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CCNL Gomma Plastica rinnovo 2026: ecco i nuovi minimi
A poco meno di un mese dalla scadenza naturale, il 10 dicembre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Gomma-Plastica per il triennio 2026-2028 tra Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil e la Federazione Gomma-Plastica-Cavi Elettrici di Confindustria. Il contratto interessa circa 165.000 addetti in 3.680 imprese, in quello che rappresenta il quarto settore manifatturiero del Paese.
Le organizzazioni sindacali hanno definito l’intesa “un rinnovo importante”, capace di restituire potere d’acquisto alle lavoratrici e ai lavoratori, intervenendo sui minimi retributivi e sul welfare contrattuale, con particolare attenzione alla previdenza complementare, ferma da anni.
Sul piano normativo, l’accordo rafforza il sistema delle relazioni industriali e degli organismi bilaterali, a partire dall’osservatorio nazionale, chiamato a monitorare gli impatti dell’intelligenza artificiale, le dinamiche retributive, la salute e sicurezza, la diversità e l’inclusione, fino alla formazione continua dei lavoratori. Particolare rilievo viene attribuito anche alle politiche di genere, alla prevenzione e contrasto della violenza sulle donne, all’inclusione delle persone con disabilità e alla gestione dell’invecchiamento attivo nelle imprese.
Vedi i precedenti in CCNL Gomma plastica 2019-2022 pdf e tabelle retributive
Il 16 gennaio 2026, le Parti stipulanti hanno diffuso una nuova versione dell’Accordo 10 dicembre 2025, integrata con la tabella ufficiale del trattamento economico minimo (TEM).
L’aggiornamento assume particolare rilievo operativo, poiché consente di determinare correttamente le retribuzioni minime da applicare nei cedolini paga a partire dal mese di gennaio 2026, nonché alle successive decorrenze di aprile 2027, aprile 2028 e dicembre 2028. La versione dell’Accordo resa nota nel dicembre scorso, infatti, si limitava a indicare l’incremento medio complessivo pari a 60 euro, senza riportare la scala parametrale dei livelli, rendendo di fatto complessa l’applicazione pratica degli aumenti sui singoli inquadramenti.
All'ultimo paragrafo la tabella con i valori del trattamento economico minimo (TEM) in vigore da gennaio 2026, determinati sulla base dell’incremento medio concordato.
CCNL Gomma plastica 2026 Novità contrattuali
Sul versante normativo, il rinnovo del CCNL Gomma-Plastica punta anzitutto a consolidare un sistema di relazioni industriali “avanzato”. Viene potenziato l’osservatorio nazionale, che dovrà occuparsi, tra l’altro, dell’impatto dell’intelligenza artificiale sui processi produttivi e sull’occupazione, nonché di salute e sicurezza, fabbisogni professionali, dinamiche retributive, diversità e inclusione.
La formazione viene riconosciuta come leva strategica per competitività, occupazione e gestione delle transizioni: viene rafforzato l’Organismo Bilaterale Nazionale, con il compito di valorizzare le buone pratiche e creare sinergie tra imprese, scuola, università e istituzioni. Per ogni lavoratore sono previste 12 ore di formazione individuale a carico delle aziende nel corso della vigenza contrattuale.
In materia di politiche di genere, il contratto richiama espressamente la direttiva UE 2023/970 sulla parità retributiva tra uomini e donne e sulla trasparenza salariale, con l’impegno a monitorare i sistemi di valutazione e l’applicazione della normativa. Inoltre vengono introdotte specifiche tutele per le lavoratrici vittime di violenza inserite in percorsi di protezione certificata:
- tre mesi aggiuntivi di astensione retribuita rispetto a quanto previsto dalla legge;
- mantenimento della contribuzione aziendale al Fondo sanitario per 12 mesi;
- accesso facilitato al lavoro agile;
- percorsi formativi di reinserimento lavorativo;
- conferma di 4 ore annue retribuite di formazione specifica per tutti i lavoratori su queste tematiche.
Sul fronte dell’inclusione, il CCNL rafforza le tutele in caso di gravi malattie e disabilità certificata, prevedendo l’estensione del periodo di comporto e introducendo linee guida sugli “accomodamenti ragionevoli”, in linea con le evoluzioni della normativa antidiscriminatoria.
Un ruolo centrale è attribuito anche a saute, sicurezza e ambiente, con l’istituzione di una commissione paritetica e di una giornata nazionale di settore.
Contestualmente, si prevede l’aggiornamento del sistema classificatorio alle nuove figure professionali, a partire dai comparti delle costruzioni nautiche, dei dispositivi medici e biomedicali, con l’impegno a proseguire via via sui profili emergenti.
Infine, per i contratti a tempo indeterminato si prevedono:
- durata massima di 24 mesi dei contratti a termine (anche in somministrazione) nel rispetto delle causali di legge,
- rafforzamento delle tutele per i lavoratori part-time,
- rilancio dell’apprendistato come canale stabile di ingresso nel settore, con maggiori garanzie normative ed economiche.
Viene poi valorizzato il principio di applicare, negli appalti, i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
CCNL Gomma plastica le novità economiche
La parte economica del rinnovo prevede un aumento complessivo del Trattamento Economico Complessivo (TEC) pari a 204 euro nel triennio 2026-2028.
Sui minimi tabellari (TEM), l’aumento sarà di 195 euro al livello di riferimento F, erogato in quattro tranche.
Il montante economico complessivo sull’intero periodo di vigenza è quantificato in 4.350 euro.
Di seguito una sintesi schematica delle principali voci retributive e di welfare previste dall’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Gomma-Plastica:
Voce Importo / Decorrenza Note Aumento complessivo TEC 204 € Intero triennio 2026-2028 Aumento minimi TEM (livello F) 195 € Ripartito in 4 tranche sui minimi contrattuali 1ª tranche TEM +60 € Da gennaio 2026 2ª tranche TEM +60 € Da aprile 2027 3ª tranche TEM +60 € Da aprile 2028 4ª tranche TEM +15 € Da dicembre 2028 Montante complessivo 4.350 € Intera vigenza contrattuale 2026-2028 Welfare previdenziale +9 € (+0,44%) Incremento contributo al Fondo Gomma Plastica a carico delle imprese Accanto agli aumenti in busta paga, infatti, l’accordo interviene sul welfare contrattuale, prevedendo 9 euro in più (pari a +0,44%) sul contributo previdenziale versato dalle imprese al Fondo Gomma Plastica, con l’obiettivo di consolidare la previdenza complementare di categoria.
Tabella retribuzioni minime dal 2026 – TEM-
Livello Trattamento economico minimo mensile (euro) Q 2.497,83 A 2.351,85 B 2.218,74 C 2.189,60 D 2.162,08 E 2.074,83 F 2.021,12 G 1.883,45 H 1.796,11 I 1.614,73 -
Naspi anticipata: le novità in legge di bilancio 2026
La legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) introduce una modifica significativa alle modalità di erogazione della NASpI anticipata, lo strumento che consente ai lavoratori disoccupati di richiedere in un’unica soluzione l’indennità spettante come incentivo all’avvio di un’attività autonoma o imprenditoriale.
La novità, inserita nel corso dell’esame parlamentare al Senato, Intende rendere più graduale l’erogazione del beneficio, con un risparmio finanziario per le casse INPS e MEF, rafforzando al contempo i meccanismi di controllo sul mantenimento dei requisiti.
La norma sulla NASPI anticipata
Giova ricordare che la disciplina della liquidazione anticipata della NASpI è contenuta nell’articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
In base alla normativa , il lavoratore che ha diritto all’indennità di disoccupazione può richiedere all’INPS la corresponsione anticipata dell’importo complessivo del trattamento non ancora erogato, a condizione che tale somma sia destinata all’avvio di un’attività lavorativa autonoma, di un’impresa individuale o alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico preveda la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.
La prassi amministrativa, chiarita dalla circolare INPS n. 174 del 2017, ha ampliato l’ambito applicativo dell’istituto, includendo diverse fattispecie:
attività professionali esercitate da liberi professionisti, anche iscritti a casse previdenziali autonome;
attività di impresa individuale commerciale, artigiana o agricola;
partecipazione a cooperative di lavoro;
costituzione di società unipersonali o ingresso in società di persone e di capitali, purché il reddito prodotto sia qualificabile come reddito d’impresa.
Restano invece esclusi i casi in cui il beneficiario rivesta il solo ruolo di socio di capitale, senza svolgere attività lavorativa o imprenditoriale.
La domanda di anticipazione deve essere presentata all’INPS, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività.
In caso di rioccupazione con lavoro subordinato durante il periodo teorico di fruizione della NASpI, l’articolo 8, comma 4, prevede l’obbligo di restituzione integrale dell’anticipazione percepita, salvo l’ipotesi di instaurazione del rapporto di lavoro con la cooperativa di cui il lavoratore è socio.
Le nuove regole 2026
Il comma 176 della legge di Bilancio 2026 , come detto modifica in modo sostanziale le modalità di erogazione dell’anticipazione NASpI, superando il meccanismo dell’unica soluzione. A partire dal 1 gennaio2026 , l’importo complessivo dell’anticipazione sarà corrisposto in due rate:
- La prima rata sarà pari al 70 per cento dell’importo totale spettante e verrà erogata secondo le modalità già previste a seguito dell’accoglimento della domanda.
- La seconda rata, pari al restante 30 per cento, sarà invece corrisposta solo a determinate condizioni temporali e soggettive. In particolare, essa sarà erogata al termine della durata teorica della prestazione NASpI – pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni – qualora tale termine intervenga prima dei sei mesi dall’inizio dell’attività. Qualora invece il periodo di trattamento si concluda successivamente, la seconda rata dovrà essere corrisposta non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione.
Viene ribadito che l’accesso alla seconda tranche del beneficio è subordinato al rispetto dei requisiti:
- il beneficiario non deve aver instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo Naspi e
- non deve essere titolare di pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità.
Resta inoltre fermo l’obbligo di restituzione dell’anticipazione già percepita nei casi previsti dalla normativa, anche se su questo punto assume rilievo la sentenza n. 90 del 2024 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della restituzione integrale automatica quando l’attività non possa proseguire per cause sopravvenute non imputabili al lavoratore.
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Impatriati: ammessi smart working e datore estero
Il nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati continua a sollevare dubbi applicativi, in particolare nei casi in cui il rientro in Italia avvenga in presenza di rapporti di lavoro con datori esteri e modalità di svolgimento dell’attività da remoto. Un tema di particolare interesse per datori di lavoro e consulenti riguarda la corretta individuazione dei requisiti per l’accesso al beneficio, nonché le modalità di fruizione dello stesso quando il sostituto d’imposta non opera ritenute in Italia.
Su questi aspetti è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 2/2026, pubblicata il 12 gennaio, fornendo un’interpretazione rilevante in relazione al nuovo regime dei lavoratori impatriati previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209. Il documento chiarisce se e a quali condizioni il beneficio possa essere riconosciuto a un lavoratore rientrato dall’estero, assunto con contratto italiano ma alle dipendenze di una società estera, con possibilità di svolgere l’attività in smart working.
L’intervento dell’Amministrazione finanziaria conferma la continuità interpretativa rispetto ai precedenti chiarimenti resi sul “vecchio” regime degli impatriati, adattandoli al nuovo quadro normativo applicabile dal periodo d’imposta 2024.
Il caso analizzato dall’Agenzia
Il caso sottoposto all’Agenzia riguarda un lavoratore che, dopo un periodo di residenza e attività lavorativa all’estero, rientra in Italia con l’intenzione di stabilirvi la propria residenza fiscale.
Al rientro, il contribuente stipula un nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, con sede di lavoro in Italia e possibilità di svolgere l’attività da remoto. Il datore di lavoro è una società estera, priva di stabile organizzazione in Italia e non collegata al precedente datore estero per il quale il lavoratore aveva operato prima del rientro.
Il contribuente chiede se, in presenza di tali condizioni, sia possibile accedere al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati e, in particolare, se il beneficio possa essere fruito anche qualora il datore di lavoro non applichi direttamente l’agevolazione in busta paga.
L’istante ritiene di poter beneficiare dell’agevolazione a partire dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i periodi successivi previsti dalla norma, applicando autonomamente il regime in dichiarazione dei redditi, in assenza di ritenute operate dal datore estero.
Impatriati e lavoro da remoto 2026: la risposta
L’Agenzia delle Entrate conferma l’interpretazione favorevole prospettata, precisando che il nuovo regime agevolativo si applica ai redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato, al ricorrere di specifiche condizioni.
Tra queste, assume rilievo il fatto che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente in Italia nel periodo d’imposta e che il lavoratore non sia stato fiscalmente residente in Italia nei periodi precedenti richiesti dalla norma.
Secondo l’Amministrazione, il requisito della “produzione del reddito in Italia” risulta soddisfatto anche quando il datore di lavoro è un soggetto estero, purché l’attività lavorativa sia svolta nel territorio dello Stato, inclusa l’ipotesi di smart working. Tale conclusione si pone in linea con i criteri generali di collegamento territoriale dei redditi di lavoro dipendente e con l’orientamento già espresso in passato in relazione al precedente regime degli impatriati.
L’Agenzia evidenzia inoltre che l’assenza di una stabile organizzazione in Italia del datore di lavoro estero non preclude l’accesso all’agevolazione.
In tali casi, qualora il datore non possa riconoscere direttamente il beneficio in busta paga, il lavoratore potrà fruirne in sede di dichiarazione dei redditi, applicando la riduzione della base imponibile nei limiti e per la durata previsti dalla normativa.
La risposta chiarisce infine che il nuovo regime trova applicazione a partire dal periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi successivi, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti previsti.
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Indennità di fine rapporto e lavoro all’estero: chiarimenti fiscali
Con una recente risposta a interpello ( n. 1 2026), l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni di particolare interesse per datori di lavoro e consulenti del lavoro in tema di tassazione delle somme corrisposte a seguito di accordi di conciliazione intervenuti dopo il licenziamento di un lavoratore che abbia svolto attività in più Stati.
Il chiarimento riguarda, in particolare, l’individuazione del Paese titolare della potestà impositiva sulle indennità riconosciute in sede conciliativa, quando il rapporto di lavoro presenta profili di internazionalità e il lavoratore risulta fiscalmente residente all’estero al momento della cessazione.
Il documento di prassi analizza il trattamento fiscale dell’indennità sostitutiva del preavviso e delle ulteriori somme pattuite per la cessazione del rapporto e del distacco internazionale, offrendo un quadro utile per la corretta gestione degli adempimenti da parte dei sostituti d’imposta italiani. Il tema è rilevante in quanto coinvolge sia la normativa interna in materia di redditi di lavoro dipendente sia le disposizioni convenzionali contro le doppie imposizioni, con effetti diretti sulle ritenute da operare e sui rischi di doppia tassazione.
Il caso
Il caso sottoposto all’Amministrazione finanziaria riguarda una società italiana che aveva alle proprie dipendenze un dirigente successivamente distaccato presso una società estera del gruppo. Nel periodo finale del rapporto, il lavoratore risultava fiscalmente residente all’estero e svolgeva l’attività lavorativa esclusivamente fuori dal territorio italiano.
A seguito del licenziamento e della successiva impugnazione, le parti avevano sottoscritto un accordo di conciliazione che prevedeva il riconoscimento di diverse somme:
- un’indennità sostitutiva del preavviso, ripartita tra la società italiana e quella estera, in proporzione ai periodi di attività svolti nei rispettivi Paesi;
- una ulteriore indennità collegata alla cessazione del rapporto di lavoro e del distacco, posta integralmente a carico della società estera.
La società italiana, in qualità di sostituto d’imposta, ha chiesto se fosse tenuta ad applicare la ritenuta fiscale anche sulle somme corrisposte dalla società estera, evidenziando che quest’ultima non disponeva di una stabile organizzazione in Italia e che il lavoratore, nel periodo d’imposta considerato, era fiscalmente non residente. Il dubbio interpretativo riguardava, quindi, l’individuazione della quota di reddito imponibile in Italia e la corretta applicazione delle regole sulla fonte del reddito, alla luce delle norme del Testo unico delle imposte sui redditi e della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con lo Stato estero di residenza del lavoratore
La decisione e chiarimenti dell’Agenzia
Nel fornire la propria risposta, l’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente chiarito che la valutazione è resa sulla base dei fatti rappresentati dal contribuente, presupponendo la residenza fiscale estera del lavoratore e l’assenza di una stabile organizzazione in Italia della società estera. Entrando nel merito, l’Amministrazione ha ricordato che le indennità percepite una tantum in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, comprese quelle sostitutive del preavviso, rientrano tra i redditi di lavoro dipendente e seguono specifiche regole di tassazione.
Per i soggetti non residenti, tali somme sono imponibili in Italia solo se considerate prodotte nel territorio dello Stato. Cio significa nel caso in questione che:
- l’indennità sostitutiva del preavviso deve essere tassata in Italia limitatamente alla quota corrisposta dal datore di lavoro residente, in quanto riferibile al periodo di attività lavorativa svolta nel territorio nazionale. Su tale importo, la società italiana è tenuta ad applicare la ritenuta come sostituto d’imposta.
- la quota di indennità sostitutiva del preavviso corrisposta dalla società estera, non residente e priva di stabile organizzazione in Italia, non assume rilevanza impositiva nel nostro Paese.
- Lo stesso principio si applica all’ulteriore indennità riconosciuta per la cessazione del rapporto di lavoro e del distacco, integralmente sostenuta dalla società estera e collegata a un’attività svolta esclusivamente all’estero nel periodo immediatamente precedente la cessazione.
L’Agenzia ha inoltre richiamato il principio di prevalenza delle disposizioni convenzionali sulle norme interne, evidenziando come, in assenza di una specifica disciplina per tali emolumenti, si faccia riferimento alle regole generali sui redditi di lavoro dipendente. In base a tali criteri interpretativi, la potestà impositiva spetta allo Stato in cui l’attività lavorativa è stata effettivamente svolta, con la conseguenza che l’Italia può tassare solo la parte di reddito collegata al lavoro prestato sul proprio territorio.
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Amianto: nuove regole 2026 dalla UE
Con il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 che entrerà in vigore il 24 gennaio 2026, l’Italia recepisce la direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.
Il provvedimento interviene in modo puntuale sul Titolo IX, Capo III del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornando obblighi, procedure e valori tecnici di riferimento per i datori di lavoro operanti in attività che comportano rischio di esposizione ad amianto o materiali contenenti amianto.
Le modifiche hanno un impatto diretto sulla gestione dei cantieri, sulla valutazione del rischio, sulla sorveglianza sanitaria e sugli adempimenti documentali richiesti alle imprese.
La normativa in vigore
Il decreto si colloca nel solco della normativa europea e nazionale già vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Restano fermi i principi della legge n. 257/1992 (cessazione dell’impiego dell’amianto) e del D.Lgs. n. 81/2008, ma vengono aggiornati numerosi articoli (da 244 a 262) per adeguarli all’evoluzione scientifica e tecnica.
In particolare, il campo di applicazione viene espressamente esteso a tutte le attività lavorative in cui sussiste o può sussistere rischio di esposizione, incluse manutenzioni, ristrutturazioni, demolizioni, bonifiche, gestione dei rifiuti contenenti amianto, attività estrattive in pietre verdi e interventi di emergenza, come la lotta antincendio in eventi naturali estremi.
Viene inoltre introdotto l’allegato XLIII-ter al D.Lgs. n. 81/2008, che elenca in modo sistematico le patologie professionali correlate all’amianto, rilevanti ai fini degli obblighi di segnalazione e tutela assicurativa.
le principali novità
Tra le innovazioni di maggiore interesse operativo si segnalano:
- il rafforzamento degli obblighi di individuazione preventiva della presenza di amianto negli edifici, soprattutto se realizzati prima del 1992, con possibilità di ricorrere a operatori qualificati quando le informazioni non siano disponibili;
- l’introduzione di una valutazione del rischio che privilegia la rimozione dell’amianto rispetto ad altre soluzioni di manutenzione o incapsulamento;
- l’ampliamento e la standardizzazione del contenuto della notifica preventiva all’organo di vigilanza, con possibilità di invio telematico;
- l’aggiornamento delle modalità di misurazione delle fibre di amianto e del valore limite di esposizione, con una fase transitoria fino al 20 dicembre 2029.
I principali dati di riferimento sono riepilogati nella tabella seguente:
Parametro Valore / Termine Riferimento normativo Valore limite di esposizione 0,01 fibre/cm³ (TWA 8 ore) Art. 254 D.Lgs. 81/2008 Metodo di misurazione fino al 20.12.2029 Microscopia ottica a contrasto di fase Art. 253, c. 6 Metodo di misurazione dal 21.12.2029 Microscopia elettronica o metodi equivalenti Art. 253, c. 6-bis Conservazione documentazione lavoratori 40 anni Art. 250, c. 2-bis Periodicità sorveglianza sanitaria Almeno ogni 3 anni Art. 259 Gli adempimenti operativi
Dal punto di vista operativo, il decreto richiede una revisione delle procedure aziendali relative alla gestione del rischio amianto.
I datori di lavoro devono aggiornare il documento di valutazione dei rischi (DVR), includendo le nuove modalità di misurazione e le priorità di intervento previste dalla norma.
Particolare attenzione va posta alla notifica preventiva: essa deve contenere informazioni dettagliate su lavorazioni, quantitativi di amianto, misure di protezione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nonché essere conservata, per alcuni elementi, per un periodo di quarant’anni.
È inoltre necessario verificare l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale, in particolare quelli delle vie respiratorie, e programmare pause e procedure di decontaminazione coerenti con le nuove prescrizioni.
I consulenti del lavoro e i professionisti della sicurezza sono chiamati a supportare le imprese nell’adeguamento documentale, nella formazione mirata dei lavoratori e nel coordinamento con gli organi di vigilanza e con l’INAIL per la gestione dei registri di esposizione e delle comunicazioni obbligatorie.
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Buoni pasto esenti fino a 10 euro con la manovra 2026
Come preannunciato dalla presidente Meloni tra le priorità della nuova legge di bilancio ci sono misure di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori.
Nella bozza approvata dal Governo a ottobre era stato raccolto il suggerimento previsto da una proposta di legge, avanzata dalla senatrice Paola Mancini (FdI), di l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto elettronici, da 8 a 10 euro.
La misura è stata accolta dai tecnici del Ministero dell’Economia ed è presente nella versione finale della legge pubblicata in Gazzetta il 30 dicembre 2025.
La disciplina dei buoni pasto in vigore
Giova ricordare che per la disciplina in vigore, fiscalmente i buoni pasto corrisposti al lavoratore devono essere in generale sottoposti a tassazione ai fini dell’Irpef in capo al dipendente ma, se concessi alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti, non generano reddito imponibile (e di conseguenza contributivo) entro il limite massimo di:
- € 4 se in formato cartaceo,
- € 8 se in formato elettronico , ora aumentati a 10.
Resta confermato anche il limite di esenzione delle eventuali indennità sostitutive di mensa per gli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo giornaliero di euro 5,29.
Sulla natura reddituale della consegna del buono , si ricorda che la Risoluzione 26/2010 ha ritenuto che si tratta di importo assimilato ad un compenso “in denaro” (non in natura), motivo per cui non trova applicazione la norma sulla non imponibilità fino al limite di € 258 annui dell’eccedenza rispetto al limite di esenzione specifica fino ad € 4 / 8. Per questo motivo solo l’eventuale maggiore valore sarà assoggettato a tassazione.
Invece per il datore di lavoro questi costi sono completamente deducibili, e non scontano il limite del 75% fissato per le spese di vitto e alloggio.
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Indennità di malattia: nuove regole Uniemens da gennaio 2026
Con il messaggio 3029 del 10 ottobre 2025 INPS ha comunicato importanti novità pr la comunicazione dei periodi di malattia indennizzabili per i lavoratori dipendenti del settore privato.
A partire dalla competenza gennaio 2026, il flusso Uniemens dovrà comprendere la compilazione del calendario giornaliero tramite l’elemento <Giorno> (come previsto nel Documento tecnico).
L’obiettivo è migliorare i controlli di coerenza tra esposizione dell’evento, accrediti figurativi e conguagli di indennità di malattia anticipate dal datore di lavoro.
Ecco le principali regole di compilazione
- L’assenza va indicata con <CodiceEvento> = “MAL”.
- Le settimane interessate devono riportare il “tipo copertura” come da prassi ordinaria.
- L’elemento <DiffAccredito> deve contenere la retribuzione persa per malattia nel mese.
Ambito di applicazione
Il calendario giornaliero va compilato per tutti gli eventi di malattia, indipendentemente dalla durata (anche inferiore a 7 giorni), per consentire all’Istituto la verifica del periodo effettivo di malattia.
Valorizzazione e codici Uniemens
Valorizzazione dell’elemento <Giorno>
- <Lavorato> = “N”.
- <CodiceEventoGiorn> = “MAL”.
- <InfoAggEvento>: indicare il PUC (per certificato telematico), oppure la data inizio malattia o il protocollo del certificato cartaceo.
- <TipoInfoAggEvento> = “CM” (PUC), “DT” (data), “PR” (protocollo).
Codici di copertura giornaliera
- Giorno Tipo di valorizzazione Codice
- Lunedì–Venerdì (oltre i 3 giorni di carenza) Giorni indennizzati “1” o “2”
- Prime 3 giornate di carenza / eventi < 7 giorni Retribuite dal datore / non indennizzate “0”
- Sabato e domenica Sempre “0” (giorni inclusi nel periodo) “0”
- Per gli eventi ≥ 7 giorni: le prime 3 giornate “0”, poi “1/2” nei giorni feriali, “0” nei festivi.
- Per gli eventi < 7 giorni: tutti i giorni “0”.
Dal periodo di competenza gennaio 2026, si utilizzano esclusivamente i nuovi codici conguaglio nell’elemento <InfoAggCausaliContrib>:
- Codice Descrizione Evento
- 0058 Importo indennità economica di malattia anticipata MAL
- E777 Differenze indennità malattia MAL
Identificazione del motivo di utilizzo
- <IdentMotivoUtilizzoCausale> = PUC, DATA o PROTOCOLLO.
- <AnnoMeseRif> = mese di competenza dell’evento.
- <ImportoAnnoMeseRif> = importo conguagliato per il singolo motivo.
Per più eventi nello stesso mese:
si possono inviare più <InfoAggCausaliContrib> (uno per ciascun evento) oppure più <IdentMotivoUtilizzoCausale> nello stesso elemento.
Per eventi con più certificati di continuazione, indicare tutti i PUC o protocolli ricorsivi.
Calendario e regolarizzazioni – Tabella di riepilogo
Calendario differito: le nuove regole valgono dal flusso febbraio 2026 (calendario di gennaio).
Per esposizioni pregresse (ante gennaio 2026) si applicano le vecchie modalità.
Il codice E775 (“Restituzione indennità malattia indebita”) non è più utilizzabile → si procede tramite flusso regolarizzativo.
Restano invariati i codici “R806” e “R808”.