• Rubrica del lavoro

    Assenze dal lavoro per ambiente nocivo: no al licenziamento

    Con l’ordinanza n. 3145 del 12 febbraio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, torna ad affrontare un tema di particolare interesse per datori di lavoro e consulenti: la tutela del lavoratore in presenza di condizioni ambientali nocive e il corretto riparto dell’onere della prova in caso di contestazione disciplinare culminata nel licenziamento. 

    La decisione si colloca nell’alveo della responsabilità contrattuale del datore di lavoro in materia di sicurezza e dignità della persona, offrendo chiarimenti rilevanti sull’applicazione dell’art. 2087 c.c. e sui rapporti tra inadempimento datoriale, eccezione di inadempimento del lavoratore e natura ritorsiva del recesso.

    Il caso: lavoro in condizioni non idonee

    La controversia trae origine dal licenziamento per giusta causa intimato a una lavoratrice, cui era stata contestata un’assenza ritenuta ingiustificata dal posto di lavoro. In precedenza, la stessa dipendente era già stata destinataria di un licenziamento annullato in sede giudiziale perché qualificato come ritorsivo, con conseguente reintegrazione.

    Dopo il rientro in servizio, la lavoratrice aveva denunciato condizioni ambientali non idonee sotto il profilo climatico e igienico-sanitario, lamentando in particolare temperature eccessivamente rigide nei locali di lavoro e servizi igienici privi di adeguata riservatezza.

     A fronte di tali condizioni, aveva interrotto la prestazione, ritenendo legittimo il proprio comportamento in quanto reazione a un inadempimento datoriale.

    Il datore di lavoro, ritenendo ingiustificata l’assenza, aveva avviato il procedimento disciplinare culminato nel licenziamento per giusta causa. 

    Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi avevano dichiarato l’illegittimità del recesso, ravvisando sia l’inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza, sia il carattere ritorsivo del provvedimento espulsivo, con applicazione della tutela reintegratoria prevista dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2015.

    La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione, contestando in particolare l’erronea applicazione delle regole sull’onere della prova e la qualificazione del licenziamento come ritorsivo.

    La decisione della Suprema corte: licenziamento illegittimo

    La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando l’impostazione dei giudici di merito sotto un duplice profilo: 

    1. la responsabilità datoriale per violazione dell’obbligo di sicurezza e
    2.  la corretta distribuzione dell’onere probatorio.

    In primo luogo, la Cassazione ribadisce che la responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, in quanto l’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore integra per legge il contenuto del contratto di lavoro. Ne consegue che trova applicazione la disciplina generale dell’inadempimento di cui all’art. 1218 c.c.

    Sotto il profilo probatorio, il lavoratore è tenuto ad allegare l’esistenza del rapporto di lavoro e la situazione di pericolo o di inadempimento datoriale, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno o il rischio. In particolare, secondo il principio di diritto enunciato dalla Corte, l’assenza di una condizione di nocività o lesività dell’ambiente di lavoro, tale da escludere un concreto pericolo per l’integrità fisica o la dignità personale, deve essere provata dal datore.

    La Corte precisa che tale riparto opera non solo nei casi di danno già verificatosi (infortunio o malattia professionale), ma anche quando il lavoratore deduca una situazione di pericolo o un mero inadempimento in materia di sicurezza, prima ancora del verificarsi di un evento lesivo.

    Quanto al comportamento della lavoratrice, i giudici di legittimità hanno ritenuto corretta la qualificazione dell’assenza come legittima reazione a un inadempimento datoriale, richiamando il principio dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. La valutazione circa la proporzionalità tra gli opposti inadempimenti è stata considerata tipicamente rimessa al giudice di merito e, nel caso concreto, sorretta da motivazione adeguata.

    Infine, con riferimento alla natura ritorsiva del licenziamento, la Cassazione ha ritenuto che la Corte territoriale avesse raggiunto tale convinzione sia per l’assenza di una valida giustificazione disciplinare, sia  per il  contesto complessivo dei rapporti tra le parti, inclusa la precedente declaratoria di nullità di un primo licenziamento. 

    La reiterazione di condotte datoriali inadempienti, seguite dall’immediata reazione espulsiva a fronte dell’assenza della lavoratrice, è stata ritenuta sintomatica di un intento ritorsivo.

  • Professione Avvocato

    Cassa Forense: contributi minimi 2026, prima rata in scadenza il 28

    II  Consiglio di Amministrazione  di Cassa Forense ha fissato la contribuzione minima obbligatoria  per l’anno 2026

     nelle seguenti misure: 

    • € 2.790,00               contributo minimo soggettivo intero 
    • € 1.395,00               contributo minimo soggettivo ridotto
    • € 355,00            contributo minimo integrativo intero 
    • € 177,50           contributo minimo integrativo ridotto  

    Da mercoledì 11 febbraio 2026 è possibile generare e stampare gli avvisi di pagamento, relativi alle prime tre rate dei contributi minimi soggettivo e integrativo collegandosi al sito internet www.cassaforense.it, accedendo alla sezione "Accessi riservati/posizione personale”  tramite codice meccanografico e Pin.

    Si ricorda che la prima rata  scade il  28 febbraio 2026

    La quarta e ultima rata, che sarà disponibile in prossimità della scadenza del 30 settembre, comprenderà anche il contributo di maternità. 

    Ricordiamo di seguito  gli altri aspetti della disciplina contributiva per gli avvocati.

    Per maggiori dettagli Scarica qui il Regolamento aggiornato 2025.

    I contributi previdenziali per gli avvocati: le aliquote

    I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati  e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:

    Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:

    • aliquota del 17% per reddito sino a euro 131.800.00
    •  aliquota del 3% per reddito eccedente euro 131.800.00 

    I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:

    a) contributo minimo soggettivo per il 2026: euro 2.790;

    b) contributo minimo integrativo per il 2026: euro 355.

    Si segnala che il nuovo regolamento prevede  un  nuovo innalzamento delle aliquote :

    •  nella misura del 18% a partire dall’anno 2027.

    Contributo integrativo

    È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)

    Contributo di maternità  è  ancora da definie 

    Contributo Modulare Volontario

    Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.

    Cassa forense 2026: scadenze e codici tributo

    Scadenze Contributi minimi obbligatori

    • 1° rata – 28 febbraio
    • 2° rata – 30 aprile 
    • 3° rata – 30 giugno
    • 4° rata – 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo  e del contributo di maternità).  

    Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023 

     (l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile  sul sito di cassaforense.it  alla sezione “Documentazione – Guida Previdenziale – Modello 5”)

    •   30 settembre  
    •   31 dicembre 

    Per gli iscritti  pensionati (fino alle decorrenze pensioni 2025 comprese), che proseguono l'attività professionale mantenendo l'iscrizione all’Albo, è dovuto il contributo minimo integrativo nelle prime 3 rate e il contributo di maternità nella quarta e ultima rata.

    Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2026:

    •  30 settembre 

    Contributi volontari/facoltativi 

    • 31 dicembre 

    Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle  tipologie di contributi  per i quali   si può scegliere, alternativamente al pagoPA  il pagamento tramite Modelli F24:

    1. codice Ente (Cassa Forense): 0013 
    2. codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
    • E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
    • E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
    • E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
    • E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
    • E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
    • E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
    • E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
    • E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
    • La Forense Card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.

    Una volta confermata la scelta  il sistema produce  in automatico il modello F24  già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:

    a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),

    b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline.

    La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).

    Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione.  Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense.

    Per maggiori informazioni   è disponibile l' Information Center  telefonico al numero 06/51.43.53.40.

  • Lavoro Dipendente

    Detassazione aumenti contrattuali e lavoro notturno 2026: i chiarimenti dell’Agenzia

    Con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) in materia di tassazione agevolata degli incrementi retributivi e delle indennità legate a particolari modalità di lavoro.

    Le misure, in vigore per il solo anno 2026, prevedono:

    • un’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali;
    • un’imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni, entro specifici limiti.

    Di seguito uan breve analisi operativa, utile sia per i lavoratori che per consulenti del lavoro, commercialisti e uffici paghe.

    Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali: imposta sostitutiva al 5%

    La legge di bilancio 2026 introduce, per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, una tassazione sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.

    Chi può beneficiarne

    L’agevolazione si applica ai:

    • lavoratori dipendenti del settore privato;
    • con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro;

    considerando tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro .

    In caso di cambio datore di lavoro, il dipendente deve consegnare la Certificazione Unica (CU) oppure una dichiarazione sostitutiva per attestare il reddito 2025.

    Quali somme rientrano nel 5%

    L’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta, quindi:

    • 12 mensilità;
    • tredicesima;
    • quattordicesima (se prevista).

    Sono inclusi anche gli istituti indiretti (ad esempio integrazioni per malattia o maternità) per la sola parte a carico del datore di lavoro.

    L’Agenzia chiarisce che l’agevolazione si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, secondo il principio di cassa allargato (quindi anche somme pagate entro il 12 gennaio 2027 ma riferite al 2026) .

    Sono esclusi:

    • scatti di anzianità;
    • somme per lavoro straordinario;
    • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo;
    • somme una tantum per vacanza contrattuale;
    • TFR.

    Rapporti con impatriati e ricercatori

    Se il lavoratore beneficia dei regimi agevolati per:

    • ricercatori rientrati,
    • lavoratori impatriati,

    l’imposta sostitutiva del 5% si applica solo sulla quota imponibile dell’aumento contrattuale .

    Trattamento integrativo (ex bonus 100 euro)

    Pur non concorrendo al reddito complessivo, le somme assoggettate a imposta sostitutiva devono essere considerate per verificare la spettanza del trattamento integrativo, al fine di evitare penalizzazioni.

    L’applicazione è automatica, salvo rinuncia scritta del lavoratore. In dichiarazione, il contribuente può:

    • regolarizzare eventuali applicazioni indebite;
    • optare per la tassazione ordinaria se più conveniente.

    Lavoro notturno, festivo e a turni: imposta sostitutiva al 15%

    Per il solo 2026, è prevista un’imposta sostitutiva del 15% su:

    • maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
    • maggiorazioni per lavoro nei giorni festivi;
    • maggiorazioni nei giorni di riposo settimanale individuati dal CCNL;
    • indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.

    L’agevolazione si applica entro il limite annuo di 1.500 euro, che costituisce una franchigia, le somme eccedenti sono tassate ordinariamente .

    Requisiti reddituali

    Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti del settore privato con: reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro. Anche in questo caso vanno considerati tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2025.

    Cosa rientra e cosa no

    Rientrano:

    • indennità previste dai CCNL;
    • indennità di reperibilità collegate alle tipologie di lavoro indicate .

    Sono esclusi:

    • compensi previsti da accordi aziendali o territoriali;
    • straordinario (salvo che sia festivo o notturno);
    • voci che sostituiscono la retribuzione ordinaria;
    • TFR;
    • mensilità aggiuntive.

    Inoltre, l’agevolazione non si applica ai lavoratori:

    • degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
    • del comparto turismo e stabilimenti termali,

    per i quali è previsto un diverso trattamento integrativo speciale.

    Obblighi dei sostituti d’imposta e codici tributo

    L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal datore di lavoro, che deve versarla con appositi codici tributo istituiti con le risoluzioni dell’Agenzia (n. 3/E e n. 2/E del 29 gennaio 2026). In caso di superamento del limite di 1.500 euro presso più datori, il lavoratore è tenuto a comunicarlo per evitare indebite applicazioni.

    Allegati:
  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Bonus bollette 2026 per le famiglie: decreto in Gazzetta

    Il Consiglio  dei ministri aveva approvato il 19 febbraio la terza versione  di un nuovo Decreto Energia(o Bollette)   2026, con  interventi  rilevanti ( circa 5 miliardi di spesa)  destinati sia alle famiglie vulnerabili sia alle utenze non domestiche, per contenere l’impatto dell’aumento dei prezzi energetici sulla produzione industriale .

     Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20.2.2026 ed è in vigore dal 21 febbraio.   QUI il testo completo

    Vediamo in particolare le notizie riguardanti il bonus bollette per le famiglie che prevede  prevede rilevanti incrementi dei sostegni economici  per i ceti meno abbienti.

    Per approfondire le  altre misure  leggi Decreto Bollette le agevolazioni per le imprese

    Bonus bollette rafforzato e nuovo sconto 60 euro dai venditori

     il provvedimento interviene su due livelli e garantisce 

    •  un contributo aggiuntivo di 115 euro all’anno sulla bolletta elettrica per 2,7 milioni di famiglie vulnerabili che  già percepiscono il bonus sociale pari a 200 euro annui. Il beneficio  complessivo per queste famiglie sarà pari a 315 euro all’anno, cifra  corrispondente alla metà del costo medio annuale della bolletta elettrica.
    •  un contributo fino a 60 euro sulla bolletta elettrica per 4,5 milioni di famiglie   con ISEE inferiore a 25.000 euro e non titolari di bonus sociali.  ATTENZIONE :  Il  contributo sarà  riconosciuto su base volontaria dalle imprese venditrici di  energia elettrica a copertura dei costi di acquisto dell’energia del  primo bimestre utile dell’anno. Ai venditori che aderiscono al  meccanismo è rilasciata una attestazione che può essere utilizzata anche  a fini commerciali.

    Leggi in merito anche  Maxi bonus bollette 2025Bonus sociali bollette 2025 guida completa 

    La misura interesserà oltre 4,5 milioni di famiglie e sarà finanziata con un trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA

    Occorre attendere ricordiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la conferma e l'entrata in vigore delle nuove misure.

    Le altre misure del Decreto Energia 2026

    Oltre al contributo diretto, il decreto interviene sulle componenti strutturali della bolletta elettrica, in particolare sugli oneri generali di sistema che impattano sui costi sia degli utenti domestici che delle imprese.

    Sono previste rimodulazioni dei meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili e una diversa gestione dei flussi finanziari tra Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e sistema tariffario. L’obiettivo dichiarato è contenere o stabilizzare la componente ASOS, che incide in modo significativo sull’importo finale pagato dagli utenti domestici.

    Sul fronte del gas, il provvedimento prevede l’utilizzo di risorse derivanti dalla gestione e dalla vendita di gas per finalità di riduzione o compensazione di alcune componenti tariffarie. In sostanza, parte dei proventi sarà destinata ad attenuare il peso delle voci che compongono la bolletta del gas naturale, con potenziali effetti di alleggerimento per i clienti domestici. Anche in questo caso, gli effetti concreti dipenderanno dai successivi provvedimenti attuativi e dalle decisioni dell’Autorità di regolazione.

    Il decreto contiene inoltre misure volte a favorire una maggiore concorrenza nel mercato del gas e a migliorare la liquidità degli scambi, con possibili ricadute indirette sui prezzi finali applicati ai consumatori.

     Parallelamente, vengono introdotte semplificazioni per la realizzazione e la connessione di impianti da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza del sistema energetico nazionale e ridurre nel medio periodo la dipendenza da fonti più costose.

  • Lavoro estero

    Retribuzioni convenzionali e fringe benefit: chiarimenti dell’Agenzia su stock option

    Con la Risposta n. 37/2026, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul trattamento fiscale dei compensi in natura e differiti – in particolare stock option e performance shares – maturati durante periodi di lavoro all’estero, nei quali il reddito di lavoro dipendente è stato determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali.

    Il chiarimento assume particolare rilievo per i datori di lavoro che gestiscono piani di incentivazione internazionale e per i consulenti chiamati a verificare la corretta tassazione dei fringe benefit riconosciuti a dipendenti fiscalmente residenti in Italia ma operanti stabilmente all’estero.

    Il caso riguarda un lavoratore fiscalmente residente in Italia che ha svolto attività lavorativa in via esclusiva all’estero per più annualità, assoggettando il reddito da lavoro dipendente al regime delle retribuzioni convenzionali previsto dall’articolo 51, comma 8-bis, del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917). Nel corso degli anni successivi, il dipendente ha esercitato stock option e ha percepito performance shares maturate durante il periodo di lavoro estero, chiedendo se tali compensi dovessero essere tassati autonomamente in Italia oppure considerarsi già “assorbiti” nel regime convenzionale.

    Il caso

    Il lavoratore ha prestato attività all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro, soggiornando nello Stato estero per oltre 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Durante tali periodi ha beneficiato del regime di determinazione forfetaria del reddito, basato sulle retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto ministeriale.

    Nel dettaglio:

    1. nel 2024 ha esercitato stock option maturate tra il 2016 e il 2019;
    2. nel 2025 ha ricevuto azioni a titolo gratuito nell’ambito di un piano di performance shares con periodo di maturazione 2022–2025.

    Entrambi i piani erano collegati al rapporto di lavoro svolto all’estero. L’evento imponibile (esercizio delle opzioni e assegnazione delle azioni) si è verificato in anni successivi rispetto al periodo di maturazione.

    Il contribuente ha sostenuto che tali redditi, qualificabili come fringe benefit, dovessero ritenersi già inclusi nella base imponibile determinata secondo il criterio convenzionale e, quindi, non assoggettati a ulteriore tassazione analitica.

    Per i datori di lavoro e gli uffici payroll, la questione è particolarmente delicata: occorre infatti distinguere tra momento di maturazione del diritto e momento di effettiva percezione, verificando quale regime fosse applicabile nel periodo cui il compenso si riferisce.

    La risposta dell’Agenzia

    L’Agenzia delle Entrate, richiamando la disciplina generale dei redditi di lavoro dipendente, ha ricordato che costituiscono reddito tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, compresi i compensi in natura, tra cui rientrano le assegnazioni di azioni e diritti di opzione, da valorizzare secondo il valore normale.

    Tuttavia, il regime delle retribuzioni convenzionali rappresenta una deroga al criterio analitico ordinario. Quando ricorrono i requisiti previsti – lavoro svolto all’estero in via continuativa ed esclusiva, permanenza superiore a 183 giorni, inquadramento in categorie previste dal decreto ministeriale – il reddito è determinato forfetariamente sulla base delle retribuzioni convenzionali, senza tener conto della retribuzione effettiva.

    Secondo l’interpretazione già consolidata nella prassi amministrativa, l’applicazione del criterio convenzionale comporta che ogni retribuzione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria – incluse indennità, premi ed emolumenti in natura – non sia oggetto di autonoma tassazione, dovendosi ritenere assorbita nella determinazione forfetaria della base imponibile.

    Nel caso esaminato, l’Agenzia ha  quindi ritenuto che:

    • i fringe benefit derivanti dall’esercizio, nel 2024, delle stock option maturate durante il periodo in cui il lavoratore era già assoggettato al regime convenzionale;
    • le azioni assegnate nel 2025 in relazione al piano di performance shares maturato anch’esso in un periodo coperto dal medesimo regime,
    • non debbano essere ulteriormente tassati in Italia, in quanto già assorbiti nella base imponibile calcolata secondo le retribuzioni convenzionali.

    Diversamente, è stata ritenuta imponibile la quota di stock option maturata in un periodo antecedente all’applicazione del regime convenzionale. Per tale frazione temporale, infatti, il reddito di lavoro dipendente non era stato determinato in via forfetaria e, pertanto, il relativo fringe benefit deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

    Il principio che emerge è di particolare interesse operativo: ai fini della corretta tassazione dei compensi in natura differiti, rileva il periodo di maturazione del diritto e il regime fiscale applicabile in tale arco temporale, non il solo momento di esercizio o assegnazione.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Sicurezza sul lavoro 2026: il nuovo Piano integrato del Ministero

    Il Decreto Ministeriale n. 20 del 12 febbraio 2026 adotta il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro – anno 2026, in continuità con le strategie europee e nazionali in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con il precedente Piano 2025.

    Il Piano nasce dall’esigenza di consolidare la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese, con l’obiettivo di diffondere una cultura della sicurezza orientata alla riduzione sistematica degli infortuni e delle malattie professionali. La tutela della salute nei luoghi di lavoro viene considerata non solo un obbligo giuridico, ma una condizione imprescindibile per il benessere collettivo, la qualità dell’occupazione e la competitività del sistema produttivo.

    Finalità e

    Il documento si ispira al principio della “Vision Zero”, ossia all’azzeramento delle morti sul lavoro, e si sviluppa lungo due direttrici fondamentali:

    1. attività promozionali, di prevenzione e protezione;
    2. rafforzamento delle attività di vigilanza e contrasto alle irregolarità.

    Le finalità principali del Piano 2026 possono essere sintetizzate in quattro macro-obiettivi:

    • Sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori;
    • Sostegno alle imprese;
    • Rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo;
    • Attuazione di controlli mirati e coordinati.

    Particolare attenzione viene riservata ai settori caratterizzati da maggiore incidenza di infortuni gravi e mortali, nonché ai nuovi rischi emergenti legati ai cambiamenti climatici, alla trasformazione tecnologica e all’evoluzione dei modelli organizzativi del lavoro.

    Come si attua il piano integrato

    L’attuazione del Piano avviene attraverso il coinvolgimento integrato di tre soggetti istituzionali:

    1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
    2. INAIL;
    3. Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

    Il Ministero esercita funzioni di coordinamento generale e promuove campagne di comunicazione e sensibilizzazione, anche mediante la costituzione di tavoli di lavoro dedicati, al fine di diffondere la conoscenza delle misure di tutela e rafforzare la responsabilizzazione di imprese e lavoratori.

    Una parte significativa delle attività riguarda l’attuazione delle misure introdotte dal decreto-legge n. 159/2025, che ha rafforzato il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro. Tra le principali linee di intervento si segnalano:

    • incentivi economici e meccanismi premiali per le imprese virtuose, con revisione delle aliquote INAIL in funzione dell’andamento infortunistico;
    • introduzione di requisiti più stringenti per l’accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità;
    • finanziamento di interventi di promozione della cultura della sicurezza e di formazione dei rappresentanti dei lavoratori;
    • rafforzamento dei controlli in materia di appalti e subappalti;
    • definizione di linee guida per il tracciamento dei “mancati infortuni” nelle imprese di maggiori dimensioni.

    Ampio spazio è dedicato anche alla formazione dei giovani, attraverso un nuovo Protocollo d’intesa tra Ministero del Lavoro, Ministero dell’Istruzione, INAIL e INL, finalizzato a integrare in modo strutturale la cultura della sicurezza nei percorsi di Formazione scuola-lavoro. 

    È inoltre previsto il completamento del sistema della “patente a crediti” per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, con la definizione dei requisiti per l’assegnazione di crediti aggiuntivi.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi esteri: le Giornate Informative INPS 2026

    Con il Messaggio n. 534 del 13 febbraio 2026, la Direzione centrale Relazioni internazionali dell’INPS ha comunicato la conclusione delle attività 2025 e il calendario delle Giornate internazionali di informazione previdenziale per il 2026 

    L’iniziativa, realizzata in collaborazione con gli enti previdenziali di Germania (DRV), Austria (PVA), Svizzera (CSC), Francia (CARSAT) e, dal 2025, Serbia (PIO), consente agli assicurati con carriere miste o periodi contributivi maturati in più Paesi di ricevere consulenze specialistiche integrate, con la presenza contestuale di funzionari INPS e delle istituzioni estere, che consentono di individuare le soluzioni piu adatte e di risolvere eventuali difficolta amministrative 

    Per datori di lavoro e consulenti che assistono lavoratori con periodi assicurativi maturati all’estero, il calendario pubblicato rappresenta uno strumento operativo rilevante per programmare l’assistenza ai dipendenti prossimi al pensionamento o con pratiche in corso in regime internazionale

    Conclusione delle attività 2025

    Il Messaggio riporta i dati consuntivi delle consulenze effettuate nel 2025 in Italia in collaborazione con la Deutsche Rentenversicherung (DRV), evidenziando un incremento superiore al 15% rispetto al 2024, a parità di numero di eventi.

     Di seguito i principali dati relativi agli incontri svolti in Italia con la DRV:

    Luogo Data N. consulenze Istituzioni
    Lecce 8-9 aprile 2025 88 INPS – DRV Schwaben
    Bari 10-11 aprile 2025 102 INPS – DRV Schwaben
    Bolzano 14-15 maggio 2025 182 INPS – DRV Bund
    Bologna 18-19 giugno 2025 130 INPS – DRV Bund
    Torino 24-25 settembre 2025 126 INPS – DRV Bund
    Milano 28-29 ottobre 2025 150 INPS – DRV Bund

    Per la prima volta nel 2025 è stata organizzata una Giornata internazionale a Trieste con l’ente serbo PIO, con 28 consulenze fornite l’11 dicembre 2025. Ulteriori incontri si sono svolti all’estero, con la partecipazione dei Poli specialistici INPS di Bolzano, Catanzaro, Bergamo e Collegno, come sintetizzato di seguito:

    Luogo Data N. consulenze Polo specialistico INPS
    Ginevra 4-5 febbraio 2025 44 Bergamo
    Norimberga 8-9 luglio 2025 111 Catanzaro e Bolzano
    Zurigo 7-8 ottobre 2025 36 Bergamo
    Vienna 14-15 ottobre 2025 27 Bolzano
    Lione 5-6 novembre 2025 74 Collegno
    Berlino 11-12 novembre 2025 120 Catanzaro e Bolzano
    Innsbruck 20 marzo, 5 giugno, 11 settembre 2025 217 Bolzano

    Calendario 2026: sedi italiane ed estere

    Il calendario 2026 è stato definito nella riunione organizzativa del 14-15 novembre 2025 con DRV e PVA; le date con la CSC svizzera saranno comunicate con successivo messaggio 

    Per l’Italia, le Direzioni provinciali/Filiali metropolitane coinvolte sono:

    • Napoli (14-16 aprile 2026 – INPS/DRV Schwaben)
    • Bolzano (19-21 maggio 2026 – INPS/DRV Bund/PVA)
    • Roma Tuscolano (16-18 giugno 2026 – INPS/DRV Bund)
    • Cagliari (30 giugno – 2 luglio 2026 – INPS/DRV Schwaben)
    • Palermo (15-17 settembre 2026 – INPS/DRV Schwaben)
    • Verona (13-15 ottobre 2026 – INPS/DRV Bund)
    • Genova (17-19 novembre 2026 – INPS/CARSAT)
    • Bolzano (16-17 dicembre 2026 – INPS/DRV Bund/PVA)

    All’estero, sono previsti incontri a:

    • Ratisbona (DE) – 9-10 giugno 2026
    • Innsbruck (AT) – 19 marzo, 18 giugno, 10 settembre 2026
    • Amburgo (DE) – 29 settembre – 1° ottobre 2026

    Eventuali modifiche al calendario saranno comunicate con apposito messaggio.

    La suddivisione degli incarichi

    Il Messaggio chiarisce che le Strutture territoriali coinvolte  provvederanno ad assicurare l’attività di consulenza specialistica in collaborazione con la Direzione centrale Relazioni internazionali per la gestione complessiva dell’iniziativa 

    La Direzione centrale, con il supporto delle Direzioni Tecnologia, Informatica e Innovazione, Organizzazione, Pianificazione e Controllo di gestione e Comunicazione, cura:

    • i rapporti con le istituzioni estere;
    • l’individuazione degli assicurati potenzialmente interessati;
    • la gestione degli appuntamenti