• PRIMO PIANO

    Svizzera fuori dalla black list: i vantaggi per i contribuenti

    Con Decreto Mef del 20 luglio pubblicato in GU n 175 del 28 dello stesso mese, la Svizzera è ufficialmente fuori dalla black list.

    Nel dettaglio, dall'elenco di cui all'art. 1 del  decreto del  Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, è eliminato, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta  Ufficiale,  il seguente Stato: «Svizzera». 

    Svizzera fuori dalla black list con decorrenza 2024

    La Svizzera a partire dal 2024 non è più considerato un paradiso fiscale. Il DM Giorgetti dà attuazione a quanto previsto dalla legge che recepisce la convenzione tra Roma e Berna e contiene la nuova disciplina dei lavoratori frontalieri.

    Dal canto contribuenti, questo significa il venir meno dell’onere della prova sul trasferimento di resindenza considerato fittizio dal Fisco per i paesi black list.

    L'uscita delle Svizzara dall'elenco suddetto ha il vantaggio che non scatterà:

    • il raddoppio delle sanzioni per le violazioni dell’obbligo del monitoraggio fiscale, ossia l’indicazione nel quadro RW del modello Redditi dei dati sulle proprietà immobiliari o finanziarie detenute all’estero,
    • il raddoppio dei termini di accertamento, che avrebbe comportato la possibilità per l’amministrazione finanziaria di disporre di 10 anni per effettuare i controlli.

    Ricordiamo che la misura era stata già annunciata lo scorso 20 aprile dallo stesso Ministero delle Finanze. 

    Black list: l'elenco dei paesi inclusi

    Ai sensi dell'art 1 del DM 4 maggio 1999 del MEF si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori: 

    • Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'Andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-Bahrain); Decreto del 4 maggio 1999 – Min. Finanze Pagina 2 Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); (Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010); Costa Rica (Republica de Costa Rica); 
    • Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida); Ecuador (Repuplica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); 
    • Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); (Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'art. 2 decreto 27 luglio 2010); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat 'Oman); Panama (Republica de Panama'); Polinesia Francese (Polynesie Francaise); Monaco (Principaute' de Monaco); Decreto del 4 maggio 1999 – Min. Finanze Pagina 3 Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); 
    • Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera) (Cancellata con decorrenza 2024)
    • Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule'anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic of Vanuatu); Samoa (Indipendent State of Samoa)
    Allegati:
  • Identità digitale

    Certificati online in bollo: possibile richiederli dal 2 agosto sul portale ANPR

    ANPR Anagrafe nazionale unica per tutti, con un avviso del 2 agosto informa che dalla stessa data è disponibile una nuova funzionalità per i certificati online.

    Nel dettaglio, è attiva la possibilità per il cittadino di richiedere sul portale Anagrafe (ANPR) un certificato in bollo, per se stesso o un familiare, tramite un versamento online.

    Il servizio è reso possibile grazie al collegamento tra l’area riservata di ANPR e PagoPA, la piattaforma di pagamenti della pubblica amministrazione

    L’attivazione di questa nuova funzionalità consente, a chi lo desidera, di ottenere i certificati anagrafici in bollo senza doversi recare allo sportello fisico, avvicinando così sempre di più i bisogni del cittadino con i servizi della pubblica amministrazione.

    ANPR: che cos'è

    Il progetto ANPR è un progetto del ministero dell’Interno la cui realizzazione è affidata a Sogei, partner tecnologico dell’amministrazione economico-finanziaria, che ha curato anche lo sviluppo del nuovo portale. 

    Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri è titolare del coordinamento tecnico-operativo dell’iniziativa.

    L’innovazione dell’Anagrafe Nazionale ANPR è un sistema integrato, efficace e con alti standard di sicurezza, che consente ai Comuni di interagire con le altre amministrazioni pubbliche. 

    L’articolo 62, comma 3, quinto periodo, del CAD, come modificato dall’articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nella formulazione previgente disponeva che: «La certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica è assicurata dal Ministero dell’Interno tramite l’ANPR mediante l’emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, esenti da imposta di bollo limitatamente all’anno 2021».

    Certificati on line: quali si possono scaricare

    Su sito ANPR (accedi da qui) sono disponibili 14 tipologie di certificati scaricabili on line:

    •  anagrafico di nascita;
    • anagrafico di matrimonio;
    • di cittadinanza;
    • di esistenza in vita;
    • di residenza;
    • di residenza AIRE;
    • di stato civile;
    • di stato di famiglia;
    • di residenza in convivenza;
    • di stato di famiglia AIRE;
    • di stato di famiglia con rapporti di parentela;
    • di stato libero;
    • anagrafico di unione civile;
    • di contratto di convivenza.

    E' possibile chiedere i certificati singolarmente oppure in forma contestuale, cioè riunendo diverse tipologie di dati in un unico certificato.

    Ogni certificato viene prodotto in formato pdf non modificabile e riporta il logo del Ministero dell’Interno e la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”. 

    Inoltre, contiene il QR code e il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno, non visibile a occhio nudo, che ne garantiscono l’autenticità, l’integrità e il non ripudio.

    Certificati on line: validità

    I certificati sono validi e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. 

    Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.

    Certificati on line: come richiederli

    Accedendo all’area riservata tramite:

    e poi accedendo al servizio Certificati è possibile selezionare in autonomia tutte le informazioni necessarie alla richiesta del certificato per sé stesso o per un componente della propria famiglia anagrafica, la tipologia e l’emissione con bollo o esenti da bollo.

    Attenzione, il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.

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  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Delegati alle Vendite: il CNDCEC specifica chi può iscriversi

    Con il Pronto ordini n 69 del 25 luglio il CNDCEC risponde ad un quesito da parte di un Ordine territoriale chiarendo che la funzione di delegato alle operazione di vendita nelle esecuzioni immobiliari può essere svolta dagli iscritti alla sezione A dell'albo e non alla B come richiesto dal quesito.

    Vediamo il perchè.

    Il CNDCEC specifica che le disposizioni del d.l. n. 104/2020 non precisano le competenze tecniche e professionali richieste ai redattori della perizia di stima.

    Per quanto attiene al delegato alle vendite, si osserva che in diverse disposizioni normative si fa riferimento anche ai requisiti di professionalità che lo stesso deve possedere. 

    L’art. 534- bis c.p.c. e l’art. 591 – bis c.p.c. specificano che le operazioni di vendita possono essere delegate a un notaio o a un avvocato ovvero a un commercialista iscritti nei relativi elenchi di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c.

    Tale ultima disposizione, come è noto, precisa, al comma 3, che possono ottenere l’iscrizione nell’elenco dei delegati alle vendite gli avvocati, i commercialisti e i notai che hanno una specifica competenza tecnica nella materia dell’esecuzione forzata, sono di condotta morale e specchiata e sono iscritti nei rispettivi ordini professionali. 

    Secondo quanto previsto nell’art. 179-ter, comma quinto, disp. att. c.p.c., i requisiti per la dimostrazione della specifica competenza tecnica ai fini della prima iscrizione nell'elenco sono, anche alternativamente, i seguenti: 

    a) avere svolto nel quinquennio precedente non meno di dieci incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita, senza che alcuna delega sia stata revocata in conseguenza del mancato rispetto dei termini o delle direttive stabilite dal giudice dell'esecuzione; 

    b) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144; 

    c) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli Ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. 

    La specifica formazione di cui sopra può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi per i quali sia previsto il superamento con profitto di una prova finale di esame, organizzati da università pubbliche o private. 

    Con riferimento alle competenze specialistiche richieste ai professionisti che intendono iscriversi nell’elenco è doveroso evidenziare, che l’art. 179 – ter disp. att. c.p.c. annovera gli avvocati specialisti in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144: questi ultimi vantano il diritto di chiedere l’inclusione nell’elenco senza necessità di dimostrare lo svolgimento dei dieci incarichi di delega o la partecipazione in modo continuativo e proficuo a scuole o corsi di alta formazione nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e aver superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso. 

    Ciò posto, le disposizioni recate dall’art. 179-ter disp. att. c.p.c. devono essere coordinate con quelle recate dall’art. 1 del d.lgs. 139/2005. Puntualizzando quanto previsto nell’art. 1, comma 1 e nel comma 2, dove si menzionano attività per cui gli iscritti all’albo vantano competenze tecniche generali, il comma 3, lett. i), della medesima disposizione riconosce ai soli iscritti nella sezione A Commercialisti dell’albo la competenza tecnica per il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonché la formazione del progetto di distribuzione su delega del giudice dell’esecuzione. 

    La previsione ha una sua coerenza, dal momento che l’attività di delegato alle vendite è riservata, oltre che all’iscritto al nostro albo, all’avvocato e al notaio. 

    Questi ultimi, hanno accesso alla professione di avvocato e notaio e alle attività che ne formano oggetto dopo aver conseguito, tra l’altro, una laurea magistrale in giurisprudenza e non una laurea triennale. 

    Pertanto, vista la necessità di garantire che i professionisti che si rendono disponibili ad assumere tali incarichi, pur nella consapevolezza della diversità degli ordinamenti professionali che regolano le rispettive professioni, possano vantare quantomeno titoli di studio di base uniformi, viste le responsabilizzanti funzioni che discendono dall’essere ausiliari del giudice delegato nella vendita dei beni oggetto di espropriazione, considerate le previsioni recate dall’art. 179-ter disp. att. c. p.c. in ordine alle modalità di documentazione delle competenze tecniche dei professionisti che chiedono l’iscrizione nell’elenco dei delegati, cui si sottraggono gli avvocati specialisti nella materia dell’esecuzione forzata, andando in tal modo ad avvalorare la tesi che nella delega alle vendite nell’ambito del processo esecutivo è comunque opportuno che i professionisti siano in possesso di adeguate competenze di base acquisite a seguito di percorsi formativi specializzanti e considerato quanto disposto dall’art. 1, comma 3, lett. i) del d.lgs. n. 139/2005,

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    Imposte sui giochi: chiarimenti sulla compensazione

    Con Risposta a interpello n 395 e Risposta a interpello n 394 entrambe del 25 luglio le entrate pubblicano chiarimenti su ll'utilizzo di crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del decreto–legge n. 34 del 2020 –Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    In particolare, viene chiarito che:

    • l'imposta unica sulle scommesse, 
    • l’imposta unica sui giochi
    • il prelievo erariale unico sugli apparecchi di intrattenimento

    sono tutti compensabili con crediti fiscali derivati da operazioni di ristrutturazione. 

    L’Agenzia ricorda che questi crediti hanno una possibilità di utilizzo ampia, con limite di essere usati «con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione».

    Nell'interpello n 394 l'istante opera «nel mercato del gioco lecito autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare, in qualità di concessionario di Stato, nel settore ''online'' delle scommesse sportive, concorsi pronostici e giochi online e nelsettore dei concorsi pronostici, delle scommesse sportive, ippiche e giochi su rete fisica attraverso la gestione di migliaia di punti vendita». 

    E' soggetto passivo dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per le scommesse sportive, ippiche a quota fissa o a totalizzatore, e  dell'imposta unica sui giochi per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, la  cui riscossione è regolamentata dall'articolo 4, comma 3 del decreto del Presidente della  Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66.

    Nell'ambito della sua attività imprenditoriale, l'istante intende acquisire, mediante ''cessione del credito'', i crediti d'imposta maturati da terzi ai sensi dell'articolo 121 del decreto­legge 19 maggio 2020, n. 34. 

    Ai  sensi  di tale  disposizione i soggetti che sostengono spese  per gli interventi di cui all'articolo 119 (cd. superbonus) e all'articolo 121, comma 2 (cd. bonus per interventi ''edilizi'' diversi dal superbonus) del decreto in questione, che danno diritto ad una detrazione, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, che, a loro volta, possono utilizzare tale credito d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  d. Lgs. 241/1997, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario effettivo.

    L'istante chiede «di poter utilizzare in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241/97, tali crediti con le somme dallo stesso dovute a titolo di imposta unica sulle scommesse e/o imposta unica sui giochi».

    Le Entrate ritengono condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente, nel senso che, i crediti d'imposta di cui agli articoli 119 e 121, comma 2  del  decreto­legge  n. 34  del  2020,  acquisiti a  mezzo di  ''cessione  del  credito'',  ­ restando integro il potere di controllo da parte degli organi competenti, possono essere utilizzati, mediante il modello F24­ Accise,  per compensare le somme a debito dovute a titolo di imposta unica sulle  scommesse e di imposta unica sui giochi. 

    Nell'interpello n 395 l'istante sottoliena che « nel mercato del gioco lecito autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in particolare, in qualità di concessionario di Stato per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito attraverso apparecchi di intrattenimento e divertimento, collega alla rete e monitora decine di migliaia di apparecchi che corrispondono vincite in denaro, installati all'interno di esercizi pubblici e sale dedicate in tutta Italia.»

    Nell'ambito della sua attività imprenditoriale, l'istante intende acquisire, mediante ''cessione del credito'', i crediti d'imposta maturati da terzi dell'articolo 121 del decreto­legge del 19 maggio 2020, n. 34 che, come su ricordato, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, che, a loro volta, possono utilizzare tale credito d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del d. Lgs. del 1997, n. 241, sulla base delle  rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario effettivo.

    L'istante chiede di poter utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto legislative n. 241 del 1997, tali crediti con le somme dallo stesso dovute a titolo  di PREU. 

    In entrambe le risposte le entrate replicano che vi è la possibiltià di utilizzo in compensazione ti tali crediti con le imposte di spettanza di ciascun istante relative alla attività di giochi rispettivamente esercitata.

    Allegati:
  • Imposte indirette

    Aerotaxi per voli privati: requisiti di spettanza dell’imposta erariale

    Con Risposta a interpello 393 del 25 luglio le entrate chiariscono il preimetro si spettanza dell'mposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi.

    La società istante è una società di servizi, con sede all'estero, incaricata di svolgere «adempimenti tecnici e amministrativi, per conto di proprietari di aeromobili utilizzati a fini privati, nell'ambito delle attività di c.d. aircraft management (gestione aeromobili)»

    Tali attività comprendono, tra l'altro:

    • i servizi di supporto per le operazioni di volo, 
    • il pagamento di forniture,
    • la predisposizione dei manuali tecnici,  
    • la  pianificazione delle rotte e la gestione dell'attività manutentiva tesa a garantire la continua aeronavigabilità degli aeromobili. 

    L'Istante dichiara che in passato ha effettuato, e periodicamente effettua tutt'oggi, ''voli privati'' con un aeromobile bombardier immatricolato nel Registro Aeronautico che ha in gestione per conto del relativo proprietario. 

    In particolare, fa presente che l'aeromobile è «certificato esclusivamente per svolgere operazioni private e non anche commerciali […] Da ciò discende che l'aeromobile non possa effettuare servizi di aerotaxi che esulano […] dall'ambito privato e rientrano invece fra le operazioni commerciali. La società agisce quale operatore privato dell'aeromobile, per conto del suo proprietario […]». 

    Premesso ciò l'Istante chiede conferma che l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, di cui  all'articolo  16,  comma  10­bis,  del decreto  legge  6  dicembre 2011, n. 201 (''Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei'', convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), non sia dovuta per i ''voli privati'' da essa effettuati in Italia con il suddetto aeromobile.

    Imposta erariale voli passeggeri aerotaxi: le regole

    Le entrate ricordano che l'articolo 16, (''Disposizioni per la tassazione di auto  di lusso, imbarcazioni ed aerei''), comma 10­bis, del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che «E' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta è applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a: 

    • a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri; 
    • b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri; 
    • c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri».

    Come precisato dal punto 1.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28  giugno 2012, n. 97718, concernente la definizione delle modalità e termini di attuazione dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, «Per voli di aerotaxi, soggetti all'imposta, si intendono i voli effettuati per il trasporto di passeggeri in forza di contratti  di noleggio, per l'intera capacità dell'aeromobile»

    Ai sensi del successivo punto 1.3 dello stesso provvedimento, «L'imposta deve  essere corrisposta dal passeggero al vettore in relazione a ciascuna tratta con partenza e/o arrivo sul territorio nazionale». 

    Dalla lettura delle disposizioni, l'agenzia afferma che l'applicazione dell'imposta erariale sui voli aerotaxi, effettuati in Italia è subordinata all'esistenza di un contratto di noleggio, per l'intera capacità dell'aeromobile, finalizzato al trasporto di  persone. 

    I cosiddetti ''voli taxi'', secondo la definizione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) sono i  voli  «effettuati  per  il trasporto  di  passeggeri in forza  di  un  contratto  di  noleggio  stipulat  da  un unico  contraente per l'intera capacità dell'aeromobile che deve avere un numero di posti passeggeri non superiore a 19. Nessuna frazione della capacità dell'aeromobile può essere rivenduta a terzi» (cfr. articolo 3). 

    Per ''servizio di aerotaxi'', si intendono «i voli aerei commerciali non di linea, a domanda dell'utente, effettuati con un aeromobile di limitata capacità». 

    In linea  generale,  dunque,  in relazione alla  disposizione di cui al citato comma 10­bis dell'articolo 16 del decreto legge n. 201 del  2011, si ritiene che i voli da assoggettare ad imposizione siano i voli, effettuati in Italia, a titolo oneroso, per il trasporto di persone, in forza di un contratto di noleggio, stipulato  da un unico contraente per l'intera capacità dell'aeromobile (''voli taxi''). 

    L'Istante si definisce «società di servizi incaricata di svolgere adempimenti tecnici ed amministrativi per conto del proprietario dell'Aeromobile»,  con attività che  comprendono «a titolo  esemplificativo e non esaustivo servizi di supporto per le operazioni di volo (es. il reclutamento e l'addestramento di piloti qualificati), il pagamento di forniture (es. carburante, assistenza aeroportuale, c.d. ground handling), la predisposizione dei manuali tecnici dell'Aeromobile, la pianificazione delle rotte (ottenimento di slots ecc.) e la gestione dell'attività manutentiva tesa a garantire la continua aeronavigabilità dell'Aeromobile». 

    Al riguardo, l'Istante ha precisato di ricevere una remunerazione dal proprietario dell'aeromobile «esclusivamente per fornire i citati servizi di gestione tecnica ed amministrativa, senza i quali il medesimo proprietario non avrebbe le capacità di operare la propria macchina, seppure per finalità meramente personali e private»

    Con  riferimento alle  attività svolte dall'Istante, inoltre, risulta che tra i  servizi offerti alla clientela (come elencati nel sito internet della società indicato nell'istanza d'interpello),  figurano oltre alle attività di  approvvigionamento di  aeromobili  e  di gestione di aeromobili (''aircraft management''), le attività di intermediazione per servizi  di  noleggio di  aeromobili  (''charter brokerage'') e di organizzazione e prenotazione viaggi (''air concierge''), come descritte in sede di documentazione integrativa. 

    Ciò  posto, l'agenzia ritiene che ai  fini  fiscali, nella  fattispecie  rappresentata risultino integrati i requisiti per l'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 16, comma 10­bis, del decreto legge n. 201 del 2011, in presenza di un ''volo di passeggeri di aerotaxi''

    Infatti:

    • l'Istante effettua i voli a favore del proprietario e dei suoi familiari, per l'intera capacità dell'aeromobile, sulla base di contratto complesso con il  proprietario medesimo, verso il pagamento di un corrispettivo (che, alla luce di quanto rappresentato nell'istanza, comprende tutte le attività connesse al trasporto, inclusa la  messa a  disposizione  dei  piloti);
    • dalla documentazione  prodotta relativa  ai  registri dell'Aviazione è la società istante che risulta avere il «management and control of the aircraft named above [….]», mentre non figura il proprietario dell'aeromobile.
    Allegati:
  • Definizione Liti pendenti

    Rinuncia agevolata controversie pendenti in Cassazione: chiarimenti

    Con Circolare n 21 del 26 luglio le Entrate forniscono chiarimenti sulla Rinuncia agevolata alle controversie tributarie pendenti in Corte di cassazione – Articolo 1, commi da 213 a 218, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

    Ricordiamo che la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito legge di bilancio 2023), ai commi da 213 a 218 dell’articolo 1, introduce, in alternativa alla definizione automatica di cui ai commi da 186 a 204, una speciale forma di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di cassazione in cui sia parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (di seguito, “rinuncia agevolata”). 

    In particolare, il comma 213 dispone che il ricorrente entro il 30 settembre 20232 può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. 

    La rinuncia agevolata prevede quindi la sottoscrizione di un accordo tra le parti del giudizio in Cassazione e il successivo pagamento delle somme dovute per imposte, interessi ed eventuali accessori, con il beneficio della riduzione delle sanzioni ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Indicazioni di carattere generale sull’istituto sono contenute nella circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E, mentre indicazioni di carattere procedurale sono contenute nella circolare 20 marzo 2023, n. 6/E. 

    Rinuncia agevolata controversie pendenti in Cassazione: chiarimenti delle Entrate

    La circolare sottolinea che la rinuncia agevolata (art. 1, commi da 213 a 218 della legge di Bilancio per il 2023) si applica in alternativa alla definizione agevolata (commi da 186 a 204): lo stesso atto, dunque, non può essere oggetto di entrambe le definizioni. 

    Nell’ambito degli istituti definitori previsti dall’ultima legge di Bilancio, la rinuncia agevolata si pone in continuità con l’accordo conciliativo agevolato esperibile dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (ai sensi dei precedenti commi da 206 a 212). Il documento precisa inoltre che le parti possono regolare nell’ambito dell’accordo anche le spese di lite.

    Inoltre, l'Agenzia ha chiarito che "con riferimento al termine stabilito dal comma 213, si ritiene necessario che il contribuente, nel rispetto del disposto del comma 215, versi l’intero importo dovuto entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo e comunque entro il termine del 30 settembre 2023. Non appare, invece, indispensabile che anche la rinuncia al ricorso debba avvenire entro il 30 settembre 2023".

    Infine viene ricordato che la rinuncia agevolata permette di definire le controversie tributarie, pendenti al 1° gennaio 2023 in Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e che hanno ad oggetto atti impositivi. 

    Restano fuori dal perimetro le liti relative a sole sanzioni e quelle che riguardano il mancato riconoscimento di rimborsi.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Beni strumentali nuovi: i codici tributo per i crediti di imposta, uno ridenominato

    Con Risoluzione n 45 del 26 luglio le Entrate provvedono a ridenominare il codice tributo per il credito di imposta in beni strumentali

    In particolare si ridenomina il codice tributo, di cui alle risoluzioni n. 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 68/E del 30 novembre 2021: 

    • 6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”. 

    Viene precisato che restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata risoluzione che di seguito si legge nel dettaglio.

    Con Risoluzione n 3/E del 13 gennaio 2021 sono istituiti 6 codici tributo per l'utilizzo in compensazione con F24 dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali:

    1. ex art 1 commi 184 e seguenti Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020)
    2. ex art 1 commi 1051 e seguenti Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)

    Vediamo il primo caso:

    • è riconosciuto un credito di imposta, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione, utilizzabile con le seguenti modalità:
      • il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo oppure tre per gli investimenti di cui al comma 190,
      • il contributo può essere speso dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188,
      • o a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante secondo quanto previsto dalla norma (comma 118)

    Per consentire l’utilizzo in compensazione di tali crediti tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    • “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
    • “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
    • “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019

    La risoluzone percisa che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

    Vediamo il secondo caso:

    L’articolo 1, comma 1051 e seguenti, della legge n. 178/2020, Legge di Bilancio 2021 ha esteso il credito di imposta agli investimenti in beni strumentali previsti dalla normaeffettuati:

    • dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 
    • oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il credito è utilizzabile con le seguneti modalità:

    • in compensazione con F24, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dalla data di entrata in funzione dei beni  (per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055)
    • o a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni (per gli investimenti di cui ai commi 1056,1057,1058).
    • per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è possibile usufruire del credito in un’unica soluzione.

    Per consentire l’utilizzo in compensazione di tali crediti tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

    • “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
    • “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020” (ridenominato come su indicato)
    • “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.

    La risoluzione precisa che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”

    Per approfondimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio si legga: Beni strumentali nuovi: prorogato al 31 dicembre 2022 il credito di imposta

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