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Carta Dedicata a te 2024: 500 euro in pagamento a settembre
Come anticipato poche settimane fa, si è svolta ieri la conferenza stampa del Ministro per l'agricoltura Lollobrigida con l'intervento del ministro del lavoro Calderone e della premier Meloni per annunciare la firma del decreto interministeriale per il rafforzamento e l'estensione della social card "Dedicata a te", introdotta in via sperimentale l'anno scorso e gestita da vari ministeri con il supporto di Poste Italiane, INPS, ANCI e i Comuni.
La dotazione finanziaria per il 2024 aumenta a 676 milioni di euro rispetto ai 520 milioni del 2023, portando il budget totale del biennio a quasi 1,2 miliardi.
Le conseguenze di questo aumento sono due:
- il numero di famiglie beneficiarie aumenterà da 1,2 milioni a 1,33 milioni, e
- il valore medio della carta salirà da 459 euro a 500 euro (+8,9%).
I requisiti per accedere alla social card restano invariati:
- nuclei familiari di almeno tre persone residenti in Italia
- con un ISEE inferiore a 15.000 euro.
- La carta non è cumulabile con altri contributi di inclusione sociale o sostegno alla povertà.
Nel 2023, il 96% delle spese effettuate con la carta è stato destinato all'acquisto di prodotti alimentari, e il restante 4% a carburanti e trasporto pubblico. La nuova carta sarà disponibile dal 1° settembre per tre mesi, con una possibile proroga in base all'uso e alle risorse rimanenti.
ATTENZIONE Per avere la nuova social card, non occorre fare domanda , sono i Comuni a individuare e contattare le famiglie con i requisiti.
In attesa del nuovo decreto, rivediamo di seguito i requisiti e le modalità inizialmente previste per avere la social card e tutti i dettagli forniti dall'INPS (messaggio 1958 del 26 maggio 2023 , messaggio 2188 del 13 giugno 2023 e messaggio 2373 2023 ) nonché l'informativa completa messa a disposizione con i moduli da compilare per ritiro o smarrimento della carta ecc. (v. ultimo paragrafo).
LEGGI QUI LE ULTIME NOVITA CARTA DEDICATA A TE 2024
Carta Spesa alimentare 2023 : requisiti per averla
Beneficiari del contributo sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data del 12 maggio 2023 (pubblicazione del decreto):
- iscrizione di tutti i componenti nell’Anagrafe comunale della Popolazione Residente
- ISEE Ordinario non superiore ai 15.000 euro annui.
- NON essere Beneficiari alla stessa data del decreto di:
a) Reddito di Cittadinanza; b) Reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. NASPI – DIS-COLL; Indennità di mobilità; e) Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito; f) Cassa integrazione guadagni-CIG; disoccupazione agricola o altre forme di integrazione salariale, o di sostegno erogate dallo Stato.
Altro requisito di cui si terrà conto è la numerosità del nucleo familiare e la presenza di minori, per cui avranno la precedenza :
- nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2009,
- nuclei familiari, composti da non meno di tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre 2005,
- nuclei familiari composti da non meno di tre componenti,
sempre con priorità data ai nuclei con indicatore ISEE più basso.
Carta spesa alimentare: a quanto ammonta e cosa si può acquistare
È concesso un solo contributo per nucleo familiare, di importo complessivo pari ad € 500
Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.
Per il 2024, sono state introdotte nuove categorie di prodotti alimentari acquistabili, come prodotti Dop e Igp, ortaggi e prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola
QUI L'ELENCO 2024
Il contributo può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali convenzionati , dove si possono anche avere sconti del 15% che possono far salire il valore effettivo della carta.
Carta acquisti alimentari: elenchi INPS-COMUNI
Ad ogni comune il Ministero ha assegnato un certo numero di carte, calcolato in base alla popolazione residente e alla differenza tra il reddito medio del comune e il reddito medio nazionale. Non è prevista quindi la presentazione della domanda.
Qui il primo elenco completo dei Comuni con il numero di carte a disposizione.
I Comuni hanno perfezionato entro il 5 luglio 2023 gli elenchi tenendo conto della situazione anagrafica, reddituale e del numero di carte disponibili
Nel caso siano disponibili potranno essere destinate le carte spesa anche a nuclei familiari unipersonali, in effettivo stato di bisogno, sulla base di informazioni dei loro servizi sociali.
Carta spesa alimentare nuova distribuzione settembre 2023
Partita a settembre una nuova Fase di distribuzione ai beneficiari della Carta spesa "Dedicata a te " l’acquisto dei beni alimentari di prima necessità
Inps ha comunicato con il messaggio 3005 2023 è stato predisposto un nuovo elenco per la consegna della carta a ulteriori famiglie in 638 Comuni, sulla base dei fondi rimasti inutilizzati per mancato ritiro
Carta acquisti alimentari: come e dove si ritira
Il contributo viene erogato attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate e ricaricabili, Postepay, che vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati.
Per effettuare il ritiro, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune, che contiene l’abbinamento del codice fiscale del beneficiario al codice della carta assegnata.
Il ritiro può essere effettuato dal beneficiario o da un suo delegato.
Carta spesa alimentare: sconti negli esercizi convenzionati
Presentando domanda, anche per via telematica, con il modello reso disponibile dal Ministero dell’agricoltura, su sito istituzionale, gli esercizi commerciali hanno aderito a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità, con sconti del 15% a favore dei possessori delle carte.
Si prevede la comunicazione periodica dei dati di variazione dei prezzi praticati per la generalità degli utenti relativi ai beni di prima necessità inseriti nell'allegato 1 .
Carta spesa Dedicata a te: istruzioni e modelli in Posta
Poste italiane ricordano nelle istruzioni che
- la Carta spesa prepagata deve essere usata solo dal titolare/utilizzatore e non può essere ceduta o data in uso a terze persone.
- Ad ogni Carta viene associato un codice PIN segreto e personale con il quale
- si possono fare acquisti solo nei negozi alimentari abilitati al circuito Mastercard;(per importi fino a 50 euro il PIN
- non si sono commissioni sui pagamenti;
- NON si può prelevare con la Carta spesa Dedicata a te 2023;
- negli ATM Postamat si può controllare il saldo e la lista movimenti.
QUI IL MODELLO per la delega
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Assegno inclusione e SFL: nuove istruzioni sulla modifica dei dati
L'INPS ha comunicato con il messaggio 2146 del 6 giugno 2024 di aver rilasciato nuove funzionalità e implementazioni procedurali per migliorare la gestione delle domande relative all'Assegno di Inclusione (ADI) e al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), introdotti dal primo gennaio 2024, con l'abrogazione del reddito di cittadinanza ad opera del Dl 48 del 4 maggio 2023,
Alcune modifiche riguardano il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e il collegamento con la piattaforma INPS,
Di seguito le principali novità per operatori e utenti, a cui è richiesto in alcuni casi di effettuare le modifiche in entrambe le piattaforme
Gestione domande ADI e SFL
Si ricorda che l'attuazione delle misure è stata regolata dai decreti 108 dell'8 agosto 2023 e 154 del 13 dicembre 2023 del Ministero del Lavoro. Successivamente, l'INPS ha emanato le istruzioni operative con le circolari 77 del 29 agosto 2023 e 105 del 16 dicembre 2023.
Il nuovo messaggio fornisce nuove istruzioni agli operatori delle sedi INPS riguardo alle funzionalità della piattaforma informatica per la gestione delle misure Adi e Sfl
i si specifica che per quanto riguarda la gestione delle richieste di Adi, il sistema permetterà di accedere a dettagli aggiuntivi sui dati che hanno contribuito alla formazione dell'ISEE, come i controlli effettuati e i dettagli sui componenti del nucleo familiare esclusi dalla scala di equivalenza.
Oltre alla gestione delle domande, il sistema permetterà di consultare lo storico delle richieste e gli importi disposti in pagamento per ogni richiedente. È stata anche introdotta una funzione specifica per comunicare l'inizio dell'attività lavorativa.
Le nuove funzionalità riguardanti la gestione dello storico, delle richieste di riesame e dei contatti sono state estese anche al sistema di gestione del Supporto per la formazione e il lavoro.
Infine, gli operatori che accedono ai gestionali Adi e Sfl potranno consultare anche alcune informazioni presenti nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl).
Istruzioni per gli utenti
Il messaggio INPS precisa in particolare per gli utenti che
- in fase di compilazione del modello di domanda, l’indicazione dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione obbligatoria per i beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni è stata resa non obbligatoria. Tale requisito, per alcune situazioni particolari (ad esempio, genitore con figli minori e carico di cura), potrà essere oggetto di opportuna verifica da parte dei Servizi sociali
- dal modello “ADI – Com esteso”, utilizzabile per le comunicazioni in corso di erogazione della prestazione, tra cui la comunicazione di avvio di attività lavorativa, è eliminato il vincolo di esclusività della dichiarazione di un rapporto di lavoro compreso tra 1 e 6 mesi, con conseguente possibilità di indicare nel medesimo modulo la presenza di più rapporti di lavoro.
- è disponibile una nuova funzionalità che consente di indicare eventuali variazioni dei dati relativi alla cittadinanza e alla residenza dichiarati nella domanda. Allo stato attuale non è, invece, ancora possibile effettuare le modifiche relative ai dati anagrafici. Tale funzionalità è oggetto di successiva implementazione e il relativo rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.
- a decorrere dal 7 maggio 2024 la procedura “ADI” è pienamente integrata con l’archivio “PASSI” dell’Istituto, nel quale sono registrati i contatti degli utenti certificati che vengono utilizzati per le comunicazioni. Accedendo all’area personale “MyINPS” del portale istituzionale, nella sezione “I tuoi dati” è possibile per l’utente modificare in qualsiasi momento i contatti indicati (il percorso è : “I tuoi dati” > “Contatti e consensi” > “Modifica” > “Gestione contatti personali”).
ATTENZIONE
- per le domande presentate fino al 6 maggio 2024, nel caso in cui il richiedente abbia indicato nella domanda un contatto (telefonico o e-mail) diverso da quello presente su “MyINPS” e desidera che lo stesso venga utilizzato per le comunicazioni a lui indirizzate, deve aggiornare i propri contatti su “MyINPS”
- Per le domande presentate a decorrere dal 7 maggio 2024, al momento della compilazione della domanda, la procedura propone direttamente i dati di contatto presenti su “MyINPS”, da utilizzare per le comunicazioni. Nel caso in cui il richiedente desideri modificare tali contatti deve procedere alla modifica attraverso le funzionalità presenti su “MyINPS”.
- Solamente nel caso in cui non siano presenti i dati di contatto su “MyINPS”, la procedura “ADI” consente l’inserimento di nuovi contatti
- posto che i dati di contatto dei richiedenti indicati nella domanda vengono trasferiti alla piattaforma Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) al momento della sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD), che non dialoga con l'archivio dell’INPS “PASSI”; se il eneficiario modifica un contatto nell’area personale “MyINPS” e vuole che lo stesso venga utilizzato anche dagli operatori dei Servizi sociali o dei Centri per l’impiego (CPI), deve apportare la modifica del contatto anche sulla piattaforma SIISL, accedendo, dopo il login, su “Il mio profilo”, cliccando sul nome del percettore in alto a destra della Home Page.
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Assegno inclusione: prime sospensioni per mancata presentazione ai servizi
Hanno iniziato a scadere il 25 maggio scorso i termini per le domande di Assegno di inclusione presentate tra il mese di dicembre 2023 e il mese di gennaio 2024 per presentarsi al primo appuntamento con i servizi sociali . L'incontro è obbligatorio per l'attivazione del Patto obbligatorio per mettere a punto il percorso personalizzato di tutti i nuclei familiari beneficiari .
Lo ricorda con il messaggio 2132 del 5 giugno l'INPS, spiegando che tale termine ha iniziato a decorrere dal 26 gennaio 2024 (data di avvio della trasmissione ai Comuni delle domande accolte) Iniziano quini anche anche le prime sospensioni del beneficio economico in caso di mancata presentazione del nucleo familiare entro tale termine. Viene anche ricordato che per le domande a partire dal primo marzo il conteggio dei termini è stato modificato a seguito della nota ministeriale)
Vediamo tutti i dettagli sulle procedure anche per la ripresa dei pagamenti in caso di sospensione, nei paragrafi successivi .
Assegno inclusione: la nota ministeriale sulle scadenze per l’incontro con i Servizi
Con la nota 6062 del 28 marzo 2024 il Ministero del lavoro è intervenuto per correggere le precedenti indicazioni sulle procedure riguardanti l'Assegno di inclusione ADI per le prime domande inviate.
In particolare viene precisato che per le domande di assegno di inclusione inviate fino al 29 febbraio 2024, la scadenza per il primo incontro dei richiedenti con i servizi sociali dei Comuni di residenza, fissata al massimo a 120 giorni, si calcola dal momento in cui Inps ha inviato i dati al Comune e NON, come dice la norma, dalla data della firma del Patto digitale. L'intervento si è reso necessario a causa dell'invio in ritardo, da parte dell'Inps ai Comuni, dei dati delle domande, partite già dal 18 dicembre 2023 dagli interessati ma inoltrate solo a fine gennaio, più di un mese dopo.
Ciò ha reso difficile, se non impossibile. predisporre , in particolare per i Comuni con più richieste, gli appuntamenti obbligatori con i servizi sociali, nei tempi stretti previsti dal decreto 48 2023.
La nota precisa comunque che per le domande presentate a partire dal 1° marzo 2024 il termine dei 120 giorni per la convocazione e la conseguente presentazione al primo appuntamento decorrerà dal momento della sottoscrizione del PAD.
Il ministero ricorda che in ogni caso resta applicabile la decadenza dal beneficio in caso di mancata presentazione del nucleo ad una convocazione .
Per le domande presentate a partire dal 1° marzo 2024, si conferma che resta valido il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD entro i quali i beneficiari sono convocati o, in assenza di convocazione, devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali al fine di consentire la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare. In altre parole:
- Se entro 120 giorni non c'è stata convocazione da parte dei Servizi sociali, l’erogazione del beneficio viene sospesa, e puo essere riattivata a seguito dell’incontro.
- se entro il 120 giorni invece c'è stata la convocazione da parte dei servizi sociali e il nucleo beneficiario non si presenta senza giustificato motivo, decade dalla misura,ovvero perde definitivamente il diritto all'assegno di inclusione ADI (articolo 8, comma 6, lettera a) del decreto-legge n. 48/2023).
Istruzioni INPS per evitare la sospensione dell’Assegno
L'istituto nel messaggio 21 32 ricorda che per conoscere la situazione dei beneficiari
- nell'area riservata sulla piattaforma SIISL è disponibile il contatore dei 120 giorni;
- nel servizio “Assegno di inclusione (ADI)”, sul sito www.inps.it a partire dal mese successivo alla scadenza dei 120 giorni è inserito lo stato di sospensione della domanda con la seguente causale: “Mancata presentazione per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni.
Gli interessati devono essere convocati o presentarsi per il primo appuntamento presso i Servizi sociali ento i 120 giorni con le regole sopra citate
Viene specificato che i Servizi sociali hanno a disposizione nella piattaforma dedicata GEPI, gli elenchi dei nuclei familiari beneficiari con l’indicazione della data di decorrenza dei 120 giorni, pertanto dovrebbero convocare i nuclei familiari in tempo per evitare la sospensione dell’erogazione della mensilità spettante oppure per sbloccare la sospensione già avvenuta.
ATTENZIONE: E' possibile presentarsi anche senza convocazione.
Gli eventi che è possibile annotare nel sistema sono:
- • “Avvenuto incontro” a seguito di convocazione;
- • “Presentazione spontanea” di un componente del nucleo familiare;
- • “Giustificato motivo” per la mancata presentazione del nucleo familiare.
In quest’ultimo caso resta permane per i Servizi sociali l’obbligo della convocazione del nucleo familiare entro termini congrui, tenuto conto della motivazione presentata, senza dovere aspettare la successiva scadenza.
Le registrazioni che perverranno entro il giorno 20 del mese saranno rielaborate in tempo utile per il pagamento nello stesso mese
Quelle che verranno inserite successivamente saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo e i I beneficiari recupereranno gli arretrati
Si ricorda, da ultimo, che per le domande presentate a fare data dal 1° marzo 2024, il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare.
Assegno di inclusione : gli obblighi di incontri successivi
Il messaggio precisa ancora che i beneficiari diversi da quelli obbligati al lavoro sono tenuti a presentarsi presso i Servizi sociali ogni 90 giorni per aggiornare la loro posizione. In caso di mancata presentazione il beneficio economico è sospeso. restano esclusi i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni, i componenti con disabilità certificata ai fini ISEE e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza (sempr che non siano unico componente adulto del nucleo).
I componenti tenuti all’obbligo di attivazione lavorativa invece dopo il primo incontro, devono, presentarsi ogni 90 giorni ai Centri per l’impiego o alle agenzia per il lavoro per aggiornare la propria posizione, pena la sospensione del beneficio economico.
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Contributi assistenziali esteri fiscalmente esenti se obbligatori
Con la Risposta a interpello n. 24 2024 l'agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale applicabile ai contributi relativi all'assistenza sanitaria versati da un datore di lavoro estero per il dipendente, cittadino statunitense residente in Italia, confermando che si tratta di importi fiscalmente esenti da imposizione se derivanti da obbligo di legge. Vediamo di seguito i dettagli del caso.
Contributi sanitari esteri: iI caso
Il contribuente dichiara di essere un cittadino statunitense fiscalmente residente in Italia, dipendente di un datore di lavoro statunitense, e che ha scelto di versare i contributi pensionistici alla social security statunitense invece che all'INPS, in base alla vigente Convenzione bilaterale tra Italia ed USA.
Il Contribuente ha visto indicare nella propria busta paga, tra le competenze ''aggiunte'' all'imponibile fiscale, anche le voci Medicare e Medical insurance, relative ai contributi ai servizi sanitari USA a carico del datore di lavoro, quindi entrambe le voci in busta paga sono risultate come fringe benefit soggetti a tassazione in Italia.
In merito specifica che la Medicare viene pagata, tramite il datore di lavoro, alla United Social Security Administration e che la Medical insurance (detta anche Obamacare) fornisce, in assenza di un sistema sanitario nazionale negli USA, una copertura sanitaria a carico del datore di lavoro per i lavoratori ed i loro familiari. Dichiara inoltre che entrambi sono contributi obbligatori per legge negli USA.
l'Istante chiedeva conferma sulla possibilità di riportare nella dichiarazione dei redditi un diverso importo rispetto a quello certificato dal datore di lavoro e di richiedere al datore di lavoro ''il corretto trattamento delle suddette voci (non come fringe benefit)''.
Contributi assistenziali esteri: la risposta dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate risponde , che, in base alle disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), i contributi previdenziali e assistenziali versati all'estero non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del contribuente in Italia nella misura in cui sono ritenuti obbligatori secondo la normativa interna statunitense.
Viene ricordato infatti che il comma 2 dell' articolo 51 del TUIR stabilisce, alla lettera a), che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assistenziali versati dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge.
Per quel che attiene, nello specifico, alla rilevanza tributaria dei contributi previdenziali obbligatori per legge, versati in uno Stato estero, si richiamano le indicazioni fornite al punto 2.2.1 della Circolare del Ministero delle Finanze del 23 dicembre 1997, n. 3 da cui risulta che anche i contributi previdenziali e assistenziali, versati all'estero dal lavoratore o dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni di legge dello Stato estero e riferiti a redditi assoggettati ad imposizione in Italia, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente del Contribuente.
Va però posta attenzione al fatto che , precisa l'Agenzia delle Entrate , la valutazione sull'obbligatorietà dei contributi è di competenza delle autorità statunitensi e chiede quindi all'istante di rivolgersi alle competenti autorità fiscali estere per ottenere le relative attestazioni che certifichino l'obbligatorietà dei contributi secondo la normativa interna statunitense.
Tale documentazione dovrà essere conservata ed esibita all'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate in caso di richiesta.
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Gestione separata: tabella codici Uniemens 2024
Con il messaggio 2090 del 3 giugno 2024 a seguito delle richieste di chiarimenti, INPS ha fornito una tabella di riepilogo dei codici > da inserire nel flusso delle denunce mensili (Uniemens) relativi ai contributi previdenziali da versare per i compensi erogati ai parasubordinati iscritti alla Gestione separata.
Viene chiarito infatti che dopo un monitoraggio l'istituto ha attivato un ulteriore controllo dei requisiti formali che blocca l’invio del flusso contenente errori rilasciando un messaggio di errore. Per questo viene fornito l'elenco dettagliato dei codici utilizzabili per le diverse situazioni lavorative.
Tabella codici Uniemens Gestione Separata 2024
Il messaggio precisa che la tabella fornisce tutte le aliquote in vigore per l’anno 2024, suddivise tra aliquote da applicare per i lavoratori assicurati presso altra cassa previdenziale obbligatoria o titolari di pensione e quelle per coloro che sono privi di altra forma di previdenza obbligatoria (Allegato n. 1). come da circolare n. 24 del 29 gennaio 2024.
Si sottolinea quindi che non devono essere utilizzati codici <Tipo rapporto> non presenti nella tabella allegata, in quanto non più validi per l’anno 2024 a seguito del mutato quadro normativo di riferimento.
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Fondo Artigianato: nuove procedure per gli assegni da maggio 2024
Per le domande di assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà bilaterale dell'Artigianato sono in vigore nuove procedure a seguito delle modifiche previste dalla legge di bilancio 2022 recepite con il regolamento in vigore dal 1 gennaio 2023 QUI IL TESTO.
Sono state inoltre adeguate le procedure informatiche per recepire l'ampliamento delle funzioni e delle prestazioni di tutela dei lavoratori che il Fondo è tenuto a svolgere e rinnovato di conseguenza anche il sito istituzionale. L'area riservata con la piattaforma informatica per le richieste di prestazioni del Fondo FSBA è Sinaweb.
Il consiglio direttivo con Delibera del 27 marzo 2024, ha definito alcune modifiche alle procedure per la gestione delle prestazioni di Assegno di integrazione salariale ordinario e straordinario con effetti dalle domande ricevute dal 1° maggio 2024.
Prestazioni del Fondo bilaterale Artigiani
Ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali regolarmente iscritti ad FSBA è fornita una indennità ai sensi dell’ art. 27, del d.lgs n. 148/2015, nei limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del d.lgs 148/2015
Le integrazioni salariali sono previste:
- per un massimo di 20 settimane (100 giornate per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 120 giornate su 6 giorni a settimana e 140 giornate su 7 giorni a settimana) in caso di assegno ordinario
- per un massimo di 26 settimane (130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni nell’arco di un biennio mobile, 156 giornate su 6 giorni a settimana e 182 giornate su 7 giorni a settimana) in caso di assegno di solidarietà, con causali ordinarie o straordinarie AIS (nelle aziende con almeno 1 dipendente) o ACIGS (nelle aziende con più di 15 dipendenti
Le prestazioni diverse dal sostegno al reddito vengono invece erogate dagli Enti Bilaterali Regionali dell’Artigianato facenti capo all’EBNA Si tratta ad esempio di :
- Anzianità professionale
- Contributo congedo parentale
- Borse di studio
- Rappresentanza sindacale
- Rappresentanza territoriale sicurezza
FSBA Gli obblighi dei datori di lavoro
Il versamento del contributo ad EBNA e quindi ad FSBA esonera le imprese con oltre 5 dipendenti dall’obbligo dell’ulteriore versamento al Fondo di Integrazione Salariale costituito presso l’INPS, ma comprende tutte le imprese anche con un solo dipendente.
Sono tenute al versamento le imprese che applicano i seguenti CCNL:
- Area Acconciatura – Estetica
- Area Alimentari e Panificazione
- Area Comunicazione
- Area Chimica e Ceramica
- Area Legno e Lapidi
- Area Meccanica
- Area Tessile – Moda
- Area Pulizia
- Area Autotrasporto
Sono escluse dai versamenti le imprese dell’edilizia.
Rientrano tra i dipendenti in forza nel mese sia gli assunti, sia i dipendenti che interrompono il rapporto di lavoro nel corso dello stesso mese.
Versamenti FSBA 2023
Per il finanziamento del Fondo tutte le aziende sono tenute al versamento di una somma pari a
- 0.60% della retribuzione ( un quarto della somma a carico del dipendente) per le aziende fino a 15 dipendenti
- 1%% per le imprese con più di 15 dipendenti.
Le aziende che fossero state irregolari negli anni passati hanno a disposizione sulla piattaforma una procedura semplice e un calcolo forfettario per mettersi in regola finalizzato anche all’emissione del modello DURC
FSBA Assegno integrazione salariale
Le prestazioni di integrazione salariale possono essere richieste solo dopo il raggiungimento di un Accordo Sindacale e quanto dovuto può essere erogato direttamente alla lavoratrice/lavoratore dall'INPS oppure per il tramite dell’impresa.
Ad ogni pagamento dell'assegno di integrazione salariale, il Fondo provvede al versamento all’INPS della contribuzione previdenziale correlata.
Ulteriori informazioni sul sito WWW.FONDOFSBA.IT
FSBA novità da maggio 2024
La delibera del 27 marzo 2024 prevede le seguenti modifiche :
In merito ad AIS:
1) Mensilizzazione degli accordi: gli accordi dovranno avere durata mensile uniformandosi alla durata delle domande. Fermo restando quanto previsto al successivo punto 2), nel periodo di transizione saranno ritenuti validi accordi trimestrali solo se sottoscritti entro il 30/04/2024.
2) Decorrenza prestazione solo dopo la protocollazione: a pena di esclusione , le domande devono essere presentate preventivamente rispetto al periodo di trattamento richiesto. Non saranno concesse deroghe in caso di tardiva protocollazione della domanda.
3) Caricamento in piattaforma del documento del legale rappresentante: al fine di verificare le dichiarazioni rese, sarà necessario caricare in piattaforma il documento del legale rappresentante ogni volta che si presenta una nuova domanda.
4) Comunicazione alle organizzazioni sindacali – omogeneizzazione con procedure ACIGS. L’impresa comunica per iscritto (tramite e-mail, PEC o raccomandata a mano) alle RSU/RSA (ove presenti) e ai delegati di bacino e/o alle rappresentanze territoriali dei sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale la volontà di ricorrere alla AIS.
5) Dati di bilancio anno fiscale antecedente alla presentazione della domanda richiesti: FATTURATO/ UTILE /PAREGGIO/ PERDITA /DEBITI VERSO FORNITORI
In merito ad ACIGS (Assegno straordinario):
1) 90 giornate di anzianità lavorativa del dipendente: per poter essere posti in trattamento di sospensione o riduzione previsto dalle causali ACIGS, i dipendenti dovranno avere una anzianità lavorativa presso il datore di lavoro richiedente la prestazione di almeno 90 giorni.
2) Periodo di blocco delle domande in caso di interruzione anticipata. Qualora l’impresa comunicasse di aver ripreso l’attività produttiva prima della scadenza della domanda approvata, la stessa non potrà presentare ulteriori domande prima che sia decorso il termine di 60 giorni di calendario per la protocollazione, fermo restando i limiti e le decorrenze previsti dalle procedure ACIGS.
Scarica qui il documento completo delle istruzioni operative aggiornate.
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Contratti di lavoro negli appalti: le novità del DL 19-2024 convertito
Il decreto legge 19 2024 recentemente convertito in legge come noto ha previsto una serie di modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, sulle sanzioni al lavoro irregolare con specificazioni ulteriori alle previsioni in tema di appalti.
Leggi in merito anche Appalti e CCNL obbligatorio :novità del DL PNRR e Sicurezza sul lavoro le nuove misure.
Nell'iter di conversione in legge appena concluso, in particolare è stata rimaneggiata la norma che dettava le regole per la scelta del contratto collettivo da prendere a riferimento per la congruità delle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’appalto e nel subappalto. Si specifica ulteriormente anche la responsabilità solidale del committente con le società appaltanti
Vediamo piu in dettaglio le novità del nuovo testo di legge.
Applicazione CCNL piu rappresentativi a livello nazionale
L’articolo 29 al comma 2 come detto interviene in materia di trattamento economico e normativo del personale impiegato nell’appalto, anche con riferimento all’ampliamento dei casi in cui è possibile configurare una
responsabilità solidale dei soggetti coinvolti per la corresponsione di tale trattamento economico.
Nel dettaglio, con la conversione è previsto l’obbligo di corrispondere al personale un trattamento sia economico che normativo complessivamente non inferiore o peggiorativo a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto .
Da notare però che, con le modifiche apportate alla Camera, il contratto collettivo di riferimento NON è piu quello maggiormente applicato nel settore, ma quello:
- stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
- strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente
Si prevede inoltre che la responsabilità solidale tra committente imprenditore, l’appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori, per la corresponsione dei trattamenti retributivi ai lavoratori – si applica anche nei casi in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli
autorizzati allo svolgimento di attività di somministrazione di lavoro, di intermediazione e di ricerca e selezione del personale, nonché nei casi di appalto e di distacco privi dei requisiti.
Congruità dell’incidenza della manodopera
Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, il decreto legge ha introdotto l’obbligo:
- per il responsabile del progetto negli appalti pubblici, e
- per il committente, negli appalti privati, nelle opere di importo pari o superiore ad euro settantamila.
di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 25 giugno 2021, n. 143.
Leggi su questo Congruità Edilizia : regole tabella valori, faq
Con riferimento agli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro (comma 11), l'assenza di verifica ha conseguenze sulla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance del responsabile, con comunicazione della violazione all’ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).
Con riferimento agli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro a carico del committente.
I rischi fiscali e responsabilità 231 2001 per le imprese
I rischi per il mancato controllo non comportano soltanto le conseguenze viste sopra.
Va ricordato che oltre alle sanzioni dell'ispettorato del lavoro, il rischio di intermediazione illecita, può comportare contestazioni fiscali anche sulla detraibilità dell’Iva pagata sul corrispettivo dell’appalto,e sulla deducibilita dei corrispettivi versati, ai fini IRPEF e IRAP.
Inoltre potrebbe essere contestato il reato di «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti», di cui all’articolo 2 del Dlgs 74/2000 con possibile applicazione anche del Dlgs 231/2001 per le società coinvolte .
Anche la normativa europea, anche con riguardo alla responsabilità sociale delle imprese sta introducendo ulteriori obblighi sui processi aziendali di controllo sul trattamento dei lavoratori coinvolti