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Quadro RR 2024: le istruzioni per autonomi e lavoratori sportivi
Pubblicata il 14 giugno 2024 dall'INPS la circolare 72 2024 con le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del Modello Redditi PF da parte dei contribuenti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti e il versamento dei contributi previdenziali che scade il 30 giugno prossimo .
Come di consueto sono dovuti i
- i contributi soggettivi sul reddito eccedente il minimo a saldo del 2023 e
- il primo acconto del dovuto per il 2024
ed è possibile anche versare entro il 31 luglio , con maggiorazione dello 0,40% dell'importo.
(Stranamente la circolare riporta i termini ordinari senza nominare la proroga al 31 luglio prevista per i soggetti ISA dall' articolo 37 del Decreto Legislativo 13/2024, solo per il 2024.)
La principale novità per il 2024 prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate con cui è stato approvato il modello “Redditi 2024-PF” per il periodo d’imposta 2023 riguarda l'obbligo anche per gli iscritti alla Gestione separata come lavoratori dello sport del settore dilettantistico a seguito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, (Riforma dello sport) ai quali è dedicata la sezione III del quadro.
La circolare INPS chiarisce anche le modalità di compensazione con i crediti degli anni precedenti e per la rateizzazione delle somme .
Vediamo di seguito le principali indicazioni
Quadro RR Sez I Contributi previdenziali artigiani e commercianti
i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali, per se stessi e per familiari collaborator dell'impresa , e devono compilare la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2024-PF”.
In caso di debiti contributivi dovuti sul minimale di reddito va utilizzata nel modello F24, la codeline prevista per i contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).
In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto “Compensazione”.
Il reddito imponibile è il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2023, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti
Per i soci di società a responsabilità limitata la base imponibile comprende anche la parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Quadro RR Sez II – Contributi previdenziali Gestione separata
La circolare ricorda che sono obbligati al versamento alla Gestione separata oltre ai professionisti senza Cassa, anche i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti, o ne sono tenuti parzialmente, al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa).
Il reddito imponibile è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, compreso quello prodotto in forma associata e/o quello prodotto in “regime forfettario” – se adottato dal professionista .
ATTENZIONE il contribuente che produce reddito da lavoro autonomo deve compilare la sezione II del Quadro RR anche nei casi in cui:
– il reddito sia negativo o non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari;
sul reddito da lavoro autonomo prodotto è stato calcolato il contributo previdenziale obbligatorio in altra Gestione previdenziale o Cassa professionale autonoma (in questo caso come “contribuzione soggettiva”);
– sia stato raggiunto il massimale come parasubordinato
– il reddito da lavoro autonomo comprenda anche compensi percepiti e sui quali il sostituto di imposta abbia assolto l’obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals
Nel caso in cui il professionista abbia percepito l’indennità di maternità, tale reddito è dichiarato tra i componenti positivi (RE3 altri proventi) e concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali.
Quadro RR lavoratori sportivi
Come detto la nuova Sezione III è dedicata ai lavoratori autonomi sportivi del settore dilettantistico, che producono reddito ai sensi dell’articolo 53 del TUIR e sono tenuti alla contribuzione previdenziale obbligatoria presso la Gestione separata. Le indicazioni sugli obblighi contributivi sono state fornite con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023.
ATTENZIONE
Nel caso di soggetti che esercitano più attività, di cui una è da lavoro sportivo, devono essere compilate sia la sezione II per i redditi prodotti con attività diverse da sportivo, sia la sezione III per i compensi come lavoratore sportivo, prendendo come riferimento gli importi indicati in:
- Quadro RE: compensi esposti al rigo RE2, campo 2;
- Quadro LM, sezione I: rigo LM2, se flaggata la casella “autonomo);
- Quadro LM, sezione III: rigo LM22 (o seguenti se il codice Ateco è dichiarato su altro rigo) campo 3, “se flaggato la casella “autonomo”.
- Al campo 2 è necessario inserire la franchigia prevista fino alla concorrenza di 5.000,00 euro.
Aliquota gestione separata lavoratori sportivi
I lavoratori sportivi del settore dilettantistico privi di altra forma di previdenza obbligatoria – tenuto conto che per l’anno 2024 (e fino all’anno di imposta 2027),, sono tenuti all’aliquota totale pari al 26,07% – devono calcolare l’acconto dovuto effettuando la somma:
– del contributo dovuto a titolo IVS calcolata sul 50% dell’imponibile determinato per l’anno di imposta 2023, applicando aliquota del 25%;
– del contributo dovuto a titolo di contribuzione minore calcolata sul 100% dell’imponibile, applicando aliquote aggiuntive dell’1,07%.
Causali contributo
La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:
– "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
– "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo;
– “DPPI” nel caso dei liberi professionisti e lavoratori dello sport.
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Controllo dipendente con dati del Telepass: nullo il licenziamento
In una recente sentenza (n. 15391 del 3 giugno e 2024), la Corte di Cassazione ha stabilito che i dati acquisiti tramite dispositivi Telepass non possono essere utilizzati per giustificare licenziamenti disciplinari se l'azienda non ha rispettato gli obblighi informativi verso i lavoratori previsti dall'art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori). Il caso evidenzia l'importanza della trasparenza nei controlli aziendali e della tutela dei diritti dei lavoratori in materia di privacy.
Vediamo i dettagli del caso e della sentenza con il principio generale affermato dalla Suprema Corte.
Licenziamento disciplinare e videsorveglianza
ll caso ha avuto inizio con la decisione del Tribunale di Fermo (sentenza n. 62/2020), che aveva giudicato legittimo un primo licenziamento disciplinare irrogato da una SPA ad un dipendente il 1 marzo 2019.per presunte mancanze commesse durante le giornate lavorative del 4 e 5 febbraio 2019, rilevate attraverso il sistema Telepass e altri strumenti informatici.
Il Tribunale aveva ritenuto superfluo esaminare il secondo licenziamento, avvenuto il 18 aprile 2019, come misura preventiva nel caso in cui il primo licenziamento fosse stato annullato. in quanto considerava il primo licenziamento valido sia dal punto di vista formale che sostanziale.
Il lavoratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Fermo presso la Corte d'Appello di Ancona (sentenza n. 121/2021), che ha accolto il ricorso annullando il licenziamento disciplinare del 1 marzo 2019 e dichiarando l'estinzione del rapporto di lavoro a partire da tale data.
La Corte ha condannato la Spa al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR , rilevando che i dati acquisiti tramite il sistema Telepass non potevano essere utilizzati a fini disciplinari poiché l'azienda non aveva rispettato gli adempimenti informativi previsti dall'art. 4 della L. n. 300/1970.
La Spa ha presentato ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi principali:
- Violazione dell'art. 4 L. n. 300/1970: La società ha sostenuto che i dati del Telepass non provenivano direttamente dal dispositivo installato sull'autovettura, ma da documentazione contabile fornita mensilmente.
- Errata applicazione dell'art. 437 c.p.c.: La società ha contestato l'ammissione di nuove argomentazioni da parte del lavoratore in appello.
- Motivazione apparente: La società ha denunciato una motivazione insufficiente e non chiara da parte della Corte d'Appello.
- Inadeguatezza dei controlli difensivi: La società ha argomentato che i controlli sui rendiconti del Telepass erano finalizzati a prevenire abusi da parte dei dipendenti.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Spa, confermando la decisione della Corte d'Appello.
Ha stabilito che i dati acquisiti tramite il sistema Telepass non potevano essere utilizzati a fini disciplinari in mancanza di adeguata informazione al lavoratore, come previsto dall'art. 4 della L. n. 300/1970, sulle " modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196".
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse chiara e comprensibile, non apparente, e che i controlli difensivi richiedono un "fondato sospetto" di comportamenti illeciti, che nel caso specifico non era stato dimostrato.
Le motivazioni e conclusioni della Cassazione
Piu nello specifico , la cassazione ricorda che il comma 1 dell'art. 4 L. n. 300/1970, come novellato nel 2015, si riferisce ora agli "impianti audiovisivi" e agli "altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori". Afferma inoltre che il telepass è da considerare strumento direttamente funzionale all'efficienza della singola prestazione, e rientrante nell'ambito applicativo del comma 2 dell'art. 4 L. n. 300/1970 .
Nel merito dei motivi di ricorso afferma anche che
- risulta irrilevante il fatto che i dati dei transiti autostradali non siano forniti direttamente alla (…) Spa dal dispositivo Telepass installato sull'autovettura, ma vengano ricavati dal documento cartaceo allegato alla fattura mensile, che riporta il dettaglio dei consumi dei singoli apparati.
- Ininfluente anche l'affermazione che il dipendente . avrebbe potuto disattivare il dispositivo Telepass, "togliendolo dal parabrezza dell'autovettura e collocandolo in un cassetto o, più semplicemente, non utilizzando, al casello, la corsia munita di ricevitore ma una di quelle abilitate all'erogazione del tagliando e al pagamento manuale". in quanto la teorica o concreta possibilità in capo al lavoratore di sottrarsi al controllo tecnologico a distanza della sua attività non può rendere utilizzabili i dati risultati da un tale controllo in ordine al quale il lavoratore non è stato previamente e adeguatamente informato
- Inesatto anche , l'argomento per cui "i dati di uno strumento di lavoro (l'autovettura) assegnato al dipendente non abbiano bisogno di consenso . Infatti i dati di cui si parla non riguardano l'autovettura messa a disposizione del lavoratore, bensì afferiscono agli spostamenti con essa effettuati e verificati dalla datrice di lavoro attraverso le registrazioni dell'apparecchio telepass .
La sentenza della Cassazione ribadisce dunque 'importanza del rispetto degli obblighi informativi verso i lavoratori in materia di controllo a distanza e privacy. Solo attraverso una chiara e adeguata informazione, i dati acquisiti tramite strumenti come il Telepass possono essere utilizzati a fini disciplinari.
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Graduatorie concorsi: regole dalla Cassazione sul diritto all’assunzione
La recente pronuncia della Corte di Cassazione (sezione lavoro, 28 maggio 2024, n. 14919) ha chiarito un aspetto fondamentale riguardante le graduatorie pubbliche e il diritto degli idonei all'assunzione. Nella sentenza, la Corte ha ribadito che, in caso di posizioni vacanti, non esiste un diritto soggettivo all'assunzione per scorrimento degli idonei in graduatoria. La discrezionalità di decidere se coprire il posto o la posizione disponibile rimane nelle mani della pubblica amministrazione, a meno che non sia espressamente previsto dalla contrattazione collettiva o dal bando di concorso.
Scorrimento graduatorie concorsi : i principi da seguire
La Corte ha evidenziato che la pubblica amministrazione ha la facoltà di decidere se coprire le posizioni vacanti, e questa decisione deve essere in linea con l'articolo 97 della Costituzione Italiana, al fine di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Pertanto, anche il diritto del candidato vincitore ad assumere l'inquadramento previsto dal bando di concorso è subordinato alla condizione che gli uffici mantengano lo stesso assetto organizzativo presente al momento dell'emissione del bando.
Il concetto di ius superveniens, ovvero l'introduzione di nuove normative o modifiche organizzative, può influenzare l'applicabilità delle assunzioni. Se si verifica un cambiamento nell'assetto organizzativo dell'amministrazione, questa ha non solo il potere, ma anche l'obbligo di sospendere i provvedimenti di assunzione che non siano coerenti con le necessità oggettive di incremento del personale.
Il caso oggetto della sentenza
La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, del 28 maggio 2024 (n. 14919) riguarda l ricorso del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) contro una decisione della Corte d'Appello di Bologna, che aveva confermato l'inquadramento dei lavoratori del MIBACT nella Area III, posizione economica F1, in base a concorsi interni previsti dal CCNL Comparti Ministeri 1998-2001.
In particolare la Corte d'Appello aveva ritenuto che la disciplina applicabile fosse quella precedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2009, poiché le decisioni di copertura dei posti erano state prese prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
Ricorrendo in Cassazione iIl MIBACT ha contestato la decisione della Corte d'Appello riguardo all'onere della prova, sostenendo che i lavoratori non avevano dimostrato adeguatamente il loro diritto all'inquadramento.
Il secondo motivo di ricorso del MIBACT riguardava l'impossibilità di utilizzare lo scorrimento delle graduatorie per coprire i posti vacanti a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 150/2009.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del MIBACT, affermando che la normativa sopravvenuta (D.Lgs. n. 150/2009) impediva l'utilizzo delle graduatorie per le progressioni verticali riservate ai dipendenti interni. La Corte ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e ha rigettato le domande dei lavoratori.
La decisione della Cassazione e le implicazioni ratiche
In sintesi, la Corte di Cassazione ha deciso che la normativa introdotta dal D.Lgs. n. 150/2009 prevale e impedisce l'uso delle graduatorie per le progressioni verticali interne.
Nel caso specifico , che verteva sulle limitazioni ai concorsi riservati al personale interno imposte dal decreto legislativo 150 del 2009. La Corte ha chiarito che, in quel contesto temporale, non erano applicabili le modifiche introdotte successivamente dal decreto legislativo 74 del 2017.
La Corte ha affermato che le disposizioni del 2009 non rendevano impossibile coprire posti ulteriori rispetto a quelli già autorizzati nelle procedure concorsuali interne mediante scorrimento di graduatorie. Tuttavia, hanno comportato l'impossibilità di considerare tali procedure conformi alla disciplina di legge e di coprire ulteriori posti attraverso lo scorrimento di graduatorie formatesi da selezioni interne, piuttosto che tramite concorsi pubblici esterni.
La sentenza sottolineando l'importanza dell contesto normativo e organizzativo vigente al momento della decisione di scorrimento di graduatoria, conferma che il diritto degli idonei in graduatoria all'assunzione per scorrimento non è un diritto assoluto, ma soggetto alle valutazioni e decisioni discrezionali della pubblica amministrazione, nel rispetto delle norme costituzionali e legislative.
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Sgravi solidarietà: fondi residui per i contratti 2019
Con il messaggio 2179 del 10 giugno 2024, l'INPS ha fornito le istruzioni per il recupero dello sgravio contributivo previsto per i contratti di solidarietà difensiva stipulati nel 2019, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), del DLgs 148/2015
In particolare a seguito di controlli sui fondi stanziati e utilizzati sono risultate ancora disponibili risorse residue destinate alle aziende elencate nell'allegato.
Sgravio contributivo contatti di solidarietà difensiva
Giova ricordare che questo sgravio viene concesso su richiesta dei datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, ai datori di lavoro che abbiano stipulato appositi accordi in sede ministeriale con la parte sindacale e consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori coinvolti, purché l'orario di lavoro sia ridotto di oltre il 20% per esigenze di riorganizzazione per mantenere i livelli produttivi.
Il beneficio si applica sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro e deve essere rapportato a ciascun periodo di paga durante il periodo autorizzato per la fruizione d.
Dato che l'obbligo contributivo nasce alla scadenza del periodo di paga, l'agevolazione è applicabile nel periodo a cui si riferisce la denuncia, in relazione all'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore, verificato mensilmente.
Va anche sottolineato che alcune voci contributive non sono soggette alla riduzione, come il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 (0,30% della retribuzione imponibile), il contributo di solidarietà sui versamenti alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria (legge 166/1991) e il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs 182/1997).
Sgravio contratti di solidarietà 2019 nuovo elenco beneficiari
L'INPS richiama nel messaggio 2179, la circolare 100/2020 e il messaggio 1697/2021 in cui erano già state fornite le istruzioni per il recupero dello sgravio per le imprese con periodi di Cigs per contratto di solidarietà conclusi rispettivamente entro il 31 ottobre 2019 e il 30 settembre 2020.
L'istituto ha verificato che le somme fruite a titolo di sgravio contributivo nel 2019 sono state inferiori a quelle autorizzate, liberando ulteriori risorse per i decreti di ammissione delle aziende indicate nell'allegato, per le quali l'INPS attribuisce il codice di autorizzazione "1W".
Si ricorda che il beneficio è soggetto al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175 e 1176, della legge 296/2006 ed è incompatibile con altre agevolazioni contributive.
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Verbali Inps cecità: disponibili le audioguide online
Dal dicembre 2023 INPS ha iniziato in forma sperimentale un servizio di video-guida personalizzata e interattiva per rispondere ai richiedenti sugli esiti delle domande di indennità di invalidità civile e sordità, realizzando un nuovo step del progetto 77 de PNRR rivolta al miglioramento dei servizi online agli utenti.
Con il messaggio 2184 del 10 giugno viene annunciato il nuovo servizio di audioguide rivolto ai soggetti destinatari di verbali di cecità totale o parziale con un in collaborazione con gli sportelli specializzati
Vediamo di seguito maggiori dettagli su come funzionano i nuovi servizi.
Verbale sanitario invalidità: videoguida interattiva
Il link per la video-guida interattiva viene messo a disposizione all’interno di un avviso dal titolo “Il tuo verbale sanitario è stato emesso”, nell’area riservata “MyINPS” del destinatario.
Contestualmente, i destinatari ricevono una notifica via SMS/e-mail e anche nelle app “IO” e “INPS Mobile”, con invito ad accedere dal portale istituzionale www.inps.it all’area riservata “MyINPS”, sempre autenticandosi con la propria identità digitale:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2,
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o
- CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
INPS ricorda agli utenti che è NECESSARIO l’aggiornamento dei propri contatti cellulare/e-mail nella sezione “Gestione consensi” dell’area riservata “MyINPS”, con l’adesione ai Servizi Proattivi
La video-guida, che resta a disposizione dei destinatari per sei mesi, mette a disposizione degli utenti le informazioni relative al giudizio medico-legale espresso e i dati più importanti riportati nel verbale sanitario, comprese le prestazioni economiche riconosciute e le agevolazioni fiscali previste dalla legge. Nell'ultima schermata vengono anche forniti
– il servizio di download del codice QRcode attestante lo status di invalidità civile (per richiedere subito le agevolazioni previste dalla legge);
– il link al nuovo “Portale della disabilità” (punto di accesso unico alle informazioni e ai servizi in tema di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità
– il servizio “Fascicolo previdenziale” (per la verifica delle prestazioni erogate);
– il servizio di richiesta “Deleghe identità digitale”;
– il servizio “Cassetta postale online” (per visualizzare/salvare la raccomandata A/R inviata con allegato il verbale sanitario);
– il servizio per richiedere la Disability card, che viene presentato con il relativo link di accesso al servizio solo nelle video-guide destinate a chi ne ha diritto.
Si ricorda che dal 26 febbraio 2024 c'è stato un 'ampliamento della platea dei destinatari, con servizio reso disponibile non solo per i titolari di verbali ASL ma anche per coloro che richiedono l’accertamento sanitario nelle Regioni e Province autonome convenzionate con l’INPS.
Verbali cecità totale e parziale: il nuovo servizio audioguide
Come detto, per garantire la massima inclusività e accessibilità dei servizi alle persone con disabilità è stato sviluppato un nuovo servizio di audio-guida per i destinatari di verbali sanitari di cecità parziale e totale, la cui usabilità è stata testata dagli operatori non vedenti e ipovedenti dello Sportello INPS.
L’audio-guida mette a disposizione degli utenti le informazioni relative al giudizio medico-legale espresso e i dati più importanti riportati nel verbale sanitario, compreso l’eventuale riconoscimento di prestazioni economiche e le agevolazioni fiscali previste per legge. I contenuti sono stati altresì personalizzati con riferimento al nome del soggetto, ai diritti e agli obblighi nascenti dall’accertamento sanitario.
I servizi promossi tramite gli appositi link (call to action) sono:
– il servizio di Download del codice QRcode attestante lo status di invalidità civile (per richiedere subito le agevolazioni previste per legge);
– il nuovo “Portale della disabilità” (punto di accesso unico alle informazioni e ai servizi in tema di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e handicap di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per facilitare l’interazione degli utenti con l’Istituto);
– il servizio “Fascicolo previdenziale” (per la verifica delle prestazioni erogate);
– il servizio di richiesta “Deleghe identità digitale”;
– il servizio di “Cassetta postale online” (per visualizzare/salvare la raccomandata inviata con allegato il verbale sanitario);
– il servizio per richiedere la Disability card, che viene presentato con il relativo link di accesso al servizio solo nelle video-guide destinate a chi ne ha diritto.
L'utente con disabilità visiva in attesa di emissione del verbale sanitario, che abbia inserito i propri contatti nella sezione “Gestione consensi” dell'area riservata “MyINPS” con l'adesione ai Servizi Proattivi, riceve una notifica SMS o e-mail (priva di link), non appena viene emesso il verbale, e trova depositato nella sua area riservata l'avviso “Il tuo verbale sanitario è stato emesso”, contenente un “Personal URL” che gli dà accesso all'audio-guida personalizzata con i dati principali del suo verbale sanitario.
L'utente è invitato ad accedere dal portale istituzionale www.inps.it all’area riservata “MyINPS”, autenticandosi con la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
Una volta letto tramite “Jaws” il testo dell'avviso, interagendo con il link in calce può aprire la propria audio-guida.
Il servizio di audio-guida è accessibile anche mediante i servizi di notifica dell'avviso depositati nell'app “INPS Mobile” e nell'app “IO” dal proprio smartphone e tablet.
Il servizio di audio-guida resta a disposizione di ogni destinatario per sei mesi dall’emissione del verbale.
ATTENZIONE l’aggiornamento dei propri contatti cellulare/e-mail nella sezione “Gestione consensi” dell’area riservata “MyINPS”, con l’adesione ai Servizi Proattivi, è condizione necessaria per abilitare l’Istituto all’invio delle notifiche SMS/e-mail.
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Stress da lavoro e responsabilità dell’azienda: le pronunce recenti
La Corte Suprema di Cassazione sezione lavoro , ha emesso recentemente sentenze molto dure sulla responsabilità in capo ai datori di lavoro in tema di stress da lavoro. Viene infatti stabilito che anche in mancanza dei requisiti specifici del mobbing, i giudici del lavoro sono tenuti a verificare violazioni dell'azienda in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in particolare indagando sui seguenti aspetti :
- se il dipendente abbia lavorato in un ambiente con situazioni stressanti e/o conflittuali;
- se a causa di questo ambiente, il dipendente abbia subito danni; e
- se l'azienda abbia preso le dovute precauzioni, come richiesto dall'articolo 2087 del Codice Civile, per prevenire o mitigare tali condizioni lavorative dannose.
In assenza della prova di aver esercitato le dovute tutele, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere con risarcimento al dipendente danneggiato.
Stress da lavoro: sentenza Cassazione 3791 2024
Nel caso specifico di una delle ordinanze ad esempio, la n. 3791 del 12 febbraio 2024, la Corte si è espressa su una lavoratrice che aveva citato in giudizio il Ministero dell’Istruzione , affermando di aver subito per lungo tempo comportamenti mobbizzanti da parte di un collega.
Le corti di merito avevano rigettato la sua richiesta poiché non era stata provata la presenza di mobbing.
Invece, la Suprema Corte ha ritenuto che nelle sentenze fosse stato erroneamente ignorato l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di verificare e prevenire il verificarsi di situazioni di stress nocivo nell'ambiente di lavoro, in linea con quanto previsto dall'articolo 2087 del Codice Civile, al di là dei requisiti previsti per la fattispecie del mobbing .
Straining: recenti sentenze di Cassazione
Altre importanti pronunce in merito sono le seguenti :
- Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 4664 del 21 febbraio 2024: Il datore di lavoro deve evitare iniziative che possano ledere i diritti dei dipendenti, anche in assenza di intenti persecutori propri del mobbing.
- Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 29101 del 19 ottobre 2023: Lo straining è riconosciuto come una forma attenuata di mobbing, priva del requisito della continuità dei comportamenti ma comunque lesiva e risarcibile ai sensi dell'articolo 2087 del Codice civile.
- Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 28923 del 18 ottobre 2023: Differenzia tra mobbing, che richiede una pluralità di comportamenti vessatori, e straining, caratterizzato da comportamenti stressogeni isolati ma con effetti duraturi.
- Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 3692 del 7 febbraio 2023: Anche in assenza di mobbing, è illegittimo mantenere un ambiente stressogeno che danneggia la salute dei lavoratori.
- Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 10115 del 29 marzo 2022: Specifica che l'onere della prova spetta prima al lavoratore, che deve dimostrare il danno subito e la nocività dell'ambiente di lavoro, mentre il datore deve provare di aver adottato tutte le cautele necessarie.
Tutte le sentenze evidenziano quindi che la responsabilità dell'azienda secondo l'articolo 2087 c.c. non richiede necessariamente azioni intenzionalmente dannose ma si verifica anche se l'azienda non ha impedito condizioni di lavoro stressanti che possono nuocere alla salute dei dipendenti.
Nel DVR le misure contro lo stress da lavoro
Risulta molto importante porre attenzione alla valutazione del rischio di stress lavoro-correlato nel contesto della valutazione dei rischi aziendali, come previsto dal testo unico sulla sicurezza che inserisce anche questo obbligo nella redazione nel documento di valutazione rischi.
Può risultare utile anche per la difesa nei contenziosi non solo aggiornare periodicamente questi aspetti nel DVR ma anche mettere in atto meccanismi preventivi e rilevazioni periodiche per affrontare prontamente eventuali situazioni problematiche, garantendo così un ambiente lavorativo ottimale per la salute psicofisica dei lavoratori.
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Metalmeccanici: aumenti di giugno superiori al previsto
Anche quest'anno con la busta paga di giugno deve essere corrisposta la tranche di aumento previsto dal rinnovo 2021 del contratto dei metalmeccanici industria per gli stipendi e le indennità dei lavoratori. Secondo il contratto avrebbe dovuto ammontare a circa 35 euro per il livello medio, pari al 6,15%
Venerdi 7 giugno 2024, i sindacati hanno ufficializzato, con comunicato stampa congiunto, gli importi definitivi di aumento sulla base dell'indice IPCA-NEI reso noto dall' ISTAT che, coe da clausola di salvaguardia del contratto è il valore di riferimento per gli adeguamento retributivi.
L'indice indicato è pari al 6,9%, per cui gli importi precedentemente stabiliti subiranno un ulteriore incremento e l'aumento complessivo raggiungerà i 137,52 € per il livello C3
Saranno adeguati anche i valori delle indennità di trasferta e di reperibilità
In attesa dei documenti ufficiali che definiranno in dettaglio la tranche di aumento per tutti i livelli ricordiamo di seguito gli importi che erano stati previsti nel 2021 dal rinnovo del contratto .

Nei successivi paragrafi gli aumenti già erogati e la tabella retributiva attualmente in vigore.CCNL Metalmeccanici industria: aumenti giugno 2023
Il 7 giugno l'ISTAT ha comunicato che l'IPCA indice dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati è risultato pari al 6,6%, quindi superiore all'incremento previsto dall'accordo firmato da Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm (27€ al livello C3), nel rinnovo contrattuale del 5 febbraio 2021
Sono stati quindi adeguati con decorrenza 1 giugno 2023 :
- i minimi tabellari per livello ,
- gli importi dell'indennità di trasferta e
- gli importi dell'indennità di reperibilità.
Di seguito le tabelle retributive aggiornate:
TABELLA RETRIBUTIVA 1.6.2023 Livelli
Minimi retributivi dal 1° giugno 2023
A1
2.619,93
B3
2.558,63
B2
2.291,85
B1
2.136,25
C3
1.993,04
C2
1.860,97
C1
1.822,43
D2
1.783,90
D1
1.608,67
INDENNITA DI TRASFERTA DAL 1.6.2023 Trasferta intera 46,47 Quota per il pasto meridiano o serale 12,41 Quota per il pernottamento 21,65 INDENNITA' DI REPERIBILITA' DAL 1.6.2023 Liv.
b) Compenso giornaliero
c) Compenso settimanale
16 ore (Giorno lavorato)
24 ore (Giorno libero)
24 ore festive
6 Giorni
6 Giorni con festivo
6 Giorni con festivo e giorno libero
In euro
D1-D2-C1
5,32
8,01
8,65
34,61
35,25
37,94
C2-C3
6,34
9,95
10,67
41,65
42,37
45,98
B1 o Superiore
7,28
11,98
12,61
48,38
49,01
53,71
Accordo aumenti retributivi giugno 2022
Anche nel 2022 era stato firmato in data 8 giugno 2022 un verbale di intesa tra le parti firmatarie del CCNL metalmeccanici industria e installatori di impianti 2021 l'accordo riguardante:
- gli adeguamenti retributivi derivanti dall’incremento dell’Indice Istat IPCA dei prezzi ( al netto degli energetici importati) e
- l'aumento delle indennità di trasferta e di reperibilità
per il 2022 .
Come previsto dal CCNL vigente, la quota di incremento per l'adeguamento all'inflazione viene assorbita agli aumenti previsti dal rinnovo del contratto del 2021.
La rivalutazione riguarda anche l’indennità di trasferta, che sempre con decorrenza 1° giugno 2022 prevedeva i seguenti importi:
INDENNITA DI TRASFERTA IMPORTI trasferta intera 44,47 euro quota per pranzo o cena 11,97 euro quota pernottamento 20,53 euro Allo stesso modo l’indennità di reperibilità, viene definita nelle seguenti misure, anch’esse valide dal 1° giugno:
– compenso giornaliero per reperibilità di 16 ore:
- per i livelli D1, D2 e C1, 4,99 euro;
- per i livelli C2 e C3, 5,95 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 6,83 euro;
– compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore:
- per i livelli D1, D2 e C1, 7,51 euro;
- per i livelli C2 e C3, 9,33 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,24 euro;
– compenso giornaliero per reperibilità di 24 ore festiva:
- per i livelli D1, D2 e C1, 8,11 euro;
- per i livelli C2 e C3, 10,01 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 11,83 euro;
– compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni:
- per i livelli D1, D2 e C1, 32,46 euro;
- per i livelli C2 e C3, 39,08 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,39 euro;
– compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo:
- per i livelli D1, D2 e C1, 33,06 euro;
- per i livelli C2 e C3, 39,76 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 45,98 euro;
– compenso settimanale per reperibilità su 6 giorni con festivo e giorno libero:
- per i livelli D1, D2 e C1, 35,58 euro;
- per i livelli C2 e C3, 43,14 euro;
- per i livelli B1, B2, B3 e A1, 50,39 euro.