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Colonnine di ricarica con corrispettivi: confermato dal Correttivo
Approvato, in data 4 giugno, il il Dlgs Correttivo definitivo con norme su adempimenti fiscali e processo tributario, ora atteso in GU.
Vediamo cosa contiene la norma sulle colonninne di ricarica per i veicoli elettrici alla luce del fatto che dal 13 aprile 2024, è possibile effettuare una ricarica ad hoc utilizzando uno strumento di pagamento
Colonnine di ricarica con corrispettivi: nuovo obbligo in arrivo
Il Regolamento (UE) 2023/1804, allo scopo di incentivare lo sviluppo della mobilità sostenibile e armonizzare la regolamentazione tecnica unionale, ha previsto una peculiare disciplina riguardante le infrastrutture mediante le quali rifornire veicoli a combustibili alternativi rispetto a quelli fossili.
In particolare, il predetto Regolamento stabilisce che il punto di ricarica sia “connesso digitalmente”, inviando e ricevendo informazioni in tempo reale, comunicando in modo bidirezionale con la rete elettrica e il veicolo elettrico, al fine di essere monitorato e controllato a distanza, anche per avviare e interrompere la sessione di ricarica e misurare i flussi di energia elettrica.
Inoltre, l’articolo 5 del Regolamento prevede che “presso i punti di ricarica accessibili al pubblico installati a decorrere dal 13 aprile 2024, è possibile effettuare una ricarica ad hoc utilizzando uno strumento di pagamento ampiamente utilizzato nell’Unione. A tal fine i gestori dei punti di ricarica accettano pagamenti elettronici presso tali punti mediante terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento, tra cui almeno uno degli strumenti seguenti:
- a) lettori di carte di pagamento;
- b) dispositivi con funzionalità senza contatto che consente quanto meno di leggere carte di pagamento;
- c) per i punti di ricarica accessibili al pubblico con una potenza di uscita inferiore a 50 kW, dispositivi che utilizzano una connessione internet e consentono operazioni di pagamento sicure, ad esempio quelli che generano uno specifico codice di risposta rapida.”.
Tanto premesso, in considerazione delle peculiarità stabilite dal predetto Regolamento unionale e delle garanzie di tracciabilità dei dati riferiti alle singole operazioni di ricarica elettrica e dei relativi pagamenti, viene introdotta una specifica disposizione normativa per disciplinare l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica che non prevedono l’identificazione del cliente.
La norma è volta a dare attuazione ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nell’articolo 16, comma 1, della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, integrando gli interventi di cui al decreto legislativo n. 1, del 2024, garantendo il rispetto dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e al contempo evitando eccessivi aggravi in termini di adempimenti in capo ai gestori delle colonnine di ricarica.
In dettaglio, la disposizione modifica l’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introducendo il comma 1-ter che, demanda a uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della disposizione, la regolamentazione tecnica del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, escludendo qualsiasi informazione sui clienti.
Inoltre, vengono estese alle operazioni di ricarica elettriche in argomento le sanzioni connesse alle violazioni dovute alla mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero alla memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, disciplinate dagli articoli 6, comma 2-bis, e 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (comma 3).
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Omessa o irregolare fattura: come correggere con il TD29
Il 31 gennaio le Entrate hanno pubblicato le Nuove specifiche tecniche 1.9 per la fatturazione elettronica utilizzabili dal 1° aprile. Vediamo la novità per l'omessa o errata fattura e il nuovo codice T29.
Nella stessa giornata del 1° aprile viene aggiornata la guida Ade sulle e-fatture con importanti chiarimenti.
Omessa o irregolare fattura: il nuovo TD29
Dal 1° aprile 2025 sono operative le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica per lo SdI che le Entrate hanno diffuso già in gennaio.
Nel documento, tra le novità, figura il tipo Documento “TD29” che consente al cessionario o committente di dare comunicazione alle Entrate dell’omessa o irregolare emissione della fattura.
In particolare, è variato lo schema XSD della fattura ordinaria per l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione.
Secondo l’ultima versione delle specifiche tecniche, dal 1° aprile è richiesto l’utilizzo, da parte del cessionario o committente, di un file XML mediante SdI , con codice “TD29”.
A tal proposito, nella guida ADE aggiornata viene specificato che il TD29 è da compilare dal cessionario o committente per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall’art 6 comma 8 del DLgs. 471/97.
Nella guida viene chiarito che il file TD29 trasmesso al SdI “rappresenta una mera comunicazione” pertanto esso non costituisce più un’autofattura, come accadeva per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 data dalla quale sono entrate in vigore le novità del DL n 87/2024 sulle sanzioni
Quindi specifica l'Ade che il documento caratterizzato dal codice TD29 non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposta, nel senso che “non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto”.
Omessa o irregolare fatturazione: gli ultimi chiarimenti ADE
L'articolo 2 Dlgs n. 87/2024 innova ciò che in precedenza era previsto dall’articolo 6 comma 8 del decreto legislativo n. 471/1997 per i casi di mancata emissione della fattura o di ricezione di una fattura irregolare.
Prima della novità il cessionario o committente che, nell'esercizio della propria impresa, arte o professione, non avesse ricevuto una fattura o ne avesse ricevuta una irregolare, per sanare la situazione ed evitare così di incorrere a sua volta in una sanzione era tenuto a:
- versare la relativa Iva
- emettere un’autofattura elettronica con codice documento “TD20”.
Con la novità vi è la scomparsa dell’obbligo di pagare l’imposta (in tutto o in parte) da parte del destinatario del documento fiscale mancante o errato.
Inoltre, cambiano i tempi delle due diverse fattispecie previste (omessa o irregolare fatturazione) per sanare l’omissione o l’irregolarità.
Secondo la vecchia versione della norma vi era una tempistica diversa per i casi in cui:
- la fattura non veniva ricevuta entro quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione, l’autofattura doveva essere emessa entro il successivo mese,
- irregolarità della fattura, l’integrazione doveva essere effettuata entro un mese dalla registrazione della fattura.
Con le novità, il cliente è tenuto a regolarizzare l’omissione o l’irregolarità entro novanta giorni, da calcolare a partire e dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare.
Inoltre è stato inbserito l’abbassamento della sanzione prevista, che passa dal 100% al 70% dell’imposta in caso di mancata regolarizzazione, mentre resta invariato il minimo di 250 euro.
Dal 1° aprile 2025, la modalità per regolarizzare queste irregolarità è cambiato e l’autofattura non ha più il codice documento “TD20”, ma una nuova comunicazione “TD29”.
Si tratta, di una comunicazione effettuata tramite il sistema di fatturazione elettronica, come indicato nell’ultimo aggiornamento (versione 1.9) delle specifiche tecniche delle Entrate.
La nuova norma si chiude con una novità assoluta: “È escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.”.
Nella relazione illustrativa del Decreto viene specificato che così facendo il legislatore ha voluto fare propria la consolidata giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale “oltre alla verifica che la fattura sia stata emessa, il controllo richiesto al cessionario o al committente è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale della fattura, e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati dall'articolo 21 del Dpr n. 633 del 1972, tra i quali rilevano, tra gli altri, i dati relativi alla natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi, all'ammontare del corrispettivo, all'aliquota e all'ammontare dell'imposta e dell'imponibile.”.
Le nuove disposizioni come spiegano le Entrate si pongono in coerenza rispetto alla sentenza 37255 del 20 dicembre 2022 della Corte, che ricorda come "l'obbligo, in capo al concessionario o committente, di regolarizzare le fatture emesse dal cedente sussiste nel solo caso in cui le mancanze da questi commesse riguardino l'identificazione dell'atto negoziale e i dati fiscalmente rilevanti, ma non si estende anche a controlli sostanziali sulla corretta qualificazione fiscale dell'operazione, non soltanto perché ciò non sarebbe coerente con il contestuale obbligo del soggetto tenuto alla regolarizzazione della fattura altrui di pagare l'imposta non versata o versata in misura insufficiente, ma anche perché l'inclusione, tra i suoi compiti, di un apprezzamento critico su quanto dichiarato in ordine all'imponibilità dell'operazione, trasformerebbe l’obbligato in rivalsa in un collaboratore, con supplenza di funzioni di esclusiva pertinenza dell'Ufficio finanziario".
Leggi anche Fatturazione elettronica: nuove specifiche tecniche dal 1° aprile..
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Fatturazione elettronica: novità dal 1° aprile con il TD29
In vigore dal 1° aprile le nuove specifiche tecniche per la fatturazione eletronica: Specifiche tecniche 1.9 pubblicate il 31 gennaio dalle Entrate.
Prima dei dettagli ricordiamo che il Sistema di Interscambio, noto come SDi è la struttura istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l’Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244) o verso privati (art. 1, comma 2, decreto legislativo 127/2015)
Fatturazione elettronica: nuove specifiche tecniche dal 1° aprile
I principali aggiornamenti, pubblicati dalle Entrate, recepitI con le specifiche tecniche 1.9, riguardano:
- l’introduzione di un nuovo tipo documento TD29 per la comunicazione all’Agenzia delle entrate della omessa o irregolare fatturazione e la modifica della descrizione del tipo documento TD20;
- l’introduzione del nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285);
- l’aggiornamento dei codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall’ADM;
- l’eliminazione del limite a 400 euro dell’importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).
Consulta qui il documeno completo delle Specifiche tecniche 1.9 fatturazione elettronica
Fattura mancante o omessa: il TD29 DAL 1° aprile
Relativamente alla fattura elettronica omessa dal 1° aprile 2025 cambiano le regole per segnalare fatture mancanti o irregolari all’Agenzia delle Entrate.
In particolare sarà obbligatorio l’uso del codice TD29, introdotto dalle nuove specifiche tecniche di cui si tratta.
Attualmente, per evitare sanzioni, è richiesto che il soggetto interessato comunichi l’omissione o l’irregolarità all’Agenzia delle Entrate entro novanta giorni dal termine previsto per l’emissione della fattura o dalla data in cui è stata emessa la fattura irregolare, utilizzando gli strumenti forniti dalla stessa Agenzia.
Con le nuove specifiche tecniche, è stato modificato lo schema XSD della fattura ordinaria introducendo un nuovo tipo di documento, TD29, da utilizzare per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in caso di omessa o irregolare fatturazione.
Leggi anche: Omessa o irregolare fattura: il nuovo TD29.
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Fatturazione elettronica: l’UE autorizza l’obbligo domestico
Il Pacchetto Vida, pubblicato in Gazzetta dell'UE del 25 marzo è operativo seppur con tempistiche cadenzate a seconda del tema. La prima data di interesse è il 14 aprile prossimo dalla quale gli Stati membri potranno imporre obblighi domestici di fatturazione elettronica, sia in emissione che in ricezione, per i soggetti passivi stabiliti nel loro territorio, con esclusione dei contribuenti solo identificati a fini Iva.
Ricordiamo che con la Decisione n 3150 del 10 dicembre pubblicata nella Gazzetta dell'unione, l'UE aveva concesso all'Italia un' ulteriore proroga sulla e-fatture fino al 31 dicembre 2027 o se precedente fino al momento in cui verrà adottato un sistema europeo di fatturazione elettronica.
Ora appunto subentra il Vida.
Fatturazione elettronica: novità dal 14 aprile
Dal 14 aprile 2025 gli Stati membri potranno imporre obblighi domestici di fatturazione elettronica grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 25 marzo 2025 del Pacchetto Vida.
I tre provvedimenti:
- la Direttiva UE n. 516 con modifiche all’attuale Direttiva Iva
- due Regolamenti del Consiglio n 517 e n 518 che intervengono, rispettivamente, sui regolamenti n. 904/2010 per la cooperazione amministrativa e n. 282/2011 per le disposizioni di applicazione.
Gli Stati membri, dal 14 aprile prossimo, potranno applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previste in materia di fatturazione elettronica domestica dalla Direttiva 516.
Ciò vuol dire che gli Stati membri sono legittimati a imporre l’utilizzo della fatturazione elettronica per le transazioni nazionali, senza necessità di richiedere l’approvazione preventiva della Commissione europea.
Non sono ricomprese le cessioni intracomunitarie di beni, le cessioni nazionali di beni effettuate nell’ambito di una transazione triangolare e le prestazioni di servizi rese a uno Stato membro in cui il fornitore non è stabilito e per le quali il destinatario è tenuto al pagamento dell’imposta.
A tal proposito si leggano della Direttiva n 516/2025 le novità del paragrafo 2 dell’articolo 218.
Ricordiamo che nell'attesa della entrata in vigore della Vida l'UE aveva già accolto la proroga richiesta dall'Italia dell'obbligo di fatture elettroniche, fino al 31 dicembre 2027.
La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta dell'unione europea e dal quinto considerando della Decisione di esecuzione UE n. 2024/3150, si evidenziava che la fatturazione elettronica ha consentito, di “semplificare il rispetto dell’obbligo tributario e di rendere più efficiente la riscossione delle imposte, riducendo in tal modo i costi amministrativi per le imprese”.
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Corrispettivi telematici: invio con software in linea con le regole ADE
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 111204 del 7 marzo con la definizione delle informazioni da trasmettere e delle specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni software di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127
In particolare, gli esercenti che effettuano operazioni al dettaglio di cui all'art. 22 del DPR 633/72 potranno memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi anche mediante soluzioni software, senza necessità di dotarsi dei registratori telematici, secondo quanto previsto dalla Riforma Fiscale.
Corrispettivi telematici: invio con software in linea con le regole ADE
Il Dlgs n 1/2024 all'art 24 ha previsto che sia possibile utilizzare in alternativa ai registratori telematici e alla procedura web delle Entrate mediante soluzioni software che garantiscano la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.
A tal proposito con il provvedimento in esame le Entrate hanno anche pubblicato le specifiche tecniche di riferimento.
Viene stabilito che le Soluzioni Software sono approvate, su istanza del Produttore, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il parere della Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro delle Finanze del 23 marzo 1983, organo competente a valutare la conformità delle stesse alle prescrizioni stabilite dal presente provvedimento e alle specifiche tecniche ad esso allegate.
Le Soluzioni Software possono essere attivate esclusivamente da un Erogatore precedentemente accreditato al sistema dell’Agenzia secondo le modalità previste dalle specifiche tecniche.
L’Erogatore utilizza esclusivamente Soluzioni Software per le quali sia in vigore l’approvazione dell’Agenzia
Ai fini dell’attivazione della Soluzione Software, il soggetto Erogatore accreditato sottoscrive preventivamente un apposito accordo di servizio con l’Agenzia delle entrate.
Con il citato accordo, l’Erogatore si impegna a garantire il corretto e continuo funzionamento del sistema in osservanza delle regole disciplinate dalle specifiche tecniche, affinché gli Esercenti che adottano la Soluzione Software possano adempiere correttamente agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015.
Secondo le regole ADE il processo di rilevazione dei corrispettivi sarà basato sull’utilizzo di due componenti software strettamente interdipendenti:
- il modulo fiscale 1 (MF1) un’applicazione o software gestionale installato su un dispositivo o sistema hardware tipo il PC o altro similare,
- il modulo fiscale 2 (MF2), installato su un sistema hardware in grado di interfacciarsi in modalità web service con il sistema dell’Agenzia delle Entrate.
Per tutti i dettagli si rimanda alle specifiche tecniche 1.0 allegate al provvedimento in oggetto.
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Conservazione sostitutiva e-fatture: in scadenza il 31 gennaio
Ai sensi dell'art. 39 del DPR n. 633/1972, sia chi emette sia chi riceve una E-fattura è obbligato a conservarla elettronicamente.
La conservazione elettronica, precisa l'agenzia delle entrate, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale.
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2017 ha chiarito che la Conservazione Digitale dei documenti deve avvenire “…entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.”
Relativamente alla dichiarazione dei redditi 2024 anno di imposta 2023 (quindi per le fatture elettroniche 2023) la conservazione elettronica deve avvenire entro 3 mesi dal 31 ottobre 2024 termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni.
Pertanto per le e-fatture 2023 la conservazione elettronica deve avvenire entro il 31 gennaio 2025.
Conservazione sostitutiva fatture elettroniche: prossima scadenza 31 gennaio
Il prossimo 31 gennaio scade il termine per effettuare la conservazione costitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute e degli altri documenti fiscali dell’anno 2023.
Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014 (che rinvia all’art. 7, comma 4-ter del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali ossia come chiarito dalla risoluzione ADE su indicata, si intende il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Dato che per periodo d’imposta 2023:
- il Modello Redditi 2024 doveva essere presentato entro il 31 ottobre 2024;
- il termine di conservazione sostitutiva scade il 31 gennaio 2025.
La macanta conservazione comporta una sanzione pecuniaria che varia da 1.000 a 8.000 euro ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.
L'agenzia delle Entrate precisa anche che con il processo di conservazione elettronica a norma si ha la garanzia di non perdere le fatture, riuscire sempre a leggerle e poter recuperare in qualsiasi momento l’originale della fattura stessa.
Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di interscambio.
Il servizio è accessibile dall’utente dalla sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
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E-fatture prestazioni sanitarie: divieto prorogato al 31 marzo 2025
Il decreto Milleproroghe pubblicato in GU n 302 del 27 dicembre proroga al 31 marzo 2025 il termine dell’esenzione dall’obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali. Ricordiamo che tale proroga era già contenuta nel Milleproroghe 2024 convertito in Legge n 18 del 23 febbraio
La misura è una deroga che, all’avvio dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, fu richiesta dal Garante privacy, ritenendo non conforme al Gdpr il transito su Sdi dei dati dei pazienti. Facciamo un riepilogo.
Fattura elettronica medici e odontoiatri: nuova proroga per il divieto
L’articolo 3, comma 3, del DL n 215/2023 prorogava, anche per il 2024, il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Nel dettaglio, modificando il comma 1 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 119 del 2018, si prorogava per l’anno 2024 il carattere transitorio del divieto di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, al fine di garantire la tutela dei dati personali nelle more dell’individuazione di specifici sistemi di fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
E' bene sottolineare che la norma era stata già prorogata dal decreto-legge n. 124 del 2019, dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) e dai decreti- legge n. 146 del 2021 e n. 198 del 2022, ora la proroga compare anche nel Milleproroghe 2025 che, come ogni anno dovrà essere convertito in legge ma nel frattempo è pubblicato in GU n 302 del 27.12.
In sintesi quindi i medici potranno rilasciare ai clienti la fattura cartacea, oppure potrà essere inviata in un qualunque formato elettronico purché non transiti dallo Sdi.
Resta l’obbligo, già in vigore per tutti i sanitari, di emettere la normale e-fattura tramite Sdi se il committente non è una persona fisica.
Dalle fatture elettroniche che transitano nello Sdi non devono mai emergere dati personali sensibili dei pazienti.