• Oneri deducibili e Detraibili

    Spese veterinarie 2023: regole di detrazione

    Le Entrate nella nuova guida 2023 sulle spese sanitarie dedicano un capitolo apposito alle spese per gli animali.

    Nel dettaglio, viene innanzitutto ricordato che per le spese veterinarie spetta una detrazione dall’imposta lorda, pari al 19 per cento, delle spese medesime, calcolata nel limite massimo di euro 550, con una franchigia di euro 129,11

    Spese veterinarie: quando spetta la detrazione

    La detrazione per le spese veterinarie spetta: 

    • al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale; 
    • per le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.1). 

    La detrazione, quindi, NON spetta per le spese sostenute per la cura di animali destinati:

    • all’allevamento, 
    • alla riproduzione,
    • o al consumo alimentare,
    • né per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (decreto ministeriale 6 giugno 2001, n. 289). 

    Detrazione per spese mediche veterinarie: per quali prestazioni spetta

    La detrazione per le spese veterinarie spetta per:

    • le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario (Circolare 16.11.2000 n. 207, risposta 1.5.3), 
    • per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario e definiti dall’art. 1 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, 
    • nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.2). 

    In analogia con quanto previsto (legge 27 dicembre 2006, n. 296), che ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, modificando gli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del TUIR, anche per le spese sostenute per medicinali veterinari, non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario (Risoluzione 27.02.2017, n. 24/E). 

    Tuttavia, è necessario che lo scontrino riporti:

    • il codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa,
    • la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati (si rimanda alla guida per approfondimenti).

    La detrazione spetta anche per l’acquisto dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica, effettuato on-line presso farmacie e esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione di Regioni o Province autonome. 

    Si precisa che in Italia non è consentita la vendita on line di farmaci che richiedono la prescrizione medica. 

    In analogia a quanto detto per gli integratori alimentari umani (Risoluzione 22.10.2008 n. 396/E), le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare. 

    Spese veterinarie: limiti di detraibilità

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese veterinarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. 

    La detrazione massima spettante è pari a euro 420,89 x 19 per cento = euro 79,96, arrotondato a euro 80. 

    Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti (Circolare 14.06.2001 n. 55/E, risposta 1.4.2). 

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese veterinarie spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per le spese sostenute per l’acquisto di farmaci veterinari o per le prestazioni del medico veterinario rese nell’ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al SSN.

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione.

    Spese veterinarie: dove indicarle nel 730/2023

    le spese veterinarie nel Modello 73072023 vanno indicate nel quadro E degli oneri e spese ai righi E8/E10, con il codice "29" (Art. 15, comma 1, lett. c-bis), del TUIR

  • Start up e Crowdfunding

    Misura Smart&Start: 100ML in arrivo per le imprese

    Con Decreto MIMIT dell'11 maggio pubblicato in GU n 159 del 10 luglio si procede alla assegnazione allo strumento  «Smart&Start Italia» di risorse del Programma nazionale «Ricerca, innovazione  e  competitivita'  per  la transizione verde e digitale 2021-2027».

    In particolare, ritenuto opportuno assicurare la  continuità dell'azione di sostegno alla nuova  imprenditorialità innovativa attraverso lo strumento «Smart&Start Italia», nel territorio delle Regioni:

    • Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, 
    • sono assegnate risorse, per un importo pari a euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), a valere sul Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la transizione verde e digitale 2021-2027», Priorita' 1 «Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale», Obiettivo specifico 1.3, Azione 1.3.2 «Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialita'».

    Si precisa che con apposita convenzione tra il Ministero e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, in qualità di Soggetto gestore dello strumento sono definiti i compiti di esecuzione di quest'ultima e determinati i relativi oneri di gestione nel rispetto dei  limiti previsti dall'art. 68, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1960. 

    Il sostegno finanziario  dei  piani  di  impresa presentati nell'ambito dello strumento  «Smart&Start  Italia»  a  valere  sulle risorse di cui al presente decreto è subordinato al rispetto dei criteri  di  selezione  delle  operazioni  del  Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per la  transizione  verde  e digitale 2021-2027», definiti dal documento approvato dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta conclusa il 2 marzo 2023,  nonchè delle ulteriori disposizioni relative all'utilizzo delle risorse  del medesimo Programma.

    Attenzione al fatto che, con successivi provvedimenti del Ministero delle imprese e  del made in Italy, sono fornite le disposizioni di dettaglio in merito ai pertinenti obblighi in capo alle  imprese  beneficiarie in sede  di accesso alle agevolazioni e nelle successive fasi del procedimento di agevolazione o, comunque, funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti  connessi  all'utilizzo  delle  risorse  del Programma nazionale «Ricerca, innovazione e competitivita' per  la  transizione verde e digitale 2021-2027», nonche' in merito alle verifiche operate dall'Agenzia. 

    Smart&start: riepilogo delle regole

    Per avere tutti i dettagli della misrua accedi da qui al sito MIMIT.

    Sinteticamente però ricordiamo che la misura agevolativa è riservata alle startup innovative, localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell’apposita sezione speciale del registro imprese e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 179/2012.

    Le startup devono essere costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda e devono essere classificabili di piccola dimensione.

    Inoltre, possono presentare domanda di agevolazione anche le persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa.

    In tal caso, la costituzione della società deve intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

    Possono ottenere le agevolazioni Smart&Start Italia anche le imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede operativa sul territorio italiano.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Emittenti locali: rimborso 2023 per messaggi campagne elettorali

    In data 10 luglio viene pubblicato in GU n 159 il Decreto 22 maggio 2023 MIMIT- MEF che definisce il riparto regionale dello stanziamento 2023 riconosciuto alle:

    • emittenti radiofoniche 
    • emittenti televisive

    a carattere locale, che accettano di trasmettere messaggi autogestiti, a titolo gratuito, nelle campagne elettorali o referendarie e per la comunicazione politica, ai sensi dell’art. 4 comma 5, legge 22 febbraio 2020, n. 28.

    Si precisa che, dello stanziamento complessivo di euro 1.431.793,00 in favore dell’emittenza locale le risorse sono così ripartite:

    • euro 477.264,34 vengono destinati alle emittenti radiofoniche,
    • euro 954.528,66 alle emittenti televisive,

    In proporzione al numero dei cittadini  iscritti  nelle  liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma, si  provvede  al riparto della somma stanziata per l'anno 2023 come segue:Il decreto stabilsce che alle emittenti  radiofoniche e televisive  che accettano  di trasmettere messaggi autogestiti a  titolo  gratuito nelle campagne elettorali o  referendarie è riconosciuto,  per  l'anno  2023, il rimborso rispettivamente di:

    • euro 11,58,
    • ed euro  31,38,  

    per ciascun messaggio, indipendentemente dalla sua durata.

  • Riforma fiscale

    Riforma Fiscale: imposte indirette diverse dall’IVA semplificate

    Con la Legge delega approvata alla Camera il 12 luglio si prevedono tra le altre, importanti semplificazioni in tema di imposte indirette diverse dall'IVA.

    Nel dettaglio, l’articolo 10, come modificato dalla Commissione in sede referente, specifica i princìpi e i criteri direttivi relativi ai tributi indiretti diversi dall’IVA, con particolare riferimento:

    • all’imposta di registro, 
    • all’imposta sulle successioni e donazioni 
    • all’imposta di bollo 
    • alle tasse automobilistiche.

    Il comma unico dell’articolo in esame elenca i seguenti princìpi e criteri direttivi:

    1. razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili, ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile;
    2. prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro. Come ricordato dalla relazione illustrativa, sia l’imposta sulle successioni, sia l’imposta di registro sono attualmente liquidate dagli Uffici finanziari;
    3. semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
    4. prevedere l’applicazione di un’imposta sostitutiva, eventualmente in misura fissa, dell’imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari. L’unicità della obbligazione tributaria e la conseguente semplificazione della modalità del prelievo, soprattutto nell’ipotesi di tassazione in misura fissa, non potrà non avere effetti positivi, sia in termini gestionali per l’Amministrazione finanziaria sia per i contribuenti, i quali avranno così un'unica fonte normativa di riferimento. Si tratterebbe di un intervento radicale sui tributi collegati agli atti di trasferimento di immobili (a titolo oneroso o gratuito) e alle connesse formalità, quali, appunto, la trascrizione e la voltura catastale, tributi che, essendo funzionali alla remunerazione di un servizio reso, vengono spesso corrisposti in misura fissa. Il principio di delega per l’accorpamento dei vari tributi minori in un unico tributo è rivolto non solo a ridurre tutta una serie di adempimenti a carico dei contribuenti, al pari di quello per l’autoliquidazione dell’imposta sulle successioni e dell’imposta di registro, ma, al contempo, a eliminare i c.d. micro-tributi, il cui gettito, come più volte evidenziato, può essere del tutto trascurabile per l’erario;
    5. ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
    1. semplificare le modalità di pagamento dei tributi e assicurare sistemi sempre più efficienti di riscossione anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici di pagamento;
    2. rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con previsione di preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile; 
    3. in sede referente, è stato aggiunto il principio volto a riordinare le tasse automobilistiche, anche nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione  del  prelievo,  valutando  l'eventuale  e  progressivo superamento dell'addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a 185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche. 

     

  • Adempimenti Iva

    Riforma fiscale: le novità in arrivo per l’IVA

    Il Disegno di Legge Delega fiscale approvato il 12 luglio 2023 dalla Camera, all'art. 7 si occupa di Razionalizzazione dell’imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.

    In particolare, il comma 1 dell'art 7 stabilisce che, nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il Governo osservi i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA):

    • ridefinire i presupposti dell’imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell’Unione europea,
    • rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l’imponibilità, in linea con i criteri posti dalla normativa dell’Unione europea,
    • razionalizzare il numero e la misura delle aliquote IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell’Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento IVA per i beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggior rilevanza sociale;
    • rivedere la disciplina della detrazione per:
      • consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione maggiormente aderente all’effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all’imposta, prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il pro-rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto;
      • armonizzare i criteri di detraibilità dell’imposta relativa ai fabbricati a quelli della normativa dell’Unione europea;
      • prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta;
    • ridurre l’aliquota dell’IVA all’importazione di opere d’arte, recependo la Direttiva n 2022/542/UE del 5 aprile 2022 del Consiglio, ed estendendo l’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione;
    • razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le misure previste per l’accesso e l’applicazione dell’istituto;
    • razionalizzare la disciplina IVA degli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale.
  • Business Plan e strategia di pianificazione PMI

    Principi UE di Bilanci di Sostenibilità: tradotti dal CNDCEC

    Con un comunicato del 13 luglio il CNDCEC informa del fatto che, ha ritenuto utile mettere a disposizione dei professionisti le traduzioni in italiano della documentazione predisposta da EFRAG sulla rendicontazione di sostenibilità, organizzata in dieci moduli, ciascuno dei quali articolato in una presentazione sintetica e una sessione formativa, ognuna accompagnata da video esplicativi curati dai diversi componenti del Technical Expert Group sulla rendicontazione di sostenibilità di EFRAG.

    Accedi qui alla pagina del CNDCEC  per consultare i primi cinque moduli che presentano e approfondiscono i contenuti dei principi: 

    1. ESRS 1, General Requirements
    2. ESRS 2 General Disclosures
    3. ESRS E1 Climate change
    4. ESRS E2 Pollution
    5. ESRS E3 Water and marine resources.

    Viene specificato che i successivi moduli saranno disponibili a breve sul sito del Consiglio nazionale dei commercialisti.

    Il comunicato ricorda che su incarico della Commissione europea, l’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) ha elaborato i principi ESRS (European Sustainability Reporting Standards), che definiscono le regole a cui le imprese sono tenute a conformarsi nel rendicontare impatti, rischi e opportunità legati alla sostenibilità, secondo quanto previsto dalla Direttiva sul Corporate Sustainable Reporting (CSRD). 

    Il comunicato ricorda che si sta procedendo verso la realizzazione di un nuovo sistema di rendicontazione della sostenibilità in Europa, che vedrà le imprese interessate dalla nuova normativa impegnate a fornire un report di sostenibilità sulle proprie strategie e modelli di business, sulla governance e sull’organizzazione, sulle valutazioni di rilevanza di impatti, rischi e opportunità legati alla sostenibilità, nonché su politiche, obiettivi, piani d’azione e performance.

    A novembre del 2022, EFRAG ha sottoposto la bozza del primo set di principi ESRS all’attenzione della Commissione Europea, nella sua qualità di consulente tecnico. 

    Viene precisato che, il primo set di principi, che tiene conto degli input ricevuti dalla consultazione pubblica (maggio-luglio 2022) e delle revisioni finali al testo della direttiva CSRD, è composto da due principi a carattere trasversale:

    1. l’ESRS 1 che include requisiti generali applicabili a prescindere dall’argomento 
    2. l’ESRS 2 che contiene le informazioni generali da comunicare e si applica anche questo a prescindere dall’argomento, si tratta quindi di principi la cui validità è estesa a tutte le imprese. 

    Inoltre, ci sono i principi tematici, che trattano in maniera più approfondita specifici argomenti:

    • cinque principi ambientali che si occupano in particolare di: cambiamenti climatici, inquinamento, risorse idriche e marine, biodiversità ed ecosistemi, utilizzo delle risorse ed economia circolare;
    • quattro principi su tematiche sociali:  forza lavoro propria, lavoratori nella catena del valore, consumatori e utilizzatori finali, comunità interessate;
    • un principio unico sulla governance: condotta aziendale.
  • Risparmio energetico

    Superbonus: come si calcola la data di fine lavori per i trainati?

    Con interrogazione parlamentare n 5-00784 del 28 giugno si chiarisce il concetto di "fine lavori" ai fini del Superbonus 110% per i lavori trainati.

    In particolare si chiarisce che, la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi «trainanti» è, in linea di principio, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti. 

    Ora vediamo il dettaglio di domanda e risposta della interrogazione.

    L'Onorevole interrogante fa riferimento all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, nel quale con riferimento al cosiddetto «Superbonus 110%», vengono definiti, al comma 1, gli interventi di riqualificazione energetica cosiddetti «trainanti» e, al comma 2, quelli cosiddetti «trainati» prevedendo che gli interventi trainati possono usufruire della stessa aliquota degli interventi trainanti a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1 del medesimo articolo 119.
    L'articolo 2, comma 5, del decreto interministeriale 6 agosto 2020, stabilisce che ai fini dell'applicazione del superbonus agli interventi trainati (articolo 119, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020) «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. In tal caso agli interventi trainati si applica la medesima percentuale di detrazione degli interventi trainanti».
    Tanto premesso, si chiedeva con interrogazione di sapere «..- cosa si intenda per data di inizio e fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, ovvero se si intenda quella della presentazione della comunicazione di inizio e fine lavori, a firma di tecnico abilitato ed iscritto all'ordine/collegio competente in materia, secondo la procedura adottata dallo sportello edilizio competente».

    Superbonus:  come si calcola la data di "fine lavori" per i trainati?

    La risposta alla interrogazione di cui si parla, sottoliena che l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti a riguardo con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E (cfr. il paragrafo 2.2) nella quale è stato precisato quanto segue:

    «Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.  Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti».
    Nella medesima circolare (cfr. il paragrafo 1.2), seppure con riferimento alla verifica del possesso o della detenzione dell'immobile oggetto dell'intervento, che devono ricorrere al momento dell'avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente al predetto avvio, è stato, inoltre, chiarito che: «La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti».
    Pertanto, la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi «trainanti» è, in linea di principio, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti. 

    Quindi, solo il direttore lavori può attestare la “fine lavori”, dopo aver compiuto tutte le attività propedeutiche e necessarie, e questa attestazione viene normalmente resa alle autorità competenti.