• Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Assegno Unico: domanda 2024 per i percettori di ADI

    Con il messaggio 2632 del 12 luglio 2023 INPS aveva fornito le prime indicazioni per i percettori del Reddito di Cittadinanza, terminato  per molti  a luglio 2023   per fare posto:

    •  all'Assegno di inclusione (dal 2024) oppure 
    • al Supporto per la formazione e il lavoro da settembre 2023,

     come previsto dalla  legge di bilancio 2023 e dal decreto legge  48 2023 del Governo Meloni.

    In particolare l'istituto si sofferma  sulla fruizione dell'Assegno Unico e universale per i figli maggiorenni da parte dei nuclei che percepivano il RDC e non avranno più diritto dal 1 gennaio 2024

    Come noto per i percettori di reddito di cittadinanza l'importo dell'Assegno unico veniva erogato  nella carta RDC, conguagliando la  quota per i figli a carico

    Il 7 agosto  l'istituto di previdenza ha pubblicato un messaggio n. 2896/2023  con le indicazioni operative  sui  pagamenti dell'Assegno unico fino a febbraio 2024

    Con il messaggio 258 2024 l'istituto ricorda  ai percettori del nuovo Assegno di inclusione  che sono tenuti a inoltrare una nuova domanda di Assegno Unico . Vedi ultimo paragrafo.

    Regime transitorio  Reddito di cittadinanza dopo il Decreto Lavoro 48 2023

    L'istituto ribadisce che pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di sette mensilità  per i nuclei composti solo da soggetti "occupabili" (tra 18 e 59 anni senza disabilità o carichi di cura)  e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, l’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 48/2023 ha previsto che tale  limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023

    In questi casi i percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.

    Necessario a questo fine che l'istituto riceva dai servizi sociali  del Comune non oltre il 31 ottobre 2023, la comunicazione della presa in carico;  in caso contrario l’erogazione  del Reddito di cittadinanza viene interrotta  ma può riprendere per tutte  le mensilità sospese,  dopo tale comunicazione.

    Si ricorda anche che per i nuclei familiari al cui interno siano presenti :

    • persone con disabilità, come definite ai sensi del regolamento in materia di ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, 
    • minorenni o 
    • persone con almeno sessanta anni di età 

    la scadenza   è fissata al  31 dicembre 2023, con eventuale  diritto poi al nuovo Assegno di Inclusione. 

    Domanda Assegno unico  e termine del Reddito di Cittadinanza

    Nel messaggio 2632/2023  INPS  richiedeva ai  nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale  dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza,  di fare  domanda  entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza, 31 luglio 2023.

    Nelle ipotesi di sospensione del Reddito  in attesa della  presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro, il termine è fissato al  31 ottobre 2023.

    In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l’Assegno unico e universale verrà erogato per l’intero importo spettante, salvo eventuali conguagli d’ufficio nel caso di ripresa temporanea dell’erogazione del Reddito di cittadinanza per la presa in carico da parte dei servizi sociali, come in precedenza specificato.

    Anche i nuclei ai quali non si applica il limite di sette mensilità, dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento dell’AUU, qualora percepiscano la quota integrativa entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza cosi che potranno ricevere  l'assegno unico con continuità  dal mese successivo alla cessazione  del Rdc.

     L'inps ricordava, infine, che  dal 1° gennaio 2024, tutti i nuclei familiari con figli a carico, qualora non l’avessero già presentata in precedenza, dovranno presentare la domanda di AUU per percepire la prestazione aggiornata,  dal 1° marzo 2024. 

    La richiesta di AUU per i percettori di ADI

    come anticipato nei messaggi precedenti INPS ricorda che a decorrere dalla mensilità di marzo 2024, è necessario presentare una nuova domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico. L’eventuale presentazione della domanda di ADI da parte dei nuclei potenziali beneficiari della nuova misura, infatti, non sostituisce in alcun modo la domanda di AUU 

    L'obbligo vale anche per i nuclei familiari che includono figli nella fascia di età compresa tra 18 e 21 anni, per i quali è intervenuta la sospensione del RdC nel corso dell’anno 2023  e per i quali l’INPS garantisce la fruizione della prestazione fino alla competenza del mese di febbraio 2024. 

    L'istituto sottolinea l'importanza di verificare la correttezza dei dati di pagamento in particolare del codice IBAN del conto corrente o della carta prepagata, che deve essere intestato/cointestato al richiedente la prestazione.

    La domanda di  AUU e l’ISEE aggiornato possono essere presentati entro il termine del 30 giugno 2024, senza perdita degli arretrati.

    In assenza dell’ISEE  aggiornato infatti  l'assegno unico sarà versato a partire dal mese di marzo 2024  con l'importo minimo e solo con  nuova Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)  presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l’annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei relativi arretrati.

    La domanda di Assegno Unico  va inoltrata in modalità telematica attraverso:

    –    il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), ed autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE);

    –    gli Istituti di patronato 

    a questo LINK.

  • Lavoro Dipendente

    Inabilità al lavoro: obblighi del datore prima del licenziamento

    Secondo la  Corte di Giustizia UE il  datore di lavoro  non può  porre fine al contratto di lavoro a causa dii una sopravvenuta inidoneità permanente del lavoratore a svolgere i suoi compiti  lavorativi , senza avere prima verificato possibili soluzioni ragionevoli  per  consentire al lavoratore di conservare il posto  o aver dimostrato eventualmente che tali soluzioni costituirebbero un onere sproporzionato per l'impresa. Tale  eventualità infatti  integra una discriminazione diretta della persona disabile  anche quando la  cessazione deriva da una norma giuridica nazionale. Questa risulta infatti incompatibile con la normative europea.

    Il giudizio è stato espresso con la sentenza  del  18 gennaio 2024   nella causa  C-631/22 riguardante un caso verificatosi in Spagna.

     Viene analizzata in particolare la  Direttiva 2000/78/CE  sulla Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro  e il divieto di discriminazione fondata sulla disabilità in particolare per un caso di infortunio sul lavoro  che ha causato una inidoneità permanente totale e ha portato alla risoluzione del contratto di lavoro.

    Infortunio inidoneità al lavoro  e licenziamento: il caso

    Nello specifico il caso riguardava  dipendente  di una impresa spagnola ,  conducente a tempo pieno di automezzi per la raccolta di rifiuti  che aveva subito  un infortunio sul lavoro, per il quale è stato dichiarato  temporaneamente inabile al lavoro con riconoscimento di un indennizzo forfettario per lesioni permanenti. A seguito della richiesta del lavoratore la ditta lo  ha riassegnato ad un  posto compatibile con le sue menomazioni fisiche. 

    A seguito di  nuovo appello , l'istituto  nazionale del lavoro spagnolo   ha poi modificato la dichiarazione di inidoneità  come permanente totale  e  il lavoratore ha ottenuto  un’indennità mensile pari al 55% della sua retribuzione giornaliera . La ditta datrice di lavoro ha quindi  notificato la risoluzione del contratto di lavoro contro la quale il dipendente ha fatto ricorso.

    Il Tribunale del lavoro  di Ibiza, ha respinto tale ricorso con la motivazione che il riconoscimento dell’inidoneità permanente totale ad esercitare la sua professione abituale giustificava la cessazione del suo contratto di lavoro, senza che il datore di lavoro fosse vincolato  a un obbligo di riassegnazione a un’altra mansione .

    La corte di appello ha rinviato il Caso alla Corte di giustizia europea   evidenziando la possibile non compatibilità della normativa nazionale con l'art 5 della direttiva 2000/78/ CE  in quanto  l’accertamento dell’inidoneità permanente totale all’esercizio della professione abituale consente automaticamente la risoluzione del contratto di lavoro, senza che debba essere rispettata alcuna formalità o che sia versato un indennizzo diverso dall’indennità mensile,  neppure subordinata al rispetto di alcun obbligo preliminare in termini di «soluzioni ragionevoli», sebbene, nel caso di specie, la fattibilità di un accomodamento fosse stata dimostrata dalla stessa  impresa datrice di lavoro. 

    I giudice del rinvio citava  in proposito la sentenza del 10 febbraio 2022, HR Rail (C‑485/20, EU:C:2022:85), dalla quale risulterebbe che il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti appropriati per consentire a una persona disabile di accedere a un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione, a meno che tali provvedimenti non impongano al datore di lavoro un onere sproporzionato.

    La corte conclude quindi  affermando che "L’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché degli articoli 2 e 27 della Convenzione delle Nazioni Unite (::) , deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in conformità della quale il datore di lavoro può porre fine al contratto di lavoro a motivo dell’inidoneità permanente del lavoratore a svolgere i compiti a lui incombenti in forza di tale contratto, causata dal sopravvenire, nel corso del rapporto di lavoro, di una disabilità, senza che tale datore di lavoro debba prima prevedere o mantenere soluzioni ragionevoli al fine di consentire al lavoratore di conservare il posto di lavoro, né dimostrare, eventualmente, che siffatte soluzioni costituirebbero un onere sproporzionato.

    Diritto al lavoro , disabilità e prestazioni sociali

    La corte di giustizia europea nel confermare, come anticipato,  le conclusioni  di tale sentenza  chiarisce anche che " La circostanza che, in forza della normativa nazionale di cui trattasi  l’inidoneità permanente totale sia riconosciuta su domanda del lavoratore e che gli dia diritto ad una prestazione previdenziale, vale a dire un’indennità mensile, pur conservando la possibilità di svolgere altre funzioni, è irrilevante".   Infatti, una siffatta normativa nazionale, in forza della quale un lavoratore disabile è costretto a subire il rischio di perdere il lavoro per poter beneficiare di una prestazione previdenziale, pregiudica l’effetto utile dell’articolo 5 della direttiva 2000/78, che intende  garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro. Osserva anche che una normaTiva che assimila  una «inidoneità permanente totale», che riguarda solo le funzioni abituali,al decesso di un lavoratore o a una «inidoneità permanente assoluta»,  a  contrasta con l’obiettivo dell’inserimento professionale delle persone con disabilità, di cui all’articolo 26 della Carta.

    Viene infine ricordato per quanto riguarda l’argomento presentato dal governo spagnolo  secondo il quale lo Stato membro interessato sarebbe l’unico competente ad organizzare il proprio sistema di previdenza sociale e a determinare le condizioni di concessione delle prestazioni , che, nell’esercizio di tale competenza, tale Stato membro deve rispettare il diritto dell’Unione. 

  • Contributi Previdenziali

    Riscatto laurea inoccupati: nuove istruzioni per le domande

    Con la circolare  14 del 19 gennaio 2024 Inps comunica che la richiesta di trasferimento  dei contributi versati  per il riscatto della laurea da inoccupati , ovvero prima di essere impiegati e iscritti a una gestione previdenziale,  diventa esclusivamente telematica  e non saranno piu prese in considerazione  modalità diverse.

    Vediamo con ordine le indicazioni dell'Istituto

    Riscatto laurea inoccupati

    A norma dell’articolo 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, relativamente al riscatto dei corsi universitari di studio ai fini pensionistici la facoltà di riscatto  può essere esercitata anche dai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. Il contributo da riscatto è versato all'INPS in un fondo separato e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo per essere  trasferito, a domanda dell'interessato, “presso la gestione previdenziale nella quale l’interessato sia o sia stato iscritto” L’interessato può,  inoltrare la richiesta in qualsiasi momento purche:

     successivo alla prima iscrizione  ad una gestione  previdenziale , chiedendo l'accredito   in quella che si preferisce, se ci sono state diverse iscrizioni  

    Non c'è scadenza per questo tipo di richiesta  ma La richiesta di trasferimento può essere avanzata solo dopo aver concluso il pagamento dell’importo dovuto per il riscatto (a seguito di versamento totale o parziale del corrispondente onere).

    Richiesta trasferimento a Casse private o Fondi

    L'istituto precisa che è possibile anche chiedere il trasferimento del montante maturato anche a una cassa privata, sulla base delle prescrizioni del relativo regolamento

    In tali ipotesi, l’istanza va presentata  direttamente alla propria Cassa professionale di iscrizione  .

    Ugualmente è possibile il trasferimento a Fondi di previdenza dell’Unione europea e degli Stati aderenti al sistema di sicurezza sociale europeo (da intendersi questi ultimi come gestioni previdenziali di “primo pilastro” e non come fondi pensione privati) e la relativa istanza  va presentata presso i Fondi di destinazione.

    Istruzioni per la  domanda telematica contributi nelle gestioni INPS 

     per l’invio telematico delle   richieste di trasferimento, a una delle gestioni previdenziali INPS di iscrizione, del montante maturato si puo procedere con le seguenti modalità:

    1.  web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it dal  il “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa”, il richiedente deve essere in possesso di SPID almeno di Livello 2, o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
      Dopo la fase di autenticazione, si accede al servizio “Domanda di ricongiunzione, computo e trasferimento riscatto inoccupati” e, quindi, alla sezione “Trasferimento riscatto inoccupati”. Selezionando la funzione “Nuova Domanda” è possibile procedere alla compilazione e al successivo invio della domanda.   Il richiedente è inizialmente invitato a confermare i propri dati precompilati, che possono essere anche  aggiornati selezionando l’apposita funzione nella  sezione “MyINPS”.
      (per ulteriori dettagli si veda la  circolare n. 101 del 19 settembre 2022).
    2. Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente);
    3. Istituti di Patronato – attraverso i servizi offerti dagli stessi.

    Le istanze presentate in forma diversa da quella telematica non saranno procedibili. Le Strutture territoriali, se la mancata trasmissione telematica è determinata da eventi non imputabili all’Istituto, informeranno immediatamente  l’interessato  mentre se il blocco dipende dalle procedure INPS provvederanno a protocollare la domanda .

  • Rubrica del lavoro

    Lavoro in somministrazione 2023 da comunicare entro il 31 gennaio

    Scade il 31 gennaio 2024 il termine per la consueta comunicazione annuale obbligatoria  a RSA o RSU per le aziende che hanno utilizzato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 lavoratori in somministrazione,  a norma del d.lgs. 81/2015.

    In mancanza di rappresentanze aziendali la comunicazione va inviata agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

    Si ricorda che in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati, l’art. 40 del d.lgs. 81/2015 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.

    Vediamo di seguito ulteriori dettagli su come effettuare l'adempimento.

    Comunicazione obbligatoria somministrati come fare

    La comunicazione obbligatoria può essere effettuata:

    • tramite pec (posta certificata);
    • raccomandata A/R;
    • consegna a mano.

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187) ha fissato  il termine dell'adempimento al 31 gennaio di ogni anno  ma ha anche precisato che i CCNL possono stabilire termini diversi  per i quali valgono le stesse sanzioni in caso di inadempienza

    La comunicazione deve contenere:

    • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, 
    • la durata  dei contratti stessi 
    •  il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, NON i nominativi.
  • Pensioni

    Pensioni di guerra 2024: tabelle rivalutazione

    Sono state rivalutate con la circolare ministeriale 991 2024  le pensioni di guerra dirette e indirette  2024 e gli  assegni straordinari  correlati alle  decorazioni al valor militare. Nel documento sono presenti le tabelle relative a 

    • pensioni dirette
    • assegni di invalidita
    • assegni per cumulo infermita
    •  assegno superinvalidità
    •  indennità di accompagnamento 
    • integrazioni
    • assegno di incollocabilità.

    La rivalutazione è pari al  2,01 % come definito dalla  circolare Inps  1/2024 

    Da segnalare in particolare  l'aumento  a 18.187,00 euro del limite di reddito massimo  percepito nel 2023  ai fini del conferimento o il ripristino delle pensioni o assegni di guerra , che decorre dal 1° gennaio 2024 e che   riguarda :

    • le pensioni  dirette di guerra, 
    • gli assegni di cumulo per infermità
    • l’assegno di super invalidità,
    •  l’indennità di assistenza e accompagnamento nonché la relativa integrazione e
    • l’assegno di incollocabilità. 

    La lettera circolare  precisa infine che il prospetto riepilogativo di ciascun trattamento economico spettante e`  disponibile sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze   cui si accede con autenticazione  tramite SPID.

    Riportiamo di seguito la tabella delle pensioni dirette con gli importi annuali 2023, 2024 e l'importo mensile spettante nel 2024 :

  • CCNL e Accordi

    CCNL chimici: anticipo aumento a gennaio 2024

    Il contratto collettivo nazionale   per gli addetti  nell’industria chimica, chimico-farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e Gpl, era stato  firmato dalle associazioni Federchimica, Farmindustria e le organizzazioni sindacali di settore, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec, Ugl Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal,   in data 13 giugno 2022, prima della scadenza prevista per il 30 giugno (scarica Qui il testo integrale del CCNL in PDF)

    Si ricorda che il contratto collettivo nazionale  riguarda circa 210 mila lavoratori, dipendenti di quasi 3000 imprese.

    CCNL chimici novità gennaio 2024 

    In data 8 gennaio  2024 è stato raggiunto  dalle Parti un accordo  che anticipa al 1° gennaio 2024 l’erogazione di 45 euro come quota della tranche di aumento contrattuale del Trattamento Economico Minimo (TEM) già previsto   peer luglio 2024 in fase di rinnovo (vedi sotto i dettagli) 

    Inoltre si  inserisce  nei minimi contrattuali la cifra di 23 euro, a oggi riconosciuta in qualità di EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) e che sarebbe stata trasferita comunque a partire da luglio 2024. L’incremento totale previsto è di 68 euro per la categoria D1.

    L'accordo  ha l'obiettivo di supportare i lavoratori in un momento di particolare difficoltà, in un contesto geopolitico ed economico complesso, con elevati costi di energia e materie prime, anche favorendo la gestione complessiva dei costi per le imprese.

    Le somme anticipate verranno poi compensate nel corso del 2025 nell’ambito dei valori economici che saranno oggetto del prossimo rinnovo contrattuale.

    CCNL Chimico farmaceutico rinnovo 2022: retribuzione e welfare 

    Il rinnovo del contratto  a  giugno 2022 aveva previsto   le seguenti novità

    Aumenti retributivi

    Il rinnovo  prevede un aumento complessivo di 204 euro per la categoria D1 da corrispondere in cinque tranches:

    decorrenza aumento importo
    1 luglio 2022 50 euro
    1 gennaio 2023 30 euro
    1 luglio 2023 36 euro
    1 luglio 2024 68 euro
    1 giugno 2025 20 euro

    Il montante complessivo , ovvero l'aumento totale  delle retribuzioni nel triennio sarà pari a 4.750 euro.

    Welfare contrattuale 

    Viene valorizzata l'aliquota mensile Fonchim nell’EPS (Valore punto), cosicchè dal prossimo rinnovo  si potrà inserire il welfare contrattuale nel computo del salario.

    Edr

    L'aumento dell'inflazione  viene compensata con la tranche di aumento  contrattuale prevista a giugno 2022 dal precedente rinnovo, pari a 16 euro, considerando anche gli  8 euro  residui  nella definizione del Tem concordato.

    L'Edr, a decorrere da luglio 2022, risulterà quindi pari a 23 euro.

    Novità contrattuali  

    Focus sulla  parità di genere,  anche retributiva con  la volontà condivisa  di promuovere nei luoghi di lavoro la cultura e il rispetto della persona, il  contrasto alle violenze e alle molestie

    accesso al sistema di welfare contrattuale per i lavoratori non iscritti.

    trattamento economico della malattia  ex novo dopo il quattordicesimo giorno di ricovero ospedaliero rispetto agli attuali 21. 

    Formazione

     2,5 giornate in piu disponibili per progetti formativi collettivi. 

    certificazione delle competenze in seno alla bilateralità,  per creare un ambito di incontro tra domanda e offerta per le esigenze del settore, utile  sia nei momenti di ristrutturazione aziendale, ma anche  per la crescita delle imprese.

    Nel nuovo contratto nazionale saranno delineate inoltre  le linee guida sul processo di trasformazione digitale che affronterà i temi: dell’organizzazione del lavoro (orari, modalità di prestazione, competenze, inquadramenti); delle competenze e della formazione (nuove figure professionali); dell’occupazione e occupabilità (scuola e formazione continua); coinvolgimento e partecipazione; relazioni industriali; sicurezza, salute e ambiente

    Orario di lavoro

    nuovo  regime di reperibilità per le attività e con modalità concordate a livello aziendale,  che  nessun lavoratore può rifiutarsi di effettuare, con trattamento pari delle ore di lavoro straordinario, notturno e festivo.

    CCNL chimici farmaceutici: gli accordi precedenti

    Nel rinnovo del 2018 erano stati previsti:

    1. Aumento di 97 euro del TEM (Trattamento Economico Minimo) alla categoria D1,  scaglionato nel periodo di vigenza in quattro tranches:    30 euro a gennaio 2019;    27 euro a gennaio 2020;    24 euro a luglio 2021;    16 euro a giugno 2022.
    2. Aumento Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di  31 euro a partire da gennaio 2019.
    3. Maggiorazione per lavoro in turno passa a  13,50 euro per 8 h (aumento di 1 euro) dal 1.4.2019
    4. Possibilità di cedere a titolo gratuito  riposi e ferie ai colleghi per assistere figli minori, 
    5. Aumento da 5 a 6 giorni dei permessi non retribuiti per malattia del figlio tra i 3 e gli 8 anni,
    6.  Per i lavoratori in aspettativa  non retribuita le aziende continueranno a versare la quota Faschim corrispondente, per salvaguardare le tutele sanitarie.

    CCNL Chimica Fondo TRIS

    Il  Fondo  TRIS garantisce le seguenti prestazioni previdenziali e si solidarietà, che sono  cumulabili tra loro e riguardanti tutti i lavoratori, compresi i dirigenti,

    •  assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
    • prestazioni ulteriori, rispetto a quelle previste dalla legge, in caso di cessazione volontaria del rapporto di lavoro;
    • finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

    CCNL Chimica: contrattazione II livello

    L'accordo   del 2018  ha  affidato alla  contrattazione aziendale gli aspetti seguenti:

    • Definizione del premio di partecipazione   
    • opzione per iscrizione ai fondi di categoria (Fonchim e Faschim),
    • misure per l'invecchiamento attivo personalizzate  (incentivi  e percorsi di riqualificazione/riconversione affiancamento tra lavoratori senior e junior).
    • modifiche temporanee ai minimi contrattuali (fino all'80 % della retribuzione ordinarie) per l'assunzione a tempo indeterninato di giovani a cui non può essere applicato il contratto di apprendistato, con  periodo di prova sarà di sei mesi.
  • Inail

    Malattie professionali: tabelle aggiornate 2024

    E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 13 gennaio 2023  il decreto del ministero del lavoro del 15 dicembre 2023  che definisce l'aggiornamento dell'elenco delle malattie  professionali di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 2014, per le quali e' obbligatoria la denuncia all'INAIL ,  ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30giugno 1965, n. 1124.

     In allegato sono fornite le tabelle complete che entreranno poi nel testo unico per la sicurezza .

    Sono suddivise in 

    LISTA 1 MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA È DI ELEVATA PROBABILITÀ

    • GRUPPO 1 – MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6
    • GRUPPO 2 – MALATTIE DA AGENTI FISICI ESCLUSI I TUMORI IN QUANTO RIPORTATI NEL GRUPPO 6
    • GRUPPO 4 – MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO NON COMPRESE IN ALTRE VOCI ESCLUSI I TUMORI
    • GRUPPO 5 – MALATTIE DELLA PELLE ESCLUSI I TUMORI

    GRUPPO 6 – TUMORI PROFESSIONALI 

    LISTA II – MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É DI LIMITATA PROBABILITÁ

    • GRUPPO 7 – MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE DA DISFUNZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

    LISTA III – MALATTIE LA CUI ORIGINE LAVORATIVA É POSSIBILE

    • GRUPPO 1 – MALATTIE DA AGENTI CHIMICI ESCLUSI I TUMORI

    LISTA III  

    • GRUPPO 2 – MALATTIE DA AGENTI FISICI

    LISTA III

    • GRUPPO 6 – TUMORI PROFESSIONALI

    Il decreto è in vigore dal 1 gennaio 2024