• Rubrica del lavoro

    Sgravio assunzioni donne vittime di violenza: modello e istruzioni

    Con la legge di bilancio 2024 sono stati  incrementati i  fondi per la lotta alla violenza di genere (Articolo 1, commi da 191 a 193 legge 213/2023) .

    Tra le diverse misure previste è stato istituito un nuovo esonero contributivo riservato alle donne vittime di violenza disoccupate e beneficiarie del Reddito di libertà (il sussidio straordinario garantito alle donne assistite da centri antiviolenza istituito dall'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). 

    Si tratta in particolare dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali,  con esclusione dei premi e contributi INAIL,   nel limite massimo di 8.000  euro annui , riparametrato e applicato su   base mensile. 

    Con la circolare 41 del 5 marzo INPS ha fornito i primi dettagli operativi sui requisiti e le modalità di applicazione  e, con il  messaggio 2239  del 14 giugno,   le istruzioni per la  richiesta e la fruizione in Uniemens.

    Sgravio contributivo vittime di violenza: i requisiti

    La  misura è destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni 

    • residenti nel territorio italiano 
    • cittadine italiane o comunitarie oppure cittadine di  Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno. 
    • disoccupate  (a norma dell'art 19 d.lgs. 150 2015) e
    • beneficiarie del  Reddito di libertà  oppure di altro contributo regionale o provinciale con lo stesse finalità (ad esempio l’Assegno di autodeterminazione di cui all’articolo 7-bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6,  della Provincia Autonoma di Trento)

     La circolare specifica che per le assunzioni effettuate nell’anno 2024  lo sgravio  può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne  fruitrici del Reddito di libertà nel 2023.

    Sgravio contributivo vittime di violenza: misura e durata

    L’esonero contributivo  spetta per:

    1. le assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
    2. le assunzioni a tempo determinato, per la durata di 12 mesi ossia per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di dodici mesi;
    3. le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per 18 mesi a partire dalla data dell’assunzione a termine
    •  anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato con una cooperativa 
    • anche a scopo di somministrazione.
    • effettuate nel triennio 2024-2026

    Consiste  nell’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

    Sono esclusi i premi INAIL

    La soglia massima di esonero  mensile è, pertanto, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) ( per rapporti inferiori al mese : 21,50 euro per ogni giorno di fruizione)

    Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, deve essere proporzionalmente ridotto.

    Sgravio contributivo vittime di violenza: fondi a disposizione e cumulabilità

    L’esonero contributivo  per le donne vittime di violenza  legge 213 2023 spetta nel limite di spesa di:

    –    1,5 milioni di euro per l'anno 2024;

    –    4 milioni di euro per l'anno 2025;

    –    3,8 milioni di euro per l'anno 2026;

    –    2,5 milioni di euro per l'anno 2027;

    –    0,7 milioni di euro per l'anno 2028.

    Potrà essere cumulato, se c’è  capienza  con altre agevolazioni che non prevedano divieti,  Ad esempio :

    • risulta cumulabile con l'esonero per le lavoratrici madri mentre
    •  non è cumulabile con l’esonero  strutturale all’occupazione giovanile. 

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    ATTENZIONE INPS specifica che nel coordinamento tra diverse agevolazioni  il calcolo delle riduzioni va effettuato in base all’ordine cronologico di entrata in vigore dell'incentivo.

    Sgravio assunzioni vittime di violenza: richiesta e controlli

    Inps informa  nel messaggio 2239 del 14 giugno 2024  che all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it,  seguendo il percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line “ERLI”, volto alla richiesta del beneficio.

    Nella domanda vanno indicati:

    • anagrafe della  lavoratrice assunta;
    • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
    • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
    • l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
    • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

     L’Istituto  quindi :

    • verifica l’esistenza del rapporto nella banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
    • calcola l’importo dell’incentivo spettante
    • verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
    • in caso di sufficiente capienza di risorse  autorizza il datore di lavoro con  comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line

    L'azienda può fruire dell’importo dovuto, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro, mediante conguaglio nelle denunce contributive come precisato nella citata circolare n. 41/2024.

    INPS precisa che anche dopo l'autorizzazione potranno essere  effettuati i controlli volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei requisiti.

    Sgravio donne vittime di violenza: Uniemens Datori privati

    I datori di lavoro  non agricoli autorizzati devono valorizzare, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>, a decorrere dal mese di competenza giugno 2024,  con i seguenti elementi:

    – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;

    – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.

    Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

    Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;

    – nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

    – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

    Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato e che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a maggio 2024), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.

     Modalità di esposizione dei dati  nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens

    I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero  devono valorizzare, in <DenunciaAgriIndividuale>, nell’elemento <DatiAgriRetribuzione>, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione:

    • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
    • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice Agevolazione “VL”, che assume il nuovo significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

     Per il recupero  delle competenze  di aprile e maggio 2024, per le quali non è ancora scaduto il termine del periodo di trasmissione (31 agosto 2024), deve essere inviato il flusso completo 

    Nel caso in cui il flusso UniEmens mensile sia stato già inviato, l’invio del nuovo flusso completo annulla e sostituisce il flusso inviato in precedenza.

    Per dichiarare l’importo dell’esonero spettante relativamente a competenze pregresse il cui termine di trasmissione è scaduto devono essere valorizzati i seguenti elementi:

    • in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
    • in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice agevolazione “VR”, che assume il significato di “Recupero arretrati <CodAgio> VLEsonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • in <Retribuzione> l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

     Il codice agevolazione “VR” può essere utilizzato per recuperare l’esonero relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, nella competenza di giugno 2024 inviata entro il secondo periodo di trasmissione 2024 (31 agosto 2024).

    I datori di lavoro agricoli potranno verificare l’attribuzione del codice Agevolazione “VL” e “VR” nel Cassetto previdenziale del contribuente.

    Il messaggio  precisa infine anche le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <ListaPosPA> del flusso UniEmens, precisano che la denuncia dei mesi pregressi sarà consentita esclusivamente nelle denunce <ListaPosPA> dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Divieto lavoro nelle ore più calde in 15 regioni

    Vai all'articolo aggiornato 2025 

    Con l'aumento esponenziale delle temperature  in questa estate 2024  diverse regioni italiane hanno emanato ordinanze per vietare il lavoro all'aperto durante le ore più calde della giornata. Queste misure mirano a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, specialmente nei settori agricolo, florovivaistico ed edile. 

    I divieti  sono attivi fino ad ora  in 15 regioni ovvero 

    1. Piemonte (ordinanza del 5 agosto con effetto dalla stessa data )
    2. Emilia Romagna   ordinanza del 26 luglio  con effetto  dal 29 luglio 2024,
    3. Liguria
    4. Umbria,
    5. Toscana, 
    6. Marche (ordinanza del 31ulglio con effetto dal 1 agosto)
    7. Lazio
    8. Molise, 
    9. Abruzzo, 
    10. Basilicata, 
    11. Campania, 
    12. Puglia 
    13. Calabria 
    14. Sicilia e 
    15. Sardegna.

    Vediamo di seguito piu in dettaglio cosa prevedono le ordinanze e le misure applicabili contro il caldo estremo  per la salute e sicurezza dei lavoratori.

    Rischio calore e divieto di lavoro: cosa prevedono le ordinanze

     Tutte le ordinanze vietano il lavoro all'aperto dalle 12:30 alle 16:00 nelle giornate con allerta di caldo estremo, identificabili tramite le mappe fornite dall'INAIL sul sito www.worklimate.it,  realizzato in collaborazione con il CNR.

    I divieti sono attivi  ordinariamente dalla data dell'ordinanza al 31 agosto 2024.

    Nello specifico ad esempio 

    • Lazio:

    Il Lazio è stata tra le prime regioni a introdurre il divieto, con un'ordinanza firmata il 20 giugno dal presidente Francesco Rocca. L'ordinanza vieta le attività lavorative all'aperto nei settori agricolo, florovivaistico ed edile fino al 31 agosto.

    • Puglia

    Il 10 luglio, il presidente della Puglia, Michele Emiliano, ha emanato un'ordinanza che vieta il lavoro nei settori edile e florovivaistico nelle ore più calde, in aggiunta a una precedente ordinanza per il settore agricolo.

    • Toscana

    In Toscana, un'ordinanza dell'11 luglio vieta il lavoro nei campi e sotto il sole dalle 12:30 alle 16:00. Questa misura, valida fino al 31 agosto, si applica principalmente nei settori agricolo e florovivaistico.

    • Molise

    Il Molise ha adottato un'ordinanza simile il 16 giugno, vietando le attività lavorative all'aperto nei giorni con rischio elevato di esposizione al caldo, come indicato dalle mappe dell'INAIL.

    • Abruzzo

    Abruzzo ha seguito con una propria ordinanza il 17 luglio, imponendo simili restrizioni lavorative per proteggere i lavoratori dalle alte temperature.

    • Sicilia e Sardegna

    . La Sicilia ha emesso un'ordinanza il 17 luglio, mentre la Sardegna ha fatto lo stesso il 19 luglio. Entrambe le regioni vietano il lavoro nei settori agricolo, florovivaistico ed edile nelle ore più calde, con particolare attenzione ai giorni in cui il rischio di esposizione al sole è alto.

    • Emilia Romagna

    L'Ordinanza n. 101 del 26 luglio 2024  prevede il divieto  dal 29 luglio 2024 e fino al 31 agosto 2024  nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e affini

    • Marche 

    Il provvedimento è in vigore a decorrere dalle 00.00 del 1° agosto 2024 fino alle 24.00 del 31 agosto 2024, limitatamente ai giorni e alle aree del territorio regionale in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.  In questo specifico caso dunque,  sarà vietata l'attività lavorativa all'aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00. Viene specificato che "Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale di competenza, che non contrastano con i contenuti dell’ordinanza, e gli obblighi gravanti sul datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori ed  eventuali specifici accordi aziendali e/o sindacali volti a tutelare la salute dei lavoratori qualora siano migliorativi del contenuto dell’Ordinanza.  Le prescrizioni (..) non trovano applicazione per le pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi urgenti di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, fatta salva in ogni caso l’adozione di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008."

    • Piemonte

    La regione ha comunicato che è  in vigore dal 5 al 31 agosto l'ordinanza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’assessore alla Sanità Federico Riboldi che ha lo scopo di garantire la sicurezza dei lavoratori subordinati e autonomi, nonché dei soggetti ad essi equiparati, dei settori agricolo e florovivaistico e dei cantieri edili e affini che svolgono attività classificabili come “fisica intensa” o altre equiparabili e si trovano in condizioni di

      •  prolungata esposizione diretta ai raggi solari 
      • in giornate particolarmente calde e 
      • dove non sia possibile introdurre misure di riduzione del rischio (…).

    nei momenti della giornata – dalle ore 12.30 alle 16"

    La tutela dei lavoratori dal caldo estremo

    Queste misure hanno l'obiettivo di prevenire incidenti e decessi sul lavoro causati dal caldo estremo, purtroppo già verificatisi anche quest'anno. 

    Si tratta di iniziative che puntano a migliorare la qualità e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

    In base all’articolo 2087 del Codice Civile,infatti  i datori di lavoro sono obbligati a tutelare la salute e l’integrità fisica e morale dei lavoratori. Questo include l’adozione di misure necessarie per garantire condizioni di lavoro sicure, tenendo conto  anche del microclima, come previsto dal TU per la sicurezza d.lgs 81 2001.

     L'INAIL ha emesso   varie note con indicazioni operative per i datori di lavoro su come gestire il rischio calore, tra cui la Nota 5056 del 13 luglio 2023 e un opuscolo  informativo con le linee guida complete.

    Inoltre il Governo ha recentemente potenziato gli ammortizzatori  sociali attivabili  in caso di riduzione o sospensione delle attività per caldo estremo. Le istruzioni INPS in merito sono state pubblicate da ultimo con i messaggi 2735 e 2736 del 26 luglio 2024 .

  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    Compenso commercialista dimezzato per attività facili

    La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19326 del 15 luglio in tema di compenso ai professionisti  in una  procedura di fallimento,   ha  confermato che,  in assenza di accordi specifici tra le parti, vanno seguite le indicazioni della “tariffa professionale” come previsto dal DM 140/2012 specificando che 

    • il compenso per rappresentanza tributaria può variare tra l'1% e il 5% dell’importo eventualmente  contestato e che 
    • a norma dell’art. 18 del DM 140/2012, in caso di attività con  bassa difficoltà e complessità la riduzione può arrivare al 50%

    Compenso commercialista il caso e la decisione del tribunale

    Il caso in esame riguardava il ricorso presentato da un dottore commercialista contro il Fallimento di una società, in particolare per un  contenzioso che ha avuto origine dal decreto del Tribunale di Venezia del 12 ottobre 2017.

     Il commercialista aveva contestato infatti il provvedimento del giudice delegato al Fallimento della società, il quale aveva liquidato un compenso di €37.000 per l'attività difensiva svolta nel giudizio di appello contro l'Agenzia delle Entrate.

     Il Tribunale di Venezia, successivamente, aveva parzialmente accolto il reclamo del commercialista, rivedendo la liquidazione del compenso in €57.155. Questo valore era stato calcolato sulla base della percentuale minima dell'1% del valore della causa, decurtato del 50% per tenere conto dell'attività professionale già retribuita in precedenza.

    Decisioni e Motivazioni del Tribunale 

    Il Tribunale di Venezia aveva determinato che la somma di €146.176 già corrisposta al commercialista dalla società in bonis fosse il compenso per prestazioni professionali precedenti, non computabili per la liquidazione del nuovo compenso.

     Il tribunale aveva applicato una decurtazione del 50% al compenso per l'attività difensiva svolta in appello, motivando che il lavoro di studio e difesa era stato già svolto nel giudizio di primo grado e adeguatamente retribuito.

     Inoltre, il tribunale aveva escluso la corresponsione di ulteriori compensi per presunte attività professionali stragiudiziali espletate dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR), in quanto non vi era prova della negoziazione e stipulazione di accordi transattivi.

    Compenso commercialista: le conclusioni della Cassazione

    Il commercialista ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, mentre il Fallimento ha resistito con controricorso e ha proposto un ricorso incidentale. 

    La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale, compensando le spese tra le parti.

     La Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale, affermando che il tribunale veneziano aveva correttamente applicato i parametri tariffari e giustificato la decurtazione del compenso.

     La Cassazione ha anche rigettato i motivi del ricorso incidentale del Fallimento, considerando manifestamente infondate le eccezioni preliminari e inammissibili le censure sul mancato rispetto delle modalità di determinazione del compenso e sulla responsabilità precontrattuale del commercialista.

    In conclusione, la Cassazione ha confermato la legittimità della liquidazione del compenso al commercialista operata dal Tribunale  evidenziando la corretta applicazione delle norme regolamentari e la valutazione delle attività professionali effettivamente svolte. 

    Compenso commercialista Riferimenti Normativi

    I riferimenti applicabili al caso sono i seguenti:

    Art. 26 Legge Fallimentare (L.F.): Reclamo contro i decreti del giudice delegato.

    Art. 36 L.F.: Reclamo contro gli atti del curatore.

    Art. 111 Costituzione: Impugnabilità dei provvedimenti giurisdizionali.

    Art. 28 D.M. 140/2012: Determinazione del compenso per l'assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria.

    Art. 2233 Codice Civile: Compenso per le prestazioni professionali.

    Art. 115 e 116 Codice di Procedura Civile (CPC): Valutazione delle prove.

    Art. 360 CPC: Motivi di ricorso per cassazione.

    Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002: Contributo unificato nel processo civile.

  • Lavoro Dipendente

    Trasferimento dipendente dopo la reintegra: novità dalla Cassazione

    La recente ordinanza della Cassazione n. 18892 del 2024 affronta una questione rilevante relativa ai diritti dei lavoratori reintegrati dopo un licenziamento illegittimo.

    La Corte ha stabilito che il datore di lavoro non può trasferire un dipendente reintegrato senza dare prova dell’inutilizzabilità del lavoratore nella sede originaria.

    Reintegra dopo licenziamento illegittimo e trasferimento: il caso

    Il caso esaminato coinvolge un lavoratore che, a seguito di un licenziamento illegittimo, era stato reintegrato nel suo posto di lavoro. Tuttavia, la società datrice di lavoro aveva disposto il trasferimento del dipendente presso un’altra sede immediatamente dopo l’ordine di reintegrazione. 

    La Corte d'Appello di Roma aveva già ritenuto tale trasferimento illegittimo, ordinando la riadibizione del lavoratore alla sede originale e condannando la società a rifondere le spese legali.

     La società aveva quindi impugnato la decisione presso la Cassazione,  sostenendo che il principio delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive potesse  applicarsi anche nel caso del trasferimento di un lavoratore reintegrato.

    Reintegra e divieto di trasferimento: le motivazioni della Cassazione

    La Cassazione ha respinto il ricorso della società, affermando che l’ordine di reintegrazione implica l’obbligo di riammettere il lavoratore nella stessa sede di lavoro dalla quale era stato licenziato, salvo comprovate condizioni che giustifichino un successivo trasferimento. 

    In particolare, la Corte ha ribadito che il trasferimento post-reintegrazione non può essere trattato come un normale trasferimento disciplinato dall’articolo 2103 del Codice civile: mentre per un trasferimento ordinario è sufficiente che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, nel caso di un lavoratore reintegrato è necessario anche dimostrare l’inevitabilità del trasferimento a causa dell’inutilizzabilità del dipendente nella sede originaria.

    Reintegra e divieto di trasferimento: conclusioni

    L'ordinanza n. 18892/2024 della Cassazione rappresenta un importante chiarimento sui diritti dei lavoratori reintegrati e sugli obblighi dei datori di lavoro. La decisione aggrava gli oneri probatori in capo al datore di lavoro, che deve dimostrare non solo le ragioni tecniche, organizzative e produttive per un trasferimento, ma anche l'inevitabilità dello stesso a causa dell’inutilizzabilità del dipendente nella sede di riammissione.

    In conclusione, questa sentenza evidenzia la necessità  rispettare l'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro originario e stabilisce criteri stringenti per eventuali trasferimenti successivi.

     La decisione mira a proteggere i lavoratori da trasferimenti punitivi o ingiustificati, garantendo al contempo che le esigenze organizzative dell'impresa siano reali e dimostrabili.

  • Pensioni

    Cumulo pensionistico periodi in organizzazioni internazionali: novità

    La Circolare INPS  n. 87 del 01 agosto 2024 introduce  una novità  in merito al il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali.

     In particolare  si estende la possibilità di cumulare i periodi assicurativi internazionali non solo per la pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, ma anche per la pensione anticipata.

    Vediamo una sintesi delle indicazioni fornite dell'istituto.

    Modalità e condizioni del cumulo pensionistico con periodi internazionali

    La novità è stata prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. 

    In dettaglio, la nuova disposizione consente ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'U.E. e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato in organizzazioni internazionali, di cumulare i periodi assicurativi maturati presso tali organizzazioni con quelli maturati presso vari fondi previdenziali italiani anche  per raggiungere i requisiti necessari alla pensione anticipata, ampliando così le opportunità di pensionamento .

    Si riorda che le gestioni previdenziali interessate da questa disposizione includono:

    1. Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
    2. Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
    3. Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
    4. Gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.
    5. Regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria per i liberi professionisti, disciplinati dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

    Condizioni per il Cumulo

    • Non Sovrapposizione dei Periodi: I periodi di assicurazione da cumulare non devono sovrapporsi tra loro.
    • Durata Minima dei Periodi: I periodi di assicurazione maturati secondo la legislazione italiana devono avere una durata totale di almeno 52 settimane.
    • Destinatari: Possono esercitare il diritto di cumulo i cittadini dell’Unione europea, i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'U.E. e i beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato presso organizzazioni internazionali nel territorio dell’U.E. o della Confederazione svizzera.

    Cumulo periodi internazionali domande e decorrenza pensione

    La domanda per il cumulo dei periodi assicurativi deve essere presentata presso l’ente previdenziale competente.

    I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. Tuttavia, la decorrenza non può essere antecedente al 1° luglio 2023, in quanto il decreto-legge n. 69/2023 è entrato in vigore il 14 giugno 2023.

    Monitoraggio delle Domande

    L'articolo 5, comma 2, del decreto-legge prevede il monitoraggio delle domande di pensione per identificare eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Le modalità di attuazione del monitoraggio sono disciplinate nell’articolo 18, comma 9, della legge n. 115/2015.

    La circolare rimanda alle istruzioni delle circolari n. 71/2017 e n. 50/2022 per aspetti non espressamente trattati.

  • Lavoro estero

    Tassazione retribuzione e TFR secondo la convenzione Italia Olanda

    Nella Risposta a Interpello 167 del 1 agosto 2024 l'Agenzia chiarisce tassazione delle  retribuzioni e TFR   il caso di un contribuente che ha trasferito la propria residenza dall'Italia ai Paesi Bassi, lavorando sia all'estero che in smart working in Italia .

    Lavoro dipendente per Fondazione olandese in Italia: iI caso

    L'istante dichiarava di aver trasferito la propria residenza dall'Italia in Olanda, con iscrizione all'AIRE nel mese di giugno dell'anno X e che, per tale periodo d'imposta, è da considerarsi fiscalmente residente in Olanda.

    Fino al suo trasferimento in Olanda , per i 6 anni precedenti ha lavorato in Italia come  dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato per una società olandese e  pagando le imposte l'anno successivo in  sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi.  

    Nello stesso anno  a seguito della cessazione del rapporto di lavoro subordinato con la società olandese, ha ricevuto da tale società il  trattamento di fine rapporto.

    Il contribuente ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se sia necessario presentare la dichiarazione dei redditi in Italia per l'anno del trasferimento, considerando sia la retribuzione percepita fino a giugno sia il TFR erogato dalla società olandese.

     La questione si pone in quanto il contribuente è stato fiscalmente residente in Olanda per parte dell'anno e ha svolto attività lavorativa in Italia per un datore di lavoro non residente.

    Lavoro dipendente per società olandese in Italia: la risposta dell’Agenzia

    In generale, l'Agenzia ricorda che stante la prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno, come previsto dall'art. 15 della Convenzione Italia – Olanda, le  retribuzioni relative ad un'attività di lavoro dipendente possono essere tassate anche nel Paese in cui tale attività  è svolta, se diverso da quello di residenza.

     Tuttavia, è ripristinata la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza, qualora vengano soddisfatte, congiuntamente, le seguenti condizioni:

        il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo che non oltrepassa un totale di 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato;

        le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente nell'altro Stato;

        l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

    Con riferimento al TFR, in assenza di una specifica disposizione nella Convenzione Italia – Olanda, l'A-genzia precisa che gli Stati possono ricondurre la disciplina degli emolumenti erogati ai  dipendenti  al  momento  della  cessazione  dell'impiego nell'ambito dei redditi di lavoro subordinato (art. 15, Convenzione) ovvero nell'ambito delle pensioni private (art. 18).

    Lavoro dipendente per società olandese in Italia: conclusioni

    Sul caso specifico l 'Agenzia delle Entrate ha  concluso  che le retribuzioni percepite fino a giugno sono tassabili esclusivamente nei Paesi Bassi. 

    Per il TFR, invece, la parte maturata durante il periodo di residenza in Italia è tassabile in Italia, mentre quella maturata nell'anno del trasferimento è tassabile nei Paesi Bassi.

    In particolare con  riferimento al trattamento di fine rapporto, l'agenzia precisa  che la Convenzione – , come, peraltro, il Modello OCSE di Convenzione per eliminare le  doppie imposizioni, non contiene una disposizione specifica per gli emolumenti erogati  ai dipendenti al momento della cessazione dell'impiego consentendo a ciascuno Stato membro dell'OCSE di poter ricondurre le suddette prestazioni nell'ambito di applicazione :

    • dell'articolo 15, relativo ai redditi di lavoro subordinato,  ovvero 
    • dell'articolo 18, riguardante le pensioni private.

    Nella risoluzione 1° agosto 2008, n. 341/E, seppur riguardante l'applicazione  della Convenzione stipulata con la Germania,è stato stabilito che  per quanto concerne

    l'Italia, il TFR ha sostanzialmente natura di retribuzione, seppur differita, motivo per cui  è stato ricondotto nell'ambito applicativo dell'articolo 15 della Convenzione.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo bilaterale servizi ambientali le istruzioni aggiornate

    Il regolamento del Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali  aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente,  istituito nel 2018 è stato ratificato  con decreto interministeriale 9 agosto 2019, n. 103594.

    Con la circolare 37/2022   INPS ha fornito le istruzioni operative    per i datori di lavoro, e una ulteriore comunicazione relativa alle modalità di versamento  è stata pubblicata il 20 novembre  (Messaggio 4104/2023).

    Il 28 marzo INPS ha pubblicato con il messaggio 1281 2024 le istruzioni per la domanda della prestazione integrativa dell'indennità di disoccupazione NASPI (v. paragrafo 2)

    Con la circolare 85 del 26 luglio 2024 l'istituto interviene nuovamente per specificare le novità relative all'accordo tra le parti sociali aderenti firmato il 27 .12.2022 

     e al  decreto 29 settembre 2023 del Ministro del Lavoro  di concerto con il Ministro dell’Economia , che modifica il decreto  istitutivo adeguandone la disciplina alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dai  commi 7-bis dell’articolo 26 e 1-bis dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 148/2015, introdotti dalla legge n. 234/2021,  con ampliamento della platea e  delle prestazioni di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà.

    Fondo servizi ambientali le novità piu rilevanti

    Nella circolare 85/2024  l'istituto specifica che le modifiche normative apportate più rilevanti sono relative 

    • all’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, 
    • alla durata e alla misura dell’assegno di integrazione salariale, 
    • all’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie, 
    • alla modifica del tetto aziendale limitatamente ai datori di lavoro sino a 5 dipendenti,
    •  all’introduzione della c.d. staffetta generazionale (che sarà oggetto di trattazione in una successiva circolare).

    Si ricorda che ai sensi dell’articolo 6 del D.I. n. 103594/2019, così come modificato dall’articolo 3 del D.I. 29 settembre 2023, il Fondo provvede:

    a) all’erogazione di un assegno di integrazione salariale;

    b) all’erogazione di prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), o alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

    c) all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito;

    d) al finanziamento di programmi di formazione;

    e) ad assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale.

    In sintesi si ricordano le seguenti prestazioni di integrazione salariale in vigore :

    Datori di lavoro e durata prestazioni  garantite dal  Fondo

     

    • Datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente
    • Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente
    • Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente

     

    • 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
    • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie
    • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie
    • 12 mesi per causale straordinaria di "crisi aziendale"
    • 24 mesi per causale straordinaria di "riorganizzazione aziendale"(anche per realizzare processi di transizione)
    • 36 mesi per causale straordinaria di “contratto di solidarietà"

    Integrazione NASPI 2024 : la procedura di domanda

    INPS ricorda che la procedura di presentazione della domanda è unica per tutti i Fondi di solidarietà che  l’erogazione dell’assegno emergenziale o dell’assegno integrativo e che i datori di lavoro presentino domanda, esclusivamente in via telematica, al Comitato amministratore del Fondo, per il tramite della Struttura territoriale dell’INPS competente per la matricola di accentramento contributivo o, in subordine, alla Struttura territoriale dell’INPS presso cui insiste la sede principale dell’azienda.

    Il servizio è disponibile nel portale istituzionale dell’INPS www.inps.it , al seguente percorso: 

    Accesso ai servizi per aziende e consulenti” > “CIG e Fondi di solidarietà” > “Assegno emergenziale”.

    • necessario autenticarsi  con  SPID  almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica).
    • nell’area download,  va  scaricato un esempio di tracciato .XML per l’invio dei dati analitici dei lavoratori e  il manuale utente con le istruzioni 
    • si deve indicare se si richiede l’integrazione
      1.  dell’importo della NASPI oppure
      2.  della durata   per un massimo di  ulteriori 18 mesi.
    • Occorre presentare distinte domande per ogni tipo di prestazione integrativa che si richiede.

    Dopo l'invio viene  assegnato un numero di protocollo ed è possibile stampare la ricevuta di presentazione con il riepilogo  dei dati trasmessi.