• Fatturazione elettronica

    Registratori di cassa e POS: nuovo obbligo dal 2026

    Dal prossimo 1° gennaio 2026 scatterà un nuovo obbligo introdotto dalla scorsa legge di bilancio 2025 volto al contrasto dell'evasione fiscale.

    In dettaglio entrerà in vigore l'obbligo di collegare Pos e scontrini telematici.

    Si introduce il vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. 

    Il registratore potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

    Sarà prevista una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna violazione di:

    • mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati 
    • mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.

    Vediamo il dettaglio della norma.

    Controlli sui corrispettivi: incassi e scontrini collegati dal 1° gennaio

    In dettaglio, si stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

    A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

    Registratori di cassa e POS: sanzioni per chi non provvede

    Si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

    Inoltre si estende l’applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.

    La sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

    Vedremo se l'agenzia delle entrate provvederà a pubblicare di qui a breve regole operative.

  • Fatturazione elettronica

    Delega unica agli intermediari: nuove modalità dall’8 dicembre 2025

    Con il provvedimento n. 321918 del 7 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fissato all’8 dicembre 2025 la data di avvio delle nuove funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento, rinnovo e revoca della delega unica agli intermediari:

    La disciplina attua l’articolo 21 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, volto a razionalizzare e semplificare le norme sugli adempimenti tributari, unificando le deleghe necessarie per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

    Il provvedimento comunica inoltre la pubblicazione dell’aggiornamento dell’allegato tecnico “2”, contenente le specifiche tecniche aggiornate per la trasmissione telematica delle deleghe.

    Scarica il testo del Provvedimento con l'Allegato tecnico.

    Periodo transitorio e deroghe operative

    Fino al 5 dicembre 2025, sarà ancora possibile conferire o rinnovare deleghe in scadenza con le procedure attualmente in vigore descritte:

    • dal Provvedimento 29 luglio 2013 per il servizio “Cassetto fiscale”;
    • dal Provvedimento 5 novembre 2018 per i servizi di fatturazione elettronica;
    • sul Portale AdER per i servizi disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

    Al fine di consentire agli intermediari di disporre di un congruo lasso di tempo per adeguare le proprie procedure di acquisizione e comunicazione delle deleghe considerato che, a partire dall’8 dicembre 2025, le modalità per attivare, rinnovare o revocare una delega saranno esclusivamente quelle previste dal provvedimento direttoriale del 2 ottobre 2024.

    Inoltre, fino al 30 aprile 2026, è prevista una deroga specifica per gli intermediari non già delegati al “Cassetto fiscale”, i quali potranno inviare all’Agenzia l’elenco dei contribuenti deleganti per l’acquisizione massiva di dati utili agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e al Concordato preventivo biennale (CPB), secondo le modalità già fissate dall’11 aprile 2025.

    Va segnalato che nei giorni 6 e 7 dicembre 2025 i servizi di comunicazione deleghe saranno sospesi per aggiornamenti di sistema.

    Nuove modalità di conferimento della delega unica

    A partire dall'8 dicembre 2025, il conferimento avverrà esclusivamente con le modalità previste dal provvedimento del 2 ottobre 2024 e relative specifiche tecniche aggiornate.

    Il file contenente i dati della delega sarà in formato XML e includerà:

    • dati anagrafici e codice fiscale del delegante e dell’intermediario;
    • servizi oggetto di delega;
    • data di conferimento, rinnovo o revoca.

    La sottoscrizione dovrà avvenire con:

    • Firma digitale;
    • Firma elettronica avanzata (FEA) con CIE;
    • FEA con certificati digitali anche non qualificati, con firma digitale aggiuntiva dell’intermediario.

    Sono previste due modalità di trasmissione:

    • Puntuale, per singola delega, tramite area riservata;
    • Massiva, fino a 300 deleghe per invio, tramite Entratel Multifile o Desktop Telematico.

    Servizio web per il conferimento tramite intermediari

    Gli intermediari potranno, previa stipula di convenzione con l’Agenzia, offrire un servizio web dedicato, basato su:

    • scambio sicuro di dati via JWT (JSON Web Token) firmati e cifrati;
    • autenticazione del contribuente con SPID/CIE almeno di livello 2;
    • correlazione tra documento di delega e identità del firmatario tramite hash crittografici.

    Il flusso prevede tre passaggi principali:

    1. Invio del JWT1 dall’intermediario all’Agenzia con dati e hash documenti;
    2. Autenticazione del contribuente e invio del JWT2 dall’Agenzia all’intermediario;
    3. Conferma finale tramite JWT3 da parte dell’intermediario.

    Sicurezza, controlli e ricevute

    Le comunicazioni sono soggette a controlli automatici su:

    • struttura e formato del file;
    • validità di certificati e firme;
    • congruenza dei dati anagrafici;
    • rispetto dei limiti di deleghe e delle condizioni di rinnovo.

    Gli esiti vengono notificati tramite ricevute nell’area riservata e tramite App IO per il contribuente.
    Tutti i canali utilizzano protocolli cifrati aggiornati e compatibili con i browser più diffusi.

    Codici operazione e tipologie di servizi delegabili

    Le operazioni previste sono:

    • 01 Conferimento
    • 02 Revoca
    • 03 Rinnovo

    Le tipologie di servizi delegabili sono otto:

    • la consultazione del Cassetto fiscale delegato; 
    • uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero: 
      • consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici,
      • consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA,
      • registrazione dell’indirizzo telematico, 
      • fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche, 
      • accreditamento e censimento dispositivi; 
    • l’acquisizione dei dati ISA e dei dati per la determinazione della proposta di concordato preventivo biennale;
    • i servizi on line dell’area riservata dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
  • Fatturazione elettronica

    Imposta di bollo fatture elettroniche II Trim: pagamento entro il 30 settembre

    Entro il 30 settembre i soggetti obbligati devono provvedere al versamento dell’imposta di bollo delle fatture elettroniche relative al secondo trimestre 2025.

    Attenzione al fatto che al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti, il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 convertito nella legge n. 122/2022, ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando da 250,00 euro a 5.000,00 euro, il limite di importo entro il quale è possibile effettuare il versamento cumulativamente anziché in modo frazionato.

    Infatti, a partire dalle fatture quelle emesse dal 1° gennaio 2023: 

    • se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture del 1° trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all’imposta dovuta per il 2° trimestre, entro il 30 settembre, 
    • se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l’importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l’imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

    Riepiloghiamo le regole necessarie a chi deve adempiere a questa scadenza.

    Bollo e-fatture: entro il 30 settembre pagamento per il II trimestre

    Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati, l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

    L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

    L’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione del modello F24 secondo le scadenze prestabilite.

    L’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (elenco B).

    I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.

    Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.

    Relativamente al pagamento, in generale, sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B,  l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. Per il secondo trimestre, tale data slitta al 20 settembre.

    Il versamento dell’imposta di bollo deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’articolo 6, comma 2, del Dm del 17 giugno 2014 e per il II trimestre 2025, occorre provvedere entro il 30 settembre.

    Sinteticamente ricordiamo che sono previste le seguenti modalità per il pagamento:

    • mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta. Una volta inoltrato e confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza dell’IBAN, verrà consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l’avvenuto pagamento o l’esito negativo dello stesso.
    • mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale.

    I codici tributo da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono i seguenti:

    • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
    • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
    • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
    • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre

    in caso di ravvedimento per la regolarizzazione dell'omesso o insufficiente pagamento, i codici tributo da utilizzare per il versamento delle sanzioni e interessi sono:

    • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
    • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

    Leggi anche Imposta di bollo fatture elettroniche 2° trimestre 2025: pagamento entro il 30 settembre

  • Fatturazione elettronica

    E-fatture prestazioni sanitarie: il Correttivo elimina l’obbligo

    Il Decreto Legislativo n 81 detto Decreto Correttivo è in vigore dal 13 giugno.

    Tra le novità rispetto alla prima bozza esso reca la norma sulla fatturazione elettronica delle spese sanitarie.

    Come in molti ricordano l'obbligo per gli operatori del settore sanitario, più volte prorogato, è slittato al 2026 come da Decreto Milleproroghe

    La Legge n 15/2025 di conversione del DL n 202/2024 aveva infatti previsto un ulteriore allungamento dei termini, ora vediamo ora cosa prevede il Decreto Correttivo pubblicato sulla GU n 134 del 12 giugno.

    E-fatture prestazioni sanitarie: obbligo definitivamente eliminato

    Il DL n 202/2024 convertito in legge conteneva l'ulteriore allungamento del termine di entrata in vigore della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie.

    In dettaglio durante l'iter diconversione in legge, il Milleproroghe aveva ulteriormente prolungato dal 31 marzo 2025 (data di proroga introdotta in dicembre) a tutto il 2025 l’esonero transitorio dall’obbligo di emettere fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati necessari all’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. 

    Ricordiamo che l’esonero riguarda le fatture i cui dati sono da inviare al Sistema TS Tessera Sanitaria. 

    I soggetti interessati dalla norma sono:

    • le strutture sanitarie pubbliche,
    • istituti di ricovero,
    • medici, farmacisti, veterinari e altri,

    come normati dall'art 3 comma 3 del Dlgs. n. 175/2014, e da successivi decreti ministeriali.

    Per avere un quadro generale del susseguirsi delle norme su questa tematicha leggi anche: E-fatture prestazioni sanitarie: divieto prorogato al 31 marzo 2025aggiornata alla prima approvazione del Milleproroghe 2025.

    Il Decreto Correttivo, di cui si tratta, pubblicato in GU n 134 del 12 giugno con l'art 2, prevede la messa a regime del divieto di emissione di fatturazione elettronica mediante SdI per le prestazioni sanitare effettuate verso persone fisiche.

    Il Garante della Privacy aveva dato il via libera alla fatturazione elettronica anche in ambito sanitario, considerandolo in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali, ciò malgrado, il Dlgs Correttivo sancisce definitivamente la fatturazione “non elettronica”. per le prestazioni sanitarie.

  • Fatturazione elettronica

    Autofattura: come regolarizzare col TD20

    Il codice natura TD20 serve per l'emissione di auto fattura per la regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art 6, Commi 8 e 9-bis, Dlgs n 471 del 1997 o art. 46, comma 5, dl n 331 del 1993)

    Le Entrate nella guida sulle e-fatture e l'esterometro aggiornata al 1° aprile 2025, recepiscono le modifiche introdotte con le nuove specifiche tecniche 1.9, modificando la descrizione del tipo documento TD20.

    Prima dei dettagli ricordiamo che la fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due aspetti:

    • va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone,
    • deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di Interscambio (SdI).

    Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:

    • verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 
    • nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura,
    • controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.

    In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.

    In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.

    Ciò premesso vediamo come regolarizzare una fattura in cui il fornitore non abbia provveduto.

    Autofattura TD20: quando utilizzarla

    Nella nuova guida ADE viene specificato che

    • 1) Nelle ipotesi di cui all’articolo 6, comma 9-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997, il C/C di un’operazione soggetta ad inversione contabile, nel caso di omessa fattura da parte del C/P o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere una fattura ai sensi dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, o provvedere alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile e può farlo trasmettendo allo SDI: 
      • un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N6 relativo al tipo di operazione cui si riferisce l’autofattura. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso; 
      • a seguire, un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta. 

    La rettifica di un’autofattura trasmessa con tipo documento TD20 in queste ipotesi può essere effettuata trasmettendo i due documenti della medesima tipologia già trasmessi allo SDI (TD20 più TD16) nel caso di rettifica di imponibile e imposta oppure solo il TD16 nel caso di rettifica della sola imposta (il documento rettificativo trasmesso in questi casi assume la valenza di una nota di variazione ai fini IVA), indicando gli importi/l’importo con segno positivo o negativo a seconda del tipo di errore che si vuole correggere. 

    • 2) Nelle ipotesi riportate nell’articolo 46, comma 5, del D.L. n. 331 del 1993 ed in quelle ad esse assimilate, ossia qualora a fronte di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), di una prestazione di servizi rilevante nel territorio dello Stato resa da un prestatore UE o di acquisto di beni già presenti in Italia da cedente UE, il C/C che non abbia ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione oppure abbia ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, deve emettere un’autofattura e può farlo trasmettendo allo SDI: 
      • un tipo documento TD20, indicando l’imponibile e il sottocodice della Natura N2.1 nel caso di acquisti da soggetto UE di servizi o di beni già presenti in Italia oppure la Natura N3.2 nel caso di acquisti intracomunitari. Nell’autofattura dovrà indicare come C/P l’effettivo cedente o prestatore e come C/C sé stesso; 
      • a seguire, un tipo documento TD17, TD18 o TD19 con l’indicazione della relativa imposta. 

    La trasmissione di un tipo documento TD17, TD18 o TD19 nelle ipotesi di cui al numero 3) consente anche di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022. 

    Per rettificare una comunicazione da esterometro trasmessa via SDI con un TD17, TD18 o TD19 per operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, il cessionario può trasmettere un documento della medesima tipologia già trasmesso allo SDI (TD17, TD18 o TD19). Si ricorda che la rettifica delle comunicazioni da esterometro incide anche sugli obblighi di emissione dell’autofattura ai fini IVA qualora quest’ultimi non siano stati adempiuti in via cartacea. Pertanto, in quest’ultima ipotesi il documento rettificativo trasmesso assume anche la valenza di una nota di variazione ai fini IVA.

  • Fatturazione elettronica

    Corrispettivi telematici: invio con software in linea con le regole ADE

    L'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 111204 del 7 marzo con la definizione delle informazioni da trasmettere e delle specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni software di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 

    In particolare, gli esercenti che effettuano operazioni al dettaglio di cui all'art. 22 del DPR 633/72 potranno memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi anche mediante soluzioni software, senza necessità di dotarsi dei registratori telematici, secondo quanto previsto dalla Riforma Fiscale.

    Corrispettivi telematici: invio con software in linea con le regole ADE

    Il Dlgs n 1/2024 all'art 24 ha previsto che sia possibile utilizzare in alternativa ai registratori telematici e alla procedura web delle Entrate mediante soluzioni software che garantiscano la sicurezza e l’inalterabilità dei dati. 

    A tal proposito con il provvedimento in esame le Entrate hanno anche pubblicato le specifiche tecniche di riferimento.

    Viene stabilito che le Soluzioni Software sono approvate, su istanza del Produttore, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il parere della Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro delle Finanze del 23 marzo 1983, organo competente a valutare la conformità delle stesse alle prescrizioni stabilite dal presente provvedimento e alle specifiche tecniche ad esso allegate. 

    Le Soluzioni Software possono essere attivate esclusivamente da un Erogatore precedentemente accreditato al sistema dell’Agenzia secondo le modalità previste dalle specifiche tecniche.

    L’Erogatore utilizza esclusivamente Soluzioni Software per le quali sia in vigore l’approvazione dell’Agenzia 

    Ai fini dell’attivazione della Soluzione Software, il soggetto Erogatore accreditato sottoscrive preventivamente un apposito accordo di servizio con l’Agenzia delle entrate. 

    Con il citato accordo, l’Erogatore si impegna a garantire il corretto e continuo funzionamento del sistema in osservanza delle regole disciplinate dalle specifiche tecniche, affinché gli Esercenti che adottano la Soluzione Software possano adempiere correttamente agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

    Secondo le regole ADE il processo di rilevazione dei corrispettivi sarà basato sull’utilizzo di due componenti software strettamente interdipendenti:

    • il modulo fiscale 1 (MF1) un’applicazione o software gestionale installato su un dispositivo o sistema hardware tipo il PC o altro similare,
    • il modulo fiscale 2 (MF2), installato su un sistema hardware in grado di interfacciarsi in modalità web service con il sistema dell’Agenzia delle Entrate.

    Per tutti i dettagli si rimanda alle specifiche tecniche 1.0 allegate al provvedimento in oggetto.

  • Fatturazione elettronica

    Fatture per prestazione di servizi: detrazione solo con dati completi

    Con la Sentenza n 3225 dell'8 febbraio la Cassazione ha precisato che ai fini della detrazione dell'Iva, ovvero dell'applicazione del meccanismo del cd reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati.

    Pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell'Iva ha l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l'inerenza delle prestazioni alla propria attività d'impresa, ed ove l'Amministrazione ritenga necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta, di fornire anche tali elementi. 

    Ft per prestazione di servizi: detrazione solo con dati completi

    Con la sentenza n. 3225 dell’8 febbraio 2025, la Cassazione ha accolto un ricorso presentato dall’Amministrazione finanziaria rigettando le sentenze di merito.

    L’Agenzia delle entrate emetteva nei confronti di un’impresa edile individuale un avviso di accertamento con il quale recuperava a tassazione un maggior reddito derivante da indebite deduzioni relative a costi ed operazioni inesistenti.
    Presupposto dell'accertamento è stata l’emissione di fatture con il meccanismo del cosiddetto reverse charge in difetto di quanto richiesto dall'articolo 17, sesto comma, del Dpr n. 633/1972, e in particolare in difetto rispetto alla genericità delle prestazioni indicate nei documenti contabili giunti sotto la lente del Fisco.
    Impugnato l’atto in Commissione tributaria provinciale, quest’ultimo veniva annullato dai giudici tributari di primo e secondo grado.
    I giudici di merito, sostenevano che erano da considerarsi erronei e infondati i rilievi mossi dall'ufficio all'applicazione del meccanismo del reverse charge, poiché le fatture in contestazione recavano un riferimento a "lavori eseguiti nei cantieri di Bologna, operazione non soggetta ad Iva ai sensi del comma 6, art. 17 D.P.R. 633/72e questo consentiva di ricondurre le prestazioni a un rapporto di subappalto nell'ambito di attività edilizia, chiaramente soggetto all'applicazione della disciplina del reverse charge.

    Ricorrendo in Cassazione, l'Agenzia contestava il fatto che le fatture oggetto dell’avviso di accertamento consentissero l'applicazione del meccanismo del reverse charge.
    Tale meccanismo costituisce una deroga al principio generale secondo cui il versamento dell'Iva è posto a carico del soggetto passivo d'imposta e non è non può essere applicato per analogia.

    Lo stesso è stato esteso, ad opera dell'articolo 1, comma 44, della legge n. 296/2006 alle prestazioni di servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili.
    Per l'agenzia l’impresa edile unipersonale aveva l’onere di far in modo che le fatture dalla stessa emesse fossero precise e dettagliate mentre le stesse risultavano generiche ed erano quindi del tutto inidonee a consentire l'individuazione delle caratteristiche delle prestazioni di servizi rese.

    La Cassazione concorda con la tesi dell’Amministrazione finanziaria, cassando la decisione dei giudici tributari di merito.
    La Suprema Corte ricordando che tanto in materia di accertamenti Iva quanto a in materia di accertamenti per imposte dirette, la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa solo se è idonea a rivelare compiutamente natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate, ha precisato che ai fini della detrazione Iva, le fatture per prestazioni di servizi, compreso il rapporto di subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati.
    Viene inoltre chiarito che spetta al contribuente l'onere della prova dell'inerenza del bene o del servizio acquistato all'attività imprenditoriale, avendo lo stesso il preciso onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni ovvero di fornire anche eventuali elementi integrativi rispetto alle fatture che l'ufficio ritenga necessari ai fini della valutazione della richiesta.
    La Corte ha specificato che il tutto vale anche nel caso in cui il contribuente ritenga che le prestazioni siano assoggettate al reverse charge, la cui applicazione richiede proprio che l’imprenditore documenti in modo adeguato la prestazione mediante la fattura, dimostrando altresì l'inerenza della prestazione.
    La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate enunciando il seguente principio di diritto a mente: "Ai fini della detrazione dell'Iva, ovvero dell'applicazione del meccanismo del cd. reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, tra le quali rientrano le prestazioni dedotte in un contratto di subappalto, devono contenere l'indicazione dell'entità e della natura degli stessi, nonché la specificazione della data nella quale sono stati effettuati o ultimati; pertanto, il contribuente che chiede la detrazione dell'Iva ha l'onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni e l'inerenza delle prestazioni alla propria attività d'impresa, ed ove l'Amministrazione ritenga necessari ulteriori elementi ai fini della valutazione della richiesta, di fornire anche tali elementi".