruzioni per la presentazione, entro il 1° maggio 2024 delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, per soggetti che perfezionano i requisiti nell’anno 2025, ai fini del pensionamento anticipato.
L'istituto sottolinea che la domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Vengono richiamate per maggiori dettagli le istruzioni fornite con la circolare n. 90 del 24 maggio 2017 e con la circolare n. 59 del 29 marzo 2018 e sono fornite le tabelle per le diverse categorie di lavoratori con la specifica dei requisiti contributivi e di anzianità richiesti.
In particolare, INPS ricorda che i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non verranno adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.
Pensione anticipata lavori usuranti tabelle requisiti 1.1.-31.12.2025
INPS fornisce le seguenti tabelle dei requisiti .
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI dal 1 gennaio al 31 dicembre 2025
Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo e
lavoratori notturni a turni per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno o per tutto l'anno lavorativo
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 61 e 7 mesi
97,6
almeno 35 anni
minimo 62 e 7 mesi
98,6
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno:
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 63 e 7 mesi*
99,6*
almeno 35 anni
minimo 64 e 7 mesi*
100,6*
PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI Lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni da 72 a 77 all'anno
LAVORATORI DIPENDENTI
LAVORATORI AUTONOMI
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
Anzianità contributiva
Requisito anagrafico
Quota (somma età e anzianità contributiva)
almeno 35 anni
minimo 62 e 7 mesi
98,6
almeno 35 anni
minimo 63 e 7 mesi
99,6
Pensione anticipata lavori usuranti: come fare domanda
La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione minima richiesta.
In merito alla documentazione si ricorda che per i lavoratori del settore privato, qualora dalla documentazione sopra indicata non risulti inequivocabilmente lo svolgimento dell’attività faticosa e pesante, è possibile produrre ogni ulteriore documentazione risalente all’epoca in cui sono state svolte le attività e la stessa non può, pertanto, essere sostituita da dichiarazioni del datore di lavoro rilasciate “ora per allora”.
Per le attività lavorative svolte a decorrere dall'anno 2011, sono utili le comunicazioni obbligatorie trasmesse dal datore di lavoro al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali .
Si sottolinea infine che la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2024 comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico pari a:
- un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
- due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
- tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
ATTENZIONE per personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), il differimento mensile citato non trova applicazione e il trattamento pensionistico anticipato non può avere decorrenza anteriore rispettivamente al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che alle date in argomento gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i predetti soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine pur in presenza dei requisiti il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.
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Prescrizione contributi INPS delle PA: proroga fino al 31.12.2024
Con la circolare 52 del 22 aprile 2024, facendo seguito alla circolare 92 2023, INPS comunica le regole sulla proroga dell' inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle
- contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e
- contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata
La nuova proroga è stata introdotta dal decreto Milleproroghe 215 2023 e prevedeva anche che per le Amministrazioni pubbliche che, entro il 31 dicembre 2023, avessero adempiuto, anche in modalità rateale, agli obblighi non avrebbe trovato applicazione il regime sanzionatorio di cui all’articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.
Versamento contributi fino al 2019 entro il 31.12. senza sanzioni
- Dal punto di vista operativo si confermano integralmente le indicazioni contenute nella circolare n. 92/2023 precisando che, fino al 31 dicembre 2024, con riferimento alla Gestione dipendenti pubblici, le pubbliche Amministrazioni potranno continuare a regolarizzare le posizioni assicurative per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019, con le modalità già in uso , ovvero
- per i periodi fino al 31 dicembre 2013 (per gli iscritti alla Cassa CTPS, di cui MEF-SPT è sostituto d’imposta) e fino al 30 settembre 2012 (per gli iscritti alle Casse CPDEL, CPUG, CPI, CPS): il datore di lavoro può utilizzare il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA o, in alternativa, l’applicativo “Nuova PAssWeb”;
per i periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 e al 30 settembre 2012l datore di lavoro deve utilizzare esclusivamente il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA.
Tali comunicazioni, effettuate entro il 31 dicembre 2024, determinano l’interruzione della prescrizione.
Per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, le pubbliche Amministrazioni, sono tenute, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, a trasmettere all’INPS esclusivamente i flussi di denuncia mensile Uniemens/ListaPosPA E non sono tenute, in forza del citato articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, a dare prova dei relativi versamenti.
Diversamente, con l’applicativo “Nuova PAssWeb”, , non prevista nel campo di applicazione potranno essere ancora attivate le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva da parte dell’INPS.
Prescrizione contributi PP.AA: sanzioni inapplicabili
In merito all’inapplicabilità del regime sanzionatorio, per effetto dell’articolo 1, comma 17 [5], del decreto-legge n. 215/2023, le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000.
Uniche condizioni :
che l’adempimento, anche in modalità rateale, avvenga entro il 31 dicembre 2024, con domanda di rateazione sia presentata entro il predetto termine e anche quando le rate accordate scadano oltre il 31 dicembre 2024, e,
per i crediti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione SOLO SE la domanda sia presentata entro il 31 dicembre 2024.
ATTENZIONE Qualora la domanda di rateazione, pur presentata entro il 31 dicembre 2024, non sia definita con l’accoglimento il beneficio dell’inapplicabilità
Un limite all’inapplicabilità del regime sanzionatorio è costituito dagli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato che abbiano statuito che le sanzioni civili sono dovute.
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CCNL Legno Confapi : nuovi minimi retributivi 2024
il 15 novembre 2023 era stata definita la parte economica per il 2023 e avviata la trattativa di rinnovo del contratto del settore del legno piccola industria tra:- Confapi,- Unital Confapi; e – Feneal Uil, Filca Cisl, – Fillea Cgil.
Il precedente contratto era scaduto il 28.2.2023 (vedi sotto i dettagli)
In data 9 aprile, le Parti hanno sottoscritto una nuova per la definizione degli aumenti dei minimi retributivi a partire dal 1° marzo 2024, pari a un indice IPCA del 5,9%
L'aumento del minimo tabellare è pari ad euro 97,54 per la categoria AE1 (parametro 100).
L'erogazione degli importi relativi al mese di marzo avverrà con le competenze del mese di aprile 2024.
La tabella complessiva degli aumenti e dell'Una tantum previsti è la seguente:
Allegati:Par.
Aumenti
dall’1.12.2023
Minimi dall’1.12.2023
Una tantum
Marzo – Novembre 2023
Aumenti dal 1.3.2024 Minimi dal 1.3.2024 210
199,50
2.907,29
900,00
204,83 3.112,12 195
185,25
2.739,09
900,00
190,20 2.929,29
180
171,00
2.574,20
900,00
175,57 2.749,77 165
156,75
2.409,33
900,00
160,94 2.570,27 155
147,25
2.243,54
900,00
151,19 2.394,73 155
147,25
2.243,54
900,00
151,19 2.394,73 142
134,90
2.100,66
900,00
138,51
2.239,17 155
147,25
2.243,58
900,00
151,19 2.394,77 140
133,00
2.078,67
900,00
136,55 2.215,22 134
127,30
2.008,49
900,00
130,70 2.139,19 126,5
120,18
1.926,06
900,00
123,39 2.049,45 119
113,05
1.840,57
900,00
116,07 1.956,64 100
95,00
1.629,20
900,00
97,54 1.726,74 Aumenti Retribuzioni CCNL Legno 2021
Era stato siglato il 31 maggio 2021 il precedente rinnovo del contratto per i 16.500 addetti impiegati nelle piccole e medie imprese del legno-arredo aderenti a Unital Confapi, in vigore dal 1.1.2021 a febbraio 2023 (il testo integrale è allegato in fondo all'articolo)
Di seguito le principali novità.
Previsti aumenti certi non soggetti a verifica con redistribuzione della produttività e flessibilità delle innovazioni del settore nella misura di 70 euro a parametro 140-AS2 a partire da gennaio 2021; di seguito la tabella riepilogativa
livelli aumento in euro nuovo minimo retributivo dal 1.1.2021 AD3 107,5 2.645,33 AD2 100 2.494, 65 AC1 71 1924,52 AS2 70 1905,00 AE2 59,5 1692,95 AE1 50 1505,15 Inoltre si prevedono recuperi dell’inflazione con verifiche a gennaio 2022 e 3 aumenti periodici di anzianità.
Per il 2023 le parti verificheranno gli incrementi dei minimi 2022 nell’ambito del rinnovo del contratto.
L’elemento di garanzia retributiva viene aumentato da 18 a 20 euro.
Welfare integrativo CCNL Legno piccola industria 2021
In tema di welfare contrattuale si prevedono:
- aumento della contribuzione a carico dell’impresa per gli iscritti al fondo di previdenza Arco da 2,10% a 2,30% (+0,20%) a gennaio 2022
- da luglio un versamento di 5 euro al mese per tutti i lavoratori, anche non iscritti.
A tutti i neo assunti, inoltre, verranno consegnati i moduli di iscrizione ad Arco ed Altea (fondo Sanità Integrativa), confermato come fondo di riferimento per i lavoratori del settore.
In tema di novità contrattuali si segnalano
- riconoscimento del congedo per le donne vittima di violenze;
- riconoscimento del congedo matrimoniale per unioni civili;
- retribuzione in aggiunta per i congedi di maternità;
- possibilità di reversibilità del part time .
la precarietà viene ridotta dal 50% previsto per legge al 45%, i contratti a termine vengono aumentati dal 20% al 30%, e la somma tra termine e somministrazione a termine è fissata al 35%.
- due ore aggiuntive di assemblea retribuita per il benessere organizzativo,
- rafforzamento della bilateralità
- ’istituzione di una Commissione nazionale per le “Pari opportunità”, la regolamentazione di telelavoro e smart working.
Accordo CCNL Legno piccola industria 2017
Il precedente accordo del 16 aprile 2018 aveva definito l’incremento dei minimi retributivi come previsto dal Ccnl 18 aprile 2017, dal 1° marzo 2018 riportati nel documento allegato sotto.
Nel rinnovo dello scorso anno le principali novità erano le seguenti:
- I contratti a tempo parziale, a termine, in somministrazione e in apprendistato vengono adeguati al D.Lgs. 81/2015, per cui il numero dei contratti a termine non può superare il 20% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell'unità produttiva, calcolati su base semestrale. la durata massima di un successivo contratto a termine – da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi – è pari ad un periodo non superiore a 12 mesi.
- Dal 1° giugno 2017 è prevista l‘erogazione di un elemento perequativo di euro 18,00 per tutti i dipendenti di aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi.
- In tema di previdenza complementare, l'aliquota di contribuzione a carico ditta e dipendente dovuta al fondo di previdenza complementare ARCO varierà come di seguito: • 1,90% dal 1° luglio 2017; • 2,00% dal 1° luglio 2018; • 2,10% dal 1° gennaio 2019. La contribuzione a carico del dipendente resta fissata all'1,30%.
- Per la assistenza sanitaria integrativa le Parti individuano il fondo ALTEA come fondo di riferimento per la sanità integrativa di settore. La contribuzione di finanziamento è fissata a 10,00 euro mensili per 12 mensilità, interamente a carico del datore di lavoro.
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Fondo sostegno vittime del lavoro: fissati gli indennizzi 2024
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 12 aprile 2024, n. 62 è stato determinato l’importo disponibile per le prestazioni del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, relativi agli eventi verificatesi tra il primo gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024,
Il decreto ministeriale è passato agli organi di controllo per le verifiche di competenza.
Le risorse stanziate dalla legge di bilancio per l’anno in corso, sono pari a 10.479.421 euro, come per il 2023 per la doazione complessiva si aggiunge l’avanzo di gestione degli anni precedeni pari a 1.888.465 euro comunicato dall’Inail,
La dotazione finanziaria disponibile nel 2024 è pari quindi 12.367.886 euro.
Gli importi dei singoli indennizzi 2024 , che saranno liquidati non appena concluso l'iter burocratico . sono riportati nella seguente tabella:
Importi indennizzi famiglie vittime del lavoro
PRESTAZIONI ANNO 2024
Tipologia
N. superstiti
Importo per nucleo superstiti
A
1
10.265,35
B
2
16.449,29
C
3
22.633,23
D
Più di 3
28.817,17
Gli importi per il 2023 erano stati definiti con il Decreto del Ministro del lavoro n. 75 del 18.5.2023
Ecco gli importi degli indennizzi per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023, a seguito dell'integrazione con il nuovo decreto:
PRESTAZIONI ANNO 2023
Numerosità nucleo familiare superstite
1 persona
2 persone
3 persone
Più di 3 persone
Prestazioni di cui al D.M. 18.05.2023
€ 4.000,00
€ 7.500,00
€ 11.000,00
€ 14.500,00
Prestazioni di cui al D.M. 7.9.2023
€ 5.000,00
€ 6.500,00
€ 8.000,00
€ 9.500,00
TOTALE PRESTAZIONE ANNO 2023
€ 9.000,00
€ 14.000,00
€ 19.000,00
€ 24.000,00
Fondo Indennizzo vittime infortuni sul lavoro: le prestazioni
Si ricorda che il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato istituito dall'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e modificato dall'art. 2, comma 534, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Eroga due prestazioni:
1 – una prestazione una tantum al nucleo dei familiari superstiti dei lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro che viene parametrata sulla base del numero di familiari superstiti e delle risorse disponibili rispetto agli eventi infortunistici registrati dall'INAIL
I soggetti beneficiari del fondo sono i seguenti familiari dei lavoratori deceduti:
- coniuge;
- figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, adottivi fino al 18° anno di età; fino al 21° anno di età se studenti di scuola media superiore o professionale; fino al 26° anno d'età se studenti universitari;
- in caso di maggiorenni inabili finché dura l'inabilità.
- In mancanza di coniugi o figli: genitori: naturali o adottivi se a carico del lavoratore deceduto;
- fratelli e sorelle se a carico o conviventi con il lavoratore deceduto.
Hanno diritto alla prestazione una tantum:
- sia i superstiti dei lavoratori assicurati ai sensi del T.U.
- quelli di lavoratori non soggetti ad obbligo assicurativo (militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti, etc.),
- superstiti tutelati ai sensi dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.
2 – anticipazione della rendita dei superstiti
L'anticipazione è pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite, destinata solo ai superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatoria, ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum.
Entrambi i benefici non sono soggetti a tassazione e sono erogati tramite l'INAIL.
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Commercialisti: contributi 2024 per la formazione professionale
Pubblicato l'8 aprile 2024 il bando della Cassa dottori commercialisti per l'attribuzione di contributi economici agli iscritti per la partecipazione ai corsi di formazione continua o acquisizione di nuove competenze effettuata nel 2023
Nell’ambito delle iniziative previste dal “Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della CNPADC” sono fatti infatti stanziati 2 milioni di euro per sostenere gli iscritti nella formazione professionale favorendo l’acquisizione di nuove competenze e gli obblighi alla formazione continua.
Si possono avere fino a mille euro di rimborso ma sono previsti precisi requisiti per l'ammissione al rimborso, relativi sia ai redditi degli iscritti che alle materie dei corsi . Vediamo di seguito le principali indicazioni sull'importo dei contributi le condizioni e le modalità di richiesta.
La scadenza ultima è fissata al febbraio 2025 ma la domande saranno evase in ordine cronologico fino ad esaurimento dei fondi.
Qui il testo integrale del bando
Formazione commercialisti: modalità di calcolo del contributo assistenziale
L’importo del contributo è pari al 50% del costo, al netto di IVA, dei corsi/attività formative ritenute idonee al riconoscimento dei crediti formativi professionali per l’anno 2023, specificate in dettaglio nel bando con i relativi codici da indicare nella domanda.
Per coloro che al 31.12.2023 hanno un’età anagrafica inferiore a 35 anni l’importo del contributo è pari al 100% del costo al netto di IVA.
L’istanza non è accoglibile qualora il costo complessivo sostenuto e documentato sia di importo inferiore a Euro 200,00 al netto di IVA.
Inoltre iI contributo erogato non può essere superiore a Euro 1.000 per ogni richiedente.
Contributi formazione professionale: requisiti dei beneficiari
I destinatari dei contributi sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa nell’anno 2024 che hanno avuto per l’anno 2023 il riconoscimento da parte dell’Ordine territoriale dei crediti formativi relativi al corso/attività formativa
Requisiti reddituali
I Dottori Commercialisti richiedenti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2023 (produzione reddito 2022), un reddito imponibile complessivo non superiore a:
- Euro 41.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;
- Euro 53.750,00 per nucleo familiare con due componenti;
- Euro 62.100,00 per nucleo familiare con tre componenti;
- Euro 68.150,00 per nucleo familiare con quattro componenti;
- Euro 73.250,00 per nucleo familiare con cinque componenti;
- Euro 76.800,00 per nucleo familiare con sei componenti;
- Euro 78.800,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti il limite reddituale di cui al comma precedente è pari a:
• Euro 74.400 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap),
maggiorato del 40% per ogni ulteriore componente e del 60% per ogni ulteriore figlio portatore di handicap.
Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia al momento di presentazione della domanda.
Ulteriori requisiti
Non aver beneficiato di altri contributi e sussidi da chiunque erogati per gli stessi corsi/attività formative oggetto di richiesta
L’erogazione del contributo è sospesa in presenza di irregolarità contributiva verso la Cassa.
Formazione dottori commercialisti: domande e documenti richiesti
La domanda, a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC, disponibile sul sito www.cnpadc.it,
- a partire dal 4/04/2024 e
- fino ad esaurimento dei fondi stanziati e
- comunque non oltre il 28/02/2025.
È ammessa una sola domanda e non saranno ammesse domande/documentazioni presentate con modalità diverse.
Documentazione da allegare
La domanda dovrà essere corredata da:
- a) autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda il cui modello è integrato all’interno del servizio on line;
- b) copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente come definito al precedente art. 4.1;
- c) in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;
- d) copia della fattura relativa alla spesa sostenuta; nel caso in cui la fattura sia stata rilasciata nei confronti dello studio associato o STP cui si partecipa è necessario che nel corpo della fattura sia indicato il nome/i dei soci che hanno fruito della formazione con il relativo importo corrispondente. Nel caso in cui la fattura non contenga le informazioni necessarie si potrà allegare altra documentazione a supporto oppure dichiarazione del richiedente attestante il costo relativo al corso/attività formativa da lui stesso fruito;
- e) documentazione rilasciata dall’Ente formatore o dall’ordine professionale attestante la materia oggetto del corso/attività formativa di cui si chiede il contributo con l’indicazione del codice materia
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti, per l’applicazione dei maggiori limiti di reddito è necessario allegare anche la copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica come previsto dall’art.4 della Legge del 5 febbraio 1992, n.104.
Formazione commercialisti: le materie ammesse al rimborso
Saranno ammessi al contributo i corsi/attività formative di cui alle materie generali indicate Nel bando la tabella dettagliata
Saranno ritenute ammissibili anche le spese relative a corsi/attività di formazione fruiti in forma di abbonamento o a costi forfettizzati, purché comprendano almeno una delle materie di seguito indicate.
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Pensione Vigili del fuoco: le novità dal 2024
Con la circolare 54 del 4 aprile 2024 INPS riepiloga le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in tema di trattamento pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e fornisce le istruzioni operative , condivise con il Ministero del lavoro, in particolare sull'incremento della base pensionabile.
Viene inoltre preannunciato un prossimo messaggio riguardante l’indennità di buonuscita (TFS).
Pensione vigili del fuoco 2024: aumenti periodici della base pensionabile
L’articolo 1, comma 98, della legge 234/2021, prevede l’attribuzione a tutto il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile, di aumenti periodici da calcolarsi sull’ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento.
In particolare, con riferimento al trattamento pensionistico, l’incremento della base pensionabile opera nella misura
- del 2,5% dal 1° gennaio 2022,
- del 5% dal 1° gennaio 2023,
- del 7,5% dal 1° gennaio 2024,
- del 12,5% dal 1° gennaio 2027 e
- del 15% dal 1° gennaio 2028.
Pertanto, per le anzianità di servizio maturate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio viene trasformato in un incremento figurativo pari alla relativa percentuale in relazione all’anno di riferimento (dal 2,5% al 15%).
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Riconoscimento facciale dipendenti: no del Garante Privacy
Il Garante per la privacy ricorda che il Regolamento per la protezione dei dati personali non consente l'utilizzo del riconoscimento facciale per controllare le presenze sul posto di lavoro in quanto viola la privacy dei dipendenti.
A questo proposito infatti è stato reso noto che sono stati emanati 5 provvedimenti sanzionatori contro altrettante aziende di igiene ambientale riunite in associazione temporanea impegnate in siti di smaltimento rifiuti, per trattamento illecito dei dati biometrici dei lavoratori . (Provvedimenti n. 9995680, 9995701, 9995741, 9995762, 9995785)
Vediamo di seguito i dettagli sul provvedimento più severo emanato nei confronti della capogruppo con sanzione di 70mila euro per diverse violazioni al Regolamento.
Videsorveglianza con riconoscimento biometrico: il caso piu grave
Il Garante privacy era intervenuto a seguito dei reclami di numerosi dipendenti di aziende attive nel settore dei servizi ambientali che segnalavano l'obbligo per l'accesso al sito di lavoro, di utilizzare un rilevatore biometrico, basato sul riconoscimento facciale.
A seguito di sopralluoghi e indagini del Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di finanza è stato accertato che per l'attività di un gruppo di imprese in associazione temporanea operanti in vari siti di smaltimento rifiuti la società capogruppo aveva fatto installare apparecchi biometrici di rilevamento presenze ,operanti per più di un anno.
Con memorie difensive la Società aveva dichiarato che il fenomeno dell’assenteismo, segnatamente accompagnato da timbrature fraudolente aveva dato origine a pesanti contenziosi in ambito lavoristico […] che hanno avuto esiti negativi proprio perché la società era impossibilitata a verificare con certezza l’effettivo orario di lavoro prestato in quanto venivano utilizzati fogli presenze cartacei.”;
Inoltre “la società, sulla base della dichiarazione e certificazione di conformità dell’apparato biometrico fornita dal produttore in cui veniva dichiarato che il dispositivo era pienamente conforme al GDPR, riteneva di potere utilizzare lo stesso ai sensi dell’art. 9 c.2, par. b. del Regolamento” in 9 siti operativi collegati con il numero di 13 apparecchi utilizzati per il controllo di un totale di 218 dipendenti
La guardia di finanza segnalava in particolare che :
- “gli apparati sono installati al fine di effettuare la rilevazione delle presenze tramite confronto uno a molti dell’impronta biometrica del volto dei dipendenti . La società fornitrice ha fornito il manuale di utilizzo e un tecnico effettuava la formazione sull’utilizzo del dispositivo al capocantiere”
- “i dati biometrici degli interessati risiedono esclusivamente nel dispositivo e non sono accessibili da remoto, né in locale, se non per la cancellazione, che può essere effettuata solo direttamente sul dispositivo” .
- Veniva anche verbalizzato che “probabilmente su molti dispositivi installati è stata mantenuta la password di default, presente sul dispositivo della sede principale"
- “il dispositivo è dotato di uno speciale algoritmo per criptare i dati biometrici in modo non reversibile” (verbale cit., p. 4);
- i template biometrici cifrati, acquisti in fase di registrazione dei lavoratori , risultavano associati ai suddetti codici numerici, senza alcuna memorizzazione nel dispositivo del nome e cognome degli interessati”.
Dati biometrici : normativa e parere del Garante
Nella propria analisi l'autorità osserva primariamente che il trattamento di dati biometrici (di regola vietato ai sensi dell’art. 9, par. 1 del Regolamento) è consentito esclusivamente qualora ricorra una delle condizioni indicate dall’art. 9, par. 2 del Regolamento e, con riguardo ai trattamenti effettuati in ambito lavorativo, solo quando il trattamento sia “necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento … in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”
Viene riconosciuto che le finalità di rilevazione delle presenze dei dipendenti e di verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 9, par. 2, lett. b) del Regolamento, tuttavia il trattamento dei dati biometrici è consentito solo “nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri […]
Allo stato, l’ordinamento vigente non consente il trattamento di dati biometrici dei dipendenti per finalità di rilevazione della presenza in servizio. In particolare ricorda che il decreto legge 10/5/2023, n. 51, con l’art. 8-ter ha prorogato al 31 dicembre 2025 la sospensione dell’installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale “in luoghi pubblici o aperti al pubblico, da parte delle autorità pubbliche o di soggetti privati”, ciò al fine di “disciplinare conformemente i requisiti di ammissibilità, le condizioni e le garanzie relativi all'impiego di tali sistemi" come già ribadito dal Garante con i provvedimenti n. 369 2022 (doc. web n. 9832838) e n. 16 2021 (doc. web n. 9542071).
L’utilizzo del dato biometrico nel contesto dell’ordinaria gestione del rapporto di lavoro non è dunque conforme ai principi di minimizzazione e proporzionalità del trattamento.
II Garante precisa che per gli stessi fini sul luogo di lavoro avrebbero potuto essere adottate misure utili allo scopo ma meno invasive per i diritti degli interessati (es. controlli automatici mediante badge, verifiche dirette, etc.).
In secondo luogo il Garante ricorda che il datore di lavoro, inoltre, è tenuto ad applicare i principi generali del trattamento, in particolare quelli di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione, integrità e riservatezza dei dati .
La società ha operato invece senza rispettare il principio di trasparenza, che prevede l’obbligo di indicare ai propri dipendenti quali siano le caratteristiche essenziali dei trattamenti di dati effettuati nonché degli strumenti attraverso i quali sono effettuati.
Ancora, è stato violato l'obbligo di indicare il responsabile del trattamento dei dati personali , che era affidato alla società fornitrice dei dispositivi
Infine, la circostanza che il produttore e il fornitore dei dispositivi di riconoscimento facciale avessero prodotto una “dichiarazione e certificazione di conformità non può far venir meno la responsabilità della Società, considerato che il titolare del trattamento, alla luce di quanto stabilito dall’art. 5, par. 2, del Regolamento, in base al c.d. principio di responsabilizzazione, “è competente per il rispetto [dei principi generali del trattamento] e in grado di comprovarlo”.
Controllo biometrico lavoratori: le conclusioni del Garante privacy
In conseguenza di queste risultanze la società capogruppo è stata sanzionata con ammenda di 70mila euro considerando, a sfavore della Società,
- la natura della violazione che ha riguardato i principi generali e le condizioni di liceità del trattamento e il trattamento di dati particolari,
- la durata della violazione che si è protratta per più di un anno e il numero significativo degli interessati coinvolti;
- con riferimento al carattere doloso o colposo della violazione e al grado di responsabilità del titolare, è stata presa in considerazione la condotta della Società e il grado di responsabilità della stessa che non si è conformata alla disciplina in materia di protezione dei dati relativamente a una pluralità di disposizioni;
Invece, a favore della Società, si è tenuto conto della cooperazione con l’Autorità di controllo e della decisione di sospendere le attività di trattamento dopo l’inizio delle attività ispettive.