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Riforma fiscale 2025: nuove modifiche a IRPEF, IRES e Statuto del contribuente
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio 2025, ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo correttivo e integrativo nell’ambito della riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023).
Il provvedimento reca appunto disposizioni integrative e correttive in materia di:
- IRPEF e IRES,
- fiscalità internazionale,
- imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro,
nonché di modifica:
- allo statuto dei diritti del contribuente
- e ai testi unici:
- delle sanzioni tributarie amministrative e penali,
- dei tributi erariali minori,
- della giustizia tributaria
- e in materia di versamenti e di riscossione.
Scarica il testo dello schema del dlgs correttivo e integrativo del 14.07.2025
Principali novità del decreto correttivo
IRPEF e IRES: chiarimenti e semplificazioni
- modificato l’art. 12 del TUIR in tema di familiari a carico, per precisare la platea di soggetti beneficiari anche in assenza di detrazione,
- in materia di redditi di lavoro dipendente, aggiornato l’art. 51 del TUIR per includere espressamente le “forme esclusive” dell’AGO tra quelle escluse dalla formazione del reddito, in linea con la disciplina sugli incentivi al posticipo pensionistico,
- rafforzato il principio di derivazione rafforzata tra valori contabili e fiscali anche per le microimprese che redigono bilancio in forma abbreviata.
Correzione degli errori contabili
- Riformulata la disciplina fiscale delle correzioni di errori contabili non rilevanti, con rilievo ammesso solo se la rettifica è effettuata entro il termine del bilancio successivo e prima di eventuali verifiche fiscali.
- Introdotte regole coordinate anche ai fini IRAP, con vincoli legati alla coerenza del valore della produzione netta nei periodi interessati.
Fiscalità internazionale e imposta minima globale
- Adeguate le norme nazionali all’approccio OCSE e alla direttiva UE 2022/2523 in tema di imposizione minima per gruppi multinazionali.
- Introdotti limiti all’utilizzo delle imposte anticipate in ambito GloBE per evitare fenomeni elusivi.
Successioni, donazioni e imposta di registro
- revisione della disciplina sulla determinazione della base imponibile delle rendite e pensioni, con adeguamento tecnico per il calcolo sulla base del tasso legale.
Statuto del contribuente
- estesa l’autotutela obbligatoria anche agli atti sanzionatori,
- previsto un termine minimo complessivo di 60 giorni per controdedurre nello schema di atto impositivo,
- riformulata la disciplina dell’interpello probatorio e prevista l’istituzione di un servizio di consultazione semplificata, con decreto attuativo del MEF.
Riscossione
- aggiornata la disciplina di nomina e autorizzazione degli ufficiali della riscossione, con nuove modalità di designazione e controllo da parte del prefetto;
Sanzioni, giustizia tributaria e accise
- inserita una nuova ipotesi di ravvedimento speciale per ritardi nei versamenti di ritenute sui redditi di capitale;
- variazioni puntuali agli articoli dei testi unici su giustizia tributaria e tributi minori;
- revisionata la voce “gas naturale” nell’allegato TUA per riordinare le aliquote di accisa per usi civili e industriali.
Entrata in vigore
Le disposizioni entreranno in vigore dopo la pubblicazione definitiva del decreto in Gazzetta Ufficiale. Alcune norme avranno decorrenza differita (es. correzioni contabili dal 2025, norme IRPEF/IRES con riferimento ai periodi d’imposta successivi al 2024).
Allegati: -
Riporto delle perdite fiscali infragruppo 2025: pronte le modalità attuative
Pubblicato nella GU n. 160 del 12 luglio 2025, il decreto del MEF del 27 giugno 2025 che da attuazione all’articolo 177-ter del TUIR (ntrodotto dall’articolo 15 del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192), introducendo un regime speciale per il riporto delle perdite fiscali in ambito infragruppo. L’obiettivo è assicurare neutralità fiscale nelle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) tra società appartenenti al medesimo gruppo.
Ricordiamo che l’articolo 177-ter del TUIR disciplina il regime del riporto delle perdite fiscali tra società appartenenti allo stesso gruppo in caso di operazioni straordinarie come fusioni, scissioni e conferimenti.
In particolare, prevede che i limiti ordinari al riporto delle perdite, come il test di vitalità aziendale e il limite del patrimonio netto (previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR) non si applichino quando tali operazioni avvengono tra soggetti che fanno parte dello stesso gruppo sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui le perdite sono maturate.
Questo consente una gestione più fluida e fiscalmente neutra delle riorganizzazioni societarie, favorendo la continuità economica e patrimoniale tra entità collegate.
Limiti e condizioni al riporto delle perdite fiscali previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR
Art. 84, commi 3, 3-bis e 3-ter – Riporto delle perdite ordinarie
Questi commi introducono due limiti principali:
- Test di vitalità aziendale (comma 3): in caso di trasferimento del controllo (es. cambio della compagine societaria), le perdite possono essere riportate solo se la società ha effettivamente esercitato un’attività commerciale prevalente nel periodo in cui le perdite sono maturate e in quello precedente al cambio di controllo.
- Limite patrimoniale (comma 3-bis): le perdite riportabili non possono eccedere il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo al periodo di cambio di controllo.
- Eccezioni (comma 3-ter): questi limiti non si applicano se il trasferimento di controllo avviene tra soggetti dello stesso gruppo, o se vi è continuità gestionale, oppure in altri casi particolari previsti dalla norma.
Art. 172, commi 7 e 7-bis – Fusioni societarie
- Comma 7: limita l’utilizzo delle perdite fiscali della società incorporata o fusa. Le perdite riportabili non possono superare il patrimonio netto contabile esistente prima della fusione.
- Comma 7-bis: impone un ulteriore test di vitalità dell’attività della società incorporata, simile a quello previsto dall’art. 84.
Art. 173, comma 10 – Scissioni societarie
Estende le regole dell’art. 172 anche alla scissione. In pratica, le perdite trasferite alla società beneficiaria della scissione sono soggette agli stessi limiti patrimoniali e test di vitalità.
Art. 176, comma 5-bis – Conferimenti d’azienda
Stabilisce che in caso di conferimento di azienda, le perdite fiscali della conferente che sono trasferite alla conferitaria sono utilizzabili solo entro il limite del patrimonio netto conferito e se superano il test di vitalità.
Due categorie di perdite agevolate: infragruppo e omologate
Abbiamo detto che il nuovo regime si applica solo a operazioni effettuate tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo, come definito ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. Quando questa condizione è soddisfatta, non si applicano i limiti ordinari al riporto delle perdite fiscali previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR
Il decreto distingue due tipologie di perdite esenti da limiti:
- Perdite infragruppo: sono quelle maturate in periodi in cui le società coinvolte erano già tutte all’interno del gruppo fin dall’inizio dell’esercizio. Queste possono essere riportate senza limiti.
- Perdite omologate: sono perdite precedenti, che però sono state “validate” con esito positivo al momento dell’ingresso della società nel gruppo (o successivamente) attraverso il superamento dei test di vitalità e dei limiti patrimoniali previsti dal TUIR. Si considerano conseguite nel periodo in cui sono state sottoposte (positivamente) ai test di riporto.
Condizioni per la disapplicazione dei limiti
Per beneficiare del nuovo regime è necessario:
- che le società coinvolte appartengano allo stesso gruppo (definito secondo l’art. 2359 c.c. e con controllo di diritto, anche tramite soggetti esteri in Paesi cooperanti);
- che le perdite siano state realizzate dopo l’ingresso nel gruppo (per qualificarsi come infragruppo), oppure siano state già sottoposte a verifica (per diventare omologate);
- che vi sia continuità temporale nel gruppo, tracciabile attraverso l’anzianità di partecipazione.
Fusione, scissione e conferimenti: cosa cambia
Le nuove regole stabiliscono che:
- nelle fusioni e scissioni tra società dello stesso gruppo, il riporto è libero solo per le perdite maturate quando entrambe le società erano già nel gruppo,
- nei conferimenti d’azienda, si applicano le stesse regole delle scissioni: se conferente e conferitaria erano già nel gruppo, il riporto è pieno; in caso contrario, si applicano i limiti dell’art. 176, comma 5-bis TUIR,
- il valore del patrimonio netto (economico o contabile) resta un limite alla riportabilità se le perdite complessive eccedono tale valore.
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Contributi volontari INPS agricoltura 2025: aliquote e importi
La circolare INPS 110/2025 pubblicata il 14 luglio comunica aliquote importi e regole per i versamenti contributivi volontari per i lavoratori del settore agricolo. sia dipendenti che autonomi per l’anno 2025.
I contributi volontari dovuti dai lavoratori agricoli dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, sono calcolati sulla base dell’aliquota vigente del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD), fissata al 30,30%. Questa aliquota è suddivisa in:
- Quota pensione: 30,19%
- Aliquota base: 0,11%
Tale aliquota si applica sia ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995, sia a quelli autorizzati successivamente. I coefficienti di riparto sono gli stessi per entrambe le categorie:
Autorizzazione Aliquota Base Quota Pensione Totale IVS Entro il 30/12/1995 0,11% (0,003630) 30,19% (0,996370) 30,30% (1,000000) Dal 31/12/1995 0,11% (0,003630) 30,19% (0,996370) 30,30% (1,000000) Lavoratori autonomi agricoli: importi settimanali aggiornati
Per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, i contributi volontari sono determinati in base a quattro classi di reddito settimanale, con decorrenza dal 1° gennaio 2025. A ciascuna fascia corrisponde un importo specifico, calcolato sommando la quota pensione, due addizionali fisse e un contributo minimo.
Di seguito le tabelle aggiornate:
Classe Reddito Settimanale Quota Pensione (22%) Addiz. L. 233/1990 (2%) Addiz. L. 160/1975 (€0,79 x 3) Totale Contributo 1° Fino a €270,00 €59,40 €5,40 €2,37 €67,17 2° €270,01 – €360,00 €69,30 €6,30 €2,37 €77,97 3° €360,01 – €450,00 €89,10 €8,10 €2,37 €99,57 4° Oltre €450,00 €108,90 €9,90 €2,37 €121,17 È previsto un contributo minimo settimanale: €67,27 per chi è stato autorizzato prima del 31/12/1995 €79,65 per chi è stato autorizzato successivamente.
Nell'allegato 1 la tabella delle retribuzioni di riferimento
Contributi volontari operai, piccoli coloni e reintegrati AGO
Per gli Operai agricoli (a tempo determinato e indeterminato) si possono versare contributi integrativi volontari fino a 270 giornate annue.
Il calcolo si basa sull’imponibile derivante dalla retribuzione percepita e applicando l’aliquota IVS del 30,30%.
Piccoli coloni e compartecipanti familiari utilizzano invece i salari medi convenzionali provinciali, determinati annualmente dal Ministero del Lavoro.
Per il 2025, i valori sono stati fissati con decreto del 10 giugno 2025 (repertorio 91/2025).
Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano secondo due regimi distinti:
- Se autorizzati prima del 12/07/1997, il contributo è determinato in base alla classe di contribuzione preesistente e aggiornato al costo della vita.
- Se autorizzati dopo il 12/07/1997, il contributo è la somma di:
- Contributo integrativo: somma di €22,97 + 9,34% della retribuzione media annua precedente
- Contributo base: 0,11% della retribuzione media annua precedente. (V. Tabella completa nell'allegato 2)
I coefficienti di riparto per questi ultimi sono:
Base IVS Quota Pensione Totale 0,005685 0,994315 1,000000 -
Testo Unico Sicurezza – TU 81- 2008 agg Luglio 2025
E' stata pubblicata sul sito dell'ispettorato del lavoro il 1luglio 2025 la versione aggiornata a luglio 2025 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
Rispetto alle edizioni precedenti, oltre alle correzioni di refusi formali, si evidenziano le seguenti novità
- ▪ Modificata la nota all’art. 18, comma 3.2 sulla proroga al 31/12/2025 per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici
- scolastici;
- ▪ Inserita la nota INL del 23/01/2025, prot. n. 656 avente ad oggetto: “Legge n. 203/2024. Tesserini di riconoscimento”;
- ▪ Inserita la nota INL del 29/01/2025, prot. n. 811 avente ad oggetto: “Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni”;
- ▪ Inserita la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2025 del 13/02/2025 ad oggetto: “Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi” che supera la circolare n. 23 del 2016;
- ▪ Inserita la nota prot. 2668 del 18/03/2025 congiunta tra INL e Conferenza delle Regioni e della Province Autonome ad oggetto: “Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti”;
- ▪ Inserito l’accordo Stato-Regioni rep- 59/CSR del 17/04/2025, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, pubblicato sulla GU Serie Generale n.119 del 24/05/2025;
- ▪ Inserita la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2025 del 23/05/2025 ad oggetto: “Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nuove modalità di presentazione delle istanze di cui al punto 1.1 dell’Allegato III al D.M. 11.04.2011”;
- ▪ Inserita la nota INL prot. 4867 del 29/05/2025 ad oggetto “Quesiti Nota DC Vigilanza prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 – Locali sotterranei o semi-sotterranei. Riscontro”;
- ▪ Inserita la nota INL prot. 964 del 04/06/2025 ad oggetto “Patente a crediti – disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana – QUESITO
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Costo lavoro pubblici esercizi: aggiornamento 2025
Il ministero del lavoro ha reso disponibile sul proprio sito l'11 luglio il decreto che stabilisce il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo – comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva”
I valori sono stati stabiliti anche sulla base della comunicazione del 01 luglio 2025, con la quale le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo stipulato il giorno 5 giugno 2024 tra FIPE- Confcommercio Imprese per l’Italia; LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI; CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI; AGCI – SERVIZI; con la partecipazione di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS, hanno condiviso le tabelle del costo medio orario elaborate dalla Direzione Generale e hanno valenza :
- dal mese di giugno 2024;
- gennaio e settembre 2025;
- gennaio e settembre 2026;
- gennaio, giugno, novembre e dicembre 2027
In allegato le tabelle suddivise con riferimento rispettivamente
- alla contrattazione nazionale e
- a quella provinciale, solo per le provincie nelle quali è intervenuta la contrattazione di secondo livello.
Tabelle e possibili variazioni del costo del lavoro
Il decreto precisa anche che tale costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione:
- a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da disposizioni normative di cui l’impresa può usufruire;
- b) ad oneri derivanti dalla gestione aziendale e da accordi di secondo livello;
- c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
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Nuovo Decreto Sport 2025: disposizioni urgenti per grandi eventi sportivi e sicurezza
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30.06.2025 n. 149, il nuovo Decreto legge del 30.06.2025 n. 96 recante "Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport".
Il provvedimento mira a sostenere la realizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, della 38ª America's Cup a Napoli, dei Giochi del Mediterraneo a Taranto e delle Finali ATP, nonché a intervenire su sicurezza, giustizia sportiva, impiantistica e sostegno agli studenti atleti.
Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: semplificazioni, fondi e commissariamento
Il decreto introduce una serie di misure per agevolare l’organizzazione dei Giochi:
- frequenze gratuite e agevolazioni fiscali per le trasmissioni televisive e radiotelevisive;
- oltre 44 milioni di euro al Ministero dell’Interno per garantire sicurezza e ordine pubblico, e 12,8 milioni alla Difesa per supporto logistico-militare;
- modifiche alla governance della Fondazione Milano-Cortina, prevedendo deroghe alle norme sui licenziamenti aziendali a fine evento;
- nomina di un Commissario straordinario per i Giochi Paralimpici, con poteri ampi in materia di appalti, coordinamento e semplificazioni, e una dotazione di oltre 328 milioni di euro solo per il 2025.
Piste da sci e match fixing: nuove norme per sicurezza
Il decreto modifica il D.lgs. 40/2021 sulla sicurezza degli sport invernali, introducendo:
- requisiti più severi per le piste da slittino e sci, con adeguamento alle caratteristiche territoriali regionali;
- maggiore larghezza obbligatoria delle piste per sci alpino (minimo 15 metri, salvo raccordi).
In tema di lotta alla manipolazione sportiva, ovvero, viene rafforzato il ruolo della Procura Generale dello Sport presso il CONI nel monitoraggio dei flussi anomali di scommesse, con possibilità di acquisire dati anche dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Interventi per America’s Cup, Giochi del Mediterraneo e Finali ATP
Tra le misure più rilevanti:
- America’s Cup Napoli 2027: affidamento a Sport e Salute S.p.A. per tutte le attività operative, 7,5 milioni di euro per il 2025, possibilità per il Comune di Napoli di derogare ai limiti di spesa per 30 milioni tra 2025-2027.
- Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: utilizzo fino a 25 milioni di euro di entrate aggiuntive per finanziare il Nuovo Comitato Organizzatore, che potrà avvalersi di Sport e Salute.
- Finali ATP 2026-2030: istituzione di un comitato per il coordinamento dell’evento; i contributi pubblici dovranno essere gestiti con rendicontazione annuale obbligatoria.
Altri interventi in materia di sport e diritto
Infine, il decreto affronta altre tematiche di interesse generale:
- Borse di studio per studenti universitari atleti: istituito un fondo da 5 milioni di euro per il 2025 presso la Presidenza del Consiglio;
- Tutela degli arbitri: le aggressioni a ufficiali di gara durante eventi sportivi saranno equiparate a quelle contro agenti di polizia;
- Estensione del mandato del Commissario straordinario dell'ACI fino alla nomina dei nuovi organi;
- Riforma del D.lgs. 36/2021 sul lavoro sportivo: rinvio al 2026 per alcune norme, rafforzamento della Commissione per la vigilanza, previsione della figura di Vicesegretario Generale.
- Senza categoria
Decreto Omnibus 2025: nuovi fondi per imprese, infrastrutture, sociale e territori
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.06.2025 n. 149, il c.d. Decreto Economia o Omnibus (decreto legge del 30.06.2025 n. 95) contenente disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.
Scarica il testo del decreto legge del 30.06.2025 n. 95
Il provvedimento, adottato dal Governo in ragione della straordinaria necessità e urgenza, rappresenta un intervento multisettoriale finalizzato sia alla prosecuzione di importanti misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sia al rifinanziamento di interventi prioritari esclusi dal perimetro del piano stesso.
Le norme contenute nel decreto spaziano dal rifinanziamento di opere pubbliche indifferibili, all’ampliamento del sistema di protezione civile regionale, fino a misure specifiche per il settore sanitario, per il rilancio del comparto turistico e per il sostegno all’innovazione in agricoltura e nell’industria.
Sono previste inoltre importanti novità in materia fiscale e contributiva, tra cui:
- la proroga dell’entrata in vigore della cosiddetta “sugar tax”,
- modifiche alla disciplina IVA su beni usati e opere d’arte,
- incentivi per le madri lavoratrici
- e interventi straordinari a favore delle zone colpite da eventi sismici.
In breve sintesi vediamo alcune delle disposizioni contenute.
Sugar tax rinviata e IVA agevolata per oggetti da collezione
Rinvio dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate
Con l’art. 8 viene rinviata al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate (“sugar tax”).
Il rinvio è attuato mediante modifica all’articolo 1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che istituiva l’imposta sul consumo delle bevande con aggiunta di edulcoranti.
Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell’aliquota IVA ridotta
L’articolo 9 prevede che, per le cessioni di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione, fuori dal regime speciale del margine, venga applicata l’aliquota IVA ridotta del 5%.
L’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto dispone infatti l’inserimento del nuovo punto 1-novies) nella parte II-bis della Tabella A del DPR 633/1972, con il seguente testo: «1-novies) oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 […] a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori».
La Parte II-bis è quella istituita dalla legge n. 208/2015 e successivamente integrata, che reca l’elenco dei beni soggetti all’aliquota IVA del 5%, di conseguenza:
- questi beni godranno del 5% di IVA, se non sono ceduti sotto il regime speciale del margine.
- se invece si applica il regime del margine, si utilizza l’IVA sul margine di profitto, secondo la disciplina speciale per i rivenditori di beni usati.
Adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività MICAR
L'articolo 10 introduce una serie di modifiche e proroghe tecniche per adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation – Regolamento UE 2023/1114), che disciplina il mercato delle cripto-attività nell’Unione Europea.
Viene differito il calendario per l’applicazione del MiCAR in Italia, attraverso modifiche all’articolo 45 del D.lgs. 129/2024:
Disposizione originaleNuova scadenzaOggetto30 giugno 2025 30 dicembre 2025 Termine per presentare l’istanza di autorizzazione ai sensi del MiCAR (comma 1) 30 dicembre 2025 30 giugno 2026 Termine massimo per continuare ad operare in via transitoria 31 maggio 2025 30 settembre 2025 Termine per fornire documentazione ai fini di vigilanza 1° aprile 2025 1° ottobre 2025 Decorrenza di obblighi per alcuni adempimenti Primo trimestre Terzo trimestre Periodo di riferimento per l’adeguamento ai nuovi obblighi Deroga temporanea per operatori appartenenti a gruppi societari
È introdotto un nuovo comma 1-bis, che consente ad alcune società controllate o appartenenti a gruppi di continuare a offrire servizi in criptovalute senza autorizzazione (senza presentare istanza ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114), se una società del stesso gruppo ha presentato l’istanza MiCAR entro il 30 dicembre 2025 (in Italia o in un altro Stato UE), e fino a quando non riceve risposta (autorizzazione o diniego), ma comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Questa disposizione consente una maggiore flessibilità transitoria per operatori già attivi in ambito cripto, favorendo la continuità operativa durante l’implementazione del regolamento europeo.
Si chiarisce che il nuovo regime transitorio riguarda "persone giuridiche" (cioè società e non persone fisiche).
Si richiama per la definizione di “gruppo” l’articolo 2, paragrafo 1, punto 11 della Direttiva 2013/34/UE, che disciplina la redazione del bilancio consolidato nei gruppi societari.
Estensione superbonus aree sismiche e proroghe per l’Aquila
L’art. 4 estende fino al 2027 l’applicabilità di misure straordinarie per i territori colpiti dai sismi del 2009 e 2016, incluse detrazioni al 110% per l’anno 2026 nei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Disposizioni urgenti in materia di Start-up
L’articolo 18 introduce disposizioni urgenti per chiarire e rafforzare gli strumenti normativi a favore delle start-up e delle PMI innovative, con l’obiettivo di favorire gli investimenti privati e pubblici nel venture capital, assicurare certezza giuridica e semplificare l’accesso agli incentivi.
Interpretazione autentica di “investimenti qualificati”
Si stabilisce che, nell’articolo 33 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193, la locuzione «gli investimenti qualificati» debba essere interpretata come: «gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati».
In questo modo si chiarisce che anche gli impegni contrattuali vincolanti (non solo gli investimenti già effettuati) possono rientrare tra i requisiti per accedere agli incentivi destinati a fondi o veicoli di investimento in start-up e PMI innovative.Quote minime di investimento qualificato
Si interviene sul comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo 33 della Legge 193/2024 per stabilire che:- A partire dal 1° gennaio 2025, almeno il 3% del portafoglio (paniere) di investimenti qualificati risultante dal rendiconto dell’anno precedente (cioè 2025) deve essere destinato a investimenti nelle start-up o PMI innovative per l’anno 2026.
- La soglia del 3% diventerà poi obbligatoria "a partire dall’anno 2027", e non più dal 2026 come previsto inizialmente.
Chiarezza sull’utilizzo dei Fondi per il Venture Capital
Le risorse devono essere investite obbligatoriamente entro la durata del fondo (FVC) in ciascuna PMI destinataria, la quale deve soddisfare almeno uno dei tre requisiti alternativi previsti dal regolamento UE n. 651/2014, art. 21, par. 3, lettere a), b) o c), ovvero:- impresa non ancora attiva sul mercato;
- impresa che opera da meno di 7 anni dalla prima vendita;
- impresa che richiede un investimento iniziale superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni.
Allineamento normativo ai criteri UE per le PMI innovative
Si modifica infine l’articolo 1, comma 213 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituendo il vecchio elenco di condizioni con un riferimento unificato: “Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall’articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014.”
Disposizioni urgenti in materia di Turismo
L’articolo 14 introduce un pacchetto di misure urgenti a sostegno del benessere abitativo dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, con ricadute significative anche in termini di attrattività occupazionale, sostenibilità e rilancio del settore, in particolare prevede:
- contributi per migliorare la qualità e l’accessibilità degli alloggi per i lavoratori del turismo.
- risorse triennali per investimenti e affitti agevolati;
- condizioni minime di locazione agevolata (–30%);
- benefici per le imprese che operano nel settore turistico e della ristorazione;
- proroghe di bandi e progetti PNRR per favorire l’operatività e l’utilizzo delle risorse già stanziate.
Contributi per alloggi agevolati ai lavoratori del turismo
L'obiettivo è quello di garantire condizioni abitative dignitose e sostenibili ai lavoratori stagionali e stabili del turismo (compreso il personale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), incentivando le imprese a investire nella creazione o riqualificazione di alloggi e a ridurre i costi di affitto per i dipendenti.
le risorse stanziate si suddividono in due filoni:
- Investimenti in immobili ad uso abitativo per lavoratori del settore, per interventi di costruzione, riqualificazione, ammodernamento energetico e ambientale degli alloggi destinati ai lavoratori:
- 22 milioni nel 2025
- 16 milioni l’anno nel 2026 e 2027
- Sostegno alla locazione di alloggi per i lavoratori, per abbattere i canoni di locazione da applicare ai dipendenti:
- 22 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
- 22 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Destinatari dei contributi saranno:
- imprese che gestiscono alloggi o residenze per lavoratori del turismo in via imprenditoriale;
- gestori di strutture turistico-ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, ecc.);
- gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.), come da Legge 287/1991, art. 5.
Entro 30 giorni dalla conversione del decreto, il Ministro del Turismo adotterà un decreto per:
- individuare tipologie di costi ammissibili;
- definire le categorie di beneficiari e le modalità per offrire alloggi in condizioni agevolate per almeno 5 anni;
- prevedere una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato;
- stabilire i criteri di assegnazione, i controlli, le procedure di revoca e di verifica dell’utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato.