• Riforma fiscale

    CPB dei forfettari: è causa ostativa il cambio di attività in corso d’anno?

    Le Entrte hanno pubblicato una serie di FAQ in risposta ai dubbi dei contribuenti sul concordato preventivo biennale.

    In particolare il 15 ottobre si è provveduto ad un aggiornamento e inserimento di alcune faq di interesse per i contribuenti forfettari.

    Vediamo se è causa ostativa per il CPB il cambio di regime in corso d'anno per un forfettario.

    CPB dei forfettari: è causa ostativa il cambio di attività in corso d’anno?

    Si chiedeva se, per un contribuente in regime forfetario, il cambio di attività nel corso del periodo d'imposta 2023 rispetto agli anni precedenti, che determini l'applicazione di un diverso coefficiente di redditività, inibisca l'accesso al concordato.

    Le Entrate hanno chiarito che l'ipotesi prospettata nel quesito appare non rilevante ai fini della applicazione del CPB.

    La metodologia di calcolo del CPB rivolta ai contribuenti forfetari consente, infatti, di elaborare una proposta di reddito concordato anche per coloro che esercitano nel corso del medesimo periodo d'imposta attività contraddistinte da diversi coefficienti di redditività.

    CPB dei forfettari: il passaggio al regime ordinario è causa di esclusione?

    Inoltre, secondo l'articolo 11, comma 1, lettera b-ter), del decreto CPB, costituisce causa di esclusione dal CPB "l'adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario"

    Si chiede se il passaggio inverso dal regime forfetario al regime ordinario costituisca causa di esclusione o causa di cessazione ex articolo 21, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo n. 13 del 2024, ovvero, ancora, causa di decadenza ex articolo 22, comma 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo.

    Le Entrate evidenziano che come indicato nel quesito il decreto CPB non prevede una fattispecie analoga a quella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-ter) per i contribuenti che passano dal regime forfetario a quello ordinario nel primo periodo d'imposta oggetto di CPB.

    Si deve pertanto ritenere che la fattispecie non rappresenti una condizione preclusiva per l'accesso al CPB.

  • Riforma fiscale

    Dlgs Irpef e Ires: riprende l’iter verso le Commissioni tecniche

    Il testo del decreto legislativo, approvato dal Governo in via preliminare lo scorso 30 aprile, ha ricevuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e può quindi arrivare alle commissioni Finanze.

    Ricordiamo che l'iter di questo complesso decreto era stato interrotto e posticipato.

    Con la bollinatura e il riprendere del cammino verso le commissioni, si intravede la definitiva approvazione del Governo.

    In attesa del testo in bozza, vediamo cosa conteneva il testo preliminare impostato sui criteri della Riforma Fiscale.

    Riforma redditi dei terreni: il Dlgs della riforma fiscale

    Si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario: attualmente tale reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno.

    La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette “colture fuori suolo” (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d’impresa), e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA. 

    Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.

    Riforma redditi di lavoro autonomo: il Dlgs della riforma fiscale

    Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti):

    • il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. 

    Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: 

    • le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

    Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).

    Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.

    Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.

    Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

    In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:

    • in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
    • in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
    • in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

    Riforma redditi di impresa: il Dlgs della riforma fiscale

    Per quanto riguarda i redditi d’impresa si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.

    In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:

    • delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;
    • della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
    • delle differenze sui cambi.

    Inoltre, si introduce una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare l’omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.

    Si interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.

    Riforma redditi diversi: il Dlgs della riforma fiscale

    In merito ai redditi diversi, si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.

    Riforma dei redditi di lavoro dipendente: il Dlgs della Riforma fiscale

    Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

    In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

    Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

    • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
    • coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
    • imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.
  • Riforma fiscale

    Riforma delle Dogane: tante novità in vigore dal 4 ottobre

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 232 del 3 ottobre il Dlgs n 141 del 26 settembre con Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio.

    Il decreto approvato nell'ambito della Riforma Fiscale (Legge n 111/2023) vuole disciplinare una ampia riforma delle Dogane.

    Tra le novità di rilievo si evidenziano:

    • il rafforzamento dei controlli integrati tra Agenzia delle Dogane e Guardia di finanza;
    • il superamento dell’istituto della controversia doganale;
    • la riscrittura delle sanzioni amministrative;
    • l'inclusione dell'IVA all'importazione nei diritti doganali.

    Vediamo più in dettaglio cosa si prevede per l'IVA.

    Dlgs Riforma Dogane: IVA inserita tra i diritti doganali

    Con l'art 27, del Titolo III Capo I, rubricato Diritti doganali e diritti di confine si prevede che sono diritti doganali tutti quei diritti che l'Agenzia è tenuta a riscuotere in forza di vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea o da disposizioni di legge.
    Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine, oltre ai dazi all'importazione e all'esportazione previsti dalla normativa unionale, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione, i diritti di monopolio, le accise, l'imposta  sul  valore  aggiunto  e  ogni  altra  imposta  di consumo, dovuta all'atto dell'importazione, a favore dello Stato.
    L'imposta sul valore aggiunto non costituisce diritto di confine nei casi di:

    • a) immissione in  libera  pratica  di  merci  senza  assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto per successiva immissione in consumo in altro Stato membro dell'Unione europea;
    • b) immissione in  libera  pratica  di  merci  senza  assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto e vincolo a un  regime  di  deposito diverso dal deposito doganale.

    In proposito occorre evidenziare che la previsione è in contrato con la giurisprudenza della Corte UE e della Cassazione.

    La Corte di Giustizia UE, ha distinto più volte i dazi all’importazione dall’IVA, e nella causa n C-714/20 ha affermato che l’IVA all’importazione “non fa parte dei dazi all’importazione” (ex art. 5 punto 20 del CDU).

    Anche la Cassazione si è espressa in proposito e le Sezioni Unite con sentenza n. 18286/2024, hanno chiarito che “la diversità tra dazi e IVA all’importazione comporta che, ai fini della determinazione delle sanzioni, non può essere cumulato il rispettivo ammontare dei diritti evasi”.

    Dlgs Dogane: i nuovi controlli con la GdF

    L’art. 4 si prevede un maggior coordinamento delle attività di controllo tra Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza nell’ambito delle rispettive aree di competenza.

    Con l'art 12 si prevede che il personale dell'Agenzia,  per  assicurare  l'osservanza  delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e dalle  altre leggi la cui applicazione è demandata all'Agenzia,  può procedere, direttamente o a mezzo dei militari della Guardia  di  finanza,  alla visita dei mezzi di trasporto di qualsiasi genere che attraversano la linea di vigilanza doganale in corrispondenza degli spazi doganali  o che circolano negli spazi stessi.

    Quando sussistono fondati sospetti di irregolarità i mezzi  di trasporto possono essere sottoposti anche a  ispezioni  o controlli tecnici  particolarmente  accurati  diretti  ad  accertare  eventuali occultamenti di merci.

    Il detentore  del  veicolo è tenuto  a  prestare  la  propria collaborazione  per  l'esecuzione  delle  verifiche, osservando   le disposizioni a tal fine impartite dagli organi di cui al comma 1.

    Le disposizioni si applicano anche  nei confronti dei bagagli e degli altri oggetti in possesso delle persone che attraversano la linea di  vigilanza  doganale  in  corrispondenza degli spazi doganali o che circolano negli spazi stessi. 

    Con l'art 13 si prevede che il personale dell'Agenzia,  per  assicurare  l'osservanza  delle disposizioni stabilite dalle leggi in materia doganale e delle  altre leggi la cui applicazione è demandata  all'Agenzia,  può  invitare coloro che per qualsiasi motivo  circolano  nell'ambito  degli  spazi doganali a esibire gli oggetti e i valori portati sulla persona.
    In caso di rifiuto e ove sussistano fondati motivi di  sospetto, con provvedimento scritto e motivato dell'Agenzia, le persone di  cui al comma 1 possono essere sottoposte a perquisizione personale.
    Della perquisizione è redatto processo verbale che, insieme  al provvedimento di cui al comma 2, è trasmesso entro quarantotto  ore alla competente autorità giudiziaria.
    L'autorità giudiziaria, se riconosce legittimo il provvedimento di cui al comma 2, lo convalida entro le successive quarantotto ore. 

    Con l'art 14 invece si prevede che le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13  si  applicano,  al fine di assicurare l'osservanza delle norme  in  materia  doganale  e valutaria, anche fuori degli  spazi  doganali,  nei  confronti  delle persone,  dei  bagagli  e  dei  mezzi  di  trasporto   che   comunque attraversano il confine terrestre dello Stato, nonchè nei  confronti dei natanti e aeromobili, dei relativi equipaggi e passeggeri  e  dei bagagli quando risulti o sussista motivo di ritenere che  i  predetti natanti e aeromobili siano in partenza per l'estero ovvero in  arrivo dall'estero. In tali casi alla competenza del personale  dell'Agenzia e' sostituita quella dei militari della Guardia di finanza. 

  • Riforma fiscale

    Entro il 30.09 gli avvisi bonari per omissioni di IVA e ritenute 2022

    Come previsto dal “Decreto Sanzioni” (D.Lgs 87/2024), entro il prossimo 30/09/2024 verranno notificate, a contribuenti e sostituti, le comunicazioni di irregolarità per i mancati versamenti di IVA e ritenute relative al periodo d’imposta 2022 (modelli IVA e 770 2023).

    Lo ha confermato l'Agenzia delle entrate ieri in Telefisco 2024.

    Entro il 30 settembre gli avvisi bonari per omissioni di IVA e ritenute 2022

    Entro fine mese sarà operativo il nuovo termine di notifica degli “avvisi bonari” (ex artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972) per le omissioni delle ritenute e dell’imposta sul valore aggiunto, termine fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: in questo caso, dunque, con riguardo ai modelli 2023 per il periodo d’imposta 2022.

    Ciò in quanto il “Decreto Sanzioni” (art. 1, comma 7 del D.Lgs 87/2024) ha introdotto il nuovo comma 2-bis all’art. 3-bis del D.Lgs 462/1997, il quale, rispetto a quanto previsto in materia penale per i reati di omesso versamento dell’IVA e delle ritenute (artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs 74/2000), ha stabilito che gli esiti di simili controlli automatizzati vadano comunicati al sostituto d’imposta e al contribuente entro la citata data di fine settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. 

    Termine che permetterà ai contribuenti interessati di pagare le imposte in questione evitando la punibilità per il reato di omesso versamento.

    A tal fine si ricorda che, sempre ad esito di quanto previsto dal D.Lgs 87/2024, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo:

    • a quello di presentazione del modello 770, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta; quanto detto, tuttavia, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione (ex art. 3-bis del D.Lgs 462/1997, n. 462), e in caso di decadenza dal beneficio della rateazione (art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973) il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo risulta superiore agli stessi 50.000 euro; 
    • a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale, l’imposta dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta; anche in questo caso la norma non si applica se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateazione, e in caso di decadenza dal beneficio della rateazione il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo risulta superiore a 75.000 euro.

    Pertanto, visto il termine del 31 dicembre 2024 per il versamento dell’IVA e delle ritenute al fine di non incorrere nei delitti di cui sopra, a seguito del ricevimento degli avvisi di irregolarità, gli operatori avranno modo di pagare quanto in precedenza omesso, regolarizzando la propria posizione.

  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale soggetti ISA e forfettari: tutti i chiarimenti dell’Agenzia

    L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 17.09.2024 n. 18 fornisce tutte le regole per l'applicazione del Concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal Dlgs n. 13/2024, per i forfetari e per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa).

    La presente circolare è così strutturata:

    • la prima parte introduttiva, in cui sono illustrati aspetti dell’istituto del CPB aventi natura più generale, validi per entrambe le tipologie di contribuenti interessate alla sua applicazione;
    • la parte centrale, destinata ai contribuenti che applicano gli ISA ed a quelli che aderiscono al regime forfetario;
    • la parte conclusiva, in cui sono descritti ulteriori elementi comuni e vengono forniti chiarimenti su quesiti in materia di CPB.

    Normativa di riferimento

    Ricordiamo che il CPB è stato istituito per razionalizzare gli obblighi dichiarativi e promuovere l’adempimento spontaneo dei contribuenti di minori dimensioni, che possono ottenere benefici fiscali con la stabilizzazione dei propri redditi per un biennio, ed è disciplinato dalle seguenti disposizioni:

    In proposito, l’articolo 17 della legge delega, al comma 1, lettera g), punto 2), ha previsto l’introduzione del CPB per i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo
    di minori dimensioni. Tale platea di contribuenti è rappresentata, in linea generale, da:

    • coloro che sono tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
    • coloro che aderiscono al Regime dei forfetari.

    La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio, ad eccezione dei soggetti in regime forfettario, per i quali, in via sperimentale, l’adesione al CPB rileva per il solo anno 2024, il reddito di impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile IRAP.

    Resta invece esclusa dal CPB l’IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Sanzioni tributarie: come vengono ridotte dal 1° settembre

    Dal 1° settembre entrano in vigore le principali novità previste, dal Decreto legislativo n 87/2024con la Revisione del sistema sanzionatorio tributario, previsto dalla Riforma Fiscale ai  sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

    Il Decreto consta di 7 articoli ed è entrato in vigore dal 29 giugno, ma con alcune eccezioni che partono appunto da settembre.

    Riforma Sanzioni tributarie: alcune delle novità 2024

    In attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), che provvede alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario, viene pubblicato in GU il Dlgs n 87/2024 della riforma delle sanzioni tributarie.

    Le norme non saranno applicabili retroattivamente, e le modifiche rispetto al testo preliminare non sono molte.

    Escluse le norme di carattere penale, le novità saranno applicabili dal 1° settembre.

    Il filo conduttore della riforma è l’abbassamento delle sanzioni rendendo il sistema repressivo più armonico con il principio di proporzionalità.

    Sinteticamente si riepiloga cosa ci si debba aspettare dalla riforma:

    In merito al D.Lgs. 471/97 e al D.Lgs. 473/97 ecco alcune delle modifiche:

    • l’infedele dichiarazione (imposte sui redditi, IVA, IRAP, 770) non sarà più sanzionata dal 90% al 180% ma in misura fissa del 70% e lo stesso dicasi per le violazioni in tema di fatturazione;
    • eliminato l’aumento del terzo per i redditi prodotti all’estero;
    • le indebite compensazioni di crediti inesistenti non saranno più sanzionate dal 100% al 200% ma in misura fissa del 70%;
    • gli omessi versamenti non saranno più sanzionati con il 30% dell’imposta ma con il 25%.

    In ambito IVA:

    • riforma del regime sanzionatorio (ex art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97);
    • per l’IVA addebitata in eccesso, sempre prevista una sanzione fissa da 250 euro a 10.000 euro per l’indebita detrazione anche quando si tratta di operazioni esenti, escluse, non imponibili e non solo per l’errore di aliquota. La detrazione potrà avvenire solo per l’ammontare corretto.
    • l’omessa dichiarazione sarà sanzionata in misura “fissa” del 120%, se presentata dopo i 90 giorni ma prima di ogni controllo ci sarà una sanzione del 75% sulle imposte dovute.

    Decreto Sanzioni tributarie 2024: alcuni approfondimenti sulle novità

    In merito alla disciplina dei reati in materia tributaria, contenuta nel decreto legislativo n. 74/2000, all’articolo 1, comma 1, sono aggiunte le lettere g-quater e g-quinquies che introducono la definizione di crediti non spettanti e crediti inesistenti. 

    La novità specifica che:

    • per crediti non spettanti vanno intesi quelli che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva per il difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito. Sono onsiderati non spettanti i crediti utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
    • per crediti inesistenti si intendono quelli per i quali mancano, in tutto o in parte, i prescritti requisiti oggettivi o soggettivi o gli stessi sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

    Una novità introdotta riguarda il sequesto, il nuovo articolo 12-bis del Dlgs n. 74/2000 prevede che il sequestro nei reati tributari finalizzato alla confisca non potrà più essere disposto se l’interessato ha in corso l’estinzione mediante rateizzazione del debito tributario, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, e il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti. 

    Qualora ci sia il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale che si può desumere dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto anche conto della gravità del reato, si fa eccezione alla norma suddetta.

    Viene modificata la disciplina della “recidiva”, prevedendo, all’articolo 7 del Dlgs n. 472/1997, che la sanzione deve essere aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione o alla definitività dell’atto per mancata impugnazione, è incorso in altra violazione della stessa indole. 

    La sanzione, inoltre, verrà calibrata sulla base della condotta e delle modalità con cui viene commessa la violazione, con riduzione fino ad un quarto quando concorrono circostanze da cui emerge una sproporzione tra violazione e sanzione, o con aumento fino alla metà in presenza di circostanze di particolare gravità.

    Relativamente alle novità apportate al Dlgs n. 471/1997 si procede con l'attenuare le sanzioni tributarie in caso di reddito dichiarato inferiore a quello accertato o in caso di un’imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante: in questo caso si applicherà la sanzione amministrativa del 70% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di 150 euro. 

    La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte. 

    La sanzione attuale dovuta va da un minimo del 90% a un massimo del 180 per cento. 

    Scende al 120% la sanzione per i casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, Irap, Iva e dei sostituti d’imposta. 

    Quando non sono dovute imposte, le sanzioni possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. 

    Si rimanda al decreto per tutte le altre novità, evidenzianto lo scudo sanzioni previsto per la dichiarazione integrativa, leggi:

    Dichiarazione integrativa con lo scudo sanzioni dal 1° settembre per approfondimento.

  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale: Dlgs in materia di riordino del sistema della riscossione

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07.08.2024, il testo del Dlgs del 29.07.2024 n. 110 contenente disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, in attuazione della riforma fiscale ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 della legge delega per la riforma fiscale.

    Lo schema in esame è composto di 19 articoli, in particolare:

    • Gli articoli da 1 a 10 ridisegnano la disciplina relativa all’inesigibilità dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione.
    • Gli articoli da 11 a 17 contengono disposizioni complementari a quelle dei precedenti articoli volti a definire profili organizzativi e funzionali connessi alla riforma della riscossione.
    • Infine l’articolo 18 contiene le disposizioni finanziarie e l’articolo 19 disciplina l’entrata in vigore.

    Di seguito le principali misure previste dallo schema.

    Nuove disposizioni e Pianificazione annua

    Il decreto innova la gestione della riscossione, demandando all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la pianificazione annuale delle attività di recupero dei crediti. Tale pianificazione sarà regolamentata tramite una convenzione specifica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, garantendo un approccio sistematico e coordinato alla riscossione delle somme dovute.

    Discarico automatico e riaffidamento dei carichi

    Una delle novità più rilevanti è l'introduzione del discarico automatico delle somme non riscosse entro cinque anni dall'affidamento, una modifica che mira a snellire il magazzino dei crediti arretrati e difficilmente recuperabili.

    In particolare, l’articolo 3 prevede il discarico automatico delle quote affidate all’Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, secondo modalità stabilite da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

    Inoltre, viene introdotta la possibilità di riaffidamento dei carichi, permettendo agli enti creditori di gestire autonomamente o riaffidare a soggetti privati le somme non riscosse, incentivando così una maggiore efficienza nel recupero dei crediti.

    L’articolo 4, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all’articolo 3, esclude temporaneamente dal discarico
    automatico
    , a determinate condizioni, le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali:

    • è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni;
    • sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione

    Verifiche e controlli accresciuti

    Il decreto stabilisce anche un regime di verifiche e controlli più rigorosi sull'operato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il Ministero dell'Economia, attraverso controlli annuali, assicurerà che le attività di riscossione siano conformi alla pianificazione e agli obiettivi prefissati, con sanzioni previste per le mancanze.

    Un passo verso la digitalizzazione

    Un altro aspetto fondamentale della riforma è la spinta verso la digitalizzazione della riscossione, questo include:

    • la notifica elettronica delle cartelle di pagamento 
    • e l'utilizzo di sistemi digitali per il monitoraggio e il controllo delle attività di riscossione

    riducendo i tempi e i costi operativi e migliorando l'interazione con i cittadini e le imprese.

    Allegati: