• Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno inclusione 2024: l’obbligo di comunicazione ADI COM

    L'INPS ha delineato nel messaggio 3624 del 31 ottobre 2024  le procedure di controllo attivate  riguardo all'obbligo, per i beneficiari dell'Assegno di inclusione (Adi),   di comunicare tempestivamente l'avvio di attività lavorative durante il periodo di fruizione del beneficio.

    Si ricorda infatti che secondo l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023, e l'articolo 8, comma 8, del D.M. n. 154/2023, i componenti del nucleo familiare che iniziano un'attività di lavoro dipendente durante la percezione dell'Adi devono comunicare all'INPS il reddito derivante entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. 

    La comunicazione avviene tramite il modello "ADI-Com Esteso", disponibile  sul sito dedicato. Le istruzioni sono state fornite dall'INPS nel messaggio 1090 di marzo 2024.

    Specifichiamo di seguito quando è obbligatoria la comunicazione, i controlli , qual è il reddito compatibile con la prestazione e le possibili conseguenze in caso di violazione.

    Obbligo ADI COM e reddito compatibile

    A partire da giugno 2024, l'INPS ha implementato controlli per identificare i beneficiari che non hanno presentato il modello "ADI-Com Esteso" nonostante l'avvio di un'attività lavorativa.

     Questi controlli si basano sulla verifica delle  comunicazioni obbligatorie relative alle assunzioni e confrontano tali dati con le informazioni fornite dai beneficiari. Se emerge che un componente del nucleo familiare ha iniziato un lavoro dipendente o un percorso di politica attiva del lavoro con indennità senza aver presentato il modello entro 30 giorni, l'erogazione dell'Adi viene sospesa.

    L'istituto ricorda che i  componenti il nucleo familiare sono tenuti all’adempimento degli obblighi di comunicazione  in caso di avvio, durante il periodo in cui ricevo l'ADI di :

    • rapporti di lavoro dipendente 
    • percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione  o  accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, 

    SONO ESCLUSI dall'obbligo i tirocini di inclusione inseriti dai servizi sociali nei patti di inclusione e registrati nella piattaforma GE.PI, o che prevedano la presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari (evidenziati in UNILAV nella categoria 09).

    Il messaggio INPS specifica  che il reddito derivante dall'attività lavorativa non concorre alla determinazione dell'importo dell'Adi fino a un massimo di 3.000 euro lordi annui. 

    L'eventuale eccedenza oltre questa soglia viene considerata nel calcolo del beneficio a partire dal mese successivo alla variazione occupazionale e fino a quando il nuovo reddito non è recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Pertanto, è fondamentale comunicare tempestivamente all'INPS qualsiasi variazione reddituale per garantire il corretto calcolo dell'Adi.

    È importante  sottolineare  che, sebbene i redditi fino a 3.000 euro lordi annui non incidano sul calcolo dell'Adi, l'obbligo di comunicazione rimane in vigore per garantire la trasparenza e la corretta gestione del beneficio verso tutti gli aventi diritto.

    Sospensione e possibile decadenza del diritto all’ADI

    In caso di mancata comunicazione entro i termini previsti, l'erogazione dell'Adi è sospesa fino alla presentazione del modello "ADI-Com Esteso", e comunque fino a un massimo di tre mesi dall'inizio dell'attività lavorativa. 

    Se il beneficiario non adempie entro questo periodo, il diritto all'Adi decade. In pratica i tre mesi rappresentano il limite massimo entro cui è possibile sanare la propria posizione per evitare la decadenza dal beneficio, cioè l'interruzione  definitiva della possibilità di ricevere l'assegno.

    È importante notare che la sospensione non preclude il riconoscimento delle mensilità arretrate una volta  che il beneficiario regolarizza la posizione.

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno inclusione ADI:, regole, FAQ e calendario pagamenti

    E' operativo il sussidio economico che sostituisce il reddito di cittadinanza dal 2024, ovvero l'ASSEGNO DI INCLUSIONE " ADI"  (istituito con il    decreto legge 48 2023  convertito in legge   Legge 85 2023 , con  piccole modifiche) i cui pagamenti sono iniziati a fine gennaio 2024  dopo la pubblicazione in GU del decreto  sulla CARTA ADI .

    INPS ha pubblicato il 26 febbraio  nel messaggio 835 2024  il  calendario dei prossimi pagamenti (vedi penultimo paragrafo)  e ricorda che a partire dai rinnovi del mese di marzo viene preso a  riferimento l’ISEE 2024. Pertanto, nel caso in cui la DSU 2024 non sia stata ancora presentata in tempo utile per l’elaborazione della mensilità a rinnovo, la domanda verrà posta nello stato “sospesa” in attesa della disponibilità dell’ISEE 2024; con le  elaborazioni dei rinnovi delle mensilità successive verranno recuperate anche le eventuali pregresse mensilità  “sospese”.

    Rivediamo nell'articolo tutte le principali  regole  sull' ADI, ricordando che a settembre 2024 sono state aggiornate le FAQ  su dubbi e  casi particolari per l'applicazione dell'Assegno di inclusione (vedi ultimo paragrafo)

    I sussidi che hanno sostituito il  Reddito di cittadinanza

    La legge 85 2023 ha previsto   diversi strumenti  di sostegno contro la povertà e l'esclusione sociale, al posto del RDC, con platee  e tempi di attuazione  diversi ovvero: 

    1. L'" Assegno di inclusione"  in vigore da gennaio 2024 ( con importo non inferiore a 480 euro mensili) per i nuclei con componenti "fragili" e  con impostazione molto simile a quella del vecchio RDC.
    2.  una misura temporanea "Supporto per la formazione e  il lavoro " (350 euro)  in vigore da settembre per coloro che non hanno i requisiti per il sussidio precedente, con durata  massima 12 mesi.

    I contributi  economici saranno erogati dall'Inps  su richiesta , che va effettuata tramite la piattaforma telematica INPS a questo link

    Il 15 dicembre 2023  è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Ministero del lavoro 154 2023  e il 16 dicembre INPS ha fornito le istruzioni aggiornate  sui requisiti e le procedure   per la domanda con la circolare 105 2023 .

    Assegno di inclusione: importo, durata

    Il contributo economico  dell'Assegno di inclusione  consiste  in:

    • una integrazione al reddito  fino a 6mila euro l’anno  moltiplicato per la scala di equivalenza sulla base dei componenti, con importo minimo pari a 480 euro e
    • integrazione  per l'affitto  fino a un massimo di 3360 euro annui o pari a 1800 euro per nuclei composti da over 67 o con disabili gravi o non autosufficienti

    Il contributo viene erogato con la Carta  ADI di inclusione elettronica consente di fare prelievi di contante (max 100 euro mensili moltiplicati per la scala di equivalenza) e un solo bonifico per l'affitto o il mutuo. Non si può utilizzare all'estero,  online ne per acquisto di armi sigarette gioco d'azzardo, materiale pornografico (Vedi la lista completa nel decreto ministeriale pubblicato il 4.3.24)

    L'assegno di inclusione  dura 18 mesi  con stop di 1 mese e possibili  rinnovi  per ulteriori 12 mesi sempre con 1 mese di stop.

    In caso di avvio di attività di lavoro l'assegno ADI  sarà  cumulabile con i  relativi redditi fino a 3000 euro annui, che andranno comunicati all'INPS.

    Per i primi due mesi di variazione del reddito l'assegno ADI  è comunque garantito.

    Chi ha diritto all'assegno di inclusione: requisiti,  cittadinanza  e  ISEE

    Il nuovo assegno di inclusione  2024  come detto è riservato ai nuclei familiari in cui siano presenti persone:

    •   con disabilità oppure
    •     minorenni , oppure
    •     con almeno 60 anni di età, oppure 
    • soggetti in condizioni di svantaggio inserite  in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari  certificati (con disturbi mentali o dipendenze patologiche, disabilità certificate per almeno il 46%,  vittime di tratta e vittime di violenza  di genere, ex detenuti persone senza fissa dimora, neo-maggiorenni che vivono fuori dalla famiglia di origine per provvedimento delle autorità)

    I richiedenti possono essere 

    • cittadini italiani 
    • cittadini europei o loro familiari
    • cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo 

    Non devono:

    •  essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
    •  avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"), nei 10 anni precedenti  la  richiesta.

    La famiglia deve  avere 

    •  Isee non superiore a 9.360 euro ( come per il Reddito di cittadinanza ) e 
    • valore di reddito familiare  inferiore  6mila euro annui  maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare disabili
    • privi di  auto oltre 1600 cc o moto  oltre 250 cc ., o barche 
    • immobile prima casa non superiore a 150mila euro ai fini IMU 
    • altri immobili non superiori a 30mila euro ai fini ISEE

    Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza,  la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui,

    L'assegno è compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL, Disoccupazione agricola 

    ATTENZIONE  NON  deve essere presente nella famiglia un componente che abbia rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro (tranne che per giusta causa).

    Con il messaggio 623  del 10 febbraio 2024  INPS ha specificato le modalità di verifica dei requisiti relativi   alle  condizioni di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza degli enti locali  e il rilascio  di uno specifico servizio telematico per gli operatori delle ASL , in attesa del completamento  del NSIS  Nuovo Sistema informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute  che prevede una interoperabilità di tutte le banche dati coinvolte.

    Assegno di inclusione Scala di equivalenza

    Assegno di inclusione  minimo e massimo scala di equivalenza coefficienti  aggiuntivi
    parametro 1 per nucleo con 1 soggetto fragile  0,5 per ciascun altro componente con disabilita
    arriva a un massimo di 2,2, elevato a 2,3 in presenza di disabili gravi o non autosufficienti 0,4 per ogni altro componente con età pari o oltre 60 anni o
    per componente maggiorenne con carichi di cura
    0,30 per ogni componente con grave disagio bio-psico-sociale inserito in programmi di cura certificati
    0,15 per ogni minore, fino a 2
    0,10 per ogni minore oltre il secondo 
    non sono conteggiati i componenti che risiedono in strutture pubbliche e che interrompono la residenza in Italia per piu di 4 mesi anche non continuativi nel periodo di 18 mesi


    Assegno di inclusione:  sgravi per assunzioni  e lavoro autonomo

    Come per il reddito di cittadinanza, restano  gli sgravi  per i datori di lavoro  che assumano i percettori  di Assegno di inclusione  e le agenzie per il lavoro che facciano da tramite e  un contributo aggiuntivo per il beneficiario che intraprenda una attività lavorativa autonoma .

    Il  decreto  prevede in particolare:

    • un esonero contributivo  totale del 100% (fino a 8mila euro l’anno)  per i datori di lavoro privati per 24 mesi  per contratti a tempo indeterminato 
    •  ridotto del 50% per contratti a termine o stagionali  per 12 mesi,

    È previsto un incentivo del 30%  per  l'eventuale intervento delle agenzie per il lavoro per ogni assunzione   di percettori di assegno di inclusione o supporto per il lavoro un incentivo del 60%  per la mediazione da parte di enti autorizzati e  enti del terzo settore in caso di assunzione di persone con disabilità. 

    Per i casi in cui il percettore avvii una attività di lavoro autonomo o di impresa o si associ a una cooperativa può richiedere un beneficio aggiuntivo di  6 mensilità dell'assegno (max 3mila euro).  Le modalità di richiesta saranno stabilite da un prossimo decreto del Ministero del lavoro .

    Le agevolazioni descritte sono concesse nei limiti del vigente Regolamento UE  sugli aiuti di Stato. 

    Assegno di inclusione e obbligo di  studio o lavoro – offerta congrua

    Come per il RDC i componenti del nucleo che percepisce l'assegno di inclusione  che siano   disoccupati,  maggiorenni ,  non impegnati in corsi di studi devono intraprendere il percorso di inserimento lavorativo previa registrazione al SIISL nuovo sistema  informativo per l' inclusione sociale e lavorativa  che trasmette i dati dal competente Centro per l'Impiego.   

    I beneficiari dell'Assegno di inclusione  tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto agli obblighi di istruzione devono frequentare i corsi di istruzione per adulti di primo livello.  

    Sono esonerati dall'obbligo di lavoro

    •  over 60,
    •  disabili 
    • soggetti con patologie oncologiche
    •  componenti con carichi di cura (figli sotto i  tre anni o disabili in condizioni di gravità)
    •  le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere  

    L'assegno  decade in caso di   rifiuto della prima offerta di lavoro congrua cioè

    • contratto o a tempo indeterminato senza limiti di distanza a tempo pieno o almeno part time per almeno il 60% con stipendio previsto dal ccnl 
    • contratto a tempo determinato entro 80 km dalla residenza.

    Solo nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche  con genitori  legalmente separati, l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di 80 chilometri dal domicilio  o  raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

    L'assegno si sospende per il periodo di eventuali contratti di lavoro fino a 6 mesi e riprende al termine.

    Assegno di inclusione: le sanzioni previste

    Chiunque per ottenere indebitamente  l'Assegno di inclusione  rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o  omette  informazioni  dovute,  è   punito  con  la   reclusione da due a sei anni. 

     L'omessa  comunicazione  delle  variazioni  del  reddito  o  del  patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, e  di altre informazioni dovute e rilevanti  è punita con la reclusione da  uno  a  tre anni. 

    Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati  citati  o  per  un  delitto  non  colposo  che  comporti  l'applicazione di una pena non inferiore a  un  anno  di  reclusione,   consegue,   l'immediata decadenza dal beneficio  e  il  beneficiario  e'  tenuto  alla  restituzione  di  quanto  indebitamente  percepito. 

    Calendario pagamenti e nuove carte ADI 

    DISPONIBILITA' RINNOVI MENSILI 

    Questo  il  calendario della disponibilità degli  importi sulle carte di inclusione  in fase di rinnovo mensile, sempre se confermati i  requisiti : 

    • martedì 27 febbraio 2024
    • mercoledì 27 marzo 2024
    • venerdì 26 aprile 2024
    • martedì 28 maggio 2024
    • giovedì 27 giugno 2024
    • sabato 27 luglio 2024

    Da febbraio in poi i  pagamenti, all’esito positivo dell’istruttoria, saranno riconosciuti dal mese successivo a quello di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale,  alla data del 27 del mese .
        A partire dai rinnovi di marzo, l’INPS utilizzerà l’Isee 2024 per determinare l’importo dell’assegno.

    DISPONIBILITA NUOVE CARTE ASSEGNO DI INCLUSIONE  

    Domande presentate entro

    Sottoscrizione Patto di attivazione digitale ed esito positivo dell’Istruttoria

    Disponibilità carte inclusione e  importo presso gli Uffici postali per i richiedenti che abbiano ricevuto gli SMS

    febbraio 2024

    febbraio 2024

    venerdì 15 marzo 2024

    marzo 2024

    marzo 2024

    martedì 16 aprile 2024

    aprile 2024

    aprile 2024

    mercoledì 15 maggio 2024

    maggio 2024

     maggio 2024

    sabato 15 giugno 2024

    giugno 2024

    giugno 2024

    martedì 16 luglio 2024

    ATTENZIONE Nel caso in cui, invece, il patto di attivazione digitale venga sottoscritto insieme alla presentazione della domanda e comunque nello stesso mese, ma l’esito  arrivi , piu tardi  il primo pagamento verrà disposto alla prima data utile successiva . Le mensilità  verranno  COMUNQUE riconosciute a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD, con erogazione delle mensilità arretrate.

    Assegno inclusione: le domande di riesame 

    Dal 29 febbraio 2024 è disponibile nella procedura ADI, il dettaglio delle causali delle domande respinte per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.

    Per le domande in evidenza per omissioni o difformità della DSU, gli utenti riceveranno un SMS/mail di notifica  della problematica.

    Assegno inclusione  FAQ aggiornate

    Il ministero del lavoro  ha fornito nuove risposte a dubbi frequenti e casi particolari  sull'assegno di inclusione nella sezione dedicata del sito URPOLINE.  
     FAQ-Qui l'elenco completo

  • Edilizia

    Patente a crediti: modello per rettifica errori materiali

    L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL)  ha pubblicato il modello da utilizzare  per rettificare l'istanza per la  patente a crediti in edilizia  

    Il modello deve essere  inviato dalla PEC aziendale all'indirizzo:  [email protected].

    Vediamo come è composto  e come va compilato.

    Modello richiesta rettifica errori materiali patente a crediti

     Si precisa che il modulo va compilato unicamente con le informazioni di cui si intende chiedere la rettifica.

    Il Modello è cosi composto 

    Sezione A) – Informazioni generali: il "Codice fiscale soggetto richiedente" (CF) si riferisce al Codice fiscale del soggetto persona fisica che ha effettuato l'accesso alla piattaforma online relative all'istanza di cui si chiede rettifica. Il "Codice istanza" si trova nella pagina di riepilogo dell'istanza e sulla ricevuta.

    Sezione B) – Rettifica del codice fiscale impresa/lavoratore autonomo: la rettifica di questa informazione comporta necessariamente l'eliminazione dell'istanza e della patente eventualmente già generata. Occorre inserire nel modulo di cui alla pagina successiva, il codice fiscal dell'impresa/lavoratore autonomo erroneamente digitato nella piattaforma online.

    Sezione C) – Rettifica delle informazioni aggiuntive dell'impresa/lavoratore autonomo: in questa sezione è possibile richiedere la rettifica dell'istanza già inviata e della relativa ricevuta, in merito ai campi:

    – Ragione sociale

    – PEC

    – Codice fiscale del legale rappresentante/lavoratore autonomo delegante

    Sezione D) – Rettifica dei requisiti minimi per il rilascio della Patente a Crediti: anche in questa sezione, selezionare solamente le voci di cui si intende chiedere rettifica, indicando il valore corretto. Le lettere corrispondono ai requisiti minimi elencati all’art. 27 d.lgs. 81/2008:

    – a) “iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, in quanto requisito obbligatorio, non viene riportata nel modulo da compilare.

    c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

    e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

    b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

    d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

    f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

  • Pensioni

    Comunicazione redditi autonomi pensionati in scadenza il 31 ottobre

    L'INPS ha pubblicato il  Messaggio n. 3077 del 19.9.2024   in materia di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo e sull'obbligo di dichiarazione reddituale.
     L'articolo 10 del decreto legislativo 3, n. 503/1992  prevede infatti  che i titolari di pensione sono tenuti ad inviare all'ente pensionistico  la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente. Il termine è quello  previsto per la dichiarazione dei redditi. 

    Quindi i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2023, sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2024  i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2023.

    Vediamo di seguito le principali indicazioni dell'INPS  sui soggetti obbligati ed esclusi e sulle modalità di invio della dichiarazione. Per utlteriori dettagli si rimanda al testo del Messaggio.

    Pensionati esclusi dall’obbligo di dichiarazione reddituale- Soglia redditi esenti 2023

    Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo:

    – i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
     – i titolari di pensione di vecchiaia.

     i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo,

     i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9.12.2008, p. 2);

     i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni.

    I pensionati che non si trovano nelle condizioni  precedenti  sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo.

    Casi particolari di redditi esenti dal divieto di cumulo 

    • i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che sarebbero soggetti al divieto, sono esentati  qualora  abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a   7.383,22 euro.
    • i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private  non hanno rilievo  .
    •  le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e
    • Le indennità e i gettoni di presenza percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione .
    • le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione
    •  le indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).
    •  i pensionati che svolgono la funzione di giudice tributario sono esclusi dal divieto di cumulo per le indennità percepite.

    Dichiarazione a preventivo

    Cumulo pensione e redditi lavoro autonomo: pensionati ex INPGI e lavoratori sportivi

    L'inps ricorda anche che dal 1° luglio 2022 le pensioni di invalidità di cui all’art. 8 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) sono cumulabili con i redditi da lavoro, pertanto le istruzioni  si applicano  anche nei confronti dei titolari delle predette pensioni con riferimento alla dichiarazione a preventivo.

    Dal 1° luglio 2023  inoltre si applica la riforma del diritto del lavoro sportivo di cui al D.lgs 28 febbraio 2021, n. 36, e successive modificazioni, anche nel settore del dilettantismo . Pertanto si applicano le istruzioni anche ei confronti dei titolari di pensioni o assegni di invalidità a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e autonomi, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, che svolgono lavoro sportivo

    Dichiarazione reddituale pensioni e lavoro autonomo: come fare

    La dichiarazione  reddituale può essere resa tramite CAF ed altri soggetti abilitati  oppure

    • direttamente online sul sito www.inps.it,  autenticandosi con SPID , CIE o  CNS , SO può accedere ai Servizi on line per il cittadino e selezionare la voce Dichiarazione  Reddituale – Red Semplificato (per la dichiarazione RED). Nel successivo  pannello  occorre  scegliere  la  Campagna  di  riferimento:  nella fattispecie, 2024 ( dichiarazione redditi per l’anno 2023)
    •  attraverso il Contact Center Multicanale, raggiungibile al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) e al numero 06 164 164 (da rete mobile con costi variabili in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico), sempre previa autenticazione con lidentità digitale .Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20, e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).

    REDDITI DA DICHIARARE

    I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.

    Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito.

    Le sanzioni previste per la violazione dell’obbligo

     Il messaggio ricorda che i titolari di pensione che omettano di produrre la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo, sono tenuti a versare all'Ente previdenziale di appartenenza una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui si riferisce la dichiarazione stessa.

  • Lavoro Dipendente

    Controllo mail dipendenti: nuove sanzioni dal Garante

    Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 528 del 22 ottobre 2024 informa di un nuovo provvedimento sanzionatorio datato luglio 2024  verso  una azienda per violazioni alla privacy dei dipendenti. 

    Nel provvedimento viene ribadito che il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica dei dipendenti o collaboratori né utilizzare software per effettuare backup dei messaggi. Questa pratica costituisce una violazione delle normative sulla protezione dei dati personali e rappresenta un illecito controllo del lavoratore, vietato dallo Statuto dei lavoratori. Vediamo maggiori dettagli sul caso.

    SCARICA QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE del Garante privacy

    Il caso : divieto di back up mail dipendenti

    Il provvedimento nasce dal reclamo di un agente di commercio, il quale ha segnalato che la società per cui lavorava aveva effettuato un backup sistematico della sua email e dei log di accesso al gestionale aziendale durante la collaborazione, usando tali informazioni in un contenzioso.

     Il Garante ha inoltre riscontrato che l'informativa fornita ai lavoratori era insufficiente, omettendo dettagli cruciali come la durata della conservazione dei dati e il fatto che fosse possibile il  backup dei dati della posta .

    La conservazione dei dati per tre anni dopo la cessazione del rapporto è stata considerata sproporzionata rispetto alle finalità dichiarate di garantire la sicurezza della rete e la continuità aziendale. Questo infatti ha permesso alla società di monitorare dettagliatamente l'attività del collaboratore, violando il divieto di controllo illecito. Inoltre, l'uso dei dati in tribunale è stato considerato illecito, poiché il trattamento dei dati deve riguardare contenziosi già esistenti e non ipotesi future.

    Il Garante ha  dunque inflitto una sanzione amministrativa  alla società e vietato l'uso futuro del software per il backup delle email.

  • Lavoro Dipendente

    Interruzione servizi lavoro online venerdi 25.10

    Il Ministero del Lavoro con un comunicato sul proprio sito  istituzionale informa che dalle 15.00  venerdì 25 ottobre saranno interrotti alcuni servizi online.

    L'interruzione è dovuta ad interventi tecnici di manutenzione programmata sulle infrastrutture di alcuni portali di servizi online 

    In particolare si interromperanno  i portali e  i servizi  correlati riguardanti :

    •  Comunicazioni Obbligatorie (C.O.) 
    •  Unimare, 
    • Prospetto Informativo Disabili
    •  Unilav Sport.

     Viene precisato che le attività  di manutenzione si concluderanno nella giornata di sabato 26 ottobre 2024 al termine delle stesse i portali torneranno disponibili.

    Gli interventi di manutenzione non avranno invece alcun impatto sull'accesso alle altre procedure telematiche, che resteranno sempre disponibili.

    Si ricorda che l'accesso ai servizi è consentito solo con SPID personali o CIE.

  • Lavoro Dipendente

    Recesso unilaterale dal CCNL negato al datore di lavoro

    La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26927 del 17 ottobre 2024, ha stabilito che un datore di lavoro non può recedere unilateralmente da un contratto collettivo nazionale (CCNL) , neanche nel periodo di ultrattività dopo la scadenza . 

    Tale prerogativa spetta esclusivamente alle parti stipulanti, ovvero le associazioni sindacali e datoriali.

    La Corte ha inoltre chiarito che il recesso unilaterale non è consentito neppure se giustificato dall'eccessiva onerosità del contratto in situazioni di difficolta economica dell'azienda.

     Vediamo maggiori dettagli sul caso e le motivazioni della Corte .

    Recesso dal CCNL scaduto: il caso

    La controversia riguardava un gruppo di dipendenti  non sanitari di una associazione nell'ambito dell'assistenza  socio-sanitaria  che contestavano l'annuncio del datore di lavoro di voler cambiare il contratto collettivo di lavoro applicato (CCNL della sanità privata).

    In ragione di difficoltà economiche dell'ente ,  il datore di lavoro ha deciso di applicare il CCNL per residenze sanitarie assistenziali (CDR)asserendo che il CCNL sanità era in scadenza .

    I lavoratori hanno ritenuto illegittima questa decisione e hanno agito legalmente per ottenere il riconoscimento del loro diritto a mantenere il precedente contratto, chiedendo anche le relative differenze retributive.

    Recesso da CCNL : le decisioni di merito e la Cassazione

    In primo grado, il Tribunale ha dato ragione ai lavoratori, stabilendo che il CCNL della sanità privata, pur essendo formalmente scaduto nel 2005, continuava a essere valido grazie alla clausola di ultrattività, che ne prorogava l’efficacia fino al rinnovo avvenuto nell'ottobre 2020. Di conseguenza, la decisione unilaterale di applicare il CCNL CDR è stata dichiarata illegittima.

    La Corte d'Appello ha confermato la sentenza del Tribunale, affermando che il datore di lavoro non poteva recedere unilateralmente dal CCNL sanità privata, poiché la clausola di ultrattività vincolava le parti fino al rinnovo. 

    La Corte ha inoltre respinto l’argomentazione secondo cui l'eccessiva onerosità del contratto avrebbe giustificato il recesso unilaterale, precisando che tale facoltà è riservata solo alle parti stipulanti del CCNL e non può essere esercitata dal singolo datore di lavoro.  Nella sentenza  di secondo grado veniva anche ricordato che invece nei contratti aziendali, stipulati direttamente con i sindacati locali, è possibile recedere unilateralmente.

    La Corte di Cassazione, con la sentenza ha confermato la decisione di secondo grado e rigettato il ricorso del datore di lavoro, confermando l'applicabilità della clausola di ultrattività del CCNL sanità privata e ribadendo che il recesso unilaterale non era legittimo.