• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione dei redditi 2023: presentazione tardiva entro il 28.02.2024

    Chi non avesse ancora inviato la dichiarazione dei redditi 2023, può ancora farlo, presentando una cosiddetta Dichiarazione tardiva entro il prossimo 28 febbraio 2024, evitando che la dichiarazione sia considerata omessa, e usufruendo della riduzione della sanzione.

    Sono considerate valide, le dichiarazioni "tardive" se presentate per la prima volta oltre il termine di presentazione ordinario della dichiarazione (30 novembre 2023), ma entro i 90 giorni successivi al suddetto, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo.

    Dichiarazione dei Redditi tardiva: sanzioni

    In tema di dichiarazione tardiva non è prevista una specifica sanzione, ma il disposto dellart. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs n. 472/1997 prevede che la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”.

    Per la presentazione tardiva della propria dichiarazione occorre pertanto versare la sanzione ridotta di 25,00 euro, pari a un decimo del minimo della sanzione prevista nei casi di omissione della dichiarazione (250,00 euro) utilizzando:

    • il modello F24 ,
    • con il codice tributo "8911",

    indicando l'anno di riferimento l’anno in cui la violazione è stata commessa (e non l’anno di riferimento del periodo d’imposta).

    Attenzione al fatto che il versamento va effettuato contestualmente alla presentazione della Dichiarazione tardiva e per contestualmente si intende entro il termine ultimo del 28 febbraio 2024.

  • Enti no-profit

    Sviluppo intelligenza artificiale PMI: domande entro il 31 gennaio

    Il Governo italiano con il “Programma strategico su Intelligenza Artificiale 2022-2024” individua le imprese come specifico target su cui concentrare l’azione di applicazione dell’AI, quale strumento di traino per il mercato italiano nel settore digitale e del sistema Paese nel suo complesso.

    A tal proposito viene pubblicato il Bando Crescere AI con domande entro il 31 gennaio e a beneficio delle PMI.

    Il bando è promosso da Fondo per la Repubblica Digitale ed è sostenuto da Google, vediamo come partecipare.

    Bando crescere AI: che cos'è

    Google.org, ente filantropico dell’omonima società, ha lanciato nel 2023 il Social Innovation Fund on AI, un nuovo Fondo che intende sostenere le organizzazioni non profit in Europa nello sviluppo di soluzioni basate sull’Intelligenza Artificiale che abbiano un impatto positivo sull’ecosistema imprenditoriale.

    Il Fondo ha l’obiettivo di rendere disponibili a tutti i vantaggi dell’IA.

    Da ciò nasce il bando “crescerAI”, che invita soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro ed enti del terzo settore a presentare proposte progettuali per lo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale destinate alle PMI del Made in Italy, incluse le imprese sociali, con una particolare attenzione alle imprese che si muovono in settori e contesti svantaggiati del Paese.

    Il nuovo bando mette a disposizione 2.200.000 € e mira a selezionare progetti rivolti allo sviluppo di soluzioni di Intelligenza Artificiale di tipo open source destinate alle piccole e medie imprese del Made in Italy.

    Bando crescere AI: obiettivi

    Le proposte progettuali devono prevedere azioni puntuali, funzionali allo sviluppo e all’implementazione di una soluzione basata su tecnologie di Intelligenza Artificiale, la cui adozione dovrà interessare le PMI con un ruolo chiave nella promozione del “Made in Italy”, incluse le imprese sociali, con una particolare attenzione alle imprese operanti in settori e contesti svantaggiati.

    • Si prevede che i beneficiari finali dei progetti finanziati possano riscontrare vantaggi concreti quali, a titolo esemplificativo: abbattimento di tempi e costi di operazione nel proprio business,
    • ampliamento dell’offerta di prodotti e servizi,
    • maggior resilienza finanziaria e minor impatto ambientale. 

    Bando crescere AI: chi può partecipare

    Possono presentare i progetti, entro il 31 gennaio:

    • soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, come per esempio università, istituti e centri di ricerca, e centri di trasferimento tecnologico, 
    • presentando proposte progettuali entro le ore 13.00 del 31 gennaio 2024 attraverso il portale Re@dy. 

    I progetti valutati idonei verranno sostenuti in tutte le fasi per creare, promuovere, applicare e scalare soluzioni innovative di AI: le proposte potranno includere fasi preliminari di ricerca e sviluppo, test e applicazione sperimentale, implementazione e scale-up della soluzione proposta, prevedendo anche il coinvolgimento di imprese per l’apporto di know how specifico nel campo dell’AI.

    Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente online, corredate di tutta la documentazione richiesta, attraverso la piattaforma Re@dy

  • Riforma fiscale

    Invio comunicazioni e inviti dalle Entrate: regole delle sospensioni 2024

    Con il Decreto legislativo semplificazioni adempimenti tributari  pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio si da prima attuazione alla norme della Riforma Fiscale (Legge n 11172023) sulle semplificazioni.

    Nel dettaglio, con l'art 10 rubricato Sospensione dell'invio di comunicazioni e inviti si sospende, salvo casi di indifferibilità e urgenza:

    • dal 1° al 31 agosto,
    • e dal 1° al 31 dicembre,
    • l'invio dei seguenti atti, elaborati o emessi dall'Agenzia delle entrate:
      • a) comunicazioni degli esiti dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli articoli 36-bis (liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis (liquidazione dell’IVA dovuta in base alle dichiarazioni) del DPR n. 633 del 1972; 
      • b) comunicazioni degli esiti dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del DPR n. 600 del 1973; 
      • c) comunicazioni degli esiti della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, di cui all'articolo 1, comma 412, della legge n. 311 del 2004;
      • d) inviti all'adempimento (lettere di compliance) di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 2014.

    Si conferma l’efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 7-quater, comma 17, del decreto- legge n. 193 del 2016 (sospensione dal 1º agosto al 4 settembre dei termini previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del citato DPR n. 600 del 1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata) e all’articolo 37, comma 11-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 223 del 2006 (ai sensi del quale, in relazione agli adempimenti fiscali e al versamento delle somme di cui agli articoli 17 – ovvero con versamento unitario e in compensazione – e 20, comma 4 – versamenti rateali -, del decreto legislativo n. 241 del 1997, i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo perduto impianti sportivi: pagamenti da febbraio

    Il Dipartimento dello sport il 17 gennaio informa di aver terminato l’iter amministrativo per il pagamento dei contributi a fondo perduto per la gestione di impianti sportivi, di cui all’art. 4 del DPCM del 24 marzo 2023, a favore dei soggetti ammessi nella graduatoria

    Informa che i primi accreditamenti, previsti per inizio febbraio, saranno effettuati a seguito delle verifiche da parte degli organi di controllo.

    Fondo perduto impianti sportivi 2023: elenco ammessi

    Il dipartimento per lo Sport in data 21 dicembre ha comunicato di aver terminato l’istruttoria di 12.776 istanze del contributo a fondo perduto per la gestione di impianti sportivi.

    Conseguentemente viene pubblicato: l’elenco ASD/SSD beneficiarie del contributo.

    Si evidenzia che il numero delle pratiche ammesse è più che triplicato rispetto alle circa 3.000 dello scorso anno.

    Gli importi riconosciuti sono stati pertanto determinati in base alle risorse finanziarie a disposizione (come previsto dall’articolo 4, commi 8 e 9, dpcm 24 marzo 2023).

    Fondo perduto impianti natatori 2023: elenco ammessi e pagamenti

    Il dipartimento per lo sport pubblicava in data 19 ottobre 2023 l’elenco definitivo, ordinato per organismo affiliante, degli ammessi al contributo in favore dei gestori degli impianti natatori di cui all’articolo 3 del dpcm 24 marzo 2023, aggiornato a seguito delle integrazioni pervenute al Dipartimento per lo Sport a seguito della pubblicazione dell’elenco del 12 ottobre.  

    In applicazione dell’articolo 4, comma 4 del dpcm 10 giugno 2022, i contributi erogati sono stati incrementati del 43 per cento.    Per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni o altro è possibile usare la funzionalità di messaggi di cui alla piattaforma:

    Le procedure di pagamento hanno avuto inizio in data 19 ottobre si concluderanno entro la fine del mese di ottobre. 

    Fondo perduto impianti sportivi e natatori 2023: riepilogo delle regole

    Ricordiamo che con un comunicato stampa del 16 giugno 2023 il Dipartimento per lo sport  informava di nuove agevolazioni per le ASD e SSD.

    Nel dettaglio, dalle ore 12:00 del 19 giugno, e per i successivi 30 giorni, sulla nuova piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento, le ASD e SSD che risultano iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche alla data del 24 marzo 2023 potevano fare richiesta di accesso ai contributi a fondo perduto per:

    • gestori di impianti sportivi (risorse a disposizione 58 milioni di euro);
    • gestori di impianti natatori (risorse a disposizione 67 milioni di euro)

    Veniva specificato che per facilitare le domande e velocizzare i processi di pagamento le richieste dovevano essere presentate unicamente tramite la nuova piattaforma, raggiungibile all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it/

    Veniva precisato che le istanze erano validate dagli organismi affiliati direttamente in Piattaforma.

    Il comunicato precisava infine che i criteri di corresponsione del contributo sono contenuti negli articoli 3 e 4 del DPCM 24 marzo 2023, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato il 19 giugno 2023.

    Nel dettaglio, il Dpcm 24 marzo di riparto del “fondo unico per il potenziamento del movimento sportivo italiano” per l’anno 2023 ha previsto un contributo di 67 milioni di euro destinati ai gestori di impianti natatori, per far fronte ai costi energetici.  

    I criteri di destinazione del fondo per i gestori di impianti natatori sono quelli individuati nel DPCM 10 giugno 2022.

  • Riforme del Governo Meloni

    Uso del contante 2024: invariata la soglia di 5.000 euro. In arrivo soglia UE

    La legge di bilancio 2024 in vigore dal 1 gennaio non ha previsto novità per la soglia di utilizzo della moneta contante, resta pertanto in vigore l'ultima modifica normativa, ossia quella introdotta con la legge di bilancio 2023 che innalzava tale limite a 5000 a partire dal 1 gennaio 2023.

    Prima di dettagliare la norma riguardante l'uso del contante è importante segnalare che in data 18 gennaio è stato raggiunto un primo accordo tra il Consiglio e il Parlamento UE per un nuovo pacchetto comunitario sull'antiriciclaggio.

    Tra le altre novità in arrivo, vi è l’individuazione di una soglia unionale di 10.000 euro, con la possibilità per i singoli Stati membri di imporre un limite inferiore.

    Vi sarà un controllo obbligatorio anche sulle transazioni occasionali in contanti  tra i 3.000 e i 10.000 euro, con l’identificazione del disponente.

    Uso del contante: soglia a 5.000 euro per il 2024

    Per il 2024 resta in vigore quanto previsto dalla legge di Bilancio 2023 in merito alla soglia dell'uso del contante.

    Ricordiamo che l'art 49 del decreto legislativo n 231/2007 ai commi 1, 2, 3  recita come segue.

    È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 

    Il trasferimento effettuato per il tramite degli intermediari bancari e finanziari avviene mediante disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna ai medesimi intermediari della somma in contanti. 

    A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'accettazione, il beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 

    La comunicazione da parte del debitore al creditore della predetta accettazione produce gli effetti di cui all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora del creditore, gli effetti di cui all'articolo 1210 del medesimo codice.

    Per il servizio di rimessa di denaro ((di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)), la soglia è di 1.000 euro.

    Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la soglia è di 3.000 euro.

    La novità introdotta della legge di bilancio 2023, rimasta invariata nel 2024, va a modificare tale articolo al comma 3-bis stabilendo che a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. 

    A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 5.000 euro.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Gestori crisi d’impresa: pagamento contributo iscrizione entro il 31.01

    Con informativa del 18 gennaio il CNDCEC ricorda che il 31 gennaio scade il versamento del contributo annuo pari a 50 euro ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza (art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; art. 8 decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75).

    Le istruzioni del Ministero della Giustizia.

    Albo Gestori crisi d'impresa: contributo annuo in scadenza il 31.01

    L’art. 8, comma 2, del decreto del Ministero della giustizia 3 marzo 2022, n. 75 stabilisce che: “Per il mantenimento dell'albo è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. Il contributo è dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione” 

    Il successivo comma 4 del menzionato art. 8, prevede che tale contributo debba essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno e l'attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.

    Per procedere, secondo le istruzioni del ministero della Giustizia, occorre accedere:

    Lo stesso Ministero aggiunge che, effettuato il versamento tramite PagoPA o, in alternativa, caricata (upload), sempre in area riservata, diversa ricevuta di pagamento, l’invio della ricevuta a mezzo PEC non è necessaria.

    Al fine di evitare di incorrere in provvedimenti di sospensione dal menzionato albo, si ricorda che il termine per effettuare il versamento di 50 euro per il mantenimento dell’iscrizione all’albo ex art. 356 d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 è fissato al 31 gennaio 2024

  • Riforma fiscale

    Statuto del Contribuente: in vigore dal 18.01 le nuove norme

    Viene pubblicato in GU 2 del 3 gennaio il Decreto legislativo n 219/2023 con Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente.

    Le norme sono in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU del Decreto in oggetto.

    Ricordiamo che il Disegno di legge delega Fiscale pubblicato in GU n 189 del 14 agosto con l'art. 4 rubricato Principi e criteri direttivi per la revisione dello statuto dei diritti del contribuente ha previsto tra l'altro, la progressiva soppressione del Garante del contribuente con l'introduzione di un organo monocratico chiamato Garante Nazionale.

    Lo statuto del Contribuente: nuove norme in vigore dal 18 gennaio

    Lo Statuto del Contribuente di cui alla legge n. 212 del 2000 (nella attuale formulazione) insieme agli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione rappresenta uno dei fondamentali riferimenti nell’ordinamento italiano per quanto riguarda i principi generali della normativa in materia tributaria 

    Nel testo dell’articolo 4 della delega al Governo in commento, viene definito “legge generale tributaria”.

    Lo Statuto del contribuente nella versione precedente a quella ora approvata col Dlgs n 219/2023 era composto da 21 articoli. 

    La più recente modificazione consisteva nell’aggiunta all’articolo 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione) di un comma 5-bis concernente l’esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato.

    Vediamo le novità introdotte in attuazione dell'art 4 della Delega Fiscale e in vigore dal 18 gennaio 2024

    Nuovo Statuto del Contribuente: le novità sul contraddittorio preventivo

    Il Decreto legislativo, con Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente in considerazione dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata, viene modificato con alcune novità rispetto al testo approvato in esame preliminare.

    Tra le novità di rilievo quella sul contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili.

    In particolare, l’Amministrazione comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di provvedimento, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni, termine inderogabile per consentire allo stesso contribuente eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
    Se i sessanta giorni scadono successivamente al termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, o se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il termine di decadenza per l’emissione del provvedimento decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
    L’atto predisposto dopo il contraddittorio deve tenere in considerazione le osservazioni del contribuente e, per quelle non accolte l’Amministrazione è tenuta a motivarle.
    Il contraddittorio, infine, opera a prescindere dal fatto che ci sia stato l’accesso presso le sedi del contribuente o una semplice “indagine a tavolino”.

    Nuovo Statuto del Contribuente: sintesi delle altre novità

    Inoltre, in generale tra gli intenti della riforma vi è quello di valorizzare la vocazione delle disposizioni dello statuto quali norme di diretta attuazione dei principi costituzionali, di quelli dell'ordinamento dell'UE e della convenzione europea dei diritti dell'uomo.

    Inoltre, tra le novità si introduce la disciplina in tema di nullità estendendo la stessa anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato.

    Si amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti d’imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l’errore sul presupposto dell’imposta e si innalza a un anno il limite temporale per procedere all’autotutela dopo la definitività dell’atto.

    Si riqualificano come annullabili gli atti dell’Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un’istanza di interpello.