-
Decreto Energia 2023: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge del 29.09.2023 n. 131 (c.d. Decreto Energia) contenente “misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”.
Scarica il testo del decreto legge del 29.09.2023 n. 131
Diverse le misure previste, tra cui un buono benzina ovvero un contributo economico che dovrebbe integrare la Carta spesa Dedicata a te per le famiglie con ISEE sono una certa soglia e il rinnovo delle agevolazioni sulle bollette nonchè il rafforzamento dei bonus sociali anche per il 4° trimestre 2023 sui costi dell'energia elettrica e gas e l'incremento delle borse di studio universitarie.
Inoltre il decreto contiene diverse proroghe riguardanti tra le altre la garanzia prima casa e le agevolazioni per gli under 36 e misure di emersione di irregolarità.
Di seguito piu in dettaglio le misure.
Misure in materia di energia e per sostenere il potere di acquisto delle famiglie
Anche per il 4° trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 vengono prorogate le seguenti misure:
- riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi;
- azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale;
- riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano;
- al fine di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card è riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalle somme stanziate, consentendo l’uso della social card anche per l’acquisto di carburanti e per l'acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici.
Sostegno imprese energivore
Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea, del 18 febbraio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4 del presente decreto, le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
- operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
- operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
- pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”, avendo rispettato i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.
Le imprese di cui sopra sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili:
- con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
- con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
- con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore:
- per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa;
- per l’anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa;
- per l’anno 2028, tra l’80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa.
Borse di studio università
Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68) è incrementato per l’anno 2023 dell’importo di 7.429.667 euro, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l’accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all’anno accademico 2022/2023.
Proroghe di termini e sanatoria corrispettivi
Sono presenti nella bozza del decreto legge anche le seguenti disposizioni:
- il termine riguardante le agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione destinate agli under 36 viene prorogato al 31 dicembre 2023 (di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);
- possibile esercitare il ravvedimento operoso entro il 15 dicembre 2023, per i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento;
Altre disposizioni urgenti
Si segnala infine che il decreto contiene anche :
- disposizioni tecniche in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese.
-
Tutela emergenze climatiche: il testo del decreto convertito in legge
Convertito in Legge n. 127 del 18.09.2023, pubblicata in GU del 23 settembre 2023 n. 223, il decreto legge del 28.07.2023 n. 98 contenente misure di urgenza in materia di trattamenti di integrazione salariale collegati a situazioni climatiche eccezionali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.
Scarica il testo del decreto n. 98/2023 coordinato con la legge di conversione, le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Il provvedimento promuove la sottoscrizione di linee-guida e procedure, concordate tra le parti sociali, a tutela dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche, e modifica alcuni termini temporali relativi al contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico e al cosiddetto pay-back nel settore dei dispositivi medici.
Le misure di cassa integrazione eventi non evitabili – DL 98 2023
L'articolo 1 dispone che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e determinate da eventi oggettivamente non evitabili, non si applicano i limiti di durata previsti dalla normativa generale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, anche se tali trattamenti sono richiesti dalle imprese operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni. Si ricorda per gli altri settori è già previsto a regime che i suddetti limiti di durata non si applichino in caso di eventi oggettivamente non evitabili.
Per i trattamenti derivanti dall'applicazione della suddetta deroga transitoria, si conferma inoltre che non è dovuto il contributo addizionale (contributo previsto, in via generale, a carico dei datori di lavoro ammessi ai trattamenti, ordinari o straordinari, di integrazione salariale).
L'articolo 2 estende in via transitoria, con riferimento alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) anche ai casi in cui l'attività lavorativa sia ridotta, a causa di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. Tale trattamento è invece riconosciuto, a regime, solo per i casi di sospensione per intere giornate.
I periodi di concessione dei trattamenti in oggetto non sono conteggiati ai fini della durata massima di 90 giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del raggiungimento del numero minimo di giornate lavorative annue, pari a 181.
Si prevede inoltre deroga procedurale, stabilendo che il trattamento venga concesso direttamente dalla sede dell'INPS territorialmente competente, senza la previa deliberazione di una commissione
DL 98 2023: protocollo e altre misure
L'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della Salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro in correlazione alle emergenze climatiche. Tali intese potranno essere recepite con decreti dei Ministri medesimi.
L'articolo 4, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico (ossia i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi).
Inoltre vengono prorogati:
- dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale.
- dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale le risorse, pari a 1.000 milioni di euro, volte ad assicurare un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, debbono essere trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
-
Bonus edilizi: i chiarimenti dell’Agenzia su cessione del credito o sconto in fattura
Con Circolare del 07.09.2023 n. 27, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Cessioni (DL 16 febbraio 2023, n. 11) che, modificando l’articolo 121 del Dl n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha previsto, salvo precise deroghe, un generalizzato divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi.
A decorrere dal 17 febbraio 2023, pertanto, salvo le deroghe tassative (articolo 2, commi da 1-bis a 3-quater, del Decreto Cessioni), i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi diversi dal Superbonus, potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Il divieto all’esercizio dell’opzione opera in relazione agli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni degli edifici residenziali; interventi di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, nonché interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune);
- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate);
- installazione d’impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
L'Agenzia precisa che valgono tutti i chiarimenti già resi in argomento con le circolari 27 maggio 2022, n. 19/E, 6 ottobre 2022, n. 33/E, 13 giugno 2023, n. 13/E, 26 giugno 2023, n. 17/E.
Allegati: -
Riforma dello Sport: il decreto correttivo 120 di agosto 2023 in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04.09.2023, il Decreto Legislativo del 29.08.2023 n. 120 in tema di enti e lavoratori sportivi, che interviene con disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86 2019), così come annunciato a giugno dal Consiglio dei Ministri.
Il testo costituisce uno strumento significativo nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia ed è il risultato di un lungo processo di consultazione e collaborazione con gli stakeholder del mondo dello sport, tra cui atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit e altri attori chiave.
L'obiettivo principale di questa riforma è quello di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani.
Come si leggeva nel comunicato del Dipartimento dello Sport di giugno, tutele, semplificazione e trasparenza sono le parole chiave che identificano il correttivo ai decreti attuativi della delega contenuta nella legge 86/2019 con l’obiettivo di portare migliorie e innovazioni normative nel mondo dello sport, a iniziare dal lavoro sportivo di cui al d.lgs. 36/2021, con il riconoscimento delle dovute tutele a chi opera nel suo ambito, incluse tutele fondamentali come quelle relative alla maternità e alla malattia, in un quadro sostenibile per il mondo del dilettantismo.
Il testo composto da 6 articoli reca disposizioni integrative e correttive dei seguenti decreti legislativi:
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, "recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo";
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, "recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo";
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, "recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, "recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi";
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, "recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali".
Diverse le novità previste, tra le quali si segnalano:
- semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo;
- potenziamento del registro con l’aggiunta di nuove funzioni;
- previsione di norme specifiche per i giudici di gara;
- norme specifiche per i dipendenti pubblici;
- maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico;
- sostegno al mondo paralimpico, con l’introduzione di una nuova disciplina per la partecipazione a competizioni e ad allenamenti;
- abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo che nel dilettantismo;
- un intervento in tema di Irap sulla determinazione della base imponibile;
- creazione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.
Ricordiamo che precedentemente era già stato pubblicato in GU il Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163, contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021, le cui norme oggetto delle modifiche, dovevano essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma con il decreto Milleproroghe 2023, l'entrata in vigore è stata rinviata al 1° luglio 2023.
Allegati: -
Tassazione delle mance alberghi e ristoranti: l’Agenzia delle Entrate fa il punto
Con la Circolare del 29.08.2023 n. 26, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al regime fiscale di vantaggio previsto per le mance, ovvero le somme erogate dai clienti al personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (camerieri, facchini, baristi, receptionist, ecc.) del settore privato, corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici.
Tali liberalità, salvo espressa rinuncia da parte del percettore, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle sue addizionali comunale e regionale, con aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.
Ricordiamo che questa nuova modalità di tassazione, in luogo della tassazione ordinaria, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (commi da 58 a 62 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Requisiti soggettivi per l'applicazione dell'aliquota del 5% alle mance
Il nuovo regime di tassazione sostitutiva in esame si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture sopra indicate, che:
- risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000
- e che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.
In merito alla determinazione del requisito reddituale, l'Agenzia chiarisce che, ai fini del calcolo del limite reddituale ivi previsto, debbano essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.
Si precisa inoltre che il predetto limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.
Al riguardo, è opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).
Entrano nel computo della soglia reddituale anche le somme assoggettate, nel precedente periodo d’imposta, alla tassazione sostitutiva delle mance.
Pertanto, i requisiti soggettivi per l’applicazione del regime sostitutivo sono sostanzialmente tre:- titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico;
- percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;
- assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.
La tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore.
Infine, sempre con la suddetta circolare l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche in merito al trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore privato, impiegati nel comparto turistico, ricettivo e termale.
Allegati: -
Smart working e lavoratori frontalieri: il punto dell’Agenzia delle Entrate
Con la Circolare del 18.08.2023 n. 25, l'Agenzia delle Entrate analizza e sintetizza i più recenti sviluppi, al livello sia nazionale, sia internazionale, riguardanti l’imposizione di talune categorie di lavoratori particolarmente interessate dall’affermarsi di modalità di svolgimento della prestazione che vedono una separazione tra:
- il luogo di svolgimento dell’attività,
- il luogo della residenza
- e il luogo in cui si esplicano gli effetti di tale attività lavorativa.
L’intensificarsi del ricorso a tali forme organizzative, che spesso accompagnano fenomeni di lavoro transfrontaliero o “frontaliero”, coinvolgendo quindi due o più giurisdizioni, ha generato taluni dubbi interpretativi in merito alle regole di tassazione applicabili.
Dopo l’accelerazione della diffusione dovuta al periodo dell’emergenza pandemica Covid19, peraltro, queste modalità di lavoro “agile” o “flessibile”, sono divenute o si avviano a diventare, in determinati settori, modalità “ordinarie” di svolgimento della prestazione lavorativa.
Di conseguenza, particolarmente rilevante appare l’individuazione dei profili fiscali legati al fenomeno di c.d. “mobility of work”.
Con la presente Circolare, l'Agenzia fornisce quindi tutti i chiarimenti in relazione a due ordini di fenomeni, a ciascuno dei quali è dedicata una specifica elaborazione:
- la prima parte fornisce chiarimenti e istruzioni applicative sui profili
fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working), focalizzando l’attenzione sui più recenti orientamenti della prassi sul punto, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, disciplinati dall’articolo 16 del dlgs del 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. regime speciale per lavoratori impatriati), nonché dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (regime speciale per docenti e ricercatori); - a seconda parte è, invece, dedicata alla speciale disciplina concernente i lavoratori “frontalieri”, alla luce anche dei recenti sviluppi e del nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera, e delle novità introdotte dalla relativa legge di ratifica (legge 13 giugno 2023 n. 83, pubblicata nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2023).
Tra dette modifiche, si evidenziano l’innovativa definizione di “lavoratore frontaliere”, nonché le nuove regole impositive.
-
Decreto anti infrazioni UE convertito in legge: il testo coordinato
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 il Testo del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 , recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.»
L’obiettivo è quello di prevenire l’apertura di nuove procedure di infrazione ed evitare l’aggravamento di quelle pendenti adeguando l’ordinamento nazionale al diritto dell’Unione e alle sentenze della Corte di giustizia in quanto attualmente il numero di infrazioni è superiore alla media degli altri Stati membri dell’Unione Europea.
Il testo si compone di 27 articoli.
In particolare gli interventi riguardano le seguenti procedure
- 1. n. 2014/4075, in materia di aliquota agevolata dell'imposta di registro analoga a quella prevista per l'acquisto prima casa, senza obbligo di stabilire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato;
- 2. n. 2021/2170 in materia di revisioni legali;
- 3. n. 2021/2075, per l'incompleto recepimento della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e di comunicare con terzi e con le autorità consolari, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE;
- 4. n. 2014/4231, per non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in materia di computo del pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente;
- 5. n. 2018/2044, per mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- 6. n. 2014/2147, in materia di superamento dei valori limite fissati per il PM10;
- 7. n. 2015/2043 in materia di superamento dei valori di biossido di azoto;
- 8. n. 2020/2299 relativa alla qualità dell'aria per quanto concerne i valori limite per il PM2,5.
Per quanto riguarda i casi di pre-infrazione, si tratta di:
- 1. caso EU Pilot 2021/10083/FISMA, sui sistemi di garanzia dei depositi bancari;
- 2. caso EU Pilot (2021) 10047-Empl., in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali;
- 3. caso ARES (2021)5623843, in materia di attribuzione della Carta del docente anche ai docenti con contratto a tempo determinato;
- 4. caso NIF 2020/4008, in materia di pubblicità nel settore sanitario;
- 5. caso ARES (2022)1775812, in materia di istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie e istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor;
- 6. caso ARES (2019) 3110724, in materia di rilascio dei passaporti;
- 7. caso EU Pilot 2022/10193/ENER, in materia di verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria;
- 8. caso EU Pilot 10375/22, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (modifica del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.198).
L'adeguamento all'ordinamento nazionale a 9 regolamenti e 1 direttiva riguarda:
- regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione Europea;
- regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 in materia di anti-tortura;
- regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 in materia di prodotti a duplice uso
- regolamento UE 1157/2019 del Parlamento europea e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione
- regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza;
- direttiva 2022/738/UE sull'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.