• Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: condizioni di accesso, esclusione e decadenza

    Il prossimo 31 ottobre scade il termine per aderire al CPB Concordato Preventivo biennale, misura agevolativa che riguarda i contribuenti ISA e i forfettari.

    Tanti i dubbi emersi nel tempo su questo strumento di compliance con il Fisco, anche a causa dei numerosi interventi modificativi, integrativi delle norme di riferimento, ultimo dei quali con l'approvazione del DL n 155/2025 noto come correttivo del CPB. (Leggi anche CPB: ampliata la platea degli ISA ammessi)

    Per chiarire vari punti applicativi del CPB le Entrate hanno pubblicato dapprima la Circolare n 18/2024 con anche chiarimenti sulle cause di decadenza, e successivamente una serie di FAQ in data 8, 15 e 25 ottobre per replicare a tanti casi specifici dei contribuenti.

    Relativamente alle cause di decadenza in base all’articolo 22 del Dlgs n. 13/2024 è causa di decadenza dal concordato l’accertamento di maggiori componenti positive o di minori componenti negative per un importo maggiore del 30% dei ricavi dichiarati. 

    Ai sensi dell’articolo 19 del Dlgs 13/2024, i contribuenti in concordato possono fruire dei vantaggi previsti dalla normativa sugli Isa, tra cui la preclusione dagli accertamenti analitico – induttivi.

    L’articolo 34 del medesimo Dlgs prevede che negli anni oggetto di adesione, tutti gli accertamenti reddituali sono preclusi, a meno che non si verifichi una causa di decadenza.

    In Telefisco 2024 è stato chiarito che dal combinato di queste norme, si può concludere che una volta decaduti dal concordato per uno qualsiasi dei motivi previsti dalla legge, si perdono tutti gli aspetti premiali, compresa la copertura dagli accertamenti analitico-induttivi previsti dalla disciplina Isa. 

    Vediamo ora un riepilogo delle condizioni di accesso, esclusione e decadenza chiariti dalle risposte ADE aggiornate  al 25.10.

    Concordato preventivo biennale: esempi di cause di decadenza

    L’articolo 22 del decreto CPB prevede che, al verificarsi di fattispecie ritenute potenzialmente sintomatiche di comportamenti scarsamente affidabili, il contribuente decada dal concordato che quindi cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta. 

    Il decreto CPB ha individuato una serie di casi di decadenza riconducibili essenzialmente alla fedeltà dei dati indicati all’interno dei modelli dichiarativi ed al corretto svolgimento di alcuni adempimenti e in particolare nei casi in cui:

    • a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta: 
      • l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati,
      • ovvero la commissione di altre violazioni di non lieve entità ovvero:
        • I) violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari), relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato;
        • II) comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici di cui all’articolo 9-bis del decreto ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento36;
        • III) violazioni relative agli anni oggetto del concordato, di cui: 
          • agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (omessa dichiarazione annuale ai fini delle imposte dirette e IRAP, dei sostituti d’imposta e dell’imposta sul valore aggiunto); 
          • all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi (mancata o infedele memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o mancata o infedele emissione dello scontrino o ricevuta fiscale); 
          • all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (mancata esibizione dei documenti e dei registri contabili in sede di accertamento); 
          • all’articolo 11, commi 5 e 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché all’articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18 (omessa installazione o manomissione dei misuratori fiscali o dei registratori telematici).
    • b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato; 
    • c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato; 
    • d) ricorre una delle ipotesi di cui all’articolo 11 del decreto CPB, ovvero vengono meno i requisiti di cui all’articolo 10, comma 237 del medesimo decreto, vale a dire, nella eventualità che vengano meno o risulti l’insussistenza delle condizioni necessarie per accedere al concordato; 
    • e) è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto CPB, vale a dire nei casi di omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato 

    Sempre l’articolo 22 del decreto CPB, al comma 3 precisa che le violazioni di cui al comma 1, lettera e) (omesso versamento delle somme dovute a seguito di concordato) e al comma 2, lettere a) e b), non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. 

    Nel decreto CPB è, infine, previsto che nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

    Condizioni di accesso e cause di esclusione al CPB

    Vediamo alcune delle risposte dell'ADE fornite in data 25 ottobre sulle cause di accesso e esclusione dal CPB

    Faq n.1 del 25 ottobre – L’articolo 11, comma 1, lettera b) del decreto CPB prevede come causa di esclusione dal CPB la condanna o il patteggiamento per uno dei reati tributari di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché uno degli altri reati indicati nella medesima disposizione commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del CPB stesso. Al riguardo, si chiede se, ai fini dell’esclusione del CPB, occorre il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o se è sufficiente una sentenza non definitiva.

    Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti già resi al paragrafo 2.1.2 della Circolare nel quale è stato precisato che «La Relazione illustrativa di accompagno del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante  “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo  biennale” chiarisce che l’accesso al CPB è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, precisando, a tal riguardo, che “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell’articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato».

    Faq n.2 del 25 ottobre  L’inizio dell’attività nel 2023 costituisce una causa di esclusione, sia per i soggetti che applicano gli ISA che per quelli in regime forfetario. Cosa si deve intendere per “inizio attività”?

    Si osserva che per l’applicazione degli ISA il concetto di "inizio attività" è stato già esplicitato, da ultimo nella circolare ISA 15/E del 2024, ove è stato sostenuto che «ai fini dell’esclusione dall’applicazione degli ISA, l’indirizzo consolidato di prassi è quello di identificare l’inizio attività con il momento dell’apertura della partita IVA». 

    Il medesimo chiarimento è valido anche per i contribuenti che applicano il regime forfetario.

    Faq n.3 del 25 ottobre  Si chiede se il decesso di un socio o associato, nel 2024, rientri tra le ipotesi di cessazione del CPB.

    Il decesso del socio o dell’associato non dà luogo ad un’ipotesi di cessazione dal CPB. Resta ferma, in tali ipotesi, l’applicazione della causa di cessazione prevista dall’articolo 19 del decreto, in base alla quale il CPB cessa di avere efficacia in «presenza di particolari ed eccezionali circostanze che hanno determinato la contrazione delle basi imponibili effettive in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato».    

    Faq n.4 del 25 ottobre – Si chiede se il passaggio di una società a responsabilità limitata da un regime di trasparenza fiscale ex articolo 116 del TUIR a un regime ordinario (o il passaggio inverso) nei periodi d’imposta oggetto del CPB o in quello precedente debba essere considerato causa di esclusione o di cessazione.

    La risposta è negativa, in quanto l’ipotesi prospettata nella domanda non rientra in nessuna delle cause di esclusione o di cessazione previste dagli articoli 11 e 21 del decreto CPB.

    Faq n.5 del 25 ottobre – Nell’ipotesi di un soggetto in regime forfetario che concordi un reddito per il 2024 al quale corrispondono ricavi o compensi per un importo superiore a 85.000 euro, si verifica la fuoriuscita dal regime forfetario nel 2025?

    L’accettazione del reddito oggetto della proposta di concordato non rileva ai fini del rispetto dei limiti di 85.000 euro e 100.000 euro previsti per la fuoriuscita dal regime forfetario, fermo restando che, ai fini del superamento dei predetti limiti, continuano a rilevare i ricavi e i compensi effettivamente percepiti durante i periodi di imposta di adesione al CPB.

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus Retrofit GPL: il codice tributo per F24

    L’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 ha introdotto un contributo per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1. 

    In tal caso, le imprese costruttrici degli impianti rimborsano all’installatore l’importo del contributo, corrisposto al beneficiario dell’impianto mediante compensazione con il prezzo e, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
    Con il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 3 giugno 2024 sono state stabilite le disposizioni attuative del credito d’imposta per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1, di cui al DPCM del 20 maggio 2024.

    A tal proposito viene pubblicata la Risoluzione n 52 del 25 ottobre con il codice tributo necessario ad usufruire del credito in oggetto.

    Bonus Retrofit GPL: il codice tributo per F24

    In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, si istituisce il seguente codice tributo:

    • “7071” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 5 del DPCM 20 maggio
      2024”.

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui i soggetti interessati debbano procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.

    Leggi qui tutte le regole del contributo di cui si tratta: Ecobonus Retrofit: chiarimenti MIMT su collaudi e prenotazioni bonus

    Codice tributo “6903” ridenominato per nuovi incentivi

    Inoltre sempre con la Risoluzione n 52/2024 viene ridenominato il codice tributo “6903”

    A tal proposito ricordiamo che l’articolo 2, comma 1, lettera e), del DPCM 20 maggio 2024 ha disciplinato incentivi per l’acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica anche ad alimentazioni alternative (CNG-GPL mono e bifuel, Ibrido) e ad alimentazione tradizionale, con contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe inferiore ad euro 4.
    Con la predetta nota n. 12823 del 18 giugno 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al fine di ricomprendere i citati incentivi, ha chiesto anche la ridenominazione del codice tributo “6903”, istituito e ridenominato con le risoluzioni n. 82/E, n. 61/E e n. 30/E, rispettivamente, del 23 settembre 2019, del 27 ottobre 2021 e del 23 giugno 2022, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per l’acquisto di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M1, N1 e N2 a basse emissioni inquinanti.
    Pertanto, con la presente risoluzione il codice tributo “6903” è ridenominato come segue:

    • “6903” denominato “ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1, N1, M1 speciali e N2 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d’imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018, articolo 1, comma 657, L. n. 178/2020, articolo 2, comma 1, lettera f) del dPCM 6 aprile 2022 e articolo 2, comma 1, lettera e) del dPCM 20 maggio 2024”.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Global minimum tax: riduzione del reddito per attività sostanziale

    Il Decreto MEF dell'11 ottobre attuativo di quando previsto dall'art 35 del Dlgs n 209/2023 (Riforma fiscale) sulla global minimum tax viene pubblicato in GU n 249 del 23 ottobre.

    In particolare, l'art 35 comma 2 prevede che il reddito netto rilevante per un dato Paese è ridotto, ai fini del calcolo dell’imposizione integrativa, di un importo pari alla somma della riduzione per spese salariali di cui al comma 3 del presente articolo e della riduzione per immobilizzazioni materiali di cui al comma 4 del presente articolo, entrambe calcolate in relazione a ciascuna impresa localizzata nel Paese

    Il primo periodo non si applica se l’impresa dichiarante di un gruppo multinazionale o nazionale sceglie, ai sensi dell’articolo 52, comma 2, di non avvalersi per l’esercizio della riduzione del reddito basata sullo svolgimento di una attività economica sostanziale.

    Il decreto di cui si tratta appunto disciplina la riduzione in base alla attività economica sostanziale.

    Global minimum tax: riduzione del reddito per attività effettiva

    Il decreto 11 ottobre del MEF reca le disposizioni attuative riguardanti la riduzione della base imponibile della Global minimum tax disciplinata all’articolo 35 del Decreto Legislativo. 

    Il Decreto è composto da 8 articoli:

    • art 1 Definizioni
    • art 2 Riduzione del reddito per attività economica sostanziale
    • art 3 Riduzioni per spese salariali
    • art 4 Pagamenti basati su azioni
    • art 5 Riduzione per Immobilizzazioni Materiali
    • art 6 Leasing
    • art 7 Stabile organizzazione
    • art 8 Entità trasparente

    Il decreto tiene conto dei chiarimenti forniti nella Guida Amministrativa “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosioin Model Rules (Pillar two)”, approvata dal Quadro Inclusivo sul BEPS il 13 luglio 2023, riguardanti l’importo del reddito rilevante che è possibile escludere dall’imposizione integrativa in quanto riferibile allo svolgimento, in un dato Paese, di un’attività economica sostanziale. 

    Tale riduzione, nota anche come “Substance-based Income Exclusion” (SBIE), si calcola considerando la remunerazione di due fattori produttivi: 

    • il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali Ammissibili non destinate alla vendita, all’investimento o alla locazione
    • e i salari dei dipendenti.

    Il ricorso a questi due indicatori di attività sostanziali deriva dalla considerazione, da parte del Quadro Inclusivo sul BEPS, che tali fattori, oltre ad essere significativi rispetto all’esercizio di una effettiva attività economica, sono meno mobili e quindi meno esposti al rischio di manovre elusive. 

    Per effetto dell’esclusione dal reddito rilevante di tale ammontare riconducibile alle attività economiche sostanziali, l’imposizione integrativa grava esclusivamente sul profitto eccedente ottenuto dal gruppo in un determinato Paese. 

    Si ricorda, inoltre, che la riduzione da attività economica sostanziale riguarda quei gruppi multinazionali o nazionali che svolgono la loro attività in Paesi a bassa imposizione o attraverso entità apolidi che sono assoggettate ad un’imposizione effettiva inferiore all’aliquota minima d’imposta.

  • Legge di Bilancio

    Credito d’imposta ZES Unica: anticipazioni dalla Legge di Bilancio 2025

    Entro il 31 dicembre deve essere approvata la Legge di Bilancio 2025. L'iter parlamentare sta per avviarsi dopo l'approvazione in data 15 ottobre del DDL di Bilancio.

    La bozza del testo diffusa ieri 23 ottobre dovrà partire dalla Camera per le prime discussioni.

    La bozza approvata, tra le altre novità, contiene una modifica al Credito d'imposta spettante nelle regioni della ZES Unica Mezzogiorno, vediamole.

    Credito d’imposta ZES Unica: novità 2025

    Il comma 1 dell'art 77 agisce sull’articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023:

    • prevedendo la proroga del credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella “Zona Economica Speciale unica” (ZES UNICA),
    • autorizzando la spesa di 1,6 miliardi di euro per l’anno 2025.

    Si introduce per l’anno 2025, un meccanismo di monitoraggio degli investimenti ammessi, imponendo agli operatori economici, ai fini della fruizione del credito d’imposta, di comunicare all'Agenzia delle entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. 

    Inoltre, si prevede, per gli operatori economici che hanno presentato la predetta comunicazione, a pena di decadenza dall'agevolazione, di trasmettere all'Agenzia delle entrate, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata. 

    Tale comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, deve recare l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione circa l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al decreto 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024. 

    In fine, si prevede che la comunicazione integrativa debba indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata agli uffici fiscali.
    Si demanda a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l’approvazione dei modelli di comunicazione e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.
    Inoltre, ai fini del rispetto del limite di spesa previsto per l’anno 2025, dispone che l'ammontare massimo del credito d'imposta, fruibile da ciascun beneficiario, sia pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per una percentuale ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative, da rendere nota mediante apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
    Si dispone che mediante il medesimo provvedimento previsto per il calcolo della percentuale, siano resi noti, per ciascuna regione della ZES Unica ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

    • i) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini previsti per le quelle integrative; 
    • ii) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025;
    • iii) l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

    Il comma 6 stabilisce che, fermo restando quanto disciplinato dall’articolo 16, comma 5, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, con riguardo alla cumulabilità del credito di imposta con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato, qualora il provvedimento di calcolo della percentuale di cui al comma 4 indichi un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e Abruzzo, il Ministero delle imprese e del made in Italy e le regioni della ZES unica rendono nota, entro il 15 gennaio 2026, mediante apposita comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi.

  • Riforma fiscale

    CPB Forfettari: reddito al lordo dei contributi

    Entro il 31 ottobre, termine di invio della dichiarazione dei redditi 2024 anno di imposta 2023, occorre aderire, se si vuole, al CPB per il forfettari.

    Ricordiamo che il CPB è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024).

    Possono accedere i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    Le regole attuative del CPB dei forfettari sono state fissate con il Decreto 15 luglio 2024 e rettificate con il Correttivo di agosto Decreto n 108/2024.

    Vediamo ora i chiarimenti forniti con FAQ dalle Entrate del 17 ottobre.

    CPB dei forfettari: al lordo dei contributi

    La Faq 7, pubblicata dall’agenzia delle Entrate il 17 ottobre ha chiarito che il reddito dei forfettari è da considerarsi al lordo dei contributi.

    Viene evidenziato che l’articolo 28 del Dlgs 13/2024 dispone che per i contribuenti che applicano il regime forfettario, il reddito di impresa o di lavoro autonomo oggetto di concordato è quello determinato a norma del comma 64 della legge 190/2014, ovvero quello ottenuto applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato 4 della legge del 2014 e differenziato in base al codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata. 

    Il reddito minimo concordato deve essere pari a 2.000 euro e "resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori" previsto dallo stesso comma 64 della legge sui forfettari. 

    Questa norma dispone che i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato forfettariamente e che l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo ai fini Irpef.

    Il quesito domandava se il reddito dovesse essere considerato al lordo o al netto dei contributi previdenziali obbligatori e l'ADE ha chiarito che il reddito è da considerarsi lordo, quindi da questo ammontare potranno essere dedotti i contributi  pagati nell’anno di imposizione e solo a condizione che siano obbligatori).

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Plusvalenza immobili con superbonus: calcolo e tassazione

    Con Risposta a interpello n 208 del 23 ottobre le Entrate hanno chiarito la Determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione – articoli 67, comma 1, lettera b– bis) e 68, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

    Plusvalenza immobili con superbonus: calcolo e tassazione

    Nel caso di specie, l'immobile in questione è stato acquisito in parte per successione (50%) e in parte per compravendita (50%) e in particolare l'istate:

    • è proprietaria di un immobile acquisito, per il 50%, a seguito della compravendita effettuata dal coniuge nel 19XX in regime di comunione legale dei beni e, per il restante 50%, tramite successione al coniuge defunto nel 20XX, che non è stato adibito ad abitazione principale;
    • sulle parti comuni dell'edificio condominiale sono stati eseguiti interventi, terminati il XX dicembre 2023, ammessi alla detrazione del 110% delle spese sostenute (cd. Superbonus) disciplinata dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 17 luglio 2020, n. 77, relativamente alla quale è stata esercitata l'opzione per la cessione del credito ai sensi del successivo articolo 121.

    Data l'intenzione di cedere l'immobile nel 2024, l'Istante chiede:

    1. se si determini una plusvalenza imponibile ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b­bis) del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se gli interventi agevolabili sono stati effettuati esclusivamente sull'edificio condominiale;
    2. in caso di risposta affermativa al primo quesito, come deve essere determinata la plusvalenza imponibile, considerato che il 50% dell'immobile è stato acquisito per successione. 

    La plusvalenza è imponibile solo per la quota relativa alla parte acquisita a titolo oneroso (50%), mentre la parte acquisita per successione è esente da tassazione.

    Con  la  circolare  13  giugno  2024,  n.  13/E  sono  state  impartite  le  istruzioni operative relative all'applicazione delle disposizioni di cui trattasi ed è stato evidenziato che,  ai  fini  dell'emersione  della  plusvalenza  imponibile,  non  rileva, tra  l'altro,  «la tipologia d'interventi (trainanti o trainati) effettuati in relazione all'immobile oggetto di cessione; in altri termini, non occorre, ai fini della verifica della sussistenza del presupposto impositivo di cui alla lettera b­bis) sopra citata, che sulla singola unità immobiliare siano stati effettuati anche interventi trainati, ma è sufficiente la circostanza che siano stati effettuati interventi ammessi al Superbonus sulle parti comuni dell'edificio di cui fa parte l'unità immobiliare ceduta a titolo oneroso». 

    Quindi, sono imponibili le plusvalenze originate dalla cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal Superbonus e terminati da non più di dieci anni, ivi compresi i lavori eseguiti esclusivamente sulle parti comuni degli edifici.

    Nella richiamata circolare n. 13/E del 2024, è stato, inoltre, evidenziato che: «Per espressa previsione normativa, sono escluse dall'ambito applicativo della lettera b­bis) le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso degli immobili «acquisiti per successione» […]».

    In  particolare,  va  assoggettato  a  tassazione  il  50  per  cento  della  plusvalenza determinata, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del Tuir, quale differenza tra: ­ 

    • il prezzo complessivo della vendita immobiliare percepito nel periodo d'imposta, 
    • e ­ il costo d'acquisto a suo tempo sostenuto dal coniuge, aumentato di ogni altro costo inerente all'immobile, opportunamente convertito in euro e rivalutato. Irrilevanti a tal fine saranno le spese sostenute dall'Istante relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, in quanto conclusi nel 2023 e quindi entro cinque anni dalla vendita. 

    Resta  ferma  la  possibilità  di  applicare,  in  luogo  dell'ordinario  regime d'imposizione,  l'imposta  sostitutiva  del  26 per  cento,  secondo  le  modalità  previste dall'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (articolo 1, comma 65, della legge di bilancio 2024).

  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Codice degli incentivi: ciclo di vita degli aiuti alle imprese

    Il CdM n 101 del 21 ottobre ha approvato tra gli altri un Dlgs in via provvisoria con il Codice degli incentivi.

    Nel dettaglio il testo attraversa tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito “ciclo di vita dell’incentivo”, vale a dire:

    • programmazione,
    • progettazione, 
    • attuazione, 
    • pubblicità e valutazione dei risultati.

    Vediamo ulteriori dettagli dal comunicato stampa del Governo.

    Decreto incentivi: testo approvato il 21 ottobre

    Il Consiglio dei Ministri del 21 ottobre ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160, introduce il Codice degli incentivi.
    Il testo, come sintetizza il comunicato stampa dello stesso Governo, è volto a riordinare l’offerta degli incentivi statali, rafforzando il coordinamento tra amministrazioni centrali ed enti locali, e a semplificare le procedure e la relativa strumentazione tecnica. 

    L’adozione del Codice degli incentivi consente di superare la frammentazione registrata in materia per realizzare un sistema di regole compiuto e organico, che anche la Commissione europea ha sostenuto, inserendo la riforma nell’ambito della revisione del PNRR e del recepimento del capitolo dedicato a Re-Power Eu, individuandola come una possibile best practice a livello europeo.
    Il testo attraversa tutto il processo connesso alla realizzazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese, definito “ciclo di vita dell’incentivo”, vale a dire programmazione, progettazione, attuazione, pubblicità e valutazione dei risultati.
    Si giugne alla centralità degli strumenti digitali, a partire dal “Registro nazionale degli aiuti di Stato” e dalla piattaforma telematica “incentivi.gov.it” – entrambi in capo al Ministero delle imprese e del Made in Italy – che saranno potenziati. 

    Inoltre, si provvede alla standardizzazione e razionalizzazione dei processi di utilizzo, di richiesta e di applicazione degli incentivi.
    In proposito si prevedono disposizioni per uniformare i principali contenuti dei bandi adottati dalle amministrazioni competenti, con la previsione anche di un “bando-tipo” in materia di incentivi alle imprese.
    Si introducono anche strumenti di programmazione dell’intervento pubblico in funzione dei risultati. 

    La realizzazione del Programma Triennale degli Incentivi sarà infatti supportata dallo svolgimento di attività valutative che il codice prevede nel corso dell’intero ciclo di vita dell’agevolazione. 

    A tal fine sarà istituito presso il Ministero il “Tavolo permanente degli incentivi”, una sede stabile di confronto tra Amministrazioni responsabili dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome.
    Si prevede, infine, una disciplina che regola le cause di esclusione all’accesso alle agevolazioni, come per esempio la sussistenza di una causa interdittiva in materia di documentazione antimafia, violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e mancata assicurazione per danni da calamità naturale.

    Codice degli incentivi: la valutazione degli incentivi

    Con l'art 22 della bozza del Codice degli incentivi si prevede che al fine di assicurare un processo decisionale basato sulle evidenze, le iniziative di sostegno pubblico realizzate attraverso gli incentivi sono assistite da un sistema di valutazione operante lungo il ciclo di vita degli incentivi, comprensivo delle attività di:

    • valutazione ex ante, 
    • valutazione in itinere 
    • valutazione ex post.

    La valutazione ex ante è realizzata in sede di progettazione di un nuovo incentivo, allo scopo di identificare le iniziative più adeguate a realizzare un sostegno pubblico efficace e coerente con la strategia di crescita definita a livello nazionale ed europeo e di ottimizzare l’allocazione delle risorse finanziarie dedicate. A tal fine, i progetti di legge istitutivi di nuovi incentivi ovvero i progetti di nuovi incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili sulla base delle disposizioni di legge vigenti sono accompagnati da una illustrazione recante indicazioni rispetto al contesto e agli obiettivi di riferimento.

    Per lo svolgimento delle attività di valutazione ex ante, tra i servizi del sistema incentivi Italia sono rese disponibili, ai sensi dell’articolo 3, apposite funzionalità, atte ad agevolare l’elaborazione di analisi mirate, nonché attività di monitoraggio, anche al fine di individuare analoghi incentivi e possibili sinergie tra le programmazioni.

    La valutazione in itinere analizza evidenze preliminari sui risultati di un incentivo programmato e i primi segnali di allineamento o disallineamento rispetto agli obiettivi e all’impatto atteso, dovuti a fattori interni ovvero esogeni ed imputabili all’evoluzione del contesto socioeconomico di riferimento, consentendo alle amministrazioni responsabili di verificare l’eventuale opportunità di revisione di quanto programmato o delle modalità di azione

    dell’incentivo.

    La valutazione ex post è diretta a verificare la capacità degli incentivi di determinare risultati in linea con gli obiettivi definiti nell’originario programma di intervento o alle sue eventuali modificazioni, agevolando una successiva migliore qualità della programmazione e dell’attuazione da parte delle amministrazioni responsabili.

    La valutazione in itinere e la valutazione ex post sono effettuate secondo un piano di valutazione, redatto sulla base dei seguenti criteri:

    • a) il piano di valutazione è predisposto da ciascuna amministrazione responsabile per la definizione degli incentivi che intende sottoporre a specifica valutazione, selezionati secondo i seguenti principi guida:
      • 1) proporzionalità e rilevanza, con un approccio mirato rispetto alle caratteristiche di ciascun incentivo e con concentrazione delle attività di valutazione sugli incentivi che, tenuto conto anche della dotazione finanziaria e della durata nel tempo, hanno un potenziale maggiore impatto sociale, economico o ambientale o risultano di particolare rilevanza conoscitiva;
      • 2) coordinamento e ottimizzazione delle valutazioni, concentrando le risorse su incentivi che presentano caratteri di innovazione rispetto agli obiettivi o alle modalità di azione ed evitando di rinnovare lo sforzo amministrativo rispetto alla valutazione di incentivi cui, sulla base della specifica disciplina di riferimento, anche europea, sono già associati sistemi di valutazione o per i quali sono state già realizzate valutazioni di adeguato contenuto conoscitivo, ivi incluse quelle realizzate autonomamente da riconosciuti centri di ricerca;
    • b) il piano di valutazione individua le modalità di svolgimento delle attività valutative, ivi inclusi la governance del piano, gli ambiti di valutazione, le domande valutative, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, le modalità di raccolta dei dati, il calendario previsto per la valutazione, la descrizione dell’organismo, interno o esterno indipendente, che svolge la valutazione, il coinvolgimento delle parti economiche e sociali, le eventuali modalità previste per assicurare la pubblicità della valutazione, oltre alla pubblicazione di cui al comma 8;
    • c) oggetto di valutazione sono singoli incentivi ovvero, qualora utile e pertinente, un insieme di incentivi accomunati da legami settoriali o territoriali o, comunque, strategici;
    • d) la valutazione è svolta relativamente a uno o più dei criteri seguenti: efficacia, efficienza, rilevanza, coerenza. La valutazione si estende, inoltre, ad ambiti trasversali, quali inclusività, non discriminazione e sostenibilità ambientale.

    Le amministrazioni responsabili predispongono le procedure necessarie per produrre e raccogliere i dati necessari alle valutazioni in itinere ed ex post definendo apposite disposizioni anche nell’ambito dei bandi. Gli incentivi non inclusi nel piano di valutazione sono, comunque, oggetto di monitoraggio dei risultati sulla base delle disposizioni dei predetti bandi.

    Ferma restando l’illustrazione di sintesi degli esiti delle valutazioni effettuate e le indicazioni sul piano di valutazione previste nell’ambito del Programma degli incentivi ai sensi dell’articolo 4, comma 4, al fine di favorire la maggiore diffusione delle risultanze, gli esiti delle valutazioni in itinere ed ex post sono pubblicati nel sistema Incentivi Italia ed acquisiti nell’ambito della relazione prevista dall’articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

    La determinazione delle eventuali risorse da destinare alle attività di valutazione è operata nell’ambito dell’attività di programmazione degli incentivi, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d)