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Legge PMI 2026 pubblicata in GU: incentivi alle imprese e stop alle recensioni false
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2026 la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge dell'11 marzo 2026, n. 34).
La legge contiene misure che spaziano dall’aggregazione tra imprese al ricambio generazionale, dalle semplificazioni amministrative all’accesso al credito, fino al contrasto delle recensioni online false nel turismo e nella ristorazione. Il testo prevede inoltre diverse deleghe al Governo per il riordino della disciplina dei confidi, delle start-up innovative e dell’artigianato.
Tra le principali novità della legge PMI 2026 si segnalano:
- Incentivi alle reti d’impresa (art. 1)
Detassazione degli utili reinvestiti nei programmi di rete fino a 1 milione di euro annui per impresa nel triennio 2026-2028. - Sostegno alla filiera della moda (art. 3)
Fino a 100 milioni di euro per programmi di sviluppo delle PMI della filiera tessile-moda. - Staffetta generazionale (art. 6)
Part-time incentivato verso la pensione con esonero contributivo e assunzione di un lavoratore under 35. - Accesso al credito (artt. 7-8)
Riordino dei confidi e possibilità di utilizzare beni di magazzino come garanzia per finanziamenti. - Semplificazioni per le imprese (artt. 9-13)
Deroga all’assicurazione per carrelli elevatori e macchine agricole utilizzate solo in aree private e nuovi modelli semplificati per la sicurezza. - Stop alle recensioni false (artt. 18-21)
Recensioni valide solo se pubblicate entro 30 giorni dall’utilizzo del servizio e divieto di acquistare o vendere recensioni online. - Start-up e innovazione (art. 24)
Testo unico per riordinare la normativa su start-up innovative e PMI innovative.
Incentivi alle reti di imprese e sostegno alla filiera della moda (artt. 1 e 3)
Uno dei pilastri della legge riguarda il rafforzamento dei processi di aggregazione tra micro, piccole e medie imprese, considerati uno strumento fondamentale per aumentare la competitività delle aziende italiane.
A tal fine viene introdotto un incentivo fiscale per i contratti di rete. A partire dal periodo d’imposta 2026 e fino al 2028 una quota degli utili destinati al fondo patrimoniale comune della rete e reinvestiti nel programma di sviluppo non concorre alla formazione del reddito d’impresa.
Il beneficio è riconosciuto entro il limite massimo di 1 milione di euro annui per ciascuna impresa aderente e può essere utilizzato in sede di saldo delle imposte sui redditi.
Accanto a questa misura è previsto anche un intervento mirato alla filiera tessile e della moda, uno dei comparti simbolo del made in Italy. La legge prevede l’utilizzo di risorse fino a 100 milioni di euro per sostenere programmi di sviluppo e riconversione produttiva delle PMI del settore.
I progetti finanziabili dovranno avere un valore compreso tra 1 e 20 milioni di euro e potranno riguardare innovazione tecnologica, integrazione delle filiere produttive e valorizzazione delle produzioni realizzate in Italia.
Staffetta generazionale e part-time incentivato verso la pensione (art. 6)
Tra le novità più rilevanti per il mercato del lavoro vi è la sperimentazione di un sistema di part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione. La misura sarà attiva nel biennio 2026-2027 e potrà interessare fino a 1.000 lavoratori dipendenti di imprese private con un massimo di 50 addetti.
I lavoratori prossimi alla pensione potranno ridurre volontariamente l’orario di lavoro dal 25 al 50 per cento, trasformando il rapporto da tempo pieno a part-time.
A fronte della riduzione dell’orario sono previsti:
- esonero totale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore fino a 3.000 euro annui;
- riconoscimento della contribuzione figurativa sulla quota di retribuzione non percepita;
- possibilità di cumulare periodi assicurativi ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici.
La misura è subordinata all’assunzione contestuale, da parte dell’impresa, di un lavoratore under 35 con contratto a tempo pieno e indeterminato, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale.
Semplificazioni amministrative e sicurezza sul lavoro (artt. 9-13)
La legge introduce anche diverse misure di semplificazione amministrativa. Tra queste:
- esonero dall’assicurazione obbligatoria per carrelli elevatori e altri veicoli utilizzati esclusivamente all’interno di aree aziendali o zone non accessibili al pubblico;
- estensione della deroga anche alle macchine agricole non immatricolate utilizzate all’interno dei fondi agricoli;
- predisposizione da parte dell’INAIL di modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza destinati alle micro e piccole imprese.
La normativa prevede inoltre la possibilità di svolgere attività di formazione sulla sicurezza anche durante i periodi di cassa integrazione e introduce l’obbligo per i datori di lavoro di fornire annualmente ai lavoratori in smart working un’informativa sui rischi connessi alla prestazione svolta fuori dai locali aziendali.
Stop alle recensioni false nel turismo e nella ristorazione (artt. 18-21)
Un capitolo innovativo del provvedimento riguarda il contrasto alle recensioni online false, fenomeno che incide in modo significativo sulla reputazione delle imprese turistiche e della ristorazione.
La legge stabilisce che una recensione online è considerata lecita solo se:
- pubblicata entro 30 giorni dall’utilizzo del servizio;
- proveniente da chi ha effettivamente usufruito della prestazione;
- non ottenuta tramite incentivi, sconti o altre utilità.
Le strutture recensite potranno richiedere la rimozione delle recensioni che non rispettano tali requisiti.
Viene inoltre introdotto il divieto di acquistare o vendere recensioni online, con poteri investigativi e sanzionatori attribuiti all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Per garantire l’attualità delle informazioni, le recensioni non saranno più considerate lecite dopo due anni dalla pubblicazione.
Innovazione, start-up e attrazione degli investimenti (artt. 24-26)
La legge contiene infine alcune deleghe e misure di sistema per rafforzare l’ecosistema dell’innovazione.
Il Governo dovrà adottare un testo unico sulla disciplina delle start-up e delle PMI innovative, con l’obiettivo di riordinare e semplificare la normativa esistente e favorire la collaborazione tra imprese, università ed enti di ricerca.
Sono inoltre previste disposizioni per favorire l’attrazione di investimenti nei centri urbani di medie dimensioni, innalzando da 20.000 a 30.000 abitanti la soglia dei comuni che possono beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali per i pensionati esteri.
Allegati: - Incentivi alle reti d’impresa (art. 1)
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Enti del Terzo settore e RUNTS: cosa cambia con il nuovo decreto del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 il Decreto del 13 gennaio 2026, che introduce rilevanti modifiche al DM 15 settembre 2020, n. 106, recante la disciplina operativa del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
Il decreto 2026 ha natura modificativa e integrativa del DM 106/2020, che disciplina:
- le procedure di iscrizione e cancellazione degli enti;
- il deposito degli atti;
- la gestione e conservazione del Registro;
- le modalità di comunicazione con il Registro imprese.
Le modifiche si rendono necessarie per l’adeguamento alle novità normative introdotte tra il 2024 e il 2025, per il miglioramento dell’interoperabilità digitale e per una semplificazione delle procedure per gli enti del Terzo settore (ETS).
Le principali novità riguardano:
- digitalizzazione delle comunicazioni, con l’articolo 4 infatti viene modificato l’art. 6 del DM 106/2020, introducendo il principio secondo cui le comunicazioni degli uffici RUNTS agli enti del Terzo settore devono avvenire prioritariamente tramite il sistema informatico. Si tratta di una disposizione che rafforza la digitalizzazione dei procedimenti e la gestione telematica delle interlocuzioni.
- semplificazione delle procedure di iscrizione (art. 5 e 7);
- aggiornamento degli obblighi di deposito (art. 14);
- nuova disciplina della cancellazione (artt. 17-19);
- rafforzamento della pubblicità degli atti (art. 21).
Viene previsto anche l’aggiornamento degli allegati tecnici al DM 106/2020 tramite successivi decreti direttoriali, per adeguarli alle nuove disposizioni e al sistema informatico del RUNTS.
Vediamo brevemente alcune delle modifiche apportate.
Nuove regole per l’iscrizione e la gestione delle variazioni e trasferimenti
Le modifiche in materia di iscrizione sono contenute principalmente nell’articolo 5, che interviene sull’art. 8 del DM 106/2020.
Tra le novità più operative si segnala l’introduzione della possibilità di delegare la presentazione dell’istanza di iscrizione. In particolare:
- i soggetti richiedenti possono conferire delega a un terzo;
- la delega è gestita direttamente tramite il sistema informatico;
- il documento di delega viene automaticamente allegato all’istanza.
Viene inoltre chiarito che:
- la domanda può essere presentata anche da un delegato del legale rappresentante;
- sono aggiornati alcuni dati obbligatori (es. PEC, contatti, informazioni per uso interno dell’ufficio).
Modifiche alla gestione delle variazioni e trasferimenti
L’articolo 3 modifica l’art. 5 del DM 106/2020, disciplinando il caso di trasferimento della sede. È previsto che:
- l’ufficio competente diventa quello della nuova sede;
- il trasferimento è gestito tramite comunicazioni tra uffici RUNTS;
- l’ente riceve comunicazione dell’avvenuto cambio di competenza.
La modifica chiarisce e semplifica i passaggi amministrativi, evitando duplicazioni o incertezze operative.
Aggiornamento degli obblighi di deposito e comunicazione
L’articolo 14 interviene sull’art. 20 del DM 106/2020, introducendo importanti novità sugli obblighi di deposito. Tra le principali modifiche:
- ampliamento dei documenti da depositare (inclusi bilanci sociali e relazioni degli organi di controllo);
- introduzione di nuove informazioni (es. adesione ad enti associativi);
- aggiornamento dei termini per il deposito e per le variazioni.
In primo luogo, viene ampliato il contenuto dei documenti da depositare, includendo, accanto al bilancio sociale, anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, nonché, per le fondazioni, la delibera di approvazione.
Viene inoltre previsto l’obbligo di comunicare nuove informazioni, come l’eventuale adesione sopravvenuta a enti associativi, e chiarito che anche il riacquisto della natura non commerciale deve essere oggetto di comunicazione.
Sul piano procedurale, si estende la possibilità di operare tramite delega anche per gli adempimenti successivi all’iscrizione e si coordinano le disposizioni con quelle del codice civile in materia di operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni e scissioni), il cui deposito deve avvenire secondo l’art. 42-bis c.c.
Particolarmente rilevante è la previsione secondo cui, per gli enti dotati di personalità giuridica, taluni atti acquistano efficacia solo con l’iscrizione nel RUNTS.
Infine, vengono precisati i termini:
- i documenti di bilancio devono essere depositati annualmente nei termini del Codice del Terzo settore,
- mentre le altre variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni.
Restano inoltre obblighi di aggiornamento periodico per specifici dati (come quelli associativi), con ulteriori adempimenti in caso di perdita dei requisiti per la qualifica.
Novità sulla cancellazione e devoluzione del patrimonio
Le modifiche alla cancellazione dal RUNTS sono contenute negli:
- articolo 17, che introduce nuove ipotesi di cancellazione (es. istanza con delibera di scioglimento);
- articolo 18, che aggiorna il procedimento di cancellazione;
- articolo 19, che riforma in modo dettagliato la disciplina della devoluzione del patrimonio.
In particolare, vengono specificati:
- i documenti da allegare;
- gli obblighi informativi;
- le modalità di richiesta del parere sulla devoluzione.
Maggiore chiarezza su pubblicità e opponibilità degli atti
L’articolo 21 sostituisce l’art. 26 del DM 106/2020, ridefinendo la disciplina della pubblicità nel RUNTS. Viene stabilito che:
- atti e informazioni sono resi conoscibili ai terzi tramite pubblicazione;
- l’opponibilità decorre dalla pubblicazione nel Registro.
Adeguamenti per particolari categorie di enti
Numerose modifiche riguardano specifiche tipologie di enti, tra cui:
- fondazioni e comitati;
- enti con personalità giuridica;
- imprese sociali;
- reti associative.
Tra le innovazioni:
- semplificazioni per la documentazione patrimoniale;
- nuove regole per le migrazioni tra sezioni del RUNTS;
- coordinamento con il Registro imprese.
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Detassazione aumenti contrattuali e lavoro notturno 2026: i chiarimenti dell’Agenzia
Con la Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative sulle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) in materia di tassazione agevolata degli incrementi retributivi e delle indennità legate a particolari modalità di lavoro.
Le misure, in vigore per il solo anno 2026, prevedono:
- un’imposta sostitutiva del 5% sugli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali;
- un’imposta sostitutiva del 15% su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per il lavoro a turni, entro specifici limiti.
Di seguito uan breve analisi operativa, utile sia per i lavoratori che per consulenti del lavoro, commercialisti e uffici paghe.
Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali: imposta sostitutiva al 5%
La legge di bilancio 2026 introduce, per favorire l’adeguamento salariale al costo della vita, una tassazione sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026.
Chi può beneficiarne
L’agevolazione si applica ai:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro;
considerando tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2025, anche se derivanti da più rapporti di lavoro .
In caso di cambio datore di lavoro, il dipendente deve consegnare la Certificazione Unica (CU) oppure una dichiarazione sostitutiva per attestare il reddito 2025.
Quali somme rientrano nel 5%
L’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta, quindi:
- 12 mensilità;
- tredicesima;
- quattordicesima (se prevista).
Sono inclusi anche gli istituti indiretti (ad esempio integrazioni per malattia o maternità) per la sola parte a carico del datore di lavoro.
L’Agenzia chiarisce che l’agevolazione si applica agli importi erogati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, secondo il principio di cassa allargato (quindi anche somme pagate entro il 12 gennaio 2027 ma riferite al 2026) .
Sono esclusi:
- scatti di anzianità;
- somme per lavoro straordinario;
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo;
- somme una tantum per vacanza contrattuale;
- TFR.
Rapporti con impatriati e ricercatori
Se il lavoratore beneficia dei regimi agevolati per:
- ricercatori rientrati,
- lavoratori impatriati,
l’imposta sostitutiva del 5% si applica solo sulla quota imponibile dell’aumento contrattuale .
Trattamento integrativo (ex bonus 100 euro)
Pur non concorrendo al reddito complessivo, le somme assoggettate a imposta sostitutiva devono essere considerate per verificare la spettanza del trattamento integrativo, al fine di evitare penalizzazioni.
L’applicazione è automatica, salvo rinuncia scritta del lavoratore. In dichiarazione, il contribuente può:
- regolarizzare eventuali applicazioni indebite;
- optare per la tassazione ordinaria se più conveniente.
Lavoro notturno, festivo e a turni: imposta sostitutiva al 15%
Per il solo 2026, è prevista un’imposta sostitutiva del 15% su:
- maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
- maggiorazioni per lavoro nei giorni festivi;
- maggiorazioni nei giorni di riposo settimanale individuati dal CCNL;
- indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.
L’agevolazione si applica entro il limite annuo di 1.500 euro, che costituisce una franchigia, le somme eccedenti sono tassate ordinariamente .
Requisiti reddituali
Possono beneficiarne i lavoratori dipendenti del settore privato con: reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 euro. Anche in questo caso vanno considerati tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti nel 2025.
Cosa rientra e cosa no
Rientrano:
- indennità previste dai CCNL;
- indennità di reperibilità collegate alle tipologie di lavoro indicate .
Sono esclusi:
- compensi previsti da accordi aziendali o territoriali;
- straordinario (salvo che sia festivo o notturno);
- voci che sostituiscono la retribuzione ordinaria;
- TFR;
- mensilità aggiuntive.
Inoltre, l’agevolazione non si applica ai lavoratori:
- degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- del comparto turismo e stabilimenti termali,
per i quali è previsto un diverso trattamento integrativo speciale.
Obblighi dei sostituti d’imposta e codici tributo
L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal datore di lavoro, che deve versarla con appositi codici tributo istituiti con le risoluzioni dell’Agenzia (n. 3/E e n. 2/E del 29 gennaio 2026). In caso di superamento del limite di 1.500 euro presso più datori, il lavoratore è tenuto a comunicarlo per evitare indebite applicazioni.
Allegati: -
Certificazione Unica 2026: pronti i Modelli con relative istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2026 n. 15707, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2026”, relativa all’anno 2025, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Scarica il Modello di Certificazione Unica 2026 (sintetico e ordinario)
Certificazione Unica 2026: termini di presentazione
Per il periodo d’imposta 2025, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il 30 aprile, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero alle provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari,
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Soggetti obbligati all’invio della Certificazione Unica 2026
Sono tenuti alla trasmissione telematica della Certificazione Unica 2026, entro il 16 marzo 2026 (ovvero entro il 30 aprile 2026 per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante precompilata), tutti i soggetti che nel corso del 2025 hanno corrisposto somme o valori assoggettati a ritenuta alla fonte, ai sensi delle principali disposizioni del D.P.R. n. 600/1973 (artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29), nonché delle ulteriori norme richiamate dalla legislazione vigente.
L’obbligo di invio riguarda inoltre i soggetti che nel 2025 hanno erogato contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi INAIL. La Certificazione Unica deve essere presentata anche nei casi in cui non siano state applicate ritenute fiscali, qualora le somme corrisposte siano comunque soggette a contribuzione previdenziale INPS. Rientrano in tale fattispecie, ad esempio, le aziende estere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia, nonché le Università in relazione ai compensi corrisposti per dottorati di ricerca. In tali ipotesi, i dati del personale interessato devono essere indicati compilando l’apposito riquadro INPS nella sezione dedicata ai dati previdenziali e assistenziali della CU.
Sono altresì obbligati alla presentazione della Certificazione Unica i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa INAIL, i quali devono comunicare i dati relativi al personale assicurato, compilando lo specifico riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, l’adempimento riguarda tutti i soggetti tenuti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del D.P.R. n. 1124/1965, nonché all’obbligo di denuncia nominativa previsto dalla normativa vigente, inclusi i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti con rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.
L’obbligo di compilazione della Certificazione Unica riguarda anche tutte le Amministrazioni pubbliche che operano in qualità di sostituti d’imposta e risultano iscritte alle gestioni confluite nell’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione alla medesima gestione. La dichiarazione deve essere presentata anche dai sostituti d’imposta con dipendenti iscritti esclusivamente alla gestione assicurativa ENPDEP.
I dati comunicati tramite la CU sono rilevanti ai fini della determinazione dell’imponibile contributivo e dell’aggiornamento della posizione assicurativa e previdenziale degli iscritti alle gestioni amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, tra cui, a titolo esemplificativo, la Cassa Pensioni Statali, la Cassa Pensioni degli Enti Locali, la Cassa Pensioni Insegnanti, la Cassa Pensioni Sanitari, la Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari, nonché le gestioni INADEL, ENPAS, ENPDEP, ENAM e la Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
Restano infine confermate le istruzioni operative già fornite dal Ministero del Tesoro con la circolare n. 79 del 6 dicembre 1996, tuttora applicabili per gli aspetti non modificati dalla normativa successiva.
Allegati: -
Retribuzioni minime e massimali contributivi 2026: i nuovi importi
Con la circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026, l’Istituto ha comunicato i nuovi valori di riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l’anno 2026, tra cui:
- il limite minimo di retribuzione giornaliera;
- le retribuzioni convenzionali;
- il massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
- i valori aggiornati per settori e qualifiche contenuti nelle tabelle A e B allegate alla circolare (riassunti nei paragrafi seguenti )
L’aggiornamento tiene conto della variazione ISTAT pari a +1,4% registrata nel 2025.
Viene precisato che I datori di lavoro che non abbiano applicato i valori aggiornati per il mese di gennaio 2026 possono procedere alla regolarizzazione entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, senza aggravio di sanzioni o interessi. La scadenza è quindi fissata al 16 aprile 2026
Minimali retributivi e pensione minima
Per la generalità dei lavoratori dipendenti, la contribuzione non può essere calcolata su una retribuzione inferiore al limite minimo giornaliero, determinato in misura pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD.
Per il 2026 i valori sono i seguenti:
- Trattamento minimo mensile di pensione: 611,85 euro
- Minimale di retribuzione giornaliera: 58,13 euro
Il minimale si applica qualora la retribuzione effettiva o contrattuale risulti inferiore a tale soglia
Retribuzioni minime giornaliere 2026 tabella A
Settore Dirigente (€) Impiegato (€) Operaio (€) Note Industria 160,77 48,57 45,34 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge Amministrazioni dello Stato e altre Pubbliche Amm.ni 122,25 58,20 51,73 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge Artigianato — 51,73 45,34 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge Agricoltura 128,65 67,84 51,70 (2) Non soggetto all’adeguamento ex art. 7 L. 638/1983 Credito, assicurazioni e servizi 160,77 55,01 51,73 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge Commercio 160,77 45,34 45,34 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge (1) Da adeguare a € 58,13 ai sensi dell’art. 7 L. 638/1983 e L. 389/1989. (2) Escluso dall’adeguamento ex art. 7, c. 1 L. 638/1983 (c. 5). Retribuzioni minime 2026 settori speciali
Settore / Attività Qualifica Retribuzione minima (€) Note Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) Docenti e non docenti con funzioni direttive 61,45 (1) Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) Docenti e non docenti 28,43 (1) Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) Operai 22,75 (1) Istruzione ed educazione scolare non statale Impiegati 63,01 (1) Istruzione ed educazione scolare non statale Docenti e non docenti 28,43 (1) Istruzione ed educazione scolare non statale Operai 28,43 (1) Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) Impiegati 61,45 (1) Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) Operai 25,51 (1) Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) Operai (altra voce) 19,89 (1) Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari Impiegati 61,45 (1) Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari Operai 25,51 (1) Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari Operai (altra voce) 19,89 (1) Spettacolo Dirigente 131,90 (1) Spettacolo Impiegato 39,66 (1) Spettacolo Operaio 31,18 (1) Attività circensi e dello spettacolo viaggiante Dirigente 111,04 (1) Attività circensi e dello spettacolo viaggiante Impiegato 34,04 (1) Attività circensi e dello spettacolo viaggiante Operaio 25,51 (1) Agenti di assicurazione in gestione libera Capo Ufficio (Imp. I cat.) 39,66 (1) Agenti di assicurazione in gestione libera Impiegati (2 e 3 cat.) 28,43 (1) Agricoltura (personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende) Impiegati concetto d’ordine 45,34 (1) Agricoltura (personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende) Impiegati d’ordine 36,89 (1) Amministrazione statale Personale docente e non docente 28,43 (1) Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) Ispettori – addetto a org.ne produttiva e produzione 102,98 (1) Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) Produzione Cat. A 51,73 (1) Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) Produzione Cat. B/C 34,04 (1) Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa — 17,08 (1) Credito (solo personale ausiliario) Personale fatica/custodia/pulizia 22,75 (1) Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione Operai 3° livello 28,43 (1) Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione Operai 4° livello 25,51 (1) Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione Operai 5° livello 22,75 (1) Proprietari di fabbricati (addetti pulizia stabili) Pulitori 22,75 (1) Pesca costiera e mediterranea Capo barca / Motorista 36,89 (2) Pesca costiera e mediterranea Capo pesca 34,04 (2) Pesca costiera e mediterranea Marinaio 28,43 (2) Pesca oltre gli stretti Comandante Massimali contributivi e aliquota aggiuntiva
Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è fissato, per il 2026, in:
122.295 euro
Le retribuzioni eccedenti tale soglia non sono assoggettate a contribuzione IVS, ma rilevano per il calcolo di specifiche contribuzioni aggiuntive
L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, pari a:
- 56.224 euro annui
- 4.685 euro mensili.
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Importi NASpI, CIG, AIS e altre prestazioni INPS 2026
Con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, l’INPS ha comunicato gli importi massimi in vigore dal 1° gennaio 2026 relativi ai principali trattamenti di integrazione salariale e alle prestazioni di disoccupazione e sostegno al reddito.
Il documento fornisce indicazioni operative su CIGO, CIGS, assegno di integrazione salariale, nonché sulle indennità NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola, IDIS, ISCRO e sull’assegno per attività socialmente utili, con valori aggiornati in base alla variazione ISTAT.
Di seguito si riepilogano, in modo sistematico, gli importi di riferimento per il 2026, suddivisi per singola prestazione.
Cassa integrazione Importi 2026
Dal 1° gennaio 2026 è applicabile un unico massimale mensile, indipendentemente dalla retribuzione di riferimento, come previsto dall’art. 3 del D.lgs. n. 148/2015.
Prestazione Importo lordo (€) Importo netto (€) CIGO – CIGS – CISOA – FIS 1.423,69 1.340,56 Per i trattamenti concessi al settore edile e lapideo per intemperie stagionali, l’importo è incrementato del 20%.
Settore Importo lordo (€) Importo netto (€) Edile e lapideo (intemperie) 1.708,44 1.608,66 Fondi di solidarietà del Credito
Assegno di integrazione salariale I massimali dell’assegno di integrazione salariale del Fondo Credito variano in funzione della retribuzione mensile lorda.
Retribuzione mensile lorda (€) Massimale 2026 (€) Fino a 2.592,03 1.407,77 Da 2.592,03 a 4.097,35 1.622,62 Oltre 4.097,35 2.049,90 Assegno emergenziale Per l’assegno emergenziale sono previsti importi differenziati sulla base della retribuzione annua lorda.
Retribuzione annua lorda (€) Importo lordo (€) Importo netto (€) Fino a 49.638,65 2.899,50 2.730,17 Da 49.638,65 a 65.313,03 3.266,27 — Oltre 65.313,03 4.571,55 — Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo Per il 2026 l’assegno emergenziale del Fondo Credito Cooperativo è determinato come segue:
Fascia retributiva (€) Importo lordo (€) Importo netto (€) Fino a 2.780,97 2.780,97 2.618,56 Da 46.925,60 a 65.448,86 3.740,45 — Oltre 65.448,86 4.350,50 — Disoccupazione e assegni LSU
NASpI e DIS-COLL
Per entrambe le prestazioni di disoccupazione gli importi sono:
- retribuzione di riferimento: 1.456,72 euro;
- importo massimo mensile: 1.584,70 euro.
La riduzione del 5,84% non si applica a tali indennità.
Disoccupazione agricola
Per le prestazioni liquidate nel 2026, relative ad attività svolte nel 2025, resta applicabile il massimale di 1.404,03 euro, già previsto per l’anno precedente.
Indennità per lavoratori dello spettacolo (IDIS)
L’importo giornaliero dell’IDIS non può superare il minimale contributivo giornaliero.
Per il 2026, con riferimento ai periodi 2025, il limite è pari a:
- 57,32 euro al giorno.
Indennità ISCRO
Per l’anno 2026:
- reddito di riferimento: 12.749,18 euro;
- importo mensile minimo: 255,53 euro;
- importo mensile massimo: 817,69 euro.
Assegno per attività socialmente utili
Dal 1° gennaio 2026, l’assegno mensile spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili è pari a:
- 707,19 euro mensili, senza applicazione della riduzione ex legge n. 41/1986.
-
Contributo doganale sulle spedizioni di modico valore: chiarimenti dalle Dogane
Con la circolare n. 37 del 30 dicembre 2025, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fornisce le prime istruzioni operative sull’applicazione del nuovo contributo doganale introdotto dalla Legge di bilancio 2026 (art. 1, commi da 126 a 129), destinato alla copertura delle spese amministrative connesse agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi.
Il contributo, pari a 2 euro per ciascuna spedizione, si applica alle importazioni definitive effettuate dal 1° gennaio 2026 e riguarda un numero molto ampio di operazioni, incluse quelle legate al commercio elettronico.
La norma prevede che il contributo sia dovuto per le spedizioni che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:
- provenienza da Paesi extra UE;
- valore dichiarato non superiore a 150 euro;
- vincolo al regime di immissione in libera pratica (importazione definitiva).
La circolare chiarisce che il contributo si applica indipendentemente dalla natura della transazione, comprendendo:
- spedizioni B2C (commercio elettronico verso consumatori finali);
- spedizioni B2B (acquisti tra operatori economici);
- invii da privato a privato, anche in assenza di carattere commerciale.
Restano invece escluse le merci al seguito dei passeggeri immesse in libera pratica mediante dichiarazione verbale, in quanto non riconducibili alla nozione di “spedizione”.
La definizione di “spedizione” ai fini del contributo
Un passaggio centrale della circolare riguarda la definizione di spedizione, concetto non esplicitato dalla legge nazionale. L’Agenzia richiama la prassi unionale e, in particolare, le Note esplicative IVA sul commercio elettronico della Commissione europea. Secondo tale impostazione, per spedizione (consignment) si intendono: “Merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto”.
Ne deriva che più ordini inseriti in un’unica spedizione, con un solo documento di trasporto, costituiscono una sola spedizione, anche se riferiti a venditori diversi.
Dichiarazioni ordinarie H1: valore rilevante
Per le dichiarazioni ordinarie (H1), il contributo viene liquidato direttamente in dichiarazione, insieme agli altri tributi dovuti.
Ai fini della verifica della soglia dei 150 euro, occorre fare riferimento al valore in dogana, determinato secondo gli articoli da 69 a 76 del Codice doganale unionale, cioè il valore imponibile ai fini daziari.
Dichiarazioni semplificate H7: regole particolari
Diversa è la disciplina per le dichiarazioni semplificate H7, utilizzate soprattutto per le spedizioni di modico valore nel commercio elettronico.
Poiché il tracciato H7 non consente la liquidazione diretta di tributi o contributi (salvo l’IVA), la circolare prevede una contabilizzazione periodica del contributo, nelle more dell’adeguamento dei sistemi informativi.
Valore da considerare
Per le dichiarazioni H7, la soglia dei 150 euro va verificata sulla base del valore intrinseco:
- per merci commerciali: prezzo delle merci al netto di trasporto, assicurazione e oneri;
- per merci non commerciali: prezzo che sarebbe stato pagato in caso di vendita.
Adeguamento delle garanzie
I dichiaranti che utilizzano il tracciato H7 dovranno, entro febbraio 2026, adeguare le garanzie sui conti di debito (DPO) in misura almeno pari ai contributi dovuti sulla metà della media mensile delle dichiarazioni H7 presentate nel 2025.
Contabilizzazione quindicinale e pagamento
Per le dichiarazioni semplificate H7, il contributo di 2 euro per spedizione non viene liquidato in tempo reale al momento dello sdoganamento, ma segue una procedura di contabilizzazione e pagamento differita, disciplinata dagli articoli 105 e 108 del Codice doganale dell’Unione (CDU).
Il contributo deve essere dichiarato, contabilizzato e versato su base quindicinale, distinguendo le operazioni in due periodi fissi:
- prima quindicina: dichiarazioni H7 registrate dal 1° al 15 del mese;
- seconda quindicina: dichiarazioni H7 registrate dal 16° giorno fino all’ultimo giorno del mese.
Per ciascuna quindicina, il dichiarante deve determinare l’importo complessivo del contributo dovuto, sommando i contributi riferiti a tutte le dichiarazioni H7 rientranti nel periodo.
Termine di pagamento
Il versamento del contributo deve essere effettuato entro 15 giorni successivi alla fine della quindicina di riferimento.
Ad esempio:- contributi relativi alle H7 dal 1° al 15 gennaio → pagamento entro il 30 gennaio;
- contributi relativi alle H7 dal 16 al 31 gennaio → pagamento entro il 15 febbraio.
In questa prima fase di applicazione, in attesa dell’adeguamento dei sistemi informatici dell’Agenzia delle Dogane, il pagamento avviene secondo una procedura manuale e dichiarativa. In particolare:
- il dichiarante effettua il pagamento presso il servizio cassa dell’ufficio doganale presso cui sono state registrate le dichiarazioni H7;
- il versamento avviene tramite bolletta A22, con addebito dell’importo complessivo sul conto di debito;
- nella sezione “note” della bolletta A22 deve essere indicata chiaramente la quindicina di riferimento.
Il fac-simile del modello di dichiarazione è disponibile in allegato e può essere scaricato di seguito: Modello di dichiarazione riepilogativa per il versamento quindicinale del contributo H7 (circolare ADM n. 37/2025).
Periodo transitorio: più tempo per adeguare i sistemi e pagare il contributo
L’introduzione del contributo doganale sulle spedizioni di modico valore ha evidenziato fin da subito alcune criticità operative, soprattutto per gli operatori che utilizzano procedure di sdoganamento completamente automatizzate. Si tratta, in particolare, delle importazioni che finora hanno beneficiato della franchigia doganale prevista per le merci di valore trascurabile dal Regolamento (CE) n. 1186/2009, per le quali i sistemi informativi non sono immediatamente pronti a gestire le nuove modalità di calcolo e pagamento del contributo.
Per evitare blocchi operativi e garantire la continuità delle catene logistiche, l’Agenzia delle Dogane ha quindi previsto un apposito periodo transitorio, tenendo conto anche dei principi dello Statuto del contribuente.
In questa fase, con la Circolare ADM n. 1/2026, vengono temporaneamente riviste le regole indicate nella circolare n. 37/2025, consentendo una maggiore flessibilità nelle modalità di versamento del contributo.
In concreto, fino al 28 febbraio 2026, sia per le importazioni dichiarate in forma ordinaria (H1) sia per quelle in forma semplificata (H7), il contributo potrà essere gestito tramite contabilizzazione e pagamento periodici.
Le importazioni effettuate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026 confluiranno quindi in un’unica dichiarazione riepilogativa, da presentare entro il 15 marzo 2026 secondo il modello allegato alla circolare n. 37/2025 (Modello di dichiarazione riepilogativa per il versamento quindicinale del contributo).
Dal 1° marzo 2026, invece, entreranno a regime le modalità ordinarie. Per le dichiarazioni doganali in forma ordinaria (H1), il contributo dovrà essere calcolato e versato direttamente in dichiarazione, utilizzando il codice tributo 159. Per le operazioni in forma semplificata (H7), salvo nuove indicazioni, continuerà ad applicarsi il sistema di contabilizzazione e pagamento periodici già previsto dalla circolare.
Infine, l’Agenzia chiarisce che, durante il periodo transitorio, l’eventuale assenza del codice tributo 159 nella dichiarazione H1 non comporta automaticamente il blocco dello svincolo delle merci né l’applicazione di sanzioni per omesso o ritardato pagamento, proprio per consentire agli operatori di completare gli adeguamenti tecnici necessari.
Allegati: