• Agricoltura

    Prodotti biologici ed etichettatura: adeguamento alla normativa comunitaria

    Pubblicato in GU n. 254 del 30.10.2023 il decreto legislativo n. 148/2023 di adeguamento della normativa nazionale:

    • alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
    • e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari,

    in attuazione della delega al Governo ai sensi dall’articolo 10 della legge di delegazione europea n. 127 del 2022.

    Ricordiamo che il regolamento (UE) 2018/848 fissa i principi della produzione biologica, stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità, nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 per verificare la conformità alla normativa nei settori relativi, tra l’altro, alla la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.

    Nell’esercizio della delega conferita, il Governo è stato quindi chiamato a osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

    • adeguamento alla citata normativa europea del procedimento di autorizzazione e del sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi (articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625);
    • adeguamento dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro (articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848) per includere le attività con metodo biologico;
    • definizione dei criteri e delle modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848).
    • previsione delle disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali (articolo 37 del
      regolamento (UE) 2017/625) per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell’allegato I al regolamento (UE) 2018/848;
      e) adeguamento del sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici.

    Il provvedimento in esame revisiona, aggiorna e rafforza il sistema dei controlli in materia di produzione, commercializzazione, importazione e certificazione dei prodotti biologici e il sistema sanzionatorio sulla produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, adotta misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati e, inoltre, abroga il decreto legislativo n. 20 del 2018 che disciplinava la precedente normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.

    In breve sintesi alcune delle disposizioni previste dal provvedimento.

    L’articolo 1 riporta le finalità (adeguamento alla normativa europea per garantirne l’applicazione) e l’ambito di applicazione dell’atto, che disciplina il sistema di controlli e certificazione, il sistema di tracciabilità dei prodotti biologici, nonché il sistema sanzionatorio e fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.

    L’articolo 2 elenca le definizioni, introducendo quelle di “verifica di conformità”, “sigillo elettronico” e “autorizzazione”. 

    Gli articoli da 3 a 16 disciplinano il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività di controllo, in particolare il Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) viene indicato quale autorità competente responsabile dell’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica.

    I compiti di controllo sono delegati dal Ministero esclusivamente ad uno o più organismi di controllo (definiti organismi delegati nella normativa europea), mediante il rilascio di un’autorizzazione (articoli 28 e seguenti del regolamento (UE) 2017/625 e articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848). I controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati sono affidati dal MASAF a un organismo pubblico qualificato come “autorità di controllo competente per il settore biologico” dal regolamento (UE) 2017/625. La competenza al rilascio dell’autorizzazione agli organismi di controllo e i relativi compiti di vigilanza sono posti in capo all’autorità nazionale, ferme restando le competenze delle Regioni e Province autonome (confermando quanto previsto dalla legislazione vigente). 

    Casi di accertata condizione di non conformità

    L’articolo 9 elenca le misure che gli organismi di controllo sono tenuti ad adottare in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori, tra le quali il divieto alla commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica, la sospensione o il ritiro del certificato, nonché l’imposizione di un obbligo di informazione nei confronti dei clienti.

    Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto il catalogo comune di misure che gli organismi di controllo applicano agli operatori in caso di sospetta o accertata non conformità, a seconda della loro gravità.

    L’articolo 12 consente agli operatori per i quali sia stata rilevata la presenza di sostanze non ammesse nell’ambito dei controlli ufficiali, di far effettuare una controperizia, a proprie spese, sui risultati del controllo di laboratorio (articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625), dandone notizia all’organismo di controllo entro cinque giorni dalla comunicazione dell’esito sfavorevole del controllo ufficiale. La controperizia è svolta da un perito di parte individuato dall’operatore e iscritto in un albo professionale pertinente; essa non pregiudica le indagini e i provvedimenti, anche cautelari, che l’organismo di controllo è obbligato ad adottare. Sulla base dei risultati della controperizia, l’articolo 13 consente all’operatore di contestare il risultato del controllo di laboratorio.

    La controversia può essere avviata dall’operatore (a carico del quale sono le spese della procedura) inviando apposita richiesta all’organismo di controllo entro venti giorni dalla comunicazione dell’esito analitico sfavorevole. L’organismo di controllo affida la ripetizione dell’analisi ad un diverso laboratorio ufficiale indicato dall’operatore. Il laboratorio utilizza l’aliquota messa a disposizione al fine del nuovo accertamento e comunica alle parti l’esito dell’analisi eseguita entro dieci giorni dal ricevimento dell’incarico.

    L’organismo di controllo decide in merito alla controversia utilizzando i risultati ritualmente acquisiti, avendo facoltà di disporre ulteriori e opportuni incombenti istruttori.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Decreto Asset o Omnibus bis convertito in legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 09.10.2023 n. 236 la Legge del 9 ottobre 2023 n. 136 di conversione del Decreto legge del 10.08.2023 n. 104 (c.d. Decreto Asset o Omnibus bis) contenente disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici.

    Scarica il testo del decreto n. 104/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, le quali, a norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, hanno efficacia dal 10 ottobre 2023 (dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione).

    Il decreto si compone di 29 articoli riguardanti diversi settori economici con misure che intendono:

    • rifinanziare il fondo mutui sulla prima casa;
    • individuare risorse da utilizzare per ridurre la pressione fiscale, di assicurare la tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre;
    • incentivare gli investimenti, anche in riferimento al settore dei semiconduttori e della microelettronica; 
    • intervenire su specifiche attività economicamente rilevanti.

    Vediamo alcune delle misure previste.

    Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse

    Per contrastare l’aumento delle rate dei mutui, il decreto istituisce, per l’anno 2023, un'imposta straordinaria sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato, con l'applicazione di un’aliquota pari al 40% sulla base imponibile che viene configurata confrontando il margine degli interessi dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.

    In altre parole l'aliquota viene applicata sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

    Resta ferma l’applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.

    L’imposta intende colpire il margine di interesse (voce 30 del Conto Economico delle banche), ossia la differenza tra gli interessi attivi (percepiti dalle banche a fronte dell’impiego delle proprie disponibilità liquide, nonché sulle attività finanziarie al fair value o valutate al costo ammortizzato) e gli interessi passivi (e oneri assimilati) corrisposti dalle banche ai propri clienti a fronte della raccolta di risparmio.

    L’imposta straordinaria sarà versata nel corso del 2024 e non sarà deducibile ai fini IRPEF e IRAP. L’imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell’anno 2023, il versamento è effettuato nell’anno 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

    Le maggiori entrate saranno destinate al finanziamento del fondo per i mutui sulla prima casa e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

    Tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre

    Servizio Taxi

    Nel settore taxi, in deroga al divieto di cumulo delle licenze, i comuni potranno rilasciare, in linea generale e in via sperimentale, licenze aggiuntive temporanee per l’esercizio del servizio per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche.

    Riguardo al numero delle licenze, viene fatta una distinzione tra:

    • i comuni in generale e
    • i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto.

    La durata, in ogni caso, non può superare i 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi. Le licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze. Si prevede poi che i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitane e sede di aeroporto internazionale possano incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20% delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario che prevede, quale condizione obbligatoria putilizzo di veicoli a basse emissioni. 

    Trasporto aereo

    Per contrastare il “caro voli”, si vieta la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree, in relazione al tempo della prenotazione, per le rotte di collegamento con le isole e durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale e se conduce ad un prezzo del biglietto, o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo.

    Vengono così assegnati all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ampi poteri istruttori e sanzionatori in materia di trasporto aereo.

    In particolare si prevede che, gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano anche nel caso in cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d’ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo faciliti, attui o comunque monitori un’intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante.

    Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy

    Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale forestalegno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, all’articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: « indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g) » sono sostituite dalle seguenti: « indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)».

    Tale disposizione prevede che non si applichino le norme sull’autorizzazione paesaggistica contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio:

    • Agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico;
    • Ai territori boschivi e forestali sottoposti a vincolo di rimboschimento,

    pur rimanendo salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), che riguarda l’inclusione, nel piano paesaggistico, delle aree soggette a tutela e noninteressate da specifiche procedure o provvedimenti, previo accertamento della conformità degli interventi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.

    Misure nel settore della pesca

    Autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l’anno 2023 in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie del granchio blu (Callinectes sapidus). Si istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo con dotazione di 500 mila euro per il 2023, da assegnare alle imprese e ai consorzi che praticano attività di acquacultura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.

    Allegati:
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    Decreto Giustizia, Covid e Cultura: il testo convertito in legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 09.10.2023 n. 236 la Legge del 9 ottobre 2023 n. 137 di conversione del Decreto legge del 10.08.2023 n. 105  contenente disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

    Scarica il testo del decreto n. 105/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, le quali, a norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, hanno efficacia dal 10 ottobre 2023 (dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione).

    Il testo si compone di 13 articole e tra le misure introdotte segnaliamo le seguenti.

    Otto per mille IRPEF

    Due articoli che intervengono sulla disciplina della quota dell'otto per mille IRPEF attribuita alla diretta gestione statale.   

    In particolare, l'articolo 7 reca misure relative alla destinazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF attribuita alla diretta gestione statale, oggetto di ripartizione nell'anno 2023, riferita alle scelte non espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, prevedendo che essa sia utilizzata prioritariamente per finanziare interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

    L’articolo 8 introduce modifiche agli artt. 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di ripartizione della quota dell’otto per mille dell'IRPEF di diretta gestione statale, prevedendo, in particolare:

    • una nuova finalità di destinazione delle risorse di competenza statale, relativa ad interventi straordinari per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche. Tale ulteriore finalità rientra nelle scelte effettuate dai contribuenti a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate dall'anno 2023;
    • la ripartizione delle risorse relative alla quota a diretta gestione statale, per le quali i contribuenti non hanno effettuato una scelta tra gli interventi di cui all’articolo 48, secondo finalità stabilite annualmente con deliberazione del Consiglio dei ministri o, in assenza, in proporzione alle scelte espresse. Dall’anno 2024 all’anno 2027 la deliberazione del Consiglio dei ministri include tra gli interventi tra cui ripartire le risorse anche quelli relativi al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

    Salute e Covid

    In tema di salute, si prevede l'abolizione di alcuni obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e la revisione della disciplina sul monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dal virus SARS-COV-2.

    In particolare, si dispone che le persone positive al virus SARS-COV-2 non siano più obbligate all'isolamento, che, si ricorda, comportava il divieto, sanzionabile con ammenda e possibile arresto, di mobilità dalla propria abitazione o dimora, fino all'accertamento della guarigione, salvo che per il ricovero in una struttura sanitaria o in altra struttura allo scopo destinata. 

    Vienen inoltre aboilito l'obbligo di autosorveglianza dei contatti stretti, nel caso di positività al virus, oltre che soppressa la corrispondente disciplina sanzionatoria.

    Giustizia

    Come specificato nel dossier della Camera, in materia di intercettazioni, la disciplina speciale per disporre intercettazioni, attualmente contemplata per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono, che prevede condizioni meno stringenti per l'autorizzazione e la proroga delle intercettazioni stesse, viene estesa anche ai delitti, consumati o tentati, di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e di sequestro di persona a scopo di estorsione, o commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. o al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.   

    Sono previsti interventi normativi volti ad implementare il contrasto alla criminalità informatica e ad aumentare la cybersicurezza.

    Fino al 30 aprile 2024, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l’audizione delle parti e l’ascolto del minore, indicando puntualmente le modalità di svolgimento e le circostanze oggetto dell’atto.

    Viene modificata la disciplina riguardante i corsi di formazione per partecipare ai concorsi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semidirettivi per magistrati, prevedendo che il materiale documentale relativo ai corsi di formazione sia inviato al CSM  anche in riferimento all'attribuzione di incarichi semidirettivi e non solo di quelli direttivi, modificando il termine di decorrenza dal quale calcolare a ritroso il periodo di cinque anni in cui maturare il requisito della partecipazione al corso ed escludendo dall'obbligo di partecipazione al corso i magistrati che nel medesimo periodo (o per parte di esso) abbiano già svolto incarichi direttivi o semidirettivi.

    Vengono introdotte alcune modifiche al reato di incendio boschivo, di cui all'art. 423-bis c.p., inasprendo il trattamento sanzionatorio.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus edilizi: i chiarimenti dell’Agenzia su cessione del credito o sconto in fattura

    Con Circolare del 07.09.2023 n. 27, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Cessioni (DL 16 febbraio 2023, n. 11) che, modificando l’articolo 121 del Dl n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha previsto, salvo precise deroghe, un generalizzato divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi. 

    A decorrere dal 17 febbraio 2023, pertanto, salvo le deroghe tassative (articolo 2, commi da 1-bis a 3-quater, del Decreto Cessioni), i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi diversi dal Superbonus, potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

    Il divieto all’esercizio dell’opzione opera in relazione agli interventi di:

    • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni degli edifici residenziali; interventi di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, nonché interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune);
    • efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
    • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
    • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate);
    • installazione d’impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;

    L'Agenzia precisa che valgono tutti i chiarimenti già resi in argomento con le circolari 27 maggio 2022, n. 19/E, 6 ottobre 2022, n. 33/E, 13 giugno 2023, n. 13/E, 26 giugno 2023, n. 17/E.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Tassazione delle mance alberghi e ristoranti: l’Agenzia delle Entrate fa il punto

    Con la Circolare del 29.08.2023 n. 26, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al regime fiscale di vantaggio previsto per le mance, ovvero le somme erogate dai clienti al personale impiegato nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (camerieri, facchini, baristi, receptionist, ecc.) del settore privato, corrisposte sia in contanti sia attraverso mezzi di pagamento elettronici.

    Tali liberalità, salvo espressa rinuncia da parte del percettore, sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle sue addizionali comunale e regionale, con aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro.

    Ricordiamo che questa nuova modalità di tassazione, in luogo della tassazione ordinaria, è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (commi da 58 a 62 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197).

    Requisiti soggettivi per l'applicazione dell'aliquota del 5% alle mance

    Il nuovo regime di tassazione sostitutiva in esame si applica alle mance percepite dai lavoratori del settore privato delle strutture sopra indicate, che:

    • risultino titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 
    • e che non abbiano rinunciato per iscritto alla facoltà di optare per la tassazione sostitutiva.

    In merito alla determinazione del requisito reddituale, l'Agenzia chiarisce che, ai fini del calcolo del limite reddituale ivi previsto, debbano essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

    Si precisa inoltre che il predetto limite reddituale di euro 50.000 è riferito al periodo d’imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.

    Al riguardo, è opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).

    Entrano nel computo della soglia reddituale anche le somme assoggettate, nel precedente periodo d’imposta, alla tassazione sostitutiva delle mance.
    Pertanto, i requisiti soggettivi per l’applicazione del regime sostitutivo sono sostanzialmente tre:

    • titolarità di un rapporto di lavoro nel settore privato in uno specifico comparto economico;
    • percezione nell’anno precedente di redditi di lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro, anche se derivanti da più rapporti di lavoro con datori di lavoro diversi;
    • assenza di una rinuncia scritta alla tassazione sostitutiva.

    La tassazione sostitutiva è il regime naturale di tassazione delle mance, alle condizioni sopra indicate, essendo possibile l’applicazione dell’ordinario regime di tassazione solo in caso di rinuncia scritta del lavoratore.

    Infine, sempre con la suddetta circolare l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti anche in merito al trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore privato, impiegati nel comparto turistico, ricettivo e termale.

    Allegati:
  • Smart working

    Smart working e lavoratori frontalieri: il punto dell’Agenzia delle Entrate

    Con la Circolare del 18.08.2023 n. 25, l'Agenzia delle Entrate analizza e sintetizza i più recenti sviluppi, al livello sia nazionale, sia internazionale, riguardanti l’imposizione di talune categorie di lavoratori particolarmente interessate dall’affermarsi di modalità di svolgimento della prestazione che vedono una separazione tra:

    • il luogo di svolgimento dell’attività, 
    • il luogo della residenza 
    • e il luogo in cui si esplicano gli effetti di tale attività lavorativa.

    L’intensificarsi del ricorso a tali forme organizzative, che spesso accompagnano fenomeni di lavoro transfrontaliero o “frontaliero”, coinvolgendo quindi due o più giurisdizioni, ha generato taluni dubbi interpretativi in merito alle regole di tassazione applicabili.

    Dopo l’accelerazione della diffusione dovuta al periodo dell’emergenza pandemica Covid19, peraltro, queste modalità di lavoro “agile” o “flessibile”, sono divenute o si avviano a diventare, in determinati settori, modalità “ordinarie” di svolgimento della prestazione lavorativa.

    Di conseguenza, particolarmente rilevante appare l’individuazione dei profili fiscali legati al fenomeno di c.d. “mobility of work”.

    Con la presente Circolare, l'Agenzia fornisce quindi tutti i chiarimenti in relazione a due ordini di fenomeni, a ciascuno dei quali è dedicata una specifica elaborazione:

    • la prima parte fornisce chiarimenti e istruzioni applicative sui profili
      fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working)
      , focalizzando l’attenzione sui più recenti orientamenti della prassi sul punto, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, disciplinati dall’articolo 16 del dlgs del 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. regime speciale per lavoratori impatriati), nonché dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (regime speciale per docenti e ricercatori);
    • a seconda parte è, invece, dedicata alla speciale disciplina concernente i lavoratori “frontalieri”, alla luce anche dei recenti sviluppi e del nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera, e delle novità introdotte dalla relativa legge di ratifica (legge 13 giugno 2023 n. 83, pubblicata nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2023).
      Tra dette modifiche, si evidenziano l’innovativa definizione di “lavoratore frontaliere”, nonché le nuove regole impositive.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Delega Fiscale: il testo della legge 111 2023 pubblicato in Gazzetta

    E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023 il testo definitivo della legge Delega al Governo per la riforma fiscale approvato dal Parlamento nelle scorse settimane, si tratta della Legge n. 111 del 09.08.2023 che entra in vigore il 29 agosto 2023 e stabilisce che il Governo adotti entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, i quali dovranno essere adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, nonché del diritto dell’Unione europea e internazionale.

    Il testo è composto da 23 articoli raggruppati in 5 titoli:

    • Titolo I – I principi generali e i tempi di attuazione (artt. 1-4); 
    • Titolo II – I tributi, raggruppati in imposte sui redditi, Iva e Irap (artt. 5-9), altri tributi indiretti (artt. 10-12), Princìpi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale (art. 13) per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province (art. 14) per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici (art. 15);
    • Titolo III – I procedimenti e le sanzioni (artt. 16-20);
    • Titolo IV – Testi unici e codici (art. 21); 
    • Titolo V – Disposizioni finanziarie (art. 22-23).

    I principali aspetti della riforma fiscale riguardano quindi:

    • la struttura dell'Irpef
    • la revisione della tassazione d'impresa
    • la revisione dell'imposta sul valore aggiunto;
    • il graduale superamento dell'Irap
    • la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall'IVA;
    • la revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi; 
    • il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio;
    • la revisione dell'attività di accertamento;
    • la revisione del sistema nazionale della riscossione.

    Decreto legislativi attuativi

    In attuazione della delega sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri i seguenti schemi di decreti legislativi che hanno iniziato il loro iter parlamentare:

    Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi (IRPEF)

    Fermo restando il principio costituzionale della progressività, la riforma dell'Irpef (art. 5) mira a semplificare il sistema attraverso:

    • la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica. A seguito delle modifiche  in sede referente sono stati introdotti principi volti a favorire i nuclei familiari comprendenti persone con disabilità e l’occupazione giovanile, oltre che in tema di spopolamento delle aree periferiche del Paese.
    • il graduale perseguimento della equità orizzontale prevedendo, in particolare:
      • la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l'equiparazione tra redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione;
      • la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso;
      • la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo;
      • l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, in misura agevolata su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito del periodo d'imposta e il reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d'imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime peculiare per i titolari di reddito di lavoro dipendente che agevoli l'incremento reddituale del periodo d'imposta rispetto a quello precedente;
    • l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione dei redditi di natura finanziaria;
    • con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, è stato introdotto un prioncipio di delega diretto a prevedere una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto ed è stato precisato, con riguardo alla tassazione dei collezionisti di opere d'arte, l'esonero dei medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

    Graduale superamento dell'Irap

    Secondo quanto disposto dall'art. 8, si prevede il graduale superamento dell’Irap, con priorità per le società di persone, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, nella prospettiva di istituire una sovraimposta, che assicuri un gettito in misura equivalente, determinata con le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero con regole particolari per gli enti non commerciali, da ripartire tra le Regioni sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP.

    Allegati: