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Dichiarazione 2023: per quali spese la detrazione varia in base al reddito?
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda spettante in sede di dichiarazione dei redditi, per alcune delle spese indicate nell’art. 15 del TUIR, varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, la detrazione spetta:
- per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro,
- in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce in base al seguente calcolo 100 x (240.000 – reddito complessivo) / 120.000
- fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari
a 240.000 euro.
In sostanza si applica il seguente meccanismo di detraibilità:
Redditi (euro) Quota di detraibilità spettante (%) Fino a 120.000 100% Oltre 120.000 fino a 240.000 100 x (240.000 – reddito complessivo) / 120.000 Oltre 240.000 0 Il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ma tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, comma 692, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020) e della quota di agevolazione ACE.
Spese per le quali la detrazione varia in base al reddito complessivo
Si tratta in particolare delle detrazioni spettanti per le spese sostenute dal contribuente, qui di seguito indicate:
- Spese d’istruzione
- Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
- Spese universitarie
- Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato
- Spese funebri
- Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
- Spese per assistenza personale
- Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave
- Attività sportive dei ragazzi
- Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
- Intermediazioni immobiliare
- Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
- Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
- Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi
- Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
- Spese per minori o maggiorenni con DSA
- Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
- Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi
- Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche
- Erogazioni liberali a favore delle ONLUS
- Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
- Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione
- Spese veterinarie
- Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale
- Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi
La detrazione, invece, compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo:
- per le spese sostenute per gli interessi passivi relativi ai prestiti e ai mutui agrari di ogni specie, ai mutui contratti per l’acquisto e la costruzione dell’abitazione principale (di cui al comma 1, lett. a) e b), e al comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR),
- e per le spese sanitarie.
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Domicilio Digitale PEC: quali sono le regole per i professionisti?
Dal 6 luglio è partita la piena operatività dell’elenco INAD, indice nazionale dei domicili digitali.
Ricordiamo che INAD è una piattaforma che gestisce elenco pubblico dei domicili digitali ai fini delle comunicazioni aventi valore legale.
Per i 2,3 milioni di professionisti italiani iscritti ad albi e ordini professionali ha comportato l’acquisizione automatica dei domicili già indicati in INI-PEC.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale, infatti, prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC, venga importato automaticamente su INAD, restando salva la possibilità del professionista di modificarlo mediante l’indicazione di un altro indirizzo PEC.
Leggi anche INAD: operativo dal 6 luglio per cittadini e professionisti.
Dal 6 luglio 2023, l’indirizzo PEC già indicato dal professionista in INI-PEC sarà considerato domicilio eletto e valido ai fini delle notifiche aventi valore legale, anche al di fuori dell’ambito della propria attività professionale.
L’inserimento nell’INAD degli indirizzi elettronici presenti nell’INI-PEC prevede le seguenti fasi:
- 1. recupero dei domicili digitali e dei nominativi dei professionisti inseriti nell’INI-PEC, messi a disposizione dal Gestore dell’INI-PEC al Gestore dell’INAD;
- 2. inserimento provvisorio nell’INAD per 30 giorni, senza pubblicazione, dei domicili digitali e dei relativi nominativi.Nel caso di professionisti iscritti a più ordini o collegi professionali è inserito nell’INAD l’ultimo domicilio digitale cronologicamente dichiarato nell’INI-PEC.
- 3. invio a mezzo PEC ai professionisti iscritti nell’INI-PEC della comunicazione di avvenuto inserimento del domicilio digitale anche nell’INAD, con l’avviso che il professionista ha il diritto di eleggerne uno diverso a fini personali, ai sensi dell’articolo 6-quater, comma 2, del CAD, con l’avvertenza che, decorsi 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il domicilio digitale presente in INI-PEC sarà automaticamente eletto altresì in INAD quale domicilio digitale personale. Con la stessa comunicazione il professionista è invitato a verificare ed eventualmente modificare la provincia di residenza per l’aggiornamento dell’INAD e che, in mancanza, verrà indicata la provincia dell’albo a cui il professionista è iscritto.
Qualora il professionista abbia optato per la modifica del domicilio digitale, al fine di eleggerne uno personale in INAD, diverso da quello presente in INI-PEC, il Gestore INAD procede alla cancellazione del domicilio digitale inizialmente trasmesso dall’INI-PEC (che continuerà ad essere usato per le comunicazioni/notifiche professionali). Viceversa, l’indirizzo già indicato dal professionista in INI-PEC sarà considerato domicilio eletto e valido ai fini delle notifiche, anche a carattere personale, aventi valore legale.
INAD: riguarda anche i Revisori?
Si precisa che, con un avviso del 26 giugno il MEF informa del fatto che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6- quater comma 2 del D.gls. 82/2005 – CAD anche gli indirizzi PEC dei revisori legali presenti nel Registro e comunicati dal MEF ad INI-PEC sono resi disponibili a partire dal 6 giugno 2023 anche su INAD – Indice nazionale dei domicili digitali, in qualità di domicili digitali di persone fisiche e destinati alle comunicazioni aventi valore legale con la pubblica amministrazione.
Dal 6 luglio parte l'operatività completa del registro anche per i revisori.
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PNRR: che cos’è il principio DNSH?
Il Ministero dell'ambiente con una nota ha specificato il significato del principio DNSH relativo alla applicazione dei finanziamenti da PNRR.
Nel dettaglio, il principio del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente DNSH, cioè “Do No Significant Harm") nasce per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.
A questo scopo specifica il MISE, è nato il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, che dispone che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, il cd. “Regolamento Tassonomia”.
Con la Tassonomia delle attività economiche sostenibili si introduce una classificazione delle attività sulla base del loro impatto su sei obiettivi ambientali.
In particolare, in base all’art. 17 del Regolamento Tassonomia, si considera che un'attività economica arrechi un danno significativo:
- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
- all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; al buono stato ecologico delle acque marine;
- all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: – conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; – l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; – lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
- alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
- alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.
Come specificato dalle FAQ sul DNSH sul sito di Italia Domani relativo al PNRR non tutte le attività hanno necessariamente il potenziale di arrecare un danno significativo all'ambiente (ad es, l’assunzione di personale per il supporto agli uffici giudiziari) pertanto, non tutte le attività avranno delle schede associate, non dovendo verificare specifici vincoli per rispettare il principio DNSH.
Accedi da qui alla sezione FAQ con tutti i chiarimenti sul principio in oggetto.
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Interpello 2019: cosa deve contenere la domanda?
In generale, l'interpello può rivelarsi alquanto utile in quanto è la procedura con cui il contribuente può acquisire preventivamente dall’amministrazione finanziaria un parere in ordine a fatti e/o situazioni di incerta interpretazione. Le risposte agli interpelli di maggiore interesse sono poi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito.
In particolare, l’istanza di interpello deve contenere i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
b) l’indicazione del tipo di istanza;
c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa va allegata.
Attenzione: in caso di carenza dei requisiti di cui alle citate lett. b), d), e), f) e g), il contribuente viene invitato dall’amministrazione a regolarizzazione la situazione entro 30 giorni. Ovviamente, i termini per la risposta decorrono dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
Resta fermo che l’amministrazione, decorsi i 30 giorni per la regolarizzazione, nei casi in cui la procedura non sia stata attivata o sia stata attivata solo per alcune carenze riscontrate, può comunque richiedere al contribuente i dati che si sono rilevati carenti nel prosieguo della lavorazione; tuttavia, la richiesta non determina alcun differimento dei termini per la risposta, che restano collegati alla presentazione dell’originale istanza all’ufficio competente.
I documenti da allegare all’istanza di interpello:- copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta;
- pareri tecnici resi dall’ufficio o dalla struttura competente, qualora la risposta dell’Agenzia delle entrate presuppone l’espletamento di accertamenti di natura tecnica, non di sua competenza.
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TFM : quali sono gli aspetti fiscali del trattamento di fine mandato?
Dal punto di vista fiscale, secondo la dottrina prevalente, quanto annualmente accantonato al fondo TFM degli amministratori è deducibile dal reddito d’impresa, anche nell’ipotesi di ricorso ad una polizza assicurativa con beneficiario l’amministratore.
Tale conclusione discende dal combinato disposto degli articoli 105 e 17 del TUIR.ARTICOLO 105 TUIR comma 1 prevede che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali comma 4 estende quindi le disposizioni del comma 1 anche agli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui alla lettera c), articolo 17, TUIR, ossia alle indennità derivanti dalla cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (tra le quali rientra dunque il TFM). Il regime di deducibilità adottato per i costi in argomento è pertanto quello di competenza: in ciascun esercizio sono deducibili le quote maturate a favore dei singoli amministratori e accantonate nell’apposito fondo, indipendentemente dal fatto che la loro manifestazione finanziaria avverrà solo in un momento successivo.
Parte della dottrina, muovendo dal richiamo fatto dall’art. 105, TUIR all’art. 17, comma 1, lett. c), TUIR, ritiene necessario, ai fini della deducibilità per competenza, che il diritto al TFM risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto; in caso contrario è estesa anche al TFM l’applicazione del principio di cassa disposto dall’art. 95, comma 5, TUIR, per i compensi spettanti agli amministratori, e gli accantonamenti in esame sono deducibili dal reddito d’impresa nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.
Le indennità per la cessione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, quindi il trattamento di fine mandato (TFM) hanno un diverso trattamento fiscale a seconda che le stesse:- risultino da atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto;
- derivino da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- non risultino da atto scritto avente data certa anteriore alla data di inizio del rapporto;
- per la loro corresponsione, la società ha stipulato una polizza assicurativa.
TRATTAMENTO FISCALE IN CAPO AL SOGGETTO PERCETTORE Caso sub 1
e sub 2L’indennità non andrà dichiarata da parte del contribuente qualora il soggetto erogatore abbia effettuato le ritenute, in quanto implicitamente assoggettato a tassazione separata.
Sui compensi spettanti agli amministratori a titolo di trattamento di fine mandato, la società erogante deve trattenere una ritenuta d’acconto del 20% (art. 25, comma 1, ed art. 24, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n. 600/73, nonché circolari n. 58/2001 e n. 67/2001).
Saranno successivamente gli Uffici fiscali a rideterminare l’imposta dovuta dal contribuente secondo le modalità indicate dall’articolo 21, TUIR, ovvero, se più favorevole per il contribuente, facendo concorrere l’indennità alla formazione del reddito dell’anno in cui la stessa è percepita.Caso sub 3 L’indennità sarà soggetta a tassazione ordinaria e andrà indicata nella Sezione I del quadro RC, Mod. Redditi o quadro C, Mod. 730 Caso sub 4 All’amministratore viene applicata una ritenuta a titolo di imposta sui proventi finanziari maturati (tali redditi non saranno pertanto tassati separatamente). -
Il contribuente in possesso dei requisiti per accedere al nuovo regime dei minimi,
No, perché con il Provvedimento n. 185820 del 22.12.2011 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che l’opzione per il regime ordinario è vincolante per un triennio.