• Rubrica del lavoro

    Massimale contributivo INPS: PRISMA aperta a patronati e lavoratori

    Con la Circolare n. 48 del 25 marzo 2024 l'INPS ha comunitato il rilascio di una nuova piattaforma informativa  “PRISMA”  che  mette a disposizione dei datori di lavoro, a partire dal 10 aprile 2024 le informazioni sull'anzianità  contributiva  complessiva dei propri dipendenti iscritti a tutte  gestioni pensionistiche obbligatorie.

    In   questo modo si  potrà  effettuare correttamente il calcolo della contribuzione dovuta  in rapporto al rispetto del massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/1995.

    Con il messaggio 19 luglio 2024, n. 2650, l'istituto rende noto che  a partire dal 22 luglio 2024, anche i lavoratori e gli Istituti di Patronato potranno utilizzare la piattaforma PRISMA ottenendo  un prospetto di sintesi delle informazioni presenti negli archivi informatici dell’Istituto. 

    PRISMA prospetto contributivo : a cosa serve ,cosa contiene

    La  piattaforma informativa PRISMA  consente di estrapolare un prospetto  con  tutti gli elementi informativi, noti all’Istituto, utili ad assolvere correttamente l’obbligo contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, per i propri dipendenti 

    1. sia con riferimento alla presenza di periodi utili o utilizzabili ai fini dell’anzianità assicurativa collocata anteriormente al 1° gennaio 1996,
    2.  sia in relazione all’avvenuta presentazione e/o autorizzazione della domanda di opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335/1995.

    La  piattaforma informativa, disponibile sia per i datori di lavoro che per gli operatori di Sede, per garantire la tutela della privacy del lavoratore, fornisce le informazioni minime, ed è consultabile solo dal richiedente (datore di lavoro o intermediario abilitato) tenuto a trasmettere i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore.

    INPS precisa che il  prospetto ha esclusivamente valore informativo e non  certificativo della posizione assicurativa del lavoratore medesimo.

    Il prospetto informativo riporta i seguenti dati:

    • data in cui risulta presente il primo contributo obbligatorio riferito a forme pensionistiche obbligatorie[3], se precedente al 1° gennaio 1996 (cfr. il punto A del prospetto).
    • presenza della domanda di opzione al sistema contributivo (se in stato istruttoria o accolta) e data della relativa domanda (cfr. il punto B del prospetto);
    • presenza della domanda di riscatto/accredito figurativo in una della Gestioni dell’INPS per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 e data della relativa domanda (cfr. il punto C del prospetto);
    • eventuale presenza di periodi riscattati o ricongiunti presso le Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 da verificare con l’assicurato (cfr. il punto D del prospetto);
    • eventuale presenza di anzianità assicurativa in Casse professionali di cui al decreto legislativo n. 509/1994 se derivante da domande di reintegro/ripristino da verificare con l’assicurato (cfr. il punto D del prospetto)[5];
    • eventuale presenza di posizione assicurativa attiva presso una Cassa professionale di cui al di cui al decreto legislativo n. 103/1996 e al decreto legislativo n. 509/1994, da verificare con l’assicurato (cfr. il punto E del prospetto).

    PRISMA: Istruzioni operative

    L'istituto segnala che, in fase di prima applicazione, e a partire dal 10 aprile 2024, sono abilitati all’utilizzo della piattaforma “PRISMA” i datori di lavoro privati – quali soggetti obbligati legalmente all’adempimento contributivo – che hanno alle dipendenze lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dall’INPS – Gestione privata.

    Come detto l’accesso sul codice fiscale del lavoratore  è previsto solo per il soggetto che trasmette i flussi di denuncia contributiva per quel lavoratore (Uniemens).

    Sono abilitati, inoltre, tutti i soggetti che, sulla base della normativa vigente, possono essere incaricati dal datore di lavoro 

    L’operatore di Sede, tramite il portale intranet, può rilasciare il prospetto richiesto da un datore di lavoro per un lavoratore dipendente non più in forza.

    Viene precisato che in futuro sarà comunicata l’accessibilità al servizio da parte della totalità dei datori di lavoro con dipendenti (anche pubbliche Amministrazioni o datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica).

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Pensione con part time verticale: chiarimenti sull’ accredito contributivo

    I periodi di lavoro in part time verticale o ciclico vanno conteggiati per intero ai fini del diritto a pensione. La novità era  stata sancita nel 2020 dalla Corte Europea  e recepita nell'ordinamento italiano con la  legge di bilancio 2021.  Dal 2021 quindi  è possibile  conteggiare ai fini previdenziali   tutte le  settimane coperte dal contratto di lavoro,  malgrado non sempre siano operative ,  a causa della ciclicità della prestazione.

    La circolare  INPS 74/2021  del 4 maggio ha fornito le istruzioni  operative  e i modelli  per le richieste e per gli Uniemens integrativi da parte dei datori di lavoro.

    Con la  circolare n. 4  del 5 gennaio 2022 l'istituto ha reso disponibile un nuovo applicativo per le domande utilizzabile da tutti i dispositivi.(v. dettagli sotto) 

    Con il messaggio  n. 2655 del 19 luglio 2024,  sono state fornite agli uffici nuove indicazioni :

    • sulle domande di accredito  
    • sui requisiti  dei periodi lavorati ai fini dell'accredito, e
    •  sulla conformità della documentazione a supporto della richiesta. (vedi ultimo paragrafo).

    Periodi di part time ciclico verticale ai fini del raggiungimento della pensione

    Inps precisava nella circolare 74  2021  che la valutabilità del periodo “non lavorato”, è utile per maturare il diritto al raggiungimento della pensione mentre  non assume rilievo ai fini del versamento contributivo, che corrisponde sempre  alla  retribuzione della prestazione lavorativa. 

    Viene anche  chiarito che: 

    • per il riconoscimento del periodo annuale è necessario che venga accreditata la retribuzione minima  prevista per l'anno di riferimento; diversamente, il numero di contributi riconosciuti sarà pari al rapporto tra l'imponibile retributivo annuo e il minimale settimanale pensionistico in vigore 
    • la nuova norma è applicabile  per i periodi di lavoro  a partire dal 30 ottobre 1984.
    • Non riguarda il pubblico impiego, già destinatario di una norma per cui  gli anni di servizio ad orario ridotto sono considerati comunque utili per intero ai fini della pensione (articolo 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1988, n. 554 ).

    Circolare INPS  n. 4 2022: nuove modalità per le domande

    Per il diritto a pensione di periodi non lavorati nel part-time verticale o ciclico ricompresi entro il 31 dicembre 2020 le domande telematiche devono essere presentate attraverso uno dei seguenti canali:

    1. WEB – servizio telematico accessibile direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
    2.  Contact Center Multicanale – 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente); 
    3. Patronati e Intermediari dell’istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

    Dalla data di pubblicazione della  circolare le domande non possono più essere presentate né tramite PEC né attraverso il servizio on-line di segnalazione contributiva (c.d. FASE), modalità utilizzate in fase di prima applicazione.

     Per poter accedere al servizio, il richiedente deve essere in possesso di 

    • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, oppure
    • CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o 
    • CIE (Carta di Identità Elettronica).

    La circolare illustra le fasi di compilazione della domanda e di  protocollazione  e precisa che  gli utenti posso consultare tutte le domande presentate in via telematica nella sezione “Consulta domande” raggiungibile dalla home page dell’applicazione. 

    Per ogni domanda è possibile scaricare e visualizzare la ricevuta di protocollo e acquisire informazioni in ordine allo stato di definizione della pratica. 

    E disponibile anche un  Manuale Utente  consultabile on-line o scaricabile direttamente dal sito e puo essere richiesta assistenza al Contact center telefonico .

    AGGIORNAMENTO LUGLIO 2024

    Nel messaggio 2655 INPS  sottolinea in particolare due aspetti: 

    1. Per il riconoscimento del periodo non lavorato deve trattarsi dell'esecuzione di uno stesso  contratto, a tempo determinato o indeterminato nel corso del quale intervenga la sospensione  dell'attività lavorativa. Quindi  nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi e riprenda dopo un determinato  periodo di tempo con un nuovo contratto, i periodi di interruzione dell'attività stessa dovuta   all'avvicendarsi dei diversi contratti  non sono ammessi al beneficio. 
    2. In tema di valutazione  della documentazione a supporto si specifica che  è onere del lavoratore che richieda il riconoscimento degli effetti pensionistici connessi allo  svolgimento del rapporto di lavoro part time verticale o ciclico dimostrare l'esatta l'articolazione della prestazione lavorativa.  Quindi dalla documentazione a supporto (come contratto di lavoro, attestazione del datore di lavoro e autodichiarazione del lavoratore)  devono emergere chiaramente  le condizioni che diano o meno  diritto all'accredito. Attenzione anche al fatto che nella fase istruttoria, gli uffici valutano i tutti gli elementi informativi disponibili, quali i flussi Uniemens, eventuali ulteriori  informazioni presenti su UNILAV, ecc. che devono essere tra loro coerenti.

  • Rubrica del lavoro

    Tassi cessione quinto: luglio-settembre 2024

    Sostanzialmente invariati i  tassi per cessione del quinto delle pensioni:  a seguito del  decreto n. 62375 del 24 giugno 2024 il Ministero dell’Economia e delle finanze, che  ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari,   INPS precisa nel messaggio 2614 del 16 luglio  2024   il valore dei tassi applicabili  per i prestiti da estinguersi dietro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, nel  periodo 1° luglio 2024 – 30 settembre 2024.

    In sintesi nelle tabelle che seguono  sono riassunti:

    1)  il valore dei tassi  medi e i tassi soglia usura  in vigore   per i prestiti da estinguere dietro cessione del quinto e della pensione,  

    2) i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti estinguibili con cessione del quinto della pensione concessi da banche e intermediari finanziari in regime di convenzione ai pensionati,   per il trimestre in corso  e per il 4 trimestre  2023 

    1- Tassi  medi, soglia usura e tassi applicabili 3° trimestre 2024

    Classi d’importo in euro

    Tassi medi

    Tassi soglia usura

    Fino a 15.000

    13,68

    21,1000

    Oltre i 15.000

      9,97

    16,4625

    Quindi i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti concessi  ai pensionati da banche e intermediari finanziari convenzionati  sono i seguenti:

    TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)

     

    Classe di importo del prestito

    Classi di età*

    Fino a 15.000 euro

    Oltre i 15.000 euro

     

    fino a 59 anni

                                       9,92

                                  8,08

    60-64

                                     10,72

                                  8,88

    65-69

                                     11,52

                                  9,68

    70-74

                                     12,22

                                  10,38

    75-79

                                     13,02

                                11,18

    Oltre 79 anni                                        

                                    21,100

                                 16,4625

    2- Tassi  medi, soglia usura e tassi applicabili ai pensionati: 4° trimestre 2023

    Classi d’importo in euro

    Tassi medi

    Tassi soglia usura

    Fino a 15.000

    13,50

    20,875

    Oltre i 15.000

      9,60

    16,00

    Quindi i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti concessi  ai pensionati da banche e intermediari finanziari convenzionati erano i seguenti:

    TASSI SOGLIA PER CLASSI DI ETÀ DEL PENSIONATO E CLASSE D'IMPORTO DEL PRESTITO (TAEG)

     

    Classe di importo del prestito

    Classi di età*

    Fino a 15.000 euro

    Oltre i 15.000 euro

     

    fino a 59 anni

                                       9,81

                                  7,83

    60-64

                                     10,61

                                  8,63

    65-69

                                     11,41

                                  9,43

    70-74

                                     12,11

                                  10,13

    75-79

                                     12,91

                                10,93

    Oltre 79 anni                                        

                                    20,875

                                 16,00

  • Lavoro Dipendente

    Perché non trovo il modello 730-4 negli archivi dell’INPS?

    Può accadere che il contribuente, accedendo all’Assistenza fiscale sul portale INPS, riceva il messaggio «Non è presente nessun Documento 730/4 per l'anno 2024»; questa situazione si verifica nei casi in cui l’Agenzia delle Entrate non ha trasmesso all’INPS la dichiarazione, perché sottoposta a controlli preventivi.

    In questi casi, il contribuente viene informato:

    • direttamente dall’Agenzia delle Entrate, in caso di dichiarazione precompilata;
    • dall’intermediario a cui si era rivolto per effettuare la dichiarazione dei redditi, a cui Agenzia delle Entrate invia gli esiti relativi alle dichiarazioni trasmesse.

    Le dichiarazioni oggetto di controlli preventivi vengono gestite direttamente dall’Agenzia delle Entrate che, in tali circostanze, non trasmette all’INPS il modello 730-4, e, pertanto, il contribuente per eventuali problematiche dovrà fare riferimento esclusivamente all’Agenzia.

    Si riepilogano di seguito le cause che possono determinare l’assenza negli archivi Inps del modello 730-4:

    • il contribuente non ha indicato correttamente INPS quale sostituto di imposta;
    • la dichiarazione è ancora in fase di trasmissione da parte del CAF/Intermediario all’Agenzia delle Entrate e da parte dell’Agenzia verso l’Istituto;
    • la dichiarazione è sottoposta a controlli preventivi da parte di Agenzia delle Entrate.

    Leggi anche INPS e assistenza fiscale nel 2024

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Indicazioni attuative Assegno di Inclusione (ADI)

    Il Ministero del lavoro ha pubblicato  la nota n.12607 del 16.07.2024 per riepilogare tutte le indicazioni utili nella gestione delle attività relative ai beneficiari dell’Assegno di inclusione.

    In particolare, la nota ministeriale  approfondisce:

    • decadenza o sospensione pagamento beneficio;
    • esclusione dagli obblighi di monitoraggio;
    • mantenimento del possesso dei requisiti;
    • cambi di residenza;
    • istanze di riesame.

    Assegno di inclusione: decadenza o sospensione pagamento beneficio

    Cosa succede in caso di mancata presentazione ai servizi sociali e quali sono gli obblighi dei beneficiari?

    Conseguenze

    • Decadenza del beneficio: se non ci si presenta alle convocazioni senza giustificato motivo.

    Obblighi dei Beneficiari

    • Presentazione spontanea: anche senza convocazione, i beneficiari devono presentarsi ai servizi entro i tempi stabiliti dalla norma.

    Tempistiche di Presentazione

    • Incontri entro 120 giorni:
      • Dalla sottoscrizione del PAD (piano di assistenza domiciliare).
      • Per le domande ADI pervenute all'INPS entro il 29 febbraio 2024, entro 120 giorni dalla trasmissione dei dati ai comuni tramite la piattaforma GePI.

    Sospensione del Beneficio

    • In caso di mancata presentazione: Il beneficio viene sospeso.
    • Decorrenza sospensione: Dal mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione.

    Inoltre le registrazioni degli incontri o presentazioni, pervenute all'INPS tramite GePI entro il 20 del mese successivo alla scadenza, saranno elaborate in tempo utile per i pagamenti mensili. Le registrazioni inserite dopo tale data saranno elaborate per i pagamenti del mese successivo alla data di inserimento. I beneficiari recupereranno le mensilità spettanti non percepite come arretrati.

    Assegno di inclusione: esclusione dagli obblighi di monitoraggio

    I beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale o, per le domande presentate entro il 29 febbraio 2024, dall’invio dei dati ai Comuni sulla piattaforma GePI, pena la sospensione del beneficio.

    In una fase successiva, in base agli  esiti  dell’analisi  preliminare  da  parte  dei  servizi  sociali  e  alla  registrazione  in  piattaforma  GePI  delle informazioni relative alla condizione di attivabile al lavoro dei componenti tra i 18 ed i 59 anni, con responsabilità genitoriali, viene individuata dall’INPS e rappresentata in piattaforma SIISL e in GePI, per ogni componente il nucleo familiare beneficiario dell’ADI, la tipologia di obblighi nell’ambito del percorso di attivazione lavorativa e di inclusione sociale.

    Hanno  comunque  l’obbligo  di presentarsi ogni 90 giorni presso i servizi sociali o presso gli istituti di patronato per confermare la loro posizione, pena la sospensione del beneficio anche coloro che risulteranno esonerati dagli obblighi di attivazione lavorativa, e che pertanto non saranno tenuti a  sottoscrivere  un  Patto  di  servizio  personalizzato  con  i  servizi  per  il  lavoro.

    Chi è escluso dall’obbligo di presentazione? Sono esclusi i componenti:

    • il nucleo familiare di età pari o superiore a 60 anni,
    • con  disabilità  certificata  ai  fini  ISEE  e  
    • inseriti  in  percorsi  di  protezione  relativi  alla violenza  di  genere  e  le  donne  vittime  di  violenza,  con  o  senza  figli,  prese  in  carico  da  centri  antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali.

    Tale esclusione non si applica in presenza di minorenni in obbligo scolastico, qualora non siano presenti altri adulti oltre  ai  soggetti  esonerati  di  età  pari  o  superiore  a  60  anni  o  con  disabilità.  In  questo  caso  è  obbligatoria  la sottoscrizione  del  Patto  di  Inclusione  Sociale  (PaIS)  e  la  partecipazione  per  almeno  un  componente  adulto  ai relativi incontri di monitoraggio e di conferma della propria  posizione da effettuarsi presso i servizi sociali o gli istituti di patronato entro 90 giorni dall’ultimo incontro effettuato.

    È obbligatoria la sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale (PaIS), da elaborarsi tenendo conto del percorso di protezione avviato, senza obbligo di monitoraggio ogni 90 giorni, in caso di nuclei composti esclusivamente da componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e minorenni in obbligo scolastico.

    Assegno di inclusione: mantenimento del possesso dei requisiti

    Si  ricorda  che  i  requisiti  di  accesso  alla  domanda  devono  essere  posseduti  nel  corso  di  tutto  il  periodo  di erogazione. INPS ogni mese, prima dell’erogazione della mensilità, effettua le verifiche automatiche. Il  nucleo  decade in caso:  

    • di variazioni che comportano la decadenza (ad esempio compimento della maggiore età dell’unico componente minorenne e assenza di altri componenti destinatari della misura –  persone di 60 o più anni o con disabilità o in condizioni di svantaggio), o
    • di sanzioni (ad esempio mancata presentazione, senza giustificato motivo, ad una  convocazione  da  parte  dei  servizi).

    L’aggiornamento  sull’avvenuta  decadenza  viene effettuata telematicamente  da  INPS  alla  piattaforma  SIISL  e  a  GePI. Si ricorda inoltre che l’aggiornamento  delle  piattaforme  può richiedere qualche giorno.

    Assegno di inclusione: cambi di residenza

    Come indicato da INPS nel Messaggio numero 2146 del 06 giugno 2024 (leggi anche Assegno inclusione e SFL: nuove istruzioni sulla modifica dei dati) , l’Istituto ha messo a disposizione per i cambi  di  residenza  una  nuova  funzionalità  che  consente  di  indicare  eventuali  variazioni  dei  dati  relativi  alla residenza dichiarati nella domanda.

    Le applicazioni sono disponibili sul sito Istituzionale INPS e sono quelle utilizzate per l’inserimento delle domande e la consultazione degli esiti.

    Nel  citato  Messaggio  del  6  giugno  2024,  INPS  specifica  inoltre  che,  allo  stato  attuale  non  è  ancora  possibile effettuare le modifiche relative ai dati anagrafici. Tale funzionalità è oggetto di successiva implementazione e il relativo rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.

    Assegno di inclusione: istanze riesame

    Per quanto riguarda le domande  respinte è  disponibile  il dettaglio delle causali delle domande respinte:

    • dal  29  febbraio  nella  procedura  ADI,  accessibile  dal  portale  istituzionale dell’INPS,
    • per le quali il richiedente potrà presentare istanza di riesame alla sede INPS territorialmente competente,
    • o  presentare  ricorso  giudiziario
    • entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito.  

    Gli utenti riceveranno un SMS o una email di notifica dell’evidenza per  le  domande  ADI  poste  in  evidenza  alle  sedi  per  omissioni  o difformità della DSU ISEE.

    Eventuale documentazione integrativa o una nuova DSU al fine di sanare l’incongruenza saranno richiesti agli Utenti dalle Sedi una volta presa in carico la domanda.

    I richiedenti l’ADI hanno 60 giorni per 

    • integrare la documentazione,
    • colmare le omissioni oppure
    • ripresentare una nuova DSU presso la sede.

    Decorso inutilmente tale termine, la domanda sarà respinta.

    Certificazioni di svantaggio: come indicato nel citato messaggio del 6 giugno, INPS ha anche fornito indicazioni in merito  alla  gestione  delle  istanze  di  riesame.   In  particolare,  per  la  verifica  della  condizione  di  svantaggio  è previsto che le istanze di riesame presentate da soggetti, la cui domanda è stata respinta per mancato riscontro positivo della condizione di svantaggio o inserimento nei programmi di cura e assistenza indicati in domanda, devono essere sempre trasmesse alle Strutture territoriali dell’INPS.

    Nel  caso  in  cui  l’esito  negativo  derivi  da  un  errata  indicazione  nella  domanda  dell’Amministrazione  che  ha rilasciato la certificazione della condizione di svantaggio o dell’inserimento nei relativi programmi, la Struttura territoriale,  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dagli  utenti,  deve  accertare  direttamente  con  la  o  le Amministrazioni competenti quanto dichiarato nell’istanza di riesame.

    A  seguito  dell’esito  positivo  della  verifica,  comunicata  formalmente  dall’Amministrazione  competente  alla Struttura territoriale dell’Istituto, la stessa può operare con la specifica funzionalità di sblocco, di recente rilascio, che prevede l’inserimento di una motivazione, selezionabile da apposito menu a tendina, in modo che solo per le motivazioni presenti sia possibile operare lo sblocco.

    La funzionalità di sblocco non deve essere utilizzata fuori dai casi e con modalità diverse da quelle indicate, in quanto è nella piena responsabilità delle Amministrazioni competenti la verifica della condizione di svantaggio e dell’inserimento nei programmi di cura e assistenza.

    Nel caso in cui, pur in presenza di documentazione presentata dal richiedente, la Struttura territoriale non riceva conferma  circa  la  condizione  di  svantaggio  e  l’inserimento  nei  programmi  di  cura  e  assistenza,  dalla  o  dalle Amministrazioni  competenti,  può  comunicare  alle  Direzioni  centrali  competenti  dell’Istituto  la  o  le  diverse Amministrazioni con le quali verificare tali condizioni e la domanda ripeterà l’iter di verifica.

    La  comunicazione  alle  Direzioni  centrali  competenti  può  essere  effettuata  anche  in  fase  di  istruttoria  della domanda  presentata  allorché  il  richiedente,  prima  dell’esito  della  stessa  istruttoria,  comunichi  alla  Struttura territoriale  di  avere  indicato  in  domanda  un’Amministrazione  errata  (ad  esempio,  abbia  indicato  un  comune invece della struttura sanitaria competente)”.

    Si precisa, infine, che la funzionalità di sblocco per le sedi è stata rilasciata, mentre quella di correzione verrà rilasciata nei prossimi giorni.

  • Contributi Previdenziali

    Compensazioni di crediti contributivi: chiarimenti applicativi dall’INPS

    L'INPS con il messaggio n. 2639 del 17.07.2024, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, fornisce precisazioni in merito alle compensazioni di crediti contributivi

    In particolare, l’articolo 1, comma 97, lettera a), della legge di Bilancio 2024, ha aggiunto il comma 1-bis all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedendo specifiche condizioni per la legittima esposizione in compensazione di crediti contributivi con i modelli “F24”.

    In linea di principio, la normativa introdotta consente la compensazione, sia orizzontale (compensando con oneri di diversa natura) che verticale (compensando con altri contributi INPS), solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso, per tutte le Gestioni amministrate dall’Istituto.

    L’articolo 1, comma 98, della legge di Bilancio 2024, specifica, tuttavia, che la decorrenza e le modalità applicative delle citate previsioni normative sono definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (cfr. il paragrafo 1 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024).

    Si comunica che sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tecniche tra l’INPS e l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’adozione dei suddetti provvedimenti.

    Pertanto, in attesa dell’adozione di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli “F24”.

    Con successivo messaggio, all’esito dell’adozione dei suddetti provvedimenti, saranno comunicate le nuove modalità operative.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Decontribuzione Sud: istruzioni operative dall’INPS

    Circolare INPS 82/2024 del 17.07.2024, recepita la proroga della decontribuzione SUD al 31.12.2024.

    La Commissione Europea ha infatti rilasciato l’autorizzazione con la decisione C(2024) 4512 final del 25.06.2024, prorogando l’applicabilità della decontribuzione Sud (art.1, commi da 161 a 168, L. 30.12.2020 n. 178) fino al 31.12.2024, a condizione che l’aiuto sia concesso entro il 30.06.2024.

    Al riguardo, su espressa indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa che,

    • qualora entro la data del 30 giugno 2024
    • sia stato instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato,
    • la decontribuzione in trattazione può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2024 ancorché tale rapporto venga prorogato o trasformato a tempo indeterminato successivamente al 30 giugno 2024.

    Conseguentemente, in forza della suddetta autorizzazione della Commissione europea, il beneficio contributivo in oggetto trova applicazione, per i rapporti di lavoro instaurati entro il 30 giugno 2024, tramite l’esposizione dei relativi codici nei flussi Uniemens da parte del datore di lavoro, fino al mese di competenza di dicembre 2024.

    Non sono previste ulteriori variazioni del regime di aiuto esistente e, pertanto, tutte le altre condizioni di tale regime rimangono inalterate.

    Il massimale di erogazione degli aiuti ricompresi nel c.d. Temporary Crisis and Transition Framework è pari a:

    • 335 mila euro per le imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
    • 2,25 milioni di euro per tutte le altre imprese ammissibili al regime di aiuti esistente.

    Con specifico riferimento ai suddetti massimali, si precisa che, qualora un datore di lavoro operi in più settori per i quali si applicano massimali diversi, per ciascuna di tali attività deve essere rispettato il relativo massimale di riferimento e non può, comunque, mai essere superato l'importo massimo complessivo di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.

    Inoltre, si conferma che la misura in trattazione non trova applicazione in relazione ai settori 

    • della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario[2],
    • nonché nei riguardi dei soggetti espressamente esclusi dall’articolo 1, comma 162, della legge di Bilancio 2021.

    Adesso l’INPS da indicazioni circa lo sgravio da esporre in Uniemens chiarendo inoltre come procedere per l’arretrato che riguarda il mese di luglio e che può essere recuperato entro il prossimo mese di ottobre.

    Decontribuzione Sud esposizione Uniemens

    I datori di lavoro interessati che intendono fruire della Decontribuzione Sud devono esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di luglio 2024, i lavoratori per i quali spetta l’agevolazione valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento  <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

    In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese di riferimento.

    Inoltre, in conseguenza del nuovo assetto della misura, a partire dalla denuncia di competenza del mese di agosto2024 i datori di lavoro devono, indicare anche la data di instaurazione del rapporto di lavoro all’interno dell’elemento <InfoaggCausaliContrib>.

    Pertanto, per esporre il beneficio spettante, come già illustrato con la circolare n. 90 del 27

    luglio 2022, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, nell’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

    • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “DESU”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato Articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
    • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, dal periodo di competenza agosto 2024, deve essere inserita la data di assunzione nel formato AAAA-MM-GG e deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

    Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;

    • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
    • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

    I dati esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

    • con il codice “L565”, avente il significato di “Conguaglio Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;
    • con il codice “L571”, avente il significato di “Arretrati Esonero articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

    Nella mensilità di luglio 2024, quindi, può essere esposto il codice “DESU” sia con le modalità attualmente in uso, valorizzando <IdentMotivoUtilizzoCausale> con “N”, sia utilizzando le istruzioni fornite con la presente circolare.

    Si fa altresì presente che la fruizione della Decontribuzione Sud relativa al mese di competenza di luglio 2024 può essere esposta come arretrato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza delle mensilità di agosto, settembre e ottobre 2024.

    Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per il mese di arretrato.

    I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/Vig).

    Leggi anche Decontribuzione Sud prorogata al 31 dicembre ma solo per l'utilizzo