• Redditometro

    Nuovo Redditometro: cosa prevede

    La Commissione Finanze della Camera in data 10 luglio, riunitasi per valutazioni e pareri sui correttivi alla Riforma fiscale,  e in particolare su:

    • modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo,
    • modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari,
    • modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale;

    ha approvato e pubblicato il parere relativo all'atto n 170 con anche indirizzi al Governo sul Reddittometro.

    Sul Redditometro infatti, ricordiamo che nel mese di maggio, con decreto mef si era provveduto alla riattivazione dello strumento di controllo, per poi immeditamente sospenderlo per numerosi dubbi dello stesso Esecutivo.

    L'istituto era in attesa del parere e la commissione, specifica: Più in generale, rispetto alla riforma varata con la delega e all'obiettivo – condiviso da tutte le forze che sostengono l'Esecutivo – di ridefinire il rapporto tra fisco e contribuenti, nella solida prospettiva di avviare concretamente e con successo gli istituti dell'adempimento collaborativo e del concordato preventivo, la Commissione sollecita un intervento del Governo in materia di strumenti induttivi di ricostruzione del reddito affidati all'Agenzia dell'Entrate, da indirizzare esclusivamente verso le situazioni che presentano alti livelli di scostamento di congruità tra spese e redditi dichiarati, anche prevedendo soglie percentuali che riducano o eliminino la discrezionalità dell'Agenzia delle Entrate. 

    Sotto tale specifico profilo, la Commissione sollecita quindi il Governo a incrementare le tutele dei contribuenti, evitando di ripristinare strumenti e istituti a carattere induttivo di massa (come ad esempio il cosiddetto redditometro), ma definendo l'ambito esclusivamente sui singoli casi di contribuenti che presentano ex ante profili di rischio fiscale.

    Nuovo Redditometro: il decreto in gu

    Con il DM MEF del 7 maggio pubblicato in GU n 116 del 20 maggio, si torna a parlare di Redditometro.

    In particolare, le  disposizioni si  rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016 (di fatto dovrebbe riguardare solo quelli dal 2018).

    Viene in sintesi riattivato lo strumento accertativo, dopo la sospensione disposta con l’articolo 10 del Dl 87/2018. 

    Con quest’ultima norma è stato abrogato il Dm 16 settembre 2015, con effetto dagli accertamenti riferiti al periodo d’imposta 2016, stabilendo anche che il nuovo decreto avrebbe dovuto essere fondato su di una metodologia elaborata con l’ausilio dell’Istat e delle associazioni dei consumatori. Da ciò discende l'emanazione del DM del 7 maggio 2024.

    Di seguito un riepilogo dei contenuti del decreto e anche esempi di spese soggette ai controlli del Fisco.

    ATTENZIONE: il presidente Giorgia Meloni, dopo il subbuglio generato dall'uscita del DM 7 maggio, ha dichiarato sui social di volere sospendere temporaneamente il decreto per apportare modifiche dopo aver dichiarato che il suo Governo non introdurrà mai un grande fratello fiscale ha specificato:  "Oggi ho incontrato il viceministro Leo, ci siamo confrontati sui contenuti e siamo giunti alla conclusione che sia meglio sospendere il provvedimento in attesa di ulteriori approfondimenti".

    Riepiloghiamo di seguito le regole del DM sul redditometro in attesa di novità dal MEF.

    dditometro: controlli su maggiori redditi anni d’imposta dal 2016

    Con il presente decreto è individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla  base  del quale, ai sensi del  quinto  comma  dell'art.  38,  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  può essere fondata la determinazione sintetica  del reddito complessivo  delle persone fisiche.
    Per elemento indicativo di capacità contributiva si intende:

    • la spesa sostenuta dal contribuente,
    • la propensione  al  risparmio determinata utilizzando anche l'archivio dei rapporti di cui all'art. 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605.  

    L'elenco degli elementi è indicato nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto.

    La tabella A  individua le informazioni utilizzabili per determinare gli  elementi indicativi di  capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'amministrazione finanziaria.

    La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di  beni  e servizi detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per  i quali non  si  dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando una spesa minima presunta rappresentativa del valore d'uso del bene o del servizio considerato. 

    Le spese, distinte per gruppi  e categorie di consumi del nucleo familiare  di  appartenenza del contribuente, sono desunte dall'indagine annuale  sulle  spese  delle   famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai  sensi  dell'art.  13 del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322, effettuata  su campioni  significativi  di  contribuenti   appartenenti  a   undici tipologie di  nuclei  familiari,  distribuite nelle cinque aree territoriali  in  cui  è suddiviso  il  territorio  nazionale.  

    Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto.  

    Le spese possono essere desunte anche da studi e analisi socio-economiche di settore.

    Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A è anche determinato considerando  la quota del risparmio formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.
    Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, in assenza di dati in anagrafe tributaria relativi alle spese indicate nella tabella A, per i beni e servizi che vengono considerati  essenziali  per  conseguire  uno  standard  di vita minimamente  accettabile per una famiglia con  determinate caratteristiche e se tali informazioni non sono acquisite in sede  di contraddittorio  con  il contribuente,  si  considera l'ammontare individuato dall'ISTAT quale spesa minima necessaria per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta. 

    Tale soglia varia, per costruzione, in  base alla  dimensione  della  famiglia,  alla sua composizione per età alla ripartizione geografica e alla dimensione del comune di residenza rilevata dai  risultati dell'indagine sulle spese delle famiglie dell'Istituto nazionale di statistica.
    Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell'Agenzia delle entrate di utilizzare, altresì, elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella  A, qualora siano disponibili dati relativi ad altre voci di spesa sostenute dal contribuente.
    In ogni caso l'ammontare delle spese risultante dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria o acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente si considera sempre prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente sulla base degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A o sulla base delle spese desunte da studi e analisi socio-economiche di settore. 

    Nuovo redditometro: come si imputano le spese

    In merito alla imputazione delle spese al contribuente si prevede che fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del decreto, le spese si considerano sostenute dalla  persona  fisica  cui  risultano riferibili sulla base  dei dati  disponibili  o  delle  informazioni presenti in Anagrafe tributaria. 

    Si considerano,  inoltre,  sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal  coniuge  e  dai  familiari fiscalmente a carico.
    Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni  e  servizi  se  gli  stessi  sono relativi esclusivamente  ed effettivamente all'attività di impresa o  all'esercizio di  arti  e professioni, sempre  che tale   circostanza   risulti  da   idonea documentazione. 

    Nuovo Redditometro: esempi si spese soggette a controlli

    C'è di tutto tra le voci che l’amministrazione potrà utilizzare per verificare il reddito (presunto) dei contribuenti secondo il nuovo redditometro.

    Va evidenziato comunque che il contribuente potrà "difendersi"

    L’analisi, secondo le norme del decreto, partirà dai redditi 2016 (ma dovrebbe riguardare solo quelli dal 2018 in poi) e terrà conto degli elementi già presenti nell’anagrafe tributaria o di un livello minimo di spesa. 

    Il meccanismo, sinteticamente sarà i seguente:

    • il Fisco dai dati in suo possesso presume un reddito e chiede eventuali spiegazioni;
    • il contribuente ha facoltà di difendersi e di dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta;
    • si potrà sostenere, dimostrandolo, che le spese attribuite hanno un diverso ammontare e che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.

    Dall'allegato A al decreto si tratterà di controlli sulle seguenti spese (l'elenco è a titolo di esempio, e non è esaustivo, si rimanda quindi alla tabella dell'allegato A per tutte le voci): 

    • spese per alimenti e abbigliamento;
    • mutuo e affitto, eventuale canone per il leasing immobiliare e le relative spese per pagare acqua e condominio e anche le spese per la manutenzione o per eventuali agenti immobiliari;
    • investimenti quali ad esempio azioni ai francobolli, oro; 
    • energia, spese per la casa e salute: l'amministrazione potrà prendere in esame anche se si è in possesso o meno di un riscaldamento centralizzato; verificate anche le spese per mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; collaboratori domestici e altri beni e servizi per la casa;
    • trasporti: si prenderanno in considerazione le spese per assicurazione per la responsabilità civile, incendio e furto per auto, moto, caravan, camper, minicar e anche il pagamento del bollo;
    • comunicazioni e scuola: anche un nuovo cellulare e le relative bollette potranno essere all’esame insieme alle spese per l’istruzione;
    • tempo libero e cavalli: si verificheranno le spese per: giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali e riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, televisione ed internet, lotto e lotterie, piante e fiori, riparazioni radio, televisore, computer.

    Si resta in attesa dopo la sospensione annunciata da Meloni di sapere quali saranno le modifiche al DM 7 maggio e quindi ai controlli sui redditi dei cittadini. 

  • Adempimenti Iva

    Indebita detrazione IVA: cosa cambia col decreto Sanzioni

    L’applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva o l’applicazione dell’IVA per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, comporta l’applicazione di una sanzione fissa da euro 250 a euro 10.000, verso il cessionario e limita il diritto alla detrazione alla sola imposta dovuta. 

    Questa è una delle principali novità del Decreto Sanzioni (Pubblicato in GU n 50 del 28 giugno 2024)

    Indebita detrazione IVA: cosa cambia col decreto Sanzioni

    Il Decreto sanzioni ha riscritto l'art 6 comma 6 del Dlgs n 471/97, in particolare l'art 2 del Dlgs Sanzioni n 87/2024 ha finalmente definito il perimetro applicativo della previsione contenuta nel suddetto comma 6 prevedendo che chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli arti 19 e seguenti del DPR 633/2024 della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. 

    Le sanzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 5, comma 4.

    Dall'intervento sul comma 6 emergono chiarimenti del perimetro della norma in vigore quindi, dal giorno successivo alla pubblicazione del Decreto n 87 in Gazzetta, e cioè dal 29 giugno.

  • Riforma fiscale

    Imposta minima nazionale: il MEF pubblica le regole

    Pubblicato sul sito delle Finanze il Decreto 1 luglio 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze con le modalità di attuazione dell’imposta minima nazionale o Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) prevista nell’articolo 18 del decreto legislativo n. 209/2023.

    L’imposta, che si applica in via prioritaria rispetto all’imposta minima integrativa (IIR) e all’imposta minima suppletiva (UTPR), è rivolta alle imprese italiane appartenenti a grandi gruppi (multinazionali ed interni), soggetti alle regole della global minimum tax, che scontano in Italia un’imposizione sui redditi effettiva inferiore all’aliquota del 15 per cento. 

    Sulla Global Minimum Tax leggi: Global minimum tax: il decreto MEF con le regole.

    L'impsota minima nazionalei si applica alle imprese e alle entità a controllo congiunto localizzate in Italia, ed alle entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, che fanno parte dei gruppi cui sono destinate le Regole GloBE. 

    In sostanza, i soggetti indicati devono appartenere a gruppi multinazionali o nazionali con ricavi consolidati annui pari o superiori a 750 milioni di euro, ivi compresi i ricavi delle entità escluse di cui al comma 2, risultanti nel bilancio consolidato della controllante capogruppo in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti a quello considerato. 

    Per la verifica del suddetto requisito dimensionale si rinvia alle disposizioni dell’articolo 10 del Decreto Legislativo 209/2023.

    Imposta minima nazionale imprese: il MEF pubblica le regole

    Il decreto, emanato ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209  reca le disposizioni attuative riguardanti l’imposta minima nazionale o Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) secondo la terminologia utilizzata nelle Model Rules (o Regole GloBE). 

    Si ricorda che tale imposta è stata prevista nell’articolo 11 della Direttiva Ue 2022/2523 del Consiglio, in coerenza con l’approccio comune richiesto dalle Regole GloBE, al fine di consentire a ciascuno Stato membro di prelevare le imposte integrative relative alle entità a bassa imposizione localizzate sul suo territorio. 

    Si tratta di un’imposta facoltativa che trova applicazione, nei rispettivi ordinamenti che decidono di implementarla, in via prioritaria rispetto all’imposta minima integrativa (IIR) e all’imposta minima suppletiva (UTPR).
    Con l’articolo 3, comma 1, lettera e) della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, il legislatore italiano ha scelto di esercitare tale facoltà e di applicare un’imposta minima nazionale alle entità italiane appartenenti a grandi gruppi (multinazionali ed interni) che scontano nel nostro Paese un’imposizione sui redditi effettiva inferiore all’aliquota del 15 per cento. 

    Questa imposta, introdotta con l’articolo 18 del decreto legislativo delegato, è stata disegnata per essere qualificata, ossia per essere detratta dall’imposizione integrativa complessivamente dovuta nel Paese, e costituire un “Porto Sicuro” consentendo, ai gruppi che intendono avvalersi della semplificazione prevista dall’OCSE, di assumere l’importo pagato a titolo di imposta minima nazionale pari all’imposizione integrativa complessivamente dovuta in Italia.
    Per essere considerata “qualificata” e costituire un “Porto Sicuro”, l’imposta minima nazionale deve soddisfare precise condizioni stabilite nelle Regole GloBE. 

    Le disposizioni del decreto declinano nel dettaglio alcuni aspetti a fini di completezza, coerenza e certezza nell’applicazione dell’imposta minima nazionale.

    Il Decreto definisce:

    • l’ambito soggettivo di applicazione, 
    • il presupposto applicativo 
    • le regole di determinazione dell’imposta, 
    • i criteri di conversione degli importi denominati in una valuta diversa dall’euro, rinvia alle determinazioni del Quadro Inclusivo sul BEPS per il riconoscimento e la perdita dello status di imposta “qualificata” e per il riconoscimento e la perdita dei requisiti del “Porto Sicuro”. 

    Esso chiarisce anche le regole per l’individuazione dei soggetti tenuti al versamento dell’imposta, le modalità di allocazione dell’onere tra i soggetti appartenenti al gruppo e la loro responsabilità congiunta e solidale. 

    Si precisa, infine, che le disposizioni attuative collegate alla presentazione della dichiarazione fiscale dell’imposta minima nazionale e al relativo versamento nonché le disposizioni riguardanti i conseguenti controlli saranno contenute in un decreto ministeriale.

    Imposta minima nazionale imprese: come si determina

    La relazione illustrativa al decreto evidenzia che l’articolo 4, dedicato alla determinazione dell’imposta minima nazionale, specifica che ai sensi del comma 1, il computo della base imponibile avviene, in ogni esercizio, in maniera
    conforme alle Regole GloBE 
    (trasfuse nel Titolo II e nelle definizioni dell’allegato A del Decreto Legislativo). 

    Tuttavia, a differenza delle Regole GloBE, l’imposta minima nazionale si applica indipendentemente dalla quota di partecipazione detenuta nei soggetti passivi da parte di qualsiasi controllante (UPE, IPE o POPE) del gruppo
    multinazionale o nazionale, 
    salvo quanto previsto nell’articolo 48 del Decreto Legislativo che è disegnato per assicurare la neutralità fiscale agli investitori di minoranza delle entità di investimento o delle entità assicurative d’investimento.
    Inoltre, ai fini dell’imposta minima nazionale, non valgono i criteri di allocazione dell’imposizione integrativa di cui all’articolo 34, comma 7, del Decreto Legislativo, che sono disciplinati nell’articolo 10 del presente decreto.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito investimenti ZES Mezzogiorno: chiarimenti di Assonime

    Il 12 luglio scade l'invio delle comunicazioni per richiedere il credito di imposta spettante per gli investimenti effettuati nelle regioni del Mezzogiorno sottoposte al vincolo della ZES Unica.

    Assonime nella Circolare n 13/2024, così divisa:

    • Introduzione
    • Ambito di applicazione soggettivo e territoriale
    • Ambito di applicazione oggettivo
    • Misura dell’agevolazione
    • Modello di comunicazione e procedura di accesso all’agevolazione
    • Modalità di fruizione dell’agevolazione

    ha chiarito alcuni importanti aspetti degli investimenti all luce anche delle recenti novità, vediamone alcuni.

    Potrebbe interessarti anche: Credito investimenti nella ZES Unica: regole di utilizzo.

    Credito ZES Mezzogiorno: chiarimenti di Assonime

    Il documento di 38 pagine, riepilogandi tutte le regole per il credito di imposta per le regioni del Mezzogiorno della ZES Unica, ha evidenziato alcuni aspetti delle regole che si sono nel tempo palesate.

    Riguardo al requisito della novità, Assonime, nella sezione 2 della circolare, relativa all'ambito oggettivo di applicazione del credito di imposta la Circolare Assonime ha specificato che: "In assenza di ulteriori precisazioni da parte della disposizione di legge riguardanti le modalità di effettuazione degli investimenti, si ritiene che l’agevolazione spetti per l’acquisto dei beni da terzi, nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto."

    Inoltre, nella stessa sezioner, si fa notare che per la Zes "Con riguardo al requisito della “strumentalità” rispetto all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta, i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa".

  • Riforma fiscale

    Correttivi Riforma Fiscale: l’ADE in audizione in Senato

    Oggi 10 luglio, l'Agenzia delle Entrate è stata in audizione presso il Senato, in vista dei correttivi ad alcuni punti della Riforma Fiscale.

    In particolare, si prevedono modifiche alle seguenti discipline:

    • adempimento collaborativo, 
    • adempimenti tributari,
    • concordato preventivo biennale. 

    Presso la Commissione Finanze del Senato si è discusso di questi temi e in particolare,  dei ritocchi ai decreti legislativi:

    • n. 221/2023 (“Disposizioni in materia di adempimento collaborativo”), 
    • n. 1/2024 “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”,
    • n. 13/2024 (“Disciplina del Concordato preventivo biennale”).

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    Correttivi alla Riforma Fiscale: l’ADE in audizione in Senato

    Come specificato dal rappresentante dell’Agenzia, i correttivi sul concordato preventivo biennale e sull'adempimento collaborativo, mirano a stabilire un confronto costante, fattuale e preventivo con il contribuente affinché possa instaurarsi un rapporto di piena fiducia tra le parti in grado di anticipare l’azione di controllo del Fisco, vediamo i punti trattati per i Dlgs di cui si tratta che saranno oggetto di integrazioni e correzioni, secondo quanto specificato dall'Ade:

    • sull' adempimento collaborativo, il provvedimento in esame perfeziona l’istituto attraverso diposizioni integrative che mirano a realizzare meglio i criteri direttivi dettati dalla riforma e interviene, principalmente, sulla disciplina della certificazione del Tcf (Tax control framework”), sui requisiti soggettivi di accesso al regime, con particolare riguardo al concetto di gruppo cui fanno parte i contribuenti, e sul potenziamento degli effetti premiali derivanti dall’adesione al regime;
    • sulla semplificazione degli adempimenti tributari tra le modifiche previste, lo schema anticipa, in caso di importo inferiore a 100 euro, al 16 novembre in luogo del 16 dicembre, il termine entro cui effettuare il versamento Iva relativo alle liquidazioni periodiche riguardanti i primi tre trimestri dell’anno. Tale termine allinea la scadenza con il pagamento dell’ultimo trimestre. Inoltre si vuole estendere ulteriormente l’utilizzo della dichiarazione dei redditi precompilata, ampliando la platea dei delegati che possono accedere alla precompilata dei contribuenti, che potranno rivolgersi, ad esempio, anche alle società tra professionisti
    • sul concordato preventivo biennale (Dlgs n. 13/2024) l’Agenzia precisa che, in un’ottica di coordinamento e razionalizzazione dei diversi adempimenti dichiarativi, il termine entro il quale, a regime, l’Agenzia, mette a disposizione dei contribuenti e/o dei loro intermediari i programmi informatici per l’elaborazione della proposta. In virtù di tale ratio, il termine slitta dal 1° al 15 aprile. È previsto che per il primo anno di applicazione dell’istituto i software per il calcolo delle proposte di concordato per i contribuenti forfetari siano resi pubblici entro il 15 luglio 2024. Confermato, invece, il termine per la pubblicazione di quelli relativi ai contribuenti Isa. Inoltre, si modifica il periodo per i contribuenti per decidere se accettare no la proposta del Fisco: l’adesione deve arrivare entro il 31 luglio (attualmente il termine di adesione coincide con quello di versamento del saldo delle imposte), oppure entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. Per il primo anno di applicazione resta ferma la facoltà di adesione alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Inoltre con riferimento al differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto per il primo anno di applicazione del CPB è previsto che per il 2024 sia possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e Iva entro il trentesimo giorno successivo al 31 luglio 2024, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La possibilità di differimento, in un primo momento riconosciuta fino al 31 luglio, potrà essere estesa al 30 agosto.

  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Credito transizione 5.0: certificazione sul risparmio energetico

    Il Decreto MEF/MIMIT (in bozza) con le regole attuative del Credito transizione 5.0, ora al vaglio della Corte dei Conti contiene tutte le regole operative di questa nuova agevolazione introdotta dall'art 38 del DL n. 19/2024 e ritoccato dal DL n 69/2024 convertito in legge n 67/2024. 

    Vediamo l'art 15 necessaria certificazione sul risparmi energetico, specificando che il testo del DL rispetto alla prima versione ha meglio specificato i requisiti dei certificatori

    Leggi anche: Credito Transizione 5.0: le regole attuative.

    Credito transizione 5.0: certificazione risparmio energetico

    L'art 15 del DL MEF/MIMIT specifica che la riduzione dei consumi energetici è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:

    • a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui all’articolo 6;
    • b) ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

    La certificazione tecnica ex ante si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione

    riferite in particolare all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici, ivi compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati, nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale.

    La certificazione tecnica ex post si compone delle informazioni relative al progetto di innovazione necessarie ad attestarne il completamento conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex

    ante in termini tecnici ovvero nel caso di variazioni intervenute nel corso della realizzazione del progetto di innovazione delle informazioni relative al progetto di innovazione effettivamente realizzato e dei consumi energetici effettivamente conseguiti.

    Le certificazioni tecniche attestano altresì il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 7 commi da 1 a 4 per gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

    Le certificazioni tecniche  sono redatte sulla base degli appositi modelli messi a disposizione sul sito istituzionale del GSE entro cinque giorni dall’emanazione del presente decreto.

    Credito transizione 5.0: i certificatori

    Sempre lo stesso art 15 prevede che sono abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche:

    • a) gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
    • b) le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
    • c) gli ingegneri iscritti nella seziona A dell’albo professionale, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

    I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di professionalità previsti dal presente articolo, nonché, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità e onorabilità, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia e di non aver riportato condanne penali.

    Al fine di tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico ovvero di non veridicità delle certificazioni da cui consegue la decadenza dal beneficio, i soggetti certificatori sono tenuti a dotarsi di idonee coperture assicurative, stipulando una specifica polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle certificazioni rilasciate e agli importi dei benefici derivanti dai progetti di innovazione cui si riferiscono le certificazioni garantendo all’impresa e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata

  • Antiriciclaggio

    Soglia UE uso contante: tutte le regole

    Il Regolamento UE n 1624 del 2024, pubblicato nella Gazzetta dell'Unione del 19 giugno, in vigore da oggi 9 luglio prevede tutte le regole da rispettare per i paesi europei relativamente all'uso del contante.

    Sinteticamente è bene evidenziare che la soglia da non superare è di 10.000 euro e ad occuparsi dei dettagli è l'art 80 del regolamento in oggetto, vediamoli.

    Soglia UE uso contante: 10.000 euro per certi soggetti

    L'art 80 del Regolamento UE in questione, specifica Limiti ai pagamenti in contanti di importo elevato in cambio di beni o servizi, prevedendo che:

    • le persone che commerciano beni o forniscono servizi possono accettare o effettuare un pagamento in contanti fino a un importo di 10 000 EUR o importo equivalente in valuta nazionale o estera, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate.
    • gli Stati membri possono adottare limiti inferiori previa consultazione della Banca centrale europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE del Consiglio (47). Tali limiti inferiori sono notificati alla Commissione entro tre mesi dall'introduzione della misura a livello nazionale.
    • i limiti inferiori al limite di cui al paragrafo 1 già esistenti a livello nazionale continuano ad applicarsi. Gli Stati membri notificano tali limiti alla Commissione entro il 10 ottobre 2024.
    • il limite di cui al paragrafo 1 non si applica:
      • a) ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di una professione;
      • b) ai pagamenti o ai depositi effettuati presso i locali degli enti creditizi, degli emittenti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2009/110/CE e dei prestatori di servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366. I pagamenti o i depositi di cui al primo comma, lettera b), che siano al di sopra del limite, sono segnalati alla FIU entro i termini da essa imposti.
    • gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure appropriate, compresa l'imposizione di sanzioni, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della loro professione e sono sospettate di una violazione del limite di cui al paragrafo 1 o di un limite inferiore adottato dagli Stati membri.
    • il livello complessivo delle sanzioni è calcolato, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, in modo da produrre risultati proporzionati alla gravità della violazione, scoraggiando così di fatto ulteriori reati dello stesso tipo.
    • se, per cause di forza maggiore, diventano indisponibili a livello nazionale mezzi di pagamento tramite fondi, quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, diversi dalle banconote e dalle monete, gli Stati membri possono sospendere temporaneamente l'applicazione del paragrafo 1 o, se del caso, del paragrafo 2 del presente articolo e ne informano senza indugio la Commissione. Gli Stati membri informano inoltre la Commissione in merito alla durata prevista dell'indisponibilità di mezzi di pagamento tramite fondi, quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, diversi dalle banconote e dalle monete e alle misure adottate dagli Stati membri per ripristinarne la disponibilità. Se, sulla base delle informazioni comunicate dallo Stato membro, ritiene che la sospensione dell'applicazione del paragrafo 1 o, se del caso, del paragrafo 2 non sia giustificata da un caso di forza maggiore, la Commissione adotta una decisione, di cui è destinatario tale Stato membro, con la quale chiede la revoca immediata di tale sospensione.

    Occorre però precisare, leggendo il regolamento che:

    • il regolamento diventerà definitivamente applicabile in tutti i Paesi Ue solo a partire dal 10 luglio 2027, quando dovrà essere garantito l’allineamento fra la normativa nazionale in materia e le disposizioni del regolamento, come prescrive l'art 90.
    • diversamente da quanto attualmente previsto in Italia, in cui il limite pari a 5.000 euro, riguarda qualsiasi trasferimento tra soggetti diversi, mentre la nuova disposizione UE riguarderà le persone che commercino beni o forniscano servizi. 
    • i limiti inferiori già esistenti a livello nazionale continuano ad applicarsi, ma gli Stati membri dovranno notificarli alla Commissione entro il 10 ottobre 2024.

    Allegati: