• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributi formazione autotrasporti: le regole per il 2025

    Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2024, il decreto che definisce le modalità di ripartizione e erogazione delle risorse  2024 destinate agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell’autotrasporto  da realizzare nel 2025 . 

    L'obiettivo ormai consueto è quello  di supportare le imprese di autotrasporto conto terzi attraverso programmi di formazione volti a migliorare la gestione aziendale, le nuove tecnologie, la competitività e la sicurezza stradale e sul lavoro.

    Le risorse anche quest'anno  ammontano  a 5 milioni di euro. Le domande potranno essere presentate a partire dal 10 dicembre 2024.

    Di seguito vediamo piu in dettaglio i beneficiari e le modalità  per le domande e l'erogazione dei contributi.

    Contributi formazione per l’autotrasporto nel 2025

    L'incentivo  è rivolto alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, dipendenti o addetti, inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale di Logistica, Trasporto e Spedizioni, possono partecipare alle attività di formazione.

     Le attività formative mirano a migliorare la gestione dell’impresa, l’adozione di nuove tecnologie, la competitività e la sicurezza, sia stradale che sul lavoro. 

    Sono esclusi i corsi necessari per l’accesso alla professione di autotrasportatore o per l’ottenimento e il rinnovo delle patenti e di altri  titoli obbligatori.

    Le iniziative di formazione possono essere realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere. 

    Le imprese interessate devono specificare la loro volontà di partecipare al piano formativo, indicando l'articolazione del progetto e garantendo il rispetto dei requisiti.

    Formazione autotrasporto 2025: durata corsi e contributo massimo

    Le attività formative devono essere avviate a partire dal 27 febbraio 2025 e concludersi entro il 1° agosto 2025. 

    Sono ammissibili anche costi di preparazione antecedenti l’inizio delle attività, purché successivi alla pubblicazione del decreto ministeriale (avvenuta il 13 settembre 2024).

    Il contributo massimo  che si può ottenere è differenziato sulla base della dimensione dell' impresa, come segue

    • Microimprese: fino a 15.000 euro;
    • Piccole imprese: fino a 50.000 euro;
    • Medie imprese: fino a 100.000 euro;
    • Grandi imprese: fino a 150.000 euro.

    Le forme associate di imprese possono ottenere contributi fino a un massimo di 300.000 euro.

    I costi ammissibili riguardano principalmente la docenza, i tutor, le spese di consulenza e altre spese correlate.

    Formazione autotrasporto 2025: erogazione, rendicontazione e controlli

    L'erogazione del contributo avviene al termine dei progetti formativi, che, come detto,  devono  essere completati entro il 1° agosto 2025.

     Le imprese devono inviare una rendicontazione dei costi sostenuti entro il 26 settembre 2025, corredata da fatture e documentazione contabile certificata da un revisore legale.

    La rendicontazione deve includere:

    • Elenco dei partecipanti e dettagli dei costi;
    • Documentazione comprovante la presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;
    • Registrazioni dei corsi a distanza, se applicabile.
    • Le imprese devono dimostrare che il progetto formativo corrisponde a quanto dichiarato nella domanda e che i costi preventivati siano conformi alla realtà.

    Verifiche e controlli

    Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si riserva il diritto di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, sia durante che dopo la loro esecuzione.

     In caso di irregolarità gravi o dichiarazioni mendaci, l’impresa sarà esclusa dal contributo e obbligata alla restituzione delle somme già erogate.

    Formazione autotrasporto 2025: presentazione delle domande

    Le domande di accesso agli incentivi devono essere presentate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)  all'indirizzo [email protected]  :

    • dal 10 dicembre 2024 al
    • al  23 gennaio 2025.

    Devono essere sottoscritte digitalmente e accompagnate da una dichiarazione che attesta l'assenza di eventuali domande duplicate, sia come impresa singola che come parte di un consorzio o cooperativa.

    Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo. Le domande duplicate saranno escluse.

    ATTENZIONE  in caso di controlli con esito negativo in edizioni precedenti, le domande delle imprese coinvolte saranno automaticamente escluse dal contributo.

    Per ulteriori dettagli consulta qui  il testo del decreto .

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    IGP non alimentari: domande dal 16 settembre

    Con Decreto Direttoriale il MIMIT ha stabilito i requisiti, le spese ammissibili, l’entità e le modalità di erogazione del contributo destinato alle associazioni di produttori per le spese di consulenza tecnica sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione dei prodotti industriali e artigianali tipici.

    Il bando intende favorire l'accesso alla nuova tutela europea per le Indicazioni Geografiche Protette (IGP).

    I dettagli 

    IGP non alimentari: domande dal 16 settembre

    A partire dal 16 settembre 2024 ed entro le ore 13 del 31 ottobre 2024 le associazioni di produttori potranno presentare la propria domanda

    Le richieste dovranno essere inviate, complete di tutta la documentazione necessaria, all’indirizzo PEC: [email protected].

    Scarica qui: Modulo di domanda

    Il contributo è concesso nella misura dell'80% delle spese sostenute e valutate ammissibili, fino a un importo massimo concedibile pari a 30.000,00 euro (trentamila/00) per ciascun soggetto beneficiario.

    La misura favorirà l'accesso alla nuova tutela europea per le Indicazioni Geografiche Protette (IGP).

    A partire dal 1° dicembre 2025, infatti, la predisposizione del suddetto disciplinare sarà condizione necessaria per presentare la domanda di registrazione di un’IGP per prodotti artigianali e industriali. 

    Ciò permetterà di estendere alle produzioni non agroalimentari le stesse tutele previste a oggi per il settore agroalimentare, consentendo di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali.

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    Credito transizione 5.0: via alle comunicazioni di completamento

    Attiva dalle ore 12.00 del 12 settembre la funzionalità del portale “Transizione 5.0" per l'invio delle comunicazioni di completamento, disponibile nell'apposita sezione dell'Area Clienti GSE, a seguito della pubblicazione del Decreto Direttoriale MIMIT dell'11 settembre.

    Prima dei dettagli ricordiamo che possono accedere al credito d'imposta relativo al Piano di transizione 5.0, i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 che prevedono una riduzione dei consumi energetici nel rispetto dei requisiti indicati nel DM 24 luglio 2024

    Transizione 5.0: via alle comunicazioni di completamento

    ll Piano Transizione 5.0 è un piano istituito dall art 38 del DL n 19/2024 convertito in Legge 56/2024, in attuazione della Misura 7 Investimento 15 “Transizione 5.0" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che riconosce un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia.

    Il Piano ha l'obiettivo di sostenere la transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili.

    L'Investimento si inserisce nell'ambito di progetti di innovazione che hanno l'obiettivo di ridurre i consumi energetici e prevede lo stanziamento di risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari a 6,3 miliardi di euro.

    La Misura concede un beneficio sotto forma di credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati.

    Con il DM 24 luglio 2024 si è data attuazione alla disciplina di cui all'articolo 38, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

    Con avviso pubblicato sul sito del MIMIT e del GSE si informa del fatto che è attiva, dal 12 settembre, la funzionalità per inviare la comunicazione di completamento degli investimenti.

    Come evidenziato dalle slide del MIMIT maggiori dettagli sulla comunicazione di completamento lavori:

    Fonte Immagine Mimit 

    Ricordiamo che dal sito GSE, relativamente al credito transizione 5.0 è possibile inviare le comunicazioni previste per tutte e tre le fasi della procedura:

    1. Comunicazione preventiva,
    2. Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini,
    3. Comunicazione di completamento,

    Il bonus va prenotato attraverso la procedura informatica aperta dal 7 agosto, entro 30 giorni dalla conferma della prenotazione il beneficiario deve trasmettere una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione dei beni agevolabili 

    Portato a termine il progetto, l’impresa deve trasmettere una comunicazione di completamento, corredata dalla certificazione ex post, contenente le informazioni necessarie a individuare il progetto completato. 

    Con il decreto firmato dell'11 settembre il MIMIT stabilisce che dalle ore 12 del 12 settembre le suddette comunicazioni possono essere inviate tramite la piattaforma Gse.

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    Credito transizione 5.0: tutte le regole per utilizzarlo

    Il credito di imposta transizione 5.0, introdotto dal DL 19/2024, permette alle imprese di ottenere un beneficio fiscale per gli investimenti effettuati in ambito di innovazione e transizione digitale. 

    Vediamo le regole di fruizione con le precisazioni della circolare MIMIT in caso di modifiche al progetto iniziale comunicato.

    Utilizzo credito transizione 5.0: regole MIMIT

    Il credito d'imposta transizione 5.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    La compensazione è possibile solo dopo che il GSE ha trasmesso l’elenco dei beneficiari e l’ammontare del credito spettante all’Agenzia delle Entrate, e trascorsi 5 giorni da tale trasmissione.

    Secondo l’art. 13 del DM 24 luglio 2024, il credito è utilizzabile solo decorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del GSE all’impresa dell’importo del credito utilizzabile in compensazione

    Tale comunicazione deve avvenire entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento da parte dell’impresa.

    E' bene evidenziare  che qualora siano state apportate modifiche al progetto rispetto a quanto inizialmente certificato, queste devono essere documentate nella certificazione ex post. 

    Tuttavia, non è possibile includere modifiche sostanziali, come ad esempio l'aggiunta di nuove tipologie di beni o variazioni significative nel perimetro del progetto. 

    In caso modifiche sostanziali, l’impresa deve rinunciare alla comunicazione di agevolazione e, eventualmente, presentare una nuova richiesta.

     Il credito d’imposta può essere utilizzato in una o più quote entro il 31 dicembre 2025. Se non utilizzato entro tale data, può essere riportato e utilizzato in cinque quote annuali di pari importo.

    Il credito transizione 5.0 può essere utilizzato anche in un'unica soluzione entro la fine del 2025, senza vincoli specifici di ripartizione.

    Il credito d’imposta non è soggetto ai limiti di utilizzo annuale previsti per i crediti da quadro RU (250.000 euro) e per la compensazione nel modello F24 (2 milioni di euro). 

    Inoltre, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.

    Il credito non può essere ceduto o trasferito

    Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini dei rapporti di cui agli articoli 61 e 109 comma 5 del TUIR.

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    Transizione 5.0 e Bonus ZES Unica: i crediti a confronto

    Il MIMIT ha pubblicato gli strumenti utili per orientarsi nell'universo della Transizione 5.0 e relativo credito di imposta (Dl n 19/2024 art 38)  fruibile dalle imprese site nel territorio dello stato.

    Si tratta della Circolare 16 agosto e di un file pdf di riepilogo sotto forma di slide per chi abbia intenzione di richiedere il credito di imposta 5.0.

    Oltre a questo credito di imposta, sempre relativamente a determinati investimenti effettuati dalle imprese italiane vi è il credito di imposta spettante alle imprese operanti nella ZES unica del Mezzogiorno (Dl n 124/2023)

    Vediamo di seguito una tabella di sintesi, dove si specificano tra gli altri:

    • i beneficiari,
    • le tipologie di investimenti,
    • l'orizzonte temporale,

    e che consenta di mettere rapidamente a confronto le due agevolazioni.

    Transizione 5.0 e Bonus ZES Unica: i crediti a confronto

    Tabella di sintesi per il confronto tra il credito di imposta transizione 5.0 e quello spettante nella ZES Unica.

    Tipologia di credito di imposta Transizione  5.0 ZES Unica Mezzogiorno
    Beneficiari imprese e stabili organizzazione residenti  imprese e stabili organizzazione residenti con esclusione di alcuni settori di sotto elencati
    Prerequisiti Rispetto normativa sicurezza sul lavoro no
    Cause esclusione
    • imprese in stato di liquidazione scioglimento, altre procedure concorsuali; 
    • imprese destinatarie di sanzioni interdittive
      • imprese in stato di liquidazione scioglimento, altre procedure concorsuali, 
      • imprese in difficoltà per norme UE e imprese operanti in:
        • industria siderurgica, 
        • carbonifera e della lignite, 
        • produzione, 
        • stoccaggio, 
        • trasmissione e distribuzione di energia 
        • infrastrutture energetiche, 
        • banda larga, 
        • settori creditizio, finanziario e assicurativo.

    Tipologia costi e investimenti Beni materiali Allegato A, Beni immateriali Allegato B (legge n 232/2016) e ulteriori software e impianti fotovoltaici Investimenti in: immobili, macchinari, impianti, attrezzature e terreni
    Misura del credito percentuale dal 5 al 45% con tre scaglioni percentuale dal 5 al 60% differenziate per investimento, Regione, dimensione impresa
    Scadenza investimenti fino al 31 dicembre 2025 dal 1 gennaio 2024 al 15 novembre 2024
    Cumulabilità no con industria 4.0 e Zes

    Per tutti gli altri requisiti si rimanda alla normativa di riferimento, leggi anche: Transizione 5.0: pronte le modalità attuative

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    Credito transizione 5.0: come varia la % spettante

    La Circolare del 16 agosto del MIMIT fornisce utili indicazioni a chi voglia richiedere il credito di imposta ormai noto come credito transizione 5.0.

    Ricordiamo che si tratta un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.

    Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall'investimento. 

    Tale riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0 ( Allegati A e B alla legge n 232/2016).

    Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

    Attenzione al fatto che, l’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi, vediamo come dalle tabelle del MIMIT.

    Credito transizione 5.0: come varia la % in funzione dell’investimento

    Come specificato anche dal sito MIMIT, il credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi, vediamo come nelle tabelle di sintesi del GSE:

    Si ricorda infine che il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 presentato tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, entro la data del 31/12/2025, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate da parte del GSE.

    L’eventuale credito non ancora utilizzato alla data del 31/12/2025 è riportato in avanti ed è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo

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    Credito Transizione 5.0: è cumulabile con altre agevolazioni?

    Pubblicata la Circolare MIMIT sulla transizione 5.0, si completano le istruzioni necessari a chi voglia richiedere questo nuovo credito di imposta rivolto a tutte le imprese operanti sul territorio nazionale che effettuano investimenti entro il 31 dicembre 2025 che facciano conseguire un determinato risparmio energetico.

    In merito alla agevolazione, dati i requisiti e le condizioni di accesso, ci si domanda con quali altre agevolazioni possa essere cumulabile, vediamolo.

    Credito Transizione 5.0: è cumulabile con altre agevolazioni?

    Come chiarito dallo stesso MIMIT la norma disciplina le fattispecie di cumulabilità e non cumulabilità del beneficio come segue:

    • il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
    • il credito d’imposta non è cumulabile con i crediti previsti dal Piano Transizione 4.0 nonché con il credito
      d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica
      Semplificata (ZLS).