• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta Zone ZFU: istituito il codice tributo per F24

    Con Risoluzione n 31 del22 giugno viene istituito il codice tributo per l'uso in F24 del credito di imposte zone ZFU 2023.

    L’articolo 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha modificato le disposizioni relative alle agevolazioni a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana (istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016) prevedendo  la proroga per l’anno 2023 del periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse ai beneficiari dei precedenti bandi.

    In proposito, con decreto direttoriale del 19 giugno 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stati approvati gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni in argomento, a valere sullo stanziamento per l’annualità 2023 previsto dall’articolo 1, comma 747, della citata legge n. 197 del 2022.

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l’importo dell’agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche parziali e ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo: 

    • Z166” – denominato “ZFU CENTRO ITALIA – Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti (anno 2023) – art. 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”. 

    Viena precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA 

    Elenco ammessi credito Zone ZES 2023: decreto MIMIT con elenco

    Con decreto del 19 giugno 2023 il MIMIT approva l’elenco, di cui all’allegato 1, dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste dall’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 e successive modificazioni e integrazioni. 

    Nell’allegato 2 è indicato il soggetto in favore del quale le agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 saranno concesse successivamente al completamento della procedura di richiesta di informativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre del 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni. 

    Ai fini degli adempimenti il soggetto deve trasmettere al Ministero delle imprese e del made in Italy, entro e non oltre il 30 settembre 2023, la documentazione necessaria a consentire la richiesta delle informazioni antimafia (accedi da qui agli elenchi e alla modulistica) mediante consultazione della banca dati nazionale unica.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    5×1000: on line gli elenchi degli esclusi 2022

    L'agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 22 giugno informa della pubblicazione di un aggiornamento relativo al 5×1.000.

    In particolare, si informa che sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono pubblicati gli elenchi per la destinazione del 5 per mille 2022 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti in dichiarazione. 

    Nel dettaglio, si tratta di 71.674 soggetti tra Enti del Terzo Settore e Onlus, Ricerca sanitaria e scientifica, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, Enti gestori delle aree protette e quasi 8.000 Comuni.

    In particolare, nella categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus sono compresi:

    • gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (Runts), gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
    • le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle Onlus, gestita dall’Agenzia delle Entrate, accreditati al contributo. 

    Attenzione al fatto che l’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi è consultabile online, nell’area tematica “5 per mille”, insieme agli importi attribuiti.

    L'agenzia specifica che l’elenco degli ammessi comprende in totale 71.674 enti, suddivisi per categoria: 

    • Enti del Terzo Settore e Onlus (50.301), 
    • Associazioni sportive dilettantistiche (12.751), 
    • enti impegnati nella ricerca scientifica (427), 
    • enti che operano nel settore della sanità (105), 
    • enti dei beni culturali e paesaggistici (160) 
    • enti gestori delle aree protette (24). 

    Nell’elenco figurano anche 7.906 Comuni, a cui sono destinati oltre 16 milioni di euro.

    Viene inoltre precisato che n base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2022 distribuirà oltre 510 milioni di euro cosi suddivisi: 

    • alla categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus andranno oltre 324 milioni di euro, 
    • alla ricerca sanitaria quasi 81 milioni di euro 
    • alla ricerca scientifica saranno destinati nel complesso oltre 68 milioni di euro. 
    • ai Comuni 16 milioni di euro)
    • alle Associazioni sportive dilettantistiche 17,4 milioni, 
    • agli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici 2,3 milioni 
    • agli Enti gestori delle aree protette 814mila euro
  • Enti no-profit

    Credito Art bonus: chiarimenti sulle Fondazioni

    Con Risposta a interpello n 357 del 20 giugno, le Entrate si occupano nuovamente del credito di imposta art bonus e nel dettaglio di erogazioni  liberali destinate allo specifico sostegno degli interventi di manutenzione, protezione e restauro degli immobili costituenti il patrimonio di una fondazione.

    Viene precisato che possono usufruire dell’Art bonus coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro per i lavori a sostegno dell'attività di manutenzione, protezione e restauro del patrimonio di una Fondazione che rientra nel novero degli istituti o luoghi della cultura destinatari dei contributi agevolabili.

    I dettagli dell'interpello:

    • la Fondazione Istante è stata istituita nel 2004,
    • il suo Statuto è  stato approvato con  decreto  del  Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in data 16 aprile 2018,
    • la Fondazione è qualificata quale persona giuridica di diritto  pubblico,  con piena  autonomia statutaria e  gestionale del  quadro della legislazione vigente e, in particolare, nell'osservanza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio. 
    • la Fondazione, per il perseguimento dei  propri  fini  statutari, programma sistematicamente  interventi  di  manutenzione, restauro  e  valorizzazione  del  proprio patrimonio, anche di rilevante entità economica e finanziaria e, più in generale, sviluppa la  propria  attività  istituzionale,  volta  alla  valorizzazione  degli  istituti  e  luoghi  della cultura costituenti il proprio patrimonio, anche con la gestione museale dei propri siti e  complessi monumentali  e  con la  conservazione  e  gestione  del  rilevante  patrimonio bibliotecario archivistico risalente nei secoli. 

    Ciò premesso, essa chiede chiarimenti in ordine alla possibilità per chi effettua erogazioni liberali per il sostegno delle attività dalla stessa svolte, di fruire del credito d'imposta (cd. ''Art bonus'') di cui all'articolo 1, del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 e, in particolare, se: ­        

    • gli interventi di manutenzione, protezione e restauro sui beni costituenti patrimonio della Fondazione  rientrano tra quelli che danno diritto all'agevolazione in parola; ­       
    • la Fondazione rientra tra gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di  cui  al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  con  la  conseguente  possibilità, per i soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro finalizzate a sostenere la Fondazione, di fruire dell'Art bonus.

    Le Entrate dopo un riepilogo delle regole dell'art bonus ricordano che, come precisato nella circolare 31 luglio 2014, n. 24/E, il credito d'imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:

    • interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; ­     
    • sostegno degli istituti e  dei  luoghi  della  cultura di  ''appartenenza pubblica'' (come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), delle fondazioni lirico­-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico­-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione; ­   
    • realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo; ­     
    • realizzazione  di  interventi  di  restauro,  protezione  e  manutenzione  di  beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso. 

    Con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura che ha affermato che la Fondazione è riconducibile al novero delle persone giuridiche di diritto pubblico non economico. 

    L'ente, infatti, presenta i seguenti caratteri: 

    • risulta istituito per disposizione legislativa; 
    • è sottoposto al controllo della Corte dei Conti; 
    • è soggetto alla vigilanza di un comitato i cui componenti sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Cultura, dal Ministero dell'Interno e dal Presidente della Regione
    • inoltre, la fondazione gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica. 

    In ragione della ricorrenza in concreto delle richiamate caratteristiche e della finalità istituzionale dell'ente (valorizzazione  degli istituti  e  luoghi  della  cultura costituenti il proprio patrimonio), la Fondazione rientra nel novero degli istituti o luoghi della cultura di cui all'articolo 101 d.lgs. n. 42 del 2004.

    In conclusione sono ammesse all'Art bonus le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione, protezione e restauro del patrimonio pubblico vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione

    Sulla  base  del  citato  parere,  si  possono  ritenere  ammissibili  all'agevolazione fiscale Art bonus i contributi a sostegno dell'attività di  manutenzione, protezione e restauro del patrimonio della Fondazione istante.

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Commercialisti/Consulenti del lavoro: firmato protocollo d’intesa sulla formazione

    Con un comunicato stampa di ieri 21 giugno il CNDCEC informa della firma del Protocollo d'intesa da parte dei Presidenti degli Ordini professionali di Commercialisti e Consulenti del lavoro a tema formazione continua obbligatoria.

    La firma è avvenuta durante l'incontro con i rappresentanti di Governo per un confronto sulla riforma fiscale, vediamo i dettagli.

    L’incontro, tenutosi presso il Palazzo dei Gruppi Parlamentari, organizzato dai Consigli Nazionali dei due Ordini professionali, alla presenza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, e del Viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, è stata anche l’occasione per rimarcare l’unità tra le due Categorie, capaci di fare rete per proporre al legislatore soluzioni che possano rendere più competitivo il Paese. 

    In particolare, i consulenti del lavoro hanno espresso un giudizio globalmente positivo sul D.L. n. 48/2023 (cd. “Decreto Lavoro”), definito un provvedimento che mira alla semplificazione e dotato di visione strategica, come dimostrano le misure di inclusione sociale introdotte a tutela delle fasce deboli e incentrate su percorsi di accompagnamento al lavoro e alla formazione. 

    I Commercialisti hanno confermato il giudizio ampiamente positivo sulla Delega fiscale, vista come una decisiva opportunità di cambiamento che punta a rilanciare l’attrattività del Paese grazie ad una semplificazione e una diversa declinazione del rapporto fisco-contribuenti.

    Viene sottolineato come nella riforma fiscale si privilegi il confronto ex ante al controllo ex post, attribuendo anche un ruolo centrale alle professioni ordinistiche.

    In merito invece al Protocollo Commercialisti/Consulenti del lavoro viene specificato che con la firma le Parti s’impegnano a organizzare in cooperazione attività formative destinate agli iscritti e a dar vita a un Osservatorio per lo studio e l’analisi di aspetti legati alla normativa fiscale e giuslavoristica, con reciproco riconoscimento dei crediti.

    Soddisfazione è stata espressa da Rosario De Luca Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che ha affermato: “In qualità anche di Presidente del Comitato Unitario delle Professioni, non posso che essere felice di questa iniziativa. Gli Ordini professionali devono seguire un percorso unitario e realizzare iniziative condivise – come quella che ha portato alla legge sull’equo compenso e all’evento di oggi – per poter coadiuvare gli organi istituzionali sui temi di loro competenza, trasmettendo il proprio valore sociale”

    Il presidente dei commercialisti, Elbano de Nuccio ha sottolineato in aggiunta come: “la reciprocità della formazione prevista nel protocollo punta ad agevolare i percorsi formativi dei nostri colleghi. Serve una formazione di qualità ma anche più sostenibile e conciliabile con gli impegni lavorativi”.  sottolineando inoltre che il protocollo è un esempio importante di dialogo e condivisione tra diversi Ordini professionali, che rafforza l’incisività della nostra azione comune. 

    Scarica qui il Protocollo Commercialisti/Consulenti del lavoro per ulteriori approfondimenti.

  • Enti no-profit

    Modelli standard statuti Reti terzo settore: il ministero pubblica i primi 3

    Il Ministero del lavoro pubblica i decreti direttoriali di approvazione, ai sensi dell'art. 47 comma 5 del CTS, dei modelli standard di statuto predisposti dalle Reti associative, in particolare di associazioni di promozione sociale di seguito elencate, a uso degli enti a esse aderenti:

    • Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d'Italia APS
      1. Decreto direttoriale 108 del 15.06.2023 di approvazione
      2. Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale (word e pdf) proposto dalla rete associativa Unpli – Unione Nazionale Pro Loco d'Italia APS.
    • CSI – Centro Sportivo Italiano
      1. Decreto direttoriale 106 del 12.06.2023 di approvazione
      2. Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale (word e pdf) proposto dalla rete associativa CSI – Centro Sportivo Italiano.
    • AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport
      1. Decreto direttoriale 104 del 07.06.2023 di approvazione
      2. Modello standard di statuto per associazioni di promozione sociale (word e pdf) proposto dalla rete associativa AICS – Associazione Italiana Cultura e Sport.

    Scarica qui tutti i Modelli standard di Statuto

    Ricordiamo che con avviso pubblico n 34/5549 del 2 maggio della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, indirizzato alle reti associative iscritte nella sezione e) del RUNTS, si forniscono le indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della approvazione ministeriale.

    Viene specificato come, l'utilizzo di statuti conformi ai modelli standard approvati, da parte degli enti aderenti alle reti, consente a questi ultimi di beneficiare di termini procedimentali ridotti per l'iscrizione al RUNTS, in quanto l'ufficio del RUNTS competente per territorio deve soltanto verificare la regolarità formale della documentazione presentata, e poi procede entro 30 giorni a iscrivere l'ente nel RUNTS.  Sinteticamente l'avviso specifica che, le istanze di approvazione dei modelli standard:

    • compilate utilizzando l'apposita modulistica scaricabile qui (Istanza di approvazione),
    • devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale della rete associativa,
    • e corredate del modello standard di statuto che si intende sottoporre all'approvazione ministeriale (in formato word e pdf). 
    • vanno trasmesse – esclusivamente tramite PEC – al seguente indirizzo: [email protected] 

    L'avviso in oggetto specifica che l’articolo 47 del decreto legislativo n. 117 del 2017, ai commi 3 e 4, stabilisce in via ordinaria in 60 giorni il termine per la conclusione del procedimento di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). 

    Tale termine, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, può essere ridotto a 30 giorni, qualora lo statuto dell’ente venga redatto in conformità ad un modello standard tipizzato, predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce ed approvato con decreto del Direttore Generale competente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; in tale ipotesi l'ufficio del RUNTS procedente è tenuto soltanto a verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

    Alla luce della richiamata disposizione, l'avviso in oggetto destinato alle reti associative, fornisce le indicazioni per la presentazione dei modelli standard di statuto da esse predisposti, ai fini della suddetta approvazione ministeriale e conseguente riduzione dei termini di iscrizione al RUNTS.

    Gli enti interessati possono pertanto sottoporre all’approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i modelli standard di statuto, di cui all’articolo 47, comma 5 del Codice del Terzo settore.

    Si specifica infine che i modelli standard di statuto, approvati con decreto direttoriale, saranno pubblicati all’interno della sezione “Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese” del sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per le finalità di cui al citato articolo 47, comma 5 del Codice. 

  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    ACE e sostitutiva Siiq: i codici tributo dalle Entrate per versare dopo i controlli

    Con Risoluzione n 29 del 20 giugno le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

    Si tratta in particolare dei codici tributo per versare una quota e non il totale della somma dovuta in relazione:

    • al credito d’imposta Ace e all’imposta sostitutiva sui redditi e Irap relativa alle Siiq, 
    • emersa in seguito ai controlli automatici effettuati dall’Amministrazione finanziaria (articolo 36-bis Dpr n. 600/1973).

    Per agevolare i contribuenti ad individuare l’esatta codifica, nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (prima colonna), è riportato il codice tributo già istituito (seconda colonna), utilizzato per il versamento spontaneo

    Ti consigliamo Ace ordinaria e Ace innovativa 2022 – Breve riassunto operativo con le regole di funzionamento dell'ACE ordinaria e innovativa.

    Per le regole operative dei codici tributo si rimanda alla lettura della risoluzione 29/2023 in oggetto

    Allegati:
  • Bollo e concessioni governative

    Imposta di bollo virtuale: cosa fare se versata in eccesso

    Con Risposta a interpello n 350 del 19 maggio 2023 le Entrate chiariscono un caso di riliquidazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, ai sensi degli articoli 15 e 15-bis, del d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642, con versamento in eccesso e sinteticamente affermano che non è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva poiché nel caso di specie sono scaduti i termini.

    Vediamo come recuperare i maggiori importi versati.

    L'Istante chiede di conoscere la corretta procedura da seguire per emendare una dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (di seguito anche "d.P.R. n. 642/72") che il contribuente riscontri non corretta, dopo la scadenza del termine ultimo per l'invio. 

    In particolare, chiede di conoscere come vada operativamente gestito il caso in cui la correzione dell'errore determini un maggior credito/minor debito in capo al contribuente e quale sia la corretta procedura per recuperare quanto indebitamente versato. 

    Le entrate ricordano che l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che l'imposta di bollo può essere assolta in modo virtuale, su richiesta degli interessati, per determinati atti e documenti, definiti con appositi decreti ministeriali (decreti 7 giugno 1973, 25 luglio 1975, 31 ottobre 1981, 10 febbraio 1988 e 24 maggio 2012).

    In particolare, il soggetto interessato deve chiedere una preventiva autorizzazione all'Ufficio competente, presentando apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta, contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che potranno essere emessi e ricevuti durante l'anno.

    A partire dall'anno solare che segue il primo periodo di operatività del pagamento in modo virtuale, il soggetto autorizzato, alle previste scadenze, presenta all'Ufficio una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo. 

    Sulla base dei dati indicati in tale dichiarazione, l'Ufficio, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione definitiva a consuntivo dell'imposta dovuta per l'anno precedente, imputando la differenza a debito o a credito alla rata bimestrale scadente a febbraio o a quella successiva.

    La liquidazione definitiva, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione a eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta come base per la liquidazione provvisoria per l'anno in corso

    Ciò premesso, la soluzione ai quesiti posti dall'Istante impone di definire chiaramente i confini e i termini della possibilità di presentare una "dichiarazione sostitutiva", come esposto dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, richiamate dallo stesso Istante. 

    Occorre preliminarmente precisare che, come evidenziato diversamente da quanto indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello dichiarativo allegate al Provvedimento del 17 dicembre 2015, quelle attualmente in vigore, emanate con Provvedimento del 25 settembre 2019, non prevedono un termine ultimo entro il quale inviare detta dichiarazione sostitutiva. 

    Le istruzioni chiariscono, infatti, che la dichiarazione sostitutiva, con "cui si intende rettificare o integrare una dichiarazione dello stesso tipo già presentata", "sostituisce integralmente la precedente dichiarazione inviata" senza precisare, come invece effettuato nelle precedenti versioni del modello, che la stessa deve essere presentata "prima della scadenza del termine di presentazione della dichiarazione consuntiva"

    Pur riconoscendo la portata generale della disciplina sul ravvedimento operoso (articolo 13 del Decreto Legislativo 472/1997 come modificato dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190 – legge di stabilità 2015), che opera nello specifico ambito sanzionatorio, comportando un affievolimento delle misure punitive applicabili a fronte delle violazioni amministrative tributarie, e pur condividendo che per effetto di tale disciplina si deve ritenere applicabile, anche ai fini dell'imposta di bollo assolta virtualmente, la possibilità di correggere errori o omissioni che hanno determinato un minore debito d'imposta attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva entro il termine di decadenza dell'azione accertativa (cfr. al riguardo quanto chiarito nella Circolare 16/E del 14 aprile 2015 a proposito dell'omessa presentazione della dichiarazione di conguaglio), tuttavia il richiamo alla suddetta normativa non appare conferente nell'ipotesi in cui il contribuente intenda correggere, con il medesimo strumento, eventuali errori o omissioni commessi a proprio danno. 

    La disciplina della dichiarazione integrativa a "favore", contenuta negli artt. 2, comma 8, e 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322, nella formulazione vigente a seguito dell'emanazione dell'articolo 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 è infatti applicabile, esclusivamente, alle dichiarazioni presentate ai fini 

    • (i) delle imposte sui redditi, 
    • (ii) dell'imposta regionale sulle attività produttive, 
    • (iii) dei sostituti d'imposta e
    • (iv) dell'imposta sul valore aggiunto. 

    La predetta elencazione riveste carattere tassativo.

    Ne deriva che, in assenza di una previsione normativa specifica, la disciplina della dichiarazione integrativa a favore non può trovare applicazione ai fini dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale

    Per quanto attiene alle modalità di recupero dell'imposta di bollo corrisposta dall'istante per l'annualità 2021, si ritiene che gli importi versati possano essere chiesti a rimborso mediante apposita istanza, da presentarsi ai sensi dell'articolo 37 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. 

    Detta imposta non può invece essere compensata con i versamenti dell'imposta di bollo da effettuare nel 2022. 

    Le previsioni recate dall'articolo 15, comma 6, e 15-bis del d.P.R. n. 642/72, richiamate dall'Istante, sono volte a disciplinare specifiche ipotesi (credito risultante dalla dichiarazione annuale e versamento dell'acconto dell'imposta di bollo) in cui l'imposta versata può essere scomputata dai versamenti dell'imposta di bollo da effettuare e, pertanto, la loro applicazione non può essere estesa, in via interpretativa, a fattispecie differenti, come quella oggetto di esame nel presente interpello (in senso conforme si veda quanto chiarito nella Risoluzione n. 84/E del 16 settembre 2014).

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