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Stralcio cartelle entro 1.000 euro: ricadute sulla previdenza
Sono possibili ricadute negative sul montante previdenziale per autonomi e professionisti che scelgono di non saldare le mini cartelle fino a 1000 euro.
Lo evidenzia nell' Informativa 31 del 7 marzo il Consiglio nazionale dei commercialisti che interviene nell'ottica di collaborazione con l'INPS , in merito all' "annullamento automatico dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali" previsto dalla recente legge di bilancio, L. 197 2022.
Si ricorda che lo stralcio avverrà automaticamente alla data del 31 marzo 2023, e che riguarda i debiti verso
- amministrazioni statali,
- agenzie fiscali e
- enti pubblici previdenziali.
affidati all'Agenzia della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
La norma non prevede una specifica domanda da parte del debitore ma resta ferma la possibilità che il contribuente effettui, entro la data del 31 marzo, il pagamento degli importi dovuti, che saranno acquisiti a titolo definitivo.
Inps e il consiglio nazionale degli ordini dei commercialisti evidenziano in particolare che
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti),
- lavoratori autonomi in agricoltura e
- iscritti alla Gestione separata (parasubordinati, e liberi professionisti),
devono valutare attentamente le conseguenze del mancato pagamento dei debiti contributivi , in quanto tali importi non potranno una volta intervenuto l’annullamento automatico, alimentare la loro posizione previdenziale.
La nota precisa inoltre che
- la Gestione separata committenti gli importi stralciati ricomprendono anche l’eventuale somma a carico (1/3) del lavoratore collaboratore. Infatti, per queste categorie di lavoratori, escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ex articolo 2116 c.c., la posizione assicurativa risulta alimentata in proporzione all’effettivo versamento della contribuzione.
- Attenzione in particolare al fatto che per i lavoratori autonomi agricoli il mancato pagamento di una sola rata della contribuzione dovuta per una annualità comporta il mancato accredito dell’intero anno contributivo pur in presenza del pagamento delle rimanenti rate.
Può essere quindi consigliabile valutare la possibilità di procedere entro il 31 marzo 2023 al saldo del debito per evitare lo stralcio automatico e eventuali effetti dannosi sulla propria posizione contributiva.
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Dichiarazione Redditi PF 2023: pubblicato il modello con le relative istruzioni
Con Provvedimento del 28.02.2023 n. 55597, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione “REDDITI 2023–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2023, per il periodo d’imposta 2022, ai fini delle imposte sui redditi.
È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.
Scarica il Modello Redditi PF-2023 con relative istruzioni
Vediamo come è composto e come si utilizza il Modello REDDITI Persone Fisiche:
- FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
- FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e laterza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
- prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI(dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).
- FASCICOLO 2 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenutadelle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
- le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
- FASCICOLO 3 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3.
Termini e modalità di presentazione della dichiarazione
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2022 deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 30 novembre 2023 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:
- hanno conseguito redditi nell’anno 2022 e non rientrano nei casi di esonero;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:
- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2023), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
- i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
- i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2023);
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
- i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2023;
- FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
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ISA 2023: modelli per commercio, agricoltura, manifatture, professionisti, servizi
Con Decreto MEF dell'8 febbraio 2023 pubblicato in GU n 50 del 28 febbraio vengono aggiornati 87 dei 175 indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo d’imposta 2022, utili ai contribuenti al fine di ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50/2017.
Si ricorda che l’articolo 24 del Dl n. 73/2022, ha modificato il comma 2, del citato articolo 9-bis del Dl n. 50/2017, disponendo che gli indici sono approvati con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze entro il mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati.
Secondo la precedente norma l’approvazione avveniva entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale erano applicati.
Si evidenzia che, tali indici rappresentano le evoluzioni di altrettanti Isa approvati con il decreto 2 febbraio 2021
e la revisione è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni applicabili a partire dal periodo d’imposta 2022 approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 9-bis.
Interessati dalla modifica, nel dettaglio:- 2 indici riguardanti le attività dell’agricoltura,
- 21 indici riguardanti le attività del commercio,
- 5 indici per le attività professionali,
- 37 indici per i servizi
- 22 per il settore manifatture
Per approfondimenti sull'applicabilità e le esclusioni relativi agli ISA 2022 si rimanda alla integrale consultazione del Decreto.
Mentre, ricordiamo che, con Provvedimento n 52595 del 24 febbraio le Entrate hanno approvato 175 modelli per commercio, agricoltura, manifatture, professionisti e servizi, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2022.
Scarica qui i modelli:
- ISA 2023 Indici sintetici di affidabilità – Commercio
- ISA 2023 Indici sintetici di affidabilità – Agricoltura
- ISA 2023 Indici sintetici di affidabilità – Manifatture
- ISA 2023 Indici sintetici di affidabilità – Professionisti
- ISA 2022 Indici sintetici di affidabilità – Servizi
I modelli approvati con il presente provvedimento costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Redditi 2023.
Inoltre, tengono conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1 gennaio 2022.
Viene specificato che, i soggetti che effettuano l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in particolare, il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente assevera che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.
Attenzione al fatto che, l’asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l’intera documentazione contabile o gran parte di essa;
b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l’esercizio dell’attività.
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Ravvedimento operoso: dal 2 maggio nuovi codici tributo
Con Risoluzione n 12 del 1 marzo le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento di sanzioni e interessi da ravvedimento operoso relativamente a talune imposte emergenti dalla dichiarazione annuale dei redditi.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, degli interessi e delle sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riferiti alle imposte sostitutive e ad altre imposte dirette emergenti dalla dichiarazione dei redditi, si istituiscono i codici tributo indicati nella tabella che segue.
In particolare, per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), ove si tratti di fattispecie specificatamente individuate, è riportato il codice tributo per il versamento delle relative imposte (seconda colonna).
Codici tributo per versamenti da ravvedimento Codice tributo per il versamento delle imposte “8940” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – Art. 3 d.lgs. n. 23/2011 1840
1841
1842“1940” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali e imposte di registro e bollo sui canoni locazione immobili ad uso abitativo e relative pertinenze – art. 3 d.lgs. n. 23/2011 1840
1841
1842“8941” Sanzione per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 4200 “1941” Interessi per ravvedimento – Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata 4200 “8942” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 4041
4044
4045“1942” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 13, D.L. n. 201/2011 4041
4044
4045“8943” Sanzione per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 4043
4047
4048“1943” Interessi per ravvedimento – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da soggetti residenti nel territorio dello stato – art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 4043
4047
4048“8944” Sanzione per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011 1790
1791
1792
1793
1794
1795“1944” Interessi per ravvedimento – Imposta sostitutiva sul regime forfetario – Art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 e imposta sostitutiva regime fiscale di vantaggio imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. n. 98/2011 1790
1791
1792
1793
1794
1795“8945” Sanzione per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte sostitutive In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento “1945” Interessi per ravvedimento – Altre imposte sui redditi e altre imposte ravvedimento sostitutive In relazione alla fattispecie oggetto di ravvedimento Inoltre vengono soppressi i seguenti codici:
- “8913” denominato “Sanzioni pecuniarie imposte sostitutive delle imposte sui redditi”;
- “1992” denominato “Interessi sul ravvedimento imposte sostitutive – art. 13 d.lgs. n. 472 del 18/12/1997”;
- “8908” denominato “Sanzione pecuniaria altre II.DD”
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Decreto PNRR: il testo in GU e in vigore dal 25 febbraio
Pubblicato in GU n 47 del 24 febbraio il decreto legge n 13 noto come Decreto PNRR con disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
Il testo si compone di tre parti:
- revisione del sistema della governance del PNRR;
- rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti chiamati ad attuare gli interventi previsti dal PNRR e dal PNC, accelerazione e semplificazione delle procedure PNRR in vari settori;
- attuazione delle politiche di coesione, di politica agricola comune e di politica giovanile.
Si segnalano, tra l'altro, al Capo VII le Disposizioni urgenti in materia di Giustizia e in particolare all'art 38 Disposizioni in materia di Crisi d'Impresa (Leggi anche Novità in tema di composizione negoziata)
Decreto PNRR: novità in arrivo
Con il nuovo decreto si istituisce una nuova struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio, sotto l’indirizzo del Ministro delegato, che assorbe le funzioni già esercitate dalla segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e quelle del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale.
La nuova Struttura eserciterà anche le funzioni di punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR, già esercitate dal servizio centrale per il PNRR presso la Ragioneria generale dello Stato.
Inoltre, si riorganizzano le unità di missione PNRR presso le amministrazioni centrali, che potranno anche essere internalizzate e poste all’interno di Direzione Generali già esistenti.
Si rafforzano i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni degli impegni finalizzati all’attuazione del PNRR:
- si dimezzano i termini per provvedere in caso di inerzia da parte del soggetto attuatore;
- si prevede la possibilità che il commissario possa svolgere una pluralità di atti e/o interventi (e non solo un singolo atto) e provvedere all’esecuzione dei progetti PNRR o PNC, assicurando il coordinamento operativo delle varie amministrazioni e soggetti coinvolti.
In caso di progetti infrastrutturali, si estendono al commissario i poteri propri del commissario straordinario delle grandi opere.
In caso di dissenso, diniego, opposizione proveniente da un organo idoneo a precludere la realizzazione di un intervento PNRR, si attribuisce il potere di impulso per rimettere la decisione al Consiglio dei Ministri anche al Ministro competente, oltre che alla Struttura di missione PNRR.
Si introducono disposizioni volte a favorire il controllo e il monitoraggio della spesa degli interventi PNRR e PNC da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.
– Rafforzamento capacità amministrativa
Si introducono misure per il rafforzamento della capacità amministrativa dei Ministeri e dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per l’attuazione di progetti PNRR o PNC.
Decreto PNRR: le semplificazioni
Si prevedono disposizioni per l’accelerazione e lo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere:
- estensione a tutti gli appalti PNRR e PNC, comprese le infrastrutture connesse, delle procedure “supersemplificate” già previste per l’edilizia penitenziaria, ferroviaria e giudiziaria, in materia di conferenza dei servizi, VIA e acquisizione degli assensi dei Beni Culturali;
- si dimezzano i termini per l’esproprio e quelli per l’espressione del parere da parte della Conferenza unificata per le opere PNRR e si ampliano le funzioni del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Inoltre, si consente all’Agenzia del demanio e al Ministero della difesa di contribuire a progetti PNRR anche attraverso la messa a disposizione di immobili per alloggi universitari, infrastrutture sportive ed energetiche da fonti rinnovabili.
Si introducono disposizioni volte a semplificare gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici e si facilita la realizzazione della piattaforma digitale nazionale dati (PDND).
Si semplificano inoltre le procedure di posa in opera di infrastrutture a banda ultralarga.
Si rafforzano le competenze della Soprintendenza speciale per il PNRR, che assorbe le funzioni delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio in relazione ai beni coinvolti nelle progettualità PNRR.
Si introducono disposizioni per favorire gli acquisiti di immobili da parte degli enti previdenziali, per soddisfare esigenze logistiche delle pubbliche amministrazioni e per il reperimento di nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR.
Decreto PNRR: digitalizzazione
Si prevedono una serie di disposizioni in materia di giustizia:
- digitalizzazione degli atti giudiziari e graduale abbandono degli archivi analogici;
- obbligatorietà del deposito telematico dei provvedimenti del giudice;
- deposito telematico degli atti relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione;
- misure in favore delle imprese in difficoltà attraverso l’implementazione dei piani di rateizzazione del debito fiscale e di accordi transattivi con il Fisco, l’Inail e l’Inps, nonché attraverso misure di semplificazioni per l’accesso alle procedure negoziate.
Per la giustizia tributaria, si prevedono misure volte ad accelerare l’estinzione delle controversie oggetto di condono fiscale.
Si introducono misure in materia di ambiente e sicurezza energetica: procedura semplificata per promuovere gli impianti chimici “integrati”, su scala industriale, volti alla produzione di idrogeno verde e rinnovabile, attraverso la assegnazione dell’istruttoria alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC; rinaturazione dell’area del Po; aumento delle risorse di assistenza tecnica per il PNRR; utilizzo dei proventi delle aste CO2; disciplina della posa in opera di pannelli solari e installazione di infrastrutture energetiche da fonti rinnovabili.
Si potenziano le politiche di coesione e la politica agricola comune, con l’internalizzazione presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’Agenzia per la coesione territoriale.
Si costituisce presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l’Autorità di gestione nazionale del piano strategico della PAC 2023-2027, con conseguenti disposizioni organizzative anche relative all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Allegati: -
Accise elettroniche: le dogane fissano regole e calendario per adempiere
Con determinazione Direttoriale n. 83362 del 10 febbraio scorso le Dogane hanno precisato che gli esercenti depositi commerciali dovranno inviare i dati contabili esclusivamente in forma telematica.
Pertanto, gli esercenti depositi commerciali dovranno inviare telematicamente entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento i seguenti dati:
a) periodo di riferimento
b) estremi del registro di carico e scarico
c) qualità e quantità del prodotto movimentato
d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione
e) mittente o destinatario del prodotto movimentato
f) tipologia e causale della movimentazione
g) posizione fiscale del prodotto
h) eventuali imposte afferenti la movimentazione del prodotto e relative garanzie
i) eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo,
nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime, dei semilavorati e degli altri prodotti energetici detenuti nel deposito.
Il suddetto, adempimento inizierà a decorrere dal 1° giugno 2023; nelle more, il destinatario registrato continua a trasmettere i dati di contabilità con frequenza mensile, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.
Gli esercenti un deposito commerciale di prodotti energetici, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi, trasmetteranno (i dati di cui sopra) con cadenza mensile, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento.
Dal 1 gennaio 2023 rimane l’obbligo di inviare i dati contabili da parte degli:
- esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati, che trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
- esercenti i depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi, che trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
- operatori qualificati come operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, che trasmettono i dati relativi alle contabilità con frequenza mensile, a decorrere dal 1° gennaio.
Tuttavia, in ragione del fatto che i soggetti di cui al punto 1 e 2 effettuano la trasmissione dei dati contabili annualmente, effettueranno il primo invio entro il 31 gennaio 2024.
Per il i soggetti di cui al punto 3, il primo invio dei dati di contabilità verrà effettuato entro l’ 8 giugno 2023.
In questo ultimo caso, i dati inviati sono riferiti, oltre che al mese di riferimento, anche distintamente a ciascun mese anteriore con decorrenza dal mese di gennaio 2023
Effettueranno il primo invio dei dati di contabilità entro il 10 giugno 2023:
- Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi.
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Certificazione Unica 2023: disponibile il software di compilazione
In data 7 febbraio l’Agenzia delle entrate, informa della disponibilità sul proprio sito dei software di compilazione e controllo della Certificazione unica 2023.
In particolare,
- il primo software consente a sostituti d’imposta e datori di lavoratori di predisporre la dichiarazione dei redditi dei loro dipendenti,
- il secondo software segnala le incongruenze riscontrate consentendo di correggere eventuali errori.
Viene specificato che la procedura non richiede alcuna installazione di pacchetti informatici sul proprio computer, perché i prodotti si avvalgono di una tecnologia in grado di individuare, una volta connessi, la versione più attuale del software e, quindi, di procedere all’eventuale aggiornamento automatico. È richiesta l'installazione di un’applicazione in grado di leggere e stampare i file prodotti in formato Pdf.
Certificazione Unica 2023: i modelli approvati
Ricordiamo che con Provvedimento n 14392 del 17 gennaio è stato approvato il modello delle CU 2023 con le relative istruzioni.
Scarica qui: Certificazione Unica 2023
In particolare, viene approvata la Certificazione Unica “CU 2023” da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, unitamente alle informazioni per il contribuente (Capitolo III) per attestare:
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: “TUIR”), corrisposti nell’anno 2022 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
b) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 dello stesso TUIR;
c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2022, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2022 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2022 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR);
h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
i) le relative ritenute di acconto operate;
j) le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2022 che non hanno concorso alla formazione 3 del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
Certificazione Unica 2023: alcune novità
Per quest'anno si prevede in particolare:
- inseriti i campi per il “bonus carburante” previsto dal Dl n. 21/2022 (decreto “Ucraina”), secondo il quale, le somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti, senza corrispettivo, da aziende private ai lavoratori dipendenti, per l’acquisto di carburanti, non concorrono alla formazione del reddito nel limite di 200 euro, anche nell’ipotesi in cui le stesse siano state erogate in sostituzione del premio di risultato
- viene aggiornato il prospetto dei familiari a carico poichè a seguito dell’ingresso dell’assegno unico universale erogato dall’Inps da marzo 2022 e la fine del precedente regime di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, cambiano i criteri per l’attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico.
- introdotte le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda superiore alla detrazione spettante, riconosciuto per i redditi non superiori ai 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a 28.000 euro
- inoltre relative alla detrazione spettante per canoni di locazione per un importo pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e, comunque, entro il limite massimo di 2mila euro (articolo 1, comma 155, della legge di bilancio per il 2022).