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Credito zone logistiche semplificate: il codice tributo per F24
Con Risoluzione n 25 del 24 maggio viene istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone logistiche semplificate, di cui all’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Ricordiamo che esse godono di agevolazioni fiscali proprie e delle agevolazioni fiscali previste per le ZES.
L’articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede benefici fiscali e altre agevolazioni e semplificazioni in favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che operano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS).
Il comma 64 del citato articolo 1 estende a tali imprese la possibilità di fruire delle agevolazioni e semplificazioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 previste per le ZES Zone economiche semplificateVisto il rinvio operato dal predetto comma 64, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 giugno 2022 sono state definite le modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito in parola, prevedendo l’utilizzo del modello approvato con precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 e successive modifiche.
Il credito d'imposta di cui si tratta è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 è istituito il seguente codice tributo:- “6859” denominato “credito d’imposta investimenti ZLS – articolo 1, commi da 61 a 65-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”
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Fondo AGRICAT: le domande di risarcimento per danni all’agricoltura in un clic
Con un comunicato del 22 maggio ISMEA istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, informa del fatto che, le imprese agricole che hanno subito danni catastrofali alle produzioni vegetali causati da alluvione, gelo o siccità, possono presentare le denunce di danno collegandosi al portale www.fondoagricat.it, attivo nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) .
Si specifica che il Fondo mutualistico nazionale AgriCat fornisce una copertura di base per i rischi catastrofali meteoclimatici con adesione automatica per tutte le aziende beneficiarie dei pagamenti diretti PAC.
Nello stesso comunicato ISMEA sottolinea che, le manifestazioni di interesse alle denunce di danno presentate nei giorni scorsi dovranno essere finalizzate con la presentazione di una denuncia di danno sul portale.
AgriCat: che cos'è
Ricordiamo che, AgriCat è il Fondo Mutualistico Nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole, istituito con la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 e gestito dalla società AGRI-CAT S.r.l..
In particolare, è uno strumento previsto dal Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (intervento SRF04) e finalizzato all'erogazione di indennità in favore degli agricoltori partecipanti al Fondo che abbiano subito un danno alle proprie coltivazioni in conseguenza di un evento catastrofale da alluvione, gelo o brina, siccità.
Risarcimento danni agricoltura: domande sulla Piattaforma AgriCat
La Piattaforma My AgriCat è lo strumento che, in caso di danni alle produzioni agricole causati da eventi catastrofali meteoclimatici, consente agli agricoltori di presentare una denuncia per l'intervento del Fondo AgriCat con una procedura semplice, guidata e totalmente digitalizzata.
Come specificato sul sito AgriCat, la Piattaforma è integrata nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e a esso direttamente interconnessa.
Per avere accesso alle indennità del Fondo AgriCat, in seguito a un evento catastrofale, gli agricoltori, in modo diretto o tramite i propri Centri di Assistenza Agricola (CAA), dovranno presentare, tramite la Piattaforma My AgriCat, una denuncia di sinistro per danni causati alle produzioni agricole dagli eventi gelo o brina, siccità, e alluvione.
Questa rappresenta l'unica modalità prevista per accedere alle indennità del Fondo AgriCat.
Accedi qui al sito del Fondo Agricat con tutte le regole per aderire
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Ristoro ai Comuni per minor gettito da canone unico patrimoniale invio dati entro il 30.06
Con un comunicato del 22 maggio il Dipartimento delle finanze informa della ulteriore proroga per la trasmissione dei dati relativi alle minori entrate per l’applicazione dell'esenzione dal canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
In particolare, i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – che non hanno ancora trasmesso i dati relativi alle minori entrate per l’applicazione dell’esenzione dal canone unico patrimoniale (CUP) – possono ancora trasmetterli entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, vale a dire entro il 20 giugno 2023.Scarica qui:
Lo stesso comunicato delle Finanze ricorda che i dati in questione:
- sono necessari per l’erogazione del ristoro del minor gettito del CUP registrato negli anni 2021 e 2022 (art. 17-ter del D. L. n. 183 del 2020);
- devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il modello di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2022, (G.U. n. 148 del 27 giugno 2022), che si pubblica unitamente alle istruzioni. Il modello, debitamente compilato in formato elaborabile, deve essere trasmesso esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [email protected]
L'art 1 del DM 9 giugno 2022 specificava quanto segue:
"In attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro dell’interno del 14 agosto 2019 e del decreto del Direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, richiamati dall’articolo 17-ter, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comunicano le minori entrate del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all’articolo 1, comma 816 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (d’ora in poi denominati CUP)."
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ZFU Sisma Centro Italia: domande di agevolazione fiscale entro il 24 maggio 2023
Con Circolare del 31 marzo il MIMIT fissa le regole per le agevolazioni in favore:
- delle imprese
- dei titolari di reddito di lavoro autonomo
- localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 nei comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
Ricordiamo che le istanze potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 24 maggio 2023, esclusivamente tramite procedura informatica all'indirizzo:
http://agevolazionidgiai.invitalia.it/.
Si pubblicano chiarimenti in merito alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sullo stanziamento per l’annualità 2023 previsto dall’articolo 1, comma 746, della legge 29 novembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023)
Ricordiamo che la legge di bilancio 2023 ha modificato l’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50. Alla luce di tali modifiche, le esenzioni di cui all’articolo 46, finora riconosciute e non fruite per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, sono estese anche per il 2023.
Per la concessione delle agevolazioni nella zona franca urbana sono disponibili le risorse stanziate, per l’annualità 2023 pari, al netto degli oneri per la gestione degli interventi, a euro 58.800.000,00.
Zone ZFU Centro Italia bando 2023: i beneficiari e gli esclusi
Possono beneficiare delle nuove agevolazioni:
- le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo,
- regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2021,
- già beneficiari delle agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero.
Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:
- svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016;
- alla data di pubblicazione della presente circolare, hanno fruito delle predette agevolazioni in misura inferiore o uguale al 30% (trenta percento) dell’aiuto complessivamente ottenuto;
- alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, del decreto-legge 50/2017.
Attenzione al fatto che ai fini dell’accesso alle nuove agevolazioni, i soggetti interessati devono confermare, in sede di presentazione dell’istanza il mantenimento dei pertinenti requisiti di cui alle circolari attuative n. 99473 del 4 agosto 2017, n. 144220 del 5 marzo 2018, n. 243317 del 6 giugno 2019, n. 100050 del 29 marzo 2021 e n. 120680 del 28 marzo 2022, già dichiarati in occasione dei precedenti bandi, così come eventualmente variati o aggiornati per effetto di comunicazioni di variazione trasmesse al Ministero e da questo approvate.
Zone ZFU Centro Italia bando 2023: presenta la domanda
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 2 maggio 2023 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2023:
- Scarica qui il modello
- tramite la procedura informatica che prevede l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi, ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell’impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa, ovvero ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Il rappresentante legale dell’impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica.
Accedi qui al sito MIMIT per ulteriori dettagli
Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come quelle presentate con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno prese in considerazione dal Ministero.
Si evidenzia che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.
Ai fini dell’attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.
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Agevolazioni PMI Mezzogiorno: 400 ML in arrivo
Con un avviso del 19 maggio il MIMIT informa della firma da parte del Ministro Adolfo Urso del decreto che istituisce un nuovo bando per rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI dei territori delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).
Dalle parole dello stesso Ministro si evince l'obiettivo dello stanziamento: “Con lo stanziamento di questi nuovi fondi intendiamo sostenere gli investimenti, realizzati dalle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, in progetti innovativi in grado di assicurare una crescita sostenibile e un più forte risparmio energetico. Temi sempre più urgenti anche alla luce del raggiungimento di obiettivi climatici e ambientali non più rinviabili.”
Il decreto prevede lo stanziamento di 400 milioni di euro dal Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027” (PN RIC 2021-2027).
Viene specificato che, obiettivo della misura è sostenere il processo di transizione delle piccole e medie imprese nelle regioni del Mezzogiorno mediante l’incentivazione di investimenti imprenditoriali innovativi, che facciano ampio ricorso alle tecnologie digitali, secondo il Piano Transizione 4.0.
Agevolazioni PMI Mezzogiorno: i progetti finanziabili con 400 ML
Il Ministero anticipa che, per avere accesso all’incentivo i progetti presentati dovranno prevedere l’utilizzo di tecnologie abilitanti (per esempio cloud, realtà virtuale) destinati:
- all’ampliamento della capacità produttiva,
- alla diversificazione della produzione,
- alla realizzazione di nuovi prodotti,
- o alla modifica del processo di produzione già esistente o alla realizzazione una nuova unità produttiva.
Ai fini della valutazione della finanziabilità, sono riconosciuti significativi anche i punteggi premiali per:
- i progetti aventi ad oggetto l’efficientamento energetico dell’impresa e che consentano un risparmio energetico almeno pari al 5%, nonché per quelli finalizzati a introdurre nel processo produttivo soluzioni legate all’economia circolare.
- i progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici individuati dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020,
- ovvero per le PMI che abbiano aderito ad un sistema di gestione ambientale o di efficienza energetica o che siano in possesso di una certificazione ambientale di prodotto.
Nuovo bando per PMI Mezzogiorno: requisiti dei progetti
Si sottolinea che, i progetti dovranno prevedere spese ammissibili
- non inferiori complessivamente a euro 750.000,00,
- non superiori a euro 5.000.000,00,
- ed essere realizzati nelle regioni del Mezzogiorno.
L’incentivo pubblico potrà coprire fino al 75% dalle spese ritenute ammissibili con un’agevolazione articolata in un contributo e in un finanziamento agevolato. A breve le regole attuative.
Leggi anche: Agevolazioni PMI: investimenti sostenibili 4.0
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Avviso di accertamento contraddittorio: è considerato nullo, vediamo perché
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 13620 del 17 maggio statuisce che l'avviso di accertamento non può essere supportato da una motivazione contraddittoria poiché va garantita al contribuente la certezza degli elementi a fondamento delle ragioni della pretesa.
L'accertamento basato su motivazione contrastante è nullo.
Viene specificato che: "Questa Corte, in proposito, ha più volte evidenziato che l'avviso di accertamento non può essere supportato da motivazione contraddittoria, poiché in tal caso esso non consente al contribuente di avere certezza degli elementi fondanti le ragioni della pretesa; e ha specificato che tale vizio si configura anche laddove vengano indicate ragioni concorrenti ma contraddistinte da assoluta eterogeneità e, come tali, inidonee a fungere da complessivo presupposto della pretese".
Avviso di accertamento nullo se contraddittorio: vediamo perché
Vediamo nel dettaglio gli elementi della Ordinanza n.13620/2023 con la quale la Cassazione ha accolto le ragioni di una società che si era opposta ad alcuni atti impositivi dei quali aveva lamentato la contraddittorietà della motivazione.
Nella decisione viene ammessa la possibilità che un atto impositivo sia fondato su motivazioni concorrenti, utilizzate nell'ottica di una complessiva connotazione della condotta del contribuente posta a monte della pretesa.
Tuttavia è necessario che il ricorso ad una pluralità di ragioni non contrasti con l'esigenza di rispettare il vincolo funzionale della motivazione.
La motivazione dell'atto impositivo ha la funzione di salvaguardare le garanzie di ragionevolezza, imparzialità e proporzionalità dell'azione dell'Amministrazione, volte a loro volta al rispetto delle esigenze di razionalità e non arbitrarietà del potere discrezionale, riconosciute dalla Costituzione.
La motivazione dell'atto, inoltre, è strumentale, alla comprensione del percorso decisionale dell'autorità, ai fini della impugnazione dell'atto stesso.
La motivazione dell'attoinoltre è rilevante anche per il giudice dell'eventuale ulteriore contenzioso sullo stesso e ne costituisce il principale elemento decisionale.
L'Ordinanza in argomento ha ricordato infine che: "è stato così chiaramente affermato che l'avviso di accertamento è affetto da nullità laddove sia fondato su motivi d'imposizione distinti ed inconciliabili, in quanto, rispondendo la motivazione alla duplice esigenza di rispettare i principi d'informazione e collaborazione, già fissati dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, specificamente in materia fiscale, dall'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, non è legittimo l'intento dell'Amministrazione di formulare una motivazione contraddittoria con funzione di "riserva", sia perché la pretesa impositiva per essere conforme a legge può basarsi su elementi concorrenti, ma non su presupposti fattuali contrastanti, sia perché l'alternatività delle ragioni giustificatrici della pretesa, lasciando l'Amministrazione arbitra di scegliere nel corso della procedura contenziosa, quella che più le convenga secondo le circostanze, espone la controparte ad un esercizio difensivo difficile o talora impossibile".
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Imprese agricole: via ai finanziamenti per progetti di raccolta legname
Viene pubblicato sul sito del MASAF Ministero dell'agricoltura il bando 2023 del 12 maggio con le regole per presentare domande di finanziamento per progetti di raccolta legname.
A far data dal 12 maggio, di avvenuta pubblicazione del bando, decorrono i 45 giorni entro i quali poter presentare le relative domande.
Nel dettaglio si tratta dei una selezione di progetti relativi alla attività di raccolta di legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare di cui al decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 153055 del 13 marzo 2023.
Il bando definisce le modalità per il finanziamento di progetti, anche di formazione e comunicazione, relativi alle attività di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene, con la finalità di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l’autoconsumo, nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale.
Nel rispetto delle procedure e delle modalità attuative fissate dal Decreto, il presente Bando individua le tipologie di azioni, l’ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei Soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità dei progetti, le spese ammissibili, la forma e le intensità delle agevolazioni, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione, nonché le modalità di concessione e di erogazione del finanziamento e di rendicontazione delle spese.
Ogni progetto approvato può ottenere un finanziamento massimo ammissibile di 50.000 euro.
Progetti raccolta legname: i beneficiari
Possono presentare domanda di accesso al finanziamento:
- a) gli imprenditori agricoli, di cui all’articolo 2135 c.c., e gli imprenditori forestali, di cui al comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, singoli o associati, in cooperativa, anche in rete tra loro, e i lavoratori agricoli, anche pensionati;
- b) le organizzazioni agricole e le associazioni datoriali, di categoria, ambientaliste riconosciute ai sensi della normativa vigente quali coordinatori di iniziative che coinvolgano i soggetti di cui al punto a), per le finalità di cui all’articolo 2 del Decreto
Progetti raccolta legname: caratteristiche dell'attività
I progetti devono interessare le aree di cui all’articolo 2, comma 2 del Decreto e avere ad oggetto una o entrambe le seguenti tipologie di azioni:
a) Attività di raccolta del legname;
b) Attività di formazione e comunicazione.
Ciascun soggetto partecipa a un solo progetto sia in forma singola che associata.
Nel caso in cui il progetto preveda attività di raccolta del legname, questa deve riguardare esclusivamente il legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene. È, pertanto, escluso il taglio, abbattimento, danneggiamento e/o sradicamento di piante vive, secche o deperienti in piedi o adagiate, ma ancora radicate.
La raccolta del legname depositato naturalmente dovrà essere eseguita in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti di terzi.
Durante l’esecuzione della raccolta del legname, l’eventuale accatastamento del materiale dovrà avvenire senza impedire il normale deflusso delle acque e senza ostacolare le aree prossime ai corsi d'acqua esposte a possibili fenomeni di esondazione.
Progetti raccolta legname: spese ammissibili
Sono ammissibili al finanziamento le spese coerenti e direttamente funzionali alla realizzazione del progetto.
I costi di eventuali garanzie, anche fidejussorie, non rientrano tra le spese ammissibili.
Il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili, purché riconosciute in fase di rendicontazione tra quelle effettivamente sostenute e rendicontate, compresa una quota di spese generali non superiore al 5%.
Progetti raccolta legname: le domande
La domanda diretta ad ottenere il finanziamento è redatta utilizzando tassativamente il modello di cui all’Allegato 1 del presente Bando e deve essere corredata delle informazioni richieste negli Allegati 2 e 3 del presente Bando, nonché di ogni utile elemento di conoscenza delle attività previste, sotto il profilo organizzativo e finanziario, ai fini della valutazione.
La domanda di finanziamento, sottoscritta digitalmente dal Soggetto proponente o dal rappresentante legale, deve essere inviata con la relativa documentazione entro e non oltre il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Bando, a decorrere cioè dal 12 maggio, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione generale dell’economia montana e delle foreste – Ufficio Difor I, all’indirizzo PEC: [email protected]