• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Omessa Comunicazione all’ENEA: l’Ecobonus non decade

    La Corte di Cassazione con la Sentenza n 7657 del 21 marzo 2024 statuisce che l’ecobonus non decade senza l’invio all’Enea della relativa comunicazione poiché quest'ultima ha finalità statistiche e di monitoraggio dei dati

    Vediamo il caso trattato nella sentenza in oggetto.

    Ecobonus non decade senza l’invio all’Enea della comunicazione

    Il processo riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36 – ter del d.P.R. n. 600/1973.

    L'Agente per la riscossione richiedeva ad una contribuente il versamento della somma di Euro 5.512,54, comprensivo di sanzioni ed interessi, derivante dal disconoscimento da parte dell'Agenzia delle entrate della detrazione d'imposta, ai fini IRPEF, in relazione a spese concernenti la riqualificazione energetica di fabbricato sostenute nel 2008, in relazione al fatto che la contribuente non aveva trasmesso all'ENEA, nel termine previsto dalla fine dei lavori, la prescritta comunicazione dei dati descrittivi dell'intervento eseguito.

    La cartella veniva impugnata dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) che accoglieva il ricorso proposto dalla contribuente nei confronti dell'Agenzia delle entrate sul presupposto che l'omessa o tardiva comunicazione non determinava la decadenza dall'agevolazione fiscale, che trovava la sua ragione giustificativa nell'effettività del costo sostenuto.

    L'Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) che lo respingeva.

    L'Agenzia delle entrate è ricorsa alla Cassazione in forza di un solo motivo ossia, si denunciava violazione o falsa applicazione dell'art. 1, commi 344, 345, 346, 347, 348 e 349, della l. n. 296/2006 e dell'art. 2, 4 lett. b) del d. m. 19 febbraio 2007, nonché dell'art. 4 del decreto interministeriale n. 41 del 1998, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che l'onere per la contribuente di trasmettere all'ENEA, entro i 90 giorni dalla conclusione dei lavori, l'attestato di certificazione energetica, non costituisse adempimento necessario per potere usufruire della detrazione legata alle spese sostenute per la qualificazione energetica di edifici.

    La Corte ha ritenuto che il motivo e, quindi, il ricorso sullo stesso unicamente basato, siano infondati.

    Occorre sottolineare che la Cassazione con la sentenza in oggetto, si esprime in contrasto con la sua precedente ordinanza n. 34151/2022 (leggi: Comunicazione per Ecobonus all'ENEA: è requisito fondante dell'agevolazione) dando chiare istruzioni.

    Dagli atti di causa non emerge se la tardività fosse stata sanata ricorrendo alla remissione in bonis e si presume che l’invio fosse tardivo.

    La Cassazione con la sentenza ha annullato la cartella, evidenziando che la semplice tardività nella comunicazione non è individuata dalle norme come causa di decadenza della detrazione.

    Secondo la Cassazione mentre il controllo dell’amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, la comunicazione all’Enea ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.

    Infine "Per mera completezza di argomentazione, non può non rilevarsi come la finalità della prescritta comunicazione all'ENEA di monitoraggio e di valutazione del risparmio energetico sia stata più puntualmente esplicitata, in sede di normativa di rango primario, dal successivo art. 16, comma 2 – bis del d. l. 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto 2013, n. 90, in materia di proroga delle detrazioni spettanti in relazione ai costi sostenuti per interventi di riqualificazione energetica, con riferimento alla quale la stessa Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019, ha escluso che l'omessa o tardiva comunicazione potesse comportare il diniego di riconoscimento della detrazione".

  • Riforma fiscale

    Decreto Giochi 2024: i giochi a distanza con vincita in denaro

    Il Decreto Legislativo n 41/2024 pubblicato in GU n 78 del 3 aprile,  come previsto dall'art 15 della Legge n. 111/2023 Delega Fiscale, avvia il riordino dei giochi pubblici ammessi in Italia. 

    Il Dlgs individua le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, previa concessione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'esercizio e la raccolta a distanza. 

    La concessione è assegnata tramite gara pubblica, per la durata massima di nove anni e senza rinnovo.

    Il modello di domanda di partecipazione è disponibile sul sito delle Dogane. 

    Il decreto disciplina i requisiti specifici per partecipare alle gare, le categorie ammesse e gli impegni da rispettare secondo l’accordo sottoscritto con l’Amministrazione per l’attribuzione della concessione. 

    L’adeguamento alle novità normative sarà attuato con appositi regolamenti, fino ad allora restano applicabili le modalità vigenti prima dell’entrata in vigore del Dlgs in esame.

    Tra gli scopi della revisione della disciplina dei Giochi, c’è quello di perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore prevedendo ogni modalità che possa generare disturbi patologici o forme di gioco d’azzardo patologico. 

    Infine il decreto, per il contrasto al gioco illegale, Adm e Guardia di finanza dovranno redigere e pubblicare sui loro portali istituzionali la lista dei siti informatici di offerta legale di gioco e dei siti inibiti perché volti a fornire un’offerta di gioco illegale.

    Decreto Giochi 2024: i giochi a distanza con vincita in denaro

    L’articolo 6 reca la disciplina dell’esercizio e della raccolta dei giochi pubblici a distanza, con vincita in denaro, e del relativo sistema concessorio. 

    In particolare la norma individua:

    • le tipologie di giochi rientranti nella disciplina, 
    • i requisiti e gli obblighi a cui sono tenuti i soggetti partecipanti alla gara pubblica di concessione, 
    • disciplina l’istruttoria della domanda di partecipazione 
    • nonché le condizioni minime che deve presentare il contratto di conto di gioco tra il concessionario e il giocatore predisposto dal concessionario. 

    Le tipologie di gioco che rientrano nella disciplina dei giochi pubblici a distanza sono di seguito elencate.

    Si ricorda che in base alla definizione di cui alla lettera e) dell’articolo 2 del medesimo decreto in commento per gioco pubblico a distanza si intendono le tipologie di gioco, anche di abilità, con vincita in denaro disciplinate con regolamento, per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta costituita da una somma di denaro, alla cui raccolta il concessionario è legittimato sulla base della propria concessione e che lo stesso può raccogliere esclusivamente con le modalità a distanza individuate e definite nel contratto accessivo alla concessione. 

    La norma prevede che le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle dogane e dei monopoli, l’esercizio e la raccolta a distanza sono le seguenti: 

    • a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
    • b) concorsi pronostici sportivi e ippici; 
    • c) giochi di ippica nazionale; 
    • d) giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo ed in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa; 
    • e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; 
    • f) bingo; g) giochi numerici a totalizzatore nazionale; 
    • h) giochi numerici a quota fissa; 
    • i) lotterie ad estrazione istantanea o differita; 
    • j) ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento. 

    Si ricorda che sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è possibile consultare l’elenco degli attuali concessionari autorizzati all’esercizio del gioco a distanza.

    La disciplina dei giochi è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti. 

    Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti emanati in applicazione del presente decreto restano ferme le discipline di gioco vigenti anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto. 

    Per una sintetica indicazione della disciplina vigente in materia di giochi, si veda il sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, “Guida normativa dei giochi”

    Si prevede che l’esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui al comma 1, lettere da a) a f), sono consentiti ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle dogane e dei monopoli, all’esito di apposite procedure di gara pubblica bandite nel rispetto delle disposizioni nazionali e unionali, attribuisce concessione per la durata massima di nove anni, con esclusione del rinnovo. 

    Si dispone che l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g), h) e i), (giochi numerici a totalizzatore nazionale; giochi numerici a quota fissa; lotterie ad estrazione istantanea o differita) sono consentiti ai soggetti titolari unici di concessione per la loro gestione e sviluppo. 

    La raccolta a distanza dei giochi di cui al precedente periodo è altresì consentita, previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli delle dogane e dei monopoli, ai concessionari di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione ne diano licenza contrattualizzandone altresì il relativo aggio, comunque non inferiore all’otto per cento ovvero a quello dagli stessi riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi.

  • Cooperative e Consorzi

    Ristorni cooperative: deducibilità ai fini IRAP

    Con la Consulenza giuridica n 1/2024 le entrate forniscono un importante chiarimento ai fini IRAP per i ristorni delle cooperative.

    Il quesito è posto da un'associazione di coordinamento che rappresenta le maggiori associazioni di rappresentanza, assistenza, tutela, e vigilanza del movimento cooperativo legalmente riconosciute e le Entrate chiariscono che i ristorni riconosciuti ai soci delle cooperative sono sempre deducibili dalla base Irap, vediamo il perchè.

    Deducibilità IRAP dei ristorni di cooperative: chiarimenti ADE

    Dopo l'abrogazione dell'art 11 bis del Dlgs n 446/97 non era chiaro se i ristorni potessero essere dedotti dal valore della produzione ai fini del calcolo dell'IRAP quando il loro trattamento contabile li assimilava agli utili distribuiti, anziché a costi operativi o rettifiche di ricavo direttamente connesse all'attività produttiva.

    Inoltre, la definitiva pubblicazione degli emendamenti agli:

    • ''Oic 28 Patrimonio netto'', 
    • ''Oic 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali''
    • ''Oic 12 Composizioni e schemi del bilancio di esercizio'',

    ha reso necessario il chiarimento. 

    L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i ristorni rappresentano la modalità operativa attraverso la quale viene realizzata la "mutualità" all'interno delle cooperative, attribuendo un vantaggio economico ai soci proporzionalmente al loro apporto all'attività mutualistica. 

    Viene specificato che, a seconda di come lo statuto o il regolamento della cooperativa disciplinino i ristorni (ovvero, se prevedono un'obbligazione a erogare i ristorni o meno alla chiusura dell'esercizio), ciò influenzerà il trattamento contabile e fiscale dei ristorni stessi.

     Per quanto riguarda la deducibilità ai fini IRAP dei ristorni, l'Agenzia sostiene che:

    • se esiste un obbligo di erogazione dei ristorni essi dovrebbero essere considerati nella determinazione della base imponibile dell'IRAP, poiché vengono registrati come debiti e la loro contropartita è imputata a conto economico, influenzando così le voci rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, 
    • se non esiste un obbligo specifico di distribuzione dei ristorni, la loro registrazione contabile tra le voci dello stato patrimoniale (come distribuzione di utili) non modifica la loro qualificazione ai fini IRAP, mantenendo la loro "natura" originaria, indipendentemente dalla loro classificazione contabile.

    L'Agenzia delle Entrate afferma che i ristorni, indipendentemente dal loro trattamento contabile come impiego degli utili, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP, mantenendo la loro essenza di componente "reddituale" che rettifica i costi/ricavi basati sugli scambi mutualistici.

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    DL superbonus: le criticità secondo i Commercialisti

    Con un comunicato pubblicato in data 2 aprile sul proprio sito internet il CNDCEC esprime il proprio parere sulle criticità emerse dalla pubblicazione in gazzetta del DL n 39/2024.

    DL superbonus: le criticità secondo i Commercialisti

    Il CNDCEC evidenzia innanzitutto che  il Decreto-legge n. 39 del 29.03.2024 ha apportato “ulteriori e rilevanti modifiche in materia di bonus edilizi, in particolare per quanto attiene alle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura che, salvo casi residuali rivolti a soggetti colpiti da eventi sismici, sono state definitivamente abrogate”. 

    A tal proposito la richiesta avanzata dal Consiglio nazionale in una lettera inviata al Ministro e al Viceministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo ha lo scopo di affrontare e risolvere le criticità che “rischiano di essere penalizzanti per i contribuenti”.

    Il presidente Elbano de Nuccio evidenzia che non può esimermi dal segnalarne alcune.

    In particolare, l’articolo 2 inibisce l’applicazione della remissione in bonis relativamente alle comunicazioni da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 4 aprile per l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura. 

    Il medesimo articolo impedisce inoltre la mera sostituzione delle comunicazioni inviate dal primo al 4 aprile 2024.

    Malgrado, si comprendano le ragioni di tali previsioni, appare evidente che la disposizione è eccessivamente penalizzante, essendo determinante per la perdita delle agevolazioni, per errori commessi in buona fede

    De Nuccio aggiunge che "L’istituto della remissione in bonis è stato introdotto, ben dodici anni orsono, proprio per tutelare tali comportamenti in buona fede e impedirne l’uso solo alla casistica in oggetto non appare sacrificabile a esigenze informative di contabilità pubblica. E ciò è ancor più vero per le comunicazioni inviate dal primo al quattro aprile che non potranno essere sostituite utilizzando le procedure ordinariamente previste in caso di errori o di scarti in fase di trasmissione, il che costituisce, anche per gli iscritti che rappresento, una falcidia pericolosissima considerate le condizioni incerte e frenetiche in cui ci si trova ad operare”.

    Inoltre, a commento dell'art 1comma 5 del DL n 39/2024, De Nuccio ricorda poi come il Decreto preveda anche, che per la maggior parte degli interventi con titolo edilizio presentato prima del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del D.L. 11/2023) ovvero per i quali tale titolo non sia necessario, l’ulteriore requisito del sostenimento delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati. 

    Tale previsione porta al paradosso che cittadini e imprese, anche per interventi già avviati, magari già ultimati, per i quali hanno fatto legittimo affidamento sulla possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, non potranno accedere a tali opzioni in assenza di spese sostenute (cioè, pagate) e documentate da fattura alla data del 29 marzo 2024. Appare necessario salvaguardare coloro che gli interventi li hanno effettivamente iniziati o, addirittura, ultimati, e che, per effetto delle novità introdotte dal Decreto, in assenza di pagamenti effettuati per fatture emesse, si vedrebbero esclusi dalla possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

    La nota si conclude con l’auspicio che queste criticità “possano trovare un’adeguata soluzione in sede di conversione del Decreto Legge”.

  • Riforma fiscale

    Riforma dei Giochi: novità 2024 per rivenditori di monopoli e punti di ricarica

    Viene pubblicato in GU n 78 del 3 aprile il Decreto legislativo n 41 del 25 marzo con la disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi a partire da quelli a distanza (art 15 della Legge n 111/2023 Riforma Fiscale).

    Il testo contiene 26 articoli ed entra in vigore da oggi 4 aprile.

    Riforma dei Giochi: le novità della Riforma fiscale

    La Legge n. 111/2023  conferma il modello organizzativo del sistema dei giochi basato sul regime concessorio e autorizzatorio e si prevedono princìpi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici.

    Nel dettaglio, viene data specifica attenzione, tra l’altro:

    • alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili e alla prevenzione dei fenomeni di disturbi da gioco d’azzardo, 
    • alla dislocazione territoriale degli esercizi, 
    • ai requisiti soggettivi e di onorabilità dei soggetti concessionari, 
    • alla crisi del rapporto concessorio, 
    • alla riserva statale nella organizzazione ed esercizio dei giochi,
    • al prelievo erariale, 
    • alla partecipazione degli enti locali al procedimento di autorizzazione e di pianificazione, 
    • alle regole di rilascio delle licenze, alla disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi, 
    • alla qualificazione e alla responsabilità degli organismi di certificazione degli apparecchi da intrattenimento. 

    Viene precisato che si rinvia inoltre a un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la definizione di un programma di contrasto al gioco illegale e si prevede la presentazione alle Camera di una relazione annuale del Ministro dell’economia e delle finanze sul settore del gioco pubblico.

    Riforma dei Giochi: novità per i punti vendita di ricarica

    Con l'art 13 si prevede che l'Agenzia istituisce e tiene l'albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di  rivendite, ordinarie o  speciali, di generi di  monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici,  nonchè dei  soggetti che  esercitano attivita' di punti vendita ricariche titolari di  autorizzazione  ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, in  forza  di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari, senza vincolo  di  mandato  in  esclusiva, all'esercizio delle  predette attività a fronte della corresponsione  del compenso del punto vendita ricariche
    L'iscrizione all'albo è subordinata al pagamento preventivo all'Agenzia di un  importo annuale pari a  euro 100.  

    Il mancato pagamento anche di una sola annualità del predetto importo comporta senz'altro la decadenza dall'iscrizione all'albo.
    L'iscrizione all'albo è presupposto e condizione necessaria  ed essenziale  per  lo  svolgimento  dell'attività di punto vendita ricariche, con esclusione espressa di un  qualunque  prelievo  delle somme giacenti sul conto di gioco  e del pagamento delle vincite. 

    L'attività del punto vendita ricariche non può essere svolta senza l'affissione, all'esterno dell'esercizio e in posizione visibile, di una insegna o targa  di  specifico  riconoscimento  e  individuazione della predetta attività, le cui caratteristiche e dimensioni sono stabilite con decreto del direttore dell'Agenzia.
     Lo schema di contratto per il punto vendita di ricariche adottato dal concessionario è trasmesso all'Agenzia per la verifica della conformità dei  relativi contenuti alle disposizioni di legge.
     Gli esercenti l'attività di punto vendita ricariche  effettuano operazioni di ricarica del conto di gioco on line  esclusivamente su richiesta del relativo titolare,  procedendo  a  tal  fine  alla  sua identificazione e alla  verifica  dell'identita'  di  chi  chiede la ricarica presso il punto vendita. 

