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Fondo Repubblica digitale: 30 ML per la digitalizzazione
Il Fondo Repubblica digitale prevede con due diversi bandi 30 ML in totale per promuovere lo sviluppo delle competenze digitali in Italia
Nel dettaglio si tratta del:
- Bando in progresso in scadenza il 4 agosto
- Bando prospettive in scadenza il 14 luglio
Fondo Repubblica digitale: che cos'è
Ricordiamo innanzitutto che il Fondo per la repubblica digitale nasce per accompagnare l'Italia verso la transizione digitale ed stato istituito coni il decreto legge n 152/2021 convertito in legge n 233/2021.
Il fondo alimentato da versamenti di fondazioni di origine bancaria ha messo a disposizione in via sperimentale 360 ml di euro fino al 2026.
Bando in progresso in scadenza il 4 agosto
Il bando in progresso con domande entro il 4 agosto ha l’obiettivo di accrescere le competenze digitali di lavoratori e lavoratrici con mansioni a forte rischio di sostituibilità a causa dell’automazione e dell’innovazione tecnologica con la necessità riqualificarsi e acquisire un impiego a più alto valore aggiunto, con il fine di migliorare le proprie condizioni lavorative.
Le proposte progettuali devono prevedere azioni puntuali che assicurino un’offerta formativa efficace e qualificata che agisca sull’apprendimento e il rafforzamento di competenze digitali per la riqualificazione dei lavoratori e delle lavoratrici con incarichi sostituibili perché automatizzabili, al fine di garantire loro impieghi con mansioni a più alto valore aggiunto e il conseguente miglioramento delle proprie condizioni lavorative.
Le proposte devono essere presentate da partnership costituite da almeno due soggetti (“soggetti della partnership”), che assumeranno un ruolo attivo nella co-progettazione e nella realizzazione della proposta.
Ogni partnership individua un soggetto (“soggetto responsabile”), che coordinerà i rapporti tra il partenariato ed il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale.
Oltre al soggetto responsabile, ciascuna partnership deve prevedere almeno una organizzazione profit o non profit (“partner datore di lavoro”) avente lavoratori con mansioni ad alto rischio di sostituibilità a causa dell’automazione e dell’innovazione tecnologica.
All’interno di ogni partenariato è possibile includere un solo partner senza scopo di lucro (“partner non profit”), che coadiuva il soggetto responsabile nella realizzazione del progetto.
Con l’obiettivo di costituire partenariati complementari funzionali alla realizzazione degli interventi, si configurano, ai fini del presente bando, i seguenti ruoli all’interno del partenariato:
- soggetto responsabile;
- uno o più partner datore di lavoro,
- eventuale partner non profit.
Il soggetto responsabile deve essere un soggetto pubblico o privato senza scopo di lucro e possedere tra gli altri il seguente requisite, essere
- un ente del terzo settore (cui si applicano le disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.lgs. 117/2017) 16,
- un’università,
- un centro di ricerca,
- un centro di trasferimento tecnologico,
- un ente di formazione accreditato, un Istituto Tecnico Superiore (ITS);
Scarica qui il bando per sapere come partecipare
Bando prospettive in scadenza il 14 luglio
Il bando Prospettive concede aiuti per formare le donne e gli uomini ai margini del mercato del lavoro, di età compresa tra i 34 e i 50 anni, ai quali si cerca di offrire migliori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, incrementando la domanda e l’offerta lavorativa.
Il bando per cui sono previsti fondi pari a 20 milioni di euro, mira a sostenere le iniziative presentate da soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro ed enti del terzo settore. La scadenza è fissata al 14 luglio 2023.
L’obiettivo ultimo del bando è individuare progetti di sviluppo delle competenze digitali, che, una volta sperimentati, valutati e riconosciuti come efficaci, siano “scalabili” e possano divenire oggetto di politiche pubbliche funzionali all’incremento delle competenze digitali del Paese, come registrate dal DESI.
Le proposte progettuali devono prevedere azioni puntuali che assicurino reali possibilità di accesso e fruibilità di un’offerta formativa efficace e qualificata che agisca sull’apprendimento e il rafforzamento di competenze digitali di base e avanzate a vantaggio di donne e uomini ai margini del mercato del lavoro – disoccupate/i e inattive/i – nella fascia di età 34-50 anni e residenti in Italia, al fine di diminuire il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e rispondere ai fabbisogni professionali in ambito ICT, generando nuove opportunità di occupazione.
Le proposte devono essere presentate da
- soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro e enti del terzo settore,
- in partnership costituite da almeno due soggetti con un ruolo attivo nella co-progettazione e nella realizzazione della proposta.
Ciascuna partnership deve prevedere almeno una organizzazione profit o non profit avente lavoratori con mansioni ad alto rischio di sostituibilità a causa dell’automazione e dell’innovazione tecnologica.
Le proposte progettuali devono essere presentate esclusivamente online sulla piattaforma Re@dy, in due fasi.
Scarica qui il bando per sapere come partecipare
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Eventi sportivi sostenibili: linee guida del Dipartimento per lo sport
Il Dipartimento per lo sport pubblica in data 8 giugno le Linee guida per l’organizzazione di eventi sportivi a basso impatto ambientale, che vogliono essere un documento di indirizzo per guidare e supportare gli attori coinvolti nell’organizzazione degli eventi sportivi, affinché si concentrino sull’adozione di misure, pratiche e azioni che abbiano un minore impatto sulla natura e sull'ambiente.
Nel dettaglio vengono individuati 10 campi d’azione e, per ciascuno di essi, vengono suggeriti accorgimenti e strategie per ridurre l’impatto ambientale degli eventi sportivi e aumentarne la sostenibilità.
Scopo del documento, spiega il comunicato, è quello di aiutare gli organizzatori degli eventi sportivi, soprattutto quelli appartenenti alle piccole realtà, nel processo di transizione ecologica che trasformi le direttive sulla sostenibilità in comportamenti ecologici concreti.
Eventi sportivi sostenibili: le linee guida per gli organizzatori
Il documento del Dipartimento per lo sport è suddiviso in due sezioni:
- prima sezione, con i campi d’azione e le possibili misure da adottare per la realizzazione degli eventi sportivi ecologicamente sostenibili
- seconda sezione, sono presentati alcuni esempi progettuali realizzati in Italia con lo scopo di ispirare gli organizzatori degli eventi sportivi a ridefinire alcune azioni o effettuarne di nuove, con l’obiettivo di migliorare la sostenibilità dell’evento.
Le linee guida sono corredate anche da un allegato che descrive il quadro di riferimento internazionale, europeo e nazionale, da ritenersi in continua evoluzione, delle misure da attuare in materia di sport, sostenibilità e ambiente, accompagnato da un elenco, non esaustivo, dei principali enti che rilasciano le certificazioni ambientali.
Eventi sportivi sostenibili: cosa prevedono le linee guida per la certificazione
Le linee guida al punto 1.8 sottolineano che le certificazioni sono strumenti volti a valutare e certificare l'impegno delle aziende verso le tematiche della sostenibilità ambientale.
Per ridurre i danni ambientali e promuovere la consapevolezza del rispetto per l’ambiente, le organizzazioni sportive dovrebbero promuovere l’applicazione delle certificazioni e di protocolli delle etichette ambientali.
Per garantire un'offerta di servizi sostenibili, sempre più richiesti e apprezzati dal punto di vista internazionale, si suggerisce l’adozione delle seguenti attività:- Utilizzare prodotti sostenibili, realizzati con materiali riciclati o prodotti ecologici certificati
- Privilegiare i fornitori che possiedono una certificazione ambientale
- Suggerire ai partecipanti le strutture alloggiative con una certificazione a basso impatto ambientale
- Individuare fornitori in grado di gestire ogni categoria di rifiuti generati durante l’evento sportivo o addirittura richiedere nelle condizioni per le stipule delle gare d’appalto il certificato di trattamento dei rifiuti È possibile visionare le principali certificazioni ecologiche consultando il file allegato al documento
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Redditi PF 2023: le scadenze di giugno
Il Modello REDDITI è un modello tramite il quale è possibile presentare la dichiarazione fiscale.
Nei singoli modelli sono evidenziate le sigle che individuano le diverse categorie di contribuenti tenuti ad utilizzare il modello di dichiarazione:
- PF per le persone fisiche,
- ENC per gli enti non commerciali ed equiparati,
- SC per le società di capitali, enti commerciali ed equiparati,
- SP per le società di persone ed equiparate.
Modello Redditi PF 2023: le scadenze di giugno
Il contribuente deve verificare se è obbligato a presentare la dichiarazione o se rientra nelle ipotesi di esonero.
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:
- hanno conseguito redditi nell’anno 2022 e non rientrano nei casi di esonero;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
Il modello dichiarativo Redditi PF 2023 deve essere presentato:
- dalle persone fisiche entro il 30 giugno 2023 per il tramite di un ufficio postale,
- ovvero in alternativa può essere trasmesso in modalità telematica direttamente dal contribuente o per il tramite di un intermediario abilitato, entro il 30 novembre 2023.
In merito alle modalità, la dichiarazione REDDITI Persone Fisiche può essere presentata:
a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato,
c) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.Si precisa che il servizio telematico di presentazione restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
In merito ai pagamenti, si specifica che, tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti:
- entro il 30 giugno 2023 (saldo anno precedente e acconto)
- ovvero entro il 30 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.
Infatti i contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute (saldo per l’anno 2022 e prima rata di acconto per il 2023) nel periodo dal 1° luglio al 30 luglio 2023 devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Si specifica che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
L’acconto IRPEF è dovuto quando supera i 52 euro ed è versato:
- in unica soluzione entro il 30 novembre 2023 se l’importo dovuto è inferiore ad euro 257,52;
- in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52, di cui:
- la prima, nella misura del 40 per cento, entro il 30 giugno 2023 ovvero il 30 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, nella restante misura del 60 per cento, entro il 30 novembre 2023.
Per approfondire leggi anche: Dichiarazione redditi persone fisiche 2023: rateazione delle imposte e date da ricordare con il dettaglio delle regole sulla rateizzazione.
Modello Redditi PF 2023: dichiarazione correttiva nei termini
Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.
In tal modo è possibile esporre redditi non dichiarati in tutto o in parte ovvero evidenziare oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione, non indicati in tutto o in parte in quella precedente.
I contribuenti che presentano la dichiarazione per integrare la precedente, devono effettuare il versamento della maggiore imposta, delle addizionali regionale e comunale eventualmente dovute.
Se dal nuovo Modello REDDITI risulta un minor credito dovrà essere versata la differenza rispetto all’importo del credito utilizzato a compensazione degli importi a debito risultanti dalla precedente dichiarazione.
Se dal nuovo Modello REDDITI risulta, invece, un maggior credito o un minor debito la differenza rispetto all’importo del credito o del debito risultante dalla dichiarazione precedente potrà essere indicata a rimborso, ovvero come credito da portare in diminuzione di ulteriori importi a debito. -
Bonus psicologico: entro il 20.06 i dati di fatturazione
Con il messaggio INPS n 2127 di ieri 8 giugno si forniscono istruzioni ai professionisti per l'inserimento dei dati di fatturazione relativi al bonus psicologico.
In particolare considerato che sono decorsi i 180 giorni indicati dalla norma per l'utilizzo del codice univoco per fruire del bonus, i professionisti non possono più:
- aggiungere nuove sedute,
- né confermare quelle precedentemente inserite nel sistema,
- né annullare retroattivamente le sedute già confermate.
Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute confermate deve essere completato entro e non oltre il 20 giugno 2023.
Ricordiamo che con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute, sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande, i requisiti e l’importo del contributbio noto come bonus psicologico (previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)
Con la circolare n. 83 del 19 luglio 2022 l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo.
A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l'INPS ha predisposto le graduatorie degli aventi diritto – distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili, come definite nella tabella C allegata al decreto-legge n. 228/2021 dandone comunicazione con il messaggio n. 4446 del 9 dicembre 2022.
L’Istituto ha, quindi, comunicato agli aventi diritto l’accoglimento delle domande, nonché il codice univoco assegnato agli stessi e associato al valore economico attribuito in base all’ISEE del nucleo familiare di appartenenza.
Come previsto dall’articolo 5, comma 10, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, “il beneficio deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine, il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari […]”.
Il 21 giugno 2023 tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione saranno annullate d’ufficio, per consentire l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022.
In mancanza dei dati completi di fatturazione non si potrà dare luogo ai relativi pagamenti.
Tutte le sedute validate (ossia confermate e corredate dai dati di fatturazione) verranno considerate utili ai fini dell’impegno delle risorse disponibili.
A seguito della validazione delle sedute sarà, quindi, possibile per l’Istituto definire l’ammontare delle risorse regionali e provinciali residue, che consentiranno, se presenti, lo scorrimento delle rispettive graduatorie e l’ammissione di nuovi aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili.
Si segnala inoltre che non sarà possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie per le Regioni/Provincie autonome che non hanno provveduto al trasferimento delle risorse assegnate; sarà invece possibile uno scorrimento parziale delle graduatorie per le Regioni/Provincie autonome che hanno provveduto solo in parte al trasferimento delle risorse assegnate.
Definito l’ammontare delle risorse residue e completato lo scorrimento delle graduatorie territoriali, dalla prima settimana di luglio i nuovi beneficiari ammessi al contributo, accedendo, con le modalità indicate nella citata circolare n. 83/2022, al servizio on line “Contributo sessioni psicoterapia”, reperibile sul portale www.inps.it al seguente percorso:“Sostegni, Sussidi e Indennità > “Per malattia” > “Bonus psicologo – Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” > “Utilizza il servizio”, potranno visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, che deve essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. Il beneficio dovrà essere utilizzato nei 180 giorni dall’accoglimento della domanda.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, le graduatorie restano valide fino all’esaurimento delle risorse stanziate.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto interministeriale, l’Istituto provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura solo a seguito dell’adozione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, degli atti deliberativi autorizzativi alla corresponsione degli importi e del trasferimento all’INPS delle relative risorse sul conto corrente di tesoreria dedicato.
Conseguentemente, sono remunerate le prestazioni per le quali le Regioni/Province autonome hanno completato il trasferimento delle risorse stanziate; diversamente l’Istituto non potrà procedere al rimborso di alcuna seduta. Laddove le Regioni/Province autonome abbiano provveduto al trasferimento parziale degli stanziamenti le sedute saranno remunerate nei limiti delle risorse trasferite all’INPS.
Si ricorda che i rimborsi delle fatture possono essere effettuati solamente nei confronti dei professionisti per i quali il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all’albo.
Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile scrivere alla casella di posta elettronica [email protected].
Bonus psicologico: le novità della legge di bilancio 2023
L’articolo 1, comma 538, della legge di bilancio 2023 in fase di approvazione in Senato apporta modifiche testuali all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, volte a stabilire la corresponsione del cosiddetto bonus psicologo, ivi previsto per l'anno 2022, anche per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti.
Si prevede che il contributo in questione, per gli anni 2023 e seguenti, abbia un limite massimo di 1.500 euro a persona (mentre la disposizione oggetto di modifica ha stabilito, per il 2022, un limite massimo di 600 euro), e pone i seguenti limiti complessivi:
- 5 milioni di euro per il 2023
- 8 milioni di euro a decorrere dal 2024
La disposizione vigente, valevole per il 2022, ha stabilito per tale anno il limite complessivo di 25 milioni di euro.
SCARICA LA GUIDA OPERATIVA INPS
Bonus psicologico: che cos'è e a chi spetta
Tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.
Il bonus psicologico è perciò rivolto alle persone in condizione di:
- depressione,
- ansia,
- stress e fragilità psicologica,
- a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica,
che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente:
- ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario; b
- ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;
- ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.
Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.
Attenzione, la Circolare INPS specifica che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro.
Inoltre il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184.
Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.
Bonus psicologico: come utilizzarlo
A ogni beneficiario viene comunicato un codice univoco, che individua il contributo assegnato e che dovrà essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia.
Il professionista, in apposita sezione, dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate.
Bonus psicologico: le norme
Ricordiamo che la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022, in vigore dal 22 settembre ha innalzato da 10 a 25 milioni l'importo dello stanziamento da destinare a questa agevolazione che può essere richiesta entro il 24 ottobre 2022.
L'INPS con nota n 2905 informava che le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” o Bonus Psicologico possono essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 (art. 5, comma 1, del D.M. 31/05/2022).
Il bonus è rivolto ai soggetti con disagio psicologico secondo le modalità previste dalla Circolare n 83/2022 contenente indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022.
Il Decreto del Ministero della Salute del 31 maggio 2022 recante le norme attuative del bonus psicologico è stato pubblicato in GU n 148 del 27 giugno 2022.
Bonus psicologico 2022: come si presenta presenta la domanda
La domanda per accedere al bonus psicologico può essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it
- direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore,
- oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0
- o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
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Gratuito patrocinio: aumento del limite reddituale 2023
Con il Decreto della Giustizia datato 10 maggio e pubblicato in GU n 130 del 6 giugno, si provvede ad un adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Ministero della Giustizia ha annunciato l'ulteriore aumento con un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito dove viene specificato che "si è reso necessario un nuovo intervento a breve distanza dal precedente decreto del 3 febbraio 2023, in quanto quest’ultimo faceva riferimento alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per il periodo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2020"
Nel dettaglio, l'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad euro 12.838,01.
In particolare:
- ritenuto di dover adeguare il limite di reddito in relazione alla variazione dell' indice dei prezzi al consumo verificatasi nel periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022;
- rilevato che, in tale biennio, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica risulta una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari al 9,4%;
la Giustizia con il decreto in oggetto provvede all'adeguanto dell'importo del limite reddituale da 11.734,93 a 12.838, 01 per poter beneficiare della agevolazione
Gratuito patrocinio dello Stato: che cos'è
Ai sensi dell'art 74 del DPR n 115/2002 si prevede che:
- è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
- è altresi', assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
Inoltre ai sensi dell'art 75 l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
Leggi anche Separazione giudiziale e gratuito patrocinio: quando si può avere
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Revisori Enti Locali: pubblicate le Linee Guida della Corte dei Conti
Nella GU n 129 del 5 giugno vengono pubblicate 4 delibere della Corte dei Conti, datate 4 maggio 2023 con le linea guida per la relazione dei revisori ai bilanci degli enti locali.
Nel dettaglio le 4 delibere riguardano:
- Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul bilancio di previsione delle regioni e delle province autonome per gli esercizi 2023-2025, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
- Linee guida per la relazione del collegio dei revisori dei conti sul rendiconto delle regioni e delle province autonome per l'esercizio 2022, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
- Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province, sul bilancio di previsione 2023-2025, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266
- Linee guida per la relazione dell'organo di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle citta' metropolitane e delle province, sul rendiconto 2022, per l'attuazione dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Si rimanda alla consultazione degli allegati agli avvisi deliberati dalla Corte dei Conti contenenti:
- linee guida
- e questionarii
come sopra indicate.
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Redditi 2023: il nuovo Quadro FC
La campagna dei dichiarativi è nel vivo pertanto è utile ricordare un chiarimento delle Entrate diffuso con faq nel mese di marzo scorso.
Nel dettaglio, con Faq del 13 marzo le Entrate rispondono ad un quesito sulle novità presenti nel Quadro FC del Modello REDDITI 2023 per la dichiarazione dei redditi 2022.
Il Quadro FC del Modello Redditi 2023, deve essere compilato:
- dalle persone fisiche che controllano soggetti non residenti, (art. 167 del TUIR, come modificato dall’art. 4 del d.lgs. n. 142 del 2018).
Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in stati o territori a regime fiscale considerato privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna CFC controllata (in caso di opzione per il monitoraggio, due distinti moduli per la medesima CFC).
In tali casi deve essere numerata progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del modello.
Il quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali o i soggetti da esso partecipati non possiedano partecipazioni agli utili.
Modello Redditi 2023. novità del quadro FC
Con la FAQ in oggetto, in risposta al seguente quesito "Quali sono le novità presenti nel quadro FC del Modello REDDITI 2023 per la dichiarazione dei redditi 2022 e cosa comportano?" le Entrate hanno specificato che, il Quadro FC è stato integrato per migliorare la gestione dell’opzione per il “monitoraggio”, in modo da consentire una indicazione più semplice e precisa delle perdite e delle altre eccedenze “virtuali” della CFC (ovvero, le perdite e le eccedenze della CFC calcolate nei periodi in cui non è attivata la tassazione per trasparenza)
In particolare, in caso di opzione per il monitoraggio, è previsto che per ogni controllata estera siano compilati due distinti moduli del Quadro FC:
- Il primo modulo deve essere compilato per determinare i redditi, le perdite e le altre eccedenze (ad esempio, gli interessi passivi) della CFC secondo le regole IRES, in base a quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 167 del TUIR. Le perdite e le eccedenze determinate in questo modulo del quadro FC potranno essere utilizzate in caso di eventuale tassazione per trasparenza nei periodi di imposta successivi, qualora si dovessero verificare le condizioni per l’applicazione della CFC di cui al comma 4 dell’articolo 167 del TUIR.
- Il secondo modulo è destinato ad ospitare i dati relativi ai redditi, alle perdite e alle altre eccedenze della medesima CFC calcolati secondo i criteri semplificati indicati con il Provvedimento del 2021 in materia di ETR test. Le perdite e le eccedenze così determinate potranno essere utilizzate negli esercizi successivi ai fini dell’ETR test per stabilire se sia integrata la condizione stabilita dal comma 4, lettera a), dell’articolo 167 del TUIR.
Le Entrate specificano inoltre che, per il periodo di imposta 2021 e per i precedenti, in caso di attivazione del monitoraggio era prevista la compilazione di un solo modulo del quadro FC per ogni controllata estera; nella sezione relativa alle “perdite virtuali” era dunque consentito inserire le perdite calcolate secondo le modalità semplificate ovvero quelle calcolate in base alle regole IRES.