• Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Bonus Sport famiglie: ecco chi lo riceve

    Con un DPCM del 15.7.2025  firmato dai Ministri dello Sport, dell’Economia e del Lavoro, ha preso forma il nuovo bonus detto "Fondo Dote per la Famiglia”: un contributo pubblico per le famiglie a basso ISEE , per consentire la partecipazione dei figli a corsi sportivi e attività ricreative extra-scolastiche , pari a  300 euro per figlio (max due per famiglia).

     La misura, prevista dalla legge di bilancio 2025 (art. 1, commi 270-272), dispone 30 milioni di euro per l’anno in corso, destinati a coprire parzialmente i costi delle attività svolte da 

    • associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD),
    •  enti del Terzo settore (ETS) e 
    • ONLUS iscritti nei registri ufficiali.

    Il dipartimento ha  pubblicato un primo elenco, non nominativo, dei beneficiari delle risorse – minori dai 6 ai 14 anni – pari a 75.254 soggetti, che potranno verificare la propria presenza attraverso il codice identificativo della domanda.

    I beneficiari  riceveranno  anche una e-mail al proprio indirizzo inserito, con la  notizia dell’avvenuto inserimento nell’elenco.

    I beneficiari, inoltre, una volta verificata l’ammissione al contributo, potranno contattare l’Ente (presente in elenco) che fornisce il corso per il tesseramento e l’inizio delle attività.

    Si precisa che sarà pubblicato un successivo elenco relativo agli ulteriori beneficiari.

    Il comunicato da ulteriori informazioni anche agli enti

    al fine del percepimento della seconda e terza tranche del contributo, dovranno effettuare un monitoraggio della frequenza dei corsi da parte dei beneficiari, e compilare l’apposito modulo disponibile sulla Piattaforma, 

    che andrà sottoscritto e caricato in 2 finestre, 

    • dal 16 febbraio al 1° marzo 2026 e
    • dal 1° al 16 luglio 2026.

    Eventuali richieste di informazioni, sia da parte dei Beneficiari che degli Enti, dovranno essere indirizzate unicamente all’indirizzo [email protected] o contattando telefonicamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30, il numero di telefono dedicato 06.6779.6668.

     Qui l'elenco di enti accreditati   ad oggi.

    Le attività devono prevedere frequenza almeno bisettimanale e svolgersi entro il 30 giugno 2026. L'importo sarà erogato direttamente agli enti destinatari.

    A chi spetta e come funziona il bonus sport: importi, tempi e vincoli

    Il contributo, di massimo 300 euro per figlio, è riservato ai nuclei familiari con ISEE minorenni fino a 15.000 euro e con figli di età compresa tra 6 e 14 anni. 

    Ogni famiglia potrà richiedere l’agevolazione per un massimo di due figli. Il bonus non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali o contributi per le stesse attività, rilasciati da Comuni, Regioni o altri enti pubblici. 

    Il contributo può essere richiesto esclusivamente per attività sportive o ricreative svolte con frequenza minima bisettimanale, che si dovranno svolgere entro  giugno 2026, con inizio entro il 15.12.2025.

     Le attività devono essere svolte presso enti sportivi accreditati, che saranno elencati in un registro pubblico consultabile sul sito del Dipartimento per lo Sport. 

    Ecco una sintesi operativa della procedura che prevede DUE FASI :

     FASE 1- ITER PER ENTI SPORTIVI (ASD, SSD, ETS, ONLUS)
    Chi può partecipare ASD e SSD iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche; ETS iscritti al RUNTS; ONLUS iscritte all’anagrafe dell’Agenzia delle Entrate
    Attività ammesse Corsi sportivi o attività ricreative di almeno 6 mesi, con frequenza minima bisettimanale
    Periodo di candidatura Dal 29 luglio 2025 ore 12:00 all'8 settembre 2025 ore 12:00
    Modalità di candidatura Online tramite piattaforma: avvisibandi.sport.governo.it
    Documentazione richiesta Indicazione corsi offerti, periodo, numero posti, durata, costo totale, ore settimanali
    Esito Tutte le domande valide saranno accettate, non è prevista graduatoria
    Contatti utili Supporto tecnico: [email protected]
    Info bando: [email protected] (oggetto: “FONDO DOTE FAMIGLIA”)
    FASE 2 –  ITER PER LE FAMIGLIE
    Chi può partecipare Famiglie con figli a carico tra 6 e 14 anni e ISEE minorenni ≤ 15.000 €
    Contributo previsto Massimo 300 € per figlio (max 2 figli per nucleo familiare)
    Modalità di candidatura Online su piattaforma indicata nell’Avviso pubblicato dal Dipartimento per lo Sport
    Tempistiche A partire dalla pubblicazione dell’elenco dei corsi disponibili  sul sito ministeriale ( probabilmente  da metà settembre 2025)
    Documentazione richiesta a) Dati anagrafici del minore e del genitore
    b) Autocertificazione ISEE minorenni
    c) Dichiarazione di non cumulo con altri contributi per la stessa prestazione
    d) Documento di identità del richiedente
    Assegnazione In base all’ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento fondi

    Fondo dote famiglia: condizioni e modalità

    Il contributo sarà assegnato secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino ad esaurimento fondi.

     In caso di errori o mancanza di requisiti, il Dipartimento per lo Sport potrà escludere la richiesta o richiedere integrazioni. In caso di rinunce o revoche, si procederà allo scorrimento delle domande in lista.

    Le famiglie che ricevono il contributo dovranno garantire la partecipazione dei minori: la mancata frequenza di oltre il 30% delle attività comporterà la decadenza dal beneficio e l’eventuale restituzione delle somme già erogate. 

    Sono previsti controlli anche in loco presso le strutture accreditate e verifiche fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate per evitare cumuli indebiti.

    Infine, tutte le informazioni su destinatari e importi assegnati saranno rese pubbliche sul sito istituzionale del Dipartimento per la massima trasparenza.

    Le istruzioni per le domande

    Il comunicato ministeriale del 26 settembre 2025 precisa che:

    A seguito della conclusione della fase di adesione alla misura da parte di ASD, SSD, ETS e ONLUS di ambito sportivo, si pubblica l’elenco dei corsi sportivi disponibili sul territorio nazionale. Si invitano gli enti sportivi aderenti a verificare la correttezza dei dati inseriti e comunicare eventuali difformità all’indirizzo [email protected]. A partire dalle ore 12.00 di lunedì 29 settembre p.v. e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sarà possibile presentare domanda sulla piattaforma dedicata, accessibile all’indirizzo: https://avvisibandi.sport.governo.it. La domanda potrà essere presentata esclusivamente da genitori o esercenti la potestà genitoriale di minori con età compresa tra i 6 e i 14 anni al momento della presentazione della domanda.

    Per la selezione del corso sportivo, è necessario inserire il codice del corso, reperibile negli elenchi pubblicati (pdf, excel). Si raccomanda la massima attenzione all’inserimento del codice, poiché la domanda non potrà essere modificata e la sua cancellazione comporterà la perdita della priorità acquisita.

    L’accesso alla piattaforma avviene tramite SPID o CIE. Per verificare il requisito dell’indicatore ISEE pari o inferiore a 15.000 euro, è richiesta una dichiarazione ISEE minorenni in corso di validità. Le istruzioni per ottenere l’ISEE sono disponibili sul sito dell’INPS https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoIsee.  La veridicità della dichiarazione ISEE sarà verificata automaticamente dalla piattaforma; pertanto, non è necessario allegare la dichiarazione alla domanda.

     Durante la compilazione della domanda, il genitore o l’esercente la potestà genitoriale dovrà compilare e allegare il presente allegato firmato (anche con firma analogica, non digitale), insieme a una copia del documento di identità in corso di validità.

    Si precisa che l’invio della domanda non costituisce garanzia di ricezione del contributo, che sarà assegnato solo a seguito dei necessari controlli di competenza.

    Per maggiori informazioni, è possibile consultare la pagina dedicata al Fondo dote Famiglia 2025:

    https://www.sport.governo.it/it/bandi-e-avvisi/fondo-dote-famiglia/fondo-dote-famiglia-2025-al-via-la-raccolta-di-adesioni-da-parte-di-asd-ssd-ets-e-onlus-di-ambito-sportivo/

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Contributi Commercialisti: conguagli in scadenza il 22 dicembre

    Con un messaggio sul sito della Cassa  dei dottori commercialisti ed esperti contabili ,CNPADC,  ricorda che il 22 dicembre 2025 è il termine ultimo per il pagamento delle eccedenze contributive 2025, prima rata o rata unica, e/o del contributo di maternità 2025, da effettuarsi secondo la modalità scelta in sede di adesione al servizio PCE 2025.

    • chi ha optato per la modalità PagoPa o MAV, può generare l'avviso di pagamento accedendo al Servizio PPC all’interno dei Servizi Online e pagarlo secondo i consueti canali, anche con Carta di Credito Dottori Commercialisti, accedendo al Servizio MCC;
    • chi ha optato per la modalità SDD, avrà l'addebito con valuta 22 dicembre 2025 (salvo buon fine) sulle coordinate IBAN indicate in fase di adesione al servizio PCE 2025.
    • Dal prossimo 23 dicembre sarà possibile presentare domanda di Regolarizzazione Spontanea (servizio DRS) per sanare l'eventuale tardiva comunicazione dei dati reddituali e/o il ritardato pagamento delle eccedenze, versando sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie.

    La novità del versamento con F24

     

    Una novità attesa da anni arriva per i dottori commercialisti: con la delibera n. 96/25/DI, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 2025:  la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti consente finalmente il versamento dei contributi previdenziali tramite modello F24, con la possibilità di compensare i contributi dovuti con i crediti d’imposta maturati. 

    L’adozione del modello F24 consente un’integrazione diretta con il sistema dei versamenti unitari previsto dal D.Lgs. 241/1997, estendendo la possibilità di compensazione a contributi minimi obbligatori, integrativi e soggettivi, nonché agli eventuali accessori.

    Va sottolineato che l'efficacia operativa della misura sarà pienamente raggiunta solo dopo la pubblicazione dei codici tributo e delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. 

    La riforma segna una conquista di rilievo per una categoria che negli ultimi anni ha accumulato ingenti crediti fiscali non utilizzabili, in particolare derivanti da bonus edilizi o superbonus .

    Grazie a questa integrazione tra sistema fiscale e previdenziale, i dottori commercialisti potranno finalmente valorizzare tali crediti, trasformandoli in uno strumento concreto di sostegno e stabilità per la propria attività professionale.

  • Pensioni

    Pensioni dicembre 2025: bonus 154,94 euro e quattordicesima: guida INPS

    Con il Messaggio INPS n. 3781 del 15 dicembre 2025 l’Istituto comunica di avere completato le lavorazioni sulla rata di pensione di dicembre 2025, includendo – se spettanti –  le due somme aggiuntive:

    1. importo aggiuntivo di 154,94 euro riferito all’anno 2025 e
    2.  somma aggiuntiva “quattordicesima” per i pensionati che maturano i requisiti di pensionamento nel secondo semestre 2025.

    Secondo i dati forniti dall’INPS, l’importo aggiuntivo è stato attribuito a oltre 400.000 pensionati, mentre la quattordicesima di dicembre 2025 riguarda 149.580 beneficiari

    Nella maggior parte dei casi il pagamento avviene d’ufficio, mentre per alcune posizioni sono necessarie verifiche da parte delle Strutture territoriali.

    Misura Pagamento Dati INPS
    Importo aggiuntivo 2025 Fino a 154,94 € Oltre 400.000 beneficiari
    Quattordicesima 2025 Nel cedolino di dicembre 149.580 beneficiari

    Pensione dicembre 2025 e importo aggiuntivo e quattordicesima cosa sono

    L’importo aggiuntivo di 154,94 euro trova fondamento nell’articolo 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

    Si tratta di una somma riconosciuta ai pensionati con redditi contenuti, secondo criteri già definiti dalla circolare INPS n. 68 del 2001. Per l’anno 2025 l’INPS precisa che, per le pensioni gestite nei sistemi integrati, l’attribuzione avviene in via provvisoria, in attesa delle verifiche reddituali definitive.

    La quattordicesima è invece disciplinata dall’articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificata successivamente dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232

    Per le istruzioni operative riferite al 2025, il Messaggio INPS richiama anche il messaggio n. 1966 del 20 giugno 2025.

    Per entrambe le prestazioni, nelle elaborazioni di dicembre 2025 sono stati applicati i valori aggiornati tenendo conto dell’indice di perequazione definitivo pari a +0,80%.

    Pensione dicembre 2025: calcolo importo aggiuntivo

    L’importo aggiuntivo può spettare ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive o esonerative, nonché delle altre forme di previdenza obbligatoria, incluse le pensioni erogate dagli enti trasformati ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994.

    L’INPS segnala tuttavia diverse ipotesi di esclusione

    L’importo non è riconosciuto, tra l’altro, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva finché la prestazione non risulta completa, né su alcune prestazioni assistenziali o su pensioni supplementari, detassate per convenzioni contro la doppia imposizione o con pagamento localizzato. 

    Restano inoltre escluse le pensioni con importo pari a zero nel mese di dicembre 2025.

    Per le pensioni dei sistemi integrati, l’attribuzione avviene in via provvisoria, sulla base dell’importo pensionistico e dell’ultimo reddito disponibile in banca dati, purché non antecedente al 2021. In presenza di decorrenza infrannuale, l’importo è riconosciuto in misura proporzionale ai mesi di pensione.

    Parametro 2025 Valore Utilizzo
    Importo aggiuntivo massimo 154,94 € Accreditato a dicembre se spettante
    Trattamento minimo annuo 7.844,20 € Parametro per i limiti di reddito
    Limite reddito individuale 11.766,30 € Trattamento minimo × 1,5
    Limite reddito familiare 23.532,60 € Trattamento minimo × 3

    Nel cedolino di dicembre 2025 l’importo è indicato con la dicitura “Importo aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – Credito anno 2025”. In caso di mancato accredito, è necessario verificare i dati reddituali ed eventualmente presentare una ricostituzione pensionistica.

    Pensione dicembre 2025: istruzioni dettagliate quattordicesima II semestre

    La quattordicesima viene riconosciuta con la rata di dicembre 2025 ai pensionati che compiono 64 anni nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2025, nonché a coloro che diventano titolari di pensione nel corso del 2025, purché in possesso dei requisiti reddituali previsti.

    Per la Gestione pubblica, il pagamento riguarda chi perfeziona il requisito anagrafico tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025

    L’INPS segnala che sono state lavorate le domande pervenute fino al 6 ottobre 2025 e che eventuali posizioni scartate devono essere verificate dalle Strutture territoriali, soprattutto in presenza di più trattamenti pensionistici.

    Quattordicesima dicembre 2025 Numero beneficiari
    Totale beneficiari 149.580
    Gestione integrata 148.291
    Gestione pubblica 1.289

    L’INPS precisa che, qualora emerga successivamente la perdita dei requisiti, le somme indebitamente percepite saranno recuperate in 12 rate a partire dalla prima rata utile, previa comunicazione al pensionato.

    Nel cedolino di dicembre 2025 la somma è indicata come “Quattordicesima (Legge 3 agosto 2007, n. 127) – Credito anno 2025”. Anche per questa prestazione sono previste comunicazioni tramite e-mail, App IO e area personale MyINPS.

    Pensione dicembre 2025 come verificare e richiedere gli importi

    Per consultare il cedolino della pensione di dicembre 2025, inclusi i dettagli su importi aggiuntivi e quattordicesima mensilità, è necessario accedere al servizio online dell'INPS dedicato ai pensionati accedendo al sito  www.inps.it e procedendo all'autenticazione  come segue:

    1 – Clicca su "Accedi" in alto a destra.

    Effettua l'accesso utilizzando una delle seguenti credenziali:

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
    • CIE (Carta d'Identità Elettronica)
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

    2 – Una volta autenticato, nella sezione "Servizi",   utilizza la barra di ricerca digitando "Cedolino della pensione".

    3 – Seleziona il servizio "Cedolino della pensione" dai risultati.

    Consultazione del Cedolino:

    All'interno del servizio, potrai visualizzare e scaricare il cedolino relativo al mese di dicembre 2024, che includerà dettagli su:

    • Importo della pensione mensile
    • Eventuali importi aggiuntivi
    • Quattordicesima mensilità
    • Altre voci pertinenti

    In caso di difficoltà nell'accesso o nella consultazione, è consigliabile contattare il Contact Center dell'INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) o al 06 164 164 (da rete mobile, a pagamento secondo la tariffa del proprio operatore).

    INPS ricorda che coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione online, denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria identità digitale (SPID – Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS – Carta Nazionale dei Servizi o CIE – Carta di identità elettronica 3.0 – o eIDAS).

    In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato che assicurano assistenza gratuita.

  • Inail

    Autoliquidazione INAIL 2025-26 riduzione e basi di calcolo

    Sono state pubblicate dall'INAIL  il 12 dicembre 2025 le istruzioni operative  per sulle basi di calcolo e la percentuale di riduzione del tasso medio per l'autoliquidazione  dei premi 2025-26.

    In particolare viene specificato che il Consiglio di amministrazione con la deliberazione n. 146 del 21 luglio 2025 ha aggiornato le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole .

    Successivamente è intervenuto il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, che ha autorizzato l’Inail a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione  in bonis per andamento infortunistico, demandandone la relativa attuazione ad un successivo decreto interministeriale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di  entrata in vigore 

    Il decreto esclude dal riconoscimento del bonus per le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro  .

    Inoltre per non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del  premio già a partire da febbraio 2026, nelle more del perfezionamento di tale decreto, il  Presidente dell’Inail con la deliberazione n. 17 del 10 novembre 2025 , ha autorizzato  l’applicazione, in via provvisoria, delle 

    • nuove aliquote  contenute nelle tabella  A “Bonus” e 
    • l’aliquota di oscillazione in riduzione nella misura fissa del 13% (anziché del 5%) nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT).

    Basi di calcolo INAIL online dal 12 dicembre

    In un secondo documento INAIL  comunica che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2025/2026 è disponibile in www.inail.it nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” dal 12 dicembre 2025.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo Servizi Ambientali: finanziamento dei piani formativi

    Con il messaggio n. 3724 del 9 dicembre 2025, l’INPS fornisce le istruzioni operative e contabili per l’accesso al finanziamento dei programmi formativi nell’ambito del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali. Le indicazioni sono rivolte in modo diretto a datori di lavoro e consulenti/intermediari, e riguardano in particolare:

    •   le modalità di presentazione dell’istanza, 
    • i limiti di finanziabilità e 
    • la corretta esposizione del conguaglio nel flusso Uniemens.

    Il fondo di solidarietà servizi ambientali

    La misura trova fondamento nell’articolo 6, comma 1, lettera d) del D.I. 9 agosto 2019, n. 103594 (istitutivo del Fondo), come modificato dal D.I. 29 settembre 2023. La norma prevede che il Fondo possa provvedere al finanziamento di prestazioni in favore dei lavoratori, anche eventualmente in esubero, per assicurare l’effettuazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali/territoriali/regionali/UE.

    Sul piano regolamentare, il Comitato amministratore del Fondo, con delibera n. 33 del 21 luglio 2025, ha approvato il Regolamento programmi formativi, che disciplina le modalità di accesso alla prestazione. Il messaggio INPS interviene quindi a scioglimento della riserva richiamata nel paragrafo 4.2 della circolare n. 85 del 26 luglio 2024, fornendo il quadro applicativo per la fase di domanda e conguaglio.

    Istruzioni operative: domanda, scadenze, calcolo importi

    La domanda può essere trasmessa dalla data di pubblicazione del messaggio (9 Dicembre 2025)  tramite portale INPS, accedendo con SPID (livello 2), CIE 3.0 o CNS. 

    Il percorso operativo indicato è: ricerca “Servizi per aziende e consulenti” → “CIG e Fondi di solidarietà” → “Fondi di solidarietà”, quindi selezione di: Intervento “002 Formazione” e Fondo “Fondo Servizi Ambientali”, con inserimento di matricola aziendale e periodo richiesto.

    Sul piano dei termini, l’istanza è presentabile per gli importi effettivamente fruiti: 

    1. dal giorno successivo alla conclusione dell’intervento formativo e 
    2. non oltre il sesto mese da tale data (o dalla data dell’accordo se successiva).

    La domanda deve includere, oltre ai dati aziendali, elementi essenziali quali: periodo di formazione; numero lavoratori; totale ore svolte; importo da finanziare; data accordo sindacale; dichiarazione di responsabilità sull’eventuale utilizzo di altri finanziamenti (nazionali/territoriali/regionali/UE) e sull’eventuale ricorso congiunto con altre prestazioni ordinarie.

    Sono obbligatori gli allegati: copia dell’accordo sindacale e elenco lavoratori beneficiari, con per ciascuno retribuzione oraria lorda, ore di formazione e retribuzione da finanziare. 

    Attenzione anche ai limiti:

    1.  l’intervento non può superare 12 mesi;
    2.  l’importo per lavoratore è pari alla retribuzione oraria lorda × ore formazione, al netto di eventuali concorsi di altri fondi; per il calcolo della retribuzione oraria, la retribuzione mensile di riferimento è l’imponibile previdenziale. 
    3. Infine, opera il tetto aziendale: il finanziamento è riconosciuto entro il limite massimo della contribuzione dovuta dal datore, includendo anche contribuzione addizionale e straordinaria, e comunque nei limiti dei contributi ordinari dovuti fino al trimestre precedente, al netto degli oneri di gestione/amministrazione del Fondo.

    Flusso Uniemens e conguaglio: cosa indicare (tabella operativa)

    Per le istanze di finanziamento, i datori con posizioni contributive contraddistinte dal Codice autorizzazione “1Z” (o i consulenti/intermediari) devono associare alla domanda un codice identificativo “Ticket” (16 caratteri alfanumerici), prelevato da servizio web o generato dall’apposita funzione. Il Ticket serve a uniformare la gestione procedurale, ma non deve essere utilizzato per l’esposizione degli eventi nel flusso Uniemens. 

    Dopo la delibera del Comitato amministratore, la Struttura INPS territorialmente competente rilascia una autorizzazione conforme, necessaria per procedere al conguaglio.

    Fase / adempimento Cosa fare Dove/come (Uniemens o portale) Note operative
    Associazione Ticket alla domanda Indicare un Ticket di 16 caratteri alfanumerici In domanda sul servizio “Fondi di solidarietà” Serve per la gestione procedurale; non va esposto in Uniemens
    Autorizzazione INPS al conguaglio Attendere l’autorizzazione della Struttura competente dopo la delibera Rilasciata dalla Struttura INPS territorialmente competente È condizione per il conguaglio
    Numero autorizzazione Valorizzare il numero rilasciato da INPS Elemento <NumAutorizzazione> Inserire esattamente il numero di autorizzazione comunicato
    Causale a credito Indicare la causale prevista per recupero formazione Elemento <CongFSolCausaleACredito>: L110 Significato: “Recupero formazione Fondi di solidarietà”
    Importo a credito Esporre l’importo da porre a conguaglio Elemento <CongFSolImportoACredito> Coerente con autorizzazione e importi effettivamente fruiti

  • CCNL e Accordi

    Rinnovo CCNL portieri 2025-2028: aumenti, arretrati e nuove tutele

    Si è chiusa con esito positivo (comunicato 5 dicembre 2025) la consultazione territoriale sull’ipotesi di accordo sottoscritta a fine ottobre 2025 per il rinnovo del CCNL dei dipendenti da proprietari di fabbricati, applicato a circa 40mila tra portieri, addetti alle pulizie e figure affini. 

    Il contratto decorre dal 1° novembre 2025 e scade il 31 ottobre 2028: oltre al recupero economico dopo la vacanza contrattuale, il testo interviene su mansioni, indennità, malattia, genitorialità, prevenzione sanitaria, contrasto a molestie/violenze, e istituisce una commissione paritetica per aggiornare ruoli e composizione della retribuzione.

    Ecco maggiori dettagli.

    Le novità del rinnovo contratto portieri

    Sul piano retributivo l’aumento complessivo è pari a 209,20 euro lordi a regime per il livello A3/A4 (riparametrato per gli altri livelli), con tre decorrenze:

    • +154,28 euro dal 1° gennaio 2026, 
    • +27,18 euro dal 1° gennaio 2027, 
    • +27,73 euro dal 1° gennaio 2028;

    l’accordo quantifica anche una massa salariale complessiva di 6.457 euro entro ottobre 2028 per un full time A3/A4, corrispondente a un incremento complessivo della paga conglobata del 17,36%. 

    È confermata inoltre l’una tantum di 1.500 euro (A3/A4) per il ristoro della vacanza contrattuale, in tre rate: 

    • novembre 2025 (500 euro), 
    • giugno 2026 (500 euro), 
    • giugno 2027 (500 euro);

     la stessa una tantum spetta anche a chi cessa per licenziamento tra 1° novembre 2025 e 30 giugno 2027.

     Tra le altre misure economiche e organizzative si segnalano anche : 

    • malattia con indennità elevata al 65% fino al 20° giorno e al 75% dal 21° al 180°;
    •  infortuni con anticipazione a carico del datore (dal 1° gennaio) dell’indennità temporanea assoluta; 
    • assistenza sanitaria integrativa estesa ai familiari fiscalmente a carico con contributo aggiuntivo di 6 euro/mese a carico datore dal 1° febbraio 2027 (prestazioni attivabili già dal 1° novembre 2025); 
    • maggiorazione del 15% del salario conglobato per i lavoratori profilo B con orario inferiore a 8 ore settimanali; 
    • nuove/regolamentate indennità e mansioni (chiavi per alloggi in locazione, ritiro raccomandate/pacchi, ordine di servizio, mansioni D3 su rifiuti e lavaggio bidoni); 
    • inserimento del 4 ottobre (San Francesco d’Assisi) tra le festività riconosciute;
    •  una giornata di permesso retribuito per prevenzione medica; 
    • rafforzate le norme su genitorialità, molestie/violenze e, per le donne vittime di violenza, la possibilità di ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.

    Tabella riepilogo novità economiche

    Voce economica Importo / misura Decorrenza / scadenza Note
    Aumento complessivo a regime (livello A3/A4) +209,20 € lordi A regime dal 1° gennaio 2028 Riparametrato per gli altri livelli
    Tranche aumento 1 +154,28 € Dal 1° gennaio 2026 Su A3/A4 (altri livelli riparametrati)
    Tranche aumento 2 +27,18 € Dal 1° gennaio 2027 Su A3/A4 (altri livelli riparametrati)
    Tranche aumento 3 +27,73 € Dal 1° gennaio 2028 Su A3/A4 (altri livelli riparametrati)
    Una tantum vacanza contrattuale (A3/A4) 1.500 € (3 rate da 500 €) Nov 2025 / Giu 2026 / Giu 2027 Riconosciuta anche in caso di licenziamento tra 1/11/2025 e 30/06/2027
    Indennità di malattia 65% fino al 20° giorno; 75% dal 21° al 180° Durante la vigenza contrattuale Incremento delle percentuali
    Infortuni: anticipazione indennità Anticipazione a carico del datore dell’indennità temporanea assoluta Dal 1° gennaio Misura introdotta ex novo
    Sanità integrativa (familiari fiscalmente a carico) +6 € / mese a carico datore Dal 1° febbraio 2027 Prestazioni erogabili dal 1° novembre 2025
    Maggiorazione profilo B (orario ridotto) +15% sul salario conglobato Durante la vigenza contrattuale Per orario inferiore a 8 ore settimanali

  • Lavoro Dipendente

    Mansioni superiori e sostituzione del dipendente: i limiti per l’azienda

    Nella gestione del personale, l’assegnazione del lavoratore a mansioni superiori incide direttamente su inquadramento, trattamento economico e tutela della professionalità.  Diventa importante quindi per datori di lavoro e consulenti  distinguere tra impiego temporaneo legittimo—anche per esigenze sostitutive—e utilizzo prolungato che, in concreto, assume carattere stabile e può generare richieste di  superiore inquadramento e differenze retributive.

     L’ordinanza 28 novembre 2025, n. 31120, della Corte di cassazione (sezione lavoro) ribadisce che la sostituzione dell’assente con diritto alla conservazione del posto opera come eccezione alla regola, e richiede un accertamento rigoroso del nesso funzionale tra assenza, sostituzione e durata dell’assegnazione. 

    In particolare, quando lo svolgimento delle mansioni superiori si protrae in modo significativamente eccedente rispetto alla fisiologia della sostituzione, il giudice deve verificare se l’organizzazione del lavoro abbia determinato un impiego di fatto “strutturale” del dipendente a livello superiore, con possibile elusione delle tutele. Il contenzioso esaminato nasce da una domanda di riconoscimento del superiore livello e delle differenze economiche, a fronte di mansioni svolte in concreto riconducibili a un livello superiore.

    Il caso

    Una lavoratrice, dipendente di una società poi fallita, era stata adibita a mansioni superiori per sostituire il responsabile assente e ha agito per ottenere il riconoscimento dell’inquadramento nel livello superiore previsto dal contratto applicato ("L'assegnazione nel superiore livello di inquadramento diviene definitiva dopo un periodo di tre mesi di effettivo servizio"  e le conseguenti differenze retributive

    La controparte datoriale ha ricondotto l’assegnazione a ragioni sostitutive: la lavoratrice avrebbe coperto le funzioni del responsabile assente solo per aspettativa, in attesa della successiva designazione del nuovo responsabile.

    Cassazione: sostituzione senza inquadramento possibile abuso

    Il tribunale ha riconosciuto il diritto al superiore inquadramento con effetti economici e contributivi, ma limitandone la decorrenza e la durata (dal terzo mese successivo all’avvio dell’aspettativa del responsabile  fino al termine dell'incarico). 

    La corte d’appello, nel respingere l’impugnazione della lavoratrice su tale delimitazione, ha valorizzato la causale sostitutiva, ritenendo applicabile la disciplina che, nel testo anteriore alla riforma del 2015, esclude la definitività dell’assegnazione quando le mansioni superiori siano rese per sostituire un assente con diritto alla conservazione del posto (art. 2103 c.c.). Ha inoltre giudicato non fondata la tesi di “stabilizzazione” invocata dalla lavoratrice sulla base della previsione collettiva che riconosce la definitività dopo tre mesi di effettivo servizio (art. 16, comma 3, CCNL Federambiente).

     La Suprema Corte censura l’impostazione della corte territoriale nella parte in cui la sostituzione è stata  considerata automaticamente utile per definire non definitiva l’assegnazione, senza un vaglio sostanziale sulla concreta configurazione e durata della sostituzione.

     La Cassazione chiarisce che la non definitività è un’eccezione e richiede un accertamento “sicuro” del collegamento tra mansioni svolte e sostituzione; tale collegamento può risultare anche da elementi fattuali, ma non può risolversi in una qualificazione meramente formale dell’assetto organizzativo. La durata anomala e prolungata dell’impiego in mansioni superiori impone, secondo la Corte, un controllo rigoroso per escludere un abuso datoriale e un uso distorto della causale sostitutiva, idoneo a eludere la tutela della professionalità. 

    Richiamando i precedenti, la Cassazione ribadisce anche che la legge non impone, di per sé, la comunicazione al sostituto del nominativo e delle ragioni della sostituzione, ferma la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere tutele ulteriori (Cass. 12793/2003; Cass. 7126/2007; Cass. 24348/2006).