-
Frontalieri: diritto alle stesse prestazioni sociali dei residenti
Con la sentenza C- 27/23 del 16 maggio 2024 la Corte di Giustizia europea si è espressa affermando il diritto alla parità di trattamento, del lavoratore frontaliero rispetto ai lavoratori residenti, in relazione alle prestazioni sociali che gli vengono garantite. Vediamo i dettagli del caso nei paragrafi seguenti.
La causa: assegni familiari per il minore in affido
La causa riguardava un cittadino belga , residente in Belgio che lavora in Lussemburgo e che percepiva gli assegni familiari per un minore collocato in affidamento con provvedimento del giudice, presso il suo nucleo familiare.
La prestazione sociale è stata percepita percepito per diversi anni Nel 2017, tuttavia, l'ente deputato all'assistenza sociale dei minori del Lussemburgo gli ha revocato tali assegni familiari, ritenendo che il versamento sia limitato ai minori aventi un legame di filiazione diretto (legittimo, naturale o adottivo) con il lavoratore frontaliero e non sia piu applicabile ai casi di affido.
Va specificato però che i minori residenti in Lussemburgo e oggetto di affidamento giudiziario hanno ancora il diritto di percepire tale assegno, versato alla persona fisica o giuridica che ne ha la custodia.
La Corte di cassazione lussemburghese ha quindi chiesto alla corte di Giustizia se sia legittima questa applicazione diversificata delle prestazioni sociali a seconda che il lavoratore sia residente o meno in Lussemburgo o se invece tali norme del codice della previdenza sociale lussemburghese configurino una
discriminazione indiretta, come tale contraria al diritto dell'unione.
La sentenza della Corte: parita di trattamento sociale per i lavoratori frontalieri
Nella sua sentenza, la Corte afferma che, dato che i lavoratori frontalieri contribuiscono al finanziamento delle politiche sociali dello Stato membro ospitante con i contributi fiscali e sociali che versano per l’attività lavorativa , essi devono poter beneficiare delle prestazioni familiari e dei vantaggi sociali e fiscali alle stesse condizioni dei lavoratori nazionali. Quindi una normativa come quella lussemburghese di cui si tratta, che comporta una differenza di trattamento, risulta contraria al diritto dell’Unione.
Infatti, la normativa di uno Stato membro che prevede che i lavoratori non residenti non possano, a differenza dei lavoratori residenti, percepire un vantaggio sociale per minori collocati in affidamento presso il loro nucleo familiare, di cui essi hanno la custodia e che hanno il domicilio legale nonché la residenza effettiva e continuativa presso di loro, configura una discriminazione indiretta fondata sulla cittadinanza.
La circostanza che la decisione di collocamento in affidamento provenga da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro diverso da quello ospitante del lavoratore interessato non può incidere su tale conclusione.
-
Disoccupazione agricola 2023 al via i pagamenti
Nel 2023, a seguito degli eventi alluvionali significativi che hanno colpito le regioni di Emilia Romagna, Toscana e Marche, influenzando notevolmente il settore agricolo il governo ha introdotto misure specifiche per sostenere i lavoratori agricoli colpiti, compresa l'erogazione di un ammortizzatore sociale unico.
Con il messaggio 1905 rivolto alle proprie sedi INPS riassume le linee guida e le istruzioni operative per la liquidazione delle domande di disoccupazione agricola per l'anno 2023, il cui termine di presentazione è scaduto il 2 aprile scorso.
Sulle regole generali leggi anche Disoccupazione agricola regole e novità 2024
Disoccupazione agricola e ammortizzatore unico alluvioni 2023
Valorizzazione dei Trattamenti di Integrazione al Reddito
L'articolo 7 del Decreto Legge n. 61 del 2023, convertito in legge n. 100 del 2023, ha previsto un ammortizzatore sociale unico per i lavoratori del settore privato, incluso quello agricolo, che non hanno potuto lavorare a causa delle alluvioni a partire dal 1° maggio 2023.
La fruizione dell'ammortizzatore è stato equiparata al lavoro effettivo per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, illustrate con la circolare 22 del 26 gennaio 2024.
La norma prevede che i periodi di fruizione dell'ammortizzatore unico richiesti dalle aziende agricole siano considerati nel calcolo delle giornate lavorative effettive, tenendo conto del requisito contributivo necessario per accedere alla prestazione di disoccupazione.
Misura della Prestazione
L'importo dell'indennità di disoccupazione agricola per il 2023 è determinato come il 40% della retribuzione di riferimento per i lavoratori OTD (operai a tempo determinato) e il 30% per gli OTI (operai a tempo indeterminato). La retribuzione di riferimento è una media ponderata tra quella dei giorni di lavoro effettivo e i periodi di fruizione dell'ammortizzatore unico.
Si ricorda che il termine per la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola per il 2023 era il 2 aprile 2024. La procedura di liquidazione respinge automaticamente le domande presentate oltre tale termine con la causale "LA DOMANDA È STATA PRESENTATA FUORI TERMINE".
Disoccupazione agricola 2023: il calcolo dei contributi figurativi
Il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola comporta l'accreditamento della contribuzione figurativa.
L'ammortizzatore unico comporta l'accredito della contribuzione figurativa, che viene calcolata detraendo dal parametro 270 le giornate di lavoro e quelle indennizzate.
Le giornate coperte da tale prestazione non sono ancora esposte nella procedura interna denominata ARLA, ma il processo di alimentazione della posizione assicurativa è in corso.
Disoccupazione agricola 2023: precisazioni su ANF e cittadini extracomunitari
Il messaggio precisa infine che:
- Con l'istituzione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, le prestazioni di ANF sono riconosciute solo ai nuclei familiari senza figli a carico. Pertanto, per l'indennità di disoccupazione agricola 2023, l'ANF non è concesso ai richiedenti con figli a carico, a meno che rientrino in specifiche condizioni.
- Per i lavoratori cittadini di paesi terzi in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, le prestazioni di disoccupazione agricola possono essere erogate con riserva di ripetizione nel caso di diniego del rinnovo. L'accesso alla prestazione richiede l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD nell'anno di competenza.
-
Lavoratori sportivi le istruzioni su NASPI e DISCOLL
La Circolare INPS n. 67 del 20 maggio 2024 fornisce le istruzioni operativa per l’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per i lavoratori sportivi professionisti e dilettanti, a seguito del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che ha riformato le disposizioni sugli enti sportivi professionistici e dilettantistici, estendendo le tutele previdenziali, compresa l’assicurazione contro la disoccupazione, ai lavoratori sportivi.
Le disposizioni del decreto sono in vigore dal 1° luglio 2023.
Di seguito le principali indicazioni
Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei lavoratori sportivi subordinati
. Il decreto legislativo n. 36 del 2021 estende la NASpI ai lavoratori subordinati sportivi dal 1° luglio 2023, previa iscrizione al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dal settore professionistico e dilettantistico in cui viene svolta l'attività
L’indennità NASpI si applica ai lavoratori sportivi subordinati che soddisfano i requisiti di disoccupazione involontaria e contribuzione.
L’importo è il 75% della retribuzione mensile, nel caso in cui sia pari o inferiore nel 2023 a 1352,19 euro e
pari o inferiore fino a 1.425,21 euro per il 2024).
Nel caso in cui la retribuzione fosse superiore , va aggiunto il 25% della differenza tra la retribuzione e l'iporto massimo sopracitato
L’indennità massima mensile complessiva è di 1.550,42 euro per il 2024.
La durata dell’indennità è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Si ricorda che in precedenza, i lavoratori sportivi professionisti non beneficiavano delle tutele contro la disoccupazione. Per accedere alla NASpI, devono avere 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni.
I lavoratori possono accedere alla NASpI per eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° luglio 2023.
Indennità di disoccupazione DIS-COLL agli dilettanti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
I lavoratori sportivi dilettanti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono iscritti alla Gestione separata e possono accedere alla DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione dal 1° luglio 2023.
Per l'accesso sono richiesti:
- avere almeno un mese di contribuzione nella Gestione Separata nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del lavoro fino alla data di cessazione.
- essere iscritti alla Gestione Separata con decorrenza dal 1° luglio 2023.
L’indennità è calcolata sul reddito medio mensile ed è pari al 75% del reddito medio mensile fino a 1.425,21 euro (per il 2024).
L’importo massimo mensile è di 1.550,42 euro per il 2024.
La durata della DIS-COLL è pari ai mesi di contribuzione accreditati, con un massimo di 12 mesi.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande per NASpI e DIS-COLL devono essere presentate:
- in via telematica attraverso il sito dell’INPS, utilizzando la propria identità digitale (SPID, Carta di identità elettronica, Carta nazionale dei servizi),
- oppure tramite gli Istituti di Patronato o
- tramite il Contact Center multicanale dell’INPS.
Indennità NASpI/DIS-COLL comunicazione redditi da lavoro sportivo dilettantistico
I percettori di NASpI o DIS-COLL devono comunicare all’INPS il reddito annuo presunto derivante attività lavoratoica autonoma subordinata o occasionale nel caso di compensi che superano 5.000 euro annui.
Per la NASpI, la comunicazione è obbligatoria per qualsiasi tipo di attività lavorativa, mentre per la DIS-COLL è richiesta solo per attività autonoma o parasubordinata.
L’indennità è ridotta in base al reddito presunto comunicato.
Per ulteriori dettagli sugli aspetti contributivi INPS rinvia al quanto comunicato con la circolare n 88 2023
-
Quote ingresso: nuove tabelle di destinazione territoriale
Con la nota 1832 del 15 maggio 2024 Il ministero del lavoro ha reso note nuove tabelle di ripartizione delle quote di ingresso di lavoratori stagionali e non previste dal DPCM 27 settembre 2023
Il ministero informa che tenuto conto dei numeri delle richieste pervenute fino al 31 dicembre 2023 al Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione sono state attribuite agli Uffici degli ispettorati del lavoro ulteriori quote destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, a valere sulle quote del DPCM stesso relative all’anno 2023 (v. Allegato 1 )
Nell'allegato 2 invece vengono riportate le tabelle di assegnazione territoriale relative alle conversioni di permessi per lavoro stagionale in lavoro subordinato, pervenute sul sistema SPI 2.0. (v. Allegato 2)
Ulteriori quote 2023 2024
I posti attribuiti sono complessivamente oltre 17mila , dei quali
- 10.369,per lavoro subordinato stagionale
- 2.922 per Lavoro subordinato settori autotrasporto ,edilizia, turistico-alberghiero, meccanica. telecomunicazioni, alimentare, cantieristica, trasporto passeggeri, acconciatori, elettricisti e idraulici
- 3.568 per lavoro domestico e di assistenza familiare.
Per quanto riguarda invece le quote di Flussi 2024 , l'ulteriore attribuzione di conversioni per lavoro subordinato stagionale è pari a 2300 unità.
-
Cessazione ANPAL: i nuovi recapiti per operatori e cittadini
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 230 del 22 novembre 2023, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro è stata soppressa, con decorrenza dal 1° marzo 2024 e la funzioni di Anpal sono state attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Per le attività di supporto e' stata creata una nuova società di servizi controllata Sviluppo lavoro Italia (v. Ultimo paragrafo)
Con un comunicato del 9 maggio il Ministero informa che tutte le informazioni sulle politiche attive sono consultabili sul portale istituzionale del Dicastero e i servizi di contatto ed help desk, prima gestiti dall'Agenzia, attualmente sono disponibili sull’Urp Online del Ministero, con accesso anche alle FAQ e al servizio di ticket.
A partire dalle 18 di venerdì 10 maggio 2024, tutti gli utenti (cittadini, imprese e Cpi) potranno inoltrare le loro richieste di assistenza tramite il form disponibile alla sezione "Chiedi supporto" del sito Urp Online.lavoro.gov.it .
Urp online i servizi per il lavoro
Nel portale URPONLINE sono disponibili informazioni e servizi web relativi a :
- NUOVE MISURE DI INCLUSIONE PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO ( con le sezioni Assegno Di Inclusione- Cittadini -Fase Transitoria- Operatori)
- RUNTS
- COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
- DIMISSIONI TELEMATICHE
- POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO, che comprendono in particolare i seguenti argomenti correlati
- Adr Cigs
- Agenzie Per Il Lavoro
- Dichiarazione Di Immediata Disponibilità (DID)
- Domanda E Offerta Di Lavoro (DOL) Ed Eures
- Condizionalità
Nuova società in house del ministero : Sviluppo lavoro Italia
Nell’ambito dell’attività di riorganizzazione avviata dal Ministero del lavoro come detto è stata prevista la creazione di un nuovo ente per le attività di supporto nella realizzazione delle politiche attive e dei servizi per l’impiego, che veniva svolta da ANPAL Servizi s.p.a.
Il nuovo soggetto in house è denominato Sviluppo Lavoro Italia s.p.a. ed è ugualmente sottoposto alla vigilanza e controllo del Ministero del Lavoro.
Il consiglio di amministrazione della società sarà composto da cinque membri, di cui tre, incluso il presidente, nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Sviluppo Lavoro Italia si avvarrà inoltre di un comitato consultivo strategico composto di dieci membri in rappresentanza delle parti sociali più rappresentative.
Le funzioni e il personale del comparto ricerca di ANPAL sono invece stati trasferiti all'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP).
-
Congedi parentali utilizzati per secondo lavoro: licenziamento legittimo
Il dipendente che, durante i giorni di congedo parentale, svolge un lavoro per conto terzi invece di prendersi cura del proprio figlio, abusa del diritto concessogli dall'ordinamento. Pertanto, il licenziamento attuato dal datore di lavoro che scopre tale comportamento tramite una agenzia investigativa è giustificato.
Questo è il principio affermato dal Tribunale di Torre Annunziata nella sentenza del 17 aprile 2024 che riprende un orientamento già sancito dalla Corte di Cassazione.
Vediamo di seguito maggiori dettagli sul caso e sulle decisioni dei giudici in materia.
Congedo parentale e possibilità rapporto investigativo
Il caso riguardava il licenziamento di un lavoratore dipendente di uno stabilimento balneare che aveva richiesto alcuni giorni di congedo parentale previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 al fine di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del figlio minore . Il datore di lavoro aveva scoperto tramite una agenzia investigativa che il dipendente in congedo utilizzava le giornate di permesso per lavorare come parcheggiatore e non risultava essersi preso cura in maniera prevalente del bambino Ritenendo interrotto il rapporto fiduciario il datore di lavoro ha quindi proceduto con il licenziamento del dipendente l'impugnazione del licenziamento è stata respinta.
Il secondo giudizio nel quale il ricorrente contesta il rapporto investigativo utilizzato dal datore di lavoro il giudice ricorda che la Cassazione in varie occasioni (Cass. nn. 25287/2022, 15094/2018) ha delimitato, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3); tali disposizioni non precludono però il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti, esterni anche se il controllo non deve sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.
Nel caso specifico il giudice ha ritenuto che " tenuto conto dell'ambito in cui è stata conferito l'incarico e di come lo stesso è stato svolto dall'agenzia di investigazioni, (…) i limiti di intervento sono stati evidentemente rispettati"
Licenziamento per giusta causa e abuso del congedo parentale
Il Tribunale ha dunque convalidato il licenziamento, affermando che il congedo parentale è un diritto potestativo che permette al suo titolare di perseguire uno specifico interesse senza che il datore di lavoro possa opporsi. Cio non esclude comunque per il datore di lavoro la possibilità di verificare come il diritto viene esercitato, sia da terzi che dal giudice.
E' stata giudicata duqneu contraria alla buona fede, nei confronti del datore di lavoro, la condotta del lavoratore in quanto per l'abuso del diritto di congedo l'azienda è stata ingiustamente della prestazione lavorativa
Inoltre è rilevante anche l'indebita percezione dell'indennità e lo sviamento dell'intervento assistenziale dell'ente di previdenza erogatore dell'indennità economica del congedo In questa ottica, la sentenza chiarisce tale comportamento giustifica il licenziamento per giusta casa essendo venuta meno per questa condotta la fiducia nel dipendente.
Il principio generale espresso richiama il precedente di Cassazione n. 16207 che ha affermato che si verifica un abuso del diritto potestativo di congedo parentale quando il diritto è esercitato non per la cura diretta del bambino, ma per altre attività lavorative o di altro tipo.
Secondo lavoro durante il congedo parentale: il parere della Cassazione
Il caso affrontato dalla Cassazione nel 2008 riguardava il licenziamento per giusta causa di un dipendente di una spa , motivato dall'uso improprio del congedo parentale (L. n. 53 del 2000).
Il Tribunale avevaa accertato che il lavoratore aveva utilizzato il periodo di astensione per gestire una pizzeria con asporto acquistata dalla moglie, anziché prendersi cura della figlia. Questo uso improprio ha configurato una giusta causa di licenziamento, poiché la legge tutela l'astensione dal lavoro solo se utilizzata per le finalità previste. M. G. ha impugnato la decisione, contestando la valutazione delle prove e sostenendo che non vi era alcun divieto di svolgere attività lavorativa durante il congedo. In subordine, ha argomentato che la sanzione del licenziamento era sproporzionata rispetto al fatto contestato.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 30 agosto 2004, ha annullato il licenziamento e ordinato la reintegrazione di M. G., con il pagamento delle retribuzioni arretrate. La Corte ha ritenuto che il congedo parentale possa essere utilizzato per esigenze organizzative della famiglia, a differenza del caso del lavoratore assente per malattia che presta attività lavorativa per terzi. Ha considerato irrilevante verificare se M. G. si fosse occupato anche della figlia, poiché l'attività nella pizzeria della moglie soddisfaceva comunque un'esigenza familiare, legittimando l'uso del congedo.
La società ha presentato ricorso in Cassazione, articolato in sei motivi.
- 1.1. Primo motivo: Violazione e falsa applicazione della normativa sul congedo parentale (L. n. 53 del 2000, D.Lgs. n. 115 del 2003). La ricorrente sostiene che la Corte d'Appello abbia mal interpretato la normativa, ritenendo erroneamente che il congedo parentale possa essere utilizzato per qualsiasi esigenza familiare.
- 1.2. Secondo motivo: Violazione delle norme processuali e dell’onere della prova. Si contesta l’ammissione di nuove argomentazioni in appello, nonostante l’assenza di prove da parte del lavoratore sulle esigenze familiari.
- 1.3. Terzo motivo: Violazione delle norme sulla diligenza del lavoratore. La Corte d’Appello avrebbe escluso ogni possibile controllo sull’utilizzo del congedo.
- 1.4. Quarto motivo: Violazione delle norme sulla giusta causa di licenziamento, ritenendo erroneamente che la condotta del lavoratore non integrasse una giusta causa.
- 1.5. Quinto motivo: Omessa valutazione della sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento.
- 1.6. Sesto motivo: Omessa considerazione dei compensi percepiti dal lavoratore prima e dopo il licenziamento nella determinazione del risarcimento.
La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello abbia fornito un’interpretazione errata della normativa sul congedo parentale. Ha stabilito che il congedo parentale deve essere utilizzato per la cura diretta del bambino e non per svolgere altre attività lavorative, anche se queste possono migliorare l'organizzazione familiare.
La sentenza della Corte d'Appello è stata quindi cassata, con rinvio ad altro giudice per un nuovo esame della controversia, attenendosi al principio di diritto secondo cui l’utilizzo del congedo parentale per attività lavorative costituisce abuso del diritto e può giustificare la giusta causa di licenziamento
Allegati: -
Verifiche attrezzature: elenco aggiornato al 16 maggio 2024
Il Ministero del lavoro ha adottato con il Decreto direttoriale 45 del 16 maggio 2024 il nuovo elenco dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro in base all'articolo 71, comma 11, del Dlgs 81/2008.
Il decreto prevede in particolare che, sulla base delle istanze di variazione e dei pareri espressi dalla Commissione le abilitazioni sono modificate dalla data del 16 maggio 2024 per le società:
- APAVE ITALIA CPM s.r.l.,
- EnteCertificazioni S.p.A.,
- METIDE s.r.l.,
- VENETA ENGINEERING s.r.l. e
- VSG Verifiche e Servizi Generali s.r.l.
Inoltre, l'iscrizione della società MCJ s.r.l. è rinnovata per cinque anni decorrenti dalla data di scadenza della relativa iscrizione e
la società Powergrid s.r.l. è iscritta, per cinque anni decorrenti dalla data del decreto,
Viene quindi adottato il 51° elenco di cui al punto 3.7 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011, dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche che sostituisce interamente il precedente 50° elenco del 22 aprile 2024.
Obbligo di verifica attrezzature: quali sono
Si ricorda che l'obbligo di verifica riguarda le attrezzature di lavoro considerate a maggior rischio d'incidenti, previste dall'allegato VII dello stesso decreto, come, ad esempio,
- le scale aeree a inclinazione variabile,
- le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne,
- gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 chilogrammi non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile.
- ai sensi dell’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
ed è a carico dei datori di lavoro ai fini di valutare lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
La frequenza delle verifiche è indicata nel medesimo decreto 11.4.2011
ATTENZIONE per la prima verifica il datore di lavoro deve rivolgersi all'INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni . Nel caso il periodo decorra inutilmente il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti abilitati., verificandone la presenza nell'elenco più recente.
Obbligo verifiche attrezzature: adempimenti
Si ricordano infine gli obblighi dei soggetti abilitati , ovvero :
- il rispetto dei termini previsti dal D.I. 11.4.2011 e
- e l'obbligo di riportare in un apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011.