• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Imprese Borghi Linea A: incentivo per le PMI con domande dal 31.03

    Con avviso del 27 marzo Invitalia informa della partenza delle domande per l'agevolazione Imprese Borghi.

    In particolare dal 31 marzo al 6 maggio 2025 sarà possibile presentare la domanda per “Borghi Linea A”, l’incentivo che sostiene l’avvio o il consolidamento di iniziative imprenditoriali nei Comuni di Acquapendente (VT), Calascio (AQ), Castel del Giudice (IS), Recoaro Terme (VI) e Rionero in Vulture/Atella (PZ).

    La dotazione finanziaria è di 2,9 milioni di euro assegnati dal PNRR. La misura e gestita da Invitalia.

    Per le domande occorre accedere dal sito Invitalia allo specifico avviso per il proprio comune, clicca qui.

    Borghi Linea A: i beneficiari

    Ricordiamo che la misura vuole favorire il recupero del tessuto economico-produttivo dei cinque borghi attraverso il finanziamento di progetti imprenditoriali orientati principalmente a due finalità: la rigenerazione culturale e sociale e la sostenibilità ambientale.

     Borghi Linea A a micro, piccole e medie imprese che presentano iniziative imprenditoriali in forma singola o in aggregazione, già costituite o che intendono costituirsi in forma societaria di capitali o di persone, incluse le ditte individuali e le società cooperative, le associazioni non riconosciute, le organizzazioni dotate di personalità giuridica non profit, nonché gli enti del Terzo settore, iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS – Registro Nazionale Terzo Settore.

    Borghi Linea A: spese finanziabili

    Sono finanziabili le iniziative imprenditoriali dal valore massimo di 150.000 euro, che siano eco-compatibili e che possano aumentare l’attrattività dei borghi, offrendo servizi e prodotti sia per la popolazione locale che per i visitatori.

    Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto fino a 75.000 euro, nella misura massima del 90% delle spese ammissibili. Questa percentuale può salire al 100% per le imprese da costituire o che hanno una prevalente titolarità di giovani e/o donne.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Incentivo “Donne e Impresa” per PMI nel Lazio

    La Regione Lazio ha lanciato il bando “Donne e Impresa” con un fondo di 3 milioni di euro, mirato a sostenere lo sviluppo delle PMI femminili.

    L’iniziativa si inserisce nell’obiettivo strategico di rafforzare la competitività e la crescita sostenibile delle imprese. 

    Il bando prevede  contributi a fondo perduto per la creazione di nuove imprese femminili e per l’ampliamento o la modernizzazione di quelle esistenti, anche attraverso l’adozione di soluzioni digitali. 

    Le domande possono essere presentate dal 15 aprile al 3 giugno 2025 sulla piattaforma GeCoWEB Plus. 

    Vediamo meglio i requisiti per partecipare e la misura dei finanziamenti

    Bando Donne e impresa Lazio: requisiti e finanziamento

    L’incentivo è destinato alle imprese che rispettano i criteri di PMI femminili, ovvero attività individuali, cooperative o società con una significativa partecipazione femminile.

     L’agevolazione prevede un contributo massimo di 100.000 euro per impresa, coprendo tra il 30% e il 60% dei costi ammissibili. 

    Le spese finanziabili includono investimenti materiali e immateriali, adeguamenti dei locali e servizi strategici. Inoltre, sono riconosciuti costi del personale e spese generali pari al 20% delle spese rendicontabili.

    La selezione dei progetti avverrà secondo criteri oggettivi come la percentuale di contributo richiesta, l’anzianità dell’impresa, il numero di addetti e il possesso di certificazioni ambientali. 

    L’erogazione del contributo avviene in un’unica soluzione a seguito della rendicontazione delle spese. 

    Bando “Donne e Impresa” -Tabella di riepilogo

     Tabella di riepilogo 

    Requisiti Dettagli
    Tipologia di imprese PMI femminili: lavoratrici autonome, imprese individuali con titolare donna, società cooperative e di persone con almeno il 60% di donne, società di capitale con almeno 2/3 di quote e organi di amministrazione femminili.
    Localizzazione Sede operativa nel Lazio al momento della richiesta di erogazione a saldo.
    Importo massimo finanziabile 100.000 euro per impresa.
    Percentuale copertura costi Dal 30% al 60% dei costi ammissibili.
    Spesa minima rendicontabile 30.000 euro.
    Spese ammissibili Investimenti materiali e immateriali, soluzioni digitali, adeguamento locali (max 20%), servizi strategici (max 20%), costi del personale e spese generali (20% forfettario).
    Durata progetto 12 mesi dalla data di approvazione.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Riversamento Crediti ricerca e sviluppo: riapertura termini al 3 giugno

    Viene pubblicato in GU n 61 del 14 marzo il Decreto MIMIT n 25/2205 Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni con anche l'art 19 che al comma 5 prevede una riapertura dei termini per il riversamento dei crediti ricerca e sviluppo scaduto il 31 ottobre scorso.

    In particolare si potrà aderire entro il 3 giugno 2025, con la possibilità di restituire l’importo in tre rate.

    Ricordiamo che il 31 ottobre scadeva il termine ultimo per presentare la domanda per la procedura di riversamento del credito di ricerca e sviluppo.

    La domanda poteva essere presentata telematicamente entro il 31 ottobre 2024 direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato a Entratel.

    Dopo aver presentato la domanda si doveva eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16 dicembre 2024, anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.

    Ora la possibilità slitta al 3 giugno.

    Ricordiamo che è stato il DL n 39 convertito in Legge n 67 pubblicata in GU N 123 del 28 maggio a modificare i termini per il riversamento spontaneo.

    Il comma 7-bis, introdotto in sede referente, modifica la disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta, di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, al fine di prorogare il termine per l’adesione alla procedura dal 30 luglio al 31 ottobre 2024, termine ora ulteriormente prorogato.

    Il comma 7-ter interveniva ulteriormente sulla disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta modificando l’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 2023, al fine di prorogare dal 30 giugno al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di revoca dell’adesione alla medesima procedura.

    Infine con Provvedimento n 169262 del 29 marzo 2024 le Entrate hanno modificano parte del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022 relativo alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Scarica qui il modello 

    Si attende verosimilmente un ulteriore provvedimento in proposito con aggiornamento del modello.

    Riversamento spontaneo credito d’imposta R&S: riaperti i termini al 3 giugno

    Il comma 5 dell'art 19 del DL n 25/2025 in vigore dal 15 marzo prevede che il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5  del decreto-legge21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge  17 dicembre 2021, n. 215, e' riaperto sino al 3 giugno 2025. Per  coloro che aderiscono, il versamento  puo'  essere  effettuato  in  un'unica soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere  entro  il  suddetto  termine  e  le  successive entro il 16  dicembre  2025  e  il  16  dicembre  2026.  

    A decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla  prima,  sono dovuti gli interessi di cui all'articolo  5,  comma  11, del  citato decreto-legge,  calcolati  al  tasso   legale.   Restano   ferme   le disposizioni  di  cui  ai  commi  da  7  a  12 dell'articolo  5  del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

    Si attendono eventuali aggiornamenti ADE.

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    Nuovo Decreto Energia: aiuti alle PMI

    Pubblicato in GU n 49 del 28 febbraio il Nuovo Decreto Energia che stanzia, tra gli altri, 1,2 miliardi per sopperire agli aumenti delle bollette delle PMI.

    Per le misure per le famiglie leggi anche: Nuovo Bonus bollette in arrivo.

    Nuovo Decreto Energia: aiuti alle PMI

    Il Governo con il nuovo decreto in vigore dal 1° marzo stanzia 1,2 miliardi di euro distribuiti su due misure destinate alle imprese energivore e piccole e medie aziende, PMI

    In particolare come specifica il comunicato stampa diffuso post Cdm n 116 si autorizza, per l’anno 2025, la spesa di 600 milioni di euro per il finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con copertura a valere sulla quota parte dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024. 

    Inoltre, ulteriori 600 milioni sono destinati alle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e gas alle PMI, in particolare all’azzeramento per un semestre della spesa per oneri di sistema relativi al sostegno alle energie ricavate da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (cosiddetta componente ASOS) per i clienti finali non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

    Nuovo Decreto Energia: misure per la trasparenza del mercato

    Il decreto prevede misure per la trasparenza e nel dettaglio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorità di  regolazione  per  energia  reti  e  ambiente (ARERA) definisce, con proprio provvedimento,  le  misure  occorrenti per aumentare la trasparenza e la confrontabilità delle offerte  di energia elettrica e di gas ai clienti finali  domestici  sul  mercato libero, in maniera  da  consentire  una  agevole  leggibilità  delle offerte e dei contratti anche con la previsione di documenti tipo dei quali i fornitori di energia elettrica e gas sono tenuti ad avvalersi e con la riduzione e semplificazione dei componenti dei corrispettivi applicabili nei contratti al dettaglio di energia  elettrica  e  gas, con l'obiettivo di razionalizzare i parametri di riferimento  per  la definizione dei corrispettivi medesimi.

    Con il provvedimento l'ARERA stabilisce altresì termini e modalità per l'applicazione delle misure ivi previste anche ai contratti  già  in essere alla data di efficacia del provvedimento stesso.
    In caso di inosservanza del provvedimento adottato l'ARERA  esercita  i  poteri  sanzionatori alla  medesima attribuiti dall'articolo 2, comma 20,  lettera  c),  della  legge  14 novembre 1995, n. 481. 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Cultura 2025 convertito in legge: le principali novità

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 25.02.2025 serie generale n. 46, la Legge del 21.02.2025 n. 16 di conversione con modificazioni, del Decreto Cultura (D.L. 201/2024), che introduce diverse misure per il rilancio e la valorizzazione del settore culturale.

    Il provvedimento prevede interventi su biblioteche, librerie, editoria, spettacolo, patrimonio culturale e cooperazione internazionale

    Scarica il testo del Decreto legge del 27.12.2024 n. 201 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Di seguito le principali novità.

    Il Piano Olivetti per la Cultura

    Uno dei pilastri del decreto è il Piano Olivetti per la Cultura, ispirato alla figura di Adriano Olivetti, che mira a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune e accessibile. Tra gli obiettivi principali:

    • rigenerazione culturale delle periferie e delle aree svantaggiate, con particolare attenzione alle zone caratterizzate da denatalità e degrado urbano,
    • sostegno all’editoria e alle librerie di prossimità, con un focus sulle librerie storiche e di interesse culturale,
    • promozione della lettura in età prescolare e valorizzazione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini,
    • sostegno alla produzione culturale giovanile,
    • valorizzazione dello spettacolo dal vivo, del cinema e del settore audiovisivo,
    • digitalizzazione del patrimonio librario e alfabetizzazione digitale attraverso le biblioteche.

    Incentivi per librerie ed editoria

    Il decreto prevede nuovi finanziamenti a favore delle librerie e dell’editoria, così ripartiti:

    • 4 milioni di euro nel 2024 per incentivare l’apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a 35 anni, con priorità nelle aree interne e svantaggiate.
    • 24,8 milioni di euro nel 2025 e 5,2 milioni nel 2026 per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, da parte:
      • delle biblioteche aperte al pubblico statali, 
      • degli enti territoriali 
      • e degli enti culturali che ricevono contributi pubblici,
        al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e quelle di qualità;
    • 10 milioni di euro nel 2025 per il potenziamento delle pagine culturali dei quotidiani cartacei, nell’ottica di valorizzare la cosiddetta “terza pagina”.

    Misure urgenti per il Bonus Cultura 18app e la Carta della Cultura

    Il decreto introduce un termine per la richiesta, da parte degli esercenti, del rimborso delle fatture legate alla Carta della Cultura Giovani, alla Carta del Merito e al Bonus Cultura 18app.

    I soggetti presso i quali è possibile utilizzare la "Carta della cultura giovani" e la "Carta del merito", ai fini del pagamento del rimborso loro spettante, sono tenuti alla trasmissione della fattura entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell’iniziativa.

    Per le edizioni passate riferite all’iniziativa “Bonus cultura 18app” la scadenza è fissata al 31 marzo 2025.

    Si ricorda che, con riferimento ai soggetti presso i quali è possibile utilizzare la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito», le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare le Carte, sono inseriti, a cura del Ministero della cultura, per il tramite di SOGEI, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata

    i fini dell'inserimento nell'elenco citato, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano tramite SPID o CIE sulla piattaforma informatica dedicata.

    L’avvenuta registrazione implica l’obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa, nonché l'obbligo della tenuta di un registro vendite, da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con le Carte.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito transizione 5.0: faq aggiornate al 21 febbraio

    Il MIMIT con un avviso pubblicato sulla pagina dedicata al Piano Transizione 5.0, informa degli aggiornamenti relativi al relativo credito di imposta.

    In particolare, viene evidenziato che è disponibile per il download la versione aggiornata in data 21 febbraio 2025 delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0 concernenti:

    • le caratteristiche generali del Piano, 
    • la procedura per l’accesso all’agevolazione,
    • i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla Legge 11 dicembre 2016 n. 232,
    • il calcolo del risparmio energetico, 
    • la determinazione dell’importo del credito d’imposta, 
    • gli impianti per l'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili,
    • la formazione, la cumulabilità delle agevolazioni, 
    • i controlli e le verifiche.

    In particolare, l’aggiornamento riguarda:

    • nuovo capitolo "Procedura semplificata (comma 9-bis dell'art. 38)" con 4 nuove FAQ che chiariscono le modalità di applicazione della procedura semplificata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025;
    • FAQ n. 2.17 relativa alla gestione dei contratti di vendita con patto di riservato dominio;
    • FAQ n. 2.18, concernente la validità degli attestati di conformità/perizia asseverata rilasciati per Transizione 4.0;
    • FAQ n. 4.18, relativa alla verifica dei requisiti obbligatori di risparmio energetico nel settore della distribuzione automatica;
    • revisione completa della sezione sulla cumulabilità delle agevolazioni, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025;
    • FAQ n. 10.1, concernente l’aggiornamento dell’interpretazione riguardante l’eccezione riportata all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 24 luglio 2024, relativa alle attività nel cui processo produttivo viene generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.

    Leggi anche: Transizione 5.0: come fare il calcolo energetico semplificato?

    Vediamo alcune delle faq su questa agevolazione

    Transizione 5.0: come si calcola il risparmio energetico del nuovo investimento?

    Veniva domandato come si calcoli il risparmio energetico nel caso in cui il processo produttivo integrato dal bene o dalla linea produttiva oggetto d’investimento è localizzato all’interno di una diversa struttura nella disponibilità dell’impresa.

    Il GSE ha evidenziato che a tal proposito è utile ricordare che, come indicato nella FAQ n. 4.9, qualora il progetto di innovazione riguardi l’integrazione di un processo produttivo esistente con una nuova linea all’interno della medesima struttura produttiva, la riduzione dei consumi energetici può essere calcolata confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo. 

    Anche nel caso in cui il progetto di innovazione preveda l’integrazione del processo produttivo con una nuova linea in funzione all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa, per il calcolo della riduzione dei consumi energetici è possibile adottare lo scenario controfattuale o, in alternativa, confrontare l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea produttiva con l’indicatore di prestazione energetica ottenuto quale media degli indicatori delle linee preesistenti costituenti il processo

    Inoltre, tali indicazioni devono ritenersi applicabili anche nei casi in cui:

    • Il progetto di innovazione preveda la dismissione o sostituzione di una linea in funzione con una nuova linea, che realizza il medesimo processo produttivo, destinata ad una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa;
    • il progetto di innovazione riguardi lo spostamento con un intervento di revamping di una linea all’interno di una diversa struttura produttiva nella disponibilità dell’impresa.

    Transizione 5.0: processo e struttura produttivi nelle imprese agricole

    Veniva domandato quali siano le definizioni di “struttura produttiva” e “processo produttivo" nel settore agricolo.

    Il GSE con FAQ del 2.11.2024 ha evedenziato che per le imprese operanti nel settore agricolo, è possibile definire: 

    • “processo produttivo”: la singola fase agronomica, quale può essere, ad esempio, una fase di preparazione del terreno, la semina, il trattamento o irrorazione, il diserbo, la concimazione o la raccolta. Il singolo processo produttivo può essere eseguito da una macchina operatrice semovente specificamente progettata per quell’obiettivo (ad esempio la mietitrebbia per la raccolta del grano o la barra irroratrice semovente per i trattamenti) oppure da un’attrezzatura trainata, semi-portata o portata da una trattrice agricola (ad esempio la seminatrice trainata da una trattrice agricola).
    • “struttura produttiva”: il terreno agricolo, di appartenenza dell’impresa agricola che realizza il progetto di investimento – nonché gestito o lavorato dalla stessa secondo contratti di aƯitto o comodato d’uso – in cui sono svolti tutti i processi produttivi connessi a una specifica coltivazione o attività zootecnica.

    Transizione 5.0: come soddisfare i requisiti per i moduli fotovoltaici

    Veniva domandato, nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024, come sia possibile soddisfare i requisiti richiesti per i moduli fotovoltaici ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione.

    La Circolare operativa Transizione 5.0, al capitolo 3.1.1, nelle more della predisposizione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n.181 da parte di ENEA, ha richiesto per i moduli fotovoltaici ammessi alla misura Transizione 5.0: 

    • la conformità ad alcune specifiche norme tecniche;
    • la garanzia di esecuzione delle prestazioni minime così come previste rispettivamente per le tre sezioni a), b) e c) del Registro; 
    • a testimonianza del rispetto dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo, la dotazione di: 
      • un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all’interno dei Paesi UE; 
      • di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell’ispezione di fabbrica.

    Fermo restando l’obbligo di dotarsi, in ogni caso, dell’attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (c.d. “Factory Inspection Attestation”) ai fini dell’identificazione territoriale dei moduli e, ove previsto, delle celle, le imprese che richiedono l’accesso al beneficio certificano il possesso dei requisiti di carattere territoriale e qualitativo per i moduli fotovoltaici ammessi, mediante la trasmissione di un’attestazione rilasciata dal produttore, ex art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n.19. 

    Detta attestazione, da produrre al momento del completamento del progetto di innovazione, dovrà, in ogni caso, assicurare il rispetto dei requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dall’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 181/2023, così come modificato dall'art. 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024,e dovrà contenere, in particolare, una dichiarazione da parte del produttore dei moduli fotovoltaici che attesti la sostanziale conformità dell’impresa con i requisiti qualitativi sottostanti al rilascio delle certificazioni ISO.

    Il GSE si riserva di poter effettuare accertamenti di merito circa la rispondenza dell’attestazione con i requisiti indicati dal legislatore.

    Nelle more dell’adozione del Registro, il rispetto dei richiamati requisiti ISO potrà essere altresì provato dagli operatori attraverso il possesso di certificazioni di qualità aziendale equipollenti, rilasciate per le medesime finalità di cui alle menzionate certificazioni ISO.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES rideterminato: istruzioni operative ADE

    Con la Risposta a interpello n 37 del 18 febbraio le Entrate hanno replicato ad una società che ha rideterminato il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno e chiede istruzioni su come correggerlo.

    Vediamo le istruzioni per il caso di specie di una società che ha presentato, in data 18 dicembre 2023, il modello CIM17 con riferimento alle spese effettuate dal 29 aprile 2022 al 29 dicembre 2022, nell'ambito di un progetto di investimento e relativo all'acquisto di macchinari ed attrezzature commerciali e, dopo l'approvazione del credito da parte dell'ADE, lo ha rideterminato in diminuzione.

    L'agenzia spiega come procedere nel caso di credito autorizzato e poi rideterminato.

    Credito ZES rideterminato: il caso di specie dell’interpello

    L'istante specifica che nel CIM17 è stato indicato l'investimento complessivo e il relativo credito di imposta regolarmente autorizzato dall'Agenzia delle entrate in data 7 febbraio 2024.
    All'esito di un accordo transattivo, in data 25 giugno 2024 parte della fornitura è stata restituita con contestuale emissione di «una fattura di vendita dalla [ALFA] alla [BETA] per imponibile [….], Iva [….], Tot. Fattura euro [….]» (anche se in fattura è indicato ''GIUSTO ACCORDO TRANSATTIVO 21.12.2023'').
    L'istante fa presente di aver, conseguentemente, trasmesso, in data 19 settembre 2024, «il modello CIM 17 (Rettificativo del modello CIM17 […] del 18.12.2023)» volto a modificare l'importo dell'investimento e del credito originario.
    Tuttavia, «tale Comunicazione rettificativa è stata respinta dall' AdE sempre in data 19.09.2024 con la seguente motivazione: ''La comunicazione è stata scartata in quanto trasmessa fuori dei termini previsti''».
    Tanto premesso, l'istante chiede «come procedere operativamente per correggere gli importi del credito d'imposta effettivamente spettante in relazione alla comunicazione CIM17 originaria presentata in data 18.12.2023».

    Credito ZES rideterminato: istruzioni operative ADE

    L'agenzia dopo aver evidenziato la normativa di riferimento, per quanto di interesse alla replica al quesito dell'istante rileva che il comma 105 dell'articolo 1 della legge n.208 del 2015 prevede che «[…]. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio
    dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti […]
    . Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate».
    Nel caso di specie, l'istante, con riferimento agli investimenti effettuati nell'anno 2022, ha inviato il modello CIM17 secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti ADE, ricevendo dall'Amministrazione, in data 7 febbraio 2024, l'autorizzazionealla compensazione di un credito di imposta pari a [….] euro.
    Tuttavia, in seguito alla stipula dell'atto transattivo, in data 25 giugno 2024, ha proceduto alla ''rivendita'' di ''parte'' dei predetti investimenti. 

    Tale vendita, anche se effettuata in favore dello stesso fornitore, rientra nell'ipotesi di ''cessione a terzi'' disciplinata dal citato comma 105, che comporta la rideterminazione del credito originario.
    Viene precistato che escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni ceduti, l'importo delle spese affrontate e del credito riconosciuto si è ridotto ''automaticamente'' senza alcuna necessità di rettificare il Modello CIM17 già trasmesso.
    Quanto poi alla corretta indicazione del credito di imposta nella dichiarazione dei redditi del beneficiario, con la circolare 3 agosto 2016, n. 34/E, è stato chiarito che, «[…] il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati), nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta nel corso dei quali il credito viene utilizzato in compensazione».
    Le Istruzioni alla compilazione del Modello Redditi Società di Capitali 2024, quadro RU, presenti sul sito internet di questa Agenzia, alla pagina 236, precisano che «In particolare, nel rigo RU5 va indicato:

    • nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2, l'importo del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018, 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020, 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ed entro il termine di presentazione della presente dichiarazione; 
    • nella colonna 3, l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle entrate entro il termine di presentazione della presente dichiarazione. Nella colonna 3 vanno riportati anche gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2, C2, D2, E2 e F2».

    In base alle indicazioni su indicata il credito va esposto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di ''maturazione'' dello stesso ovvero quello in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati purché ne sia stata rilasciata l'autorizzazione alla fruizione entro la scadenza dei termini di presentazione.

    Diversamente, il credito va valorizzato nella prima dichiarazione utile successiva al rilascio dell'autorizzazione.

    Nella fattispecie in esame alla data di scadenza del termine di presentazione del Modello Redditi Società di Capitali 2024 (31 ottobre 2024), l'importo del credito spettante ''maturato'' nell'anno 2022, ma autorizzato in data 7 febbraio 2024

    e, quindi, da riportare nella colonna F2 del rigo RU5 risultava già ''rideterminato'' per effetto della cessione del 25 giugno 2024In tale colonna, dunque, andava valorizzato l'importo già ridotto e non anche quello originario.

    La correzione del dato, erroneamente esposto in dichiarazione, potrà essere eseguita mediante presentazione di una dichiarazione integrativa ''a sfavore'' nei termini di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

    Allegati: