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Registro imprese: dal 30 settembre nuove regole per imprese culturali e creative
Con il decreto del 7 agosto 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha introdotto importanti novità per la gestione del Registro delle imprese. L’aggiornamento riguarda le specifiche tecniche Fedra 7.06, il sistema informatico che regola la compilazione e l’invio telematico delle pratiche camerali, a seguito dell'istituzione della nuova qualifica di impresa culturale e creativa (ICC), in attuazione della legge 206/2023 sul Made in Italy.
A partire dal 30 settembre 2025, infatti, entrerà in funzione una sezione speciale del Registro delle imprese destinata proprio a queste realtà, con procedure dedicate di iscrizione, modifica e cancellazione. Il decreto prevede anche nuovi controlli automatici per garantire la correttezza delle pratiche e aggiorna la modulistica, in particolare i moduli S5 e I2, in cui compare ora il riquadro “Impresa culturale e creativa”.
Le nuove specifiche tecniche entreranno in vigore dal 30 settembre 2025.
L’intera modulistica aggiornata e le tabelle ICC saranno pubblicate sul sito istituzionale del MIMIT (www.mimit.gov.it) e messe a disposizione degli utenti e dei software gestionali.
Specifiche tecniche Fedra 7.06: principali novità
L’Allegato A al decreto dettaglia gli interventi sulle specifiche tecniche Fedra 7.06, con decorrenza dal 30 settembre 2025. Le variazioni riguardano quattro punti principali:
- Nuovo riquadro “Impresa culturale e creativa”:
- inserito nel modulo S5 (sezione B) per la modifica dell’attività;
- inserito anche nel modulo I2 per le imprese individuali.
- Nuova tabella ICC:
È stata istituita una tabella dedicata alle imprese culturali e creative, utile per l’inquadramento ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale. - Controlli automatici bloccanti:
Vengono introdotti controlli informatici che impediscono la trasmissione delle pratiche prive dei requisiti minimi o con dati incoerenti. Ad esempio:- compilazione ammessa solo in presenza di determinati riquadri;
- obbligo di coerenza tra codice ATECO e attività prevalente;
- divieto di allegare moduli UL, INT/p, INT/AA quando è compilato il nuovo riquadro ICC.
- Modifica delle istruzioni (Appunto 1685/C):
Le istruzioni di compilazione dei moduli S5 e I2 sono state aggiornate per integrare la nuova sezione dedicata alle ICC e per adeguare le regole di iscrizione, modifica o cancellazione.
Impresa culturale e creativa: iscrizione nella sezione speciale ICC
Il decreto disciplina gli adempimenti per le imprese che intendono iscriversi nella nuova sezione speciale del Registro con la qualifica di impresa culturale e creativa.
I principali requisiti riguardano:
- attività prevalente: deve essere già iscritta al Registro o al REA e corrispondere a uno dei codici ATECO elencati nel decreto interministeriale n. 402/2024 (nel presente decreto le attività sono contraddistinte da un descrittore riconducibile alla classificazione ATECO),
- forma giuridica: sono ammessi sia soggetti iscritti al Registro imprese sia enti iscritti al solo REA.
- requisiti formali:
- obbligo di PEC attiva;
- possibilità di aggiungere alla denominazione sociale la dicitura “impresa culturale e creativa” o l’acronimo “ICC”;
- dichiarazione del possesso dei requisiti tramite apposito campo obbligatorio.
La cancellazione volontaria dalla sezione speciale comporta la perdita dei benefici normativi eventualmente riconosciuti.
Allegati: - Nuovo riquadro “Impresa culturale e creativa”:
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Prodotti di salumeria: pubblicate le nuove regole per la produzione e vendita
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2025 è entrato in vigore, dal 24 agosto, il Decreto 8 agosto 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), recante la disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti di salumeria.
Il provvedimento disciplina in maniera organica la produzione e la commercializzazione di alcuni salumi di largo consumo – tra cui prosciutto cotto, prosciutto crudo stagionato, salame, culatello, bresaola e speck, al fine di garantire trasparenza sul mercato, tutela dei consumatori e certezza normativa per le imprese del settore.
Il nuovo decreto abroga e sostituisce la precedente disciplina risalente al 2005 e aggiornata nel 2016, riunendo in un unico testo le condizioni di produzione e le denominazioni di vendita.
L’obiettivo è duplice:- tutelare il consumatore, assicurando informazioni chiare su ingredienti e caratteristiche organolettiche dei prodotti;
- regolare il mercato, fornendo alle imprese salumiere regole uniformi su metodi di lavorazione, limiti analitici e denominazioni ammesse.
Resta fermo che i prodotti già tutelati da disciplinari DOP e IGP non sono toccati dal decreto, che si applica invece ai salumi non coperti da tali certificazioni.
Le principali novità per i diversi prodotti di salumeria
Il decreto entra nel dettaglio di ciascun salume, stabilendo definizioni precise, ingredienti consentiti, metodologie produttive, caratteristiche chimiche e organolettiche, modalità di presentazione e vendita.
Prosciutto cotto
La denominazione è riservata a cosce di suino della specie Sus scrofa domesticus, trattate con acqua, sale e nitriti (il cui uso può essere evitato se la sicurezza microbiologica è garantita).
Sono previste le varianti “scelto” e “alta qualità”, legate all’identificabilità dei muscoli e al tasso di umidità (rispettivamente ≤ 79,5% e ≤ 76,5% UPSD).
Deve essere venduto a temperatura ≤ 4 °C e può essere affumicato o aromatizzato, con indicazione in etichetta.Prosciutto crudo stagionato
Ottenuto esclusivamente da cosce suine intere, salate a secco e stagionate almeno 7 mesi (9 mesi se oltre 8 kg).
Vietate tecniche accelerate, affumicatura o uso di cosce con difetti strutturali.
Parametri obbligatori: umidità < 64%, proteine > 24%, proteolisi < 30%.Salame
Definito come impasto di carni suine (con possibili aggiunte di altre carni) e grasso, insaccato e stagionato naturalmente.
Vietato l’uso di carni separate meccanicamente.
Deve presentare pH ≥ 4,9 e specifica carica microbica lattica.Culatello
Prodotto esclusivamente dai muscoli interni della coscia suina, lavorati a forma di pera e stagionati almeno 9 mesi.
Peso minimo di 3 kg, caratteristiche di umidità ≤ 51% e sale ≤ 5,5%.
Vietato l’uso di carni di scrofa o DFD/PSE.Bresaola
Riservata a carne bovina, equina o di cervo, privata di parti grasse e tendinose, maturata da 4 a 9 giorni secondo il peso.
Parametri: grassi ≤ 16%, proteine ≥ 24%.
Non ammesso l’uso di carni macinate, separate meccanicamente o ricomposte.Speck
Ricavato da cosce suine disossate, salate a secco, affumicate (max 25 °C) e stagionate almeno 12 settimane con calo peso minimo del 28%.
Peso minimo di 3,4 kg per la “baffa intera”.
Parametri: sale ≤ 6%, proteine ≥ 20%, rapporto grasso/proteine ≤ 1,7.
Previste varianti legate a tagli specifici (pancetta, spalla, coppa ecc.).Controlli, sanzioni e decorrenza
Il decreto stabilisce un sistema di controlli ufficiali, da effettuare con prelievo di campioni e analisi chimico-fisiche. L’uso improprio delle denominazioni è punito con sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 4, comma 67, legge 350/2003.
Entrata in vigore:- dal 24 agosto 2025 per tutte le disposizioni generali;
- dal 23 agosto 2026 per i capi dedicati a bresaola e speck (per dare tempo agli operatori di adeguarsi).
È previsto un regime transitorio nel quale i prodotti già immessi sul mercato o etichettati prima possono essere venduti fino a esaurimento scorte.
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Reddito agrario e dominicale per le coltivazioni innovative: le nuove regole fiscali
Con la Circolare n. 12/E dell’8 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi sulle modalità di tassazione del reddito agrario e dominicale per le attività agricole innovative realizzate all’interno di immobili accatastati, come le vertical farm, le colture idroponiche e altre tecniche evolute di produzione vegetale.
Le nuove disposizioni, contenute nella lettera b-bis dell’art. 32 TUIR, estendono il regime catastale anche a queste attività, finora escluse, con regole precise su calcolo, limiti e rivalutazioni.
Calcolo del reddito agrario
A regime, il reddito agrario derivante da coltivazioni evolute in fabbricati accatastati si determina catastalmente se la superficie produttiva non supera il doppio della “superficie agraria di riferimento”, che sarà stabilita da un decreto interministeriale. L’eventuale produzione oltre tale limite è tassata come reddito d’impresa, calcolato in proporzione alla superficie eccedente.
In attesa del decreto, vige una disciplina transitoria: si applica alla superficie della particella catastale su cui sorge l’immobile la tariffa d’estimo agrario più alta della provincia, incrementata del 400%.
Questa maggiorazione riflette la maggiore produttività delle coltivazioni fuori suolo condotte in ambienti chiusi e protetti. Nel periodo transitorio, il limite oltre il quale scatta il reddito d’impresa è pari al doppio della superficie della particella catastale.
Calcolo del reddito dominicale
Per il reddito dominicale, il sistema è analogo: a regime, i criteri saranno fissati dal decreto interministeriale; in via transitoria, si usa la tariffa d’estimo dominicale più alta della provincia, aumentata del 400% e moltiplicata per la superficie della particella catastale.
È prevista una clausola di salvaguardia: il reddito dominicale, una volta rivalutato dell’80% e del 30%, non può essere inferiore alla rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5%. Si effettua quindi un confronto tra i due valori e si assume il maggiore.
La circolare illustra anche come compilare correttamente la dichiarazione dei redditi 2024 in base a questa regola, distinguendo i casi in cui prevale la rendita catastale o il reddito dominicale. Gli immobili usati per queste coltivazioni non sono tassati come redditi dei fabbricati, se non locati, ma come redditi dominicali.
Rivalutazione dei redditi
Sia il reddito agrario sia il reddito dominicale calcolati con le nuove modalità sono soggetti alle rivalutazioni ordinarie:
- +80% e poi +30% per il reddito dominicale;
- +70% e poi +30% per il reddito agrario.
Restano escluse da queste regole le agevolazioni specifiche per i terreni concessi a giovani agricoltori o per quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, poiché riferite esclusivamente ai “terreni” e non agli immobili destinati a coltivazioni fuori suolo.
Esempio di determinazione dei redditi dominicale e agrario nel periodo transitorio
Qui di seguito l'esempio di calcolo dei redditi dominicale e agrario nel periodo transitorio riportato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate.
Si supponga la seguente situazione, nella quale, per ragioni di semplicità espositiva, si esprimono tutte le superfici in metri quadri e si fa riferimento a soggetti che non sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali:
- rendita catastale dell’immobile censito al catasto dei fabbricati utilizzato per attività dirette alla produzione di vegetali con sistemi evoluti: 12.000 euro;
- superficie della particella catastale del terreno su cui insiste il predetto immobile: 1.000 mq;
- tariffa di reddito dominicale più alta in vigore nella provincia in cui è censita la predetta particella: 1 euro al mq;
- tariffa di reddito agrario più alta in vigore nella provincia in cui è censita la predetta particella: 2 euro al mq;
Sulla base dei predetti dati, il reddito dominicale nel periodo transitorio è determinato nel modo seguente: [1 + (1 x 400%)] x 1.000 = 5.000 euro.
A tale valore si applica la rivalutazione dell’80 per cento e del 30 per cento, di conseguenza il reddito dominicale rivalutato è pari a 5.000 x 1,80 x 1,30 = 11.700 euro.
Il reddito dominicale così determinato deve poi essere confrontato con la rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5 per cento, che è pari a 12.600 euro (ossia 12.000 x 1,05).
Nel caso in esame, visto che il reddito dominicale rivalutato (11.700 euro) è inferiore alla rendita catastale rivalutata dell’immobile (12.600 euro), il reddito dominicale imponibile è pari a 12.600 euro.
Il reddito agrario nel periodo transitorio è determinato nel modo seguente: [2 + (2 x 400%)] x 1.000 = 10.000 euro.
Il reddito agrario da assoggettare alla rivalutazione del 70 per cento e del 30 per cento è pari a 10.000 euro; il reddito agrario imponibile, di conseguenza, è pari a 10.000 x 1,70 x 1,30 = 22.100 euro.
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Decreto fiscale 84/2025 convertito in legge: il testo pubblicato in GU
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2025 n. 177, la Legge n. 108/2025 che ha convertito con modifiche il D.L. n. 84/2025 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale”.
Il provvedimento contiene una serie articolata di interventi che spaziano dal trattamento fiscale delle spese di trasferta alla disciplina delle perdite fiscali, fino alla proroga dei termini dichiarativi.
Ricordiamo che il cd Decreto Fiscale (Decreto legge n. 84 del 17.06.2025), contenente disposizioni urgenti in materia fiscale, era entrato in vigore il 18 giugno 2025, il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta.
SCARICA QUI il testo del decreto legge n. 84/2025 coordinato con le modifiche apportate dalla legge.
Il testo interviene su numerosi ambiti del sistema tributario nazionale, con modifiche che impattano imprese, lavoratori autonomi e dipendenti, enti non profit, soggetti ISA, e Pubbliche Amministrazioni.
Di seguito una breve sintesi di alcune delle disposizioni previste.
Modifiche determinazione dei redditi – Agevolazioni biodiesel
Il testo prevede, tra l’altro, una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili. Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.
Sempre nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2024:
- le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
- gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.
Inoltre, per la determinazione del reddito d’impresa vi sono delle importanti semplificazioni in merito:
- al calcolo della determinazione del riporto delle perdite (art. 2);
- alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro (chi più assume meno paga) eliminando il riferimento alle società collegate (art. 3);
- al calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell’ambito del calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell’ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale (art.4). In particolare, viene rivista la normativa CFC (art. 167 TUIR) con:
- nuovi criteri di allocazione del profitto eccedente;
- semplificazione del calcolo della tassazione effettiva (fissata al 15%);
- opzione triennale irrevocabile per la semplificazione, con rinnovo tacito.
Biodiesel: estensione delle agevolazioni (art. 7)
Estende a 6 anni le agevolazioni previste per il biodiesel, subordinate al rispetto delle condizioni UE (Reg. 651/2014) e con nuovi obblighi di comunicazione all’Agenzia delle Dogane.
Esenzione IMU immobili per attività sportive non commerciali e fisco Terzo Settore
L’articolo 6-bis, aggiunto durante l’esame in Commissione, stabilisce che:
- i comuni, dopo aver consultato le realtà sportive locali, calcolino ogni anno le tariffe medie praticate dalle strutture sportive a fini di lucro presenti sul territorio (o, se mancano riferimenti comunali, a livello regionale),
- tali tariffe devono essere pubblicate sul sito istituzionale del comune e servono come parametro per verificare che le associazioni o società sportive «non profit» mantengano prezzi realmente non commerciali, condizione indispensabile per usufruire dell’esenzione IMU sugli immobili che utilizzano,
- fino a quando i corrispettivi medi non saranno fissati, resta in vigore una disciplina transitoria: l’esenzione IMU continua ad applicarsi senza il confronto tariffario, in attesa che i nuovi valori vengano definiti e resi pubblici.
L’articolo 8 si riferisce alla piena attuazione della fiscalità agevolata per gli Enti del Terzo Settore prevista dal Codice ETS, e fissa finalmente una decorrenza certa al 2026:
- decorrenza dal 1° gennaio 2026 delle agevolazioni fiscali previste dal CTS;
- superamento del vincolo dell’autorizzazione UE;
- applicazione automatica del regime fiscale agli enti iscritti al RUNTS.
È un passaggio fondamentale per rendere operativo il quadro fiscale ETS atteso da anni.
Termini dichiarazioni e ravvedimento speciale
Termine presentazione dichiarazioni 2024 (art. 12)
Confermata la validità delle dichiarazioni tardive 2024 inviate entro l’8 novembre 2024 (anziché 31 ottobre). Nessun rimborso per chi ha versato il ravvedimento.
Ravvedimento speciale soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026
L’articolo 12-ter, introdotto in sede referente, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono al concordato preventivo biennale relativamente al biennio di imposta 2025 e 2026 di adottare il regime di ravvedimento versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Proroga versamenti fiscali 2025 (art. 13)
Per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.
IVA logistica e split payment società quotate
Sono soppresse le condizioni soggettive relative alla prevalenza di manodopera per l’applicazione del reverse charge nei settori della logistica.
Viene ampliata la platea delle operazioni soggette a reverse charge nel settore del trasporto, movimentazione merci e logistica. Non è più necessario che l’attività avvenga, con prevalenza di manodopera:
- presso la sede del committente;
- utilizzando beni strumentali riconducibili a quest’ultimo.
La modifica non è immediatamente operativa, sarà attivabile solo dopo autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea, trattandosi di una deroga al regime ordinario di applicazione dell’IVA.
Si specifica che l’opzione per il reverse charge può essere esercitata anche nei rapporti tra appaltatore e subappaltatori, estendendo l’ambito della misura lungo tutta la catena contrattuale. Viene inoltre, confermata la responsabilità solidale del subappaltatore per l’IVA dovuta, coerentemente con i principi generali di tutela del gettito e contrasto all’evasione.
Split payment: eliminazione soggetti (art. 10)
A seguito della scadenza dell’autorizzazione UE, dal 1° luglio 2025 non sono più soggette allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB. E' stata soppressa la lettera d) del comma 1-bis dell’art. 17-ter del DPR 633/1972, che includeva tra i soggetti destinatari del meccanismo dello split payment le società quotate nell'indice FTSE MIB, ossia le grandi società a capitale pubblico o a controllo pubblico incluse nel principale indice borsistico italiano.
Allegati:
Con la soppressione di questa lettera, a partire dal 1° luglio 2025, le operazioni effettuate nei confronti di queste società NON saranno più soggette allo split payment. -
Check list INL per controllo imprese autotrasporto
Con il decreto del 17 luglio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato un nuovo modello di lista di controllo da utilizzare durante le ispezioni presso i locali delle imprese di autotrasporto. L’obiettivo è duplice: standardizzare i controlli e renderli più efficienti, favorendo trasparenza e omogeneità nell’applicazione delle normative europee e nazionali.
Il decreto si inserisce nel quadro di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057, che disciplina il distacco dei conducenti nel trasporto su strada, e dei relativi decreti legislativi italiani (n. 27/2023 e n. 144/2008). Queste norme attribuiscono alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto il ruolo di coordinamento delle attività ispettive a livello nazionale e intracomunitario.
Il nuovo modello nasce dal lavoro congiunto tra il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Interno e l’Ispettorato nazionale del lavoro. In particolare, è frutto dei risultati del tavolo tecnico permanente, istituito per definire procedure unificate nella raccolta e trasmissione delle informazioni sugli illeciti nel settore.
Il decreto, oltre a recepire il parere positivo del tavolo tecnico (riunione del 3 giugno 2025), sostituisce integralmente il precedente decreto del 1° dicembre 2008.
Check list operativa controllo imprese autotrasporto
L’Allegato I del decreto MIMS contiene la nuova checklist operativa che gli ispettori devono utilizzare durante i controlli nei locali delle imprese di autotrasporto. Si tratta di uno strumento standardizzato, articolato in otto sezioni principali:
1. Identificazione e contesto
Le prime 4 sezioni (A-D) raccolgono le informazioni preliminari:
- Data e luogo del controllo.
- Dati dell’impresa (tipologia, sede, dimensioni, R.E.N., CCNL applicato).
- Flotta veicoli, distinta per classi dimensionali (da 1 a oltre 500 mezzi).
- Tipo di attività (nazionale/internazionale) e utilizzo di veicoli in locazione.
2. Controlli tecnici e documentali
Viene verificata la dotazione tachigrafica (analogica/digitale/intelligente), il numero di veicoli controllati e la disponibilità degli stessi, anche in locazione senza conducente
3. Conducenti e giornate di lavoro
Gli ispettori devono registrare:
- Numero di conducenti e giornate verificate.
- Nazionalità dei lavoratori, distinguendo tra italiani, UE/SEE ed extra-UE.
4. Infrazioni accertate
Il cuore della checklist è la settima sezione, G, dove sono catalogate le principali violazioni:
- Superamento dei limiti di guida.
- Mancanza di interruzioni o riposi.
- Difetti o manipolazioni del tachigrafo.
- Violazioni dei regolamenti (CE n. 561/2006, UE n. 165/2014, Dir. 2002/15/CE).
- Inosservanza delle norme sul distacco transnazionale dei conducenti (Dir. 2020/1057/UE).
È prevista anche l’opzione “Clean Check” per i casi senza infrazioni.
5. Sanzioni e autorità
Infine, l’allegato prevede il riepilogo delle sanzioni comminate a carico del conducente e/o dell’impresa, e l’identificazione dell’ispettore e della sede ITL/IAM competente
Allegati: -
Ddl Agricoltura 2025 approvato: incentivi a giovani, filiere e innovazione nel settore
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 24 luglio 2025 un importante disegno di legge collegato alla manovra di bilancio 2025-2027, che introduce misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
Scarica la bozza del testo entrato in Consiglio dei Ministri.
Il provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di programmazione economico-finanziaria che riconosce al comparto primario un ruolo strategico per la sicurezza alimentare, la coesione territoriale e la transizione ecologica.
Vediamo brevemente le principali misure previste dal disegno di legge.
Le principali misure previste
Rafforzamento del Fondo per la Sovranità Alimentare
È previsto un incremento della dotazione del Fondo per la sovranità alimentare di:- 30 milioni di euro nel 2026
- 40 milioni di euro nel 2027
A ciò si aggiungono nuovi investimenti triennali (2026-2028) per 300 milioni di euro destinati a rafforzare le filiere locali, prevenire lo spopolamento delle aree interne e promuovere l'allevamento di vitelli autoctoni.
Credito d’imposta per i contratti di filiera del frumento
Alle imprese di trasformazione agroalimentare che stipulano contratti triennali, quadriennali o quinquennali con produttori di frumento italiano, viene riconosciuto per il 2026 un credito d’imposta fino al 40% degli investimenti in nuovi macchinari e ricerca, per un totale di 10 milioni di euro.Sostegno alla filiera vacca-vitello
Per contrastare l’eccessiva dipendenza da capi esteri e rafforzare la produzione bovina nazionale, sono stanziati 300 milioni di euro tra il 2026 e il 2028 per:- acquisto e allevamento di manze selezionate;
- incroci per produzione carne;
- svezzamento e accrescimento vitelli.
I contributi saranno ripartiti per il 70% alla filiera carne e 30% alla filiera carne-latte.
Imprenditoria giovanile e femminile
Il ddl prevede un rifinanziamento da 150 milioni di euro in tre anni per le misure a favore dell'imprenditoria agricola giovanile e femminile, mediante il D.lgs. 185/2000.Emergenze agricole: fitopatie e PSA
- Piano nazionale da 300 milioni contro la Xylella fastidiosa e altre fitopatie olivicole.
- Contributi per aziende di macellazione (3 milioni complessivi) per congelamento e stoccaggio suini provenienti da zone colpite da peste suina africana.
- Sospensione di 12 mesi del rimborso dei finanziamenti per imprese colpite da epizoozie nel 2025.
Accesso a terreni agricoli pubblici e recupero terre abbandonate
- ISMEA potrà concedere in comodato gratuito i propri terreni a giovani tra 18 e 40 anni con diritto di opzione all'acquisto agevolato dopo 10 anni.
- I Comuni istituiranno una “banca comunale delle terre” per recuperare e destinare in affitto i terreni abbandonati o silenti a nuovi imprenditori agricoli.
Norme su vino, olio e uova
- norme semplificate per la gestione delle fecce di vino e introduzione di regole chiare per il vino dealcolizzato,
- obblighi di etichettatura più trasparenti per le miscele contenenti olio vergine d’oliva,
- nuovi obblighi di stampigliatura delle uova nel luogo di produzione o nel primo centro di imballaggio, con esenzioni per piccoli allevamenti.
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Prestazioni INPS malattia, maternità e tubercolosi in agricoltura 2025
Con la circolare INPS n. 111 del 16 luglio 2025 vengono comunicati gli importi giornalieri di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, destinati alle categorie agricole:
- dei piccoli coloni e
- dei compartecipanti familiari.
Tali valori sono determinati sulla base del decreto direttoriale del 10 giugno 2025 del Ministero del Lavoro, che ha stabilito le retribuzioni medie giornaliere per il 2025.
È importante sottolineare che, ad eccezione dei casi in cui le prestazioni per tubercolosi debbano essere erogate in misura fissa (come da circolare INPS n. 2/2025), le indennità sono calcolate applicando i nuovi importi giornalieri.
Questi valori, elencati nell’allegato della circolare, sostituiscono quelli in vigore nel 2024.
Salari convenzionali 2025 e obbligo di riliquidazione
I salari medi convenzionali stabiliti per il 2025 devono essere utilizzati esclusivamente per la determinazione delle indennità riferite ai lavoratori agricoli sopracitati, in conformità all’art. 28 del D.P.R. 488/1968. Sono quindi escluse da questa logica le altre categorie di lavoratori.
Un punto operativo di rilievo per consulenti e datori di lavoro riguarda la riliquidazione obbligatoria: qualora nel corso del 2025 siano state liquidate prestazioni economiche relative a eventi di malattia o tubercolosi utilizzando ancora i salari 2024, sarà necessario procedere a una nuova liquidazione sulla base degli importi aggiornati per il 2025.
Invece, a partire dal 2011, le prestazioni di maternità e paternità per i piccoli coloni e compartecipanti familiari sono liquidate non in base al salario convenzionale provinciale, ma secondo il reddito medio convenzionale giornaliero stabilito per il calcolo delle pensioni. Per l’anno 2025, tale reddito è stato aggiornato a:
Tipologia prestazione Reddito/Importo giornaliero 2025 Fonte Maternità/Paternità € 65,19 Circolare INPS n. 107/2025 Malattia/Tubercolosi (variabile) Importi variabili per provincia (Allegato n. 1) Decreto direttoriale 10/06/2025 I datori di lavoro agricoli devono quindi verificare l’allineamento delle pratiche in corso con questi importi, soprattutto in caso di eventi già indennizzati con valori ormai superati. Per i dettagli specifici per provincia, si rinvia alla tabella contenuta nell’Allegato 1 della circolare stessa .