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Nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) 2026 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026 (Supplemento Ordinario n. 26/L) il decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, recante il nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), adottato in attuazione dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111, la legge delega per la riforma fiscale.
Il provvedimento non introduce una rivoluzione fiscale: il suo obiettivo dichiarato è la sistematizzazione, il coordinamento e l'aggiornamento della normativa vigente in materia di imposte sui redditi, consolidando in un unico corpo di testo disposizioni finora sparse in decine di decreti e leggi succedutisi nel tempo.
Scarica il testo del Nuovo TUIR 2026 – Dlgs del 19.06.2026 n. 117
Il decreto legislativo entra in vigore il 4 luglio 2026, giorno successivo alla pubblicazione, ma le disposizioni del nuovo Testo Unico si applicano soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2027 (art. 377 del TUIR).
Fino a tale data resta pertanto applicabile il vecchio TUIR approvato con il dPR del 22 dicembre 1986, n. 917, i cui articoli da 1 a 191 saranno abrogati proprio a partire dal 1° gennaio 2027 (art. 376 del nuovo TUIR).
Struttura del nuovo TUIR: 377 articoli organizzati per regimi omogenei
Il nuovo Testo Unico si compone di 377 articoli suddivisi in quattro Parti, a loro volta articolate in Titoli, Capi e Sezioni, con nove allegati.
La Parte I, denominata "Regime ordinario", è il cuore del testo e comprende quattro Titoli:
Titolo I IRPEF (articoli da 1 a 80): presupposto dell'imposta, soggetti passivi, categorie di reddito (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo, d'impresa e diversi), detrazioni e deduzioni Titolo II IRES (articoli da 81 a 159) Titolo III Disposizioni comuni (articoli da 160 a 182) Titolo IV Rapporti internazionali (articoli da 183 a 200) La Parte II è riservata ai "Regimi speciali", la Parte III all'"Imposizione minima globale", che per la prima volta trova collocazione sistematica in un testo unico, e la Parte IV raccoglie le "Disposizioni varie, transitorie e finali", compresi gli articoli 376 (abrogazioni) e 377 (decorrenza), che fissano al 1° gennaio 2027 l'effettiva applicazione del nuovo testo.
La scelta di organizzare le materie per regimi omogenei, anziché seguire la struttura del vecchio DPR 917/1986, risponde all'esigenza di rendere il sistema più leggibile e coerente, tanto per i contribuenti quanto per gli operatori del diritto.
Le principali novità per privati, lavoratori e famiglie
Sebbene il decreto si proponga formalmente come opera di consolidazione, il processo ha comportato una serie di aggiornamenti normativi rilevanti con effetti pratici diretti su contribuenti persone fisiche.
Oneri deducibili e detraibili aggiornati
L'articolo 10 del nuovo TUIR, che riproduce la disciplina degli oneri deducibili, è stato depurato di riferimenti ormai obsoleti, come i contributi agricoli unificati soppressi dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, e arricchito con disposizioni più recenti, tra cui la possibilità per i giovani lavoratori (con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 2025) di versare all'INPS una maggiorazione volontaria dell'aliquota contributiva pensionistica, ai sensi dell'articolo 1, comma 169 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.Analogamente, l'articolo 14, che corrisponde al vecchio articolo 15 del DPR 917/1986, recepisce una correzione tecnica rilevante: il limite massimo di interessi passivi detraibili per i mutui ipotecari sulla prima casa contratti prima del 1° gennaio 1993 viene fissato correttamente a euro 2.065,83 (in luogo del non corretto 2.065,87), in linea con la precisa conversione in euro dell'originario importo di 4.000.000 di lire.
Obbligo di tracciabilità per le detrazioni al 19%
Viene generalizzato, nell'articolo 14, comma 2, l'obbligo di pagamento con mezzi tracciabili per fruire delle detrazioni nella misura del 19%, recependo quanto già previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (commi 679 e 680). Le deroghe per singole spese prima inserite in modo frammentato vengono ora razionalizzate in un unico comma.Lavoratori dipendenti e forze dell'ordine
L'articolo 53 del nuovo TUIR, corrispondente all'articolo 51 del vecchio testo, recepisce le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 23 del 2026, riconoscendo la detassazione dei rimborsi spese spettanti al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per trasferte e missioni nel territorio nazionale, senza obbligo di tracciabilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.Lavoratori marittimi
Il nuovo articolo 3, comma 3, lettera f) include esplicitamente nell'esclusione dalla base imponibile IRPEF i redditi dei marittimi residenti in Italia imbarcati per più di 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera, così come introdotto dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 38 del 2026.Imprese, regimi speciali e imposizione minima globale: le novità strutturali
Sul fronte delle imprese e dei soggetti IRES, il Titolo II della Parte I del nuovo TUIR consolida la disciplina dell'imposta sul reddito delle società, oggi contenuta negli articoli da 81 a 159, recependo le numerose modifiche apportate dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, dal decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 e dal decreto legislativo 4 dicembre 2025, n. 186. I riferimenti a disposizioni abrogate o transitorie non più vigenti sono stati eliminati; i rinvii ad altri testi normativi (come il Testo Unico versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33) sono stati aggiornati sistematicamente in tutto il provvedimento.
Una novità di rilievo strutturale è la Parte III, interamente dedicata all'"Imposizione minima globale", che codifica in modo organico le regole della global minimum tax, la cosiddetta Pillar Two, già introdotte nel diritto interno dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, in attuazione della Direttiva (UE) 2022/2523. Per la prima volta, queste disposizioni trovano collocazione stabile all'interno del testo unico delle imposte sui redditi, rafforzandone la sistematicità.
La Parte II raccoglie i "Regimi speciali", che nel vecchio TUIR erano distribuiti in modo disorganico tra il corpo principale e normativa esterna: il regime cedolare secca, i regimi agevolativi per i lavoratori impatriati e per i pensionati esteri, il regime forfettario nei suoi profili IRPEF, e le disposizioni sul rientro dei cervelli. Anche in questo caso, la nuova collocazione non modifica le condizioni di accesso né i vantaggi previsti, ma consente una consultazione più immediata e coerente.
Il nuovo Testo Unico sostituirà integralmente il DPR n. 917 del 1986 dal 1° gennaio 2027, data a decorrere dalla quale si applicano le sue disposizioni (art. 377) e dalla quale sono formalmente abrogati gli articoli da 1 a 191 del vecchio DPR 917/1986 e le altre norme elencate nell'art. 376.
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Decreto primo Maggio 2026: bonus assunzioni, contrasto al caporalato digitale
Convertito nella legge 112 del 25.06.2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026 il decreto legge 30 aprile 2026 n. 62, recante «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale».
Scarica il testo del decreto legge del 30 aprile 2026 n. 62 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.
Le modifiche apportate in sede di conversione hanno efficacia dal 26 giugno 2026.