    Tenuto conto di  quanto  previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre  2007, n. 231, la ricarica del conto di gioco on  line  presso  il  punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei a  garantire la tracciabilità dei  flussi  finanziari,  gia' in precedenza indicati dal titolare del conto di gioco al concessionario e da quest'ultimo già validati per l'effettuazione delle  operazioni sul conto di gioco. 

    Fermo quanto  previsto  al  primo  periodo,  le operazioni di ricarica effettuate presso i  punti  vendita  ricariche sono consentite, nel limite  complessivo  settimanale  di  100  euro, anche in contanti e mediante strumenti di pagamento diversi da quelli indicati al secondo periodo.

    Il rispetto del limite è garantito dal concessionario mediante apposite misure  sul sistema informatico  utilizzato  dai  punti vendita  ricariche  per l'effettuazione delle ricariche e, per  gli adempimenti  di  cui  al presente comma a carico degli esercenti l'attivita' di punto  vendita ricariche, trova applicazione l'articolo 64 del  decreto  legislativo n. 231 del 2007.

     

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Regolamento delle ZLS: le semplificazioni per le imprese

    In GU n 76 del 2 aprile il DPCM del 3 marzo con il Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS)  ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge  27  dicembre  2017,  n. 205. 

    La ZLS zona logistica semplificata di cui  all'articolo  1, comma 62, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 può essere istituita  nelle regioni dove sia presente almeno una area portuale con le caratteristiche del regolamento UE n 1315/13 al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli  allo sviluppo di nuovi investimenti.

     La Zona logistica semplificata è  istituita  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  su  proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno,  di  concerto con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti, per una  durata  massima  di  sette  anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni. 

    Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che operano nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate.

    Per  l'istituzione  delle  Zone  logistiche  semplificate   si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  relative  alla

    procedura di istituzione delle Zone economiche speciali.

    Regolamento delle ZLS: le semplificazioni per le imprese

    Il regolamento del 4 marzo reca la disciplina delle Zone logistiche semplificate (ZLS), nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge n. 205 del 2017 ed e' adottato al fine di creare condizioni favorevoli in termini  economici,  finanziari  e  amministrativi  per consentire, nelle aree interessate, lo sviluppo  delle  imprese  gia' operanti, nonche' l'insediamento di nuove imprese.
    Il regolamento definisce, in particolare:

    • a) le modalita' per l'istituzione  della  ZLS,  comprese  le  ZLS interregionali;
    • b) la loro durata;
    • c) i criteri per l'identificazione e la  delimitazione  dell'area ZLS;
    • d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;
    • e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

    Ai sensi dell'art 12 del regolamento i progetti inerenti alle attività economiche ovvero all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche  all'interno della ZLS, non soggetti a segnalazione certificata di inizio d'attività o a comunicazione, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel  rispetto delle  normative  vigenti  in  materia  di valutazione  di  impatto ambientale. 

    L'autorizzazione  unica,  ove  necessario,  costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale.  

    Fatto  salvo  quanto previsto dalle norme vigenti in materia di autorizzazione di impianti e  infrastrutture  energetiche  ed  in materia  di  opere ed altre attivita' ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuale e degli aeroporti, le opere per la realizzazione  di progetti inerenti alle attivita' economiche  ovvero  all'insediamento di attivita' industriali, produttive e logistiche  nell'area  ZLS  da parte di soggetti pubblici e privati  sono  di  pubblica  utilità, indifferibili ed urgenti.
    Nel procedimento di autorizzazione unica confluiscono tutti  gli atti di autorizzazione, assenso e  nulla osta  comunque denominati, previsti  dalla  vigente  legislazione  in  relazione  all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da  intraprendere nell'area ZLS. 

    La  domanda  di  autorizzazione è presentata  allo sportello unico individuato dalla regione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e), ovvero, nelle more della sua istituzione, al SUAP territorialmente competente, che la trasmettono all'Autorita' competente al rilascio, individuata dalla regione secondo quanto previsto dal successivo comma 3, la quale vi provvede in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono fatte salve le norme di maggiore semplificazione previste da leggi regionali.
    La regione individua, anche nell'ambito del proprio ordinamento, l'Autorità regionale   o  locale  che  provvede al rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1.
    Le nuove  imprese  e  quelle  gia'  esistenti,  che  avviano  un programma di attivita' economiche imprenditoriali o di  investimenti di natura incrementale in tutta l'area ZLS,  usufruiscono delle seguenti misure di semplificazione:

    • a) sono ridotti di un terzo i termini di cui: agli articoli  2  e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valutazione d'impatto  ambientale  (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS)  e autorizzazione  integrata ambientale (AIA); al regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, in materia  di  autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n.  42,  e  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,  in  materia  di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui  al  decreto  del Presidente della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  in  materia edilizia;  alla  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  in  materia   di concessioni demaniali portuali;
    • b) fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  38  del  decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riguardo alla localizzazione ed alla approvazione del progetto delle opere, eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta, comunque denominati,  la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri,  intese,  concerti  o altri atti di assenso di  competenza  di  piu'  amministrazioni  sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990,  n. 241; i termini ivi previsti sono ridotti della meta' e sono  altresi' ridotti alla meta' i termini di cui  all'articolo  17-bis,  comma  1, della citata legge n. 241 del 1990;
    • c) i termini di cui alle lettere a) e b) previsti per il rilascio di   autorizzazioni,   approvazioni,   intese,   concerti,    pareri, concessioni, accertamenti  di  conformita'  alle  prescrizioni  delle norme e dei piani urbanistici ed  edilizi,  nulla  osta  ed  atti  di assenso, comunque denominati, degli  enti  locali,  regionali,  delle amministrazioni centrali, nonche' di tutti gli altri competenti  enti e agenzie sono da considerarsi perentori e, decorsi inutilmente  tali termini, gli atti si intendono resi in senso favorevole;
    • d)  per  le  imprese  beneficiarie  delle  agevolazioni  previste dall'articolo 1, comma 64, della legge n. 205 del 2017  in  relazione agli investimenti effettuati nelle  zone  ammissibili  agli  aiuti  a finalita' regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3),  lettera c),  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   gli interventi relativi agli oneri  di  urbanizzazione  primaria  di  cui all'articolo 16, comma 7, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  sono  realizzati entro il termine perentorio di  novanta  giorni  dalla presentazione della relativa istanza da parte delle imprese ai gestori dei  servizi di pubblica utilita'. In caso di ritardo si applica l'articolo  2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

    Nelle ZLS e nelle ZLS interregionali  possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi  del regolamento (UE)  n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre  2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. 

    La perimetrazione delle zone franche doganali è proposta da ciascun Comitato di  indirizzo ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta. 

  • Fatturazione elettronica

    Credito Pagamenti POS: sanzioni per omessa o tardiva comunicazione dati

    Con il DL n 39/2024 pubblicato in GU n 75 del 29 marzo, oltre alle novità per restringere il perimetro del superbonus ed introdurre presidi antifrode, con l'art 7 rubricato disposizioni urgenti in materia fiscale, si prevedono anche sanzioni relativamente alle omissioni degli obblighi di trasmissione dei dati dei pagamenti POS, ai fini della fruizione del relativo credito di imposta.

    Si prevede l’introduzione di un nuovo comma 1-ter dell'art 10 del Dlgs 471/97 in base al quale, il regime sanzionatorio previsto al primo comma dello stesso articolo si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici,

    Essi, con l'invio, adempiono a quanto prescritto all'art 22 del DL n 124/2019, che riconosce un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati.

    Vediamo le sanzioni ora introdotta per chi non adempie.

    credito Pagamenti POS: sanzioni per omessa o tardiva comunicazione dati

    Con la novità, viene sanzionata l’omessa, tardiva o errata comunicazione dei dati Pos da parte degli operatori.

    In particolare, come anche evidenziato dalla relazione illustrativa al decreto, il comma 5 dell'art 7 del DL n 39/2024 prevede che la sanzione, di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 rubricato “Violazioni degli obblighi degli operatori finanziari”,  in misura da 2.000 a 20.000 euro, si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell’importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

    Ricordiamo che si tratta di obblighi di trasmissione periodici, i cui termini, modalità e contenuto sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 6 de citato articolo 22. 

    In deroga ai principi generali, si prevede che alla violazione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione. 

    Si applica, pertanto, una sanzione per ogni trasmissione omessa o errata.