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Erasmus+: ecco i nuovi fondi 2024
E' stato pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Decreto direttoriale n. 282 dell’8 agosto 2024 di cofinanziamento nazionale 2024 all’Agenzia Erasmus+ INAPP di cui alla Convenzione pluriennale tra:
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione e
- l’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP). Si ricorda che INAPP ha sostituito nella gestione del programma , l'agenzia ANPAL abrogata nel 2022.
Erasmus plus: cos’è?
Erasmus + è il Programma dell’Unione europea per il sostegno all’Istruzione, Formazione, Gioventù e Sport, per il periodo 2021-2027.
La dotazione finanziaria è pari a 28,4 miliardi di euro, importo quasi doppio rispetto al Programma precedente (2014-2020) che testimonia il principi cardine per cui è stato istituito ovvero il fatto che l’istruzione e la formazione inclusive e di alta qualità, nonché l’apprendimento informale e non formale promossi da Erasmus+, sostengono i partecipanti di tutte le età e permettono di raggiungere le competenze necessarie per
- una partecipazione attiva alla società democratica,
- una reale comprensione interculturale e
- una più facile transizione verso il mercato del lavoro.
Erasmus+ accresce le opportunità rivolte a un numero maggiore di partecipanti (10 milioni entro il 2027) e nei confronti di un’ampia gamma di organizzazioni. All’interno del Programma assumono ruoli centrali alcuni temi chiave quali l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale e la promozione della partecipazione alla vita democratica da parte delle generazioni più giovani.
Il contenuto del decreto importo del finanziamento
il decreto stabilisce il co-finanziamento nazionale per le attività di gestione e realizzazione del Programma Erasmus+ 2021-2027 condotte, nell’anno 2024 dall’INAPP, in qualità di Agenzia Nazionale Erasmus+ per l’ambito IFP, in conformità con quanto definito dall’articolo 26, comma 8, del Regolamento UE 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021.
Viene specificato che :
il co-finanziamento nazionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è finalizzato a garantire all’Agenzia Nazionale le risorse necessarie, in aggiunta a quelle comunitarie stabilite nel Contribution Agreement n. EAC-2024-0024 (Annex III Budget for the action- alla voce Management Costs), per l’attuazionedi quanto indicato nel Piano di Lavoro 2024 (allegato n. 1), che costituisce parte integrante e costitutiva del decreto, e per garantire la gestione del Programma conforme alle norme applicabili dell'Unione.
Gli obiettivi specifici, i contenuti e le modalità di realizzazione e di verifica delle attività che l’Agenzia Nazionale dovrà realizzare sono riportati nel Piano di Lavoro 2024
Le attività previste dal Piano di Lavoro 2024 dovranno essere realizzate nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, fatte salve eventuali proroghe che dovranno essere preventivamente richieste e autorizzate dall’Autorità Nazionale.
Per l’anno 2024 il co-finanziamento nazionale erogato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali è determinato in un ammontare complessivo pari a euro 550.000.
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Contributi per maternità professionisti: nuovi importi
Sono apparse nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2024 i comunicati sulla approvazione da parte dei Ministeri vigilanti di alcune delibere delle Casse professionali che hanno determinato nuovi importi dei contributi di maternità dovuti da :
- consulenti del lavoro iscritti a ENPACL
- agrotecnici iscritti a ENPAIA
- periti agrari iscritti a ENPAIA
- notai iscritti alla Cassa Notariato.
Di seguito i dettagli per ogni Cassa.
Contributo maternità ENPACL 2024 Consulenti del lavoro
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.36/0009551/CONS-L-131 del 9 agosto 2024 e' stata approvata, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la
delibera n. 113/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 30 maggio 2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2024, in misura pari a euro 51,41 pro-capite.
Contributo maternità Notariato 2024
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009550/NOT-L-83 del 9 agosto 2024 e' stata approvata, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il
Ministero della giustizia, la delibera n. 44 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 9
maggio 2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2024, in misura pari a euro 358,10 pro-capite.
Contributi maternità ENPAIA Periti agrari 2023
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009549/ENP-PA-L-177 del 9 agosto 2024 e' stata approvata, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
la delibera dell'ENPAIA n. 23/2024, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 27
maggio 2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2023, in misura pari a euro 7,91 pro-capite.
Contributo maternità ENPAIA Agrotecnici 2023
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009548/ENP-AGR-L-176 del 9 agosto 2024 e' stata approvata, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
la delibera dell'ENPAIA n. 15/2024, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 27 maggio
2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2023, in misura pari a euro 10,94 pro-capite.
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Il congedo parentale 2024
La legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) ha innalzato l’importo dell' indennità di congedo parentale fruibile per madri o padri per un secondo mese, sul totale dei 6 previsti entro il 6° anno di vita del bambino.
In particolare si prevede l'aumento dell'indennità (ordinariamente fissata al 30% della retribuzione imponibile)
- all'80% per due mesi nel 2024 e
- all'80% per un mese e al 60% per un altro mese, a regime, a partire dal 2025.
La novità è applicabile ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità – di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del DLgs. 151/2001 – successivamente al 31 dicembre 2023.
Con la circolare 57 del 18 aprile 2024 Inps ha fornito le istruzioni operative per i lavoratori del settore privato.
Nel messaggio del 26 aprile l'istituto spiega un ulteriore possibilità operativa per i datori di lavoro. Vedi ultimo paragrafo
AGGIORNAMENTO 24 LUGLIO 2024
L'INPS, con il Messaggio n. 2704 del 23 luglio 2024, comunica un ulteriore aggiornamento della procedura di presentazione delle domande di congedo parentale e congedo parentale a ore aderenti recenti modifiche . Si richiede in particolare l'inserimento della data di fine congedo se l'evento è riferito al 2022 o 2023 . Questo per consentire l'evasione delle richieste in ordine cronologico.
Non è necessario invece per gli eventi nascita o ingresso in famiglia che si realizzano nel 2024.
Inoltre l'Istituto precisa che non è richiesta una nuova domanda per i periodi pregressi già indennizzati con le maggiorazioni.
Congedo parentale le novità dal 2022
Sul tema la normativa DLgs. 151/2001 è stata oggetto di molte modifiche nel 2022 e 2023 .In particolare :
- con il d.lgs 105 2021 il limite massimo dei periodi di congedo parentale indennizzabili ai lavoratori dipendenti è stato elevato da 6 a 9 mesi complessivi fruibili entro i 12 anni del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozioni o affido)
- Con la legge 197 2022 è stato previsto che dal 2023 , a regime, un mese dei 9 previsti da fruire entro il 6° anno fosse indennizzato al 80% e i restanti 8 mesi al 30%.
Interessante notare che quest'ultima misura era inizialmente rivolta solo alle madri, in controtendenza rispetto alle raccomandazioni della direttiva europea, sulla parità dei sessi e infatti durante l'iter parlamentare la norma è stata estesa anche ai padri.
Durata dei congedi parentali
Attualmente sulla durata del congedo parentale la normativa prevede che per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro per periodi che non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, (salvo il caso in cui il padre fruisca dell'astensione per almeno tre mesi , per cui si aggiunge un mese ulteriore)
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità obbligatorio per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
- b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette
- c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, l'affidamento esclusivo del figlio. In quest'ultimo caso, l'altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.
In merito INPS ha fornito le istruzioni con le circolari 122 2022 e 45 2023
Tabella limiti congedi parentali
congedi parentali dal 2024 LIMITE INDIVIDUALE LIMITE COMPLESSIVO 6 MESI sia per il padre che per la madre in alternativa
entro i 6 anni (7 per il padre che si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi)10 MESI entro i 12 anni (11 mesi per il padre che si astiene per almeno 3 mesi Indennizzo Congedi parentali 2024
Nell'ambito dei limiti di durata citati spettano i seguenti indennizzi
- – alla madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibile all’altro genitore;
- – al padre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- – a entrambi i genitori , in alternativa un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, fruibile anche in modalità ripartita tra i genitori, nei limiti individuali del singolo genitore e nel limite di coppia di 9 mesi indennizzabili.
- – sono indennizzabili anche il decimo e l’undicesimo mese nel caso in cui il reddito personale del richiedente il congedo sia inferiore a 2,5 volte la pensione minima.
In caso di parto plurimo, il diritto al congedo parentale spetta, nei predetti limiti, per ogni figlio.
Indennità secondo mese all'80% dal 2024: istruzioni operative e Uniemens
Nella circolare 57 2024 , giunta con molto ritardo l'istituto chiarisce finalmente le modalità operativo per la fruizione dell'indennità.
Si ricorda che il mese con indennità aumentata può essere utilizzato alternativamente dai due genitori o esclusivamente da uno di essi, anche in modalità spezzata (giorni o ore).
Successivamente vengono riepilogate le varie percentuali dell'indennità che i datori di lavoro sono tenuti a erogare per i congedi parentali fruibili entro i sei anni di vita del bambino, ovvero l'80% per il primo mese e per il secondo (solo se utilizzato nel 2024), o il 60% per il secondo mese utilizzato dal 2025 e il 30% per i successivi sette mesi (che possono arrivare a nove per i redditi inferiori a una certa soglia), fornendo anche diversi esempi pratici
Si segnala in particolare che il diritto al secondo mese di congedo con indennità maggiorata al 80%/60% :
- è garantito per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dall'effettivo uso del congedo di maternità o paternità.
- mentre per i nati nel 2023 , spetta solo ai lavoratori che concludano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023.
- In caso contrario è applicabile un solo mese con indennità all80% come da normativa previgente
Dal punto di vista procedurale, l'ente ha implementato nuovi codici evento e codici conguaglio da impiegare nel flusso Uniemens o per la restituzione di quello retribuito in misura standard da utilizzare entro il flusso di giugno 2024.
I nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva, tramite il flusso UniEmens, riferita ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria[3] e ad altri Fondi speciali, sono :
- “PG2”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
- “PG3”, avente il significato di “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura del 60 per cento della retribuzione (dell’80 per cento per il solo anno 2024) di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023 nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
- Successivamente le correzioni potranno essere effettuate solo tramite procedure di regolarizzazione.
Ai fini del conguaglio, i datori di lavoro del settore privato devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale> / <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> di nuova istituzione “L330”, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura del 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) di un mese fino al sesto anno di vita del bambino di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023”.
AGGIORNAMENTO 26 APRILE 2024
Nel messaggio 1629 del 26 aprile INPS comunica che è stata ampliata la possibilità, per i datori di lavoro che hanno già elaborato le buste paga di aprile 2024 con l’indicazione del congedo parentale in misura ordinaria (30%), di poter conguagliare la prestazione con integrazione all’80% :
- sui flussi di maggio 2024 e giugno 2024
- valorizzando il codice “L330” con indicazione 04.2024 all’interno dell’elemento <AnnoMeseRif>
- con la contestuale restituzione utilizzando il codice “M047”.
AGGIORNAMENTO 11 LUGLIO 2024
INPS ha reso noto con il messaggio 2283 2024 di alcune modifiche alla procedura telematica delle domande e fornisce nuove istruzioni operative anche ai datori di lavoro e agli operatori di sede.
Le novità cercano di ovviare alle difficolta di applicazione della norma che prevede l’indennità maggiorata:
- per un mese all’80% nel 2023 e
- per due mesi all’80% nel 2024
solo per i genitori che hanno terminato il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022 nel primo caso e dopo il 31 dicembre 2023 nel secondo. In assenza di tali dati nella domanda di congedo, i datori di lavoro hanno dovuto reperirli autonomamente,con alto rischio di errori.
Il flusso di acquisizione delle domande di congedo parentale è stato ora modificato per permettere a richiesta di indennità con aliquota maggiorata fornendo i necessari dettagli.
Durante la compilazione della domanda telematica, il lavoratore dovrà selezionare la nuova dichiarazione "Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata" nella sezione "Dati domanda".
Se la data di parto o di ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricade nel 2022, il lavoratore dovrà inserire almeno una delle seguenti date:
- data ultimo giorno di congedo di maternità fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data ultimo giorno di congedo di paternità alternativo fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- data ultimo giorno di congedo di paternità obbligatorio per il minore.
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Pensione di reversibilità e unione civile: recente sentenza di Cassazione
La pensione di reversibilità spetta ai superstiti del pensionato per invalidità, vecchiaia o anzianità, ma anche dell’assicurato che al momento del decesso risulti in possesso dei prescritti requisiti contributivi. Quando deriva da assicurato è definita “indiretta”.
La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa.
Coniuge e figli possono concorrere tra loro al diritto alla reversibilità e possono averla anche se titolari di pensione diretta, mentre agli altri familiari può spettare solo quando non ne hanno diritto coniuge o figli, e all’ulteriore condizione di non essere titolari di altra pensione.
Con il msg. n. 5171/2016 l’Inps ha chiarito che “a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali (es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione legittima, ecc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le disciplinano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge (L. n. 76/2016)”. Con la sentenza n. 24694/2021, la Cassazione ha stabilito che la norma non può essere applicata retroattivamente.
Con l’ordinanza n.2292 del 21.08.2024, la Suprema Corte chiede alle Sezioni unite di fare luce sulla costituzionalità delle norme che precludono la pensione di reversibilità
- al partner superstite che abbia convissuto, prima dell’unione civile e
- ai figli delle coppie gay nati con la maternità surrogata.
La Corte Suprema di Cassazione italiana, si pronuncia su una questione di grande rilevanza giuridica e sociale: il riconoscimento della pensione indiretta al partner superstite e al figlio di una coppia omosessuale, in particolare nel contesto di un'unione civile trascritta in Italia dopo il decesso di uno dei partner.
Pensione di reversibilità e unione civile: il caso
La vicenda giudiziaria nasce dal ricorso presentato dall'INPS contro una sentenza della Corte d'Appello di Milano. Questa sentenza aveva riconosciuto il diritto a un componente superstite di una coppia omosessuale e di suo figlio a ricevere la pensione indiretta in seguito al decesso del partner e padre.
La coppia, legata da una relazione stabile, aveva contratto matrimonio a New York nel 2013, e tale matrimonio era stato successivamente trascritto in Italia come unione civile, dopo la morte di uno dei due avvenuta nel 2015 e solo non appena la legge italiana lo ha consentito, nel 2016.
L'INPS, nel suo ricorso, ha contestato la decisione della Corte d'Appello, sostenendo che la legge n. 76 del 2016 (Legge Cirinnà), che regolamenta le unioni civili in Italia, non poteva avere effetto retroattivo per riconoscere il diritto alla pensione di reversibilità, poiché il decesso del partner era avvenuto prima dell'entrata in vigore di tale legge.
Inoltre, l'INPS ha sollevato obiezioni anche riguardo al riconoscimento dello status filiationis del figlio, nato negli Stati Uniti nel 2010 tramite fecondazione assistita e registrato successivamente in Italia, prima come figlio del solo genitore biologico e solo nel 2017 era stata trascritta la sentenza statunitense che accertava la paternità anche dell’altro genitore morto appunto nel 2015.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento, rilevando che la questione sollevata dal ricorso dell'INPS e dalla correlata difesa del controricorrente presentava elementi di "particolare importanza" e "inedita complessità", tali da giustificare il rinvio della controversia alle Sezioni Unite.
La Corte ha evidenziato come la questione centrale fosse la possibilità di applicare retroattivamente la legge n. 76 del 2016, in un contesto dove il riconoscimento di diritti previdenziali era legato a un'unione civile formalizzata solo post-mortem. Inoltre, ha considerato le implicazioni costituzionali e internazionali legate al diritto alla pensione di reversibilità per i partner dello stesso sesso e alla tutela dei diritti dei minori nati attraverso tecniche di fecondazione assistita, sollevando il dubbio sulla possibile discriminazione in base all'orientamento sessuale e alla modalità di costituzione del nucleo familiare.
Implicazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione è particolarmente significativa perché tocca il delicato equilibrio tra il riconoscimento dei diritti individuali e la certezza del diritto. La Corte ha richiamato l'importanza di garantire una "tutela sistemica" dei diritti delle coppie omosessuali e dei loro figli, nel rispetto dei principi costituzionali e delle normative internazionali sui diritti umani.
La scelta di rinviare il caso alle Sezioni Unite riflette la consapevolezza della Corte della complessità della materia e delle sue implicazioni più ampie, non solo sul piano giuridico ma anche sociale, in un contesto in cui la legislazione italiana è ancora in evoluzione per quanto riguarda i diritti delle coppie dello stesso sesso e delle famiglie non tradizionali.
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Durata delle ferie: cosa succede quando sono godute in eccesso
Le ferie rappresentano un diritto fondamentale del lavoratore, garantito sia dalla Costituzione italiana che dalla normativa ordinaria. Il loro scopo principale è quello di consentire al lavoratore di recuperare le energie psicofisiche dopo periodi prolungati di lavoro, assicurando al contempo il benessere personale e la possibilità di dedicarsi alla vita familiare e sociale.
Secondo la legislazione italiana, ogni lavoratore ha diritto a un periodo minimo di ferie annuali retribuite, che non può essere inferiore a quattro settimane, salvo condizioni più favorevoli previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro o da accordi individuali. Queste ferie devono essere godute entro l'anno di maturazione, con la possibilità di portare parte di esse all'anno successivo, purché vi sia un accordo tra le parti.
È importante notare che le ferie sono irrinunciabili, il che significa che il lavoratore non può rinunciare a questo diritto in cambio di una compensazione monetaria, fatta eccezione per i casi in cui il rapporto di lavoro cessi prima che le ferie maturate siano state godute. In tal caso, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'indennità sostitutiva.
Inoltre, durante il periodo di ferie, il lavoratore ha diritto a percepire la normale retribuzione, come se stesse lavorando. Questo è previsto per garantire che il lavoratore possa godere pienamente del periodo di riposo senza preoccupazioni finanziarie.
Le ferie non solo favoriscono il recupero delle energie, ma sono anche considerate un elemento cruciale per la prevenzione dello stress da lavoro correlato e per il miglioramento della produttività a lungo termine.
Ma cosa succede se le ferie sono godute in eccesso?
Ferie godute in eccesso
Nel caso in cui un lavoratore abbia fruito di ore o giorni di ferie in eccesso rispetto a quanto maturato, il datore di lavoro recupera l’importo corrispondente nel cedolino.
Questa situazione può verificarsi, ad esempio, quando un dipendente utilizza più giorni di ferie di quanti ne abbia maturati in un dato periodo lavorativo, magari a seguito di un errore nella gestione delle ferie o per altre ragioni.
La somma trattenuta a titolo di ferie godute in eccesso diminuisce di conseguenza il valore delle competenze lorde su cui sono calcolati sia le trattenute fiscali a carico del dipendente per l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia i contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell’azienda e del dipendente.
Ma quali sono gli elementi da considerare per determinare l’importo delle ferie godute in eccesso?
L’importo per ferie godute in eccesso deve tenere in considerazione se la retribuzione del dipendente sia oraria o giornaliera e considerare il monte ore o i giorni di ferie godute in eccesso in relazione a quanto il dipendente ha effettivamente maturato.
Il calcolo è il seguente: ore/giorni di ferie godute in eccesso * retribuzione (oraria o giornaliera).
Le ferie godute in eccesso sono calcolate come differenza tra le ferie maturate e le ferie godute.
Un aspetto da considerare è relativo ai contratti collettivi di lavoro (CCNL) e agli accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore. Questi possono prevedere specifiche modalità di recupero delle ferie godute in eccesso. Alcuni CCNL potrebbero consentire una maggiore flessibilità nel recupero delle ferie, come il differimento dei giorni goduti in eccesso o la compensazione con giorni di ferie futuri.
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PIN INPS: stop definitivo per tutti dall’1 settembre 2024
Mancano pochi giorni al 1° settembre, giorno a partire dal quale si potrà accedere ai servizi telematici dell'INPS solo attraverso l'identità digitale. Ciò vale anche per le aziende pubbliche e private e i relativi intermediari.
INPS ha comunicato con la circolare 77 del 2 luglio 2024 che, a partire dal 1° settembre 2024, l’accesso ai servizi INPS con il PIN INPS non sarà più consentito anche da parte di aziende, pubbliche e private, e dei relativi intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Per tutti diventa obbligatorio l'accesso esclusivamente mediante una delle identità digitali personali:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello non inferiore a 2,
- CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) o
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
L'istituto ricorda che con la circolare n. 95 del 2 luglio 2021, in attuazione dell’articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l’Istituto ha avviato il processo di dismissione graduale dell’accesso ai servizi online con il PIN dell’INPS a favore delle nuove identità digitali.
Dismissione del PIN INPS
Inps ha prorogato con il messaggio 2926 del 25 agosto 2021 la possibilità di utilizzo del PIN INPS da parte di intermediari e aziende, fino al 30 settembre.
Ricordiamo che con la circolare 95 del 2 luglio 2021 e la successiva circolare 127 del 10 agosto erano state ricordate le scadenze fissate originariamente ovvero:
- 1 settembre per l'utilizzo di professionisti intermediari e aziende
- 30 settembre per i privati cittadini
Il termine è stato unificato a seguito delle richieste giunte all'istituto dagli operatori professionali
Per non vedere interrotti gli adempimenti connessi alla propria attività lavorativa, gli utenti che operano in qualità di intermediario, azienda, associazione di categoria, pubblica Amministrazione, medico o avvocato, ecc., avranno tempo per dotarsi di uno dei codici sopracitati fino a tutto il mese di settembre 2021.
L’Istituto si riservava la possibilità di inibire progressivamente l’accesso attraverso il PIN INPS, agli utenti che risultano già dotati di una delle credenziali sopra citate (SPID, CIE e CNS).
Si ricorderà che INPS aveva adottato il sistema di identificazione degli utenti con codice PIN dal 2012 , quando ha iniziato ad offrire sul web l'intera gamma di servizi e di prestazioni sia assistenziali che previdenziali. Successivamente ha consentito l'accesso con i nuovi strumenti di autenticazione previsti dal codice dell'amministrazione digitale .Dal 1 ottobre 2020 non sono stati più rilasciati nuovi PIN come illustrato nella circolare 87 2020.
Deleghe digitali a terzi per i cittadini impossibilitati a usare i servizi INPS online
La circolare 127 2021 informava anche sulla possibilità dal 16 agosto 2021 per i cittadini che non sanno o non possono operare online con gli strumenti di accesso previsti (SPID, CIE e CNS ) di affidare la delega digitale a una terza persona di fiducia.
La delega è utilizzabile anche per gli accessi di persona agli sportelli INPS .
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Naspi e Discoll nel nuovo Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa
In merito al processo che prevede l''iscrizione di Naspi e Discoll nel nuovo Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl), a breve modi e termini saranno specificati in un prossimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Attualmente è comunque in corso l’aggiornamento delle banche dati del ministero e di altre amministrazioni ed enti pubblici. Il disoccupato ha anche la possibilità di integrare e rettificare i dati precompilati.
L’obiettivo è ovviamente quello di permettere ai Centri per l’impiego di individuare offerte di lavoro idonee tramite il Siisl.
Naspi e Discoll inseriti nel Sistema informativo per l’inclusione sociale
Il Decreto Coesione 60/2024 ha così previsto all’art.25 l’iscrizione d’ufficio dei percettori della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa.
Ai beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del supporto formazione lavoro (SFL), si aggiungono anche i percettori NASpI e DISS-COLL.
Il Siisl permette ai soggetti registrati di accedere ad informazioni e proposte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettività ed altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze. In questo processo si dovrebbe tenere conto sia delle esperienze formative che delle competenze professionali possedute dagli iscritti in virtuù delle offerte di lavoro disponibili così come dei corsi di formazione.
Si ricorda che la «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» è stata istituita con l’art. 1 del D.Lgs. n. 22 del 2015 e rappresenta “l’indennità mensile di disoccupazione, (…) avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddi–to ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato (con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni) che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”.
L’Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL, istituita con l’art. 15 del D.Lgs. n. 22 del 2015, costituisce l’indennità di contrasto alla disoccupazione involontaria ed “è riconosciuta mensilmente ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”
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