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Polizza rischi catastrofali: pubblicato il decreto con la proroga per le PMI
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (GU n.75 del 31.03.2025), è entrato in vigore il Decreto Legge 31 marzo 2025 n. 39, che ha previsto il differimento dei termini di obbligatorietà delle coperture assicurative dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale per le imprese.
Ricordiamo che il provvedimento si inserisce nell’ambito attuativo dell’art. 1, comma 101, della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), che aveva introdotto per tutte le imprese italiane l’obbligo di stipulare entro il 31 marzo 2025 una polizza assicurativa a copertura dei danni causati da eventi catastrofali e calamità naturali ai beni materiali iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale (immobilizzazioni materiali, impianti e attrezzature: voce B-II, nn. 1, 2 e 3, art. 2424 c.c.).
Tale disciplina è stata successivamente attuata attraverso il Regolamento MEF del 30 gennaio 2025 n. 18, che ha dettagliato gli schemi assicurativi ammissibili.
Polizza rischi catastrofali: obbligo di stipula e nuove scadenze
In considerazione dell’elevato numero di soggetti interessati (oltre il 95% sono microimprese) e del limitato tempo disponibile per una valutazione comparativa delle offerte sul mercato, il decreto interviene per posticipare l’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo per molte imprese, stabilendo che:
- per le medie imprese, l'obbligo viene prorogato al 1° ottobre 2025,
- per le piccole e micro imprese, l'obbligo viene prorogato al 31 dicembre 2025,
- per le grandi imprese, il termine rimane confermato al 31 marzo 2025.
La classificazione dimensionale segue i criteri previsti dalla Direttiva delegata (UE) 2023/2775, che ha aggiornato la Direttiva 2013/34/UE in materia di bilanci d’esercizio.
Polizza rischi catastrofali: decorrenza sanzioni e obblighi informativi
Per tutte le imprese, l’obbligo di adempiere agli obblighi informativi previsti dal comma 102 della L. 213/2023 decorre contestualmente alla nascita dell’obbligo assicurativo. In particolare:
- per le grandi imprese, il termine decorre dal 31 marzo 2025, ma le disposizioni del comma 102 si applicheranno trascorsi 90 giorni da tale data,
- per le medie imprese, la decorrenza è fissata al 1° ottobre 2025,
- per piccole e microimprese, si partirà dal 31 dicembre 2025.
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Testo Unico versamenti e riscossione pubblicato in GU
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 71 – Suppl. Ord. n. 8/L) il nuovo Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (Decreto legislativo del 24.03.2025 n. 33).
Il provvedimento, adottato in attuazione dell’art. 21, comma 1, della Legge n. 111/2023, si propone di razionalizzare e accorpare le norme previgenti in materia di versamenti fiscali e riscossione, superando la frammentarietà del quadro normativo preesistente e armonizzando le disposizioni legislative di riferimento.
L’entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 2026.
Testo Unico versamenti e riscossione: la struttura
Il provvedimento è suddiviso in 13 titoli e si compone di ben 243 articoli, oltre ad allegati che contengono tabelle, rinvii normativi e disposizioni transitorie. Le principali aree disciplinate riguardano:
- la riscossione spontanea, inclusa la compensazione e il versamento unitario;
- la riscossione coattiva, con particolare attenzione ai termini, alle notifiche e alle cause estintive;
- il sistema delle garanzie e dei rimborsi;
- la mutua assistenza nell’ambito UE;
- le disposizioni applicabili in sede concorsuale;
- le norme transitorie e finali.
Testo Unico versamenti e riscossione: principali novità
Tra le innovazioni di maggiore rilievo introdotte dal nuovo Testo Unico si segnalano:
- Obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per i versamenti con compensazione, a partire dal 1° luglio 2024 per i soggetti titolari di partita IVA (art. 5);
- Preclusione dell'autocompensazione in presenza di ruoli definitivi superiori a 1.500 euro, misura già esistente ma confermata e sistematizzata (art. 6).
- Discarico automatico o anticipato delle quote non riscosse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro cinque anni dall’affidamento, ovvero le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 2011);
- Rafforzamento dei controlli su crediti utilizzati in compensazione, con sanzioni più strutturate in caso di violazioni o irregolarità nei visti di conformità;
- Riduzione delle spese per tasse e diritti in caso di riscossione coattiva, con prenotazione a debito salvo recupero dalla parte soccombente. Le tasse e i diritti per atti giudiziari dovuti in occasione e in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva sono ridotti alla metà e prenotati a debito per il recupero nei confronti della parte soccombente, quando questa non sia l’agente della riscossione. (art. 143);
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Dichiarazione Redditi persone fisiche 2025: pronto il modello Redditi PF e novità
Con Provvedimento del 17.03.2025 n. 131076, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione “REDDITI 2025–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2025, per il periodo d’imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi.
È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.
Scarica il Modello Redditi PF-2025 con relative istruzioni
Il Modello REDDITI Persone Fisiche è composto da:
- FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
- FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e laterza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
- prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).
- FASCICOLO 2 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenutadelle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
- le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
- FASCICOLO 3 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello REDDITI. Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.
I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3. I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2.
Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2.
Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2025 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello
Redditi PF 2025: termini e modalità di presentazione della dichiarazione
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2025 deve essere
presentato entro i termini seguenti:- dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste
italiane S.p.a.; - dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate valide, ma soggette a sanzioni.
Quelle presentate con un ritardo superiore ai 90 giorni sono considerate omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta eventualmente dovuta.Redditi PF 2025: soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:
- hanno conseguito redditi nell’anno 2024 e non rientrano nei casi di esonero;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano
conseguito alcun reddito.
Sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi per il 2025 i seguenti soggetti:
- Lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro nel corso dell'anno e possiedono più Certificazioni Uniche 2025, qualora l’imposta dovuta sul reddito complessivo superi di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite.
- Lavoratori dipendenti che hanno percepito indennità o somme dall’INPS o da altri enti a titolo di integrazione salariale o altro, nel caso in cui le ritenute non siano state applicate correttamente o non si rientri nei casi di esonero.
- Lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni o detrazioni non spettanti (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2025).
- Lavoratori dipendenti che hanno ricevuto retribuzioni o redditi da privati non obbligati a effettuare ritenute d’acconto, come collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa.
- Contribuenti che hanno percepito redditi soggetti a tassazione separata, ad eccezione di quelli che non devono essere dichiarati (ad esempio, indennità di fine rapporto, emolumenti arretrati o indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti dagli eredi, se erogati da soggetti obbligati alle ritenute alla fonte).
- Lavoratori dipendenti e assimilati ai quali non sono state trattenute, o sono state trattenute in misura inferiore al dovuto, le addizionali comunale e regionale all’IRPEF, se l’importo da versare supera 10,33 euro per ciascuna addizionale.
- Contribuenti che hanno realizzato plusvalenze o redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva, da indicare nei quadri RT e RM della dichiarazione.
- Docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado che hanno percepito compensi per lezioni private e ripetizioni e desiderano avvalersi della tassazione sostitutiva, compilando il quadro RM del Modello REDDITI Persone Fisiche 2025.
Redditi PF 2025: principali novità
Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2025, periodo d’imposta 2024, sono le seguenti:
Dichiarazione rettificativa Mod. 730/2025
- Introdotto un nuovo campo nel Frontespizio per correggere errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale nella dichiarazione 730/2025.
Aliquote IRPEF
- Per il periodo d’imposta 2024, le aliquote sono state rimodulate e ridotte a tre scaglioni.
Agevolazioni per coltivatori diretti e I.A.P.
- I redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non concorrono o concorrono solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo per gli anni 2024 e 2025.
Locazioni brevi
- I redditi derivanti da contratti di locazione breve sono soggetti alla cedolare secca con un’aliquota del 26% (se si opta per il regime agevolato).
- L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti da una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione.
Codice Identificativo Nazionale (CIN) per locazioni turistiche
- Inserita una nuova sezione nel Quadro RB per indicare il CIN rilasciato dal Ministero del Turismo per identificare l’immobile locato.
Lavoro dipendente all’estero (zone di frontiera)
- Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi concorre al reddito complessivo solo per la parte eccedente i 10.000 euro.
Imposta sostitutiva per frontalieri in Svizzera
- I lavoratori dipendenti residenti entro 20 km dal confine svizzero possono optare per un’imposta sostitutiva anziché per la tassazione ordinaria.
Detrazione per lavoro dipendente
- Per il 2024, la detrazione per i redditi da lavoro dipendente (escluse pensioni) è innalzata a 1.955 euro per chi ha un reddito complessivo fino a 15.000 euro.
Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico
- Dal 1° luglio 2024, il reddito derivante dall’attività sportiva non può più essere assimilato a quello di lavoro autonomo.
Detrazione per il personale del Comparto Sicurezza
- Per il 2024, la detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa è aumentata a 610,50 euro per chi nel 2023 ha avuto un reddito non superiore a 30.208 euro.
Bonus tredicesima
- Ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 28.000 euro è riconosciuta un’indennità di 100 euro, proporzionata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito.
Regime fiscale agevolato per lavoratori impatriati
- Ridefinita la disciplina per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2024.
Trattamento Integrativo
- Per il 2024, il trattamento integrativo è riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo fino a 15.000 euro, se l’imposta lorda supera la detrazione spettante per il lavoro dipendente, ridotta di 75 euro rapportati al periodo di lavoro nell’anno.
Rimodulazione delle detrazioni per oneri
- Per chi ha un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, la detrazione spettante è ridotta di 260 euro.
Bonus mobili
- Il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è fissato a 5.000 euro per il 2024.
Superbonus
- Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione è ridotta al 70% e viene rateizzata in 10 anni.
Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche
- Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione è rateizzata in 10 anni.
Opzione Superbonus 2023
- Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, si può optare per la rateizzazione in 10 anni, tramite una dichiarazione integrativa da presentare entro il termine della dichiarazione 2024. L’opzione è irrevocabile.
IVIE e IVAFE (Imposte sugli investimenti esteri)
- L’imposta sugli immobili all’estero è fissata all’1,06%.
- L’aliquota per prodotti finanziari detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato è del 4 per mille annuo.
Tassazione agevolata per frontalieri in Svizzera
- I lavoratori dipendenti residenti entro 20 km dal confine svizzero possono optare per un’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera.
Credito d’imposta per investimenti in start-up e PMI innovative
- Se la detrazione per investimenti in start-up e PMI innovative supera l’imposta lorda, l’eccedenza viene riconosciuta come credito d’imposta.
- FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
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ISA 2025: pubblicati i 172 modelli per la comunicazione dei dati
Con Provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025 n. 131055, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2024.
Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI 2025 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli ISA. Introdotti con il decreto legge n. 50/2017, a partire dal periodo d’imposta 2018 gli ISA sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri.
Con lo stesso provvedimento è stato approvato anche un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo.
Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.
Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:
- esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:
- Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
- Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
- Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
- Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
- Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01;
- Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
- Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;
- Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10,
devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il presente provvedimento:
- DK02U – Attività degli studi di ingegneria, per l’attività di cui alla lettera a);
- DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da b) a d);
- DK18U – Attività degli studi di architettura, per le attività di alle lettere e) e f);
- DK22U – Servizi veterinari, per l’attività di cui alla lettera g);
- DK04U – Attività degli studi legali, per l’attività di cui alla lettera h).
Modelli Isa Redditi 2025
Scarica qui i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2024, approvati con provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025:
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Commercio
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Agricoltura
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Manifatture
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Professionisti
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Servizi
Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA): cosa sono e quali benefici offrono
Gli Indicatori Sintetici di Affidabilità (ISA) sono strumenti di compliance fiscale introdotti per rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria. Il loro obiettivo è favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, incentivare l’adempimento degli obblighi tributari e migliorare il rapporto tra cittadini e fisco.
Gli ISA si basano su una serie di indicatori che valutano la normalità e la coerenza della gestione di un’impresa o di un’attività professionale, considerando diverse basi imponibili. Il contribuente, applicando gli ISA in sede di dichiarazione, può determinare il proprio livello di affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10, dove 10 rappresenta il massimo grado di affidabilità.
Un punteggio alto negli ISA garantisce una serie di agevolazioni, tra cui:
- Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti fino a:
- 70.000 euro annui per l’IVA
- 50.000 euro annui per imposte dirette e IRAP
- Esonero dal visto di conformità e dalla prestazione della garanzia per rimborsi IVA fino a 70.000 euro annui
- Esclusione dalla disciplina delle società non operative (art. 30, Legge n. 724/1994)
- Esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici (art. 39, DPR n. 600/1973 e art. 54, DPR n. 633/1972)
- Riduzione dei termini di accertamento di almeno un anno per redditi d’impresa e di lavoro autonomo (art. 43, DPR n. 600/1973 e art. 57, DPR n. 633/1972)
- Esclusione dall’accertamento sintetico del reddito complessivo (art. 38, DPR n. 600/1973), se il reddito accertabile non supera di due terzi quello dichiarato
- Esclusione della garanzia per la sospensione della riscossione (art. 47, D.lgs. n. 546/1992), per contribuenti con un’affidabilità fiscale pari almeno a 9 nei tre anni precedenti al ricorso
Grazie a questi benefici, gli ISA rappresentano un importante strumento per incentivare la trasparenza fiscale e garantire un rapporto più equilibrato tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.
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Dichiarazione 730/2025: gli adempimenti per il controllo e la liquidazione
Con Provvedimento del 12.03.2025 n. 120707, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale nell’anno 2025 da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.
In particolare, nel documento allegato al provvedimento, vengono descritti gli adempimenti che:
- i sostituti di imposta,
- i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali)
- ed i Centri di Assistenza Fiscale
devono effettuare per il controllo e la liquidazione del modello 730.
Tali operazioni vengono descritte seguendo l’ordine di esposizione dei quadri contenuti nel Mod. 730. Per ogni quadro vengono riportati:
- il dettaglio dei controlli formali da operare relativamente ai dati comunicati dal contribuente;
- le modalità di calcolo per la determinazione dei redditi e della relativa imposta;
- le modalità di calcolo dell’eventuale Addizionale regionale all’IRPEF;
- le modalità di calcolo dell’eventuale Addizionale comunale all’IRPEF;
- le modalità di calcolo dell’eventuale acconto dovuto sui redditi soggetti a tassazione separata.
Scarica il testo della Circolare con le istruzioni (Allegato C)
Con lo stesso provvedimento sono state inoltre approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2025, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
Allegati: -
Tabella Unica Nazionale per risarcimento danni da macrolesioni
In Gazzetta ufficiale del 18 febbraio 2025 è stata pubblicata la Tabella Unica Nazionale (Tun) per il risarcimento delle macrolesioni derivanti da sinistri stradali e responsabilità sanitaria, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 13 gennaio 2025.
Vengono cosi definite le nuove regole per la liquidazione dei danni non patrimoniali da lesioni di «non lieve entità», che comportano menomazioni gravi comprese tra 10 e 100 punti di invalidità biologica.
La Tabella Unica (Tun) entrerà in vigore il 5 marzo 2025 e si applicherà ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente a tale data.
Da sottolineare che la Tun introduce novità nel risarcimento del danno morale e temporaneo, con valori giornalieri inferiori rispetto a quelli milanesi.
Inoltre manca ancora la tabella dei baremes medico-legali prevista dall'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, che potrebbe influenzare la valutazione delle menomazioni psicofisiche.
TUN e tabelle coefficienti 2025
In particolare sono allegate al testo del decreto per l'applicazione ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entita':
- conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonche'
- conseguenti all'attivita'dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata:
- le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all'allegato I;
- la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,- tabella del danno biologico, di cui all'allegato II, tabella 1;
- la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n.209 del 2005 – tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all'allegato II, tabella 2.
Resta invece da aggiornare la tavola 1.B., riportata nell'allegato I sulla base di nuovi dati ISTAT. Per questo è previsto un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
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Retribuzioni minime e massimali contributivi 2025
Con la Circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, l'INPS illustra il limite di retribuzione giornaliera dei dipendenti ai fini contributivi per l'anno 2025, aggiorna anche gli altri parametri necessari per il calcolo delle contribuzioni dovute in ambito previdenziale e assistenziale e fornisce le istruzioni ai datori di lavoro per la regolarizzazione del mese di gennaio.
In particolare, per la generalità dei lavoratori, il minimale di retribuzione giornaliera per il 2025 è fissato a 57,32 euro.
Il minimale orario ai fini contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale ammonta a 8,60 euro.
Al penultimo paragrafo una tabella di riepilogo dei principali valori e l'indice completo dei contenuti della circolare.
Retribuzioni minime ai fini contributii: le regole
L'istituto ricorda che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.
Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Retribuzioni minime e massimali contributivi – Indice
Retribuzioni minime e massimali contributivi 2025
Descrizione Importo (Euro) Minimale di retribuzione giornaliera 57,32 Minimale di retribuzione oraria per contratti a tempo parziale 8,60 Retribuzioni convenzionali in genere 31,85 Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1% 55.448,00 annui (4.621,00 mensili) Massimale annuo della base contributiva e pensionabile 120.607,00 Importo a carico dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 2.508,04 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato 120,00 Anno 2025
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione
603,40
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
241,36
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*)
12.551,00
INDCE COMPLETO
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)
3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)
3.3 Lavoratori a domicilio
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
10.3 Precisazioni
10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
11. Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
11.1 Lavoratori sportivi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
11.2 Lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
11.3 Precisazioni
12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
12.1 Precisazioni
12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2025
Regolarizzazione contributiva gennaio 2025
I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2025 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo :
- senza oneri aggiuntivi,
- entro il giorno 16 APRILE 2025 ( terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare)
Ai fini della regolarizzazione:
- i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2025 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
- Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, il valore della quota da recuperare deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento> della <ListaPosPA>, preceduto dal segno negativo; anche in questo caso, come già illustrato nel paragrafo 5, il valore indicato in tale elemento non deve essere ricompreso nell’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica.