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Pagamento 5xmille Onlus: come ottenerlo su c/c
L'agenzia delle Entrate, per consentire alle Onlus ammesse al beneficio del 5 per mille di riscuotere le somme, specifica come comunicare le proprie coordinate bancarie.
Le Onlus interessate, tramite il rappresentante legale, forniscono all’Agenzia delle entrate il proprio Iban:
- tramite la specifica applicazione che consente la compilazione e l’invio dei dati via web (accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia e seguendo, dopo l’autenticazione, il percorso “Servizi per – Richiedere – Accredito rimborso e altre somme su c/c”.
- compilando l’apposito modello e istruzioni.
Cosa fare se non si dispone di un conto corrente?
Vediamo come provvedere.
Pagamento 5xmille Onlus: come ottenerlo su c/c
Viene precisato che il Modello per richiedere l'accredito in c/c del 5xmille destinato alle Onlus contiene appunto la seguente dicitura: il modello può essere utilizzato anche dagli enti del volontariato ammessi al beneficio del cinque per mille dell’Irpef, per ricevere sul proprio conto corrente le somme spettanti.
Per ragioni relative alla sicurezza dei dati, il Modello può essere presentato solo:
- come allegato a un messaggio Pec di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile; in questo caso, deve essere firmato digitalmente e inviato a qualsiasi ufficio dell’Agenzia (preferibilmente, alla direzione Provinciale di propria competenza);
- presso qualsiasi ufficio territoriale, allegando al modello copia di un documento di identità del contribuente e, in caso di delega, anche del soggetto delegato, entrambi in corso di validità.
Nel caso in cui invece, la Onlus non comunichi le proprie coordinate bancarie o non disponga di un conto corrente, occorre indicare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di voler ricevere il contributo con modalità differenti dall’accredito.
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Tax credit musica spese 2023: domande entro il 28 febbraio
Il Ministero della Cultura informa del fatto che, in attuazione di quanto previsto dal D.I. MIC-MEF del 13 agosto 2021, così come modificato dal D.I. MIC-MEF n. 147 del 30 marzo 2023, recante “Disposizioni applicative del credito di imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore di cui all’art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112”, le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, del citato D.I., possono presentare le domande.
Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, se nell'oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, e che abbiano tra i propri codici Ateco il codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo (articolo 3, comma 2, Di n. 312/2021).
Il bonus, pari al 30% dei costi sostenuti nell’anno di riferimento secondo gli scopi dell’agevolazione, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
In particolare, la domanda per il tax credit musica spese 2023 può essere presentata on line utilizzando, all’interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica dal 1 gennaio al 28 febbraio 2024.
Vediamo ulteriori dettagli.
Tax credit musica sepse 2023: domande entro il 28 febbraio
Il comunicato datato dicembre 2023 sottolinea che le modalità telematiche di trasmissione dell’istanza sono definite dal decreto direttoriale rep. n. 1781 del 10 maggio 2023, il quale prevede che per accedere all’agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale.
A pena di inammissibilità, la domanda deve essere:
- presentata utilizzando la piattaforma informatica online: “piattaforma DGCOL”;
- firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente secondo le modalità descritte al precedente articolo 2, comma 1. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
- completa della documentazione prevista nel D.I. del 13 agosto 2021 e ss.mm.ii. e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma;
- presentata nei termini previsti dall’art. 1 del citato decreto direttoriale. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.
Attenzione al fatto che, parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario:
- consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica,
- oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 13 agosto 2021”.
Attenzione per eventuali necessità di chiarimenti afferenti all’istruttoria è possibile scrivere all’indirizzo: [email protected].
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Approvazione Bilanci 2023: termine ultimo 29 aprile
Le società di capitali devono procedere con l’approvazione del bilancio entro:
- 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- 180 giorni in caso di particolari esigenze.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 andrà quindi approvato nell’ordinario termine del 29 aprile essendo ques'anno un anno bisestile.
Successivamente, entro 30 giorni dall’approvazione, il bilancio deve essere depositato, con i relativi documenti allegati ed il verbale di approvazione, presso il Registro delle Imprese.
Approvazione Bilanci 2023: le fasi obbligatorie
Secondo quanto stabilito dal codice civile, ordinariamente, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio le società di capitali devono convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio; in via straordinaria, e per determinati motivi, è consentito approvare il bilancio entro il più lungo termine di 180 giorni.
Prima di essere approvato il bilancio percorre un iter obbligatorio, ossia:
- redazione del progetto di bilancio e della relativa Relazione sulla gestione;
- relativa trasmissione dei suddetti documenti all’organo di controllo, ove presente;
- deposito del bilancio presso la sede sociale per la presa visione da parte dei soci.
Effettuati gli adempimenti su indicati secondo le rispettive scadenze, il bilancio viene approvato dall'assemblea dei soci, convocata con modalità diverse a seconda del tipo di società ovvero Spa o Srl.
Attenzone al fatto che, la mancata convocazione dell'assemblea nei termini di legge da parte degli amministratori li espone, ed espone il Collegio sindacale qualora non abbia adottato le misure opportune per contrastare l'omissione, alla sanzione amministrativa da € 1.032 a € 6.197 (sanzione irrogata a ciascun amministratore/sindaco che abbia omesso).
Vediamo una breve tabella di riepilgo delle principali scadenze relative alla approvazione dei bilanci 2023
Approvazione Bilancio 2023 SPA e SRL con organo di controllo Redazione del progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione 30 marzo 2024 Trasmissione progetto di bilancio e della Relazione sulla gestione all'organo di controllo entro i 30 giorni precedenti l'assemblea Deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, della Relazione sulla gestione e delle altre relazioni degli organi di controllo entro i 15 giorni che precedono l'assemblea 14 aprile 2024 Convocazione assemblea soci entro gli 8 giorni che precedono l'assemblea 21 aprile 2024 Approvazione bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio
29 aprile 2024 Deposito Bilancio presso il registro delle imprese entro 30 gg dalla approvazione -
Detraibilità spese sanitarie pagate da un fondo sanitario: regole per gli eredi
Con Risposta a interpello n 43 del 15 febbraio le Entrate chiariscono la detraibilità delle spese sanitarie pagate a beneficio di una struttura sanitaria da un fondo sanitario per conto di un soggetto deceduto l'anno successivo al pagamento.
Nel caso di specie l'Istante è erede del coniuge, il quale era iscritto ad un fondo sanitario di dirigenti aziendali.
L'istante specifica che i contributi versati non sono deducibili dal reddito complessivo.
Lo stesso Fondo, secondo quanto riferisce l'interpellante, ha pagato nell'anno successivo al decesso del coniuge, direttamente ad una struttura sanitaria, una fattura intestata al de cuius, a fronte di prestazioni sanitarie rese nell'anno precedente.
Ciò premesso, si chiede se le suddette spese sanitarie, pagate dal Fondo nell'anno successivo a quello del decesso, possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi del de cuius relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione della fattura, ovvero l'anno precedente.
Detrazione spese sanitarie soggetto deceduto: detraibilità per gli eredi
Nel caso di specie, le Entrate chiariscono che, secondo quanto affermato dall'Istante, i contributi versati al Fondo non sono deducibili dal reddito complessivo e, pertanto, le spese sanitarie, pagate direttamente dal Fondo, sono detraibili in base al principio di ''cassa'' nell'anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria.
Ne consegue che, le predette spese non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa all'anno precedente di sostenimento delle stesse.
A supporto di ciò le entrate ricordano quanto chirito dalla circolare n. 14 del 2023, secondo la quale: «gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d'imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa.».
Inoltre, con riferimento alle spese sanitarie rimborsate da un fondo di assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti in pensione, con la risoluzione 25 novembre 2005 n. 167/E è stato chiarito che la detrazione delle spese in questione spetta anche nell'ipotesi in cui tali spese sono pagate direttamente alla struttura sanitaria da un fondo, in nome e per conto dell'iscritto.Ciò in quanto «il pagamento diretto alle strutture sanitarie in questione si atteggia come una mera modalità di liquidazione prevista, a scopo di semplificazione e velocizzazione delle procedure […]. Inoltre, rilievo determinante assume la circostanza che i pagamenti effettuati […] alla struttura sanitaria avvengono sempre in nome e per conto del dirigente in pensione beneficiario della prestazione sanitaria. […] Può affermarsi, pertanto, che questo particolare modo di sostenimento dell'onere sanitario […] determina, in sostanza, gli stessi effetti del ''rimborso'' previsto dall'art. 15 del Tuir.».
Allegati:
Inoltre, in base ai principi su indicati, le spese rimborsate direttamente alle strutture sanitarie si considerano sostenute nell'anno del pagamento effettuato dal fondo sanitario, in applicazione del principio di ''cassa''. -
Aumenta l’IVA sui prodotti per l’infanzia: vediamo quali
L'agenzia delle entrate con la Circolare n 3 del 16 febbraio chiarisce le varie novità 2024 in materia di:
- IVA prodotti infanzia e prodotti igiene femminile,
- IVA pellet,
- esenzione imposta registro per modifiche agli statuti ETS,
- e altro,
introdotti dalla Legge di Bilancio 2024, dal DL Anticipi collegato alla legge di bilancio e dal decreto salva infrazioni.
In dettaglio vediamo l'approfondimento sull'aumento dell'IVA per i prodotti per l'infanzia.
Legge di Bilancio 2024: novità su iva prodotti infanzia
Con l’articolo 1, comma 45, della legge di bilancio 2024, viene prevista una modifica delle aliquote IVA relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, precedentemente ricompresi nell’ambito applicativo dell’aliquota ridotta al 5 per cento.
Nel dettaglio, la norma dispone, in primo luogo, l’abrogazione dei numeri 1- quinquies e 1-sexies della Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 i quali assoggettavano all’aliquota IVA del 5 per cento, rispettivamente:
- determinati prodotti destinati alla protezione dell’igiene intima femminile, quali assorbenti, tamponi e coppette mestruali;
- il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; i pannolini per bambini e i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.
La norma in argomento interviene, altresì, nella Parte III della suindicata Tabella, attraverso la modifica del n. 65), ricomprendendo tra i beni e servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento (in luogo di quella del 5 per cento):
- il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
- gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso.
L’articolo 1, comma 45, inoltre, con l’introduzione dei numeri 114.1) e 114.2) nella medesima Parte III della Tabella A, dispone l’applicazione della suindicata aliquota al 10 per cento (in luogo di quella del 5 per cento) anche per i prodotti assorbenti, per i tamponi destinati all’igiene femminile, per le coppette mestruali, nonché per i pannolini per bambini.
Vengono, infine, esclusi dal novero dei beni assoggettati ad aliquota ridotta i seggiolini per bambini, per i quali l’imposta torna ad applicarsi nella misura ordinaria, pari al 22 per cento.
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Conguaglio IMU 2024: in cassa entro il 29.02, chi lo paga?
Entro il 29 febbraio occorre pagare, se dovuto, il conguaglio del saldo IMU 2023, senza interessi né sanzioni
Tale adempimento deriva dalla proroga sulla tempestività della pubblicazione delle delibere comunali contenenti aliquote e regolamenti 2023.
Ricordiamo che la legge di bilancio 2024 ha previsto, con il comma 72 dell'art 1, una norma concernente la tempestività delle delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l’IMU.
Con il comma 73 ha dettato la disciplina applicabile in caso di differenza (positiva o negativa) fra l’IMU versata e quella effettivamente dovuta.
Vediamo in pratica come comportarsi.
Conguaglio IMU 2023: chi deve pagarlo
Secondo le modifiche introdotte dalla legge di bilancio, si considerano tempestive le delibere comunali di approvazione delle aliquote e tariffe diverse dall’imposta di soggiorno e dall’addizionale comunale Irpef, inserite nell’apposita sezione del portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 (al posto del termine ordinario del 14 ottobre 2023) e pubblicate sul sito del Dipartimento finanze entro il 15 gennaio 2024 (al posto del termine ordinario del 28 ottobre 2023).
Pertanto, l’eventuale conguaglio dovuto dal contribuente tra l’imposta versata e quella invece dovuta dovrà essere corrisposto, senza applicazione di interessi e sanzioni, entro il 29 febbraio 2024.
In sostanza se le delibere comunali sono inserite nel portale del federalismo e pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro i termini prorogati produrranno i loro effetti per l’annualità 2023.Diversamente se non sono rispettate neanche le nuove scadenze, dovranno applicarsi le aliquote e i regolamenti vigenti nel 2022.
Se quanto pagato ai fini di saldo IMU entro il 18 dicembre scorso risulta minore rispetto all’imposta dovuta definitivamente per effetto della proroga, i contribuenti dovranno versare il conguaglio entro il 29 febbraio 2024.
Se il contribuente ha versato un importo superiore dovrà chiedere il rimborso entro il termine di 5 anni dalla data del versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Consulta qui le delibere: Dipartimento finanze. -
Formazione revisori 2024: le regole MEF
Il MEF con un breve avviso del 13 febbraio sostituisce l'allegato alla Determina della Ragionaria dello Stato del 29 gennaio relativa al Programma di aggiornamento professionale 2024 per i revisori legali: scarica qui il file aggiornato del programma 2024.
Ricordiamo che le materie elencate nel programma tengono conto di alcune rilevanti novità recentemente intervenute soprattutto in materia di Rendicontazione di sostenibilità.
I corsi erogati dagli enti di formazione dovranno riguardare tali tematiche ai fini del valido assolvimento dell’obbligo formativo previsto a carico dei revisori legali dei conti dall’articolo 5 del D.lgs. n. 39/2010.
Formazione revisori 2024: le regole MEF
Nel dettaglio, il MEF determina di adottare il Programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro della revisione legale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nell’anno decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, i revisori legali iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono tenuti ad assolvere gli obblighi della formazione continua partecipando ai corsi organizzati con le modalità previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 39/2010, sugli argomenti o temi elencati al programma allegato alla determina.
I revisori legali, che intendano abilitarsi anche al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, sono tenuti altresì, ai sensi dell’articolo 14bis della Direttiva 2006/43/CE, come integrata dalla Direttiva (UE) 2022/2464, ad acquisire nell’anno decorrente dal 1°gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 le conoscenze necessarie sulle materie di cui all’articolo 8,
Attenzione al fatto che, nelle more del recepimento della Direttiva (UE) 2022/2464, la determinazione del numero dei crediti che i revisori legali sono tenuti a maturare ai fini del rilascio dell’attestazione di cui al precedente punto 3, è demandata ad apposita circolare del Ministero dell’economia e delle finanze di prossima emanazione.
Formazione revisori 2024: le novità
Come specificato nella premessa del programma MEF 2024 per la formazione dei revisori, la principale novità è rappresentata dall’introduzione di un nuovo Gruppo di materie, contraddistinto dalla lettera D), riguardanti alcuni temi relativi alla rendicontazione di sostenibilità e all’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, di cui alla Direttiva (UE) 2022/2464 “Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD) del Parlamento europeo e del Consiglio, di modifica del Regolamento (UE) 537/2014, della Direttiva 2004/109/CE, della Direttiva 2006/43/CE e della Direttiva 2013/34/UE, che nel Programma del 2023 era stata genericamente inserita tra le materie del Gruppo C) – Diritto societario.
Viene anche evidenziato che, la Direttiva CSRD rappresenta la risposta della UE all’attuale crisi climatica attraverso la previsione dell’estensione graduale degli obblighi di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, precedentemente diretti esclusivamente alle società quotate di grandi dimensioni, anche alle altre imprese.
L’articolazione delle materie ora inserite nel nuovo Gruppo D) – Rendicontazione di sostenibilità – riprende l’elencazione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, della Direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla Direttiva CSRD, riguardante i temi che, in sede di esame di abilitazione, dovranno formare oggetto di accertamento delle conoscenze teoriche per i revisori legali che intendano abilitarsi anche allo svolgimento del lavoro finalizzato al rilascio dell’attestazione circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità.
La Direttiva CSRD ha, inoltre, introdotto nella Direttiva Audit l’articolo 14bis, il quale prevede una deroga al regime ordinario delineato per l’esame di abilitazione, consentendo ai revisori legali già abilitati al 1° gennaio 2024 o che si abiliteranno entro il 1° gennaio 2026, che intendono abilitarsi anche al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, l’acquisizione delle conoscenze necessarie sulle materie di cui all’articolo 8, paragrafo 3, attraverso uno specifico obbligo formativo annuale.
Gli altri aggiornamenti tematici inseriti nel Programma 2024 tra le materie non caratterizzanti riguardano il principio contabile emanato dall’OIC nel dicembre 2023 sulla rilevazione e valutazione dei ricavi (OIC 34), da applicare ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1°gennaio 2024, e alcuni specifici argomenti di diritto civile e commerciale e di diritto societario.