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Spese servizi interpretariato non udenti: detraibilità 2024
Nel modello 730/2024 tra le spese detraibili al 19% vi sono quelle relative ai servizi di interpretariato per i soggetti non udenti.
Tali spese vanno indicate nel quadro E oneri e spese ai righi da E8 a E10 tenendo anche conto dei chiarimenti forniti dalle entrate con vari documenti di prassi, ultimi dei quali:
Servizi di interpretariato non udenti: la detraibilità 2024
Le spese di interpretariato sostenute da non udenti nel Modello 730/2024 vanno indicate nel Quadro E nei righi da E8 a E10 con il codice 30.
Beneficiari della detrazione sono i soggetti minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.

La detrazione non spetta per i servizi resi ai soggetti affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio.
Attenzione al fatto che, per fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.
Si ricorda che dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per servizi di interpretariato spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per servizi di interpretariato spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
Non essendo previsto un limite di spesa, la detrazione può essere calcolata sull’intero costo sostenuto e documentato.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 30.
Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di 186 beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR” della CU 2023 (punti da 701 a 706) con il codice 30.
La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
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Comunicazione cessione credito imprese turistiche: pronto il modello
Con Provvedimento n 163586 del 27 marzo le Entrate pubblicano le modalità di comunicazione della cessione del:
- credito d’imposta per le imprese turistiche,
- credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator – Articoli 1 e 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.
Comunicazione cessione credito imprese turistiche: pronto il modello
Il Provvedimento in oggetto prevede che le disposizioni si applicano:
- a) al credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, riconosciuto alle imprese turistiche indicate al comma 4 del medesimo articolo, in relazione agli interventi di cui al successivo comma 5;
- b) al credito d’imposta per la digitalizzazione delle agenzie di viaggio e dei tour operator, di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 152 del 2021.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 8 e dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 152 del 2021, i crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
I crediti riconosciuti ai beneficiari sono comunicati dal Ministero del turismo all’Agenzia delle entrate e sono consultabili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.
Ai fini della tracciabilità dei crediti d’imposta, a ciascuno di essi è attribuito un codice identificativo da indicare nella comunicazione da inviare all’Agenzia delle entrate in caso di cessione.
Le cessioni dei crediti d’imposta anche successive alla prima, sono comunicate all’Agenzia delle entrate utilizzando il modello denominato “Comunicazione della cessione del credito d’imposta per le imprese turistiche e dei crediti d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator” approvato con il presente provvedimento unitamente alle relative istruzioni.
La Comunicazione deve essere trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata:
Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni saranno pubblicati nel sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
Attenzione al fatto che il cessionario può utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite modello F24, indicando lo stesso codice tributo istituito per la fruizione da parte del beneficiario originario; in alternativa, il cessionario può cedere ulteriormente il credito in base a quanto sopra specificato.
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Ravvedimento speciale: pagamenti entro il 31 marzo
In scadenza il 31 marzo 2024 il pagamento della prima, o unica rata per il ravvedimento speciale come modificato dal Decreto Milleproroghe.
Ricordiamo che la Legge n 18 del 23 febbraio di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ) è stata pubblicata in GU n 49/2024 e tra le proroghe, contiene quella sul ravvedimento speciale.
Prima di dettagliarle, ricordiamo che la Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 174 a 178 ha consentito, in deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile, in un'unica soluzione entro il 2 ottobre 2023. Il pagamento poteva avvenire anche in un massimo di otto rate di pari importo.
La scadenza era stata di fatto rimessa in termini dalla legge di conversione del decreto proroghe del novembre 2023 rimandando il pagamento al 20 dicembre 2023.
Il Milleproroghe ha esteso il Ravvedimento speciale alle dichiarazioni validamente presentate al 31 dicembre 2022, vediamo i dettagli.
Ravvedimento speciale: le novità del Milleproroghe
La legge n 17/2024 di conversione del Decreto Milleproroghe con il comma 12-undecies, inserito dalla Camera, estende la possibilità di usufruire del cosiddetto ravvedimento speciale (disciplinato dalla legge di bilancio 2023) per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.
L’importo dovuto è rateizzabile con l’applicazione di interessi nella misura del 2 per cento annuo.
L’estensione come su indicata, avviene tenuto conto delle precisazioni e dei chiarimenti contenuti all’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, per quanto non diversamente previsto.
Le norme consentono di effettuare il versamento del dovuto:
- in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024,
- ovvero in quattro rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2024.
Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del due per cento annuo.
Viene chiarito che la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.
Nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono applicati, nella misura del 4 per cento con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024.
Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e non si dà luogo a rimborso.
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PMI pesca e acquacoltura e danni meteo: aiuti dal MASAF
Pubblicato in GU n 68 del 21 marzo il DM 9 febbraio 2024 ( in vigore dal 22.03.2024) con le regole per la gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da:
- avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali,
- o eventi di portata catastrofica, da apizoozie, da organismi nocivi e vegetali,
- nonché ai danni causati da animali protetti,
- e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del Regolamento (Ue) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.
Beneficiari della misura sono le PMI, vediamo i dettagli.
PMI pesca e acquacoltura e danni meteo: aiuti dal MASAF
Il Decreto con l'art 2 prevede che sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del capo I, articolo 2, del decreto legislativo n.102/04 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti di acquacoltura in conformità a quanto disposto dall’articolo 44 del regolamento (UE) 2022/2473 e dal capo I del medesimo regolamento.
Inoltre, sono concessi aiuti finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione della pesca e dell’acquacoltura ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e in conformità agli articoli 26, 30 42 51 e 53 del regolamento (UE) 2022/2473 e al capo I del medesimo regolamento.
Il decreto specifica che per «eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale» s’intendono le condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che riducano di più del 30 % la produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi:
- a) i tre anni precedenti;
- b) una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato.
Per «specie esotiche (o aliene) invasive» si intendono le specie esotiche invasive di rilevanza unionale e specie esotiche invasive di rilevanza nazionale quali definite all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Per «animale protetto» si intende qualsiasi animale diverso dal pesce protetto dalla legislazione dell'Unione o nazionale; 5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza di eccezionali motivate difficoltà.
Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste emette formale provvedimento di riconoscimento dell’evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso e i danni subiti dalle imprese della pesca e dell’acquacoltura, ai fini dell’attivazione del regime di aiuto.
Gli aiuti devono essere attivati entro tre anni dal verificarsi dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorre da tale data.
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Superbonus per social housing: l’Agenzia chiarisce a chi spetta
Con Risposta a interpello n 75 del 21 marzo 2024 le Entrate replicano ad una ONLUS "socioassistenziale e sanitaria" che intende beneficiare del Superbonus previsto dal comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) per interventi su un immobile destinato ad attività di social housing.
Le Entrate non ritengono applicabile l'agevolazione, vediamo il perché.
Superbonus per social housing: chiarimenti ADE sulla spettanza
L'istante è un ente religioso che ha costituito la ONLUS e chiede specificamente se:
- L'attività di social housing consenta di beneficiare della disposizione di favore del decreto Rilancio, applicando i massimali di spesa previsti.
- Se l'immobile oggetto degli interventi possa parzialmente rimanere adibito a convento senza la necessità di frazionarlo catastalmente, usufruendo del Superbonus per la parte di spesa imputabile alla ristrutturazione con i requisiti socio assistenziali richiesti dalla normativa.
La ONLUS rispetta le disposizioni dell'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, utilizzando immobili di proprietà dell'Ente per esercitare attività di "assistenza sociale e socio sanitaria" e di "beneficenza".
Inoltre, l'istante intende effettuare ulteriori lavori ammessi al Superbonus su un immobile di categoria catastale B/1, attualmente parzialmente adibito a convento, per destinarlo, al termine dei lavori, a social housing.
Questa attività prevede la locazione a canoni calmierati di alloggi e servizi abitativi a favore di soggetti svantaggiati, con l'obiettivo di rispondere a esigenze abitative anche temporanee e offrire servizi aggiuntivi come la lavanderia e la pulizia dell'alloggio.
L'Istante, in risposta alla richiesta di documentazione integrativa, afferma che «i servizi di ''social housing'' verranno forniti a determinate tipologie di soggetti. In particolare, si vorrebbe privilegiare le situazioni di svantaggio, che possono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, essere di seguito riassunte:
- a) gravi situazioni economiche determinatesi a seguito di (situazioni riferite ai componenti del nucleo familiare del soggetto), quali, cassa integrazione, licenziamento, decesso del principale percettore di reddito;
- b) malattie gravi e invalidità che abbiano colpito il soggetto e/o altri componenti del nucleo familiare;
- c) incidenti, interventi chirurgici, cure riabilitative costose, necessità di assistenza continua, riferiti al soggetto e/o ad altri componenti del nucleo familiare;
- d) stranieri con lo status di rifugiati;
- e) soggetti appartenenti a comunità di accoglienza;
- f) forte indebitamento riferito al nucleo familiare;
- g) altre situazioni di svantaggio aventi particolare rilievo.».
L'Agenzia delle Entrate replica evidenziando che l'attività di "social housing", non rientra tra le attività di "assistenza sociale e socio sanitaria" previste dall'articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997.
Inoltre, sulla base delle informazioni fornite nell'interpello, l'attività di social housing sembra essere principalmente finalizzata alla mera messa a disposizione di alloggi mediante stipula di apposito contratto, senza una specifica attività di assistenza articolata in una serie di servizi nei confronti dei soggetti svantaggiati.
Pertanto, tale attività non sembra rientrare all'interno del settore di attività dell'"assistenza sociale e sociosanitaria", in cui la ONLUS dichiara di operare.
Non trova, pertanto, applicazione la disposizione di favore del comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus sull'immobile destinato a tale attività.
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Atti con condizione sospensiva: chiarimenti ADE sull’imposta di registro
Con Risposta a interpello n 78 del 22 marzo 2024 le Entrate chiariscono la tassazione degli atti sottoposti a condizione sospensiva, e nel caso di specie si tratta di cessione di un marchio.
Nel dettaglio, l'Istante riferisce di essere socia al 50% con Tizio della società Alfa e che, con atto notarile ha acquistato da Tizio il marchio Y di proprietà di quest'ultimo.
Dall'atto risulta: «che è intenzione del signor [Tizio] in qualità di unico proprietario del marchio suddetto cedere e trasferire la piena proprietà dello stesso alla signora [Istante] che si è dichiarata disposta ad acquistarlo; che il trasferimento del marchio in oggetto viene subordinato alla condizione sospensiva, ai sensi dell'art. 1353 cod. civ., del pagamento del saldo del prezzo entro il termine del 2030 da parte della signora»
L'Istante chiede chiarimenti sul pagamento dell'imposta di registro tenuto conto della condizione indicata.
Atti con condizione sospensiva e atti con riserva di proprietà: come cambia l’imposta di registro?
Le entrate ricordano che l'articolo 1353 (''Contratto condizionale'') del codice civile prevede che «Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto ad un evento futuro e incerto».
La condizione è elemento accidentale del contratto, che condiziona l'efficacia dello stesso al verificarsi di un evento futuro e incerto; in particolare, è ''sospensiva'' se prima del verificarsi dell'evento gli effetti rimangono sospesi, mentre è 'risolutiva ' se al verificarsi dell'evento cessano gli effetti dell'atto.
L'articolo 1523 (''Passaggio della proprietà e dei rischi'') del codice civile dispone, invece, che «Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna».
Ai fini dell'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR):
- «1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.
- 2. Quando la condizione si verifica, o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa, si riscuote la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione.
- 3. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva le vendite con riserva di proprietà e gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore.
- 4. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva che ne fa dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell'obbligato sono soggetti all'imposta in misura fissa.».
Come chiarito nei documenti di prassi (cfr. circolare del 29 maggio 2013, n. 18/ E, par. 1.7; 21 febbraio 2014, n. 2/E, par. 5.2, lettera b), in pendenza della condizione, le parti si trovano in una situazione di aspettativa e gli effetti finali dell'atto si produrranno solo al verificarsi dell'avvenimento dedotto in condizione; pertanto, il primo comma del citato articolo 27 del TUR dispone, in via generale, che: al momento della registrazione, gli atti sottoposti a condizione sospensiva scontano l'imposta di registro in misura fissa; quando la condizione si verifica, l'avverarsi di essa dovrà essere denunciato ai sensi dell'articolo 19 del TUR e, conseguentemente, l'Ufficio procede a riscuotere la differenza tra l'imposta dovuta secondo le norme vigenti al momento della formazione dell'atto e quella pagata in sede di registrazione dello stesso.
Il richiamato articolo 19, in particolare, dispone che «L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto […] devono essere denunciati entro trenta giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono».
Inoltre, il legislatore fiscale ha disciplinato ai commi 3 e 4 dell'articolo 27 le seguenti fattispecie:
- il contratto di vendita a rate con riserva di proprietà;
- gli atti sottoposti ad un evento condizionale la cui realizzazione è rimessa alla ''mera volontà'' di una delle parti dell'atto.
In tale ultimo caso, «di fronte ad un atto la cui efficacia è subordinata all'avveramento di una condizione sospensiva meramente potestativa, ai fini fiscali, la tassazione varierà a seconda del contraente da cui dipende il verificarsi della condizione stessa, e precisamente:
- se il verificarsi dell'evento dedotto in condizione dipende dalla volontà del creditore o dell'acquirente, il contratto sconterà l'imposta di registro in misura proporzionale;
- se il verificarsi dell'avvenimento dedotto in condizione dipende dalla volontà del venditore o dell'obbligato, il contratto sconterà l'imposta di registro in misura fissa»
La consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
- «ai sensi dell'art. 27, comma 3, D.P.R. n. 131 del 1986 non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente […]
- «Se quindi è vero che la condizione è potestativa quando l'evento, in essa dedotto, è il fatto volontario di una delle parti, è altrettanto evidente che, rispetto alla potestativa c.d. semplice, la condizione è invece meramente potestativa quando una delle parti può decidere direttamente in ordine alla sorte del contratto. In poche parole, la condizione potestativa (semplice) tutela l'interesse della parte a decidere sic et simpliciter di una propria azione, non riserva alla parte un potere decisionale sull'efficacia o sulla inefficacia del contratto in sé. Quando è l'efficacia del contratto in sé a essere direttamente subordinata alla (semplice) manifestazione di volontà di una delle parti, la condizione è meramente potestativa»
Alla luce di tali principi, si ritiene che la condizione dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, che attribuisce allo stesso il potere decisionale in ordine all'efficacia del contratto in sé, appare meramente potestativa, ai fini fiscali, in quanto dipendente esclusivamente dalla mera volontà dello stesso e, pertanto, rientra nella previsione di cui all'articolo 27, comma 3, del TUR.
Nel caso rappresentato, il contratto stipulato prevede una condizione sospensiva dell'efficacia del trasferimento del marchio rappresentata dal pagamento del saldo del prezzo da parte dell'acquirente Istante, entro il xx/xx/2030
Detta condizione, in altri termini, mantiene la proprietà in capo al venditore fino al verificarsi dell'adempimento del pagamento dell'ultima rata da parte dell'acquirente, realizzando, in sostanza, gli effetti giuridici propri della fattispecie della vendita con riserva della proprietà di cui all'articolo 1523 codice civile.
Pertanto, alla luce di quanto illustrato, si ritiene nel caso di specie si applichi l'articolo 27, comma 3, del TUR, con applicazione dell'aliquota proporzionale del 3 per cento sui corrispettivi già pagati e sui restanti da pagare ai sensi dell'articolo 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.
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Sportello unico digitale ZES: pienamente operativo dal 20 marzo
Con un avviso del 20 marzo 2024 pubblicato sul sito di missione della ZES Unica Mezzogiorno, si informa del fatto che la semplificazione procedurale a disposizione degli imprenditori e l’attenuazione degli oneri a carico dei Comuni sono pienamente operative.
La piattaforma telematica dello Sportello SUD ZES è pienamente operativa e rappresenta l’unico punto di accesso e di avvio dei procedimenti di Autorizzazione Unica ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 del decreto-legge 124/2023.
Lo Sportello opera unicamente in modalità digitale consentendo alle amministrazioni l’accesso e la consultazione via web delle pratiche di competenza e della relativa documentazione e la possibilità di inviare telematicamente allo sportello eventuali risposte o pareri secondo le modalità operative già comunicate.
I SUAP territorialmente competenti potranno, quindi, indirizzare direttamente l’utenza verso lo Sportello Digitale SUD ZES per la presentazione delle domande di Autorizzazione Unica, senza ricorrere ad altri canali di comunicazione.
L'avviso evidenzia anche che viene meno il presupposto di cui all’art. 13 comma 3 del decreto che prevedeva – «nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES» – l'inoltro da parte dei SUAP territorialmente competenti, delle eventuali domande di autorizzazione unica agli sportelli unici, attivati presso i commissari straordinari.
Sportello unico digitale zes unica: che cos’è
Lo Sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, è istituito presso la Struttura di Missione ad opera del Decreto Sud.
S.U.D. ZES ha l'obiettivo di garantire un rilancio unitario delle attività produttive del territorio delle regioni del Mezzogiorno.
Al suo interno confluiscono gli sportelli unici digitali attivati, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a – ter), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e gli sono attribuite, nei casi previsti dall’articolo 14, le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
Nell’ambito dell’area della ZES unica il S.U.D. ZES ha competenza in relazione:
- a) ai procedimenti amministrativi inerenti alle attività economiche e produttive di beni e servizi e a tutti i procedimenti amministrativi concernenti la realizzazione, l’ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi;
- b) ai procedimenti amministrativi riguardanti l’intervento edilizio, compresi gli interventi di trasformazione del territorio ad iniziativa privata e gli interventi sugli edifici esistenti e quelli necessari alla realizzazione, modifica ed esercizio di attività produttiva;
- c) ai procedimenti amministrativi riguardanti la realizzazione, l’ampliamento la ristrutturazione di strutture dedicate ad eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo.
Leggi anche: ZES unica Mezzogiorno: tutte le regole
Sportello unico digitale zes presenta la domanda
Ai fini della presentazione delle domande Presenta qui la domanda occorre accedere al Front Office di compilazione pratiche dello Sportello Unico Digitale ZES, selezionando la regione ove è ubicato il comune di riferimento:
Come specificato dal un comunicato del 1 marzo subito dopo l'attivazione del servizio sono iniziate le domande che a quella data erano già 18.
Sul sito è anche già possibile chiedere informazioni compilando un format: clicca qui.
Inoltre si sta predisponendo una sezione di FAQ specifiche utili a chiarire eventuali dubbi.