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Modifiche al Codice della proprietà industriale: la Legge pubblicata in GU
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 184 dell'08.08.2023, la legge n. 102 del 24 luglio 2023 che modifica il Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30 del 2005).
Scarica il testo della Legge n. 102/2023 in vigore dal 23 Agosto 2023.
Il provvedimento, composto da 32 articoli e 3 Capi, ha la finalità di perseguire due fondamentali obiettivi:
- il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale;
- la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure.
Diverse sono le novità in materia di accesso alla proprietà industriale e di gestione dei brevetti, quali, ad esempio:
- la maggiore tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi;
- la protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere;
- la titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca.
Per sciogliere alcuni dubbi interpretativi circa il termine finale di durata dei relativi brevetti, si precisa che il brevetto per invenzione industriale ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade all'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda stessa.
Come già previsto dall'articolo 60 attualmente in vigore, viene ribadito che tale brevetto non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.
Si segnala inoltre che sono stati variati gli importi relativi all’imposta di bollo dovuta per la presentazione delle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, presso le Camere di commercio e l’Ufficio brevetti e marchi, con trasmissione telematica o consegnate su supporto informatico.
Variazione Imposta di bollo
Come chiarito dalla relazione illustrativa, l'adeguamento degli importi mira ad estendere l'utilizzo del bollo digitale, utilizzabile solo per importi pari a 16 euro e multipli, fino ad un massimo di cinque volte.
L’articolo 31 della legge modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo, apportando all'articolo 1, comma 1-quater, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le seguenti modificazioni:
- aumento da 42,00 a 48,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori (art. 1, comma 1-quater, lettera a));
- diminuzione da 20,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegatouno o più dei seguenti documenti:
- lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;
- richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
- rilascio di copia autentica del verbale di deposito (lettera a-bis));
- diminuzione da 85,00 a 80,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati (lettera b));
- aumento da 15,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di annotazione e per tutte le altre istanze diverse da quelle richiamate nei punti precedenti (lettere c) e d)).
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Decreto Alluvione Emilia Romagna diventa legge: ecco il testo coordinato
Pubblicata in GU del 31.07.2023 n. 177, la Legge del 31 luglio 2023 n. 100 di conversione del decreto 1° giugno 2023, n. 61, contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.
Scarica qui il testo del decreto n. 61/2023 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Nel provvedimento sono contenuti interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dall'alluvione che ha colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana.
Brevemente vediamone alcuni.
Sospensione termini versamenti e adempimenti in scadenza dal 1° maggio al 31 agosto 2023
Si prevede la sospensione, dal 1° maggio al 31 agosto 2023, dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari e contributivi, compresi quelli derivanti da cartelle di pagamento, in scadenza a partire dal 1° maggio 2023.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.Bonus fino a 3.000 euro per lavoratori autonomi
Per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, a favore dei:
- collaboratori coordinati e continuativi,
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale,
- lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza,
che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano, esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell'allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, viene riconosciuta un'indennità una tantum pari a 500,00 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni e comunque nella misura massima complessiva di 3.000,00 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Proroga superbonus 110% villette
Per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari ubicati nei territori indicati nell'allegato 1 del decreto, la detrazione del 110% è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023..
Allegati: -
Codice della proprietà industriale
Codice della proprietà industriale – Dlgs del 10 febbraio 2005, n. 30, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. (Pubblicato in GU n.52 del 4-3-2005 – Suppl. Ordinario n. 28 )Aggiornato alla Legge del 24/07/2023 n. 102
Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005)Capo I – Diposizioni generali e principi fondamentali (Artt. 1-6)Allegati:
Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale (Artt. 7-116)
Capo III – Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale (Artt. 117-146)
Capo IV – Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure (Artt. 147-193)
Capo V – Procedure speciali (Artt. 194-200)
Capo VI – Ordinamento professionale (Artt. 201-222)
Capo VII – Gestione dei servizi e diritti (Artt. 223-230)
Capo VIII – Disposizioni transitorie e finali (Artt. 231-246) -
Appalti: linee guida per pari opportunità e inclusione disabili
Sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2023 , in allegato al decreto del Dipartimento per la famiglia e le pari opportunità del 20 giugno 2023 , le Linee guida volte a favorire le pari opportunita' generazionali e di genere, nonche' l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita' nei contratti riservati.
Il decreto attua infatti la previsione dell'articolo 61 comma 1 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "codice dei contratti pubblici", contiene disposizioni volte a favorire che prevede
«Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilita' o svantaggiate, o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilita' o da lavoratori svantaggiati».
Per questo vengono fornite le indicazioni operative ed esempi di compilazione di bandi di gara, avvisi e inviti, in merito ai requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta,ai meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunita' generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilita' o svantaggiate
Si sottolinea che gli obblighi di consegna previsti ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 36 (Rapporto sulla situazione del personale, relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile, e dichiarazione di regolarita' sul diritto al lavoro delle persone con disabilita')
derivano direttamente dalla legge e si applicano anche in mancanza di espressa previsione nel bando di gara, ma per esigenza di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento degli operatori economici e' s opportuno che il contenuto di detti obblighi sia espressamente indicato nel bando di gara e nel contratto.
Altre misure, invece, richiedono che le stazioni appaltanti traducano i principi della norma in clausole all'interno dei bandi di gara, tenendo conto delle specificita' dei settori in cui agiscono le gare e del loro oggetto.
Si ricorda infine che la Dichiarazione di regolarita' sul diritto al lavoro delle persone con disabilita' (comma 3) è richiesta alle aziende con numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto.,
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Accordo sicurezza sociale Italia – Moldavia 2023: il testo
E' stata pubblicata i nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023 la Legge n. 94 dell'11 luglio con la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato il testo dell'accordo stipulato e firmato a Roma il 18 giugno 2021.
L'Accordo entra il vigore il 26 luglio 2023 e ha durata illimitata.
Accordo sicurezza sociale Italia- Moldavia 2023: cosa prevede
Tra le disposizioni dell'accordo viene specificato il Campo di applicazione che riguarda, in relazione alla materia delle prestazioni:
1. per la Repubblica di Moldova, alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale:
a) la pensione per limite d'eta';
b) la pensione di disabilita' causata da una malattia generale;
c) la pensione e l'indennita' di disabilita' causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale;
d) la pensione ai superstiti;
2. per la Repubblica Italiana:
a) alle prestazioni di invalidita', vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi
esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
b) alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali (INAIL).
Il relazione ai beneficiari, l'accordo è applicabile alle persone che sono o sono state beneficiarie delle prestazioni sopraelencate e ai loro familiari e superstiti.
Con riguardo alla presentazione delle domande si prevede che
1. Le domande di riconoscimento o di esportabilita' delle prestazioni moldave possono essere presentate, per il tramite dell'istituzione competente italiana, all'istituzione competente
moldava (Cassa Nazionale di Assicurazioni Sociali – CNAS).
2. Le domande di pensione italiane dovranno essere presentate direttamente all'INPS utilizzando il canale telematico.
Pagamento delle prestazioni sociali
L'accordo prevede che le istituzioni competenti di ogni Parte pagano le prestazioni direttamente alle persone aventi diritto che hanno la residenza o la dimora sul territorio
dell'altra Parte. Le prestazioni sono pagate dalle istituzioni competenti nella valuta ufficiale del proprio Stato o, nel caso in cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.
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Contributo energia per gli enti del Terzo settore: le modalità di accesso
Individuati i criteri e le modalità per l’accesso al contributo straordinario previsto in favore degli Enti del terzo settore per far fronte al caro energia (art. 8 commi 1-2 del Decreto Aiuti ter, n. 144/2022), con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11.04.2023 del Dpcm dell'8 febbraio 2023.
Ricordiamo che, in considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, il decreto Aiuti ter ha istituito appositi fondi finalizzati al riconoscimento di un contributo straordinario in favore degli Enti del terzo settore.
Con il Dpcm dell'8 febbraio 2023 si individuano i criteri e le modalità per l’accesso al contributo a valere sui suddetti fondi di cui all’art. 8, commi 1 e 2, del decreto Aiuti ter, nonché i beneficiari e i criteri di quantificazione
del contributo e le procedure di controllo anche successive all’erogazione.In particolare, il suddetto contributo può essere richiesto:
- in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter) da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;
- a1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore;
- a2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- a3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- a4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe;
- a5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
- in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter), da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane;
- b1) enti iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore;
- b2) organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- b3) associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
- b4) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- b5) enti religiosi civilmente riconosciuti;
- b6) associazioni;
- b7) fondazioni;
- b8) aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.
In relazione alla quota di fondo relativa a 5 milioni, il contributo previsto all’articolo 1, comma 366 della legge 29 dicembre 2022, n.197, può essere richiesto, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.
Modalità di accesso all'agevolazione
Con il recente Decreto Direttoriale del 19.07.2023, il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità ha definito i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni e di erogazione del contributo, nonché le modalità di espletamento dei controlli a campione sul possesso dei requisiti di accesso.
Le domande di concessione ed erogazione del contributo, devono essere presentate e compilate esclusivamente in forma elettronica, utilizzando la piattaforma informatica «Contributo energia» accessibile dal sito dell'ente gestore Invitalia, a partire dalle ore 12:00 del 20 luglio 2023 e fino alle ore 12:00 del 21 agosto 2023.
- in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni (di cui all’art. 8, comma 1, del Decreto Aiuti ter) da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità;
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Decreto rigassificatori approvato: il testo con le misure per il settore energetico
Nella seduta del 17 luglio, con 168 voti favorevoli, la Camera ha approvato e trasmesso al Senato, il disegno di legge di conversione (A.S. 803), con modificazioni, del decreto legge del 29 maggio 2023, n. 57 (decreto Rigassificatori), recante misure urgenti per il settore energetico.
Si fa presente che nel testo del decreto, sono confluite le misure per ridurre i costi dell'energia elettrica, del gas e dei servizi di teleriscaldamento a carico dei clienti finali, disposte in origine con il D.L. n. 79/2023, in particolare:
- il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas per disagio economico e del bonus elettrico per gravi condizioni di salute, nonché riduzione oneri sistema gas per il III trimestre 2023,
- l'IVA agevolata su consumi gas metano per usi civili e industriali, III trimestre
Tra le misure si prevede la riapertura fino al 29 luglio 2023 dei termini per richiedere l'autorizzazione alla realizzazione o all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari sotrardinari del Governo già nominati.
Tra le misure introdotte in sede referente si segnalano:
- la previsione di una procedura abilitativa semplificata per gli interventi di parziale o completa riconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica o gas residuati dai processi di depurazione,
- il riconoscimento di maggiori incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili,
- la semplificazione dell’iter autorizzativo per la realizzazione delle infrastrutture strategiche in ambito energetico,
- la qualifica come attività di interesse generale svolta dagli Enti del terzo settore e dalle imprese sociali, la produzione e l’accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D. Lgs 8 novembre 2021, n. 199 (integrando il disposto dell’articolo 5, comma 1, lettera e) del Codice del terzo settore (D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, nonché dell’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112).