-
Tabelle ACI 2026 per il calcolo del fringe benefit pubblicate in Gazzetta
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23.12.2025 Suppl. Ordinario n. 40, il comunicato con cui l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia per il 2026, utili per la determinazione del fringe benefits, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.
Il beneficio tassabile è imponibile per il lavoratore sia ai fini fiscali che previdenziali e si desume dalle tabelle ACI pubblicate ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.
Scarica le Tabelle ACI 2026 in formato excel per tipologia di veicolo.
Le tabelle ACI valide per il 2026
Le tabelle ACI valide per il 2026 sono suddivise in:
- Autoveicoli in produzione cosi distinte:
- autoveicoli a Benzina,
- autoveicoli a Gasolio,
- autoveicoli a Benzina-GPL,
- autoveicoli ibrido-Benzina,
- autoveicoli ibrido-Gasolio,
- autoveicoli ibridi plug-in;
- autoveicoli elettrici.
- Autoveicoli fuori produzione ugualmente distinti in base alla modalità di alimentazione:
- autoveicoli a Benzina,
- autoveicoli a Gasolio,
- autoveicoli a Benzina-GPL, Benzina-Metano e Metano esclusivo
- autoveicoli ibrido-Benzina,
- autoveicoli ibrido-Gasolio,
- autoveicoli ibridi plug-in,
- Autoveicoli elettrici.
- Motoveicoli.
- Autocaravan.
Scarica qui le Tabelle ACI 2026 in pdf
Ricordiamo che l’ACI (www.aci.it) elabora due tipologie di tabelle:
- le tabelle che riportano i costi chilometrici di esercizio correlati all’effettuazione di trasferte per conto dell’azienda con impiego dell’auto propria da parte del dipendente o collaboratore;
- le tabelle contenenti i fringe benefits imponibili in capo al dipendente o collaboratore, al quale l’azienda concede il veicolo aziendale in uso promiscuo (aziendale e privato).
Le prime vengono pubblicate dall’ACI due volte l’anno (all’incirca a marzo e a settembre), mentre le seconde, ovvero quelle indicate nel presente articolo, sono pubblicate una volta l’anno entro il 31/12.
Fringe benefit auto aziendali: criteri di determinazione nel 2026
Anche per il 2026 resta confermato il meccanismo di tassazione basato su:
- costo chilometrico ACI × 15.000 km;
- applicazione della percentuale prevista dalla normativa vigente.
Le tabelle ACI 2026 includono:
- autovetture benzina e gasolio;
- veicoli benzina-GPL e ibridi benzina-GPL;
- veicoli ibridi benzina (mild, full e plug-in);
- autovetture elettriche, per le quali continua ad applicarsi la percentuale agevolata del 25%.
Il valore così determinato costituisce reddito di lavoro dipendente, da assoggettare a:
- IRPEF;
- contributi previdenziali.
Uso promiscuo dell’auto e rilevanza delle nuove Tabelle ACI 2026
Le Tabelle ACI 2026 devono essere utilizzate:
- per i veicoli assegnati ai dipendenti nel corso del 2026;
- per i veicoli già in uso negli anni precedenti, se il contratto prevede il ricalcolo annuale del fringe benefit.
Resta ferma la regola secondo cui il fringe benefit è determinato a prescindere dall’effettiva percorrenza e non rilevano i chilometri realmente percorsi dal dipendente.
Fringe benefit, trasferte e tracciabilità delle spese: il nuovo quadro fiscale
Accanto all’aggiornamento delle Tabelle ACI, assume particolare rilievo il nuovo regime di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza, chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la recente Circolare n. 15/2025. In base ai recenti chiarimenti:
- le spese di trasferta rimborsate al dipendente sono deducibili e non imponibili solo se tracciabili;
- la tracciabilità è richiesta anche per le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute in missione;
- i pagamenti devono avvenire tramite strumenti tracciabili (carte, bonifici, app di pagamento).
La mancata tracciabilità può comportare quindi l'indeducibilità del costo per il datore di lavoro e la possibile riqualificazione fiscale in capo al dipendente.
Allegati: - Autoveicoli in produzione cosi distinte:
-
Tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza: i chiarimenti dell’Agenzia
Con la Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro organico e sistematico dei nuovi obblighi di tracciabilità delle spese relative a trasferte, missioni e spese di rappresentanza, introdotti dal D.lgs. n. 192/2024, dalla Legge di Bilancio 2025 e dal DL n. 84/2025, convertito dalla legge n. 108/2025.
Il documento chiarisce in modo puntuale quando le spese sono fiscalmente rilevanti o deducibili, distinguendo tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e reddito d’impresa, con particolare attenzione all’uso di pagamenti tracciabili e alla decorrenza delle nuove regole .
Trasferte dei lavoratori dipendenti: cosa cambia dal 2025
Per i lavoratori dipendenti, la circolare interviene sull’articolo 51 del TUIR, chiarendo che:
- per le trasferte all’interno del territorio comunale, i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto non concorrono al reddito se comprovati e documentati, senza più l’obbligo di documenti “provenienti dal vettore”;
- rientrano ora tra le spese non imponibili anche:
- indennità chilometriche calcolate secondo le tabelle ACI;
- pedaggi autostradali;
- parcheggi, purché documentati in modo univoco.
La nuova disciplina si applica ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025, anche se riferiti a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente, in applicazione del principio di cassa allargato.
Pagamenti tracciabili e utilizzo di taxi e NCC
Un passaggio centrale della circolare riguarda l’obbligo di pagamento tracciabile per alcune tipologie di spesa. In particolare, vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati tramite taxi o NCC:
- non concorrono al reddito del dipendente solo se pagati con:
- bonifico bancario o postale;
- carte di credito, debito o prepagate;
- altri strumenti tracciabili ex art. 23 del D.lgs. n. 241/1997.
Sono esclusi dall’obbligo di tracciabilità:
- i biglietti di trasporto pubblico di linea (treno, aereo, autobus);
- le indennità chilometriche.
Dopo le modifiche del DL fiscale 2025, l’obbligo di tracciabilità vale solo per le spese sostenute in Italia, per le trasferte all’estero, il requisito non è richiesto.
Lavoratori autonomi: rimborsi, deducibilità e nuove deroghe
La circolare dedica un’ampia sezione ai redditi di lavoro autonomo, alla luce della riscrittura dell’articolo 54 del TUIR. I principali chiarimenti sono:
- i rimborsi analitici delle spese sostenute per conto del committente non concorrono al reddito;
- tuttavia, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o NCC sostenuti in Italia, i rimborsi diventano imponibili se il pagamento non è tracciabile;
- se tali spese non vengono rimborsate, restano deducibili dal reddito del professionista solo se pagate con strumenti tracciabili.
Particolare attenzione viene posta alle decorrenze differenziate, introdotte per tutelare l’affidamento del contribuente, con applicazione graduale delle nuove regole tra 1° gennaio e 18 giugno 2025.
Reddito d’impresa e spese di rappresentanza
Per le imprese, la circolare chiarisce che:
- le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o NCC, sostenute in Italia per trasferte dei dipendenti, sono deducibili solo se tracciabili;
- lo stesso principio vale per i rimborsi analitici;
- l’obbligo di tracciabilità non si applica alle spese sostenute all’estero.
Novità rilevanti anche per le spese di rappresentanza, che:
- sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili;
- restano soggette ai requisiti di inerenza e congruità;
- non includono spese di pubblicità e sponsorizzazione, che seguono regole diverse.
L’obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza vale anche se sostenute all’estero.
Allegati: -
IVA nei servizi di logistica e trasporto: chiarimenti sul regime transitorio opzionale
Con la Circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro organico di chiarimenti sul regime transitorio opzionale IVA introdotto dalla legge di bilancio 2025 per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica.
Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha modificato l’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del DPR n. 633/1972, estendendo il meccanismo dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi rese, tramite appalto o rapporti assimilati, nei confronti di imprese del settore logistico e dei trasporti.
Tuttavia, l’efficacia del reverse charge “a regime” è subordinata all’autorizzazione del Consiglio UE ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva IVA, in attesa, il legislatore ha introdotto un regime transitorio opzionale, oggetto dei chiarimenti della circolare in commento.
Scarica il testo della Circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025
Il documento di prassi si inserisce in un contesto normativo finalizzato al contrasto dell’evasione IVA in comparti caratterizzati da filiere complesse e frequenti rapporti di appalto e subappalto, chiarendo ambito applicativo, soggetti interessati, modalità operative, durata dell’opzione e rapporti con altri regimi speciali.
In cosa consiste il regime transitorio opzionale
Il regime transitorio consente, su opzione congiunta di prestatore e committente, che:
- l’IVA sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore;
- entrambi i soggetti siano solidalmente responsabili dell’imposta.
Non si tratta quindi di un vero reverse charge, ma di un meccanismo speciale di assolvimento dell’imposta che anticipa, in parte, gli effetti della futura disciplina strutturale.
L’opzione può essere esercitata anche nei rapporti di subappalto, e ciascun rapporto contrattuale è autonomo rispetto agli altri, senza che sia necessario che tutta la filiera aderisca al regime.
Ambito oggettivo e ambito soggettivo
Il regime riguarda le prestazioni di servizi diverse da quelle già soggette a reverse charge ai sensi delle lettere da a) ad a-quater) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR IVA, rese:
- tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati o rapporti analoghi;
- nei confronti di imprese che operano nei settori del trasporto, movimentazione merci e logistica.
Sono escluse:
- le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni soggette a split payment;
- i servizi di trasporto di persone.
Ambito soggettivo e codici ATECO
La circolare chiarisce che, ai fini dell’individuazione dei committenti ammessi al regime, occorre fare riferimento alla classificazione ATECO 2025 – sezione H (Trasporto e magazzinaggio). Tra i codici richiamati figurano, a titolo esemplificativo:
- trasporto merci su strada, ferroviario, marittimo e aereo;
- magazzinaggio e deposito;
- movimentazione merci;
- servizi di logistica.
È ammessa l’opzione anche se il codice ATECO non risulta ancora formalmente aggiornato, purché l’attività svolta rientri sostanzialmente tra quelle agevolate, fermo restando l’obbligo di successivo adeguamento.
Modalità operative: fatturazione, versamenti e registrazioni
Dal punto di vista operativo, la circolare fornisce indicazioni puntuali:
- fattura: è emessa dal prestatore con IVA esposta, indicando l’annotazione
“Opzione IVA a carico del committente ex art. 1, comma 59, legge n. 207/2024”; - versamento IVA: è effettuato dal committente tramite modello F24, senza compensazione, entro il 16 del mese successivo all’emissione della fattura;
- registrazioni:
- il prestatore annota la fattura nel registro IVA vendite, ma l’imposta non confluisce nelle liquidazioni;
- il committente registra la fattura nel registro IVA acquisti ed esercita il diritto alla detrazione.
Sono previsti specifici codici tributo e identificativi per consentire il corretto tracciamento dei versamenti e della responsabilità solidale.
Durata dell’opzione e comunicazione all’Agenzia
L’opzione ha durata triennale, non è revocabile ed è esercitata mediante apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate (scarica qui il modello con le relative istruzioni), da parte del committente. L’opzione:
- riguarda i singoli contratti indicati nella comunicazione;
- decorre dalla data di trasmissione del modello;
- può essere estesa, con nuove comunicazioni, a contratti ulteriori stipulati tra le stesse parti.
-
Regime transfrontaliero di franchigia IVA per piccole imprese: i chiarimenti dell’Agenzia
Con la Circolare n. 13/E del 16 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate illustra le regole operative del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese, introdotto dal D.lgs. 180/2024 (recepimento Direttive UE 2020/285 e 2022/542) e applicabile dal 1° gennaio 2025.
Il regime consente, a determinate condizioni, di effettuare operazioni “in esenzione” in uno o più Stati membri UE diversi da quello di stabilimento, tramite identificazione con suffisso “EX”.
Come funziona in sintesi il regime transfrontaliero
La logica del regime è “semplice”:
- operazioni attive (output): l’impresa ammessa non addebita l’IVA nelle cessioni/servizi effettuati nello Stato di esenzione;
- operazioni passive (input): l’impresa non detrae l’IVA sugli acquisti riferibili alle operazioni in franchigia;
- il regime riguarda le sole operazioni attive, mentre sugli acquisti possono restare obblighi IVA ordinari (es. reverse charge, acquisti intracomunitari), che possono comportare identificazioni IVA nello Stato interessato.
Un punto operativo importante chiarito dall'Agenzia delle Entrate, è che in uno stesso Stato membro non si può “spezzare” il comportamento (franchigia su alcune operazioni e regime ordinario su altre), si può però scegliere in quali Paesi applicare la franchigia e in quali operare con regole ordinarie.
Soglie e requisiti per accedere al regime transfrontaliero
Per accedere e restare nel regime transfrontaliero occorre rispettare due soglie:
- soglia UE (complessiva): 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione europea;
- soglia nazionale dello Stato di esenzione: ogni Paese ha la sua (massimo 85.000 euro), in Italia la soglia massima è 85.000 euro.
La circolare evidenzia che il regime è riservato a soggetti stabiliti nell’Unione europea, non possono aderire soggetti extra-UE (anche se operano tramite stabili organizzazioni in UE) e, ai fini del regime, contano i criteri di “stabilimento” previsti dalla normativa UE.
La circolare dedica un passaggio molto operativo al calcolo del volume d’affari UE e di quello attribuibile ai singoli Stati, perché da qui dipende l’accesso/permanenza.
Cosa concorre (in generale)
Concorre, in modo ampio, il valore annuo (al netto IVA) delle cessioni e prestazioni effettuate nel territorio UE, imputate a ciascuno Stato in base alle regole di territorialità. Esempi richiamati per l’Italia: cessioni e servizi nazionali, esportazioni, cessioni intracomunitarie.Le vendite a distanza intracomunitarie possono confluire nel volume d’affari “Italia” solo in alcune condizioni (es. soglia 10.000 euro e assenza di opzione per imposizione nello Stato di destinazione), altrimenti confluiscono nello Stato di destinazione.
Cosa NON concorre (esclusioni)
Non concorrono, tra l’altro:- cessioni di beni d’investimento materiali o immateriali;
- alcune operazioni esenti ex art. 10 (con le eccezioni indicate) salvo accessorietà.
Soggetti stabiliti in Italia che vogliono la franchigia in altri Paesi UE: la procedura “EX”
Per i soggetti stabiliti in Italia, l’ammissione al regime negli Stati di esenzione richiede:
- invio di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate che entro 15 giorni dalla ricezione, trasmette la richiesta agli Stati di esenzione. Entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione, in caso di esito positivo, assegna il suffisso EX (aggiunto alla partita IVA).
- rispetto soglia 100.000 euro UE (anno precedente e anno in corso fino alla data di invio);
- rispetto delle soglie/condizioni dello Stato di esenzione richiesto.
La circolare chiarisce che, se consentito dallo Stato di esenzione, possono accedere anche soggetti che non applicano il forfetario in Italia (ad es. società/enti o persone fisiche in ordinario).
Comunicazioni trimestrali: obbligo anche a “zero”
I soggetti stabiliti in Italia ammessi al regime devono trasmettere una comunicazione trimestrale con il valore delle operazioni (o l’assenza di operazioni):
- in Italia;
- in ciascun altro Stato membro (anche quelli dove operano in regime ordinario).
La comunicazione trimestrale è trasmessa all’Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando l'apposito modello, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre (30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio).
Allegati:Trimestre di riferimento Termine ultimo di trasmissione gennaio – febbraio – marzo 30 aprile aprile – maggio – giugno 31 luglio luglio – agosto – settembre 31 ottobre ottobre – novembre – dicembre 31 gennaio dell’anno successivo Si evidenzia che il termine per la presentazione non viene spostato al primo giorno lavorativo successivo qualora ricada di sabato o in un giorno festivo
La circolare richiama inoltre, il profilo sanzionatorio per omissioni/irregolarità della comunicazione (richiamo all’art. 11, D.lgs. 471/1997, con nota di trasfusione nel TU sanzioni dal 2026).
L’inosservanza del termine di presentazione della comunicazione è punibile ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con nota di trasfusione nel TU sanzioni dal 2026, il quale stabilisce che «sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni: omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri (…)».
-
Semplificazioni per le imprese: cosa prevede il nuovo disegno di legge 2025
Pubblichiamo la bozza del disegno di legge sulle misure di semplificazione per le imprese (approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 agosto 2025) già predisposta per la bollinatura. Si tratta di un provvedimento organico che interviene su quattro macro-aree: fisco, lavoro, ambiente e attività economiche. L’obiettivo è ridurre oneri burocratici, velocizzare i procedimenti amministrativi e facilitare l’operatività delle imprese, con norme applicabili già dopo la definitiva approvazione parlamentare.
Di seguito un’analisi dei contenuti principali del DDL, articolo per articolo, sulla base del testo ufficiale .
Misure di semplificazione in materia fiscale
Transizione 4.0 e 5.0: nuovo codice identificativo in fattura (art. 1)
Il DDL interviene sugli obblighi documentali per fruire dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0.
Sparisce l’obbligo di riportare in fattura il riferimento normativo: sarà sufficiente indicare un codice identificativo dell’investimento, stabilito con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati dopo la pubblicazione del provvedimento attuativo.
Dichiarazioni fiscali scartate: niente sanzione se ritrasmesse entro 5 giorni (art. 2)
Viene introdotta un’importante semplificazione:
- se una dichiarazione inviata nei termini è scartata dal sistema,
- non si applica la sanzione,
- purché venga ritrasmessa correttamente entro un massimo di 5 giorni, termine che sarà definito da decreto MEF.
La stessa disciplina si applica alle sanzioni del Testo Unico sulle violazioni tributarie.
Premi in beni e servizi non imponibili IVA: imposta sostitutiva al 20% (art. 3)
L’imposta sostitutiva del 20% sui premi è versata entro il 16 del mese successivo al pagamento o all’emissione della fattura, semplificando la tempistica per le imprese.
Acquiescenza: ampliata la possibilità di ridurre le sanzioni (art. 4)
La rinuncia totale o parziale all’impugnazione dell’atto consente ora una riduzione a un terzo delle sanzioni con regole più flessibili, fatta eccezione per le violazioni con documentazione falsa o fatture inesistenti.
Misure in materia di lavoro
CIG: obbligo di comunicazione per attività lavorative parallele (art. 5)
Il lavoratore in CIG deve informare il datore di lavoro preventivamente o contestualmente all’avvio di un’altra attività lavorativa.
ITS Academy: più flessibilità per i docenti provenienti dalle imprese (art. 6)
Gli ITS Academy possono stipulare protocolli con le imprese per includere nel corpo docente figure professionali con comprovata esperienza.
Formazione sulla sicurezza: ampliamento del personale formativo (art. 7)
Nel D.Lgs. 81/2008, articolo 45 (“Pronto soccorso aziendale”), viene aggiunto un nuovo comma 1-bis, che prevede che durante la formazione dei lavoratori, il medico competente può avvalersi, anche per la parte teorica, della collaborazione: di personale infermieristico, oppure di altro personale qualificato, purché dotato delle conoscenze teoriche previste dal programma formativo.
Modifica dell’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 151/2015 – Divieto di richiedere documenti già disponibili alla PA
Al datore di lavoro non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti e informazioni già in possesso delle amministrazioni e degli enti pubblici. Ciò significa che le amministrazioni (INPS, INAIL, ASL, Ispettorati, Ministero del lavoro, Comuni ecc.) non possono più chiedere all’azienda la produzione di documenti o informazioni che:- sono già stati trasmessi a qualche ente pubblico;
- oppure sono già archiviati in banche dati pubbliche.
Semplificazioni per attività economiche, SUAP e autorizzazioni
Contratti di sviluppo: ridotti i tempi dei procedimenti (art. 16)
Un decreto MIMIT potrà introdurre regole accelerate per concessione delle agevolazioni.
Insegne di esercizio: SCIA obbligatoria fino alla riforma del Codice della strada (art. 17)
Per installare un’insegna basta la SCIA al SUAP, con asseverazione tecnica. Prevista anche modulistica unica nazionale.
Conferenza di servizi accelerata (art. 18)
Nuova procedura “fast track”:
- 30 giorni per le PA (45 per quelle in materia ambientale e sanitaria),
- riunione telematica entro 15 giorni,
- dissenso motivato obbligatorio o scatta l’assenso.
Ulteriori semplificazioni riguardano gli apparecchi automatici e la meccatronica.
Opere vicino alla linea doganale e nel mare territoriale: silenzio assenso (art. 19)
Autorizzazione preventiva dell’Agenzia Dogane entro 30 giorni, con silenzio assenso.
Microimprese: procedura dedicata per la notifica dei data breach (art. 20)
Imprese con meno di 5 dipendenti avranno una procedura ad hoc definita dal Garante Privacy.
Semplificazioni anche per responsabili tecnici temporanei e per i provvedimenti di sospensione nei cantieri.
Circolazione stradale e abilitazione alla guida (art. 21)
Tra le novità:
- possibilità di individuare i medici delle commissioni anche tra pensionati qualificati;
- criteri più chiari per gestione dei rifiuti dopo incidenti;
- deroghe per autorizzazioni di prova di veicoli in R&S.
Navigazione: interpretazione autentica sul trasbordo del personale (art. 22)
Il trasbordo tra unità dello stesso armatore non comporta disarmo dell’unità di provenienza, se ormeggiata e sotto custodia.
Formazione FER per installatori: corsi aggiornati e attestati telematici (art. 23)
Previsti:
- corsi di aggiornamento di almeno 24 ore;
- attestati trasmessi telematicamente alle Camere di Commercio tramite modulistica standard.
Nuove regole per l’imprenditore agricolo professionale IAP (art. 24)
Per i primi 5 anni dalla domanda non è richiesto il requisito reddituale, facilitando l’avvio di nuove attività agricole.
Allegati: -
Decreto Sicurezza 2025: nuove misure per salute, sicurezza sul lavoro e protezione civile
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 il Decreto Legge n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Il provvedimento nasce per rafforzare le politiche di prevenzione, migliorare i controlli e potenziare la capacità operativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle strutture territoriali sanitarie, in risposta all’aumento degli infortuni e ai recenti eventi emergenziali.
Il decreto si articola in 21 articoli, toccando temi che spaziano dalla revisione delle aliquote INAIL alla formazione obbligatoria, fino alla proroga dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici in Toscana.
Misure per imprese e INAIL: incentivi, formazione e sicurezza
Revisione delle aliquote e bonus sicurezza
Dal 1° gennaio 2026, l’INAIL potrà rivedere le aliquote di oscillazione per andamento infortunistico, premiando i datori di lavoro virtuosi e penalizzando quelli con condanne definitive per violazioni gravi sulla sicurezza.
È inoltre prevista la revisione dei contributi agricoli, sempre nel rispetto dell’equilibrio tariffario.Rete del lavoro agricolo di qualità
Le imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità potranno accedere a una quota dei fondi INAIL destinati ai progetti di miglioramento della sicurezza.
Formazione e cultura della prevenzione
L’articolo 5 potenzia la formazione in materia di sicurezza:
- L’INAIL dovrà trasferire almeno 35 milioni di euro annui al Fondo sociale per occupazione e formazione, destinati a programmi formativi innovativi e all’uso di tecnologie immersive.
- Vengono promossi progetti specifici per settori ad alto rischio (costruzioni, logistica, trasporti) e incentivi per le PMI che adottano DPI intelligenti.
- Le competenze acquisite dai lavoratori saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Vigilanza, patente a crediti e nuove assunzioni
Appalti e subappalti: badge di cantiere e patente a crediti
Le imprese che operano in appalto e subappalto dovranno dotare i lavoratori di un badge digitale anticontraffazione, interoperabile con il sistema SIISL. Inoltre, vengono aggiornate le regole della patente a crediti prevista dal D.Lgs. 81/2008:
- decurtazioni più severe per violazioni in materia di sicurezza;
- raddoppio della sanzione pecuniaria (da 6.000 a 12.000 euro) per alcune infrazioni.
Potenziamento dell’Ispettorato del lavoro e dei Carabinieri
L’articolo 4 prevede 300 nuove assunzioni a tempo indeterminato per gli ispettori del lavoro dal 2026 al 2028 e l’aumento del contingente del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro a 810 unità complessive.
Sono stanziati oltre 16 milioni di euro annui dal 2027 per coprire costi di personale e funzionamento.Studenti, volontari e misure sociali
Sicurezza scuola-lavoro
Si estende la copertura INAIL anche al tragitto casa-scuola per gli studenti coinvolti nei percorsi di formazione duale.
Le convenzioni con le imprese ospitanti non potranno più prevedere mansioni ad alto rischio.Borse di studio per i superstiti di vittime del lavoro
Dal 2026, l’INAIL erogherà borse di studio annuali ai figli di lavoratori deceduti per infortunio o malattia professionale:
- 3.000 € per scuole primarie e secondarie di I grado;
- 5.000 € per scuole secondarie di II grado e IeFP;
- 7.000 € per università e ITS.
Protezione civile e volontariato
Una sezione dedicata (artt. 18-20) disciplina la formazione e sorveglianza sanitaria dei volontari della protezione civile, inclusi Croce Rossa e Soccorso Alpino.
È inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza per le province toscane colpite dagli eventi alluvionali del 2023.
Altre novità: norme UNI, prevenzione e semplificazioni
- aggiornamento del riferimento alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 nei modelli organizzativi aziendali (art. 10).
- adozione di linee guida per il tracciamento dei mancati infortuni e campagne nazionali di prevenzione (art. 15).
- potenziamento dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL, che potranno utilizzare parte delle sanzioni riscosse per assumere personale e finanziare attività di sorveglianza (art. 16).
- stabilizzazione del personale medico dell’INAIL e semplificazioni nei controlli (artt. 12-13).
- introduzione dell’obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro sul SIISL per le imprese che richiedono agevolazioni contributive (art. 14).
-
Flussi d’ingresso 2026-2028: il testo del DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15.10.2025 il Dpcm del 2 ottobre 2025 per le quote triennali di ingresso per lavoratori stranieri nel periodo 2026-2028, introducendo criteri semplificati e orientati a semplificare la procedura di domanda.
Come di consueto il provvedimento include sia ingressi all’interno delle quote (subordinato stagionale e non stagionale, lavoro autonomo) sia al di fuori delle quote, ad esempio in caso di accordi di rimpatrio o per rifugiati.
La programmazione dei flussi ha tenuto conto delle criticità riscontrate anche con il dpcm 2023-205 e si basa sui seguenti elementi principali:
- analisi triennale del fabbisogno occupazionale;
- estensione delle quote relative ai settori ATECO più critici (tra cui agricoltura, costruzioni, logistica, ristorazione, sanità);
- riserve di quote per campagne contro l’immigrazione irregolare;
- canali preferenziali per apolidi, rifugiati e discendenti di italiani all’estero.
È prevista come di consueto una formazione nei Paesi di origine e conversione in lavoro dei permessi rilasciati per studio o formazione professionale.
Vediamo più in dettaglio il contenuto del decreto.
Quote complessive e settori ammessi
Il decreto prevede il numero massimo di ingressi previsti nel triennio pari a 497.550 unità, suddivisi equamente ogni anno.
La ripartizione distingue fra lavoro subordinato stagionale e non stagionale, e lavoro autonomo, con riserve per categorie specifiche come rifugiati e discendenti di italiani.
Ecco il dettaglio completo in tabella:
Anno Totale Quote Subordinato non stagionale Stagionale Autonomo Riserve speciali (rifugiati, discendenti, assistenza) 2026 164.850 76.200 88.000 650 13.970 (assistenti, rifugiati, discendenti) 2027 165.850 76.200 89.000 650 14.370 2028 166.850 76.200 90.000 650 14.570 Per il lavoro subordinato non stagionale, si accede tramite quote riservate a lavoratori provenienti da:
- Paesi già convenzionati e Nuovi Paesi con cui l’Italia concluderà accordi tra 2026 e 2028 (con crescita annuale: 18.000 nel 2026, fino a 34.000 nel 2028). v. tabella 2
- Le categorie per il lavoro autonomo includono imprenditori con investimenti minimi, liberi professionisti riconosciuti, amministratori societari, artisti e startupper.
Settori ammessi per lavoro subordinato non stagionale
Settori Agricoltura, silvicoltura e pesca Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco Industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature Industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo Altre industrie (codici ATECO 16–22 e 26–33) Costruzioni Commercio all’ingrosso e al dettaglio Servizi di alloggio e ristorazione Servizi turistici (ATECO 55, 56, 79) Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati Altri servizi (codici ATECO K, 61, 62, 63, M, 68) tabella 2 Albania Giappone Algeria Giordania Bangladesh Guatemala Bosnia-Erzegovina India Corea del Sud Kirghizistan Costa d’Avorio Kosovo Egitto Mali El Salvador Marocco Etiopia Mauritius Filippine Moldova Gambia Montenegro Georgia Niger Ghana Nigeria Ucraina Pakistan Senegal Perù Serbia Repubblica di Macedonia del Nord Sri Lanka Sudan Tunisia Uzbekistan Procedura e date per le domande
Il decreto prevede che le domande di nulla osta per lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo debbano essere precompilate e trasmesse esclusivamente per via telematica, tramite il sistema informatico del Ministero dell’Interno. Il DPCM enfatizza un rafforzamento delle funzionalità online, con possibili aggiornamenti tecnici per la gestione più fluida dei click day.
Viene confermata e rafforzata l’obbligatorietà della verifica dell’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, da effettuarsi prima della presentazione della domanda.
Le modalità saranno definite da una successiva Circolare interministeriale (Ministero del Lavoro e Interno), ma si prevede un canale integrato con i CPI per velocizzare le risposte.
Il DPCM prevede un calendario preciso per l’invio delle domande, differenziato per tipologia di lavoro e settore. Le date saranno pubblicate annualmente con apposito decreto, ma con validità triennale della pianificazione, le aziende potranno organizzarsi in anticipo.
Le quote verranno distribuite territorialmente dal Ministero del lavoro in base ai fabbisogni rilevati, con priorità ai settori produttivi con maggiore carenza di manodopera.
Una successiva circolare congiunta dei ministeri interesati quindi definirà in dettaglio:
- tempi e modalità della precompilazione dei moduli,
- la documentazione richiesta, e
- le modalità di verifica preventiva presso i Centri per l’impiego per l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.
La bozza di decreto indica le seguenti finestre di invio per le domande
Allegati:Settore Data apertura domande Data chiusura Agricoltura (stagionale) 12 gennaio 31 dicembre anno di riferimento Turismo (stagionale) 9 febbraio 31 dicembre Non stagionale – Accordi specifici 16 febbraio 31 dicembre Altri ingressi (lavoro autonomo, rifugiati ecc.) 18 febbraio 31 dicembre Le domande non perfezionate con le necessaria documentazione entro sei mesi dal 31 dicembre saranno considerate decadute.