• Inail

    Comunicazione medico competente 2024 prorogata al 31 maggio

    Il ministero della Salute ha prorogato  con Circolare  datata  27 marzo 2024 il termine relativo alla comunicazione del medico competente  ai servizi INAIL competenti,  prevista dall'art. 40 del D.Lgs. n. 81/2008 (TU sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  dal 31 marzo ( che slitta di fatto al 2 aprile ) al 31 maggio 2024 

     Si tratta ricordiamo dell' invio dell'allegato 3 B con i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria tramite l'apposita piattaforma telematica INAIL

    Comunicazione medico competente: faq INAIL

    Si ricorda che  l'invio delle comunicazione riguarda i lavoratori per i quali il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettere a e b del d.lgs. 81/2008, nei casi previsti dalla normativa vigente o qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. 

    In particolare sono soggetti a sorveglianza sanitaria :

    1. i lavoratori  che effettuano  “movimentazione manuale dei carichi” e/o “sovraccarico biomeccanico degli arti superiori” e 
    2. tutti i lavoratori esposti a rischio sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII (art. 168, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 81/08.

    La comunicazione del medico competente è  obbligatoria anche nel caso  l'impresa abbia cessato la sua attività nell'anno di riferimento.

    In caso di avvicendamento del medico competente nell'azienda o nell'unità produttiva l’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno  di riferimento, per la comunicazione da inviare  entro il trimestre dell’anno successivo.

    A questo link tutte  le faq rilasciate dall'INAIL sul tema della comunicazione obbligatoria annuale dei dati  da parte del medico competente

  • Lavoro Dipendente

    Costo lavoro igiene ambientale 2024 tabelle ministeriali

    E' stato pubblicato il 20 marzo sul sito del Ministero del lavoro il decreto   direttoriale 14 2024 che determina il  costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private,  per gli operai e per gli impiegati.

     Al decreto sono allegate le tabelle  dei valori applicabili  a valere dai mesi di luglio 2022; da gennaio,  luglio e ottobre 2023; da gennaio e luglio 2024.

    L'aggiornamento è stato definito  dopo l'esame  dei seguenti  documenti contrattuali: 

    verbale di accordo del 9 dicembre 2021, sottoscritto da Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Fise Assoambiente come  rappresentanti dei datori di lavoro e da FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL, per la copertura economica dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2021;

     il rinnovo del CCNL dei Servizi ambientali del 18 maggio 2022 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali – Aziende pubbliche e private, stipulato da Utilitalia, Confindustria-  Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente come rappresentanti dei datori di lavoro e da FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL come rappresentanti   dei lavoratori, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;

    Le nuove  tabelle  sono state condivise  con le  organizzazioni delle parti sociali sopracitate.

    Nel decreto si precisa che il costo del lavoro  cosi determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione:

    • a) ad eventuali benefici di cui il datore di lavoro usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
    • b) ad oneri derivanti dall’applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi,  indennità, ecc.);
    • c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure  connesse all’attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità discontinuità spettacolo: regole e requisiti

    E' stato pubblicato venerdi 30.11 2023 in Gazzetta  Ufficiale il decreto legislativo  per il "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo" .  

    Con il messaggio 4332 del 4.12.2023 l 'Inps ha fornito le prime indicazioni sulle categorie di lavoratori  beneficiari.  Il 3 gennaio con la circolare 2  2024   sono state  fornite le istruzioni operative aggiornate .

    La piattaforma per le domande è aperta da ieri 15 gennaio  e c'è tempo fino al 30 marzo 2024 per inviare la propria richiesta.

    Indennità discontinuità spettacolo: cos'è

    Il decreto   per  la tutela per i lavoratori di un settore caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva (Vedi sotto le categorie in dettaglio) prevede:

    1.  l'istituzione di una nuova misura di sostegno  chiamata  indennità di discontinuità per tutti i lavoratori del settore  a partire dal 1 gennaio 2024
    2. l'abrogazione della attuale indennità  ALAS riservata ai lavoratori autonomi.  

    Con un il  messaggio 4382 del 6 dicembre è stato specificato che   l'indennità  entra  in vigore il 1 gennaio 2024 ma è previsto un regime transitorio  per gli anni precedenti in cui era vigente ALAS,  quindi entro il 15 dicembre 2023  si poteva  fare richiesta  per il 2022,   con requisiti verificati nel 2022)

    Da gennaio 2024 si può  fare la domanda per il 2023. (vedi sotto i dettagli)

    La copertura finanziaria prevista è di

    • 100 milioni di euro per il 2023, 
    • 46 milioni per il 2024, 
    • 48 milioni per il 2025 e 
    • 40 milioni  annui a decorrere dal 2026. 

    Tali cifre saranno incrementate dagli oneri contributivi aggiuntivi  a carico dei datori di lavoro (vedi ultimo paragrafo).

    Indennità di discontinuità spettacolo: a chi spetta, categorie e requisiti

    L'indennità di discontinuità  per i i lavoratori dello spettacolo riguarda i circa 21mila lavoratori discontinui dello spettacolo tra cui:

    1. autonomi, 
    2. co.co.co. e
    3.  subordinati a tempo determinato
    4.  intermittenti a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità 

    che lavorano alla produzione e la realizzazione di spettacoli o in modo meno diretto, ovvero: artisti ed interpreti, ma anche  operatori  di sale cinematografiche,  impiegati amministrativi e i tecnici dipendenti dagli enti e dalle imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa,  maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi,  della produzione cinematografica, delle imprese di spettacoli viaggianti e delle  imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei fil)  che saranno individuati precisamente con decreto interministeriale (Lavoro – Cultura),.

    I requisiti specifici previsti dal D.LGS 175 2023 sono:

    • a)  essere cittadino  italiano o  di  uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante  nel  territorio italiano; 
    • b) essere residente in Italia da almeno un anno; 
    • c) essere in possesso di un  reddito  ai  fini  dell'imposta  sul reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),  determinato  in  sede  di  dichiarazione  quale  reddito  di  riferimento  per  le  agevolazioni fiscali, non superiore a euro 25.000 nell'anno di imposta  precedente alla presentazione della domanda; 
    • d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di  presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione  accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai  fini  del  calcolo  delle  giornate  non   si   computano   le   giornate   eventualmente  riconosciute a titolo di indennita' di discontinuita', di  indennita' di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e  di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)  nel medesimo anno; 
    • e) avere, nell'anno precedente a quello  di  presentazione  della  domanda,  un  reddito  da  lavoro   derivante   in   via   prevalente  dall'esercizio delle attività lavorative per le quali  e'  richiesta l'iscrizione  obbligatoria  al  Fondo   pensione   lavoratori   dello spettacolo;    
    • f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato  a  tempo indeterminato nell'anno precedente a  quello  di  presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente  a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista  l'indennità  di  disponibilità di cui all'articolo  16  del  decreto  legislativo  15  giugno 2015, n. 81; 
    • g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto. 

    Indennità spettacolo: importo e domanda

    L'indennità  sarà erogata:

    •  in un’unica soluzione
    •  per un numero  di giornate pari ad un terzo di quelle  accreditate  al  Fondo  pensione  lavoratori  dello   spettacolo   nell'anno   civile   precedente    detratte  le  giornate
    • coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate  ad  altro titolo,  
    • nel  limite  della  capienza  di  312  giornate annue complessive.

    L'importo  sarà calcolato   nella misura del 60% del valore calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili relative  ai periodi di attività nel settore dello spettacolo, nell’anno solare precedente la domanda.

    Andrà inviata domanda all'INPS ogni anno, entro il 30 marzo con riferimento ai requisiti maturati nell'anno precedente, 

    1. accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” del sito web dell’Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati con SPID/CIE/CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
    2.  telefonando al Contact Center multicanale, al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) oppure
    3.  rivolgendosi agli enti di Patronato.

    Indennità di discontinuità spettacolo: formazione  e patto di attivazione

    Il decreto prevede inoltre che la percezione dell'indennità sia collegata a  percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori  che sono tenuti anche a stipulare il patto di attivazione digitale sulla piattaforma SiISL 

    Indennità spettacolo:   la contribuzione aggiuntiva 

    Sono previsti per il finanziamento  contributi aggiuntivi a carico dei datori di lavoro per il lavoro subordinato e a carico degli autonomi iscritti al Fondo spettacolo, dal 1° gennaio 2024

    In particolare la circolare 2 precisa che sono dovuti:

    1. un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1 per cento dell’imponibile contributivo, 
    2.  un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto

    Tale contribuzione confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

    Inoltre , con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori subordinati il contributo addizionale  per i  rapporti di lavoro subordinato a termine    è pari all'1,10 per cento dell’imponibile previdenziale.

    Inps  precisa che la disciplina di dettaglio relativa ai suddetti obblighi contributivi sarà illustrata con successiva circolare.

  • Uniemens / LUL adempimenti

    Assegni integrazione FIS e Fondi solidarietà: nuove istruzioni

    Con il messaggio 1217 del 22 marzo 2024 INPS fornisce nuove indicazioni per la compilazione dei flussi Uniemens relative all’esposizione di eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa inerenti all’assegno di integrazione salariale, a integrazione della  circolare n. 170 del 15 novembre 2017.

    L'istituto precisa che a seguito delle nuove norme   sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro,  dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale del  FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali può essere richiesto in relazione a tutte le causali ordinarie e straordinarie  compresa la causale straordinaria “contratto di solidarietà”.

    Per questo  INPS prevede  l’unificazione dei codici di esposizione degli eventi menzionati nel flusso Uniemens e i codici conguaglio  per tutte le causali previste, compresa la causale “contratto di solidarietà” .

     In sintesi le novità operative.

    Nuovo utilizzo codici Uniemens dal periodo Aprile 2024

    A partire dal periodo di competenza aprile 2024 :

    • il <CodiceEvento> “ASR”, il  codice conguaglio “L002” e il codice versamento contributo addizionale “A102” non devono essere più utilizzati nelle denunce mensili, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “contratto di solidarietà”; mentre deve essere valorizzato esclusivamente il codice evento “AOR”, già in uso per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa tutelati dall’assegno di integrazione salariale 
    •  per il conguaglio  va utilizzato il codice causale già in uso “L001” e per il versamento del contributo addizionale il codice causale “A101”.  

    ATTENZIONE  per le variazioni ai periodi di competenza precedenti al mese di aprile 2024, rimangono in essere gli attuali codici

    Inoltre fanno eccezione  a quanto sopra :

    • il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali e 
    • il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali,

     per i quali rimangono invariate le istruzioni fornite con le rispettive circolari n. 29 del 21 febbraio 2022 e n. 37 del 7 marzo 2022.

  • Rubrica del lavoro

    Contributo genitori separati: domande entro il 31 marzo

    Si avvicina la scadenza per le richieste del Bonus ai genitori separati ,  previsto dal decreto  Sostegni  del 2021  per chi non avesse ricevuto l'assegno di mantenimento per   difficoltà economiche  del coniuge,  connesse alla emergenza COVID .

    Il relativo DPCM  pubblicato solo a ottobre 2022 aveva definito i  criteri e le modalità di richiesta del contributo.

    La misura diventa effettivamente operativa solo dal  12 febbraio 2024 data in cui  si può procedere con l'invio della domanda all'INPS  come comunicato con il  messaggio 614  del 9 febbraio 2024, con termine ultimo 31 marzo 2024. 

    Ricordiamo  i dettagli  sui requisiti e vediamo  le modalità  operative,  l'importo e la richiesta.

    Bonus assegno mantenimento  a chi spetta, l'importo

    Il fondo intende  garantire  il regolare versamento degli assegni di mantenimento ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 avessero cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa.

     Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e per il 2022 e il contributo spetta :

    • al genitore in stato di bisogno  con figli minori, o figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, 
    • che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l'assegno di mantenimento 
    • a  causa dell'inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente causata da  riduzione o sospensione della sua attività lavorativa a causa dell'emergenza COVID   verificatasi dall'8 marzo 2020,  
    • per una durata minima di  novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.

     Il requisito di accesso è  un  reddito del richiedente, nell'anno di mancata o  ridotta corresponsione del mantenimento,   inferiore o  uguale all'importo di euro 8.174,00.

    Il contributo  sarà corrisposto  a domanda del genitore che ha diritto all'assegno ( non di chi lo doveva versare):

    •   in misura pari  all'importo non versato dell'assegno di mantenimento di cui e'  titolare ,
    •  fino a un massimo di  euro 800,00 mensili, e 
    •  per un massimo di dodici mensilita', 

    tenuto conto delle  disponibilita' del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino ad  esaurimento delle risorse. 

    Bonus genitori separati  domanda e allegati

     La procedura  per la domanda di accesso al contributo del Fondo è stata dettagliata con il messaggio 614 del 9 febbraio 2024 

      Il decreto prevede che nella domanda  sia  allegata una autocertificazione  contenente

     a) le generalita' e i dati anagrafici del richiedente;

     b) il codice fiscale;

     c) gli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;

     d) l'importo dell'assegno di mantenimento di cui e' titolare il richiedente, relativo al periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, e l'ammontare delle somme non versate a titolo di mantenimento, nello stesso periodo di tempo, dal coniuge obbligato;

     e) se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro  dipendente e, nel caso affermativo, l'indicazione della sussistenza  dell'obbligo disposto dal giudice di versamento diretto 

     f) il reddito eventualmente percepito nel corso dell'annualita' per la quale non e' stato corrisposto, in tutto o in parte, l'assegno di mantenimento. Relativamente ai contributi da erogare per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022, il reddito eventualmente percepito  nel corso dell'anno 2021;

     g) la dichiarazione attestante il nesso di causalita' tra  l'inadempienza e l'emergenza epidemiologica da COVID-19 quale fattore determinante la cessazione, la riduzione o la sospensione  dell'attivita' lavorativa del coniuge obbligato, nei termini indicati  dalla legge;

     h) l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui  l'interessato intende ricevere le comunicazioni 

     3. All'istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilita':

     a) copia del documento di identita' del richiedente;

     b) copia del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento.

    Il decreto prevede che possano essere effettuate verifiche reddituali da parte dell'Agenzia delle entrate e degli uffici giudiziari competenti 

     La firma in calce all'istanza e' esente dall'autentica.

    Assegno genitori separati  invio  e scadenza domande 

     Le domande di contributo possono essere trasmesse in forma telematica, dal 12 febbraio 2024 al 31 marzo 2024, salvo ulteriori proroghe che saranno eventualmente comunicate con apposito messaggio  attraverso l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS).

    In fase di compilazione vanno indicati :

    • gli anni fra quelli interessati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente è stato inferiore o uguale a 8.174 euro
    •  i dati relativi all'altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento

    Necessario inoltre allegare la documentazione (ad esempio, sentenza di separazione, provvedimenti di autorità municipali, ecc.) che attesti il diritto all'assegno di mantenimento. 

    In caso di figlio maggiorenne disabile deve essere allegata, anche, l’attestazione della disabilità  nei casi in cui :

    •  sia stata certificata in data antecedente al 2010, oppure 
    • provenga da contenzioso o 
    • sia stata rilasciata dalle Province Autonome di Trento o di Bolzano-Alto Adige o dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

    Inps precisa che  si può  compilare anche parzialmente la domanda e salvarla nello stato “Bozza” per completarla e inviarla   non appena in possesso di tutta documentazione necessaria, completandola entro il termine previsto del 31 marzo 2024.

    Al termine del periodo di presentazione delle domande e della successiva istruttoria del Dipartimento per le politiche della famiglia, l’INPS procede alla corresponsione del contributo . Quindi  per l’erogazione del contributo l’ordine cronologico  delle domande non ha alcun effetto. La misura viene erogata esclusivamente sulla base dei criteri, delle disposizioni e dell’indicazione dei beneficiari forniti dal Dipartimento per le politiche della famiglia.

    L'istituto anche  precisa di essere responsabile solo della fase di  erogazione per cui eventuali ricorsi sulla verifica dei requisiti  andranno presentati al Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio.

  • Pensioni

    Indirizzi PEC INPS per gli atti giudiziari

    Con un comunicato stampa INPS ha reso noto che a partire dall’8 marzo , la notificazione all’INPS degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale,  va effettuata, a tutti gli effetti, SOLO o ai nuovi  indirizzi PEC indicati nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter (Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni – IPA) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel caso in cui sia stabilito l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso degli organi o articolazioni, anche territoriali.

    Elenco indirizzi PEC INPS per atti giudiziari

    Gli indirizzi di posta elettronica certificata della Direzione Generale ([email protected]), di tutte le Direzioni provinciali, Filiali metropolitane e Agenzie territoriali legittimate alla ricezione delle notifiche degli atti giudiziari (come da allegato), sono stati iscritti nel Registro PP.AA. del Ministero della Giustizia, e dedicati esclusivamente alla ricezione degli atti giudiziari, come previsto dall’art.16, commi 12 e ss., del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 28 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120.

    L'elenco degli indirizzi PEC è disponibile a questo link

  • Lavoro Autonomo

    Medici ed esperti radioprotezione: applicativo online dal 27 marzo

    Pubblicato il  20 marzo sul sito del Ministero del lavoro  il decreto  direttoriale del 19.3.2024 che  annuncia l'avvio , a partire dal  27 marzo del nuovo applicativo  “Abilitazione medici ed esperti”    per  la presentazione delle domande di partecipazione agli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione.

    La nuova procedura fa parte del  processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione per la semplificazione degli adempimenti 

    Vediamo di seguito alcuni dettagli sulle modalità di accesso e di presentazione delle domande 

    Applicativo abilitazione medici ed esperti radioprotezione istruzioni

    All’applicativo si accede previa autenticazione tramite identità digitale, attraverso la pagina “cliclavoro” del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  

    Le istruzioni complete sono disponibili nei manuali utenti visibili all’interno dell’applicativo. 

    L’utente/istante puo inviare una sola domanda di ammissione agli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi dei medici autorizzati e degli esperti di radioprotezione, . Le scadenze e i titoli per essere ammessi  sono stati indicati  rispettivamente:

    1. dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell’università e della ricerca, del 4 maggio 2022 per i medici  autorizzati,
    2.  e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute del 9 agosto 2022 per gli esperti .

    Il decreto prevede che dopo l'istruttoria il ministero possa richiedere documentazione ulteriore 

    Elenco medici ed esperti radioprotezione: le domande

    L’applicativo “Abilitazione medici ed esperti” è articolato in sezioni, la cui compilazione consente al candidato/istante di comunicare all’Amministrazione le necessarie informazioni per l’inoltro della domanda. Le istruzioni per l’inserimento dei dati richiesti sono fornite dal “Manuale utente

    Si segnala in particolare che  :

    – nella sezione “Dati personali”  alcuni campi  saranno automaticamente compilati a seguito dell’autenticazione tramite identità digitale;

    – la sezione “Dichiarazioni” è dedicata all’indicazione del possesso dei titoli di studio, all’inserimento di ulteriori qualifiche e alla compilazione delle dichiarazioni previste. 

    – la sezione “Documenti da allegare” consente il caricamento degli allegati richiesti;

    – la sezione “Pagamenti” permette di effettuare il pagamento delle spese necessarie all’invio della domanda, selezionando la voce “Effettua il pagamento con PagoPA”. Non è più necessario allegare alla domanda copia della ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di partecipazione agli esami.

    Gli eventuali quesiti di natura tecnica  devono essere inoltrati al canale di assistenza URP Online (Ufficio Relazioni con il Pubblico), al  seguente link https://www.urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it.

    Eventuali quesiti di natura normativa  possono invece essere inviati all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]