• Attualità

    Agenzia Entrate: recapiti e contatti validi dal 22 aprile

    Da lunedì prossimo, 22 aprile, cambiano i numeri per chiamare il call center dell’Agenzia da telefono cellulare e dall’estero. 

    Resterà invece invariato il numero verde che si può comporre da telefono fisso (800.90.96.96).

    Vediamo tutte le novità.

    Agenzia Entrate: recapiti e contatti validi dal 22 aprile

    Da lunedì prossimo, 22 aprile per parlare col Fisco si potrà chiamare:

    • da telefono cellulare il numero 06.97.61.76.89 (che sostituisce il numero 06.96.66.89.07),
    • da fuori Italia il numero 06.45.47.04.68  (che prende il posto dello 06.96.66.89.33).

    I nuovi numeri di telefono saranno attivi da lunedì 22 aprile sia per le chiamate in ingresso che per quelle in uscita per il servizio di richiamata da parte di un operatore (call back).

    L’Agenzia sta già comunicando la novità con un apposito messaggio vocale agli utenti del call center durante il tempo d’attesa per parlare con un funzionario. 

    Anche nei prossimi mesi, chi continuerà a utilizzare i vecchi recapiti telefonici sarà informato con un messaggio vocale sui nuovi numeri da digitare.

    Il call center dell’Agenzia, assistenza e informazioni al telefono è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, eccetto i giorni festivi, per fornire informazioni e assistenza fiscale su:

    • novità, 
    • scadenze,
    • rimborsi o comunicazioni di irregolarità.

    Inoltre, con orario dalle 9 alle 13, il call center risponde anche a quesiti in materia catastale (quest’ultimo servizio è disponibile per chi chiama da tutti i distretti telefonici del territorio nazionale, ad eccezione della Valle d'Aosta e della provincia di Bolzano, per quali si consiglia di rivolgersi alle Direzioni provinciali o Uffici provinciali-Territorio competenti).

    Per chi chiama il call center è raccomandato di tenere a portata di mano il codice fiscale, che viene richiesto dal sistema vocale o che, in caso di mancato riconoscimento, sarà richiesto dall'operatore al momento in cui la telefonata verrà presa in carico.

    Il costo delle chiamate da cellulare e dall’estero è a pagamento secondo il piano tariffario del proprio operatore telefonico, mentre da rete fissa il servizio è gratuito.

    Tutte le informazioni sono disponibili nell’area tematica del sito dell’Agenzia Contatti e assistenza – Assistenza fiscale

    Quando il traffico telefonico è intenso, per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo prima di poter parlare con l'operatore, il sistema propone automaticamente la prenotazione di richiamata ("call back"). 

    In questo modo è possibile essere contattati telefonicamente, compatibilmente con le disponibilità, nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera. Il servizio di "call back" è prenotabile anche online.

  • Versamenti delle Imposte

    Codice tributo flat tax incrementale

    Con Risoluzione n 21 del 18 aprile le Entrate istituiscono il codice tributo per il versamento, mediante modello F24,
    dell’imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, Flat tax incrementale, (Articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

    Istruzioni per pagare la flat tax imcrementale

    Con la risoluzione in oggetto viene istituito il codice tributo "1731" per la Flat tax incrementale.
    Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede, alle condizioni ivi indicate, per il solo anno 2023, che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.
    Tanto premesso, al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento, mediante modello F24, della citata imposta sostitutiva, si istituisce il seguente codice tributo: 

    • “1731” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali – Flat tax incrementale – Art. 1, commi da 55 a 57, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”

    Si evidenzia che la flat tax incrementale non incide sugli acconti 2024 che, quindi, devono essere calcolati (e versati) con le regole ordinarie. 

    Il comma 57 della legge 197/2022, considerato che la flat tax incrementale trova applicazione solo per il 2023, prevede espressamente che nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’Irpef e delle addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni in materia di flat tax incrementale.

    Ricordiamo che la tassa di cui si tratta consiste nell’applicazione di una imposta sostitutiva del 15% sugli incrementi di reddito 2023 rispetto al reddito più elevato del triennio precedente e al netto di una franchigia del 5%.

    Sul reddito eccedente, differenza tra il reddito dell’anno e quello sottoposto alla flat tax, si applicheranno l’IRPEF e addizionali con le regole ordinarie. 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito ZES e credito Mezzogiorno non cumulabili

    Con Risposta n 94 del 19 aprile le Entrate chiariscono che il credito ZES e il credito mezzogiorno sono la stessa agevolazione e la prima è un potenziamento della seconda, vediamo maggiori dettagli sul chiarimento e riepiloghiamo con tabella e requisiti delle due agevolazioni.

    Credito ZES e credito Mezzogiorno non cumulabili: chiarimenti ADE

    Nell'ambito della propria attività, la Società istante riferisce per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 in impianti, attrezzature e macchinari di aver già fruito del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208  ''Credito d'imposta Mezzogiorno''), nella misura del 35%, relativa alle medie imprese.
    Inoltre, la Società evidenza che ''[t]enuto conto che in relazione alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti sopra menzionati ubicati all'interno del territorio del Piano di sviluppo strategico delle Zone Economiche Speciali Sicilia Orientale, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 91 del 20 giugno 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 3 agosto 2017 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 12 del 25 gennaio 2018 è riconosciuto un ulteriore credito d'imposta per gli investimenti realizzati nelle ZES e nelle ZLS'' […].
    La Società sostanzialmente chiede se per gli investimenti effettuati nel corso del 2023 (per i quali la stessa Società ha già usufruito del Credito d'imposta Mezzogiorno) possa beneficiare anche (i.e., ''in aggiunta'') del Credito d'imposta ZES e, in caso affermativo, le condizioni di tale cumulo.

    Le entrate evidenziano che le due misure di favore:

    • il Credito d'imposta ZES:  ''[i] n relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti […]''
    • il Credito d'imposta Mezzogiorno: in relazione agli investimenti effettuati nel corso del 2023 il comma 98 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (articolo modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197) stabilisce che ''alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022 2027, fino al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014 2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre
      2016 […]'' (sottolineatura aggiunta). Il successivo comma 101 dispone che ''[i]l credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione''.

    non possono  tra loro ritenersi cumulabili poiché non costituiscono due distinte agevolazioni fiscali, ma piuttosto rappresentano un'unica agevolazione, diversamente modulata in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione delle relative disposizioni sono effettuati.

    Ecco una sintesi dei requisiti principali per il Credito d'Imposta ZES e il Credito d'Imposta Mezzogiorno:

    Criterio

    Credito d'Imposta ZES

    Credito d'Imposta Mezzogiorno

    Area Geografica

    Zone Economiche Speciali (ZES), aree geograficamente delimitate e identificate, includendo aree portuali secondo regolamento UE.

    Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo nelle zone assistite secondo direttive UE.

    Tipologia di Investimenti

    Investimenti in impianti, attrezzature, macchinari, terreni, e immobili strumentali agli investimenti fino al 31 dicembre 2023.

    Investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite, fino al 31 dicembre 2023.

    Intensità e Limiti di Aiuto

    Limite massimo di 100 milioni di euro per progetto di investimento, secondo le compatibilità con il credito Mezzogiorno.

    Limiti di 3 milioni di euro per piccole imprese, 10 milioni per medie imprese, e 15 milioni per grandi imprese per progetto.

    Cumulabilità

    Non cumulabile con il Credito d'Imposta Mezzogiorno per gli stessi costi. Considerato un potenziamento del Credito Mezzogiorno.

    Cumulabile con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato per gli stessi costi, rispettando i limiti di intensità degli aiuti UE.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Dichiarazione IVA 2024: invio entro il 30 aprile

    La dichiarazione IVA 2024 deve essere inviata dal 1 febbraio al 30 aprile prossimo. 

    A tal fine, le Entrate, con distinti provvedimenti, hanno approvato il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche necessari.

    Con Provvedimento n 19397 del 26 gennaio vengono approvate le specifiche tecniche (Allegato A) per l'invio del Modello Iva 2024.

    Con Provvedimento n 8230 del 15 gennaio vengono approvati modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno 2023, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

    I modelli dovranno essere presentati, esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalità:

    • a) direttamente dal dichiarante; 
    • b) tramite un intermediario; 
    • c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato); 
    • d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

    e si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica. 

    Modello IVA 2024: come è composto

    Nel dettaglio con il provvedimento sono approvati i seguenti modelli IVA, con le relative istruzioni:

    • a) Modello IVA/2024 composto da
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
      • i quadri VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
    • b) Modello IVA BASE/2024 composto da: 
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
      • i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

    Modello IVA 2024: le regole di quest'anno

    Come specifica anche l'Agenzia i modelli IVA sono stati ritoccati in linea con le modifiche normative e per semplificarne la compilazione.

    Si evidenzia che si rende disponibile una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale da riservare ai contribuenti che nel corso dell’anno hanno determinato l’imposta secondo le regole generali previste dalla disciplina Iva, viene approvato il Modello Iva Base/2024 che può essere utilizzato in alternativa al Modello Iva/2024.
    Il provvedimento in oggetto annuncia però che, con un successivo provvedimento saranno approvate le specifiche tecniche per la trasmissione delle dichiarazioni. 

    Il modello di dichiarazione annuale IVA 2024 deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione IVA per l’anno di imposta 2023.

    La dichiarazione IVA deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 aprile 2024.

    Il servizio telematico, dopo l’invio del modello, replica con un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione per l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che in assenza di errori conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

    Modello IVA 2024: alcune novità

    In base al nuovo modello, sono rimodulati i righi dei quadri VE e VF, mentre nel quadro VO è stata introdotta la possibilità, per le imprese oleoturistiche, di revocare l’opzione per la determinazione della detrazione Iva e del reddito nei modi ordinari.

    In dettaglio, nella sezione 3, rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.

    La casella 1 deve essere barrata dai soggetti esercenti l’attività oleoturistica, che hanno optato per la detrazione dell’IVA e per la determinazione del reddito nei modi ordinari e comunicano quindi di non avvalersi della determinazione forfetaria dell’imposta. Attenzione al fatto che, l’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.

    La casella 2 deve essere barrata per comunicare la revoca dell’opzione.

    Viene eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanate a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

    Nel quadro VE sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4 dove vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%, conseguentemente sono stati rinumerati i righi successive.

    È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5%. 

    Leggi ancheIVA agricoltura: i nuovi quadri VE e VF nel Modello 2024.

    Si rimanda al modello IVA 2024 per tutte le altre novità.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2024: 88 gli indici revisionati dal MEF

    Pubbicato in GU n 88 del 15 aprile il Decreto MEF del 18 marzo con la revisione di 88 ISA da utilizzare per il periodo di imposta 2023 dichiarazione dei redditi 2024.

    Ricordiamo che con Provvedimento dell'Agenzia del 28.02.2024 n. 68629, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2023

    ISA 2024: 88 gli indici revisionati dal MEF

    Con il Decreto MEF del 18 marzo è stato approvato l’aggiornamento di 88 indici sintetici di affidabilità fiscale che rappresentano le evoluzioni di altrettanti indici già approvati con decreto del 21 marzo 2022.

    Tali indici, la cui revisione è stata effettuata sulla base del programma delle elaborazioni degli Isa applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023 approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio 2023 sono:

    • 2 indici afferenti le attività dell’agricoltura, 
    • 31 le attività del commercio,
    • 18 indici le attività professionali, 
    • 24 per l’area dei servizi
    • 15 relativi al comparto delle manifatture.

    Viene specificato che i contribuenti interessati dall’applicazione degli Isa revisionati dovranno utilizzarli già dalla prossima dichiarazione dei redditi 2024 per ricevere il giudizio di affidabilità fiscale correlato ai benefici premiali (ai sensi del comma 11 dell'art 8 bis del DL n 50/2017)

    Viene precisato anche chela revisione è stata effettuata attingendo a diverse fonti informative per un d’imposta dal 2014 al 2021.

    Pertanto è possibile valutare anche gli effetti della crisi economica e dei mercati conseguente ai mutamenti del quadro economico nazionale e internazionale.

    Tuttavia, gli Isa approvati e i restanti 87 già in vigore, dovranno essere integrati con le misure straordinarie in corso di elaborazione per tener conto delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime e dell’andamento dei tassi di interesse.

    Nel prossimo decreto di modifica in applicazione per il periodo di imposta 2023, previsto entro la fine di aprile, in base a quanto prevede l’articolo articolo 9 bis, comma 2, del Dl n. 50/2017, dovranno essere definite le suddette misure.

    Nel decreto pubblicato, sono state confermate anche per il 2023 le cause di esclusione dalla applicazione degli Isa già presenti sin dal primo periodo d’imposta di applicazione.

    Infatti, oltre ai casi individuati al comma 6 dell’articolo 9-bis, del Dl n. 50/2017, (inizio e cessazione attività, periodo di non normale svolgimento dell’attività), gli indici appena approvati non sono applicabili nei confronti:

    • dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro,
    • dei contribuenti che si avvalgono dei regimi forfetari,
    • dei contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività prevalenti, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati,
    • delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi,
    • dei soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo Iva di cui al Titolo V-bis del decreto Iva.

    Allegati:
  • Bilancio

    Deposito Bilanci 2023: diritti e bolli da pagare

    La Guida 2024 Unioncamere per il deposito bilanci 2023 campagna 2024, tra l'altro, contiene gli importi per diritti di segreteria e bollo da corrispondere per il suddetto deposito.

    Nel capitolo 3 del documento al punto 3.1 vengono evidenziati i diritti e bolli per il deposito di:

    • bilanci ordinari,
    • bilanci abbreviati,
    • bilanci delle microimprese.

    Per gli altri importi di deposito bilanci si rimanda alla lettura integrale del capitolo 3.

    Deposito Bilanci 2023: diritti e bolli da pagare

    Ai sensi degli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. il bilancio va depositato entro 30 giorni dalla data del verbale di approvazione.

    A tale fine con il servizio di deposito delle CCAA, occorre versare:

    • diritti di segreteria: 
      • € 62,40, esente se start-up innovativa o incubatore certificato. Tale esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start up innovativa o di incubatore certificato, e dura comunque non oltre il quinto anno dalla costituzione per la start up innovativa e non oltre il quinto anno dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese per l’incubatore certificato; 
      • € 32,40 per le cooperative sociali dalla data di iscrizione nella sezione MU con categoria CSO dell’Albo nazionale cooperative. 
    • imposta di bollo: 
      • € 65,00, esente se start-up innovativa, incubatore certificato o PMI innovativa. Tale esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l’acquisizione della qualifica di start up innovativa, di incubatore certificato o di PMI innovativa, e dura comunque non oltre il quinto anno dalla costituzione per la start up innovativa e non oltre il quinto anno dall’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese per l’incubatore certificato e per la PMI innovativa; cooperative sociali esenti dalla  Manuale operativo per il deposito dei bilanci al registro delle imprese anno 2024          

    Viene anche precisato che, i documenti da presentare sono i seguenti:

    • n. 1 copia del bilancio composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario (obbligatorio per il solo bilancio ordinario) e Nota Integrativa (esclusi i bilanci delle micro-imprese – art. 2435-ter c.c.); il bilancio deve essere comparato con quello dell’anno precedente;  
    • n. 1 Relazione sulla Gestione, tale relazione è un allegato obbligatorio del bilancio ordinario (non necessaria per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese, ai sensi degli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c.);  
    • n. 1 Verbale di assemblea (o del Consiglio di Sorveglianza) che ha approvato il bilancio, oppure, nel caso di decisione adottata mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto (art. 2479 c.c.), Verbale della deliberazione di approvazione del bilancio redatto dagli amministratori; 
    • n. 1 Relazione del Collegio Sindacale (ove esistente) o Relazione unitaria di controllo societario del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti;  
    • n. 1 Relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti (se diverso dal Collegio Sindacale).  

    Nel capitolo 5 della stessa guida delle camere di commercio si precisa che:

    • l’importo dei diritti di segreteria è pari a € 62,40 per via telematica, € 92,40 per deposito effettuato mediante supporto informatico digitale, comprensivo di € 2,40 per il contributo al finanziamento dell’Organismo italiano di contabilità OIC;
    • l’importo relativo all’imposta di bollo è pari a € 65,00. 

    Attenzione al fatto che i depositi a rettifica di bilanci già depositati sono soggetti agli ordinari diritti di segreteria (€ 62,40) e all’imposta di bollo (€ 65,00). 

    La rettifica degli elenchi soci già iscritti è soggetta al diritto di segreteria (€ 30,00) e all’imposta di bollo (€ 65,00). 

    Per tutti gli altri importi di deposito bilanci si rimanda alla lettura intergrale del capitolo 3 della guida di unioncamere

  • Agricoltura

    Autoimprenditorialità agricoltura: le regole per gli aiuti 2024

    Pubblicato in GU n 86 del 12 aprile il DM 23 febbraio con Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura. Si tratta in particolare dlle misure previste dal decreto  legislativo  21 aprile  2000,  n. 185, recante «Incentivi   all'autoimprenditorialità  e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della  legge  17 maggio  1999, n. 144 con soggetto gestore della misura ISMEA che gestirà l'istruttoria delle domande.

    Autoimprenditorialità in agricoltura: i beneficiari degli aiuti 2024

    Con il decreto si individuano i beneficiari delle agevolazioni previste dall'art.  10,  comma  1,  del  decreto legislativo n 185/2000 e in praticolare, gli aiuti si applicano:

    • a) alle microimprese e piccole  e  medie  imprese  come  definite nell'allegato I del regolamento UE n 2472/2022, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella  conduzione  di  un'intera  azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola  ai  sensi  dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione  e  che  presentino  progetti  per  lo sviluppo o  il  consolidamento dell'azienda  oggetto  del  subentro, attraverso  iniziative  nei  settori   della   produzione   e   della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
      • i. essere costituite da non piu' di  sei  mesi  dalla  data  di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
      • ii. esercitare esclusivamente  l'attivita'  agricola  ai  sensi dell'art. 2135 del codice civile;
      • iii. essere amministrate e  condotte  da  un  giovane  di  eta' compresa  tra  i  18  ed  i  41  anni  non compiuti  alla  data   di presentazione della  domanda  o  da  una  donna,  in  possesso  della qualifica di imprenditore agricolo  professionale  o  di  coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data  di  delibera  di  ammissione  alle  agevolazioni, ovvero, nel caso di societa', essere composte,  per  oltre  la  meta' delle  quote  di  partecipazione,   ed   amministrate,   da   giovani imprenditori agricoli di eta' compresa tra i  18  e  i  41  anni  non compiuti alla data di presentazione della domanda  o  da  donne,  in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o  di coltivatore diretto come risultante  dall'iscrizione  nella  gestione previdenziale agricola alla  data  di  delibera  di ammissione  alle agevolazioni;
      •  iv. essere gia' subentrate, anche a titolo successorio, da  non piu' di sei mesi alla data  di  presentazione  della  domanda,  nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro  tre mesi dalla  data  della  delibera  di  ammissione  alle  agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;
              v. avere sede operativa nel territorio nazionale;
    • b) alle micro-imprese e piccole e medie  imprese,  come  definite nell'allegato I del  regolamento,  che  presentino  progetti  per  lo sviluppo  o  il  consolidamento  di  iniziative  nei  settori   della produzione e della trasformazione e commercializzazione  di  prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in  possesso  dei requisiti di cui al comma 1, lettera  a),  punti  ii,  iii  e  v  del presente articolo da almeno due anni. 

    Autoimprenditorialità in agricoltura: le regole per gli aiuti 2024

    Il decreto specifica che per la realizzazione dei progetti:

    • sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del  periodo di preammortamento e di importo non superiore  al sessanta per cento della spesa ammissibile, 
    • nonche' un contributo a fondo  perduto  fino al trentacinque percento della spesa ammissibile. 

    Per le  iniziative nel settore della produzione  agricola  il  mutuo  agevolato  ha  una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non  superiore  a quindici anni.
    I  progetti  finanziabili non  possono  prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

    • a) miglioramento del rendimento e  della  sostenibilita'  globale dell'azienda agricola, in  particolare  mediante  una  riduzione  dei costi di produzione o  il  miglioramento  e  la  riconversione  della produzione;
    • b) miglioramento  dell'ambiente  naturale,  delle  condizioni  di igiene o del benessere  degli  animali,  purche'  non  si  tratti  di investimento  realizzato  per  conformarsi  alle  norme   dell'Unione europea;
    • c) realizzazione e miglioramento  delle  infrastrutture  connesse allo    sviluppo,    all'adeguamento    ed    alla   modernizzazione dell'agricoltura,  compresi  l'accesso  ai   terreni   agricoli,   la ricomposizione e  il  riassetto  fondiari, l'efficienza  energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;
    • d) contributo alla mitigazione e all'adattamento  ai  cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle  emissioni  di  gas  a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio,  nonche' promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
    • e) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle  risorse naturali come  l'acqua,  il  suolo  e  l'aria,  anche  attraverso  la riduzione della dipendenza chimica;
    • f) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversita', migliorare i servizi  ecosistemici  e  preservare  gli habitat  e i paesaggi.

    I progetti non  possono  essere  avviati  prima  della  data  di presentazione della domanda per la concessione delle agevolazioni.

    Autoimprenditorialità in agricoltura: spese ammissibili 2024

    Per  la  realizzazione  del  progetto  sono  ammissibili  alle agevolazioni le seguenti spese:

    • a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
    • b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
    •  c) opere edilizie per la costruzione ed il miglioramento di  beni immobili;
    • d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
    • e) acquisto di  macchinari  ed  attrezzature  nuovi  di  fabbrica compresi impianti ed allacciamenti;
    • f)  servizi  di  progettazione  quali  onorari   di   architetti, ingegneri e consulenti connessi alle spese di cui alle lettere b e c;
    • g) beni pluriennali come  costi  di  acquisto  e  di  sviluppo  o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e  soluzioni  simili  e acquisizione  di  brevetti,  licenze,  diritti  d'autore   e   marchi commerciali, acquisto di piante pluriennali;
    • h) per  il  settore  della  produzione  agricola  primaria,  sono inoltre ammissibili:
      • i. i  costi  per  investimenti  non  produttivi  connessi  agli obiettivi specifici  di  carattere  ambientale  e  climatico  di  cui all'art. 3, comma 2, lettere d), e) e f), del presente decreto;
      • ii. i costi per  investimenti  in  materia  di  irrigazione,  a condizione che siano rispettate le condizioni  di  cui all'art.  14, paragrafo 6, lettera f) del regolamento e che, nel bacino idrografico in  cui  vengono  realizzati  gli  investimenti,  sia  assicurato  un contributo destinato al recupero dei  costi  dei  servizi  idrici  da parte  del settore  agricolo,  cosi'  come  previsto  dall'art.   9, paragrafo  1,  secondo  comma,  primo   trattino,   della   direttiva 2000/60/CE, tenendo  conto  delle  conseguenze  sociali,  ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche  e  climatiche della regione o delle regioni interessate;
      • iii. i costi per investimenti legati alla produzione, a livello dell'azienda agricola, di energia da fonti rinnovabili, a  condizione che gli impianti di produzione mirano solo a soddisfare il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacita' produttiva non supera il consumo medio annuo combinato  di  energia  termica  ed  elettrica dell'azienda agricola,  compreso  quello  familiare.  La  vendita  di energia elettrica alla rete e' consentita purche' sia  rispettato  il limite  di   autoconsumo   medio   annuale.   Gli   investimenti   in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o  producono  energia  devono  rispettare   le   norme   minime   per l'efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale.

    I costi relativi allo studio di fattibilita' di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono ammissibili nella misura del  due per cento  del  valore  complessivo  dell'investimento   da   realizzare; inoltre, la somma dei costi relativi allo studio  di  fattibilita' e degli altri costi generali di cui  alla  lettera  f)  del  precedente comma 1, e' ammissibile complessivamente entro il limite del  dodici per cento dell'investimento da realizzare.

    I costi relativi alle spese di cui alle lettere b), c) e d)  del precedente comma  1  sono  ammissibili  nella  misura  del cinquanta percento del valore complessivo dell'investimento da realizzare.

    I costi  relativi  a  opere  agronomiche  e  di  miglioramento fondiario sono ammissibili per i  soli  progetti  nel  settore  della produzione agricola primaria.

    Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e  della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni e' ammissibile  solo  in misura non superiore al dieci per cento dei costi ammissibili  totali dell'intervento da realizzare.
    La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione  non  deve essere superiore al  cento  per  cento  della  capacita' produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
    Non sono ammissibili i costi sostenuti per la costruzione  o  la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente  connessi con l'attivita' prevista dal progetto.
    Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per:

    • a) acquisto di diritti all'aiuto;
    • b) acquisto e impianto di piante annuali;
    • c) lavori di drenaggio;
    • d) acquisto di animali.

    Gli  investimenti  per  la  produzione  primaria   e   per   la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, che richiedono una valutazione d'impatto  ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE  del Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 13 dicembre 2011, sono ammissibili solo se il  progetto di investimento sia  stato oggetto  di  tale  valutazione  ed  abbia ricevuto l'autorizzazione  prima  della  data  di  concessione  degli aiuti.

    Non saranno concessi  aiuti  per  investimenti  realizzati  per conformarsi alle norme dell'Unione europea. I  beni  di investimento agevolabili  devono  essere  nuovi  di  fabbrica.  Non  sono  inoltre considerati costi ammissibili:

    • a. il capitale circolante;
    • b. il cablaggio per reti di dati al  di  fuori  della  proprieta' privata;
    • c. i costi di sostituzione di  beni  preesistenti,  i  lavori  in economia, e le spese per l'I.V.A.

    Non  sono  ammessi  investimenti  per  impianti  legati   alla produzione  di  biocarburanti  e  investimenti  in  impianti  la  cui finalita' principale e' la produzione di elettricita' a partire dalla biomassa nonche' in impianti per la produzione di bioenergia.

    Autoimprenditorialità in agricoltura: le domande 2024

    Il decreto prevede che le domande di ammissione alle agevolazioni  devono  indicare  il nome  e  le  dimensioni dell'impresa,  specificando  il   requisito soggettivo di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  a),  punto  3  del presente  decreto, la descrizione  e  l'ubicazione  del   progetto, l'elenco  delle  spese  ammissibili  e  l'importo  del  finanziamento necessario per la  realizzazione  del  progetto  e  devono   essere presentate a ISMEA secondo le  modalita'  indicate  nelle  istruzioni applicative di cui al successivo art. 14.
    Sulla base delle informazioni  contenute  nella  domanda,  ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal  presente  decreto,  nonche'  la  sostenibilita'  finanziaria  ed economica dell'iniziativa.
    Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA puo' utilizzare informazioni aggiuntive  acquisite  presso  le Camere  di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini  professionali  e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
    Il  procedimento  istruttorio  deve  essere  concluso  entro  il termine di sei mesi dalla data di ricevimento  della  domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta. 

    Allegati: