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NADEF 2023: i dati sul debito pubblico e previsioni future
Il Consiglio dei Ministri n 52, datato 27 settembre, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2023, che delinea lo scenario a legislazione vigente senza definire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2024-2026.
Vediamo i dettagli dal comunicato stampa dello stesso Governo.
NADEF 2023: quadro riassuntivo
Viene precisato che, la crescita del PIL è stimata allo 0,8 per cento nel 2023, all’1,2 per cento nel 2024 e, rispettivamente, all’1,4 per cento e all’1 per cento nel 2025 e nel 2026.
Riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL, il documento indica un deficit tendenziale a legislazione vigente del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026. Nello scenario programmatico il deficit è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024.Riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento e il 2,9 per cento.
Il rapporto debito pubblico/PIL per il 2024 è previsto al 140,1 per cento.
Il tasso di disoccupazione è previsto in riduzione al 7,3 per cento nel 2024 (dal 7,6 per cento previsto per il 2023).NADEF 2023: cosa si prevede
La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva, con l’aumento dei tassi d’interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina.
Il quadro di finanza pubblica riflette un’impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell’economia in corso.
Tale rallentamento e l’andamento dell’inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi.
Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione.
Resta in ogni caso confermato l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura.
Gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio che il Governo intende presentare riflettono tale impostazione:
- conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024;
- prima fase della riforma fiscale;
- sostegno alle famiglie e alla genitorialità;
- prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con particolare riferimento alla sanità;
- conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR;
- rifinanziamento delle politiche invariate.
Sebbene l’indebitamento netto in rapporto al PIL venga rivisto al rialzo in particolare nel 2024, l’aggiustamento strutturale prefigurato e l’andamento dell’aggregato di spesa di riferimento sono in linea con la Raccomandazione del Consiglio europeo e con quello che si ritiene sarà il futuro assetto delle regole di bilancio dell’Unione Europea.
Inoltre, incisive saranno le misure adottate per il contenimento della spesa pubblica.
Per quanto riguarda il profilo del debito, si osserva che in particolare i bonus edilizi comportano un sostanziale incremento del fabbisogno pubblico nel corso della legislatura.
Ciononostante, la programmazione dei saldi di bilancio e gli sforzi di valorizzazione e successiva parziale privatizzazione di alcuni asset pubblici consentiranno di conseguire un profilo moderatamente discendente del rapporto debito/PIL lungo l’arco temporale della NADEF.
Successivamente, il saldo di finanza pubblica conseguito a fine periodo e il venire meno degli effetti negativi sul saldo di cassa dovuti al Superbonus consentiranno di ottenere una discesa molto più rapida del rapporto debito/PIL, con l’obiettivo di tornare ai livelli pre-crisi entro la fine del decennio.
Il saldo di bilancio sconta l’incremento dello stock di debito pubblico conseguente agli interventi di scostamento adottati nel periodo pandemico.
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Fatture elettroniche: presa visione e detrazione IVA
Con Risposta a interpello n 435 del 26 settembre le Entrate chiariscono il Dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA nel caso di documenti depositati dal SdI nella sezione messa a disposizione. Cosa si intende per ''presa visione'' della fattura elettronica (articolo 19, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Sinteticamente le Entrare chiariscono che con il diritto alla detrazione matura con la "presa visione" o presunta tale.
Vediamo il caso di specie e i chiarimenti dettagliati delle entrate.
L'istante fa presente che ancorché costituita nel 2019, solo nel corso del FY 2021 ha cominciato in modo significativo a sostenere costi afferenti alla propria attività e a ricevere le relative fatture passive.
Nel corso del FY 2022, la Società operando le opportune verifiche sul proprio cassetto fiscale nell'area fatture e corrispettivi apprende che il sistema di interscambio (di seguito ''SdI'') non riuscendo a consegnare ha collocato alcune fatture ,relative al FY 2021, nell'area di cd. messa a disposizione per problemi del canale telematico.
Tali fatture delle quali la Società ha ricevuto per email la copia cd. cortesia:
- i) sono state emesse da operatori stabiliti in Italia,
- ii) hanno ad oggetto prestazioni di servizio
- iii) sono state in parte pagate nel corso del FY 2021 (IVA relativa per l'importo di € 154.802,71, ndr), in parte nel corso del FY 2022 (IVA relativa per l'importo di € 47.417,03, ndr), in parte ad oggi non risultano pagate (IVA relativa per l'importo di € 35.773,10, ndr) […]
L'istante precisa altresì che «tenuto conto di non aver mai preso visione nel corso del FY 2021 e del FY 2022 delle fatture in commento e né conseguentemente di aver provveduto alla loro registrazione ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 633/72, non ha fatto concorrere le operazioni passive in commento nel Modello IVA 2022 relativo al FY 21 inviato in data 25/07/2022».
A seguito di richiesta di chiarimenti e documentazione integrativa da parte delle Entrate, l'istante ha altresì precisato di non aver tutt'oggi preso visione delle fatture collocate nell'area cd. di ''messa a disposizione'' di fatture e corrispettivi, tempestivamente e regolarmente anticipate dai propri fornitori mediante invio della relativa copia di cortesia a mezzo mail.
Ciò premesso, chiede di sapere «se sia possibile recuperare in detrazione l'IVA relativa alle fatture afferenti il FY 2021 allocate dal SdI nell'area cd. ''messa a disposizione'' in fatture e corrispettivi a partire dal giorno di presa visione delle stesse e dunque nell'esercizio della loro presa visione (2023) previa registrazione ancorché pagate in parte nel corso del FY 2021, in parte nel FY 2022 in parte ad oggi non pagate per l'importo dell'IVA pari a € 237.992,84 o in subordine e alternativamente la Società ritiene (previa registrazione delle fatture) di recuperare in detrazione l'IVA: i) per € 154.802 presentando una Dichiarazione IVA Integrativa relativa al FY 2021; ii) per € 47.417 includendo le relative fatture nel Modello IVA relativo al FY 2022; iii) per € 35.773 nell'esercizio di presa visione delle fatture o pagamento se precedente».
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Fatture elettroniche: presa visione e detrazione IVA
Le Entrate dopo aver richiamato la normativa generale per la detrazione IVA , con specifico riferimento all'emissione e alla ricezione delle fatture elettroniche, ricorda che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, n. 89757 è stato chiarito che «4.3 Nel caso in cui […] il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/ committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi per vie diverse dal SdI al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata. […] 4.6 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica di cui al punto 4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente».
Più nello specifico, si legge «per il cliente, ogni qual volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella della consegna del documento; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella di ''presa visione'' (da parte del cliente) della fattura nell'area riservata ''Consultazione € Dati rilevanti ai fini IVA'' del portale ''Fatture e Corrispettivi''».
In base a tali precisazioni, la ''presa visione'' della fattura determina l'avverarsi del ''presupposto formale'' che in ragione dei chiarimenti forniti con la citata circolare n. 1/ E del 2018 unitamente al realizzarsi del ''presupposto sostanziale'', consente il legittimo esercizio del diritto alla detrazione.
I principi di carattere generale sopra richiamati, in merito all'individuazione del ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione nel momento in cui coesistono il presupposto sostanziale dell'esigibilità e quello formale del possesso della fattura necessari per salvaguardare il diritto di credito del cessionario/committente in buona fede che riceva tardivamente la fattura, senza essere consapevole dell'avvenuta emissione della medesima da parte del cedente/prestatore vanno tuttavia valutati tenendo conto delle specifiche circostanze descritte dall'istante.
In particolare, per stessa ammissione dell'istante, essa era a conoscenza:
- che il presupposto sostanziale esigibilità dell'imposta si era realizzato, avendo pagato il corrispettivo relativo alle prestazioni ricevute;
- che le fatture erano state emesse avendo ricevuto le copie di cortesia (assimilabili a dei documenti equipollenti) e che, quindi, era possibile perfezionare quanto prima anche il presupposto formale;
- che il sistema di ricezione aveva avuto un mal funzionamento e che le fatture erano a disposizione nell'area riservata.
Ciò nonostante, l'istante, pur essendo in possesso di una copia delle fatture, è rimasto inerte, procrastinando arbitrariamente la data di ''presa visione'' e, quindi, anche il ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione.
Né da quanto descritto nell'istanza, risulta che si sia attivato secondo le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in base al quale, nell'ipotesi di mancata ricezione della fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, al fine di non incorrere nella sanzione ivi prescritta, il cessionario/committente ha l'onere di emettere autofattura da consegnate anche all'amministrazione e di versare una somma pari all'IVA relativa all'operazione.
Stante il comportamento omissivo tenuto dal contribuente, nel caso specifico innanzi descritto, si ritiene il ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione non possa arbitrariamente essere protratto fino al momento in cui il medesimo deciderà di prendere visione delle fatture conservate nell'area riservata (nel 2023).
D'altronde, sono decorsi due anni da quando l'imposta è divenuta esigibile e l'istante avrebbe avuto la possibilità di recuperare tempestivamente il mal funzionamento del sistema e avrebbe, altresì, potuto nelle more utilizzare le fatture di cortesia, salvo prendere visione anche successivamente delle fatture elettroniche ricevute.
Con riferimento, quindi, alle prestazioni pagate negli anni 2021 e 2022 il termine ultimo per l'esercizio del diritto a detrazione risulta ormai spirato.
Resta esclusa altresì la possibilità di integrare le dichiarazioni predette, trattandosi di facoltà contemplata dalla circolare n. 1/E del 2018 nella sola ipotesi di tempestiva ricezione delle fatture.
Allegati: -
Donazioni Commercialisti alluvionati: domande entro il 7 ottobre
Con Informativa n 117 del CNDCEC si da evidenza dell'Avviso pubblico finalizzato alla assegnazione delle donazioni raccolte a favore degli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che hanno subito danni a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 che hanno colpito le zone elencate nell’allegato 1 della Legge 31.07.2023 n 100 (GU n 177 del 31.7.2023.
In particolare, l’iniziativa è volta a conoscere le situazioni di disagio che hanno riguardato gli iscritti agli Ordini delle diverse aree interessate, per finanziarne la ripresa delle attività lavorative e per agevolarne il ritorno alle normali condizioni di vita, in un'ottica di solidarietà e di vicinanza tra tutti gli iscritti, gli Ordini territoriali e le associazioni di colleghi.
La Communitas Onlus dei commercialisti, ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla assegnazione delle donazioni raccolte che ammontano a 77.024,56 euro.
I requisiti per la partecipazione al bando prevedono che:
- i commercialisti residenti, o con studio, nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali e inseriti nell’elenco all 1 della Legge 31.07.2023 n 100
- dimostrino, con apposita documentazione, l’entità dei danni subiti, allegando la relativa documentazione contenente gli eventuali costi sostenuti per il ripristino degli stessi.
I commercialisti interessati potranno inoltre rappresentare altre situazioni di necessità conseguentemente agli eventi calamitosi verificatesi e dovranno anche dichiarare le eventuali somme ricevute a fronte dei danni subiti.
Le richieste dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 24 del 7 ottobre 2023, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:
L’oggetto della mail dovrà riportare quale oggetto: “Avviso pubblico finalizzato alla assegnazione delle donazioni raccolte a favore degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che hanno subito danni a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 che hanno colpito le zone elencate nell’allegato 1 della Legge 31.07.2023 n 100 (GU n 177 del 31.7.2023)”.
Accedi qui per scaricare la modulistica.
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Rottamazione quater 2023: domande entro il 2 ottobre
Il 30 settembre scade il termine per gli alluvionati per aderire alla Rottamazione quater.
La Riscossione con un comunicato stampa, sottoliena che la domanda di adesione può essere presentata entro il prossimo 2 ottobre essendo il 30 settembre di sabato.
Inoltre il 30 settembre è anche il termine ultimo, per chi ha già aderito, per ricevere dalla Riscossione il prospetto dei pagamenti.
Per gli ultimi aggiornamenti leggi: Rottamazione quater: la Riscossione comunica le regole per pagare entro il 31.10
Ricordiamo sinteticamente che l'adesione alla “Rottamazione-quater” dei debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 consente ai contribuenti di versare solo l’importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi, compresi quelli di mora, e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
Attenzione al fatto che è possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni, le prima delle quali entro il 31 ottobre.
Si decade dalla definizione agevolata se entro 5 giorni dalla scadenza di una qualsiasi delle rate non si versa o si versa co ritardo.
Nel dettaglio, ricordiamo che il 30 giugno è scaduto il termine nazionale per aderire alla Rottamazione quater delle cartelle, ma tale scadenza non riguarda le zone colpite dal maltempo a maggio per i quali soggetti l'adesione è posticipata al 30 settembre 2023, come previsto dal decreto Alluvione (DL n. 61/2023).
Il provvedimento ha stabilito una proroga di tre mesi dei termini riferiti alla Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quater”) per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravi eventi alluvionali.
Rottamazione quater 2023: domande entro il 02.10 per gli alluvionati
Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, indicati nell’Allegato 1 del decreto Alluvione, i termini e le scadenze della Definizione agevolata sono prorogati di 3 mesi.
Conseguentemente la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023, 2 ottobre perchè il 30 è sabato, mentre l’invio della Comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della “rottamazione” sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2023.
Slittano di tre mesi anche le scadenze delle rate per il relativo pagamento.
Oltre al differimento dei termini della Definizione agevolata, il decreto Alluvione prevede altre misure in materia di riscossione.
In particolare, per i soggetti interessati dal provvedimento sono sospese fino al prossimo 31 agosto le attività di notifica delle cartelle di pagamento e delle procedure di riscossione.
Restano sospesi anche i termini dei versamenti tributari e non tributari derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivo e dagli avvisi di addebito in scadenza tra il 1° maggio e il 31 agosto 2023.
Sono inoltre sospesi i pagamenti delle rate in scadenza nel periodo di sospensione, derivanti da provvedimenti di rateizzazione in essere al 1° maggio 2023 oppure riferite alle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-ter” e “Definizione agevolata per le risorse proprie UE”).
I termini di pagamento riprenderanno a decorrere dal 1° settembre 2023.
Rottamazione quater 2023: il calendario dei pagamenti
Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 settembre 2023 (ovvero entro il 31 dicembre per i soggetti rientranti nei territori di cui all’allegato 1 del DL n. 61/2023), la Comunicazione delle somme dovute, che contiene le seguenti informazioni:
- l’accoglimento o l’eventuale diniego della domanda di adesione;
- l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
- la scadenza dei pagamenti in base alla scelta che è stata indicata in fase di presentazione della domanda di adesione:
- o in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
- o oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
- i moduli di pagamento precompilati;
- le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente. In caso di risposta negativa alla domanda di adesione (diniego), nella “Comunicazione” sono evidenziate le motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.
Rottamazione quater 2023: tutte le regole
La Definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative.
Chi aderisce alla Definizione agevolata potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti relativi alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi), l’accesso alla misura agevolativa prevede invece che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.
Non rientrano invece nell’ambito applicativo della Definizione agevolata i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Per quanto riguarda i carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato, la Legge n. 197/2022 prevede che possano rientrare nella Definizione agevolata solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.
Rottamazione quater 2023: presenta la domanda
I contribuenti possono presentare la richiesta di adesione alla Definizione agevolata utilizzando l’apposito servizio disponibile direttamente nell’area pubblica del sito internet della Riscossione, clicca qui, senza la necessità di inserire credenziali di accesso.
Nella sezione “Definizione agevolata” si deve compilare l’apposito form inserendo i numeri identificativi delle cartelle/avvisi che si vogliono includere nella domanda di adesione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l’importo dovuto e il domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute.
È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento.
È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla Definizione agevolata.
Rottamazione quater 2023: la conferma della domanda
Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore.
Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.
A seguito della convalida della richiesta, il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico della domanda, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.
La richiesta può essere inviata anche dall’area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.
È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.
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Remunerazione aggiuntiva farmacie e IVA: chiarimenti delle Entrate
Con Consulenza Giuridica n 2 del 15 settembre le Entrate forniscono chiarimenti sulla emunerazione aggiuntiva per le farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN ai fini IVA.
In particolare, viene precisato che tale remunerazione riconosciuta alle farmacie in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022 e portata a regime dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 532, legge n. 197/2022), non è soggetta a Iva.
Una associazione di categoria, in rappresentanza di oltre 18.000 farmacie private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), chiede chiarimenti in merito alla natura della "remunerazione aggiuntiva" introdotta dalla legge di bilancio 2023.
In particolare, chiede se detta remunerazione sia un contributo a fondo perduto, escluso dal campo di applicazione dell'IVA.
Le entrate nel dettaglio, chiariscono che con le risposte a interpello nn. 219 e 227 del 2022 viene qualificato non rilevante ai fini IVA la remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, disposta dal decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e meglio specificata nel relativo decreto attuativo (D.M. 11 agosto 2021).
Il comma 532 unitamente al relativo decreto attuativo 30 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2023, dispongono a regime una remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie, finalizzata a «salvaguardare la rete di prossimità rappresentata» da queste ultime.
Tale remunerazione è riconosciuta «anche sulla base degli esiti della sperimentazione prevista dall'articolo 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41» e, dunque, deve ritenersi in continuità con quest'ultima previsione.
Inoltre, analogamente a quella riconosciuta in via sperimentale, anche «la remunerazione aggiuntiva (n.d.r. della legge di bilancio 2023) … non concorre alla determinazione della spesa farmaceutica convenzionata, ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 1, comma 475, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».
L'erogazione di tali somme avviene al verificarsi di presupposti predefiniti e non è commisurata al prezzo dei farmaci (essendo riconosciuta in relazione alle singole confezioni cedute, a prescindere dal prezzo), né modifica il prezzo al pubblico del farmaco.
Peraltro, specifica l'agenzia, l'elemento di novità rispetto alla precedente normativa e rappresentato dal fatto che "la remunerazione aggiuntiva prevista dal presente decreto concorre al calcolo del fatturato annuo del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 40-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni", si ritiene dovuto alla presenza di un tetto massimo di spesa, la cui copertura è data a valere proprio sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34 -bis , della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Pertanto l'erogazione è interrotta qualora risultino esaurite le risorse stanziate dalla norma e le eventuali somme erogate in eccesso devono essere recuperate.
Tali disposizioni inducono dunque a ritenere che le conclusioni delle risposte n. 219 e n. 227 del 2022, nel senso della non rilevanza ai fini IVA della remunerazione aggiuntiva a favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di SSN, siano valide anche in relazione alla remunerazione aggiuntiva introdotta a regime dalla legge di bilancio 2023.
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Lotteria istantanea scontrini: entro il 2.10 configurazione modelli dispositivi
Con il Provvedimento n. 15943 del 18.01 le Entrate hanno disciplinato le nuove regole per la lotteria degli scontrini.
In particolare, al punto 1.3 si precisa che "Entro il 2 ottobre 2023 i modelli di Registratori Telematici e di ServerRT, nonché la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, regolamentati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni, sono configurati al fine di consentire la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni.
In particolare, tutti i modelli dei Registratori Telematici, dei ServerRT e la procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono configurati al fine di generare e riportare nei documenti commerciali, un codice bidimensionale che rispetti le caratteristiche riportate nelle Specifiche Tecniche valide per la lotteria ad estrazione istantanea allegate al presente provvedimento. Per la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea i documenti commerciali devono rispettare i requisiti previsti dal provvedimento interdirettoriale n. 80217 del 5 marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e successive modificazioni"
Con il provvedimento è adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici perché i produttori possano dichiarare, fino al 2 ottobre 2023, la conformità dei modelli, già approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea.
Inoltre sono appunto approvate le specifiche tecniche “Specifiche tecniche RT – Versione 11” Accedi qui per scaricare le specifiche tecniche.
Lotteria istantane scontrini: chi può partecipare
Ricordiamo che possono partecipare alla lotteria istantane degli scontrini, le persone fisiche maggiorenni che:
- risiedono nel territorio dello Stato;
- pagano con strumenti elettronici;
- acquistano beni e servizi, non rientranti nell’esercizio di attività d’impresa, arte e professione;
- acquistano i predetti beni e servizi presso esercenti che trasmettono i relativi corrispettivi telematicamente (Art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127);
L’esercente invia all’Agenzia delle entrate i dati di ogni singola cessione o prestazione.
Bonus adeguamento registratori telematici: che cos'è
Per l'adeguamento alle nuove regole dei registratori telematici è stato previsto un bonus.
Con il Provvedimento n 231943 del 23 giugno sono state dettate le istruzioni per accedere alla agevolazione pari al 100% della spesa, fino a un massimo di 50 euro per ogni misuratore fiscale.
Il credito di imposta spetta agli operatori che adeguano i registratori telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati stabilite dal Dl n. 36/2022, che ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.
L’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, è intervenuto modificando l'articolo 1, comma 540, della legge n. 232 del 2016, prevedendo una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 15943 del 18 gennaio 2023, su indicato, è stato adeguato il processo di riconoscimento della conformità dei Registratori Telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea e sono state approvate le specifiche tecniche della predetta lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri
Allo scopo di favorire quindi l’adeguamento, per effetto dell’articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge n. 36 del 2022, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (c.d. misuratori fiscali), l’articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni misuratore fiscale.
Si sottolinea che il pagamento delle somme per adeguare i misuratori fiscali deve essere tracciabile (assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, nonché, a titolo esemplificativo, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente).
Infine si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2021 le operazioni di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate tramite registratore telematico (RT) oppure tramite la procedura web denominata “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.
Bonus adeguamento registratori telematici: come si usa
Con la Risoluzione n 35/2023 è istituito il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per adeguamento registratori telematici e sono impartite le relative istruzioni di compilazione.
Il credito d’imposta spettante in relazione alla spesa sostenuta per l’adeguamento, da effettuarsi nell’anno 2023, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo.
Leggi anche Bonus adeguamento registratori di cassa: il codice tributo per F24.
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Notifica al legale rappresentante: è legittima ovunque avvenga
Con Ordinanza 30 giugno 2023 n.18614 la Cassazione tratta il tema delle notifiche effettuate al legale rappresentante.
Nel dettaglio coerentemente con la regola sancita per le persone fisiche, il recapito alla persona preposta alla ricezione per conto dell’ente, è possibile anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dello stesso.
La Cassazione ritiene che la disciplina dell’articolo 145, primo comma, cpc, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte con la legge n. 263/2005, non escludeva la possibilità di procedere alla notifica stessa mediante consegna dell’atto al legale rappresentante della società, anche in mancanza di un previo tentativo di notifica presso la sede dell’ente.
I fatti di causa.
Una società impugnava (ricorso accolto) dinanzi al giudice tributario di primo grado il provvedimento di iscrizione ipotecaria notificatole dall’Agente della riscossione.
Con sentenza n.30/ 2013, la Commissione tributaria regionale ritenendo che alcune delle cartelle di pagamento prodromiche all’iscrizione fossero state notificate irritualmente, violando l’articolo 145 cpc nel testo vigente al tempo, riformava parzialmente la decisione rideterminando, in misura inferiore il debito tributario oggetto dell’iscrizione stessa.
Nel ricorso dinanzi alla suprema Corte, l’ente della riscossione denunciava violazione dell'articolo 145 cpc, lamentando che i giudici di appello avevano applicato un errone principio, non avendo considerato che le contestate notifiche, eseguite direttamente presso la residenza del rappresentante pro tempore della società, senza il previo tentativo di consegna presso la sede dell’ente, dovevano comunque essere ritenute valide alla luce di principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione ha accolto il ricorso, osservando che la questione sollevata relativa all’interpretazione dell’articolo 145, primo comma, cpc, nel regime anteriore alle modifiche introdotte con la legge n. 263/2005 è stata oggetto di una interpretazione non univoca da parte della giurisprudenza di legittimità che, in alcune occasioni, ha affermato che gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa e, solo qualora tale modalità risulti impossibile, in base al successivo terzo comma del medesimo articolo 145, alla persona fisica che rappresenta l’ente; in altre occasioni, ha invece ritenuto valida la notifica eseguita direttamente al legale rappresentante, pur in mancanza di un previo tentativo di consegna presso la sede legale.
Con l'ordinaza in oggetto del 2023, la Cassazione afferma che al caso di specie trova applicazione il principio fissato dalle sezioni unite nella sentenza n. 22086/2017, ossia la regola interpretativa in virtù della quale la notificazione di un atto riguardante una società è regolarmente effettuata alla persona specificamente preposta alla ricezione per conto dell’ente, anche se reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale dell’ente, in coerenza con la regola sancita per le persone fisiche dall’articolo 138 cpc, a norma del quale la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario nell’ambito territoriale della circoscrizione di competenza dell’agente notificatore.
Nel caso di specie, dunque pur non risultando tentata la consegna presso la sede legale dell’ente, alla luce del principio richiamato, la notificazione delle cartelle poteva ritualmente avvenire a mani del legale rappresentante, e di conseguenza la notifica effettuata presso l’abitazione di questi doveva ritenersi rituale.