• La casa

    Agevolazione prima casa residenti esteri: tutti i requisiti per beneficiarne

    Con la Circolare n 3/2024 le Entrate, tra gli altri chiarimenti, si soffermano sulle novità 2024 per l'agevolazione prima casa per i residenti all'estero.

    Vediamo cosa è stato chiarito rispetto a chi trasferisce la residenza per lavoro e a quali agevolazioni ha diritto per l'acquisto della casa in italia.

    Agevolazione prima casa residenti esteri: tutti i requisiti per beneficiarne

    L’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023, intervenendo sulla nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ha modificato i criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro agevolata – c.d. “prima casa” – (con aliquota del 2 per cento) in relazione agli atti:

    • traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso 
    • traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, 

    previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

    Il beneficio fiscale, in ragione dell’intervento normativo, viene pertanto ancorato a un criterio oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza, includendo quindi i cittadini non italiani che non intendessero stabilirsi in Italia. 

    Tenuto conto del dato letterale della norma, possono accedere al beneficio in esame le persone fisiche che, contestualmente: 

    • si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro. Attesa la diversa formulazione della disposizione in commento rispetto alla versione previgente, il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale in questione;
    • abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile. A tal proposito si precisa che, con detto termine, si intende ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione. Si precisa che, per la verifica del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all’effettivo svolgimento in Italia della propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo;
    • abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

    Resta fermo che, per fruire dell’agevolazione, devono ricorrere anche le condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell’agevolazione) della nota II-bis, mentre non è richiesto, nella fattispecie in esame, che il contribuente stabilisca la propria residenza nel comune in cui è situato l’immobile acquistato.

    Tale ultimo requisito non è richiesto al contribuente:

    • sia in caso di fruizione dell’agevolazione in sede di primo acquisto da parte del residente all’estero, 
    • sia in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, entro un anno dalla vendita infraquinquennale dell’immobile agevolato. In tale ultima ipotesi, pertanto, fermo restando il rispetto degli altri requisiti normativamente previsti, non è necessario ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale. 

    Come per il criterio della residenza, infatti, anche la destinazione dell’immobile ad abitazione principale non può essere imposta a coloro che vivono all’estero e che, pertanto, si troverebbero nella impossibilità di ottemperare a tale prescrizione.

    Si rammenta, infine, che l’agevolazione “prima casa”, con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, è fruibile, ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia acquisito per successione o donazione.

    La disciplina in esame, introdotta dal d.l. n. 69 del 2023, trova applicazione in relazione alle successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della citata norma; al momento dell’apertura della successione, pertanto, devono sussistere i requisiti richiesti per la fruizione del beneficio fiscale in esame.

  • La quotazione delle PMI

    Bonus quotazioni PMI: ritorna col Milleproroghe

    Il Decreto Milleproroghe in dirittura d'arrivo per la conversione in legge prevede tra le altre, una novità per il bonus quotazione PMI.

    In sintesi, si proroga al 31 dicembre 2024 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) disponendo, conseguentemente, uno stanziamento a copertura della misura per l’anno 2025. 

    Bonus quotazioni PMI 2024: le regole

    Ricordiamo che il bonus quotazione PMI istituito dai commi da 89 a 92 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) è un credito d’imposta in favore delle PMI in relazione alle spese di consulenza sostenute per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) europei, in misura pari al 50 per cento delle spese fino a un massimo di 500.000 euro. 

    Le disposizioni prevedevano che il regime agevolativo avesse termine il 31 dicembre 2020, ma successivamente, sono intervenute varie proroghe fino al 31 dicembre 2023.

    Ricordiamo anche che la misura è inserita in un complesso di interventi volti a potenziare strumenti per la concessione di finanziamenti al settore produttivo, alternativi rispetto al credito bancario: 

    emissione di specifici strumenti di debito (cd. minibond),

    raccolta tramite portali on-line (cd. crowdfunding) 

    e varie forme di incentivazione fiscale a favore dei soggetti che investono in strumenti finanziari emessi da PMI.

    Più in dettaglio, il comma 89 suddetto, ha riconosciuto un credito d’imposta alle PMI (imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui attivo totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro), che abbiano iniziato, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio 2018, una procedura di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un MTF di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, e siano state effettivamente ammesse agli scambi. 

    Con la modifica in esame, introdotta al comma 4-bis, l’agevolazione è prorogata al 31 dicembre 2024 (lettera a)).   

    Inoltre, la norma (lettera b)) prevede che il credito d'imposta è utilizzabile, nel limite complessivo, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (stanziamento già previsto) e di 6 milioni di euro per l’anno 2025

  • Riforma dello Sport

    Sport Bonus seconda finestra: pubblicato elenco beneficiari

    Il Dipartimento dello Sport con avviso del 13 febbraio pubblica l’elenco dei soggetti beneficiari del credito d’imposta per il Bando Sport Bonus 2023 –  2° finestra previsto dalla legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614.

    Ricordiamo che si tratta dell'elenco di imprese che possono usufruire dello Sport bonus – seconda finestra 2023 per le erogazioni liberali destinate a finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Il contributo è immediatamente spendibile. 

    L’elenco riporta l’identificativo del numero seriale assegnato, la spesa sostenuta e il credito d’imposta fruibile.

    Sport bonus 2023: elenco imprese beneficiarie del credito per F24

    I soggetti beneficiari possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione – ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

    Viene anche precisato che, qualora i soggetti beneficiari riscontrassero delle anomalie nell’elenco pubblicato, è possibile inviare una email all’indirizzo [email protected] , specificando nell’oggetto: “Sport bonus 2023 – 2° finestra – numero seriale – anomalia elenco”.

    Si ricorda inoltre a tutti i Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/2018, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute.

    Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione liberale e fino all’ultimazione dei lavori, i soggetti beneficiari devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.

    La rendicontazione di cui sopra deve essere redatta in forma di relazione semplice ed inviata con oggetto “Sport bonus 2023 – 2° finestra – numero seriale – rendicontazione”., all’indirizzo email sopradetto.

    Sport bonus 2023: riepilogo delle regole

    Ricordiamo che con la legge di bilancio (legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614) è stata estesa anche per l’anno 2023  la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626.

    I soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

    Il limite all’importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per  mille dei ricavi annui (riferiti al 2022), mentre  l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 15 milioni di euro per l’anno in corso.

    Anche per il 2023, il procedimento  risulta definito dal DPCM 30 aprile 2019 ha previsto l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre. 

  • Redditi di impresa

    Contributo Autorità Trasporti 2024: importo e scadenze di versamento

    Con il Delibera del 7 dicembre 2023 l'Autorità di regolazione dei Trasporti ha fissato la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto per l'anno 2024.

    Il contributo per gli  oneri di funzionamento dell'Autorità, dovuto dai soggetti sotto indicati è fissato nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille del  fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di  pubblicazione della presente delibera,  in  misura, quindi, inferiore a quella stabilita come massima dalla legge. 

    I dettagli di calcolo nell'art 1 della delibiera in oggetto.

    Contributo Autorità regolazione trasporti 2024: gli obbligati

    Sono  tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti i soggetti che esercitano una o più delle  attività di seguito elencate:

    • a)  gestione  di  infrastrutture   di   trasporto   (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
    • b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
    • c) gestione di  centri  di  movimentazione  merci  (interporti  e operatori della logistica);
    • d) servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto  minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
    • e) operazioni e servizi portuali;
    • f)  servizi  di  trasporto  passeggeri  e/o   merci,   nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalita' effettuato;
    • g) servizio taxi;
    • h) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
    • i) servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne  di passeggeri e/o merci;
    • j) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
    • k) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci;
    • l) servizi di agenzia/raccomandazione marittima;
    • m) servizi di spedizione, con esclusione di quelli  afferenti  al trasporto merci su strada;
    • n) servizi ancillari al trasporto nonche' alla logistica. 

    Contributo Autorità regolazione trasporti 2024: importi e scadenze

    Per l'anno 2024 il contributo dei soggetti obbligati deve essere versato:

    • quanto a due terzi dell'importo  entro  e  non  oltre  il  30 aprile 2024
    • e quanto al residuo terzo entro e non oltre il 31 ottobre 2024.  

    Le  ulteriori istruzioni relative  alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul sito dell'Autorità www.autorita-trasporti.it

    Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il  termine sopra indicato comporta l'avvio  della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. 

    Contributo Autorità regolazione trasporti 2024: la dichiarazione

    Il legale rappresentante o, per  le  imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente  il  soggetto  estero  mediante identificazione diretta, degli operatori  individuati all'art.  1 con un  fatturato superiore a  euro  5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni, scomputi o partecipazioni  a  consorzi,  entro il  30 aprile  2024,  dichiara all'Autorita' i dati anagrafici ed economici 

    richiesti nel  modello telematico all'uopo predisposto

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Abolizione ACE: chiarimenti sull’utilizzo dei residui

    Con la Circolare n 2/2024 le Entrate, tra gli altri chiarimenti, specificano le regole per la progressiva abolizione dell'ACE.

    Il documento di prassi datato 6 febbraio contiene le prime istruzioni operative sulla prima parte della riforma fiscale che è operativa dal 2024.

    Le istruzioni ADE riguardano l'importante novità della riduzione delle aliquote da 4 a 3 che, per il 2024, sono le seguenti

    1. 23 per cento per i redditi fino a 28mila euro; 
    2. 35 per cento per i redditi superiori a 28 e fino a 50mila,
    3. 43% sopra questa ultima soglia;

    Inoltre, i chiarimenti del documento di prassi riguardano:

    • le novità sulla detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro
    • la riduzione dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50 mila euro 
    • ed infine l’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE). 

    Vediamo nel dettaglio cosa chiarisce l'ADE sulla abolizione dell'ACE.

    Abolizione ACE: come si utilizzano i residui

    La circolare n 2/2024 ricorda che l'articolo 5 del Decreto legislativo n 21672023 dispone l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE), di cui all’articolo 1 del d.l. n. 201 del 2011.
    In particolare, l’ACE è un incentivo alla capitalizzazione delle imprese al fine di riequilibrare il trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio e consiste nell’ammettere in deduzione, dal reddito complessivo netto dichiarato, un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.

    Nel caso in cui l’importo del rendimento nozionale superi il reddito complessivo netto così determinato, l’eccedenza di rendimento nozionale può essere riportata nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale.
    Ciò premesso, l’articolo 5, nelle more dell’organica revisione e razionalizzazione degli incentivi alle imprese previste dalla Delega, dispone, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, l’abrogazione della disciplina dell’ACE, stabilendo che, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

    Dunque gli ultimi effetti dell'ACE volta ad agevolare il ricorso all’equity come scelta di finanziamento delle imprese si vedranno nei bilanci chiusi al 31 dicembre 2023. 

    Tuttavia l’articolo 5 prevede che andranno ad esaurimento i relativi effetti dell’Ace, per cui continuano ad applicarsi le disposizioni relative all’importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

    La circolare chiarisce infatti che nel meccanismo dell’agevolazione ci possono essere delle eccedenze Ace che possono essere riportate nei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite quantitativo e temporale. 

    Pertanto si ribadisce che fintantoché non vi sarà una riforma organica degli incentivi alle imprese, l’Ace è abolita sì dal 2024, ma le imprese che hanno maturato delle eccedenze potranno utilizzarle a scomputo del reddito degli anni successivi, fino ad esaurimento. 

  • Riforma fiscale

    Sconti fiscali 2024: le novità sulle detrazioni per l’Irpef

    L'Agenzia delle Entrate con la Circolare n 2/2024 ha fornito interessanti chiarimenti sulle novità previste dal primo modulo della Riforma Fiscale previsto con il Dlgs n 213/2023 relativo all'Irpef 2024.

    Sconti fiscali 2024: le novità sulle detrazioni per l'Irpef

    Occorre ricordare intanto che le modifiche introdotte dal primo modulo di revisione dell’Irpef hanno efficacia esclusivamente per l'anno 2024.

    Per gli anni successivi sarà necessario attendere i prossimi decreti attuativi della delega fiscale. 

    Verosimilmente la revisione sarà attuata però tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 5 della legge 111/2023, che prevede il riordino di deduzioni, scaglioni, aliquote e detrazioni Irpef. 

    Per quanto riguarda la revisione della disciplina delle detrazioni il primo decreto attuativo della riforma Irpef configura una soluzione temporanea per il 2024 vediamo i chiarimenti in proposito della Circolare ADE n 2/2024 che richiamano anche il testo di legge.

    Sconti fiscali 2024: chiarimenti ADE sulle detrazioni per l'Irpef

    La Circoalre n 2/2024 evidenzia che l’articolo 2 del Decreto ha apportato alcune modifiche alla disciplina delle detrazioni per oneri, prevedendo, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, una riduzione di un importo pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024, determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, in relazione a:

    • a) gli oneri per i quali la detrazione delle spese sostenute è fissata nella misura del 19 per cento dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale; la disposizione non riguarda le spese sanitarie di cui all’articolo
      15, comma 1, lettera c), del TUIR;
    • b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 1310;
    • c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 7711.

    La riduzione pari a 260 euro deve essere operata sull’importo della detrazione come determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR, il quale dispone che la «detrazione di cui al presente articolo spetta:

    • a) per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
    • b) per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro».

    In altri termini, per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione va applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto del suddetto articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.

    Il comma 2 dell’articolo 2 del Decreto, conformemente a quanto già stabilito dal comma 3-ter del citato articolo 15 del TUIR, precisa che, ai fini del comma 1, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR.

    Secondo le disposizioni su indicate facciamo due esempi: 

    1. un contribuente con reddito complessivo maggiore di 50.000 euro,
      • che nel 2024 matura detrazioni al 19%, escluse quelle relative a spese sanitarie, per 1.000 euro,
      • in sede di dichiarazione dei redditi potrà usufruire di un beneficio pari a 740 euro dato da= 1.000 – 260. La riduzione opera in effetti come una franchigia.

     

  • Riforma fiscale

    Irpef 2024: le nuove aliquote

    Le Entrate hanno pubblicato in data 6.02 le istruzioni operative necessarie all'attuazione di quanto previsto dalla Riforma Fiscale.

    Con la Circolare n 2/2024 si rende operativa la prima parte della riforma fiscale che si applicherà nel 2024 e si prevede la riduzione delle aliquote da 4 a 3: 

    • la prima del 23 per cento per i redditi fino a 28mila euro; 
    • poi del 35 per cento per i redditi superiori a 28 e fino a 50mila 
    • ed infine del 43% sopra questa ultima soglia. 

    Ulteriori novità del 2024 riguardano:

    • la detrazione da lavoro dipendente con un aumento di 75 euro,
    • la riduzione dell’ammontare delle detrazioni spettanti per alcuni oneri per i redditi sopra i 50 mila euro 
    • l’abrogazione dell’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE).

    Vediamo una sintesi delle istruzioni per l'Irpef 2024 rimandando per gli approfondimenti alla consultazione del documento di prassi: Circolare n 2/2024 con le istruzioni ADE

    Irpef 2024: istruzioni ADE per le nuove aliquote

    La Circolare n 2 spiega che limitatamente al periodo d’imposta 2024, sono ridotti da quattro a tre gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote.

    Al contempo è inoltre innalzata di 75 euro, da 1.880 a 1.955 euro, la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro. 

    Quindi per il 2024, la no-tax area sale a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti.

    Per quanto riguarda le addizionali regionale e comunale, i Comuni, le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’Irpef.

    La circolare inoltre sottolinea che per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento è ridotto di un importo pari a 260 euro.

    Occorre evidenziare che il taglio interessa anche le erogazioni liberali a favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, sono invece escluse le spese sanitarie. 

    Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro, la decurtazione di 260 euro sarà applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto della riduzione progressiva delle detrazioni del 19% introdotta dalla manovra per il 2020 e regolata dall’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR.

    Infine, il decreto legislativo 216/2023 di riforma dell’Irpef ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, dell’agevolazione alla capitalizzazione delle imprese (Ace), un aiuto finalizzato a favorire la crescita economica delle aziende riequilibrando il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio. 

    La Circolare precisa che il decreto stabilisce la cancellazione dell’Ace fino ad esaurimento dei relativi effetti, quindi sono da intendersi salve le deduzioni pregresse non utilizzate per carenza di imponibile e che quindi potranno comunque essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi successive. 

    Irpef 2024: le nuove regole

    Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul  reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma  1, del  testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti  aliquote  per scaglioni di reddito:

    • a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
    • b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
    • c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

    Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13,  comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR è innalzata a 1.955 euro.

    Per l'anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma  1,  primo  periodo, del decreto-legge  5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a  15.000  euro qualora  l'imposta lorda determinata sui redditi sia di  importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1,  del  citato testo unico delle imposte sui redditi, diminuita dell'importo di  75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

    Nella determinazione degli acconti dovuti ai  fini dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche e relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale  imposta  del  periodo precedente, quella che si  sarebbe determinata non applicando  le disposizioni dei commi 1 e 2. 

    Per le novità 2024 sulla dichiarazione semplificati di dipendenti e pensionati leggi anche: Il 730 precompilato 2024 lascia il posto alla dichiarazione semplificata.

    Irpef 2024: aliquote a confronto

    L'imposta sul reddito delle persone fisiche, ricordiamolo, è regolata dal Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) e si applica sui redditi che rientrano in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi)

    L'Irpef è una imposta progressiva in quanto colpisce il reddito, con aliquote crescenti che dipendono dagli scaglioni di reddito stesso. 

    L’imponibile e l’imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.

    Il Dlgs n 21672023 con l'art 1 prevede di accorpare i primi due scaglioni in uno scaglione con redditi fino a 28.000 euro.

    Confrontiamo l'Irpef 2024 con le aliquote e scaglioni 2023 previsti dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 2-7 della legge n. 234 del 2021):

    IRPEF 2023 scaglioni Aliquote IRPEF 2024 scaglioni da Dlgs 216/2023 Aliquote 
    fino a 15.000 euro 23% da 0 a 28.000 euro 23%
    da 15.001 a 28.000 25%
    da 28.001 a 50.000 euro 35% da 28.001 a 50.000 35%
    oltre 50.000 euro 43% oltre 50.000 43%

    Detrazioni Irpef 2024: le novità 

    In merito alle detrazioni Irpef si prevede, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 in relazione ai  seguenti oneri è diminuito di un importo pari a euro 260:

    • a) gli oneri la cui detraibilita' è fissata nella misura del 19 per cento dal citato testo unico  delle  imposte  sui  redditi  o  da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione  per  le  spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera  c)  del  predetto testo unico;
    • b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici  di  cui all'articolo 11  del  decreto-legge  28  dicembre  2013,   n.   149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
    • c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di  cui all'articolo 119, comma  4,  quinto  periodo,  del  decreto-legge  19 maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17 luglio 2020, n. 77.

    Ai fini Irpef Ii reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

    Leggi qui la Circolare n 2/2024 con le istruzioni ADE.

    Addizionali Irpef 2024: le novità 

    Inoltre, novità per le addizionali IRPEF prevedendo quanto segue.

    Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF con i nuovi scaglioni Irpef stabiliti per il periodo d’imposta 2024, si prevede il differimento al 15 aprile 2024 dei seguenti termini:

    • il termine di cui all’art. 50 comma 3 del DLgs. 446/97, per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali regionali Irpef applicabili per il periodo d’imposta 2024, termine prima previsto al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce;
    • il termine per approvare le delibere comunali per modificare gli scaglioni e le aliquote delle addizionali comunali Irpef per il periodo d’imposta 2024, in deroga all’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e all’art. 172 comma 1 lett. c) del DLgs. 267/2000.

    Attenzione al fatto che, nelle more del riordino della fiscalità  degli enti territoriali, entro lo  stesso  termine  le  regioni e le province autonome possono  determinare,  per  il  solo  anno  2024,  aliquote differenziate  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito delle persone fisiche vigenti per l'anno 2023.

    Nell'ipotesi in cui le regioni  e  le province autonome non approvano entro il suddetto  termine la  legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle  aliquote  vigenti per l'anno 2023.

    Leggi qui la Circolare n 2/2024 con le istruzioni ADE.

    Allegati: