• Riforma dello Sport

    Agevolazioni tributarie per ASD: la Cassazione specifica quando spettano

    La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza del 24/10/2023, n. 29510 ha affermato che l'esenzione d'imposta in favore delle associazioni non lucrative, dipende:

    • non dall'elemento formale della veste giuridica assunta
    • ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente.

    Le agevolazioni tributarie in favore delle associazioni sportive dilettantistiche si applicano solo a condizione che le stesse si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto.

    Vediamo i fatti di causa.

    L'Agenzia delle entrate aveva notificato ad una snc nonchè ai soci, rispettivi avvisi di accertamento con i quali, relativamente all'anno 2006, aveva disconosciuto le agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive dilettantistiche, essendo invece configurabile una società di fatto tra i soci, con conseguente pretesa a titolo di Irpef, Irap e Iva e irrogazione delle sanzioni.

    Contro gli atti impositivi sia s.n.c. che i soci avevano proposto separati ricorsi che erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale.

    Avverso la sentenza del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello e la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello, in particolare ritenendo che gli elementi indiziari fatti valere dall'amministrazione finanziaria non potevano condurre a escludere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica della s.n.c.

    L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per Cassazione con unico motivo di ricorso, cui hanno resistito:

    • la A.S.D deducendo che erroneamente la stessa era stata qualificata come s.n.c. nel ricorso avversario 
    • i soci. 

    La Cassazione censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, artt. 2697 e 2699, c.c., art. 148, comma 8, lett. f), TUIR e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 7.

    In particolare, il motivo di ricorso, ritenuto fondato dalla Cassazione si basa su tre diversi profili di censura:

    1. in primo luogo, per non avere rilevato che la mancata indicazione del termine "dilettantistica" nel sito web costituisce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 17, e per non avere verificata la violazione del principio di democrazia interna necessaria per lo svolgimento di una attività sportiva dilettantistica e non riscontrabile in concreto; 
    2. in secondo luogo, per avere ritenuto decisivo, ai fini della contestata approvazione nei termini del rendiconto annuale, il verbale di assemblea del 12 gennaio 2007, sebbene privo di data certa e prodotto oltre due anni dopo la fine del controllo;
    3. infine, in quanto l'atto costitutivo e lo statuto vigenti nel 2006 non contenevano le clausole di intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e di non rivalutabilità della stessa, il che avrebbe dovuto condurre a ritenere che correttamente era stata contestata l'esistenza di una società di fatto tra i soci, mancando la partecipazione degli associati e sussistendo, invece, solo il potere decisionale dei tre soci.

    La Corte ha più volte precisato che, in tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta, prevista dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 148 in favore delle associazioni non lucrative, dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI" (Cass. civ., 5 agosto 2016, n. 16449);

    Inoltre, le suddette agevolazioni tributarie in favore delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro si applicano solo a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto (Cass. civ., 11 marzo 2015, n. 4872);

    Ciò precisato, va rilevato che l'amministrazione finanziaria aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore della snc della natura di associazione sportiva dilettantistica sulla base di diversi elementi, quali:

    • la mancata indicazione nella pubblicizzazione dell'attività dell'ente della natura di associazione "dilettantistica";
    • la mancanza di una vita associativa; 
    • la mancata approvazione del rendiconto economico finanziario;
    • la mancata previsione nello statuto della intrasmissibilità della quota associativa e della non rivalutabilità della stessa.

    Secondo la Cassazione gli stessi elementi di prova presuntiva fatti valere dall'amministrazione finanziaria sono stati svalutati alla luce di considerazione astratte, non idonee di per sè a inficiare il quadro probatorio prospettato a fondamento della pretesa.

    La mancanza di pubblicizzazione della natura di ente dilettantistico è stata ritenuta non rilevante in base alla mera considerazione che si trattava di un dato "meramente formale", sebbene L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 17, preveda espressamente che: "Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica";

    Inoltre, nessuna verifica in concreto è stata compiuta ai fini della valutazione dell'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, nonostante l'onere di fornire la prova sia a carico dell'ente medesimo.

    Per tutto quanto su indicato consegue l'accoglimento del ricorso e la Cassazione della sentenza censurata.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta gas liquefatto: codice tributo

    Con Risoluzione n 61 del 10.11.2023 le Entrate istituitscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17

    In particolare, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    • “7058” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale liquefatto a favore delle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità – Articolo 6, comma 5, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17”.

    Ricordiamo che con il decreto 23 dicembre 2022, n. 413, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del predetto credito d’imposta.
    Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del citato decreto del 23 dicembre 2022, trasmette all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche, anche parziali.
    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    La risoluzione precisa che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del richiamato decreto del 23 dicembre 2022, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Filiera Agroalimentare: 25 ML per i Consorzi di tutela DOP o IGP

    Con Decreto 5 settembre 2023 publicato in GU n 261 dell'8 novembre si normano gli Interventi per la filiera agroalimentare previsti dal Ministero dell'Agricoltura.

    Consorzi di tutela DOP o IGP: risorse in arrivo

    Nel dettaglio, il decreto definisce i criteri e le modalita' di utilizzazione di una quota parte delle risorse finanziarie del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per il perseguimento di interventi, sul territorio nazionale ed in campo internazionale, volti a:

    • a) sostenere ed incrementare la commercializzazione dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;
    • b) sviluppare azioni di informazione e divulgazione per migliorare la comunicazione sull'origine, le proprieta', le caratteristiche e le qualita' dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;
    • c) sostenere azioni per lo sviluppo dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;
    • d) incrementare la rappresentativita' dei consorzi di tutela, all'interno delle pertinenti filiere produttive, cosi' come individuate dall'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000, avente ad oggetto l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

    Le risorse finanziarie da assegnare ammontano ad un importo complessivo pari a 25 milioni di euro.

    Agevolazioni Filiera Agroalimentare: 25 ML per beneficiari

    Sono ammessi a presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

    • a) consorzi di tutela;
    • b) associazioni temporanee tra i consorzi di tutela, di cui alla lettera a).

    E' ammessa la presentazione della richiesta di contributo da parte di consorzi di tutela che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' riconosciuti ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge sui consorzi di tutela.

    Ai soli fini dell'ammissibilita' della domanda di contributo del decreto di cui si tratta la produzione rappresentata nella compagine sociale dei consorzi di tutela deve essere composta per, almeno, il 33 per cento della stessa da prodotto finito e certificato dal competente Organismo di controllo autorizzato dal Ministero ai sensi dell'art. 53 della legge sui consorzi di tutela.

    Attenzione al fatto che, i soggetti beneficiari possono presentare una sola domanda di contributo.

    Agevolazioni Consorzi di tutela DOP o IGP: attività ammesse

    Per la realizzazione delle finalita' del decreto possono essere finanziate, ai sensi degli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e degli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014, come individuate anche ai sensi dell'art. 2424 del codice civile, nelle voci BI1 e BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale, le seguenti attivita':

    • a) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche;
    • b) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicita' veicolate attraverso i principali mezzi di comunicazione tradizionale (ad esempio, stampa, tv, radio, affissioni e merchandising) e i canali digitali (ad esempio, azioni web e new media tramite social network), che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti agroalimentari, in particolare in termini di qualita', sicurezza alimentare o sostenibilita';
    • c) partecipazioni a fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale ed internazionale;
    • d) attivita' di divulgazione, informazione e formazione rivolta ad operatori del settore della distribuzione e del canale HO.RE.CA.;
    • e) costi di sviluppo, quale applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze, volti alla modifica dei disciplinari di produzione dei prodotti designati da DOP o IGP, che determinino, nel rispetto della tradizione, miglioramenti sotto il profilo della sostenibilita'.

    Sono ammesse le spese in conto capitale che costituiscano esclusivamente «immobilizzazioni immateriali» e, in particolare, «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», secondo la normativa nazionale vigente ai fini della classificazione economica delle attivita'.

    Ulteriori regole nel prossimo decreto attuativo, il decreto specifica infatti che la puntuale definizione dei requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, dell'intensita' massima del contributo in relazione alle differenti tipologie di spese ammissibili, nel rispetto della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, ed eventuali specificazioni sulle attivita' finanziabili, nonche' su ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio sono demandati all'adozione di un apposito provvedimento da parte della Direzione generale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bando Disegni+: risorse esaurite in data 8 novembre

    Il MIMIT informa che con decreto dispone a partire dall'8 novembre 2023, a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili, la sospensione dei termini per la presentazione delle domande per l'agevolazione del Bando Disegni + 2023 rivolta a supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale. 

    Ricordiamo che le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» (pubblicato in G.U.U.E. L 352 del 24 dicembre 2013), in base al quale l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» accordati ad un’impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 per le imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi). 

    Il bando precisa inoltre che oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, così come definito dall’art. 31 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Proprietà Industriale).

    Il soggetto gestore della misura è Unioncamere che cura gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni.

    Bando Disegni+ 2023: riepilogo delle regole

    Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 

    • a. avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, così come definita nell’allegato 1 del Regolamento (UE) n.651/2014;
    • b. avere sede legale e operativa in Italia;
    • c. essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle Imprese e attive; 
    • d. non essere in stato di liquidazione o scioglimento e non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 
    • e. non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 della vigente normativa antimafia (D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.); 
    • f. non avere procedimenti amministrativi in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche; 
    • g. essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. 

    Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità.

    Bando Disegni+ 2023: l'agevolazione

    Le agevolazioni sono concesse fino all’80% delle spese ammissibili entro l’importo massimo di euro 60.000,00 (sessantamila) e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio secondo il prospetto sotto riportato. 

    TIPOLOGIA DI SERVIZIO IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE
    a. Realizzazione di prototipi € 13.000,00
    b. Realizzazione di stampi € 35.000,00
    c. Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del disegno/modello e/o per l’utilizzo di materiali innovativi € 10.000,00
    d. Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale € 5.000,00
    e. Consulenza specializzata nell’approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello (ai fini della cedibilità del disegno/modello registrato) € 8.000,00

    f. Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione (azioni legali relative a casi concreti) e/o per accordi di licenza (effettivamente sottoscritti) € 2.500,00

    Bando Disegni+ 2023: domande dal 7 novembre fino a esaurimento

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità indicate al sito www.disegnipiu23.it a partire dalle ore 9:30 del 7 novembre 2023 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 9.30 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 

    Attenzione al fatto che, il MIMIT ha informato che in data 8 novemre le risorse risultavano esaurite.

  • Versamenti delle Imposte

    Controlli automatizzati dichiarazione: codici tributo per pagamenti parziali

    Con Risoluzione n 60 dell'8.11.2023 le entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

    I 96 codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota. 

    In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione. 

    Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), sono riportati i codici tributo già istituiti (seconda colonna), utilizzati per il versamento spontaneo. 

    Consulta qui tutto l'elenco dalla Risoluzione n 60 dell'8.11.2023.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Fondo progetti interesse generale Terzo settore: proroga all’8.11 per le domande

    Con D.D. n. 263 del 3 novembre 2023 è stato prorogato alle ore 20 dell'8 ottobre il termine di chiusura della piattaforma dedicata alla presentazione delle istanze di ammissione al Fondo per il finanziamento di progetti di interesse generale del terzo settore.
    Viene precisato che la proroga del termine consentirà di far fronte all'elevato numero di richieste di assistenza tecnica pervenute al servizio di supporto di help desk.

    Ricordiamo appunto che con avviso del 25 ottobre il Ministero informava della attivazione del URP online cui mandare richieste di assistenza per Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore. 

    Ricordiamo inoltre che con il Decreto Direttoriale n. 190 del 21 settembre, che adotta l'Avviso n. 2/2023 si disciplinano le regole per il Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.

    Con Decreto n 101 del 20 luglio 2023 registrato dalla Corte dei Conti il 28 luglio 2023 al n. 2149, sono stati individuati:

    • gli obiettivi generali, 
    • le aree prioritarie di intervento 
    • le linee di attività finanziabili 

    attraverso il fondo di cui all’art. 72 del D.lgs. n. 117 del 2017, per l’annualità 2023, a valere sulle risorse disponibili per il corrente esercizio finanziario e destinate ad iniziative e progetti di rilevanza nazionale, pari a complessivi euro 22.666.890.

    Con il Decreto direttoriale n. 190 del 21 settembre 2023 è stato adottato l'Avviso n 2/2023, che sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenuti nell’atto di indirizzo, disciplina

    • i criteri di selezione e di valutazione, 
    • le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento,
    •  le procedure di avvio, 
    • l’attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati.

    Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: i progetti

    Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di attività di interesse generale in almeno 10 Regioni (sono equiparate alle Regioni, ai fini del presente Avviso, le Province autonome di Trento e Bolzano). 

    La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, mentre la durata massima non potrà eccedere i 18 mesi. 

    Per “svolgimento di iniziative e progetti” deve intendersi l’effettiva attivazione di interventi sul territorio: tali interventi potranno consistere sia nello svolgimento di attività progettuali sia nello svolgimento di programmi di ordinaria attività statutaria degli enti. 

    Si precisa che non configura un’effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet o un portale digitale

    Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: soggetti proponenti

    Le iniziative e i progetti devono essere promossi, anche attraverso le reti associative iscritte nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro. 

    Nelle more del completamento del processo di popolamento del RUNTS, possono beneficiare delle risorse in parola altresì:

    • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, 
    • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del Codice del Terzo settore, 
    • nonché le fondazioni di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell’apposita anagrafe delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate. 

    Il possesso del requisito soggettivo di qualificazione deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente/ Capofila in caso di ATS e partner – partecipanti all’iniziativa o progetto per l’intero periodo di realizzazione.

    Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: i finanziamenti

    Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a euro 250.000,00 né superare l’importo di euro 600.000,00. 

    La quota di finanziamento ministeriale, a pena di inammissibilità, non potrà superare l’80 % del costo totale dell’iniziativa o del progetto approvato, qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro, il 50 % del costo totale della proposta approvata, qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore.

    La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in caso di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e almeno al 50% in caso di fondazioni del terzo settore, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi. 

    In ogni caso il cofinanziamento deve consistere esclusivamente in un apporto monetario a carico dei proponenti e/o degli eventuali terzi. Il cofinanziamento, come risultante nel piano finanziario, costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta capacità degli enti di sostenere, in quota parte, le spese connesse alla realizzazione delle attività previste. 

    Le percentuali di finanziamento e di cofinanziamento previste nell’iniziativa o nel progetto approvato saranno poi applicate all’ammontare complessivo delle spese totali riconosciute per la realizzazione dell’iniziativa o del progetto stesso. 

    Fondo progetti interesse generale nel terzo settore: la domanda

    I soggetti proponenti devono presentare a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento,  dalle ore 12.00 del 16 ottobre 2023 sino alle ore 20.00 del 6 novembre 2023 (termine prorogato all'8.11) utilizzando la Piattaforma accessibile al  seguente indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it/

    Scarica qui la modulistica.

    Tutte le comunicazioni tra il soggetto richiedente il finanziamento e l’Amministrazione dovranno avvenire esclusivamente mediante l’indirizzo pec dichiarato nella domanda. 

    Per qualsiasi comunicazione, il richiedente è tenuto a indicare il numero identificativo assegnato alla domanda presentata e a riportare nell‘oggetto la dicitura: “Avviso n. 2/2023 – art. 72 D.Lgs. n. 117 del 2017”. 

    Per ogni comunicazione o richiesta dovrà essere utilizzato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sostegno alle imprese per progetti di ricerca industriale: oltre 300 ML dal MIMIT

    Pubblicato in GU n 257 del 3 novembre il decreto del MIMIT del 14 settembre con Procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni, in forma di contributi alla spesa e finanziamenti agevolati, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo.

    L'accesso alle  agevolazioni è regolato da una procedura negoziale che rispetta i criteri di  cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

    In attesa delle regole operative per presentare domanda, vediamo dal decreto le risorse disponibili e i beneficiari della misura.

    Progetti innovativi ricerca industriale: oltre 300 ML in arrivo

    Nel dettaglio, al fine di  sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e di accelerare, al contempo, la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale di nuovi domini di  specializzazione, il decreto disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art.  15  del decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo  2013, le  procedure per la  concessione  ed  erogazione  di agevolazioni, in forma  di contributi alla spesa  e  finanziamenti  agevolati a  valere sulle risorse del FRI.

    Obiettivo è il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di  rilevanza  strategica per  il sistema produttivo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a  individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.

    Per l'attuazione della misura agevolativa a sostegno di  progetti realizzati interamente nelle regioni meno sviluppate, sono complessivamente rese disponibili, in sede di prima applicazione, le seguenti risorse finanziarie:

    • a) 328 milioni  di  euro  per  la  concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a  valere sulle risorse del FRI Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca»
    • b) 145.439.200,53 europer  la  concessione delle  agevolazioni,  nella  forma   del contributo  diretto  alla  spesa,  a valere sulle risorse rese disponibili a seguito della chiusura dei programmi operativi 2007-2013.

    Risorse ulteriori rispetto alle suddette  possono essere  rese  disponibili  per  la  concessione  delle  agevolazioni, recepite in sede di provvedimento applicativo:

    •  a) con un incremento delle risorse da destinare alla  concessione di finanziamenti agevolati, a valere sulle risorse del FRI
    •  b) con un incremento delle risorse da destinare alla concessione dei contributi alla spesa, in ragione delle risorse rese disponibili dalle regioni, dalle province autonome e da altre amministrazioni pubbliche nell'ambito delle procedure di co-finanziamento

    Fondo Progetti innovativi ricerca industriale: i beneficiari

    Nell'ambito dei progetti ammissibili possono beneficiare delle agevolazioni:

    • a) le imprese che esercitano le attività di cui all’art.  2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
    • b)  le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
    • c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
    • d) i centri di ricerca;
    • e) le imprese agricole che esercitano le attività  di cui all'art. 2135 del codice civile, che operino come soggetti co-proponenti di un progetto congiunto di cui al comma 2.

    Fondo Progetti innovativi ricerca industriale: i progetti ammissibili

    I progetti ammissibili alle  agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca  industriale e di sviluppo sperimentale, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie  abilitanti fondamentali, riportate in allegato n. 1.

    I progetti  devono  essere  diretti  ad  introdurre significativi avanzamenti tecnologici, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attivita' strettamente connesse tra  di  loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto.

    Ai  fini  dell'ammissibilità alle  agevolazioni, i  progetti devono:

    • a) essere realizzati dai soggetti beneficiari nell'ambito di una o piu' delle proprie  unita'  locali  ubicate  nel  territorio nazionale,  in coerenza  con  il  territorio  di  competenza dell'intervento agevolativo sulla base dei vincoli di localizzazione previsti dalle fonti di finanziamento utilizzate;
    • b) prevedere spese e  costi  ammissibili  non  inferiori  a  euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e non  superiori  a  euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00);
    • c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del provvedimento di concessione. Per data  di  avvio  del progetto  si  intende  la data  del  primo  impegno   giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro  impegno  che renda irreversibile l'investimento  oppure  la   data   di   inizio dell'attivita' del personale interno, a seconda di  quale condizione si  verifichi prima.  La  predetta  data  di   avvio   deve   essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario,  che  e'  tenuto  a trasmettere, entro trenta giorni dalla stessa data di  avvio  ovvero, qualora il progetto sia stato gia' avviato, entro trenta giorni  dal provvedimento  di  ammissione  di  cui  all'art.  11,  comma  3,  una specifica dichiarazione resa ai sensi degli  articoli  47  e  76  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
    • d) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto  beneficiario,  il Ministero puo' concedere una proroga del termine di  ultimazione  del progetto non superiore a dodici mesi, comunque nei limiti previsti in ragione dei vincoli relativi alle fonti di finanziamento utilizzate;
    • e) rispettare  il  principio  DNSH  sulla  base  degli  ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale ed europea;
    • f)  rispettare  tutte  le  ulteriori  condizioni   previste   dai provvedimenti e disposizioni attuative emanati dal  Ministero  e  dal provvedimento di ammissione di cui all'art. 11, comma 3.