• Oneri deducibili e Detraibili

    Pensioni: al via le richieste su aliquote e detrazioni

    Nel messaggio  3458 del 18 ottobre 2024   INPS  comunica che è aperta  già dal 16 ottobre la piattaforma online per la richiesta da parte dei pensionati   con redditi diversi  per 

    • l’applicazione dell’aliquota più elevata degli scaglioni annui di reddito e/o
    • la rinuncia, in misura totale o parziale, alle detrazioni d’imposta per reddito,

    (articolo 13 del T.U.I.R.).  

    In assenza di comunicazione l'istituto applica le aliquote per reddito  che potrebbero essere  inferiori  al dovuto e detrazioni non spettanti . 

    Cio comporta  che in sede di dichiarazione coloro che percepiscono altri redditi sia da lavoro che capitale o pensionistici le maggiori imposte saranno ricalcolate con applicazione del conguaglio.

    Le richieste per il periodo d’imposta 2025  possono essere inoltrate all’Istituto compilando l’apposita dichiarazione on line accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione” disponibile sul sito www.inps.it .

    Comunicazione INPS figli a carico

    Il messaggio  ricorda inoltre che dal 2023 , a seguito della risoluzione n. 55/E del 3 ottobre 2023 dell’Agenzia delle Entrate, è interesse del contribuente  comunicare all’Istituto, mediante il servizio in questione, anche i dati relativi ai figli a carico nel periodo d’imposta di riferimento, anche se beneficiario dell’assegno unico universale. 

    Ciò al fine di ottenere una più definita certificazione fiscale (CU 2024 che consente all’Agenzia delle Entrate, di predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata, già completata con le spese fiscalmente agevolate sostenute per i figli.

  • CCNL e Accordi

    CCNL Agenzie marittime rinnovo 2024

    L'accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) dei dipendenti delle Agenzie marittime raccomandatarie è stato firmato il 13 settembre 2024 presso gli uffici della Federagenti di Roma, con la partecipazione anche  in videoconferenza dagli uffici di Genova. Le parti  firmatarie sono:

    • Federagenti (Federazione Nazionale degli Agenti, Raccomandatari e Mediatori Marittimi);
    • Filt Cgil;
    • Fit Cisl;
    • Uiltrasporti.

    Il rinnovo  riguarda il C.C.N.L. scaduto il 31 dicembre 2023 e include importanti modifiche sia in termini economici che contrattuali. Il 1° ottobre 2024, le organizzazioni sindacali hanno comunicato lo scioglimento della riserva sull’accordo.

    Vediamo piu in dettaglio le novità dal punto di vista retributivo e degli altri istituti contrattuali.

    CCNL Agenzie marittime 2024: aspetti economici

    Il nuovo contratto prevede le seguenti novità economiche :

    Aumenti retributivi

    Aumento retributivo per il 4° livello:

    € 200,00 totali da erogarsi in 4 tranche:

    • € 75,00 dall’1 settembre 2024
    • € 45,00 dall’1 settembre 2025
    • € 40,00 dall’1 gennaio 2026
    • € 40,00 dall’1 settembre 2026

    Welfare:

    € 300,00 complessivi una tantum, erogati in 2 soluzioni:

    • € 150,00 dall’1 gennaio 2025
    • € 150,00 dall’1 gennaio 2026

    Importo annuale di € 60,00 a titolo di welfare, anticipato al 1° gennaio di ogni anno a partire dal 2025.

    Incremento del contributo mensile alla Cassa mutua di € 5,00 dal 4° trimestre 2024.

    ATTENZIONE L'erogazione, per le società prive di piattaforma welfare, sarà effettuata  mediante  ticket , nel rispetto della normativa fiscale vigente.

    TABELLA DI RIEPILOGO

    Data Importo Tipo
    1 settembre 2024 € 75,00  1 tranche aumento 
    1 settembre 2025 € 45,00 2 tranche aumento
    1 gennaio 2026 € 40,00 3 tranche aumento
    1 settembre 2026 € 40,00 4 tranche aumento 
    1 gennaio 2025 € 150,00 1 tranche una tantum
    1 gennaio 2026 € 150,00 2 tranche una tantum

    CCNL Agenzie marittime 2024: altre novità

    Oltre agli aspetti economici già descritti, il contratto prevede varie novità e aggiornamenti normativi rilevanti.

    Pari opportunità e tutela della dignità

    L’accordo promuove una cultura aziendale basata sull’inclusione e valorizzazione delle diversità. Si pone l'obiettivo di reprimere ogni forma di:

    • molestia, violenza o discriminazione basata su genere, orientamento sessuale, etnia, religione;
    • mobbing e comportamenti vessatori che possano compromettere la dignità psico-fisica del lavoratore.

    Le parti si impegnano a recepire le norme previste dalla Convenzione OIL n. 190 del 2019 e dall'Accordo Quadro sulle Molestie e le Violenze nei luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016.

    Misure per l'inclusione e la flessibilità

    • Promozione della flessibilità degli orari di lavoro e del part-time reversibile.
    • Progetti per il reinserimento delle lavoratrici madri o dei lavoratori padri dopo periodi di congedo, per garantire il mantenimento della professionalità acquisita.
    • Invito alle aziende a dotarsi della certificazione UNI/PdR 125:2022, legata alla parità di genere.

    Smart working

    L’accordo definisce regole precise per l'utilizzo del lavoro agile (smart working):

    Questo viene considerato una modalità volontaria di lavoro che può svolgersi sia in sede che da remoto, con flessibilità organizzativa per migliorare la conciliazione vita-lavoro.

    È previsto il diritto alla disconnessione al termine dell’orario di lavoro.

    È permesso il riconoscimento dei buoni pasto e altre forme di welfare anche per le giornate lavorative in modalità agile.

    Formazione professionale

    Viene garantito ai lavoratori il diritto a 20 ore aggiuntive annuali per partecipare a corsi di formazione professionale, erogati dall’Ente Bilaterale Nazionale, che non comporteranno oneri economici per i lavoratori.

    Diritti civili

    L'accordo prevede tutele estese per categorie vulnerabili, come:

    • Tossicodipendenti e alcolisti che accedono a programmi di riabilitazione, con diritto alla conservazione del posto di lavoro per un massimo di 12 mesi (tossicodipendenti) e 3 mesi (alcolisti).
    • Lavoratori malati di AIDS o HIV: viene garantita la riservatezza e la conservazione del posto di lavoro, con misure di supporto per agevolare il trattamento terapeutico.

    Violenza di genere

    Sono previste misure specifiche per proteggere le vittime di violenza di genere:

    • Congedi retribuiti per un massimo di tre mesi per i lavoratori che partecipano a percorsi di protezione certificati.
    • Diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, con possibilità di ritornare a tempo pieno su richiesta.
    • Disciplinare aziendale

    Commissione Bilaterale Nazionale Paritetica

    Entro il 30 settembre 2024, sarà istituita una Commissione Bilaterale per esaminare:

    • La classificazione delle figure professionali;
    • Le causali per i contratti a tempo determinato;
    • L'aggiornamento della normativa vigente.

    CCNL Agenzie marittime 2024: rinnovo del Disciplinare

    Il contratto aggiorna anche le norme disciplinari, chiarendo le sanzioni applicabili per violazioni degli obblighi contrattuali. 

    Queste sanzioni includono:

    • Rimprovero verbale o scritto per le infrazioni più lievi;
    • Multe e sospensioni per mancanze più gravi;
    • Licenziamento per atti di particolare gravità come insubordinazione violenta, furto o abbandono del posto di lavoro.

  • Lavoro Dipendente

    Uniemens: allegato tecnico aggiornato settembre 2024

    Il 29 maggio l’Inps ha rilasciato il nuovo  documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili uniemens (documento tecnico 4.25 – schema di validazione versione 4.25.0).

    Le modifiche interessano l’appendice B con interventi relativi alla denuncia individuale e alla denuncia aziendale.

    1. viene inserito il nuovo valore 81 in < TipoContribuzione >; 
    2. viene inserito il nuovo codice ISU (“Integrazione salariale unica. Circolare n. 62/2024”) in < CodiceEvento > di < Settimana > e < DifferenzeAccredito > di < DatiRetributivi >, in < CodiceEventoGiorn > di < EventoGiorn > di < Giorno > di < DatiRetributivi > e negli omologhi elementi di < MesePrecedente >;
    3. vengono aggiornate le descrizioni dei codici L328 e L330 in < CodiceCausale > di < InfoAggCausaliContrib > di < DatiRetributivi > per la gestione dei periodi di congedo parentale con indennità Inps in percentuale maggiorata.

    Le novità per  DenunciaAziendale 

    •  vengono inseriti i codici L145 e L146 in < CongCIGSAltCaus > di < CongCIGSAltre > di < CongCIGSACredito > di < CIGStraord > di <CIGAutorizzata >i introdotti dalla circolare Inps n. 62/2024;
    • viene inserito il codice L991 in < CausaleCredito > di < AltrePartiteACredito >.

    Per  gli allegati in formato ZIP si rimanda al sito INPS

    Qui l'accesso ai servizi INPS per le imprese.

    Nuovo allegato tecnico settembre 2024 

    Il 30 settembre 2024  è stato aggiornato l'allegato tecnico con la versione 4.25.2

  • Agricoltura

    Gestione agricoltura: novità su sospensione inattività stagionale

    La circolare INPS  91 del 9.10.2024 forrnisce chiarimenti relativi  alla gestione contributiva dei datori di lavoro agricoli (GCA) ai sensi della legge n. 88 del 1989 e dell’articolo 2135 del codice civile.  In particolare viene comunicata una nuova modalità di sospensione della contribuzione in caso di inattività  per i datori di lavoro che impiegano solo operai a tempo determinato e l'obbligo di comunicazione della ripresa  entro 30 giorni.

    Viene ricordato in primo luogo che secondo tali disposizioni, sono tenuti a iscriversi alla GCA non solo datori di lavoro che svolgono attività agricole  ma anche  coloro che, pur non essendo imprenditori agricoli, vengono assimilati per legge a tali figure, come nel caso delle cooperative agricole. Inoltre, anche alcune imprese non agricole, come quelle del settore commercio e servizi, possono essere obbligate a iscrivere i propri lavoratori alla GCA se operano in particolari condizioni previste da specifiche normative. 

    Nella circolare sono ricordate  le tipologie di imprese soggette a tale iscrizione,  con una tabella riassuntiva delle principali normative di riferimento.

    Tabella Datori di Lavoro Iscrivibili alla GCA

    Tipologia di impresa Normativa di riferimento
    Imprese agricole art. 2135 del c.c.
    Imprese assimilate dalla legge a quelle agricole art. 1, comma 2, del D.lgs n. 228/2001
    art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
    Imprese non agricole (settore commercio, servizi, ecc.) art. 1 della legge n. 240/1984
    art. 6 della legge n. 92/1979

    Gestione agricoltura : istruzioni sulla sospensione e comunicazione ripresa

    Un punto rilevante della circolare è la gestione delle situazioni di "sospensione dell’attività con dipendenti", ossia quei periodi in cui il datore di lavoro agricolo non ha operai in forza, esonerando così l’obbligo contributivo e assicurativo. 

    Viene precisato che  in generale il datore di lavoro deve comunicare lo stato di sospensione entro 30 giorni dalla cessazione dell'ultimo contratto, ma se l'azienda utilizza esclusivamente operai a tempo determinato, la semplice interruzione stagionale del lavoro non configura una vera sospensione. 

    Solo in mancanza di nuove assunzioni per un intero anno civile, la posizione contributiva verrà sospesa d’ufficio. 

    La ripresa dell’attività con dipendenti comporta la riattivazione della posizione contributiva, da comunicare all'INPS entro 30 giorni tramite il portale istituzionale.

  • Lavoro Dipendente

    INAIL le nuove sanzioni dal 1 settembre 2024

    Con la Circolare  n. 31 del 10 ottobre 2024 INAIL riepiloga il nuovo regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024  per omissione e per evasioni contributive. 

    Le novità sono state apportate con le modifiche all’articolo 116, commi 8, 10 e 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  dall’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

    Nuove sanzioni per violazioni contributi Inail

    Le principali novità riguardano la riduzione delle sanzioni in caso di pagamenti entro determinati termini e di regolarizzazioni spontanee. Il regime varia a seconda della gravità dell'inadempienza e della tempestività con cui vengono effettuati i pagamenti. In estrema sintesi le principali indicazioni dell'istituto sono le seguenti 

    Omissioni contributive:

    • Pagamenti effettuati entro 120 giorni dalla scadenza: sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP), con un tetto del 40%.
    • Pagamenti oltre i 120 giorni: tasso ORP maggiorato di 5,5 punti.

    Regolarizzazioni spontanee (entro 12 mesi):

    • Pagamenti entro il termine fissato: tasso ORP maggiorato di 5,5 punti.
    • Pagamenti entro 60 giorni: tasso ORP maggiorato di 7,5 punti.

    Tetto massimo della sanzione: 40%.

    Evasioni contributive:

    • Sanzione ordinaria: 30% con un tetto del 60%.
    • In caso di regolarizzazione spontanea, si applica la sanzione per omissione (tasso ORP maggiorato di 5,5 o 7,5 punti a seconda dei termini di pagamento).

    Situazioni debitorie rilevate d'ufficio o da verifiche ispettive:

    • Sanzioni ridotte del 50% in caso di pagamento entro 30 giorni dalla contestazione.

    Incertezze oggettive:

    Nei casi di inadempienze dovute a incertezze giuridiche o amministrative, si applicano solo gli interessi legali.

    Sanzioni violazioni INAIL : Tabella di riepilogo

    Condotta Data di pagamento Misura sanzione Condizioni
    Omissione contributiva Entro 120 giorni dalla scadenza Tasso ORP, con tetto del 40% Nessuna
    Omissione contributiva Oltre 120 giorni Tasso ORP + 5,5 punti, con tetto del 40% Nessuna
    Regolarizzazione spontanea Entro termine fissato Tasso ORP + 5,5 punti, con tetto del 40% Prima rata versata in caso di rateizzazione
    Regolarizzazione spontanea Entro 60 giorni dal termine fissato Tasso ORP + 7,5 punti, con tetto del 40% Prima rata versata in caso di rateizzazione
    Evasione contributiva 30%, con tetto del 60% Nessuna
    Debiti rilevati d'ufficio Entro termine fissato Tasso ORP o 30%, ridotti del 50% Prima rata versata in caso di rateizzazione
    Incertezze oggettive Entro termine fissato Interessi legali Nessuna

  • CCNL e Accordi

    CCNL servizi ambientali 2022-2024, ratificato il rinnovo unificato

    Il 9 luglio  2024  è stato sottoscritto  il testo definitivo del  rinnovo unificato dei Ccnl  per le aziende pubbliche e private  della nettezza urbana aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi 10 luglio 2016 e Fise Assoambiente 6 dicembre 2016, che era stato firmato a dicembre 2022.

    Il rinnovo ha vigenza  triennale dal 2022 al 2024 e interessa circa 100 mila addetti del settore servizi ambientali. 

    L'incremento economico complessivo per il livello medio è di 121 euro.

    Vediamo alcuni dettagli in piu sull'accordo in materia economia e contrattuale.

    Aumenti retributivi CCNL servizi ambientali 

    L'incremento economico riguarda le retribuzioni base parametrali, incremento elementi variabili, trattamenti economici in materia di welfare, elemento retributivo aggiuntivo di produttività e una copertura economica per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 per complessivi  121 euro per il livello 3A operaio comune, di cui:

    • € 80,00 di incremento delle retribuzioni base parametrali mensili, suddiviso in tre tranches:
    1 luglio 2022 30 euro
    1 luglio 2023 25 euro
    1 luglio 2024 25 euro
    • € 6,00 di aumento della retribuzione tabellare da corrispondere a seguito dell’accordo del sistema di classificazione del personale;
    • € 3,00 per la definizione delle indennità dell’area impiantistica;
    • € 15,00 a titolo di elemento retributivo aggiuntivo collegato alla produttività per gli anni 2023 e 2024 e, successivamente, da ricondurre inpaga base nel caso di scostamento al rialzo dello 0,5% rispetto al valore inflattivo/ depurato concordato nel CCNL (3,4%)
    • € 17,00 da destinare al Welfare:   5 € in Fasda per lo sviluppo delle prestazioni integrativa con particolare attenzione agli stati di non autosufficienza consolidata e 12 € in Previambiente, cui 7 euro in quota capitale e 5 € da corrispondere in caso di inabilità che comporti la cessazione dell’attività lavorativa e in caso di morte, per qualsiasi motivo, ai familiari dell’iscritto.

    Prevista inoltre un UNA TANTUM di  130 € a copertura del periodo 1° gennaio/ 30 giugno 2022.

    Novità normative CCNL unificato igiene ambientale

    Sulla parte normativa relativa alle relazioni sindacali,  è stata  rafforzata la titolarità delle segreterie territorialmente competenti stipulanti il Ccnl dei servizi ambientali, congiuntamente alle Rsu, la cui rielezione nelle modalità e nei termini saranno oggetto di apposita imminente futura intesa tra Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel.

    Sempre sul fronte normativo  il comunicato FP CIGL ricorda le seguenti novità

    • introduzione di un sistema a 3 fasi di  gradualità sulle sospensioni disciplinari che limita il criterio discrezionale dell’impresa e della non adeguatezza della pena sulle sospensioni disciplinari;
    • Confermato il pagamento delle festività prelavorate e della Pasqua 
    • Estensione delle tutele del Fondo Fasda anche ai lavoratori con contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi purché continuativi anche su anni diversi.
    • Unificazione al 20% della la quota massima  aggregata di lavoratori somministrati e a tempo determinato potenzialmente presenti in azienda;
    • Parificazione dei due CCNL nel sistema di calcolo percentuale (4,7% assenza media annua per malattia) ai fini del trattamento della malattia di breve durata;
    • Versamento volontario delle quote di anzianità maturanda, maggiorata del 10% a caricodell’azienda, presso il Fondo Previambiente;
    • Adesione di Assoambiente alla Fondazione salute e sicurezza Rubes Triva. 

    Le trattative tra le parti sociali  proseguono  per raggiungere ulteriori accordi  in tema di  classificazione del personale, tempi di vestizione, normativa in tema di avvicendamento del personale nei cambi di appalto.

  • Agricoltura

    Sgravio contributivo agricoltori under 40: ricalcolo INPS

    L’Inps, con il messaggio 3338/2024, ha annunciato  che sta procedendo al ricalcolo dello sgravio contributivo spettante agli agricoltori under 40 che si sono iscritti per la prima volta alla previdenza agricola tra il 2020 e il 2022.

     Questo sgravio, istituito in forma diversa già nel 2004 e successivamente  modificata e  prorogata, , era finalizzato a incentivare il ricambio generazionale in agricoltura e non è stato rinnovato per il 2024.. 

    A norma della legge 160 2019 , in particolare, l'agevolazione consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali per i primi 24 mesi di attività di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40. 

    Inizialmente, l’Inps aveva applicato lo sgravio contributivo per un periodo inferiore ai 24 mesi, basandosi su un'interpretazione che lo limitava a due anni civili. Questo approccio significava che se l'attività agricola iniziava a metà anno, lo sgravio veniva concesso solo per i mesi rimanenti dell'anno di avvio e per quelli del successivo, riducendo così il periodo complessivo del beneficio. Ad esempio, un agricoltore che si iscriveva a luglio 2020 godeva dello sgravio fino a dicembre 2021, per un totale di 18 mesi anziché i 24 previsti dalla normativa.

    Per evitare un potenziale contenzioso, l'Inps ha ora corretto la sua interpretazione. Ecco le novità

    Esonero contributivo giovani agricoltori: ricalcolo per 24 mesi dall’iscrizione

     Con il nuovo messaggio, l’istituto ha stabilito che l'esonero contributivo sarà applicabile per l’intero periodo di 24 mesi dalla data di iscrizione del giovane agricoltore.

     L’Inps procederà automaticamente al ricalcolo delle somme spettanti, e le risultanze saranno visualizzabili nel "Cassetto del contribuente". 

    Gli agricoltori potranno poi presentare istanza di compensazione per il credito derivante, utilizzando le modalità abituali.

    ATTENZIONE  l'Inps ha precisato che il ricalcolo non sarà effettuato nei casi in cui il beneficio, sottoposto al regime “de minimis”, comporterebbe il superamento del limite previsto da tale regime. Il regime “de minimis” impone un tetto massimo agli aiuti di Stato che un’impresa può ricevere in un determinato periodo di tempo, e quindi, qualora il ricalcolo superasse questo limite, non verrebbe applicato.

    In sintesi, l'Inps ha adeguato l'applicazione dello sgravio contributivo per i giovani agricoltori under 40, garantendo il beneficio per l’intero periodo di 24 mesi previsto dalla normativa. Questa correzione permette di evitare riduzioni ingiustificate del periodo di esonero e consente agli agricoltori di ottenere il pieno vantaggio previsto dalla legge.