Il testo definitivo introduce, rispetto al decreto originario, alcune novità di portata sostanziale: il nuovo meccanismo di adeguamento retributivo in caso di mancato rinnovo dei CCNL, la definizione legale del trattamento economico complessivo, nuovi articoli su previdenza complementare, distacco intersettoriale, somministrazione, tirocini extracurriculari e collocamento dei lavoratori con disabilità.
Articolo aggiornato al testo coordinato del D.L. 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026.
Decreto 1° maggio 2026: incentivi all’occupazione
Bonus Donne 2026 (art. 1)
L'articolo 1 è rimasto invariato nella sostanza. L'articolo introduce un esonero contributivo del 100% per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne svantaggiate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2026. I parametri principali sono:
- durata massima: 24 mesi (12 mesi per lavoratrici "svantaggiate" non "molto svantaggiate")
- tetto mensile: 650 euro (elevato a 800 euro per lavoratrici residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno)
- requisito: assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero da almeno 12 mesi in presenza di ulteriori condizioni di svantaggio ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014
- limite di spesa: 26,5 milioni di euro per il 2026, 63,7 milioni per il 2027, 51,3 milioni per il 2028
L'esonero non è cumulabile con altri sgravi contributivi, ma è compatibile con la maggiorazione per nuove assunzioni prevista dalla Legge di Bilancio 2025. Il monitoraggio del limite di spesa è affidato all'INPS, che sospenderà le nuove domande al raggiungimento del tetto.
Bonus Giovani 2026 (art. 2)
Anche per il Bonus Giovani le modifiche sono di carattere formale. L'articolo 2 prevede l'esonero contributivo del 100% per assunzioni a tempo indeterminato di soggetti under 35 con qualifica non dirigenziale, sempre nel 2026.
- durata massima: 24 mesi (12 mesi per alcune categorie di lavoratori svantaggiati)
- tetto mensile: 500 euro (elevato a 650 euro per assunzioni in unità produttive nelle regioni della ZES unica, ovvero nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, con l'aggiunta di Marche e Umbria)
- requisito: assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovvero da 12 mesi con specifiche condizioni di svantaggio
- limite di spesa: 109,7 milioni di euro per il 2026, 252,4 milioni per il 2027, 135,4 milioni per il 2028
La platea stimata dal Governo è di circa 52.400 lavoratori.
Bonus ZES 2026 (art. 3)
L'articolo 3 introduce uno specifico esonero contributivo del 100% — fino a 650 euro mensili per 24 mesi — per le imprese con fino a 10 dipendenti che assumono a tempo indeterminato, nella ZES unica per il Mezzogiorno, lavoratori che abbiano compiuto i 35 anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi. Platea stimata: circa 10.000 lavoratori.
Incentivo alla stabilizzazione (art. 4)
L'articolo 4 prevede un esonero del 100% (fino a 500 euro mensili per 24 mesi) per i datori di lavoro che, tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2026, trasformino in contratto a tempo indeterminato rapporti a termine di durata non superiore a 12 mesi, instaurati entro il 30 aprile 2026, con lavoratori under 35 mai occupati a tempo indeterminato. Platea stimata: circa 16.200 lavoratori. La misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
Tirocini extracurriculari: limite di durata (art. 4-bis — introdotto in sede di conversione)
L'articolo 4-bis, inserito dalla legge di conversione, fissa a 12 mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese la durata massima dei tirocini extracurriculari di cui ai commi da 720 a 726 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Restano fermi tutti gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente.
Conciliazione famiglia-lavoro (art. 6)
Le aziende in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (Codice degli incentivi), che attestano misure di welfare aziendale a favore della genitorialità e della natalità, accedono a un esonero contributivo a carico del datore di lavoro nella misura non superiore all'1% e nel limite di 50.000 euro annui per azienda, riconosciuto per gli anni 2026, 2027 e 2028, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile con decreto del Ministro del Lavoro — da adottare entro 30 giorni dalla conversione — di concerto con l'Autorità delegata alle politiche per la famiglia e il MEF.
Il limite di spesa è pari a 7 milioni di euro per il 2026 e 12 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.
Le aziende certificate beneficiano inoltre di attività di promozione di competenza dell'ICE (Agenzia per l'internazionalizzazione delle imprese italiane).
Comma 5-bis (introdotto in sede di conversione): a decorrere dal 1° luglio 2026, gli enti locali comunicano all'INPS il codice fiscale e gli elementi identificativi delle strutture pubbliche e private abilitate all'erogazione di servizi educativi per l'infanzia ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 65/2017. La prima comunicazione è effettuata entro il 1° settembre 2026; gli aggiornamenti successivi entro il 1° settembre di ogni anno. I dati acquisiti sono messi a disposizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. L'adempimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Novità introdotta in sede di conversione: l'art. 6 si arricchisce di un comma 5-bis che istituisce un flusso informativo tra enti locali e INPS sulle strutture educative per l'infanzia. A decorrere dal 1° luglio 2026, i Comuni comunicano all'INPS il codice fiscale e gli elementi identificativi delle strutture pubbliche e private abilitate all'erogazione di servizi educativi per l'infanzia ai sensi del D.Lgs. 65/2017. La prima comunicazione dovrà essere effettuata entro il 1° settembre 2026; gli aggiornamenti successivi entro il 1° settembre di ogni anno. I dati acquisiti saranno messi a disposizione della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. L'adempimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Tutor per la sostenibilità economica (art. 6-bis — introdotto in sede di conversione)
Nell'ambito dei programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dai fondi strutturali europei 2021-2027, gli enti responsabili possono istituire la figura del "tutor per la sostenibilità economica", con l'obiettivo di fornire servizi di assistenza intensiva ai lavoratori fragili o coinvolti in processi di transizione occupazionale, con particolare riferimento agli ultracinquantenni e ai soggetti con difficoltà di reinserimento lavorativo.
Il tutor svolge funzioni di accompagnamento, orientamento e assistenza nella gestione di obbligazioni economiche, finanziarie e abitative, assistendo il lavoratore nei rapporti con istituti di credito, intermediari finanziari, enti impositori, agenti della riscossione e altri soggetti creditori, anche ai fini della rinegoziazione del debito e dell'accesso agli strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente.
Collocamento lavorativo delle persone con disabilità (art. 6-ter — introdotto in sede di conversione)
La legge di conversione inserisce un nuovo comma 5-bis all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stabilendo che i lavoratori con disabilità mantengono la posizione in graduatoria acquisita all'atto dell'inserimento in azienda anche quando sono assunti con contratto di apprendistato o con contratto a tempo determinato, fino alla trasformazione del rapporto o alla stipulazione di un contratto a tempo indeterminato.
Decreto 1° maggio 2026: il Salario giusto
Il decreto codifica per la prima volta nella legislazione italiana il concetto di "salario giusto", ancorandolo ai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (art. 36 Cost.). Le regole fondamentali sono:
- I CCNL delle OO.SS. più rappresentative costituiscono il benchmark inderogabile per settore e categoria
- I CCNL diversi non possono prevedere trattamenti inferiori
- Per i settori non coperti da CCNL, si applica per analogia il contratto più connesso all'attività svolta
- L'accesso ai benefici del decreto è condizionato al rispetto del trattamento economico complessivo così determinato
- La piattaforma SIISL dovrà indicare il CCNL applicato con il relativo codice alfanumerico unico
Novità introdotta in sede di conversione — definizione legale del trattamento economico complessivo (art. 7, comma 4-bis): il testo approvato dalla Commissione inserisce una definizione puntuale del TEC, che comprende tutte le voci retributive fisse e continuative (dirette, indirette e differite) definite dai CCNL più rappresentativi, le mensilità aggiuntive e le indennità fisse, le prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e gli altri istituti economicamente rilevanti definiti dalla contrattazione. Sono escluse le voci discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.
Novità introdotta in sede di conversione — contrattazione collettiva di prossimità (art. 7-bis, nuovo): i contratti di prossimità devono essere depositati presso il Ministero del Lavoro e l'archivio CNEL. Le intese con trattamenti peggiorativi stipulate da datori di lavoro con fino a 15 dipendenti devono essere sottoscritte presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente; in tutti i casi di peggioramento, i lavoratori interessati devono essere informati entro tre giorni dalla sottoscrizione.
Monitoraggio retributivo (art. 8)
Viene istituito un sistema di collaborazione tra CNEL, INPS, ISTAT, INAPP e Ispettorato Nazionale del Lavoro per raccogliere dati retributivi disaggregati per genere, età, disabilità, settore e dimensione d'impresa, e per elaborare indicatori di adeguatezza e copertura contrattuale. Le regole tecniche saranno definite con decreti ministeriali.
Novità introdotta in sede di conversione: al sistema è affidata anche l'elaborazione periodica di indicatori sintetici sul costo della vita, sul mercato delle locazioni immobiliari e sui prezzi al consumo, anche a livello locale (nuova lettera b-bis).Rapporto nazionale sulle retribuzioni e CNEL (art. 9)
Il CNEL viene incaricato di produrre annualmente un Rapporto nazionale sulle retribuzioni da trasmettere alle Camere, con dati di copertura contrattuale e analisi per settori omogenei. Viene inoltre istituito un archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali depositati al Ministero del Lavoro, integrato nell'archivio nazionale esistente. L'archivio dovrà essere operativo entro 30 giorni dalla conversione.
Novità introdotte in sede di conversione: il Rapporto dovrà essere articolato anche per ambiti territoriali omogeneie includerà indicatori relativi a costo della vita, costi abitativi, componente energetica e potere di acquisto delle retribuzioni nei diversi territori. Il CNEL è inoltre incaricato di estrarre dai contratti collettivi depositati il trattamento economico complessivo ivi contenuto, aggiornando contestualmente l'archivio nazionale (nuovo comma 3-ter).
Rinnovi contrattuali (art. 10)
Il testo approvato dalla Commissione modifica in modo sostanziale il meccanismo di adeguamento automatico delle retribuzioni rispetto al decreto originario. In caso di mancato rinnovo del CCNL entro i primi 9 mesi dalla scadenza naturale (non più 12), le retribuzioni vengono adeguate automaticamente alla variazione dell'IPCA-NEI — indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati (non più il generico IPCA) — nella misura del 50% della stessa (non più 30%), a titolo di anticipazione forfetaria, in assenza di diverse pattuizioni contrattuali. Decorsi i 12 mesi dalla scadenza naturale, cessa anche il riconoscimento del contributo di assistenza contrattuale, fino al rinnovo.
Sono esclusi dall'adeguamento automatico i settori ad elevata stagionalità e variabilità dei ricavi (identificati per rinvio al D.P.R. 1525/1963) e, novità introdotta in sede di conversione, i settori a cui appartengono i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per conto e a carico del SSN, individuati con apposito decreto ministeriale entro 90 giorni dalla conversione; per tali categorie la misura è determinata dalla contrattazione collettiva su base di indicatori settoriali, con il limite invalicabile del 50%.
Le disposizioni si applicano ai contratti che scadono dopo l'entrata in vigore del decreto; per quelli già scaduti, dal 1° gennaio 2027.
Codice unico del CCNL (art. 11)
Tra le informazioni obbligatorie che il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore viene inserito il codice alfanumerico unico del CCNL applicato, che dovrà comparire anche nella busta paga e nelle comunicazioni obbligatorie. Il codice sarà utilizzato da Ministero del Lavoro, INL, INPS e CNEL per monitorare l'effettiva applicazione dei contratti e programmare l'attività di vigilanza.
Novità introdotta in sede di conversione: l'obbligo è limitato ai soli datori di lavoro privati, con espressa esclusione delle pubbliche amministrazioni.
Decreto 1° maggio 2026: contrasto al caporalato digitale
Questo capo recepisce la Direttiva UE 2024/2831 sul lavoro tramite piattaforme digitali, introducendo misure specifiche che interessano in modo particolare i rider delle piattaforme di food delivery.
La legge di conversione ha inserito un articolo di perimetro che limita l'applicazione dell'intero Capo III ai lavoratori di cui al Capo V-bis del D.Lgs. 81/2015, ovvero i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui attraverso piattaforme digitali.
Qualificazione del rapporto di lavoro (art. 12)
Per i lavoratori delle piattaforme digitali, la qualificazione del rapporto dipende dalle concrete modalità di svolgimento della prestazione, indipendentemente dalla forma contrattuale scelta. Quando emergono indici di eterodirezione o controllo — anche mediante sistemi algoritmici — scatta una presunzione iuris tantum di subordinazione, superabile con prova contraria.
Novità introdotte in sede di conversione: il testo approvato dalla Commissione ha riscritto i commi 2 e 3 con formulazione più ampia e meno casistica. La qualificazione del rapporto tiene ora conto di «tutti gli elementi utili alla riconduzione del rapporto di lavoro all'effettivo tipo contrattuale», compresi quelli desumibili dall'utilizzo di sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati — non più un elenco tassativo di poteri (organizzazione, direzione, controllo, valutazione). La presunzione di subordinazione scatta quando emergono «fatti che indicano l'esistenza di poteri di direzione e controllo», formula che sostituisce i precedenti «indici di controllo o eterodirezione esercitati anche mediante gestione algoritmica».
Obblighi informativi delle piattaforme (artt. 13 e 14)
Le piattaforme devono:
- comunicare gli indicatori di rischio individuati con decreto del Ministero del Lavoro (entro 60 giorni dalla conversione) e conservare per almeno 5 anni i dati su accessi, assegnazioni, rifiuti, tempi e corrispettivi, rendendoli accessibili al lavoratore e alle autorità ispettive
- informare i lavoratori in modo chiaro e comprensibile sui sistemi algoritmici utilizzati per assegnare attività, determinare o modificare compensi, valutare prestazioni e sospendere o cessare l'accesso alla piattaforma
- garantire il diritto del lavoratore a ottenere, su richiesta, una spiegazione intelligibile e il riesame mediante intervento umano delle decisioni automatizzate che dispongono la limitazione, la sospensione o la chiusura dell'account, il diniego della retribuzione o la modifica della situazione contrattuale
Le violazioni commesse dai committenti che utilizzano piattaforme digitali sono comunicate all'Autorità europea del lavoro (European Labour Authority) per l'eventuale definizione di azioni preventive congiunte a livello europeo.
Tutele specifiche per i rider (art. 15)
Modificando il D.Lgs. n. 81/2015, la legge introduce:
- Identità digitale obbligatoria: l'accesso alla piattaforma è consentito solo tramite SPID, CIE, CNS o con account rilasciato dalla piattaforma su singolo codice fiscale con autenticazione a più fattori
- Divieto di cessione delle credenziali, con sanzione amministrativa pecuniaria da 800 a 1.200 euro
- Un solo account per codice fiscale: le piattaforme non possono rilasciare account multipli per la stessa persona né commissionare prestazioni temporalmente inconciliabili allo stesso lavoratore; sanzione da 1.000 a 1.500 euro per ogni violazione
- Libro unico del lavoro (dal 1° luglio 2026): il committente deve redigere e consegnare il LUL, con annotazione mensile del numero di consegne e dell'importo totale erogato al lavoratore
- Formazione base obbligatoria: entro 30 giorni dalla prima prestazione il rider deve completare un corso sulla piattaforma SIISL, stabilito annualmente con decreto ministeriale previo accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni; in caso di mancato completamento protratto per tre mesi, sanzione al committente da 800 a 2.400 euro
Proroga LUL (comma 1-bis, introdotto in sede di conversione): per le annotazioni relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, il termine del 1° luglio 2026 è prorogato di 90 giorni.
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Finanziamenti MUR per la ricerca internazionale: Linee Guida DM 1573/2024
Le Linee Guida al Decreto Ministeriale n. 1573 del 9 settembre 2024, emanate dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) — Segretariato Generale, Direzione generale dell'internazionalizzazione e comunicazione — costituiscono il documento operativo di riferimento per la concessione di agevolazioni finanziarie a soggetti italiani che partecipano a progetti di ricerca nell'ambito della cooperazione scientifica internazionale.Il documento, registrato dalla Corte dei Conti con il n. 2550 del 2 ottobre 2024, non si limita a una mera esposizione normativa, ma fornisce le disposizioni e le procedure operative concrete che i soggetti proponenti devono seguire per accedere ai fondi ministeriali legati alle iniziative transnazionali di ricerca cui l'Italia partecipa.
Per il dettaglio dei Bandi si veda http://www.ricercainternazionale.mur.gov.it/
l contesto: la cooperazione scientifica internazionale
L'Italia è parte di numerosi accordi, convenzioni e protocolli internazionali che danno origine a iniziative congiunte di finanziamento della ricerca. Queste iniziative, promosse da raggruppamenti di Stati o dalla Commissione europea, prevedono call competitive a cui possono rispondere partenariati internazionali composti da università, enti di ricerca, imprese e altri soggetti. La valutazione scientifica dei progetti presentati è affidata a una Struttura di Gestione Internazionale, composta da esperti nominati dagli Stati aderenti, che seleziona i progetti meritevoli con criteri uniformi per tutti i Paesi partecipanti.
Una volta che un progetto viene positivamente valutato dalla struttura internazionale, spetta al MUR finanziare la quota di competenza dei partner italiani coinvolti. È proprio per disciplinare questa fase nazionale — dall'istruttoria alla concessione, dall'erogazione al monitoraggio — che sono state predisposte le presenti Linee Guida.
La struttura del documento
Il documento si articola in due sezioni principali.
La Sezione I contiene i riferimenti normativi e le note procedurali di attuazione, e copre l'intero ciclo di vita di un progetto: le fonti di finanziamento, i soggetti ammissibili, i costi riconoscibili, le garanzie richieste, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di selezione, le modalità di erogazione e le condizioni di revoca.
La Sezione II è invece dedicata alla documentazione: fornisce istruzioni dettagliate per la corretta compilazione di tutti gli allegati richiesti nelle diverse fasi della procedura.
Il decreto ministeriale cui le Linee Guida fanno riferimento si compone di 21 articoli organizzati in tre capi: le Disposizioni generali (artt. 1-6), la Gestione procedurale dei progetti selezionati (artt. 7-15) e le Procedure per l'uso dei fondi europei depositati sul conto di contabilità speciale IGRUE (artt. 16-21).
Chi può accedere ai finanziamenti
I soggetti ammissibili sono quelli identificati dall'art. 60, c. 3, del D.L. 83/2012: imprese, università, enti e organismi di ricerca e qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti previsti dai singoli bandi, purché residenti o con stabile organizzazione in Italia. I soggetti possono partecipare singolarmente o in forma aggregata, costituendo partenariati nazionali coerenti con quelli internazionali.
I soggetti privati devono soddisfare alcune condizioni di ammissibilità: non devono essere in stato di morosità verso il MUR né soggetti a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta o volontaria, amministrazione straordinaria). Chi si trovasse in una di queste situazioni al momento della domanda ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. L'ammissibilità degli aiuti ai privati è inoltre subordinata al rispetto dei limiti previsti dal Regolamento UE n. 651/2014 in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno.
Le risorse e la forma del sostegno
I finanziamenti sono erogati a valere sulle disponibilità del FIRST (Fondo Investimenti Ricerca Scientifica e Tecnologica), dei fondi europei gestiti tramite il conto di contabilità speciale IGRUE, e di altre risorse nazionali e internazionali di cofinanziamento. L'unica forma di agevolazione prevista è il contributo a fondo perduto: non sono previsti prestiti agevolati né altre forme restitutorie.
Le intensità del contributo rispetto ai costi ammissibili variano a seconda della tipologia di attività di ricerca — Ricerca Fondamentale, Ricerca Industriale o Sviluppo Sperimentale (quest'ultimo ammesso solo in misura non preponderante) — e sono definite nei singoli bandi integrativi, nel rispetto dei massimali stabiliti dal Regolamento generale di esenzione per categorie. I costi ammissibili sono quelli effettivamente e definitivamente sostenuti a partire dalla data indicata nel decreto di concessione, e comunque non prima di 90 giorni dalla presentazione della proposta.
Il processo: dall'avviso integrativo all'erogazione
La procedura prende avvio con la pubblicazione di un Avviso integrativo nazionale da parte del MUR, a completamento del bando internazionale già emanato dalla Struttura di Gestione. L'avviso integrativo definisce le condizioni specificamente applicabili ai soggetti italiani: documentazione richiesta, scadenze, percentuali di finanziamento e ogni altra modalità operativa.
I proponenti italiani presentano la propria domanda al MUR, corredata di un articolato set documentale: domanda di finanziamento, dichiarazioni del soggetto richiedente, attestazione di affidabilità economico-finanziaria, tabella dei costi ammissibili e, per gli organismi di ricerca, dichiarazione di conformità allo status previsto dal diritto europeo. Il Ministero procede quindi alla verifica di eleggibilità formale e alla selezione, che tiene conto dell'esito della valutazione scientifica internazionale già acquisita.
Una volta approvato il progetto e formalizzato il contratto, il contributo viene erogato in più tranche: una anticipazione fino al 90% dell'importo agevolato — subordinata alla presentazione di una polizza fideiussoria — e un saldo finale, erogato dopo la verifica tecnico-scientifica e amministrativo-contabile della rendicontazione finale, da presentare entro 30 giorni dalla chiusura delle attività progettuali. Nei partenariati con più soggetti italiani, l'erogazione avviene a favore del Soggetto Capofila, che deve redistribuire le quote di competenza agli altri partner entro 90 giorni.
Monitoraggio e responsabilità
Il documento dedica attenzione anche alla fase post-progetto: il MUR si riserva di richiedere ai beneficiari una relazione sull'impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti, da trasmettere entro due anni dall'erogazione del saldo. Sono inoltre disciplinate le condizioni di revoca delle agevolazioni — che comportano la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi — nei casi di inadempimento, fallimento sopravvenuto o interruzione non giustificata della ricerca.
Per ulteriori informazioni sulle singole iniziative e sui bandi attivi, è possibile consultare il portale dedicato: www.ricercainternazionale.mur.gov.it
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Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero 2026 – decreto e tabelle
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'11 giugno 2026 il decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze del 29 maggio, recante la " Determinazione delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero per il 2026" accompagnato dalla tabella dettagliata degli importi che alleghiamo anche in fondo all'articolo.
Il decreto ha stabilito gli importi considerando i contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità e le proposte formulate dalle seguenti associazioni di settore ed istituti:
- ANEC con nota del 1°ottobre 2025,
- FNSI con nota del 1° ottobre 2025,
- CONFETRA con nota del 6 ottobre 2025,
- ANITA con nota del 6 ottobre 2025,
- INAIL con nota del 7 ottobre 2025,
- CONFARTIGIANATO con nota del 15 ottobre 2025,
- ENPAIA con nota del 23 ottobre 2025,
- nonche' degli elementi pervenuti dall'ISTAT con nota del 23 ottobre 2025;
Retribuzioni convenzionali lavoratori all’estero: a cosa servono
Giova ricordare che si tratta delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per
- il calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero ai sensi del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche' per
- il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente
- il calcolo del trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.
I valori convenzionali nelle tabelle, in caso di assunzioni, risoluzioni trasferimenti nel corso del mese, sono divisibili in ragione di ventisei giornate.
Principali retribuzioni convenzionali – scarica le tabelle complete
Riportiamo di seguito i valori principali di operai e impiegati industria, industria edile e autotrasporto:
Industria
Qualifica Fascia Retr. Naz. Da Retr. Naz. Fino a Retr. Convenzionale (€) Operai I — 2.371,34 2.371,34 Operai II 2.371,35 2.510,57 2.510,57 Operai III 2.510,58 2.649,80 2.649,80 Operai IV 2.649,81 in poi 2.788,98 Impiegati I — 2.788,98 2.788,98 Impiegati II 2.788,99 3.314,42 3.314,42 Impiegati III 3.314,43 3.839,91 3.839,91 Impiegati IV 3.839,92 4.365,39 4.365,39 Impiegati V 4.365,40 in poi 4.890,83 Industria Edile
Qualifica Categoria Retr. Convenzionale (€) Operai Operai 2.371,35 Operai Operai specializzati 2.607,42 Operai Operai 4° livello 2.788,98 Impiegati Impiegati d'ordine 2.788,98 Impiegati Impiegati di concetto 3.210,88 Impiegati Impiegati direttivi VI livello 3.973,79 Impiegati Impiegati direttivi VII livello 4.566,20 Autotrasporto e Spedizione Merci
Qualifica Fascia Retr. Naz. Da Retr. Naz. Fino a Retr. Convenzionale (€) Operai I — 2.371,34 2.371,34 Operai II 2.371,35 2.510,57 2.510,57 Operai III 2.510,58 2.649,80 2.649,80 Operai IV 2.649,81 in poi 2.788,98 Impiegati I — 2.788,98 2.788,98 Impiegati II 2.788,99 3.314,45 3.314,45 Impiegati III 3.314,46 3.839,91 3.839,91 Impiegati IV 3.839,92 4.365,39 4.365,39 Impiegati V 4.365,40 in poi 4.890,83 Fonte: G.U. n. 133 del 11/06/2026 A questo link tutte le tabelle stampabili
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Iperammortamento 2026-2028: le regole per accedere al beneficio, termini e modelli
Con il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2026 e pubblicato sul sito del MIMIT l'11 giugno 2026, si dà attuazione alla disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 che ha istituito la maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario, per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Scarica il testo del decreto attuativo del 07.05.2026 pubblicato sul sito del MIMIT l'11.06.2026
Il decreto definisce le regole operative per l'Iperammortamento 2026, le modalità attuative con particolare riguardo alla procedura di accesso, alle comunicazioni periodiche e alla documentazione da conservare.
Ricordiamo che il meccanismo, denominato comunemente "iperammortamento", riguarda due categorie di investimenti:
- i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, elencati negli allegati IV e V alla legge n. 199/2025 (la cui struttura ricalca quella del piano Industria 4.0),
- e i beni materiali destinati all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.
L'agevolazione opera esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF/IRES) e non ha alcuna rilevanza ai fini IRAP.
Le aliquote della maggiorazione: la tabella del beneficio
L'articolo 4 del decreto disciplina la misura del beneficio.
La maggiorazione è calcolata sulle spese agevolabili completate in ciascuna annualità, con aliquote decrescenti al crescere dell'investimento. Di seguito la tabella riepilogativa:Fascia di investimento
Maggiorazione
Costo ammortizzabile
Fino a 2,5 milioni di euro
180%
280% del costo
Da 2,5 a 10 milioni di euro
100%
200% del costo
Da 10 a 20 milioni di euro
50%
150% del costo
A titolo esemplificativo: un'impresa che investiga 3 milioni di euro in beni Industria 4.0 potrà ammortizzare 2,5 milioni al 280% (la prima fascia) e i restanti 500.000 euro al 200% (seconda fascia), con un evidente impatto sulla riduzione dell'imponibile IRES/IRPEF nel corso del periodo di detenzione del bene.
La fruizione della maggiorazione decorre dal periodo d'imposta in cui l'impresa trasmette al GSE la comunicazione di completamento degli investimenti (art. 3, comma 3), a condizione che il bene sia già entrato in funzione entro il medesimo periodo. È comunque richiesta la preventiva ricezione dell'esito positivo delle verifiche GSE.
La procedura di accesso: comunicazioni al GSE step by step
L'accesso all'agevolazione avviene esclusivamente tramite la piattaforma informatica del Gestore dei Servizi Energetici, nell'apposita sezione "Area Clienti" del sito www.gse.it, accessibile tramite SPID o CIE.
Il processo si articola in tre fasi obbligatorie e sequenziali.
Fase 1 – Comunicazione preventiva (art. 3, comma 1)
L'impresa trasmette una o più comunicazioni preventive per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti, con l'indicazione di:
- dati identificativi dell'impresa e della struttura produttiva;
- tipologia e ammontare degli investimenti nei beni degli allegati IV e V;
- data prevista di interconnessione;
- tipologia e ammontare degli investimenti in beni rinnovabili;
- data prevista di entrata in funzione;
- dati relativi all'applicazione della maggiorazione.
Fase 2 – Comunicazione di conferma (art. 3, comma 2)
Entro 60 giorni dalla notifica dell'esito positivo del GSE rispetto alla comunicazione preventiva, l'impresa trasmette la comunicazione di conferma dell'investimento, con l'indicazione della data e dell'importo dell'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene, corredato dai dati identificativi delle fatture agevolabili. Per i beni in leasing, l'obbligo del 20% si considera soddisfatto con la stipula del contratto e la sottoscrizione dell'ordine di acquisto da parte della società concedente.
Fase 3 – Comunicazione di completamento (art. 3, comma 3)
Al completamento degli investimenti, avvenuta l'interconnessione dei beni degli allegati IV e V al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e in ogni caso entro il 15 novembre 2028, l'impresa trasmette la comunicazione di completamento, corredata dalle attestazioni di possesso della perizia asseverata e della certificazione contabile. Il termine del 15 novembre 2028 è prorogato di 20 giorni in caso di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE.
Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza delle informazioni, comunica l'esito entro 10 giorni dalla ricezione, potendo richiedere integrazioni entro lo stesso termine. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità da parte dell'impresa comporta il mancato perfezionamento della procedura e la perdita del diritto al beneficio.
La documentazione obbligatoria: perizia e certificazione contabile
Perizia tecnica asseverata (art. 6)
Le caratteristiche tecniche dei beni, necessarie per la loro inclusione negli allegati IV e V, e l'avvenuta interconnessione devono essere comprovate da una perizia asseverata corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi professionali, oppure da un ente di certificazione accreditato, entrambi muniti di idonea copertura assicurativa.
Per il settore agricolo, la perizia può essere rilasciata anche da dottori agronomi o forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.
Certificazione contabile (art. 7)
L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione contabile, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale, la certificazione è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritta nella sezione A del registro ex art. 8 D.Lgs. n. 39/2010, nel rispetto dei principi di indipendenza IFAC.
ATTENZIONE – Documentazione da conservare:
→ Perizia tecnica asseverata con analisi tecnica
→ Certificazione contabile del revisore legale
→ Fatture e documenti di trasporto dei beni agevolati
→ Documentazione tecnica di interconnessione
→ Tutta la documentazione deve essere resa disponibile in sede di controllo da parte del GSE e dell'Agenzia delle Entrate.
Il monitoraggio e le comunicazioni periodiche
Il comma 6 dell’art. 3 introduce un obbligo di reportistica periodica continuativa che si distingue nettamente dalle comunicazioni legate ai singoli investimenti.
Il suo tratto più rilevante è la durata: l’obbligo decorre dalla prima comunicazione preventiva, quindi anche prima del completamento degli investimenti, e si protrae fino al termine di fruizione della maggiorazione ai sensi dell’art. 4, che coincide con l’ultimo esercizio in cui vengono dedotte le quote di ammortamento maggiorate.
Ciò significa che un’impresa che acquista un macchinario nel 2026 con aliquota di ammortamento del 10% annuo dovrà continuare a trasmettere queste comunicazioni fino al 2036, ben oltre il termine finale per gli investimenti (30 settembre 2028).
Le comunicazioni sono due, con scadenze e contenuti distinti:
- Entro il 20 gennaio di ciascun anno — comunicazione consuntiva/previsionale: l’impresa comunica gli investimenti effettuati nell’anno precedente, i costi complessivamente sostenuti e la previsione di utilizzo del beneficio nell’esercizio in corso. Si tratta di una comunicazione a carattere aggregato, funzionale a fornire al GSE — e di riflesso al MIMIT, al MEF e all’Agenzia delle Entrate — una stima aggiornata della spesa fiscale annua indotta dall’agevolazione.
- Entro il successivo 30 giugno — comunicazione integrativa con piano di ammortamento: completa la precedente con il piano di ammortamento analitico, indicando le quote di maggiorazione imputate in ciascun esercizio. Questa comunicazione è lo strumento principale di controllo a posteriori: consente di verificare che il beneficio venga fruito nei limiti dichiarati, con le aliquote corrette e senza deduzioni anomale (es. ammortamenti anticipati non consentiti o variazioni di aliquota non giustificate). Essendo trasmessa dopo la chiusura dell’esercizio fiscale precedente e la presentazione della dichiarazione dei redditi, il piano di ammortamento può essere confrontato con i dati dichiarativi dall’Agenzia delle Entrate.
Un aspetto operativo da tenere presente, l’obbligo delle comunicazioni periodiche scatta a partire dalla prima comunicazione preventiva, non dal completamento dell’investimento.
Ne consegue che l’impresa che avvia la procedura di accesso nel 2026 ma completa i beni nel 2027 dovrà comunque trasmettere la comunicazione del 20 gennaio 2027 (relativa all’anno 2026), anche se in quell’anno non ha ancora fruito di alcuna maggiorazione. La mancata o tardiva trasmissione delle comunicazioni periodiche, al pari di quelle legate ai singoli investimenti, può incidere sulla regolarità della fruizione del beneficio.
Il GSE trasmette a sua volta, almeno mensilmente, al MIMIT, al MEF e all’Agenzia delle Entrate i dati relativi agli investimenti ammissibili comunicati dai beneficiari (art. 12).
I modelli di comunicazione, gli allegati e le istruzioni di compilazione saranno approvati con uno o più decreti direttoriali del MIMIT e resi disponibili sulla piattaforma del GSE e sul portale Incentivi.gov.it.
Termini e modelli di comunicazione
Con il decreto del Direttore Generale del MIMIT del 10 giugno 2026, sono stati definiti i termini di apertura della piattaforma e approvati i modelli di comunicazione per l'accesso al nuovo iper ammortamento.
A decorrere dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026, le imprese possono presentare la comunicazione preventiva di prenotazione della maggiorazione. La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica tramite l'apposita sezione "Area Clienti" del portale del GSE – Gestore dei Servizi Energetici (www.gse.it ), accessibile mediante SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione resi disponibili sul sito.
I termini per la presentazione delle ulteriori comunicazioni previste dalla procedura, ossia la comunicazione di conferma degli ordini accettati dal venditore con pagamento di acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione (art. 3, comma 2) e la comunicazione di completamento degli investimenti (art. 3, comma 3), saranno individuati con un successivo provvedimento del medesimo Direttore Generale.
Il decreto è pubblicato sui siti istituzionali del MIMIT (www.mimit.gov.it), del GSE (www.gse.it) e sulla piattaforma Incentivi.gov.it (www.incentivi.gov.it).
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Titolarità effettiva e antiriciclaggio: nuovo accesso al registro con il D.Lgs. 2026
Il Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2026 ha approvato un decreto legislativo che cambia le regole su chi può sapere chi si nasconde dietro un'impresa, un trust o una società, recante "Recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849".
Scarica lo Schema del dlgs approvato il 04.06.2026 dal Consiglio dei Ministri in attesa della sua pubblicazione.
In concreto, il provvedimento ridisegna l'accesso al Registro dei titolari effettivi, la banca dati pubblica, tenuta dalle Camere di commercio, in cui le imprese e i soggetti giuridici devono comunicare il nome della persona fisica che le controlla o ne detiene la proprietà.
Conoscere il titolare effettivo è uno strumento fondamentale per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo: chi vuole usare una società come schermo per occultare denaro illecito conta proprio sull'anonimato.
Rendere questi dati accessibili, ma in modo controllato, è l'obiettivo della Sesta Direttiva Antiriciclaggio dell'Unione europea (direttiva (UE) 2024/1640, c.d. AMLD6), parte di un più ampio pacchetto normativo europeo che comprende anche il Regolamento (UE) 2024/1624 e il Regolamento (UE) 2024/1620 istitutivo dell'Autorità europea antiriciclaggio (AMLA).
Il decreto recepisce la direttiva anche alla luce di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20), che aveva dichiarato illegittimo il vecchio sistema di accesso aperto a chiunque senza limiti, ritenendolo incompatibile con il diritto alla protezione dei dati personali. Da quella pronuncia nasce l'esigenza di un sistema più selettivo: non più accesso libero per tutti, ma un meccanismo differenziato che distingue chi ha diritto di sapere, perché e con quali garanzie.
Il decreto modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, introducendo sei nuovi articoli (da 21-bis a 21-septies) che sostituiscono integralmente la disciplina previgente e abrogano la sezione II del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55.
Titolarità effettiva: i tre canali di accesso al Registro delle imprese
Il cuore della riforma è la costruzione di un sistema graduato e proporzionato di accesso, articolato in tre canali con regole e presupposti distinti, in sostituzione del previgente regime unico.
Accesso delle autorità pubbliche (art. 21-bis D.Lgs. 231/2007).
Il primo canale è riservato alle autorità istituzionali, alle quali è garantito un accesso immediato, non filtrato, diretto e libero, senza previa comunicazione al titolare effettivo interessato. In seguito alle osservazioni accolte delle Commissioni parlamentari riunite II e VI della Camera dei deputati, la lettera d) dell'articolo 21-bis individua ora espressamente, per le finalità di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza.
Completano il novero gli organismi europei: AMLA (per le analisi congiunte), Procura europea (EPPO), OLAF, Europol ed Eurojust.Le modalità tecniche saranno regolate da apposite convenzioni stipulate con Unioncamere e Infocamere, nel rispetto del disciplinare tecnico del DM 55/2022 e con obbligo di tracciamento delle operazioni, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e meccanismi di controllo interno indipendente.
Accesso dei soggetti obbligati (art. 21-ter D.Lgs. 231/2007).
Banche, intermediari finanziari, professionisti e tutti i soggetti obbligati ai sensi del D.Lgs. 231/2007 possono consultare il Registro esclusivamente a supporto degli adempimenti di adeguata verifica della clientela.L'accesso richiede un preventivo accreditamento telematico presso la Camera di commercio competente, valido due anni e rinnovabile, con indicazione, tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della categoria di appartenenza, dei dati identificativi e della finalità dell'accesso. La scelta di un procedimento di accreditamento distinto dal singolo accesso risponde a un'esigenza di semplificazione: l'appartenenza alle categorie dell'art. 3 del D.Lgs. 231/2007 è relativamente stabile nel tempo e la verifica preventiva evita di duplicare i controlli per ciascuna consultazione, con vantaggi di efficienza sia per i soggetti obbligati sia per il sistema camerale. I soggetti accreditati possono designare delegati interni all'accesso, purché svolgano attività di supporto agli obblighi antiriciclaggio, ferma restando la responsabilità piena del soggetto obbligato. L'accesso avviene dietro pagamento di diritti di segreteria. I soggetti obbligati sono tenuti a segnalare tempestivamente le incongruenze tra i dati del Registro e quelli acquisiti in sede di adeguata verifica, garantendo l'anonimato del segnalante. La consultazione del Registro non sostituisce l'obbligo autonomo di valutazione del rischio di riciclaggio.
Accesso dei soggetti aventi un legittimo interesse (art. 21-quater D.Lgs. 231/2007).
Il terzo canale, interamente fondato sul criterio del legittimo interesse, è la novità più rilevante per i privati e per gli operatori non finanziari.Le informazioni accessibili sono: nome e cognome, mese e anno di nascita, paese di residenza, cittadinanza e condizione giuridica che qualifica il soggetto come titolare effettivo.
Per alcune categorie il legittimo interesse è presunto per legge:
- giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti all'albo ex legge 3 febbraio 1963, n. 69 che agiscono per finalità giornalistiche o mediatiche;
- enti del terzo settore, ONG, professori e ricercatori universitari e di enti pubblici di ricerca;
- stazioni appaltanti pubbliche e — aggiunta in accoglimento del parere parlamentare — l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nell'ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- autorità straniere omologhe;
- soggetti obbligati di paesi terzi;
- autorità competenti per i fondi UE e il PNRR;
- fornitori qualificati di prodotti antiriciclaggio.
Tra i titolari di legittimo interesse presunto rientrano anche, su proposta delle Commissioni parlamentari, i soggetti che documentino l'esistenza di una effettiva contrattazione commerciale o finanziaria in corso, anche in fase di trattative, con l'entità di cui si vogliono verificare i dati. Si tratta di un requisito probatorio più stringente rispetto alla mera intenzione di contrattare presente nella versione parlamentare iniziale. Giornalisti, ONG e ricercatori accedono anche alle informazioni storiche degli ultimi cinque anni e all'assetto proprietario o di controllo. L'accesso è possibile anche in via analogica allo sportello camerale.
L’organismo notarile accentrato per i dati antiriciclaggio
La novità di maggiore impatto per la categoria notarile è l'introduzione, in accoglimento delle osservazioni parlamentari, del nuovo articolo 34-bis del D.Lgs. 231/2007, che istituisce presso il Consiglio Nazionale del Notariato un organismo autonomo e indipendente di gestione accentrata dei dati antiriciclaggio, dotato di una propria banca dati collegata al Sistema di Conservazione del Notariato.
I notai, sono tenuti a inserire nella banca dati le copie autentiche degli atti ricevuti o autenticati, i dati di adeguata verifica soggetti a obbligo di conservazione ex art. 31 e i dati relativi alle segnalazioni di operazioni sospette.
L'organismo analizza i dati, restituisce ai notai flussi di riscontro delle analisi condotte, li assiste nella valutazione delle singole fattispecie segnalabili e promuove la qualità delle comunicazioni alla UIF. Il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di finanza riceve dall'organismo le informazioni utili alla valutazione del profilo di rischio dei singoli notai. L'accesso alla banca dati è riservato al MEF, alla UIF, alla Guardia di finanza, alla DNA e alla DIA.
Il direttore dell'organismo è nominato dal CNN su designazione del Ministero della giustizia tra soggetti con adeguati requisiti di indipendenza e competenza, con costi a carico del CNN nell'ambito della propria dotazione ordinaria di bilancio.
Le modalità operative, i contenuti degli obblighi di trasmissione e le regole di accesso delle autorità saranno disciplinati con decreto del MEF di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante privacy, il CNN e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.
Sul piano sanzionatorio, salvo violazioni gravi, dolose o sistematiche, l'accertamento di irregolarità nell'adempimento degli obblighi ex art. 34-bis comporta l'applicazione della sanzione nella misura minima prevista dall'art. 58, comma 1 del D.Lgs. 231/2007, a condizione che gli atti attuativi siano applicabili alla fattispecie contestata.
Entrata in vigore e adempimenti successivi
Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro sessanta giorni saranno adottati: il decreto MIMIT di aggiornamento delle specifiche tecniche per la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva (con le nuove regole sulle circostanze eccezionali) e l'aggiornamento del disciplinare tecnico del DM 55/2022, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. Solo successivamente a questi due atti, il MIMIT adotterà il provvedimento che sancisce l'operatività del nuovo sistema di accesso.
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Retribuzioni minime imponibili INAIL 2026: istruzioni e tabelle
Pubblicata il 28 maggio 2026 la circolare INAL n. 25 con le istruzioni sulle modalità di calcolo dei premi assicurativi per il 2026
In allegato sono fornite le tabelle delle retribuzioni minime imponibili per i diversi settori .
Questo l'indice dei contenuti
1. PRIMA SEZIONE: Premi ordinari. Premessa
1.1 Retribuzione effettiva – minimale giornaliero per la generalit‡ dei lavoratori dipendenti
1.1.1 Minimale contrattuale
1.1.2 Minimale di retribuzione giornaliera
1.2 Limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive
1.2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita
1.3 Retribuzioni effettive escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero
1.3.1 Operai agricoli
1.3.2 Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali
1.3.3 Assegno o indennita corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazionemontana
1.3.4 Indennità di disponibilita previste per il contratto di lavoro intermittente
1.4 Retribuzioni convenzionali
1.4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere
1.4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera – anno 2026
1.5 Retribuzioni convenzionali stabilite con legge
1.5.1 Lavoratori con contratto part time
1.5.2 Lavoratori dell’area dirigenziale
1.5.3 Retribuzioni convenzionali della pesca marittima (legge 26 luglio, n. 413)
1.5.4 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/19581, soci di cooperative di pesca, cooperative di
servizi o società di persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivit‡ lavorativa
1.5.5 Lavoratori autonomi – Riders
1.5.6 Lavoratori a domicilio
1.5.7 Lavoratori subordinati addetti ai servizi domestici efamiliari
1.6 Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale
1.6.1 Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari per i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale
1.6.2 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita
1.6.3 Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis Codice civile
1.6.4 Lavoratori di società e cooperative ex compagnie e gruppi portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
1.6.5 Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi
1.6.6 Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 2
1.6.7 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite a livello provinciale
1.7 Retribuzione di ragguaglio
1.8 Lavoratori parasubordinati
1.9 Lavoratori subordinati sportivi
1.10 Lavoratori dello spettacolo autonomi
2. SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari. Premessa
2.1 Titolari di imprese artigiane, soci di societ‡ fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano
2.2 Pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 13 marzo 1958, n. 250)
2.3 Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali. (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 4, n. 5)
2.4 Medici esposti all’azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi
2.5 Soggetti impegnati in attivit‡ di volontariato a fini di utilit‡sociale e in lavori di pubblica utilit‡ con oneri assicurativi a carico del Fondo articolo 1, comma 312, legge 28 dicembre2015, n. 208
2.6 Allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)
2.7 Soggetti impegnati nei Progetti Utili alla Collettivit‡ (PUC)
Premi inail: come si procede per il calcolo
In premessa l'istituto ricorda che per determinare il premio da versare gli elementi da considerare :
- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;
- l’ammontare delle retribuzioni.
Viene inoltre precisato che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:
- retribuzione effettiva
- retribuzione convenzionale
- retribuzione di ragguaglio
La retribuzione effettiva per tutti i lavoratori è costituita dall’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente ma per il calcolo dell'importo dei premi questa
non può essere inferiore ad un importo minimo stabilito per legge che tiene conto sia dei minimali contrattuali che di un minimale di retribuzione giornaliera rivalutato annualmente dall'ISTAT
In particolare:
- se è più elevato l’importo contrattuale rispetto al limite minimo di retribuzione giornaliera, si deve confermare la retribuzione effettiva8 percepita dal
- lavoratore nel mese considerato, senza alcun adeguamento;
- se, invece, è più elevato l’importo del limite minimo di retribuzione giornaliera, quest’ultimo deve essere rapportato a mese e moltiplicato per i giorni lavorativi mensili da retribuire e all’importo così ottenuto va adeguata, se inferiore, la retribuzione effettiva del mese considerato.
ATTENZIONE In caso di pluralità di contratti collettivi stipulati per la stessa categoria si deve fare riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 25).
Limite minimo retribuzione giornaliera 2026
Inail precisa in particolare che per l’anno 2025 la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, accertata dall’Istat è risultata pari all1,4%, quindi per l’anno 2026:
il limite minimo di retribuzione giornaliera Ë uguale a euro 58,13, pari al 9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti in vigore al 1∞ gennaio 2026 di euro 611,85 mensili.
Tale importo corrisponde al minimale giornaliero da raffrontare con i limiti minimi rivalutati indicati, per ciascun settore, qualifica e categoria nelle tabelle A, B e C dell’allegato 114.
Ne deriva che le retribuzioni effettive non possono scendere sotto questi limiti adeguati, se inferiori, a euro 58,13.
Sono comunque escluse da detto adeguamento al minimale giornaliero le retribuzioni riportate al paragrafo 1.3 della circolare ( Operai agricoli,Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali,, Assegno o indennita corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana,Indennità di disponibilita previste per il contratto di lavoro intermittente)
Allegati: