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Sgravio contributivo agricoltori under 40: ricalcolo INPS
L’Inps, con il messaggio 3338/2024, ha annunciato che sta procedendo al ricalcolo dello sgravio contributivo spettante agli agricoltori under 40 che si sono iscritti per la prima volta alla previdenza agricola tra il 2020 e il 2022.
Questo sgravio, istituito in forma diversa già nel 2004 e successivamente modificata e prorogata, , era finalizzato a incentivare il ricambio generazionale in agricoltura e non è stato rinnovato per il 2024..
A norma della legge 160 2019 , in particolare, l'agevolazione consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali per i primi 24 mesi di attività di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40.
Inizialmente, l’Inps aveva applicato lo sgravio contributivo per un periodo inferiore ai 24 mesi, basandosi su un'interpretazione che lo limitava a due anni civili. Questo approccio significava che se l'attività agricola iniziava a metà anno, lo sgravio veniva concesso solo per i mesi rimanenti dell'anno di avvio e per quelli del successivo, riducendo così il periodo complessivo del beneficio. Ad esempio, un agricoltore che si iscriveva a luglio 2020 godeva dello sgravio fino a dicembre 2021, per un totale di 18 mesi anziché i 24 previsti dalla normativa.
Per evitare un potenziale contenzioso, l'Inps ha ora corretto la sua interpretazione. Ecco le novità
Esonero contributivo giovani agricoltori: ricalcolo per 24 mesi dall’iscrizione
Con il nuovo messaggio, l’istituto ha stabilito che l'esonero contributivo sarà applicabile per l’intero periodo di 24 mesi dalla data di iscrizione del giovane agricoltore.
L’Inps procederà automaticamente al ricalcolo delle somme spettanti, e le risultanze saranno visualizzabili nel "Cassetto del contribuente".
Gli agricoltori potranno poi presentare istanza di compensazione per il credito derivante, utilizzando le modalità abituali.
ATTENZIONE l'Inps ha precisato che il ricalcolo non sarà effettuato nei casi in cui il beneficio, sottoposto al regime “de minimis”, comporterebbe il superamento del limite previsto da tale regime. Il regime “de minimis” impone un tetto massimo agli aiuti di Stato che un’impresa può ricevere in un determinato periodo di tempo, e quindi, qualora il ricalcolo superasse questo limite, non verrebbe applicato.
In sintesi, l'Inps ha adeguato l'applicazione dello sgravio contributivo per i giovani agricoltori under 40, garantendo il beneficio per l’intero periodo di 24 mesi previsto dalla normativa. Questa correzione permette di evitare riduzioni ingiustificate del periodo di esonero e consente agli agricoltori di ottenere il pieno vantaggio previsto dalla legge.
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Esonero contributivo parità di genere: domande da correggere entro il 15 ottobre
I datori di lavoro che hanno commesso errori nella compilazione della domanda di esonero contributivo legato al possesso della certificazione di parità 2023 (legge 162 2021) possono rettificare i dati. Per farlo, devono:
- rinunciare alla domanda presentata erroneamente e
- inviarne una nuova con le informazioni corrette
- entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.
Se la domanda non viene corretta entro questa data, verrà comunque elaborata, ma il beneficio sarà ridotto in base all'errore presente.
E' la novità comunicata dall'INPS nel messaggio 2844 pubblicato il 13 agosto 2024.
L'istituto lo ha ricordato con un nuovo comunicato riepilogativo il 2 ottobre scorso. QUI IL TESTO
Ricordiamo di seguito le principali indicazioni sul tema e le istruzioni complete sulle modalità di rettifica delle domande.
Esonero contributivo parità di genere: come rettificare la domanda
Nel messaggio INPS ricorda che nella domanda è fondamentale indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore.
Per retribuzione media mensile globale si intende la media di tutte le retribuzioni erogate nel periodo di validità della certificazione (36 mesi) e non la media dei singoli lavoratori. Per esempio, se un'azienda ha 50 dipendenti, la retribuzione media mensile globale deve considerare l'intera massa salariale nel periodo di tre anni.
Inoltre, l'INPS chiarisce che una volta approvata la domanda, l'esonero sarà valido per tutti i 36 mesi di validità della certificazione, indipendentemente dall'eventuale indicazione errata di una durata inferiore nella domanda, poiché l'ente provvederà a sanare automaticamente la situazione.
L’esonero contributivo per parità di genere: cos’è e come si ottiene
Esonero contributivo
I datori di lavoro del settore privato che hanno una certificazione di parità di genere possono beneficiare di uno sconto sui contributi previdenziali:
- pari all'1 % della media mensile complessiva delle retribuzioni dei dipendenti,
- fino a un massimo di 50.000 euro all'anno
- per ogni codice fiscale aziendale .
In caso di esaurimento delle risorse disponibili (50 milioni di euro annui), l'esonero sarà proporzionalmente ridotto per tutti i beneficiari.
Certificazione di parità
L'INPS verifica che la certificazione sia conforme prima di concedere l'esonero Per essere valida, la certificazione deve essere rilasciata da organismi accreditati secondo le norme UNI.
Leggi per maggiori dettagli Certificazione parità di genere. ecco i parametri
Codice di Autorizzazione
Le aziende che ottengono l'esonero verranno identificate tramite un codice di autorizzazione (CA) "4R", che indica l'autorizzazione all'esonero secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 162/2021.
Tempistiche e Fruizione dell'Esonero:
L'esonero autorizzato potrà essere utilizzato dal primo mese di validità della certificazione e per l'intero periodo di durata della stessa (fino a 36 mesi).
L'effettiva fruizione dell'esonero potrà iniziare solo dopo l'elaborazione massiva delle domande, che avverrà dopo la scadenza del termine per la rettifica (15 ottobre 2024).
Vedi tutte le istruzioni INPS in Esonero contributivo parità: al via le domande
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Frontalieri Svizzera: novità nel DL Omnibus convertito
Il Disegno di legge di conversione del decreto legge 131 2024 cd Omnibus è stato approvato definitivamente dalle Camere la scorsa settimana ed è stato pubblicato l'8 ottobre in Gazzetta Ufficiale.
QUi il testo del decreto legge coordinato con la legge di conversione
Uno degli articoli che non ha subito modifiche in corso di conversione è l'articolo 6 che introduce un nuovo regime fiscale opzionale per i lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero, a partire dal periodo d’imposta 2024..
Questi cambiamenti nascono in seguito al nuovo Accordo tra Italia e Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri, firmato il 23 dicembre 2020 e ratificato dall’Italia con la legge n. 83 del 13 giugno 2023. Il nuovo regime si applica in particolare ai “nuovi frontalieri”, ovvero coloro che entreranno nel mercato del lavoro frontaliero dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.
Nei prossimi paragrafi analizziamo la novità.
DL Omnibus convertito in legge: tassa sostitutiva per i “nuovi frontalieri”
La principale novità dell'articolo 6 è l’introduzione di una tassazione sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera per i redditi da lavoro dipendente percepiti dai lavoratori frontalieri.
Questo regime permette ai lavoratori di evitare la tassazione progressiva ordinaria dell’IRPEF italiana e delle relative addizionali, prevedendo invece un’imposta sostitutiva fissa.
Cosa cambia:
Tassazione ridotta: I lavoratori frontalieri potranno beneficiare di una tassazione inferiore, rispetto alla progressività tipica del sistema italiano.
Nessun diritto al credito d’imposta: A differenza di quanto previsto per i frontalieri sotto il vecchio regime, i lavoratori che opteranno per il nuovo regime fiscale non avranno diritto al credito d’imposta in Italia per le tasse pagate in Svizzera. Questo rappresenta un importante cambiamento rispetto alla normativa precedente.
Da segnalare inoltre la differenziazione tra “vecchi” e “nuovi frontalieri”
- i cc.dd. “nuovi frontalieri” si applica un regime di tassazione concorrente in forza del quale,i salari,gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe da essi ricevute sono imponibili nello Stato contraente di svolgimento dell’attività lavorativa (Svizzera), non potendo, tuttavia, l’imposta eccedere l’80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle imposte domestiche IRPEF incluse le imposte locali. Successivamente, lo Stato di residenza (Italia)assoggetta tale reddito a tassazione progressiva ai fini IRPEF, riconoscendo lavoratore italiano, al fine di eliminare la doppia imposizione, un credito d’imposta per quanto versato in Svizzera ex articolo 165 del decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR);
- i cc.dd. “vecchi frontalieri” rientrano nel regime transitorio di cui all’articolo 9 del nuovo Accordo, continuando, pertanto, ad essere soggetti a imposizione esclusiva in Svizzera.
DL Omnibus convertito. Estensione dell’elenco dei comuni frontalieri
Un ulteriore cambiamento riguarda la definizione dei comuni di frontiera. In passato, non esisteva un elenco definito di comuni italiani considerati frontalieri; la Svizzera gestiva tale elenco unilateralmente, includendo solo i comuni situati entro venti chilometri dal confine con i Cantoni dei Grigioni, Ticino e Vallese.
Con il nuovo Accordo, è stato definito un elenco ufficiale di 72 comuni italiani situati entro venti chilometri dal confine svizzero che non erano stati precedentemente inclusi. Ciò consente ai residenti di questi comuni di accedere al nuovo regime fiscale, pur non avendo beneficiato del vecchio regime dei frontalieri.
Cosa cambia:
- Aumento del numero di comuni eleggibili: L’aggiunta di nuovi comuni all’elenco significa che un numero maggiore di lavoratori potrà beneficiare del nuovo regime fiscale.
- Maggiore chiarezza normativa: La definizione dei comuni di frontiera è ora uniforme tra Italia e Svizzera, eliminando le discrepanze interpretative che esistevano in passato.
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Contributo APE edilizia 2024: nuovi importi dal 1 ottobre
La Commissione Nazionale delle Casse Edili (CNCE), con la Lettera Circolare n. 23 del 24 settembre 2024, ha comunicato l’aggiornamento dei contributi minimi dovuti al Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile (FNAPE), in vigore dal 1° ottobre 2024.
L'aggiornamento è stato effettuato sulla base degli accordi delle parti sociali nazionali del 22 settembre 2022 e del 21 settembre 2023, che hanno previsto una progressiva estensione del numero minimo di ore mensili su cui calcolare il contributo, passando da 140 ore (1° ottobre 2022) a 150 ore (1° ottobre 2023) e, infine, a 160 ore dal 1° ottobre 2024.
La seguente tabella riporta, per ciascuna regione e provincia autonoma, l'aliquota regionale del contributo FNAPE e il relativo contributo minimo da versare per 160 ore mensili, in conformità con le nuove disposizioni.
Tabella contributi edilizia FNAPE da ottobre 2024
Cassa Edile/Edilcassa Aliquota regionale contributo FNAPE Contributo minimo 160 ore (in euro) Contributo minimo 160 ore (arrotondamento in euro) Valle d'Aosta 352% 5630 5600 Piemonte 329% 5270 5300 Liguria 323% 5170 5200 Lombardia 333% 5328 5300 Trentino Alto Adige 360% 5760 5800 Friuli Venezia Giulia 372% 5947 5900 Veneto 358% 5731 5700 Emilia Romagna 309% 4939 4900 Toscana 324% 5184 5200 Marche 297% 4752 4800 Umbria 355% 5680 5700 Lazio 286% 4579 4600 Abruzzo 309% 4939 4900 Molise 274% 4378 4400 Campania 216% 3456 3500 Puglia 263% 4205 4200 Basilicata 248% 3974 4000 Calabria 195% 3125 3100 Sicilia 219% 3499 3500 Sardegna 257% 4118 4100 Cos’è il Fondo nazionale APE per l’edilizia
Si ricorda che il "Fondo Nazionale APE" (FNAPE) gestito dalle Casse edili Casse Edili e costituito in ente autonomo dal 9 maggio 2023, raccoglie i contributi versati dai datori di lavoro per garantire il riconoscimento di una prestazione collegata all’anzianità lavorativa che l’operaio matura nel settore edile, attraverso la sua iscrizione presso le Casse Edili/Edilcasse.
L'importo è calcolato applicando un'aliquota contributiva variabile a livello locale sugli stessi elementi retributivi utilizzati per ferie, gratifica natalizia e riposi annui.
È prevista anche una contribuzione minima variabile in funzione dell'aliquota contributiva dovuta alla Cassa Edile di riferimento.
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Tasso agevolazioni alle imprese aggiornamento 1 ottobre 2024
E' stato pubblicato nella G.U. del 28 settembre 2024 il comunicato relativo al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 20 settembre 2024 , concernente il tasso da applicare, a decorrere dal 1° ottobre 2024, per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, pari al 4,45%.
La modifica avviene a seguito dell'aggiornamento del tasso base disposto dalla Commissione europea fissato al 3,65%,
Ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto e' consultabile dalla data del 23 settembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it
Si ricorda che, come previsto dall'articolo 2, comma 2, del Dlgs 123/1998, l'aggiornamento del tasso viene effettuato su base annua ma anche in ogni caso in cui il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di più del 15 % dal tasso vigente in quel momento.
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NASPI guida all’indennità di disoccupazione dei dipendenti
La NASPI è l'indennità mensile di disoccupazione per lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, in vigore dal 1° maggio 2015, che viene erogata dall'INPS in caso di disoccupazione involontaria , cioè per
- licenziamento
- dimissioni per giusta causa ,
- dimissioni nel periodo tutelato per maternità,
- risoluzione consensuale con procedura di conciliazione presso :l'ispettorato,
- risoluzione a seguito di rifiuto al trasferimento oltre i 50 km,
- licenziamento disciplinare.
Per ottenerla si deve fare domanda ( online sul sito INPS o presso un CAF- PATRONATO)
NASPI quando spetta e per quanto?
La NASpI spetta :
- dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- per un numero di settimane pari alla metà delle settimane per le quali sono stati versati i contributi previdenziali, nel corso degli ultimi 4 anni
Durante il periodo di fruizione vengono accreditati i contributi figurativi .
Per avere diritto sono necessarie almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni.
Naspi: a quanto ammonta?
L'importo della NASpI varia in relazione al reddito percepito nei quattro anni precedenti la domanda di disoccupazione.
E' pari al
- 75% della retribuzione media mensile imponibile percepita dal lavoratore negli ultimi quattro anni, se la retribuzione è inferiore all'importo di riferimento stabilito dalla legge e rivalutato annualmente (1.352,19 euro per il 2023)
- Se, invece, la retribuzione media è superiore all'importo di riferimento annuo, la NASpI è invece pari al 75% dell'importo di riferimento annuo sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo.
- . In ogni caso non puo superare l'importo di 1.550,24 euro per il 2024.
A partire dal 91esimo giorno la NASPI viene ridotta 3% per ciascun mese. Per gli ultra 55enni la riduzione si applica dall'8 mese Inoltre nel caso si svolga contemporaneamente una attività lavorativa, sia autonoma che subordinata, con reddito oltre una certa soglia, l’importo dell’indennità si riduce
Naspi: come si richiede
La domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica e a pena di decadenza, entro 68 giorni, che decorrono:
- Dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- dalla cessazione del periodo di maternità indennizzato qualora la maternità sia insorta nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, qualora siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
- dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
- dalla cessazione del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
- dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.
Come detto si puo presentare personalmente online sul sito INPS oppure tramite un CAF/ Patronato.
Naspi per gli iscritti alla gestione separata
Nel caso in cui il richiedente la Naspi sia iscritto alla Gestione Separata da prima della domanda di Naspi, può svolgere attività lavorativa in forma autonoma comprese le collaborazione coordinate o l'attività di dottorato con borsa di studio – a condizione che comunichi il reddito potenzialmente ricavabile da tale attività.
E' quanto comunicato dall' INPS con il messaggio 22 ottobre 2021, n. 3608
Viene ricordato in questo caso l'obbligo di comunicazione del reddito presunto necessaria per la riduzione della prestazione di disoccupazione in misura pari all'80 per cento del reddito previsto derivante dall'attività di lavoro.
A questo proposito il messaggio precisa che è obbligatoria, in presenza di iscrizione alla Gestione Separata, la dichiarazione del reddito presunto anche se pari a "zero".
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INAIL Giornalisti dipendenti: nuove funzioni online
Con il 31 dicembre 2023 è terminata la gestione transitoria dell’assicurazione infortuni dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, come previsto dall’articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
INAIL con la circolare 53 del 6 dicembre 2023 ha fornito le indicazioni sulle prestazioni e riassume gli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori a partire dal 1° gennaio 2024 con le relative istruzioni operative.
Viene specificato inizialmente che , come anticipato nella circolare Inail 44 2022:
- dal 1° gennaio 2024 i lavoratori in questione godono della tutela prevista dal regime assicurativo ordinario INAIL mentre
- gli infortuni accaduti dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 erano soggetti normativa INPGI che prevede, tra l’altro, un termine di prescrizione di due anni entro il quale va presentata la denuncia di infortunio.
AGGIORNAMENTO 9.2.2024 calcolo autoliquidazione per figure apicali
A seguito di richieste di chiarimenti Inail è intervenuto con una nuova circolare n. 6 2024 con istruzioni in merito all’applicazione del massimale di rendita, ai fini contributivi e indennitari per i lavoratori dell’area dirigenziale, a determinate figure apicali di giornalisti.
Acquisito l’avviso dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro si chiarisce che alle figure del Direttore, Condirettore e Vicedirettore si applica la disciplina prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,secondo cui la retribuzione valevole ai fini contributivi e risarcitivi è pari al massimale per la liquidazione delle rendite, di cui all'articolo 116, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in deroga alla regola generale secondo cui si assume, sia per il pagamento del premio che per la liquidazione delle prestazioni, la retribuzione effettiva.
Viceversa, esulano dall’ambito di applicazione le figure di redattore, il vicecaposervizio, redattore esperto e redattore senior, vicecaporedattore e caporedattore, che non risultano caratterizzati dal medesimo grado di autonomia e potere decisionale.
Pertanto, i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti dipendenti con qualifica di Direttore, Condirettore e Vicedirettore, in occasione della autoliquidazione 2024/2025 dovranno dichiarare per questi lavoratori la retribuzione convenzionale annuale (divisibile in 300 giorni) pari al massimale di rendita e non le retribuzioni effettive.
Ulteriori precisazioni sono fornite inoltre per la gestione dei premi relativi a giornalisti dipendenti datori di lavoro in gestione per conto dello Stato ( come taluni Ministeri, università statali e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) ).
Prestazioni INAIL giornalisti 2024
La tutela comprende :
- gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, con il solo limite del rischio elettivo , comprese le attività prodromiche e strumentali, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero
- un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni
- gli infortuni in itinere e
- le malattie professionali contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni esercitate
Comunicazioni online dal 26.9.2024
Il 26 settembre 2024, l'INAIL ha comunicato l'attivazione dei servizi online per i casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale relativi a giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica:
in particolare diventa possibile l'inserimento i dati nei file o direttamente nella piattaforma online (Comunicazione di infortunio, Denuncia/Comunicazione di infortunio e Denunce di malattia professionale e silicosi/asbestosi)
Si rimanda per ulteriori dettagli al file “Cronologia delle versioni” di ciascun servizio online, e nelle nuove versioni della documentazione tecnica e del manuale utente.
Obblighi e scadenze comunicazioni INAIL datore e lavoratore
La circolare ricorda che qualunque medico che presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a
rilasciare il certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale che deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.
entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Inail.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di denunciare gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni e le malattie professionali, indipendentemente da ogni valutazione circa l'indennizzabilità, con l’apposito servizio online Denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia con i riferimenti al certificato medico già trasmesso all'Inail dal medico o dalla struttura sanitaria di prima assistenza.
In caso di infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere trasmessa entro ventiquattro ore dall'infortunio..
Il lavoratore, deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro, sotto pena di decadenza dal diritto all’indennizzo per il periodo antecedente la denuncia
In caso di malattia professionale, il datore di lavoro deve trasmettere all’Inail la relativa denuncia, con l’apposito servizio online Denuncia di malattia professionale, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il lavoratore ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia
Il lavoratore, deve denunciare al datore di lavoro la malattia professionale entro quindici giorni dalla sua manifestazione, sotto pena di decadenza dal
diritto all’indennizzo per il tempo antecedente alla denuncia.
ATTENZIONE dal 1° gennaio 2024 è venuto meno l’obbligo a carico dei giornalisti di attivare direttamente la tutela assicurativa, condizionata dalla presenza di esiti invalidanti derivanti dall’evento infortunistico.