• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Contributi imprese editrici per l’anno 2023: domande entro il 30.09

    In scadenza al 30 settembre le domande per l’ammissione ai contributi diretti per l’anno 2023 a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici.

    In data 11 settembre, con avviso del dipartimento per l'editoria, viene specificato che, è stata modificata la dichiarazione sostitutiva, generata dalla piattaforma per la gestione delle domande per l’ammissione ai contributi diretti per l’anno 2023, relativa alle altre agevolazioni eventualmente percepite dalle imprese richiedenti il contributo. 

    Attenzione al fatto che le imprese che avessero già completato l’invio della documentazione, dovranno trasmettere via PEC, all’indirizzo [email protected], il nuovo modello:

    debitamente compilato, entro il 30 settembre 2024.

    Imprese editrici: contributi diretti anno 2023 domande entro il 30.09

    Entro il 30 settembre 2024 le imprese dovranno procedere, a pena di decadenza, all’inserimento dei dati e dell’ulteriore documentazione istruttoria prevista

    • dall’art. 2, commi 4 e 5, del D.P.C.M. 28 luglio 2017 (giornali diffusi sul territorio nazionale) e
    • dall’art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 15 settembre 2017 (quotidiani italiani diffusi all’estero)
    • ovvero dell’intera documentazione indicata nei suddetti provvedimenti, ove non prodotta unitamente alla domanda. 

    Dal sito raggiungibile all’indirizzo https://die-stampa.palazzochigi.it, gli editori possono accedere alla piattaforma mediante le credenziali utilizzate in occasione della presentazione delle domande e con analoghe modalità.

    Una volta inseriti i dati, i prospetti e le dichiarazioni sostitutive previsti per legge saranno generati automaticamente dalla piattaforma, fatti salvi alcuni campi che dovranno essere compilati a cura dell’editore

    Per quanto riguarda la modulistica, certificata dal revisore ove richiesto dalla legge, dovrà essere poi ricaricata sulla piattaforma unitamente

    • alle relazioni di certificazione e
    • al bilancio di esercizio per il successivo invio.  

    Per il supporto tecnico è attiva la casella di posta elettronica [email protected].

  • Locazione immobili

    Affitti brevi tra ritenute e commissioni: quale reddito dichiarare

    Gli affitti di immobili a destinazione abitativa, compresi gli affitti di breve durata, i cosiddetti affitti brevi, sono sottoposti a tassazione ordinaria, oppure, dal 2011, su opzione del locatore, a una cedolare secca che sostituisce l’imposta principale, ex articolo 3 comma 2 del Decreto Legislativo 23/2011.

    In entrambi i casi, la base imponibile è data dal canone percepito dal locatore in conseguenza della locazione.

    Nell’anno 2024 per il primo immobile dato in locazione l’aliquota della cedolare secca è il 21%, a partire dal secondo immobile viene applicata una aliquota del 26%.

    Con l’applicazione della tassazione ordinaria il reddito prodotto va invece a cumularsi con il reddito complessivo e viene sottoposto alle aliquote progressive dei diversi scaglioni Irpef, ma il legislatore prevede l’abbattimento parziale del reddito imponibile attraverso l’applicazione di una deduzione, nella misura del 5% del canone percepito a titolo di costi forfetari, ex articolo 37 comma 4-bis del TUIR; tale deduzione non è prevista per la cedolare secca, in quanto questa imposta sostitutiva non prevede la deduzione di costi neanche forfetariamente determinati.

    Il regime fiscale delle locazioni brevi è stato regolato dall’articolo 4 del DL 50/2017, come convertito dalla Legge 96/2017, sulle cui modalità applicative si è profusa la prassi con la Circolare 24/E/2017 dell’Agenzia delle Entrate.

    Una caratteristica della nuova disciplina è stata quella di prescrivere un nuovo adempimento a carico degli intermediari attraverso i quali si concludono i contratti di locazione breve e viene riscosso il corrispettivo: “gli intermediari che intervengono nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve operano all’atto del pagamento al beneficiario (locatore) una ritenuta del 21 per cento sul relativo ammontare e provvedono al versamento”.

    Gli intermediari specializzati nelle locazioni brevi, come Airbnb, tra i più famosi, applicano tale ritenuta del 21% ai corrispettivi lordi riscossi dal locatari sui canoni da versare ai locatori non professionali; ma applicano anche la commissione di intermediazione con l’IVA dovuta.

    In ragione di ciò il contribuente percepisce un canone netto molto diverso da quello lordo, e può porsi il problema di quale sia il canone corretto da indicare in dichiarazione dei redditi, sul modello 730 o sul modello Redditi PF.

    Il reddito da indicare sulla dichiarazione annuale

    Quindi il contribuente che incassa il corrispettivo di una locazione breve per il tramite di un portale di intermediazione, percepirà un corrispettivo netto costituito dal canone lordo decurtato di commissioni (e IVA) e ritenuta del 21%.

    Dato che la ritenuta costituisce solo una anticipazione d’imposta, il punto cruciale per determinare il corretto importo da esporre in dichiarazione è il trattamento da applicarsi alle commissioni di intermediazione applicate.

    Come precisato dall’Agenzia delle Entrate sulla già citata Circolare 24/E/2017, “la provvigione non risulta compresa nel corrispettivo quando è addebitata direttamente dall’intermediario al conduttore” e “analogamente non è compresa nel corrispettivo quando l’intermediario l’addebita direttamente al locatore, il quale non la ribalta sul conduttore”, mentre “la provvigione concorre, invece, alla determinazione del corrispettivo lordo da assoggettare a ritenuta se è trattenuta dall’intermediario sul canone dovuto”.

    Quindi, nel caso dei contratti conclusi attraverso i portali di intermediazione on line, che di solito incassano il canone dal quale decurtano la commissione dovuta, la provvigione non potrà essere decurtata dal canone lordo da sottoporre a tassazione.

    Con maggiore precisione il corretto importo da esporre in dichiarazione annuale dei redditi dipenderà dal regime fiscale applicato.

    Infatti, in caso di applicazione di tassazione ordinaria, il reddito imponibile sarà costituito dal canone, al lordo della commissione applicata dall’intermediario (oltre che al lordo della ritenuta), ma al netto della deduzione forfetaria del 5% a titolo di deduzione dei costi.

    Diversamente, in caso di applicazione della cedolare secca, il reddito imponibile sarà costituito dal canone, al lordo della commissione applicata dall’intermediario (oltre che al lordo della ritenuta).

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus caldaia: quando consente anche il bonus mobili

    Le Entrate con una faq del 21 settembre hanno chiarito che è possibile richiedere anche il bonus mobili, se per la sostituzione della caldaia ci si è avvalsi della detrazione prevista dall'art 16 bis del TUIR ossia quella per gli interventi di ristrutturazione degli immobili, 

    La sostituzione della caldaia deve essere in sintesi una ristrutturazione straordinaria.

    Vediamo maggiori dettagli e soprattutto perché il chiarimento è importante.

    Bonus caldaia: quando consente anche il bonus mobili

    Un contribuente,, avendo nel 2023 cambiato la vecchia caldaia con una a condensazione, e dovendo nel 2024 acquistare dei mobili nuovi per la stessa abitazione in cui ho sostituito la caldaia, domandava se possa, in questo ambito, usufruire del bonus mobili.

    Le Entrate tramite FAQ pubblicata sulla propria rivista online FiscoOggi, hanno evidenziato che il contribuente può beneficiare del bonus mobili entro il 31 dicembre 2024 soltanto se la sostituzione caldaia è state richiesta nell'ambito della detrazione prevista per gli interventi indicati nel comma 1 dall’articolo 16-bis del Tuir, attualmente pari al 50%.

    L’Agenzia delle entrate, infatti, ha sempre affermato che costituiscono presupposto per accedere al bonus, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (eseguiti su singole unità immobiliari abitative) ammessi alla detrazione di cui all’art. 16-bis del Tuir, qualora si configurino almeno come interventi di “manutenzione straordinaria”. 

    Dal quesito, sottolinea l'ADE, non si evince la tipologia di detrazione che il contribuente richiederà per la sostituzione della caldaia e viene chiarito che: 

    • se è quella prevista per gli interventi indicati nel comma 1 dall’articolo 16-bis del Tuir, spetterà anche il bonus mobili,
    • se è quella indicata dall’articolo 1, comma 347, della legge n. 296/2006 ossia l'“Ecobonus”, concessa per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, non spetterà anche il bonus mobili.

    Soltanto nel primo caso, spiega l'agenzia, sarà possibile per il contribuente richiedere anche il “bonus mobili ed elettrodomestici”. 

    L’agevolazione aggiuntiva è collegata con il bonus ristrutturazione e spetta esclusivamente se il cambio della caldaia rientra tra gli interventi previsti dall’articolo 16-bis del TUIR. Il chiarimento è importante perché il bonus mobili scade il 31 dicembre prossimo. Inoltre, il bonus ristrutturazioni dal 1 gennaio 2025 sarà ridotto dal 50% al 36%.

    Leggi anche:  Bonus casa: i bonus in scadenza e quelli validi anche nel 2025..

  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: arriva il tachimetro con pagella fiscale per le PIVA

    Scade il 31 ottobre prossimo l'adesione al CPB concordato preventivo biennale.

    Dal 20 settembre, nel cassetto fiscale dei contribuenti potenzialmente interessati dall'agevolazione, arriva il tachimetro dell'Agenzia della Entrate, uno strumento di valutazione della affidabilità fiscale delle PIVA, al fine di incentivare quanto possibile l'adesione alla misura.

    Come precedentemente annunciato, il tachimetro è stato strutturato in collaborazione con SOGEI al fine di consentire ai contribuenti di valutare la propria posizione ed eventualmente aderire all'accordo col Fisco.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Tachimetro per affidabilità delle PIVA: che cos’è?

    L'agenzia delle entrate ha inserito nei cassetti fiscali delle PIVA potenzialmente interessate dal CPB, circa 2,7 milioni di contribuenti, una scheda personalizzata al fine di illustrare i principali benefici fiscali derivanti dall'adesione al nuovo istituto agevolativo.

    La scheda, con cui si può valutare la propria affidabilità fiscale, evidenzia la convenienza o meno di aderire al concordato preventivo biennale e in sintesi contiene:

    • l'attività economica esercitata, 
    • il voto ISA conseguito nel periodo d’imposta 2022, 
    • gli eventuali benefici fiscali connessi alla adesione al CPB,
    • l’avvenuta o meno adesione al concordato.

    Di fatto, l'agenzia ha dato il via ad una campagna di comunicazione per sensibilizzare i contribuenti sull’importanza di aderire alla proposta del Fisco.

    Nella scheda sintetica, già ribattezzata tachimetro, viene anche ricordato che: “l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono”.

    Tachimetro per affidabilità delle PIVA: i vantaggi di adesione al CPB

    Con il tachimetro i contribuenti hanno a disposizione l'elenco dei vantaggi della adesione al CPB ovvero:

    • accesso a tutti i benefici premiali riconosciuti ai soggetti ISA, quali a titolo di esempio: l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'IVA per un importo non superiore a 70.000 euro annui e altri (ciascuno li troverà nel proprio cassetto fiscale);
    • imposte sui redditi e IRAP calcolate sulle proposte di concordato per due periodi d'imposta ossia il 2024 e il 2025;
    • opzione dell'imposta sostitutiva, con aliquota variabile dal 10% al 15%, sulla parte di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, derivante dall'adesione al concordato, che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta 2023.

    Attenzione al fatto che l’imposta sostitutiva è graduata sulla base del livello di affidabilità fiscale raggiunto nel periodo d'imposta 2023, tanto è più alto quanto più bassa sarà l'aliquota da applicare per la sostitutiva.

    Rispetto alla pagella fiscale le situazioni possibili sono tre:

    • minore affidabilità fiscale con punteggio da 0 a 5,99: ciò rileva significative incoerenze e il contribuente può verificare la correttezza dei dati dichiarati o dichiarare ulteriori componenti positivi per raggiungere il punteggio di affidabilità fiscale da 8 a10 che consente l'accesso ai benefici premiali ISA;
    • affidabilità da 6 a 7,99: ciò rivela possibili anomalie che precludono l’accesso ai benefici premiali. Il contribuente può possibile verificare la correttezza dei dati dichiarati o dichiarare ulteriori componenti positivi per raggiungere il punteggio di affidabilità fiscale da 8 a10 per accedere ai benefici premiali ISA;
    • affidabilità da 8 a 10: si accede ai benefici premiali.

    La piena affidabilità si raggiunge con un punteggio pari a 10, che consente di usufruire di tutti i benefici premiali previsti.

    Con un punteggio ISA 2023 inferiore a 8, il contribuente dovrà valutare attentamente il rapporto costi/benefici, dato che il raggiungimento dei benefici ha un costo, che in termini di maggior reddito, si trasforma in maggiore imposta dovuta.

    Attenzione al fatto che chi non aderirà, a causa di un voto di scarsa affidabilità fiscale indicata sul tachimetrocui non si pone rimedio, potrà essere inserito in una lista di contribuenti a rischio di evasione, grazie all'incrocio dei dati a disposizione del Fisco.

    L'agenzia però precisa che NON ci sarà nessun controllo diretto per chi non si aderisce al CPB.

    Tuttavia, sui contribuenti a rischio saranno concentrate le attenzioni di agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza al fine di riscontrare se ci sono effettivamente dei redditi nascosti e quindi imposte non versate.

    Infine, aderendo al CPB, qualora venisse confermata la novità sul condono dei redditi 2018-2023, ancora al vaglio del Parlamento, il vantaggio potrebbe aumentare di molto.  (Leggi anche: Concordato preventivo biennale: spunta l'ipotesi del condono per i redditi 2018-2023).

    Le commissioni Bilancio e Finanze del Senato stanno appunto valutando l’emendamento al decreto Omnibus che potrebbe aprire, in caso di accettazione del CPB, una tripla sanatoria dei redditi evasi con un ravvedimento speciale che copre anche gli anni d’imposta 2018-2023.

  • La Fattura Elettronica nella PMI

    La nuova comunicazione denuncia sostituisce l’autofattura denuncia

    Il comma 8 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 417/1997 disponeva l’obbligo, per il cessionario o committente che non riceveva una fattura per un servizio o un bene acquistato, o riceveva una fattura errata, di:

    • emettere un’autofattura per l’acquisto di beni o servizi per cui non aveva ricevuto la fattura, o l’aveva ricevuta errata;
    • versare all’erario l’IVA esposta sull’autofattura.

    Tale operazione prendeva il nome di autofattura denuncia perché, attraverso l’emissione dell’autofattura, il contribuente metteva a conoscenza l’Agenzia delle Entrate della violazione del cedente o prestatore.

    Ciò che caratterizzava questa disposizione era la gravosità per il cessionario o committente il quale, pur avendo il diritto a detrarre l’IVA su una tale operazione, si ritrovava a doverla versare al posto del cedente o prestatore.

    La particolarità della questione si estendeva anche all’impianto sanzionatorio previsto, in quanto l’eventuale omissione dell’autofattura da parte del cessionario o committente era sanzionata in misura maggiore rispetto all’omissione della fatturazione da parte del cedente o prestatore; infatti le sanzioni erano:

    • il 100% dell’imposta non versata, per il cessionario o committente;
    • il 90% dell’imposta non versata, per il cedente o prestatore.

    Per meglio inquadrare la diseguaglianza di trattamento, va tenuto anche conto del fatto che il cedente o prestatore che non emetteva la fattura realizzava pure un indebito guadagno derivante dal mancato versamento dell’IVA; il cessionario o committente che non riceveva la fattura, dopo aver pagato l’acquisto di un bene o di un servizio, invece, il più delle volte aveva versato l’IVA sull’acquisto alla controparte senza poterla detrarre.

    Novità dal giorno 1 settembre 2024

    La notizia è che il cosiddetto Decreto di riforma delle sanzioni, il Decreto Legislativo 87/2024, con l’articolo 2 modifica la precedente disciplina prevista dall’articolo 6 comma 8 del Decreto Legislativo 417/1997, mandando in soffitta l’autofattura denuncia e inserendo nell’ordinamento quella che si potrebbe chiamare comunicazione denuncia.

    Con decorrenza da giorno 1 settembre 2024, la nuova stesura del comma 8 dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 417/1997, prescrive che “il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”.

    In conseguenza della novità normativa il contribuente che non riceve una fattura per l’acquisto di un bene o di un servizio, o che la riceve errata, entro 90 giorni dal termine nel quale doveva essere emessa la fattura (o da quando è stata emessa l fattura irregolare) comunica all’Agenzia delle Entrate l’irregolarità, senza ulteriori aggravi a suo carico.

    Attualmente le modalità attraverso le quali operare la comunicazione denuncia non sono ancora state pubblicate dall’ente.

    Sono mutate anche le sanzioni previste, sia per il cessionario o committente che omette la comunicazione denuncia, sia per il cedente o prestatore che non emette la fattura o l’emette in modo errato; infatti adesso è prevista:

    • una sanzione pari al 70% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, per il cessionario o committente che omette la comunicazione denuncia;
    • una sanzione pari al 70% dell’imposta non versata, con un minimo di 300 euro, per il cedente o prestatore che non emette la fattura o l’emette in modo errato.

    La novità normativa non risolve il disequilibrio di trattamento tra colui che non emette la fattura e colui che omette la comunicazione, ma almeno ammorbidisce l’onerosità della situazione per il cessionario o committente che effettua la comunicazione denuncia per tempo.

  • Contribuenti minimi

    Forfettari e quadro RS: come indicare i costi

    Ieri si è tenuta un'altra edizione di Telefisco 2024 il convegno de IlSole24ore durante il quale l'agenzia delle entrate fornisce chiarimenti ai dubbi più frequenti dei contribuenti.

    Sul tema della dichiarazione 2024 ed in particolare, relativamente al quadro RS che sono tenuti a compilare i Forfettari è stato fornito un chiarimento relativo alle modalità di indicazione dei costi, vediamo i dettagli.

    Forfettari e quadro RS: i costi al lordo dell’IVA

    Ricordiamo che attraverso il Quadro LM del Modello redditi PF, il contribuente che opta per la determinazione non analitica del reddito, determina il proprio reddito imponibile derivante da lavoro autonomo o dall’esercizio d’impresa commerciale.

    Tuttavia, la dichiarazione dei redditi del contribuente forfetario non si esaurisce con la compilazione del solo quadro LM, in quanto, a seconda dei casi, ci sono altre sezioni del modello Redditi PF che dovranno essere compilate, e tra queste appunto il quadro RS.

    In particolare, la compilazione di una sezione del quadro RS del modello Redditi PF 2024, specificatamente dedicata ai contribuenti in regime forfetario, denominata Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni – Obblighi informativi” è obbligatoria.

    Attraverso questa sezione, il contribuente forfetario trasmette alcune informazioni inerenti la propria attività, che non influiscono sul reddito imponibile, ma che richiedono attenzione nella redazione.

    E' proprio su questa sezione che si è concentrato un quesito a cui l'agenzia delle entrare ha replicato durante l'edizione di Telefisco 2024 tenutasi in data 19 settembre.

    I contribuenti forfettari sono obbligati all’indicazione di alcune informazioni nel prospetto del quadro RS del modello Redditi PF, che variano a seconda dell’attività svolta. 

    In particolare:

    • gli esercenti attività di impresa devono compilare i righi da RS375 a RS378 relativamente a:
      • numero di mezzi di trasporto/veicoli posseduti e/o detenuti per lo svolgimento dell’attività alla data di chiusura del periodo d’imposta; 
      • costo per l’acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, inclusi gli oneri accessori di diretta imputazione, le spese per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all’impresa e i costi per servizi correlati alla produzione dei ricavi; 
      • costi per il godimento di beni di terzi; 
      • spese sostenute nel corso del periodo d’imposta per il carburante per autotrazione.
    • gli esercenti attività di lavoro autonomo devono, invece, indicare, nel rigo RS381:
      • le spese sostenute nell’anno per i servizi telefonici, per i consumi di energia elettrica nonché quelle sostenute per i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

    Ricordando che i forfettari sono esonerati dagli obblighi Iva e pertanto ad essi è preclusa anche la detrazione della stessa Iva assolta sugli acquisti.

    Ciò premesso, l’Agenzia ha precisato che quando le istruzioni dei modelli richiedono l’indicazione del costo relativo a beni e servizi, questo deve essere indicato tenendo conto non solo della quota afferente ai beni e ai servizi, ma anche dell’Iva addebitata sulle fatture di acquisto. 

    Attenzione al fatto che eventuali costi non documentati da fattura non vanno indicati.

  • Riforma fiscale

    Entro il 30.09 gli avvisi bonari per omissioni di IVA e ritenute 2022

    Come previsto dal “Decreto Sanzioni” (D.Lgs 87/2024), entro il prossimo 30/09/2024 verranno notificate, a contribuenti e sostituti, le comunicazioni di irregolarità per i mancati versamenti di IVA e ritenute relative al periodo d’imposta 2022 (modelli IVA e 770 2023).

    Lo ha confermato l'Agenzia delle entrate ieri in Telefisco 2024.

    Entro il 30 settembre gli avvisi bonari per omissioni di IVA e ritenute 2022

    Entro fine mese sarà operativo il nuovo termine di notifica degli “avvisi bonari” (ex artt. 36-bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972) per le omissioni delle ritenute e dell’imposta sul valore aggiunto, termine fissato al 30 settembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione: in questo caso, dunque, con riguardo ai modelli 2023 per il periodo d’imposta 2022.

    Ciò in quanto il “Decreto Sanzioni” (art. 1, comma 7 del D.Lgs 87/2024) ha introdotto il nuovo comma 2-bis all’art. 3-bis del D.Lgs 462/1997, il quale, rispetto a quanto previsto in materia penale per i reati di omesso versamento dell’IVA e delle ritenute (artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs 74/2000), ha stabilito che gli esiti di simili controlli automatizzati vadano comunicati al sostituto d’imposta e al contribuente entro la citata data di fine settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. 

    Termine che permetterà ai contribuenti interessati di pagare le imposte in questione evitando la punibilità per il reato di omesso versamento.

    A tal fine si ricorda che, sempre ad esito di quanto previsto dal D.Lgs 87/2024, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo:

    • a quello di presentazione del modello 770, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta; quanto detto, tuttavia, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione (ex art. 3-bis del D.Lgs 462/1997, n. 462), e in caso di decadenza dal beneficio della rateazione (art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973) il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo risulta superiore agli stessi 50.000 euro; 
    • a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale, l’imposta dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta; anche in questo caso la norma non si applica se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateazione, e in caso di decadenza dal beneficio della rateazione il colpevole è punito se l’ammontare del debito residuo risulta superiore a 75.000 euro.

    Pertanto, visto il termine del 31 dicembre 2024 per il versamento dell’IVA e delle ritenute al fine di non incorrere nei delitti di cui sopra, a seguito del ricevimento degli avvisi di irregolarità, gli operatori avranno modo di pagare quanto in precedenza omesso, regolarizzando la propria posizione.