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Adesione ai processi verbali di constatazione: le novità della Riforma Fiscale
Viene pubblicato in GU n 43 del 21 febbraio il Decreto legislativo sull'Accertamento che ridisegna il rapporto tra Fisco e contribuenti.
Tante le novità sull'accertamento, si evidenzia quella per i PVC processi verbali di constatazione, vediamo la norma di riferimento.
Accertamento 2024: novità sui PVC nella riforma fiscale
Con il nuovo articolo 5 quater del Dlgs n 218/97 in vigore dal 22 febbraio viene introdotta la possibilità per il contribuente di aderire alle risultanze dei processi verbali di constatazione entro 30 giorni dalla relativa consegna, con la riduzione delle sanzioni alla metà di quelle previste nel caso di adesione ordinaria.
Nel caso di adesione “condizionata”, l’organo che ha redatto il verbale, nei dieci giorni successivi alla comunicazione, può correggere gli errori indicati dal contribuente mediante aggiornamento del verbale, informandone immediatamente il contribuente e il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate.
Nel caso di “adesione non condizionata”, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate notifica l'atto di definizione dell'accertamento parziale.
Nel caso di “adesione condizionata” il predetto termine decorre dalla comunicazione effettuata all’Agenzia delle entrate da parte dell’organo che ha redatto il verbale.
Nella disposizione è specificato che fino alla comunicazione dell’atto di adesione e comunque non oltre la scadenza del trentesimo giorno dalla consegna del verbale di constatazione, i termini per l’accertamento restano sospesi.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione.
In caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme. -
Cessione metalli preziosi: le novità fiscali del 2024
L’articolo 1 comma 92 lettera c) della Legge di bilancio 2024 (la Legge 213/2023) ha introdotto delle novità sui criteri di determinazione della base imponibile per le cessioni di metalli preziosi effettuate dalle persone fisiche fuori dall’attività dell’impresa.
Le novità normative non interessano le cessioni effettuate da privati di qualunque oggetto in metallo prezioso posseduto, ma solo quelle dismissioni che sono riconducibili ad una attività di investimento, più precisamente riguarda le cessioni di:
- metalli preziosi non lavorati (come ad esempio i lingotti, i granuli e simili);
- monete in metallo prezioso.
Infatti gli oggetti in metallo prezioso lavorato, come i gioielli, non sono interessati da questa disciplina.
Con metalli preziosi, si intendono l’oro, l’argento, il platino e le leghe contenenti più del 2% degli stessi metalli.
Non sono invece considerati tali le pietre preziose, come i diamanti, che scontano una diversa imposizione fiscale.
Definito il perimetro di riferimento, ricordiamo che la cessione di questi beni sconta una imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata, da calcolarsi come differenza tra:
- il corrispettivo percepito per la cessione;
- il costo o il valore di acquisto (aumentato di ogni onere inerente, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi).
Per un approfondimento sulla tassazione di questa tipologia di beni è possibile leggere l’articolo: Cessione di pietre e metalli preziosi: il trattamento fiscale.
Le novità introdotte
La Legge di bilancio 2024 interviene sui meccanismi di calcolo della base imponibile ai fini della determinazione dell’ammontare dell’imposta sostitutiva da versare; più precisamente, modificando l’articolo 68 comma 7 lettera d) del TUIR, viene eliminata la possibilità di determinare il reddito imponibile con modalità forfetarie.
Infatti, con la precedente disciplina, e quindi per le cessioni effettuate fino al 31 dicembre 2023, se il contribuente non era in grado di documentare in modo analitico il costo o il valore di acquisto del bene ceduto, il reddito imponibile (la plusvalenza) su cui applicare l’aliquota del 26% per il calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta, si determinava in misura forfetaria nella misura del 25% del corrispettivo percepito per la cessione.
Per le cessioni effettuate dal giorno 1 gennaio 2024, dato che la Legge 213/2023 è in vigora da tale giorno, tale determinazione forfetaria dell’imponibile non è più possibile e, in assenza di documentazione, l’imposta sostitutiva si calcolerà sull’intero corrispettivo percepito.
La misura introdotta è senza dubbio molto più penalizzante della precedente disciplina e, interessando i privati, colpisce situazioni in cui l’assenza di documentazione spesso non sottende una strategia elusiva, dato che questa tipologia di cessioni di beni rifugio si riferiscono spesso ad acquisti molto datati nel tempo.
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Trasporto lacustre per finalità turistiche: quando spetta l’IVA ridotta
Con Risposta a interpello n. 46 del 21 febbraio le Entrate replicano ad una richiesta di una S.r.l. istante sul corretto trattamento IVA dell'attività di trasporto lacustre o fluviale di persone mediante canoa, kayak, o raft per finalità turistico/ricreative, come disciplinato dal "Contratto di servizio per trasporto delle persone su acqua" stipulato con l'Azienda per il Turismo della durata di 4 anni a partire dal 2023.
L'istante chiede chiarimenti in merito alla corretta aliquota IVA applicabile a tali servizi, precisando che non intende fornire ulteriori servizi oltre a quelli descritti nel contratto.
Le Entrate specificano quando spetta l'aliquota ridotta e quando no.
Trasporto persone lacustre per finalità turistiche: quando spetta l’IVA ridotta
L'Agenzia delle Entrate non condividono la soluzione interpretativa proposta dall'istante e sottolineano che occorre fare riferimento alla norma di interpretazione autentica introdotta dall'articolo 36-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91 al fine di valutare la corretta applicazione della aliquota IVA nel trasporto lacustre di persone anche per fini turistici.
La disposizione suddetta chiarisce che le prestazioni di trasporto di persone, anche per finalità turistico-ricreative, possono godere di un regime IVA agevolato (esenzione o aliquota IVA ridotta) a condizione che si tratti esclusivamente di servizi di trasporto di persone e non includano la fornitura di ulteriori servizi diversi da quelli accessori, ai sensi dell'articolo 12 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.
Tuttavia, relativamente al coso di specie, l'Agenzia delle Entrate ritiene che le attività svolte dall'istante, descritte nel contratto, non si qualifichino come mere prestazioni di trasporto di persone, ma piuttosto come esperienze escursionistiche e/o turistiche che implicano una partecipazione attiva del cliente.
La Società sottoliena che:
- per il trasporto di persone in canoa o kayak (o anche raft) nei canyon e sul lago l'itinerario è obbligato, in quanto il Contratto definisce il punto di partenza e di approdo;
- il percorso seguito è necessariamente condizionato dallo scopo del trasporto su acqua (i.e. la visita guidata nei canyon) e della conformazione dei luoghi;
- per il servizio di trasporto sul lago, percepisce un corrispettivo fissato nel listino prezzi allegato al Contratto;
- il suddetto servizio è effettuato con proprio personale e con propria organizzazione di mezzi e prevede l'assunzione del rischio del trasporto e della sua direzione tecnica in capo all'Istante e, pertanto, non costituisce attività di noleggio di imbarcazione;
- a fianco all'attività di trasporto di persone mediante canoa o kayak, la Società svolge un'ulteriore attività di trasporto di persone mediante raft sul fiume Gamma, lungo due possibili percorsi;
- per motivi di sicurezza, l'attività di rafting prevede l'uso di un particolare equipaggiamento e la presenza della guida, la quale possiede un particolare brevetto e governa l'equipaggio tra le rapide durante la discesa fluviale sul gommone;
- sia per il servizio di trasporto mediante canoa o kayak sia per il servizio di trasporto mediante raft, dopo aver effettuato la prenotazione, la persona (o le persone) si ritrova al punto di partenza stabilito dove, ricevuta l'attrezzatura di sicurezza obbligatoria per la discesa unitamente a una breve spiegazione sul suo corretto utilizzo, viene fatta salire su mezzi di trasporto aziendali adibiti al trasporto di persone e condotta su strada fino al punto d'imbarco o, in alternativa, direttamente imbarcata. Qui inizia il trasporto vero e proprio, secondo i percorsi sopra indicati. Al termine della discesa la persona risale sui mezzi di trasporto aziendali per ritornare al primo punto d'incontro, ove viene restituita l'attrezzatura.
Secondo le entrate, le attività, come descritte, implicano una partecipazione attiva e diretta del cliente, non limitandosi al semplice trasporto ma offrendo un'esperienza escursionistica e turistica completa, che include aspetti di sicurezza, istruzione, e accompagnamento specifico.
Pertanto, queste prestazioni sono escluse dal trattamento IVA agevolato, con conseguente applicazione dell'aliquota IVA ordinaria.
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Agevolazione prima casa residenti esteri: tutti i requisiti per beneficiarne
Con la Circolare n 3/2024 le Entrate, tra gli altri chiarimenti, si soffermano sulle novità 2024 per l'agevolazione prima casa per i residenti all'estero.
Vediamo cosa è stato chiarito rispetto a chi trasferisce la residenza per lavoro e a quali agevolazioni ha diritto per l'acquisto della casa in italia.
Agevolazione prima casa residenti esteri: tutti i requisiti per beneficiarne
L’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023, intervenendo sulla nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ha modificato i criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro agevolata – c.d. “prima casa” – (con aliquota del 2 per cento) in relazione agli atti:
- traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso
- traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse,
previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.
Il beneficio fiscale, in ragione dell’intervento normativo, viene pertanto ancorato a un criterio oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza, includendo quindi i cittadini non italiani che non intendessero stabilirsi in Italia.
Tenuto conto del dato letterale della norma, possono accedere al beneficio in esame le persone fisiche che, contestualmente:
- si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro. Attesa la diversa formulazione della disposizione in commento rispetto alla versione previgente, il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale in questione;
- abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile. A tal proposito si precisa che, con detto termine, si intende ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione. Si precisa che, per la verifica del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all’effettivo svolgimento in Italia della propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo;
- abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.
Resta fermo che, per fruire dell’agevolazione, devono ricorrere anche le condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell’agevolazione) della nota II-bis, mentre non è richiesto, nella fattispecie in esame, che il contribuente stabilisca la propria residenza nel comune in cui è situato l’immobile acquistato.
Tale ultimo requisito non è richiesto al contribuente:
- sia in caso di fruizione dell’agevolazione in sede di primo acquisto da parte del residente all’estero,
- sia in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, entro un anno dalla vendita infraquinquennale dell’immobile agevolato. In tale ultima ipotesi, pertanto, fermo restando il rispetto degli altri requisiti normativamente previsti, non è necessario ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale.
Come per il criterio della residenza, infatti, anche la destinazione dell’immobile ad abitazione principale non può essere imposta a coloro che vivono all’estero e che, pertanto, si troverebbero nella impossibilità di ottemperare a tale prescrizione.
Si rammenta, infine, che l’agevolazione “prima casa”, con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, è fruibile, ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia acquisito per successione o donazione.
La disciplina in esame, introdotta dal d.l. n. 69 del 2023, trova applicazione in relazione alle successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della citata norma; al momento dell’apertura della successione, pertanto, devono sussistere i requisiti richiesti per la fruizione del beneficio fiscale in esame.
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Regole antifrode per pagamenti transfrontalieri: FAQ dell’ADE del 19.02
L'agenzia delle entrate ha aggiornato ulteriormente in data 19 febbraio la sezione delle FAQ utili ai Psp prestatori di servizi di pagamento che devono adempiere dal 1 gennaio all'bbligo di comunicazione dati relativi ai pagamenti transfrontalieri.
Ricordiamo che si tratta dell'attuazione delle norme della Direttiva (Ue) 2020/284, per arginare i tentativi di frode, che prevede nuovi e specifici obblighi di comunicazione e di conservazione della documentazione relativa ai beneficiari delle transazioni nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali.
L’Agenzia delle entrate raccoglie e trasmettere le informazioni alla banca dati europea cesop ossia il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti.Pagamenti transfrontalieri: regole antifrode in vigore dal 2024
Con il Provvedimento ADE n 406675 del 20 novembre 2023 sono state pubblicate le regole sulla Comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero (ex art. 40-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972).
Con il Decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre 2023 sono state recepite le indicazioni della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, quali ad esempio:
- istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento,
- banche e intermediari finanziari,
al fine di rafforzare la cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA.
Comunicazione dati pagamenti transfrontalieri: regole antifrode
Nel dettaglio è stato previsto che i prestatori dei servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai pagamenti e mettano determinate informazioni a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali.
Queste ultime, a loro volta, trasmettono le informazioni ricevute dai prestatori di servizio di pagamento al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, CESOP, che avrà il compito di archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.
I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID).
I soggetti non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati si accreditano al SID, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Pagamenti transfrontalieri: i dati da comunicare per l'antifrode
Il provvedimento ADE del 20.11 specifica che, sono oggetto di comunicazione all’Agenzia le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell’articolo 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, in conformità e nei termini stabiliti dall’articolo 24-ter del Regolamento (UE) n. 904/2010.
Le informazioni oggetto di comunicazione sono le seguenti:
- il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento;
- il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- il numero di identificazione IVA, o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario, se disponibili;
- l’IBAN o, se l’IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;
- se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
- se disponibile, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
- i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all’articolo 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972;
- i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai predetti pagamenti transfrontalieri.
Comunicazione pagamenti transfrontalieri: modalità e termini di invio
L’obbligo di comunicazione si applica se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario, secondo le modalità di calcolo previste dall’art. 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.
Attenzione al fatto che la comunicazione è dovuta su base trimestrale con decorrenza dal 1 gennaio 2024.
Il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione dei dati è l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle informazioni.
Tra i chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate il 19 febbraio, ve n'è uno che replica al seguente quesito:
- "Nel caso di scarti da parte dell'ADE o del CESOP entro quanto tempo il prestatore di servizi di pagamento deve procedere all'invio del file sostitutivo/correttivo?"
Il soggetto obbligato deve procedere all’invio della comunicazione correttiva il prima possibile.
Fermi restando i termini indicati in normativa per l’adempimento dell’obbligo, la comunicazione correttiva sarà accettata dal sistema anche successivamente alla scadenza. Consulta qui tutte le risposte dell'Agenzia.
Comunicazione pagamenti transfrontalieri: soggetti obbligati
Sono obbligati alla comunicazione i prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Paese di origine e i prestatori di servizi di pagamento, operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante.
Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi localizzati all’interno del territorio dell’Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l’obbligo si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario per i quali l’Italia è Paese di origine o Paese ospitante.
In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile.
Nel caso in cui vari prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in un unico pagamento da parte di un pagatore a un beneficiario, sia nei rapporti con il pagatore che nei rapporti con il beneficiario o di entrambi, l’obbligo di comunicazione di è posto a carico di tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti, salvo che siano soggetti a una specifica esclusione.
Allegati: -
Albo Certificatori crediti R&S: via alle iscrizioni dal 21 febbraio
Attivo dal 21 febbraio il portale per le iscrizione all'albo certificatori crediti ricerca e sviluppo (Decreto Direttoriale MIMIT).
In particolare dalle ore 12 di oggi le persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, possono inviare la domanda di candidatura mediante la registrazione sulla piattaforma informatica predisposta dal MIMIT.
Per tutti i dettagli leggi anche: Albo certificatori crediti ricerca e sviluppo: via alle iscrizioni dal 21 febbraio
Cos'è l'albo certificatori crediti ricerca e sviluppo e chi può iscriversi? Ripercorriamo le norme in merito.
Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: che cos'è
Pubblicato in GU n 258 del 4 novembre il DPCM del 15 settembre con disposizioni in materia di certificazione attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione.
Il Ministro Urso aveva già annunciato il decreto all'atto della firma sottolineando che: "L’albo dei certificatori per conto delle imprese darà certezza sul fatto che le imprese abbiano diritto al credito d’imposta per ricerca e sviluppo".
Lo stesso Ministro aveva anche sottolineato che come soluzione transitoria, in vista dell’allineamento al debutto dell’albo è stata messa in campo la proroga del riversamento dei vecchi crediti d’imposta, con la possibilità quindi di decidere se restituire o meno le agevolazioni sfruttate senza aggravio di sanzioni o interessi fino al 30 giugno 2024.
Con il Decreto è istituito l'albo dei certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni.
L'albo è tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, che, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l'aggiornamento e la gestione dello stesso.Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: a certificazione
Il decreto prevede che, la certificazione può esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o intendano effettuare investimenti in attività ammissibili ai fini del riconoscimento dei crediti d'imposta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei suddetti crediti d'imposta non siano state già constatate con processo verbale o contestate con atto impositivo.
L'impresa che intende avvalersi della procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle imprese e del made in Italy, tramite l'apposito modello e secondo le modalità informatiche definiti con il decreto direttoriale di cui all'art. 2, comma 2, nel quale dovrà essere data indicazione del soggetto certificatore incaricato dall'impresa per l'esperimento delle attività di certificazione e della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.La certificazione è rilasciata dal soggetto iscritto all'albo sulla base dei criteri e delle regole previsti negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020, nonché in coerenza con le «Linee guida».
La certificazione deve comunque contenere, oltre alla sottoscrizione ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
- i) le informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine di attestarne l'adeguatezza rispetto all'attività effettuata o programmata;
- ii) la descrizione dei progetti o dei sotto progetti realizzati o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti agli stessi ovvero, nel caso degli investimenti non ancora effettuati, la descrizione dei progetti o sotto progetti da iniziare;
- iii) le motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità al credito d'imposta o il riconoscimento della maggiorazione di aliquota;
- iv) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità da parte del soggetto certificatore nonché, nel caso delle società e degli enti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, anche dei tecnici ed esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione ai sensi del comma 6 del presente articolo, di non versare in situazioni di conflitto di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela entro il quarto grado, e, comunque, di non avere rapporti diretti o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell'impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli investimenti nelle attività oggetto di certificazione o al soggetto che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all'art. 1, comma 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
- v) tutte le ulteriori informazioni e gli altri elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie agevolativa, in funzione delle attività di vigilanza da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui al successivo art. 4 del presente decreto e per l'effettuazione dei controlli dell'Agenzia delle entrate sulla corretta applicazione del credito d'imposta ai sensi del comma 207 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede, entro il 31 dicembre 2023, all'elaborazione e alla pubblicazione di «Linee guida» integrative per la corretta applicazione del credito d'imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell'evoluzione della prassi interpretativa e delle eventuali modifiche normative sopravvenute.
Con le stesse «Linee guida» possono essere adottati schemi di certificazione riferiti alle diverse tipologie di investimenti e attività e ai diversi settori e comparti economici.
Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: chi può iscriversi
Possono presentare domanda di iscrizione all'albo dei certificatori le persone fisiche, in possesso di titolo di laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione, che dichiarino:
- a) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati nell'art. 94, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III ed all'art. 640, comma 1, del codice penale, nonché che non sussistano le condizioni di cui al comma 2 del predetto art. 94;
- b) di aver svolto, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda d'iscrizione, comprovate e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o rendicontazione di almeno quindici progetti, da indicare puntualmente nella domanda di iscrizione stessa con i relativi riferimenti che ne consentano l'individuazione, collegati all'erogazione di contributi e altre sovvenzioni relative alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
- c) i medesimi soggetti devono altresì dichiarare, al fine degli adempimenti di cui al comma 7, la pendenza, al momento della presentazione della domanda, di procedimenti per i reati richiamati alla lettera a), ovvero di atti impositivi anche non resisi definitivi dell'Amministrazione finanziaria, ricevuti nel triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente superiori a euro 50.000,00.
Possono altresì presentare domanda d'iscrizione all'albo dei certificatori le imprese svolgenti professionalmente servizi di consulenza aventi ad oggetto progetti di ricerca, sviluppo e innovazione che, al momento della presentazione della domanda, soddisfino i requisiti di cui al comma 3 ed inoltre:
- a) abbiano sede legale o unità locale attiva sul territorio nazionale e siano iscritte al registro delle imprese;
- b) non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si trovino in stato di liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, fatta salva l'applicazione dell'art. 94, comma 5, lettera d) ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- c) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all'albo dei certificatori, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e di cui al comma 4, lettere a) e b), in quanto compatibili:
- a) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2017, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) i centri di competenza ad alta specializzazione ai sensi del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 29 gennaio 2018;
- c) i poli europei dell'innovazione digitale (EDIH e Seal of excellence) selezionati a valle delle call ristrette della Commissione europea e definiti all'art. 2, punto 5), del regolamento (UE) 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 e abroga la decisione (UE) 2240/2015;
- d) le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.
E' fatto obbligo ai soggetti iscritti all'albo dei certificatori di comunicare alla Direzione generale competente ogni variazione relativa alle dichiarazioni rese nella domanda di iscrizione, contestualmente al verificarsi della variazione medesima e comunque non oltre i successivi quindici giorni.
La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'Albo dei certificatori. La cancellazione dall'albo può essere disposta anche per la mancata osservanza, da parte del soggetto certificatore, degli obblighi di cui ai commi 1 e 3, ultimo periodo, dell'art. 4, considerate l'entità la gravità, e la rilevanza degli inadempimenti.
La Direzione generale competente, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza e controllo, esegue idonei controlli anche a campione sui soggetti iscritti al fine di verificare la permanenza dei requisiti.
Si ricorda che affinché il nuovo sistema entri in vigore occorro i seguenti passaggi:
- il visto della Corte dei Conti (indicato nel decreto in GU),
- la pubblicazione del Dpcm sulla GU (avvenuta in data 4.11.2023),
- un successivo decreto direttoriale con le modalità con cui chiedere l’iscrizione all’Albo,
- le Linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta.
Ad oggi non ci sono notizie certe in merito e la scadenza, da norma, per la pubblicazione dei decreti attuativi è il 17 febbraio.
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Agevolazioni imprese territori alluvionati: domande dal 26 marzo
In data 20 febbraio il MIMIT, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione dell’Accordo di programma sottoscritto con le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, ha pubblicato l’Avviso pubblico contenente le modalità e i termini di presentazione delle domande di agevolazione per la realizzazione di iniziative imprenditoriali finalizzate agli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva dei Comuni interessati dagli eventi alluvionali del maggio 2023.
La misura prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per il rafforzamento del tessuto produttivo locale, per la salvaguardia dei lavoratori e l’attrazione di nuovi investimenti.
Le domande per richiedere gli incentivi possono essere presentate dal 26 marzo al 28 maggio, da imprese già costituite in forma di:
- società di capitali,
- cooperative,
- società consortili e reti di imprese,
all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito internet dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it) complete degli allegati ivi indicati.
Vediamo in cosa consistono i sostegni e quali comuni sono interessati.
Agevolazioni per Marche, Emilia Romagna, Toscana: dove si può fare domanda
L'avviso in oggetto contiene anche l'elenco dettagliato di dove si può presentare domanda di agevolazione dal 26 marzo e in particolare:
- Argenta (limitatamente alla frazione di Campotto e Lavezzola) in provincia di Ferrara;
- Bologna (limitatamente alla frazione di Paleotto), Borgo Tossignano, Budrio (limitatamente alla frazione di Prunaro, Vedrana e Vigorso), Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna (limitatamente alla località di capoluogo ovest), Castel Maggiore (limitatamente alla frazione di Castello), Castel San Pietro Terme (limitatamente alle frazioni di Gaiana e Montecalderaro, Molino Nuovo e Gallo Bolognese, capoluogo parco Lungo Sillaro), Castenaso (limitatamente alla frazione di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile), Dozza (limitatamente al capoluogo), Fontanelice, Imola (limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, Pieve di Sant’Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrignanese), Loiano, Medicina (limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant’Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova), Molinella (limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine), Monghidoro, Monte San Pietro (limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola), Monterenzio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell’Emilia (limitatamente alle frazioni di Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale), Pianoro (limitatamente alle frazioni di Paleotto, Botteghino, Livergnano), San Benedetto Val di Sambro (limitatamente alle frazioni di Bacucco, Ca’ Nova Galeazzi e Molino della 6 Valle), San Lazzaro di Savena (limitatamente alle frazioni di Ponticella, Farneto, Pizzocalvo, Borgatella di Idice e Cicogna), Sasso Marconi (limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano), Valsamoggia (limitatamente alle frazioni di Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle), in provincia di Bologna;
- Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena;
– Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant’Agata sul Santerno, Solarolo, in provincia di Ravenna; - Montescudo, Casteldelci, Sant’Agata Feltria, Novafeltria, San Leo, in provincia di Rimini;
- Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore, Urbino, in provincia di Pesaro e Urbino;
- Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Londa, in provincia di Firenze.
Attenzione al fatto che le iniziative imprenditoriali devono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a 1 milione di euro.
Agevolazioni per Marche, Emilia Romagna, Toscana: in cosa consiste l’aiuto
L'avviso del MIMIT specifica che le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione di:
- a. programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l’innovazione dell’organizzazione e/o innovazione di processo, progetti di ricerca e/o di sviluppo sperimentale e da progetti per la formazione del personale, in grado di sostenere l’economia locale e tracciare traiettorie di sviluppo sostenibile;
- b. programmi occupazionali volti al mantenimento o all’incremento degli addetti dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento.
Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a euro 1.000.000,00 (unmilione/00).
Nel caso di programma d’investimento presentato da reti di imprese di cui al punto A.5, i singoli programmi d’investimento delle imprese partecipanti alla rete devono prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00).
Sono ammesse le iniziative imprenditoriali inerenti alle attività individuate come ammissibili dalla normativa di riferimento indicata al precedente punto A.4.
Non sono ammesse alle agevolazioni le spese sostenute per il mero ripristino di beni danneggiati da eventi calamitosi.
Agevolazioni per i territori alluvionati: obblighi dei beneficiari
E' bene sottolineare che i soggetti beneficiari, oltre agli altri obblighi previsti dalla normativa di cui al punto A.4, si impegnano a:
- a. concludere, entro il dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma di investimento, il programma occupazionale proposto. Nel caso di decremento dell’obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate. Per decrementi superiori al 50% la revoca è totale;
- b. procedere, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, nell’ambito del rispettivo fabbisogno di addetti e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all’assunzione dei lavoratori residenti nel territorio dell’area di crisi, che risultino percettori CIG, ovvero risultino iscritti alle liste di mobilità, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e successivamente, dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte dai tavoli di crisi attivi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.