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Milleproroghe 2026 convertito in legge
Il decreto legge 31 dicembre 2025 n. 200, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026 n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026.
Scarica il testo del decreto legge 200 del 31.12.2025 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.
Il provvedimento, noto come decreto “Milleproroghe” 2026, interviene su numerosi termini legislativi in scadenza con l’obiettivo di evitare interruzioni nell’azione amministrativa e garantire continuità a procedimenti e misure che producono effetti anche su imprese, professionisti e cittadini.
Nel corso dell’esame parlamentare il testo è stato oggetto di un ampio lavoro emendativo che ne ha ampliato in modo significativo il contenuto. Pur restando formalmente articolato in 17 articoli, il decreto risulta arricchito da numerosi nuovi commi e proroghe settoriali introdotte in sede di conversione.
Le modifiche incidono su diversi ambiti dell’ordinamento, tra cui fisco, lavoro, sanità, enti locali, istruzione, università e infrastrutture, prevedendo proroghe di termini, rinvii di disposizioni e interventi volti a garantire la prosecuzione di attività amministrative e programmi pubblici.
Sebbene il decreto sia principalmente rivolto all’organizzazione e al funzionamento della pubblica amministrazione, alcune proroghe assumono un rilievo indiretto ma significativo per il sistema economico e per i destinatari dei servizi pubblici, in particolare per quanto riguarda la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e la prosecuzione di interventi e programmi pubblici.
Assemblee societarie a distanza prorogate e Revisione macchine agricole
L'articolo 4 comma 11, proroga al 30 settembre 2026 la disciplina emergenziale che consente alle società di:
- svolgere assemblee anche esclusivamente con mezzi di telecomunicazione;
- prevedere l’intervento e il voto tramite rappresentante designato;
- semplificare le modalità di partecipazione dei soci.
La proroga interessa in modo particolare le società di capitali, le cooperative e gli enti associativi, offrendo continuità operativa in attesa di una riforma strutturale della materia.
Agricoltura: revisione macchine agricole
Importante intervento anche per il settore agricolo.
Al fine di sostenere la continuità dell’esercizio delle attività imprenditoriali agricole garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, l'articolo 15 comme 2-bis interito nel testo modificato dalle Commissioni permanenti il 19.02.2026, i termini per la revisione delle macchine agricole vengono così rimodulati:
- macchine immatricolate entro il 31 dicembre 1983 → revisione entro 31 dicembre 2026
- macchine immatricolate dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 → entro 31 dicembre 2027
- macchine immatricolate dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2023 → entro 31 dicembre 2028
- macchine immatricolate dal 2024 in poi → revisione al quinto anno successivo all’immatricolazione.
Rinvio dell’efficacia dei nuovi testi unici tributari
Il decreto differisce di un anno l’operatività dei nuovi testi unici tributari previsti nell’ambito della riforma fiscale.
L’articolo 4, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 200/2025 rinvia infatti al 1° gennaio 2027 l’entrata in vigore dei principali testi unici già adottati in materia tributaria, relativi a:
- sanzioni tributarie amministrative e penali (comma 1);
- tributi erariali minori (comma 2);
- giustizia tributaria (comma 3);
- versamenti e riscossione (comma 4);
- imposta di registro e altri tributi indiretti (comma 5).
Il differimento è finalizzato a consentire il completamento dei decreti correttivi e integrativi della riforma fiscale e a garantire maggiore organicità al nuovo assetto normativo.
Turismo: proroga per polizze catastrofali e adempimenti catastali nelle strutture ricettive
Il decreto interviene con due proroghe che interessano direttamente il settore turistico e della ristorazione.
Da un lato, viene rinviato al 31 marzo 2026 il termine entro cui gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistico-ricettive devono stipulare le polizze assicurative contro i rischi catastrofali previste per le micro e piccole imprese dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 marzo 2025, n. 39, convertito dalla legge 27 maggio 2025, n. 78.
Dall’altro lato, viene spostato al 15 dicembre 2026 il termine per gli adempimenti catastali relativi agli allestimenti mobili nelle strutture ricettive all’aperto, come case mobili e maxi-caravan, modificando quanto previsto dall’articolo 7-quinquies del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.
Ricordiamo infatti che quest'ultimo, ha stabilito l’irrilevanza catastale di tali installazioni ai fini della determinazione della rendita, ma ha comunque previsto specifici obblighi di censimento e aggiornamento delle informazioni catastali.
Il differimento consente quindi alle imprese del turismo all’aria aperta di completare con più tempo le procedure di aggiornamento presso il Catasto e di adeguarsi alla nuova disciplina senza incidere sull’operatività durante le stagioni turistiche di maggiore afflusso.
Proroga dei termini per la notifica degli atti di recupero degli aiuti di Stato
Il decreto estende fino al 31 dicembre 2027 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche possono notificare gli atti di recupero relativi agli aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis” risultati irregolari o incompatibili con la normativa europea.
La disposizione modifica la disciplina prevista dal decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, prorogando il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2025.
L’intervento consente alle amministrazioni competenti di completare le attività di verifica e recupero degli aiuti incompatibili con il diritto dell’Unione europea, evitando il rischio di decadenza delle procedure.
Dal punto di vista operativo, la proroga comporta un allungamento del periodo di potenziale esposizione per le imprese che hanno beneficiato di contributi, sovvenzioni o crediti d’imposta qualificabili come aiuti di Stato.
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Detassazione aumenti contrattuali e lavoro notturno 2026: i chiarimenti dell’Agenzia
Con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) in materia di tassazione agevolata degli incrementi retributivi e delle indennità legate a particolari modalità di lavoro.
Le misure, in vigore per il solo anno 2026, prevedono:
- un’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali;
- un’imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni, entro specifici limiti.
Di seguito uan breve analisi operativa, utile sia per i lavoratori che per consulenti del lavoro, commercialisti e uffici paghe.
Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali: imposta sostitutiva al 5%
La legge di bilancio 2026 introduce, per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, una tassazione sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.
Chi può beneficiarne
L’agevolazione si applica ai:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro;
considerando tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro .
In caso di cambio datore di lavoro, il dipendente deve consegnare la Certificazione Unica (CU) oppure una dichiarazione sostitutiva per attestare il reddito 2025.
Quali somme rientrano nel 5%
L’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta, quindi:
- 12 mensilità;
- tredicesima;
- quattordicesima (se prevista).
Sono inclusi anche gli istituti indiretti (ad esempio integrazioni per malattia o maternità) per la sola parte a carico del datore di lavoro.
L’Agenzia chiarisce che l’agevolazione si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, secondo il principio di cassa allargato (quindi anche somme pagate entro il 12 gennaio 2027 ma riferite al 2026) .
Sono esclusi:
- scatti di anzianità;
- somme per lavoro straordinario;
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo;
- somme una tantum per vacanza contrattuale;
- TFR.
Rapporti con impatriati e ricercatori
Se il lavoratore beneficia dei regimi agevolati per:
- ricercatori rientrati,
- lavoratori impatriati,
l’imposta sostitutiva del 5% si applica solo sulla quota imponibile dell’aumento contrattuale .
Trattamento integrativo (ex bonus 100 euro)
Pur non concorrendo al reddito complessivo, le somme assoggettate a imposta sostitutiva devono essere considerate per verificare la spettanza del trattamento integrativo, al fine di evitare penalizzazioni.
L’applicazione è automatica, salvo rinuncia scritta del lavoratore. In dichiarazione, il contribuente può:
- regolarizzare eventuali applicazioni indebite;
- optare per la tassazione ordinaria se più conveniente.
Lavoro notturno, festivo e a turni: imposta sostitutiva al 15%
Per il solo 2026, è prevista un’imposta sostitutiva del 15% su:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
- maggiorazioni per lavoro nei giorni festivi;
- maggiorazioni nei giorni di riposo settimanale individuati dal CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.
L’agevolazione si applica entro il limite annuo di 1.500 euro, che costituisce una franchigia, le somme eccedenti sono tassate ordinariamente .
Requisiti reddituali
Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti del settore privato con: reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro. Anche in questo caso vanno considerati tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2025.
Cosa rientra e cosa no
Rientrano:
- indennità previste dai CCNL;
- indennità di reperibilità collegate alle tipologie di lavoro indicate .
Sono esclusi:
- compensi previsti da accordi aziendali o territoriali;
- straordinario (salvo che sia festivo o notturno);
- voci che sostituiscono la retribuzione ordinaria;
- TFR;
- mensilità aggiuntive.
Inoltre, l’agevolazione non si applica ai lavoratori:
- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- del comparto turismo e stabilimenti termali,
per i quali è previsto un diverso trattamento integrativo speciale.
Obblighi dei sostituti d’imposta e codici tributo
L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal datore di lavoro, che deve versarla con appositi codici tributo istituiti con le risoluzioni dell’Agenzia (n. 3/E e n. 2/E del 29 gennaio 2026). In caso di superamento del limite di 1.500 euro presso più datori, il lavoratore è tenuto a comunicarlo per evitare indebite applicazioni.
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Comunicazione spese condominio 2025: scadenza 16 marzo 2026 e nuove regole Agenzia Entrate
Con il Provvedimento prot. n. 50559/2026 del 10 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche relative alla comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali.
L’aggiornamento si inserisce nel solco delle modifiche già intervenute negli anni precedenti sul provvedimento originario del 27 gennaio 2017, n. 19969, ed è finalizzato ad adeguare il tracciato telematico alle novità normative introdotte dalla legge di bilancio 2025 e confermate dalla legge di bilancio 2026.
Il provvedimento stabilisce che, a partire dalle informazioni relative all’anno 2025, le comunicazioni delle spese per interventi effettuati sulle parti comuni devono essere trasmesse secondo le nuove specifiche tecniche contenute nell’allegato 1.
Restano valide le ulteriori disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti di modifica intervenuti dal 2018 al 2024.
L’Agenzia precisa inoltre che eventuali ulteriori aggiornamenti o correzioni delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell’apposita sezione del proprio sito internet.
L’intervento si rende necessario per consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione precompilata e per recepire le modifiche normative introdotte dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), le cui percentuali sono state confermate anche per il 2026 dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Di seguito una breve analisi delle principali novità.
Rimodulazione delle aliquote di detrazione 2025-2027
Le nuove specifiche recepiscono la rimodulazione delle detrazioni per interventi di recupero edilizio e riqualificazione energetica.
Per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026:
- la detrazione è fissata al 36%;
- per le spese sostenute nel 2027, l’aliquota scende al 30%.
È prevista tuttavia un’aliquota maggiorata per gli interventi realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale:
- 50% per le spese 2025 e 2026;
- 36% per le spese 2027.
La modifica incide direttamente sulla gestione delle informazioni trasmesse dagli amministratori di condominio, in quanto la percentuale spettante può variare in base alla qualifica soggettiva del singolo condomino.
Nuovo dato facoltativo: abitazione principale
Proprio in funzione della differenziazione delle aliquote, il tracciato della comunicazione è stato implementato per consentire agli amministratori di indicare, in via sperimentale e facoltativa, l’informazione relativa al requisito dell’abitazione principale dell’unità immobiliare. La trasmissione di tale informazione è subordinata a due condizioni:
- il condomino deve aver comunicato all’amministratore, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento della spesa, la sussistenza del requisito;
- per il primo anno di applicazione (periodo d’imposta 2025) la trasmissione da parte dell’amministratore è comunque facoltativa.
Si tratta di una novità di rilievo operativo, che comporta la necessità per gli amministratori di organizzare per tempo la raccolta delle dichiarazioni dei condomini, qualora si intenda valorizzare l’aliquota maggiorata nella dichiarazione precompilata.
Eliminazione del “bonus verde” e nuovo intervento agevolato
Il provvedimento recepisce inoltre due ulteriori novità di carattere sostanziale:
- viene eliminato ogni riferimento al bonus verde, in quanto la relativa detrazione non è stata prorogata;
- viene inserito tra gli interventi oggetto di comunicazione la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, per il quale non opera la riduzione dell’aliquota, che rimane al 50%.
La previsione amplia il perimetro degli interventi da comunicare e richiede attenzione in fase di classificazione delle spese.
Impatti operativi per amministratori e intermediari
Le modifiche introdotte dal Provvedimento 10 febbraio 2026 hanno un impatto concreto su:
- amministratori di condominio, chiamati ad adeguare i software gestionali alle nuove specifiche tecniche;
- professionisti e intermediari fiscali che assistono i condomìni nella trasmissione dei dati;
- contribuenti, in quanto le informazioni alimentano direttamente la dichiarazione precompilata.
Particolare attenzione dovrà essere riservata:
- alla corretta gestione dell’informazione relativa all’abitazione principale;
- alla classificazione degli interventi alla luce dell’eliminazione del bonus verde;
- all’indicazione corretta delle aliquote per il 2025 e 2026.
Si tratta, dunque, di un aggiornamento tecnico ma sostanzialmente rilevante, che si inserisce nel più ampio processo di progressiva integrazione tra flussi informativi condominiali e dichiarazione dei redditi precompilata, rafforzando il ruolo degli amministratori quali soggetti centrali nel sistema di compliance fiscale.
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ISA 2026: nuovi dati da dichiarare e revisione degli indici con ATECO 2025
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2026 (prot. n. 36467/2026), l’Amministrazione finanziaria ha individuato:
- i dati economici, contabili e strutturali rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2026;
- le attività economiche per le quali sarà effettuata la revisione degli ISA, in vista della loro applicazione a partire dal 2026, tenendo conto della nuova classificazione ATECO 2025.
Nella parte motivazionale si ricorda che gli ISA devono essere periodicamente rivisti per:
- rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici;
- cogliere le evoluzioni del tessuto produttivo;
- recepire le modifiche della classificazione ATECO.
L’obiettivo è rendere gli indici sempre più coerenti con la struttura economica effettiva delle attività, riducendo distorsioni e migliorando l’equità del sistema premiale collegato agli ISA.
ISA 2026: quali dati dovranno essere dichiarati
Il provvedimento chiarisce che, per il periodo d’imposta 2026, i contribuenti soggetti agli ISA dovranno dichiarare:
- i dati già individuati nei decreti di approvazione degli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2025;
- i dati funzionali alla revisione contenuti nei modelli ISA relativi al periodo d’imposta 2024 (approvati con provvedimento del 17 marzo 2025);
- gli ulteriori dati indicati nell’Allegato 1 del nuovo provvedimento .
È inoltre previsto che, a seguito delle elaborazioni tecniche, il numero dei dati richiesti possa essere ridotto, anche attraverso accorpamenti o sostituzioni con informazioni già presenti nei quadri reddituali dei modelli dichiarativi .
I nuovi dati dell’Allegato 1
L’Allegato 1 individua alcune informazioni aggiuntive che potranno rilevare per l’elaborazione degli ISA 2026. In particolare:
- Condizione di pensionato (per tutti gli ISA in applicazione per il periodo d’imposta 2025, salvo quelli in cui la variabile è già prevista);
- Forma societaria cooperativa;
- Consumi energetici;
- Età dei lavoratori dipendenti;
- Società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico.
Si tratta di variabili che incidono sulla struttura economica e organizzativa dell’attività e che potranno migliorare la capacità degli ISA di rappresentare la reale affidabilità fiscale del contribuente.
Cosa cambia in concreto
Per imprese e professionisti, l’introduzione di questi dati comporta:
- maggiore attenzione nella fase di raccolta delle informazioni contabili e strutturali;
- possibile incidenza del profilo soggettivo (es. pensionato) sulla valutazione di affidabilità;
- rilevanza crescente dei costi energetici, coerente con l’impatto economico delle recenti dinamiche di mercato.
Per gli intermediari, sarà fondamentale verificare in anticipo l’adeguatezza dei software gestionali e dei flussi informativi.
Revisione ISA 2026: l’elenco delle attività interessate
Il provvedimento individua, nell’Allegato 2, le attività economiche per le quali sarà effettuata la revisione degli ISA. La revisione tiene conto:
- dell’obbligo di aggiornamento almeno biennale degli indici;
- delle analisi volte alla riorganizzazione e razionalizzazione degli ISA;
- della necessità di recepire la nuova classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Gli ISA revisionati saranno applicabili dal periodo d’imposta 2026, previa approvazione con decreto del MEF.
Attività economiche coinvolte: platea molto ampia
L’Allegato 2 contiene un elenco estremamente articolato di codici ATECO 2025, che coprono:
- agricoltura e allevamento;
- manifatture;
- costruzioni;
- commercio all’ingrosso e al dettaglio;
- servizi alle imprese;
- professioni ordinistiche;
- attività artistiche, sportive e ricreative;
- servizi alla persona.
Ad esempio, nelle prime pagine sono incluse attività agricole (coltivazioni, allevamenti, pesca), mentre nelle sezioni successive compaiono manifatture, industria, commercio e servizi.
La revisione quindi interesserà una platea molto ampia di contribuenti, con impatti differenziati a seconda del settore.
ATECO 2025: impatto sugli ISA
Un elemento di particolare rilievo è il riferimento espresso alla nuova classificazione ATECO 2025.
Questo comporta:
- possibile riallocazione di codici attività tra diversi ISA;
- accorpamenti o ridefinizioni di indici esistenti;
- aggiornamento dei modelli dichiarativi e dei software di compilazione.
Nel provvedimento si evidenzia che, al termine delle elaborazioni, potranno essere previsti trasferimenti di codici da un ISA a un altro o accorpamenti tra indici.
Implicazioni operative per contribuenti e professionisti
Per il contribuente
- Verificare il proprio codice ATECO 2025 e l’eventuale inclusione nell’elenco delle attività revisionate;
- Prestare attenzione alla corretta indicazione delle nuove variabili (es. consumi energetici, età dei dipendenti);
- Monitorare eventuali cambiamenti nel punteggio ISA a partire dal 2026.
Per il professionista
- Aggiornare le procedure interne e i check list ISA;
- Informare tempestivamente i clienti dei possibili effetti della revisione;
- Valutare in anticipo eventuali strategie di miglioramento dell’affidabilità fiscale.
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Riforma dei servizi consolari, cittadinanza e AIRE: il testo della legge in GU
La Legge 19 gennaio 2026, n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 2026, introduce una profonda revisione dei servizi per i cittadini e le imprese italiane all’estero, intervenendo su:
- cittadinanza,
- anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE),
- legalizzazione di firme,
- passaporti
- e carta d’identità valida per l’espatrio.
La norma mira a semplificare le procedure, ridurre l’arretrato consolare e rafforzare l’organizzazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), con effetti rilevanti sia per i cittadini residenti all’estero sia per i professionisti che li assistono.
Cittadinanza italiana: nuove competenze e procedure centralizzate
Uno degli interventi più rilevanti riguarda i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana per i residenti all’estero.
La legge sostituisce integralmente l’art. 10 del D.Lgs. n. 71/2011, distinguendo nettamente tra:
- funzioni dei consolati, e
- procedimenti centralizzati presso l’amministrazione centrale del MAECI.
In particolare:
- i capi degli uffici consolari mantengono il potere di accertare lo status di cittadino già riconosciuto e di rilasciare i certificati di cittadinanza;
- le domande di riconoscimento della cittadinanza presentate da maggiorenni residenti all’estero sono invece attribuite a un ufficio dirigenziale generale del MAECI, che subentra ai consolati per la trattazione delle istanze.
Modalità di presentazione delle domande
Le domande:
- devono essere presentate esclusivamente tramite servizio postale, in forma cartacea;
- sono accompagnate dal versamento dei diritti consolari;
- prevedono comunicazioni successive solo in modalità telematica (anche via e-mail non certificata).
È prevista inoltre la possibilità di affidare a operatori specializzati le attività di ricezione, digitalizzazione e archiviazione, con oneri a carico del richiedente.
Tempi e limiti
Il termine massimo per la conclusione dei procedimenti è fissato in 36 mesi. L’entrata a regime del nuovo sistema è differita al 1° gennaio del terzo anno successivo all’entrata in vigore della legge, con un regime transitorio che introduce tetti annuali alle domande ricevibili per evitare sovraccarichi amministrativi.
AIRE e ANPR: nasce l’anagrafe unica degli italiani all’estero
L’articolo 3 della Legge n. 11/2026 realizza una riforma strutturale dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), intervenendo in modo esteso sulla legge 27 ottobre 1988, n. 470. La novità centrale è l’integrazione dell’AIRE nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR):
- l’AIRE diventa parte integrante dell’ANPR;
- tutti gli adempimenti anagrafici sono effettuati in via esclusiva tramite la piattaforma nazionale.
Iscrizioni ed esclusioni
L'Art. 3, comma 1, lettera a), n. 8 – nuovo comma 9) aggiorna e razionalizza le categorie escluse dall’iscrizione AIRE, tra cui:
- lavoratori stagionali all’estero;
- personale delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero;
- dirigenti scolastici, docenti e personale della scuola fuori ruolo;
- dipendenti regionali presso uffici di collegamento;
- personale civile e militare con indennità di lungo servizio all’estero;
- personale in servizio presso la NATO;
- familiari conviventi delle categorie sopra elencate.
La ratio è che questi soggetti mantengono un legame funzionale e temporaneo con l’Italia, incompatibile con una residenza estera stabile.
È inoltre introdotta un’iscrizione AIRE facoltativa per i cittadini che mantengono il domicilio fiscale in Italia pur lavorando all’estero per organismi UE o internazionali (Art. 3, comma 1, lettera a), n. 8 – nuovo comma 9-bis) .
Questa previsione tiene conto delle nuove forme di mobilità internazionale qualificata, evitando effetti fiscali o amministrativi automatici.
Passaporti: stop al rinnovo e nuove regole operative
L'articolo 4 introduce importanti le modifiche alla legge n. 1185/1967 sui passaporti:
- viene definitivamente eliminata la possibilità di “rinnovo”: il passaporto potrà solo essere rilasciato ex novo. Si consolida così una prassi già diffusa, rendendola espressamente prevista dalla legge;
- la competenza è attribuita esclusivamente agli uffici consolari, senza più interventi straordinari di ispettori di frontiera;
- sono aggiornate le regole su smarrimento e furto del passaporto, con procedure differenziate tra Italia ed estero.
- In Italia:
- obbligo di denuncia tempestiva e circostanziata alle autorità di polizia.
- All’estero:
- denuncia alle autorità locali di polizia;
- trasmissione della denuncia all’autorità competente al rilascio del passaporto;
- se la denuncia locale è impossibile o eccessivamente difficoltosa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva resa al consolato.
- In Italia:
Dati biometrici e sanzioni
Il nuovo passaporto, per adeguarlo agli standard di sicurezza:
- contiene fotografia, firma e dati biometrici memorizzati su microprocessore;
- è accompagnato da un sistema sanzionatorio aggiornato, con sanzioni amministrative pecuniarie espresse in euro e non più in lire.
Per la domanda di rilascio non sono più richieste due fotografie, è sufficiente una sola fotografia, autenticata dall’autorità ricevente o validata secondo le regole di identificazione previste dalla normativa recente.
Carta d’identità valida per l’espatrio
L'articolo 5 della legge interviene anche sulla carta d’identità:
- viene chiarito che non è valida per l’espatrio in presenza di condizioni che giustificano il diniego o il ritiro del passaporto;
- in tali casi è obbligatoria l’annotazione: “Documento non valido ai fini dell’espatrio”;
- dal 1° giugno 2026, i cittadini residenti all’estero potranno richiedere la CIE presso qualsiasi comune italiano, secondo le modalità stabilite dai ministeri competenti.
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Certificazione Unica 2026: pronti i Modelli con relative istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2026 n. 15707, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2026”, relativa all’anno 2025, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Scarica il Modello di Certificazione Unica 2026 (sintetico e ordinario)
Certificazione Unica 2026: termini di presentazione
Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Soggetti obbligati all’invio della Certificazione Unica 2026
Sono tenuti alla trasmissione telematica della Certificazione Unica 2026, entro il 16 marzo 2026 (ovvero entro il 30 aprile 2026 per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante precompilata), tutti i soggetti che nel corso del 2025 hanno corrisposto somme o valori assoggettati a ritenuta alla fonte, ai sensi delle principali disposizioni del D.P.R. n. 600/1973 (artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29), nonché delle ulteriori norme richiamate dalla legislazione vigente.
L’obbligo di invio riguarda inoltre i soggetti che nel 2025 hanno erogato contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi INAIL. La Certificazione Unica deve essere presentata anche nei casi in cui non siano state applicate ritenute fiscali, qualora le somme corrisposte siano comunque soggette a contribuzione previdenziale INPS. Rientrano in tale fattispecie, ad esempio, le aziende estere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia, nonché le Università in relazione ai compensi corrisposti per dottorati di ricerca. In tali ipotesi, i dati del personale interessato devono essere indicati compilando l’apposito riquadro INPS nella sezione dedicata ai dati previdenziali e assistenziali della CU.
Sono altresì obbligati alla presentazione della Certificazione Unica i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa INAIL, i quali devono comunicare i dati relativi al personale assicurato, compilando lo specifico riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, l’adempimento riguarda tutti i soggetti tenuti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, nonché all’obbligo di denuncia nominativa previsto dalla normativa vigente, inclusi i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
L’obbligo di compilazione della Certificazione Unica riguarda anche tutte le Amministrazioni pubbliche che operano in qualità di sostituti d’imposta e risultano iscritte alle gestioni confluite nell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione alla medesima gestione. La dichiarazione deve essere presentata anche dai sostituti d’imposta con dipendenti iscritti esclusivamente alla gestione assicurativa ENPDEP.
I dati comunicati tramite la CU sono rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo e dell’aggiornamento della posizione assicurativa e previdenziale degli iscritti alle gestioni amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, tra cui, a titolo esemplificativo, la Cassa Pensioni Statali, la Cassa Pensioni degli Enti Locali, la Cassa Pensioni Insegnanti, la Cassa Pensioni Sanitari, la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, nonché le gestioni INADEL, ENPAS, ENPDEP, ENAM e la Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Restano infine confermate le istruzioni operative già fornite dal Ministero del Tesoro con la circolare n. 79 del 6 dicembre 1996, tuttora applicabili per gli aspetti non modificati dalla normativa successiva.
Allegati: -
Nuovo Testo unico IVA in vigore dal 2027: il testo pubblicato in GU
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.01.2026 n. 24, il decreto legislativo n. 10 del 19 gennaio 2026 recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto che raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, in attuazione della legge delega 9 agosto 2023 n. 111.
Scarica il testo del dlgs del 19.01.2026 n. 10 | Testo Unico Iva.
Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027.
Come evidenziato dalla relazione illustrativa del Governo, l’intervento normativo è finalizzato alla razionalizzazione della disciplina recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dal decreto-legge n. 331 del 1993, che regolano rispettivamente le operazioni interne e quelle intracomunitarie, in coerenza con l’impostazione sistematica della direttiva 2006/112/UE sul sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto.
In un’ottica di riordino organico delle disposizioni per ambiti omogenei, taluni istituti attualmente disciplinati dal d.P.R. n. 633 del 1972, in particolare quelli afferenti all’“Accertamento”, non sono stati ricompresi nel presente testo unico. Tenuto conto della natura armonizzata del tributo e delle specificità del meccanismo applicativo dell’IVA, sono invece confluite nel testo unico le disposizioni relative alla fatturazione, alla registrazione delle operazioni, alla liquidazione dell’imposta e ai rimborsi.
Dal punto di vista sostanziale:
- non cambiano le regole IVA applicabili alle operazioni, alle aliquote e agli adempimenti;
- il Testo unico diventa, dal 2027, il nuovo riferimento normativo principale per l’imposta sul valore aggiunto, sostituendo in modo organico il DPR 633/1972 e le disposizioni stratificatesi nel tempo.
Per l’attività professionale sarà quindi necessario:
- aggiornare i richiami normativi in contratti, pareri, guide e documentazione fiscale;
- adeguare i manuali operativi e i gestionali IVA;
- fare riferimento al nuovo Testo unico anche in sede di interpretazione e contenzioso.
Sommario del nuovo Testo unico Iva
Il testo unico IVA riorganizza, coordina e riscrive la normativa vigente, rendendola più leggibile e sistematica.
Il testo è articolato in 18 Titoli suddivisi in 171 articoli e da 4 tabelle allegate.
TITOLO I – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE
Capo I – Disposizioni generaliTITOLO II – AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
Capo I – Territorialità dell’imposta e definizioniTITOLO III – SOGGETTI PASSIVI
Capo I – Esercizio di imprese, arti e professioniTITOLO IV – OPERAZIONI IMPONIBILI
Capo I – Cessioni di beni
Capo II – Acquisti intraunionali di beni
Capo III – Prestazioni di servizi
Capo IV – Importazioni
Capo V – Buono-corrispettivoTITOLO V – LUOGO DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI
Capo I – Cessioni di beni
Capo II – Operazioni intraunionali
Capo III – Prestazioni di serviziTITOLO VI – FATTO GENERATORE ED ESIGIBILITÀ DELL’IMPOSTA
Capo I – Cessioni di beni e prestazioni di servizi
Capo II – Cessioni e acquisti intraunionaliTITOLO VII – BASE IMPONIBILE
Capo I – Disposizioni generali
Capo II – Acquisti intraunionali di beni
Capo III – ImportazioniTITOLO VIII – ALIQUOTE
Capo I – Aliquote dell’impostaTITOLO IX – ESENZIONI E NON IMPONIBILITÀ
Capo I – Operazioni esenti
Capo II – Operazioni non imponibili connesse alle operazioni intraunionali
Capo III – Operazioni non imponibili connesse alle importazioni
Capo IV – Operazioni non imponibili connesse all’esportazione
Capo V – Operazioni non imponibili assimilate
Capo VI – Depositi IVATITOLO X – RIVALSA E DETRAZIONE
Capo I – Rivalsa
Capo II – DetrazioneTITOLO XI – VOLUME D’AFFARI ED ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ
Capo I – Volume d’affariTITOLO XII – OBBLIGHI DEI SOGGETTI PASSIVI
Capo I – Debitori dell’imposta
Capo II – Debitore dell’imposta per le operazioni intraunionali
Capo III – Debitore dell’imposta per le importazioni
Capo IV – Inizio, variazione e cessazione dell’attività
Capo V – Fatturazione e registrazione delle operazioni
Capo VI – Fatturazione e registrazione delle operazioni intraunionali
Capo VII – Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamentoTITOLO XIII – RISCOSSIONE
Capo I – Liquidazione e versamentiTITOLO XIV – RIMBORSI
Capo I – Disposizioni varieTITOLO XV – GRUPPO IVA
Capo I – Disposizioni generaliTITOLO XVI – REGIMI SPECIALI
Capo I – Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa
Capo II – Regime speciale per i produttori agricoli e ittici
Capo III – Disposizioni relative a determinati settori
Capo IV – Agenzie di viaggio e turismo
Capo V – Attività spettacolistiche
Capo VI – Regimi speciali per i rivenditori di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato o da collezione
Capo VII – Regimi speciali One Stop Shop (OSS) e Import One Stop Shop (IOSS)
Capo VIII – Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi
Capo IX – Disposizioni per l’identificazione di determinati prodotti
Capo X – Regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazioneTITOLO XVII – REGIMI DI FRANCHIGIA
Capo I – Regime nazionale di franchigia
Capo II – Regime transfrontaliero di franchigiaTITOLO XVIII – DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO FINALE
Capo I – Disposizioni varieAl nuovo Testo Unico Iva sono allegate anche quattro Tabelle:
- Tabella A:
Parte I: “Prodotti agricoli e ittici”;
Parte II: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento”;
Parte III: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 5 per cento”;
Parte IV: “Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”; - Tabella B: “Prodotti soggetti a specifiche discipline”;
- Tabella C: “Spettacoli e altre attività”;
- Tabella D: “Oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione”.