• Locazione immobili

    Il risarcimento del danno da anticipata cessazione della locazione

    Il canone di locazione è il corrispettivo, versato dal locatario al locatore, per il godimento del bene preso in locazione, di solito un immobile.

    Situazione non frequente è quella in cui il contratto di locazione viene risolto anticipatamente, rispetto alla sua naturale conclusione, per inadempimento del conduttore.

    Nel momento in cui il contratto viene risolto, il bene locato torna nella disponibilità del locatore.

    Se è pacifico che il locatario debba versare al locatore i canoni di locazione maturati fino al giorno in cui il bene locato torna nella disponibilità del proprietario, ugualmente pacifico non è il corretto trattamento di un eventuale maggior danno subito dal locatore.

    Il punto sotto osservazione è appunto se, nella situazione in esame, un danno effettivamente c’è e, nell’eventualità, come questo possa essere quantizzato

    Infatti, se da un lato, con la risoluzione anticipata del contratto, viene lesa la legittima aspettativa del locatore di ricevere i canoni di affitto fino al termine del contratto, è anche vero che, nel momento in cui il bene torna nella disponibilità di questi, il canone per la privatizzazione del diritto non sarebbe dovuto.

    Infatti, l’interesse che si valuta di tutelare non è il diritto alla percezione dei canoni non maturati, che non c’è, ma il risarcimento del danno derivante dal recesso anticipato.

    In questo contesto, si sono contrapposte due diverse linee di pensiero sul tema:

    • secondo un primo orientamento, una volta anticipatamente risolto il contratto, nulla dovrebbe essere dovuto al locatore, in conseguenza del fatto che il mancato percepimento dei canoni di locazione non rappresenta un danno subito, ma un mancato guadagno (fa eccezione il caso in cui lo stato in cui l’immobile viene lasciato non permette un corretto godimento del bene, motivo per cui sarebbero dovuti i canoni di locazioni anche per il tempo necessario al ripristino dello stato originario del bene);
    • secondo diversa linea di pensiero, invece, il locatore, in caso di recesso anticipato del contratto di locazione, avrebbe diritto a percepire i canoni di locazione fino al giorno del reperimento di un nuovo conduttore.

    La linea interpretativa oggi prevalente si pone in posizione di compromesso tra le due posizioni, ammettendo la possibilità che il locatore subisca un danno e che, in conseguenza di ciò, abbia diritto ad un risarcimento; ma l’ammontare del risarcimento dovrebbe essere deciso dal giudice in base alle circostanze del caso concreto.

    Questa maniera di approcciarsi alla questione tiene conto della differenza tra “danno evento”, che si concretizza nel mancato percepimento dei canoni di locazione in conseguenza del recesso, e “danno conseguenza”, rappresentato dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’evento (il recesso anticipato); e tiene anche conto del fatto che il danno risarcibile è quello derivante dal “danno conseguenza”.

    Di ciò si è occupata in modo analitico l’ordinanza interlocutoria numero 31276 della Corte di Cassazione, pubblicata il 9 novembre 2023, la quale a riguardo precisa anche che il conduttore è tenuto in base all’articolo 1591 a corrispondere, a titolo risarcitorio, il canone convenuto fino alla restituzione”, ma resta “il margine, come è noto salvaguardato dalla norma, del «maggior danno»”.

    Quello che deve essere chiarito, spiegano i giudici di legittimità, è se nel maggior danno contemplato dall’articolo 1591 del Codice civile possa rientrare il “danno conseguenza” prima esposto, oppure no. 

    Per fare ciò la Corte di Cassazione rimanda la questione alle Sezioni Unite che, decidendo, scioglieranno definitivamente i nodi di una questione dai notevoli risvolti pratici.

  • Risparmio energetico

    Asseverazione congruità spese sostituzione infissi: quando va emessa

    Con Risposta a interpello n 1 del 5 gennaio le entrate chiariscono, relativamente alle spese da superbonus, quando emettere l'attestazione della congruità delle spese in base ai prezzari vigenti– articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

    Nel dettaglio si evidenzia che la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione ai sensi dell'allegato A del citato decreto ministeriale 6 agosto 2020, debba essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data. 

    Nel caso di specie l'istante è un  ''condominio  minimo''  composto  da  n. 5 unità  immobiliari, unitamente agli  altri proprietari e comodatari, ha deliberato e incaricato una ditta edile di effettuare interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 cd. Superbonus) con conseguente presentazione della CILAS in data 15 aprile 2022. 

    Si intende sostituire le finestre e persiane ''ad arco'' dell'intero edificio con il mantenimento della stessa forma e che, al momento della firma del contratto di appalto avvenuto ad aprile 2022, il prezzario della Regione non contemplava tale tipologia di infisso e, pertanto, è stato utilizzato il prezzario della ''vicina'' Regione edizione 2021 che, invece, la prevedeva. 

    L'Istante fa presente che la sostituzione delle finestre e persiane è attualmente in corso e che, nel frattempo, la Regione X ha aggiornato il prezzario includendovi anche i prezzi riferiti alla sostituzione delle persiane e delle finestre ''ad arco''.

    Con  documentazione  integrativa  l'Istante  ha  specificato  che  per  l'intervento complessivo prospettato è stato completato il primo SAL, in data 2 maggio 2023, e che il secondo e ultimo SAL, nel quale confluirà anche l'intervento trainato di sostituzione delle finestre e persiane, è in corso.

    Lo stesso ha altresì esplicitato che i condomini hanno optato per l'applicazione del cd. ''sconto in fattura''. 

    Ciò premesso, l'Istante chiede quale prezzario deve essere utilizzato per la verifica della congruità dei prezzi prevista dall'articolo 119, comma 13, del decreto legge n. 34 del 2020 visto che anche la propria regione nel frattempo lo ha pubblicato.

    Le entrate specificano che con riferimento alla detrazione da Superbonus si  prevede che, ai fini della fruizione diretta dell'agevolazione  o dell'opzione  di  cui  all'articolo  121  del medesimo  decreto,  per  gli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato articolo 119, «i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3­ ter dell'articolo 14 del decreto­legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati». 

    Il successivo comma 13­bis stabilisce che «L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. 

    L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione. 

    Ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a), nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022».

    Tra altro, la circolare n. 23/E del 2022 precisa che «Come previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (con il quale è stato adottato il Regolamento recante: ''Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione''), lo ''Stato Avanzamento Lavori'' ''riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli  acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci''». 

    Pertanto, si ritiene che la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione ai sensi dell'allegato A del citato decreto ministeriale 6 agosto 2020, debba essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data. 

    Viene anche specificato che, come chiarito nelle circolari 8 agosto 2020, n. 24/E e 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento. 

    In caso di sconto ''integrale'' in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

    Concludendo, nel caso di specie, il tecnico abilitato incaricato dall'Istante di attestare la congruità delle spese relative all'intervento ''trainato'', di sostituzione delle persiane e degli infissi, nel rispetto di ogni altro adempimento previsto dalla normativa e  non  oggetto  del  presente interpello, deve fare riferimento al  prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa nel senso sopra precisato.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Interpelli a pagamento: il costo varia al variare del tipo di contribuente

    Viene pubblicato in GU n. 2 del 3 gennaio il Decreto legislativo n 219 del 30 dicembre 2023 in attuazione della Riforma Fiscale con modifiche allo statuto del contribuente.

    In particolare, in merito alle annunciate novità sugli interpelli a pagamento vediamo i dettagli dall'art 1 del Dlgs n 219.

    Riforma Fiscale: in arrivo 6 tipi di interpelli a pagamento

    Si prevede di modificare l'art 11 dello statuto del contribuente (Legge n 212/2000) prevedendo quanto segue.

    1.  Il  contribuente  può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una  risposta  riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:

    1. a) applicazione delle disposizioni  tributarie,  quando  vi  sono condizioni   di   obiettiva   incertezza    sulla    loro    corretta interpretazione;
    2. b)  corretta  qualificazione  di  fattispecie  alla  luce   delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
    3. c) disciplina dell'abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
    4. d)  disapplicazione   di   disposizioni   tributarie   che,   per contrastare comportamenti elusivi,  limitano  deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o  altre  posizioni  soggettive  del  contribuente altrimenti   ammesse   dall'ordinamento   tributario,   fornendo   la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti  elusivi non possono verificarsi;
    5. e) sussistenza delle condizioni  e  valutazione  della  idoneita' degli elementi probatori richiesti  dalla  legge  per  l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge;
    6. f) sussistenza delle condizioni  e  valutazione  della  idoneita' degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini  dell'articolo 24-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917.

    L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 è riservato  ai soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e  ai  soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

    La presentazione dell'istanza di  interpello è  in  ogni  caso subordinata al versamento di un contributo,  destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione  sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della  particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.

    Agli effetti del comma 1, non ricorrono condizioni di  obiettiva incertezza quando l'amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi  o  risoluzioni,  la  soluzione  per  fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente.

    L'amministrazione finanziaria, ferma  la  facoltà di  chiedere documentazione integrativa da  produrre  secondo  le modalità e  i termini di cui all'articolo 4 del decreto  legislativo  24  settembre 2015, n. 156, risponde alle istanze  di  interpello  nel termine  di novanta giorni che, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni volta che e' obbligatorio chiedere  un parere  preventivo  ad altra amministrazione. 

    Se il parere non è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, l'amministrazione risponde comunque  all'istanza  di interpello. Il termine per la risposta che cade il sabato o un giorno festivo e'  senz'altro  prorogato  al  primo  giorno  successivo  non festivo.  

    La  risposta,  scritta  e  motivata,  vincola  ogni organo dell'amministrazione  finanziaria  con  esclusivo  riferimento   alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non  e'  comunicata  al  contribuente  entro il  termine previsto,  il  silenzio  equivale  a condivisione  della   soluzione prospettata dal contribuente da parte dell'amministrazione. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta  alla istanza di interpello si estendono ai  comportamenti  successivi  del contribuente riconducibili  alla fattispecie già  oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da  parte dell'amministrazione con valenza  esclusivamente  per  gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

    La presentazione della istanza di interpello  non  incide  sulle scadenze previste dalle norme tributarie  nè sulla decorrenza  dei termini di decadenza e non comporta interruzione  o  sospensione  dei termini di prescrizione.

    La risposta alla istanza di interpello non e' impugnabile.

    Le disposizioni  di  cui  all'articolo  32,  quarto  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e all'articolo 52, quinto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione  nel  corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.

    Rifroma fiscale: riepiloghiamo i principi generali per gli interpelli

    L’articolo 4 del Disegno di legge delega per la riforma fiscale, stabilisce che il Governo, osservi una serie di principi e criteri direttivi per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento alla disciplina del diritto di interpello.

    Al fine di rivedere la disciplina degli interpelli, si prevede quanto segue:

    • si fissa come principio quello di promuovere la riduzione del ricorso all'istituto dell'interpello incrementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, creando una casistica delle fattispecie di abuso tenendo conto delle proposte pervenute attraverso pubbliche consultazioni;
    • i provvedimenti interpretativi di cui sopra siano elaborati anche a seguito di interlocuzioni con ordini professionali, con enti di categoria e con altri soggetti;
    • si indica come principio di delega quello di rafforzare i divieti di presentazione degli interpelli, che saranno ammessi solo per questioni che non trovano soluzione nei documenti interpretativi emanati;
    • si fissa come principio applicabile alle persone fisiche e ai contribuenti di minori dimensioni, la limitazione dell’interpello ai casi nei quali non sia possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida;
    • il Governo debba subordinare la presentazione di interpelli al versamento di un contributo. Il gettito derivante dai versamenti in esame è espressamente destinato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle Agenzie fiscali.
  • Canone Rai 2026

    Canone RAI 2024: importi da pagare per vecchi e nuovi abbonamenti

    Con Risoluzione n 1 del 4 gennaio 2024 le Entrate riepilogano le regole e gli importi per il pagamento del Canone RAI 2024.

    Ricordiamo che l’articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, Legge di bilancio 2024, ha stabilito che “La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all’articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.”.
    Pertanto, nelle tabelle che seguono sono indicati i nuovi importi del canone dovuto per l’anno 2024 per le varie casistiche, in sostituzione delle corrispondenti tabelle contenute nella circolare n. 45/E del 30 dicembre 2016, a cui si rinvia per quanto non previsto dalla presente risoluzione.

    Canone RAI 2024: importi vecchi e nuovi abbonamenti

    In particolare, nelle tabelle seguenti sono indicati l’importo del canone complessivo per

    • il rinnovo degli abbonamenti (tabella 1) 
    • e per i nuovi abbonamenti (tabella 2),

    per l’anno 2024.

    Tabella 1. Importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti uso privato 

    Periodicità pagamento Canone complessivo
    Annuale 70
    Semestrale 35.73
    Trimestrale 18.62

    Tabella 2. Importo del canone per i nuovi abbonamenti uso privato

    Periodo Canone complessivo
    Gennaio-giugno 35.73
    Febbraio-giugno 30.13
    Marzo-giugno 24.53
    Aprile-giugno 18.93
    Maggio-giugno 13.32
    Giugno 7.73
    Gennaio-dicembre 70.00
    Febbraio-dicembre 65.75
    Marzo-dicembre 60.15
    Aprile-dicembre 54.55
    Maggio-dicembre 48.94
    Giugno-dicembre 43.35
    Luglio-dicembre 34.74
    Agosto-dicembre 32.14
    Settembre-dicembre 26.54
    Ottorbre-dicembre 20.94
    Novembre-dicembre 15.33
    Dicembre 9.74

    Attenzione, per l’importo delle rate da addebitare ai titolari di utenza elettrica residenziale, per:

    • le utenze già attive al 1° gennaio 2024 (tabella 3) 
    • le nuove attivazioni che avverranno nel corso del 2024 (tabella 4), in funzione del mese di attivazione, 

    si rimanda alle altre tabelle contenute sulla risolzione n 1 in oggetto.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Autotutela obbligatoria 2024: novità dalla Riforma Fiscale

    In GU n 2 del 3 gennaio il Decreto Legislativo con Modifiche allo Statuto del Contribuente

    Nel dettaglio, il Decreto Legislativo con l'art 10 quater e quinquies disciplina l'istituto dell'autotutela obbligatoria e facoltativa per l'Amministrazione Finanziaria.

    Autotutela obbligatoria: novità 2024

    Secondo le novità previste dal Decreto legislativo di prima attuazione della riforma fiscale, in merito alla autotutela obbligatoria il comme 10 quater rubricato Esercizio del potere di autotutela obbligatoria) si prevede che:

    • l'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: 
      • a) errore di persona; 
      • b) errore di calcolo; 
      • c) errore sull'individuazione del tributo; 
      • d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria; 
      • e) errore sul presupposto d'imposta; 
      • f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti; 
      • g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza. 
    • l'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione;
    • con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo. 

    Autotutela facoltativa: novità 2024

    Con l'art 10-quinquies rubricato Esercizio del potere di autotutela facoltativa si prevede che:

    • fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
    • si applica il comma 3 dell'articolo 10-quater.
  • Agricoltura

    Impianti di rinnovabili: proroga al 2024 della garanzia ISMEA

    Con decisione C(2023) 9090 final del 18 dicembre 2023, la Commissione europea ha autorizzato la proroga della durata dei regimi di aiuto SA.103166 e SA.108084, relativi alle Garanzia GR8 e U35.
    Con un comunicato, ISMES fa presente che le domande di garanzia potranno essere inoltrate, per il tramite dei soggetti finanziatori, attraverso i portali dedicati fino al giorno venerdì 7 giugno 2024, fatta eccezione, in relazione alle sole garanzie GR8, per i finanziamenti di importo superiore a 150.000,00 euro per i quali, considerata la necessità di espletare le verifiche ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre il giorno venerdì 24 maggio 2024. 

    Restano ferme tutte le altre indicazioni fornite con le precedenti circolari.    

    Garanzia ISMEA GR8:  che cos'è

    La nuova garanzia GR8 ISMEA destinata alle PMI agricole e della pesca che intendono realizzare impianti per la produzione di energie rinnovabili:

    • è rilasciata in via automatica, 
    • copre per il 100% i prestiti di importo non superiore a 250 mila euro, di durata fino a 8 anni, incluso preammortamento, 
    • è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA.

    Le domande di garanzia possono essere inoltrate per il tramite dei soggetti finanziatori attraverso il relativo portale.

    GR8 ISMEA: la nuova garanzia per le PMI per produrre energie rinnovabili

    Ricordiamo che la piattaforma ISMEA per le domande a GR8 la garanzia per impianti di rinnovabili delle PMI era stata annunciata nel mese di settembre e con Circolare n 3 del 4 agosto ISMEA ha dettato le regole.

    Il nuovo strumento è stato introdotto dal decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 e opera nell'ambito del nuovo regime di aiuto SA.108084 (2023/N) autorizzato il 31 luglio 2023 dalla Commissione europea.

    Accedi qui al sito dedicato

    Garanzia GR8 ISMEA: chi può richiederla

    Possono presentare domanda di garanzia GR8:

    • le micro piccole e medie imprese,
    • colpite dal grave turbamento dell'economia causato dall'aggressione russa all'ucraina,
    • regolarmente iscritti al registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola ovvero impresa ittica,
    • che dichiarano di aver registrato un aumento dei costi per energia nel corso del 2022 rispetto al 2021.

    Invece, NON possono accedere alla misura le imprese con esposizioni classificate come sofferenza ai sensi della disciplina bancaria:

    • con esposizioni classificate come sofferenze,
    • che presentano nei confronti delle banche esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute o sconfinamenti deteriorati,
    • che abbiano a carico protesti procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli
    • rientranti tra quelle che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla commissione europea,
    • che si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà,
    • imprese soggette a sanzioni adottati dall'unione.

    Garanzia GR8 ISMEA: presenta la domanda

    Le domande di garanzia devono essere inoltrate per il tramite dei soggetti finanziatori attraverso il portale che ISEMA messo a disposizione.

    Attenzione al fatto che la procedura di caricamento delle richieste di garanzia prevede due fasi principali:

    1. la prima di prenotazione durante la quale richiesto di allegare la modulistica firma dell'impresa,
    2. la seconda di comunicazione dell'erogazione. 

    Successivamente alla prenotazione, ISMEA effettuate le verifiche di competenza, in caso di esito positivo comunica al soggetto finanziatore e all'impresa l'avvenuta concessione dell'aiuto ed entro 90 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione il soggetto finanziatore deve comunicare l'avvenuta erogazione di almeno il 25% dell'importo del finanziamento garantito attraverso il il portale GR8 Ismea

    Gli impianti devono essere completati e risultare operativi entro 24 mesi dalla data di concessione dell'aiuto ed entro tale data è il soggetto finanziatore deve completare l'erogazione il modello di autodichiarazione "mod.gr 8" da utilizzare per la richiesta sarà reso disponibile nel mese di settembre nella sezione garanzie e assicurazioni del sito di ISMEA

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Canone RAI: scende a 70 euro nel 2024

    Con la Legge di Bilancio 2024tra le novità in vigore dal 1 gennaio vi è quella  della diminuzione del Canone Rai 2024.

    Vediamo i dettagli.

    Canone RAI 2024: a quanto ammonta e per cosa si paga

    L'importo del canone per l'intero anno 2023 è stato pari a 90 euro, la legge di bilancio 2024 prevede che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato, è rideterminata in 70 euro per l’anno 2024.
    Inoltre per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell’ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del made in Italy di ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzione interne, radiotelevisive e multimediali, è riconosciuto alla società un contributo pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024. 

    Si ricorda che il R.D.L. 246/1938 (L. 88/1938: art. 1) ha disposto che è obbligato al pagamento del canone di abbonamento chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni. 

    Trattandosi di un’imposta sulla detenzione dell’apparecchio, il canone deve essere pagato indipendentemente dall’uso del televisore o dalla scelta delle emittenti televisive su cui sintonizzarsi.

    Il canone assume due forme:

    • il canone per uso privato (ordinario) – oggetto della disposizione qui in commento – è dovuto da chi detiene apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 2 e ss.).
    • il canone c.d. speciale è, invece, dovuto per radioaudizioni effettuate in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare (R.D.L. 246/1938-L. 88/1938: art. 27; R.D.L.  1917/1925-L. 562/1926: art. 10, secondo comma).

    Fino all’anno 2015 l’ammontare sia del canone per uso privato che del canone speciale sono stati determinati con decreto ministeriale.

    A partire dal 2016 (L. 208/2015: art. 1, commi 152 e ss.) l’importo del canone per uso privato è stato fissato direttamente in via legislativa. 

    L’art. 8, comma 1, della legge di bilancio 2024, come anticipato, limitatamente all’anno 2024 riduce da 90 a 70 il canone per uso privato.

    Ricordiamo inoltre che, con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).

    In sintesi, devono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.

    Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone.

    Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).

    Canone RAI 2023: come si paga

    Attendendo eventuali aggiornamenti per le modialità di pgamento riepiloghiamo le regole per l'anno 2023.

    Per l'anno 2023 l'importo del canone di abbonamento alla televisione per uso privato ammontava a euro 90 (art.1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n.145, art.1 comma 89).

    Il pagamento avviene mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche in dieci rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno.

    Se nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale il canone deve essere versato con il modello F24 entro il 31 gennaio 2022.

    Il modello F24 deve essere utilizzato per il pagamento del canone anche da parte dei cittadini per i quali la fornitura di energia elettrica avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (vedi elenco allegato al decreto del 13 maggio 2016, n. 94).

    Il canone può essere pagato anche con addebito sulla pensione: per poter pagare il canone TV direttamente con addebito sulla pensione, è necessario farne richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15 novembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce l’abbonamento. 

    L’agevolazione riguarda tutti i cittadini, titolari di abbonamento alla televisione, con un reddito di pensione, percepito nell’anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro.

    Le modalità di presentazione della domanda sono stabilite da ciascun ente, che provvederà poi a comunicare al pensionato l’esito della domanda e, in caso affermativo, a certificare successivamente che l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.