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Flussi d’ingresso 2026-2028: il testo del DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15.10.2025 il Dpcm del 2 ottobre 2025 per le quote triennali di ingresso per lavoratori stranieri nel periodo 2026-2028, introducendo criteri semplificati e orientati a semplificare la procedura di domanda.
Come di consueto il provvedimento include sia ingressi all’interno delle quote (subordinato stagionale e non stagionale, lavoro autonomo) sia al di fuori delle quote, ad esempio in caso di accordi di rimpatrio o per rifugiati.
La programmazione dei flussi ha tenuto conto delle criticità riscontrate anche con il dpcm 2023-205 e si basa sui seguenti elementi principali:
- analisi triennale del fabbisogno occupazionale;
- estensione delle quote relative ai settori ATECO più critici (tra cui agricoltura, costruzioni, logistica, ristorazione, sanità);
- riserve di quote per campagne contro l’immigrazione irregolare;
- canali preferenziali per apolidi, rifugiati e discendenti di italiani all’estero.
È prevista come di consueto una formazione nei Paesi di origine e conversione in lavoro dei permessi rilasciati per studio o formazione professionale.
Vediamo più in dettaglio il contenuto del decreto.
Quote complessive e settori ammessi
Il decreto prevede il numero massimo di ingressi previsti nel triennio pari a 497.550 unità, suddivisi equamente ogni anno.
La ripartizione distingue fra lavoro subordinato stagionale e non stagionale, e lavoro autonomo, con riserve per categorie specifiche come rifugiati e discendenti di italiani.
Ecco il dettaglio completo in tabella:
Anno Totale Quote Subordinato non stagionale Stagionale Autonomo Riserve speciali (rifugiati, discendenti, assistenza) 2026 164.850 76.200 88.000 650 13.970 (assistenti, rifugiati, discendenti) 2027 165.850 76.200 89.000 650 14.370 2028 166.850 76.200 90.000 650 14.570 Per il lavoro subordinato non stagionale, si accede tramite quote riservate a lavoratori provenienti da:
- Paesi già convenzionati e Nuovi Paesi con cui l’Italia concluderà accordi tra 2026 e 2028 (con crescita annuale: 18.000 nel 2026, fino a 34.000 nel 2028). v. tabella 2
- Le categorie per il lavoro autonomo includono imprenditori con investimenti minimi, liberi professionisti riconosciuti, amministratori societari, artisti e startupper.
Settori ammessi per lavoro subordinato non stagionale
Settori Agricoltura, silvicoltura e pesca Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco Industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature Industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo Altre industrie (codici ATECO 16–22 e 26–33) Costruzioni Commercio all’ingrosso e al dettaglio Servizi di alloggio e ristorazione Servizi turistici (ATECO 55, 56, 79) Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati Altri servizi (codici ATECO K, 61, 62, 63, M, 68) tabella 2 Albania Giappone Algeria Giordania Bangladesh Guatemala Bosnia-Erzegovina India Corea del Sud Kirghizistan Costa d’Avorio Kosovo Egitto Mali El Salvador Marocco Etiopia Mauritius Filippine Moldova Gambia Montenegro Georgia Niger Ghana Nigeria Ucraina Pakistan Senegal Perù Serbia Repubblica di Macedonia del Nord Sri Lanka Sudan Tunisia Uzbekistan Procedura e date per le domande
Il decreto prevede che le domande di nulla osta per lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo debbano essere precompilate e trasmesse esclusivamente per via telematica, tramite il sistema informatico del Ministero dell’Interno. Il DPCM enfatizza un rafforzamento delle funzionalità online, con possibili aggiornamenti tecnici per la gestione più fluida dei click day.
Viene confermata e rafforzata l’obbligatorietà della verifica dell’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, da effettuarsi prima della presentazione della domanda.
Le modalità saranno definite da una successiva Circolare interministeriale (Ministero del Lavoro e Interno), ma si prevede un canale integrato con i CPI per velocizzare le risposte.
Il DPCM prevede un calendario preciso per l’invio delle domande, differenziato per tipologia di lavoro e settore. Le date saranno pubblicate annualmente con apposito decreto, ma con validità triennale della pianificazione, le aziende potranno organizzarsi in anticipo.
Le quote verranno distribuite territorialmente dal Ministero del lavoro in base ai fabbisogni rilevati, con priorità ai settori produttivi con maggiore carenza di manodopera.
Una successiva circolare congiunta dei ministeri interesati quindi definirà in dettaglio:
- tempi e modalità della precompilazione dei moduli,
- la documentazione richiesta, e
- le modalità di verifica preventiva presso i Centri per l’impiego per l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.
La bozza di decreto indica le seguenti finestre di invio per le domande
Allegati:Settore Data apertura domande Data chiusura Agricoltura (stagionale) 12 gennaio 31 dicembre anno di riferimento Turismo (stagionale) 9 febbraio 31 dicembre Non stagionale – Accordi specifici 16 febbraio 31 dicembre Altri ingressi (lavoro autonomo, rifugiati ecc.) 18 febbraio 31 dicembre Le domande non perfezionate con le necessaria documentazione entro sei mesi dal 31 dicembre saranno considerate decadute.
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Turismo: contributi e agevolazioni per alloggi ai lavoratori
Il Ministero del Turismo ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025 il Decreto 18 settembre 2025, che attua l’articolo 14 del D.L. n. 95/2025 (convertito con legge n. 118/2025), introducendo misure per garantire alloggi a condizioni agevolate ai lavoratori del settore turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande.
Il provvedimento disciplina in particolare:
- le tipologie di costo ammissibili;
- le categorie di soggetti beneficiari;
- le procedure di erogazione dei contributi e i controlli;
- le modalità per assicurare la destinazione agevolata degli alloggi per un periodo minimo di cinque o nove anni.
Le risorse stanziate ammontano a 44 milioni di euro per il 2025 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, suddivise tra contributi in conto capitale e in conto esercizio.
Contributi in conto capitale
Il Titolo II disciplina i contributi destinati a finanziare investimenti strutturali per la creazione, riqualificazione e ammodernamento degli alloggi da destinare ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, compresi quelli impiegati nei pubblici esercizi (ristoranti, bar, ecc.).
In sostanza, incentiva investimenti edilizi e strutturali per creare o migliorare alloggi per lavoratori del turismo, con contributi fino al 30–50% delle spese.
Beneficiari
Possono accedere ai contributi:
- le imprese del settore turistico con i codici ATECO indicati nella Tabella 1, che comprendono servizi di alloggio (alberghi, B&B, rifugi, villaggi turistici, ecc.), ristorazione, centri termali e attività ricreative.
- le imprese devono disporre dell’immobile oggetto dell’intervento, anche in locazione, e destinarlo per almeno nove anni esclusivamente ai lavoratori dipendenti, applicando un canone ridotto di almeno il 30% rispetto ai valori medi di mercato.
Requisiti ulteriori: sede legale e operativa in Italia, regolarità contributiva, fiscale, ambientale e antimafia, assenza di procedure concorsuali, ecc. (art. 3, commi 2–3).
Interventi e spese ammissibili
I progetti devono riguardare:
- Riqualificazione e ammodernamento di immobili esistenti (o porzioni certificabili) per almeno 10 posti letto per intervento.
- Lavori finalizzati all’efficientamento energetico (es. coibentazioni, serramenti, pareti ventilate, impianti rinnovabili, sistemi intelligenti di climatizzazione, ecc.).
- Spese per impianti, macchinari e arredi entro il 30% del totale dell’investimento.
Gli investimenti devono avere un valore compreso tra 500.000 e 5 milioni di euro e concludersi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.
Entità dei contributi
Le agevolazioni sono concesse in percentuale delle spese ammissibili, con intensità base del 30%, aumentata per PMI (fino a +20%), interventi in zone assistite o con miglioramenti energetici oltre il 40%, aumentabile fino a:
- +20% per piccole imprese
- +10% per medie imprese
- +15% per interventi con miglioramento energetico ≥40%
- +15% o +5% per investimenti in aree assistite UE (art. 107 TFUE)
Contributi per la locazione di alloggi per lavoratori nel turismo
Il Titolo III prevede contributi in conto esercizio per sostenere le spese di locazione di alloggi destinati ai lavoratori del settore turistico, con l’obiettivo di migliorare la disponibilità abitativa per il personale stagionale o stabile. la finalità consiste nel sostenere direttamente i costi di affitto per alloggi da destinare ai lavoratori, con contributi annuali per posto letto, per periodi pluriennali.
Beneficiari
Gli stessi soggetti indicati per i contributi in conto capitale (art. 10), purché sostengano direttamente spese di locazione:
- gli alloggi possono essere singoli o multipli, purché ubicati nella stessa provincia della struttura o entro 40 km.
- devono essere nella disponibilità del beneficiario (proprietà o contratto registrato) e destinati ai lavoratori.
- devono essere funzionali entro 24 mesi dalla domanda.
Entità del contributo
Il contributo è calcolato per posto letto, fino a 3.000 euro l’anno, per un periodo da 5 a 10 anni.
- fino a 3.000 € l’anno per posto letto, per un periodo da 5 a 10 anni, con intensità:
L’intensità massima è del 50% dei costi per le PMI e del 15% per le grandi imprese, nel rispetto del regolamento europeo sugli aiuti di Stato. (art. 11, richiamo all’art. 29 Reg. GBER).
Procedure e controlli
Le domande saranno presentate in modalità telematica a seguito della pubblicazione di appositi avvisi pubblici. Le procedure saranno:
- valutative a graduatoria per i contributi in conto capitale;
- a sportello per i contributi di parte corrente.
Le domande ammissibili saranno valutate in base a criteri di merito con punteggi da 0 a 100; verranno finanziate quelle che raggiungeranno almeno 50 punti, in ordine cronologico, fino ad esaurimento fondi.
Il Ministero o il soggetto gestore potrà effettuare controlli in ogni fase e revocare le agevolazioni in caso di:
- dichiarazioni mendaci;
- mancato rispetto dei vincoli di destinazione (5 o 9 anni);
- perdita della disponibilità degli immobili;
- violazioni normative in materia di lavoro, ambiente, edilizia e sicurezza.
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Conto Termico 3.0: incentivi MASE per efficienza energetica e rinnovabili
Pubblicato in GU n. 224 del 26 settembre 2025 il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025 che aggiorna la disciplina del cosiddetto “conto termico”, introducendo misure di semplificazione e potenziamento.
Scarica il testo del Decreto MASE del 07.08.2025 e Allegati | "Conto Termico 3.0"
L’obiettivo è favorire la riqualificazione energetica degli edifici e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con coerenza rispetto al PNIEC e al percorso di decarbonizzazione del settore civile.
Il provvedimento individua come beneficiari amministrazioni pubbliche, soggetti privati operanti nel terziario e imprese, introducendo meccanismi differenziati di sostegno.
È inoltre previsto un aggiornamento periodico delle regole di incentivo mediante successivi decreti ministeriali.
Conto Termico 2025: interventi per incremento efficienza energetica degli edifici
Il Titolo II del Decreto MASE 7 agosto 2025 disciplina gli interventi di piccole dimensioni volti a migliorare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, indicando chiaramente chi può accedere agli incentivi e quali sono le tipologie di opere ammesse al finanziamento.
Soggetti ammessi (art. 4)
Il decreto individua due principali categorie di beneficiari:
- Amministrazioni pubbliche, che possono presentare domanda per interventi su edifici di loro proprietà o gestione.
- Soggetti privati, limitatamente però agli edifici che rientrano nell’ambito terziario (uffici, negozi, alberghi, strutture ricettive, capannoni e altre attività non residenziali). Non sono quindi agevolati gli interventi su abitazioni private.
Sono inoltre equiparati alle amministrazioni pubbliche gli enti del Terzo settore non economici: associazioni, fondazioni e realtà senza scopo di lucro che non svolgono attività di carattere commerciale. Questa previsione amplia la platea dei beneficiari, garantendo che anche organizzazioni non profit possano usufruire del sostegno statale.
Tipologie di interventi incentivabili (art. 5)
L’elenco degli interventi ammessi è piuttosto articolato e riguarda diversi aspetti della riqualificazione energetica:
- Isolamento termico delle superfici opache (pareti, coperture, solai), anche congiunto all’installazione di sistemi di ventilazione meccanica.
- Sostituzione di infissi e serramenti che delimitano gli ambienti climatizzati.
- Schermature solari e sistemi di ombreggiamento, fissi o mobili, per finestre esposte da Est-Sud-Est a Ovest, al fine di ridurre i carichi termici estivi.
- Trasformazione degli edifici in “edifici a energia quasi zero” (nZEB), con standard energetici molto elevati.
- Sostituzione degli impianti di illuminazione interni ed esterni con sistemi a maggiore efficienza.
- Building automation: installazione di sistemi per la gestione e il controllo automatico degli impianti termici ed elettrici, compresi strumenti di termoregolazione, contabilizzazione del calore e raccolta/elaborazione dei dati.
- Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, installabili anche in spazi aperti al pubblico, a condizione che siano realizzate insieme alla sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore elettriche.
- Impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e opere di allacciamento, anch’essi ammessi solo se abbinati alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche.
Tutti questi interventi sono incentivabili solo se realizzati su edifici esistenti e dotati di impianto di climatizzazione e devono rispettare le condizioni tecniche stabilite negli allegati I e II del decreto. Inoltre, le spese riconosciute come ammissibili sono quelle specificate dall’articolo 6.
Conto Termico 2025: interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
Il Titolo III del Decreto MASE 7 agosto 2025 disciplina gli interventi di piccole dimensioni destinati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e da sistemi ad alta efficienza, fissando sia i soggetti ammessi sia le tipologie di interventi incentivabili.
Soggetti ammessi (art. 7)
La platea dei beneficiari è ampia e include:
- Amministrazioni pubbliche, con la possibilità di intervenire su edifici e strutture di loro proprietà.
- Soggetti privati, non solo per il comparto terziario (uffici, negozi, alberghi, capannoni, ecc.), ma anche per il settore residenziale, a differenza di quanto previsto per gli interventi di mera efficienza energetica (artt. 4 e 5).
- Enti del Terzo settore senza scopo di lucro, assimilati alle amministrazioni pubbliche, in modo da garantire pari accesso alle agevolazioni.
Tipologie di interventi incentivabili (art. 8)
Gli incentivi coprono una gamma molto ampia di soluzioni tecnologiche per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. In particolare, sono ammessi:
- Pompe di calore elettriche o a gas alimentate da energia aerotermica, geotermica o idrotermica, installate in sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento. Per gli impianti più grandi (oltre 200 kW) è obbligatoria la contabilizzazione del calore.
- Sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, che combinano diverse fonti di produzione termica. Anche in questo caso, sopra i 200 kW scatta l’obbligo di contabilizzazione.
- Caldaie a biomassa per edifici, serre o fabbricati rurali, nonché per processi produttivi o per reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Sono ammessi anche sistemi ibridi factory made che integrano pompe di calore.
- Impianti solari termici, destinati alla produzione di acqua calda sanitaria o all’integrazione del riscaldamento. Possono essere abbinati a sistemi di solar cooling o a processi produttivi. Per campi solari oltre i 100 m² è obbligatoria la contabilizzazione del calore.
- Scaldacqua a pompa di calore, in sostituzione degli scaldacqua elettrici o a gas tradizionali.
- Allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti, come alternativa sostenibile alla sostituzione del generatore interno.
- Unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili, installate in sostituzione totale o parziale degli impianti esistenti.
Un aspetto rilevante è che il decreto riconosce come incentivabili anche gli interventi finalizzati a produrre calore per usi produttivi (industriali, artigianali, agricoli), nonché per impieghi specifici come il riscaldamento di piscine o di strutture wellness.
Condizioni e rendicontazione
Gli interventi devono rispettare le condizioni tecniche e i parametri stabiliti negli allegati I e II del decreto, mentre le spese ammissibili sono disciplinate dall’art. 9. Inoltre, nei casi in cui sia prevista la contabilizzazione del calore, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE le misure dell’energia termica prodotta annualmente e utilizzata.
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AI Act – Intelligenza artificiale e imprese: le novità della legge pubblicata in GU
Pubblicata nella GU del 25.09.2025 n. 223, la Legge del 23.09.2025 n. 132 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”.
Si tratta del primo intervento organico del legislatore nazionale sul tema, che si affianca e si coordina con il Regolamento (UE) 2024/1689 (cosiddetto AI Act).
Il provvedimento introduce principi generali, misure settoriali, deleghe legislative e modifiche in ambito civile, penale e di diritto d’autore, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo e l’utilizzo sicuro e responsabile delle tecnologie di intelligenza artificiale (IA) in Italia. La legge si apre con la definizione delle finalità (art. 1): promuovere la ricerca, lo sviluppo e l’adozione di sistemi e modelli di IA in una prospettiva antropocentrica, cioè al servizio dell’uomo, cogliendo le opportunità tecnologiche ma garantendo vigilanza sui rischi economici, sociali e sui diritti fondamentali.
Tra i principi generali (art. 3) si confermano:
- trasparenza, sicurezza, proporzionalità e protezione dei dati personali;
- sviluppo basato su dati affidabili, sicuri e di qualità;
- centralità della sorveglianza e dell’intervento umano;
- tutela delle persone con disabilità, garantendo pieno accesso e inclusione.
La novità principale riguarda la salvaguardia della vita democratica, ovvero l’uso di sistemi di IA non deve pregiudicare il metodo democratico né la libertà del dibattito pubblico, che va protetto da interferenze illecite, a tutela della sovranità dello Stato e dei diritti fondamentali.
Cosa cambia per le imprese
La legge riconosce all’IA un ruolo strategico per la competitività del sistema produttivo. Lo Stato promuove l’utilizzo delle tecnologie anche in chiave di robotica applicata e con particolare attenzione al supporto di microimprese e PMI, che costituiscono la spina dorsale dell’economia italiana.
Viene favorito un mercato equo e concorrenziale, l’accesso a dati di qualità per imprese e ricercatori e l’utilizzo di piattaforme di e-procurement pubbliche che privilegino soluzioni con elevati standard di sicurezza e trasparenza.
Disposizioni in materia di lavoro
L’art. 11 stabilisce che l’IA deve essere utilizzata in ambito lavorativo per migliorare condizioni e produttività, senza violare dignità e diritti dei lavoratori.
Il datore di lavoro o il committente deve informare il lavoratore sull’uso dell’IA, nei casi e con le modalità già previste dall’art. 1-bis del d.lgs. 152/1997. Questo rinvio significa che l’informativa deve essere chiara, preventiva e completa, in linea con le tutele sul controllo a distanza dei lavoratori e con il diritto alla trasparenza sugli strumenti tecnologici utilizzati.
Il comma 3 stabilisce che l’IA non può violare i diritti inviolabili del lavoratore. In particolare, deve essere esclusa qualsiasi forma di discriminazione basata su:
- sesso e genere,
- età,
- origini etniche,
- credo religioso,
- orientamento sessuale,
- opinioni politiche,
- condizioni personali, sociali o economiche.
Il principio è coerente con il diritto UE e con le direttive antidiscriminazione, l’IA non può essere usata per selezionare, monitorare o valutare i lavoratori in modo ingiusto o distorto.
Viene istituito presso il Ministero del Lavoro l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di IA nel mondo del lavoro (art. 12), con compiti di monitoraggio e definizione di strategie. La legge chiarisce che l’Osservatorio sarà operativo con le risorse già disponibili, senza nuovi oneri.
Per le professioni intellettuali (art. 13), l’IA può essere impiegata solo come supporto strumentale, salvaguardando il rapporto fiduciario con il cliente.
Investimenti e sostegno alle imprese
L’art. 23 prevede un piano di investimenti fino a 1 miliardo di euro in PMI e imprese innovative nei settori IA, cybersicurezza e tecnologie quantistiche, anche tramite fondi di venture capital e poli di trasferimento tecnologico.
Sono inoltre previste misure di sostegno a giovani e sport (art. 22), con particolare attenzione a studenti ad alto potenziale e all’inclusione delle persone con disabilità nello sport attraverso soluzioni basate su IA.
Diritto d’autore e penale
In materia di diritto d’autore (art. 25), le opere generate con l’ausilio dell’IA sono protette solo se costituiscono risultato del lavoro intellettuale umano.
È stata introdotta la nuova eccezione dell’art. 70-septies che consente riproduzioni ed estrazioni di testo e dati tramite IA, se da fonti accessibili legittimamente.
Sul piano penale (art. 26), si segnalano:
- aggravanti per reati commessi mediante IA;
- il nuovo reato di diffusione illecita di deepfake (art. 612-quater c.p.), punito con la reclusione da 1 a 5 anni;
- aggravamenti di pena per truffa, aggiotaggio e altri reati finanziari se commessi con IA.
Privacy, informazione e tutela dei minori
L’art. 4 disciplina l’uso dell’IA in relazione all’informazione e alla riservatezza dei dati personali. Restano centrali i principi di libertà di espressione, pluralismo dei media e trasparenza nell’uso dei dati.
La norma aggiorna la disciplina per i minori:- per i ragazzi sotto i 14 anni è richiesto il consenso dei genitori, nel rispetto del GDPR e del Codice Privacy (d.lgs. 196/2003);
- i minori tra i 14 e i 18 anni possono prestare direttamente il consenso, purché le informazioni siano chiare e comprensibili.
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Decreto Omnibus 2025 convertito in legge: novità per imprese, territori e infrastrutture
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 09.08.2025 n. 184, la Legge dell'08.08.2025 n. 118 di conversione del c.d. Decreto Economia o Omnibus (decreto legge del 30.06.2025 n. 95) contenente disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Il provvedimento, adottato dal Governo in ragione della straordinaria necessità e urgenza, rappresenta un intervento multisettoriale finalizzato sia alla prosecuzione di importanti misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sia al rifinanziamento di interventi prioritari esclusi dal perimetro del piano stesso.
Le norme contenute nel decreto spaziano dal rifinanziamento di opere pubbliche indifferibili, all’ampliamento del sistema di protezione civile regionale, fino a misure specifiche per il settore sanitario, per il rilancio del comparto turistico e per il sostegno all’innovazione in agricoltura e nell’industria.
Sono previste inoltre importanti novità in materia fiscale e contributiva, tra cui:
- la proroga dell’entrata in vigore della cosiddetta “sugar tax”,
- modifiche alla disciplina IVA su beni usati e opere d’arte,
- incentivi per le madri lavoratrici
- e interventi straordinari a favore delle zone colpite da eventi sismici.
In breve sintesi vediamo alcune delle disposizioni contenute.
Sugar tax rinviata e IVA agevolata per oggetti da collezione
Rinvio dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate
Con l’art. 8 viene rinviata al 1° gennaio 2026 l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate (“sugar tax”).
Il rinvio è attuato mediante modifica all’articolo 1, comma 676, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), che istituiva l’imposta sul consumo delle bevande con aggiunta di edulcoranti.
Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell’aliquota IVA ridotta
L’articolo 9 prevede che, per le cessioni di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione, fuori dal regime speciale del margine, venga applicata l’aliquota IVA ridotta del 5%.
L’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto dispone infatti l’inserimento del nuovo punto 1-novies) nella parte II-bis della Tabella A del DPR 633/1972, con il seguente testo: «1-novies) oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 […] a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori».
La Parte II-bis è quella istituita dalla legge n. 208/2015 e successivamente integrata, che reca l’elenco dei beni soggetti all’aliquota IVA del 5%, di conseguenza:
- questi beni godranno del 5% di IVA, se non sono ceduti sotto il regime speciale del margine.
- se invece si applica il regime del margine, si utilizza l’IVA sul margine di profitto, secondo la disciplina speciale per i rivenditori di beni usati.
Adeguamento della normativa relativa ai mercati delle cripto-attività MICAR
L'articolo 10 introduce una serie di modifiche e proroghe tecniche per adeguare la normativa nazionale al regolamento europeo MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation – Regolamento UE 2023/1114), che disciplina il mercato delle cripto-attività nell’Unione Europea.
Viene differito il calendario per l’applicazione del MiCAR in Italia, attraverso modifiche all’articolo 45 del D.lgs. 129/2024:
Disposizione originaleNuova scadenzaOggetto30 giugno 2025 30 dicembre 2025 Termine per presentare l’istanza di autorizzazione ai sensi del MiCAR (comma 1) 30 dicembre 2025 30 giugno 2026 Termine massimo per continuare ad operare in via transitoria 31 maggio 2025 30 settembre 2025 Termine per fornire documentazione ai fini di vigilanza 1° aprile 2025 1° ottobre 2025 Decorrenza di obblighi per alcuni adempimenti Primo trimestre Terzo trimestre Periodo di riferimento per l’adeguamento ai nuovi obblighi Deroga temporanea per operatori appartenenti a gruppi societari
È introdotto un nuovo comma 1-bis, che consente ad alcune società controllate o appartenenti a gruppi di continuare a offrire servizi in criptovalute senza autorizzazione (senza presentare istanza ai sensi dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114), se una società del stesso gruppo ha presentato l’istanza MiCAR entro il 30 dicembre 2025 (in Italia o in un altro Stato UE), e fino a quando non riceve risposta (autorizzazione o diniego), ma comunque non oltre il 30 giugno 2026.
Questa disposizione consente una maggiore flessibilità transitoria per operatori già attivi in ambito cripto, favorendo la continuità operativa durante l’implementazione del regolamento europeo.
Si chiarisce che il nuovo regime transitorio riguarda "persone giuridiche" (cioè società e non persone fisiche).
Si richiama per la definizione di “gruppo” l’articolo 2, paragrafo 1, punto 11 della Direttiva 2013/34/UE, che disciplina la redazione del bilancio consolidato nei gruppi societari.
Estensione superbonus aree sismiche e proroghe per l’Aquila
L’art. 4 estende fino al 2027 l’applicabilità di misure straordinarie per i territori colpiti dai sismi del 2009 e 2016, incluse detrazioni al 110% per l’anno 2026 nei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Disposizioni urgenti in materia di Start-up
L’articolo 18 introduce disposizioni urgenti per chiarire e rafforzare gli strumenti normativi a favore delle start-up e delle PMI innovative, con l’obiettivo di favorire gli investimenti privati e pubblici nel venture capital, assicurare certezza giuridica e semplificare l’accesso agli incentivi.
Interpretazione autentica di “investimenti qualificati”
Si stabilisce che, nell’articolo 33 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193, la locuzione «gli investimenti qualificati» debba essere interpretata come: «gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati».
In questo modo si chiarisce che anche gli impegni contrattuali vincolanti (non solo gli investimenti già effettuati) possono rientrare tra i requisiti per accedere agli incentivi destinati a fondi o veicoli di investimento in start-up e PMI innovative.Quote minime di investimento qualificato
Si interviene sul comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo 33 della Legge 193/2024 per stabilire che:- A partire dal 1° gennaio 2025, almeno il 3% del portafoglio (paniere) di investimenti qualificati risultante dal rendiconto dell’anno precedente (cioè 2025) deve essere destinato a investimenti nelle start-up o PMI innovative per l’anno 2026.
- La soglia del 3% diventerà poi obbligatoria "a partire dall’anno 2027", e non più dal 2026 come previsto inizialmente.
Chiarezza sull’utilizzo dei Fondi per il Venture Capital
Le risorse devono essere investite obbligatoriamente entro la durata del fondo (FVC) in ciascuna PMI destinataria, la quale deve soddisfare almeno uno dei tre requisiti alternativi previsti dal regolamento UE n. 651/2014, art. 21, par. 3, lettere a), b) o c), ovvero:- impresa non ancora attiva sul mercato;
- impresa che opera da meno di 7 anni dalla prima vendita;
- impresa che richiede un investimento iniziale superiore al 50% del fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni.
Allineamento normativo ai criteri UE per le PMI innovative
Si modifica infine l’articolo 1, comma 213 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituendo il vecchio elenco di condizioni con un riferimento unificato: “Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall’articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014.”
Disposizioni urgenti in materia di Turismo
L’articolo 14 introduce un pacchetto di misure urgenti a sostegno del benessere abitativo dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, con ricadute significative anche in termini di attrattività occupazionale, sostenibilità e rilancio del settore, in particolare prevede:
- contributi per migliorare la qualità e l’accessibilità degli alloggi per i lavoratori del turismo.
- risorse triennali per investimenti e affitti agevolati;
- condizioni minime di locazione agevolata (–30%);
- benefici per le imprese che operano nel settore turistico e della ristorazione;
- proroghe di bandi e progetti PNRR per favorire l’operatività e l’utilizzo delle risorse già stanziate.
Contributi per alloggi agevolati ai lavoratori del turismo
L'obiettivo è quello di garantire condizioni abitative dignitose e sostenibili ai lavoratori stagionali e stabili del turismo (compreso il personale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande), incentivando le imprese a investire nella creazione o riqualificazione di alloggi e a ridurre i costi di affitto per i dipendenti.
le risorse stanziate si suddividono in due filoni:
- Investimenti in immobili ad uso abitativo per lavoratori del settore, per interventi di costruzione, riqualificazione, ammodernamento energetico e ambientale degli alloggi destinati ai lavoratori:
- 22 milioni nel 2025
- 16 milioni l’anno nel 2026 e 2027
- Sostegno alla locazione di alloggi per i lavoratori, per abbattere i canoni di locazione da applicare ai dipendenti:
- 22 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
- 22 milioni annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
Destinatari dei contributi saranno:
- imprese che gestiscono alloggi o residenze per lavoratori del turismo in via imprenditoriale;
- gestori di strutture turistico-ricettive (alberghi, villaggi, campeggi, ecc.);
- gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, ecc.), come da Legge 287/1991, art. 5.
In sede di conversione è stato precisato che possono accedere ai contributi anche le imprese che gestiscono alloggi per lavoratori del turismo non necessariamente in via imprenditoriale, purché rispettino le condizioni di legge e gli standard minimi fissati dal decreto attuativo, ed è stata aggiunta la possibilità di includere cooperative tra i soggetti beneficiari.
Entro 30 giorni dalla conversione del decreto, il Ministro del Turismo adotterà un decreto per:
- individuare tipologie di costi ammissibili;
- definire le categorie di beneficiari e le modalità per offrire alloggi in condizioni agevolate per almeno 5 anni;
- prevedere una riduzione del canone di locazione di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato;
- stabilire i criteri di assegnazione, i controlli, le procedure di revoca e di verifica dell’utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato.
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Il Decreto Sport 2025 diventa legge: disposizioni per grandi eventi sportivi e sicurezza
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 09.08.2025 n. 184, la Legge dell'08.08.2025 n. 119 di conversione del nuovo Decreto legge del 30.06.2025 n. 96 recante "Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport".
Il provvedimento mira a sostenere la realizzazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, della 38ª America's Cup a Napoli, dei Giochi del Mediterraneo a Taranto e delle Finali ATP, nonché a intervenire su sicurezza, giustizia sportiva, impiantistica e sostegno agli studenti atleti.
Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026: semplificazioni, fondi e commissariamento
Il decreto introduce una serie di misure per agevolare l’organizzazione dei Giochi:
- frequenze gratuite e agevolazioni fiscali per le trasmissioni televisive e radiotelevisive;
- oltre 44 milioni di euro al Ministero dell’Interno per garantire sicurezza e ordine pubblico, e 12,8 milioni alla Difesa per supporto logistico-militare;
- modifiche alla governance della Fondazione Milano-Cortina, inclusa la possibilità di derogare, fino al 31 dicembre 2026, alle norme sui licenziamenti aziendali a fine evento;
- nomina di un Commissario straordinario per i Giochi Paralimpici, con poteri ampi in materia di appalti, coordinamento e semplificazioni, e una dotazione di oltre 328 milioni di euro solo per il 2025;
- in sede di conversione, estensione delle procedure semplificate e dei poteri commissariali anche agli interventi e alle forniture urgenti indicati nel nuovo Allegato A, relativo ad altri grandi eventi sportivi, con obbligo di piani di emergenza e sicurezza approvati dalle autorità competenti.
Piste da sci e match fixing: nuove norme per sicurezza
Il decreto modifica il D.lgs. 40/2021 sulla sicurezza degli sport invernali, introducendo:
- requisiti più severi per le piste da slittino e sci, con adeguamento alle caratteristiche territoriali regionali;
- maggiore larghezza obbligatoria delle piste per sci alpino (minimo 15 metri, salvo raccordi).
- in sede di conversione, introduzione dell’obbligo per i gestori di impianti di adottare e aggiornare annualmente un piano di sicurezza e soccorso, validato dalla Regione competente.
In tema di lotta alla manipolazione sportiva, ovvero, viene rafforzato il ruolo della Procura Generale dello Sport presso il CONI nel monitoraggio dei flussi anomali di scommesse, con possibilità di acquisire dati anche dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Interventi per America’s Cup, Giochi del Mediterraneo e Finali ATP
Tra le misure più rilevanti:
- America’s Cup Napoli 2027: affidamento a Sport e Salute S.p.A. per tutte le attività operative, 7,5 milioni di euro per il 2025, possibilità per il Comune di Napoli di derogare ai limiti di spesa per 30 milioni tra 2025-2027.
- Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: utilizzo fino a 25 milioni di euro di entrate aggiuntive per finanziare il Nuovo Comitato Organizzatore, che potrà avvalersi di Sport e Salute; in sede di conversione, è stato introdotto l’obbligo di relazione semestrale al Dipartimento per lo sport sullo stato di avanzamento e sulla gestione delle risorse.
- Finali ATP 2026-2030: istituzione di un comitato per il coordinamento dell’evento; i contributi pubblici dovranno essere gestiti con rendicontazione annuale obbligatoria; in sede di conversione, sono state previste procedure accelerate per la stipula di contratti di sponsorizzazione e partenariato con soggetti privati.
Altri interventi in materia di sport e diritto
Infine, il decreto affronta altre tematiche di interesse generale:
- Borse di studio per studenti universitari atleti: istituito un fondo da 5 milioni di euro per il 2025 presso la Presidenza del Consiglio; in sede di conversione, estesa la possibilità di accesso anche agli studenti iscritti a corsi di laurea magistrale a ciclo unico e a master universitari di primo livello.
- Tutela degli arbitri: le aggressioni a ufficiali di gara durante eventi sportivi saranno equiparate a quelle contro agenti di polizia; in conversione è stato introdotto l’obbligo, per le federazioni sportive, di attivare programmi di formazione e prevenzione per ridurre il rischio di aggressioni.
- Estensione del mandato del Commissario straordinario dell'ACI fino alla nomina dei nuovi organi;
- Riforma del D.lgs. 36/2021 sul lavoro sportivo: rinvio al 2026 per alcune norme, rafforzamento della Commissione per la vigilanza, previsione della figura di Vicesegretario Generale; in sede di conversione, inserita la possibilità di nominare un secondo Vicesegretario in presenza di particolari esigenze organizzative.
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Imposta di registro 2025: cosa cambia con il nuovo Testo Unico
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12.08.2025 n.186, il decreto legislativo n. 123 del 1° agosto 2025 recante il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti che raccoglie in modo organico le norme vigenti, prevedendo l’abrogazione dei numerosi provvedimenti che oggi le contengono, in attuazione della legge delega 9 agosto 2023 n. 111.
Scarica il testo del dlgs del 01.08.2025 n. 123
Il provvedimento sostituisce e riordina le precedenti disposizioni del DPR 131/1986 e di altri atti normativi, includendo ora in un corpo unico e coerente anche le imposte ipotecarie, catastali, sulle successioni e donazioni.
Le principali finalità del nuovo TU sono:
- uniformare i procedimenti di registrazione in una logica “one-stop”;
- favorire l’uso delle procedure telematiche in tutti gli adempimenti;
- semplificare gli obblighi a carico dei contribuenti e degli intermediari professionali;
- rafforzare la certezza del diritto per le operazioni immobiliari e societarie.
Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026
Le principali novità in tema di imposta di registro
Il TU chiarisce in modo puntuale l’ambito di applicazione dell’imposta di registro:
- gli atti formati all’estero rilevano se riguardano beni o diritti esistenti in Italia;
- sono inclusi anche i contratti verbali relativi a immobili e aziende (locazione, affitto, cessione, proroga).
Registrazione obbligatoria e volontaria
Restano confermati i due regimi di registrazione:
- in termine fisso per gli atti espressamente previsti dalla tariffa allegata al TU;
- in caso d’uso per le scritture private non autenticate relative ad operazioni IVA (salvo eccezioni).
È ribadita la possibilità per chiunque vi abbia interesse di richiedere volontariamente la registrazione, pagando l’imposta in misura fissa.
Procedure digitali e autoliquidazione: verso una piena dematerializzazione
Uno dei fulcri della riforma è la spinta verso l’adozione del modello unico informatico per gli atti soggetti a registrazione, trascrizione e voltura. Il nuovo TU prevede:
- invio telematico del modello unico e della documentazione allegata;
- pagamento in autoliquidazione dei tributi dovuti;
- controlli automatizzati da parte dell’Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione per eventuali maggiori imposte entro 60 giorni.
Il sistema è già attivo per notai, pubblici ufficiali e intermediari abilitati, ma potrà essere esteso ad altre categorie con successivi provvedimenti.
Riduzione degli oneri per le imprese
L’art. 15 del TU prevede misure specifiche per ridurre i costi amministrativi a carico delle imprese, imponendo agli intermediari di trasmettere digitalmente gli atti di trasferimento delle partecipazioni societarie.
Imposte ipotecarie, catastali e di successione: disciplina unificata e innovazioni
Il TU ingloba in modo sistematico anche:
- l’imposta ipotecaria (trascrizioni, iscrizioni, annotazioni);
- l’imposta catastale (volture, atti urbanistici);
- l’imposta sulle successioni e donazioni, con ampliamento della disciplina applicabile ai trust e altri vincoli di destinazione patrimoniale.
In particolare:
- viene confermata la base imponibile presunta per gioielli, mobili e denaro in assenza di inventario;
- sono disciplinati i regimi agevolativi per trasferimenti a favore di ONLUS, Stato, enti pubblici e soggetti con disabilità;
- è formalizzata la presunzione di liberalità per i trasferimenti a titolo oneroso tra parenti in linea retta superiori a 180.759,91 euro, se l’imposta di registro è inferiore a quella sulle donazioni.
Atti soggetti a registrazione e relativi termini
Ecco una tabella riepilogativa che sintetizza gli atti soggetti a registrazione e i relativi termini di registrazione secondo il nuovo Testo Unico sull’imposta di registro.
Tipologia di atto Obbligo di registrazione Termine di registrazione Riferimento normativo Atti scritti indicati nella Tariffa – Parte I (es. compravendite, locazioni, atti societari) Sì Entro 30 giorni dalla data dell’atto se formato in Italia; entro 60 giorni se formato all’estero Art. 13, comma 1, DPR 131/1986 Contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili in Italia Sì Entro 30 giorni dall’inizio dell’esecuzione del contratto Art. 13, comma 2, DPR 131/1986 Contratti verbali di trasferimento o affitto di azienda o di diritti reali su azienda in Italia Sì Entro 30 giorni dall’inizio dell’esecuzione del contratto Art. 13, comma 2, DPR 131/1986 Operazioni di società ed enti esteri (es. trasferimento sede in Italia, apertura sede secondaria) Sì Entro 30 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese; comunque entro 60 giorni dall’operazione Art. 13, comma 4, DPR 131/1986 Atti formati all’estero che trasferiscono proprietà o diritti reali su beni/aziende in Italia Sì Entro 60 giorni dalla data dell’atto Art. 13, comma 1, DPR 131/1986 Atti soggetti a registrazione in caso d’uso (es. scritture private non autenticate relative a operazioni IVA) Solo in caso d’uso Al momento dell’utilizzo dell’atto presso uffici pubblici o per l’esplicazione di attività amministrative Art. 5, DPR 131/1986 Atti soggetti a registrazione d’ufficio (es. atti pubblici, scritture private autenticate, atti giudiziari) Sì Entro 30 giorni dalla data dell’atto Art. 11, DPR 131/1986 Note operative
- Registrazione in termine fisso: obbligatoria entro i termini indicati; il mancato rispetto comporta sanzioni.
- Registrazione in caso d’uso: necessaria solo quando l’atto è utilizzato presso uffici pubblici o per attività amministrative.
- Registrazione d’ufficio: effettuata dall’ufficio competente in caso di mancata registrazione da parte dei soggetti obbligati.