• Risparmio energetico

    Cessione crediti bonus edilizi a privati: genera un reddito tassabile?

    L'agenzia delle entrate con la Circolare n 17/2023 ha chiarito tra gli altri, il trattamento fiscale del corrispettivo spettante al cessionario nella cessione dei bonus edilizi a privati.

    Prima di approfondire ricordiamo che, nel corso del 2023 con il Dl n, 11 noto come decreto blocca cessioni, sono state totalmente riviste le norme sulle cessioni con importanti ripercussioni sulle ristrutturazioni edilizie ancora in corso.

    Nel dettaglio, l'art. 2 del D.L. n. 11/2023 dispone che:

    • a decorrere dal 17.02.2023; 
    • per tutti gli interventi individuati dal citato art. 121, comma 2 del D.L. 34/2020; 
    • non è più consentito l'esercizio delle opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura per qualsiasi tipologia di contribuente.

    E' bene inoltre precisare che ci sono deroghe al blocco delle cessioni per i condomini e per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

    In merito alla cessione crediti a privati recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito un utile chiarimento

    Cessione bonus edilizi a privati: genera un reddito tassabile?

    Ricordiamo che la cessione a privati era stata prevista verso familiari o amici a certe condizioni stabilite dalla norma di riferimento.

    La Circolare n. 17/2023 su detrazioni, deduzioni, e crediti di imposta, utile alla compilazione dei Dichiarativi 2023, ha chiarito un aspetto importante riguardante il corrispettivo della cessione nel caso appunto si effettuato verso un privato.

    Nel dettaglio, è stato chiarito il trattamento fiscale del  guadagno conseguito dal cessionario come differenza tra:

    • valore nominale del credito,
    • e corrispettivo pattuito tra le parti.

    Viene evidenziato che:

    • "per i contribuenti persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di arte o professione che acquistano un credito d’imposta di cui all’articolo 121 ad un prezzo inferiore al valore nominale del suddetto credito, il «differenziale positivo» che viene a determinarsi non costituisce reddito non rientrando in alcuna categoria reddituale”.

    In pratica, se un soggetto privato acquista un credito, la differenza tra il valore nominale e il corrispettivo, inferiore, pattuito non rientra in alcuna categoria reddituale e di conseguenza non è tassabile.

  • Adempimenti Iva

    Nota di credito per accordi transattivi: quali sono i termini per l’emissione?

    Con la Massima n 222 dell'AIDC,  Associazione Italiana Dottori Commercialisti, del 7 settembre, si chiarisce quando la nota variazione può essere emessa anche oltre l'anno.

    La massima in oggetto specifica che il termine annuale previsto dall’art. 26, 3° comma del DPR 633/1972 per l’emissione della nota di credito in caso di sopravvenuto accordo tra le parti é circoscritto ai casi in cui, in assenza di qualsiasi contestazione in merito all’esecuzione del contratto, le parti decidono di variarne i termini di comune accordo.

    Qualora, invece, intervenga un accordo transattivo a composizione di una documentata controversia, anche solo potenziale, riguardante il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal cedente del bene o dal prestatore del servizio, i principi di effettività, neutralità e proporzionalità dell’imposta impongono di consentire la rettifica dell’operazione anche oltre il termine annuale.

    Leggi anche E' detraibile l'indebita IVA indicata in fatture contestate? 

    Nota di credito per accordi transattivi: i termini per l'emissione

    Secondo l’art 26 comma 2 del DPR n 633/72 se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.

    Tuttavia, per rettificare, ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo si ha un anno di tempo dalla effettuazione dell’operazione.

    La norma in oggetto sottolinea la natura antielusiva del termine.

    Viene precisato che, se invece per dirimire una contestazione interviene una transazione, anche a tale fattispecie non deve applicarsi il termine dell'anno. Sarà necessario provare, con elementi documentali in suo possesso, all’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, “l’esistenza della potenziale lite predefinita attraverso l’accordo sopravvenuto”.

  • Adempimenti Iva

    Fatture contestate: è possibile detrarre l’IVA?

    Con Risposta a interpello n. 426 dell'11 settembre le Entrate chiariscono che il mero possesso di una fattura non legittima alla detrazione dell'IVA in essa indicata in quanto, l'imposta deve essere coerente con l'operazione sottostante.

    Il committente non è legittimato a portare in detrazione l'intera IVA fatturata se non sussista corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica.

    La risposta a interpello in oggetto tratta il caso di un soggetto passivo istante Alfa che ha stipulato un contratto di consulenza con una società Beta, la quale nel 2021 ha emesso fatture attive.
    Tali fatture venivano contestate da Alfa che richiedeva al prestatore l’emissione di note di credito.

    Alfa non pagava l'importo addebitato da Beta e instaurava un giudizio mentre Beta, nel frattempo, cedeva il proprio credito a un terzo Nel 2023 la controversia è stata definita con una transazione. 

    L’accordo prevede che Alfa versi a Beta un importo omnicomprensivo di 70.000 euro.

    Secondo l’istante Alfa, sarebbe ammissibile la detrazione dell’intera IVA esposta nelle fatture contestate per le quali non sono mai state emesse note di credito. Peraltro le note credito non possono più essere emesse, essendo scaduto il termine annuale previsto dall’art 26 comma 3 del DPR 633/72.

    Le Entrate non concordano con la soluzione dell'istante e riepilogano la normativa utile al caso di specie.

    Viene ricordato che l'articolo 168 della direttiva 2006/112/CEE, trasfuso nell'articolo 19 del Decreto IVA, autorizza un soggetto passivo a detrarre l'IVA dovuta o assolta.

    Il testo della disposizione dispone che il diritto a detrazione dell'imposta di cui beneficia il soggetto passivo riguarda non soltanto l'IVA che ha versato, ma anche l'IVA dovuta ossia quella che deve essere ancora pagata.

    Ne consegue che il diritto a detrazione dell'IVA non può, in linea di principio, essere subordinato all'effettivo previo pagamento dell'IVA stessa.

    Tuttavia il principio vale se c'è corrispondenza tra il valore del bene o prestazione concretamente ricevuta e il corrispettivo dovuto  cui corrisponde l'Iva detraibile ­non essendo rilevante la circostanza che sia stata emessa una fattura per un corrispettivo superiore.

    Si tratta del tema del rapporto tra principio di cartolarità e principio di neutralità dell'IVA che è stato affrontato spesso nella giurisprudenza della Cassazione e della Corte di Giustizia UE.

    Secondo la giurisprudenza, il mero possesso della fattura non legittima il diritto a detrazione dell'IVA ivi indicata, che deve essere coerente con l'operazione sottostante, con la conseguenza che il committente non è legittimato a portare in detrazione l'IVA indebitamente fatturata se non sussiste corrispondenza tra rappresentazione cartolare e reale operazione economica.

    L'agenzia è del parere che la corrispondenza deve esserci anche se non sia più possibile emettere una nota di variazione in caso di sopravvenuto accordo tra le parti.

    L'agenzia cita tra gli altri i giudici europei nella causa C- 334/20 secondo i quali l’ammontare detraibile “dovrà essere determinato conformemente alla base imponibile pertinente (…), ossia in funzione del corrispettivo effettivamente pagato dal soggetto passivo”.

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    F24 con errore IMU: posso correggere con Civis delle Entrate?

    Il servizio Civis dell'agenzia delle entrate consente a:

    • contribuenti,
    • intermediarik

    di chiedere la modifica dei dati della delega di pagamento modello F24 per correggere, per esempio, gli errori commessi nella compilazione del modello. La lavorazione della richiesta avviene in tempi rapidi.

    Il servizio permette di ricevere gratuitamente l’avviso della conclusione della pratica Civis tramite:

    • sms ed e-mail, 
    • all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefono indicati nella richiesta.

    E’ inoltre possibile conoscere l’esito della richiesta, visualizzare e stampare la delega F24 aggiornata a seguito della lavorazione da parte dell’ufficio.

    F24 con errore IMU: posso correggere con Civis?

    Con una faq datata 6 settembre l'agenzia precisa che il contribuente che si accorge di aver commesso degli errori nella compilazione del modello di versamento F24 relativi all'IMU non può correggere con il servizio “Civis – Richiesta modifica F24”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

    Le modifiche con Civis infatti possono riguardare solo i tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate. 

    Per esempio sono esclusi:

    • i contributi e i tributi che si indicano nelle sezioni “Inps” e “Altri enti previdenziali e assicurativi”
    • o i tributi della sezione “Imu e altri tributi locali”.

    Civis Agenzia entrate: come funziona

    Le fasi di CIVIS F24 per la correzione degli errori sugli F24 sono le seguenti:

    • Ricerca e visualizzazione della delega,
    • Modifica della delega,
    • Invio della richiesta – ricezione protocollo di accettazione.
    • Ricezione esito lavorazione che può essere:
      • Richiesta accolta,
      • Richiesta parzialmente accolta,
      • Richiesta rifiutata,
      • Richiesta non trattabile.

  • Contributi Previdenziali

    Iscrizione AIRE: come si fa, chi è obbligato

    In generale, è possibile effettuare l'iscrizione all’A.I.R.E (Anagrafe italiani residenti all'estero) effettuando :

    • una dichiarazione all’Ufficio consolare competente per territorio 
    • entro 90 giorni dal trasferimento della residenza .

    Contestualmente va fatta la  cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

    Il modulo di richiesta è reperibile nei siti web degli Uffici consolari dei diversi paesi esteri e va allegata la documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).

    Si ricorda che  l'iscrizione all'A.I.R.E. é GRATUITA

    Il Ministero degli esteri ha predisposto un apposito portale FAST .IT  Farnesina servizi telematici per italiani all'estero , per fornire ai connazionali all'estero servizi e informazioni. Il portale prevede livelli di servizio corrispondenti ai diversi profili di utenza. 

    Senza registrazione al portale si può

    • individuare il proprio Consolato di competenza o quello più vicino al luogo in cui ci si trova, 
    • consultare la guida ai servizi consolari.

     Gli utenti registrati possono i usufruire di alcuni servizi consolari on line come l’iscrizione all’AIRE, o possono prenotare un appuntamento presso il proprio Consolato.

    Se la richiesta non viene presentata personalmente va allegata anche  copia del documento d’identità del richiedente.

    ATTENZIONE L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.

    Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc.  è necessario visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio o il citato portale online serviziconsolarionline.esteri.it

    AGGIORNAMENTO 30 MARZO 2023 Portale FAST.IT

    E' stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine ultimo in cui si puo accedere al portale anche con credenziali semplici, diverse da SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Chi si è registrato prima di tale data potrà continuare ad utilizzare le credenziali di accesso di cui dispone fino al 31 marzo 2024.

    Per chi si è registrato su Fast It in maniera classica, dopo il primo accesso con SPID, le credenziali tradizionali (username e password) vengono disabilitate per motivi di sicurezza. Quindi il reset della password e la modifica dei dati anagrafici non saranno più operative, e sarà possibile accedere solo con SPID. 

    Si prega di non utilizzare indirizzi PEC per la registrazione al portale

     A cosa serve iscriversi all'AIRE

    L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6, L. 470/1988) , necessario  usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

    • la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;
    • la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
    • la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;
    • la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;
    • la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E.; per i dettagli consultate la sezione Autoveicoli – Patente di guida).

    Devono iscriversi all’A.I.R.E.:

    • i cittadini che fissano all’estero la dimora abituale;
    • quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

    Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:

    • i cittadini che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
    • i lavoratori stagionali;
    • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
    • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

    Aggiornamento e cancellazione dall'AIRE

    L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino in quant è l'interessato che deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:

    • il trasferimento della propria residenza o abitazione;
    • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
    • il rientro definitivo in Italia;
    • la perdita della cittadinanza italiana.

    Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

    È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

    La cancellazione dall'A.I.R.E. può avvenire in diversi modi:

    • per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
    • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
    • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
    • per perdita della cittadinanza italiana.

  • Agricoltura

    Chi è l’imprenditore agricolo?

    Ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile è “imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: 

    • coltivazione del fondo
    • selvicoltura
    • allevamento di animali e attività connesse.

    Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

    Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

  • Agricoltura

    Reddito imprenditore agricolo: come si determina e come si dichiara

    Gli agricoltori pagano le imposte dirette sui redditi catastali dei terreni e non sui redditi effettivi. I redditi dei terreni si dividono tra:

    • il reddito dominicale: si basa sulle tariffe d’estimo, stabilite dalla legge catastale in base alla qualità e alla classe del terreno, così come definito dall’art. 28 del Tuir
    • il reddito agrario che è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso, così come definito dall’art. 32 del Tuir.

    Se il proprietario del terreno (o il titolare di altro diritto reale):

    • svolge direttamente l’attività agricola: gli spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario,
    • non svolge l’attività agricola perché è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola.

    I redditi agrari e dominicali devono essere indicati nel modello 730 o nella dichiarazione dei redditi che devono essere presentati da:

    • chi è proprietario o possiede con enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita.
    • l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. Il reddito agrario in questo caso è dichiarato dall’affittuario dalla data di efficacia del contratto di affitto.
    • il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo.

    Si precisa che i redditi agrari e dominicali non devono essere dichiarati dal titolare della nuda proprietà in caso di usufrutto o altro diritto reale.

    Come si calcola il reddito dei terreni

    Il reddito dei terreni ha come base il reddito dominicale e agrario risultante dal catasto, rivalutato da appositi coefficienti.:

    • Il reddito dominicale è rivalutato dell’80 per cento,
    • il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.
    • I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento.

    L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola-

    Per gli anni  dal 2017 al 2022 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

    Dall’anno 2019 tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare.

    La rivalutazione dell’80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli con contratti di durata almeno quinquennale a giovani imprenditori, in presenza delle seguenti condizioni:

    • età inferiore di 40 anni
    • qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria (nel qual caso la maggioranza delle quote o del capitale devono essere detenute da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatori diretti o IAP). La qualifica di coltivatore diretto o IAP può essere acquisita entro 2 anni dalla data di stipula del contratto di affitto.

    Attenzione: Per non avere la rivalutazione del reddito dominicale il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di IAP dell’affittuario, altrimenti perde il diritto del beneficio stesso.