• Pensioni

    Reversibilità pensione al nipote maggiorenne disabile: Testo Corte Cost. 88-2022

    La Corte costituzionale ha affermato nella sentenza n. 88 del 5 aprile 2022 (QUI IL TESTO INTEGRALE)  che la pensione di reversibilità  spetta anche agli eredi maggiorenni inabili al lavoro a carico del soggetto deceduto.  Nello specifico si stabilisce l'illegittimità costituzionale dell'art 38 del DPR 818 1957 nella parte di cui esclude tale ipotesi. 

    Il caso era stato sollevato dalla Cassazione sezione lavoro  per il caso in cui il giudice di appello aveva negato la pensione di reversibilità alla nipote maggiorenne ma totalmente incapace di intendere e di volere, che viveva a carico del nonno, prima della sua morte, in quanto orfana dei genitori. 

    La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3847 del 2018, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda del tutore  rilevando che " il disposto dell’art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, come sostituito dalla legge 4 aprile 1952, n. 218  e successivamente dalla legge 21 luglio 1965, prevede che  la pensione di reversibilità spetta al coniuge e ai figli superstiti minorenni e di qualunque età inabili, a carico del genitore al momento del decesso. 

     Tale norma era stata integrata poi, a seguito della sentenza C.COST n. 180 del 1999 ,  assicurando il diritto anche ai nipoti minori conviventi a carico, ma non ai nipoti maggiorenni .

    Nel caso di specie la maggiore età della nipote escludeva, quindi,  ad avviso della Corte di merito, la spettanza della pensione di reversibilità. 

    La sentenza della Corte Costituzionale sulla reversibilità a eredi maggiorenni inabili

    La Consulta si esprime innanzitutto affermando la rilevanza della questione e osserva che  la sentenza del 1999  ha sanato l'incostituzionalità della norma precedente  per salvaguardare una condizione di minore capacita  che è comune ai soggetti minorenni come  ai soggetti incapaci di intendere e di volere.

    Inoltre secondo la Consulta, se il legame sotteso al rapporto tra nonno e nipote minorenne, come presupposto per l’accesso al trattamento pensionistico di reversibilità, deve essere ritenuto meritevole di tutela, analoga valutazione collegata al fondamento solidaristico della pensione di reversibilità , riguarda anche il legame familiare tra l’ascendente e il nipote, maggiore di età, orfano e inabile al lavoro. 

    È illogico, e ingiustamente discriminatorio, dice la Corte, che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del de cuius siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico,   pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata; infatti ad essi è riconosciuto il medesimo trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché non in grado di procurarsi un reddito  per la  predetta condizione. 

    Deve, in conclusione, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 38 del d.P.R. n. 818 del 1957, per violazione dell’art. 3 Cost., nella parte in cui non include tra i destinatari diretti ed immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta ricerca e sviluppo innovazione e design

    Ecco il testo del decreto del MISE del 26 maggio 2020 pubblicato GU Serie Generale n.182 del 21.07.2020, contenente le disposizioni applicative del nuovo credito d'imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design (di cui all'art. 1, commi 198-207, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) attuativo del Piano Transizione 4.0, in particolare:

    • la definizione delle attività di ricerca e sviluppo (art. 2), 
    • delle attività di innovazione tecnologica (art. 3) 
    • e delle attività di design e ideazione estetica ammissibili (art. 4); 
    • l'individuazione, nell'ambito delle attività di innovazione tecnologica, degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 e degli obiettivi di transizione ecologica rilevanti per la maggiorazione dal 6 al 10 per cento dell'aliquota del credito d'imposta (art. 5); 
    • la determinazione e la documentazione delle spese ammissibili al credito d'imposta (art. 6).

    La misura si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. 

    La misura del credito d'imposta

    Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico:

    • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro.

    Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:

    • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro
    • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.

    Attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale:

    • il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

    Nel rispetto dei massimali indicati, e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Codice della Strada

    Pubblichiamo il Testo vigente del Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285).

    In Allegato anche Tabella dei punteggi previsti dall'art. 126-bis aggiornata con le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160) e dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120.

    Titolo I – Disposizioni generali (artt. 1-12)
    Titolo II – Della costruzione e tutela delle strade (artt. 13-45)
    Titolo III – Dei veicoli (artt. 46-114)
    Titolo IV – Guida dei veicoli e conduzione degli animali (artt. 115-139)
    Titolo V – Norme di comportamento (artt. 140-193)
    Titolo VI – Degli illeciti previsti dal presente codice e delle relative sanzioni (artt. 194-224)
    Titolo VII – Disposizioni finali e transitorie (artt. 225-240)
    TABELLA dei punteggi 

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Codice del Terzo settore: testo aggiornato con le modifiche del dlgs 105/2018

    Ecco in allegato il testo del Codice del Terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 emanato a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Pubblicato in GU Serie Generale n.179 del 02-08-2017 – Suppl. Ordinario n. 43) entrato in vigore il 03/08/2017 e aggiornato con le modifiche apportate dal Dlgs correttivo 105/2018.

    Il Codice riordina tutta la normativa del Terzo Settore sollecitando anche le amministrazioni pubbliche a promuovere  la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore nelle attività di sensibilizzazione e promozione.

    Vengono definiti gli enti del Terzo settore quali:

    • le organizzazioni di volontariato,
    • le associazioni di promozione sociale,
    • gli enti filantropici,
    • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
    • le reti associative,
    • le societa' di mutuo soccorso,
    • le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
    • le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle societa'

    costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

    Il Codice detta anche le disposizioni per l’organizzazione, amministrazione e controllo degli enti del Terzo Settore regolando la raccolta fondi, anche mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni di modico valore o servizi, le regole per la tenuta della contabilità e  la trasparenza mediante la previsione di pubblicazione del bilancio sociale.

    Viene inoltre regolamentato il trattamento economico dei lavoratori del Terzo Settore e i limiti per i compensi eventualmente previsti per le cariche sociali, nonché ai trattamenti economici per i lavoratori subordinati o autonomi degli enti.

    Importante modifica inoltre per il riconoscimento della personalità giuridica che verrà semplificata e avverrà attraverso l’iscrizione al “Registro unico nazionale del Terzo settore”. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, la struttura competente. Presso le Regioni, tale struttura è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

    Per sostenere il Terzo settore il Codice prevede inoltre:

    • la revisione della definizione di enti non commerciali ai fini fiscali e l’introduzione di un nuovo e articolato regime tributario di vantaggio
    • l’istituzione del social bonus, ossia un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore
    • una serie di agevolazioni in materia di imposte indirette (successioni e donazioni, registro, ipotecaria e catastale) con particolare riferimento agli immobili utilizzati dagli enti, nonché in materia di tributi locali;
    • la ridefinizione della disciplina delle detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti;
    • specifiche disposizioni in ordine al regime fiscale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale;
    • la nuova disciplina in materia di finanza sociale concernente i “titoli di solidarietà”, finalizzata a favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore non commerciali iscritti nell’apposito registro;
    • un regime fiscale agevolato per le attività di social lending svolta dai gestori dei portali on line;
    • misure per favorire l’assegnazione in favore degli enti di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali;
    • la disciplina dello specifico Fondo istituito per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale promossi dagli enti del Terzo settore.

    Il Codice prevede, infine, la disciplina delle attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo, anche di natura fiscale, nonché quella di carattere sanzionatorio.

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  • Start up e Crowdfunding

    Sharing economy: la proposta di legge in Italia

    Pubblichiamo il testo della proposta di legge, atto N. 3564, sulla disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell'economia della condivisione.

    La proposta di legge si compone di 12 articoli, e ha come finalità quella di promuovere l'economia della condivisione e le forme di consumo consapevole. Tra gli obiettivi specifici coerenti con la finalità generale sopra indicata la proposta di legge individua:

    • la razionalizzazione delle risorse l'incremento dell'efficienza e della disponibilità di beni, servizi e infrastrutture, anche nella P.A.;
    • il contrasto degli sprechi e la riduzione dei costi;
    • la partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione di comunità resilienti in cui si sviluppano relazioni che abbiano come obiettivo l'interesse generale comune o la cura dei beni comuni;
    • nuove opportunità di crescita, occupazione e imprenditorialità basate su un modello di sviluppo economico, ambientale e sociale sostenibile;
    • l'innovazione tecnologica e digitale.

    Si prevede inoltre che, per il conseguimento degli obiettivi sopra indicati sia disciplinata l'attività delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi operanti su mercati a due versanti.

    I mercati a due versanti si connotano in quanto vi è un una piattaforma, gestita da un operatore terzo, che
    costituisce un collegamento fisico e virtuale fra due gruppi interdipendenti di soggetti (i due "versanti" del mercato) e grazie alla quale i soggetti interagiscono per conseguire reciproche utilità.

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