• Lavoro Dipendente

    Parità retributiva uomo donna: cosa cambia con il decreto sulla trasparenza salariale

    Dal 7 giugno 2026 entra in vigore il nuovo decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96 che recepisce la direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva e rafforza gli strumenti per garantire la parità di retribuzione tra uomini e donne.

    L'obiettivo è ridurre il divario salariale di genere attraverso maggiori obblighi informativi per i datori di lavoro, nuovi diritti per lavoratori e candidate/i e meccanismi di controllo più incisivi. Il provvedimento si applica sia al settore pubblico sia a quello privato e interessa i rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli a tempo determinato, part-time e dirigenziali.

    Scarica il testo del decreto legislativo 7 maggio 2026, n. 96

    Il decreto introduce un sistema articolato di obblighi informativi che si sviluppa su tre livelli: 

    • prima dell'assunzione, 
    • durante il rapporto di lavoro 
    • e, per le aziende di maggiori dimensioni, attraverso una rendicontazione periodica del divario retributivo di genere.

    Obblighi informativi prima dell’assunzione e in corso di rapporto

    L'art. 5 impone ai datori di lavoro di indicare negli avvisi e nei bandi di selezione, pubblici e privati, la retribuzione iniziale o la fascia retributiva prevista per la posizione, basata su criteri oggettivi e neutri rispetto al genere. 

    È inoltre vietato chiedere ai candidati informazioni sulle retribuzioni percepite in precedenti rapporti di lavoro, anche indirettamente tramite agenzie di selezione.

    Durante il rapporto, l'art. 6 obbliga i datori di lavoro a rendere accessibili ai lavoratori i criteri di determinazione della retribuzione e le regole per la progressione economica (i datori con meno di 50 dipendenti sono esonerati da quest'ultimo obbligo). 

    L'art. 7 riconosce a ogni lavoratore il diritto di richiedere per iscritto, entro due mesi, informazioni sui livelli retributivi medi, suddivisi per genere, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. 

    I datori di lavoro possono assolvere questo obbligo pubblicando i dati sulla propria intranet o nell'area riservata del sito aziendale. È esplicitamente vietato inserire clausole contrattuali che impediscano ai lavoratori di rendere nota la propria retribuzione.

    Reporting sul divario retributivo: obblighi, dati e scadenze per le aziende

    L'art. 9 introduce l'obbligo di rilevazione e comunicazione periodica del divario retributivo di genere, applicabile esclusivamente ai datori di lavoro con almeno 100 dipendenti.

    Cosa si misura

    Il catalogo dei dati da rilevare è analitico e comprende sette indicatori distinti:

    • il divario retributivo medio di genere, sia sulla retribuzione base sia sulle componenti complementari o variabili (bonus, premi, incentivi);
    • il divario retributivo mediano di genere, anch'esso articolato su retribuzione fissa e variabile;
    • la percentuale di lavoratrici e lavoratori che percepiscono componenti variabili;
    • la distribuzione per quartile retributivo, ossia la composizione di genere nei quattro fasce in cui si suddivide la forza lavoro dal reddito più basso al più alto;
    • il divario retributivo per singola categoria di lavoratori, disaggregato tra retribuzione base e variabile, dato quest'ultimo riservato all'accesso interno (lavoratori e loro rappresentanti) e alle autorità di vigilanza su richiesta, non alla pubblicazione generale.

    Chi certifica i dati

    L'esattezza delle informazioni deve essere confermata dal datore di lavoro previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno accesso alle metodologie di calcolo adottate.

    I gruppi societari con politica salariale unitaria possono aggregare i dati a livello nazionale, a condizione che ciò garantisca una rappresentazione più affidabile e riduca distorsioni statistiche.

    Tutti i dati vengono trasmessi all'organismo di monitoraggio istituito presso il Ministero del lavoro, che pubblica gli indicatori aggregati (lettere a–f) rendendoli confrontabili per settore, area geografica e dimensione aziendale. Il datore di lavoro può inoltre pubblicarli autonomamente sul proprio sito internet.

    Le modalità operative di raccolta e trasmissione, anche telematica, con integrazione dei dati INPS, INAIL e INL, saranno definite con uno o più decreti ministeriali da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

    Diritto di accesso e contraddittorio

    Lavoratori, rappresentanti sindacali, Ispettorato del lavoro e organismi per la parità possono richiedere al datore di lavoro chiarimenti e dettagli ulteriori sui dati comunicati. La risposta deve essere motivata entro 60 giorni; in caso di discriminazioni accertate come immotivate, il datore è tenuto a porvi rimedio. Su richiesta, devono essere forniti anche i dati relativi ai quattro anni precedenti, ove disponibili.

    Il calendario degli adempimenti è graduale e differenziato per dimensione aziendale:

    Fascia dimensionale
    Prima raccolta
    Periodicità successiva
    250 dipendenti e oltre entro 7 giugno 2027
    annuale
    150–249 dipendenti
    entro 7 giugno 2027
    ogni tre anni
    100–149 dipendenti
    entro 7 giugno 2031
    ogni tre anni

    Qualora dai dati emerga una differenza retributiva media di almeno il 5% in una categoria di lavoratori, non giustificata da criteri oggettivi e non corretta entro sei mesi, l'art. 10 obbliga il datore di lavoro a condurre con i rappresentanti dei lavoratori una valutazione congiunta delle retribuzioni, finalizzata a individuare, correggere e prevenire le disparità ingiustificate.

    Tutele, sanzioni e organismo di monitoraggio

    Sul fronte delle tutele, l'art. 12 rinvia al sistema di protezione giudiziaria previsto dal Codice delle pari opportunità (d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198), con legittimazione attiva estesa anche alle organizzazioni sindacali e alle associazioni portatrici di interesse alla parità di genere. 

    L'art. 13 applica alle discriminazioni accertate le sanzioni dell'art. 41 del medesimo Codice. È prevista tutela anti-ritorsiva per i lavoratori e i loro rappresentanti che esercitano i diritti derivanti dal decreto.

    L'art. 14 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un organismo di monitoraggio, composto da rappresentanti istituzionali, parti sociali e organismi di statistica, con il compito di raccogliere i dati, pubblicarli e trasmettere alla Commissione europea una relazione biennale a partire dal 7 giugno 2028. Le amministrazioni coinvolte operano senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica (art. 16).

    Allegati:
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Assegni nucleo familiare INPS 2026-2027 – tabelle importi FAQ e guida

    Sono state pubblicate  dall'INPS con la circolare n. 61  del  26  maggio 2026,  le  tabelle aggiornate degli 

    • importi e 
    • livelli di reddito

    degli assegni per il nucleo familiare (ANF) , previsti dal  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

    Si ricorda che la disciplina è stata  sostanzialmente modificata  dal  decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sull'Assegno Unico e universale per i figli,  misura che   ha sostituito, per i nuclei con figli e orfanili, gli assegni per il nucleo familiare.

    Le tabelle ANF  con i nuovi livelli di reddito e degli importi spettanti  rivalutatati  sulla base dell'indice ISTAT 2025 (+   1,4%  sul 2024)   quindi riguardano  i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili ovvero  le famiglie composte da:

    • coniugi, 
    •  fratelli e  sorelle,
    • nipoti.

    Si tratta in particolare delle  tabelle (DISPONIBILI QUI) relative a :

    • 19, NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
    • 20A NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO O SORELLA
    • 20B,  NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E CON UN FRATELLO O SORELLA INABILE
    • 21A NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI 
    • 21B,  NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI 
    • 21C NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI CON UN CONIUGE INABILE
    • 21D  NUCLEI MONOPARENTALI  DI CUI IL RICHIEDENTE INABILE  SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE                                        

    Le nuove  tabelle con i valori rivalutati sulla base del predetto Indice,   sono  in vigore  dal 1° luglio 2026 al 30 giugno 2027.

    L'istituto precisa che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

    Scarica le tabelle ANF ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE

    Qui le nuove tabelle ANF 2026 2027

    Qui le tabelle ANF 2025-2026

    Faq di sintesi

    Cos'è l'ANF (Assegno per il Nucleo Familiare)?

    L'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione  erogata dall'INPS ai lavoratori dipendenti e pensionati il cui nucleo familiare ha un reddito inferiore a determinate soglie. È disciplinato dal D.L. 13 marzo 1988, n. 69 (conv. L. 13 maggio 1988, n. 153).

    Qual è la differenza con gli Assegni familiari?

    Sono destinatarie invece  degli  ASSEGNI FAMILIARI , erogati direttamente dall' INPS:

    • i piccoli coltivatori diretti, per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente;
    • i coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
    • i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

    Gli assegni familiari  vengono erogati per ogni familiare vivente a carico.E’ considerato tale  il familiare che abbia redditi personali mensili non superiori ad un determinato importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.

    Gli  ANF  sono soggetti all'ISEE?

    No, sia ANF che Assegni familiari  non sottostanno al calcolo dell’indicatore Isee,   ma il diritto nasce in riferimento ai livelli di reddito, aggiornati di anno in anno dall’Inps.

     Perché dal 2022 l'ANF non riguarda più i nuclei con figli? 

    Con il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è stato introdotto l'Assegno Unico e Universale per i figli, che ha sostituito l'ANF per i nuclei familiari con figli e per i nuclei orfanili. Di conseguenza, dal 1° marzo 2022 l'ANF continua ad essere riconosciuto solo per i nuclei familiari composti da soggetti diversi dai figli.

     Chi ha diritto all'ANF nel 2026?

    Hanno diritto all'ANF i nuclei familiari che non includono figli né orfani, composti da: coniugi, fratelli, sorelle e nipoti. Rientrano ad esempio i nuclei con entrambi i coniugi e senza figli, i nuclei monoparentali senza figli, oppure nuclei composti da maggiorenni inabili diversi dai figli. 

    Di quanto sono stati rivalutati gli importi ANF per il 2026-2027?

    Gli importi e i livelli di reddito sono stati rivalutati del 1,4%, sulla base dell'indice ISTAT 2025, che registra quell' incremento rispetto al 2024. 

    Un lavoratore dipendente con il solo coniuge a carico può richiedere l'ANF?

     Sì, un lavoratore dipendente il cui nucleo familiare è composto da sé stesso e dal coniuge (senza figli) rientra tra i destinatari dell'ANF, in quanto il nucleo non comprende figli. Dovrà verificare il reddito complessivo del nucleo e la tabella di riferimento (es. tabella 21A o 21C se il coniuge è inabile).

    Scarica la guida sui redditi e uso delle tabelle

    Guida ANF 2026 reddito da considerare, uso tabelle, esempio Guida ANF 2026

  • PRIMO PIANO

    Riforma mercati dei capitali 2026: tutte le novità del D.Lgs. 47/2026 sul TUF

    Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026 (Supplemento Ordinario n. 14), è ufficialmente in vigore dal 29 aprile 2026 il Decreto Legislativo 27 marzo 2026 n. 47, che attua la riforma organica dei mercati dei capitali italiani.

    Il provvedimento dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 19 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (cosiddetta "Legge Capitali") e modifica in modo sistematico il Testo Unico della Finanza (TUF), cioè il D.Lgs. 58/1998, il Codice Civile nelle parti relative alle società per azioni, e numerose altre normative collegate.

    L'obiettivo dichiarato è rendere i mercati dei capitali italiani più competitivi, semplificare la struttura dei soggetti vigilati e rafforzare la tutela degli investitori.

    Il provvedimento incide su numerosi aspetti della disciplina dell’intermediazione finanziaria, introducendo nuove definizioni, nuovi soggetti operativi e un riordino delle competenze di vigilanza. Vediamo i principali chiarimenti in modo semplice ma approfondito.

    Il decreto nasce con un obiettivo chiaro: rendere il mercato dei capitali italiano più attrattivo e moderno, in linea con gli standard europei. Tra le finalità principali:

    • favorire l’accesso delle imprese al capitale di rischio;
    • semplificare i procedimenti autorizzativi e di vigilanza;
    • migliorare il coordinamento tra norme nazionali ed europee;
    • rafforzare la tutela degli investitori, anche attraverso l’educazione finanziaria.

    Un elemento innovativo è proprio l’inserimento, tra gli obiettivi della vigilanza, della promozione dell’educazione finanziaria, riconosciuta come leva fondamentale per un mercato più efficiente.

    La riforma dei gestori di fondi di investimento

    La nuova distinzione tra gestori "autorizzati" e gestori "sotto soglia registrati"

    Forse la novità più rilevante per gli operatori del settore è la ridefinizione completa della mappa dei soggetti abilitati alla gestione collettiva del risparmio. Il decreto introduce una distinzione netta tra:

    • Gestori autorizzati: SGR autorizzate, SICAV e SICAF in gestione interna autorizzate, società di partenariato in gestione interna autorizzate, gestori di ELTIF, gestori di FCM, gestori di fondi EuVECA e EuSEF italiani. Sono iscritti in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia e sottoposti alla piena vigilanza prudenziale.
    • GEFIA sotto soglia registrati: SGR sotto soglia registrate, SICAF sotto soglia registrate e società di partenariato sotto soglia registrate. Sono soggetti che gestiscono FIA entro soglie dimensionali predefinite (100 milioni di euro oppure 500 milioni se i FIA non ricorrono alla leva finanziaria e non consentono il rimborso nei primi cinque anni), iscritti in un apposito registro tenuto dalla Banca d'Italia, con obblighi molto più snelli e vigilanza limitata.

    I GEFIA sotto soglia registrati devono obbligatoriamente indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni pubblicitarie che non sono autorizzati né sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia e alla vigilanza di trasparenza della Consob. È una tutela importante per i risparmiatori.

    La nuova "Società di partenariato"

    Una delle novità più rilevanti è l’introduzione di un nuovo veicolo di investimento: la società di partenariato.
    Si tratta di un OICR chiuso costituito in forma di società in accomandita per azioni, con sede legale e direzione generale in Italia, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo nelle forme del private equity e del venture capital.

    La partecipazione alla società di partenariato è riservata agli investitori professionali e, in determinate condizioni, a investitori non professionali che sottoscrivano quote per almeno 500.000 euro e dimostrino di disporre di un portafoglio finanziario non inferiore a 5 milioni di euro.

    La società di partenariato può essere:

    • in gestione interna autorizzata (iscritta all'albo della Banca d'Italia);
    • sotto soglia registrata (iscritta nel registro dei GEFIA sotto soglia);
    • in gestione esterna (con gestore esterno designato).

    I FIA riservati gestiti dai soggetti sotto soglia

    I GEFIA sotto soglia registrati possono gestire esclusivamente FIA riservati in forma chiusa, con alcune limitazioni importanti:

    • il patrimonio deve essere investito in attività diverse dai crediti (con la sola eccezione dei prestiti di azionista);
    • non possono assumere il ruolo di cedenti, prestatori originari o veicolo di cartolarizzazione;
    • non possono istituire strutture master-feeder.

    Le novità sul governo societario delle quotate

    Il D.Lgs. 47/2026 introduce la possibilità, anche per le società quotate, di prevedere modalità esclusivamente telematiche di svolgimento dell'assemblea. Lo statuto può fissare la modalità esclusiva. In alternativa, l'organo di amministrazione può deliberare il ricorso esclusivo alla telecomunicazione o al rappresentante designato dalla società, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti.

    I soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale hanno tuttavia sempre il diritto di chiedere che l'assemblea si svolga in presenza fisica.

    Attenzione: queste nuove norme sulle assemblee si applicano alle assemblee da svolgersi successivamente al 30 settembre 2026.

    Riduzione dei termini per integrare l'ordine del giorno (art. 126-bis TUF)

    I termini per chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno sono ridotti: da dieci a tre giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione (ovvero da cinque a due giorni nel caso di convocazione abbreviata).

    Le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno diventano una facoltà separata, riservata ai soli soci che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale, con termini autonomi (dieci giorni dall'avviso).

    Governance interna e organo di controllo

    Il decreto riforma il sistema dei controlli societari nel Codice Civile, introducendo nuovi articoli (dal 2396-bis al 2396-novies) che disciplinano in modo organico i doveri, i poteri e le cause di ineleggibilità dell'organo di controllo, validi per tutti e tre i sistemi di amministrazione e controllo.

    In particolare:

    • si introducono norme specifiche per il consiglio di sorveglianza (sistema dualistico) e il comitato per il controllo sulla gestione (sistema monistico);
    • la terminologia "sistema dualistico" è sostituita ovunque con "sistema con consiglio di sorveglianza" e "sistema monistico" con "sistema con comitato per il controllo sulla gestione".

    Voto maggiorato e limiti applicativi (art. 127-quinquies TUF)

    Il diritto di voto maggiorato non ha effetto (e le azioni attribuiscono un solo voto) per le delibere assembleari aventi ad oggetto:

    • fusioni che comportino l'esclusione dalla quotazione;
    • trasferimento della sede all'estero;
    • acquisto totalitario su autorizzazione dei soci (nuovo art. 112-bis);
    • operazioni di delisting;
    • trasferimento su un sistema multilaterale di negoziazione.

    Analoga limitazione vale per le azioni a voto plurimo.

    Emittenti di nuova quotazione (artt. 154.1 – 154.5 TUF)

    Viene introdotta una disciplina speciale per gli "emittenti di nuova quotazione", che possono scegliere di applicare regole più flessibili su:

    • elezione degli organi: possibilità di elezione per singolo candidato invece del voto di lista;
    • modifiche dello statuto: quorum deliberativi ridotti;
    • diritto di recesso: possibilità di escluderlo per alcune tipologie di delibere;
    • operazioni con parti correlate: soglie di esenzione ampliate.

    Questa disciplina è disponibile anche per le PMI già quotate che non abbiano superato il limite di capitalizzazione nei tre esercizi precedenti, con un regime transitorio di due anni.

    La politica di remunerazione dei vertici aziendali (art. 123-ter TUF)

    Il D.Lgs. 47/2026 interviene in modo significativo sull'art. 123-ter TUF, ridisegnando la disciplina della politica di remunerazione nelle società quotate su diversi fronti.

    Sul perimetro soggettivo, la nuova lettera a) del comma 3 estende esplicitamente la politica di remunerazione ai componenti degli organi di controllo, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., e, salvo diversa previsione statutaria, ai dirigenti con responsabilità strategiche. Si tratta di un ampliamento rispetto al regime previgente, che consentiva alle società maggiore discrezionalità nell'escludere tali categorie.

    Sul carattere vincolante del voto assembleare, il decreto introduce un'importante flessibilità: la deliberazione assembleare sulla politica di remunerazione è vincolante salvo che lo statuto non disponga diversamente (nuovo comma 3-ter). Le società possono dunque optare per un regime non vincolante, ma in tal caso sono tenute a rendere pubblico l'esito della votazione ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, e, in caso di voto contrario, a sottoporre una nuova politica al più tardi nella successiva assemblea annuale (nuovo comma 3-quater).

    Sul coordinamento terminologico, il riferimento al "sistema dualistico" è sostituito con "sistema con consiglio di sorveglianza", in linea con la sistematica riformata dal medesimo decreto nel Codice Civile.

    Infine, in materia di poteri regolamentari della Consob, il secondo periodo del comma 8 è riscritto in senso più flessibile: l'Autorità potrà differenziare il livello di dettaglio informativo richiesto in funzione della dimensione della società e del sistema di governance adottato, abbandonando la formulazione più rigida precedente.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione precompilata 2026: accesso, deleghe e nuovi controlli

    Con il Provvedimento n. 128479 del 30 aprile 2026, l’Agenzia delle Entrate ha definito in modo dettagliato le modalità di accesso alla dichiarazione precompilata 2026, introducendo chiarimenti operativi rilevanti per contribuenti, intermediari e sostituti d’imposta.

    Il provvedimento disciplina non solo l’accesso ai modelli 730 e Redditi PF precompilati, ma anche i flussi informativi, le deleghe e le modalità di consultazione dei dati utilizzati, con importanti implicazioni pratiche per CAF e professionisti.

    Qui il testo completo del Provvedimento con Allegati.

    Il provvedimento è rivolto a una platea molto ampia, dal singolo contribuente che intende accedere da solo alla propria precompilata, al professionista (commercialista, consulente del lavoro) o al CAF che la gestisce per conto del cliente, fino agli intermediari abilitati alla trasmissione telematica. È accompagnato da tre allegati tecnici: l'Allegato A (specifiche tecniche per la richiesta via file), l'Allegato B (fornitura modello 730) e l'Allegato C (fornitura modello Redditi PF), nonché da un Allegato 1 che costituisce lo schema del foglio informativo.

    La precompilata viene resa disponibile a due macro-categorie di contribuenti persone fisiche:

    • Titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati con accesso a partire dal pomeriggio del 30 aprile 2026.
    • Tutti gli altri contribuenti persone fisiche (lavoratori autonomi, professionisti, titolari di redditi d'impresa, ecc.) con accesso a partire dal 20 maggio 2026.

    Questa seconda categoria include i soggetti in regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i contribuenti in regime forfetario, per i quali l'AdE utilizza anche i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici.

    Accesso diretto e deleghe per l’accesso tramite intermediari

    Il contribuente accede autonomamente all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate mediante:

    • SPID
    • CIE – Carta d'Identità Elettronica
    • CNS – Carta Nazionale dei Servizi
    • Credenziali Entratel/Fisconline per i soggetti ancora titolati ad averle

    Una volta autenticato, il contribuente può visualizzare, stampare, accettare, modificare o integrare la dichiarazione e inviarla telematicamente. È disponibile una modalità semplificata per dipendenti e pensionati con un percorso guidato e linguaggio accessibile che compila automaticamente i campi del modello 730.

    Eredi e rappresentanti legali

    Gli eredi devono preventivamente abilitarsi tramite dichiarazione sostitutiva nell'area riservata (sezione "Autorizzazioni") o via PEC/ufficio. L'abilitazione è valida fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio ed è prorogata automaticamente all'anno successivo. Una volta abilitato, l'erede accede all'area riservata con le proprie credenziali, clicca su "Dichiarazione precompilata" e seleziona "Accedi alla dichiarazione in qualità di erede" — senza necessità di effettuare il cambio utenza.

    L'Agenzia mette a disposizione dell'erede una dichiarazione completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti dal de cuius e comunicati da enti esterni (spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, ecc.), nonché delle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Per le spese sanitarie, per motivi di tutela della privacy, l'erede non può accedere al dettaglio delle singole voci ma solo ai dati aggregati per tipologia, con esclusione di quelli per i quali sia stata manifestata opposizione.

    Gli eredi abilitati — per le persone decedute nel 2025 o entro il 30 settembre 2026 — possono presentare la dichiarazione utilizzando sia il modello Redditi sia il modello 730, a condizione che il de cuius nel 2025 abbia percepito redditi di lavoro dipendente, di pensione e/o alcuni redditi assimilati. Per le persone decedute dopo il 30 settembre 2026, la dichiarazione per l'anno d'imposta 2025 può essere presentata esclusivamente con il modello Redditi PF.

    Dal 2025, il rappresentante legale (genitore, tutore, amministratore di sostegno) di un soggetto che deve presentare la dichiarazione in qualità di erede può fruire del servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all'erede e procedere per suo conto all'invio della dichiarazione, a condizione di essere già preventivamente abilitato all'area riservata secondo le modalità del Provvedimento n. 332731 del 22 settembre 2023.

    Novità 2026. Il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all'erede è reso disponibile anche alla persona di fiducia dell'erede stesso, purché preventivamente abilitata secondo le stesse modalità.

    I rappresentanti legali (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali, genitori) e la persona di fiducia accedono per conto del soggetto terzo effettuando il cambio utenza nella propria area riservata: selezionano il tasto "Cambia utenza" nel box in alto a destra, scelgono il ruolo (tutore, curatore speciale, amministratore di sostegno, genitore o persona di fiducia), inseriscono il codice fiscale della persona per la quale intendono operare e selezionano il servizio "Dichiarazione precompilata".

    Novità 2026 per la persona di fiducia. Dal 2026 la persona di fiducia, se abilitata sia dal soggetto dichiarante sia dal coniuge, può inviare anche la dichiarazione dei redditi congiunta.

    Le deleghe per l'accesso tramite intermediari: cosa deve sapere il contribuente

    Per consentire a CAF, professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro con visto di conformità), sostituti d'imposta e altri intermediari di accedere alla propria precompilata, il contribuente deve conferire una delega formale.

    Contenuto obbligatorio della delega

    • Codice fiscale e dati anagrafici del contribuente
    • Anno d'imposta cui si riferisce la precompilata
    • Data di conferimento, con precisazione che da tale data è possibile accedere sia alla dichiarazione (foglio A) sia al foglio informativo riepilogativo (foglio B).

    Forme ammesse di delega

    La delega può essere acquisita in tre modalità:

    1. Cartacea o elettronica ordinaria: il soggetto acquisisce la delega con copia del documento di identità; in formato elettronico, deve essere sottoscritta nel rispetto del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).
    2. Tramite credenziali aziendali: per i sostituti d'imposta che forniscono ai dipendenti l'accesso al sistema informativo aziendale, il dipendente può delegare tramite tali credenziali.
    3. Delega digitale al CAF: i CAF convenzionati possono ricevere deleghe mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata (FEA). In questo caso, nella richiesta tramite file o web è sufficiente indicare il solo codice fiscale del contribuente, poiché gli elementi identificativi della delega sono già acquisiti dall'AdE al momento del conferimento.

    Novità 2025 – ampliamento degli intermediari per il modello Redditi PF

    Dal 2025, l'accesso ai dati precompilati del modello Redditi Persone fisiche può avvenire tramite delega non solo attraverso CAF dipendenti/pensionati e professionisti abilitati, ma anche attraverso gli altri intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 (lett. b, c, d limitatamente ai CAF per le imprese, ed e). La novità è introdotta dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 108/2024 e disciplinata dal Provvedimento n. 193922 del 23 aprile 2025.

    Tutti gli intermediari devono numerare e annotare giornalmente le deleghe acquisite in un apposito registro cronologico. La data di registrazione deve essere uguale o successiva alla data di conferimento indicata nella delega e comunque anteriore al momento della richiesta della precompilata.

    Principali modifiche rispetto alla versione precedente:

    Le correzioni più rilevanti riguardano quattro punti:

    • la previsione sulla persona di fiducia dell'erede è spostata correttamente al 2026 (nel testo originale era erroneamente indicata come novità "dal 2026" nella sezione eredi, ma poi contraddittoriamente collocata come già vigente). 
    • vengono aggiunte le due nuove novità 2026 relative alla persona di fiducia — accesso come erede e possibilità di inviare la dichiarazione congiunta. 
    • viene integrata la disciplina sull'utilizzo del modello 730 da parte degli eredi con la distinzione per data del decesso. 
    • viene chiarita la procedura operativa di accesso dell'erede (senza cambio utenza).

    Il calendario 2026: tutte le date da ricordare

    Data Evento A chi si applica
    30 aprile 2026 Disponibilità dichiarazione precompilata (modello 730) e relativo foglio informativo Lavoratori dipendenti e pensionati
    30 aprile 2026 Data a partire dalla quale si possono inviare i file di richiesta via Entratel per il modello 730 CAF, professionisti, sostituti d'imposta
    5 maggio 2026 Data di elaborazione della dichiarazione precompilata Redditi PF per soggetti con CU lavoro autonomo Autonomi e professionisti
    14 maggio 2026 Apertura invio telematico diretto del 730 precompilato Lavoratori dipendenti e pensionati
    20 maggio 2026 Disponibilità dichiarazione precompilata Redditi PF e relativo foglio informativo Tutti gli altri contribuenti PF
    20 maggio 2026 Data a partire dalla quale si possono inviare i file di richiesta via Entratel per il modello Redditi PF Intermediari, CAF, professionisti
    27 maggio 2026 Apertura invio telematico diretto del modello Redditi PF precompilato Autonomi e altri contribuenti PF
    10 novembre 2026 Termine per l'accesso tramite file o web alla precompilata 730 da parte degli intermediari CAF, professionisti, sostituti
    1° febbraio 2027 Termine per l'accesso tramite file o web alla precompilata Redditi PF da parte degli intermediari Intermediari e altri soggetti incaricati

    Precompilata 2026: in sintesi le novità principali

    Il provvedimento introduce alcune novità rispetto alla campagna dichiarativa precedente.

    • Bonus elettrodomestici nella precompilata
      Per la prima volta il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all'AdE i dati sui contributi per l'acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Attenzione: il beneficio non è cumulabile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici (art. 16, co. 2, DL n. 63/2013).
    • Contributi INPS artigiani e commercianti precaricati
      Altra novità assoluta: i contributi previdenziali versati da artigiani e commercianti, comunicati dall'INPS, entrano direttamente nella precompilata, eliminando la necessità di ricercare e inserire manualmente le quietanze.
    • Lavoratori Frontalieri (Svizzera)
      Confermato il dato relativo ai redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri con la Svizzera, trasmessi all'AdE in attuazione dell'Accordo Italia-Svizzera del 23 dicembre 2020 (in vigore dal 17 luglio 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024).
    • Redditi PF precompilato stabilizzato al 20 maggio
      Il D.Lgs. n. 81/2025 rende strutturale — non più sperimentale — la disponibilità del modello Redditi PF precompilato entro il 20 maggio di ciascun anno.
    • CU lavoro autonomo: nuova scadenza al 30 aprile
      Le Certificazioni Uniche di professionisti, agenti e mediatori devono ora pervenire all'AdE entro il 30 aprile. Le CU arrivate dopo il 15 aprile (data di elaborazione del foglio informativo) restano visibili solo nel cassetto fiscale del contribuente e vengono segnalate agli intermediari tramite apposito campo della fornitura Allegato C.
    • Persona di fiducia dell'erede abilitata alle autorizzazioni
      Dal 2026, anche la persona di fiducia dell'erede — se preventivamente abilitata — può gestire le autorizzazioni per accedere alla precompilata del de cuius, facoltà finora riservata ai soli rappresentanti legali.
    • Accesso intermediari al Redditi PF fino al 1° febbraio 2027
      Per tenere conto dei 90 giorni disponibili per l'invio tardivo, gli intermediari possono accedere via file o web alla precompilata Redditi PF fino al 1° febbraio dell'anno successivo.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto maltempo 2026 convertito in legge: tutte le misure per imprese e contribuenti

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28.04.2026 n. 97 la Legge n. 59 del 27 aprile 2026 di conversione del decreto legge 27 febbraio 2026 n. 25, recante interventi urgenti a favore dei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia, nonché misure per fronteggiare la frana di Niscemi.

    Scarica il testo del decreto legge 25 del 27.02.2026 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione. 

    Il provvedimento introduce un pacchetto articolato di misure fiscali, contributive, economiche e ambientali, con impatti rilevanti per contribuenti, imprese e professionisti. Il decreto prevede un primo importante intervento finanziario per la gestione dell’emergenza:

    • 90 milioni di euro per il 2026
    • 25 milioni per il 2027
    • ulteriori 50 milioni nel 2027 dal fondo ricostruzione.

    Le somme sono destinate al ristoro dei danni subiti da:

    • patrimonio privato
    • attività economiche e produttive.

    Di seguito una guida chiara e operativa alle principali novità.

    Sospensione di adempimenti e versamenti fiscali e contributivi

    I contribuenti che, alla data del 18 gennaio 2026, avevano residenza oppure sede legale o operativa in immobili danneggiati e sgomberati per inagibilità nei Comuni colpiti dall'emergenza beneficiano della sospensione, dal 18 gennaio al 30 aprile 2026:

    • dei versamenti tributari (Irpef, Ires, IVA, ecc.), 
    • dei contributi previdenziali e assistenziali 
    • e dei premi INAIL.

    La sospensione si estende:

    • alle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta, 
    • alle addizionali IRPEF, 
    • alle cartelle di pagamento, 
    • agli avvisi di accertamento esecutivi 
    • e agli avvisi di addebito INPS. 

    Sono esclusi dalla sospensione i versamenti relativi a dazi doganali e accise, in quanto disciplinati dalla normativa europea.

    Gli importi sospesi devono essere versati in un'unica soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza applicazione di sanzioni né interessi. 

    Per i soggetti colpiti che hanno aderito alla Rottamazione-quinquies (art. 1, commi 83 e seguenti, legge 30 dicembre 2025, n. 199), tutti i termini sono prorogati di tre mesi

    La sospensione si applica anche ai datori di lavoro, ai professionisti e ai CAF che, pur operando per conto di clienti non ubicati nelle zone colpite, abbiano sede o svolgano l'attività negli immobili interessati. 

    In sede di conversione è stato inoltre introdotto il comma 10-bis dell'art. 2, che sospende per lo stesso periodo i pagamenti dei canoni di locazione finanziaria (leasing) su edifici distrutti o inagibili e su beni mobili e immobili strumentali all'attività d'impresa.

    Sostegno al reddito dei lavoratori e degli autonomi

    I lavoratori dipendenti privati e agricoli impossibilitati a prestare attività lavorativa o a recarsi al lavoro a causa degli eventi emergenziali hanno diritto a una integrazione al reddito mensile (art. 5), erogata dall'INPS con pagamento diretto e modalità semplificate, nel limite massimo di 1.340,56 euro netti mensili (pari al massimale CIG per il 2026). 

    L'integrazione è riconosciuta per un massimo:

    • di 90 giornate per chi non può svolgere la prestazione 
    • e di 15 giornate per chi non può raggiungere il luogo di lavoro, entro il termine del 30 aprile 2026.

    La prestazione è coperta da contribuzione figurativa.

    I lavoratori autonomi e i liberi professionisti con sede nei Comuni colpiti accedono invece a una indennità una tantum (art. 6) pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, fino a un massimo complessivo di 3.000 euro.

    Il beneficio è riconosciuto anche a collaboratori coordinati e continuativi, agenti e rappresentanti di commercio, ed è erogato dall'INPS su domanda adeguatamente documentata.

    L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF né alla base imponibile previdenziale. Il limite di spesa complessivo è di 78,8 milioni di euro per il 2026. 

    Misure per le imprese: agricoltura, pesca e adempimenti sospesi

    Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura danneggiate dagli eventi ricevono sostegno attraverso gli indennizzi previsti dall'art. 9, la cui dotazione è stata incrementata in sede di conversione da 108 a 111,2 milioni di euro.

    La liquidazione sarà effettuata direttamente dall'AGEA tramite procedure automatizzate e domande precompilate, sulla base del fascicolo aziendale e del SIAN, garantendo tempi più rapidi rispetto alle ordinarie procedure del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102.

    Per le imprese con sede nei Comuni colpiti, l'art. 8 sospende termini e adempimenti nel periodo dal 18 gennaio al 31 marzo 2026; la sospensione, su modifica introdotta in conversione, è estesa esplicitamente ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. 

    Quanto all'accesso ai contributi pubblici, il comma 1-ter dell'art. 23 esclude l'applicazione dell'obbligo di previa assicurazione catastrofale per i danni derivanti da eventi non soggetti a tale obbligo; per le micro, piccole e medie imprese (definizione raccomandazione CE 2003/361/CE) il beneficio si applica anche ai danni da eventi soggetti all'obbligo, a condizione che le polizze vengano stipulate entro 60 giorni dalla percezione del contributo, pena la revoca dello stesso. 

    Il comma 1-bis dell'art. 23 prevede inoltre che, fino al 31 dicembre 2026, per l'erogazione degli indennizzi di cui agli artt. 1 e 9 del decreto non si applichino le verifiche di regolarità contributiva (DURC) né le norme sui pagamenti della PA in caso di inadempienza fiscale (art. 48-bis DPR 29 settembre 1973, n. 602).

    Deroghe all’obbligo di assicurazione catastrofale per le imprese

    Due importanti novità introdotte in conversione:

    • Deroga alla regolarità contributiva per il percepimento degli indennizzi: ai soggetti con residenza o sede nei Comuni colpiti (alla data del 18 gennaio 2026) non si applicano, fino al 31 dicembre 2026, le norme sulla verifica della regolarità contributiva (DURC) né quelle sui pagamenti delle PA in caso di inadempienze fiscali (art. 48-bis DPR 602/1973), limitatamente all'erogazione degli indennizzi previsti dagli articoli 1 e 9 del decreto.
    • Deroga all'obbligo di assicurazione catastrofale: ai contributi del decreto non si applica il vincolo dell'art. 1, comma 102, della legge 213/2023 (obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali per accedere ai contributi pubblici), se il danno deriva da eventi diversi da quelli soggetti all'obbligo assicurativo.

    Per le micro, piccole e medie imprese (definizione UE) danneggiate, la deroga si applica anche per danni da eventi soggetti all'obbligo, tenuto conto del brevissimo lasso di tempo tra la scadenza per la stipula delle polizze catastrofali (31 dicembre 2024 per molte categorie) e gli eventi del 18 gennaio 2026. Tuttavia, queste imprese dovranno stipulare le polizze entro 60 giorni dalla percezione del contributo, pena la revoca dello stesso.

    Tabella riepilogativa delle principali misure

    Misura Riferimento Beneficiari Importo / Scadenza
    Fondo emergenza Art. 1 Patrimonio privato e imprese 165 mln € (2026-2027)
    Sospensione fiscale e contributiva Art. 2 Residenti/sedi in zone colpite 18/01/2026 – 30/04/2026; pagamento entro 10/10/2026
    Sospensione canoni leasing Art. 2, c. 10-bis Imprese con contratti leasing su beni colpiti Stesso periodo
    Proroga Rottamazione-quinquies Art. 2, c. 10 Soggetti colpiti con cartelle in rottamazione +3 mesi su tutti i termini
    Integrazione al reddito Art. 5 Lavoratori dipendenti privati e agricoli Max 1.340,56 €/mese; fino a 90 gg
    Indennità autonomi Art. 6 Lavoratori autonomi / P.IVA 500 euro una tantum per ogni periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, fino a un massimo complessivo di 3.000 euro
    Indennizzi agricoltura Art. 9 Imprese agricole, pesca, acquacoltura 111,2 mln €
    Commissario Niscemi Art. 15 Comune di Niscemi Interventi strutturali urgenti
    Reggio Calabria Art. 16-bis Comune + Città metropolitana 10 mln € (2027-2029)
    Deroga DURC per indennizzi Art. 23, c. 1-bis Soggetti colpiti Fino al 31/12/2026
    Deroga assicurazione catastrofale Art. 23, c. 1-ter Imprese (PMI con obbligo di stipula entro 60 gg) Applicazione contributi DL
    Allegati:
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Indennità malattia, maternità INPS 2026: tutti gli importi aggiornati

    Con la circolare n. 47 del 21 aprile 2026 l’INPS ha comunicato i nuovi importi da utilizzare per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità, degenza ospedaliera, congedo parentale e assegni di maternità per l’anno 2026.

    Il documento aggiorna sia i minimali retributivi giornalieri sia i riferimenti economici per le diverse categorie di lavoratori:

    • operai agricoli
    •  lavoratori domestici, 
    • autonomi 
    • iscritti alla Gestione separata.

    Sono forniti anche gli  importi da considerare per altre prestazioni collegate, come assegno di maternità dei Comuni, assegno di maternità dello Stato e congedo straordinario per assistenza a familiari con disabilità grave.

    Prestazioni INPS 2026: i valori di riferimento

    Per il 2026, il minimale giornaliero da prendere a base per i lavoratori soci di società ed enti cooperativi è fissato in 58,13 euro, mentre per gli operai agricoli a tempo determinato il valore minimo è pari a 51,70 euro. Per compartecipanti familiari e piccoli coloni, in attesa dei salari definitivi 2026, si continuano a usare in via provvisoria i valori del 2025; per la maternità/paternità il reddito medio convenzionale giornaliero da utilizzare temporaneamente è pari a 65,19 euro.

    Per i lavoratori domestici e familiari, ai fini dell’indennità di maternità e paternità, l’INPS conferma quattro fasce di retribuzione convenzionale oraria. Gli importi 2026 sono pari a 8,52 euro, 9,61 euro, 11,70 euro e 6,20 euro per i rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali.

    Per gli autonomi, i valori di riferimento per maternità/paternità e congedo parentale variano in base alla categoria: 51,70 euro per coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali; 58,13 euro per artigiani e commercianti; 32,30 euro per i pescatori autonomi della piccola pesca. Inoltre, il limite reddituale utile per il diritto agli ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità è pari nel 2026 a 9.532,18 euro

    Gestione separata indennità ospedaliera e malattia

    In riferimento  agli iscritti alla Gestione separata si ricorda che per il 2026

    •  il minimale di reddito ai fini contributivi  è fissato a 18.808,00 euro, mentre
    •  il massimale di reddito è pari a 122.295,00 euro.

     Il limite di reddito per ottenere l’indennità di degenza ospedaliera e l’indennità di malattia è invece pari a 84.424,90 euro.

    Per i liberi professionisti non assicurati ad altra forma obbligatoria il contributo previdenziale minimo è pari a 408,60 euro con aliquota del 26,07%; per collaboratori e figure assimilate con DIS-COLL si sale a 549,04 euro con aliquota del 35,03%.

    Per le indennità di degenza ospedaliera e di malattia degli iscritti alla Gestione separata, la base di calcolo è l’importo giornaliero ottenuto dividendo per 365 il massimale contributivo, che nel 2026 corrisponde a 335,05 euro.

     Su tale valore si applicano le percentuali previste dalla legge in relazione alle mensilità accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento. Gli importi 2026 sono quindi i seguenti:

    Tabella indennità malattia e degenza 2026

    Mensilità contributive Degenza ospedaliera Indennità malattia
    1 – 4 mesi 53,61 € 26,80 €
    5 – 8 mesi 80,41 € 40,21 €
    9 – 12 mesi 107,22 € 53,61 €

    Assegni di maternità, congedo parentale e congedo straordinario

    Tra gli altri importi aggiornati per il 2026, l’assegno di maternità di base concesso dai Comuni è pari a 413,10 euro mensili per cinque mensilità, per un totale di 2.065,50 euro, con ISEE non superiore a 20.668,26 euro. L’assegno di maternità dello Stato per lavori atipici e discontinui è invece fissato in 2.543,15 euro.

    Per il congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs. n. 151/2001, il valore provvisorio dell’importo annuo di riferimento nel 2026 è pari a 19.885,13 euro, cioè due volte e mezzo il trattamento minimo pensionistico annuo provvisorio di 7.954,05 euro.

    Infine, per il congedo straordinario retribuito riconosciuto ai familiari di persone con disabilità grave, il tetto massimo complessivo annuo per il 2026 è di 57.836,96 euro. L’importo massimo annuo dell’indennità economica è pari a 43.486,00 euro, mentre il valore massimo giornaliero è di 119,14 euro. Gli stessi importi valgono anche come limite massimo giornaliero della retribuzione figurativa accreditabile, mentre il tetto massimo settimanale della retribuzione figurativa è pari a 836,27 euro. 

    I valori sono riportati nelle tabelle finali della circolare, a pagina 8.

    Tabelle di riepilogo

    Tabella retribuzioni di riferimento 2026

    Categoria Importo 2026 Note
    Soci di società ed enti cooperativi 58,13 € / giorno Minimale giornaliero di legge
    Lavoratori agricoli a tempo determinato 51,70 € / giorno Minimale agricoltura
    Compartecipanti familiari e piccoli coloni 65,19 € / giorno Valore provvisorio (anno 2025)
    Artigiani 58,13 € / giorno Eventi con decorrenza 2026
    Commercianti 58,13 € / giorno Eventi con decorrenza 2026
    CD, coloni, mezzadri, IAP 51,70 € / giorno Nascite/ingressi in famiglia 2026
    Pescatori autonomi 32,30 € / giorno Salario convenzionale

    Tabella lavoratori domestici 2026

    Retribuzione oraria effettiva Retribuzione convenzionale 2026
    Fino a 9,61 € 8,52 €
    Oltre 9,61 € e fino a 11,70 € 9,61 €
    Oltre 11,70 € 11,70 €
    Oltre 24 ore settimanali 6,20 €

    Tabella Gestione separata: contributi 2026

    Tipologia soggetto Aliquota Contributo mensile
    Liberi professionisti 26,07% 408,60 €
    Lavoratori sportivi autonomi dilettantismo 26,07% 408,60 €
    Collaboratori senza DIS-COLL 33,72% 528,50 €
    Collaboratori con DIS-COLL 35,03% 549,04 €
    Magistrati onorari con altra previdenza 26,03% 407,98 €
    Co.co.co. sportivi e assimilati 27,03% 423,65 €

    Tabella assegni maternità  e congedi 2026

    Prestazione Importo / limite 2026
    Assegno maternità Comuni 413,10 € x 5 mesi = 2.065,50 €
    ISEE massimo 20.668,26 €
    Assegno maternità Stato 2.543,15 €
    Limite reddito 3 mesi aggiuntivi 9.532,18 €
    Limite reddito congedo parentale 19.885,13 €
    Congedo straordinario (tetto annuo) 57.836,96 €
    Importo massimo annuo indennità 43.486,00 €
    Importo massimo giornaliero 119,14 €
    Retribuzione figurativa settimanale 836,27 €

    Allegati:
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    Il Decreto PNRR 2026 è legge: nuove regole su semplificazioni per cittadini e imprese

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 91 del 20 aprile 2026 la Legge 20 aprile 2026 n. 50 di conversione del Decreto Legge 19 febbraio 2026 n. 19, che introduce "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione".

    Scarica il testo del Decreto Legge 19 febbraio 2026 n. 19 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Il provvedimento interviene su più fronti:

    • governance del PNRR,
    • rafforzamento della capacità amministrativa,
    • semplificazioni procedurali,
    • digitalizzazione,
    • giustizia tributaria e civile,
    • interoperabilità delle banche dati,
    • misure per microimprese e imprese artigiane.

    In sede di conversione sono state introdotte numerose modifiche e integrazioni, tra cui nuove disposizioni in materia di personale sanitario del SSN, assegno unico universale per i figli a carico di lavoratori UE, riforma dell'amministrazione fiscale degli enti territoriali, processo penale telematico in appello, plastica riutilizzabile e investimenti idrici.

    Le principali novità introdotte in sede di conversione

    La legge di conversione n. 50/2026 ha arricchito significativamente il testo originario del decreto. Tra le novità più rilevanti:

    • Personale e capacità amministrativa. Prorogati fino al 31 dicembre 2026 gli incarichi dirigenziali e non dirigenziali di regioni, comuni, province e città metropolitane connessi al PNRR. Prevista la possibilità di ulteriore rinnovo degli incarichi dirigenziali ex art. 19, comma 6, d.lgs. 165/2001 fino al 31 dicembre 2029. Introdotta una procedura selettiva per l'assunzione a tempo determinato di dieci unità di personale tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
    • Assegno unico universale. Esteso ai figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato UE. Modificati i requisiti di accesso per i lavoratori stranieri, con eliminazione del requisito del diritto di soggiorno permanente e introduzione del criterio dell'iscrizione previdenziale obbligatoria. L'assegno sarà commisurato alla durata effettiva della residenza o della prestazione lavorativa in Italia.
    • Riforma fiscale degli enti territoriali. Introdotta la facoltà per regioni e province autonome di istituire, con propria legge, un Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione dei tributi regionali, alimentato da una quota fino all'1% del gettito riscosso dalle attività di recupero fiscale.
    • Giustizia tributaria. Istituite tre direzioni territoriali del Dipartimento della giustizia tributaria del MEF, con sede a Milano, Roma e Napoli, con funzioni di vigilanza, coordinamento e supporto agli uffici di segreteria delle corti di secondo grado. Elevata da 5.000 a 10.000 euro la soglia per il rito semplificato nel processo tributario.
    • Plastica riutilizzabile. Definiti i parametri tecnici (peso, diametro, rapporto peso/lunghezza) per classificare come riutilizzabili piatti, posate, cannucce e agitatori in plastica, con applicazione a decorrere dal 365° giorno successivo alla conversione.
    • Banda ultralarga. Semplificata la procedura per gli interventi di allaccio delle utenze fino a 40 metri, con comunicazione preventiva all'ente proprietario della strada e avvio automatico dei lavori decorsi otto giorni in assenza di risposta.
    • Dottorati AFAM. Incrementato di 17 milioni di euro annui, per il periodo 2026-2031, il Fondo per il funzionamento ordinario delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a sostegno dei dottorati di ricerca.

    Vediamo nello specifico alcune delle disposizioni previste.

    Semplificazioni per cittadini e consumatori

    L’articolo 6 del DL 19/2026, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 50/2026, introduce un pacchetto organico di misure volte a semplificare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, rafforzando il principio dell’acquisizione d’ufficio dei dati, la digitalizzazione dei servizi e l’integrazione delle banche dati pubbliche nell’ambito del PNRR.

    ISEE precompilato e interoperabilità INPS – Agenzia delle Entrate

    In primo luogo, scuole, università, comuni e tutte le amministrazioni che erogano prestazioni sociali agevolate sono tenute ad acquisire direttamente dall’INPS, tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), i dati ISEE strettamente necessari alla concessione dei benefici, ai sensi dell’articolo 43 del DPR n. 445/2000. Il cittadino non dovrà quindi produrre autonomamente l'attestazione quando l'amministrazione è già in grado di reperirla per via telematica. 

    Carta d’identità elettronica per ultrasettantenni

    Sempre nell’ottica della riduzione degli adempimenti, dal 30 luglio 2026 la carta di identità elettronica rilasciata ai soggetti che abbiano compiuto 70 anni avrà durata illimitata, pur restando ferma la possibilità di rinnovo decennale ai fini della validità del certificato di autenticazione digitale. La CIE manterrà inoltre la validità per l’espatrio.

    Tessera elettorale digitale e servizi ANPR

    Una novità di rilievo riguarda poi l’introduzione della tessera elettorale in formato digitale, acquisibile attraverso i dati integrati nell’ANPR. Le caratteristiche tecniche e le modalità operative saranno definite con successivo decreto ministeriale, con possibile integrazione nel portafoglio digitale italiano (IT-Wallet). L’utilizzo della copia analogica resterà comunque consentito presso il seggio di iscrizione.

    Deleghe digitali e accesso ai servizi online (art. 11)

    l decreto semplifica il sistema delle deleghe digitali per l’accesso ai servizi online (INPS, ANPR e altri portali istituzionali).

    Sarà possibile conferire delega:

    • tramite app IO,
    • attraverso portali istituzionali,

    riducendo o eliminando la necessità di autenticazione cartacea presso gli sportelli.

    In sede di conversione, è stata inoltre introdotta una rilevante novità in materia di cittadinanza digitale dei minori. In particolare, mediante l’inserimento del nuovo comma 1-sexies all’articolo 64-bis del Codice dell’amministrazione digitale, si prevede che:

    • i minori che abbiano compiuto 14 anni possano accedere e utilizzare autonomamente il punto di accesso telematico ai servizi della PA (app IO);
    • tale accesso è consentito anche per ottenere ed esibire attestazioni, titoli o abilitazioni con effetti giuridici, inclusi quelli disponibili nel Sistema IT-Wallet;
    • non è richiesto il consenso del genitore in via generale.

    Resta tuttavia ferma la previsione secondo cui, nei casi in cui una specifica disposizione di legge richieda espressamente l’autorizzazione del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, tale consenso continua a essere necessario.

    La misura rafforza quindi il processo di digitalizzazione dei servizi pubblici, introducendo un primo riconoscimento normativo dell’autonomia digitale dei minori nella fascia di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

    Microimprese: data breach semplificato, responsabile tecnico temporaneo e qualifiche FER

    L’articolo 12 del DL 19/2026, come modificato dalla legge di conversione n. 50/2026, introduce un pacchetto di interventi mirati a semplificare gli adempimenti e a rafforzare la flessibilità operativa delle microimprese, intervenendo su tre ambiti principali: protezione dei dati personali, organizzazione delle attività artigiane e formazione nel settore energetico.

    Procedura semplificata per la notifica delle violazioni dei dati personali

    La principale novità riguarda la protezione dei dati personali. Viene inserito nel Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003) il nuovo articolo 2-quaterdecies.1, che introduce una procedura semplificata per la notifica delle violazioni di dati personali (data breach) per le imprese con meno di cinque dipendenti.

    Tali soggetti, pur restando obbligati alla notifica prevista dall’articolo 33 del GDPR, potranno avvalersi di una procedura dedicata, che sarà disciplinata dal Garante per la protezione dei dati personali. La norma prevede espressamente:

    • strumenti di autovalutazione guidata;
    • un canale di assistenza semplificata;
    • forme di supporto operativo per l’adempimento degli obblighi di notifica.

    La misura è pensata per microimprese, artigiani e professionisti, spesso privi di strutture interne dedicate alla compliance privacy, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Responsabile tecnico temporaneo per imprese artigiane

    Il decreto introduce inoltre una significativa semplificazione organizzativa per le imprese operanti nei settori dell’acconciatura e dell’estetica (leggi n. 1/1990 e n. 174/2005), prevedendo la possibilità di nominare un responsabile tecnico temporaneo.

    In caso di impedimento del titolare o del responsabile tecnico, l’impresa può designare, per un periodo massimo di 30 giorni, prorogabile fino a 90 giorni per comprovati motivi di salute:

    • un dipendente;
    • un familiare coadiuvante;
    • un collaboratore;

    purché in possesso di un’esperienza professionale nel settore di almeno tre anni.

    Il periodo di sostituzione deve essere tempestivamente comunicato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e alla Camera di commercio territorialmente competente. La disposizione consente di evitare la sospensione dell’attività in caso di assenza temporanea del responsabile tecnico.

    Formazione e qualifiche nel settore delle energie rinnovabili (FER)

    In sede di conversione è stato inoltre introdotto un intervento specifico sulla formazione nel settore delle fonti di energia rinnovabile, mediante modifica dell’articolo 15 del D.Lgs. n. 28/2011.

    La nuova disciplina è finalizzata a garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell’aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore FER. In particolare:

    • gli enti di formazione sono tenuti a utilizzare modulistica standardizzata;
    • gli attestati devono essere trasmessi entro dieci giorni dalla conclusione del corso;
    • è previsto un modulo unico nazionale, da adottare con decreto ministeriale, per la trasmissione telematica degli attestati alle Camere di commercio.

    L’obiettivo è consentire l’aggiornamento automatico delle qualifiche professionali, riducendo errori, ritardi e disallineamenti informativi tra enti formativi e sistema camerale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    Entro sei mesi dall'entrata in vigore della disposizione, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita Unioncamere e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sarà adottato un modulo unico nazionale per la trasmissione telematica degli attestati alle Camere di commercio competenti, garantendo l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali. 

    Semplificazioni per l’attuazione della riforma in materia di disabilità

    L'articolo 7 del DL 19/2026, convertito dalla legge 50/2026, accelera l'attuazione della riforma della disabilità (D.Lgs. n. 62/2024), intervenendo su sperimentazione, commissioni mediche, progetto di vita e governance del Fondo.

    Sperimentazione più ampia
    Dal 1° marzo 2026 la sperimentazione è estesa a livello provinciale nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto. In via transitoria resta applicabile il regolamento attuativo già vigente.

    Commissioni mediche INPS più flessibili
    Ampliata la platea dei medici ammessi alla presidenza delle commissioni: oltre agli specialisti in medicina legale, sono ora ammessi anche quelli in medicina del lavoro o in specializzazioni equipollenti. Per i minori è garantita la presenza di un medico con competenze pediatriche o neurologiche, anche in videocollegamento.

    Progetto di vita: più digitale
    L'INPS trasmette telematicamente il certificato di disabilità agli enti competenti per l'elaborazione del progetto di vita, tramite un servizio interoperabile con le piattaforme regionali. Previste inoltre convenzioni INPS-Regioni per la condivisione delle banche dati assistenziali.

    Fondo disabilità e programma triennale
    Il programma triennale per la disabilità sarà adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio o dell'Autorità delegata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Novità introdotta in sede di conversione.

    Garante nazionale disabilità: poteri rafforzati
    Il Garante può ora agire anche a tutela dei livelli essenziali di qualità dei servizi per l'inclusione e l'accessibilità delle persone con disabilità.

    Tutte le misure si attuano senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

    Giustizia tributaria: soglia raddoppiata per la trattazione monocratica

    L’articolo 16, comma 2 interviene sulla disciplina del giudice monocratico nelle Corti di giustizia tributaria di primo grado, elevando la soglia di valore della controversia entro cui il ricorso può essere deciso da un giudice unico.

    Cosa cambia

    • prima: trattazione monocratica per controversie fino a 5.000 euro.
    • ora: soglia elevata a 10.000 euro.

    Il valore della controversia è determinato, come di consueto, con riferimento all’importo del tributo al netto di interessi e sanzioni.

    L’innalzamento della soglia comporta che un numero significativamente maggiore di controversie di modesto valore sarà trattato:

    • da un giudice unico;
    • con procedimento più snello;
    • con tempi potenzialmente ridotti.

    La finalità è alleggerire il carico dei collegi giudicanti e accelerare la definizione delle liti fiscali minori, in linea con gli obiettivi del PNRR in materia di riduzione dell’arretrato e contenimento della durata dei processi.

    La disposizione si applica ai ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026.

    Allegati: