• Dichiarazione 730

    Credito d’imposta canoni locazione non percepiti: dove indicarli nel 730/2024

    Il Modello 730/2024 ospita anche il credito di imposta per canoni di locazione non riscossi per morosità del conduttore.

    Nel dettaglio, l’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.

    Il credito di imposta va indicato nel quadro G crediti d'imposta del Modello 730/2024.

    Credito d'imposta canoni locazione non percepiti: indicazione nel 730/2024

    Nel quadro G, tra gli altri, vanno indicati i crediti di imposta per canoni non percepiti per morosità del conduttore.

    In dettaglio il credito figura nel rigo G2 del quadro G

    Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori

    imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

    Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

    Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

    Attenzione: l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”.

    Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

    In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

    Per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2013, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2023.

  • Dichiarazione 730

    Spese per addetti all’assistenza personale: le regole di detrazione 2024

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    In sede di dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, fino ad un importo massimo di 2.100 Euro (art. 15 comma 1 i-septies TUIR). La detrazione spetta nella misura del 19%, pertanto l'agevolazione massima è di 399 Euro.  Per fruire del beneficio occorre che:

    • si tratti di casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, attestata da certificazione medica;
    • il reddito complessivo non superi i 40mila Euro. Nel limite di reddito si considera anche il reddito di fabbricati assoggettato a cedolare secca sulle locazioni, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva del regime forfettario e l’agevolazione ACE.

    L'importo va indicato nei righi:

    • RP8-RP13;
    • E8-E10;

    dei modelli 730 o Redditi PF 2024, con il codice 15.
     

    Non autosufficienza: primo requisito per la detrazione delle spese

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    Per detrarre le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale è necessario che si tratti di ipotesi di non autosufficienza.
    Per "non autosufficienza" si intende l'incapacità di svolgere gli atti della vita quotidiana. Con la circolare n. 2/2005 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono considerati non autosufficienti, ad esempio, le persone che non sono in grado di:

    • assumere alimenti;
    • espletare funzioni fisiologiche e l'igiene personale;
    • deambulare;
    • indossare gli indumenti.

    Si considerano non autosufficienti, inoltre, le persone che necessitano di sorveglianza continuativa.
    Perché si abbia non autosufficienza basta anche solo una delle sopra elencate condizioni.
    Ai fini dell'agevolazione è necessario che lo stato di non autosufficienza risulti da certificazione medica. Pertanto non sono detraibili, per esempio, le spese di assistenza sostenute a beneficio di bambini, per i quali la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.
     

    Limite di spesa e di reddito per fruire della detrazione

    La detrazione spetta su un limite massimo di spesa di 2.100 Euro. Il limite si riferisce al singolo contribuente, indipendentemente dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza. Se la spesa è sostenuta da più contribuenti per lo stesso familiare, l'importo deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

    Possono usufruire dell'agevolazione i soggetti che hanno un reddito complessivo non superiore a 40mila euro. Il calcolo del reddito tiene conto anche del reddito derivante dalla locazione di fabbricati assoggettati a cedolare secca e all'agevolazione ACE.

     

    Documentazione idonea per fruire della detrazione

    La detrazione spetta:

    • al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza;
    • anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico.

    Per poter usufruire della detrazione è necessario possedere idonea documentazione, che consiste in una ricevuta rilasciata e firmata dal soggetto che presta l'assistenza, e che deve contenere gli estremi anagrafici e del codice fiscale del:

    • soggetto che presta l'assistenza;
    • contribuente che ha sostenuto la spesa;
    • familiare, se la spesa è sostenuta a favore di un familiare (non è necessario che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente).

    Se la persona è ricoverata in un istituto

    La detrazione spetta anche nel caso in cui il soggetto non autosufficiente sia ricoverato in un istituto, purché i corrispettivi per l'assistenza siano certificati distintamente rispetto a quelli riferiti ad altre prestazioni erogate dall'istituto (Circolare 10/E/2005 punto 10.8).

    Indicazione della spesa nella dichiarazione mod. 730 o Redditi PF 2024

    L'ammontare della spesa, nel limite massimo di 2.100 €, va esposta nei righi:

    • RP8-RP13 del Modello Redditi PF;
    • E8-E10 del Modello 730;

    con il codice 15.
    L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Welfare aziendale: esenti i servizi di trasporto sostenibile

    Con interpello 74 del 20 marzo 2024 l'agenzia  ha  chiarito che possono rientrare nel welfare aziendale esente  Irpef i servizi di mobilità sostenibile  per il tragitto casa-lavoro offerti a propri dipendenti e a imprese terze tramite un app .

    Il caso sottoposto riguardava  l'intenzione di realizzare un'applicazione (APP) per la fruizione di servizi di mobilità sostenibile (car-sharing, ricarica elettrica, bike-sharing, scooter-sharing, monopattino elettrico, e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico) destinati  ai propri dipendenti e a imprese terze. per ottimizzare e ridurre i costi di trasporto e i costi sociali, promuovendo comportamenti responsabili verso l'ambiente. 

    L'istante chiedeva se l'utilizzo di tali servizi, inclusa l'APP, possa essere escluso dall'imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir. 

    L'agenzia ha risposto positivamente affermando che se il progetto risponderà ai criteri esposti,  i benefit offerti  dall'azienda non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente,

    Vediamo  in maggiore dettaglio di cosa si tratta.

    Car sharing, ricariche, mezzi pubblici come welfare aziendale

    La Società   intende implementare un piano di welfare aziendale mediante l'introduzione di un'applicazione (APP) dedicata, per promuovere l'uso di servizi di  trasporto  rispettosi dell'ambiente (mobilità sostenibile) tra i suoi dipendenti. Questi servizi includono:

    • Car-Sharing: Solo per veicoli con motore elettrico, promuovendo l'uso di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
    • Ricarica Elettrica: Per autovetture o motoveicoli, facilitando l'accesso a punti di ricarica e sostenendo l'uso di veicoli elettrici.
    • Bike-Sharing e Scooter-Sharing:  con  veicoli esclusivamente  elettrici, per incentivare alternative pulite al trasporto personale motorizzato.
    • Monopattino Elettrico:  per brevi tragitti urbani.
    • Utilizzo dei Mezzi di Trasporto Pubblico Locale: Biglietti singoli o abbonamenti per treno, metro, bus, traghetti, etc., promuovendo l'uso di sistemi di trasporto collettivo efficienti e sostenibili.

    Nell'interpello viene inoltre precisato che 

    • Al fine di evitare un uso improprio dei servizi,  il piano di welfare  prevedrà limiti e plafond di spesa, così da assicurare che l'utilizzo avvenga solo per il tragitto casa-lavoro-casa in considerazione anche dell'orario di lavoro di ciascun dipendente.
    • non sarà previsto il rimborso di spese sostenute direttamente dal dipendente.
    • i suddetti servizi saranno disponibili solo in favore di coloro che non abbiano già l'assegnazione in uso promiscuo di una autovettura a titolo di fringe benefit, 
    • i servizi relativi allo sharing e al monopattino elettrico per il tragitto casalavorocasa saranno consentiti solo nei casi in cui la sede di lavoro sia in luoghi che consentano il riutilizzo del mezzo  da parte di altre persone

    Viene  anche  sottolineata l'importanza della  promozione di servizi di mobilità sostenibile attraverso il welfare aziendale in quanto:

    1. Riduce l'Impatto Ambientale  delle emissioni inquinanti e  contribuisce alla decongestione del traffico urbano.
    2. Promuove l'Uso Conspevole delle Risors e incentiva comportamenti responsabili verso l'ambiente, sostenendo la transizione verso una mobilità più pulita.
    3. Favorisce la Socializzazione e il Benessere dei Dipendenti: Attraverso l'utilizzo condiviso di mezzi di trasporto, aumenta la coesione sociale e migliora la qualità della vita urbana.

    Mobilità sostenibile come welfare: la risposta dell’Agenzia

    L'Agenzia delle Entrate ha confermato nella Risposta 74, (precisando che si tratta di considerazioni in linea generale ,  in quanto non è stata fornita una bozza del progetto aziendale)  che i servizi offerti tramite un APP, progettati per il tragitto casa-lavoro-casa,  cosi come descritti dall'istante, rientrano nell'esclusione dall'imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f) del Tuir. 

    Ha  richiamato  la circolare  55 del 2020  in cui si è specificato che  l'esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente si applica alle opere e servizi offerti :

    • alla generalità dei dipendenti o a categorie di essi 
    • per specifiche finalità di utilità sociale, 
    • e sempre purché non siano erogazioni sostitutive in denaro.

    Ha ricordato anche  nella risposta pubblicata il 31 ottobre 2019, n. 461, è stato affermato che rientra nella citata lettera f) anche l'utilità in natura per i dipendenti da un  servizio di car pooling

    In particolare ha anche  confermato  che tali  servizi di mobilità sostenibile, inclusa l'utilizzazione dell'APP, rispondono alle finalità di utilità sociale individuate dall'articolo 100 del Tuir,  concordando con l'istante sul collegamento alle istanze di sostenibilità ambientale previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, oltre che dagli obiettivi del Green Deal europeo. 

    Allegati:
  • Versamenti delle Imposte

    Atti con condizione sospensiva: chiarimenti ADE sull’imposta di registro

    Con Risposta a interpello n 78 del 22 marzo 2024 le Entrate chiariscono la tassazione degli atti sottoposti a condizione sospensiva, e nel caso di specie si tratta di cessione di un marchio.

    Nel dettaglio, l'Istante riferisce di essere socia al 50% con Tizio della società Alfa e che, con atto notarile ha acquistato da Tizio il marchio Y di proprietà di quest'ultimo.

    Dall'atto risulta: «che è intenzione del signor [Tizio] in qualità di unico proprietario del marchio suddetto cedere e trasferire la piena proprietà dello stesso alla signora [Istante] che si è dichiarata disposta ad acquistarlo; che il trasferimento del marchio in oggetto viene subordinato alla condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., del pagamento del saldo del prezzo entro il termine del 2030 da parte della signora» 

    L'Istante chiede chiarimenti sul pagamento dell'imposta di registro tenuto conto della condizione indicata.

    Atti con condizione sospensiva e atti con riserva di proprietà: come cambia l’imposta di registro?

    Le entrate ricordano che l'articolo 1353 (''Contratto condizionale'') del codice civile prevede che «Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un evento futuro e incerto»

    La condizione è elemento accidentale del contratto, che condiziona l'efficacia dello stesso al verificarsi di un evento futuro e incerto; in particolare, è ''sospensiva'' se prima del verificarsi dell'evento gli effetti rimangono sospesi, mentre è 'risolutiva ' se al verificarsi dell'evento cessano gli effetti dell'atto.

     L'articolo 1523 (''Passaggio della proprietà e dei rischi'') del codice civile dispone, invece, che «Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna». 

    Ai fini dell'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR): 

    • «1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa. 
    • 2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione. 
    • 3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore. 
    • 4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa.». 

    Come chiarito nei documenti di prassi (cfr. circolare del 29 maggio 2013, n. 18/ E, par. 1.7; 21 febbraio 2014, n. 2/E, par. 5.2, lettera b), in pendenza della condizione, le parti si trovano in una situazione di aspettativa e gli effetti finali dell'atto si produrranno solo al verificarsi dell'avvenimento dedotto in condizione; pertanto, il primo comma del citato articolo 27 del TUR dispone, in via generale, che:  al momento della registrazione, gli atti sottoposti a condizione sospensiva scontano l'imposta di registro in misura fissa;  quando la condizione si verifica, l'avverarsi di essa dovrà essere denunciato ai sensi dell'articolo 19 del TUR e, conseguentemente, l'Ufficio procede a riscuotere la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione dello stesso.

    Il richiamato articolo 19, in particolare, dispone che «L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto […] devono essere denunciati entro trenta giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono». 

    Inoltre, il legislatore fiscale ha disciplinato ai commi 3 e 4 dell'articolo 27 le seguenti fattispecie: 

    • il contratto di vendita a rate con riserva di proprietà; 
    • gli atti sottoposti ad un evento condizionale la cui realizzazione è rimessa alla ''mera volontà'' di una delle parti dell'atto. 

    In tale ultimo caso, «di fronte ad un atto la cui efficacia è subordinata all'avveramento di una condizione sospensiva meramente potestativa, ai fini fiscali, la tassazione varierà a seconda del contraente da cui dipende il verificarsi della condizione stessa, e precisamente:   

    • se il verificarsi dell'evento dedotto in condizione dipende dalla volontà del creditore o dell'acquirente, il contratto sconterà l'imposta di registro in misura proporzionale;  
    • se il verificarsi dell'avvenimento dedotto in condizione dipende dalla volontà del venditore o dell'obbligato, il contratto sconterà l'imposta di registro in misura fissa»

    La consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che

    • «ai sensi dell'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131 del 1986 non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente […]
    • «Se quindi è vero che la condizione è potestativa quando l'evento, in essa dedotto, è il fatto volontario di una delle parti, è altrettanto evidente che, rispetto alla potestativa c.d. semplice, la condizione è invece meramente potestativa quando una delle parti può decidere direttamente in ordine alla sorte del contratto. In poche parole, la condizione potestativa (semplice) tutela l'interesse della parte a decidere sic et simpliciter di una propria azione, non riserva alla parte un potere decisionale sull'efficacia o sulla inefficacia del contratto in sé. Quando è l'efficacia del contratto in sé a essere direttamente subordinata alla (semplice) manifestazione di volontà di una delle parti, la condizione è meramente potestativa» 

    Alla luce di tali principi, si ritiene che la condizione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, che attribuisce allo stesso il potere decisionale in ordine all'efficacia del contratto in sé, appare meramente potestativa, ai fini fiscali, in quanto dipendente esclusivamente dalla mera volontà dello stesso e, pertanto, rientra nella previsione di cui all'articolo 27, comma 3, del TUR. 

    Nel caso rappresentato, il contratto stipulato prevede una condizione sospensiva dell'efficacia del trasferimento del marchio rappresentata dal pagamento del saldo del prezzo da parte dell'acquirente Istante, entro il xx/xx/2030

    Detta condizione, in altri termini, mantiene la proprietà in capo al venditore fino al verificarsi dell'adempimento del pagamento dell'ultima rata da parte dell'acquirente, realizzando, in sostanza, gli effetti giuridici propri della fattispecie della vendita con riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 codice civile.  

    Pertanto, alla luce di quanto illustrato, si ritiene nel caso di specie si applichi l'articolo 27, comma 3, del TUR, con applicazione dell'aliquota proporzionale del 3 per cento sui corrispettivi già pagati e sui restanti da pagare ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Fondo Cammini religiosi: fondo perduto per il turismo

    Viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo nella pagina dei cammini Religiosi il DD del 22 marzo con “Misure attuative del Fondo per i cammini religiosi di cui all’articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234” in attuazione della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.”

    Si informa inoltre che è aggiornato il catalogo cammini al 2024, clicca qui per accedervi.

    Fondo cammini religiosi: che cos'è

    La misura vuole finanziare, con una dotazione complessiva di 4.320.000 euro, progetti per:

    • la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui cammini religiosi;
    • il miglioramento della fruibilità dei percorsi;
    • la promozione turistica dei cammini.

    Gli interventi dovranno interessare i Cammini già inseriti nel Catalogo preposto.

    Attenzione al fatto che, il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili, per un importo massimo pari a 1.000.000 di euro.

    I progetti finanziabili possono riguardare una o più delle seguenti tipologie di interventi:

    • adeguamento strutturale, funzionale e impiantistico di immobili pubblici, finalizzati all’attivazione, all’interno degli stessi, di uno o più servizi per la fruizione turistica dei cammini religiosi;
    • miglioramento della fruibilità dei percorsi, in termini di sicurezza e primo soccorso, accessibilità, orientamento, informazione e digitalizzazione dei percorsi e degli accessi;
    • promozione dei cammini, la promo-commercializzazione turistica e realizzazione di eventi.

    È favorito l’utilizzo di tecnologie e strumenti innovativi.

    Gli immobili oggetto degli interventi di cui al punto a) devono necessariamente essere di proprietà pubblica e localizzati a non più di 5 km dal tracciato del cammino religioso che si intende valorizzare.

    Beneficiari della agevolazione sono:

    • enti pubblici territoriali,
    • associazioni, 
    • fondazioni ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti 

    che rispondono ai requisiti richiesti.

    Fondo cammini religiosi: le domande 

    Le domande di partecipazione sono state presentate dai soggetti in possesso dei requisiti tramite la piattaforma informatica del Ministero, accessibile al link: https://istanze.ministeroturismo.gov.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 26 ottobre 2023 entro le ore 12:00 del giorno 13 novembre 2023.

    Il DD del 22 marzo 2024 ha previsto che la dotazione finanziaria integrativa del Fondo per i cammini religiosi, stanziata nello stato di previsione del Ministero del turismo dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", pari a 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026, è così ripartita: 

    • a) una quota pari al 96 percento è destinata al perseguimento delle misure attuative del Fondo per i cammini religiosi individuate dall'articolo 5, comma 1, del Decreto del Ministro del turismo del 5 ottobre 2023, prot. n. 25710/23, con priorità per il finanziamento dei progetti ammessi nell’ambito dell’Avviso Pubblico del 20 ottobre 2023, prot. n. 0027138/23 – di cui al decreto del Segretario Generale del 21 febbraio 2024, prot. n. 4872/24, di aggiornamento della graduatoria finale relativa all’Avviso pubblico del 20 ottobre 2023, prot. 0027138/23, fermo restando quanto già previsto e finanziato con il medesimo decreto, nonché con il decreto del Segretario Generale del 13 dicembre 2023, prot. n. 33654/23. 
    • b) una quota pari al 4 percento è destinata al supporto tecnico-operativo connesso alla gestione del Fondo, come previsto dall’articolo 6 del Decreto del Ministro del turismo del 5 ottobre 2023, prot. n. 25710/23. 

    Fondo cammini religiosi: ricordiamo tutte le regole

    Il Fondo per i cammini religiosi è stato istituito dalla Legge di Bilancio per il 2022 con lo scopo di:

    • promuovere una importante componente dell’offerta turistica italiana,
    • recuperare e valorizzare ai fini turistici gli immobili di proprietà pubblica localizzati in prossimità dei tracciati.

    Con la Legge di Bilancio 2023 sono state  previste novità per il Fondo Cammini religiosi In particolare, si rifinanzia di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 il fondo istituito dall’articolo 1, comma 963 della legge n. 234/2022.

    Ricordiamo che le disposizione attuative del fondo in oggetto sono state adottate con D.M. 23 giugno 2022, che destina le risorse del Fondo per i cammini religiosi a: 

    a) azioni per il rilancio e la promozione turistica dei Cammini religiosi, finalizzate all’ideazione e attuazione di una strategia di comunicazione coordinata del prodotto turistico nazionale “Cammini religiosi”; 

    b) azioni per il recupero e la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei Cammini religiosi, volte ad arricchire l’offerta degli itinerari con servizi per la sosta, la permanenza, lo svago dei visitatori

    Cammini religiosi: cosa si intende

    Per cammini religiosi si intendono gli itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, percorribili esclusivamente o prevalentemente a piedi o con altri mezzi riconducibili a forme di turismo lento e sostenibile.

    Nella visione condivisa dal MITUR con l’Agenzia, l’attivazione del Fondo per i cammini religiosi è stata declinata in un’ottica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di mettere a disposizione del Ministero una base di conoscenza utile a indirizzare in maniera mirata sia le azioni promozionali sia gli investimenti sulla struttura, i servizi e le dotazioni dei cammini religiosi, anche in vista dei flussi che interesseranno tali percorsi in occasione del Giubileo 2025.

    Catalogo Cammini religiosi: modalità e requisiti per iscriversi

    L’inserimento dei percorsi all’interno del Catalogo dei cammini religiosi è vincolato al possesso di un numero minimo di requisiti definiti nell’Avviso, con l’obiettivo di garantire un buon livello qualitativo della rete e attivare, anche attraverso le azioni di promozione e valorizzazione previste dal Fondo, processi migliorativi dell’offerta tra gli attori pubblici e privati operanti sui territori. Nel manifestare l’interesse ad inserire il cammino di propria pertinenza nel Catalogo, i proponenti dovranno compilare una scheda con le principali caratteristiche qualitative e le dotazioni del percorso (es.: credenziale, sito internet, segnaletica, georeferenziazione, ecc.). 

    Tali informazioni permetteranno al MITUR di indirizzare al meglio le azioni di promozione e valorizzazione turistica previste dal Fondo e, allo stesso tempo, di acquisire una base di conoscenza che, nel medio-lungo periodo, contribuirà ad indirizzare al meglio le azioni di sviluppo e gli investimenti nel settore.

    I soggetti interessati dovranno inviare all’indirizzo: [email protected]  la Scheda di candidatura e la documentazione di cui all’articolo 4 dell’Avviso, fermo restando quanto disposto dall’art. 2 dell’Avviso stesso. 

    Lo stesso indirizzo potrà essere utilizzato per richiedere eventuali chiarimenti. Attenzione al fatto che l’eventuale inserimento dei cammini all’interno del Catalogo non comporta la concessione di contributi finanziari. 

    I cammini religiosi ivi ricompresi saranno oggetto delle azioni di valorizzazione e promozione turistica di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto 23 giugno 2022 del Ministro del Turismo, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista all’articolo 3, comma 1 lett. a), del Decreto medesimo.

    Maggiori informazioni, insieme con tutta la documentazione di pertinenza, sono disponibili nella pagina Cammini d’Italia.

    Allegati:
  • Imposta di registro

    Atti aggiornamento catasto: pagamenti su c/c unico

    Con Provvedimento n 148004 del 21 marzo le Entrate estendono l’ambito di applicazione della modalità di pagamento dei tributi dovuti per la presentazione telematica degli atti di aggiornamento del catasto mediante versamento di somme sul conto corrente unico nazionale da parte degli Ordini e Collegi professionali.

    Vediamo i dettagli.

    Atti aggiornamento catasto: pagamenti su c/c unico

    Viene specificato che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 luglio 2015, al fine di semplificare la presentazione telematica degli atti di aggiornamento catastale, è stata prevista la possibilità di effettuare il pagamento dei tributi, dovuti da parte dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi Professionali, anche tramite l’utilizzo di somme versate preventivamente dai medesimi Ordini e Collegi, nazionali ovvero provinciali, sul conto corrente unico nazionale di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 2 marzo 2007.

    Il presente provvedimento estende tale modalità di pagamento – disposta dal provvedimento del 30 luglio 2015 per i soli atti tecnici di aggiornamento catastale di cui al provvedimento 11 marzo 2015 (Docfa e Pregeo) – alla presentazione per via telematica delle tipologie di atti finalizzati all'aggiornamento del catasto, di cui all’art. 2, comma 1, del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 22 marzo 2005, per le quali siano state approvate le relative specifiche tecniche. 

    Tra gli atti richiamati da quest’ultimo provvedimento sono menzionate le domande di voltura catastale e gli eventuali altri atti presentati ai fini dell’aggiornamento catastale

    Allegati:
  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione IVA 2024: i soggetti non residenti con e senza rappresentante

    Il modello di dichiarazione annuale IVA/2024 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA concernente l’anno d’imposta 2023.

    In base all’art. 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2023
    deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.

    Attenzione al fatto che, ai sensi degli artt. 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge

    Come evidenziato dalle istruzioni il tra i casi particolari di dichiarazione IVA vi è quella dei soggetti non residenti, vediamo le relative regole.

    Dichiarazione IVA 2024. i soggetti non residenti con e senza rappresentante

    Nel Modello IVA 2024 il riquadro "Dichiarante diverso dal contribuente" deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la dichiarazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la dichiarazione. 

    Il riquadro deve essere compilato con l’indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti.
    Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la dichiarazione IVA per conto di un altro contribuente, deve
    essere compilato anche il campo denominato “Codice fiscale società dichiarante”, indicando, in tal caso, nell’apposito
    campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. 

    In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell’art. 17, terzo comme e altre.

     Per i soggetti non residenti le istruzioni evidenziano il caso del:

    • soggetto non residente che ha operato mediante rappresentante fiscale, in questo caso la dichiarazione relativa al soggetto estero, i cui dati devono essere indicati nel riquadro contribuente, è presentata dal rappresentante fiscale che deve indicare i propri dati nel riquadro dichiarante riportando il codice carica 6. Nell’ipotesi in cui il soggetto non residente abbia variato durante l’anno d’imposta il rappresentante fiscale mediante il quale ha operato, la dichiarazione deve essere presentata dal rappresentante fiscale operante al momento di presentazione della dichiarazione, il quale indicherà i propri dati nel riquadro dichiarante riassumendo in un unico modulo tutti i dati delle operazioni effettuate nell’anno dal soggetto non residente
    • soggetto non residente che ha operato mediante identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter In tale ipotesi la dichiarazione deve essere presentata indicando nel riquadro contribuente i dati del soggetto non residente; per i soggetti diversi dalle persone fisiche devono essere indicati nel riquadro dichiarante i dati del rappresentante riportando il codice carica 1.

    Le istruzioni precisano inoltre che i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 35-ter, presentano la dichiarazione tramite il servizio telematico Entratel.
    Per tali soggetti l’abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro Operativo di Pescara, via Rio
    Sparto 21, 65129 Pescara, contestualmente all’attribuzione della Partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella
    dichiarazione per l’identificazione diretta e della stampa dell’allegato che il soggetto diverso da persona fisica stampa dopo aver effettuato la pre-iscrizione al servizio Entratel.

    Il predetto ufficio provvede alla spedizione a mezzo posta al richiedente o alla consegna ad un soggetto incaricato (munito di idonea delega e del documento di riconoscimento proprio e del delegante) della busta virtuale, il cui numero viene utilizzato per il prelievo del pincode necessario per la generazione dell’ambiente di sicurezza e, se l’utente è una persona fisica, delle credenziali valide per l’accesso all’area autenticata del sito web dell’Agenzia delle entrate.