• Successioni

    Coefficienti usufrutto e rendite 2026 senza modifiche

    Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, vengono aggiornate le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni ai fini fiscali, con efficacia dal 1° gennaio 2026.

    Il provvedimento interviene in attuazione delle recenti modifiche normative introdotte dai decreti legislativi nn. 139/2024 e 192/2025, con l’obiettivo di garantire uniformità, stabilità e coerenza nella determinazione delle basi imponibili dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni.

    Il decreto riguarda in particolare:

    • la determinazione del valore fiscale dell’usufrutto, uso e abitazione;
    • il calcolo delle rendite e pensioni vitalizie;
    • la definizione dei coefficienti da utilizzare per la determinazione della base imponibile.

    Le nuove disposizioni si applicano:

    • agli atti pubblici e alle scritture private (autenticate o meno) presentate per la registrazione;
    • agli atti giudiziari;
    • alle successioni aperte e alle donazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 .

    Il punto centrale del decreto è il criterio di determinazione dei coefficienti, che resta ancorato al saggio legale di interesse, ma con un limite minimo inderogabile. Infatti, sebbene il saggio legale per il 2026 sia stato fissato all’1,60% (DM 10 dicembre 2025), il legislatore ha previsto che, ai fini fiscali, non possa essere utilizzato un valore inferiore al 2,5%.

    Questo limite:

    • è previsto dall’art. 46, comma 5-ter del TUR (imposta di registro);
    • e dall’art. 17, comma 1-ter del TUS (successioni e donazioni);

    In sintesi il Decreto MEF 24 dicembre 2025:

    • conferma il 2,5% come tasso minimo di riferimento per i calcoli fiscali;
    • fissa a 40 volte l’annualità il valore del multiplo per rendite e pensioni;
    • mantiene validi i coefficienti già previsti nell’Allegato 1 del D.lgs. 139/2024;
    • si applica a tutti gli atti e successioni dal 1° gennaio 2026.

    Coefficienti per usufrutto e rendite: nessuna nuova tabella

    Una delle particolarità del decreto è che non viene allegato un nuovo prospetto dei coefficienti.

    Il motivo è che:

    • i coefficienti restano quelli già individuati nell’Allegato 1 del D.lgs. 139/2024;
    • tali coefficienti sono calcolati assumendo come misura di riferimento il saggio del 2,5%, corrispondente a quello in vigore nel 2024.

    In questo modo si garantisce continuità applicativa e certezza nei calcoli, evitando aggiornamenti annuali potenzialmente disallineati rispetto alla reale capacità contributiva dei soggetti coinvolti.

    Il valore del multiplo dell’annualità: fissato a 40 volte

    Il decreto interviene anche sul valore del multiplo dell’annualità, utilizzato per il calcolo della base imponibile delle rendite e pensioni:

    • per l’imposta di registro (art. 46, comma 2, lett. a, TUR);
    • per l’imposta sulle successioni e donazioni (art. 17, comma 1, lett. a, TUS).

    In entrambi i casi, il multiplo è fissato in 40 volte l’annualità.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Legge di Bilancio 2026: il testo pubblicato in GU con le novità per famiglie e imprese

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, Supplemento ordinario n. 42/L, la Legge di Bilancio 2026 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, approvata dalla Camera in via definitiva nella seduta del 30 dicembre 2025, con 216 voti a favore, 126 contrari e 3 astenuti.

    Scarica qui il testo della Legge di Bilancio 2026 (Legge del 30.12.2025 n. 199).
    Segnaliamo che è stato ripubblicato il testo della Legge di Bilancio 2026 corredato delle note esplicative. Le note hanno esclusiva finalità di facilitare la lettura delle disposizioni e non modificano il valore e l’efficacia degli atti legislativi.

    Le disposizioni spaziano dal riordino della tassazione personale e d’impresa al sostegno al reddito delle famiglie, fino agli interventi per la sanità, gli enti territoriali e la revisione della spesa pubblica.

    Di seguito una breve sintesi delle novità più rilevanti.

    Fisco e potere d’acquisto delle famiglie

    Riduzione IRPEF

    I commi 3-4 prevedono la riduzione dell’aliquota intermedia IRPEF dal 35% al 33%, applicabile ai redditi tra 28.000 e 50.000 euro. Per i contribuenti con reddito superiore a 200.000 euro è introdotta una riduzione di 440,00 euro sulle detrazioni d’imposta, esclusi i costi sanitari.

    Carta “Dedicata a te”

    Rifinanziata per il 2026-2027 con 500 milioni €/anno (commi 5-6), la carta consente l’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei nuclei familiari a basso reddito.

    Premi di produttività e rinnovi contrattuali

    I commi 8-12 prevedono, al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 siano assoggettati (salva espressa rinuncia scritta del lavoratore) a una imposta sostitutiva del 5% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, applicabile solo ai lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro. Inoltre, ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili (art. 1, c. 182, L. 208/2015) corrisposti negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva è applicabile entro il limite complessivo di 5.000 euro con aliquota ridotta all’1%.

    Buoni pasto elettronici

    L’esenzione è elevata da 8 a 10 euro (comma 14).

    Locazioni brevi

    Il comma 17 interviene sulla disciplina fiscale delle locazioni brevi, modificando l’articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e incidendo indirettamente anche sull’applicazione della cedolare secca di cui all’articolo 4 del D.L. 50/2017. In particolare:

    • il riferimento temporale per l’applicazione del regime agevolato viene esteso fino all’anno 2026;
    • viene ridotto da quattro a due il numero massimo di unità immobiliari che il contribuente può destinare a locazioni brevi senza essere qualificato come imprenditore.

    Resta fermo che, ai fini della cedolare secca sulle locazioni brevi:

    • l’aliquota ordinaria del 26% si applica in via generale ai redditi derivanti da locazioni brevi;
    • l’aliquota ridotta del 21% è applicabile sul primo immobile locato per scopi turistici, anche per chi si affida a intermediari immobiliari o portali telematici, solo se il locatore opera al di fuori dell’esercizio di impresa e non supera la soglia dei due appartamenti destinati a locazione breve;
    • il superamento del limite dei due immobili comporta la presunzione di attività imprenditoriale, con esclusione sia della cedolare secca sia dell’aliquota ridotta.

    In sostanza, dal 2026 il regime delle locazioni brevi risulta più selettivo, la cedolare secca al 21% rimane accessibile esclusivamente ai piccoli locatori che operano in forma non imprenditoriale, mentre per gli altri casi trova applicazione l’aliquota ordinaria del 26% o il regime d’impresa, a seconda delle circostanze.

    Superbonus ed ecobonus

    Confermate le detrazioni al 50% per le spese 2025-2026 e al 36% dal 2027 (comma 22). In sostanza, l’articolo modifica due norme fondamentali del D.L. 63/2013, che regolano i bonus edilizi “ordinari” dopo la progressiva riduzione del Superbonus:

    Articolo 14 – Ecobonus

    • l’aliquota del 36% (anziché 30%) sarà applicabile anche per le spese sostenute nel 2026,
    • la riduzione al 30% scatterà solo dal 2027,
    • per alcuni interventi specifici (quelli con detrazione “rafforzata” fino al 50%), anche tale aliquota più alta sarà prorogata al 2026.

    In sostanza, chi effettua interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) potrà beneficiare ancora per tutto il 2026 delle percentuali oggi in vigore (36% o 50%, a seconda dei casi).

    Articolo 16 – Bonus ristrutturazioni

    • viene confermata la detrazione del 50% per le spese di recupero edilizio sostenute fino al 31 dicembre 2026, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare,
    • dal 2027, la detrazione tornerà alla misura “ordinaria” del 36%,
    • inoltre, viene esteso al 2026 anche il riferimento temporale di alcuni bonus “collegati” (ad esempio il bonus mobili e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali).

    Misure per le imprese

    Beni strumentali

    I commi 427-436 ripropongono la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. La maggiorazione opera solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.

    La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
    La maggiorazione del costo è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure:

    • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    • +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

    La maggiorazione spetta per investimenti in:

    • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio,
    • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

    Rispetto al passato, dunque, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, perché gli elenchi sono ora riportati (e aggiornati) direttamente negli allegati della manovra.

    Inoltre, rientrano anche i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il fotovoltaico sono agevolabili solo determinate tipologie di moduli individuate dalla norma.

    Ulteriore condizione, i beni devono essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

    Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite da decreto MIMIT-MEF.

    Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d’imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

    Sono previsti inoltre crediti d’imposta per la ZES unica e per le Zone logistiche semplificate (commi 438-447 e 448-452), nonché contributi a tasso agevolato per le PMI che acquistano macchinari e attrezzature (comma 468).

    Criptovalute

    Il ddl (comma 28) interviene in modo mirato sulla tassazione delle cripto-attività, prevedendo un regime specifico per i token di moneta elettronica ancorati all’euro (euro-token), come definiti dal Regolamento UE 2023/1114. In particolare, per i redditi diversi e gli altri proventi derivanti dalla detenzione, cessione o impiego di tali euro-token viene applicata un’aliquota ridotta al 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%. Il testo chiarisce inoltre che non costituiscono plusvalenze né la mera conversione tra euro e euro-token, né il rimborso in euro del relativo valore nominale, evitando che operazioni “neutre” generino imponibile.

    Assegnazione agevolata di beni ai soci

    Riaperta la possibilità per le società di persone e di capitali di assegnare o cedere beni immobili o mobili registrati ai soci entro il 30 settembre 2026, con tassazione agevolata. Sulla differenza tra valore normale e costo fiscale dei beni è prevista un’imposta sostitutiva dell’8% (o 10,5% per le società non operative), mentre le riserve in sospensione sono tassate al 13%. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono ridotte: proporzionali dimezzate e fisse per ipotecaria e catastale. Previsti versamenti in due rate (60% entro settembre, saldo entro novembre 2026).

    La misura si estende anche all’estromissione agevolata dei beni delle imprese individuali effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026, con effetti dal 1° gennaio 2026 e imposta sostitutiva da versare entro novembre 2026 e giugno 2027. (commi 35-41).

    Contributo banche e assicurazioni

    L’aliquota IRAP per gli enti creditizi e assicurativi è aumentata di due punti percentuali per il triennio 2026-2028 (commi 74-75). Rispetto alla versione originaria, la Commissione ha ristretto l’ambito soggettivo della misura, escludendo dall’aumento i soggetti indicati nell’articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del D.Lgs. 446/1997. Inoltre, è stata introdotta una misura di parziale compensazione: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello seguente, spetta una detrazione IRAP pari a 90.000 euro, riconosciuta fino a concorrenza dell’extra-imposta derivante dall’aumento dell’aliquota. 

    Definizione agevolata cartelle

    Si introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, per imposte e contributi non versati, ma esclusi quelli da accertamento. I debiti potranno essere estinti senza pagare sanzioni, interessi e aggio, versando solo imposte e spese di notifica/esecuzione. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali fino al 2035, con interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

    La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che comunicherà l’importo dovuto entro il 30 giugno. Con la domanda si sospendono fermi, ipoteche e procedure esecutive. La misura vale anche per debiti inclusi in precedenti rottamazioni inefficaci e per quelli in procedure concorsuali, con effetto di piena estinzione dopo il pagamento della prima rata. (commi 82-101).

    Lavoro e previdenza

    Incentivi alle assunzioni

    I commi 153-155 prevedono stanziamenti di 154 milioni per il 2026, 400 milioni per il 2027 e di 271 milioni per il 2028 per sostenere l’occupazione giovanile, le donne svantaggiate e il lavoro nella ZES unica del Mezzogiorno. Le risorse finanziano un esonero parziale dei contributi previdenziali per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026, per un massimo di 24 mesi. Un decreto del Ministero del Lavoro definirà requisiti e modalità attuative nel rispetto dei limiti di spesa.

    Assegno di inclusione (ADI)

    I commi 158-161 estendono il beneficio fino a 18 mesi rinnovabili previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato.

    Ape Sociale

    Prorogata al 31 dicembre 2026 (commi 162-163).

    Ammortizzatori sociali

    Rifinanziato il Fondo per l’occupazione (comma 175), prorogati i trattamenti per le aree di crisi industriale complessa e per i call center.

    Pensioni minime

    Incremento di 20 euro mensili dal 2026 per i soggetti in condizioni disagiate (comma 179).

    Famiglia, pari opportunità e welfare

    Bonus lavoratrici madri

    I commi 206-207 introducono un’integrazione del reddito per le madri con due o più figli.

    ISEE e prima casa

    I commi 208-209 modificano la franchigia e la scala di equivalenza per rendere più favorevole il calcolo ai nuclei con figli. In breve, viene innalzata la franchigia “prima casa” nell’ISEE, ovvero la soglia di valore dell’abitazione principale che non viene considerata nel patrimonio immobiliare sale a 91.500 euro, con +2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il primo. Per i nuclei residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane la soglia è stata ridotta in sede referente a 120.000 euro, sempre con l’incremento per figli successivi. Inoltre, l’articolo ritocca la scala di equivalenza aumentando le maggiorazioni per nuclei con 2 o più figli.

    Congedi parentali e genitorialità

    Rafforzate le tutele per lavoratori e lavoratrici genitori (commi 219-221).

    Fondo caregiver e Fondo minori

    Rifinanziati per sostenere l’assistenza familiare e i servizi educativi (commi 222-224).

    Contributo abitativo

    Previsto un fondo per genitori separati o divorziati con figli a carico (commi 234-235.

    Reddito di libertà

    Rifinanziato il fondo per le donne vittime di violenza (commi 229-232).

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Tabelle ACI 2026 per il calcolo del fringe benefit pubblicate in Gazzetta

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23.12.2025 Suppl. Ordinario n. 40, il comunicato con cui l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia per il 2026, utili per la determinazione del fringe benefits, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.

    Il beneficio tassabile è imponibile per il lavoratore sia ai fini fiscali che previdenziali e si desume dalle tabelle ACI pubblicate ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.

    Scarica le Tabelle ACI 2026 in formato excel per tipologia di veicolo.

    Le tabelle ACI valide per il 2026

    Le tabelle ACI valide per il 2026 sono suddivise in:

    • Autoveicoli in produzione cosi distinte:
      • autoveicoli a Benzina, 
      • autoveicoli a Gasolio,
      • autoveicoli a Benzina-GPL, 
      • autoveicoli ibrido-Benzina,
      • autoveicoli ibrido-Gasolio,
      • autoveicoli ibridi plug-in;
      • autoveicoli elettrici.
    • Autoveicoli fuori produzione ugualmente distinti in base alla modalità di alimentazione:
      • autoveicoli a Benzina, 
      • autoveicoli a Gasolio,
      • autoveicoli a Benzina-GPL, Benzina-Metano e Metano esclusivo
      • autoveicoli ibrido-Benzina,
      • autoveicoli ibrido-Gasolio,
      • autoveicoli ibridi plug-in,
      • Autoveicoli elettrici.
    • Motoveicoli.
    • Autocaravan.

    Scarica qui le Tabelle ACI 2026 in pdf

    Ricordiamo che l’ACI (www.aci.it) elabora due tipologie di tabelle:

    1. le tabelle che riportano i costi chilometrici di esercizio correlati all’effettuazione di trasferte per conto dell’azienda con impiego dell’auto propria da parte del dipendente o collaboratore;
    2. le tabelle contenenti i fringe benefits imponibili in capo al dipendente o collaboratore, al quale l’azienda concede il veicolo aziendale in uso promiscuo (aziendale e privato).

    Le prime vengono pubblicate dall’ACI due volte l’anno (all’incirca a marzo e a settembre), mentre le seconde, ovvero quelle indicate nel presente articolo, sono pubblicate una volta l’anno entro il 31/12.

    Fringe benefit auto aziendali: criteri di determinazione nel 2026

    Anche per il 2026 resta confermato il meccanismo di tassazione basato su:

    • costo chilometrico ACI × 15.000 km;
    • applicazione della percentuale prevista dalla normativa vigente.

    Le tabelle ACI 2026 includono:

    • autovetture benzina e gasolio;
    • veicoli benzina-GPL e ibridi benzina-GPL;
    • veicoli ibridi benzina (mild, full e plug-in);
    • autovetture elettriche, per le quali continua ad applicarsi la percentuale agevolata del 25%.

    Il valore così determinato costituisce reddito di lavoro dipendente, da assoggettare a:

    • IRPEF;
    • contributi previdenziali.

    Uso promiscuo dell’auto e rilevanza delle nuove Tabelle ACI 2026

    Le Tabelle ACI 2026 devono essere utilizzate:

    • per i veicoli assegnati ai dipendenti nel corso del 2026;
    • per i veicoli già in uso negli anni precedenti, se il contratto prevede il ricalcolo annuale del fringe benefit.

    Resta ferma la regola secondo cui il fringe benefit è determinato a prescindere dall’effettiva percorrenza e non rilevano i chilometri realmente percorsi dal dipendente.

    Fringe benefit, trasferte e tracciabilità delle spese: il nuovo quadro fiscale

    Accanto all’aggiornamento delle Tabelle ACI, assume particolare rilievo il nuovo regime di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza, chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la recente Circolare n. 15/2025. In base ai recenti chiarimenti:

    • le spese di trasferta rimborsate al dipendente sono deducibili e non imponibili solo se tracciabili;
    • la tracciabilità è richiesta anche per le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute in missione;
    • i pagamenti devono avvenire tramite strumenti tracciabili (carte, bonifici, app di pagamento).

    La mancata tracciabilità può comportare quindi l'indeducibilità del costo per il datore di lavoro e la possibile riqualificazione fiscale in capo al dipendente.

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza: i chiarimenti dell’Agenzia

    Con la Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro organico e sistematico dei nuovi obblighi di tracciabilità delle spese relative a trasferte, missioni e spese di rappresentanza, introdotti dal D.lgs. n. 192/2024, dalla Legge di Bilancio 2025 e dal DL n. 84/2025, convertito dalla legge n. 108/2025.

    Il documento chiarisce in modo puntuale quando le spese sono fiscalmente rilevanti o deducibili, distinguendo tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e reddito d’impresa, con particolare attenzione all’uso di pagamenti tracciabili e alla decorrenza delle nuove regole .

    Trasferte dei lavoratori dipendenti: cosa cambia dal 2025

    Per i lavoratori dipendenti, la circolare interviene sull’articolo 51 del TUIR, chiarendo che:

    • per le trasferte all’interno del territorio comunale, i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto non concorrono al reddito se comprovati e documentati, senza più l’obbligo di documenti “provenienti dal vettore”;
    • rientrano ora tra le spese non imponibili anche:
      • indennità chilometriche calcolate secondo le tabelle ACI;
      • pedaggi autostradali;
      • parcheggi, purché documentati in modo univoco.

    La nuova disciplina si applica ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025, anche se riferiti a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente, in applicazione del principio di cassa allargato.

    Pagamenti tracciabili e utilizzo di taxi e NCC

    Un passaggio centrale della circolare riguarda l’obbligo di pagamento tracciabile per alcune tipologie di spesa. In particolare, vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati tramite taxi o NCC:

    • non concorrono al reddito del dipendente solo se pagati con:
      • bonifico bancario o postale;
      • carte di credito, debito o prepagate;
      • altri strumenti tracciabili ex art. 23 del D.lgs. n. 241/1997.

    Sono esclusi dall’obbligo di tracciabilità:

    • i biglietti di trasporto pubblico di linea (treno, aereo, autobus);
    • le indennità chilometriche.

    Dopo le modifiche del DL fiscale 2025, l’obbligo di tracciabilità vale solo per le spese sostenute in Italia, per le trasferte all’estero, il requisito non è richiesto.

    Lavoratori autonomi: rimborsi, deducibilità e nuove deroghe

    La circolare dedica un’ampia sezione ai redditi di lavoro autonomo, alla luce della riscrittura dell’articolo 54 del TUIR. I principali chiarimenti sono:

    • i rimborsi analitici delle spese sostenute per conto del committente non concorrono al reddito;
    • tuttavia, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o NCC sostenuti in Italia, i rimborsi diventano imponibili se il pagamento non è tracciabile;
    • se tali spese non vengono rimborsate, restano deducibili dal reddito del professionista solo se pagate con strumenti tracciabili.

    Particolare attenzione viene posta alle decorrenze differenziate, introdotte per tutelare l’affidamento del contribuente, con applicazione graduale delle nuove regole tra 1° gennaio e 18 giugno 2025.

    Reddito d’impresa e spese di rappresentanza

    Per le imprese, la circolare chiarisce che:

    • le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o NCC, sostenute in Italia per trasferte dei dipendenti, sono deducibili solo se tracciabili;
    • lo stesso principio vale per i rimborsi analitici;
    • l’obbligo di tracciabilità non si applica alle spese sostenute all’estero.

    Novità rilevanti anche per le spese di rappresentanza, che:

    • sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili;
    • restano soggette ai requisiti di inerenza e congruità;
    • non includono spese di pubblicità e sponsorizzazione, che seguono regole diverse.

    L’obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza vale anche se sostenute all’estero.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale 2025: nuove modifiche a IRPEF, IRES e Statuto del contribuente

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19.12.2025 il nuovo decreto legislativo correttivo e integrativo, Dlgs del 18.12.2025 n. 192, nell’ambito della riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023), contenente modifiche a IRPEF, IRES, fiscalità internazionale, successioni e donazioni, imposta di registro, Statuto dei diritti del contribuente, riscossione e sanzioni tributarie. 

    Il provvedimento reca appunto disposizioni integrative e correttive in materia di:

    • IRPEF e IRES
    • fiscalità internazionale, 
    • imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro

    nonché di modifica:

    • allo statuto dei diritti del contribuente 
    • e ai testi unici:
      • delle sanzioni tributarie amministrative e penali
      • dei tributi erariali minori
      • della giustizia tributaria 
      • e in materia di versamenti e di riscossione.

    Scarica il testo del dlgs del 18 dicembre 2025 n. 192

    Si tratta di un intervento molto articolato che integra e corregge il D.Lgs. 192/2024 (revisione IRPEF-IRES) e diversi Testi Unici già varati nel 2023-2025, completando il quadro della riforma fiscale inaugurata con la legge delega n. 111/2023.

    Principali novità del decreto correttivo

    IRPEF: nuovi criteri per individuare i familiari fiscalmente rilevanti

    Il decreto riscrive il comma 4-ter dell’art. 12 TUIR. La modifica è rilevante perché amplia e chiarisce la platea dei soggetti considerati “familiari” quando una norma fiscale richiama l’articolo 12, anche senza che spetti una detrazione per carichi di famiglia.

    Saranno sempre considerati, a prescindere dal diritto alla detrazione:

    • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
    • i figli (anche naturali riconosciuti, adottivi, affiliati, affidati), inclusi i figli conviventi del coniuge deceduto;
    • gli altri soggetti dell’art. 433 c.c., se conviventi o beneficiari di assegni alimentari non giudiziali.

    Se invece la disposizione richiede espressamente “familiari a carico”, si applicano i limiti reddituali del comma 2: 2.840,51 euro oppure 4.000 euro per i figli under 24.

    La norma si applica dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

    Redditi di lavoro dipendente: ampliato il regime di esclusione per gli incentivi al posticipo pensionistico

    L’art. 51, c. 2, lett. i-bis TUIR è aggiornato per includere anche le forme esclusive dell’AGO, oltre a quelle sostitutive.
    Questo allineamento si è reso necessario dopo che la legge di bilancio 2025 ha introdotto incentivi per i lavoratori che rinunciano all’accredito contributivo al fine di posticipare il pensionamento.

    Da ora è certo che l’importo corrisposto dal datore in luogo della contribuzione non versata è esente da IRPEF anche se il lavoratore è iscritto a forme esclusive dell’AGO.

    Imprese: derivazione rafforzata estesa alle microimprese che rinunciano alle semplificazioni

    Modificato l’art. 83 TUIR per includere nel perimetro della “derivazione rafforzata” anche le microimprese che:

    • redigono bilancio in forma abbreviata o ordinaria;
    • rinunciano quindi alle semplificazioni del bilancio “micro”.

    La modifica ha un impatto importante in quanto uniforma il trattamento fiscale a quello civilistico, riducendo le divergenze tra valori contabili e fiscali.

    Correzione degli errori contabili: nuova disciplina più stringente

    Il decreto riforma completamente il meccanismo del riconoscimento fiscale delle correzioni degli errori contabili (art. 83 TUIR, nuovo comma 1-ter).

    Condizioni per la deducibilità/imponibilità della correzione

    L’errore contabile non rilevante assume rilevanza fiscale solo se la correzione è effettuata:

    • entro l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo,
    • prima dell’inizio di accessi, ispezioni o verifiche fiscali di cui l’impresa abbia formale conoscenza,
    • solo per imprese obbligate a revisione legale del bilancio.

    Sono esclusi gli errori “rilevanti” e i cambi di stima o di principio contabile (che non sono errori secondo OIC 29).

    Regole specifiche IRAP

    La correzione è riconosciuta ai fini IRAP solo se:

    • il valore della produzione netto dell’anno dell’errore non è negativo;
    • e lo stesso vale per l’anno della correzione.

    La nuova disciplina elimina la necessità di molte dichiarazioni integrative, ma restringe il perimetro delle correzioni ammissibili, imponendo un maggior controllo sul processo di chiusura dei bilanci.

    Conferimento di partecipazioni: interpretazione autentica dell’art. 177, comma 2-ter TUIR

    Viene chiarita con norma interpretativa la corretta applicazione del regime del realizzo controllato quando il conferimento riguarda una holding. Il decreto specifica che:

    • il test delle percentuali (comma 2-bis) si applica solo alle partecipate “operative” (non holding), anche tramite un approccio look-through;
    • occorre verificare la prevalenza del valore contabile delle partecipate sopra soglia rispetto al totale delle partecipate rilevanti, tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo.

    Il chiarimento è fondamentale per operazioni straordinarie e riorganizzazioni di gruppi societari.

    Scissione mediante scorporo: operativa anche verso società già esistenti

    Il decreto correttivo interviene sull’art. 173 del TUIR ampliando l’ambito applicativo della scissione mediante scorporo.
    L’operazione, inizialmente prevista solo a favore di una società di nuova costituzione, può ora essere effettuata anche verso una società beneficiaria già esistente, grazie all’introduzione del nuovo comma 15-ter.1.
    Un ulteriore comma, il 15-ter.2, disciplina invece gli scorpori che coinvolgono stabili organizzazioni di soggetti non residenti, garantendo neutralità fiscale e definendo regole specifiche per la gestione di perdite, ACE e riserve in sospensione. Si tratta di un ampliamento rilevante, che allinea la disciplina fiscale alle evoluzioni del diritto societario e facilita riorganizzazioni e operazioni straordinarie anche in ambito transfrontaliero. La norma si applica retroattivamente alle scissioni effettuate a partire dal periodo d’imposta di entrata in vigore del D.Lgs. 192/2024.

    Imposta sulle successioni e donazioni e imposta di registro

    Modificati:

    • art. 17 del T.U. Successioni e donazioni;
    • art. 46 del DPR 131/1986;
    • artt. 50 e 102 del nuovo T.U. registro (D.Lgs. 123/2025).

    La modifica è solo formale, ovvero le rendite e pensioni vengono determinate tramite decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (non del Ministro), uniformando il quadro normativo.

    Statuto dei diritti del contribuente: rafforzate le garanzie procedurali

    Viene rafforzato il contraddittorio preventivo. Prima di emettere un avviso di accertamento, l’Amministrazione deve comunicare uno schema di atto e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni o per richiedere l’accesso completo al fascicolo con tutti i documenti utilizzati.
    Sono inoltre potenziati gli strumenti di autotutela. L’ufficio è ora obbligato ad annullare gli atti manifestamente illegittimi, come quelli basati su errori evidenti o su tributi non dovuti, e il rifiuto dell’autotutela può essere impugnato.
    Viene infine rivista la disciplina dell’interpello, con procedure più chiare e un nuovo servizio di consultazione semplificata.
    Nel complesso, le novità mirano a garantire maggiore trasparenza, partecipazione e certezza del diritto, riducendo il rischio di contenzioso e rafforzando la posizione del contribuente durante tutta la fase istruttoria.

    Nuove garanzie

    • estensione dell’autotutela obbligatoria anche agli atti sanzionatori.
    • termine minimo complessivo di 60 giorni per osservazioni e richiesta di accesso agli atti nel procedimento di accertamento.
    • introdotto un nuovo servizio di consultazione semplificata alternativo all’interpello, da disciplinare con decreto MEF.
    • nuove regole sulla presentazione degli interpelli complessi, che richiederanno il pagamento di un contributo graduato.

    Disciplina speciale del ravvedimento per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale

    Il decreto integra il T.U. delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 173/2024) con il nuovo art. 14-bis che prevede una sanzione unica ridotta per mancato versamento di ritenute o imposte sostitutive sui redditi di capitale se il sostituto versa imposta e interessi prima della dichiarazione.

    Accise e tributi minori

    Revisione della voce gas naturale nell’allegato al T.U. accise con aggiornamento delle aliquote per:

    • autotrazione,
    • combustione uso domestico e non domestico,
    • produzione elettrica.

    Sono previste anche norme di dettaglio per stoccaggio, semestralizzazione delle rate e utilizzo per autoconsumo.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Decreto Anticipi 2025 convertito in legge: una sintesi delle principali misure economiche

    È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2025 la Legge 18 dicembre 2025 n. 191 di conversione del Decreto Legge n. 156/2025, noto come “Decreto Anticipi”, recante «Misure urgenti in materia economica».

    Il testo coordinato introduce numerose integrazioni e modifiche rispetto alla versione originaria del decreto.

    Di seguito il riepilogo aggiornato e coordinato delle disposizioni principali.

    Scarica il testo del  Decreto Legge n. 156/2025 coordinato

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Rifinanziamenti per infrastrutture, RFI, Ucraina e Autobrennero

    La legge di conversione conferma e rafforza gli stanziamenti in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A.:

    • incremento di 1,4 miliardi di euro per il 2025 per la manutenzione straordinaria (contratto di programma – parte servizi);
    • ulteriore incremento di 400 milioni di euro per il 2025 per il finanziamento del contratto di programma 2022‑2027.

    In sede di conversione è stato introdotto il comma 3-bis, che chiarisce il trattamento contabile dei costi operativi di Autobrennero S.p.A., includendo tra questi, ai soli fini del calcolo del margine operativo lordo, l’accantonamento annuale nel fondo di cui all’art. 55, comma 13, L. 449/1997.

    È inoltre confermato il contributo a fondo perduto di 40 milioni di euro per il programma ERA della International Finance Corporation a sostegno del settore privato ucraino.

    Giovani, innovazione e sanità

    L'articolo 2 dispone:

    • un incremento di 75,6 milioni di euro per il 2025 del Fondo di garanzia per la prima casa, per favorire l’accesso ai mutui abitativi dei giovani under 36 e delle famiglie monogenitoriali. Resta confermata fino al 2027 la possibilità di garanzia statale fino all’80–90% per i nuclei con ISEE fino a 50.000 euro. 
    • il rifinanziamento del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione con 3,5 milioni di euro per il 2025;
    • l'aumento del finanziamento sanitario nazionale per 4.423.830 euro nel 2025 e 2.026.830 euro annui dal 2026, in seguito alle modifiche introdotte in sede di conversione.

    Infrastrutture, PNRR, sanità ed economia dello spazio

    La legge di conversione interviene in modo significativo sull’articolo 3:

    • viene fissato il termine massimo del 31 dicembre 2026 per il raggiungimento degli obiettivi dei programmi PNRR complementari;
    • autorizzata una spesa di 1,9 milioni di euro per il 2025 per il miglioramento genetico in ambito zootecnico;
    • modifica della disciplina sull’obbligo assicurativo per le attività spaziali (art. 21 L. 89/2025), chiarendo la responsabilità dell’operatore.

    In ambito sanitario:

    • proroga al 31 dicembre 2030 delle misure di sostegno all’ISMETT di Palermo;
    • nuovi contributi al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO);
    • possibilità per le Regioni virtuose di destinare risorse aggiuntive per assunzioni a tempo determinato nel servizio sanitario regionale dal 2026.

    Straordinari per Vigili del fuoco e Forze di polizia

    Introdotto ex novo in sede di conversione, l’art. 3-ter autorizza:

    • 12,341 milioni di euro per il 2025 per il pagamento di straordinari arretrati ai Vigili del fuoco;
    • 12,659 milioni di euro per il lavoro straordinario del personale VVF nel 2025;
    • 61 milioni di euro per la remunerazione delle prestazioni straordinarie già svolte dalle Forze di polizia.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Regime transfrontaliero di franchigia IVA per piccole imprese: i chiarimenti dell’Agenzia

    Con la Circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate illustra le regole operative del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese, introdotto dal D.lgs. 180/2024 (recepimento Direttive UE 2020/285 e 2022/542) e applicabile dal 1° gennaio 2025.

    Il regime consente, a determinate condizioni, di effettuare operazioni “in esenzione” in uno o più Stati membri UE diversi da quello di stabilimento, tramite identificazione con suffisso “EX”.

    Come funziona in sintesi il regime transfrontaliero

    La logica del regime è “semplice”:

    • operazioni attive (output): l’impresa ammessa non addebita l’IVA nelle cessioni/servizi effettuati nello Stato di esenzione;
    • operazioni passive (input): l’impresa non detrae l’IVA sugli acquisti riferibili alle operazioni in franchigia;
    • il regime riguarda le sole operazioni attive, mentre sugli acquisti possono restare obblighi IVA ordinari (es. reverse charge, acquisti intracomunitari), che possono comportare identificazioni IVA nello Stato interessato.

    Un punto operativo importante chiarito dall'Agenzia delle Entrate, è che in uno stesso Stato membro non si può “spezzare” il comportamento (franchigia su alcune operazioni e regime ordinario su altre), si può però scegliere in quali Paesi applicare la franchigia e in quali operare con regole ordinarie.

    Soglie e requisiti per accedere al regime transfrontaliero

    Per accedere e restare nel regime transfrontaliero occorre rispettare due soglie:

    • soglia UE (complessiva): 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea;
    • soglia nazionale dello Stato di esenzione: ogni Paese ha la sua (massimo 85.000 euro), in Italia la soglia massima è 85.000 euro.

    La circolare evidenzia che il regime è riservato a soggetti stabiliti nell’Unione europea, non possono aderire soggetti extra-UE (anche se operano tramite stabili organizzazioni in UE) e, ai fini del regime, contano i criteri di “stabilimento” previsti dalla normativa UE.

    La circolare dedica un passaggio molto operativo al calcolo del volume d’affari UE e di quello attribuibile ai singoli Stati, perché da qui dipende l’accesso/permanenza.

    Cosa concorre (in generale)
    Concorre, in modo ampio, il valore annuo (al netto IVA) delle cessioni e prestazioni effettuate nel territorio UE, imputate a ciascuno Stato in base alle regole di territorialità. Esempi richiamati per l’Italia: cessioni e servizi nazionali, esportazioni, cessioni intracomunitarie.

    Le vendite a distanza intracomunitarie possono confluire nel volume d’affari “Italia” solo in alcune condizioni (es. soglia 10.000 euro e assenza di opzione per imposizione nello Stato di destinazione), altrimenti confluiscono nello Stato di destinazione.

    Cosa NON concorre (esclusioni)
    Non concorrono, tra l’altro:

    • cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali;
    • alcune operazioni esenti ex art. 10 (con le eccezioni indicate) salvo accessorietà.

    Soggetti stabiliti in Italia che vogliono la franchigia in altri Paesi UE: la procedura “EX”

    Per i soggetti stabiliti in Italia, l’ammissione al regime negli Stati di esenzione richiede:

    • invio di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate che entro 15 giorni dalla ricezione, trasmette la richiesta agli Stati di esenzione. Entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione, in caso di esito positivo, assegna il suffisso EX (aggiunto alla partita IVA).
    • rispetto soglia 100.000 euro UE (anno precedente e anno in corso fino alla data di invio);
    • rispetto delle soglie/condizioni dello Stato di esenzione richiesto.

    La circolare chiarisce che, se consentito dallo Stato di esenzione, possono accedere anche soggetti che non applicano il forfetario in Italia (ad es. società/enti o persone fisiche in ordinario).

    Comunicazioni trimestrali: obbligo anche a “zero”

    I soggetti stabiliti in Italia ammessi al regime devono trasmettere una comunicazione trimestrale con il valore delle operazioni (o l’assenza di operazioni):

    • in Italia;
    • in ciascun altro Stato membro (anche quelli dove operano in regime ordinario).

    La comunicazione trimestrale è trasmessa all’Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando l'apposito modello, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre (30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio).

    Trimestre di riferimento Termine ultimo di trasmissione
    gennaio – febbraio – marzo 30 aprile
    aprile – maggio – giugno 31 luglio
    luglio – agosto – settembre 31 ottobre
    ottobre – novembre – dicembre 31 gennaio dell’anno successivo

    Si evidenzia che il termine per la presentazione non viene spostato al primo giorno lavorativo successivo qualora ricada di sabato o in un giorno festivo

    La circolare richiama inoltre, il profilo sanzionatorio per omissioni/irregolarità della comunicazione (richiamo all’art. 11, D.lgs. 471/1997, con nota di trasfusione nel TU sanzioni dal 2026).

    L’inosservanza del termine di presentazione della comunicazione è punibile ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con nota di trasfusione nel TU sanzioni dal 2026, il quale stabilisce che «sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni: omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri (…)».

    Allegati: