• Inail

    Modello INAIL OT23 2026 rettificato

    L’INAIL  aveva pubblicato poche settimane fa  il nuovo Modello OT23 per il 2026, che consente alle aziende di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa in presenza di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, realizzati nel corso del 2025. 

    Il documento era stato aggiornato con la collaborazione della Consulenza tecnica centrale per la sicurezza e delle parti sociali, per garantire continuità e coerenza con le normative più recenti.

    Con una nota del 18 luglio pubblicata il 21 , l'istituto informa che a  seguito di  segnalazioni  sono stati corretti due refusi presenti nel modello OT23 2026, allegato alla nota del 3 luglio 2025, prot.6436.

    Nella nuova versione del modello OT23 anno 2026 (all.1) sono stati quindi aggiornati i seguenti interventi:

    1. Intervento D-3. Subito dopo la declaratoria dell’intervento, le note e la documentazione probante, era stato erroneamente riportato il testo delle note e della documentazione probante relative all’intervento D-4 del modello OT23 2025 (sostanze reprotossiche), eliminato dal modello OT23 2026 come da nota del

    3.7.2025.

    E’ stato quindi rimosso il seguente testo: “Note: L’attività di formazione, non inferiore a 2 ore, deve essere incentrata sui rischi derivanti dalla presenza, nell’ambiente di lavoro, di sostanze reprotossiche (tossiche per la riproduzione) e sull’importanza del rispetto delle procedure di lavoro e deve comprendere delle prove pratiche di simulazione di tali procedure. La docenza deve essere erogata da un soggetto professionista iscritto all’Albo nazionale dei Chimici.

    Documentazione ritenuta probante: 1. Elenco delle sostanze reprotossiche e descrizione del loro utilizzo in azienda 2. Programmi dei corsi di formazione, con indicazione del docente con evidenza dell’iscrizione all’Albo dei Chimici 3. Attestati di partecipazione dei lavoratori al corso di formazione aggiuntiva.”

    2. Intervento E-3. Nelle note, il testo “con data antecedente al 28 febbraio 2025” è stato sostituito con il seguente: “entro la data di presentazione della domanda”.

    Viene anche ricordato che per l’anno 2026 il termine di presentazione della domanda è  fissato al 2 marzo, in quanto il 28 febbraio 2026 cade di sabato.

     I documenti sono allegati anche in fondo all'articolo.

    OT23 2026 – Interventi ammessi e struttura del modello

    Nella Nota INAIL si precisa che il modello OT23 2026 conferma l’impianto degli anni precedenti, articolando gli interventi in 71 azioni suddivise in sei sezioni tematiche:

    • Sezione A – Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
    • Sezione B – Prevenzione del rischio stradale
    • Sezione C – Prevenzione delle malattie professionali
    • Sezione D – Forazione, addestramento e informazione
    • Sezione E – Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
    • Sezione F – Gestione delle emergenze e dispositivi di protezione individuale

    Ogni intervento è accompagnato dalla relativa documentazione probante, che è stata aggiornata per agevolare le aziende nella dimostrazione delle attività svolte e ridurre i tempi e i margini di errore nelle verifiche da parte dell’Istituto.

    Modifiche sul 2025 – modalità di accesso e tipologie di intervento

    Restano invariati i requisiti di accesso al beneficio. Le aziende devono effettuare:

    1. almeno un intervento di tipo A (alta efficacia prevenzionale e maggiore onerosità),oppure
    2. due interventi di tipo B (con efficacia minore ma comunque significativa).

    Modifiche e aggiornamenti rispetto al 2025

    Sono state introdotte alcune modifiche puntuali per precisare meglio il campo di applicazione di diversi interventi. Tra questi:

    • A-4.1: analisi termografica su impianti elettrici e successive azioni correttive;
    • C-2.1: installazione di sistemi di aspirazione per la riduzione di agenti chimici;
    • C-5.2: prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e abuso di alcol;
    • C-5.3: interventi per il reinserimento lavorativo di disabili da lavoro;
    • C-5.4: promozione della salute nei luoghi di lavoro secondo i Piani Nazionali e Regionali della Prevenzione (2020-2025);
    • E-4: adozione o mantenimento di un modello organizzativo conforme all’art. 30 del D.lgs. 81/2008.

    È stato invece eliminato l’intervento D-4 previsto nel modello 2025, relativo alla formazione sulle sostanze reprotossiche, in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 135/2024, che ha esteso il campo di applicazione del Titolo IX del D.lgs. 81/2008 includendo anche le sostanze tossiche per la riproduzione.

    Tutte le istruzioni nella Guida alla compilazione.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Prestazioni INPS malattia, maternità e tubercolosi in agricoltura 2025

    Con la circolare INPS n. 111 del 16 luglio 2025 vengono comunicati gli importi giornalieri di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, destinati alle categorie agricole:

    •  dei piccoli coloni e 
    • dei compartecipanti familiari. 

    Tali valori sono determinati sulla base del decreto direttoriale del 10 giugno 2025 del Ministero del Lavoro, che ha stabilito le retribuzioni medie giornaliere per il 2025.

    È importante sottolineare che, ad eccezione dei casi in cui le prestazioni per tubercolosi debbano essere erogate in misura fissa (come da circolare INPS n. 2/2025), le indennità sono calcolate applicando i nuovi importi giornalieri. 

    Questi valori, elencati nell’allegato  della circolare, sostituiscono quelli in vigore nel 2024.

    Salari convenzionali 2025 e obbligo di riliquidazione

    I salari medi convenzionali stabiliti per il 2025 devono essere utilizzati esclusivamente per la determinazione delle indennità riferite ai lavoratori agricoli sopracitati, in conformità all’art. 28 del D.P.R. 488/1968. Sono quindi escluse da questa logica le altre categorie di lavoratori.

    Un punto operativo di rilievo per consulenti e datori di lavoro riguarda la riliquidazione obbligatoria: qualora nel corso del 2025 siano state liquidate prestazioni economiche relative a eventi di malattia o tubercolosi utilizzando ancora i salari 2024, sarà necessario procedere a una nuova liquidazione sulla base degli importi aggiornati per il 2025.

    Invece, a partire dal 2011, le prestazioni di maternità e paternità per i piccoli coloni e compartecipanti familiari sono liquidate non in base al salario convenzionale provinciale, ma secondo il reddito medio convenzionale giornaliero stabilito per il calcolo delle pensioni. Per l’anno 2025, tale reddito è stato aggiornato a:

    Tipologia prestazione Reddito/Importo giornaliero 2025 Fonte
    Maternità/Paternità € 65,19 Circolare INPS n. 107/2025
    Malattia/Tubercolosi (variabile) Importi variabili per provincia (Allegato n. 1) Decreto direttoriale 10/06/2025

    I datori di lavoro agricoli devono quindi verificare l’allineamento delle pratiche in corso con questi importi, soprattutto in caso di eventi già indennizzati con valori ormai superati. Per i dettagli specifici per provincia, si rinvia alla tabella contenuta nell’Allegato 1 della circolare stessa .

  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale 2025: nuove modifiche a IRPEF, IRES e Statuto del contribuente

    Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 14 luglio 2025, ha approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo correttivo e integrativo nell’ambito della riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023).

    Il provvedimento reca appunto disposizioni integrative e correttive in materia di:

    • IRPEF e IRES
    • fiscalità internazionale, 
    • imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro

    nonché di modifica:

    • allo statuto dei diritti del contribuente 
    • e ai testi unici:
      • delle sanzioni tributarie amministrative e penali
      • dei tributi erariali minori
      • della giustizia tributaria 
      • e in materia di versamenti e di riscossione.

    Scarica il testo dello schema del dlgs correttivo e integrativo del 14.07.2025

    Principali novità del decreto correttivo

    IRPEF e IRES: chiarimenti e semplificazioni

    • modificato l’art. 12 del TUIR in tema di familiari a carico, per precisare la platea di soggetti beneficiari anche in assenza di detrazione,
    • in materia di redditi di lavoro dipendente, aggiornato l’art. 51 del TUIR per includere espressamente le “forme esclusive” dell’AGO tra quelle escluse dalla formazione del reddito, in linea con la disciplina sugli incentivi al posticipo pensionistico,
    • rafforzato il principio di derivazione rafforzata tra valori contabili e fiscali anche per le microimprese che redigono bilancio in forma abbreviata.

    Correzione degli errori contabili

    • Riformulata la disciplina fiscale delle correzioni di errori contabili non rilevanti, con rilievo ammesso solo se la rettifica è effettuata entro il termine del bilancio successivo e prima di eventuali verifiche fiscali.
    • Introdotte regole coordinate anche ai fini IRAP, con vincoli legati alla coerenza del valore della produzione netta nei periodi interessati.

    Fiscalità internazionale e imposta minima globale

    • Adeguate le norme nazionali all’approccio OCSE e alla direttiva UE 2022/2523 in tema di imposizione minima per gruppi multinazionali.
    • Introdotti limiti all’utilizzo delle imposte anticipate in ambito GloBE per evitare fenomeni elusivi.

    Successioni, donazioni e imposta di registro

    • revisione della disciplina sulla determinazione della base imponibile delle rendite e pensioni, con adeguamento tecnico per il calcolo sulla base del tasso legale.

    Statuto del contribuente

    • estesa l’autotutela obbligatoria anche agli atti sanzionatori,
    • previsto un termine minimo complessivo di 60 giorni per controdedurre nello schema di atto impositivo,
    • riformulata la disciplina dell’interpello probatorio e prevista l’istituzione di un servizio di consultazione semplificata, con decreto attuativo del MEF.

    Riscossione

    • aggiornata la disciplina di nomina e autorizzazione degli ufficiali della riscossione, con nuove modalità di designazione e controllo da parte del prefetto;

    Sanzioni, giustizia tributaria e accise

    • inserita una nuova ipotesi di ravvedimento speciale per ritardi nei versamenti di ritenute sui redditi di capitale;
    • variazioni puntuali agli articoli dei testi unici su giustizia tributaria e tributi minori;
    • revisionata la voce “gas naturale” nell’allegato TUA per riordinare le aliquote di accisa per usi civili e industriali.

    Entrata in vigore

    Le disposizioni entreranno in vigore dopo la pubblicazione definitiva del decreto in Gazzetta Ufficiale. Alcune norme avranno decorrenza differita (es. correzioni contabili dal 2025, norme IRPEF/IRES con riferimento ai periodi d’imposta successivi al 2024).

    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Testo Unico Sicurezza – TU 81- 2008 agg Luglio 2025

    E' stata pubblicata sul sito dell'ispettorato del lavoro  il  1luglio  2025  la versione    aggiornata   a luglio 2025 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

    Rispetto alle edizioni precedenti, oltre alle correzioni di refusi formali, si evidenziano le seguenti novità

    1. ▪ Modificata la nota all’art. 18, comma 3.2 sulla proroga al 31/12/2025 per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici
    2. scolastici;
    3. ▪ Inserita la nota INL del 23/01/2025, prot. n. 656 avente ad oggetto: “Legge n. 203/2024. Tesserini di riconoscimento”;
    4. ▪ Inserita la nota INL del 29/01/2025, prot. n. 811 avente ad oggetto: “Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni”;
    5. ▪ Inserita la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2025 del 13/02/2025 ad oggetto: “Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi” che supera la circolare n. 23 del 2016;
    6. ▪ Inserita la nota prot. 2668 del 18/03/2025 congiunta tra INL e Conferenza delle Regioni e della Province Autonome ad oggetto: “Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti”;
    7. ▪ Inserito l’accordo Stato-Regioni rep- 59/CSR del 17/04/2025, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, pubblicato sulla GU Serie Generale n.119 del 24/05/2025;
    8. ▪ Inserita la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2025 del 23/05/2025 ad oggetto: “Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nuove modalità di presentazione delle istanze di cui al punto 1.1 dell’Allegato III al D.M. 11.04.2011”;
    9. ▪ Inserita la nota INL prot. 4867 del 29/05/2025 ad oggetto “Quesiti Nota DC Vigilanza prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 – Locali sotterranei o semi-sotterranei. Riscontro”;
    10. ▪ Inserita la nota INL prot. 964 del 04/06/2025 ad oggetto “Patente a crediti – disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana – QUESITO

    Allegati:
  • Agricoltura

    Contributi volontari INPS agricoltura 2025: aliquote e importi

    La circolare INPS 110/2025  pubblicata il 14 luglio  comunica   aliquote importi e regole per i versamenti contributivi volontari per i lavoratori del settore agricolo. sia dipendenti che autonomi per l’anno 2025.

    I contributi volontari dovuti dai lavoratori agricoli dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, sono calcolati sulla base dell’aliquota vigente del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD), fissata al 30,30%. Questa aliquota è suddivisa in:

    • Quota pensione: 30,19%
    • Aliquota base: 0,11%

    Tale aliquota si applica sia ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995, sia a quelli autorizzati successivamente. I coefficienti di riparto sono gli stessi per entrambe le categorie:

    Autorizzazione Aliquota Base Quota Pensione Totale IVS
    Entro il 30/12/1995 0,11% (0,003630) 30,19% (0,996370) 30,30% (1,000000)
    Dal 31/12/1995 0,11% (0,003630) 30,19% (0,996370) 30,30% (1,000000)

    Lavoratori autonomi agricoli: importi settimanali aggiornati

    Per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, i contributi volontari sono determinati in base a quattro classi di reddito settimanale, con decorrenza dal 1° gennaio 2025. A ciascuna fascia corrisponde un importo specifico, calcolato sommando la quota pensione, due addizionali fisse e un contributo minimo.

     Di seguito le tabelle aggiornate:

    Classe Reddito Settimanale Quota Pensione (22%) Addiz. L. 233/1990 (2%) Addiz. L. 160/1975 (€0,79 x 3) Totale Contributo
    Fino a €270,00 €59,40 €5,40 €2,37 €67,17
    €270,01 – €360,00 €69,30 €6,30 €2,37 €77,97
    €360,01 – €450,00 €89,10 €8,10 €2,37 €99,57
    Oltre €450,00 €108,90 €9,90 €2,37 €121,17

    È previsto un contributo minimo settimanale: €67,27 per chi è stato autorizzato prima del 31/12/1995 €79,65 per chi è stato autorizzato successivamente.

    Nell'allegato 1 la tabella delle retribuzioni di riferimento

    Contributi volontari operai, piccoli coloni e reintegrati AGO

    Per gli Operai agricoli (a tempo determinato e indeterminato)  si possono versare contributi integrativi volontari fino a 270 giornate annue.

     Il calcolo si basa sull’imponibile derivante dalla retribuzione percepita e applicando l’aliquota IVS del 30,30%. 

    Piccoli coloni e compartecipanti familiari utilizzano invece i salari medi convenzionali provinciali, determinati annualmente dal Ministero del Lavoro.

     Per il 2025, i valori sono stati fissati con decreto del 10 giugno 2025 (repertorio 91/2025). 

    Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano secondo due regimi distinti:

    1. Se autorizzati prima del 12/07/1997, il contributo è determinato in base alla classe di contribuzione preesistente e aggiornato al costo della vita. 
    2. Se autorizzati dopo il 12/07/1997, il contributo è la somma di:
    • Contributo integrativo: somma di €22,97 + 9,34% della retribuzione media annua precedente 
    • Contributo base: 0,11% della retribuzione media annua precedente. (V. Tabella completa nell'allegato 2)

     I coefficienti di riparto per questi ultimi sono:

    Base IVS Quota Pensione Totale
    0,005685 0,994315 1,000000

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Riporto delle perdite fiscali infragruppo 2025: pronte le modalità attuative

    Pubblicato nella GU n. 160 del 12 luglio 2025, il decreto del MEF del 27 giugno 2025 che da attuazione all’articolo 177-ter del TUIR (previsto dall’articolo 15 del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192), introducendo un regime speciale per il riporto delle perdite fiscali in ambito infragruppo

    L’obiettivo è assicurare neutralità fiscale nelle operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) tra società appartenenti al medesimo gruppo.

    Ricordiamo che  l’articolo 177-ter del TUIR disciplina il regime del riporto delle perdite fiscali tra società appartenenti allo stesso gruppo in caso di operazioni straordinarie come fusioni, scissioni e conferimenti.

    In particolare, prevede che i limiti ordinari al riporto delle perdite, come il test di vitalità aziendale e il limite del patrimonio netto (previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR) non si applichino quando tali operazioni avvengono tra soggetti che fanno parte dello stesso gruppo sin dall’inizio del periodo d’imposta in cui le perdite sono maturate.

    Questo consente una gestione più fluida e fiscalmente neutra delle riorganizzazioni societarie, favorendo la continuità economica e patrimoniale tra entità collegate.

    Limiti e condizioni al riporto delle perdite fiscali previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR

    Art. 84, commi 3, 3-bis e 3-terRiporto delle perdite ordinarie

    Questi commi introducono due limiti principali:

    • Test di vitalità aziendale (comma 3): in caso di trasferimento del controllo (es. cambio della compagine societaria), le perdite possono essere riportate solo se la società ha effettivamente esercitato un’attività commerciale prevalente nel periodo in cui le perdite sono maturate e in quello precedente al cambio di controllo.
    • Limite patrimoniale (comma 3-bis): le perdite riportabili non possono eccedere il valore del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo al periodo di cambio di controllo.
    • Eccezioni (comma 3-ter): questi limiti non si applicano se il trasferimento di controllo avviene tra soggetti dello stesso gruppo, o se vi è continuità gestionale, oppure in altri casi particolari previsti dalla norma.

    Art. 172, commi 7 e 7-bisFusioni societarie

    • Comma 7: limita l’utilizzo delle perdite fiscali della società incorporata o fusa. Le perdite riportabili non possono superare il patrimonio netto contabile esistente prima della fusione.
    • Comma 7-bis: impone un ulteriore test di vitalità dell’attività della società incorporata, simile a quello previsto dall’art. 84.

    Art. 173, comma 10Scissioni societarie

    Estende le regole dell’art. 172 anche alla scissione. In pratica, le perdite trasferite alla società beneficiaria della scissione sono soggette agli stessi limiti patrimoniali e test di vitalità.

    Art. 176, comma 5-bisConferimenti d’azienda

    Stabilisce che in caso di conferimento di azienda, le perdite fiscali della conferente che sono trasferite alla conferitaria sono utilizzabili solo entro il limite del patrimonio netto conferito e se superano il test di vitalità.

    Due categorie di perdite agevolate: infragruppo e omologate

    Abbiamo detto che il nuovo regime si applica solo a operazioni effettuate tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo, come definito ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. Quando questa condizione è soddisfatta, non si applicano i limiti ordinari al riporto delle perdite fiscali previsti dagli articoli 84, 172, 173 e 176 del TUIR

    Il decreto distingue due tipologie di perdite esenti da limiti:

    • Perdite infragruppo: sono quelle maturate in periodi in cui le società coinvolte erano già tutte all’interno del gruppo fin dall’inizio dell’esercizio. Queste possono essere riportate senza limiti. 
    • Perdite omologate: sono perdite precedenti, che però sono state “validate” con esito positivo al momento dell’ingresso della società nel gruppo (o successivamente) attraverso il superamento dei test di vitalità e dei limiti patrimoniali previsti dal TUIR. Si considerano conseguite nel periodo in cui sono state sottoposte (positivamente) ai test di riporto. 

    Condizioni per la disapplicazione dei limiti

    Per beneficiare del nuovo regime è necessario:

    • che le società coinvolte appartengano allo stesso gruppo (definito secondo l’art. 2359 c.c. e con controllo di diritto, anche tramite soggetti esteri in Paesi cooperanti);
    • che le perdite siano state realizzate dopo l’ingresso nel gruppo (per qualificarsi come infragruppo), oppure siano state già sottoposte a verifica (per diventare omologate);
    • che vi sia continuità temporale nel gruppo, tracciabile attraverso l’anzianità di partecipazione.

    Fusione, scissione e conferimenti: cosa cambia

    Le nuove regole stabiliscono che:

    • nelle fusioni e scissioni tra società dello stesso gruppo, il riporto è libero solo per le perdite maturate quando entrambe le società erano già nel gruppo,
    • nei conferimenti d’azienda, si applicano le stesse regole delle scissioni: se conferente e conferitaria erano già nel gruppo, il riporto è pieno; in caso contrario, si applicano i limiti dell’art. 176, comma 5-bis TUIR,
    • il valore del patrimonio netto (economico o contabile) resta un limite alla riportabilità se le perdite complessive eccedono tale valore.

    Allegati:
  • CCNL e Accordi

    Costo lavoro pubblici esercizi: aggiornamento 2025

    Il ministero del lavoro ha reso disponibile sul proprio sito l'11 luglio il decreto che stabilisce  il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo – comparto   pubblici esercizi “Ristorazione collettiva”

    I valori sono stati stabiliti anche sulla base della  comunicazione del 01 luglio 2025, con la quale le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo stipulato il giorno 5 giugno 2024 tra FIPE- Confcommercio Imprese per l’Italia; LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI; CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI; AGCI – SERVIZI; con la partecipazione di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS,  hanno condiviso le tabelle del costo medio orario elaborate dalla  Direzione  Generale e  hanno valenza :

    • dal mese di giugno 2024; 
    • gennaio e settembre 2025; 
    • gennaio e settembre 2026; 
    • gennaio, giugno, novembre e dicembre 2027

    In allegato le tabelle suddivise con riferimento rispettivamente 

    1. alla contrattazione nazionale e 
    2. a quella provinciale, solo per le provincie nelle quali è intervenuta la contrattazione di secondo livello.

    Tabelle e possibili variazioni del costo del lavoro

    Il decreto precisa anche che tale  costo del lavoro  è suscettibile di oscillazioni in relazione:

    • a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da disposizioni normative di cui l’impresa può usufruire;
    • b) ad oneri derivanti dalla gestione aziendale e da accordi di secondo livello;
    • c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza  nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

    Allegati: