• La casa

    Bonus verde 2022: guida alla detrazione per giardini e terrazze

    Ieri 25 luglio l'agenzia delle Entrate con la Circolare n 28/E ha fornito chiarimenti sulle detrazioni per i bonus edilizi, tra essi anche alcune precisazioni per il bonus verde.

    Ricordiamo che la Legge di bilancio 2022 ha confermato anche per il 2022 il “bonus verde”, l’agevolazione fiscale per gli interventi straordinari di sistemazione di terrazzi, giardini e aree scoperte di pertinenza con la messa a dimora di alberi e piante. 

    Interessati sia i proprietari degli immobili, che eventuali inquilini. Il bonus spetta anche nel caso di interventi realizzati nei condomìni.

    L’agevolazione era stata introdotta con la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 12 della Legge n. 205 del 2017) e poi prorogata fino appunto al 2022.

    Si tratta di una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute per la sistemazione di giardini, terrazzi, coperture, entro un limite massimo di spesa di 5.000 euro per ogni unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (il che si traduce in una detrazione massima di 1.800 Euro, con rate da 180 euro).

    Bonus verde 2022: le spese agevolabili

    Il bonus verde altro non è che un'altra detrazione Irpef legata alla casa. Ad essere agevolato, però, questa volta non è il mattone ma il verde. 

    I contribuenti potranno detrarre il 36% delle spese documentate relative al verde, fino a un massimo di spesa di 5.000 euro per ogni unità immobiliare (che significa una detrazione totale di 1.800). 

    Al momento manca un elenco delle fattispecie di interventi con riferimento ai quali si può beneficiare dell’agevolazione. La legge afferma che le spese agevolabili saranno quelle dedicate alla:

    • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
    • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
    • tra le spese agevolabili rientrano anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

    Bonus verde 2022: a chi spetta la detrazione? Attenzione ai condomini

    Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.

    Pertanto, oltre ai proprietari, la detrazione spetta anche a:

    • nudi proprietari;
    • titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile oggetto di intervento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
    • locatari (affittuari) o comodatari.

    Interventi in condominio

    La detrazione spetterà anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne condominiali, fino ad un importo massimo di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo compresa nel condominio stesso.

    Il singolo condomino avrà diritto alla detrazione nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Nel caso di interventi di sistemazione del verde eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle parti comuni di edifici condominiali, il bonus verde spetterà su due distinti limiti di spesa agevolabile di 5.000 euro ciascuno, sia per la sistemazione delle pertinenze di immobili di proprietà privata che per le spese sostenute per interventi effettuati in condominio. 

    Inoltre, nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni esterne condominiali, potranno usufruire della detrazione per i lavori sulle parti comuni anche i proprietari di immobili per uso diverso da quello abitativo, a patto che il condominio sia destinato per almeno la metà ad abitazioni. Tuttavia in caso di un immobile nel quale sono presenti anche dei negozi: l’ammontare massimo delle spese dovrà essere calcolato sulla base al numero degli appartamenti, e non sul numero complessivo delle unità immobiliari presenti, mentre la detrazione sarà sempre ripartita sulla base di millesimi di proprietà complessivi.

    Bonus verde 2022: gli interventi agevolabili

    Come abbiamo detto, per quel che riguarda i lavori che possono godere dello sconto fiscale, la legge indica:

    • sistemazione a verde,
    • miglioramento di impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
    • creazione di coperture a verde e di giardini pensili.

    Tra le spese agevolabili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione finalizzate alla creazione dei nuovi spazi verdi.

    Agevolati dunque fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere e riqualificazione di tappeti erbosi (esclusi quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro).

    Detrazione fiscale ammessa anche per la realizzazione degli impianti di irrigazione, e per i lavori di giardinaggio necessari e conseguenti

    Detrazione anche per i lavori di restauro e recupero di giardini di interesse storico e artistico di pertinenza di immobili vincolati.

    In ogni caso l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si deve trattare di interventi di natura straordinaria, con la conseguenza che sono agevolabili solo le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente.

    La detrazione non spetta, invece, per le spese sostenute per:

    • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini sopra indicati
    • i lavori in economia. Con Circolare n 9/2022 le Entrate hanno specificato che la circostanza dei lavori in economia non esclude, tuttavia, che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi, piante, arbusti, cespugli, specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, fermo restando che l’agevolazione spetta a condizione, come detto, che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione. 

    Di conseguenza, la collocazione di piante e altri vegetali in vasi è agevolabile solo a condizione che faccia parte di un “più ampio” intervento di sistemazione a verde delle unità immobiliari residenziali.

    Infine, la detrazione non è riconosciuta per la creazione di un giardino nell’ambito di un appalto per la costruzione di un nuovo immobile.

    Il MEF ha recentemente chiarito alcuni aspetti del bonus verde, per approfondimenti si legga Bonus verde 2022 e interventi plurimi bonus edilizi: i chiarimenti del MEF

    Bonus verde 2022: modalità di pagamento delle spese e documenti da conservare

    Per poter usufruire dell'agevolazione "bonus verde", i pagamenti dovranno essere eseguiti con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

    Tali pagamenti possono essere effettuati a mezzo di:

    • assegni bancari, postali o circolari non trasferibili 
    • o con modalità informatizzate come ad esempio carte di credito, bancomat, bonifici.

    non è necessario il pagamento con il bonifico dedicato alle detrazioni.

    La detrazione sarà poi ripartita in sede di dichiarazione, in dieci quote annuali (il massimo della quota sarà di 180 euro 1.800/10).

    Come chiarito dalla Circolare n 28/2022 delle Entrate, si specifica inoltre che nel documento di spesa deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione; inoltre, la descrizione dell’intervento deve consentire di ricondurre la spesa sostenuta tra quelle agevolabili.

    La stessa circolare inoltre ha riepilogato tutto i documenti da controllare e conservare ai fini della agevolazione. Vediamo la tabella di sintesi

    Bonus verde 2022: tabella di sintesi su come funziona l’agevolazione

    Ecco di seguito una tabella in merito al cd. Bonus verde.

    Bonus verde 2022
    A chi spetta Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.
    Percentuale detrazione 36% di massimo 5.000 euro (per un totale di 1.800 euro)
    Detrazione annua massima 180 euro. La detrazione va infatti ripartita in 10 quote annuali di pari importo
    Interventi che danno luogo al bonus verde
    • sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
    • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
    Quali vantaggi? La detrazione massima è di 1.800 euro per immobile (36% di 5.000).

    Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, fino a un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. In questo caso, ha diritto alla detrazione il singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

    Effettuazione del pagamento Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni (per esempio, bonifico bancario o postale, carte di credito, ecc.).
     
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus pubblicità dal 2023: ritorno al regime “ordinario”

    Il “Decreto Energia” (D.L. 17/2022, convertito in legge) ha modificato la disciplina del bonus pubblicità applicabile dal 2023, ritornando a quanto precedentemente previsto sull’approccio incrementale delle spese con esclusione dall’agevolazione degli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sia analogiche che digitali. 

    A partire dal 01.01.2023 il credito d’imposta sarà pari al 75% del valore incrementale degli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line.

    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 196 del 8.07.2022 Bonus pubblicità 2023: ritorno al regime ordinario disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

    Il bonus pubblicità 2023

    Dal 2023 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (c.d. “bonus pubblicità”) torna al regime “ordinario”, ossia quello applicabile prima delle modifiche applicabili per il triennio 2020-2022.

    Ed infatti, a seguito della conversione in legge del “Decreto Energia”, dopo un triennio di “regime straordinario” trova nuovamente applicazione la disciplina di cui al D.L. 50/2017 restringendosi però l’ambito oggettivo dell’agevolazione (come si vedrà in seguito).

    Restano invece invariati gli altri elementi applicativi del credito, così come disciplinati nel D.P.C.M. n. 90 del 16.05.2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24.07.2018), che si riepilogano nella presente circolare.

    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 196 del 8.07.2022 Bonus pubblicità 2023: ritorno al regime ordinario disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

    Disciplina del credito d’imposta pubblicità 2023

    Come visto in precedenza, a partire dal 01.01.2023 torna in vigore la disciplina di cui all’art. 57-bis del D.L. 50/2017, sul “bonus pubblicità”, il quale risulta però limitato alle sole spese sostenute per la diffusione sulla stampa, ossia giornali quotidiani e periodici, sia locali che nazionali.

    Diversamente da quanto previsto in precedenza, infatti, per l’agevolazione applicabile dal 2023 risultano esclusi gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (sia in forma analogica che digitale).

    Da notare, con riferimento ai giornali, che gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta devono essere effettuati su quelli iscritti: 

    • presso il competente Tribunale, ovvero 
    • presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

    Oltre a quanto visto per le spese per la pubblicità sulle emittenti televisive/radiofoniche, non sono ammesse al credito d’imposta gli importi sostenuti per altre forme di pubblicità, come ad esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

    • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici
    • volantini cartacei periodici; 
    • pubblicità 
    • su cartellonistica
    • su vetture o apparecchiature
    • mediante affissioni e display
    • su schermi di sale cinematografiche
    • tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online eccetera.

    Bisogna considerare che, ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta, le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario – anche se ad esso funzionale o connessa.

    La norma attuativa del credito prevede espressamente che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dalla normativa sulle imposte sui redditi. Per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria  trova quindi applicazione il principio di competenza, il quale, per le prestazioni di servizi, stabilisce che: 

    • i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e 
    • le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute

    alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate.

     Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizi risultano di competenza dell’esercizio in cui le medesime sono ultimate, senza che abbia invece alcun rilievo il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 196 del 8.07.2022 Bonus pubblicità 2023: ritorno al regime ordinario disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

    Bonus pubblicitari 2023: soggetti beneficiari

    Possono usufruire del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari:

    le imprese

    i lavoratori autonomi

    gli enti non commerciali

    indipendentemente da

    • natura giuridica assunta
    • dimensioni aziendali, 
    • regime contabile adottato.
    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 196 del 8.07.2022 Bonus pubblicità 2023: ritorno al regime ordinario disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

    Importo dell’agevolazione bonus pubblicità 2022

    Il beneficio fiscale in esame si applica agli investimenti di cui sopra nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, comparando quindi innanzitutto le spese sostenute nell’anno di riferimento (2023 come primo esercizio relativo al “nuovo credito”) con quelle del periodo precedente (2022), applicando poi la richiamata percentuale del 75% a tale differenza.

    Viene inoltre richiesto un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente (c.d. meccanismo incrementale), in mancanza del quale la spesa sostenuta per le pubblicità delle tipologie viste in precedenza non risultano agevolabili. 

    Va quindi notato, come peraltro sostenuto dal Consiglio di Stato, che non ci considera sussistente alcun incremento se sono state sostenute spese pari a 0 nell’anno precedente al periodo agevolato – circostanza che impedisce di fatto di procedere con il calcolo relativo all’incremento percentuale.

    Allo stesso modo, il “bonus pubblicità” non può essere goduto neanche dai soggetti neo-costituiti – come anche indicato dall’Agenzia delle Entrate. Ciò in quanto anche per costoro manca il dato storico necessario per il confronto richiesto dal “meccanismo incrementale”.

    Da ultimo, ovviamente, il beneficio fiscale non spetta ai soggetti che registrano un decremento degli investimenti agevolabili.

    Questo articolo è un estratto della Circolare del Giorno 196 del 8.07.2022 Bonus pubblicità 2023: ritorno al regime ordinario disponibile anche nell'abbonamento alla Circolare del Giorno di Fiscoetasse

    Esempio bonus pubblicità

    Esempio 1

    Un’impresa ha effettuato nel 2022 investimenti pubblicitari sulla stampa per 450.000 euro – usufruendo (in base al regime straordinario in vigore nel 2022) del credito di imposta pari al 50% dell’intero volume di investimenti (450.000 x 50% = 225.000 euro).

    La stessa impresa, nel corso del successivo 2023, effettua ulteriori investimenti pubblicitari sulla stampa per complessivi 550.000 euro

    La condizione sull’incremento delle spese per almeno l’1% risulta rispettata (1% x 450.000 = 45.000 euro). 

    Pertanto, sulla base del regime “ordinario” applicabile al beneficio fiscale in esame (tornato in vigore proprio a partire dal 2023), il credito d’imposta è pari al 75% della spesa incrementale, ossia: (550.000 – 450.000) x 75% = 100.000 x 75% = 75.000 euro

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  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Autobus elettrici: nuove agevolazioni per le imprese dal 25 luglio

    Con avviso del 13 luglio il MISE informa che con Decreto Direttoriale del 6 luglio è stata fissata alle ore 12:00 del giorno 25 luglio 2022 l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazioni a valere sull’intervento a sostegno della filiera degli autobus elettrici attuativo della Misura M2C2, Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza:

    Ricordiamo che le regole della misura sono state disciplinate dal Decreto MISE del 29 aprile 2022, e le modalità di presentazione delle domande sono riportate sul sito del soggetto gestore (clicca qui per il sito di Invitalia) e scaricare tutti i format necessari.

    Beneficiarie dell'intervento sono  le imprese di tutte le dimensioni e operanti su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della disciplina unionale in materia di aiuti di Stato applicabile.

    Esse, in sede di presentazione dell’istanza di accesso, assumono l’impegno a garantire il rispetto degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio DNSH (“non arrecare un danno significativo”).

    Acquisto autobus elettrici: 300ML per la trasformazione verde

    Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia (PNRR) prevede, nell’ambito della Missione 2, Componente 2 “Transizione energetica e mobilità sostenibile”, l’Investimento 5.3 “Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici” che, con una dotazione di 300 milioni euro, è volto a sostenere la realizzazione di investimenti capaci di promuovere la trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus al fine di produrre veicoli elettrici e connessi, ad esclusione degli autobus ibridi.

    Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 aprile 2022 è stato introdotto un nuovo strumento di incentivazione volto a sostenere lo sviluppo della filiera degli autobus elettrici che opererà in rapporto di complementarietà con i Contratti di sviluppo.

    Lo strumento sostiene la realizzazione di programmi di investimento funzionali alla trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus attraverso la produzione di veicoli elettrici e connessi, ad esclusione di quelli a trazione ibrida. 

    In particolare, i programmi devono riguardare investimenti produttivi finalizzati:

    1. all’ottimizzazione e produzione di sistemi di trazione elettrica;
    2. alla produzione di nuove architetture di autobus, nell’ottica della migrazione verso sistemi di alimentazione elettrici, dell’alleggerimento dei veicoli, della digitalizzazione dei veicoli e dei loro componenti;
    3. alla produzione di componentistica per autoveicoli per il trasporto pubblico e di nuove tecnologie IoT applicate al trasporto pubblico;
    4. alla standardizzazione e l’industrializzazione di sistemi di rifornimento e di ricarica, nonché lo sviluppo di tecnologie finalizzate alla produzione di sistemi per la “smart charging” di autobus elettrici;
    5. alla produzione di sensori e sistemi digitali per la guida assistita, per la gestione delle flotte, per la sicurezza, anche integrati nei singoli componenti del veicolo per il monitoraggio continuo e la manutenzione predittiva.

    All’investimento produttivo possono essere associati:

    1. programmi di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, fermo restando che, nell’ambito del complessivo piano di investimenti presentato, la componente relativa al programma di investimenti produttivo deve rivestire carattere preponderante rispetto a quella relativa al progetto di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale;
    2. programmi di formazione del personale, per un ammontare non superiore al 10% del programma di investimento produttivo.

    Attenzione al fatto che l’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 20 milioni di euro.

    Acquisto autobus elettrici: fondo perduto e tassi agevolati dal PNRR

    Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, anche in combinazione tra loro.

    L’importo delle agevolazioni concedibili è determinato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, in funzione della tipologia di progetto, della localizzazione dell’iniziativa e della dimensione d’impresa.

    L’importo, in valore nominale, delle predette agevolazioni non può in ogni caso eccedere, nel suo complesso, il limite massimo del 75% delle spese ammissibili.

    A seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea del regime di aiuti Investments in favour of a sustainable recovery (SA.102702), le agevolazioni relative al programma di investimenti produttivi possono essere richieste con l’applicazione delle disposizioni previste dalla sezione 3.13 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

    Le agevolazioni sono erogate in non più di cinque stati di avanzamento lavori di importo non inferiore al 15% delle spese ammesse. 

    Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati purché nel limite del 30% (trenta per cento) delle spese ammesse alle agevolazioni. 

    Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è subordinata alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, mediante esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa presentati ai fini dell’erogazione precedente.

    In alternativa alle predette modalità, le agevolazioni possono essere erogate sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione Bancaria Italiana di una apposita convenzione per l’adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di agevolazioni spettanti da parte dell’Agenzia e della quota di risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura finanziaria del piano d’impresa. 

    Attenzione al fatto che l’operatività della predetta modalità di erogazione è subordinata all’adozione di uno specifico provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.

  • Enti no-profit

    ETS: le linee guida sulla raccolta fondi del terzo settore

    Viene pubblicato in GU n 170 del 22 luglio 2022 il Decreto 9 giugno 2022 del Ministero del lavoro per la adozione delle Linee guida per la raccolta fondi degli ETS Enti del terzo settore ai sensi dell’art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

    In particolare, le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di orientamento nella realizzazione dell’attività di raccolta fondi e si configurano come un documento in grado di sviluppare gli spunti di riflessione che dovessero emergere dalla raccolta ed elaborazione di buone prassi da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell’attività di raccolta delle risorse.

    E' bene specificare, come riporta lo stesso comunicato del Ministro, che, le regole di orientamento sono rivolte a tutti gli Enti del Terzo Settore, indipendentemente da:

    • forma giuridica,
    • dimensione,
    • missione, 
    • attività 
    • classificazione

    e intendono conformare l’attività di raccolta fondi ai principi di verità, trasparenza e correttezza, richiamati espressamente dall’art. 7 del Codice.

    La norma prevede che gli ETS possano realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante:

    • sollecitazione al pubblico 
    • o attraverso la cessione 
    • o erogazione di beni o servizi di modico valore,
    • impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. 

    Principi cardine della raccolta fondi per gli ETS

    Come evidenziato dal documento delle Linee Guida i principi cardine volti a tutelare

    •  i donatori, 
    • i destinatari delle donazioni 
    • e gli stessi ETS 

    sono individuati dall’articolo 7 del CTS in trasparenza, verità e correttezza. 

    Trasparenza 

    La trasparenza ha la finalità di rendere conto dell’operato complessivo dell’Ente del Terzo Settore anche mediante la diffusione delle informazioni e l’accessibilità della documentazione predisposta per la raccolta fondi. 

    In particolare, è virtuoso per l’ETS esporre ai donatori e altri portatori di interesse (stakeholder), alcuni elementi che compongono l’attività di raccolta: 

    1) oltre alla figura del legale rappresentante dell’ente, l’indicazione degli uffici e/o di almeno una persona di riferimento da contattare per ottenere informazioni sulla raccolta; 

    2) l'indicazione della durata delle raccolte e del loro ambito territoriale e qualora tecnicamente possibile, dell'ammontare progressivo dei proventi raccolti; 

    3) le categorie di beneficiari, gli enti privati o le attività di interesse generale dell'ETS ai quali saranno destinati i proventi ottenuti;

    4) qualora la raccolta sia effettuata per realizzare progetti specifici, l'indicazione: a) dell'obbiettivo dei fondi da raccogliere; b) della destinazione delle risorse raccolte, qualora il progetto enunciato non possa essere realizzato c) della destinazione delle eccedenze, qualora fosse superato l’obbiettivo del progetto; d) dei tempi previsti per la realizzazione del progetto; 

    5) l'indicazione delle modalità con cui eseguire la donazione e di eventuali benefici fiscali di cui il donatore può fruire; Ulteriore profilo atto a garantire la trasparenza è l’accessibilità, intesa come diritto del donatore e del destinatario della donazione a reperire informazioni sulla raccolta fondi e a riceverle se richieste. 

    I donatori e i beneficiari della donazione hanno diritto di ricevere (o di poter facilmente accedere a) complete ed esaurienti informazioni sull’iniziativa di raccolta fondi. In tal senso l’ETS dovrà predisporre modalità e strumenti idonei a rispondere alle richieste di informazione e comunque fornire ai donatori, parallelamente all’assolvimento degli obblighi verso le Amministrazioni vigilanti, un’informazione chiara, diretta e facilmente comprensibile sull’utilizzo della sua donazione, sul progetto cui è destinata e/o sulle principali attività dell’ETS. 

    Ai fini della trasparenza dovrà altresì essere osservata la disposizione di cui all’articolo 46 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale in vigore dal 2 maggio 2018, applicabile a “qualunque messaggio volto a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale, anche specifici, o che sollecita, direttamente o indirettamente, il volontario apporto di contribuzioni di qualsiasi natura, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di carattere sociale”

    In base a tale norma dovranno essere resi noti autore e beneficiario della richiesta e l’obiettivo 9 sociale che si intende perseguire con la stessa. I promotori di detti messaggi possono esprimere liberamente le proprie opinioni sul tema trattato, ma deve risultare chiaramente che trattasi di opinioni dei medesimi promotori e non di fatti accertati. 

    Tale disposizione prevede inoltre che i messaggi non devono: sfruttare indebitamente la miseria umana nuocendo alla dignità della persona, né ricorrere a richiami scioccanti tali da ingenerare ingiustificatamente allarmismi, sentimenti di paura o di grave turbamento; colpevolizzare o addossare responsabilità a coloro che non intendano aderire all’appello; presentare in modo esagerato il grado o la natura del problema sociale per il quale l’appello viene rivolto; sovrastimare lo specifico o potenziale valore del contributo all’iniziativa; sollecitare i minori ad offerte di denaro.” 

    Verità

    L’ETS è tenuto a diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni che devono essere veritiere, applicandosi le disposizioni relative alla pubblicità ingannevole di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 145/2007. 

    Correttezza 

    L’attività di raccolta fondi deve essere orientata da principi di correttezza. 

    Viene quindi richiesto all’ETS di comportarsi con lealtà ed onestà sia nei confronti del donatore che nei confronti del beneficiario della donazione. 

    In particolare, nei confronti del donatore e del beneficiario dovrà essere garantito il rispetto della privacy, soprattutto in ordine al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall’articolo 13 del d. lgs. n. 196/2003, e dal Regolamento europeo sulla Privacy, GDPR 2016/679. 

    Nelle attività di comunicazione e di raccolta fondi si deve evitare il ricorso a informazioni suggestive o lesive della dignità e del decoro delle persone fisiche beneficiarie dei proventi della raccolta fondi. 

    Gli ETS non devono porre in essere comportamenti discriminatori nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori. In ossequio ai principi fondamentali di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Carta Costituzionale non sono ammesse discriminazioni in base al genere, alla razza, all’ideologia e al credo religioso a meno che la specifica preferenza accordata a determinate categorie di destinatari, nonché l’identificazione di peculiari caratteristiche dei collaboratori, siano interamente funzionali al perseguimento della missione.

    Scarica qui il Modello in word personalizzabile di RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE redatto ai sensi dell’articolo 87, comma 6 e dell’articolo 79, comma 4, lettera a), del d.lgs. 3 agosto 2017 n. 117, per gli enti del terzo settore.

    Modalità di raccolta fondi ETS: le principali tecniche

    Il documento del ministero specifica che le modalità di raccolta fondi potrà essere: 

    • sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore)
    • sia pubblica e in caso di sollecitazione rivolta al pubblico, gli ETS dovranno attenersi al rispetto dei principi esplicitati nelle Linee guida.

    Le Linee Guida hanno lo scopo di delineare un quadro di massima non esaustivo né cogente delle tecniche di raccolta fondi mediante cui procedere:

    • il Direct mail;
    • il Telemarketing;
    • il face-to-face;
    • il Direct response television;
    • eventi, anche di piazza;
    • il merchandising;
    • i salvadanai;
    • tramite imprese for profit;
    • attività di sostegno a distanza;
    • i lasciti testamentari;
    • numerazioni solidali;
    • donazioni online.

    Va infine segnalato, che il Codice del Terzo Settore prevede per gli ETS che ricorrono all’attività di raccolta fondi precisi obblighi di rendicontazione, diretti a tutelare la fede pubblica, garantire trasparenza alle attività e consentire agli organi competenti la vigilanza

    Scarica qui il Modello in word personalizzabile di RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI OCCASIONALE redatto ai sensi dell’articolo 87, comma 6 e dell’articolo 79, comma 4, lettera a), del d.lgs. 3 agosto 2017 n. 117, per gli enti del terzo settore. 

    Allegati:
  • ISEE

    Bonus psicologico 2022: ecco come funziona

    È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27.06.2022, il decreto del Ministero della salute del 31.05.2022 con le regole per l’operatività del c.d. bonus psicologico, il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia.  

    Il 19 luglio 2022 l'INPS ha pubblicato la tanto attesa circolare con le regole per richiedere il bonus psicologico. In particolare, la Circolare n 83/2022 fornisce le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022, c.d. Bonus psicologo 2022.

    Ecco come funziona.

    Bonus psicologico 2022: chi sono i beneficiari

    Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di:

    • depressione,  
    • ansia,  
    • stress e fragilità psicologica,   

    a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

    Sessioni di psicoterapia: i professionisti del bonus psicologo 2022

    Come riportato il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso: 

    • specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti;  
    • nell'ambito dell'albo degli psicologi
    • che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP).    

    Il CNOP trasmette ad INPS l'elenco dei nominativi degli aderenti all'iniziativa, unitamente ai dati indicati nell'allegato disciplinare tecnico. 

    L'elenco sarà consultabile dai beneficiari attraverso una sezione riservata della piattaforma INPS.

    I professionisti devono autenticarsi nella piattaforma INPS per accedere al servizio utilizzando la Carta di identità elettronica (CIE), il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), oppure Carta nazionale dei servizi (CNS).

    L'avvenuto inserimento nell'elenco implica l'obbligo di accettazione dei benefici secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente decreto.   

    Il professionista presente nell'elenco è abilitato all'inserimento del proprio IBAN.

    Contributi e requisti patrimoniali

    Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona con un reddito ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.

    Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente:

     

    ISEE inferiore a 15.000 il beneficio

    fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario

    ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro

    il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario

    ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro

    il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario

    Bonus psicologico: possibile richiederlo dal 25 luglio al 24 ottobre 2022

    L'INPS con nota n 2905 del 21 luglio informa che le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” o Bonus Psicologico potranno essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 (art. 5, comma 1, del D.M. 31/05/2022). 

    In data 19 luglio 2022 l'INPS ha pubblicato la tanto attesa circolare con le regole per richiedere il bonus psicologico.

    In particolare, la Circolare n 83/2022 fornisce le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo. 

    La richiesta del beneficio deve essere presentata in modalità telematica all'INPS accedendo alla piattaforma INPS. L'identità del richiedente, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso:

    • la carta di identità elettronica (CIE),
    • il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID),  
    • la Carta nazionale dei servizi (CNS).  
    • il contact center di INPS, secondo le modalità rese disponibili sul sito dell'INPS.   

    All'atto della presentazione della domanda, il sistema, sulla base del codice fiscale del richiedente, acquisisce la regione o la provincia   autonoma di residenza e, laddove richiesto dall'interessato, i dati di contatto   presenti negli archivi istituzionali dell'INPS.

    Il richiedente fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione secondo il modello disponibile sulla piattaforma, in cui attesta e comunica il soddisfacimento dei requisiti. 

    In fase di presentazione della domanda, INPS rende disponibili i dati necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti e informa il richiedente sulla presenza o meno di una DSU valida:

    in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente è informato della necessità di presentare la relativa DSU e di presentare la domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida

    in caso di presenza di una DSU valida la domanda è acquisita

    Nel caso in cui la richiesta sia stata acquisita, non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente allo stesso beneficiario.

     

    I benefici sono erogati fino a concorrenza delle risorse. 

    L'assegnazione del beneficio è garantita nel rispetto dei parametri e in base all'ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE più basso. 

    A conclusione del periodo di presentazione delle domande, INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari

    L'INPS comunica ai beneficiari l'accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito. Il beneficio deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda.   

    Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari.  

    Utilizzo del contributo

    Ecco come funziona l’utilizzo del contributo:

    • il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco rilasciato ai fini della prenotazione; 
    • il professionista accede alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell'importo della propria prestazione, ne indica    l'ammontare inserendo la data della seduta concordata; 
    • INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione, in ogni caso il beneficiario può disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne; 
    • Il professionista, erogata la prestazione, emette fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l'importo corrispondente;

    INPS comunica al beneficiario l'importo utilizzato e la quota residua.

  • Dichiarazione 730

    Quadro AC: il quadro degli amministratori di condominio nel modello Redditi

    Il quadro AC del modello Redditi deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio, in carica al 31.12.2021, per effettuare due specifici adempimenti:

    • comunicare i dati identificativi del condominio, nel caso in cui sulle parti comuni condominiali siano stati effettuati degli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
    • comunicare all’anagrafe tributaria l’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitor

    In questo approfondimento vediamo la compilazione del quadro AC.

    Questo articolo è un estratto della circolare del Giorno 175 del 22 giugno 2022 "Quadro AC amministratori di condominio modello Reddti 2022" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del giorno di Fiscoetasse

    Il condominio 2022

    Il condominio rappresenta una particolare forma di comunione che riguarda le parti comuni dell’edificio e che, in quanto tale, necessita di essere amministrata. L’amministrazione dei beni che fanno parte della comunione edilizia (regolata dal codice civile e dal regolamento condominiale) è affidata all’assemblea dei condòmini che decide in base al principio di prevalenza della maggioranza, nel bene degli interessi comuni.

    L’art. 1129 del C.C. (dopo la riforma attuata con la legge 220/2012) ha reso obbligatoria la nomina dell’amministratore quando i condomini sono più di 8. Al di sotto di tale soglia il condominio si definisce “minimo”.

    L’amministratore viene nominato dall’assemblea e, nel caso questa non vi provveda, dall’autorità giudiziaria – su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario. La carica è annuale e va confermata di anno in anno

    L’assemblea delibera, sia per la nomina che per la revoca dell’amministratore, in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno 500 millesimi di proprietà e la maggioranza dei presenti (in ogni caso un terzo dei proprietari). 

    L’amministratore, su richiesta anche di un solo condomino, può essere revocato dall’autorità giudiziaria nei seguenti casi: 

    • se non informa l’assemblea condominiale di una citazione o di un provvedimento giudiziario che esorbita dalle sue attribuzioni
    • se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità; 
    • se per due anni non ha reso il conto della sua gestione. 

    La revoca può anche essere decisa in assemblea a maggioranza, per “gravi irregolarità”, che sono ad esempio:

    • omessa convocazione dell'assemblea condominiale per il rendiconto annuale; 
    • la mancata esecuzione delle delibere dell'assemblea;
    • la mancata apertura e utilizzo di un conto corrente condominiale;
    • la gestione non trasparente delle entrate e uscite compresa la mancata fornitura della documentazione ai condomini che ne fanno richiesta; 
    • la mancata diligenza nelle azioni giudiziarie contro i condomini morosi.

    In caso di revoca senza giusta causa l'amministratore ha diritto al risarcimento del danno subito, in base al corrispettivo annuale ancora dovutogli.

    All’amministratore sono riservati compiti di carattere:

    • amministrativo;
    • esecutivo;
    • rappresentativo;

    che permettono al condominio di agire in modo unitario nei rapporti con i terzi (fornitori, utenze, amministrazione finanziaria eccetera).

    Tra i vari compiti del condominio figura anche la compilazione del quadro AC della dichiarazione dei redditi (modello Redditi), per comunicare l’ammontare complessivo degli acquisti fatti nel periodo d’imposta e i dati identificativi dei relativi fornitori.

    Questo articolo è un estratto della circolare del Giorno 175 del 22 giugno 2022 "Quadro AC amministratori di condominio modello Reddti 2022" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del giorno di Fiscoetasse

    Quadro AC modello Redditi 2022

    Il quadro AC del Modello Redditi (o quadro K del Modello 730) è destinato agli amministratori di condominio nei casi di interventi di recupero del patrimonio edilizio su parti comuni di edifici condominiali.

    In particolare, il quadro deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio, in carica al 31.12.2021 (con riguardo al modello Redditi 2022, per l’anno 2021), per comunicare i dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali (sezione I del quadro AC del Modello Redditi o del quadro K del Modello 730).

    Si ricorda, infatti, che il D.L. n. 70/2011 ha eliminato l’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d’imposta delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia.

    In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella sezione II del quadro AC del Modello Redditi (o del quadro K del Modello 730):

    • i dati catastali identificativi dell’immobile;
    • gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

    Pertanto, in relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14.05.2011, per i quali nell’anno 2021 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l’amministratore di condominio deve

    • indicare nel quadro AC del Modello Redditi 2022 (o nel quadro K del Modello 730/2022) i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;

    • effettuare la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (sezione III del quadro AC del Modello Redditi o del quadro K del Modello 730). 

    Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, supercondomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno (2021, nel caso di specie) somme superiori a € 258,23 annui a qualsiasi titolo.

    Questo articolo è un estratto della circolare del Giorno 175 del 22 giugno 2022 "Quadro AC amministratori di condominio modello Reddti 2022" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del giorno di Fiscoetasse

    730/2022 e quadro K: riepilogo della compilazione

    Come anticipato, il quadro K del modello 730/2022, segue le stesse regole di compilazione del quadro AC del modello REDDITIPF2022 descritte sopra.  

    Riassumendo:

    • Nel rigo K1 devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio: 
      •  nel campo 1, il codice fiscale;
      •  nel campo 2, l’eventuale denominazione. 
    • Nei righi K1 e K2 vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l’obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara. Se l’immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento. 
    • Nei righi da K4 a K9 devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l’ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell’anno solare. La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare. 

     

    Questo articolo è un estratto della circolare del Giorno 175 del 22 giugno 2022 "Quadro AC amministratori di condominio modello Reddti 2022" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del giorno di Fiscoetasse

    Dati che non devono essere presentati

    L’art. 7, comma 9, primo e secondo periodo del D.P.R. 605/1973, prevede che:

    gli “amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all’anagrafe tributaria l’ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni”

    Il Decreto che ha dato attuazione alla norma è stato il Decreto MEF 12.11.1998, il quale stabilisce che l’amministratore del condominio negli edifici deve comunicare annualmente, oltre al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita):

    • relativamente a ciascun condominio
    • il codice fiscale,
    • la denominazione,
    • l’indirizzo completo,
    • lo specifico codice di natura giuridica;
    • relativamente a ciascun fornitore
    • il cognome e il nome,
    • la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la ragione o denominazione sociale se altro soggetto,
    • il codice fiscale,
    • il domicilio fiscale,
    • l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare.

    Si esclude poi dall’obbligo di comunicazione, nella sezione III del quadro AC del Modello Redditi (o quadro K del Modello 730), i dati relativi a:

    • le forniture di acqua, energia elettrica e gas;
    • le forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette a “ritenute alla fonte”;
    • gli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVA gravante sull’acquisto, non superiori complessivamente a € 258,23 per singolo fornitore.

     

    DATI DA COMUNICARE 

    DATI DA NON COMUNICARE 

    • Dati amministratore
    • Dati condominio
    • Dati fornitore
    • Importo acquisti beni e servizi (> € 258,23 per fornitore)
    • Dati forniture acqua, energia elettrica e gas;
    • Dati forniture servizi le cui somme già assoggettate a “ritenuta alla fonte”;
    • Dati acquisti beni e servizi ≤ € 258,23 per fornitore

    Questo articolo è un estratto della circolare del Giorno 175 del 22 giugno 2022 "Quadro AC amministratori di condominio modello Reddti 2022" disponibile anche nell'abbonamento alla circolare del giorno di Fiscoetasse

  • Riforma dello Sport

    ASD e riforma dello sport: il nuovo decreto cambia il regime fiscale

    Il Consiglio dei ministri ha approvato nei giorni scorsi uno schema di decreto  che corregge il  decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, (cd Riforma dello sport ) come previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo".

    Vediamo di seguito le principali novità, ricordando che si tratta comunque di una bozza he potrebbe essere ancora modificato prima della pubblicazione In Gazzetta ufficiale.  In particolare sono da evidenziare: la formalizzazione dello sport dilettantistico e la ridefinizione dell'inquadramento dei lavoratori, la possibile distribuzione degli utili  in certi casi fino all'80%   e la modifica della disciplina fiscale e previdenziale.

    Qui il testo della bozza

    ASD e Registro nazionale nuovi adempimenti

    Si opera una riforma dello sport dilettantistico con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che ne  diventa il perno, e sarà gestito dalla   direzione del Dipartimento per lo sport,  

    Avrà un  ruolo non solo di certificazione dello svolgimento di attività sportiva, ma anche di regolazione , tramite apposite funzioniper gli adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi ai rapporti di lavoro , con l'obiettivo di una riduzione dei costi a carico di associazioni e società.

    E' previsto un  decreto che individui entro il 1  aprile  2023 i protocolli informatici  per le comunicazioni obbligatorie in collaborazione con  Ministero, Agenzia delle Entrate, Inps e INAIL  per definire in dettaglio le procedure

    L’articolo 1  in tema di forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, aggiunge le cooperative  e gli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, i quali se esercitano  come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche.  

    Vengono invece eliminate  le società di persone perché non potrebbero godere di agevolazioni fiscali  e per il rischio di confusione  tra i patrimoni dei soci e quelli della società. 

    L’articolo 5 inserisce le Discipline Sportive Associate tra gli enti  affilianti assimilabili alle Federazioni Sportive Nazionali.

    L’articolo 26  chiarisce la distinzione tra l’area del professionismo e quella del dilettantismo definendo per la prima volta in positivo dell’attività dilettantistica, che non viene più determinata solo per differenza.

    Le novità per l’inquadramento del lavoratore sportivo

    L’articolo 13 prevede che l'attività di lavoro sportivo, può costituire oggetto di:

    •  un rapporto di lavoro subordinato o 
    • di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

    E' possibile anche  per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche  prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro;

    Riguardo  le disposizioni applicabili ai lavoratori sportivi, provenienti da Paesi extraeuropei ; e il  trattamento dei dati personali si prevede entro 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo, uno specifico decreto.

    Tra le figure dei lavoratori sportivi viene ricompreso anche il tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportive sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

    Si  rimanda alla definizione elaborata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 1 del primo dicembre 2016;

    Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari,  con obbligo di preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza e autorizazione in caso di compensi. 

    Come detto, il decreto correttivo introduce la presunzione di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, se 

    •  le prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non abbiano una durata superiore alle 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e
    •  risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva. 

    Per quanto riguarda la costituzione del rapporto di lavoro, si prevede la possibilità di assolvere mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ad adempimenti quali la comunicazione dei dati  relativi al  rapporto di lavoro sportivo  .

     Il registro può sostituire il Libro Unico del Lavoro.

    In tema di utilizzo di volontari si amplia la possibilità di utilizzo anche agli organismi paralimpici, al CONI al CIP e alla società sport e salute.

    Ai volontari possono essere rimborsate le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute al di fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Questi rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente, come già succede per gli enti del terzo settore 

    Viene precisato che le società professionistiche  possono   stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni resta fermo il limite massimo di  23 anni di età.

    L’articolo 19  riguarda  l’abolizione del vincolo sportivo, e ne fissa il termine di decorrenza al primo gennaio 2023.

    Tesseramento e professionismo

    L’articolo 15  riguarda il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici  e aggiunge la sanzione dell’inefficacia nel caso di mancata approvazione del contratto secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata.

    Il tesseramento diventa possibile a partire dai 14 anni e non piu 12 di età.

    Vengono comunque mantenuti, per il professionismo:

    • sia la presunzione di lavoro subordinato per gli atleti:
    • sia i criteri per identificare il lavoratore autonomo, già previsti nella legge 23 marzo 1981, n. 91.

    Disciplina fiscale e contributiva

     Tenendo in considerazione  i recenti interventi della Corte di Cassazione  e della corte di giustizia europea , si prevede che  in presenza di un’attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici  non rientrano tra i redditi diversi .

    L’abrogazione si riferisce unicamente alla tipologia di reddito, ai fini delle imposte dirette mentre  restano invariate le agevolazioni oggi previste

    Da segnalare inoltre una agevolazione agli investimenti che possano supportare attività di avviamento e di promozione dello sport.  per cui aumenta all’80% la quota del 50% della possibile distribuzione degli utili , ma:

    – limitatamente ai soli enti sportivi che gestiscono palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari,  

    – sempre subordinatamente al rispetto delle condizioni già vigenti

    – nel limite fissato dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commission e Europea. 

    TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

     La novità principale è l’applicazione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per la parte eccedente l’importo di euro 5.000,00 del compenso.

     L’articolo 23 in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi prevede quindi :

    1.  per le collaborazioni coordinate e continuative iscritte alla gestione separata INPS, l’applicazione di un’aliquota del 24% per coloro che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e del 25%, oltre le aliquote aggiuntive in vigore, per coloro che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie. 
    2. Stessa aliquota del 25%, oltre le aliquote aggiuntive, si applica,per i lavoratori che svolgono prestazioni autonome (art. 53, comma 1, TUIR)

    ATTENZIONE : Fino al 31 dicembre 2027  il nuovo decreto introduce una riduzione del 50% delle aliquote,  con equivalente riduzione dell’imponibile contributivo  e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche . 

    Non subiscono invece riduzioni le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione, che quindi vengono garantiti per intero;

    Sono esclusi dal recupero contributivo  i rapporti iniziati prima del termine di decorrenza del decreto e  la comunicazione all'INPS avverrà  attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,

    TRATTAMENTO FISCALE 

    •  I compensi fino all’importo di 15.000,00 euro, analogamente alla disciplina oggi vigente per importi fino a 10.000,00 euro, non sono soggetti ad alcune forma di imposizione fiscale 
    •  i compensi superiori a 15.000,00 euro rilevano esclusivamente per la parte eccedente ed esclusivamente per determinare il reddito del percipiente;
    • all’atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare;
    • per agevolare il graduale inserimento nel settore professionistico di atleti e atlete di età inferiore a 23 anni, si prevede che le loro retribuzioni non costituiscono reddito per il percipiente, al fine del calcolo delle imposte dirette, fino all’importo massimo di euro 15.000,00. Per gli sport a squadre, questa agevolazione si applica alle sole società sportive professionistiche il cui fatturato non superi i 5 milioni di euro;
    • Viene escluso dalla natura retributiva l'importo erogato ai lavoratori sportivi a titolo di premio, quindi non in relazione all’attività svolta ma al raggiungimento di risultati sportivi.