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Relazione organo di revisione: il CNDCEC pubblica il format
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili ha reso disponibile un file contenente tra gli altri il format della Relazione dell'Organo di revisione degli enti locali per la gestione 2022.
In particolare, i Comuni entro il 30 aprile approveranno il Rendiconto dell'esercizio 2022 a cui allegare appunto la relazione di cui si tratta.
Il documento completo predisposto dal CNDCEC e ANCREL, Associazione Nazionale Certificatori e Revisori Enti Locali, è scaricabile dal sito del Consiglio nazionale dei Commercialisti in formato zip con anche la guida utile alla compilazione.
Nel dettaglio il documento è composto da:
- un format con traccia della relazione dell'organo di revisione
- tabelle in formato Excel editabili
Ricordiamo che la Relazione al rendiconto 2022 è predisposta nel rispetto della parte II "Ordinamento finanziario e contabile del d.lgs. 18/8/2000, n. 267" (TUEL) e dei principi contabili generali allegati al d.lgs. n. 118/2011.
Per la formulazione della relazione e per l'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può avvalersi delle check list pubblicate e dei principi di vigilanza e controllo emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Si specifica che, il documento in oggetto è uno schema (fac simile) per la formazione della relazione dell'organo di revisione, il quale è l'unico responsabile dei rapporti con i soggetti destinatari del documento, e della documentazione a supporto prodotta nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo anche mediante apposite carte di lavoro e check-list.
Ti consigliamo di leggere dal Sito della Revisione Legale l'ulteriore approfondimento.
Lo schema di relazione è aggiornato tenendo conto delle norme emanate e della prassi pubblicata fino alla data di pubblicazione del documento.
E' bene specificare che la Relazione dell'Organo di revisione degli enti locali include:
- un approfondimento sulle verifiche che il revisore deve effettuare relativamente agli effetti sulla gestione finanziaria 2022 connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19 e alla crisi energetica
- una specifica sezione relativa ai controlli sulla gestione dei fondi PNRR-PNC.
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Maggiorazione quota ammortamento fabbricati per il commercio al dettaglio: ecco le regole
Con Provvedimento n. 89458 del 22 marzo ma pubblicato in data 23, le Entrate dettano le regole in merito alla maggiorazione della quota di ammortamento (dal 3 al 6%) del costo dei fabbricati strumentali di determinate imprese operanti con specifici codici ATECO prevista dalla legge di Bilancio 2023 art 1 commi da 65 a 67. Leggi anche: Ammortamento fabbricati strumentali al 6% per il Dettaglio
Attenzione al fatto che, la maggiorazione si applica ai fabbricati strumentali utilizzati per l'esercizio delle imprese operanti nei settori indicati, nei limiti della quota di ammortamento ad essi attribuibile per le medesime attività, purché entrati in funzione entro la fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
Maggiorazione quota ammortamento: a chi spetta
Sono imprese i soggetti titolari di redditi d’impresa, ovvero:
- a) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
- b) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
- c) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, relativamente all’attività commerciale eventualmente esercitata;
- d) i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, del TUIR, ad eccezione delle società semplici;
- e) i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), del TUIR con stabile organizzazione nel territorio dello Stato alla quale sono attribuibili i fabbricati di cui al punto 3.1 di questo provvedimento.
Nel dettaglio, la maggiorazione spetta alle imprese che svolgono prevalentemente le attività rilevanti di cui ai seguenti codici ATECO:
- 47.11.10 (Ipermercati);
- 47.11.20 (Supermercati);
- 47.11.30 (Discount di alimentari);
- 47.11.40 (Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari);
- 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati);
- 47.19.10 (Grandi magazzini);
- 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici);
- 47.19.90 (Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari);
- 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati);
- 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati);
- 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati);
- 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati);
- 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati);
- 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati);
- 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati).
Maggiorazione quota ammortamento: casi particolari
La maggiorazione non si applica ai fabbricati strumentali:
- a) concessi in locazione, leasing o contratti assimilabili, anche a soggetti operanti nei settori interessati fermo restando quanto disposto all’articolo 5 del provvedimento;
- b) il cui coefficiente di ammortamento è uguale o superiore al 6 per cento.
Viene precisato che, in caso di cessione del fabbricato che beneficia della maggiorazione, il cessionario non acquisisce il diritto ad effettuare tale ammortamento.
Inoltre, in caso di trasferimento del medesimo fabbricato tramite operazioni straordinarie fiscalmente neutrali, l’avente causa continua, per il periodo residuo, a beneficiare della maggiorazione purché naturalmente rispetti i requisiti previsti dal provvedimento.
Maggiorazione quota ammortamento: sintesi delle regole
Ricordiamo che l’articolo 1, comma 65, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 ha introdotto una maggiorazione della quota di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati al comma 66 del medesimo articolo 1.
Il predetto ammortamento è deducibile in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6 per cento.
La maggiorazione è applicata esclusivamente ai fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indicati; conseguentemente, non si applica nelle ipotesi in cui i medesimi fabbricati siano destinati ad altre attività, quali, ad esempio la locazione.
Al riguardo, viene prevista dal legislatore una deroga espressa con riferimento a soggetti aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e seguenti del TUIR.
Allegati: -
Tecnologia 5G: bando per progetti sperimentali. Domande entro il 19 maggio
Con un comunicato di ieri 20 marzo il MIMIT informa di nuove risorse per promuovere il miglioramento dei servizi attraverso l’adozione di nuove tecnologie quali:
- Blockchain,
- Intelligenza Artificiale,
- Internet delle cose (IoT),
- Edge computing
- e Tecnologie quantistiche,
attraverso centri di trasferimento tecnologico, noti come le "Case delle tecnologie emergenti" per far confluire le competenze delle università con le richieste del mercato.
In particolare si tratta del Programma di supporto alle tecnologie 5G attuato con Decreto MIMIT 21 novembre 2022 sul territorio nazionale con progetti di sperimentazione, in continuità con quanto previsto dal decreto ministeriale del 26 marzo 2019, rivolti allo sviluppo di prodotti, processi, servizi o modelli di business e organizzativi innovativi realizzati attraverso le tecnologie emergenti, grazie all’uso e allo sviluppo delle reti mobili ultra veloci (5G) e alla ricerca sulle reti mobili di nuova generazione (6G).
Progetto Tecnologia 5G: agevolazioni per imprese con enti pubblici capofila
Gli interventi sono rivolti:
- agli Enti Pubblici, in qualità di capofila
- ma è indispensabile la partecipazione al di almeno un soggetto per ciascuna delle seguenti categorie:
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- Università pubblica o privata e/o Ente e Centro di Ricerca pubblico o privato;
- Impresa, PMI e/o start up costituite, italiane o estere, con una sede operativa sul territorio italiano.
Attenzione al fatto che non potranno partecipare alla selezione gli aggiudicatari già beneficiari dei precedenti bandi di cui ai decreti 26 marzo 2019 e 17 ottobre 2022.
Gli interventi sono finanziati per un ammontare complessivo di 11 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano di Sviluppo e Coesione 2014- 2020 di cui alla Delibera CIPESS n.9/2021 che approva il Piano di sviluppo e coesione del Ministero.
Tecnologia 5G: domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta secondo le modalità previse nell’ Avviso pubblico del 17 marzo 2023 utilizzando il format “Domanda di partecipazione" e corredata di tutti gli allegati, deve essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
- [email protected]
- entro le ore 12 del 19 maggio 2023.
Accedi qui per tutta la documentazione
Qualora la domanda dovesse risultare di peso considerevole da non permettere l’invio tramite PEC, può essere inviata:
- in formato cartaceo oppure su supporto digitale, tramite posta o corriere, all’indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali Divisione I Viale America 201, 00144 Roma
- consegnata a mano presso il Ministero, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusioni e Postali, Viale America 201 – Roma, Divisione I, quinto piano, stanza A537.
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Economia blu e sostenibile: fondi dal PNRR per le imprese del mare
Il MIMIT con un comunicato del 22 marzo informa della disponibilità di 10 ML di euro dal PNRR Piano di Ripresa e Resilienza da destinare al cofinanziamento delle imprese italiane selezionate dal bando transnazionale:
- Sustainable Blue Economy Partnership, partnership europea co-finanziata del programma Horizon Europe che ha lo scopo di sostenere progetti di ricerca e innovazione volti a guidare e supportare la transizione verso un’economia blu resiliente e sostenibile del mare e degli oceani.
Attenzione al fatto che, le imprese e i soggetti interessati che intendono aderire all'iniziativa devono presentare le proposte prima alla partnership europea e successivamente al MIMIT.
L’obiettivo generale della partnership è:
- progettare, guidare e sostenere una transizione giusta e inclusiva verso un’economia blu rigenerativa, resiliente e sostenibile,
- approfondire la conoscenza delle scienze dei mari e degli oceani
- fornire soluzioni di ricerca e innovazione orientate all’impatto,
favorendo la trasformazione necessaria per un’Unione europea neutrale dal punto di vista climatico, sostenibile, produttiva e competitiva entro il 2030.
Bando Sustainable Blue Economy Partnership 2023: i beneficiari
L’iniziativa si rivolge a:
- imprese che esercitano attività industriali e di trasporto, comprese quelle artigiane;
- imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
- imprese che esercitano attività ausiliarie in favore delle imprese suddette,
- centri di ricerca.
Questi soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca.
In entrambi i casi, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme di contrattuali quali, a titolo esemplificativo, il consorzio o l’accordo di partenariato.
Bando Sustainable Blue Economy Partnership 2023: le risorse
Il decreto ministeriale del 16 dicembre 2022 n. 186485 (clicca qui per approfondire) destina 16 milioni di euro in totale al cofinanziamento delle imprese italiane selezionate nei bandi transnazionali congiunti.
Di queste risorse, quelle destinate al bando 2023 “The way forward: a thriving sustainable blu economy for a brighter future” ammontano a 10 milioni, per un contributo massimo concedibile pari a 800 mila euro per singolo progetto.
Una quota del 40% dello stanziamento sarà riservata a imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno.
Bando Sustainable Blue Economy Partnership 2023: come funziona
Le imprese e i soggetti interessati che intendono aderire all'iniziativa devono partecipare sia al bando europeo sia al bando nazionale.
Per entrambi i bandi i termini per la partecipazione sono:
- entro le ore 15 del 14 aprile 2023 per la pre proposal
- entro le ore 15 del 13 settembre 2023 per la full proposal.
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Art bonus: non spetta se manca la spontaneità dell’erogazione
Con Risposta a interpello n 266 del 22 marzo le Entrate chiariscono aspetti sull'art bonus in particolare sulle erogazioni liberali finalizzate allo specifico sostegno dell'attività concertistica e corale di un Ente di cui la fondazione istante è tra i soggetti fondatori. Sinteticamente viene chiarito che gli importi erogati dall'istante non rientrano nel beneficio fiscale, per carenza di spontaneità. Vediamo il dettagli.
L'istante è tra i soggetti fondatori della omonima Fondazione, che persegue statutariamente quali scopi principali, in via non esaustiva:
- la promozione e la diffusione della musica e della conoscenza di tale disciplina,
- l'alta formazione e più in generale,
- la formazione nel settore musicale,
- l'organizzazione di eventi e manifestazioni musicali e culturali,
- la promozione e la ricerca in campo musicale.
Per la realizzazione dei suddetti scopi, in base allo statuto, l'Ente impiega le risorse derivanti dal proprio fondo di gestione che viene alimentato da:
- contributi versati dai fondatori e dai sostenitori, diversi da quelli destinati ad accrescimento del patrimonio;
- eccedenze di bilancio non destinate ad incrementare il patrimonio;
- liberalità od apporti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo pervenuti, non destinati dal donatore ad accrescimento del patrimonio;
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinati ad accrescimento del patrimonio, eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali e da altri Enti pubblici o privati.
In base allo statuto, i fondatori incluso l'Istante versano annualmente all'Ente il contributo di fondo di gestione, determinato dall'assemblea dei fondatori in sede di approvazione del bilancio preventivo, in proporzione alla propria partecipazione al fondo di dotazione.
A tal proposito, la Fondazione intende destinare tutto o quota parte del predetto contributo allo specifico sostegno dell'attività concertistica e corale dell'Ente partecipato e tale destinazione verrebbe spressamente specificata in sede assembleare e nella relativa delibera.
Considerato che il predetto contributo è destinato a specifico sostegno dell'attività concertistica e corale dell'Ente, l'Istante chiede se può fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 (Art bonus) spettante a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.
Con riferimento alla fattispecie in esame, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura.
Quest'ultimo, ha affermato che, in merito all'applicabilità dell'agevolazione fiscale prevista dall'articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014, ad erogazioni liberali destinate al sostegno dell'attività concertistica e corale dell'Ente di cui l'Istante è tra i soggetti fondatori, «giova preliminarmente chiarire alcuni aspetti afferenti lo scopo dell'Ente, il quale persegue, come da statuto, le seguenti attività:
- i) la promozione e diffusione della musica e della conoscenza di tale disciplina;
- ii) l'alta formazione nel settore musicale;
- iii) l'organizzazione di eventi e manifestazioni musicali e culturali;
- iv) la promozione e la ricerca in campo musicale.
Sulla base di tali presupposti, l'Ente risulta registrato sul portale Art Bonus quale società concertistica e corale, categoria espressamente prevista dall'articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2014 come beneficiaria dell'erogazione liberale in questione.
Al fine di realizzare i suoi scopi statutari, l'Ente impiega le risorse derivanti dal proprio fondo di gestione che viene alimentato, tra gli altri, anche dai contributi versati annualmente dai suoi fondatori (tra cui l'Istante).
Chiariti gli aspetti, si pone il problema della riconducibilità dei predetti contributi nella definizione di erogazione liberale ammissibile all'agevolazione fiscale Art bonus. La risposta è negativa per le considerazioni che seguono.
La circostanza che il versamento dei contributi, finalizzato all'accrescimento del fondo di gestione dell'Ente, sia espressamente previsto ed imposto dallo statuto del medesimo, farebbe venire meno, già di per sé, il requisito della spontaneità, caratteristica propria di ogni erogazione liberale Art bonus e ciò anche nelle ipotesi in cui quei contributi siano ''diversi da quelli espressamente destinati ad accrescimento del patrimonio''.
In conclusione, si ritiene che le dazioni finanziarie effettuate dalla Fondazione istante per il sostegno dell'Ente non siano riconducibili e non rientrino nell'ambito di applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2014».
Sulla base del citato parere, non si ritengono ammissibili all'agevolazione fiscale Art bonus i contributi, deliberati annualmente dall'assemblea dei fondatori e versati dagli stessi al fondo di gestione, al fine di sostenere l'attività concertistica e corale dell'Ente.
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Forfettari: l’UE autorizza la soglia di accesso a 85.000 euro
Con decisione n 664 del 21 marzo pubblicata sulla Gazzetta della UE n 83 del 22 marzo, il Consiglio della Unione Europea autorizza l'Italia all'innalzamento della soglia a 85.000 euro di ricavi e compensi per l'esenzione IVA per il regime forfettario.
Ricordiamo che con decisione di esecuzione (UE) 2020/647 del Consiglio, l’Italia è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 65 000 EUR.
Con lettera protocollata dalla Commissione il 29 novembre 2022, l’Italia ha chiesto un’autorizzazione ad applicare una misura di deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024 al fine di esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera 85 000 euro
Il Consiglio ha sottolineato che, la misura speciale è coerente con la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio stesso, che mira a ridurre l’onere di conformità per le piccole imprese ed evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno. La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi.
Viene specificato che , tenuto conto:
- dell’incidenza positiva che la misura speciale ha avuto sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA, poiché ha ridotto gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali e ha consentito all’Italia di destinare maggiori risorse alla lotta contro le frodi in materia di IVA concentrando le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità,
- e tenuto conto dell’effetto trascurabile sul gettito IVA totale riscosso,
è opportuno autorizzare l’Italia ad applicare la misura speciale.
Legge di bilancio 2023: modifiche al regime forfettario
La decisione di cui si tratta ha autorizzato quanto disposto dalla La Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1 gennaio.
Con il comma 54 si innalza a 85.000 euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un’imposta forfettaria del 15% sostitutiva di quelle ordinariamente previste (5% per le nuove attività – a determinate condizioni, per la durata di 5 anni).
La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale seguente.
In particolare, la norma, lettera a), modifica il comma 54, dell’articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che istituisce per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con aliquota al 15 per cento (5% per le nuove attività).
La lettera a) del comma 54, della legge come modificata, porta a 85.000 euro rispetto al precedente limite previsto a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato.
La disciplina del regime forfetario è riservata alle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro (ora 85.000 euro) e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori.
Non devono inoltre aver percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro (comma 2, lett. d));
In estrema sintesi, l’accesso a tale regime comporta i seguenti sconti fiscali:
- determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l’applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico;
- applicazione al reddito imponibile di un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap) ridotta al 5%, a determinate condizioni, per le nuove attività.
Inoltre, la lettera b) modifica il comma 71 disponendo che chi avrà compensi o ricavi superiori ai 100 mila uscirà immediatamente dal forfettario, senza aspettare l’anno fiscale seguente.
Conseguentemente sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Chi invece supererà la nuova soglia degli 85 mila, restando sotto ai 100 mila, uscirà dal regime forfettario a partire dall’anno successivo come già previsto dalla legislazione vigente.
Sulle novità per la Flat tax ti consigliamo di leggere: Flat tax incrementale per imprese e autonomi diversi dai forfettari: come funziona.
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PNRR e Ministero dell’ambiente: le istruzioni per comunicare via mail
Con un comunicato stampa il Ministero dell'ambiente comunica l'attivazione di una casella di posta elettronica preposta ai quesiti sul PNRR di sua competenza.
In particolare, il seguente indirizzo: [email protected] deve essere utilizzato per:
- la ricezione dei quesiti relativi alle misure PNRR per richieste di informazioni o di supporto,
- da parte di soggetti attuatori o beneficiari (come, ad esempio, amministrazioni pubbliche e imprese coinvolte, a vario titolo, nell’attuazione di un intervento PNRR).
Nell’e-mail occorrerà indicare ogni riferimento utile per la gestione del quesito.
Più precisamente, la e-mail dovrà necessariamente rispettare, a pena di irricevibilità, i seguenti requisiti:
- l’oggetto dovrà necessariamente contenere il riferimento alla misura PNRR, identificata mediante codice misura, numero investimento e denominazione (ad es: M2C2 I1.4, – Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare);
- il corpo dovrà necessariamente contenere:
- i dati per identificare il soggetto che presenta il quesito (ragione sociale e P.IVA/C.F.);
- se pertinente, lo specifico riferimento al progetto presentato o approvato, o alla domanda presentata, comprensivo del n. protocollo o del codice fornito dalla piattaforma al momento della presentazione della domanda;
- il quesito con chiara esposizione della questione e, se pertinenti, specifici riferimenti ad articoli di legge, del bando, ecc.;
- eventuale riferimento a quesiti inviati in precedenza.
Attenzione al fatto che il soggetto che pone il quesito è consigliato che fornisca un recapito telefonico da poter utilizzare nel caso il Ministero abbia la necessità di interagire con il richiedente.
La casella postale dedicata ai quesiti PNRR deve essere utilizzata esclusivamente:
- dai Soggetti attuatori
- o Soggetti beneficiari di fondi PNRR
- o da coloro che hanno presentato o intendono rispondere a un Bando o Avviso PNRR.
Non saranno prese in carico:
- e-mail che non contengano tutte le informazioni richieste;
- domande poste con modalità diverse a quelle indicate.